Un idraulico o un elettricista con partita IVA, che ha accumulato debiti con il Fisco, con l’INPS, con il grossista del materiale e con la banca, può davvero chiedere la composizione negoziata della crisi, oppure è uno strumento pensato solo per le aziende strutturate? La risposta breve è che, nella grande maggioranza dei casi, sì: l’artigiano che installa impianti idraulici, termici o elettrici è un imprenditore e, se rientra nei parametri dell’impresa minore, ha un canale dedicato, quello dell’art. 25-quater del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Ma la risposta breve non basta a decidere, perché accanto alla composizione negoziata esistono altre strade percorribili (il concordato minore, la liquidazione controllata con l’esdebitazione) e ciascuna ha un costo, un tempo e un rischio diversi. Non esiste una risposta valida per tutti gli artigiani, ed è proprio questo il punto: la stessa ditta individuale, con gli stessi debiti, può trovarsi meglio in una procedura o nell’altra a seconda di quanto lavoro ha in portafoglio, di chi sono i creditori e di che cosa è già successo (una cartella, un pignoramento, un fido revocato).
Questo articolo mette a confronto le strade realmente disponibili per l’impiantista con partita IVA, con numeri, documenti e tempi, senza tifare per nessuna. Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra piccola impresa e crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno anche il concordato minore e la liquidazione controllata, le due alternative con cui la composizione negoziata va sempre confrontata. Per una ditta individuale che vive di cantieri, mettere sullo stesso tavolo tutte le opzioni prima di sceglierne una è la parte più delicata del lavoro.
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Da dove si parte: che tipo di debitore è l’impiantista con partita IVA
Prima di confrontare le strade conviene fissare tre dati, perché da essi dipende quali porte sono aperte.
Primo: l’idraulico e l’elettricista che lavorano in proprio sono imprenditori, non professionisti. Chi installa e ripara impianti presta servizi con un’organizzazione propria (furgone, attrezzatura, magazzino, spesso un dipendente o un apprendista) ed è di regola iscritto all’albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del registro delle imprese. Il codice civile considera l’artigiano un piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), ma la natura dell’attività resta quella dell’impresa che produce servizi (art. 2195 c.c.): per il CCII l’impiantista è dunque un imprenditore commerciale. La distinzione non è teorica. L’art. 12 CCII apre la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo; l’art. 25-quater ripete la stessa formula per le imprese sotto soglia. Il libero professionista, invece, non è imprenditore e non vi accede: è il caso, ad esempio, del perito industriale iscritto all’albo che firma progetti di impianti elettrici senza svolgere un’attività d’impresa. Per lui restano le procedure di sovraindebitamento.
Secondo: quasi sempre l’impiantista individuale è un’impresa minore. Secondo l’art. 2 c.1 lett. d) CCII è impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro, e che ha debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Una ditta individuale con un furgone, un’officina in affitto e ricavi da 120.000-180.000 euro all’anno ci rientra senza difficoltà. Chi invece ha costituito una SRL con tre squadre di montatori e lavora per le imprese edili su grandi cantieri può superare la soglia dei ricavi: in quel caso non è più impresa minore, accede alla composizione negoziata ordinaria e, se le cose vanno male, è esposto alla liquidazione giudiziale.
Terzo: l’impresa minore non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale, ma è un debitore “sovraindebitabile”. L’art. 2 c.1 lett. c) CCII include nel sovraindebitamento l’imprenditore minore. Questo significa che, oltre alla composizione negoziata, l’idraulico ha accesso agli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore (art. 74) e la liquidazione controllata (art. 268), seguita dall’esdebitazione. Non ha accesso, invece, al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti dell’impresa: dopo il D.Lgs. 136/2024 il consumatore è chi accede agli strumenti per debiti contratti in tale qualità, e l’IVA non versata o il fido del conto aziendale non lo sono.
C’è poi una regola che vale per tutte le strade confrontate in questo articolo: nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9 c.1 CCII), quindi i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi ha un cantiere che si ferma ad agosto non ha, sul fronte della procedura, un mese di tregua. Il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione 2026) riporta, per la composizione negoziata, Trib. Brescia 5 agosto 2022 e Trib. Torino 22 agosto 2022, secondo cui la sospensione feriale non incide sulla durata delle misure protettive.
Infine, un dato di partenza che spesso viene trascurato: la composizione negoziata presuppone un’impresa in attività. L’artigiano che ha già chiuso la partita IVA e si è cancellato dal registro delle imprese non ha un’impresa da risanare, e la Cassazione (Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026, nota da sintesi iusletter) ha ritenuto inammissibile perfino il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per lui il confronto si restringe alla liquidazione controllata e all’esdebitazione, eventualmente nella versione del debitore incapiente (art. 283).
Un’ultima premessa riguarda i documenti, che per una ditta individuale di impianti sono spesso il vero collo di bottiglia. Molti artigiani hanno una contabilità tenuta dal commercialista solo ai fini fiscali, senza una situazione patrimoniale aggiornata, senza un elenco dei crediti verso i clienti diviso per anzianità e senza una fotografia precisa di quanto è già passato all’Agente della riscossione. Tutte e tre le strade richiedono invece numeri affidabili: la composizione negoziata chiede una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima dell’istanza (art. 17 c.3 lett. a), il concordato minore una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (art. 75 c.1 lett. b), la liquidazione controllata una relazione dell’OCC che l’ordinanza di Cass. 11603/2026 considera requisito di ammissibilità. Va quindi messo in conto un lavoro preliminare di qualche settimana per ricostruire crediti verso i committenti, giacenze di magazzino, contratti di leasing e finanziamenti, posizione INPS e cartelle: è tempo che non si recupera se si attende il primo pignoramento per cominciare.
Fissati questi punti, le strade da soppesare per l’impiantista ancora operativo sono tre.
Prima strada: la composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII)
In cosa consiste
È un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, che lo affianca nelle trattative con i creditori per trovare una soluzione che consenta di proseguire l’attività. Secondo l’art. 25-quater c.1, può chiederla l’imprenditore commerciale e agricolo che ha i requisiti dell’impresa minore e si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.
Per l’impresa minore il percorso ha alcune particolarità rispetto a quello ordinario, tutte scritte nell’art. 25-quater:
- l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio del luogo della sede (c.2), che nomina l’esperto e ne liquida il compenso (c.7), mentre per le imprese sopra soglia la nomina passa da una commissione;
- l’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nelle forme dell’art. 17 c.1 e va corredata dai documenti dell’art. 17 c.3 lettere a), c), d), e), f), g) e h): non è richiamata la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento con il piano finanziario per i sei mesi successivi;
- gli esiti possibili sono elencati ai commi 3 e 4: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità; un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62; un accordo firmato anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis c.5; in alternativa, la domanda di concordato minore, la liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies);
- per il resto si applicano le norme generali della composizione negoziata richiamate dal c.5, “in quanto compatibili”: tra queste gli artt. 18 e 19 (misure protettive), l’art. 23 c.2-bis (transazione fiscale nelle trattative), gli artt. 25-bis (misure premiali), 25-ter (compenso dell’esperto) e 25-sexies (concordato semplificato).
C’è un punto di lettura aperto che va soppesato: il c.1 dell’art. 25-quater parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza, mentre l’art. 12 c.1 per le imprese ordinarie richiama anche la crisi e l’insolvenza già presenti. Se l’idraulico è già insolvente (non riesce più a pagare con regolarità), l’accesso al canale sotto soglia è oggetto di discussione. Nella prassi sulla composizione ordinaria, però, l’insolvenza in sé non è considerata ostativa quando la prospettiva di risanamento è concreta: il massimario di Prato-Pistoia riporta Trib. Lecco 2 gennaio 2023, mentre Trib. Salerno 13 febbraio 2023 ha negato la tutela davanti a un’insolvenza irreversibile e a un piano solo abbozzato.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- L’idraulico con lavoro in portafoglio e debiti “di cassa”. Ha contratti di manutenzione con due amministratori di condominio e un’impresa edile che gli affida gli impianti di un cantiere di dodici appartamenti; i debiti nascono da IVA non versata in un anno di incassi ritardati e da un fornitore di materiale che ora pretende il pagamento anticipato. L’attività è sana, manca il tempo.
- L’elettricista colpito da un pignoramento presso il committente principale. Un fornitore ha pignorato i crediti verso l’impresa per cui lavora: senza quei pagamenti non paga gli stipendi e non compra il materiale. Le misure protettive possono congelare l’azione e dare il tempo di trattare.
- L’impiantista che deve rinegoziare con banca e leasing. Il fido è stato ridotto, il leasing del furgone ha rate arretrate. L’esperto può invitare le parti a rinegoziare i contratti divenuti eccessivamente onerosi per circostanze sopravvenute (art. 17 c.5), e l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito (art. 16 c.5).
Il profilo ideale di questa strada è l’artigiano ancora pienamente operativo, con commesse che generano margine, debiti concentrati su pochi creditori disposti a parlare e un problema di tempo più che di sostanza.
Come si esegue, in sintesi
L’istanza si compila sulla piattaforma della composizione negoziata e si allegano: per chi non deposita bilanci (la ditta individuale in contabilità semplificata), le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta e una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima (art. 17 c.3 lett. a); l’elenco dei creditori con crediti scaduti e a scadere e le garanzie (lett. c); la dichiarazione sostitutiva sulla pendenza di procedure, che per l’impresa minore riguarda la liquidazione controllata e attesta di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 25-quater c.2); il certificato unico dei debiti tributari (lett. e); la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione (lett. f); il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (lett. g); l’estratto della Centrale dei rischi non anteriore a tre mesi (lett. h). Se i certificati non sono ancora arrivati, basta dichiarare di averli chiesti almeno dieci giorni prima (art. 17 c.3-bis).
L’esperto ha due giorni lavorativi per accettare (art. 17 c.4), poi convoca l’imprenditore e, se vede concrete prospettive di risanamento, avvia gli incontri con i creditori; se non le vede, l’istanza viene archiviata (art. 17 c.5). L’incarico dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino ad altri 180 nei casi dell’art. 17 c.7.
Se servono le misure protettive, vanno chieste con l’istanza (art. 18) e confermate dal tribunale: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e le misure durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 complessivi (art. 19). Per l’impresa minore qui c’è un’avvertenza: l’art. 19 elenca tra i documenti del ricorso il piano di risanamento con il piano finanziario semestrale, che l’art. 25-quater non chiede per l’istanza. Chi vuole la protezione del tribunale deve quindi prepararsi a depositare comunque un piano credibile, anche se la legge non glielo impone per aprire le trattative.
I vantaggi, motivati
- Riservatezza: senza misure protettive le trattative non sono pubbliche; i clienti e i fornitori che non sono coinvolti non ne sanno nulla, e per un artigiano che vive di passaparola il punto pesa.
- Gestione invariata: l’imprenditore continua a lavorare e a decidere, informando per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21).
- Strumenti verso il Fisco: durante le trattative si può proporre all’Agenzia delle entrate e all’Agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi (art. 23 c.2-bis, richiamato dall’art. 25-quater c.5); per le somme non ancora iscritte a ruolo l’art. 25-bis c.4 consente una rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà).
- Uscite ordinate: se le trattative falliscono, l’art. 25-quater c.4 lascia aperte le altre strade senza dover ricominciare da zero, e gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti (c.6).
Rischi e svantaggi onesti
- Il Fisco può dire di no. La transazione fiscale nella composizione negoziata non conosce il “cram down”: l’accordo si fa solo con il consenso dell’amministrazione. Va allegata la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza e una relazione sulla completezza dei dati, che hanno un costo a carico dell’impresa. Il giudice, secondo Trib. Milano decr. 21/5/2025 (sintesi iusletter), verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza; Trib. Monza 31/12/2025 (sintesi EC News) precisa che il controllo non è una “mera spunta” e che un’attestazione apodittica equivale a un’attestazione mancante.
- I contributi INPS restano fuori dall’art. 23 c.2-bis, che riguarda i tributi: per i contributi della gestione artigiani si tratta con l’ente secondo le regole ordinarie.
- Le cartelle già iscritte a ruolo non beneficiano delle 72 rate dell’art. 25-bis c.4.
- Le misure protettive non toccano tutto: sono esclusi i crediti dei lavoratori (art. 18 c.1) e i pagamenti non sono inibiti (art. 18 c.3); secondo Trib. Milano 19 giugno 2025 la buona fede impone di pagare i debiti correnti durante le trattative.
- L’archiviazione non si impugna nel merito: Trib. Roma n. 1649 dell’8/8/2025, come riferito da FiscoeTasse, ne afferma la natura amministrativa.
- Il compenso dell’esperto è a carico dell’impresa (art. 25-ter, minimo 4.000 euro con le maggiorazioni e riduzioni previste; per l’impresa minore lo liquida il segretario generale).
Pronunce a supporto
Oltre a quelle citate, per l’artigiano con conti bloccati è utile Trib. Milano 17 gennaio 2022 (misure selettive per neutralizzare i pignoramenti sui conti correnti che impediscono di operare), da leggere insieme a Trib. Milano 4 luglio 2025 (non si può chiedere in via cautelare di riavere le somme già pignorate). Per chi lavora con enti pubblici, Trib. La Spezia 23 febbraio 2023 ha ritenuto che, durante il divieto di azioni esecutive, non operi il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis (il massimario cita il D.P.R. 633/1972, ma il riferimento corretto è probabilmente il D.P.R. 602/1973). Tutte queste pronunce, note dal massimario di Prato-Pistoia, sono prive di numero.
Seconda strada: il concordato minore in continuità (art. 74 CCII)
In cosa consiste
È una procedura giudiziale di sovraindebitamento: l’imprenditore minore, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), propone ai creditori un accordo che gli consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74 c.1). La proposta ha contenuto libero, può prevedere il pagamento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione in classi (art. 74 c.3). Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 c.1), con un meccanismo di silenzio-assenso: il creditore che non risponde all’OCC nel termine assegnato si considera favorevole (art. 79 c.3). Il giudice poi omologa con sentenza (art. 80).
La differenza strutturale rispetto alla composizione negoziata è che qui il dissenso di alcuni creditori non blocca tutto: la maggioranza vincola la minoranza, e l’art. 80 c.3 consente l’omologa anche senza l’adesione del Fisco o dell’INPS quando il loro voto è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (cram down fiscale e contributivo).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- L’idraulico con un debito fiscale e contributivo che pesa più della metà del totale. Se l’Agenzia delle entrate e l’INPS sono i creditori principali e non aderiscono a una dilazione, la composizione negoziata rischia di girare a vuoto; il concordato minore permette di proporre una falcidia e di ottenerla anche contro il loro voto, alle condizioni dell’art. 80 c.3. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus) ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.
- L’elettricista con molti piccoli creditori silenti. Venti fornitori sparsi, nessuno dei quali risponde alle proposte: nel concordato minore il silenzio vale consenso.
- L’impiantista che ha già esecuzioni in corso su più fronti. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza, vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologa definitiva (art. 78 c.2 lett. d), senza il limite dei 240 giorni della composizione negoziata.
Il profilo ideale di questa strada è l’impiantista che ha un’attività capace di produrre un flusso costante ma un debito che, così com’è, non potrà mai pagare per intero, e che deve vincolare anche i creditori che non vogliono trattare.
Come si esegue, in sintesi
Si incarica un OCC (o un gestore nominato), che redige la relazione. Alla domanda si allegano, tra l’altro, il piano, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione e il domicilio digitale, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le entrate proprie e della famiglia con quanto occorre al mantenimento (art. 75 c.1). Se il giudice ritiene la domanda ammissibile apre la procedura con decreto (art. 78 c.1), dispone la pubblicità, anche nel registro delle imprese, e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per esprimersi via PEC (art. 78 c.2 lett. c). Raggiunta la maggioranza, segue l’omologa con sentenza.
Due regole interessano direttamente l’artigiano. I crediti privilegiati (tipicamente IVA e contributi, assistiti di regola da privilegio generale mobiliare) possono essere pagati non per intero, purché non meno di quanto si ricaverebbe dalla liquidazione dei beni, al valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75 c.2). E, in continuità, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze delle rate del mutuo garantito da beni strumentali (art. 75 c.3): un capannone o un laboratorio ipotecato non è necessariamente perduto.
I vantaggi, motivati
- Vincola i dissenzienti e consente il cram down verso Fisco ed enti previdenziali.
- Protezione fino all’omologa, chiesta con la domanda.
- Effetto esdebitatorio sulla parte falcidiata, nei limiti della proposta omologata.
- Prosecuzione dell’attività, senza vendita forzata del furgone e dell’attrezzatura se il piano lo prevede.
Rischi e svantaggi onesti
- È pubblica: decreto pubblicato e iscritto nel registro delle imprese. Fornitori e banche lo sapranno.
- Atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78 c.5): l’acquisto di un furgone nuovo va pianificato.
- Se l’omologa viene negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5).
- I garanti non sono liberati: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 79 c.5). Il genitore o il coniuge che ha firmato la fideiussione sul fido aziendale può essere chiamato a pagare tutto.
- L’ordine delle prelazioni va rispettato: Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (fonte edotto) lo ha ribadito per il concordato minore.
- Costi della procedura: il compenso dell’OCC (determinato secondo il D.M. 202/2014) e le spese, oltre al contributo unificato da verificare in cancelleria.
Pronunce a supporto
Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (fonte NT+ Diritto) ha omologato il concordato minore di un professionista applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa: un precedente che, pur riguardando un avvocato, mostra come il tribunale ragioni sulla convenienza quando l’amministrazione finanziaria non aderisce. Cass. n. 14555/2026 e Cass. n. 28574/2025, già richiamate, completano il quadro sul trattamento dei crediti erariali e privilegiati.
Terza strada: liquidazione controllata ed esdebitazione (artt. 268 e 282 CCII)
In cosa consiste
È la strada liquidatoria del sovraindebitamento: il patrimonio del debitore (furgone, attrezzatura, magazzino, crediti verso i clienti, eventuali immobili) viene affidato a un liquidatore e venduto per pagare i creditori, e i debiti rimasti insoluti vengono cancellati con l’esdebitazione, che il tribunale dichiara dopo la chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura (art. 282). Possono chiederla il debitore e, a certe condizioni, i creditori (art. 268). Se la domanda è del debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- L’idraulico che non ha più commesse sufficienti e il cui debito supera di molte volte la capacità di produrre margine: la continuità non è credibile.
- L’elettricista che ha già deciso di chiudere e diventare dipendente di un’impresa più grande: vuole voltare pagina con un’esdebitazione, non risanare la ditta.
- L’impiantista uscito da una composizione negoziata archiviata perché l’esperto non ha visto prospettive: l’art. 25-quater c.4 lett. b) prevede espressamente la liquidazione controllata come sbocco.
Il profilo ideale di questa strada è chi non ha più un’impresa da salvare ma ha ancora beni da mettere a disposizione e vuole liberarsi dei debiti residui in tempi certi.
Come si esegue, in sintesi
Si presenta il ricorso con la relazione dell’OCC; il tribunale apre la procedura, nomina il liquidatore (se la domanda è del debitore, conferma come liquidatore l’OCC: art. 270 c.2 lett. b) e fissa il termine per le domande dei creditori. Durante la procedura il debitore può lavorare come dipendente o anche proseguire un’attività: il tribunale stabilisce che cosa resta a lui per il mantenimento e che cosa va ai creditori. Dopo tre anni dall’apertura, o prima se la liquidazione si chiude, il tribunale dichiara l’esdebitazione con decreto motivato, sentiti i creditori, purché non ricorrano le cause ostative dell’art. 280 e il sovraindebitamento non sia dovuto a colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2).
I vantaggi, motivati
- Non serve il voto dei creditori.
- Per aprire la procedura non è richiesta la meritevolezza: Cass. Sez. I ord. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I ord. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) collocano la valutazione della condotta del debitore nella fase dell’esdebitazione, pur richiedendo una relazione dell’OCC completa su cause dell’indebitamento e diligenza.
- Esito finale definito: la liberazione dai debiti residui, anche fiscali, nei limiti dell’art. 278.
Rischi e svantaggi onesti
- Si perdono i beni dell’impresa che il liquidatore vende.
- L’esdebitazione non è automatica: il tribunale valuta la condotta; un omesso versamento sistematico delle imposte può essere letto come colpa grave.
- Alcuni debiti restano (art. 278 c.7) e i garanti restano obbligati (art. 278 c.6).
- Se non c’è attivo da distribuire, l’unica via è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che si può ottenere una sola volta.
Pronunce a supporto
Le già citate Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026; per l’artigiano che ha cessato l’attività, Cass. 20141/2026 sull’inammissibilità del concordato minore dell’imprenditore cancellato spiega perché, chiusa la partita IVA, la strada si restringe alla liquidazione.
E se l’impresa è sopra soglia? Il caso della SRL di impianti
Per completezza va considerata l’ipotesi, non rara tra gli elettricisti che lavorano nell’edilizia e nel fotovoltaico, della società che supera anche uno solo dei parametri dell’impresa minore. In quel caso la composizione negoziata è quella ordinaria (artt. 12 e 17): l’istanza va presentata con il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario semestrale (art. 17 c.3 lett. b), l’esperto viene scelto con il meccanismo generale e, soprattutto, sullo sfondo c’è la liquidazione giudiziale. Le misure protettive impediscono che venga dichiarata durante le trattative, ma se il tribunale nega la conferma i tempi per difendersi si stringono: Cass. Sez. I sent. 241 del 5/1/2026 e Cass. Sez. I ord. 3634 del 12/2/2025 (massime Brocardi, in casi di istanza di fallimento) hanno escluso che il debitore abbia diritto a un rinvio della decisione per coltivare il reclamo contro il diniego o la revoca delle misure. Cass. n. 31856/2025 (sintesi EC News) ha inoltre ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Per la SRL di impianti, dunque, la composizione negoziata va avviata presto e con un piano già solido, non come mossa difensiva dell’ultimo minuto.
Le tre strade alla prova dei numeri della stessa ditta
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: applicano le tre strade agli stessi dati di partenza per far vedere dove ciascuna regge e dove si rompe. Gli importi delle rate verso INPS e Agente della riscossione sono ipotesi di lavoro, perché dipendono dalle regole di rateazione dei singoli enti, da verificare caso per caso.
Dati comuni. Ditta individuale di impianti idraulici e termici, contabilità semplificata, un dipendente. Ricavi 2025: 168.400 €. Beni dell’impresa: attrezzatura 6.400 €, magazzino 4.900 €, crediti verso clienti 38.700 €, liquidità 3.100 € (il furgone è in leasing e non è di proprietà). Debiti per 137.650 €:
- IVA non versata 38.900 €, di cui 21.300 € già in cartella e 17.600 € non ancora iscritti a ruolo;
- contributi INPS della gestione artigiani 19.480 €;
- grossista del materiale termoidraulico 31.270 €;
- leasing del furgone, residuo 14.900 €;
- scoperto di conto (fido) 22.600 € e finanziamento con garanzia pubblica 10.500 €, presso la stessa banca;
- il 12 ottobre 2026 il grossista ha notificato un pignoramento presso terzi sui crediti verso l’impresa edile committente (18.400 €).
Simulazione 1: margine disponibile di 2.150 € al mese
Con la composizione negoziata. Istanza sulla piattaforma lunedì 2 novembre 2026, con richiesta di misure protettive; l’esperto accetta mercoledì 4 novembre; il ricorso per la conferma va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Da quel momento il grossista non può proseguire il pignoramento (art. 18 c.1), ma le somme eventualmente già assegnate non tornano indietro (Trib. Milano 4 luglio 2025). L’incarico dell’esperto dura fino a lunedì 3 maggio 2027 (180 giorni dall’accettazione), salvo proroga.
Un’ipotesi di accordo con la stessa cassa mensile:
| Creditore | Soluzione ipotizzata | Rata mensile |
|---|---|---|
| Grossista | stralcio al 70% (21.889 €) in 48 rate | 456 € |
| Banca | consolidamento di fido e finanziamento (33.100 €) in 72 mesi, interessi inclusi | 500 € circa |
| Leasing | riscadenzamento del residuo in 48 rate | 310 € |
| IVA non a ruolo | rateizzazione art. 25-bis c.4 in 72 rate | 244 € |
| Cartelle IVA | rateizzazione ordinaria, ipotesi 72 rate | 296 € |
| INPS | rateazione, ipotesi 48 rate | 406 € |
| Totale | 2.212 € |
Il risultato supera di 62 € il margine: la composizione negoziata in questo caso sta in piedi solo se uno dei creditori concede qualcosa in più (uno stralcio leggermente maggiore del grossista, qualche mese in più dalla banca), oppure se si ottiene una transazione fiscale sulle cartelle, con i costi delle relazioni che essa richiede. Il rovescio della medaglia è che tutto dipende dal consenso di ciascuno: se l’INPS concede solo 24 rate (811 €), il totale sale a 2.617 € e l’accordo non regge.
Con il concordato minore. Con lo stesso margine si potrebbe proporre il pagamento in 60 mesi di circa 129.000 €, cioè quasi il 94% dei debiti: una percentuale così alta rende il concordato minore sproporzionato rispetto all’obiettivo, perché si sopporterebbero pubblicità, costi dell’OCC e rigidità della procedura per ottenere una falcidia minima.
Con la liquidazione controllata. Avrebbe poco senso: si sacrificherebbe un’impresa che genera margine.
Simulazione 2: margine disponibile di 1.480 € al mese
Con la composizione negoziata. Le stesse rate del prospetto richiederebbero 2.212 € al mese: il disavanzo di 732 € non si colma con piccoli aggiustamenti. Servirebbe uno stralcio significativo anche dal Fisco e dall’INPS, che la composizione negoziata non può imporre. È probabile che l’esperto, alla prima convocazione, non ravvisi concrete prospettive di accordo.
Con il concordato minore. In 60 mesi: 1.480 × 60 = 88.800 €, più la liquidità di 3.100 €, per un totale di 91.900 €. Ipotizziamo, a titolo dimostrativo, 6.000 € tra compenso dell’OCC e spese della procedura: restano 85.900 € per i creditori.
- Valore realizzabile in liquidazione stimato dall’OCC: 31.500 €. È il pavimento sotto cui i privilegiati non possono scendere (art. 75 c.2).
- Privilegiati (IVA e INPS, 58.380 €): pagati all’80%, cioè 46.704 €. La parte non pagata (11.676 €) è trattata come chirografaria (art. 79 c.1).
- Chirografari (grossista, banca, leasing: 79.270 €, più 11.676 € degradati, per 90.946 €): ricevono i restanti 39.196 €, pari al 43,1%.
Voto: la base è di 90.946 €. Il grossista pesa il 34,4%, la banca il 36,4%, il leasing il 16,4%, Fisco e INPS per la parte degradata il 12,8%. Se la banca vota contro, il grossista e il leasing votano a favore e Fisco e INPS votano contro, si arriva al 50,8%: il concordato è approvato con la maggioranza dei crediti. Con questi numeri il voto di Fisco e INPS non è determinante; lo diventerebbe con una composizione del debito diversa, ad esempio con una quota degradata più ampia: in quel caso si potrebbe chiedere l’omologa nonostante il loro dissenso, dimostrando che la proposta è per loro più conveniente della liquidazione (art. 80 c.3). A fronte del vantaggio di vincolare i dissenzienti, il prezzo è la pubblicità della procedura e la responsabilità piena dei fideiussori della banca.
Con la liquidazione controllata. Si venderebbero attrezzatura e magazzino e si incasserebbero i crediti: circa 31.500 € da ripartire, molto meno dei 85.900 € del concordato minore. È la strada peggiore per i creditori e quindi, in questo scenario, difficile da giustificare.
Simulazione 3: il committente principale chiude e il margine si azzera
Con la composizione negoziata. Senza commesse non c’è un risanamento ragionevolmente perseguibile: l’istanza verrebbe archiviata. Un piano meramente liquidatorio non basta per ottenere la conferma delle misure protettive (Trib. Verona 10 giugno 2025; Trib. Como 10 luglio 2025).
Con il concordato minore. Non c’è continuità, e il concordato liquidatorio richiede apporti di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2): se un familiare può mettere 20.000 € a disposizione, se ne può discutere; altrimenti no.
Con la liquidazione controllata. È la strada coerente. Ipotesi: apertura lunedì 8 marzo 2027; il liquidatore realizza circa 31.500 € e li ripartisce secondo l’ordine delle prelazioni; l’artigiano trova lavoro come dipendente e la parte di stipendio eccedente il mantenimento stabilito dal tribunale va alla procedura. L’esdebitazione si può ottenere dopo la chiusura o, al più tardi, decorsi tre anni dall’apertura, quindi dall’8 marzo 2030, se non ricorrono le cause ostative.
Il confronto a colpo d’occhio
La tabella riassume le differenze già illustrate. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge o dalla prassi delle Camere di commercio e dei tribunali, non i compensi dei consulenti di parte. Due precisazioni sono necessarie per leggerla correttamente. La riga “effetti sull’esecuzione” va letta insieme alla durata: le misure della composizione negoziata hanno un tetto di 240 giorni complessivi, mentre nel concordato minore la protezione dura fino all’omologa definitiva. La riga “reversibilità” indica quanto è facile cambiare strada dopo averne imboccata una: la composizione negoziata è la più flessibile proprio perché la legge stessa (art. 25-quater c.4) elenca le procedure in cui può sfociare.
| Composizione negoziata sotto soglia (art. 25-quater) | Concordato minore in continuità (art. 74) | Liquidazione controllata + esdebitazione (artt. 268 e 282) | |
|---|---|---|---|
| Tempi | 180 giorni di incarico, prorogabili fino ad altri 180 | Mesi dal deposito all’omologa; 30 giorni massimi per le adesioni | Esdebitazione dopo la chiusura o, al più tardi, dopo 3 anni dall’apertura |
| Complessità | Media: istanza telematica, documenti dell’art. 17 c.3, trattative | Alta: relazione OCC, piano, voto, omologa | Media: relazione OCC, ricorso, poi gestione del liquidatore |
| Consenso dei creditori | Serve il consenso di ciascun creditore coinvolto | Basta la maggioranza dei crediti; silenzio-assenso; cram down fiscale e contributivo | Non serve |
| Rischi in caso di esito negativo | Archiviazione; restano aperte le altre strade | Diniego dell’omologa; su istanza, liquidazione controllata | Diniego dell’esdebitazione per colpa grave, malafede o frode |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive da confermare, da 30 a 120 giorni, fino a 240 complessivi | Divieto di azioni esecutive su istanza, fino all’omologa definitiva | Le esecuzioni individuali si fermano con l’apertura |
| Pubblicità | Riservata se non si chiedono misure protettive | Pubblicata, anche nel registro delle imprese | Pubblicata |
| Impresa | Prosegue | Prosegue | Di regola cessa; i beni vengono venduti |
| Reversibilità | Alta: sbocchi elencati dall’art. 25-quater c.4 | Bassa dopo l’omologa | Nulla: è la strada finale |
| Costi di procedura | Compenso dell’esperto (art. 25-ter, minimo 4.000 €), diritti di segreteria della Camera di commercio, eventuali relazioni per la transazione fiscale | Compenso dell’OCC (D.M. 202/2014), contributo unificato e spese | Compenso dell’OCC-liquidatore (D.M. 202/2014), contributo unificato e spese |
I criteri che decidono la scelta
Non esiste una graduatoria fissa tra le tre strade. Esistono invece alcune condizioni che, quando ricorrono, spostano generalmente l’ago della bilancia.
Primo criterio: chi sono i creditori più pesanti. Se la maggior parte del debito è verso fornitori e banche, con cui si può davvero trattare, la composizione negoziata offre lo spazio più ampio e meno invasivo. Se invece il debito è dominato da Fisco e INPS, va soppesato che la composizione negoziata non consente di imporre loro una falcidia: in quel caso il concordato minore, con il cram down dell’art. 80 c.3, tende a offrire un risultato più prevedibile.
Secondo criterio: il rapporto tra margine mensile e debito. Se il margine copre già quasi tutte le rate di un ragionevole riscadenzamento, una procedura giudiziale rischia di essere eccessiva. Se lo scarto è ampio, l’accordo consensuale tende a restare sulla carta. L’elemento dirimente è il prospetto di cassa dei prossimi 12-24 mesi, costruito sulle commesse effettive e non sulle speranze.
Terzo criterio: l’urgenza delle esecuzioni. Con un pignoramento sui crediti verso il cliente principale o sul conto aziendale, la priorità è fermarlo. Entrambe le prime due strade lo consentono, ma con regole diverse: le misure della composizione negoziata hanno un tetto temporale, quelle del concordato minore durano fino all’omologa definitiva. Chi prevede trattative lunghe deve tenerne conto.
Quarto criterio: la reputazione sul mercato locale. Un impiantista lavora con amministratori di condominio, imprese edili e privati che si passano i nomi. La riservatezza della composizione negoziata (senza misure protettive pubblicate) può valere più di qualche punto percentuale di falcidia.
Quinto criterio: chi ha firmato le garanzie. Se il coniuge o un genitore hanno prestato fideiussione sul fido, nessuna delle tre strade li libera automaticamente. La composizione negoziata ha però il vantaggio di permettere di trattare con la banca anche la posizione dei garanti, che sono tenuti a loro volta a comportarsi secondo correttezza e buona fede (Trib. Milano 10 febbraio 2025).
Sesto criterio: lo stato dell’impresa. Ditta ancora attiva e sotto soglia: tutte e tre le strade sono aperte. Società sopra soglia: composizione negoziata ordinaria, con il rischio della liquidazione giudiziale sullo sfondo. Ditta già cancellata: resta, in sostanza, la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce sia il tavolo delle trattative della composizione negoziata sia la procedura davanti al giudice del concordato minore: per un artigiano significa poter mettere a confronto le due strade con lo stesso metro.
I dubbi di chi non sa ancora quale strada prendere
Posso cominciare con la composizione negoziata e poi passare al concordato minore? Sì. L’art. 25-quater c.4 lett. a) prevede espressamente la domanda di concordato minore come esito alternativo, e gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata conservano i loro effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato (c.6). Il rovescio della medaglia è il tempo: mesi spesi in trattative che non vanno a buon fine sono mesi in cui il debito, in parte, continua a crescere.
E se scelgo la strada sbagliata? La composizione negoziata è la più reversibile: l’archiviazione non preclude le altre procedure. Il concordato minore respinto porta, su istanza del debitore, alla liquidazione controllata (art. 80 c.5): non è un vicolo cieco, ma è una strada diversa da quella che si voleva. La scelta sbagliata costa soprattutto tempo e, a volte, la perdita dell’occasione di proteggere i beni dell’impresa.
Lavoro anche per enti pubblici: la procedura mi blocca il DURC o i pagamenti? La composizione negoziata non ha effetti automatici sul DURC. Trib. Ivrea 24 dicembre 2025 (massimario Prato-Pistoia) ha ritenuto inammissibile ordinare il rilascio del DURC, ammettendo però un accertamento interinale dei presupposti. Sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni si è già visto l’orientamento di Trib. La Spezia 23 febbraio 2023.
Sono in regime forfettario: posso presentare l’istanza senza bilanci? Sì. L’art. 17 c.3 lett. a) consente all’imprenditore non obbligato al deposito dei bilanci di presentare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre periodi d’imposta, più una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni. Se, come di regola accade per il forfettario, la dichiarazione IVA non è dovuta, va spiegato nell’istanza.
Posso ripetere la composizione negoziata se la prima volta non funziona? Con molta cautela. Trib. Bologna n. 1780 del 19/5/2025 (diritto.it) ha ritenuto che il limite annuale delle misure protettive (art. 8 CCII) riguardi la stessa crisi e non si azzeri con l’omologa di uno strumento precedente: una nuova protezione presuppone una discontinuità effettiva (passività diverse, attivo diverso, strategia diversa).
Il mio dipendente può essere coinvolto? I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1) e lo stipendio corrente va pagato: è parte del dovere di buona fede durante le trattative.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna aiuta a valutare. Per correttezza si indica sempre la fonte: molte decisioni di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate nei massimari senza numero. Nessuna pronuncia letta riguarda specificamente un idraulico o un elettricista, né l’art. 25-quater: i principi vanno quindi trasposti alla piccola impresa artigiana con prudenza.
Composizione negoziata: accesso e misure protettive
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, senza numero). L’insolvenza non chiude di per sé la porta della composizione negoziata: conta la concreta prospettiva di risanamento. È il precedente da soppesare per l’artigiano che già non paga con regolarità.
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 (stesso massimario). Diniego della tutela davanti a un’insolvenza irreversibile e a un piano solo embrionale. È il contrappeso del precedente: un’istanza senza numeri seri non viene protetta.
- Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 (stesso massimario). Un piano solo liquidatorio non giustifica la conferma delle misure protettive, anche se più vantaggioso della liquidazione. Per l’impiantista che vuole chiudere, la composizione negoziata non è la strada.
- Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024 (stesso massimario). Per la conferma serve un’effettiva interlocuzione già avviata con i creditori: chi chiede protezione senza aver mai parlato con il grossista o con la banca parte in salita.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025 (stesso massimario). La buona fede impone di continuare a pagare i debiti correnti durante le trattative: l’artigiano deve poter sostenere materiale, carburante e stipendio del mese.
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025 (stesso massimario). Il dovere di correttezza dell’art. 4 CCII vale anche per soci e garanti: rileva per i familiari fideiussori.
- Trib. Milano, 17 gennaio 2022, e Trib. Milano, 4 luglio 2025 (stesso massimario). Le misure possono essere selettive e neutralizzare i pignoramenti sui conti che bloccano l’attività; non si può però chiedere di riavere le somme già pignorate.
- Trib. Catania, 14 giugno 2022 (stesso massimario). La sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, al più cautelare: chi pensa di “congelare” il Fisco con l’istanza va avvisato.
- Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, e Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 (stesso massimario). Durante il divieto di azioni esecutive le pubbliche amministrazioni devono continuare a pagare; non si può ordinare il rilascio del DURC, ma è ammesso un accertamento interinale.
- Trib. Brescia, 5 agosto 2022, e Trib. Torino, 22 agosto 2022 (stesso massimario). La sospensione feriale non incide sulla durata delle misure protettive, in linea con l’art. 9 c.1 CCII.
- Trib. Bologna, sez. IV, n. 1780 del 19/5/2025 (diritto.it). Il limite annuale delle misure non si rinnova senza una discontinuità effettiva della crisi.
- Trib. Roma, n. 1649 dell’8/8/2025 (riferito da FiscoeTasse). L’archiviazione dell’istanza ha natura amministrativa e non si contesta nel merito davanti al giudice.
Composizione negoziata: Fisco ed esperto
- Trib. Milano, decreto 21/5/2025 (sintesi iusletter). Sull’accordo con l’amministrazione finanziaria ex art. 23 c.2-bis il giudice verifica la regolarità, non la convenienza.
- Trib. Monza, 31/12/2025 (sintesi EC News). Il controllo sull’accordo con l’Agenzia delle entrate comprende la falcidiabilità dei crediti, il parere dell’ufficio competente e la coerenza dell’attestazione; un’attestazione apodittica è come non data. Nel caso, l’accordo prevedeva il pagamento del 58% del capitale IVA in dieci anni.
- Trib. Milano, n. 9567 del 5/11/2024 (massimari CCIAA). Nella liquidazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti, e il provvedimento vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo: è un costo della procedura da mettere in conto.
Imprese sopra soglia
- Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026, e Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massime Brocardi). Il debitore non ha diritto a un rinvio della decisione sull’insolvenza per coltivare il reclamo contro il diniego o la revoca delle misure protettive. Riguardano casi regolati dalla legge fallimentare, ma il principio orienta la SRL di impianti sopra soglia.
- Cass. n. 31856/2025 (sintesi EC News). Inammissibile l’istanza presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato.
Concordato minore
- Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale.
- Cass. Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 (fonte edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
- Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Omologa del concordato minore di un professionista con cram down sul Fisco e regola della priorità relativa.
- Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato: cancellarsi dal registro delle imprese prima di scegliere la strada può precludere la continuità.
Liquidazione controllata ed esdebitazione
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). L’apertura della liquidazione controllata non dipende dalla meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità.
Che cosa fa concretamente lo Studio Monardo per l’impiantista in crisi
Per l’idraulico o l’elettricista con partita IVA il lavoro dello Studio è prima di tutto un lavoro di confronto tra strade, poi di esecuzione di quella scelta. In concreto:
- Verifichiamo se l’impresa è davvero un’impresa minore, ricostruendo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi precedenti dalle dichiarazioni e dalle scritture, e se l’attività è d’impresa o libero-professionale.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti, incrociando il certificato unico dei debiti tributari, la situazione dell’Agente della riscossione, il certificato contributivo e la Centrale dei rischi, distinguendo ciò che è già a ruolo da ciò che non lo è.
- Costruiamo con lo staff di commercialisti il prospetto di cassa a 12-24 mesi sulle commesse effettive, che è la base di qualunque scelta.
- Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice e ai creditori nel tuo caso specifico, con una simulazione sugli stessi numeri come quelle di questo articolo.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma, con tutti i documenti dell’art. 17 c.3 richiamati dall’art. 25-quater, e il ricorso per la conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19.
- Assistiamo l’imprenditore nelle trattative con l’esperto, con fornitori, banca, società di leasing e amministrazione finanziaria, impostando l’eventuale proposta ex art. 23 c.2-bis. L’esperto resta un soggetto indipendente nominato dalla Camera di commercio: lo Studio sta dalla parte dell’impresa.
- Interveniamo sulle esecuzioni in corso, chiedendo misure selettive sui pignoramenti che bloccano i conti o i crediti verso i committenti e coordinandoci con il giudice dell’esecuzione.
- Impostiamo il concordato minore o la liquidazione controllata con l’OCC quando le trattative non bastano, curando classi, trattamento dei privilegiati e argomenti per il cram down.
- Esaminiamo la posizione dei familiari garanti, valutando se anche per loro occorra una procedura propria.
- Difendiamo la scelta nei gradi successivi, dal reclamo fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’artigiano la qualifica di Esperto Negoziatore significa che chi lo assiste conosce dall’interno la logica con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, cioè la domanda su cui si apre o si chiude la composizione negoziata. La qualifica di cassazionista garantisce invece la continuità della strategia: la strada scelta oggi, se contestata da un creditore o negata dal tribunale, viene difesa nei gradi successivi fino in Cassazione senza cambiare mani. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, perché per una ditta individuale la parte legale e quella fiscale e contabile sono inseparabili.
In chiusura
La risposta alla domanda del titolo è affermativa per la gran parte degli idraulici e degli elettricisti con partita IVA: chi esercita un’impresa artigiana di impianti, ancora attiva e sotto i parametri dell’impresa minore, può chiedere la composizione negoziata con il canale dell’art. 25-quater. Ma poterla chiedere non significa che sia la scelta migliore. La scelta tra composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni e, talvolta, la possibilità stessa di salvare l’impresa.
Lo Studio Monardo si occupa di questo confronto perché l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la composizione negoziata, e come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC conosce le procedure di sovraindebitamento che ne sono l’alternativa. Per un artigiano, avere le due prospettive nello stesso studio evita di scoprire troppo tardi che la strada imboccata non era quella giusta.
📩 Prima che un altro pignoramento blocchi i pagamenti dei tuoi clienti, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: tutti i recapiti sono riportati al termine di questo articolo.