Il bivio di chi lavora con una macchina che non è ancora sua
Ho comprato un macchinario con riserva di proprietà, la mia impresa è in crisi e non riesco più a pagare le rate: cosa può fare concretamente uno studio legale per me? È la domanda che si pongono molti titolari di officine, tipografie, aziende agricole, laboratori alimentari e piccole manifatture quando la linea produttiva su cui si regge il fatturato è stata acquistata a rate e il venditore ha cominciato a mandare solleciti, diffide e, a volte, un decreto ingiuntivo per la restituzione del bene. La risposta onesta è che le strade percorribili sono diverse e che ciascuna ha un prezzo e un beneficio. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la soluzione corretta dipende da quanto vale la macchina per l’attività, da quanto è già stato pagato e da come sta il resto dei debiti.
Il patto di riservato dominio, disciplinato dagli artt. 1523-1526 del codice civile, intreccia due mondi: il diritto dei contratti, che regola la risoluzione, la restituzione delle rate e l’equo compenso per l’uso, e il diritto della crisi d’impresa, che con l’art. 178 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) detta una regola specifica per la liquidazione giudiziale del compratore e, con la composizione negoziata e il concordato, offre strumenti per congelare le azioni dei creditori e rinegoziare. Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata in cui spesso si decide la sorte dei contratti pendenti; è avvocato cassazionista, il che consente di sostenere la stessa linea difensiva sulla risoluzione e sull’equo compenso fino all’ultimo grado; e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in grado di misurare con i numeri quale opzione regge nel piano dell’impresa.
In questa guida mettiamo a confronto, senza tifare per nessuna, le tre strade realmente praticabili: tenere il macchinario rinegoziando il debito, eventualmente dentro la composizione negoziata; gestire la risoluzione e la restituzione contestando i conti del venditore; portare il contratto dentro uno strumento concorsuale, come il concordato preventivo o, nello scenario più grave, la liquidazione giudiziale.
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Il quadro di partenza: cosa significa avere in produzione un bene non ancora proprio
Prima di pesare le opzioni occorre fissare pochi concetti comuni a tutte. Nella vendita con riserva di proprietà il compratore riceve subito la macchina, la usa e ne sopporta i rischi, ma ne diventa proprietario solo con il pagamento dell’ultima rata (art. 1523 c.c.). Fino a quel momento la proprietà resta al venditore, che la conserva come garanzia del prezzo. Questo significa che l’impresa in crisi ha in reparto un bene che produce reddito ma che, giuridicamente, può tornare indietro.
Il secondo concetto riguarda l’opponibilità della riserva. L’art. 1524, primo comma, c.c. stabilisce che il patto è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento. Il secondo comma aggiunge una regola specifica per le macchine: la riserva è opponibile anche al terzo che acquista la macchina, a condizione che il patto sia trascritto in un apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è collocata la macchina e che questa si trovi ancora lì quando il terzo acquista. La giurisprudenza di legittimità, già sotto la legge fallimentare, ha chiarito che per l’opponibilità al fallimento del compratore basta l’atto con data certa anteriore all’apertura della procedura, mentre la trascrizione serve per il terzo acquirente (Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 1998, n. 1999). La distinzione è decisiva: se la riserva non ha data certa, nei confronti degli altri creditori e degli organi della procedura il venditore rischia di trovarsi nella posizione di un comune creditore del prezzo, e il macchinario resta nel patrimonio dell’impresa.
Come si ottiene, in pratica, la data certa? L’art. 2704 c.c. elenca i fatti che la attribuiscono a una scrittura privata non autenticata, come la registrazione o la morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, e lascia spazio a qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità del documento. Nella prassi commerciale contano soprattutto la registrazione del contratto, l’invio tramite posta elettronica certificata e la sottoscrizione con firma digitale associata a una validazione temporale. Non basta invece, di regola, che la clausola compaia nelle condizioni generali stampate sul retro di una conferma d’ordine priva di questi requisiti. Per questo il primo controllo, in ogni fascicolo, riguarda i documenti con cui la vendita è stata conclusa e quelli scambiati successivamente: la Cassazione ha ammesso che l’atto scritto possa anche essere posteriore alla vendita, purché munito di data certa anteriore al concorso (Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 1991, n. 5324), e ciò significa che una semplice lettera di riconoscimento della riserva, inviata in un momento di difficoltà, può cambiare gli equilibri. Il rovescio della medaglia è che un patto formalizzato a ridosso della crisi può essere esposto all’azione revocatoria degli organi della procedura.
Il terzo concetto riguarda la risoluzione per inadempimento. L’art. 1525 c.c. stabilisce che il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione, e il compratore conserva il beneficio del termine per le rate successive. Superata quella soglia, il venditore può chiedere la risoluzione. A quel punto entra in gioco l’art. 1526 c.c.: il venditore deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno; se le parti hanno convenuto che le rate restino al venditore a titolo di indennità, il giudice può ridurre l’indennità secondo le circostanze. Questa norma è il campo di battaglia principale di ogni controversia sul macchinario non pagato, perché la differenza tra quanto è stato versato e quanto il venditore pretende di trattenere può valere decine di migliaia di euro.
Il quarto concetto riguarda la crisi. Il Codice della crisi, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, offre all’imprenditore strumenti che incidono sui contratti in corso. Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa, e limitano la possibilità di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Nel concordato preventivo esistono regole analoghe sui contratti pendenti e la possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli. Nella liquidazione giudiziale, infine, l’art. 178 CCII disciplina in modo espresso la vendita con riserva di proprietà quando il compratore è sottoposto alla procedura.
Un ultimo dato riguarda i termini. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude, quindi i termini di una composizione negoziata, di un concordato o di una liquidazione giudiziale corrono anche in agosto. Nel giudizio civile ordinario di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Nel processo esecutivo, compresa l’esecuzione per consegna della macchina, e di regola nelle opposizioni esecutive, la sospensione feriale non opera. Confondere questi regimi è uno degli errori più costosi, perché si rischia di considerare “congelato” un termine che invece è già scaduto.
Prima strada: tenere la macchina e rinegoziare, anche dentro la composizione negoziata
In cosa consiste
La prima opzione punta a conservare il contratto. L’impresa riconosce di essere in ritardo, ma considera il macchinario indispensabile per la continuità e cerca un accordo con il venditore: riscadenzamento delle rate, periodo di moratoria, riduzione temporanea degli importi, eventuale rinuncia a interessi di mora o a penali. Se l’accordo bilaterale non basta, o se il venditore minaccia di agire, la rinegoziazione può essere collocata dentro la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente facilita le trattative tra l’imprenditore e i creditori.
La base normativa è doppia. Da un lato c’è la libertà contrattuale: le parti possono sempre modificare il piano di pagamento con un accordo scritto, che conviene redigere con data certa per non creare ambiguità sulla sorte della riserva. Dall’altro ci sono le misure protettive della composizione negoziata, che l’imprenditore può chiedere con l’istanza di nomina dell’esperto o con un atto successivo e che il tribunale deve confermare. Durante la loro efficacia i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni con cui si esercita l’impresa, e la legge limita il potere del creditore di sciogliersi dai contratti pendenti o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa che ha pagato una parte consistente del prezzo e ha bisogno della macchina per evadere ordini già acquisiti: perdere il bene significherebbe perdere i clienti, e la tensione finanziaria è temporanea, legata per esempio a un ritardo negli incassi o a un picco di costi energetici.
Il secondo scenario è quello in cui il debito verso il venditore è solo una parte di un indebitamento più ampio, che comprende banche, fornitori e magari debiti fiscali e previdenziali. Qui la rinegoziazione isolata con il venditore rischia di non bastare, e la composizione negoziata consente di affrontare tutti i tavoli insieme, sotto la guida dell’esperto e con la copertura delle misure protettive.
Il terzo scenario è quello del venditore che ha interesse a non riprendersi la macchina: un bene usato, magari personalizzato sulle esigenze dell’impresa, si rivende con fatica e a valori modesti. Quando il venditore ricaverebbe dalla rivendita meno di quanto potrebbe incassare proseguendo il contratto, la rinegoziazione è spesso la soluzione più razionale anche per lui.
Come si esegue in sintesi
Il percorso parte dalla ricostruzione del contratto: condizioni generali, clausola di riservato dominio, data certa, piano delle rate, eventuali clausole penali o di trattenuta delle rate. Segue la verifica dell’inadempimento rispetto alla soglia dell’art. 1525 c.c. e il calcolo del valore attuale della macchina. Su questa base si costruisce una proposta sostenibile, che deve reggere nel piano di cassa dell’impresa. Se si opta per la composizione negoziata, l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale presso la camera di commercio, con la documentazione richiesta, e l’eventuale richiesta di misure protettive va poi confermata dal tribunale nei termini previsti dal Codice. Per i procedimenti del Codice la sospensione feriale non opera, quindi un’istanza depositata a luglio segue i suoi tempi anche in agosto.
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale è la continuità produttiva: la macchina resta in reparto e l’impresa continua a generare il reddito con cui pagherà le rate rinegoziate. In secondo luogo, l’accordo evita il contenzioso sull’equo compenso e sulla penale, che è lungo e dall’esito non scontato. In terzo luogo, nella composizione negoziata le misure protettive offrono un ombrello temporaneo che impedisce al venditore di procedere con l’esecuzione per consegna mentre le trattative sono in corso; i tribunali hanno chiarito che l’effetto protettivo rende improseguibili le procedure esecutive, che restano pendenti in uno stato di quiescenza (Trib. Arezzo, 9 agosto 2024), e alcuni hanno ammesso misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle misure protettive, per preservarne gli effetti (Trib. Padova, 9 dicembre 2024). Infine, la riservatezza del percorso protegge la reputazione commerciale dell’impresa.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che la rinegoziazione richiede il consenso del venditore: nessuno strumento lo obbliga a concedere sconti o dilazioni. Le misure protettive sono temporanee e, una volta cessate, il venditore recupera la libertà di agire. Va inoltre soppesato che la composizione negoziata ha un costo di procedura (il compenso dell’esperto, determinato secondo i criteri del Codice) e richiede un impegno documentale significativo: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, piano finanziario, test pratico di risanamento. Infine, se l’impresa sottoscrive un nuovo piano di rate e poi non lo rispetta, la posizione peggiora: il venditore avrà un titolo più chiaro e meno pazienza. La prima strada è credibile solo se i flussi futuri dell’impresa, misurati con onestà, consentono davvero di pagare il macchinario.
Profilo ideale: impresa con prospettive di continuità concrete, macchinario essenziale per il fatturato, quota di prezzo già pagata significativa, venditore con scarso interesse a riprendersi un bene usato.
Pronunce a supporto
Oltre alle pronunce di merito sulle misure protettive già richiamate, conta l’orientamento di legittimità secondo cui la restituzione delle rate al compratore, in caso di risoluzione, presuppone la restituzione della cosa (Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9210): un dato che nella trattativa pesa, perché ricorda a entrambe le parti che la risoluzione non è un’uscita gratuita né per l’una né per l’altra.
Seconda strada: governare la risoluzione e la restituzione, contestando i conti del venditore
In cosa consiste
La seconda opzione parte da una constatazione diversa: il macchinario non è più sostenibile, oppure non è più centrale per l’attività, oppure il suo valore è crollato rispetto al prezzo pattuito. In questi casi può avere senso accettare che il contratto si sciolga, ma pretendere che lo scioglimento avvenga secondo le regole dell’art. 1526 c.c.: restituzione della macchina, restituzione delle rate pagate, detrazione di un equo compenso per l’uso e dell’eventuale risarcimento effettivamente provato. L’impresa non subisce passivamente la risoluzione, ma la governa, e se il venditore pretende di trattenere tutte le rate e di chiedere anche il residuo del prezzo, la contesta.
La base normativa è l’art. 1526 c.c., che al primo comma fissa il meccanismo restitutorio e al secondo comma consente al giudice di ridurre l’indennità convenuta quando le parti hanno pattuito che le rate restino al venditore. Si aggiunge l’art. 1384 c.c. sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva. Sul piano processuale, il venditore può agire con un’azione di restituzione, che la giurisprudenza qualifica come azione contrattuale personale proponibile anche con procedimento monitorio (Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2006, n. 6322). L’impresa può allora trovarsi a dover proporre opposizione a decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla notifica: si tratta di un giudizio ordinario di cognizione, al quale si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello della macchina sovradimensionata rispetto ai volumi attuali: l’impresa l’aveva acquistata in una fase di espansione che non si è realizzata, e oggi la utilizza a una frazione della capacità.
Il secondo scenario è quello del contratto con una clausola che consente al venditore di trattenere tutte le rate pagate come indennità e, insieme, di chiedere il residuo del prezzo o un’ulteriore penale. Qui il margine di contestazione è ampio, perché la giurisprudenza guarda con sospetto ai cumuli che attribuiscono al venditore più di quanto avrebbe ottenuto con l’esecuzione regolare del contratto.
Il terzo scenario è quello in cui l’impresa ha già pagato molto e la macchina vale poco: la differenza tra le rate versate e un equo compenso calcolato correttamente può generare un credito restitutorio a favore del compratore, che in una fase di crisi diventa liquidità preziosa o, quantomeno, una partita da compensare.
Come si esegue in sintesi
Si parte dall’analisi della clausola sulle rate e di quella penale, e dalla verifica che l’inadempimento abbia superato la soglia dell’art. 1525 c.c. Si stima il valore della macchina al momento della restituzione e si calcola un equo compenso coerente con l’uso effettivo, con il deprezzamento e con il logoramento. Se il venditore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, si valuta l’opposizione entro quaranta giorni, verificando la scadenza in concreto: se il quarantesimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, il termine si proroga al primo giorno non festivo successivo. Se il venditore minaccia l’esecuzione per consegna, si tiene presente che nel processo esecutivo i termini non si sospendono in agosto. In molti casi la soluzione migliore è una restituzione concordata, con un verbale che fotografi lo stato della macchina e un accordo sul saldo finale.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la chiarezza: l’impresa si libera di un costo fisso che non riesce più a sostenere e chiude una partita che altrimenti graverebbe su ogni piano di risanamento. Il secondo è economico: la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l’equo compenso deve remunerare il godimento del bene, il suo deprezzamento commerciale e il logoramento, ma non può includere il mancato guadagno del venditore né duplicare il risarcimento (Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29020), e che il giudice deve distinguere equo compenso e risarcimento evitando locupletazioni (Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 26451). Il terzo vantaggio è la possibilità di far valere il potere di riduzione dell’indennità convenuta, che alcune pronunce considerano esercitabile anche d’ufficio quando la clausola è manifestamente eccessiva.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, va soppesato che l’impresa perde la macchina, e con essa la capacità produttiva collegata. Il contenzioso sull’equo compenso richiede spesso una consulenza tecnica per stimare valore e deprezzamento, con tempi non brevi e costi di giustizia (contributo unificato commisurato al valore, spese di consulenza). Inoltre l’orientamento della Cassazione non è del tutto lineare: accanto a pronunce che sottolineano il carattere inderogabile del meccanismo restitutorio con equo compenso (Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3859), ve ne sono altre che considerano l’art. 1526 derogabile e valida la clausola penale se non manifestamente eccessiva (Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2025, n. 34882). Questo significa che l’esito dipende molto dalla formulazione della clausola e dalla capacità di dimostrarne in concreto la sproporzione. Infine, se il venditore vanta anche danni ulteriori adeguatamente provati, il saldo può risultare meno favorevole del previsto. La seconda strada funziona quando l’impresa può fare a meno della macchina e ha documenti e numeri per contestare il conteggio del venditore.
Profilo ideale: impresa per cui il macchinario non è più strategico, con molte rate già pagate, valore di mercato del bene in calo e clausole contrattuali che attribuiscono al venditore più di quanto la legge consente.
Pronunce a supporto
Oltre a quelle già citate, va ricordato che, secondo la Cassazione, l’equo compenso può tenere conto anche del deprezzamento del bene dovuto alla crisi economica generale (Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9211): un argomento a doppio taglio, che il venditore userà per aumentare il compenso e che il compratore deve conoscere per anticiparlo. Inoltre, la riduzione della penale va valutata solo dopo aver accertato l’avvenuta restituzione del bene e il suo valore (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33475).
Terza strada: portare il contratto dentro uno strumento concorsuale
In cosa consiste
La terza opzione si impone quando la crisi non riguarda solo il macchinario ma l’intera impresa, e il problema della riserva di proprietà diventa un tassello di una soluzione più ampia. Qui le varianti sono due, molto diverse tra loro.
La prima è il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio, nel quale l’impresa propone ai creditori un piano. Il Codice consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non ancora eseguiti, con un indennizzo per la controparte trattato come credito anteriore, e limita la possibilità dei creditori di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Nel concordato in continuità il contratto di vendita con riserva può essere mantenuto se la macchina serve al piano, oppure sciolto se il piano prevede di farne a meno.
La seconda variante è la liquidazione giudiziale, lo scenario più grave, che però va conosciuto perché condiziona tutte le trattative precedenti. L’art. 178 CCII stabilisce che, se il compratore è sottoposto a liquidazione giudiziale e il prezzo è pagabile a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere una cauzione, salvo che il curatore paghi subito il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito alla restituzione delle rate. Il secondo comma precisa che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto. Per le imprese minori, definite dall’art. 2 CCII in base ai limiti di attivo, ricavi e debiti, il corrispondente percorso è quello degli strumenti del sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata, che il Codice disciplina con regole proprie.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa con più contratti pendenti (leasing, vendite con riserva, forniture) e un indebitamento complessivo che rende impossibile trattare caso per caso: il concordato consente di decidere quali contratti tenere e quali sciogliere secondo un disegno unitario.
Il secondo scenario è quello dell’impresa la cui continuità dipende da un insieme di beni strumentali, alcuni pagati e altri no, e che può presentare un piano in cui il venditore con riserva viene pagato per il residuo perché il macchinario è indispensabile, mentre altri contratti vengono sciolti.
Il terzo scenario è quello, purtroppo realistico, in cui la continuità non è più possibile e l’apertura della liquidazione giudiziale è vicina. Qui conoscere l’art. 178 CCII serve a valutare in anticipo cosa accadrà: se la riserva è opponibile, il venditore potrà riavere la macchina restituendo le rate al netto dell’equo compenso; se non lo è, la macchina resterà nella massa attiva e il venditore concorrerà come creditore.
Come si esegue in sintesi
Per il concordato preventivo l’impresa deposita un ricorso al tribunale, eventualmente con riserva di presentare piano e proposta, e può chiedere misure protettive. La scelta sul contratto di vendita con riserva va motivata nel piano: mantenerlo ha senso se la macchina genera flussi superiori al costo residuo; scioglierlo ha senso se il piano non ne ha bisogno. L’autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione si chiede al tribunale con un’istanza specifica, e l’indennizzo spettante al venditore entra nel concorso. Per la liquidazione giudiziale, il venditore che voglia riavere il bene deve proporre domanda di restituzione nella fase di accertamento del passivo e dimostrare l’opponibilità del patto con data certa anteriore all’apertura della procedura. In tutti questi procedimenti, disciplinati dal Codice, i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Vantaggi motivati
Il vantaggio principale del concordato è la visione d’insieme: il contratto sul macchinario non viene affrontato isolatamente ma come parte di un piano che riguarda tutti i creditori, con la possibilità di sciogliere ciò che non serve e conservare ciò che serve. Le misure protettive, inoltre, bloccano le azioni esecutive dei creditori, compresa l’esecuzione per consegna. Nella liquidazione giudiziale, per il compratore, il vantaggio è più limitato ma reale: il meccanismo dell’art. 178 CCII assicura che lo scioglimento avvenga con restituzione delle rate al netto dell’equo compenso, e non con una trattenuta integrale.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è evidente. Il concordato è una procedura pubblica, impegnativa, con costi di procedura significativi (commissario giudiziale, attestatore, spese di pubblicità e di giustizia) e un esito che dipende dal voto dei creditori e dall’omologazione. La liquidazione giudiziale, poi, comporta lo spossessamento dell’imprenditore e la perdita del controllo dell’impresa: la scelta di subentrare o sciogliersi dal contratto spetta al curatore, non più al titolare. Va infine soppesato che lo scioglimento autorizzato nel concordato genera un indennizzo a favore del venditore che, pur trattato come credito anteriore, va comunque soddisfatto secondo il piano. La terza strada è adatta quando il macchinario è solo uno dei problemi e l’impresa ha bisogno di uno strumento che li affronti tutti.
Profilo ideale: impresa con indebitamento diffuso e più contratti pendenti, che necessita di una ristrutturazione complessiva; oppure impresa prossima all’insolvenza conclamata, per la quale occorre prevedere fin d’ora gli effetti dell’art. 178 CCII.
Pronunce a supporto
Sulla tutela del compratore nella vendita con riserva in caso di procedura del venditore, la Cassazione ha osservato, con riferimento all’omologa norma della legge fallimentare, che il compratore con riserva riceve una protezione più ampia rispetto al promissario acquirente, perché l’effetto traslativo è già vincolante tra le parti (Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28480). Sulla prova della riserva nei confronti della procedura, il terzo che la invoca contro il curatore deve dimostrare che il patto ha data certa anteriore all’apertura del concorso (Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2009, n. 13568). Infine, quando la risoluzione per inadempimento è intervenuta prima della procedura concorsuale, la Cassazione ha applicato per analogia il criterio dell’art. 1526 c.c. anche nel successivo fallimento, in una fattispecie di leasing traslativo (Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21315).
Le tre strade alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali. Usano gli stessi dati di partenza, per rendere confrontabili gli esiti delle tre opzioni.
Dati comuni. Un’impresa di lavorazioni meccaniche ha acquistato a gennaio 2025 un centro di lavoro a controllo numerico al prezzo di 214.600 €, con patto di riservato dominio inserito nel contratto firmato digitalmente e trasmesso via PEC (quindi con data certa). Ha versato un anticipo di 32.190 € e si è obbligata a pagare 36 rate mensili da 5.066,94 €. Ha pagato regolarmente 19 rate, per un totale versato di 128.461,86 € compreso l’anticipo. Non ha pagato le rate di luglio, agosto e settembre 2026, pari a 15.200,82 €. Il residuo complessivo, tra rate scadute e da scadere, è di 86.137,98 €. Il 22 ottobre 2026 riceve una diffida ad adempiere con termine di quindici giorni, che scade venerdì 6 novembre 2026. Il contratto prevede che, in caso di risoluzione, le rate pagate restino al venditore a titolo di indennità e che sia dovuta una penale pari al 10% del residuo. Oltre al debito verso il venditore, l’impresa ha debiti bancari e verso fornitori per circa 410.000 €.
Un primo dato va subito messo a fuoco: l’ottava parte del prezzo è 26.825 €, ma l’art. 1525 c.c. protegge il compratore solo per il mancato pagamento di una sola rata entro quella soglia. Con tre rate insolute la protezione non opera, e il venditore è in condizione di far valere la risoluzione alla scadenza della diffida.
Simulazione A: la rinegoziazione dentro la composizione negoziata
Mercoledì 28 ottobre 2026, prima della scadenza della diffida, l’impresa deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica e chiede l’applicazione delle misure protettive, poi sottoposte a conferma del tribunale nei termini dell’art. 19 CCII. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese il venditore non può iniziare l’esecuzione per consegna sulla macchina, che è un bene con cui si esercita l’impresa, e non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento delle rate anteriori. Nelle trattative con l’esperto si propone al venditore un piano: sei mesi di sospensione, poi 24 rate da 3.589,08 € a copertura dell’intero residuo di 86.137,98 €, senza penale. Il venditore confronta questa proposta con l’alternativa: riprendersi una macchina usata personalizzata e restituire le rate al netto dell’equo compenso. Se accetta, l’impresa conserva il bene e la rata mensile scende di circa il 29%. Se non accetta, alla cessazione delle misure protettive la situazione torna aperta, ma l’impresa avrà nel frattempo potuto lavorare e definire gli altri tavoli.
Simulazione B: risoluzione governata e contestazione dei conti
L’impresa non riesce a pagare e la diffida scade il 6 novembre 2026: il contratto si risolve di diritto. Il venditore chiede la restituzione della macchina e sostiene di poter trattenere tutte le rate (128.461,86 €) e di avere diritto alla penale di 8.613,80 €. L’impresa, assistita, fa stimare la macchina: valore di mercato residuo 131.700 €, quindi un deprezzamento di 82.900 € rispetto al prezzo; a questo si aggiunge una quota per il godimento di 420 € al mese per 22 mesi, pari a 9.240 €. L’equo compenso così ricostruito ammonta a 92.140 €. Restituita la macchina, l’impresa può sostenere di avere diritto alla restituzione di 36.321,86 € (128.461,86 − 92.140), al netto degli eventuali danni ulteriori che il venditore riesca a provare. La distanza tra la posizione del venditore e quella del compratore supera i 44.900 €: è questa la somma in discussione. Se il venditore ottiene un decreto ingiuntivo per la restituzione e lo notifica lunedì 7 dicembre 2026, il termine di quaranta giorni per l’opposizione cadrebbe sabato 16 gennaio 2027 e slitta quindi a lunedì 18 gennaio 2027. La sospensione feriale non entra in gioco perché il periodo non comprende agosto; se lo comprendesse, trattandosi di un giudizio di cognizione, i giorni dal 1° al 31 agosto non si conterebbero.
Simulazione C: concordato in continuità oppure liquidazione giudiziale
Martedì 3 novembre 2026, prima della scadenza della diffida, l’impresa deposita un ricorso per concordato preventivo con riserva di presentare piano e proposta, chiedendo le misure protettive. Nel piano in continuità la macchina è indispensabile: l’impresa propone di mantenere il contratto e di pagare il residuo di 86.137,98 € secondo il piano, mentre chiede l’autorizzazione a sciogliere un altro contratto di leasing su un bene inutilizzato. Il venditore con riserva non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento delle rate anteriori, ma valuterà la proposta al voto. Nell’ipotesi peggiore, se il concordato non viene omologato e venerdì 15 gennaio 2027 si apre la liquidazione giudiziale, entra in gioco l’art. 178 CCII: il curatore potrebbe subentrare, pagando il residuo o prestando cauzione, se la macchina ha un valore superiore al debito; oppure sciogliersi, e allora il venditore riavrebbe la macchina restituendo le rate al netto dell’equo compenso, con possibile compensazione tra i due crediti. Con i numeri della simulazione B, la curatela avrebbe titolo a far valere un credito restitutorio dell’ordine di 36.000 €, da verificare in sede di accertamento.
Il confronto mostra che la stessa situazione di partenza conduce a esiti molto diversi a seconda della strada scelta e del momento in cui la si sceglie: le opzioni A e C richiedono di muoversi prima della scadenza della diffida; l’opzione B si gioca soprattutto sulla qualità della stima e sulla tenuta delle clausole.
Le tre strade affiancate
La tabella che segue riassume il confronto. Va letta con prudenza: le voci indicano tendenze, non certezze, perché tempi e rischi dipendono dal tribunale, dalla controparte e dalla documentazione disponibile. Per i costi sono indicati solo quelli della procedura e di giustizia previsti dalla legge, non quelli della consulenza. Due righe meritano attenzione particolare. La prima è quella degli effetti sull’esecuzione: solo le opzioni che passano per il Codice della crisi offrono una protezione legale contro l’esecuzione per consegna, mentre la rinegoziazione bilaterale si regge sulla volontà del venditore. La seconda è quella della reversibilità: dalla rinegoziazione si può passare a uno strumento concorsuale, mentre dalla liquidazione giudiziale non si torna indietro.
| Criterio | Opzione 1: rinegoziazione / composizione negoziata | Opzione 2: risoluzione governata ex art. 1526 c.c. | Opzione 3: concordato preventivo / liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Tempi | Settimane per l’accordo bilaterale; mesi per la composizione negoziata | Da pochi mesi (accordo) a anni (giudizio con consulenza tecnica) | Mesi per il concordato; tempi lunghi per la liquidazione |
| Complessità | Media: piano finanziario e trattativa | Media: stima del bene, analisi delle clausole | Alta: piano, attestazione, voto, omologazione |
| Esito negativo | Il venditore riprende la libertà di agire alla fine delle misure | Equo compenso stimato più alto del previsto; danni provati | Mancata omologazione; apertura della liquidazione |
| Effetti sull’esecuzione per consegna | Bloccata dalle misure protettive confermate; altrimenti nessuna protezione | Nessun blocco: si discute del saldo | Bloccata dalle misure protettive; in liquidazione decide il curatore |
| Sorte della macchina | Resta all’impresa | Torna al venditore | Resta se il piano la mantiene; in liquidazione dipende dal curatore |
| Reversibilità | Alta: si può passare a un altro strumento | Bassa dopo la restituzione | Bassa, nulla per la liquidazione |
| Costi della procedura | Compenso dell’esperto secondo i criteri del CCII; nessun contributo unificato per la sola istanza | Contributo unificato secondo il valore (D.P.R. 115/2002), consulenza tecnica | Commissario giudiziale, attestatore, spese di giustizia e pubblicità |
| Sospensione feriale | Esclusa (art. 9, c. 1, CCII) | Sì nel giudizio di cognizione (1-31 agosto); no nell’esecuzione | Esclusa (art. 9, c. 1, CCII) |
Come orientarsi: i criteri che fanno pendere la bilancia
Nessuna delle tre strade è in sé migliore. La scelta nasce dall’incrocio di alcuni elementi oggettivi, che conviene esaminare uno per uno prima di qualsiasi mossa.
Primo criterio: il peso della macchina sul fatturato. Se la tua impresa senza quel macchinario non può lavorare, generalmente le opzioni che lo conservano, cioè la rinegoziazione o un concordato in continuità, meritano la priorità. Se invece la macchina è sottoutilizzata o sostituibile con lavorazioni esterne, la risoluzione governata diventa una via concreta per liberarsi di un costo fisso e recuperare parte di quanto versato.
Secondo criterio: la quota di prezzo già pagata e il valore attuale del bene. Quando le rate versate superano di molto il deprezzamento della macchina, lo scioglimento può generare un credito restitutorio a favore dell’impresa; quando invece si è pagato poco e il bene vale ancora molto, il venditore ha un forte interesse a riprendersi la macchina e la trattativa sarà più dura. L’elemento dirimente, in questo caso, è una stima tecnica attendibile, perché senza di essa ogni discussione sull’equo compenso resta un confronto di opinioni.
Terzo criterio: l’opponibilità della riserva. Se il patto di riservato dominio non ha data certa anteriore all’eventuale procedura o al pignoramento, la posizione del venditore si indebolisce in modo significativo nei confronti degli altri creditori e degli organi della procedura. Questo dato può cambiare radicalmente la convenienza di uno strumento concorsuale rispetto a una trattativa bilaterale, e va verificato prima di ogni altra valutazione.
Quarto criterio: l’ampiezza della crisi. Se il debito verso il venditore è l’unico problema serio, uno strumento concorsuale può essere sproporzionato. Se invece l’impresa ha più fronti aperti, con banche, fornitori, fisco ed enti previdenziali, affrontare il macchinario isolatamente rischia di spostare il problema senza risolverlo, e la composizione negoziata o il concordato diventano più adatti.
Quinto criterio: il calendario. Se la diffida è ancora pendente, sono disponibili tutte le opzioni; se il contratto è già risolto di diritto, la rinegoziazione dipende solo dalla disponibilità del venditore, e la protezione delle misure non fa rivivere un contratto già sciolto. Se è stato notificato un decreto ingiuntivo, il termine di quaranta giorni per l’opposizione condiziona ogni altra scelta.
In molti casi le opzioni si combinano: una composizione negoziata può sfociare in un accordo con il venditore e, se fallisce, in un concordato; una risoluzione governata può essere inserita in un piano che riguarda anche gli altri creditori. Il punto non è scegliere una volta per tutte, ma scegliere in un ordine che non bruci le alternative.
Nella crisi d’impresa il contratto con riserva di proprietà va letto insieme al piano di risanamento: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, imposta fin dall’inizio una scelta che possa essere sostenuta davanti all’esperto, al tribunale e, se necessario, in Cassazione.
I dubbi di chi deve decidere
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Dalla rinegoziazione si può passare alla composizione negoziata, e da questa al concordato; la composizione negoziata è concepita proprio per sfociare, se necessario, in uno strumento di regolazione della crisi. Il passaggio inverso è più difficile: una volta restituita la macchina o aperta la liquidazione giudiziale, le altre opzioni si chiudono. Per questo conviene partire dalla strada più reversibile, quando i numeri lo consentono.
Se il venditore viene a prendersi la macchina, posso impedirglielo? Senza un titolo esecutivo e senza un procedimento di esecuzione per consegna, il venditore non può farsi giustizia da sé. Se invece ha un titolo, il blocco può derivare solo da uno strumento come le misure protettive o da un’opposizione fondata. Va ricordato che nell’esecuzione e, di regola, nelle opposizioni esecutive non opera la sospensione feriale: i termini corrono anche in agosto.
Se scelgo la risoluzione, perdo tutto quello che ho pagato? Non necessariamente. La regola dell’art. 1526 c.c. è che le rate vanno restituite, detratto l’equo compenso per l’uso e l’eventuale risarcimento provato. Anche una clausola che prevede la trattenuta delle rate può essere ridotta dal giudice se l’indennità è eccessiva. Il saldo finale dipende però dalla stima della macchina e dall’interpretazione delle clausole, su cui la giurisprudenza non è del tutto uniforme.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio maggiore non è sbagliare opzione, ma sceglierla tardi. Una composizione negoziata avviata dopo la risoluzione del contratto non fa rivivere il rapporto; un’opposizione a decreto ingiuntivo depositata oltre i quaranta giorni è inammissibile. La valutazione delle alternative va fatta finché sono tutte ancora aperte.
Devo informare il venditore se avvio una composizione negoziata? La composizione negoziata è riservata, ma se si chiedono misure protettive l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e le misure diventano conoscibili. Nella pratica, il venditore va coinvolto nelle trattative, perché è uno dei creditori con cui occorre un accordo.
Le pronunce che pesano sulla scelta
I riferimenti che seguono sono stati tratti da raccolte di massime e da sintesi pubblicate su fonti giuridiche consultate per questa guida. Per ciascuno si indicano gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per l’impresa in crisi con il macchinario non pagato. Diverse pronunce riguardano il leasing traslativo, al quale la Cassazione applica per analogia l’art. 1526 c.c.: sono richiamate perché i principi sull’equo compenso e sulla penale valgono, a maggior ragione, per la vendita con riserva di proprietà.
Per la prima strada (rinegoziazione e composizione negoziata)
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Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. Le misure protettive rendono improseguibile l’esecuzione, che resta pendente in uno stato di quiescenza senza estinguersi. Rilevanza: chiarisce che l’ombrello protettivo sospende, ma non cancella, l’azione del creditore; il tempo guadagnato va usato per chiudere l’accordo.
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Trib. Padova, 9 dicembre 2024. Dopo la scadenza delle misure protettive, il tribunale ha ammesso misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII per preservare gli effetti già ottenuti. Rilevanza: mostra che la protezione può essere prolungata con strumenti cautelari quando le trattative sono serie e documentate.
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Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9210. La restituzione delle rate al compratore presuppone la restituzione del bene. Rilevanza: in trattativa ricorda che la risoluzione impone obblighi reciproci e non è un’uscita a costo zero per il venditore.
Per la seconda strada (risoluzione governata)
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Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2006, n. 6322. L’azione del venditore per la restituzione del bene è un’azione contrattuale personale, proponibile anche con procedimento monitorio. Rilevanza: spiega perché l’impresa può ricevere un decreto ingiuntivo e deve presidiare il termine per l’opposizione.
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Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29020. L’equo compenso comprende il godimento del bene, il suo deprezzamento commerciale e il logoramento, ma non il mancato guadagno del venditore né il risarcimento. Rilevanza: è il parametro con cui contestare un conteggio gonfiato.
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Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9211. Nel calcolo dell’equo compenso può rilevare anche il deprezzamento del bene dovuto alla crisi economica. Rilevanza: un argomento che il venditore userà, e che il compratore deve anticipare con una stima accurata.
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Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3859. La disciplina dell’art. 1526 c.c. impone la restituzione delle rate e il riconoscimento di un equo compenso, in termini che la pronuncia qualifica come inderogabili. Rilevanza: sostiene la contestazione delle clausole che attribuiscono al venditore più di quanto la legge consente.
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Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2025, n. 34882. L’art. 1526 c.c. è stato ritenuto derogabile, con validità della clausola penale se non manifestamente eccessiva. Rilevanza: segnala il contrasto interpretativo e rende decisiva la prova concreta dell’eccessività della penale.
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Cass. civ., Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 26451. Il giudice deve distinguere equo compenso e risarcimento, bilanciando gli interessi delle parti per evitare arricchimenti ingiustificati. Rilevanza: impedisce la duplicazione delle voci a favore del venditore.
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Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33475. La riduzione della penale presuppone l’accertamento dell’avvenuta restituzione del bene e del suo valore. Rilevanza: consiglia di documentare con cura la riconsegna e lo stato della macchina.
Per la terza strada (strumenti concorsuali)
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Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 1998, n. 1999. Per l’opponibilità della riserva al fallimento del compratore basta che il patto risulti da atto con data certa anteriore all’apertura della procedura; la trascrizione nel registro delle macchine riguarda il terzo acquirente. Rilevanza: principio formulato sotto la legge fallimentare, utile per valutare la posizione del venditore nella liquidazione giudiziale.
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Cass. civ., Sez. I, 13 maggio 1991, n. 5324. L’atto scritto richiesto per l’opponibilità può essere anche successivo alla vendita, se redatto per documentare la riserva e munito di data certa anteriore al fallimento, salva la revocatoria. Rilevanza: impone di controllare non solo il contratto ma anche i documenti successivi.
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Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2009, n. 13568. Chi invoca il patto di riservato dominio contro il curatore deve provarne la data certa anteriore all’apertura del concorso. Rilevanza: individua su chi grava l’onere della prova nella procedura.
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Cass. civ., Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28480. Nella vendita con riserva di proprietà il compratore gode di una tutela più ampia del promissario acquirente in caso di procedura del venditore, perché l’effetto traslativo è già vincolante tra le parti. Rilevanza: corrisponde alla regola oggi contenuta nell’art. 178, comma 2, CCII.
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Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21315. Se la risoluzione del contratto è intervenuta prima del fallimento, il criterio dell’art. 1526 c.c. si applica per analogia anche nella procedura successiva (fattispecie di leasing traslativo). Rilevanza: la data della risoluzione, prima o dopo l’apertura del concorso, cambia la disciplina applicabile.
Il quadro giurisprudenziale, nel suo insieme, conferma che la partita sul macchinario non pagato si decide soprattutto su tre elementi: data certa della riserva, qualità della stima e momento della risoluzione.
Il lavoro dello Studio Monardo su questo contratto
Lo Studio Monardo affronta la vendita con riserva di proprietà dell’impresa in crisi con un metodo che parte dai documenti e arriva alla scelta dello strumento. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo il contratto e la sua storia: contratto, condizioni generali, fatture, piano delle rate, PEC e firme digitali, per individuare la clausola di riservato dominio e la data certa.
- Verifichiamo l’opponibilità della riserva ai sensi dell’art. 1524 c.c., anche in vista di un’eventuale procedura concorsuale, e controlliamo se esiste la trascrizione nel registro delle macchine.
- Calcoliamo l’inadempimento rispetto alla soglia dell’art. 1525 c.c. e controlliamo la regolarità della diffida e dei termini.
- Facciamo stimare il macchinario con il supporto tecnico necessario e ricostruiamo l’equo compenso secondo i criteri indicati dalla Cassazione, separandolo dal risarcimento.
- Analizziamo clausole penali e di trattenuta delle rate per verificare se attribuiscono al venditore più di quanto consente l’art. 1526 c.c. e se sono riducibili.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di cassa che dimostra se l’impresa può sostenere una rinegoziazione, e su quali importi.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto rinegoziazione, risoluzione governata e strumenti concorsuali con gli stessi numeri.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, quando la strada scelta è questa, e assistiamo l’impresa nelle trattative con il venditore e con gli altri creditori.
- Redigiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo o gli atti difensivi nell’esecuzione per consegna, presidiando i termini e la diversa applicazione della sospensione feriale.
- Impostiamo il trattamento del contratto nel concordato preventivo, con le istanze di sospensione o scioglimento, oppure analizziamo gli effetti dell’art. 178 CCII in caso di liquidazione giudiziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la scelta che si fa oggi sul macchinario, rinegoziare, restituire o inserirlo in un piano concorsuale, va difesa domani in ogni sede, e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione evita che la linea cambi mani proprio quando si discute dell’equo compenso o dell’opponibilità della riserva. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di conoscere dall’interno le dinamiche della composizione negoziata, mentre quella di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono il riferimento per le imprese minori che accedono agli strumenti del sovraindebitamento. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la tenuta giuridica di una scelta e la sua sostenibilità finanziaria non si possono separare.
Una scelta da fare finché le alternative sono aperte
L’impresa in crisi con un macchinario acquistato con riserva di proprietà e non pagato non ha davanti un’unica risposta, ma tre strade con profili diversi: conservare il bene rinegoziando, anche con la protezione della composizione negoziata; sciogliere il contratto pretendendo il rispetto dell’art. 1526 c.c.; inserirlo in uno strumento concorsuale che affronti l’intera crisi. Ognuna ha vantaggi reali e rischi concreti, e la stessa situazione di partenza può condurre a esiti distanti decine di migliaia di euro. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o farla troppo tardi, costa tempo, liquidità e diritti che non si recuperano.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce il percorso in cui spesso si decide la sorte dei contratti pendenti; è avvocato cassazionista, e può sostenere la stessa linea sull’equo compenso e sull’opponibilità fino all’ultimo grado; coordina uno staff di avvocati e commercialisti che misura ogni opzione con i numeri dell’impresa.
📩 Prima che la diffida scada o che il termine per opporti si chiuda, contatta lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci li trovi al termine di questo articolo.