Si Può Ottenere Un Nuovo Fido Bancario Durante La Composizione Negoziata?

La risposta breve è sì: nessuna norma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) vieta all’imprenditore in composizione negoziata di chiedere e ottenere un nuovo affidamento. Il problema non è giuridico in senso stretto, ma pratico: la banca non è obbligata a concedere credito nuovo, e senza una “corazza” legale tende a non farlo. Quella corazza esiste e si chiama autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, che attribuisce al finanziamento la prededuzione, cioè il diritto di essere rimborsato prima degli altri creditori se le trattative falliscono.

Chi ha aperto la composizione negoziata, o sta per farlo, deve sapere una cosa precisa: un fido concesso “fuori” dall’art. 22, senza autorizzazione, non gode di alcuna protezione nella procedura successiva, e la banca lo sa benissimo. Per questo la domanda va posta bene, con i numeri giusti e nel momento giusto, perché le trattative hanno una durata limitata e i termini del CCII corrono anche in agosto.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conducono le trattative con le banche e cosa un esperto si aspetta di vedere in una richiesta di nuova finanza. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere la posizione dell’impresa in Centrale Rischi, i contratti di affidamento e il piano di tesoreria con occhi sia legali sia contabili.

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La nuova finanza nella composizione negoziata: cosa dice il Codice

Sul piano normativo, la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato in cui l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio, tratta con i creditori per superare uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa (art. 21). Questo è tutto l’inquadramento generale che serve: il resto dell’articolo riguarda soltanto il credito bancario nuovo.

Le norme che contano per la domanda del titolo sono quattro.

1. L’art. 22 c.1 lett. a) CCII. Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l’accordo con la banca e l’intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese. È questa la norma che regge l’intero tema. In sostanza, la definizione essenziale è questa: il “fido autorizzato” è un finanziamento che il tribunale ha giudicato utile alla continuità e ai creditori, e che per questo viene rimborsato in prededuzione in qualunque procedura successiva.

2. L’art. 22 commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal D.Lgs. 136/2024. Il comma 1-bis consente di attuare l’autorizzazione anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se il tribunale lo prevede o se lo indica la relazione finale dell’esperto. Il comma 1-ter stabilisce che la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali, e permane quando si susseguono più procedure. Per la banca è il dato decisivo: il rischio di vedere il proprio credito degradato a chirografario, se l’impresa finisce in liquidazione, viene neutralizzato.

3. L’art. 16 c.5 CCII. Banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei crediti devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito. La classificazione del credito tiene conto del progetto di piano e della disciplina di vigilanza prudenziale; se la banca sospende o revoca per ragioni prudenziali, deve comunicarlo agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, indicando le ragioni specifiche. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca.

4. L’art. 18 commi 5 e 5-bis CCII. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive, comprese banche e intermediari, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Dopo la conferma delle misure, secondo il comma 5-bis, la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate.

Va precisato che queste due ultime norme proteggono gli affidamenti esistenti: impediscono alla banca di chiudere i rubinetti per il solo fatto che l’impresa è in composizione negoziata, ma non la obbligano ad aprirne di nuovi. La distinzione da tenere a mente, con un esempio concreto, è questa. Un’impresa con un fido di cassa di 80.000 € già in essere, sospeso dalla banca il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza, può invocare l’art. 18 c.5 e c.5-bis e, se le misure protettive sono state chieste e confermate, pretendere la riattivazione salvo motivate ragioni prudenziali. La stessa impresa che chiede un nuovo fido di 60.000 € per finanziare una commessa non ha alcun diritto a ottenerlo: può solo convincere la banca, e lo strumento più forte per farlo è proporre un finanziamento da sottoporre all’autorizzazione dell’art. 22.

La ratio del sistema è chiara. Il legislatore sa che un’impresa in trattativa ha quasi sempre bisogno di liquidità ponte (la cosiddetta finanza interinale) per pagare fornitori, stipendi e materie prime mentre si negozia. Sa anche che nessuna banca presterebbe denaro nuovo a un’impresa in difficoltà senza una garanzia di priorità nel rimborso. La prededuzione è lo scambio: il tribunale controlla che il finanziamento serva davvero, e in cambio il finanziatore ottiene la certezza di essere pagato per primo.

Un’ultima precisazione riguarda l’impresa minore (le imprese sotto le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d CCII). L’art. 25-quater c.5 richiama espressamente l’art. 22 tra le norme applicabili “in quanto compatibili”, e il comma 6 prevede che gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservino i propri effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato. Anche l’artigiano o il piccolo commerciante in composizione negoziata, quindi, può chiedere l’autorizzazione al finanziamento prededucibile.

Le condizioni per ottenere il fido e le scadenze da rispettare

La disciplina prevede requisiti diversi a seconda della strada scelta. Le strade sono essenzialmente tre.

Strada A: fido ordinario, senza autorizzazione. L’imprenditore, che conserva la gestione, può firmare un contratto di affidamento come farebbe in condizioni normali. Le condizioni sono quelle contrattuali poste dalla banca. Sul piano del CCII, però, valgono due vincoli. Il primo è l’art. 21: l’imprenditore deve informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Un nuovo fido di importo significativo, soprattutto se assistito da garanzie su beni dell’impresa, va trattato come atto da comunicare. Il secondo vincolo è il rischio di dissenso: se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori o le trattative, lo segnala per iscritto; se l’atto viene compiuto comunque, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro 10 giorni, iscrizione obbligatoria quando l’atto pregiudica i creditori. Il dissenso iscritto rende l’operazione fragile in un’eventuale procedura successiva e può portare il tribunale a revocare o abbreviare le misure protettive.

Strada B: finanziamento autorizzato ai sensi dell’art. 22 c.1 lett. a). I requisiti sono tre:
– deve esserci una composizione negoziata in corso, con istanza regolarmente presentata (l’art. 22 parla di “imprenditore” che chiede al tribunale nell’ambito delle trattative);
– l’atto deve essere funzionale alla continuità aziendale, cioè servire a mantenere l’impresa in attività;
– l’atto deve essere funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, cioè i creditori devono stare meglio con il finanziamento che senza.

Strada C: accordo autorizzato di riattivazione delle linee sospese. È la seconda ipotesi della lett. a): la banca e l’impresa concordano di riattivare linee già sospese e il tribunale autorizza l’accordo, con la stessa prededuzione. È spesso la soluzione più rapida, perché la banca conosce già il cliente e il rapporto.

Esiste poi una variante che non coinvolge la banca: l’art. 22 c.1 lett. b) consente di autorizzare finanziamenti dei soci prededucibili. In molte imprese familiari la nuova finanza arriva proprio dai soci, e l’autorizzazione serve a sottrarre quel credito alla postergazione ordinaria.

Sul fronte dei tempi, la composizione negoziata non è una procedura giudiziale con un calendario fitto, ma alcune scadenze sono decisive per chi cerca credito nuovo.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza se non rispettato
Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180 (art. 17 c.7) Dall’accettazione dell’esperto Termine di durata della procedura Chiusura delle trattative; dopo la chiusura l’autorizzazione è attuabile solo se il tribunale o la relazione finale lo prevedono (art. 22 c.1-bis)
Informativa preventiva all’esperto degli atti straordinari (art. 21) Prima di compiere l’atto Obbligo di condotta Possibile segnalazione scritta dell’esperto e dissenso
Dissenso dell’esperto nel registro delle imprese: 10 giorni (art. 21) Dalla conoscenza dell’atto compiuto nonostante la segnalazione Termine per l’esperto L’atto resta esposto in caso di procedura successiva; possibili effetti sulle misure protettive
Comunicazione motivata della banca in caso di sospensione o revoca per ragioni prudenziali (art. 16 c.5) Dal momento della decisione della banca Obbligo di forma e motivazione, senza un termine in giorni nel testo Iniziativa contestabile come illegittima (v. Trib. Verona 22/1/2024 nel quadro giurisprudenziale)
Reclamo contro il provvedimento sull’autorizzazione (art. 22 c.2, con rinvio agli artt. 737 ss. c.p.c.) Dalla comunicazione del provvedimento Termine del rito camerale (art. 739 c.p.c.) Il provvedimento diventa stabile
Proposta di concordato semplificato: 60 giorni (art. 25-sexies c.1) Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto Perentorio Si perde l’accesso al concordato semplificato, nel quale gli atti autorizzati restano efficaci

Il termine più critico, in pratica, è quello dei 180 giorni dell’incarico dell’esperto: un’istanza di autorizzazione depositata a ridosso della scadenza rischia di arrivare a decisione quando le trattative sono già chiuse. Il comma 1-bis dell’art. 22 attenua il problema, ma solo se il tribunale o la relazione finale prevedono espressamente l’attuazione successiva.

Una notazione utile: secondo il Tribunale di Bologna (sent. n. 26 del 30/1/2024), quando l’imprenditore presenta istanze di misure protettive o di autorizzazione a finanziamenti prededucibili l’incarico dell’esperto si proroga di diritto, per un massimo di 180 giorni, con una durata autonoma rispetto a quella delle misure. È una lettura da verificare sul caso concreto, ma indica che il deposito dell’istanza ex art. 22 non è indifferente rispetto alla durata delle trattative.

Quanto alla sospensione feriale, la regola è netta: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione dei termini nel periodo 1-31 agosto per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. I termini della composizione negoziata e del procedimento autorizzativo dell’art. 22 corrono anche in agosto. Chi pensa di presentare la richiesta di fido a luglio e di “riprendere a settembre” deve sapere che i 180 giorni continuano a scorrere.

Come si chiede e si ottiene il fido: la sequenza operativa

In termini operativi, ottenere un fido nuovo durante le trattative richiede due binari paralleli: quello negoziale con la banca e quello giudiziale con il tribunale. Si sbaglia spesso proprio perché si percorre uno solo dei due.

Passo 1 – Ricostruire il fabbisogno reale. Prima di parlare con la banca occorre un piano di tesoreria mensile per almeno sei mesi, meglio dodici, che mostri entrate, uscite, scoperture e il punto esatto in cui la liquidità si esaurisce. Il fabbisogno va legato a un uso preciso (acquisto di materie prime per una commessa, pagamento di stipendi in attesa di un incasso, anticipo di fatture verso clienti solvibili). Una richiesta generica di “liquidità per superare la crisi” non supera il vaglio di funzionalità.

Passo 2 – Coinvolgere l’esperto. L’esperto non concede né nega il fido, ma la sua valutazione pesa sulla banca e sul tribunale. Va informato subito, con il piano di tesoreria e una spiegazione di come il finanziamento si inserisce nel percorso di risanamento. In base all’art. 21, se si sceglie la strada del fido ordinario, l’informativa preventiva scritta va fatta prima della firma.

Passo 3 – Aprire il tavolo con la banca. Per l’art. 16 c.5 la banca deve partecipare alle trattative in modo attivo e informato; per l’art. 16 c.6 tutte le parti devono collaborare lealmente e rispondere alle proposte in modo tempestivo e motivato. Questo non significa che la banca debba dire sì, ma che deve esaminare la proposta e motivare un eventuale no. La richiesta va formalizzata per iscritto, con importo, forma tecnica (apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture, finanziamento a breve, rilascio di garanzia), durata, fonte di rimborso e indicazione che l’impresa è disponibile a chiedere l’autorizzazione ex art. 22.

Passo 4 – Ottenere una delibera condizionata. Nella prassi la banca delibera il fido sotto condizione sospensiva dell’autorizzazione del tribunale con riconoscimento della prededuzione. Questa delibera, o almeno una lettera di disponibilità con le condizioni economiche, è il documento che rende concreta l’istanza.

Passo 5 – Depositare l’istanza al tribunale. Il giudice competente è il tribunale individuato dall’art. 27 CCII, cioè quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (di regola la sede). L’istanza è un ricorso dell’imprenditore che deve contenere: la descrizione della composizione negoziata in corso (data dell’istanza, nomina e accettazione dell’esperto); la descrizione del finanziamento con tutte le condizioni; il piano di tesoreria; la dimostrazione della funzionalità alla continuità; la dimostrazione della migliore soddisfazione dei creditori, cioè il confronto tra lo scenario con il finanziamento e lo scenario senza; la posizione dell’esperto; l’elenco delle parti interessate da sentire.

Passo 6 – Il contraddittorio. Secondo l’art. 22 c.2, il tribunale decide in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, nominando se occorre un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; si applicano in quanto compatibili gli artt. 737 ss. c.p.c. “Parti interessate” sono tipicamente i creditori che subirebbero la prededuzione, a partire dagli altri istituti di credito e dai creditori con importi rilevanti. Nel caso deciso dal Tribunale di Treviso il 22/12/2021, ancora nel regime del D.L. 118/2021, il giudice aveva assegnato ai creditori un termine per le osservazioni, nominato un ausiliario per verificare i presupposti tecnici e respinto la richiesta di rinvio di una banca, osservando che la procedura richiede decisioni rapide.

Passo 7 – La decisione e il reclamo. Il tribunale autorizza o nega con provvedimento. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento; il collegio può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Il termine è quello del rito camerale (art. 739 c.p.c.). Va precisato che possono reclamare anche i creditori che si vedono “scavalcati” dalla prededuzione.

Passo 8 – Firma ed erogazione. Solo dopo l’autorizzazione (o dopo la scadenza del termine di reclamo, se la banca lo pretende) si stipula il contratto. Il contratto deve richiamare espressamente il provvedimento, perché la prededuzione è legata all’atto autorizzato e non a un finanziamento diverso.

Avvertenza decisiva: l’autorizzazione copre il finanziamento così come descritto nell’istanza. Se dopo il decreto la banca cambia importo, durata o garanzie in modo sostanziale, si rischia di trovarsi con un fido che non corrisponde all’atto autorizzato. Ogni modifica rilevante va riportata al tribunale.

Seconda avvertenza decisiva: nella composizione negoziata non nascono prededuzioni “spontanee”. Il Tribunale di Milano (decreto 9/10/2025) ha affermato che durante le trattative, in linea di principio, non sorgono crediti prededucibili, salvo quelli espressamente previsti dalla legge come il compenso dell’esperto, e che queste eccezioni non si estendono per analogia; nello stesso senso Trib. Milano 28/3/2024. Tradotto: un fido concesso senza autorizzazione resta un credito ordinario, chirografario o garantito secondo le garanzie prestate, anche se è servito alla continuità.

Sul piano documentale, l’art. 22 non contiene un elenco tassativo degli allegati, ma la verifica di funzionalità richiesta dalla norma rende di fatto necessari alcuni documenti. In termini operativi, il fascicolo dell’istanza dovrebbe contenere almeno:
– copia dell’istanza di composizione negoziata, dell’accettazione dell’esperto e della pubblicazione nel registro delle imprese;
– situazione patrimoniale ed economica aggiornata, non anteriore di oltre qualche settimana;
– piano di tesoreria mensile con evidenza dell’utilizzo e del rimborso del fido;
– delibera o lettera di disponibilità della banca, con importo, forma tecnica, durata, tasso, commissioni e garanzie richieste;
– prospetto di confronto tra lo scenario con finanziamento e lo scenario senza finanziamento, con stima dell’attivo realizzabile in ciascuno;
– elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, per individuare le parti interessate da sentire;
– estratto della Centrale Rischi e contratti degli affidamenti esistenti, per mostrare lo stato delle linee e le eventuali sospensioni;
– eventuale parere o nota dell’esperto sulla coerenza del finanziamento con le trattative.

Un fascicolo completo riduce la probabilità che il tribunale debba nominare un ausiliario o chiedere integrazioni, e quindi accorcia i tempi. Va precisato che la banca, a sua volta, istruirà la pratica secondo le proprie regole interne: spesso chiede gli stessi documenti, e prepararli una sola volta, in forma coerente, evita contraddizioni tra ciò che si dichiara all’istituto e ciò che si dichiara al giudice. Le contraddizioni tra i due fascicoli sono uno dei motivi più frequenti di diffidenza da parte degli altri creditori chiamati al contraddittorio.

I punti in cui più spesso si sbaglia sono quattro:
1. chiedere il fido alla banca senza un piano di tesoreria, ricevendo un rifiuto che poi pesa sulle trattative;
2. firmare un fido ordinario senza informare l’esperto, esponendosi al dissenso;
3. depositare un’istanza ex art. 22 generica, senza delibera bancaria e senza confronto tra scenari;
4. confondere la riattivazione delle linee sospese (che l’art. 18 c.5-bis può imporre dopo la conferma delle misure protettive) con la concessione di credito nuovo (che nessuna norma impone).

Due esempi di calcolo applicati al fido

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali.

Esempio di calcolo 1 – S.r.l. manifatturiera, fido autorizzato e prededuzione.
Ipotesi: S.r.l. con istanza di composizione negoziata e accettazione dell’esperto lunedì 26 ottobre 2026. Le linee di credito esistenti, per 185.400 €, sono state sospese dalla banca principale. L’impresa ha una commessa che richiede acquisti di materia prima per 142.750 € entro dicembre 2026. Durata ordinaria dell’incarico: 180 giorni, cioè fino al 24 aprile 2027, che cade di sabato; come data utile operativa si considera lunedì 26 aprile 2027.

La banca delibera un nuovo finanziamento a breve di 142.750 €, condizionato all’autorizzazione ex art. 22 con prededuzione. Istanza depositata, provvedimento favorevole, erogazione.

Supponiamo ora lo scenario peggiore: le trattative falliscono e si apre la liquidazione giudiziale. Attivo liquidato: 611.380 €. Spese della procedura: 48.900 €. Compenso dell’esperto (prededucibile per legge): 21.460 €. Crediti privilegiati: 352.640 €. Crediti chirografari (esclusa la banca nuova): 1.287.415 €.

  • Con il fido autorizzato: 611.380 − 48.900 − 21.460 − 142.750 (banca in prededuzione) − 352.640 = 45.630 € ai chirografari, pari al 3,54%. La banca recupera il 100% dei 142.750 €.
  • Con lo stesso fido non autorizzato e chirografario: 611.380 − 48.900 − 21.460 − 352.640 = 188.380 € da dividere tra 1.430.165 € di chirografari (compresa la banca), pari al 13,17%. La banca recupera circa 18.803 €.

Lettura del calcolo: la differenza per la banca è di circa 123.947 €. È per questo che nessun istituto concede credito nuovo in composizione negoziata senza l’art. 22. Il calcolo spiega anche perché il tribunale verifica la “migliore soddisfazione dei creditori”: a parità di attivo, la prededuzione riduce la quota dei chirografari, quindi il finanziamento è autorizzabile solo se l’attivo che genera (la commessa portata a termine, l’azienda tenuta in vita) è superiore a quello che si avrebbe senza. Nell’ipotesi, senza il fido la commessa salterebbe e l’attivo liquidabile scenderebbe in modo significativo: è questo confronto, documentato, che va messo nell’istanza.

Esempio di calcolo 2 – Impresa minore artigiana, anticipo fatture autorizzato.
Ipotesi: ditta individuale nel settore impianti, sotto soglia ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. d CCII (ricavi 187.340 € e attivo 241.900 € nei tre esercizi precedenti, debiti attuali 386.215 €). Istanza al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater c.2) e accettazione dell’esperto, per semplicità, nello stesso giorno: mercoledì 4 novembre 2026. Fine ordinaria dell’incarico di 180 giorni: lunedì 3 maggio 2027.

L’impresa ha in corso un appalto privato con stato avanzamento lavori fatturabile per 112.470 € a marzo 2027. Fabbisogno: 46.380 € per materiali e manodopera tra dicembre e marzo. La banca è disponibile a un anticipo fatture di 46.380 € con rimborso dall’incasso del SAL, a un tasso ipotetico del 7,85% annuo per quattro mesi: interessi stimati 46.380 × 7,85% × 4/12 = 1.213,61 €.

Sequenza: informativa all’esperto lunedì 16 novembre 2026; delibera bancaria condizionata giovedì 3 dicembre 2026; istanza ex art. 22 (applicabile tramite l’art. 25-quater c.5) depositata lunedì 14 dicembre 2026; udienza venerdì 8 gennaio 2027; provvedimento lunedì 18 gennaio 2027. Va ricordato che nessuno di questi passaggi si ferma durante le festività o in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale.

Esito: se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’impresa chiede la liquidazione controllata o propone un concordato minore, l’art. 25-quater c.6 conserva gli effetti dell’atto autorizzato, e l’art. 22 c.1-ter mantiene la prededuzione per il credito della banca derivante dall’anticipo autorizzato, fino a 46.380 €. Se invece il SAL viene incassato regolarmente, l’anticipo si estingue con l’incasso e il margine residuo, 112.470 − 46.380 − 1.213,61 = 64.876,39 €, resta disponibile per il piano di risanamento.

Situazioni che escono dalla regola generale

Caso 1 – La banca ha già revocato il fido prima dell’istanza. Se la revoca è anteriore alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto, l’art. 18 c.5 non la cancella: le misure protettive decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese. La Corte d’Appello di Bologna (sent. n. 682 del 28/3/2025) ha precisato che la pubblicazione è “composita”, perché deve attendere anche l’accettazione dell’esperto, e che prima di essa le misure non operano. In questo caso la strada non è pretendere la riattivazione, ma negoziare un accordo di riattivazione da far autorizzare ai sensi dell’art. 22 c.1 lett. a), seconda parte, oppure un finanziamento nuovo con prededuzione.

Caso 2 – La banca sospende dopo l’istanza senza motivare. Qui l’art. 16 c.5 offre una tutela concreta. Il Tribunale di Verona (22/1/2024) ha affermato che l’accesso alla composizione negoziata non impedisce in assoluto alla banca di revocare o sospendere gli affidamenti, ma solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in mancanza, l’iniziativa è illegittima e il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti, fissando anche un’indennità giornaliera per il ritardo. Va precisato che questa tutela riguarda il fido esistente, non quello nuovo, ma spesso è la base per riaprire il dialogo: una banca che ha sospeso senza motivazione è più disponibile a un accordo autorizzato.

Caso 3 – L’impresa chiede di sospendere il rimborso di un finanziamento anziché un fido nuovo. Le misure cautelari che incidono sui contratti di finanziamento sono valutate con rigore. Il Tribunale di Verona (11/12/2025) ha esteso le misure protettive ad alcuni beni immobili di soci e amministratori, perché funzionali alle trattative, ma ha respinto le richieste che avrebbero inciso sullo scioglimento dei contratti pendenti o sospeso il rimborso dei finanziamenti. Il Tribunale di Milano (19/6/2025) ha rigettato, per mancanza di periculum, la richiesta di inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento di debiti correnti. In termini operativi: la leva giudiziale per “congelare” la banca è limitata, e la via per ottenere liquidità resta di regola il finanziamento autorizzato.

Caso 4 – La garanzia invece del denaro. L’art. 22 c.1 lett. a) parla espressamente anche della “richiesta di emissione di garanzie”. Un’impresa che deve presentare una fideiussione bancaria per partecipare a una gara, o per ottenere un anticipo da un committente, può chiedere che sia autorizzato il rilascio della garanzia. Il credito di regresso della banca che paga sulla garanzia segue allora la disciplina della prededuzione.

Caso 5 – Il fido serve a vendere l’azienda, non a proseguirla. Il finanziamento deve essere funzionale alla continuità, ma la continuità può essere anche indiretta: tenere in vita l’azienda per trasferirla, ai sensi dell’art. 22 c.1 lett. d). Il Tribunale di Lanciano (17/10/2025) ha consentito che le misure cautelari durassero oltre i 240 giorni, fino a 12 mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante dalla vendita di un ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22. Il caso mostra che il tribunale ragiona sull’intera operazione, non sul singolo atto.

Caso 6 – Imprenditore che ha ancora pendente un concordato. Prima di pensare al fido occorre verificare che l’accesso alla composizione negoziata sia ammissibile. Secondo Cass. Sez. I n. 31856/2025 (segnalata da EC News del 27/1/2026, nel regime del D.L. 118/2021), è inammissibile l’istanza presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato, e il tribunale può verificarlo. Un fido autorizzato dentro una composizione negoziata inammissibile poggia su basi fragili.

Caso 7 – Profili penali. Chi firma un finanziamento in una fase di difficoltà si chiede spesso se rischia qualcosa sul piano penale. I profili penali degli atti compiuti durante la composizione negoziata vanno valutati con il difensore penale, sul testo vigente; per l’impresa minore l’art. 25-quater c.5 richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4. Non è un tema da risolvere con una regola generale.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: “In composizione negoziata la banca non chiede promesse, chiede numeri. Un fido nuovo si ottiene quando il piano di tesoreria dimostra da dove arriva il rimborso e l’istanza al tribunale dimostra perché i creditori stanno meglio con quel denaro che senza.”

Domande frequenti sul fido in composizione negoziata

La banca può rifiutarmi un fido nuovo solo perché sono in composizione negoziata?
Sì, la banca resta libera di non concedere credito nuovo: nessuna norma la obbliga. L’art. 16 c.5 CCII le impone però di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e l’art. 16 c.6 di rispondere in modo tempestivo e motivato alle proposte. Un rifiuto immotivato non si traduce in un diritto al fido, ma è un dato che l’esperto valuta nella gestione delle trattative e nella relazione finale. La strategia corretta è presentare una proposta documentata e condizionata all’autorizzazione ex art. 22.

Il fido autorizzato dal tribunale resta “privilegiato” anche se poi fallisco?
Il termine tecnico è prededuzione, non privilegio. L’art. 22 c.1-ter CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nelle procedure esecutive o concorsuali successive, e permane quando si susseguono più procedure. Quindi, se dopo le trattative si apre una liquidazione giudiziale, un concordato o una liquidazione controllata, la banca viene rimborsata prima dei creditori concorsuali, nei limiti dell’attivo disponibile.

Posso firmare un fido senza passare dal tribunale?
Sì, l’imprenditore conserva la gestione. Però deve informare per iscritto e in anticipo l’esperto se l’atto è di straordinaria amministrazione o non coerente con le trattative (art. 21 CCII), e il credito della banca non sarà prededucibile: il Tribunale di Milano (decreto 9/10/2025) ha escluso che nella composizione negoziata nascano prededuzioni non previste dalla legge. Nella maggior parte dei casi la banca non accetta questa soluzione per importi rilevanti.

Sono un’impresa sotto soglia: vale anche per me?
Sì. L’art. 25-quater c.5 CCII richiama l’art. 22 tra le norme applicabili alle imprese minori, in quanto compatibili, e il comma 6 conserva gli effetti degli atti autorizzati anche se poi interviene un concordato minore omologato, la liquidazione controllata, un accordo di ristrutturazione omologato o il concordato semplificato omologato. La differenza è che l’istanza di composizione negoziata va al segretario generale della Camera di commercio, mentre l’istanza di autorizzazione resta al tribunale.

Ad agosto il tribunale si ferma e i termini si sospendono?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. I 180 giorni dell’incarico dell’esperto e i termini del procedimento di autorizzazione corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi ha bisogno di liquidità per l’autunno deve impostare la richiesta prima dell’estate o comunque senza contare su pause.

Caso limite: l’esperto è contrario al fido, il tribunale può autorizzarlo lo stesso?
Il parere dell’esperto non è vincolante per il tribunale, che decide verificando la funzionalità alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori. Nel caso del Tribunale di Treviso del 22/12/2021 la finanza ponte era stata esaminata senza un’accettazione preventiva dell’esperto. Un parere negativo argomentato, però, pesa molto sulla valutazione e sulla disponibilità della banca: conviene affrontarne le ragioni prima di depositare.

Il quadro giurisprudenziale sui finanziamenti e sulle banche

Le pronunce che seguono sono state verificate nelle fonti indicate. Va precisato che quasi tutta la giurisprudenza sulla composizione negoziata è di merito e che molti provvedimenti sono pubblicati nei massimari senza numero: in quei casi si indicano solo tribunale e data.

1. Trib. Treviso, 22/12/2021 (EC News, 1/2/2022). Ha autorizzato una finanza ponte di 7 milioni di euro, ritenendo che la continuità diretta resa possibile dal finanziamento offrisse ai creditori un risultato migliore della liquidazione. Rilevanza: è il modello del confronto tra scenari che ogni istanza ex art. 22 deve contenere; il giudice ha nominato un ausiliario, assegnato termine ai creditori per osservazioni e negato un rinvio chiesto da una banca. Pronuncia nel regime del D.L. 118/2021.

2. Trib. Ivrea, 17/2/2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Per effetto dell’art. 18 c.5, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Rilevanza: delimita la tutela degli affidamenti in essere, distinta dalla concessione di credito nuovo.

3. App. Salerno, sent. n. 12 del 20/7/2023 (massimario CCIAA Pordenone-Udine, novembre 2025). Le misure protettive confermate impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale e producono effetti con la pubblicazione; se revocate, la liquidazione può essere pronunciata. Rilevanza: la stabilità delle misure è uno dei fattori che la banca valuta prima di deliberare.

4. Trib. Verona, 22/1/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). La banca può sospendere o revocare gli affidamenti durante la composizione negoziata solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; altrimenti l’iniziativa è illegittima e il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti, anche con un’indennità giornaliera di ritardo. Rilevanza: è l’applicazione più netta dell’art. 16 c.5 sul versante bancario.

5. Trib. Bologna, sent. n. 26 del 30/1/2024 (massimario CCIAA Pordenone-Udine, novembre 2025). Con le istanze di misure protettive o di autorizzazione a finanziamenti prededucibili, l’incarico dell’esperto si proroga di diritto per un massimo di 180 giorni, con durata autonoma rispetto alle misure. Rilevanza: incide sul calendario entro cui chiedere e ottenere il fido autorizzato.

6. Trib. Milano, 28/3/2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026, in massima). Nella composizione negoziata non maturano crediti prededucibili oltre quelli previsti dalla legge. Rilevanza: conferma che, senza autorizzazione, il fido nuovo non ha priorità.

7. App. Roma, sent. n. 864 del 28/1/2025 (massimario CCIAA Pordenone-Udine). Dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale, anche su ricorsi depositati prima dell’istanza da creditori o dal PM. Rilevanza: spiega perché una banca può contare su un periodo di relativa stabilità mentre il fido viene utilizzato.

8. App. Bologna, sent. n. 682 del 28/3/2025 (massimario CCIAA Pordenone-Udine). Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, che deve attendere anche l’accettazione dell’esperto; prima non operano. Rilevanza: le sospensioni o revoche del fido anteriori a quel momento non sono travolte dall’art. 18 c.5.

9. Trib. Milano, 19/6/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Rigettata, per assenza di periculum, la richiesta di inibire ai creditori i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti. Rilevanza: la protezione riguarda i debiti anteriori; quelli nati durante le trattative, compresi gli utilizzi di un fido nuovo, vanno pagati regolarmente.

10. Trib. Milano, decreto 9/10/2025 (massimario CCIAA Pordenone-Udine). Durante la composizione negoziata, in linea di principio, non sorgono crediti prededucibili, salvo quelli espressamente previsti dalla legge come il compenso dell’esperto; le eccezioni non si applicano per analogia. Rilevanza: è il fondamento della distinzione tra fido ordinario e fido autorizzato.

11. Trib. Lanciano, 17/10/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Misure cautelari prorogate oltre i 240 giorni, fino a 12 mesi complessivi, per proteggere la liquidità derivante da una vendita di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22. Rilevanza: il tribunale tutela la liquidità prodotta dagli atti autorizzati, anche oltre la durata ordinaria.

12. Trib. Verona, 11/12/2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026). Misure protettive estese a beni di soci e amministratori perché funzionali alle trattative, ma respinte le richieste di incidere sullo scioglimento dei contratti pendenti o di sospendere il rimborso dei finanziamenti. Rilevanza: la liquidità non si ottiene “bloccando” la banca, ma negoziando nuova finanza.

13. Cass. Sez. I n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026, in sintesi). Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: prima di chiedere il fido occorre verificare che il percorso sia ammissibile, altrimenti l’autorizzazione poggia su una procedura viziata.

Il quadro, letto nel suo insieme, è coerente. I giudici proteggono gli affidamenti esistenti contro sospensioni immotivate (Verona 2024, Ivrea), ma non si spingono a imporre alla banca credito nuovo né a sospendere i rimborsi (Verona 2025, Milano giugno 2025). La priorità del finanziatore nasce solo dall’autorizzazione (Milano 2024 e ottobre 2025), che a sua volta richiede la dimostrazione della convenienza per i creditori (Treviso). Le pronunce sulla decorrenza e sulla stabilità delle misure protettive (Bologna, Roma, Salerno) completano il quadro dei fattori che la banca valuta prima di deliberare.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo fido in composizione negoziata

Lo Studio lavora sulla richiesta di nuova finanza come su un’operazione unica, che tiene insieme banca, esperto e tribunale. In concreto:

  1. Analizziamo la Centrale Rischi e i contratti di affidamento, per distinguere le linee sospese che si possono riattivare (art. 18 c.5 e c.5-bis) da quelle da rinegoziare o sostituire con credito nuovo.
  2. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria a sei e dodici mesi, individuando il fabbisogno esatto, la forma tecnica più adatta e la fonte di rimborso.
  3. Predisponiamo il confronto tra scenari (con e senza finanziamento) che dimostra la funzionalità alla continuità e la migliore soddisfazione dei creditori.
  4. Redigiamo la richiesta formale alla banca, con proposta di delibera condizionata all’autorizzazione ex art. 22 e richiamo agli obblighi di partecipazione attiva e informata dell’art. 16 c.5.
  5. Curiamo l’informativa scritta all’esperto ai sensi dell’art. 21 e gestiamo il confronto sulle sue eventuali osservazioni.
  6. Depositiamo l’istanza di autorizzazione al tribunale competente (art. 27), con tutti i documenti, e assistiamo l’impresa nel contraddittorio con le parti interessate e con l’eventuale ausiliario.
  7. Contestiamo le sospensioni e revoche immotivate degli affidamenti esistenti, facendo valere l’art. 16 c.5 e le misure protettive.
  8. Proponiamo o resistiamo al reclamo contro il provvedimento sull’autorizzazione davanti al collegio.
  9. Verifichiamo che il contratto di finanziamento corrisponda all’atto autorizzato, per non perdere la prededuzione per una clausola modificata dopo il decreto.
  10. Impostiamo lo sbocco successivo (accordo, concordato minore, concordato semplificato, liquidazione controllata) in modo che gli atti autorizzati conservino gli effetti previsti dall’art. 22 c.1-ter e, per l’impresa minore, dall’art. 25-quater c.6.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere il ruolo dell’esperto dall’interno permette di presentare la richiesta di fido nel modo in cui l’esperto e il tribunale la esamineranno. Il coordinamento dello staff bancario e tributario consente di discutere con la banca su classificazione del credito, garanzie e condizioni. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia: lo stesso difensore segue l’impresa dalla trattativa al reclamo e, se la crisi sfocia in un contenzioso, fino in Cassazione, con la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, senza passaggi di consegne. Lo Studio si impegna sui mezzi, non sui risultati: la decisione finale spetta alla banca e al tribunale.

In sintesi: fido nuovo sì, ma con l’autorizzazione giusta

Un nuovo fido bancario durante la composizione negoziata si può ottenere: la legge non lo vieta e anzi lo incentiva. La banca però non è obbligata a concederlo, e lo fa di regola solo se il finanziamento è autorizzato dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, perché solo così ottiene una prededuzione che resiste a qualunque esito delle trattative. Servono un piano di tesoreria credibile, una delibera bancaria condizionata, l’informativa all’esperto e un’istanza che dimostri la convenienza per i creditori, tutto dentro i 180 giorni dell’incarico e senza contare sulla pausa di agosto.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere le trattative dal lato di chi le conduce, al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che parla la stessa lingua degli uffici crediti delle banche. La difesa da cassazionista assicura che la stessa strategia accompagni l’impresa in ogni fase.

📩 Prima di presentare la richiesta di fido alla banca, fai esaminare i tuoi numeri: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questo articolo.

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