Come Si Chiede L’aggiornamento Delle Banche Dati Creditizie Dopo L’esdebitazione?

Il decreto di esdebitazione è arrivato. Il tribunale ha dichiarato inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti, il liquidatore ha chiuso i conti, l’OCC ha depositato le sue relazioni. Poi chiedi un finanziamento per l’auto, o semplicemente scarichi la tua visura, e trovi ancora la vecchia sofferenza, il prestito “insoluto”, la carta revolving con un saldo che nessuno può più pretendere da te. È qui che molti si fermano e pensano di aver subito un’ingiustizia. In realtà sei appena entrato in una partita diversa, con regole proprie e con un avversario che non è cattivo: è un intermediario che fa i suoi conti. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. E le mosse di chi segnala, conserva e aggiorna i dati creditizi sono prevedibili, perché sono scritte in poche fonti precise: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il Codice di condotta dei sistemi di informazioni creditizie e le istruzioni della Banca d’Italia sulla Centrale dei Rischi.

Questo articolo non ti rispiega l’esdebitazione: ti spiega come si ottiene, in concreto, che le banche dati la registrino. Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno gli atti che la procedura produce (decreto, relazioni, riparti) e sa quali servono per far cambiare una segnalazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca il confronto con banche, finanziarie, cessionari e gestori dei sistemi di informazioni creditizie.

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Chi hai di fronte quando chiedi l’aggiornamento

Prima di scrivere una sola riga, conviene capire che i soggetti dall’altra parte del tavolo sono almeno tre, e ragionano in modo diverso.

Il primo è l’intermediario segnalante: la banca o la finanziaria che ti ha concesso il prestito, l’affidamento o la carta. È lui che ha “contribuito” il dato, cioè lo ha comunicato alla banca dati, ed è lui il responsabile della sua correttezza. La Banca d’Italia lo dice in modo esplicito nelle risposte alle domande frequenti sulla Centrale dei Rischi: la correzione va chiesta all’intermediario che ha fatto la segnalazione, e il reclamo va presentato a lui, che deve rispondere entro 60 giorni. Lo stesso schema vale per i sistemi privati: il Codice di condotta prevede che la cancellazione o la modifica dei dati siano disposte dal partecipante che li ha comunicati, o dal gestore su sua richiesta o d’intesa con lui.

Dal suo punto di vista, conviene muoversi poco. Dopo l’esdebitazione il credito verso di te non è più esigibile: per la banca è una perdita già contabilizzata, o da contabilizzare. Aggiornare la segnalazione non le porta un euro; anzi, le chiede lavoro amministrativo, verifiche interne, a volte il coordinamento con un cessionario a cui il credito è stato venduto. La sua inerzia non è necessariamente malafede: è il comportamento razionale di chi non ha un incentivo economico ad attivarsi. La sua convenienza è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: devi trasformare l’inerzia in un rischio più costoso dell’aggiornamento.

Il secondo è il gestore del sistema di informazioni creditizie (il SIC privato, come CRIF): una società che raccoglie i dati dai partecipanti, li conserva per i tempi fissati dal Codice di condotta e li rende consultabili agli altri intermediari. Il gestore non “decide” la tua affidabilità e, di regola, non modifica da solo un dato che il partecipante gli ha trasmesso. Però ha obblighi propri: deve rispondere alle richieste dell’interessato, deve verificare quando il dato è contestato, deve rispettare i tempi massimi di conservazione. Per il gestore conviene la neutralità: rinviare al partecipante, annotare la contestazione, attendere.

Il terzo è il cessionario: la società che ha comprato il credito, spesso in un pacchetto di crediti deteriorati, prima o durante la procedura. Il cessionario ha pagato il credito una frazione del suo valore nominale e lo ha messo a bilancio con un valore di recupero atteso. L’esdebitazione azzera quel valore nei tuoi confronti. Il cessionario, però, può avere ancora interesse a non chiudere tutto: perché ci sono garanti da escutere, perché ritiene che parte del debito sia esclusa, o semplicemente perché la sua organizzazione è costruita per recuperare, non per aggiornare.

Accanto a loro c’è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che non è un “avversario” ma una banca dati pubblica alimentata dagli intermediari. Le sue regole sono diverse da quelle dei SIC privati: le sofferenze si segnalano da 250 euro, gli altri crediti da 30.000 euro; gli intermediari consultano al massimo gli ultimi 36 mesi disponibili, mentre i dati più vecchi restano archiviati. La Banca d’Italia, sempre secondo le sue FAQ, non cancella le segnalazioni: se ha notizia di possibili errori chiede agli intermediari di verificarle e correggerle.

Quando preferiscono trattare e quando preferiscono resistere? Preferiscono resistere quando la richiesta è vaga (“cancellatemi da CRIF”), non documentata, indirizzata al soggetto sbagliato o fondata su una pretesa che la legge non riconosce, come la cancellazione immediata di ogni traccia storica. Preferiscono chiudere la questione quando la richiesta è precisa, porta con sé il decreto e la prova della sua stabilità, indica le norme violate, fissa un termine e lascia intravedere un passaggio successivo concreto: il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’azione davanti al giudice. Ogni contromossa che vedrai in questo articolo serve a spostare la richiesta dalla prima categoria alla seconda.

Un’ultima premessa, di inquadramento. Nel CCII l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata (art. 278 c.1); nella liquidazione controllata opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale (art. 282 c.1); il debitore incapiente vi accede, una sola volta, senza liquidazione, con il procedimento dell’art. 283. Tutto ciò che conta qui è che il decreto è il tuo documento di gioco: senza di esso non c’è richiesta di aggiornamento che regga.

Prima mossa: lasciare la segnalazione esattamente com’era

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è non fare nulla. La segnalazione resta quella degli anni precedenti: in Centrale dei Rischi la posizione continua a comparire a sofferenza nelle rilevazioni mensili successive al decreto; nel SIC privato il contratto risulta ancora con rate insolute e un saldo residuo “in essere”. Non c’è un atto formale, non c’è una lettera: c’è solo un’assenza di aggiornamento.

La base su cui il creditore si appoggia è semplice. La segnalazione originaria era legittima: quando hai smesso di pagare, eri davvero in difficoltà, e il debito c’era. Nessuno può contestare a posteriori che, all’epoca, il dato fosse vero. Il ragionamento implicito è: “il dato era corretto quando l’ho inserito, quindi posso lasciarlo”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché ogni modifica ha un costo interno e nessun ritorno. La banca deve individuare la posizione, verificare il decreto, chiedersi se il credito è stato ceduto, decidere quale codifica di stato usare, inviare la variazione al gestore. Se la posizione è stata già “passata a perdita” in bilancio, nessun ufficio ha più un obiettivo legato a quel nome. L’inerzia diventa il comportamento di default.

Preferisce non farla, invece, quando il debitore ha già lasciato una traccia scritta che rende l’inerzia rischiosa: una comunicazione formale con il decreto allegato, una richiesta fondata sugli articoli giusti, una scadenza. Da quel momento l’inerzia non è più neutra: diventa un trattamento di dati che il debitore ha contestato documentalmente.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone due cose. La prima viene dal GDPR: i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati (art. 5 par. 1 lett. d), e l’interessato ha diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16). Un dato che era vero ieri può diventare inesatto oggi, se continua a rappresentare come esigibile un credito che il tribunale ha dichiarato inesigibile.

La seconda viene dalle regole di settore. Il Codice di condotta dei SIC, nella versione approvata il 12 settembre 2019 e pubblicata dall’European Data Protection Board, prevede che i partecipanti adottino procedure per verificare correttezza e aggiornamento dei dati e che i dati siano aggiornati con cadenza mensile da chi li ha comunicati (art. 5). L’aggiornamento non è una cortesia: è un obbligo periodico del partecipante. Per la Centrale dei Rischi, la Banca d’Italia spiega che quando il debito è estinto l’intermediario smette di segnalarlo dal mese in cui il pagamento è avvenuto, e che la correttezza dei dati è responsabilità dell’intermediario.

C’è poi un dato sostanziale che rende fragile la posizione del creditore. Dopo l’esdebitazione, il credito residuo non è più esigibile dal debitore (art. 278 c.1). Non è un credito “in contenzioso” o “in trattativa”: è un credito che la legge sottrae all’azione verso di te. Una rappresentazione che continui a mostrarlo come esposizione attiva e insoluta, senza alcuna indicazione della procedura e del decreto, è difficilmente compatibile con il principio di esattezza.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la richiesta scritta, documentata e indirizzata a tutti i soggetti giusti, contemporaneamente. In concreto:

  1. Scarica la fotografia di partenza. Chiedi l’accesso ai tuoi dati in Centrale dei Rischi e presso i SIC privati. Ti serve per sapere chi ti segnala, con quale stato, con quale importo, con quale data di aggiornamento. Senza questa fotografia scrivi alla cieca.
  2. Individua il partecipante per ogni riga. Ogni rapporto segnalato ha un intermediario che lo ha comunicato. Se il credito è stato ceduto, nella visura compare spesso la cessione: in quel caso i destinatari sono due (cedente e cessionario).
  3. Prepara il fascicolo del decreto. Copia del decreto di esdebitazione; prova della comunicazione o della pubblicazione (per consumatore e professionista il decreto è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero, art. 282 c.1); attestazione della cancelleria sull’assenza di reclami, se il termine è decorso; elenco dei creditori ammessi al passivo, per dimostrare che quel creditore ha partecipato al concorso.
  4. Scrivi una richiesta che chieda cose precise. Non “cancellatemi”, ma: rettifica dello stato del rapporto in modo che non risulti più come credito esigibile e insoluto; indicazione della chiusura per esdebitazione con la data del decreto; azzeramento del saldo esigibile; ricalcolo dei tempi di conservazione; conferma scritta dell’avvenuta variazione presso il gestore.
  5. Invia con mezzi tracciabili, PEC o raccomandata, al partecipante, al suo responsabile della protezione dei dati e al gestore del SIC.

Conta molto anche ciò che nella richiesta non va scritto. Non conviene ripercorrere la storia della crisi, né spiegare perché a suo tempo non si è riusciti a pagare: quella valutazione l’ha già fatta il tribunale, e riaprirla in una lettera all’intermediario gli offre un terreno di discussione che non gli spetta. Non conviene neppure chiedere il risarcimento nella prima comunicazione: sposta l’attenzione dell’ufficio che riceve la richiesta dalla verifica del dato alla difesa della banca, e di solito la pratica passa all’ufficio legale, con tempi più lunghi. La prima richiesta deve essere asciutta e verificabile: chi sei (dati identificativi e codice fiscale, che il Codice di condotta indica come elemento per identificare l’interessato, art. 9 c.2), quale rapporto contesti, quale atto ha cambiato la situazione giuridica del credito, che cosa chiedi di modificare, entro quale termine ti aspetti la risposta.

Se a scrivere è un professionista per tuo conto, serve una delega. Il Codice di condotta prevede che il delegato non abbia alcun interesse diretto o indiretto e lo dichiari per iscritto (art. 9 c.3): è una cautela pensata per escludere intermediazioni opache, e una delega incompleta è il pretesto più semplice per una risposta che non entra nel merito. Allegare fin da subito la delega firmata, il documento d’identità e la dichiarazione del delegato elimina questo rischio.

Infine, distingui le banche dati. La Centrale dei Rischi è alimentata dagli intermediari vigilati sopra le soglie indicate dalla Banca d’Italia; i SIC privati raccolgono anche rapporti di importo minore, come le carte e i piccoli prestiti al consumo. Lo stesso rapporto può comparire in entrambe, oppure in una sola. La richiesta all’intermediario deve quindi indicare espressamente su quali banche dati chiede l’aggiornamento, per evitare che la variazione venga eseguita in Centrale dei Rischi e dimenticata nel SIC privato, o viceversa.

Qui pesano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC: chi conosce gli atti della procedura sa quale documento prova cosa, e costruisce il fascicolo in modo che il partecipante non possa rispondere “manca la prova”.

Le pronunce che ti proteggono

Non risultano, nelle fonti lette per questo articolo, decisioni pubblicate che affermino espressamente un obbligo di aggiornamento della segnalazione dopo un decreto di esdebitazione del CCII. Esistono però principi utilizzabili per analogia. L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con la decisione n. 6751/2013 ha ritenuto illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito a cui l’intermediario aveva rinunciato con un accordo transattivo; con la decisione n. 5399/2013 ha affermato che, se il piano di rientro modifica il debito senza estinguerlo, l’intermediario deve comunque adeguare le segnalazioni (entrambe note dalla sintesi pubblicata da ecnews il 2/10/2018). Il filo comune è chiaro: quando cambia la situazione giuridica del credito, la segnalazione deve seguirla. Un decreto del tribunale che dichiara inesigibile il residuo è un cambiamento più forte di una transazione privata.

Seconda mossa: prendere tempo invocando la “definitività” del decreto

La mossa

Quando la tua richiesta arriva, la risposta più frequente non è un rifiuto: è un rinvio. “Ci riserviamo di procedere una volta che il provvedimento sarà definitivo.” Oppure: “Restiamo in attesa della documentazione attestante il passaggio in giudicato.” Nel caso dell’incapiente, la variante è più sottile: “Il debito resta esigibile per tre anni in caso di utilità sopravvenute, quindi la posizione non può considerarsi chiusa”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene, perché il rinvio sposta il problema avanti di mesi senza esporlo a un diniego formale contestabile. E ha un appiglio reale. Il decreto che dichiara l’esdebitazione nella liquidazione controllata è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3); lo stesso termine di trenta giorni vale per il decreto sull’incapiente (art. 283 c.8). Poi c’è la questione, oggi controversa, della ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di esdebitazione: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, osservando che la domanda può essere riproposta; Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle rassegne come in contrasto sulla ricorribilità dei decreti. Il creditore usa questa incertezza per dire: aspetto.

Preferisce non farla quando il debitore gli presenta, insieme al decreto, la prova che il termine di reclamo è scaduto senza impugnazioni, e quando la richiesta è costruita in modo da distinguere ciò che il decreto ha già prodotto da ciò che potrebbe ancora cambiare.

I suoi limiti

Il termine di reclamo è di trenta giorni e corre anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Il creditore non può quindi contare su un allungamento estivo: se il decreto ti è stato comunicato il 20 luglio, il termine scade il 19 agosto.

Inoltre, il rinvio non è gratuito per l’intermediario. Le richieste dell’interessato vanno riscontrate entro un mese dal ricevimento, prorogabile di due mesi con comunicazione motivata entro il primo mese: lo prevede l’art. 12 par. 3 GDPR e lo ribadisce, per i sistemi di informazioni creditizie, l’art. 9 c.1 del Codice di condotta. Una risposta del tipo “attendiamo” è comunque una risposta, ed è contestabile se non spiega perché la rettifica non possa essere eseguita subito, almeno nella forma di un’annotazione.

Per l’incapiente, il limite è nel testo dell’art. 283. Il debitore incapiente meritevole accede all’esdebitazione con il decreto del giudice; l’esigibilità del debito resta ferma solo se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità ulteriori che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori (c.1), e in quel caso i creditori possono agire solo dopo che l’OCC, previa autorizzazione del giudice, ha comunicato loro l’esistenza di tali utilità (c.9). Non sono utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati (c.1). Fino a quel momento il debito non è esigibile. Una segnalazione che presenti il credito come insoluto ed esigibile anticipa un evento che potrebbe non verificarsi mai.

La tua contromossa

La contromossa è giocare d’anticipo sul calendario:

  • Chiedi alla cancelleria, appena scaduti i trenta giorni, l’attestazione che non sono stati proposti reclami. È il documento che toglie al creditore l’argomento principale.
  • Se il creditore insiste sulla possibile impugnazione in Cassazione, chiedi almeno una misura intermedia: l’annotazione, sul rapporto, dell’esistenza del decreto di esdebitazione con la sua data. Il Codice di condotta prevede che il gestore, su richiesta, annoti senza ritardo la contestazione con una specifica codifica sui dati del rapporto (art. 9 c.6), e che, quando servono verifiche aggiuntive, nel primo mese mantenga un’indicazione sui dati oggetto di verifica e poi ne sospenda la visualizzazione (art. 9 c.5).
  • Per l’incapiente, spiega per iscritto la struttura dell’art. 283: il triennio non è un periodo in cui il credito è esigibile, ma un periodo di osservazione affidato all’OCC. Allega il decreto con l’indicazione del termine annuale per la dichiarazione sulle utilità sopravvenute e conferma che la stai depositando.

La contromossa chiave è separare il “se” dal “come”: il decreto c’è e produce effetti; il creditore può discutere sulla codifica da usare, non sul fatto che la posizione vada aggiornata.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle due ordinanze della Cassazione già citate, da presentare in modo neutro perché il contrasto non è risolto, è utile ricordare Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (nota dalla massima Brocardi): l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione parziale dei creditori, e la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Serve a neutralizzare un argomento che i creditori usano spesso nelle risposte informali: “avete pagato troppo poco perché la posizione possa dirsi chiusa”. Per la legge vigente, la percentuale pagata non è un requisito dell’esdebitazione.

Terza mossa: cambiare etichetta senza cambiare sostanza

La mossa

Quando l’intermediario decide di muoversi, spesso lo fa nel modo per lui più conveniente: cambia la codifica dello stato del rapporto in “passaggio a perdita”, “stralcio” o simili, oppure lo chiude con una dicitura che non dice nulla della procedura. Sulla carta la posizione non è più “in essere”. Nella sostanza, chi consulta la banca dati legge ancora un rapporto finito male, e i tempi di conservazione vengono fatti decorrere dalla data più lontana possibile.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché è la variazione più semplice da gestire con le codifiche standard e perché non richiede di qualificare giuridicamente l’esdebitazione. Il creditore non vuole scrivere, nella banca dati, che un tribunale lo ha privato del diritto di pretendere il residuo: preferisce un’etichetta contabile.

Preferisce non farla quando il debitore ha già chiesto, nella richiesta iniziale, una rappresentazione precisa e ha indicato su quali regole si fonda il calcolo dei tempi.

I suoi limiti

I tempi di conservazione nei SIC privati non sono a discrezione del partecipante. Il Codice di condotta (art. 7 e Allegato 2, nella versione pubblicata dall’EDPB) distingue:

  • i ritardi poi regolarizzati: dodici mesi dalla regolarizzazione se non superano due rate o due mesi, ventiquattro mesi se li superano;
  • gli inadempimenti non regolarizzati: non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, con un limite massimo di sessanta mesi dalla scadenza;
  • i rapporti estinti senza eventi negativi: fino a sessanta mesi dalla cessazione o scadenza.

Il nodo è capire in quale casella cade l’esdebitazione. Il Codice, secondo il testo letto, include nel concetto di regolarizzazione anche transazioni, concordati e accordi, anche stragiudiziali (art. 2). L’esdebitazione non è un accordo, ma è l’esito di una procedura concorsuale con riparto, controllata dal tribunale, che produce effetti analoghi a una chiusura della posizione verso il debitore. È una lettura che va sostenuta con argomenti, non un diritto già riconosciuto da una decisione pubblicata, ed è giusto che tu lo sappia prima di partire. Il creditore, dal canto suo, tenderà a considerare la posizione “non regolarizzata” e ad applicare i trentasei mesi dalla scadenza contrattuale.

Anche in quella lettura, però, c’è un tetto che il creditore non può superare: sessanta mesi dalla scadenza del contratto per i dati negativi non regolarizzati. Già il provvedimento del Garante del 6 ottobre 2017 (richiamato nell’informativa CRIF) aveva fissato il principio che gli inadempimenti non regolarizzati non possono essere conservati oltre cinque anni dalla scadenza del rapporto. Se il tuo prestito è scaduto (per decorso naturale o per decadenza dal beneficio del termine) molti anni prima della chiusura della procedura, quel tetto può essere già vicino o superato.

Per la Centrale dei Rischi i limiti sono diversi: non ci sono “tempi di conservazione” negoziabili, perché la Banca d’Italia archivia i dati per le sue funzioni istituzionali e gli intermediari vedono gli ultimi 36 mesi. Ma la segnalazione corrente deve corrispondere alla realtà del mese di rilevazione: non si può continuare a segnalare come sofferenza, mese dopo mese, un credito che non è più esigibile dal debitore.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere per iscritto la data da cui il partecipante fa decorrere i tempi di conservazione e la codifica che intende usare, e contestarle se non sono coerenti. In pratica:

  • Ricostruisci la data di scadenza contrattuale o di decadenza dal beneficio del termine di ogni rapporto: la trovi nelle lettere di messa in mora, nella domanda di insinuazione al passivo del creditore, nella documentazione della procedura.
  • Calcola le due ipotesi: regolarizzazione (ventiquattro mesi dal decreto o dal riparto) e non regolarizzazione (trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, mai oltre sessanta).
  • Confronta le date che escono dalle due letture. Non è detto che la “regolarizzazione” sia sempre la più favorevole: per un contratto scaduto o risolto molti anni prima, i trentasei mesi dalla scadenza (e comunque il tetto dei sessanta) possono arrivare prima dei ventiquattro mesi dal decreto. Sostieni la lettura che, nel tuo caso, porta alla data più vicina, sapendo che il partecipante tenderà a scegliere quella più lontana.
  • Chiedi che il dato non mostri un saldo esigibile: il residuo insoddisfatto non è più un debito che puoi essere chiamato a pagare.

Le pronunce che ti proteggono

L’ABF ha più volte valorizzato la sostanza dell’operazione rispetto all’etichetta. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 1910/2013, ha osservato che l’estinzione del debito pregresso tramite accordo deve risultare in modo espresso (art. 1230 c.c.), mentre il Collegio di Palermo, con la decisione n. 15051/2017, ha ritenuto legittima la segnalazione dopo una transazione in cui le parti avevano escluso la novazione (entrambe note dalla sintesi ecnews del 2/10/2018). Sono precedenti che il creditore può usare contro di te nel campo degli accordi privati; ma l’esdebitazione non dipende dalla volontà delle parti: è un effetto di legge (art. 278 c.1) dichiarato dal tribunale. Proprio per questo, l’argomento della “mancata volontà estintiva” non si trasferisce all’esdebitazione.

Quarta mossa: il rimpallo tra cedente e cessionario

La mossa

Molti crediti al consumo, prima o durante la procedura, vengono ceduti a società specializzate nell’acquisto di crediti deteriorati. Quando chiedi l’aggiornamento, la banca originaria risponde: “Il credito è stato ceduto, rivolgetevi al cessionario”. Il cessionario risponde: “Non siamo partecipanti al SIC” oppure “La segnalazione storica è della banca cedente”. E la riga resta lì, immobile, per mesi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, il rimpallo conviene a entrambi. Il cedente non ha più interesse economico al credito e considera chiusa la sua parte. Il cessionario ha comprato un portafoglio, non le relazioni con i singoli debitori, e spesso gestisce le pratiche tramite un servicer esterno; ogni richiesta individuale è un costo. Nessuno dei due ha un incentivo a coordinarsi con l’altro.

Preferisce non farla quando la richiesta arriva contemporaneamente a entrambi, con l’indicazione della norma che impone l’aggiornamento anche dopo la cessione, e quando è chiaro che una contestazione davanti all’ABF o al Garante coinvolgerebbe tutti e due.

I suoi limiti

Il Codice di condotta prevede che i dati sulla regolarizzazione siano aggiornati senza ritardo anche dopo la cessione del credito a un soggetto che non partecipa al sistema (Allegato 2, c.4). La cessione, quindi, non scioglie il partecipante originario dall’obbligo di tenere aggiornato il dato che lui stesso ha immesso.

Il limite, però, ha anche un rovescio che devi conoscere. L’ABF, Collegio di Palermo, con la decisione n. 7386 del 29/7/2025, ha respinto il ricorso di un cliente che lamentava il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione CRIF dopo un saldo e stralcio: la banca cedente aveva saputo dell’estinzione solo quando il cessionario gliel’aveva comunicata, e da quel momento l’aggiornamento era stato considerato tempestivo; la domanda di risarcimento è stata respinta per mancanza di prova del danno. La lezione è operativa: se informi solo il cessionario, il cedente può sostenere di non aver saputo nulla. E ciò che non è stato comunicato al soggetto giusto non fa decorrere alcun ritardo imputabile.

Quanto alla Centrale dei Rischi, la cessione cambia il soggetto segnalante: se il cessionario è un intermediario tenuto alle segnalazioni, la posizione può comparire a suo nome. Anche qui la responsabilità della correttezza del dato è di chi segnala in quel momento.

La tua contromossa

La contromossa chiave è la richiesta “a raggiera”, inviata nello stesso giorno al cedente, al cessionario, al servicer (se indicato nelle lettere ricevute) e al gestore del SIC, con lo stesso contenuto e lo stesso fascicolo. In questo modo:

  • nessuno può dire di non aver ricevuto la notizia del decreto;
  • il termine di un mese per la risposta decorre per tutti dalla stessa data;
  • se uno dei soggetti rimpalla, la sua risposta diventa la prova del mancato coordinamento.

Verifica anche chi ha presentato la domanda di ammissione al passivo nella liquidazione controllata: se si è insinuato il cessionario, è lui il creditore concorsuale che ha visto il riparto; se si è insinuata la banca e poi ha ceduto, la catena va ricostruita con gli atti della procedura. Il liquidatore e l’OCC conservano questi documenti: chiederne copia è un passaggio che risparmia settimane di corrispondenza.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla decisione n. 7386/2025, che va letta come avvertimento sull’importanza di informare il soggetto giusto, è utile richiamare un principio dell’ABF sulla correttezza nei rapporti: il Collegio di Roma, con la decisione n. 260/2016 (sintesi ecnews 2/10/2018), ha considerato contrario a buona fede e correttezza condurre trattative per il rientro e nello stesso tempo segnalare il cliente, disponendo la cancellazione. Non è un caso di esdebitazione, ma mostra che il comportamento dell’intermediario dopo la nascita di una soluzione della crisi è valutato anche alla luce della buona fede, non solo delle codifiche tecniche.

Quinta mossa: spostare il fuoco su ciò che l’esdebitazione non copre

La mossa

Quando la posizione principale non è più difendibile, il creditore si concentra sulle zone che l’esdebitazione lascia scoperte. Sono tre: le segnalazioni a carico dei garanti; i debiti che la legge esclude dall’esdebitazione; i crediti di chi non ha partecipato al concorso. La risposta tipica è: “Aggiorniamo la sua posizione, ma la segnalazione sul fideiussore resta” oppure “Il credito per cui la segnalazione è attiva non rientra nell’esdebitazione”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché in queste zone ha ancora un credito esigibile e quindi un interesse economico reale: la segnalazione resta uno strumento di pressione sul garante e un’informazione utile per gli altri intermediari. Qui il creditore non è inerte: è attivo, perché c’è ancora qualcosa da recuperare.

Preferisce non farla quando la sua qualificazione del debito come “escluso” è debole, cioè quando il debito segnalato è un normale finanziamento e non un obbligo alimentare o un risarcimento da illecito extracontrattuale.

I suoi limiti

Sui garanti la legge è chiara e non gioca a tuo favore: sono salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso (art. 278 c.6). La segnalazione a carico di chi ha garantito il tuo debito, quindi, può legittimamente restare finché il credito verso di lui esiste. È qui che molti debitori sbagliano la richiesta: chiedono di cancellare tutto, anche la posizione del genitore o del coniuge fideiussore, e ricevono un rifiuto che poi estende i suoi effetti anche alla parte fondata della domanda. Se il garante è in difficoltà, deve valutare una propria procedura, anche in forma familiare (art. 66).

Sui debiti esclusi, il perimetro è tassativo. Restano fuori dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278 c.7 lett. a) e i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, insieme alle sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b). Un prestito personale, una carta revolving, uno scoperto di conto, una cessione del quinto non sono debiti esclusi. Il creditore bancario raramente può invocare il c.7; quando lo fa, devi chiedergli di indicare con precisione quale lettera ritiene applicabile e perché. Sulle sanzioni accessorie, il Tribunale di Torino, con decreto del 9/4/2026 (noto dalla sintesi Eutekne del 25/4/2026, senza numero), ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Per l’incapiente, se l’art. 278 c.7 si applichi è una questione aperta: c’è chi lo ritiene applicabile perché è una disposizione generale e chi osserva che il c.1 parla di crediti insoddisfatti in una liquidazione; la scelta prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b).

Sui creditori che non hanno partecipato al concorso, la regola vigente è che l’esdebitazione opera nei loro confronti solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Questo significa che un creditore che non si è insinuato può ancora pretendere quella percentuale e, per quella parte, la segnalazione può avere un fondamento. Sul punto pende una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente.

La tua contromossa

La contromossa chiave è chiedere ciò che è dovuto, non tutto: una richiesta chirurgica, separata per ogni rapporto e per ogni ruolo (debitore principale, garante), che dimostri di conoscere i limiti della propria pretesa. In pratica:

  • per i rapporti in cui sei debitore principale e il creditore era ammesso al passivo, chiedi la rettifica piena;
  • per i rapporti in cui il creditore non si è insinuato, calcola la percentuale di pari grado dal progetto di riparto e chiedi che la segnalazione non indichi un importo superiore a quella percentuale;
  • per le posizioni dei garanti, non chiedere la cancellazione in forza del tuo decreto: valuta con loro una strategia autonoma;
  • per i debiti che il creditore qualifica come esclusi, chiedi la motivazione scritta con l’indicazione della lettera del c.7.

Una richiesta così costruita lascia al creditore pochissimo spazio: non può rifiutarla in blocco per un eccesso, perché eccessi non ce ne sono.

Le pronunce che ti proteggono

Per la tenuta del decreto rispetto ai creditori ammessi, è utile ricordare Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it del 20/5/2026): la meritevolezza del debitore non è un filtro per aprire la liquidazione controllata, ma si valuta in sede di esdebitazione. Ne consegue che quando il decreto di esdebitazione c’è, la condotta del debitore è già stata esaminata dal tribunale con le osservazioni dei creditori (art. 282 c.1 e c.2). Il creditore che, nella corrispondenza sulla segnalazione, torna a parlare della tua “colpa” nell’indebitamento cerca di riaprire una partita che si è chiusa nella sede competente, con il reclamo come unico strumento.

Sesta mossa: rispondere poco, tardi, e aspettare il ricorso

La mossa

L’ultima mossa è la più tecnica. Il partecipante o il gestore rispondono nel termine, ma con una lettera generica; oppure usano la proroga di due mesi; oppure confermano la “correttezza” della segnalazione senza entrare nel merito del decreto. Se poi il debitore porta la questione davanti all’ABF, al Garante o al giudice, la linea difensiva si sposta: la segnalazione originaria era legittima, il preavviso era stato inviato, e comunque il debitore non ha provato alcun danno.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché sa che una parte dei debitori, dopo una risposta negativa, si arrende; e sa che, in un eventuale contenzioso, il terreno del risarcimento è per lui favorevole, perché la prova del danno è a carico di chi lo chiede. Preferisce non farla quando il debitore ha già chiesto, fin dall’inizio, la rettifica come obbligo e non come favore, ha documentato i rifiuti di credito subiti e ha fatto capire che il passaggio successivo non è una seconda lettera ma un ricorso.

I suoi limiti

La risposta va data entro un mese; la proroga di due mesi è ammessa solo se comunicata e motivata entro il primo mese (art. 12 par. 3 GDPR; art. 9 c.1 del Codice di condotta). Se il termine passa senza risposta o con una risposta che non esamina il decreto, l’interessato può proporre reclamo al Garante (art. 77 GDPR) o agire in giudizio (art. 79 GDPR). Per la Centrale dei Rischi, il reclamo all’intermediario ha un termine di risposta di 60 giorni, dopo il quale si può ricorrere all’ABF, presentando il ricorso online senza avvocato con un contributo di 20 euro, restituito in caso di decisione favorevole, oppure presentare un esposto alla Banca d’Italia, che invita l’intermediario a verificare i dati (FAQ Banca d’Italia).

Sul preavviso, la posizione del creditore è solida ma limitata. L’ABF, Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4519 del 10/5/2023 ha stabilito che il preavviso di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi previsto dall’art. 125 c.3 TUB non è un presupposto di legittimità della segnalazione, ma un obbligo di trasparenza la cui violazione dà diritto solo al risarcimento. Il preavviso riguarda però la nascita della segnalazione, non il suo aggiornamento: il creditore che ti risponde “il preavviso era stato inviato” sta rispondendo a una domanda che non gli hai fatto.

Sul danno, il creditore ha ragione su un punto: secondo la Cassazione, il danno all’immagine e alla reputazione da segnalazione in Centrale dei Rischi non è in re ipsa e va allegato e provato da chi lo invoca (Cass. n. 11732/2024; nello stesso senso Cass. n. 6589/2023, entrambe note dalla rassegna ecnews del 14/5/2024). Ma il risarcimento è solo una delle domande possibili, e non la principale: l’obiettivo primario è la rettifica, che non richiede la prova di alcun danno.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire fin dall’inizio il fascicolo per il passo successivo, come se il ricorso fosse certo:

  • conserva le ricevute PEC e la prova della data di ricezione di ogni richiesta;
  • annota la scadenza del mese e, se arriva la proroga, verifica che sia motivata e comunicata entro il primo mese;
  • documenta ogni diniego di finanziamento successivo al decreto, chiedendo per iscritto all’intermediario che ti ha rifiutato il credito se ha consultato un SIC o la Centrale dei Rischi;
  • tieni separate la domanda di rettifica (che si basa su norme oggettive) e quella di risarcimento (che richiede prova del pregiudizio);
  • scegli la sede in base alla banca dati: per la Centrale dei Rischi il canale naturale è il reclamo all’intermediario e poi l’ABF; per i SIC privati, il reclamo al Garante o il ricorso all’ABF se la controversia riguarda il rapporto con l’intermediario.

Sui tempi processuali, tieni presente la differenza tra le sedi. Il reclamo contro il decreto di esdebitazione segue il CCII e i suoi termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1). Il termine di un mese per rispondere alla richiesta GDPR non è un termine processuale e non si sospende d’estate. Se invece si arriva a un giudizio civile ordinario di cognizione contro l’intermediario, in quel processo opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla decisione n. 4519/2023 del Collegio di Coordinamento e alle ordinanze della Cassazione sul danno, il precedente da tenere a mente è quello sulla sofferenza come valutazione complessiva: la Banca d’Italia ricorda che il semplice ritardo nei pagamenti non basta per una segnalazione a sofferenza, perché l’intermediario deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente. Dopo l’esdebitazione, la situazione complessiva del debitore verso quell’intermediario è definita da un provvedimento del tribunale. Un intermediario che continua a segnalare come se la valutazione fosse ancora quella di anni prima ignora il fatto più rilevante della posizione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come si muovono i termini. Non descrivono casi reali dello Studio.

Simulazione 1: liquidazione controllata, tre rapporti, un cessionario

Situazione di partenza. Liquidazione controllata di un consumatore aperta il 19 gennaio 2023. Al passivo chirografario risultano: un prestito personale della Banca A per 48.730 €, con decadenza dal beneficio del termine comunicata il 14 settembre 2021; uno scoperto di conto della stessa Banca A per 3.915 €; una carta revolving della Finanziaria B per 12.460 €, ceduta nel 2022 alla società C, che si è insinuata al passivo. Totale chirografario: 65.105 €. Riparto ai chirografari: 4.870 €, pari al 7,48%.

Sviluppo. Decorsi tre anni dall’apertura, il debitore presenta istanza di esdebitazione; il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che non presentano osservazioni nei quindici giorni. Il decreto è depositato giovedì 12 marzo 2026 e comunicato venerdì 13 marzo. Il termine di trenta giorni per il reclamo cadrebbe domenica 12 aprile e slitta a lunedì 13 aprile 2026. Il 14 aprile il debitore chiede l’attestazione di mancato reclamo. Lunedì 20 aprile invia la richiesta “a raggiera”: Banca A, Finanziaria B, società C, gestore del SIC, con decreto, attestazione, estratto dello stato passivo e prospetto del riparto.

Mosse del creditore. Banca A risponde lunedì 11 maggio: aggiorna la posizione in Centrale dei Rischi dalla rilevazione successiva e chiude il rapporto nel SIC con la codifica di chiusura. Finanziaria B risponde che il credito è stato ceduto. La società C non risponde.

Contromossa. Mercoledì 20 maggio 2026 scade il mese per la risposta di C, che non ha comunicato alcuna proroga. Il debitore ha già in mano tutto per il reclamo al Garante. Nello stesso tempo replica a Finanziaria B richiamando l’Allegato 2 c.4 del Codice di condotta: l’aggiornamento è dovuto senza ritardo anche dopo la cessione. Sui tempi di conservazione del rapporto B, il calcolo è decisivo: con la lettura della “non regolarizzazione”, trentasei mesi dalla scadenza del 2021 sono già passati e il tetto dei sessanta mesi arriva a metà settembre 2026; con la lettura della “regolarizzazione”, ventiquattro mesi dal decreto porterebbero a marzo 2028. Qui al debitore conviene la prima lettura, e lo deve dire per iscritto. Per il partecipante, a quel punto, la convenienza economica di resistere su un dato che comunque scadrà entro pochi mesi diventa quasi nulla.

Simulazione 2: debitore incapiente e il “triennio” usato come scudo

Situazione di partenza. Debitore incapiente con un prestito della Finanziaria D per 17.840 € e una carta della stessa finanziaria per 6.390 €. Decreto di esdebitazione ex art. 283 depositato mercoledì 10 giugno 2026, comunicato giovedì 11 giugno. Il termine di trenta giorni per il reclamo cadrebbe sabato 11 luglio e slitta a lunedì 13 luglio 2026. Nessun reclamo.

Sviluppo. Lunedì 14 settembre 2026 il debitore invia la richiesta di rettifica. Finanziaria D risponde il 5 ottobre usando la proroga: “Il debito resta esigibile in caso di utilità sopravvenute nel triennio; valuteremo alla scadenza”. La risposta definitiva, con la proroga, potrebbe arrivare fino a lunedì 14 dicembre 2026.

Contromossa. Il debitore replica che il triennio dell’art. 283 c.1 non rende esigibile il debito: lo rende esigibile solo se sopravvengono utilità rilevanti e solo dopo la comunicazione dell’OCC autorizzata dal giudice (c.9). Chiede, in via immediata, l’annotazione sul rapporto dell’esistenza del decreto (art. 9 c.6 del Codice di condotta) e la sospensione della visualizzazione durante le verifiche (art. 9 c.5). Allega la ricevuta della dichiarazione annuale prevista dal decreto. La finanziaria può discutere su quale codifica usare; non può rappresentare come esigibile un debito che oggi non lo è. Se la risposta del 14 dicembre non arriva o non esamina questi punti, il passo successivo è il reclamo al Garante.

Simulazione 3: agosto, il garante e il creditore che non si era insinuato

Situazione di partenza. Liquidazione controllata chiusa con decreto di esdebitazione comunicato lunedì 20 luglio 2026. Tra i debiti: un finanziamento auto della Banca E per 22.615 €, garantito da una fideiussione della madre del debitore; un vecchio prestito della Finanziaria F per 5.280 €, che non si è insinuata al passivo. La percentuale attribuita ai chirografari di pari grado è stata del 9,2%.

Sviluppo. Il termine per il reclamo scade mercoledì 19 agosto 2026: corre in pieno agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Nessun reclamo. Lunedì 21 settembre il debitore invia le richieste.

Mosse del creditore. Banca E aggiorna la posizione del debitore ma mantiene quella della fideiussore. Finanziaria F risponde che non era parte della procedura e che la segnalazione resta.

Contromossa. Verso Banca E, il debitore non contesta la segnalazione sulla madre: l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti verso i fideiussori, e una contestazione infondata indebolirebbe tutta la pratica. La madre, se in difficoltà, valuterà una propria procedura. Verso Finanziaria F, la richiesta è chirurgica: per l’art. 278 c.2 l’esdebitazione opera per la parte eccedente la percentuale di pari grado, quindi il credito esigibile non può superare il 9,2% di 5.280 €, cioè 485,76 €. La segnalazione non può rappresentare come esigibili 5.280 € quando il massimo esigibile è 485,76 €. Il debitore valuta anche, con lo Studio, se pagare quella somma per chiudere definitivamente la posizione, tenendo conto che sull’art. 278 c.2 pende una questione davanti alla Corte costituzionale.

Quando all’avversario conviene chiudere la partita

C’è un aspetto che quasi nessuno spiega: anche nella partita delle banche dati esistono momenti in cui all’intermediario conviene aggiornare spontaneamente, rapidamente e senza discutere. Riconoscerli permette di giocare la carta giusta al momento giusto.

Il primo momento è subito dopo la scadenza del termine di reclamo. In quella finestra il decreto è stabile, i creditori ammessi lo hanno ricevuto, l’intermediario lo ha già “visto” nella procedura. Una richiesta arrivata qui, con l’attestazione della cancelleria, toglie all’intermediario ogni argomento dilatorio. Dal suo punto di vista, l’aggiornamento costa meno di qualsiasi corrispondenza successiva.

Il secondo momento è quando la posizione è già vicina ai tempi massimi di conservazione. Se il dato scadrà comunque tra pochi mesi, difendere una codifica davanti all’ABF o al Garante è un costo senza ritorno. È il caso della Simulazione 1: il partecipante sa che il tetto dei sessanta mesi è vicino.

Il terzo momento è quando il debitore ha già impostato un reclamo formale ma non lo ha ancora depositato. Una lettera che annuncia, con data e contenuto, il ricorso all’ABF o il reclamo al Garante, e che allega già il fascicolo completo, cambia il calcolo del creditore: deve mettere a confronto il costo amministrativo di una rettifica con quello di una difesa in una sede in cui la sua posizione è debole.

Il quarto momento riguarda i creditori non insinuati e i garanti. Qui c’è ancora un credito esigibile, quindi c’è materia per una vera trattativa. Un creditore che non ha partecipato al concorso e che può pretendere solo la percentuale di pari grado ha tutto l’interesse a chiudere con un pagamento di quella somma, o di una somma vicina, e con l’impegno ad aggiornare la segnalazione. Lo stesso vale per il fideiussore: un accordo di saldo e stralcio con il garante, che il Codice di condotta qualifica come regolarizzazione, fa partire il termine più breve di conservazione per la sua posizione.

Il quinto momento è quando l’intermediario deve ancora gestire altri rapporti con te. Se hai un conto corrente ancora attivo presso la stessa banca, o se un familiare ha rapporti con essa, l’intermediario ha un interesse commerciale a non trasformare una pratica amministrativa in un conflitto. Non si tratta di minacciare: si tratta di sapere che la relazione esiste e che pesa.

L’errore da evitare è trattare la rettifica come se fosse una concessione. Sui crediti dichiarati inesigibili dal decreto non c’è nulla da negoziare: la rettifica si chiede, non si compra. La trattativa ha senso solo dove resta un credito esigibile (non insinuati, garanti, debiti esclusi), ed è lì che lo Studio la imposta, mettendo sul tavolo i numeri del riparto e la normativa che delimita la pretesa.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del creditore, il vincolo che lo limita e la contromossa con la finestra utile. Le date sono indicative e vanno ricalcolate sul singolo caso.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Lasciare la segnalazione invariata Esattezza e aggiornamento dei dati (art. 5 e 16 GDPR); aggiornamento mensile (art. 5 Codice di condotta); inesigibilità (art. 278 c.1 CCII) Richiesta scritta di rettifica con decreto, attestazione e stato passivo Subito dopo la scadenza del reclamo
Rinviare per la “definitività” Reclamo entro 30 giorni (artt. 282 c.3 e 283 c.8), anche in agosto (art. 9 c.1) Attestazione di mancato reclamo; richiesta di annotazione (art. 9 c.6 Codice) Dal 31° giorno dalla comunicazione
Cambiare solo l’etichetta Tempi di conservazione: 12/24 mesi se regolarizzato; 36 mesi dalla scadenza, mai oltre 60, se non regolarizzato Calcolo delle due letture e scelta di quella con la data più vicina Nella prima richiesta
Rimpallo cedente-cessionario Aggiornamento senza ritardo anche dopo la cessione (Allegato 2 c.4) Richiesta “a raggiera” nello stesso giorno a tutti Stesso giorno per tutti i destinatari
Puntare su garanti, esclusi, non insinuati Art. 278 c.2, c.6 e c.7 CCII Richiesta separata per rapporto e ruolo; calcolo della percentuale Dopo il riparto finale
Rispondere tardi o in modo generico Un mese, più due solo se motivati entro il primo (art. 12 GDPR, art. 9 Codice); 60 giorni per il reclamo CR Reclamo al Garante, ricorso ABF, esposto alla Banca d’Italia Il giorno dopo la scadenza

Le domande di chi sta chiedendo l’aggiornamento

Il decreto di esdebitazione cancella da solo le segnalazioni?

No. Il decreto produce l’inesigibilità dei crediti (art. 278 c.1), ma non viene trasmesso automaticamente alle banche dati. L’aggiornamento lo fa l’intermediario che ha comunicato il dato: devi attivarlo tu, con una richiesta scritta.

Posso chiedere che sparisca ogni traccia della vecchia sofferenza?

Di regola no, e chiederlo indebolisce la richiesta. Per la Centrale dei Rischi la Banca d’Italia conserva i dati storici per le sue funzioni; nei SIC privati i dati restano per i tempi fissati dal Codice di condotta. Quello che puoi pretendere è che il dato sia esatto, aggiornato e conservato non oltre i tempi massimi.

Quanto tempo hanno per rispondermi?

Un mese dalla ricezione della richiesta, prorogabile di due mesi solo con comunicazione motivata entro il primo mese (art. 12 par. 3 GDPR; art. 9 c.1 Codice di condotta). Per il reclamo sulla Centrale dei Rischi l’intermediario ha 60 giorni.

Il fideiussore viene liberato insieme a me?

No. L’art. 278 c.6 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La segnalazione a carico del garante può restare legittimamente finché il suo debito esiste.

Sono un incapiente: devo aspettare tre anni prima di chiedere l’aggiornamento?

No. Il triennio dell’art. 283 è un periodo di vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute, non un periodo in cui il debito è esigibile. Puoi chiedere subito, dopo la scadenza del termine di reclamo, almeno l’annotazione del decreto sul rapporto e la rettifica della rappresentazione del credito.

Se mi rifiutano un finanziamento per colpa della vecchia segnalazione, ho diritto al risarcimento?

Solo se provi il danno. La Cassazione esclude il danno in re ipsa da segnalazione in Centrale dei Rischi (Cass. n. 11732/2024). Conserva i rifiuti scritti e chiedi all’intermediario se ha consultato le banche dati: sono gli elementi di prova che contano.

I paletti fissati dai giudici e dagli arbitri

Le decisioni che seguono sono organizzate per mossa del creditore che limitano o che, al contrario, rafforzano. Per ciascuna è indicata la fonte da cui è nota. Nessuna di esse decide in modo espresso l’aggiornamento di una banca dati creditizia dopo un decreto di esdebitazione del CCII: su questo punto specifico non sono state trovate decisioni pubblicate con estremi verificabili, e gli argomenti si costruiscono combinando il CCII, il GDPR e il Codice di condotta.

Contro la mossa dell’inerzia (segnalazione lasciata invariata)

  1. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 6751/2013 (sintesi ecnews 2/10/2018). Principio: è illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito a cui l’intermediario ha rinunciato con un accordo transattivo. Rilevanza: se basta una rinuncia privata a rendere illegittima la sofferenza, a maggior ragione pesa un decreto che dichiara il credito inesigibile.
  2. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5399/2013 (stessa fonte). Principio: anche quando un accordo modifica il debito senza estinguerlo, l’intermediario deve adeguare le segnalazioni alla nuova situazione. Rilevanza: l’obbligo di adeguamento segue ogni cambiamento giuridico della posizione.

Contro la mossa della “definitività”

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). Principio: contro il decreto di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta; il debitore già fallito non può invocare l’art. 283 per l’esposizione già afferente al fallimento. Rilevanza: aiuta a valutare la stabilità del decreto e mostra che i debiti legati a un vecchio fallimento seguono regole diverse.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (rassegne iusletter ed ecnews). Principio: è indicata come in contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: spiega perché alcuni intermediari invocano la possibile impugnazione; la risposta è chiedere almeno l’annotazione del decreto.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi). Principio: l’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolata dalla legge fallimentare; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: prima di scrivere alle banche dati occorre sapere quale regime ha prodotto il decreto, perché cambia la norma da citare.

Contro la mossa del ritorno sulla “colpa” del debitore

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). Principio: l’art. 280 CCII non richiede più una soglia di soddisfazione dei creditori; la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Rilevanza: neutralizza l’obiezione “avete pagato troppo poco”.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: una volta emesso il decreto, la meritevolezza è già stata esaminata dal tribunale.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it 20/5/2026). Principio: conforme alla precedente; la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, la condotta pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: rafforza la stabilità del giudizio di meritevolezza contenuto nel decreto.

Sui confini dell’esdebitazione (debiti esclusi e non insinuati)

  1. Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (sintesi Eutekne 25/4/2026, numero non disponibile). Principio: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione nella liquidazione controllata, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: limita l’uso del c.7 come argomento per mantenere segnalazioni su importi accessori.
  2. Corte cost., ord. n. 104/2026 e ordinanze di rimessione dei Tribunali di Verona e Milano ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026. Principio: la Corte ha restituito gli atti per un vizio di notifica ai creditori ammessi; la questione sull’art. 278 c.2 è di nuovo pendente. Rilevanza: per i creditori non insinuati la regola della percentuale di pari grado è vigente, ma potrebbe cambiare.

Sul preavviso, sulla cessione e sul danno

  1. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519 del 10/5/2023 (testo integrale su dirittobancario.it). Principio: il preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi (art. 125 c.3 TUB) è un obbligo di trasparenza, non un presupposto di legittimità; la sua violazione dà luogo solo al risarcimento. Rilevanza: chiarisce che la discussione sul preavviso non c’entra con l’aggiornamento successivo al decreto.
  2. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29/7/2025 (testo integrale su dirittobancario.it). Principio: il ritardo nell’aggiornamento non è imputabile al cedente che ha saputo dell’estinzione solo dalla comunicazione del cessionario; il danno va provato. Rilevanza: impone di informare contemporaneamente cedente e cessionario.
  3. Cass. n. 11732/2024 e Cass. n. 6589/2023 (rassegna ecnews 14/5/2024). Principio: il danno all’immagine e alla reputazione da segnalazione in Centrale dei Rischi non è in re ipsa e va allegato e provato. Rilevanza: separa la domanda di rettifica, che non richiede prova del danno, da quella risarcitoria.
  4. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260/2016 (sintesi ecnews 2/10/2018). Principio: segnalare il cliente mentre si conducono trattative per il rientro viola buona fede e correttezza. Rilevanza: la condotta dell’intermediario dopo la soluzione della crisi è valutata anche alla luce della buona fede.

Cosa può fare lo Studio Monardo nella tua partita

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai segnalanti, intercettiamo i vizi delle loro risposte, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa solo dove resta un credito esigibile. In concreto:

  1. Acquisiamo le visure della Centrale dei Rischi e dei sistemi di informazioni creditizie privati e le confrontiamo, riga per riga, con lo stato passivo e con il riparto della procedura.
  2. Ricostruiamo la catena dei crediti ceduti, individuando cedente, cessionario e servicer di ogni rapporto con gli atti della procedura e la corrispondenza ricevuta.
  3. Verifichiamo la stabilità del decreto: calcoliamo il termine di reclamo, chiediamo l’attestazione alla cancelleria e valutiamo l’incidenza del contrasto in Cassazione sulla ricorribilità.
  4. Redigiamo richieste separate per rapporto e per ruolo, distinguendo le posizioni da rettificare per intero da quelle dei garanti e dei creditori non insinuati.
  5. Calcoliamo i tempi di conservazione con entrambe le letture del Codice di condotta e indichiamo per iscritto quale va applicata nel caso concreto.
  6. Inviamo le richieste “a raggiera” con PEC a tutti i destinatari nello stesso giorno e teniamo il calendario dei termini di risposta e delle proroghe.
  7. Esaminiamo le risposte e contestiamo quelle generiche, tardive o fondate su argomenti estranei al decreto (preavviso, colpa del debitore, “triennio” dell’incapiente).
  8. Predisponiamo i reclami al Garante per la protezione dei dati personali, i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e gli esposti alla Banca d’Italia, con il fascicolo documentale già ordinato.
  9. Valutiamo l’azione giudiziale quando la rettifica è negata e ci sono elementi di prova di un danno, separando la domanda di rettifica da quella risarcitoria.
  10. Impostiamo la trattativa con i creditori non insinuati e con i creditori dei garanti, partendo dai numeri del riparto e dai limiti dell’art. 278 c.2 e c.6.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: è la competenza che permette di leggere il decreto di esdebitazione, lo stato passivo e i riparti con l’occhio di chi quelle procedure le conosce dall’interno, e di trasformarli in prove utilizzabili davanti a banche, finanziarie e gestori. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi la continuità della strategia: se la questione arriva al giudice, la linea resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati costruiscono richieste e reclami, i commercialisti ricostruiscono importi, percentuali di riparto, date di scadenza e tempi di conservazione. La convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e capirla è ciò che permette di scegliere il momento giusto per ogni mossa.

Chiusura

La richiesta di aggiornamento delle banche dati dopo l’esdebitazione non si vince con una lettera indignata, ma con un fascicolo completo inviato ai soggetti giusti nel momento giusto. Il decreto ti dà la sostanza: l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Il GDPR e il Codice di condotta ti danno gli strumenti: la rettifica, i tempi di risposta, i limiti di conservazione, l’annotazione del dato contestato. La strategia sta nel combinarli, sapendo dove il creditore ha ancora ragione (garanti, debiti esclusi, non insinuati) e dove non ne ha più. Nelle procedure di crisi e nelle banche dati che ne registrano gli esiti non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio perché nasce dalle competenze certificate dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, sostenute dal coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario: la procedura e il rapporto con gli intermediari sono le due metà della stessa partita.

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