Ente Del Terzo Settore In Crisi Con L’accertamento Sull’attività Commerciale Non Dichiarata: Cosa Può Ottenere Uno Studio Legale?

Un ente del terzo settore (associazione, fondazione, organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale) riceve un avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate sostiene che una parte delle entrate, finora trattate come istituzionali, derivi in realtà da un’attività commerciale mai dichiarata. Ne seguono richieste di IRES, IRAP e IVA, sanzioni e interessi. Spesso l’ente non ha la liquidità per pagare, e i dirigenti scoprono di poter essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio.

Il punto è questo: l’avviso diventa definitivo ed esecutivo se non si impugna entro 60 giorni dalla notifica, e nelle associazioni non riconosciute il debito fiscale può essere preteso anche da chi ha agito in nome dell’ente. I termini corrono dal giorno della notifica. Ogni settimana persa riduce le opzioni disponibili.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché incrocia tre piani che richiedono competenze diverse e coordinate. Il piano tributario (accertamento, contraddittorio, ricorso) è presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il piano della crisi dell’ente, quando l’accertamento lo rende insostenibile, richiama la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Il piano del contenzioso, infine, può arrivare fino alla Corte di cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.

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Cosa contesta il Fisco e su quali norme si fonda

Sul piano normativo, il quadro di riferimento è cambiato in modo rilevante dal 1° gennaio 2026. Da quella data è operativo il titolo X del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), cioè le disposizioni fiscali rimaste a lungo sospese in attesa del via libera europeo. L’avvio è stato disposto dal D.L. 84/2025, dopo la cosiddetta comfort letter della Commissione europea sulla compatibilità del regime con le regole sugli aiuti di Stato. Per i periodi d’imposta fino al 2025, invece, gli accertamenti continuano a basarsi in gran parte sulle regole del TUIR (in particolare gli artt. 143, 148 e 149) e, per le associazioni sportive, sulla L. 398/1991. Un accertamento notificato nel 2026 riguarda quasi sempre anni precedenti: va quindi verificato quale disciplina era applicabile anno per anno.

La contestazione tipica consiste nel riqualificare come corrispettivi commerciali entrate che l’ente aveva considerato istituzionali o decommercializzate, con la conseguenza di tassarle come reddito d’impresa e di assoggettarle a IVA.

Va precisato che la natura commerciale riguarda la singola attività, non l’ente nel suo complesso. Un ente non commerciale può svolgere attività commerciali, purché non prevalenti, tenendo per esse una contabilità separata. La giurisprudenza di legittimità ha sempre dato peso all’attività effettivamente svolta più che alla veste formale e al fine dichiarato nello statuto.

Il criterio dell’art. 79 del Codice del Terzo settore

Per gli ETS, l’art. 79 CTS stabilisce quando le attività di interesse generale (quelle dell’art. 5 CTS) sono non commerciali. Lo sono se svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Il comma 2-bis introduce una tolleranza: i ricavi possono superare i costi fino al 6% in ciascun periodo d’imposta, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Superata questa soglia, l’attività diventa commerciale.

Esiste poi un secondo livello di verifica, che riguarda l’ente nel suo insieme. Se le entrate commerciali prevalgono su quelle non commerciali, l’ETS perde la qualifica fiscale di ente non commerciale e diventa ETS commerciale, tassato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa. Questo mutamento ha effetti su tutto il reddito dell’ente, non solo sulla singola attività contestata. È la conseguenza più pesante che un accertamento possa avere.

Distinzione da istituti affini

In termini operativi, occorre distinguere tre situazioni che il contribuente tende a confondere.

  1. Riqualificazione di una singola attività. Il Fisco ritiene commerciale un servizio (per esempio corsi a pagamento, gestione di un bar interno, organizzazione di eventi con sponsor). Si tassa quel reddito, ma l’ente resta non commerciale.
  2. Perdita della qualifica di ente non commerciale. Il Fisco ritiene che l’attività commerciale sia prevalente. Si tassa l’intero reddito come reddito d’impresa.
  3. Disconoscimento delle agevolazioni per difetto dei requisiti associativi. Il Fisco non contesta la natura dell’attività, ma il fatto che l’ente non abbia davvero funzionato come associazione: assemblee mai convocate, libro soci incompleto, quote non registrate. In questo caso cadono i benefici che presuppongono la vita associativa effettiva (per esempio la decommercializzazione dei corrispettivi pagati dai soci).

Un esempio concreto aiuta a cogliere la differenza. Un’associazione di promozione sociale organizza laboratori per i soci a 85 euro al mese. Se il Fisco contesta solo che i laboratori sono aperti anche al pubblico, il problema è circoscritto ai ricavi verso i non soci. Se invece dimostra che i “soci” non hanno mai votato in assemblea e che il direttivo coincide da dieci anni con le stesse due persone, viene meno il presupposto stesso del trattamento agevolato su tutte le quote. La difesa cambia radicalmente nei due casi.

Chi risponde del debito

La disciplina prevede regole diverse a seconda della forma dell’ente. Nell’associazione non riconosciuta (priva di personalità giuridica) delle obbligazioni risponde il fondo comune, ma anche, personalmente e solidalmente, chi ha agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.). Nell’ente con personalità giuridica, anche acquisita con l’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’art. 22 CTS, risponde in linea di principio solo il patrimonio dell’ente; restano ferme le responsabilità degli amministratori per violazione dei loro doveri. Per questa ragione, prima ancora di valutare l’accertamento, occorre stabilire chi è esposto e per quali anni.

Requisiti, termini e scadenze da presidiare

Va precisato che il procedimento tributario e gli strumenti della crisi seguono regole sui termini diverse. È un aspetto che genera molti errori.

Le condizioni dell’accertamento

  1. Termine di decadenza. L’avviso relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973); in caso di dichiarazione omessa il termine è il 31 dicembre del settimo anno. Regole analoghe valgono per l’IVA (art. 57 D.P.R. 633/1972). Un avviso tardivo è nullo.
  2. Contraddittorio preventivo. Dal 2024 l’art. 6-bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) impone, salvo eccezioni, che l’atto impositivo sia preceduto dalla comunicazione di uno schema d’atto. Il contribuente ha un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni o accedere agli atti. L’avviso non può essere emesso prima della scadenza di quel termine e deve tenere conto delle osservazioni.
  3. Motivazione. L’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, e spiegare perché le controdeduzioni non sono state accolte.
  4. Onere della prova. Spetta all’ente che invoca il regime agevolato provare di averne i requisiti, anche sostanziali. È un punto su cui la Cassazione è costante (si veda il quadro giurisprudenziale più avanti).

La sospensione feriale: dove vale e dove no

Nel processo tributario la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Il termine di 60 giorni per il ricorso, se attraversa agosto, si allunga di 31 giorni.

Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la regola è opposta: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, quindi i termini di una liquidazione controllata, di un concordato minore o di un procedimento sulle misure protettive corrono anche in agosto. Chi gestisce in parallelo un ricorso tributario e uno strumento della crisi deve tenere due calendari distinti.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Controdeduzioni allo schema d’atto: non meno di 60 giorni Comunicazione dello schema Termine a favore del contribuente Si perde la possibilità di incidere sull’atto prima dell’emissione
Istanza di accertamento con adesione dopo lo schema: 30 giorni Comunicazione dello schema Perentorio Si perde l’accesso all’adesione in quella fase
Ricorso contro l’avviso: 60 giorni Notifica dell’avviso (con sospensione 1-31 agosto) Perentorio L’avviso diventa definitivo e la pretesa non è più contestabile nel merito
Sospensione per adesione su avviso non preceduto da schema: 90 giorni Presentazione dell’istanza Sospensione del termine di ricorso Se l’accordo non si chiude, il termine riprende a decorrere
Pagamento per adesione o acquiescenza Sottoscrizione dell’atto di adesione o termine di ricorso Perentorio per i benefici Si perde la riduzione delle sanzioni
Domande e opposizioni nei procedimenti CCII Varie (artt. 40, 268 ss. CCII) Senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) Decadenze e preclusioni anche ad agosto
Decadenza dell’avviso: 31/12 del 5° anno (7° se dichiarazione omessa) Presentazione della dichiarazione Decadenza dell’Amministrazione Avviso nullo se notificato oltre

Una nota sui termini dell’adesione. Le regole sono state modificate dal D.Lgs. 13/2024, che ha coordinato l’adesione con il nuovo contraddittorio preventivo: quando l’avviso è stato preceduto dallo schema d’atto, la finestra utile per l’adesione si colloca dopo lo schema e non dopo l’avviso. Va controllato atto per atto quale regime si applica, perché uno schema non impugnato e un’adesione non chiesta in tempo chiudono porte che poi non si riaprono.

La procedura passo per passo

La disciplina prevede una sequenza precisa. La riportiamo nell’ordine in cui conviene affrontarla.

1. Ricezione dello schema d’atto o del processo verbale di constatazione. Spesso l’accertamento nasce da una verifica della Guardia di Finanza o dell’Agenzia, conclusa con un processo verbale. In questa fase l’ente può già presentare osservazioni. Chi agisce: il legale rappresentante, con l’assistenza del difensore e del commercialista. Organo: l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale dell’ente.

2. Ricostruzione documentale. Prima di qualunque replica si raccolgono statuto e atto costitutivo con le modifiche, libro soci, libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, rendiconti approvati, ricevute delle quote, contratti di sponsorizzazione, registri IVA se esistenti, modello EAS, iscrizione al RUNTS o ai registri precedenti. È qui che si decide gran parte del giudizio: la Cassazione ha più volte annullato sentenze favorevoli agli enti perché fondate solo su elementi formali, senza verificare la vita associativa reale.

3. Controdeduzioni allo schema. Si deposita una memoria che contesta i presupposti della riqualificazione: natura dell’attività, rapporto tra corrispettivi e costi, prevalenza o meno della parte commerciale, effettività della partecipazione dei soci. Si producono documenti e, se utile, dichiarazioni di soci e volontari. L’ufficio deve motivare il mancato accoglimento.

4. Valutazione dell’accertamento con adesione. L’adesione (D.Lgs. 218/1997) è un accordo con l’ufficio sulla misura della pretesa. Comporta una riduzione delle sanzioni e la possibilità di rateizzare. Non è una resa: è uno strumento negoziale che conviene quando la ricostruzione del Fisco ha punti deboli ma anche punti forti. Il contraddittorio in adesione consente di discutere i costi deducibili, spesso ignorati nella prima ricostruzione.

5. Notifica dell’avviso e scelta della strategia. Ricevuto l’avviso, le alternative sono tre: acquiescenza (pagamento con riduzione delle sanzioni), adesione se ancora possibile, ricorso. In alcuni casi si combina il ricorso su una parte della pretesa con la definizione di un’altra parte.

6. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso si notifica all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso e si deposita telematicamente nei termini di legge. Giudice competente: la Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. A ottobre 2026 le norme processuali restano quelle del D.Lgs. 546/1992: il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che ne riprende l’impianto, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027. Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi specifici e le prove; i motivi non proposti subito non si possono aggiungere liberamente in seguito.

7. Istanza di sospensione. Con il ricorso, o con atto separato, si può chiedere alla Corte di sospendere l’esecuzione dell’avviso, dimostrando il fumus (la fondatezza dei motivi) e il periculum (il danno grave e irreparabile). Per un ente con conti correnti già sotto pressione, il periculum è spesso documentabile con i rendiconti e con la situazione di tesoreria.

8. Gestione della riscossione. L’avviso di accertamento è esecutivo. Decorso il termine per il pagamento, il carico è affidato all’agente della riscossione, con le regole della riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Il D.Lgs. 110/2024 ha riformato la rateizzazione dei carichi affidati: il numero massimo di rate cresce per scaglioni temporali. Lo Studio verifica quale piano è concretamente sostenibile per l’ente.

9. Appello e Cassazione. La sentenza di primo grado è appellabile davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado; contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. In materia di enti non commerciali la Cassazione interviene spesso proprio per censurare valutazioni del merito fondate su elementi solo formali.

10. Il raccordo con la crisi dell’ente. Se l’importo accertato supera le capacità dell’ente, si affianca al contenzioso una valutazione sugli strumenti del Codice della crisi. La scelta dipende dalla natura dell’ente.

  • ETS che esercita un’impresa commerciale (iscritto anche nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 11 CTS): può valutare la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, o art. 25-quater per l’impresa sotto soglia), con la possibilità di proporre una transazione fiscale durante le trattative (art. 23, comma 2-bis), e gli altri strumenti riservati all’imprenditore.
  • ETS non imprenditore: non è soggetto alla liquidazione giudiziale e rientra tra i debitori ammessi alle procedure di sovraindebitamento, in particolare la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII).
  • Impresa sociale: ha una disciplina propria dell’insolvenza (D.Lgs. 112/2017), da verificare caso per caso.

Un errore frequente è avviare uno strumento della crisi senza avere prima impugnato l’avviso: il debito accertato diventa definitivo, entra nel passivo per l’intero importo e si perde la leva negoziale che il contenzioso offre anche nella transazione fiscale. L’errore opposto, altrettanto grave, è concentrarsi solo sul ricorso mentre le azioni esecutive o le revoche degli affidamenti bancari svuotano l’ente.

Il contenuto necessario delle controdeduzioni e del ricorso

In termini operativi, la memoria allo schema d’atto e il successivo ricorso devono affrontare, nell’ordine, almeno questi profili.

  • Vizi del procedimento. Mancato o irregolare contraddittorio preventivo, avviso emesso prima della scadenza dei 60 giorni, omessa considerazione delle osservazioni, decadenza per uno o più anni, difetto di sottoscrizione o di delega.
  • Qualificazione dell’attività. Per ogni flusso di entrate (quote, corsi, eventi, sponsorizzazioni, somministrazioni) si indica la natura giuridica, il destinatario (socio o terzo) e il rapporto con i costi. Le entrate realmente istituzionali vanno separate da quelle commerciali, perché un errore di aggregazione dell’ufficio può gonfiare la base imponibile.
  • Prova della vita associativa. Si producono convocazioni, verbali, elenchi dei votanti, ricevute delle quote, comunicazioni ai soci. La prova deve essere coerente nel tempo: un’assemblea documentata ogni anno pesa più di dieci verbali senza tracce di invio.
  • Determinazione del reddito. Anche quando l’attività è commerciale, vanno riconosciuti i costi inerenti e documentati. L’ufficio spesso li ignora o li riconosce solo in parte. Per l’IVA si verifica se i corrispettivi erano comprensivi d’imposta e se spetta la detrazione dell’IVA sugli acquisti.
  • Sanzioni. Si controlla il regime applicabile per data della violazione: per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano le misure previgenti, per quelle successive le misure del D.Lgs. 87/2024, salvo il principio del favor rei per le sanzioni più miti nei limiti previsti dalla legge. Si valuta inoltre se ricorrono cause di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, argomento non marginale per gli anni di transizione verso il regime del Terzo settore.
  • Posizione dei dirigenti. Se l’avviso è notificato anche al presidente o ad altri dirigenti, ciascuno deve impugnarlo nei propri termini, con motivi propri sull’attività svolta in concreto.

I punti dove più spesso si sbaglia

  • Rispondere allo schema d’atto con una lettera generica, senza documenti.
  • Presentare rendiconti approvati a posteriori, con verbali redatti tutti nello stesso giorno: la Cassazione valuta la credibilità della documentazione.
  • Non distinguere gli anni: per alcuni periodi può essere scaduto il termine di decadenza.
  • Dimenticare la sospensione feriale nel calcolo del ricorso, o, al contrario, applicarla ai termini del CCII.
  • Trascurare la posizione personale dei dirigenti nelle associazioni non riconosciute.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le simulazioni che seguono sono esempi di applicazione con dati ipotetici. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Esempio 1 – Calcolo della pretesa e dei termini

Dati di partenza. Associazione non riconosciuta, iscritta al RUNTS come APS. Periodo d’imposta 2024, dichiarazione presentata nell’ottobre 2025. Secondo l’ufficio, l’ente ha incassato da non soci, per corsi ed eventi, corrispettivi per 187.430 euro, IVA inclusa, mai dichiarati come commerciali. I costi direttamente riferibili, documentati, ammontano a 61.270 euro.

Ricostruzione della base imponibile.
– Scorporo IVA al 22%: 187.430 / 1,22 = 153.631,15 euro di imponibile; IVA = 33.798,85 euro.
– Reddito d’impresa: 153.631,15 – 61.270,00 = 92.361,15 euro.
– IRES al 24%: 22.166,68 euro.
– IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, valore della produzione semplificato pari al reddito per l’esempio): 3.602,08 euro.
– Totale imposte: 59.567,61 euro.

Sanzioni. La violazione riguarda una dichiarazione presentata dopo il 1° settembre 2024, quindi si applica il sistema sanzionatorio riformato dal D.Lgs. 87/2024, che per la dichiarazione infedele prevede il 70% della maggiore imposta. Sanzioni: 70% di 25.768,76 (IRES + IRAP) = 18.038,13 euro; 70% di 33.798,85 (IVA) = 23.659,20 euro. Totale sanzioni: 41.697,33 euro. Interessi a parte.

Pretesa complessiva (senza interessi): 101.264,94 euro.

Profilo penale. La dichiarazione infedele è reato (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se, tra l’altro, l’imposta evasa supera 100.000 euro con riferimento a una singola imposta. Qui nessuna imposta, presa singolarmente, supera la soglia. Il rischio penale, per questi numeri, è escluso.

Cronologia.
– Schema d’atto comunicato lunedì 16 marzo 2026.
– Istanza di adesione: entro 30 giorni, cioè entro mercoledì 15 aprile 2026.
– Controdeduzioni: almeno 60 giorni, fino a venerdì 15 maggio 2026.
– Avviso notificato martedì 14 luglio 2026.
– Ricorso: 60 giorni, con sospensione dal 1° al 31 agosto. Dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; agosto non si conta; i restanti 43 giorni portano a martedì 13 ottobre 2026.

Esito dell’esempio. Se i costi documentabili fossero in realtà 78.940 euro, perché l’ufficio non ha considerato le spese per gli istruttori, il reddito scenderebbe a 74.691,15 euro. IRES e IRAP si ridurrebbero di 4.929,32 euro e le relative sanzioni di 3.450,52 euro. È il tipo di correzione che si ottiene in contraddittorio o in adesione con i documenti giusti.

Esempio 2 – L’ente non può pagare e il presidente è esposto

Dati di partenza. La stessa associazione, dopo l’avviso, ha un fondo comune di 23.480 euro di liquidità. Debiti preesistenti: 43.900 euro verso una banca (scoperto di conto), 27.315 euro verso fornitori. Pretesa fiscale: 101.264,94 euro più interessi. Il presidente in carica dal 2022 ha firmato contratti, incassi e dichiarazioni; il vicepresidente non ha mai speso il nome dell’ente.

Esposizione personale. Trattandosi di associazione non riconosciuta, il presidente può essere chiamato a rispondere in solido ai sensi dell’art. 38 c.c. per il debito tributario relativo agli anni in cui ha agito per l’ente. Il vicepresidente, che non ha mai speso il nome dell’ente, in linea di principio non risponde, salvo che abbia svolto di fatto attività di gestione.

Analisi della crisi. Debito complessivo dell’ente: 101.264,94 + 43.900 + 27.315 = 172.479,94 euro. Liquidità: 23.480 euro. Rapporto: 13,6%. Le entrate istituzionali annue nette sono stimate in 31.750 euro. Senza intervento, l’ente non può pagare in un orizzonte ragionevole.

Sequenza ipotizzabile.
1. Ricorso contro l’avviso entro il 13 ottobre 2026, con istanza di sospensione.
2. Se l’ente non esercita impresa, valutazione della liquidazione controllata del patrimonio dell’ente, con la relazione dell’OCC; se l’ente è un’impresa iscritta nel registro delle imprese, valutazione della composizione negoziata e della transazione fiscale.
3. Valutazione separata della posizione del presidente: se il debito personale derivato dall’art. 38 c.c. non è sostenibile, il presidente, come persona fisica, può accedere agli strumenti del sovraindebitamento.

Esito dell’esempio. Il contenzioso ha un effetto diretto anche sulla crisi. Se in giudizio la pretesa scendesse a 58.300 euro, il debito complessivo passerebbe a 129.515 euro e la liquidità coprirebbe il 18,1%. Una soluzione negoziata, prima impraticabile, potrebbe diventare sostenibile.

Casi particolari

Il presidente subentrato dopo gli anni accertati

Un caso ricorrente: il presidente in carica riceve l’avviso per un anno in cui non era ancora in carica. La tentazione è eccepire che non ha mai agito per quegli anni. La Cassazione ha però chiarito che il rappresentante subentrante non è esonerato solo perché non si è ingerito nella gestione precedente: gli obblighi dichiarativi, compresa la correzione delle dichiarazioni infedeli, gravano su chi è in carica. Il giudice deve quindi verificare non solo se il soggetto ha partecipato all’attività, ma anche se ha fatto ciò che gli spettava per regolarizzare la posizione fiscale. La difesa del subentrante va costruita su questo terreno: tempi dell’insediamento, documenti disponibili, possibilità concreta di correggere.

L’associazione sportiva dilettantistica

Le ASD hanno una disciplina in parte propria (regime della L. 398/1991 per chi vi aveva optato e non è entrato nel Terzo settore; art. 149, comma 4, TUIR). Per molti anni si è sostenuto che le ASD non potessero perdere la qualifica di ente non commerciale. La Cassazione ha escluso un automatismo: anche per esse conta che l’attività principale resti, almeno qualitativamente, non commerciale, e la perdita della qualifica richiede una prevalenza commerciale protratta per più periodi d’imposta. Per le ASD entrate nel Terzo settore valgono dal 2026 le regole del CTS.

L’ente con personalità giuridica

Se l’ente ha personalità giuridica, del debito risponde il suo patrimonio. Per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che hanno acquisito la personalità con l’iscrizione al RUNTS, l’art. 22 CTS richiede un patrimonio minimo e impone agli organi di intervenire quando il patrimonio si riduce di oltre un terzo per perdite. Un accertamento rilevante può far scattare proprio questo obbligo. Gli amministratori devono quindi valutare subito la ricostituzione del patrimonio, la trasformazione o lo scioglimento, perché l’inerzia espone a responsabilità personali per violazione dei doveri di gestione.

L’ente che ha perso o perde l’iscrizione al RUNTS

La cancellazione dal RUNTS, o la mancata iscrizione per le ex ONLUS che non hanno completato il passaggio entro il 31 marzo 2026, comporta la perdita delle agevolazioni e l’obbligo di devoluzione del patrimonio previsto dal Codice. In un ente già colpito da accertamento, la devoluzione può entrare in conflitto con le pretese dei creditori, Fisco compreso. È un nodo da affrontare con attenzione, perché atti di disposizione del patrimonio in quella fase sono esposti a contestazioni.

L’ente che non è entrato nel Terzo settore

Non tutti gli enti associativi sono ETS. Un’associazione culturale o sportiva che non si è iscritta al RUNTS resta soggetta alle regole del TUIR sugli enti non commerciali e, per le ASD che vi abbiano optato, alla L. 398/1991. Per questi enti la decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dai soci resta legata ai requisiti statutari e alla democraticità effettiva della vita associativa. Un accertamento su un ente non ETS si difende quindi con argomenti in parte diversi: non la soglia del 6% dell’art. 79 CTS, ma la conformità sostanziale alle clausole richieste dal TUIR e la natura delle prestazioni rese ai soci.

Il debito fiscale nella procedura di sovraindebitamento

Se l’ente o il dirigente accedono a una procedura di sovraindebitamento, il debito fiscale accertato entra nel passivo. Nel concordato minore la Cassazione (n. 14555/2026) ha affermato che la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera nei limiti della compatibilità. Nella liquidazione controllata, invece, conta la meritevolezza al momento dell’esdebitazione: un merito ha considerato colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte.

“Quando un accertamento colpisce un ente del Terzo settore, la difesa tributaria e la gestione della crisi vanno pensate insieme fin dal primo giorno: il ricorso protegge il passivo, lo strumento della crisi protegge l’ente e le persone che lo hanno guidato.” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Domande frequenti

La mia associazione è iscritta al RUNTS: il Fisco può comunque dire che faccio attività commerciale?
Sì. L’iscrizione al RUNTS è un presupposto per accedere al regime fiscale del Terzo settore, ma non impedisce all’Agenzia di verificare come l’attività si svolge in concreto. Se i corrispettivi superano i costi oltre la tolleranza del 6% prevista dall’art. 79 CTS, o se le entrate commerciali prevalgono, il trattamento cambia. La Cassazione chiede al giudice di guardare alla sostanza, non solo all’iscrizione nei registri o alla conformità dello statuto.

Sono presidente di un’associazione non riconosciuta: rischio di pagare io?
È possibile. L’art. 38 c.c. rende responsabile in solido chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. In materia tributaria la Cassazione ha esteso questa responsabilità a chi ha diretto la gestione nel periodo dell’incarico, per il tributo e per le sanzioni, e non esonera automaticamente il presidente subentrato. Conta l’attività concretamente svolta, non la sola carica. Per questo la posizione personale va difesa insieme a quella dell’ente.

Conviene l’accertamento con adesione o il ricorso?
Dipende dalla solidità della pretesa. L’adesione riduce le sanzioni e consente di rateizzare, ma chiude la partita sull’importo concordato. Il ricorso tiene aperta la contestazione integrale ma richiede tempo e comporta la riscossione frazionata nel frattempo. Spesso la scelta migliore emerge solo dopo aver ricostruito i documenti: se la vita associativa è ben documentata il ricorso ha basi solide; se ci sono lacune, l’adesione può contenere i danni.

Il termine per il ricorso scade ad agosto: cosa succede?
Nel processo tributario si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: i giorni di agosto non si contano e il termine si allunga di 31 giorni. Attenzione però se nello stesso periodo l’ente ha in corso una procedura del Codice della crisi: lì la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII e i termini corrono anche in agosto.

L’ente non ha soldi: può fallire?
Un ETS che non esercita impresa commerciale non è soggetto alla liquidazione giudiziale. Può però accedere, come debitore sovraindebitato, alla liquidazione controllata. Se invece l’ente esercita un’impresa commerciale, è esposto alle regole dell’imprenditore, ma può anche usare gli strumenti a lui riservati, come la composizione negoziata. L’impresa sociale ha una disciplina specifica. La prima verifica è quindi sulla natura dell’ente.

Abbiamo ricevuto solo lo schema d’atto, non ancora l’avviso. Dobbiamo già fare qualcosa?
Sì, ed è il momento più utile. Lo schema d’atto anticipa il contenuto dell’avviso e apre un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni, con la possibilità di chiedere l’accesso agli atti del fascicolo. Se l’ente vuole valutare l’accertamento con adesione, la finestra si apre proprio dopo lo schema. Osservazioni documentate in questa fase possono ridurre la pretesa prima che diventi un atto impositivo, e l’ufficio è tenuto a motivare il loro mancato accoglimento.

Caso limite: l’avviso riguarda un anno in cui l’associazione era quasi inattiva e il libro verbali è andato perso. È tutto perduto?
Non necessariamente. La perdita dei libri rende più difficile la prova della vita associativa, che grava sull’ente, ma la prova si può dare con altri mezzi: convocazioni inviate per posta elettronica, ricevute delle quote, rendiconti depositati, comunicazioni ai soci, dichiarazioni dei partecipanti. Occorre anche verificare se per quell’anno è scaduto il termine di decadenza dell’accertamento. Il Fisco, dal canto suo, deve motivare la riqualificazione.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza qui raccolta è stata selezionata per pertinenza. Una parte riguarda la qualificazione dell’attività e l’onere della prova; una parte la responsabilità personale; una parte gli strumenti della crisi. Per ogni pronuncia indichiamo il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo tema.

Qualificazione dell’attività e onere della prova

  1. Cass., sez. trib., ord. n. 15050 del 29 maggio 2024. Il regime agevolato non si riconosce per la sola appartenenza astratta alla categoria e per la conformità dello statuto: il giudice deve accertare in concreto che l’attività rispetti le clausole richieste, e l’onere di provare i presupposti grava sull’ente. Rilevanza: è il riferimento più recente sul punto; la Corte ha censurato una decisione che si era basata solo sull’affiliazione e sul modello EAS, senza esaminare libro soci, quote e assemblee.

  2. Cass., sez. V, sent. n. 526 del 14 gennaio 2021. Un ente associativo resta non commerciale solo finché l’oggetto principale, almeno sotto il profilo qualitativo, è non commerciale; non basta un singolo anno di prevalenza commerciale per perdere la qualifica, servendo una prevalenza protratta per più periodi. Rilevanza: limita gli effetti degli accertamenti che fondano la perdita della qualifica su un solo esercizio.

  3. Cass., sent. n. 3597 del 13 febbraio 2020. Le agevolazioni dipendono dalle clausole statutarie e dalla verifica, con motivazione adeguata, che l’attività si svolga davvero nel rispetto di esse; l’onere della prova è del contribuente. Rilevanza: la Corte ha cassato una sentenza che aveva ignorato la mancata convocazione degli associati.

  4. Cass., ord. n. 3746 del 14 febbraio 2020. Le agevolazioni presuppongono l’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non solo la veste giuridica; rileva l’esercizio prevalente di attività conformi ai fini statutari. Rilevanza: conferma l’approccio sostanzialistico seguito dagli uffici.

  5. Cass. n. 8623/2012 (richiamata dalla n. 15050/2024). È illegittimo riconoscere il trattamento agevolato sulla sola base dell’appartenenza astratta alle categorie previste e della regolarità dello statuto. Rilevanza: è il precedente su cui si è consolidato l’orientamento attuale.

  6. Cass. n. 22598/2006 e Cass. n. 16032/2005 (richiamate dalla n. 15050/2024). L’onere di provare i presupposti di fatto dell’agevolazione grava sul soggetto collettivo che la invoca. Rilevanza: spiega perché la difesa deve partire dalla raccolta documentale dell’ente.

Responsabilità personale di chi agisce per l’ente

  1. Cass., sez. trib., ord. n. 17576 del 30 giugno 2025. Il rappresentante subentrato in un’associazione non riconosciuta non è esonerato dalla responsabilità solidale per il solo fatto di non essersi ingerito nella gestione precedente, perché su di lui gravano gli obblighi dichiarativi e di correzione; il giudice deve verificare se ha fatto quanto necessario per regolarizzare la posizione fiscale. Rilevanza: è la pronuncia più recente sull’art. 38 c.c. in materia tributaria e riguarda proprio un accertamento IRES e IVA su un’associazione sportiva.

  2. Cass. n. 5746/2007 (richiamata dalla n. 17576/2025). La responsabilità dell’art. 38 c.c. dipende dall’attività negoziale concretamente svolta e non dalla mera titolarità della carica; in materia tributaria risponde in solido, per tributo e sanzioni, chi ha diretto la gestione nel periodo dell’incarico. Rilevanza: è la base per escludere la responsabilità di chi ha avuto una carica solo formale.

  3. Cass. n. 4478/2018, Cass. n. 22861/2018 e Cass. n. 3093/2021 (richiamate dalla n. 17576/2025). La prima ha affermato che il subentrante non è esente per il solo fatto di non essersi ingerito nella gestione precedente; la seconda ha precisato che occorre valutare anche il corretto adempimento degli obblighi tributari; la terza ha ribadito il principio. Rilevanza: mostrano che l’orientamento è stabile e va affrontato con una difesa documentata, non con l’eccezione generica di estraneità.

Strumenti della crisi e debiti fiscali

  1. Cass., sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: un ente o un dirigente gravato da un pesante debito fiscale può accedere alla procedura; il tema della condotta si sposta più avanti.

  2. Cass., sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (nota da sintesi). Per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione va preparata con cura, documentando l’origine del debito fiscale.

  3. Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alla disciplina del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Rilevanza: per l’ETS che sia impresa minore, o per il dirigente che sia imprenditore o professionista, apre margini nella gestione del debito accertato.

  4. Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025. Nella transazione fiscale conclusa durante la composizione negoziata, il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: per l’ETS imprenditore, chiarisce che l’esito dipende dalla trattativa con l’Amministrazione, da preparare con relazioni solide.

  5. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi, senza numero). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave, con rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: un avviso per attività commerciale non dichiarata va contestato anche per evitare che il debito venga letto, in sede di esdebitazione, come frutto di una condotta gravemente colposa.

  6. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (nota da sintesi, senza numero). In una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278, comma 7, lett. b, CCII). Rilevanza: incide sul peso finale delle sanzioni dell’accertamento nella procedura.

Va precisato che le pronunce di merito indicate senza numero sono note da sintesi e vanno considerate orientamenti, non principi consolidati.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene con attività concrete. Non promettiamo esiti: ci impegniamo sui mezzi, sui tempi e sulla qualità della difesa.

  1. Calcoliamo subito i termini di ogni atto ricevuto (schema, avviso, cartella), distinguendo il calendario tributario, con la sospensione dal 1° al 31 agosto, da quello dei procedimenti CCII, dove l’art. 9, comma 1, la esclude.
  2. Verifichiamo la decadenza dell’azione accertatrice anno per anno e la regolarità del contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
  3. Ricostruiamo la documentazione associativa (libro soci, verbali, quote, rendiconti, convocazioni) con lo staff di commercialisti, per sostenere l’onere della prova che la Cassazione pone a carico dell’ente.
  4. Riqualifichiamo i numeri dell’ufficio: separiamo corrispettivi e costi, applichiamo il criterio dell’art. 79 CTS o le regole del TUIR secondo il periodo, e contestiamo l’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale.
  5. Predisponiamo le controdeduzioni allo schema d’atto e conduciamo il contraddittorio in adesione con l’ufficio.
  6. Redigiamo e notifichiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, con l’istanza di sospensione dell’esecuzione quando la tesoreria dell’ente lo richiede.
  7. Difendiamo la posizione personale del presidente e dei dirigenti chiamati in solido ai sensi dell’art. 38 c.c., ricostruendo chi ha agito, quando e con quali poteri.
  8. Gestiamo la riscossione: valutiamo rateizzazioni, sospensioni e definizioni disponibili per il carico affidato all’agente della riscossione.
  9. Valutiamo lo strumento della crisi adatto alla natura dell’ente: composizione negoziata e transazione fiscale per l’ETS imprenditore; liquidazione controllata o altre procedure di sovraindebitamento per l’ente non imprenditore e per i dirigenti persone fisiche.
  10. Seguiamo il giudizio in ogni grado, dall’appello fino al ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva costruita all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario consente di affrontare l’accertamento con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica e sul processo, i secondi sulla ricostruzione contabile e sul calcolo delle imposte. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce continuità: la strategia impostata nella risposta allo schema d’atto è la stessa che, se necessario, viene sostenuta davanti alla Corte di legittimità, dove si decidono proprio le questioni sulla verifica concreta della vita associativa e sulla responsabilità di chi ha agito per l’ente.

Quando l’accertamento mette in crisi l’ente, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento permettono di valutare gli strumenti del Codice della crisi con la conoscenza diretta del loro funzionamento.

In sintesi

L’accertamento sull’attività commerciale non dichiarata di un ente del Terzo settore si gioca su tre fronti: la qualificazione dell’attività, la prova della vita associativa effettiva e la responsabilità di chi ha agito per l’ente. Il primo passo è sempre il calcolo dei termini: 60 giorni per il ricorso, con la sospensione feriale del processo tributario, mentre nei procedimenti del Codice della crisi i termini corrono anche in agosto. Il secondo è la ricostruzione documentale, perché l’onere della prova grava sull’ente. Il terzo, se il debito è insostenibile, è la scelta dello strumento della crisi adatto alla natura dell’ente e dei suoi dirigenti.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, è abilitato al patrocinio in Cassazione e, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce dall’interno gli strumenti che servono quando l’accertamento si trasforma in crisi. Difesa tributaria e gestione della crisi restano così nelle stesse mani.

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