Chi entra in composizione negoziata tende a pensare che, una volta pubblicata l’istanza e nominato l’esperto, la partita si giochi tutta tra l’imprenditore e il professionista indipendente. È un errore di prospettiva. Dal giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese, ogni creditore rilevante – la banca che ha in mano le linee di credito, il fornitore che ti serve ogni settimana, il locatore del capannone, la società di leasing, il servicer che ha comprato il tuo mutuo, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS – legge la stessa visura che leggi tu e inizia a fare i suoi conti. Non è un nemico: è un attore economico che deve decidere se gli conviene aspettare, trattare o muoversi per primo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: nella composizione negoziata il modo in cui ti comporti con i creditori decide l’esito più di qualunque piano scritto bene.
Questo articolo non ripete come funziona la procedura in generale. Risponde a una domanda precisa: durante i mesi delle trattative, che cosa faranno i tuoi creditori, che cosa la legge impedisce loro di fare, e come devi comportarti tu – cosa dire, cosa pagare, cosa non firmare, cosa comunicare all’esperto e quando – per non perdere la protezione e per arrivare a un accordo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa coincide con una delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dalla parte di chi siede al centro del tavolo e sa quali comportamenti delle parti l’esperto deve valutare e riferire. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente il terreno su cui si muovono i due creditori più pesanti di quasi ogni trattativa: le banche e il Fisco.
📩 Le trattative sono già partite o stanno per partire? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.
Prima di muovere: chi siede davvero dall’altra parte del tavolo
In una sola frase di inquadramento: la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, in cui l’imprenditore in squilibrio, crisi o insolvenza reversibile tratta con i creditori una soluzione, eventualmente protetto da misure confermate dal tribunale; per le imprese sotto soglia valgono le regole dell’art. 25-quater, che rinvia alla disciplina ordinaria “in quanto compatibile”. Da qui in avanti parliamo solo di comportamento.
La prima cosa da capire è che “i creditori” non esistono come blocco. Esistono interessi diversi, e ciascuno ragiona con la propria calcolatrice.
La banca ragiona in termini di classificazione del credito, accantonamenti e vigilanza prudenziale. Il suo problema non è solo quanto incasserà, ma come dovrà classificare la tua posizione nel proprio bilancio e quanto capitale dovrà accantonare. Ha anche un timore preciso: essere accusata, un domani, di aver tenuto in vita artificialmente un’impresa decotta (la cosiddetta concessione abusiva del credito, su cui la Cassazione – tra le altre con la n. 29840/2023, ricordata nei materiali della Camera di commercio di Pordenone-Udine – ha chiarito che conta anche il mantenimento incauto di credito a un’impresa in crisi conclamata). Per questo la banca, appena vede la pubblicazione dell’istanza, è tentata di “congelare” le linee.
Il fornitore strategico ragiona sulla sua esposizione corrente. Ha già un credito scaduto e teme di allungarlo. La sua mossa istintiva è smettere di consegnare o pretendere il pagamento anticipato. Allo stesso tempo, se sei un cliente importante, perderti gli costa: margine, volumi, magari un magazzino fatto apposta per te.
Il locatore e la società di leasing guardano al bene: il capannone, il macchinario, i mezzi. Il loro strumento naturale è la risoluzione del contratto e il recupero del bene.
Il creditore chirografario medio – il professionista, il piccolo fornitore, il subappaltatore – ragiona sul tempo: teme di restare in coda e vorrebbe “arrivare prima” con un decreto ingiuntivo, un pignoramento o un’ipoteca giudiziale.
L’acquirente di crediti o il servicer ragiona sul prezzo pagato: ha comprato il credito a sconto e qualunque incasso sopra quel prezzo è guadagno. È spesso il creditore più disponibile a un saldo, purché veloce e documentato.
Il Fisco e gli enti previdenziali ragionano per regole: non possono “fare uno sconto” per simpatia, possono aderire solo agli strumenti previsti dalla legge (la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis e le misure dell’art. 25-bis) e alle condizioni ivi fissate.
I lavoratori sono un capitolo a parte: i loro crediti sono esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1 CCII), quindi possono agire anche durante le trattative.
Il garante pubblico e i fideiussori (Fondo di garanzia PMI, SACE, il socio che ha firmato la fideiussione) sono parti che spesso l’imprenditore dimentica, ma che entrano in gioco appena la banca comunica l’evento di rischio o chiede l’escussione.
La chiave di lettura di tutto l’articolo è semplice. Ogni creditore tratta quando l’accordo gli rende più dell’alternativa, e aggredisce quando pensa che aspettare gli costi più che muoversi. Il tuo comportamento durante le trattative serve a una cosa sola: spostare questa convenienza. Lo fai con tre leve che la legge ti mette in mano – la protezione (artt. 18-19), l’esperto e i suoi doveri di riferire (artt. 16-17, 21), e la prospettiva concreta di una soluzione migliore della liquidazione (art. 23 e, in caso di fallimento delle trattative, art. 25-sexies) – e con un dovere che vale per te quanto per loro: buona fede, trasparenza e collaborazione leale (art. 4 e art. 16 c.4 e c.6 CCII).
Il punto, spesso sottovalutato, è che quel dovere non è una formula di stile. L’art. 16 c.4 impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e alle altre parti in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’art. 16 c.6 impone a tutte le parti – quindi anche ai creditori – di collaborare lealmente e tempestivamente, di rispettare la riservatezza e di dare risposte tempestive e motivate alle proposte e alle richieste. E soprattutto: alla fine del percorso l’esperto scrive una relazione finale, e se le trattative falliscono l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dipende dalla sua dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede (art. 25-sexies c.1). Ogni tua mossa, dunque, è anche una prova che si forma giorno per giorno.
La prima mossa: la banca congela le linee il giorno dopo la pubblicazione
La mossa
La prima reazione che quasi ogni imprenditore vede, spesso entro pochi giorni dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, arriva dalla banca. La forma è varia: blocco dell’utilizzo del fido di cassa, mancato rinnovo degli anticipi su fatture, sospensione dello smobilizzo del portafoglio, richiesta di rientro, comunicazione di “revisione della posizione”, talvolta compensazione tra il saldo attivo di un conto e il debito su un altro rapporto. Dal punto di vista della banca la base è il contratto di affidamento e, soprattutto, la disciplina di vigilanza prudenziale, che le impone di valutare la classificazione del credito quando emergono segnali di difficoltà.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi subito per due motivi. Il primo è ridurre l’esposizione prima che le misure protettive vengano confermate. Il secondo è difensivo: dimostrare, un domani, di non aver finanziato un’impresa che stava andando a fondo. Il costo di questa mossa, per la banca, è basso nell’immediato: un blocco del fido non richiede un giudice. Ma la banca sa anche che, se strozza la liquidità, rischia di trasformare un risanamento possibile in una liquidazione in cui recupererà molto meno, soprattutto se è chirografaria o se le sue garanzie sono deboli. Per questo, quando il piano è credibile e il cliente è trasparente, la banca preferisce spesso mantenere le linee e negoziare garanzie, tempi e covenant.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone regole precise.
- L’accesso alla composizione negoziata e lo svolgimento delle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16 c.5 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024). Se la banca sospende o revoca per ragioni di vigilanza prudenziale, deve comunicarlo agli organi dell’impresa; e la prosecuzione del rapporto, dice la stessa norma, non è di per sé fonte di responsabilità per la banca. Questa ultima frase è importante: toglie alla banca l’alibi della “concessione abusiva” quando si limita a non revocare le linee durante un percorso controllato.
- I creditori nei cui confronti operano le misure protettive, comprese banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari, non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18 c.5). Fino alla conferma delle misure possono però sospendere l’adempimento.
- Dopo la conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso, salvo dimostrare che la sospensione dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18 c.5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024).
- La banca ha il dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato (art. 16 c.5): non può limitarsi al silenzio.
La giurisprudenza di merito ha dato contenuto a questi limiti. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024 (massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ed. 2026), ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per un giustificato motivo comunicato per iscritto. Lo stesso provvedimento, insieme a Trib. Venezia 13 gennaio 2025, è richiamato nei materiali della Camera di commercio di Pordenone-Udine per il principio opposto e complementare: la disciplina di vigilanza prudenziale prevale, e il giudice non può costringere la banca a ignorarla. In sostanza: la banca può sospendere solo se dimostra una ragione prudenziale vera e specifica, non per il semplice fatto che hai chiesto la composizione negoziata.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il comportamento corretto con la banca, durante le trattative, ha quattro passaggi.
- Parla con la banca prima che la banca legga la visura. Una comunicazione scritta, inviata il giorno della pubblicazione (o subito prima, se possibile), che spiega che hai avviato la composizione negoziata, chi è l’esperto, quali misure hai chiesto e quali informazioni metterai a disposizione, toglie alla banca l’effetto sorpresa. Una banca che riceve dati prima di doverli cercare tende a classificare con più calma.
- Chiedi espressamente le misure verso le banche e, se serve, misure cautelari mirate. Le misure protettive possono essere chieste verso tutti i creditori o verso specifiche iniziative, creditori o categorie (art. 18 c.1). Se la tua liquidità dipende dalle linee autoliquidanti o dal fido, il ricorso per la conferma (art. 19) deve dirlo, con numeri.
- Pretendi la motivazione scritta di ogni sospensione. Se la banca blocca le linee, chiedi per iscritto – e in copia all’esperto – quale norma di vigilanza la impone e su quali dati. La contromossa chiave è trasformare il blocco “di fatto” in un atto motivato: una sospensione non motivata dopo la conferma viola l’art. 18 c.5-bis e può essere portata davanti al giudice che ha confermato le misure.
- Non cercare di “aggirare” la banca. Spostare gli incassi su un conto aperto in un’altra banca, senza dirlo, per sottrarre i flussi alla compensazione, è il tipo di comportamento che l’esperto deve valutare e che può rovinare il giudizio sulla tua buona fede. Se ritieni che la compensazione sia illegittima, il rimedio è chiedere al giudice una misura specifica, non fare da solo.
Sul piano dei rimedi giudiziali, il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 7 gennaio 2025 (riportato nei materiali CCIAA Pordenone-Udine 2025), ha accolto, oltre ai divieti tipici, la sospensione del rimborso del mutuo garantito dal Fondo PMI e il divieto di compensazione, ma con esclusione dal divieto delle linee autoliquidanti, e ha respinto il divieto di comunicare l’evento di rischio al garante e di escutere la garanzia. Il messaggio pratico è duplice: il giudice può proteggerti anche dalla compensazione, ma non ti libera dalla logica delle autoliquidanti, che restano strumenti in cui la banca incassa il credito ceduto.
Un’ultima precisazione sui finanziamenti nuovi. Se nel corso delle trattative hai bisogno di finanza fresca, la strada non è chiedere un “favore” alla banca, ma chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII). I Tribunali di Brescia, con provvedimenti del 15 e del 29 ottobre 2024 (materiali CCIAA Pordenone-Udine), hanno chiarito che l’imprenditore deve dimostrare la concreta percorribilità del piano, soprattutto vicino alla scadenza del percorso, e che il finanziamento deve servire al risanamento, non alla mera prosecuzione dell’attività. Per la banca, la prededuzione cambia completamente la convenienza: presta con un rango che la protegge anche se poi le cose vanno male.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024: sospensione o revoca degli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto.
- Trib. Venezia, 7 gennaio 2025: divieto di compensazione e sospensione del rimborso del mutuo garantito, con esclusione delle autoliquidanti.
- Trib. Brescia, 15 e 29 ottobre 2024: autorizzazione ai finanziamenti prededucibili solo se strumentali al risanamento e con piano concretamente percorribile.
La seconda mossa: il fornitore smette di consegnare o pretende il pagamento anticipato
La mossa
Il secondo creditore che si muove è il fornitore. Le forme tipiche sono tre: sospende le consegne finché non paghi lo scaduto; minaccia la risoluzione del contratto di fornitura o la invia; accetta di proseguire solo con pagamento anticipato o contro garanzia. Nei contratti di somministrazione, appalto, servizi energetici, trasporti, logistica, licenze software, il problema è identico.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene fermarsi: ogni consegna in più è un credito in più verso un cliente in difficoltà. Ma il fornitore valuta anche quanto vale il tuo conto. Se sei un cliente con volumi significativi, se ha prodotti personalizzati per te, se il tuo settore è concentrato, perdere il cliente gli costa più del credito scaduto. In questi casi preferisce trattare: rientro dello scaduto in rate, pagamento puntuale del corrente, magari una piccola garanzia.
I suoi limiti
- Se le misure protettive operano nei suoi confronti, il fornitore non può rifiutare unilateralmente l’adempimento del contratto pendente, né risolverlo, né anticiparne la scadenza o modificarlo in tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18 c.5). Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 17 febbraio 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha inquadrato questo divieto tra gli effetti automatici della conferma delle misure.
- Il divieto riguarda i crediti anteriori, non le forniture correnti. Se non paghi le consegne fatte durante le trattative, il fornitore torna libero di usare i rimedi contrattuali. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025 (stesso massimario), ha rigettato la richiesta di inibire ai creditori i rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati: chi è in composizione negoziata deve comportarsi secondo buona fede e correttezza e quindi pagare regolarmente il corrente.
- Il divieto vale per i contratti “pendenti”: un contratto già scaduto per sua naturale durata non può essere imposto alla controparte.
- Il giudice non riscrive il contratto. Il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’11 dicembre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha rigettato misure cautelari che incidevano sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione del rimborso dei finanziamenti. Le misure servono a impedire iniziative distruttive, non a cambiare unilateralmente le condizioni economiche.
La tua contromossa
La regola di comportamento che più protegge l’imprenditore in composizione negoziata è tanto semplice da dire quanto difficile da rispettare: paga il corrente, tratta lo scaduto. Significa:
- Separa contabilmente i debiti anteriori alla pubblicazione da quelli che nascono dopo. I primi sono materia di trattativa; i secondi vanno pagati alle scadenze. Un piano finanziario per i successivi sei mesi è comunque richiesto dall’art. 19 c.2 per il ricorso di conferma: usalo come strumento di comportamento, non solo come allegato.
- Comunica al fornitore strategico, per iscritto, tre cose: che le misure sono state richieste o confermate nei suoi confronti; che gli ordini successivi saranno pagati alle scadenze (o con un termine più breve, se è la condizione per continuare); che lo scaduto è oggetto di proposta all’interno delle trattative, con l’esperto in copia.
- Non fare pagamenti “preferenziali” di debiti anteriori senza informare l’esperto. L’art. 18 c.3 dice che i pagamenti non sono inibiti; ma l’art. 21 impone di informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto pregiudichi i creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, lo segnala e può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni; quando l’atto pregiudica i creditori, l’iscrizione è doverosa. Un dissenso iscritto è un segnale pubblico che tutti gli altri creditori leggeranno.
- Se il fornitore è davvero indispensabile e chiede comunque un rientro dello scaduto, fallo dentro le trattative. Un accordo con il singolo fornitore può essere uno degli esiti previsti dall’art. 23 (anche nella forma del contratto con uno o più creditori); concluderlo alla luce del sole, con l’esperto informato, è molto diverso dal pagarlo di nascosto.
- Valuta, solo se necessario, una misura cautelare mirata. Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 3 marzo 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha confermato la protezione dallo sfratto del locatore terzo perché l’immobile era funzionale all’attività. Lo stesso ragionamento si applica al fornitore senza il quale la produzione si ferma: va dimostrata la funzionalità alle trattative, non la semplice comodità.
Dal punto di vista del fornitore, questa condotta cambia tutto: il rischio sulle nuove consegne scompare, lo scaduto entra in un tavolo con un terzo indipendente, e l’alternativa – chiudere il rapporto – vuol dire rinunciare al cliente senza alcun vantaggio sul credito vecchio, che resta comunque protetto.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023: tra gli effetti automatici della conferma, divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento o di risolvere i contratti pendenti per crediti anteriori.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025: niente protezione dai rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati; il debitore deve pagare il corrente.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025: le misure cautelari non possono riscrivere il regolamento dei contratti pendenti.
- Trib. Asti, 3 marzo 2022: protezione dallo sfratto quando l’immobile è funzionale all’impresa.
La terza mossa: il creditore “corre” con decreto ingiuntivo, pignoramento o ipoteca
La mossa
Il creditore chirografario che non ha garanzie e teme di restare in coda prova ad arrivare primo. Le sue armi sono il ricorso per decreto ingiuntivo, il precetto e il pignoramento (presso terzi sul conto corrente o sui crediti verso clienti, mobiliare, immobiliare), l’iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base di un decreto provvisoriamente esecutivo, il sequestro conservativo. Talvolta, più semplicemente, invia una diffida con minaccia di istanza di liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene trasformare un credito chirografario in un credito con un vantaggio: un’ipoteca, un pignoramento già eseguito, un titolo. Il costo è contenuto (contributo unificato, spese di notifica, compensi del proprio legale) e il beneficio potenziale è alto se gli altri creditori restano fermi. Ma il creditore sa anche che, se la composizione negoziata è protetta, molte di queste mosse non producono effetti, e che un’eventuale liquidazione giudiziale successiva tratterà in modo molto diverso le prelazioni acquisite nell’imminenza della crisi. Per questo, se gli viene spiegato bene il quadro, spesso preferisce restare al tavolo.
I suoi limiti
- Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18 c.3 CCII). Nello stesso periodo le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano: il creditore, quindi, non perde nulla aspettando, e questo è un argomento che vale la pena ricordargli.
- Il divieto di nuove prelazioni non concordate cessa solo dalla revoca o dalla cessazione delle misure (art. 19 c.8).
- Il decreto ingiuntivo, invece, non è di regola un’azione esecutiva né cautelare. Il Tribunale di Venezia, con il provvedimento del 7 gennaio 2025 già ricordato, ha respinto il divieto di proporre ricorsi per ingiunzione o intimazioni per mancanza di periculum in mora. Il creditore può dunque procurarsi un titolo, ma non può usarlo per pignorare o per iscrivere ipoteca finché la protezione opera.
- Le misure non cancellano ciò che è già stato fatto. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha dichiarato inammissibile la cancellazione in via cautelare di un’ipoteca, misura irreversibile e incompatibile con la natura cautelare, e ha rigettato la richiesta di ripristinare la disponibilità di somme già pignorate, perché gli atti esecutivi compiuti restano validi.
- La contestazione sull’avvio o sulla prosecuzione di un’esecuzione va fatta davanti al giudice dell’esecuzione (Trib. Milano, 5 agosto 2022, stesso massimario).
La tua contromossa
- Muoviti prima del creditore. Ogni giorno di ritardo nella pubblicazione dell’istanza di misure è un giorno in cui un creditore può pignorare il conto. Se sai che un creditore ha già un titolo, la contromossa chiave è chiedere le misure nei suoi confronti fin dall’istanza di nomina dell’esperto e depositare il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 c.1): il deposito omesso o tardivo rende inefficaci le misure.
- Dichiara le esecuzioni già in corso. L’art. 18 c.2 impone di indicare nella piattaforma le misure esecutive o cautelari già disposte e di aggiornare i ricorsi pendenti. Tacerle non serve a niente – il creditore le conosce – e ti espone a una contestazione di scarsa trasparenza.
- Se arriva comunque un atto esecutivo dopo la pubblicazione, non ignorarlo. Deposita al giudice dell’esecuzione l’istanza che fa valere il divieto dell’art. 18 c.3 con la prova della pubblicazione e, se già c’è, l’ordinanza di conferma. Per le opposizioni esecutive vale la regola ordinaria: i termini per opporsi a precetto, pignoramento o atti esecutivi non si sospendono in agosto, perché la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né alle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).
- Se ricevi un decreto ingiuntivo, opponilo nei termini, se hai motivi. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione ordinario: qui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969). Ma ricorda che la protezione della composizione non ti esonera dal difenderti nel merito.
- Spiega al creditore aggressivo la sua convenienza. Una lettera dell’esperto o del tuo difensore che ricorda il divieto di prelazioni, la sospensione della prescrizione e l’inutilità di un pignoramento non eseguibile, accompagnata dalla proposta concreta che gli riserva il piano, sposta quasi sempre la valutazione.
C’è poi un dettaglio di condotta spesso trascurato. Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 10 ottobre 2023 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), proprio richiamando il dovere di buona fede e correttezza delle parti, ha accolto in parte, inaudita altera parte, la richiesta di vietare la negoziazione di titoli bancari postdatati. Se hai rilasciato assegni postdatati o effetti, dillo nel ricorso: sono la scorciatoia preferita dal creditore che vuole arrivare primo.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Venezia, 7 gennaio 2025: il decreto ingiuntivo non si inibisce in mancanza di periculum; si inibiscono invece esecuzioni, prelazioni e istanze di liquidazione.
- Trib. Milano, 4 luglio 2025: niente cancellazione cautelare di ipoteche e niente svincolo di somme già pignorate.
- Trib. Milano, 5 agosto 2022: competenza del giudice dell’esecuzione sulla prosecuzione delle esecuzioni.
- Trib. Salerno, 10 ottobre 2023: divieto di negoziare titoli postdatati, in nome della buona fede.
La quarta mossa: il creditore attacca la protezione davanti al giudice
La mossa
Il creditore più strutturato – tipicamente una banca, un servicer, un grande fornitore o un creditore con un’istanza di fallimento già depositata prima della composizione – non si limita a subire le misure. Si costituisce nel procedimento di conferma (art. 19 c.4 consente al giudice di sentire i creditori e i terzi interessati), contesta la proporzionalità delle misure, chiede che vengano limitate a certi creditori o abbreviate, oppure, più avanti, ne chiede la revoca (art. 19 c.6) e coltiva l’istanza di liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene attaccare la protezione quando ritiene che il piano non sia credibile, che il debitore stia solo guadagnando tempo, o che la protezione gli causi un pregiudizio maggiore del beneficio (per esempio perché il bene in garanzia si svaluta). È una mossa che costa: richiede un legale, un’istruttoria, la disponibilità a esporsi davanti all’esperto e al giudice. Per questo il creditore la riserva ai casi in cui ha argomenti concreti. Se invece il piano regge e le informazioni arrivano, contrastare la protezione significa spesso solo irrigidire le altre parti.
I suoi limiti
- La revoca o l’abbreviazione delle misure richiede che esse non soddisfino più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art. 19 c.6). Non basta che il creditore sia scontento.
- Finché pendono le trattative e le misure non sono revocate, non può essere pronunciata la sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza (art. 18 c.4). Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 7 ottobre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha precisato che questo divieto dura fino alla conclusione o all’archiviazione del percorso, non fino a un termine fissato dal giudice.
- Il giudice può modulare, non solo concedere o negare: con l’ordinanza fissa la durata tra 30 e 120 giorni e può limitare le misure a determinate iniziative o creditori (art. 19 c.4). Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 23 settembre 2025 (stesso massimario), ha limitato nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori per evitare loro un pregiudizio sproporzionato. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 24 febbraio 2022, ha legato le misure ai creditori che possono compromettere le trattative con iniziative aggressive.
La tua contromossa
Qui il comportamento verso i creditori si gioca in aula, ma si prepara fuori.
- Scegli con precisione i destinatari delle misure. Una richiesta generica verso “tutti i creditori” o con contenuto lasciato all’esperto è stata giudicata inammissibile (Trib. Milano, 24 febbraio 2022, nel massimario CCIAA Prato-Pistoia), anche se altri tribunali ammettono misure generalizzate quando sono funzionali alle trattative. Chiedere protezione solo verso chi può davvero distruggere il valore toglie ai creditori l’argomento della sproporzione.
- Usa l’udienza per costruire fiducia, non per vincere un punto. Il giudice sente l’esperto: se l’esperto riferisce che hai fornito dati completi e in tempo, l’argomento del creditore (“il debitore vuole solo tempo”) si indebolisce.
- Non dare al creditore il pretesto della malafede. Un atto di straordinaria amministrazione non comunicato all’esperto, un pagamento preferenziale, una cessione di beni ai soci durante le trattative sono le prove che il creditore porterà al giudice con l’istanza di revoca.
- Presidia i termini processuali. Contro l’ordinanza sulle misure è ammesso reclamo nelle forme del procedimento cautelare (art. 19 c.7 e art. 669-terdecies c.p.c.). La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi), ha chiarito che la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di proporre reclamo contro il diniego delle misure, ma il debitore non ha diritto a un rinvio, e nel caso concreto il termine di quindici giorni era già scaduto. Con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi), la stessa Sezione ha escluso un diritto pieno del debitore al rinvio dell’istruttoria prefallimentare per impugnare la revoca delle misure protettive, se non indica uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. In agosto questi termini non si fermano: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. I Tribunali di Brescia (5 agosto 2022) e Torino (22 agosto 2022), nel massimario CCIAA Prato-Pistoia, hanno escluso anche che il periodo feriale vada scomputato dalla durata delle misure, per la loro natura sostanziale.
- Chiedi la proroga per tempo e con dati nuovi. La proroga si chiede al giudice che ha emesso i provvedimenti, acquisito il parere dell’esperto, e la durata complessiva non può superare 240 giorni (art. 19 c.5). Una proroga chiesta all’ultimo giorno, senza nulla di nuovo da mostrare, è l’occasione perfetta per il creditore che vuole far cadere la protezione.
Il limite temporale è anche un limite di strategia. Diversi tribunali – nel saggio pubblicato su judicium.it nell’aprile 2026 sono ricordati, tra gli altri, Trib. Roma 19 marzo 2025 e Trib. Brescia 7 gennaio 2026 – hanno escluso che misure cautelari possano replicare il contenuto delle protettive per aggirarne la durata massima, mentre altri (per esempio Trib. Milano 4 luglio 2025, nello stesso saggio) hanno ammesso misure cautelari selettive anche oltre quel termine. Per la tua condotta conta la sostanza: devi arrivare a un accordo, o a un’alternativa concreta, prima che finisca la protezione, non sperare di allungarla all’infinito.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce entrambi i lati di questa mossa: sa che cosa l’esperto è chiamato a riferire al giudice sul comportamento delle parti e sa come si difende la protezione nel reclamo e fino in Cassazione.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026: il reclamo resta possibile anche dopo la riserva sull’istanza di fallimento, ma senza diritto a rinvii.
- Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025: nessun diritto pieno al rinvio per impugnare la revoca delle misure.
- Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025: il divieto di liquidazione giudiziale dura fino alla chiusura o all’archiviazione del percorso.
- Trib. Bologna, 23 settembre 2025: misure modulabili nel tempo per categorie di creditori.
- Trib. Brescia, 5 agosto 2022, e Trib. Torino, 22 agosto 2022: il periodo feriale non si scomputa dalla durata delle misure.
La quinta mossa: il creditore temporeggia, chiede dati e prova a dividere le parti
La mossa
È la mossa meno visibile e la più frequente. Il creditore partecipa agli incontri convocati dall’esperto, chiede documenti su documenti, non risponde alle proposte o risponde in modo vago, aspetta che gli altri creditori accettino per poi chiedere qualcosa in più; oppure usa le informazioni ricevute per contattare i tuoi clienti o per posizionarsi meglio. Nei gruppi bancari, è frequente che ogni banca aspetti la decisione della capofila.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene aspettare perché il tempo scorre contro di te: le misure hanno una durata massima, l’incarico dell’esperto pure (l’art. 17 c.7 prevede 180 giorni, prorogabili fino a ulteriori 180), e più ti avvicini alla scadenza più sei disposto a concedere. Per il creditore “ultimo a firmare” c’è anche un premio: se tutti gli altri hanno già accettato, la sua firma vale di più. Ma il temporeggiamento ha un costo che il creditore spesso sottovaluta: l’esperto lo registra, e se le trattative falliscono e si arriva al concordato semplificato, i creditori non votano (App. Roma n. 4154/2024) e il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies c.5). In altre parole, chi temporeggia per ottenere di più rischia di ottenere ciò che stabilisce il tribunale.
I suoi limiti
- Tutte le parti coinvolte nelle trattative devono collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’imprenditore, sulle iniziative assunte o programmate e sulle informazioni acquisite, e dare riscontro alle proposte e alle richieste in modo tempestivo e motivato (art. 16 c.6). Il silenzio non è una risposta motivata.
- Le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato (art. 16 c.5).
- L’esperto è terzo, opera in modo riservato, imparziale e indipendente e verifica la coerenza delle informazioni (art. 16 c.2): può quindi “smontare” le richieste di documenti pretestuose e registrare chi non risponde.
- I doveri di buona fede valgono anche per soci e garanti coinvolti nelle trattative: lo ha affermato il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), richiedendo che l’impegno di soci e garanti al risanamento sia coerente con quell’obiettivo.
La tua contromossa
- Organizza le informazioni come un fascicolo unico, non come risposte sparse. Una “data room” con bilanci, situazione aggiornata, piano, piano finanziario, elenco creditori con importi e cause di prelazione, test pratico di risanamento, aggiornata con regolarità e accessibile a tutti i creditori al tavolo, toglie al creditore la possibilità di chiedere sempre “un altro documento”. Più l’informazione è uguale per tutti, meno il creditore può giocare sulle asimmetrie.
- Fissa scadenze per le risposte attraverso l’esperto. Chiedi all’esperto di convocare gli incontri con un ordine del giorno e di fissare un termine entro cui ciascun creditore deve rispondere alla proposta. Una mancata risposta motivata entro il termine diventa un fatto che l’esperto può riferire.
- Proteggi la riservatezza. Se un creditore usa le informazioni fuori dal tavolo (contatta i tuoi clienti, diffonde notizie al mercato), segnalalo subito all’esperto per iscritto: la violazione dell’art. 16 c.6 pesa sulla credibilità del creditore anche nel successivo giudizio sulle misure.
- Non trattare “a due velocità”. Proporre in privato a un creditore condizioni migliori che agli altri, senza dirlo all’esperto, è il comportamento che ti espone di più. Un trattamento differenziato è legittimo se è giustificato (un fornitore essenziale, una banca che porta finanza nuova) ed è trasparente.
- Usa la rinegoziazione dei contratti quando le condizioni sono cambiate. L’art. 17 c.5 consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio è alterato da circostanze sopravvenute. È un canale ufficiale che molti imprenditori non usano e che obbliga la controparte a sedersi e a motivare un eventuale rifiuto.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2025: buona fede e correttezza obbligano anche soci e garanti.
- App. Roma n. 4154/2024 (richiamata sul concordato semplificato): nessun voto dei creditori, con controllo del tribunale sulla convenienza rispetto alla liquidazione.
La sesta mossa: escussione delle garanzie e iniziative del Fisco e dell’INPS
La mossa
L’ultima ondata arriva dai creditori “esterni” al rapporto principale. La banca comunica l’evento di rischio al Fondo di garanzia PMI o a SACE e chiede l’escussione della garanzia pubblica; oppure aggredisce il socio fideiussore, il cui patrimonio non è protetto. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS, dal canto loro, continuano i propri procedimenti: avvisi, iscrizioni a ruolo, cartelle, diniego del DURC che blocca gli incassi dalla pubblica amministrazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista della banca, la garanzia pubblica è il modo più rapido per recuperare una parte del credito senza attendere l’esito delle trattative, e la comunicazione dell’evento di rischio è un obbligo verso il garante. Dal punto di vista del fideiussore escusso, il problema diventa personale e rischia di spaccare la compagine sociale nel momento peggiore. Il Fisco e l’INPS, infine, non hanno margini discrezionali: applicano le regole, e possono aderire a una soluzione solo nelle forme previste.
I suoi limiti
- Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’impresa, non automaticamente quello dei garanti. Il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 5 dicembre 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha escluso l’estensione ai soci fideiussori; il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 6 febbraio 2023, l’ha ammessa per i garanti che avevano messo i propri beni a disposizione del risanamento.
- La comunicazione dell’evento di rischio non può essere inibita, ma l’escussione della garanzia pubblica sì, a certe condizioni. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 24 aprile 2025 (materiali CCIAA Pordenone-Udine 2025), ha concesso l’inibitoria dell’escussione della garanzia MCC estendendo il contraddittorio al garante pubblico; il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC.
- Verso Fisco e INPS le misure protettive tipiche non sospendono i pagamenti correnti. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 14 giugno 2022 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha escluso che la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS sia una misura protettiva tipica, riconoscendo al più la strada delle misure cautelari. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025 (stesso massimario), ha dichiarato inammissibile l’ordine di rilascio del DURC, ammettendo però un accertamento interinale dei presupposti.
- I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1): stipendi e TFR vanno gestiti con priorità, perché il lavoratore può agire anche durante le trattative. Per le operazioni sull’azienda, l’art. 22 c.1 lett. d) fa salvo l’art. 2112 c.c.
La tua contromossa
- Coinvolgi il garante pubblico e i fideiussori fin dall’inizio. Se la garanzia MCC copre una parte rilevante del debito bancario, il tavolo deve comprendere il garante. Se i soci hanno firmato fideiussioni, valuta con loro se mettere a disposizione beni personali e chiedere l’estensione delle misure nei loro confronti, sapendo che l’esito dipende dal tribunale.
- Paga il corrente fiscale e contributivo. È la stessa regola vista per i fornitori: le misure non ti esonerano dai versamenti che maturano durante le trattative, e un nuovo debito tributario nato durante il percorso mina il piano e la tua credibilità.
- Usa gli strumenti fiscali della composizione. L’art. 23 c.2-bis consente di proporre durante le trattative alle agenzie fiscali, all’agente della riscossione e – dopo il D.Lgs. 147/2026, secondo il testo pubblicato da Brocardi – agli enti territoriali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e accessori (esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea), con la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati. Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio 2025 (iusletter), ha chiarito che il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza: niente omologa né cram down. L’art. 25-bis prevede inoltre misure premiali, tra cui la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) delle somme dovute e non ancora iscritte a ruolo (art. 25-bis c.4): le somme già a ruolo restano fuori da questo beneficio.
- Tratta con i lavoratori e i sindacati con la stessa trasparenza. I lavoratori non sono un creditore da contenere ma una parte da informare: un’impresa che arriva al tavolo con gli stipendi in arretrato ha già perso la fiducia di metà dei suoi interlocutori.
La contromossa chiave, in questa fase, è non lasciare che un creditore “laterale” faccia saltare il tavolo principale: ogni garante, ogni ente pubblico, ogni lavoratore deve sapere dove si trova la soluzione e quale ruolo vi ha.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Venezia, 24 aprile 2025: inibitoria dell’escussione MCC con contraddittorio esteso al garante, ma non della comunicazione dell’evento di rischio.
- Trib. Vicenza, 23 luglio 2025: sospensione dei pagamenti e divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC.
- Trib. Avellino, 5 dicembre 2022, e Trib. Venezia, 6 febbraio 2023: estensione ai garanti solo se coinvolti nel risanamento.
- Trib. Catania, 14 giugno 2022, e Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025: verso Fisco e INPS niente sospensione automatica e niente DURC per ordine del giudice.
- Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025: sulla transazione fiscale il giudice controlla la regolarità, non la convenienza.
La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti sui termini di legge vigenti a ottobre 2026; non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 – La banca e le linee sospese. Società di produzione con fido di cassa di 85.400 € e linea anticipi fatture di 142.700 €, esposizione chirografaria. Istanza di nomina dell’esperto e richiesta di misure verso le banche pubblicate nel registro delle imprese martedì 3 novembre 2026. Mercoledì 4 novembre la banca sospende l’utilizzo del fido. Lo stesso giorno l’impresa deposita il ricorso di conferma (art. 19 c.1: entro il giorno successivo alla pubblicazione) e invia alla banca, in copia all’esperto, la richiesta di indicare per iscritto le ragioni prudenziali della sospensione. Fino alla conferma, la sospensione è consentita (art. 18 c.5). Venerdì 20 novembre il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Da quel momento, per l’art. 18 c.5-bis, la banca non può mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso salvo dimostrare che dipende dalla vigilanza prudenziale. La banca ha davanti due strade: motivare per iscritto una vera ragione prudenziale (e allora la sospensione resta, ma l’impresa sa su cosa trattare: garanzie aggiuntive, riduzione graduale), oppure riattivare le linee. Se una delle parti vuole reclamare l’ordinanza, i quindici giorni scadrebbero sabato 5 dicembre e slittano a lunedì 7 dicembre 2026; non c’è sospensione feriale, ma qui non serve. A quel punto, per la banca, la convenienza si sposta: tenere le linee bloccate senza motivazione la espone a un’iniziativa davanti al giudice delle misure; riattivarle, con un flusso di dati mensile garantito dall’impresa, le permette di restare al tavolo senza il rischio di responsabilità, che l’art. 16 c.5 esclude per la sola prosecuzione del rapporto.
Ipotesi 2 – Il fornitore e il pagamento anticipato. Fornitore di materie prime con scaduto di 37.860 € al 3 novembre 2026 e forniture correnti di circa 12.300 € al mese, pagate a 60 giorni. Il 6 novembre il fornitore comunica che consegnerà solo dietro pagamento anticipato e minaccia la risoluzione per lo scaduto. Le misure sono state chieste anche nei suoi confronti. Contromossa: l’impresa risponde per iscritto che, una volta confermate le misure, il contratto pendente non può essere risolto né modificato in suo danno per il mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18 c.5), propone il pagamento delle nuove forniture a 15 giorni e inserisce lo scaduto nella proposta delle trattative (ipotesi: 70% in 18 rate mensili). L’esperto viene informato preventivamente della modifica dei termini di pagamento, perché incide sulla liquidazione corrente. Dal 20 novembre il fornitore non può più fermarsi per lo scaduto, ma resta libero di farlo se l’impresa non paga le nuove consegne (Trib. Milano, 19 giugno 2025). Per il fornitore il calcolo è semplice: chiudere vuol dire perdere un margine mensile su 12.300 € di fatturato e tenere un credito di 37.860 € comunque bloccato; proseguire vuol dire incassare il corrente in 15 giorni e circa 26.500 € dello scaduto in un anno e mezzo. Firma.
Ipotesi 3 – Il creditore che chiede la revoca e la corsa contro il tempo. Creditore chirografario per 23.940 € che ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il 25 novembre 2026: non può pignorare né iscrivere ipoteca (art. 18 c.3), ma deposita a gennaio 2027 un’istanza di revoca delle misure sostenendo che il piano è irrealizzabile. L’impresa ha dato all’esperto i dati aggiornati ogni mese e ha pagato il corrente: l’esperto riferisce che le misure restano funzionali alle trattative e il giudice rigetta l’istanza (art. 19 c.6). La protezione, con la proroga, non potrà comunque superare 240 giorni complessivi, cioè, contando prudenzialmente dalla pubblicazione, giovedì 1° luglio 2027. L’incarico dell’esperto, di 180 giorni dall’accettazione, scadrebbe domenica 2 maggio 2027, quindi lunedì 3 maggio, salvo proroga. Se a quella data l’accordo non c’è e l’esperto, nella relazione finale comunicata martedì 4 maggio 2027, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili, l’impresa può presentare la proposta di concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies c.1): il sessantesimo giorno cade sabato 3 luglio 2027, quindi il termine utile è lunedì 5 luglio 2027. Il creditore che ha “giocato contro” il tavolo si trova così davanti a una procedura senza voto, in cui potrà solo opporsi all’omologa (fino a dieci giorni prima dell’udienza, art. 25-sexies c.4). Per lui conveniva trattare a febbraio.
Quando al creditore conviene davvero sedersi e firmare
Non tutti i momenti della composizione negoziata sono uguali per chi siede dall’altra parte. Ci sono finestre in cui la convenienza dei creditori si sposta verso l’accordo, e un imprenditore che le conosce può presentare la proposta giusta nel momento giusto.
Subito dopo la conferma delle misure. È il momento in cui il creditore aggressivo scopre che le sue iniziative sono bloccate e che le prescrizioni restano sospese. Il valore dell’attesa, per lui, crolla. Una proposta presentata nelle due-tre settimane successive all’ordinanza di conferma trova i creditori più ricettivi.
Quando arriva finanza nuova o un acquirente. Se il piano prevede un nuovo socio, un finanziamento autorizzato ex art. 22 o la cessione di un ramo d’azienda, i creditori vedono per la prima volta denaro reale sul tavolo. Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 17 ottobre 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia 2026), ha collegato una misura cautelare proprio alla protezione della liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22. È il momento di proporre un saldo, non una moratoria.
Quando il confronto con la liquidazione è chiaro. Il vero argomento del debitore non è “non ho soldi”, ma “con l’accordo prendi più che con la liquidazione”. La relazione sulla convenienza (obbligatoria per la transazione fiscale, utile per tutti gli altri) traduce questo in numeri. Una banca chirografaria che vede un recupero stimato del 18% in liquidazione e del 46% nel piano ha un motivo contabile per firmare, oltre che commerciale.
Quando la banca può migliorare la propria classificazione. Un accordo che prevede rientro, garanzie e covenant di monitoraggio consente alla banca di gestire la posizione in modo ordinato. Per un istituto di credito un accordo firmato dentro la composizione, con l’esperto, vale molto più di una promessa informale.
Quando il creditore ha comprato il credito a sconto. Il servicer o il fondo che ha acquistato un pacchetto di crediti deteriorati ragiona sul ritorno del proprio investimento: un saldo e stralcio pagato in tempi brevi, anche a percentuali che una banca originaria non accetterebbe, è spesso la sua soluzione preferita.
Quando si avvicina la scadenza – ma per entrambi. Il creditore che temporeggia conta sulla tua scadenza. Ma la stessa scadenza vale per lui: se le trattative falliscono senza colpa tua, il concordato semplificato toglie ai creditori il voto. Ricordarlo – senza minacce, con la normativa alla mano – è spesso ciò che chiude l’ultima firma.
Sugli strumenti, la scelta dipende dalla platea. Con uno o più creditori puoi chiudere un contratto che, se l’esperto ritiene idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, dà accesso alle misure premiali; con le banche è frequente la convenzione di moratoria; con tutti i creditori al tavolo puoi firmare l’accordo sottoscritto anche dall’esperto; se la maggioranza ci sta ma non tutti, si passa agli accordi di ristrutturazione o al piano attestato (art. 23 c.1 e c.2). Con il Fisco, la transazione dell’art. 23 c.2-bis. La regola di comportamento che unisce tutte queste strade è la stessa: proponi al singolo creditore ciò che vale per lui più dell’alternativa, e documentalo.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse descritte, il limite che la legge impone al creditore, la condotta che ti protegge e il momento in cui giocarla. È uno strumento di consultazione rapida: ogni riga rinvia alla sezione corrispondente, dove trovi le norme e le pronunce.
| Mossa del creditore | Limite che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Banca sospende fido o anticipi | Art. 16 c.5: l’accesso non è di per sé causa di revoca; art. 18 c.5 e 5-bis: dopo la conferma niente sospensione salvo vigilanza prudenziale dimostrata | Comunicazione preventiva, richiesta di motivazione scritta, misure mirate o cautelari, autorizzazione ex art. 22 per finanza nuova | Dal giorno della pubblicazione; ricorso entro il giorno successivo |
| Banca compensa saldi attivi | Divieto di compensazione ottenibile in via cautelare, autoliquidanti di regola escluse (Trib. Venezia 7/1/2025) | Chiedere la misura specifica nel ricorso, non spostare incassi di nascosto | Con il ricorso di conferma o con istanza cautelare successiva |
| Fornitore stoppa consegne o risolve | Art. 18 c.5: niente rifiuto, risoluzione o modifica per crediti anteriori | Pagare il corrente, trattare lo scaduto, informare l’esperto (art. 21) | Subito dopo la conferma; prima per lettera |
| Creditore pignora o iscrive ipoteca | Art. 18 c.3: divieto di esecuzioni, cautelari e prelazioni non concordate; prescrizione sospesa | Istanza al giudice dell’esecuzione; dichiarare le esecuzioni già in corso (art. 18 c.2) | Dalla pubblicazione dell’istanza di misure |
| Creditore ottiene decreto ingiuntivo | Non inibito di regola, ma non eseguibile durante le misure | Opposizione nel merito (feriale 1-31 agosto applicabile) | 40 giorni dalla notifica |
| Creditore chiede revoca delle misure | Art. 19 c.6: solo se inutili alle trattative o sproporzionate | Dati completi all’esperto, misure selettive, proroga chiesta per tempo | Durante tutta la protezione; reclamo 15 giorni, niente sospensione feriale (art. 9 c.1) |
| Creditore temporeggia o non risponde | Art. 16 c.6: risposte tempestive e motivate; riservatezza | Data room, termini fissati dall’esperto, rinegoziazione ex art. 17 c.5 | Dagli incontri iniziali alla relazione finale |
| Banca escute garanzia MCC o fideiussori | Inibitoria possibile con contraddittorio del garante; estensione ai garanti caso per caso | Coinvolgere garante e soci, chiedere misure mirate | Prima della comunicazione di escussione |
| Fisco e INPS proseguono | Nessuna sospensione tipica dei pagamenti; DURC non ordinabile | Pagare il corrente, transazione fiscale art. 23 c.2-bis, rateizzazione art. 25-bis c.4 | Durante le trattative |
Due avvertenze. La colonna “finestra utile” indica il momento più efficace, non un termine di decadenza, salvo dove è indicato un termine di legge. E le pronunce di merito richiamate esprimono orientamenti di singoli tribunali: altri giudici possono decidere diversamente.
Le domande di chi tratta sotto pressione
La banca può chiudermi il fido il giorno dopo la pubblicazione?
Può sospenderlo fino alla conferma delle misure, ma non revocarlo per il solo fatto dell’accesso. Dopo la conferma non può mantenere la sospensione delle linee accordate all’accesso, salvo dimostrare ragioni di vigilanza prudenziale (art. 16 c.5, art. 18 c.5 e c.5-bis). Chiedi sempre la motivazione per iscritto e mandala all’esperto.
Posso continuare a pagare i fornitori durante le trattative?
Sì: i pagamenti non sono vietati (art. 18 c.3) e il corrente va pagato. Per i debiti anteriori e per i pagamenti non coerenti con le trattative devi però informare prima e per iscritto l’esperto (art. 21), che può esprimere dissenso e iscriverlo nel registro delle imprese.
Un creditore mi ha notificato un decreto ingiuntivo: le misure non dovevano impedirlo?
No, il decreto ingiuntivo di regola non è inibito; lo sono le esecuzioni e le nuove prelazioni. Il creditore può ottenere un titolo, ma non pignorare né iscrivere ipoteca finché le misure operano (art. 18 c.3; Trib. Venezia, 7 gennaio 2025). Se hai motivi, l’opposizione va proposta nei termini.
Devo dire ai creditori tutto, anche quello che mi indebolisce?
Sì, all’esperto e ai creditori al tavolo devi rappresentare la situazione in modo completo e trasparente (art. 16 c.4). Nascondere un dato non ti rafforza: la relazione finale dell’esperto sulla buona fede è la chiave per il concordato semplificato in caso di fallimento delle trattative (art. 25-sexies c.1).
In agosto i termini delle misure si fermano?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, e i tribunali hanno escluso che il periodo feriale si scomputi dalla durata delle misure (Trib. Brescia 5 agosto 2022, Trib. Torino 22 agosto 2022). Reclamo, proroga e ricorsi vanno gestiti come in qualunque altro mese.
I dipendenti possono agire contro l’impresa durante le trattative?
Sì, i crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18 c.1). Stipendi e contributi correnti vanno quindi pagati con priorità, e i lavoratori informati con la stessa trasparenza degli altri creditori.
I paletti fissati dai giudici
Questo è il riepilogo delle pronunce richiamate nell’articolo, organizzate per la mossa del creditore che ciascuna limita, autorizza o sanziona. Quasi tutte le decisioni di merito sulla composizione negoziata sono pubblicate senza numero di registro: gli estremi sono riportati come compaiono nelle fonti consultate (massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ed. 2026; materiali della Camera di commercio di Pordenone-Udine, 2025; saggio su judicium.it, aprile 2026; massime Brocardi; iusletter). I principi sono riformulati e noti, salvo diversa indicazione, da massima o sintesi.
Sulla mossa della banca (linee, compensazioni, finanza nuova)
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024 – La sospensione o revoca degli affidamenti richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: è la base per pretendere la motivazione scritta di ogni blocco.
- Trib. Venezia, 13 gennaio 2025 – Richiamato, con Trib. Verona 22/1/2024, per la prevalenza della disciplina di vigilanza prudenziale sulle sospensioni delle linee. Rilevanza: delimita fino a dove il giudice può spingersi contro la banca.
- Trib. Venezia, 7 gennaio 2025 – Accoglie divieti di prelazione, esecuzioni, istanze di liquidazione, la sospensione del rimborso del mutuo garantito e il divieto di compensazione, escluse le linee autoliquidanti; respinge il divieto di decreti ingiuntivi e intimazioni e quello di comunicare l’evento di rischio al garante. Rilevanza: mostra cosa si può chiedere e cosa no.
- Trib. Brescia, 15 ottobre 2024 e 29 ottobre 2024 – L’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili (art. 22) richiede un piano concretamente percorribile e un finanziamento strumentale al risanamento, non alla sola continuità. Rilevanza: la finanza nuova si ottiene con un piano credibile, non con la pressione.
- Cass. n. 29840/2023 (materiali CCIAA Pordenone-Udine) – Inquadra la concessione abusiva del credito anche come mantenimento incauto di credito a impresa in crisi conclamata. Rilevanza: spiega il timore della banca, che l’art. 16 c.5 CCII ridimensiona per la sola prosecuzione del rapporto nella composizione.
Sulla mossa del fornitore e dei contratti pendenti
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023 – Con la conferma i creditori non possono rifiutare l’adempimento né risolvere i contratti pendenti per crediti anteriori. Rilevanza: è la protezione del rapporto di fornitura.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025 – Nessuna inibitoria dei rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati: il debitore in trattativa deve pagare il corrente secondo buona fede. Rilevanza: fissa la regola di comportamento principale.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025 – Rigettate misure cautelari che incidono sul regolamento dei contratti pendenti, come la sospensione del rimborso dei finanziamenti. Rilevanza: le misure non riscrivono i contratti.
- Trib. Asti, 3 marzo 2022 – Confermata la protezione dallo sfratto del locatore terzo, essendo l’immobile funzionale all’impresa. Rilevanza: la protezione di un contratto essenziale va motivata con la sua funzionalità.
Sulla mossa esecutiva del creditore
- Trib. Milano, 4 luglio 2025 – Inammissibile la cancellazione cautelare dell’ipoteca; rigettato lo svincolo delle somme già pignorate, perché gli atti esecutivi compiuti restano validi. Rilevanza: chiedere le misure presto, perché ciò che è fatto resta.
- Trib. Milano, 5 agosto 2022 – La contestazione sull’avvio o la prosecuzione dell’esecuzione spetta al giudice dell’esecuzione. Rilevanza: indica il giudice a cui rivolgersi.
- Trib. Salerno, 10 ottobre 2023 – Vietata, in parte e inaudita altera parte, la negoziazione di titoli bancari postdatati, alla luce della buona fede delle parti. Rilevanza: neutralizza la scorciatoia dei titoli.
Sulla mossa contro la protezione
- Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima Brocardi) – Dopo il diniego delle misure, la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce il reclamo del debitore, ma non gli dà diritto a un rinvio; nel caso il termine di quindici giorni era scaduto. Rilevanza: i termini di reclamo vanno presidiati.
- Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 (massima Brocardi) – Nessun diritto pieno al rinvio dell’istruttoria prefallimentare per impugnare la revoca delle misure, in assenza di uno specifico pregiudizio alla difesa. Rilevanza: chi perde la protezione deve reagire subito.
- Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – Il divieto di liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione o archiviazione del percorso. Rilevanza: limita l’istanza del creditore.
- Trib. Bologna, 23 settembre 2025 – Misure limitabili nel tempo verso alcune categorie di creditori per evitare pregiudizi sproporzionati. Rilevanza: la selettività rende le misure più difendibili.
- Trib. Milano, 24 febbraio 2022 – Misure riferite ai creditori che possono compromettere le trattative con iniziative aggressive; inammissibile la richiesta generica rimessa all’esperto. Rilevanza: la precisione della domanda conta.
- Trib. Brescia, 5 agosto 2022, e Trib. Torino, 22 agosto 2022 – La sospensione feriale non incide sulla durata delle misure. Rilevanza: coerente con l’art. 9 c.1 CCII.
- Trib. Roma, 19 marzo 2025, e Trib. Brescia, 7 gennaio 2026 (saggio judicium.it) – Le misure cautelari non possono sostituire le protettive scadute replicandone il contenuto. Rilevanza: la protezione ha un orizzonte finito.
Sulla buona fede, sui garanti e sui creditori pubblici
- Trib. Milano, ord. 10 febbraio 2025 – Buona fede e correttezza valgono anche per soci e garanti, il cui impegno deve essere coerente con il risanamento.
- Trib. Venezia, 24 aprile 2025, e Trib. Vicenza, 23 luglio 2025 – Inibitoria dell’escussione della garanzia MCC, con contraddittorio esteso al garante pubblico; sospensione dei pagamenti ammessa in via cautelare.
- Trib. Avellino, 5 dicembre 2022, e Trib. Venezia, 6 febbraio 2023 – Estensione delle misure ai garanti esclusa nel primo caso, ammessa nel secondo per garanti che hanno messo i beni a disposizione.
- Trib. Catania, 14 giugno 2022, e Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 – Verso Agenzia delle Entrate e INPS nessuna sospensione dei pagamenti come misura protettiva tipica; inammissibile l’ordine di rilascio del DURC, ammesso un accertamento interinale.
- Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (iusletter) – Sulla transazione fiscale nella composizione il giudice verifica la regolarità, non la convenienza.
- App. Roma n. 4154/2024 – Nel concordato semplificato i creditori non votano. Rilevanza: rende costoso per il creditore il rifiuto pretestuoso.
Come lo Studio Monardo gioca la partita al tuo fianco
Giochiamo la partita accanto a te: analizziamo le mosse che i creditori hanno già fatto, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Mappiamo i creditori uno per uno: importo, rango, garanzie, contratti pendenti, titoli già ottenuti, esecuzioni in corso, per decidere verso chi chiedere le misure e verso chi no.
- Scriviamo le comunicazioni iniziali a banche, fornitori strategici, locatori e garanti, da inviare alla pubblicazione dell’istanza, con l’esperto in copia.
- Redigiamo il ricorso di conferma delle misure protettive ed eventuali istanze cautelari mirate (compensazioni, escussione delle garanzie, titoli postdatati), con i dati del piano finanziario semestrale.
- Contestiamo per iscritto le sospensioni bancarie non motivate e, dopo la conferma, attiviamo il giudice delle misure se la banca mantiene il blocco senza ragioni prudenziali dimostrate (art. 18 c.5-bis).
- Impostiamo con lo staff di commercialisti la separazione tra debito anteriore e corrente e il calendario dei pagamenti, così che nessun pagamento non coerente sfugga all’informativa all’esperto (art. 21).
- Difendiamo le misure nelle udienze, nelle istanze di revoca e nei reclami, presidiando i termini che non si sospendono in agosto (art. 9 c.1 CCII).
- Interveniamo davanti al giudice dell’esecuzione se un creditore avvia o prosegue un’esecuzione vietata, e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.
- Prepariamo la proposta per ciascun creditore, con il confronto numerico rispetto alla liquidazione, e i testi degli accordi dell’art. 23 (contratto, moratoria, accordo con l’esperto, accordi di ristrutturazione).
- Costruiamo con lo staff tributario la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis e le richieste dell’art. 25-bis, coordinando le relazioni richieste.
- Pianifichiamo l’uscita se le trattative non riescono: relazione finale, concordato semplificato entro 60 giorni, o altro strumento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere il ruolo dell’esperto dall’interno significa sapere quali informazioni chiederà, come valuterà la buona fede delle parti e che cosa scriverà nella relazione finale, e quindi impostare la condotta dell’impresa fin dal primo giorno. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia, dall’istanza alle udienze sulle misure, dai reclami fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea. Le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC entrano in gioco per l’imprenditore minore e per i soci e garanti persone fisiche che, a valle delle trattative, potrebbero aver bisogno di uno strumento di sovraindebitamento. E poiché la convenienza del creditore è materia di bilancio quanto di diritto, avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i numeri della proposta e gli argomenti giuridici nascono insieme. Lo Studio non promette esiti: si impegna a costruire, verificare e difendere la strategia passo dopo passo.
Chiudere la partita prima che la chiuda il tempo
La composizione negoziata non si vince dimostrando di avere ragione, ma comportandosi in modo che ogni creditore trovi più conveniente l’accordo dell’attacco. Nella crisi d’impresa, come nella procedura esecutiva, non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: comunicare prima che gli altri si muovano, pagare il corrente, trattare lo scaduto in trasparenza, informare l’esperto prima di ogni atto rilevante e presentare la proposta quando la convenienza del creditore si è spostata.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa partita perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: le due competenze che servono per stare al tavolo con banche e Fisco e leggere ogni loro mossa sia sul piano giuridico sia sul piano dei numeri. La qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia accompagni l’impresa anche nei giudizi sulle misure.
📩 I tuoi creditori stanno già facendo le loro mosse? Scrivici subito: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati in fondo a questa pagina.