Una tipografia, una legatoria o uno stabilimento di stampa industriale che accumula ritardi con i fornitori di carta, inchiostri e lastre, con la società energetica e con la società di leasing delle macchine si trova presto davanti a un passaggio preciso: i decreti ingiuntivi. Il decreto ingiuntivo, di per sé, non toglie nulla all’impresa. È però l’anticamera del pignoramento dei crediti verso i clienti, dei macchinari di proprietà e del capannone, e dell’ipoteca giudiziale sugli immobili. La risposta alla domanda del titolo è sì: l’impresa, assistita da un avvocato, può chiedere le misure protettive del patrimonio prima che i pignoramenti partano, attraverso la composizione negoziata della crisi (artt. 17-19 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) oppure con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 54 CCII). Va precisato subito che le misure protettive non cancellano i decreti ingiuntivi e non fermano i giudizi di opposizione: bloccano le azioni esecutive e cautelari e l’acquisto di prelazioni non concordate. Il rischio principale è muoversi tardi: se il creditore pignora i conti o i crediti verso i clienti prima della pubblicazione dell’istanza, il vincolo già creato resta, e la protezione ne ferma soltanto lo sviluppo.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra contenzioso monitorio e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la procedura in cui le misure protettive si chiedono e si confermano. È inoltre avvocato cassazionista, e questo consente di seguire le opposizioni ai decreti ingiuntivi e i reclami sulle misure con la stessa linea difensiva in ogni grado.
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Sul piano normativo: che cosa sono le misure protettive e che cosa non fermano
La disciplina prevede due canali distinti, con presupposti e procedure diverse.
Il primo è la composizione negoziata della crisi. È un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore, attraverso la piattaforma telematica nazionale, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con i creditori. L’art. 18, comma 1, CCII consente all’imprenditore di chiedere le misure protettive del patrimonio con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva. Le misure possono riguardare tutti i creditori oppure solo determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori. L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.
L’effetto è descritto dall’art. 18, comma 3, CCII. Dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. La stessa norma precisa che non sono inibiti i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare i fornitori strategici. L’art. 18, comma 4, aggiunge che, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure. Il comma 5 riguarda banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti: non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, impedisce loro di mantenere la sospensione delle linee di credito dopo la conferma delle misure, salvo esigenze di vigilanza prudenziale.
Il secondo canale è la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), anche con riserva di deposito del piano. L’art. 54, comma 2, CCII prevede che, se il debitore ne fa richiesta nella domanda o con istanza successiva, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono avviare né proseguire azioni esecutive e cautelari, le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e non può essere aperta la liquidazione giudiziale. Il comma 4 dello stesso articolo collega i due canali: le misure possono essere chieste anche presentando la domanda di composizione negoziata ai sensi degli artt. 17 e 18.
La ratio è la stessa in entrambi i casi. Una trattativa con i creditori non può funzionare se, mentre si discute, il creditore più rapido aggredisce i beni e i flussi dell’impresa. Il cosiddetto “ombrello protettivo” congela la situazione per il tempo necessario a costruire una soluzione.
In termini essenziali, la misura protettiva è un divieto temporaneo, generale o selettivo, che impedisce ai creditori di iniziare o portare avanti esecuzioni e cautele e di acquistare prelazioni non concordate, per proteggere le trattative di risanamento.
Va precisato che cosa la misura protettiva non fa. Non impedisce al creditore di chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo, perché il procedimento monitorio è un processo di cognizione: accerta il credito, non lo esegue. Non sospende il giudizio di opposizione già pendente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5279 del 28 febbraio 2024 (Sez. I), ha ricordato che durante il concordato preventivo il processo di accertamento del credito resta aperto ai creditori e al debitore; si arresta solo con l’apertura della procedura liquidatoria, quando i crediti vanno verificati nello stato passivo.
La distinzione da un istituto affine aiuta. Si pensi alla sospensione dell’esecuzione provvisoria chiesta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 649 c.p.c.). Quel rimedio colpisce un solo titolo, richiede di dimostrare gravi motivi e lo concede il giudice dell’opposizione. La misura protettiva, invece, opera su tutti i creditori o su quelli indicati, a prescindere dalla fondatezza dei singoli crediti, e nasce dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Esempio concreto: una legatoria riceve tre decreti ingiuntivi da fornitori diversi, uno dei quali provvisoriamente esecutivo. Con la sola opposizione potrebbe al più ottenere la sospensione di quel decreto, se ricorrono gravi motivi. Con le misure protettive pubblicate nessuno dei tre creditori può pignorare né iscrivere ipoteca giudiziale, anche se i decreti diventano definitivi.
Requisiti e termini: le condizioni da rispettare una per una
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e documentali.
1. Il soggetto. La composizione negoziata è aperta all’imprenditore commerciale e agricolo. Un’impresa grafica organizzata in forma di società, o un imprenditore individuale che gestisce una tipografia, rientra nel perimetro. Se l’impresa è “minore”, cioè nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente attivo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), può comunque accedere alla composizione negoziata secondo le regole dell’art. 25-quater CCII, e per lei gli sbocchi sono gli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore.
2. Lo stato dell’impresa. Serve uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza, e un risanamento ragionevolmente perseguibile. Nel ricorso al tribunale l’imprenditore deve depositare un’autocertificazione sulla risanabilità dell’impresa, da redigere secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 19, comma 2, lett. e). Per una stamperia questo significa mostrare, ad esempio, che le commesse in portafoglio e la riorganizzazione dei turni o del parco macchine possono riportare in equilibrio i conti.
3. La richiesta espressa. Le misure non sono automatiche: vanno chieste, con l’istanza di nomina dell’esperto o con un’istanza successiva (art. 18, comma 1). Nell’istanza l’imprenditore dichiara anche le misure esecutive o cautelari già disposte nei suoi confronti (art. 18, comma 2).
4. Il ricorso al tribunale. Questo è il passaggio in cui più spesso si sbaglia. Il ricorso per la conferma o la modifica delle misure va depositato al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto (art. 19, comma 1, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). Entro venti giorni dalla pubblicazione l’imprenditore deve poi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure e comporta la cancellazione dell’iscrizione.
5. La documentazione. Con il ricorso si depositano: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non vi è tenuto, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta); in caso di bilanci non approvati, i progetti di bilancio o una situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni; una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito; l’elenco dei creditori, con i primi dieci per ammontare e i relativi indirizzi PEC; un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, un piano finanziario per i sei mesi successivi e un prospetto delle iniziative previste; l’autocertificazione sulla risanabilità; l’accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC (art. 19, comma 2).
6. I tempi del tribunale e la durata. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito, fissa con decreto l’udienza, preferibilmente in videoconferenza. Se il giudice non fissa l’udienza nel termine, gli effetti protettivi cessano, ma la domanda può essere riproposta (art. 19, comma 3). All’udienza il tribunale, sentite le parti e l’esperto, conferma le misure con ordinanza per una durata da trenta a centoventi giorni, e può limitarle a determinate iniziative o a determinati creditori (art. 19, comma 4). Le misure possono essere prorogate, acquisito il parere dell’esperto, ma la durata complessiva non può superare duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5). In ogni momento il giudice può revocarle o abbreviarle, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, quando non servono più alle trattative o sono sproporzionate (art. 19, comma 6). Quando le misure cessano o sono revocate, viene meno anche il divieto di acquisire prelazioni non concordate (art. 19, comma 8). La giurisprudenza di merito ricorda inoltre che l’art. 8 CCII fissa un tetto complessivo di dodici mesi per le misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe, quando si susseguono più procedure.
7. La sospensione feriale. Qui occorre distinguere due piani che spesso si confondono. Nei procedimenti disciplinati dal CCII, compreso quello di conferma delle misure protettive, la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude espressamente. Il giorno successivo, i venti giorni e i dieci giorni dell’art. 19 corrono anche in agosto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, è un processo civile ordinario: il termine di quaranta giorni per opporsi (art. 641 c.p.c.) è soggetto alla sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
8. Il termine per opporsi ai decreti ingiuntivi. Le misure protettive non toccano questo termine. L’art. 18, comma 3, sospende le prescrizioni e impedisce le decadenze a tutela dei creditori, che non possono agire; non contiene una regola che proroghi i termini processuali a carico del debitore. La lettura prudente, che lo Studio segue, è che il termine di quaranta giorni per l’opposizione continui a correre e vada rispettato.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso per la conferma delle misure (art. 19 c.1 CCII) | Pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto | Perentorio: entro il giorno successivo | Inefficacia delle misure e cancellazione dell’iscrizione; la domanda può essere riproposta |
| Richiesta di iscrizione del numero di ruolo (art. 19 c.1 CCII) | Pubblicazione dell’istanza | 20 giorni | Inefficacia delle misure |
| Fissazione dell’udienza da parte del tribunale (art. 19 c.3 CCII) | Deposito del ricorso | 10 giorni | Cessano gli effetti protettivi; domanda riproponibile |
| Durata delle misure confermate (art. 19 c.4 CCII) | Ordinanza di conferma | Da 30 a 120 giorni | Alla scadenza tornano possibili esecuzioni e prelazioni |
| Durata massima con proroghe (art. 19 c.5 CCII) | Prima conferma | Massimo 240 giorni complessivi | Oltre il limite non sono possibili proroghe |
| Tetto complessivo tra più procedure (art. 8 CCII) | Prima misura protettiva | 12 mesi | Limite alla somma delle misure protettive |
| Opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.) | Notifica del decreto | 40 giorni, perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Il decreto diventa definitivo |
| Sospensione feriale nei procedimenti CCII (art. 9 c.1 CCII) | — | Esclusa | I termini CCII corrono anche ad agosto |
Il termine più critico è quello del giorno successivo alla pubblicazione: un ricorso depositato con un giorno di ritardo fa cadere l’ombrello protettivo proprio quando i creditori ne conoscono l’esistenza dal registro delle imprese.
Procedura passo-passo: dalla prima ingiunzione all’ordinanza di conferma
In termini operativi, il percorso per un’impresa grafica che ha ricevuto o attende decreti ingiuntivi si articola nei passaggi seguenti.
1. Censimento dei decreti e delle esecuzioni (giorno zero). Chi: l’imprenditore con l’avvocato e il commercialista. Che cosa: elenco di ogni decreto notificato, con data di notifica, importo, eventuale clausola di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), eventuali precetti notificati e pignoramenti già eseguiti. Va verificato se il creditore ha già iscritto ipoteca giudiziale sul decreto esecutivo (art. 655 c.p.c.). Questo censimento serve a due scopi: calcolare i termini per l’opposizione e preparare la dichiarazione delle misure esecutive e cautelari già disposte richiesta dall’art. 18, comma 2.
2. Valutazione delle opposizioni (entro i quaranta giorni). Davanti al giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione, l’impresa può opporsi quando ha contestazioni reali: forniture difettose, carta non conforme alla grammatura ordinata, interessi o penali non dovute, crediti già parzialmente pagati. L’opposizione non va mai usata come strumento dilatorio: il giudice può concedere la provvisoria esecuzione in corso di causa (art. 648 c.p.c.), e una difesa priva di basi peggiora la posizione dell’impresa anche nelle trattative. Le opposizioni fondate, invece, restano utili anche dentro la composizione negoziata, perché riducono il debito da ristrutturare.
3. Verifica dei presupposti e predisposizione dei documenti. L’avvocato e il commercialista preparano la situazione patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni, l’elenco dei creditori con le PEC, il progetto di piano secondo la lista di controllo dell’art. 13, comma 2, il piano finanziario a sei mesi e l’autocertificazione. Per un’impresa grafica il piano deve spiegare in modo credibile come si recupera margine: rinegoziazione dei contratti di fornitura di carta e energia, revisione dei contratti di leasing delle macchine da stampa, concentrazione su commesse a maggiore marginalità, eventuale cessione di rami non strategici.
4. Deposito dell’istanza sulla piattaforma con richiesta di misure protettive. L’istanza di nomina dell’esperto, con la richiesta espressa delle misure, si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale. Qui si decide il perimetro: misure verso tutti i creditori, oppure solo verso i fornitori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi, oppure solo verso determinate iniziative (ad esempio i pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti editori). L’art. 18, comma 1, consente questa selezione. Una protezione mirata è spesso più facile da confermare e meno costosa in termini di rapporti con banche e fornitori.
5. Pubblicazione nel registro delle imprese. L’istanza è pubblicata insieme all’accettazione dell’esperto. Da quel giorno operano i divieti dell’art. 18, comma 3. È il momento da cui decorre il termine del giorno successivo.
6. Ricorso al tribunale (entro il giorno successivo). Il ricorso si deposita davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, di regola quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Contenuto necessario: richiesta di conferma o modifica delle misure, eventuale richiesta di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, documentazione dell’art. 19, comma 2. Il ricorso deve essere già pronto quando si pubblica l’istanza: prepararlo dopo significa rischiare l’inefficacia.
7. Iscrizione del numero di ruolo (entro venti giorni). Ottenuto il numero di ruolo generale, l’imprenditore ne chiede l’iscrizione nel registro delle imprese. In pratica conviene farlo appena il numero è disponibile.
8. Decreto di fissazione e notifiche. Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni. Il cancelliere trasmette l’estratto al registro delle imprese. Il ricorrente notifica ricorso e decreto ai creditori interessati e all’esperto, nelle forme che il tribunale può prescrivere (art. 19, comma 3). Per i fornitori con decreti ingiuntivi la notifica va curata con attenzione: sono loro i terzi i cui diritti sono incisi, e il tribunale deve sentirli.
9. Udienza e ordinanza. All’udienza il giudice sente le parti e l’esperto, può nominare un ausiliario e assumere informazioni dai creditori (art. 19, comma 4). Valuta se le misure sono funzionali al buon esito delle trattative. Decide in composizione monocratica con ordinanza, comunicata al registro delle imprese il giorno successivo (art. 19, comma 7). Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025), ha confermato le misure per centoventi giorni, comprendendovi il divieto di proseguire un pignoramento immobiliare già pendente, sulla base del parere favorevole dell’esperto e del piano presentato.
10. Reclamo. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7). La Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I), ha considerato decisivo che il debitore avesse lasciato scadere il termine per reclamare il diniego di conferma: chi non reclama in tempo non può poi lamentare di essere stato privato della difesa.
11. Gestione dei creditori durante le misure. Durante le trattative i creditori possono chiedere la revoca o l’abbreviazione delle misure (art. 19, comma 6). L’impresa deve quindi tenere un comportamento coerente: pagare i fornitori correnti, informare l’esperto, non compiere atti che i creditori possano presentare come pregiudizievoli.
12. Sbocco delle trattative. Al termine, le soluzioni possibili vanno dal contratto con uno o più creditori all’accordo di ristrutturazione, fino al concordato preventivo o, se le trattative falliscono, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Durante il passaggio a uno strumento di regolazione, le misure possono proseguire nelle forme dell’art. 54 CCII, entro il tetto complessivo dell’art. 8.
I punti dove più spesso si sbaglia sono tre: depositare il ricorso oltre il giorno successivo; chiedere misure generalizzate senza un piano credibile; trascurare le opposizioni ai decreti ingiuntivi pensando che “tanto c’è l’ombrello”.
Esempi di calcolo e di applicazione su un’impresa di stampa
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 — Stamperia offset con tre decreti ingiuntivi in autunno
Dati di partenza: società di stampa offset con 23 dipendenti. Debiti scaduti verso fornitori: 87.340 euro verso il fornitore di carta, 21.615 euro verso il fornitore di inchiostri e lastre, 34.908 euro verso la società energetica. Debito verso la società di leasing della macchina a cinque colori: 46.270 euro di canoni scaduti. Crediti verso clienti editori: 192.450 euro, con incassi attesi tra novembre e gennaio.
Sequenza:
- 6 ottobre 2026: notifica del decreto ingiuntivo del fornitore di carta, 87.340 euro più interessi, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Il termine per l’opposizione di quaranta giorni scadrebbe il 15 novembre 2026, che è domenica: slitta a lunedì 16 novembre 2026.
- 14 ottobre 2026: l’impresa deposita sulla piattaforma l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive verso tutti i creditori, esclusi i lavoratori.
- 19 ottobre 2026 (lunedì): pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Da questo giorno il fornitore di carta non può notificare il pignoramento presso terzi sui crediti verso gli editori e non può iscrivere ipoteca giudiziale sul capannone.
- 20 ottobre 2026 (martedì): deposito del ricorso per la conferma. Ultimo giorno utile.
- Entro il 30 ottobre 2026 (venerdì): il tribunale deve fissare l’udienza con decreto.
- Entro l’8 novembre 2026: richiesta di iscrizione del numero di ruolo. L’8 novembre è domenica; per prudenza l’iscrizione va chiesta appena il numero è attribuito, senza contare sullo slittamento a lunedì 9 novembre.
- Ordinanza di conferma per centoventi giorni con decorrenza dalla pubblicazione: le misure coprono fino al 16 febbraio 2027 (martedì). Con proroghe, il limite di duecentoquaranta giorni porta al 16 giugno 2027 (mercoledì).
Esito del calcolo: i 192.450 euro di crediti verso gli editori restano disponibili per pagare stipendi e fornitori correnti, perché nessun pignoramento presso terzi è partito prima del 19 ottobre. Il decreto del fornitore di carta resta valido e, se l’impresa non si oppone entro il 16 novembre 2026, diventa definitivo. Se le contestazioni sulla qualità di una fornitura riguardano, ad esempio, 12.780 euro, l’opposizione parziale riduce il credito su cui trattare a 74.560 euro. La società di leasing, se è un intermediario finanziario, non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori (art. 18, comma 5), e la macchina resta in produzione.
Esempio 2 — Legatoria con decreto notificato a luglio e istanza ad agosto
Dati di partenza: legatoria con 9 dipendenti. Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo di 31.487 euro, notificato il 3 luglio 2026 (venerdì) da un fornitore di cartone e colle. Altri debiti scaduti verso fornitori per 58.226 euro.
Calcolo del termine di opposizione: dal 4 al 31 luglio decorrono 28 giorni. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso (L. 742/1969). I restanti 12 giorni decorrono dal 1° settembre e portano al 12 settembre 2026, che è sabato: la scadenza slitta a lunedì 14 settembre 2026.
Calcolo dei termini CCII: l’istanza con richiesta di misure è pubblicata lunedì 10 agosto 2026. Il ricorso va depositato entro martedì 11 agosto 2026, perché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti del Codice (art. 9, comma 1, CCII). Il tribunale deve fissare l’udienza entro venerdì 21 agosto 2026. Il termine di venti giorni per l’iscrizione del numero di ruolo cade domenica 30 agosto 2026; anche qui conviene non aspettare lo slittamento al 31 agosto. Una conferma per centoventi giorni porta a martedì 8 dicembre 2026.
Esito del calcolo: chi applicasse per errore la sospensione feriale anche al ricorso dell’art. 19 lo depositerebbe a settembre, con misure ormai inefficaci. Chi, al contrario, dimenticasse la sospensione feriale nel calcolo dell’opposizione, si opporrebbe in anticipo senza danno; chi la conteggiasse male in eccesso rischierebbe un decreto definitivo. Il fornitore di cartone, nel frattempo, può comunque ottenere l’esecutorietà del decreto se non c’è opposizione (art. 647 c.p.c.), ma non può pignorare né iscrivere ipoteca finché le misure sono efficaci.
Casi particolari che escono dalla regola generale
Il pignoramento già eseguito prima della pubblicazione. Se il fornitore ha notificato il pignoramento presso terzi alla banca o ai clienti prima della pubblicazione dell’istanza, la misura protettiva non lo cancella. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 26 gennaio 2022, ha ritenuto che la sospensione operi automaticamente ma senza effetto retroattivo, lasciando in piedi il vincolo sulle somme già sorto. Il Tribunale di Arezzo, il 9 agosto 2024, ha qualificato l’improseguibilità come mera quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente. In pratica le somme restano bloccate presso il terzo e non possono essere assegnate al creditore. Per un’impresa grafica che vive dei pagamenti degli editori, questo è il motivo per cui la tempestività conta più di ogni altra cosa.
I garanti dell’impresa. Nelle piccole e medie imprese grafiche è frequente che i soci o gli amministratori abbiano firmato fideiussioni a favore di banche e fornitori. I decreti ingiuntivi arrivano spesso anche a loro. Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025), ha esteso le misure ai terzi garanti coobbligati, sospendendo le procedure esecutive pendenti nei loro confronti, perché le azioni colpivano insieme l’impresa e i garanti e la sospensione serviva al buon esito della manovra. Non si tratta di un effetto automatico: va chiesto e motivato, di regola con lo strumento delle misure cautelari.
I crediti dei lavoratori. Le misure protettive non si estendono ai diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1, CCII). Un dipendente o un ex dipendente che ha ottenuto un decreto ingiuntivo per retribuzioni o TFR può quindi procedere. Nel piano finanziario a sei mesi le partite verso il personale vanno trattate con priorità.
La scadenza delle misure e le misure cautelari successive. Quando i duecentoquaranta giorni stanno per scadere e le trattative non sono concluse, l’impresa può chiedere misure cautelari mirate? La giurisprudenza di merito è divisa. Il Tribunale di Padova, il 9 dicembre 2024, ha ritenuto ammissibili misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII dopo la scadenza delle protettive, per preservare gli effetti raggiunti. Il Tribunale di Imperia, il 20 febbraio 2024, ha ammesso cautele selettive oltre il termine, osservando che i limiti temporali riguardano l’ombrello generalizzato. In senso contrario il Tribunale di Vicenza, il 25 marzo 2025, ha negato la sostituzione delle protettive scadute con nuove cautelari ed escluso anche il ricorso all’art. 700 c.p.c.; il Tribunale di Brescia, il 7 gennaio 2026, ha ritenuto che una cautela che riproduce il contenuto di una protettiva tipica resti una protettiva, soggetta ai suoi limiti. L’impresa non può quindi programmare le trattative contando su una proroga di fatto.
La revoca chiesta dal fornitore. Il fornitore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo può chiedere in ogni momento la revoca o l’abbreviazione delle misure, sostenendo che non servono alle trattative o sono sproporzionate (art. 19, comma 6). Se le trattative ristagnano o l’impresa non paga nemmeno le forniture correnti, il rischio di revoca è concreto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (Sez. I), ha chiarito che, nell’istruttoria per l’apertura della procedura liquidatoria, il debitore non ha un diritto pieno a ottenere rinvii per contestare la fine delle misure.
L’impresa grafica minore. Una piccola tipografia sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII non è soggetta a liquidazione giudiziale. Può accedere alla composizione negoziata secondo l’art. 25-quater e, all’esito, al concordato minore o alla liquidazione controllata, che hanno proprie regole di protezione. In questi casi entra in gioco anche la funzione del Gestore della crisi da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce entrambi i lati di questi casi: le trattative con l’esperto e il contenzioso con i creditori che hanno in mano un decreto ingiuntivo.
Domande frequenti
Un fornitore mi ha notificato un decreto ingiuntivo: con le misure protettive il decreto viene annullato?
No. Le misure protettive non incidono sulla validità del decreto ingiuntivo e non sospendono il giudizio di opposizione. Il creditore può ottenere il decreto, farlo diventare definitivo e partecipare alle trattative con un credito accertato. Ciò che non può fare, finché le misure sono efficaci, è avviare il pignoramento, proseguire un’esecuzione già iniziata o iscrivere un’ipoteca giudiziale non concordata. Se il decreto è contestabile nel merito, l’opposizione va proposta comunque entro quaranta giorni dalla notifica, rispettando le regole ordinarie.
Posso chiedere le misure protettive anche se non ho ancora ricevuto nessun pignoramento?
Sì, ed è il momento migliore. La composizione negoziata è pensata per intervenire quando la crisi è probabile, non quando l’insolvenza è conclamata. Chiedere le misure prima dei pignoramenti significa proteggere i crediti verso i clienti, i conti e i beni strumentali prima che vengano vincolati. Se il pignoramento è già stato notificato, la misura ne blocca lo sviluppo ma lascia le somme indisponibili presso il terzo fino alla cessazione della protezione, come chiarito dalla giurisprudenza di merito.
Il creditore può iscrivere ipoteca giudiziale sul capannone mentre sono in corso le trattative?
No, se le misure sono state pubblicate e sono efficaci. L’art. 18, comma 3, CCII vieta ai creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, e l’ipoteca giudiziale iscritta su un decreto ingiuntivo esecutivo è proprio una prelazione. Il divieto viene meno con la revoca o la cessazione delle misure (art. 19, comma 8). Per questo la durata delle misure e l’andamento delle trattative vanno monitorati con attenzione.
Le misure valgono anche in agosto, quando i tribunali lavorano a ritmo ridotto?
Sì. Nei procedimenti del CCII la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche se cade il 12 agosto, e il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni. Diverso è il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, che è un processo civile ordinario: lì la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969 si applica. Confondere i due piani è un errore frequente.
Posso proteggere l’impresa solo da alcuni fornitori e continuare a lavorare normalmente con le banche?
Sì. L’art. 18, comma 1, CCII consente di chiedere misure limitate a determinati creditori, categorie di creditori o specifiche iniziative. Un’impresa grafica può, ad esempio, chiedere protezione solo verso i fornitori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi e verso i pignoramenti presso terzi sui crediti commerciali. Il tribunale stesso, in sede di conferma, può limitare le misure (art. 19, comma 4). La scelta del perimetro è strategica e dipende dal piano.
Caso limite: il decreto ingiuntivo è diventato definitivo e poi l’impresa finisce in liquidazione giudiziale. Il credito è opponibile alla procedura?
Dipende dal momento in cui il decreto è diventato definitivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22125/2024 (Sez. I, pubblicata il 5 agosto 2024), ha affermato che il decreto opposto è opponibile alla massa solo se il rigetto dell’opposizione o l’estinzione del giudizio sono diventati non più impugnabili prima dell’apertura della procedura. Con l’ordinanza n. 5279 del 28 febbraio 2024 ha ritenuto opponibile il decreto dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. durante un concordato poi sfociato nel fallimento, prima della sentenza dichiarativa. Per questo il comportamento nelle opposizioni pesa anche sul futuro.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché toccano i punti decisivi per un’impresa che affronta decreti ingiuntivi e chiede protezione. La giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata è in gran parte priva di numero di repertorio nelle fonti consultate; per questi provvedimenti si indicano tribunale e data.
1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026.
Principio: dopo il diniego di conferma delle misure protettive da parte del giudice monocratico, la riserva del tribunale sull’istanza di apertura della procedura liquidatoria non impedisce al debitore di difendersi, ad esempio con il reclamo; se il termine per reclamare è scaduto, il debitore ne sopporta le conseguenze.
Rilevanza: il reclamo contro l’ordinanza sulle misure ha tempi brevi e va proposto subito; non si può contare su un recupero successivo.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025.
Principio: il rifiuto di un termine chiesto dal debitore per impugnare la revoca delle misure protettive non è di per sé illegittimo se non si indica un concreto pregiudizio alla difesa; nell’istruttoria prefallimentare il debitore non ha un diritto pieno al rinvio.
Rilevanza: quando un fornitore ottiene la revoca delle misure, l’impresa deve essere pronta a difendersi senza attendere rinvii.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5279 del 28 febbraio 2024.
Principio: in pendenza di concordato preventivo il procedimento di accertamento del credito resta aperto; il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa, e il credito va ammesso con la prelazione dell’ipoteca giudiziale iscritta.
Rilevanza: conferma che le procedure di regolazione della crisi non bloccano i decreti ingiuntivi; il fronte delle opposizioni va gestito in parallelo alle trattative.
4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8260 del 27 marzo 2024.
Principio: richiamata come conferma dell’orientamento secondo cui il decreto ingiuntivo diventa definitivo solo con il completamento della verifica prevista dall’art. 647 c.p.c. (fonte: sintesi in commento su EC News).
Rilevanza: il momento della definitività del decreto è quello che conta per l’opponibilità del credito in una successiva procedura.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22125/2024, pubblicata il 5 agosto 2024.
Principio: il decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa solo se, prima dell’apertura della procedura, la sentenza di rigetto dell’opposizione o l’ordinanza di estinzione sono diventate non più impugnabili; non basta la successiva dichiarazione di esecutività.
Rilevanza: un’opposizione seria, anche durante le trattative, può evitare che un credito contestato si consolidi con prelazione ipotecaria.
6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11021 del 26 aprile 2023.
Principio: l’apertura della procedura fallimentare rende inammissibile o improcedibile, secondo il momento, la domanda di credito proposta nel giudizio ordinario (fonte: sintesi in commento su EC News).
Rilevanza: se la crisi degenera, i giudizi monitori in corso cambiano destino; anche questo va considerato nel piano.
7. Trib. Brescia, Sez. IV civile, ordinanza del 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025.
Principio: in composizione negoziata le misure sono confermate quando sono funzionali al risanamento, sulla base del parere favorevole dell’esperto e del piano; possono essere estese ai terzi garanti coobbligati quando le azioni esecutive colpiscono insieme impresa e garanti.
Rilevanza: per le imprese grafiche familiari, con soci fideiussori, è il precedente più vicino al caso tipico.
8. Trib. Milano, 26 gennaio 2022.
Principio: la sospensione del pignoramento presso terzi per effetto delle misure protettive opera automaticamente ma non retroattivamente, e il vincolo già sorto sulle somme resta (fonte: sintesi in un contributo su diritto.it).
Rilevanza: spiega perché le misure vanno chieste prima che i fornitori notifichino i pignoramenti sui crediti verso i clienti.
9. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024.
Principio: l’improseguibilità dell’esecuzione dovuta alle misure protettive equivale a una quiescenza; la procedura esecutiva resta pendente (fonte: sintesi su diritto.it).
Rilevanza: alla cessazione delle misure il creditore riprende da dove si era fermato; la protezione dà tempo, non chiude le esecuzioni.
10. Trib. Padova, 9 dicembre 2024.
Principio: sono ammissibili misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII dopo la scadenza delle misure protettive, per preservare gli effetti già raggiunti (fonti: diritto.it e rassegna di M. Montanari su Judicium).
Rilevanza: apre uno spazio di tutela quando le trattative si prolungano, ma in un quadro non uniforme.
11. Trib. Imperia, 20 febbraio 2024.
Principio: sono ammissibili misure cautelari selettive oltre il termine delle protettive, perché i limiti di durata riguardano l’ombrello generalizzato (fonte: rassegna Montanari su Judicium).
Rilevanza: una tutela mirata su un singolo creditore aggressivo è più difendibile di una protezione generale prolungata.
12. Trib. Milano, 20 ottobre 2025.
Principio: ammette la successione di misure cautelari dopo le protettive, in un concordato semplificato (fonte: rassegna Montanari su Judicium).
Rilevanza: rilevante se le trattative falliscono e l’impresa grafica passa al concordato semplificato per liquidare il patrimonio.
13. Trib. Vicenza, 25 marzo 2025.
Principio: nega che le misure protettive scadute possano essere sostituite da nuove cautelari ed esclude anche il ricorso all’art. 700 c.p.c. (fonte: rassegna Montanari su Judicium).
Rilevanza: orientamento restrittivo da mettere in conto nella programmazione dei tempi.
14. Trib. Brescia, 7 gennaio 2026.
Principio: la misura cautelare che riproduce il contenuto di una protettiva tipica resta una protettiva ed è soggetta ai limiti di durata (fonte: rassegna Montanari su Judicium).
Rilevanza: il nome dato alla richiesta non basta; conta il contenuto della tutela chiesta.
Il quadro che emerge è coerente su tre punti. Primo: i decreti ingiuntivi continuano il loro corso e vanno gestiti nel merito. Secondo: le misure protettive fermano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni dal giorno della pubblicazione, ma non retroagiscono. Terzo: la durata è limitata e la giurisprudenza è divisa sulla possibilità di prolungare la tutela con cautele successive. Ne deriva un’indicazione operativa netta: le misure vanno chieste presto, con un piano credibile, e i tempi delle trattative vanno organizzati entro i limiti di legge.
Il lavoro dello Studio Monardo su un’impresa grafica sotto pressione monitoria
In termini operativi, ecco che cosa fa lo Studio quando un’impresa del settore grafico si presenta con decreti ingiuntivi notificati o in arrivo.
- Censiamo ogni decreto e ogni esecuzione: raccogliamo i decreti notificati, verifichiamo le relate, calcoliamo per ciascuno il termine di opposizione tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e controlliamo nei registri se sono già state iscritte ipoteche giudiziali.
- Esaminiamo nel merito i crediti ingiunti: confrontiamo ordini, documenti di trasporto, contestazioni sulla qualità delle forniture e interessi applicati, per individuare le opposizioni fondate ed evitare quelle meramente dilatorie.
- Predisponiamo e depositiamo le opposizioni davanti al giudice competente, chiedendo quando ne ricorrono i presupposti la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
- Verifichiamo i presupposti della composizione negoziata insieme ai commercialisti dello staff: squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ragionevole perseguibilità del risanamento, eventuale qualifica di impresa minore.
- Costruiamo il perimetro delle misure: valutiamo se chiedere una protezione generale o limitata ai fornitori con decreto ingiuntivo e ai pignoramenti presso terzi sui crediti commerciali, come consente l’art. 18, comma 1, CCII.
- Prepariamo il ricorso per la conferma prima della pubblicazione dell’istanza, con tutta la documentazione dell’art. 19, comma 2, così da depositarlo entro il giorno successivo, anche in agosto.
- Curiamo l’iscrizione del numero di ruolo e le notifiche ai creditori incisi e all’esperto, nelle forme indicate dal tribunale.
- Sosteniamo l’udienza di conferma e, se un fornitore chiede la revoca o il tribunale nega la conferma, valutiamo e proponiamo il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. nei termini.
- Valutiamo l’estensione della tutela ai soci garanti e, quando le misure si avvicinano alla scadenza, la possibilità di misure cautelari mirate, tenendo conto degli orientamenti contrastanti dei tribunali.
- Accompagniamo l’uscita dalle trattative: contratti con i creditori, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o semplificato, oppure, per l’impresa minore, concordato minore o liquidazione controllata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica più pertinente a questo tema è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere la procedura in cui le misure protettive nascono, i documenti che l’esperto si aspetta di trovare e il modo in cui i tribunali valutano la funzionalità delle misure alle trattative. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: le opposizioni ai decreti ingiuntivi, i reclami sulle misure e gli eventuali giudizi successivi restano nelle mani dello stesso difensore, con la stessa linea. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere insieme il piano di risanamento, la situazione patrimoniale aggiornata e la difesa processuale, che in questa materia non possono essere separati.
Lo Studio non promette l’esito delle trattative né quello dei giudizi: si impegna ad analizzare la situazione, a verificare ogni termine e a costruire la strategia più adatta all’impresa.
Chiusura: che cosa fare adesso
Sintesi operativa. Un’impresa grafica che riceve decreti ingiuntivi può chiedere le misure protettive prima dei pignoramenti, con la composizione negoziata o con la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Le misure fermano esecuzioni, cautele e nuove prelazioni dal giorno della pubblicazione, ma non cancellano i decreti e non retroagiscono sui pignoramenti già notificati. Il ricorso al tribunale va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, anche ad agosto, mentre le opposizioni ai decreti seguono il termine di quaranta giorni con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La durata è limitata a centoventi giorni, prorogabili fino a duecentoquaranta.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze che il problema richiede: la conoscenza diretta della composizione negoziata, propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la difesa nel contenzioso monitorio fino all’ultimo grado, propria dell’avvocato cassazionista. Il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff permette di preparare in anticipo il piano e i documenti che il tribunale chiede.
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