Negozio Di Abbigliamento In Crisi Con Il Pignoramento Dell’affitto Che Incassa Da Un Subconduttore: Cosa Può Ottenere Uno Studio Legale?

Un negozio di abbigliamento in difficoltà, che subaffitta una parte del locale e si vede pignorare il canone che il subconduttore gli versa ogni mese, che cosa può ottenere concretamente da uno studio legale? La domanda è legittima e merita una risposta seria, perché non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso pignoramento può essere affrontato contestandolo dentro l’esecuzione, trasformandolo in un piano di rate con la conversione, oppure inserendolo in un percorso di crisi d’impresa con misure protettive. Ognuna di queste strade ha un prezzo in termini di tempo, rischi e vincoli, e quello che conviene a un negozio può danneggiarne un altro.

Il problema ha una particolarità che spesso sfugge. Il canone di sublocazione, per molte attività commerciali, è la stessa somma con cui si paga l’affitto principale al proprietario. Se il creditore se la prende, il negozio rischia di diventare moroso verso il locatore, e la morosità può portare allo sfratto. Con lo sfratto cade anche la sublocazione, e con essa il credito pignorato. Il pignoramento dei canoni di sublocazione è quindi un problema di esecuzione forzata e, insieme, un problema di sopravvivenza del contratto che tiene in piedi il negozio.

Lo Studio Monardo segue proprio questo incrocio di materie. Sul versante delle opposizioni esecutive l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e può quindi difendere la stessa linea dal giudice dell’esecuzione fino all’ultimo grado. Sul versante della crisi è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: sono le qualifiche che servono quando il pignoramento va letto dentro la situazione complessiva di un’impresa piccola, spesso sotto le soglie dell’impresa minore.

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Il quadro di partenza: che cosa è stato pignorato davvero

Prima di soppesare le strade conviene fissare con precisione la situazione giuridica comune a tutte. Il negozio di abbigliamento è, nello stesso tempo, conduttore e sublocatore. È conduttore nei confronti del proprietario dell’immobile, al quale paga il canone principale. È sublocatore nei confronti di un’altra attività (un laboratorio di sartoria, un negozio di accessori, un ufficio, una vetrina data in uso) che gli paga un canone di sublocazione. Il creditore del negozio, per esempio un fornitore tessile che ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo, notifica un pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c.: il debitore esecutato è il negozio, il terzo pignorato è il subconduttore, il credito pignorato è il canone di sublocazione, scaduto e a scadere.

Da quel momento si producono alcuni effetti che valgono qualunque strada si scelga.

Primo: il subconduttore diventa custode delle somme. Secondo l’art. 546 c.p.c. il terzo, dal giorno della notifica, è soggetto agli obblighi del custode per le somme dovute, nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà. In pratica il subconduttore non deve più pagare il canone al negozio, ma trattenerlo in attesa delle decisioni del giudice. Se paga ugualmente al negozio, quel pagamento non è opponibile al creditore pignorante (art. 2917 c.c.) e il subconduttore rischia di pagare due volte.

Secondo: il vincolo riguarda anche i canoni futuri. Il canone di sublocazione è un credito che matura mese per mese da un contratto già in essere, e il pignoramento si estende alle mensilità che scadranno, fino al limite dell’art. 546. A differenza dello stipendio, il canone non gode dei limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. (il quinto riguarda retribuzioni e pensioni): il creditore può bloccare l’intero importo mensile.

Terzo: la sorte del credito pignorato dipende dalla locazione principale. L’art. 1595 c.c., terzo comma, stabilisce che la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. III n. 17694 del 30 giugno 2025, ha ribadito che la sublocazione è un rapporto derivato, che perde il titolo quando cessa la locazione principale. Se il negozio perde il contratto con il proprietario, il subconduttore perde il diritto di stare nel locale e il canone di sublocazione smette di maturare: il creditore pignorante si ritrova con un credito che non esiste più, e il negozio con un debito intatto e senza negozio.

Quarto: c’è un terzo incomodo possibile, il proprietario. Il primo comma dell’art. 1595 c.c. attribuisce al locatore un’azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale. Se il negozio è già in arretrato con il proprietario, quest’ultimo può rivolgersi direttamente al subconduttore. Il subconduttore si trova allora stretto tra il creditore pignorante, il proprietario e il negozio, e la sua dichiarazione nel processo esecutivo (art. 547 c.p.c.) diventa un passaggio delicato.

Quinto: la sequenza del processo esecutivo. Il terzo rende la dichiarazione nei termini di legge; se non la rende o non compare, il credito può considerarsi non contestato (art. 548 c.p.c.); se ci sono contestazioni, il giudice le risolve con il procedimento dell’art. 549 c.p.c.; alla fine il giudice assegna il credito al creditore con l’ordinanza dell’art. 553 c.p.c. Dopo la riforma Cartabia l’art. 543 c.p.c. impone al creditore adempimenti precisi (iscrizione a ruolo nel termine di legge e avviso al debitore e al terzo) la cui omissione rende inefficace il pignoramento: è un controllo che va fatto sempre, prima di scegliere qualunque strada.

Infine, un’avvertenza sui termini. La sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) vale per il giudizio civile ordinario di cognizione, ma non si applica al processo esecutivo e, di regola, ai procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): per questo, in materia di pignoramento presso terzi e di opposizioni, conviene agire subito e lo Studio non fa mai affidamento sul periodo feriale. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: i termini corrono anche in agosto. Confondere i due regimi è uno degli errori più costosi quando si passa dall’esecuzione alla crisi d’impresa.

Con questo quadro comune, le strade realmente percorribili sono tre: difendersi dentro l’esecuzione; convertire il pignoramento o chiudere con il creditore; usare gli strumenti della crisi d’impresa. Nessuna è una trappola, e nessuna è sempre la migliore.

Prima strada: difendersi dentro l’esecuzione

In cosa consiste

La prima strada resta all’interno del processo esecutivo e lo affronta con gli strumenti del codice di procedura civile. Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesta il diritto del creditore di procedere: il titolo non esiste o è stato travolto, il credito è già stato pagato o si è estinto, il bene pignorato non è pignorabile. Può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando contesta la regolarità formale degli atti: vizi della notifica, del precetto, del pignoramento, dell’ordinanza di assegnazione. In questo secondo caso il termine è di 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, e decorso quel termine il vizio non si può più far valere. Accanto alle opposizioni ci sono gli strumenti interni: la richiesta di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.), le contestazioni sulla dichiarazione del terzo (art. 549 c.p.c.), l’eccezione di inefficacia per mancato rispetto degli adempimenti dell’art. 543 c.p.c., la richiesta di sospensione al giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.).

Nel caso specifico della sublocazione questa strada ha contenuti propri. Si verifica se il contratto di sublocazione è valido e opponibile, se il canone dichiarato dal subconduttore corrisponde a quello effettivamente dovuto, se esistono pagamenti anticipati, compensazioni o contestazioni del subconduttore che riducono il credito, se il proprietario ha già esercitato l’azione diretta dell’art. 1595 c.c. Sul punto della compensazione tra i rapporti di locazione e sublocazione la giurisprudenza più risalente della Cassazione ha riconosciuto che i debiti reciproci sul canone possono compensarsi per legge (Cass. Sez. III n. 260 dell’11 gennaio 2006, come riportata da Brocardi): un elemento che incide su quanto il terzo deve davvero.

Quando ha senso

A fronte della sua natura tecnica, questa strada ha senso in situazioni piuttosto precise. Tre scenari concreti la rendono la prima candidata.

Il primo: il titolo è fragile. Il decreto ingiuntivo non è stato notificato regolarmente, oppure è stato opposto e l’opposizione è pendente con buone ragioni, oppure il credito è stato parzialmente pagato e il precetto chiede più del dovuto. Qui l’opposizione all’esecuzione colpisce la radice.

Il secondo: il pignoramento ha vizi propri. Il creditore non ha iscritto a ruolo nei termini, non ha dato l’avviso richiesto, ha indicato un credito o un terzo in modo impreciso, oppure l’atto è stato notificato in modo irregolare. L’opposizione agli atti, se proposta entro i 20 giorni, può far cadere l’atto viziato.

Il terzo: il credito del negozio verso il subconduttore è minore di quanto sembra. Il subconduttore ha pagato in anticipo secondo gli usi, ha contestazioni sui vizi del locale, deve meno per accordi di riduzione del canone, oppure il proprietario ha già proposto l’azione diretta. In questi casi la dichiarazione del terzo e la sua eventuale contestazione determinano quanto il creditore potrà davvero prendere.

Come si esegue in sintesi

Lo Studio acquisisce l’atto di pignoramento, il titolo, il precetto, il contratto di locazione principale e quello di sublocazione, le ricevute dei canoni. Verifica le date di notifica e calcola i termini, con lo slittamento al primo giorno feriale quando la scadenza cade di sabato o di domenica. Se emerge un vizio formale, l’opposizione agli atti si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione entro i 20 giorni; se emerge un motivo di merito, si propone opposizione all’esecuzione, chiedendo se necessario la sospensione. In parallelo si interloquisce con il subconduttore, che non è una controparte ma un terzo spesso disorientato, perché la sua dichiarazione sia corretta e completa.

Va soppesato un aspetto processuale. Nelle opposizioni esecutive tutti i soggetti che sono stati parti del giudizio di merito devono partecipare anche ai gradi successivi, e la Cassazione lo ha ricordato con l’ordinanza della Sez. III n. 9726 del 14 aprile 2025: una dimenticanza nella costruzione del contraddittorio può vanificare anni di contenzioso. È uno dei motivi per cui la strategia va costruita fin dall’inizio pensando ai gradi successivi.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è che questa strada non richiede di ammettere nulla: il negozio non riconosce il debito, non lo rateizza, non apre una procedura di crisi. Se il titolo o il pignoramento sono davvero viziati, l’esito può essere la caduta dell’esecuzione senza alcun esborso verso il creditore. Il secondo vantaggio è la rapidità della tutela cautelare: la sospensione chiesta al giudice dell’esecuzione può bloccare l’assegnazione dei canoni in tempi brevi. Il terzo è la riservatezza: l’opposizione non comporta pubblicità nel registro delle imprese, a differenza degli strumenti della crisi.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che questa strada funziona solo se c’è un vizio o un motivo reale. Un’opposizione proposta senza fondamento allunga i tempi, espone alla condanna alle spese e, se rigettata, lascia il pignoramento esattamente dov’era, con il tempo perso. Inoltre non risolve il problema economico di fondo: anche se il pignoramento cade per un vizio formale, il creditore può rinnovarlo correttamente, e il negozio resta con lo stesso debito e la stessa difficoltà a pagare il proprietario. Infine l’opposizione non protegge dagli altri creditori: se il fornitore è uno dei tanti, vincere contro di lui non ferma il prossimo.

C’è poi un rischio specifico della sublocazione. Mentre l’opposizione è pendente, i canoni restano vincolati presso il subconduttore. Se il negozio non ha altre risorse per pagare l’affitto principale, la morosità verso il proprietario cresce, e con essa il rischio di sfratto. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. VI-3 n. 9899 del 28 marzo 2022, ha confermato che il provvedimento di convalida di sfratto pronunciato contro il conduttore vale come titolo esecutivo anche verso il subconduttore: lo sfratto del negozio libera il locale anche dalla sublocazione. Una difesa processuale lunga, senza un piano per l’affitto principale, rischia di vincere la battaglia e perdere il negozio.

Pronunce a supporto

Oltre alle ordinanze già ricordate, rileva la Cass. Sez. III n. 13131/2025, che descrive il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo come diretto soltanto a stabilire se il terzo possa pagare al creditore invece che al debitore, senza ricostruire per intero i rapporti tra debitore e terzo: le questioni più ampie sulla sublocazione vanno quindi impostate nelle sedi giuste. Utile anche, per qualificare correttamente il rimedio, la Cass. Sez. lav. ord. n. 13572 del 21 maggio 2025: quando si deducono fatti estintivi del titolo l’opposizione è all’esecuzione, non agli atti. Il profilo ideale di questa strada è il negozio che ha un motivo concreto e documentato per contestare il titolo, il pignoramento o il quantum dichiarato dal subconduttore, e che riesce comunque a pagare l’affitto principale mentre la causa è in corso.

Seconda strada: convertire il pignoramento o chiudere con il creditore

In cosa consiste

La seconda strada accetta che il debito esista e lavora sul modo di pagarlo, sottraendo i canoni all’assegnazione. Lo strumento codicistico è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): il debitore chiede di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, versando subito una quota iniziale (un sesto, secondo le fonti consultate) e il resto in rate mensili, fino a un massimo che dopo la riforma le fonti indicano in 48 mesi. L’istanza va proposta prima che sia disposta l’assegnazione, quindi nel pignoramento presso terzi prima dell’ordinanza dell’art. 553 c.p.c. Se il debitore salta i versamenti, la conversione decade e l’esecuzione riprende sulle somme pignorate.

Accanto alla conversione esiste la via puramente negoziale: un accordo con il creditore pignorante che preveda un pagamento parziale o dilazionato, a fronte della rinuncia agli atti esecutivi e dell’estinzione del processo (art. 629 c.p.c.), con l’immediato svincolo dei canoni presso il subconduttore. È una transazione privata, che non richiede l’intervento del giudice se non per prendere atto della rinuncia.

Quando ha senso

Tre scenari la rendono la candidata naturale.

Il primo: il debito è certo e il titolo è solido. Non ci sono vizi da far valere, o quelli che ci sono non giustificano il rischio di un’opposizione. Combattere sul titolo significherebbe soltanto rinviare.

Il secondo: il creditore è uno solo, o quasi. Il negozio ha un debito importante con un fornitore, ma per il resto è in regola o con arretrati gestibili. Risolvere quel debito con un piano sostenibile chiude il problema senza coinvolgere tutti gli altri creditori.

Il terzo: il canone di sublocazione serve a pagare l’affitto principale. Ogni mese di blocco dei canoni aumenta la morosità verso il proprietario. Con la conversione il negozio torna a incassare il canone dal subconduttore e paga una rata mensile più bassa del canone stesso: la differenza resta disponibile per il locatore.

Come si esegue in sintesi

Lo Studio quantifica con il creditore e con i conteggi del processo l’importo complessivo da convertire, comprese le spese di esecuzione e i crediti degli eventuali intervenuti. I commercialisti dello staff ricostruiscono i flussi di cassa del negozio per verificare quale rata è davvero sostenibile tenendo conto della stagionalità del settore abbigliamento, con i saldi di gennaio e luglio e i mesi morti di mezzo. Si deposita l’istanza con la quota iniziale nel termine utile, prima dell’udienza in cui il giudice potrebbe assegnare i canoni. In alternativa, o in parallelo, si apre la trattativa con il creditore per un accordo a saldo e stralcio o a rate, con clausole precise sulla rinuncia agli atti e sullo svincolo.

Vantaggi motivati

A fronte di un riconoscimento sostanziale del debito, questa strada offre vantaggi tangibili. Il primo è la prevedibilità: si sa quanto si paga, ogni quanto e fino a quando. Il secondo è lo sblocco del flusso dei canoni, che nel caso della sublocazione è decisivo per non diventare morosi verso il proprietario. Il terzo è il minore impatto reputazionale: non c’è pubblicità nel registro delle imprese, i rapporti con fornitori e banche non vengono toccati da un’iscrizione di crisi. Il quarto, nella variante dell’accordo, è la possibilità di ottenere uno sconto sul debito, che la conversione per sua natura non dà.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è duplice. Da un lato la conversione non riduce il debito: si paga tutto, con interessi e spese, e la rata pesa per anni su un’attività già in difficoltà. Se una rata salta, la conversione decade e il creditore torna sui canoni senza dover ricominciare da capo. Dall’altro la conversione ha una finestra temporale stretta: una volta emessa l’ordinanza di assegnazione non è più proponibile. La Cassazione, con la sentenza della Sez. III n. 17195 del 26 giugno 2025, ha affermato che l’ordinanza di assegnazione di canoni non ancora scaduti trasferisce il credito all’assegnatario, tanto che un successivo pignoramento dell’immobile non incide più su quei canoni: dopo l’assegnazione la partita sui canoni futuri è, nella lettura della Corte, già chiusa a favore del creditore.

L’accordo negoziale ha a sua volta un limite: dipende dalla volontà del creditore, che non ha alcun obbligo di accettare e che, avendo già un pignoramento efficace su un flusso mensile sicuro, può non avere alcuna fretta. Inoltre, se il negozio ha molti creditori, pagare in via preferenziale uno solo può creare problemi in un’eventuale procedura successiva, ed è un elemento che va valutato con attenzione.

Pronunce a supporto

La già citata Cass. Sez. III n. 17195 del 26 giugno 2025 è la pronuncia chiave per capire perché la seconda strada va percorsa prima dell’assegnazione e non dopo. Sul piano sostanziale, la Cass. Sez. III n. 6390 del 15 marzo 2018 ha precisato che locatore e sublocatore non possono modificare a piacimento, con accordi tra loro, il contenuto della sublocazione: un accordo con il creditore che passi per una modifica del canone di sublocazione va quindi costruito con il consenso del subconduttore. Il profilo ideale di questa strada è il negozio con un debito certo verso uno o pochi creditori, un flusso di cassa capace di sostenere una rata mensile inferiore al canone di sublocazione, e il tempo di agire prima che il giudice assegni i canoni.

Terza strada: la composizione negoziata e gli altri strumenti della crisi

In cosa consiste

La terza strada cambia il piano del discorso: il pignoramento dei canoni non viene trattato come un episodio isolato, ma come il sintomo di una crisi dell’impresa da gestire con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024). Lo strumento più adatto al negozio che vuole continuare a vendere è la composizione negoziata della crisi: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori e, contestualmente o dopo, chiede le misure protettive. Secondo l’art. 18 CCII, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa; le misure vanno poi confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, che ne fissa la durata entro i limiti di legge. I pagamenti non sono inibiti (art. 18, comma 3) e restano esclusi dalle misure i crediti dei lavoratori.

Molti negozi di abbigliamento a conduzione familiare rientrano nella nozione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro, nei tre esercizi precedenti. Per queste imprese l’art. 25-quater CCII prevede una composizione negoziata semplificata: l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio, senza il progetto di piano richiesto alle imprese maggiori, e si applicano le norme generali, comprese quelle sulle misure protettive, in quanto compatibili. Se le trattative non riescono, l’impresa minore può proporre un concordato minore (art. 74 CCII), nel quale il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d) CCII), oppure, come ultima ipotesi, chiedere la liquidazione controllata.

Quando ha senso

Tre scenari la rendono la candidata più seria.

Il primo: i creditori sono molti. Il fornitore che ha pignorato i canoni è solo il primo; ci sono arretrati con altri fornitori, con la banca per il fido, con l’erario, e l’affitto principale è già in ritardo. Risolvere il debito con un creditore alla volta significa vedere arrivare il pignoramento successivo appena chiuso il primo.

Il secondo: il negozio ha una prospettiva di risanamento. Il calo di vendite ha una causa identificabile (un cantiere davanti alla vetrina, una stagione sbagliata negli acquisti, un magazzino troppo pesante) e un piano credibile di uscita: liquidazione dello stock, riduzione della superficie, rinegoziazione dell’affitto principale, magari proprio cedendo in modo stabile al subconduttore la parte di locale già sublocata.

Il terzo: il tempo dell’esecuzione è contro il negozio. L’udienza per l’assegnazione dei canoni è vicina, la conversione non è sostenibile perché anche la rata minima eccede le possibilità del negozio, e un’opposizione non ha basi. Le misure protettive sono allora l’unico modo per fermare l’assegnazione mentre si costruisce una soluzione con tutti.

Come si esegue in sintesi

Lo Studio verifica innanzitutto il presupposto: lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e la ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 25-quater, comma 1, per l’impresa minore). I commercialisti dello staff preparano la documentazione richiesta, compresa la situazione patrimoniale aggiornata e l’elenco dei creditori. L’istanza si deposita sulla piattaforma telematica nazionale con la richiesta di misure protettive; dopo la pubblicazione nel registro delle imprese si deposita senza indugio il ricorso al tribunale per la conferma, e si comunica la pendenza al giudice dell’esecuzione e al subconduttore. Poi si lavora con l’esperto alle trattative: con il creditore pignorante, con gli altri fornitori e, aspetto spesso decisivo, con il proprietario dell’immobile. I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la protezione collettiva: le misure non riguardano solo il fornitore che ha pignorato i canoni, ma tutti i creditori nei cui confronti sono chieste. Il secondo è che, secondo l’orientamento di merito più diffuso, le misure congelano il pignoramento senza cancellarlo: il Tribunale di Milano (26 gennaio 2022) ha ritenuto che la sospensione mantenga il vincolo sulle somme presso il terzo, comprese quelle che affluiscono dopo; il Tribunale di Arezzo (9 agosto 2024) ha parlato di quiescenza dell’esecuzione, non di estinzione del vincolo; il Tribunale di Padova (20 luglio 2022) ha confermato che restano gli obblighi di custodia del terzo pignorato. Per il negozio questo significa che i canoni non vanno al creditore, e che durante le trattative il negozio non perde la base di una possibile intesa. Il terzo vantaggio è la possibilità di ottenere ciò che le altre strade non danno: una riduzione del debito concordata con più creditori, una rinegoziazione del contratto con il proprietario, una soluzione complessiva per la continuità del negozio.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, i rischi vanno detti con franchezza. Primo: le misure protettive congelano i canoni, ma non li restituiscono al negozio. Secondo l’impostazione ricordata, le somme restano vincolate presso il terzo o accantonate; il negozio non può usarle liberamente per pagare il proprietario, a meno di un accordo o di un’autorizzazione. Se il negozio non ha altre risorse per l’affitto principale, la composizione negoziata da sola non risolve il rischio di sfratto, e occorre trattare subito con il locatore.

Secondo: il momento dell’assegnazione pesa anche qui. Se l’ordinanza di assegnazione dei canoni futuri è già stata emessa, la Cass. Sez. III n. 17195 del 26 giugno 2025 la descrive come atto che trasferisce il credito all’assegnatario. Nella prassi di merito e nella dottrina recente (se ne è occupata, per esempio, iusletter il 6 maggio 2026) si discute se le misure protettive possano comunque impedire al creditore assegnatario di incassare i canoni che maturano dopo, con accantonamento delle somme; è una questione aperta, e chi sceglie la terza strada dopo l’assegnazione deve sapere che il risultato sui canoni futuri non è scontato.

Terzo: la procedura è pubblica e impegnativa. L’istanza compare nel registro delle imprese; banche e fornitori ne vengono a conoscenza; l’imprenditore deve gestire l’impresa sotto l’occhio dell’esperto, informandolo degli atti di straordinaria amministrazione. Ci sono costi di procedura previsti dalla legge (i diritti di segreteria della camera di commercio e il compenso dell’esperto, che l’art. 25-ter CCII determina a scaglioni sull’attivo con un minimo di legge). Quarto: se le trattative falliscono, le misure cadono e l’esecuzione riprende, con il tempo trascorso. Infine, la scelta va fatta in modo pulito: la Cass. n. 31856/2025, come riportata da EC News, ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Sovrapporre strumenti diversi senza un ordine ragionato può costare l’accesso a quello giusto.

Pronunce a supporto

Le tre pronunce di merito di Milano, Arezzo e Padova sostengono l’idea che le misure protettive congelino il pignoramento presso terzi, mantenendo il vincolo sulle somme. Sono pronunce riportate senza numero dalla fonte consultata, e in parte precedenti al correttivo del 2024: indicano una tendenza, non una regola scritta. Il profilo ideale di questa strada è il negozio con più creditori e una prospettiva concreta di risanamento, che ha bisogno di fermare l’assegnazione dei canoni per il tempo necessario a trattare con tutti, compreso il proprietario dell’immobile.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia; non sono casi seguiti dallo Studio. I dati di partenza sono gli stessi per tutte.

Dati comuni. Negozio di abbigliamento gestito da una s.n.c., impresa minore. Canone principale dovuto al proprietario: 2.940 € al mese. Canone di sublocazione incassato dal subconduttore per una porzione del locale: 1.380 € al mese. Debito verso un fornitore tessile: 27.640 € in forza di decreto ingiuntivo esecutivo, più 1.675 € tra interessi e spese, per un totale di 29.315 €. Pignoramento presso terzi notificato al subconduttore e al negozio lunedì 5 ottobre 2026. Vincolo massimo ai sensi dell’art. 546 c.p.c.: importo precettato aumentato della metà; sul solo capitale di 27.640 € sarebbero 41.460 €. Udienza indicata nell’atto: lunedì 16 novembre 2026.

Simulazione 1: il negozio agisce prima dell’udienza

Con la prima strada. Il negozio scopre che il pignoramento contiene un vizio formale. Il termine di 20 giorni dell’art. 617 c.p.c., calcolato dal 5 ottobre, scadrebbe domenica 25 ottobre 2026: slitta a lunedì 26 ottobre 2026. Se il ricorso è depositato entro quella data e il giudice sospende, i canoni restano bloccati presso il subconduttore ma non vengono assegnati. Se il vizio è fondato e l’atto cade, il negozio torna a incassare 1.380 € al mese; il creditore però può rinnovare il pignoramento, e il debito di 29.315 € resta intero. Se l’opposizione è respinta, il negozio ha perso settimane e sopporta le spese.

Con la seconda strada. Il negozio deposita l’istanza di conversione prima del 16 novembre. Ipotizzando una quota iniziale di un sesto, versa 4.885,83 €; il residuo di 24.429,17 € diviso in 48 rate fa circa 508,94 € al mese, oltre agli interessi che maturano sul residuo. Il subconduttore torna a pagare al negozio 1.380 € al mese: dopo la rata, restano circa 871 € al mese da destinare all’affitto principale. Il debito si paga per intero, ma il flusso è salvo. Senza conversione, l’assegnazione di 1.380 € al mese impiegherebbe circa 21 mesi per estinguere il debito di 29.315 €, durante i quali il negozio non vedrebbe un euro della sublocazione.

Con la terza strada. Il negozio deposita l’istanza di composizione negoziata lunedì 2 novembre 2026 con richiesta di misure protettive; dopo la pubblicazione deposita senza indugio il ricorso per la conferma. All’udienza del 16 novembre il giudice dell’esecuzione, preso atto delle misure, non assegna i canoni: le mensilità di novembre e dicembre restano vincolate presso il subconduttore, per un totale di 2.760 €. Nelle trattative il negozio propone al fornitore il pagamento del 60% del debito in 18 mesi, e al proprietario una riduzione della superficie locata in cambio di un canone ridotto. Se l’accordo riesce, il pignoramento viene rinunciato e le somme accantonate entrano nell’accordo; se fallisce, le misure cessano e l’esecuzione riprende dall’udienza.

Simulazione 2: il negozio si muove dopo l’assegnazione

Stessi dati, ma il negozio non fa nulla fino all’udienza del 16 novembre 2026, in cui il giudice assegna al fornitore i canoni di sublocazione fino a concorrenza del credito.

Con la prima strada. L’opposizione agli atti contro l’ordinanza di assegnazione, se pronunciata in udienza alla presenza del negozio, ha un termine di 20 giorni che scadrebbe domenica 6 dicembre 2026: slitta a lunedì 7 dicembre 2026. Ma il motivo deve riguardare un vizio dell’ordinanza o del procedimento, non il semplice fatto che il negozio sia in difficoltà.

Con la seconda strada. La conversione non è più proponibile, perché l’assegnazione è già stata disposta. Resta solo l’accordo con il creditore, che però incassa già 1.380 € al mese e ha poco interesse a fare sconti.

Con la terza strada. La composizione negoziata è ancora accessibile, ma l’effetto sui canoni assegnati è incerto: secondo la Cass. n. 17195/2025 l’assegnazione ha trasferito il credito, mentre una parte della prassi di merito ammette l’accantonamento dei canoni futuri durante le misure. Il negozio può ottenere protezione nei confronti degli altri creditori; sui canoni già assegnati il risultato dipende dal giudice.

Esito della simulazione: lo stesso negozio, con gli stessi numeri, perde gran parte delle opzioni semplicemente aspettando un mese.

Simulazione 3: entra in scena il proprietario

Stessi dati, ma il negozio è già in arretrato di tre mensilità con il proprietario: 8.820 €. Il proprietario, ai sensi dell’art. 1595 c.c., chiede direttamente al subconduttore il prezzo della sublocazione e, contemporaneamente, intima lo sfratto per morosità al negozio.

Con la prima strada. L’opposizione al pignoramento del fornitore non incide sullo sfratto: anche vincendo contro il fornitore, se il proprietario ottiene la convalida il negozio perde il locale e, con esso, la sublocazione (Cass. ord. 9899/2022 e 17694/2025).

Con la seconda strada. La conversione libera i canoni dal pignoramento del fornitore, ma i circa 871 € al mese residui non bastano a sanare 8.820 € di arretrato e a pagare 2.940 € correnti. Serve una trattativa con il proprietario, che la conversione da sola non dà.

Con la terza strada. La composizione negoziata consente di sedersi a un tavolo con il proprietario e con il fornitore insieme, con l’esperto come garante della correttezza delle trattative. Le misure protettive possono essere chieste anche verso il proprietario per il suo credito, ma non tolgono al locatore la possibilità di tutelare il contratto: l’esito dipende dalla capacità di proporgli una soluzione migliore dello sfratto, per esempio un piano di rientro con riduzione della superficie e cessione diretta della porzione sublocata al subconduttore.

Il confronto in tabella

La tabella riassume il confronto tra le tre strade sui punti che di solito decidono la scelta. Le voci di costo riguardano solo i costi di giustizia e di procedura previsti dalla legge: il contributo unificato e le spese del giudizio per le opposizioni; la quota iniziale e le rate della conversione, che sono pagamento del debito e non costo aggiuntivo; i diritti di segreteria e il compenso dell’esperto, determinato per legge, nella composizione negoziata. Va soppesato che la tabella descrive tendenze generali: nel singolo caso un elemento può ribaltare il giudizio, ed è per questo che la scelta richiede un’analisi dei documenti.

Criterio Prima strada: opposizioni e difese nell’esecuzione Seconda strada: conversione o accordo Terza strada: composizione negoziata (o concordato minore)
Tempi 20 giorni per l’opposizione agli atti; poi la durata del giudizio, con possibile sospensione cautelare Istanza prima dell’assegnazione; pagamento fino a 48 rate mensili Misure dalla pubblicazione dell’istanza, con conferma del tribunale; trattative entro la durata dell’incarico dell’esperto
Complessità Media: richiede un vizio o un motivo di merito documentato Bassa per la conversione; variabile per l’accordo Alta: documentazione contabile, esperto, rapporti con tutti i creditori
Rischi in caso di esito negativo Spese di giudizio; pignoramento intatto; tempo perso Decadenza dalla conversione se salta una rata; esecuzione che riprende Cessazione delle misure e ripresa delle esecuzioni; pubblicità della crisi
Effetti sui canoni pignorati Bloccati fino alla decisione; liberati solo se l’atto cade Tornano al negozio dopo la conversione o la rinuncia Restano vincolati o accantonati; niente assegnazione durante le misure
Effetti sugli altri creditori Nessuno Nessuno Protezione verso i creditori indicati nell’istanza
Debito Invariato se il titolo è valido Pagato per intero (conversione) o ridotto (accordo) Possibile riduzione concordata
Reversibilità Si può rinunciare all’opposizione e cambiare strada La conversione decade se non si paga; l’accordo vincola Si può passare al concordato minore o ad altri strumenti, con ordine
Costi di legge Contributo unificato e spese del giudizio Nessun costo aggiuntivo oltre al debito, interessi e spese di esecuzione Diritti di segreteria e compenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter CCII

I criteri per scegliere

Non esiste una risposta unica, ma esistono criteri che orientano il ragionamento. Ognuno va letto insieme agli altri.

Primo criterio: la solidità del titolo e del pignoramento. Se la tua situazione presenta un titolo contestabile, un pagamento non considerato o un vizio formale dell’atto, generalmente la prima strada merita di essere percorsa, perché è l’unica che può far cadere l’esecuzione senza pagare. Se invece il titolo è solido e l’atto regolare, un’opposizione rischia di essere soltanto un rinvio costoso, e l’elemento dirimente diventa il modo di pagare.

Secondo criterio: il numero dei creditori e la massa dei debiti. Se il debito pesante è uno solo e il resto è in ordine, la seconda strada tende a essere la più lineare: conversione o accordo, e il problema si chiude. Se invece i creditori sono molti, e il pignoramento dei canoni è solo il primo di una serie, la terza strada offre una protezione collettiva che le altre non danno. A fronte di questo vantaggio, la terza strada richiede però trasparenza contabile e una prospettiva reale di risanamento.

Terzo criterio: la distanza dall’assegnazione. Se l’udienza in cui il giudice potrebbe assegnare i canoni è ancora lontana, tutte e tre le strade sono aperte. Se l’assegnazione è già avvenuta, la conversione è preclusa e l’effetto delle misure protettive sui canoni assegnati è incerto. Il calendario dell’esecuzione è spesso il criterio che decide più degli altri, perché ogni settimana che passa chiude una porta.

Quarto criterio: lo stato del contratto principale. Se l’affitto al proprietario è in regola e i canoni di sublocazione non servono a pagarlo, il negozio può permettersi di sostenere un periodo di blocco mentre si difende. Se invece i canoni di sublocazione sono la fonte con cui si paga il proprietario, o se ci sono già arretrati, il rischio di sfratto rende prioritario liberare il flusso o trattare con il locatore, e la prima strada da sola diventa pericolosa.

Quinto criterio: la dimensione dell’impresa e la prospettiva di continuità. Se il negozio rientra nei parametri dell’impresa minore, ha accesso alla composizione negoziata semplificata e, in subordine, al concordato minore e alla liquidazione controllata, che sono strumenti pensati per la sua dimensione. Se invece l’attività non ha più prospettive, il confronto non è più tra tre modi di salvare il negozio, ma tra modi diversi di chiuderlo nel modo meno dannoso, e il ragionamento cambia.

Questi criteri si combinano. Un negozio con un titolo solido, un solo creditore, l’udienza lontana e l’affitto principale in regola trova di solito nella conversione la strada più semplice. Un negozio con più creditori, l’affitto in arretrato e l’udienza vicina guarda più naturalmente alla composizione negoziata. Un negozio con un vizio serio nel pignoramento può combinare: opposizione subito, per guadagnare tempo e porre la questione, e trattativa in parallelo.

«Nel pignoramento dei canoni di sublocazione la scelta della strada è soprattutto una questione di tempi e di contratti: la stessa mossa che oggi protegge il negozio, fatta dopo l’assegnazione o dopo lo sfratto, può non servire più. Per questo la prima cosa che facciamo è mettere in fila le date e leggere la locazione principale.» (Avv. Giuseppe Angelo Monardo)

Le domande di chi è ancora indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In molti casi sì, ma non sempre senza costi. Si può rinunciare a un’opposizione per accedere alla conversione, se l’assegnazione non è ancora avvenuta; si può presentare un’istanza di composizione negoziata mentre è pendente un’opposizione. Il passaggio inverso è più delicato: una volta aperta la composizione negoziata, le scelte successive vanno coordinate con l’esperto e con il tribunale, e la sovrapposizione disordinata di strumenti può rendere inammissibile quello giusto, come mostra la Cass. n. 31856/2025. Il rovescio della medaglia del cambiare strada è il tempo: ogni cambio costa settimane, e nel frattempo il calendario dell’esecuzione va avanti.

E se scelgo la strada sbagliata?

Le conseguenze dipendono dalla strada. Un’opposizione infondata costa le spese e il tempo, ma di solito lascia aperte le altre strade se non è passato il momento dell’assegnazione. Una conversione insostenibile decade e lascia il negozio con meno liquidità di prima. Una composizione negoziata senza prospettive si chiude con un nulla di fatto e con la crisi resa pubblica. Nessuna di queste conseguenze è irreparabile, ma tutte peggiorano la posizione di partenza: ecco perché la valutazione iniziale vale più di qualunque rimedio successivo.

Il subconduttore può continuare a pagare a me?

No, finché il pignoramento è efficace. Il subconduttore è custode delle somme e un pagamento al negozio non sarebbe opponibile al creditore: rischierebbe di dover pagare due volte. È nell’interesse di tutti che il subconduttore riceva informazioni corrette e renda una dichiarazione esatta, ed è un passaggio che lo Studio cura direttamente.

Il proprietario può prendersi i canoni del subconduttore?

L’art. 1595 c.c. gli dà un’azione diretta contro il subconduttore per il prezzo della sublocazione ancora dovuto al momento della domanda giudiziale. Se il proprietario la esercita, si crea un concorso tra la sua pretesa e quella del creditore pignorante sullo stesso credito, che va gestito caso per caso nel processo esecutivo. È uno dei motivi per cui, nella valutazione, la posizione del proprietario conta quanto quella del creditore.

Le misure protettive bloccano anche lo sfratto?

Le misure protettive riguardano le azioni esecutive e cautelari dei creditori nei cui confronti sono richieste, ma non eliminano i diritti del locatore sul contratto. Il tema va valutato sul caso concreto, sulla base del testo vigente degli artt. 18 e 19 CCII e dei provvedimenti del tribunale; nella prassi la tutela più solida del contratto principale passa per una trattativa con il proprietario, che la composizione negoziata facilita ma non sostituisce.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state lette in sintesi o in massima su fonti consultate per questo articolo (massimario Brocardi, Osservatorio sull’esecuzione forzata civile n. 2/2025 pubblicato da Quotidiano Legale, contributo di diritto.it del 9 settembre 2025, EC News). Il principio è riformulato in parole proprie; per le pronunce di merito la fonte non riporta il numero del provvedimento.

Pronunce che illuminano la prima strada (difese nell’esecuzione)

  1. Cass. civ., Sez. III, n. 13131/2025. Il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo serve a stabilire se il terzo debba pagare al creditore anziché al debitore, non a ricostruire per intero i rapporti tra debitore e terzo. Rilevanza: nel pignoramento dei canoni di sublocazione le questioni sul contratto vanno impostate tenendo presente questo perimetro, senza aspettarsi che il giudice dell’esecuzione risolva ogni controversia tra negozio e subconduttore.

  2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9726 del 14 aprile 2025. Nei giudizi di opposizione, anche nei gradi di impugnazione, tutte le parti del giudizio di merito sono litisconsorti necessari, anche se le censure ne riguardano solo alcune. Rilevanza: un’opposizione al pignoramento dei canoni coinvolge creditore, negozio e spesso il subconduttore; costruire male il contraddittorio può compromettere il giudizio.

  3. Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 13572 del 21 maggio 2025. L’opposizione che deduce fatti estintivi del titolo va qualificata come opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi. Rilevanza: la qualificazione corretta del rimedio decide termini e giudice, e un pagamento già eseguito al fornitore si fa valere con l’art. 615 c.p.c., non entro i 20 giorni dell’art. 617.

  4. Cass. civ., Sez. II, n. 8969 del 4 aprile 2025. L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; se manca la notifica della cartella si reagisce contro l’atto successivo o, se si contesta il diritto di procedere, con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: se a pignorare i canoni è l’agente della riscossione, i rimedi seguono regole proprie che vanno verificate prima di scegliere la strada.

  5. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 260 dell’11 gennaio 2006 (massima Brocardi). Pur collegata alla locazione, la sublocazione mantiene una causa propria, e i debiti reciproci sul canone tra subconduttore, sublocatore e locatore si compensano per legge. Rilevanza: la compensazione può ridurre il credito effettivamente pignorabile e va verificata nella dichiarazione del terzo.

Pronunce che illuminano il rapporto tra sublocazione e locazione principale

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17694 del 30 giugno 2025. La sublocazione è un rapporto derivato che dipende da quello principale: cessata la locazione, il subconduttore perde il titolo per godere del bene. Rilevanza: se il negozio perde il contratto con il proprietario, il canone pignorato smette di esistere, e il pignoramento diventa inutile per il creditore e rovinoso per il negozio.

  2. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 9899 del 28 marzo 2022. La sentenza o la convalida di sfratto pronunciata contro il conduttore vale come titolo esecutivo anche contro il subconduttore, che non è stato parte del giudizio. Rilevanza: lo sfratto del negozio libera il locale anche dalla sublocazione, ed è il rischio che ogni strada deve tenere sotto controllo.

  3. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6390 del 15 marzo 2018. Locatore e sublocatore non possono modificare, con accordi tra loro, il contenuto del contratto di sublocazione, come la sua durata. Rilevanza: un accordo con il creditore o con il proprietario che passi per una modifica della sublocazione richiede il coinvolgimento del subconduttore.

Pronunce che illuminano la seconda strada (conversione e accordo)

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17195 del 26 giugno 2025. L’ordinanza di assegnazione di canoni non ancora scaduti trasferisce il credito all’assegnatario, e un successivo pignoramento dell’immobile non incide su quei canoni. Rilevanza: è la ragione per cui conversione e accordo vanno attivati prima dell’udienza di assegnazione; dopo, il creditore è titolare dei canoni futuri fino a concorrenza del credito, e il negozio negozia da una posizione molto più debole.

Pronunce che illuminano la terza strada (strumenti della crisi)

  1. Trib. Milano, 26 gennaio 2022. Le misure protettive sospendono il pignoramento presso terzi mantenendo il vincolo sulle somme detenute dal terzo, comprese quelle che affluiscono successivamente. Rilevanza: i canoni che maturano durante le misure restano vincolati, non vanno al creditore ma neppure tornano liberamente al negozio.

  2. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. L’impossibilità di proseguire l’esecuzione per effetto delle misure protettive determina una quiescenza della procedura, non la caduta del vincolo. Rilevanza: se le trattative falliscono, l’esecuzione riprende dal punto in cui era; la terza strada guadagna tempo ma non cancella il pignoramento.

  3. Trib. Padova, 20 luglio 2022. Durante le misure protettive gli obblighi di custodia del terzo pignorato restano fermi e l’esperto della composizione negoziata non ha poteri di disposizione sulle somme. Rilevanza: il subconduttore deve continuare a trattenere i canoni, e il loro utilizzo va concordato o autorizzato.

  4. Cass. civ., n. 31856/2025 (come riportata da EC News del 27 gennaio 2026). È inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Rilevanza: la scelta tra gli strumenti della crisi va fatta con ordine; sovrapporli può precludere l’accesso a quello più utile.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il negozio

Nel concreto, davanti a un pignoramento dei canoni di sublocazione, lo Studio svolge queste attività.

  1. Ricostruiamo il calendario dell’esecuzione: date di notifica, termini di iscrizione a ruolo e di avviso dell’art. 543 c.p.c., termine di 20 giorni dell’art. 617 c.p.c., data dell’udienza di assegnazione, con lo slittamento al primo giorno feriale quando la scadenza cade nel fine settimana.

  2. Verifichiamo titolo, precetto e atto di pignoramento, confrontando le relate di notifica, gli importi richiesti e i pagamenti già eseguiti, per individuare vizi formali o motivi di merito.

  3. Leggiamo insieme il contratto di locazione principale e quello di sublocazione, per valutare validità e opponibilità della sublocazione, eventuali pagamenti anticipati e compensazioni, e il rischio di risoluzione del contratto principale.

  4. Gestiamo i rapporti con il subconduttore, spiegandogli i suoi obblighi di custode e verificando che la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c. sia completa e corretta.

  5. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto opposizione, conversione o accordo e strumenti della crisi con i tuoi numeri e le tue date.

  6. Redigiamo e depositiamo le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, con la richiesta di sospensione quando ne ricorrono i presupposti.

  7. Quantifichiamo e depositiamo l’istanza di conversione, con i commercialisti dello staff che costruiscono un piano di rate compatibile con la stagionalità del negozio.

  8. Trattiamo con il creditore pignorante e con il proprietario per un accordo che preveda rinuncia agli atti, svincolo dei canoni e, se possibile, la rinegoziazione dell’affitto principale.

  9. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata per l’impresa minore o per l’impresa ordinaria, con la richiesta di misure protettive e il ricorso per la conferma, e, se le trattative non bastano, valutiamo il concordato minore o la liquidazione controllata.

  10. Seguiamo la causa in tutti i gradi, fino in Cassazione se necessario, senza cambiare linea né difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa, la qualifica di cassazionista significa continuità di strategia: la scelta fatta oggi davanti al giudice dell’esecuzione va difesa domani in appello e in Cassazione senza cambiare mani, con la stessa lettura dei fatti e degli atti. Chi imposta un’opposizione sapendo di doverla sostenere fino all’ultimo grado la costruisce in modo diverso, a partire dal contraddittorio e dalla qualificazione del rimedio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente poi di valutare con cognizione di causa, quando le difese processuali non bastano, se e come la composizione negoziata possa fermare l’assegnazione dei canoni. Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: gli uni sugli atti e sui termini, gli altri sui flussi di cassa, sulla situazione patrimoniale e sui documenti contabili richiesti dagli strumenti della crisi. Lo Studio si impegna sui mezzi: analizzare, verificare, costruire la strategia; l’esito dipende dai fatti e dalla decisione del giudice.

In chiusura

Un negozio di abbigliamento che subisce il pignoramento dei canoni di sublocazione ha davanti tre strade reali: difendersi dentro l’esecuzione, convertire il pignoramento o chiudere con il creditore, usare gli strumenti della crisi d’impresa. Ognuna ha un profilo ideale, vantaggi concreti e rischi che vanno detti. Ciò che uno studio legale può ottenere dipende dal momento in cui interviene, dalla solidità del titolo, dal numero dei creditori e dallo stato del contratto con il proprietario. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o rinviarla oltre l’udienza di assegnazione, costa tempo, canoni e diritti che non sempre si recuperano.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che il tema richiede: la qualifica di avvocato cassazionista per le opposizioni esecutive e per la continuità della linea difensiva fino all’ultimo grado; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme a quelle di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, per gli strumenti della crisi pensati anche per l’impresa minore. È questo incrocio tra esecuzione forzata e crisi d’impresa che il pignoramento dei canoni di sublocazione richiede.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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