Quando un’impresa già in difficoltà riceve una contestazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette, il danno più grave raramente arriva dalla violazione in sé: arriva dagli errori commessi nelle settimane successive, quando i termini corrono e l’imprenditore è assorbito dalla crisi.
L’esperienza insegna che le imprese in tensione finanziaria tendono a trattare la lettera dell’Antitrust come “l’ennesimo problema da rimandare”. Fornitori da pagare, banche che chiedono rientri, dipendenti da tenere, magari un piano di risanamento in corso: in questo quadro una comunicazione di avvio dell’istruttoria finisce in fondo alla pila. Ma il procedimento per pratiche commerciali scorrette ha tempi propri, poteri incisivi (diffide, sospensioni provvisorie, sanzioni fino a 10 milioni di euro, obbligo di pubblicare dichiarazioni rettificative) e conseguenze che si riflettono direttamente sulla tenuta dell’azienda e sugli strumenti della crisi d’impresa.
Gli errori che vediamo ripetersi con più frequenza, ordinati dal più grave e diffuso, sono questi:
- Sottovalutare la comunicazione di avvio e le richieste di informazioni, rispondendo tardi, male o per niente.
- Lasciar passare il momento degli impegni, oppure presentare impegni generici e poi non rispettarli.
- Tacere all’Autorità la situazione di crisi, senza documentare le condizioni economiche che incidono sulla sanzione.
- Sbagliare l’impugnazione: termini, giudice, contenuto del ricorso, sospensione feriale e tutela cautelare.
- Non gestire il debito da sanzione: né pagamento, né rateizzazione, né collocazione corretta nella crisi.
- Separare il fronte Antitrust dal piano di risanamento, dimenticando consumatori, inibitorie e azioni civili.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra contestazione consumeristica e crisi aziendale? Perché qui servono, insieme, tre competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere la contestazione dentro la composizione negoziata e gli altri strumenti del Codice della crisi; quella di avvocato cassazionista, che garantisce continuità nella difesa dal TAR fino al Consiglio di Stato e, per i profili civili, fino alla Corte di Cassazione; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con commercialisti che ricostruiscono fatturato, margini e sostenibilità del debito, cioè proprio i dati su cui si gioca la misura della sanzione e la credibilità del piano.
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Primo errore: trattare la comunicazione di avvio come una formalità
L’errore
Un’impresa di vendita a distanza di elettrodomestici, con il magazzino pieno e i pagamenti ai fornitori in ritardo, riceve via PEC la comunicazione di avvio di un procedimento istruttorio dell’AGCM per prezzi civetta e tempi di consegna non rispettati. L’amministratore la gira all’ufficio clienti, che risponde con una mail di due righe (“abbiamo già risolto i ritardi”), senza documenti, senza accesso agli atti, senza memoria difensiva. Tre mesi dopo arriva il provvedimento finale.
Perché è un errore
Il procedimento per pratiche commerciali scorrette è regolato dall’art. 27 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e dal Regolamento sulle procedure istruttorie dell’Autorità. È un procedimento in contraddittorio: l’impresa ha diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti, di essere sentita, e ha l’obbligo di rispondere alle richieste di informazioni e di esibire i documenti richiesti; il rifiuto, il ritardo o le informazioni non veritiere sono a loro volta sanzionabili in via autonoma dallo stesso art. 27.
Va poi compresa la natura dell’illecito. Le pratiche commerciali scorrette sono illeciti di pericolo: non occorre che un consumatore sia stato effettivamente danneggiato, basta che la condotta sia idonea a falsare in modo apprezzabile la sua scelta. Lo ha ribadito il TAR Lazio con la sentenza 6 dicembre 2022, n. 16242, che ha anche chiarito come i messaggi poco chiari nella fase di “aggancio” del cliente siano sanzionabili anche se il consumatore potrebbe recuperare le informazioni corrette più avanti. Nello stesso senso il TAR Lazio, 1° agosto 2019, n. 10193: il primo contatto deve già contenere le informazioni necessarie a una scelta consapevole. Una risposta del tipo “abbiamo già risolto” non scalfisce questo impianto, perché l’illecito si è consumato quando il messaggio è stato diffuso.
Le conseguenze
Chi non partecipa davvero all’istruttoria consegna all’Autorità una ricostruzione dei fatti incontestata. Nel provvedimento finale l’AGCM valuterà gravità e durata della condotta sulla base di ciò che ha raccolto; senza dati dell’impresa, la durata viene spesso calcolata nella misura più ampia documentata dalle segnalazioni. La conseguenza più grave è che il giudizio davanti al TAR parte da un provvedimento costruito senza il contributo difensivo dell’impresa, e molte circostanze non allegate nel procedimento diventano difficilissime da far valere dopo. Non è una preclusione assoluta in senso tecnico, ma nella pratica il giudice amministrativo verifica la ragionevolezza della valutazione dell’Autorità sulla base degli elementi che essa aveva davanti.
C’è anche un rischio meno visibile: in alcuni settori l’Autorità può disporre la sospensione provvisoria della pratica nei casi di particolare urgenza. Per un’impresa in crisi, che magari regge proprio grazie a una certa campagna promozionale o a un certo canale di vendita, un blocco cautelare improvviso può incidere sulla cassa più della sanzione finale.
Cosa fare invece
La comunicazione di avvio va trattata come l’atto introduttivo di un contenzioso, non come un reclamo di un cliente. In concreto:
- annotare subito i termini indicati nella comunicazione (risposta alle richieste di informazioni, presentazione di impegni, memorie);
- chiedere l’accesso agli atti per conoscere segnalazioni, rilievi e documenti acquisiti;
- ricostruire con l’ufficio marketing e commerciale la cronologia reale della pratica: quando è iniziata, quando è stata modificata, quanti consumatori ha raggiunto;
- valutare subito se ci sono elementi per contestare la qualificazione (ingannevole, aggressiva, inclusa nelle “liste nere”) o il ruolo dell’impresa;
- preparare una memoria che, oltre alla difesa nel merito, documenti la situazione economica dell’impresa (su questo torneremo nel terzo errore).
Il dettaglio che pochi conoscono
Non tutte le pratiche richiedono la stessa prova. Per le condotte comprese negli elenchi degli artt. 23 e 26 del Codice del consumo (le cosiddette “liste nere”) la scorrettezza è presunta: lo ha ricordato il Consiglio di Stato, sentenza 14 aprile 2020, n. 2414, secondo cui per queste pratiche non serve verificare caso per caso la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento del consumatore. Il punto che sfugge quasi sempre è che la prima difesa, in questi casi, non riguarda l’effetto della pratica ma la sua qualificazione: dimostrare che la condotta non rientra esattamente nella fattispecie tipizzata sposta l’onere della prova sull’Autorità. È ciò che è accaduto nella vicenda decisa dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2871, dove la contestazione di vendita piramidale (una delle condotte della lista nera) è caduta perché l’Autorità non aveva dimostrato che i compensi della rete dipendessero prevalentemente dal reclutamento anziché dalle vendite a terzi, con annullamento della sanzione relativa a quella pratica.
Altro dettaglio: la nozione di “professionista” responsabile è ampia. Il Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 2023, n. 4498, ha ritenuto coautore della pratica anche chi ha un interesse diretto e immediato alla sua realizzazione nell’ambito della propria attività ordinaria. Per un’impresa in crisi che si appoggia a rivenditori, agenzie o piattaforme esterne, significa che la difesa deve chiarire subito chi ha ideato, diffuso e controllato il messaggio.
Un’ultima osservazione pratica su questa fase. Nelle imprese in crisi capita spesso che la PEC dell’Autorità arrivi a una casella non presidiata, magari quella di una sede chiusa o di un ufficio ridotto dopo i tagli al personale. La notifica via PEC al domicilio digitale risultante dai registri pubblici è comunque valida, e i termini decorrono anche se nessuno l’ha letta. Verificare chi controlla la PEC aziendale, e con quale frequenza, è il primo presidio contro la perdita inconsapevole dei termini, tanto nel procedimento dell’Autorità quanto, più avanti, per il ricorso al TAR e per gli atti della riscossione.
Secondo errore: perdere il treno degli impegni, o salirci senza biglietto
L’errore
Un operatore della vendita di energia ai clienti domestici, in calo di liquidità dopo una stagione di prezzi all’ingrosso volatili, riceve la contestazione per modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali poco trasparenti. L’amministratore pensa di “aspettare l’esito” e non presenta impegni. In un altro scenario, la stessa impresa li presenta, l’Autorità li accetta e chiude il procedimento senza accertare l’illecito; ma poi, per mancanza di risorse, l’impresa non attiva il servizio clienti dedicato che aveva promesso e lascia invariata parte della modulistica.
Perché è un errore
L’art. 27, comma 7, del Codice del consumo consente all’Autorità, salvo i casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica, di ottenere dal professionista l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della pratica o modificandola in modo da eliminarne i profili di illegittimità. L’Autorità può rendere gli impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione. Il Regolamento sulle procedure istruttorie fissa un termine per presentarli, decorrente dalla comunicazione di avvio: è un termine dell’istruttoria, non processuale, e non beneficia di alcuna sospensione estiva.
Se gli impegni vengono accettati, però, diventano vincolanti. Il comma 12 dello stesso articolo sanziona l’inottemperanza agli impegni con una sanzione amministrativa pecuniaria che, dopo il D.Lgs. 26/2023 di recepimento della direttiva Omnibus, può arrivare fino a 10 milioni di euro, lo stesso tetto previsto per le pratiche scorrette nei casi nazionali.
Le conseguenze
Chi non presenta impegni rinuncia alla via che, nella maggior parte dei casi meno gravi, consente di chiudere il procedimento senza accertamento e senza sanzione. Per un’impresa in crisi la differenza è enorme: niente debito da sanzione, niente provvedimento pubblicato che certifica l’illecito, minore esposizione alle azioni dei consumatori.
Chi invece li presenta e non li rispetta si espone a due fronti. Il TAR Lazio, Sez. I, sentenza 3 giugno 2025, n. 10706, ha affermato che gli impegni non sono un accordo bilaterale tra impresa e Autorità, ma aprono una fase di verifica del comportamento successivo dell’impresa; e che l’inottemperanza, oltre a giustificare la riapertura del procedimento originario, costituisce di per sé un illecito autonomo, di mera condotta, previsto dall’art. 27, commi 7 e 12. La sentenza richiama come conformi il Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3579, e il TAR Lazio, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 17530. Il risultato è che l’impresa che non mantiene gli impegni può trovarsi con due procedimenti distinti: uno per la pratica originaria, riaperto, e uno per la violazione degli impegni, che l’Autorità può contestare anche separatamente.
Cosa fare invece
Gli impegni vanno presentati presto e calibrati sulle risorse reali dell’impresa, non su quelle che l’impresa vorrebbe avere. È qui che molti compromettono la propria posizione: per ottenere la chiusura promettono interventi costosi (nuove piattaforme, rimborsi generalizzati, call center dedicati) che il cash flow di un’azienda in crisi non può sostenere. La strada corretta è:
- verificare subito se la pratica, per come è contestata, rientra tra quelle di “manifesta scorrettezza e gravità” per cui gli impegni non sono ammessi;
- costruire misure concrete, misurabili e verificabili, con un cronoprogramma realistico;
- quantificarne il costo con il commercialista e inserirlo nelle previsioni di cassa, eventualmente nel piano di risanamento;
- prevedere un sistema interno di monitoraggio e una persona responsabile dell’attuazione;
- documentare ogni passo dell’esecuzione, così da poter dimostrare l’ottemperanza in caso di verifica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Gli impegni non sono “neutri” rispetto ai consumatori. Le misure restitutorie (rimborsi, storni, ristori) possono essere uno degli strumenti con cui l’impresa dimostra di eliminare gli effetti della pratica; ma per un’impresa in crisi ogni rimborso è un pagamento che va valutato anche alla luce della parità di trattamento dei creditori, se l’impresa è o sta per entrare in uno strumento di regolazione della crisi. Promettere rimborsi integrali a una categoria di clienti, mentre si chiede ai fornitori uno stralcio del 60%, può creare problemi di coerenza del piano. Un altro punto delicato: l’impegno resta vincolante anche se cambia l’organo amministrativo o se l’azienda viene affittata o ceduta nell’ambito della procedura; chi subentra deve conoscerne il contenuto.
Un ultimo aspetto, spesso trascurato: gli impegni possono diventare un tassello delle trattative nella composizione negoziata. Se l’impresa ha già chiesto la nomina dell’esperto, il costo degli impegni e il loro cronoprogramma vanno condivisi con lui, perché incidono sul piano e sulla percorribilità del risanamento. Presentare all’Autorità impegni che poi l’esperto giudica incompatibili con la cassa significa esporsi, da un lato, all’inottemperanza e, dall’altro, a una perdita di credibilità con i creditori. Un impegno ben costruito, invece, può rafforzare il piano, perché dimostra che la fonte del rischio regolatorio è stata rimossa e che i ricavi futuri non dipendono più da una pratica contestata. È un argomento che banche e fornitori strategici comprendono bene: nessuno finanzia volentieri un’impresa il cui modello commerciale è esposto a nuove sanzioni.
Terzo errore: nascondere la crisi all’Autorità
L’errore
Una società di servizi di telefonia e internet per piccole imprese, con il patrimonio netto eroso e un piano di rientro con le banche in corso, viene sanzionata per pratiche aggressive nella fase di recesso dei clienti. Durante l’istruttoria l’amministratore, temendo di “dare un segnale di debolezza”, non dice nulla delle difficoltà economiche e non deposita bilanci né situazioni contabili aggiornate. La sanzione viene determinata sul fatturato storico, quello degli anni buoni.
Perché è un errore
La quantificazione della sanzione segue criteri di legge. L’art. 27, comma 13, del Codice del consumo rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni della L. 689/1981, il cui art. 11 impone di considerare la gravità della violazione, l’opera svolta dall’agente per eliminarne o attenuarne le conseguenze, la sua personalità e le sue condizioni economiche. Con il D.Lgs. 26/2023 il Codice del consumo ha recepito anche i criteri indicativi della direttiva Omnibus: natura, gravità, portata e durata della violazione; azioni intraprese per attenuare o riparare il danno ai consumatori; eventuali violazioni precedenti; benefici finanziari conseguiti o perdite evitate; sanzioni inflitte in altri Stati membri per i casi transfrontalieri; altri fattori aggravanti o attenuanti.
Le conseguenze
Se l’impresa non porta i dati, l’Autorità non può valutarli. La conseguenza più grave è una sanzione commisurata a una capacità economica che l’impresa non ha più, che si trasforma in un debito difficilmente sostenibile e, a volte, nella spinta finale verso l’insolvenza. Non solo: davanti al TAR la censura sulla mancata considerazione delle condizioni economiche è molto più debole se quei dati non erano stati offerti all’Autorità durante l’istruttoria.
Il valore concreto di questa allegazione emerge dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2871: per la pratica di marketing occulto confermata dal giudice, la sanzione era stata determinata in 200.000 euro e poi ridotta a 160.000 euro proprio in considerazione della situazione economica del gruppo; il Consiglio di Stato ha confermato quell’importo, ricordando che la sanzione deve tener conto anche delle condizioni economiche dell’agente ai sensi dell’art. 11 della L. 689/1981. Una riduzione del 20% ottenuta in sede istruttoria vale più di molti motivi di ricorso.
Cosa fare invece
La crisi va documentata, non dichiarata a voce: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, rendiconto finanziario, indicatori di crisi, eventuale piano in corso. Lo strumento adatto è una memoria tecnica, firmata dal difensore e supportata da una relazione del commercialista, che:
- illustri l’andamento di ricavi e margini negli ultimi esercizi e nel periodo in corso;
- spieghi l’incidenza che una sanzione di una certa misura avrebbe sulla continuità aziendale;
- dia conto delle iniziative già adottate per eliminare la pratica e ridurne gli effetti;
- se l’impresa ha avviato una composizione negoziata o un altro strumento del Codice della crisi, lo segnali, perché la sostenibilità del piano dipende anche dal peso di questo debito.
Va detto con chiarezza: la crisi non cancella l’illecito e non garantisce una riduzione. È un elemento di valutazione che l’Autorità deve considerare, non un diritto allo sconto.
Il dettaglio che pochi conoscono
C’è un timore diffuso: “se dico all’Autorità che sono in crisi, lo sapranno tutti”. In realtà la documentazione economica può essere accompagnata da una richiesta motivata di riservatezza sulle parti contenenti segreti commerciali e dati sensibili, che l’Autorità valuta nel bilanciamento con il diritto di accesso delle altre parti. Inoltre, molti indicatori di crisi sono già pubblici (bilanci depositati, protesti, procedure aperte). Il rischio reputazionale dell’allegazione è quasi sempre inferiore al rischio economico di una sanzione sproporzionata. E un’impresa che ha adottato assetti organizzativi adeguati, come impone l’art. 3 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), dovrebbe avere già pronti proprio i dati che servono per questa memoria.
Quarto errore: sbagliare l’impugnazione del provvedimento
L’errore
Un’agenzia di viaggi online, già in ritardo con i pagamenti ai vettori, riceve il provvedimento sanzionatorio il 3 luglio. L’amministratore conta “sessanta giorni più agosto” ma poi, convinto che basti contestare la cartella quando arriverà, lascia passare il termine. In un altro caso, il ricorso viene presentato in tempo ma senza domanda cautelare e senza contestare la quantificazione: si impugna solo la qualificazione della pratica, e quando questa viene confermata l’intera sanzione resta in piedi.
Perché è un errore
I provvedimenti dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette si impugnano davanti al giudice amministrativo: il codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) li attribuisce alla giurisdizione esclusiva e alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma. Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (art. 29 c.p.a.) e poi depositato nei termini di legge. In appello si va al Consiglio di Stato.
Sulla sospensione feriale bisogna essere precisi, perché è qui che nascono gli equivoci più costosi. Nel processo amministrativo, come nel processo civile ordinario e nel processo tributario, i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969). Il codice del processo amministrativo esclude però la sospensione per il procedimento cautelare. E, cosa diversa ancora, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa la sospensione feriale non opera affatto: l’art. 9, comma 1, CCII stabilisce che i termini di quei procedimenti corrono anche in agosto. Chi gestisce insieme un ricorso al TAR e, per esempio, una domanda di concordato o un reclamo contro un provvedimento sulle misure protettive deve tenere due calendari distinti.
Le conseguenze
Se il termine per il ricorso al TAR scade, il provvedimento diventa inoppugnabile: la qualificazione della pratica e la misura della sanzione non potranno più essere messe in discussione, nemmeno quando arriverà la cartella. In sede di riscossione si possono far valere solo vizi propri degli atti successivi (notifica, prescrizione, errori di calcolo), non le ragioni di merito contro il provvedimento originario.
Quanto al ricorso incompleto: il giudice amministrativo decide nei limiti dei motivi proposti. Se non si censura la quantificazione, il giudice non la riesamina d’ufficio, anche se la qualificazione regge.
Cosa fare invece
Il ricorso al TAR va costruito subito, con motivi sulla qualificazione, sul procedimento e sulla quantificazione, e con una valutazione immediata della tutela cautelare. È per questo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta il ricorso al TAR e la strategia di risanamento come un’unica linea, coerente dal primo grado all’eventuale appello al Consiglio di Stato.
In concreto:
- calcolare il termine dalla data di notifica effettiva del provvedimento (PEC), applicando la sospensione 1-31 agosto solo per il termine di impugnazione e non per la fase cautelare;
- valutare la domanda cautelare se il pagamento della sanzione o l’esecuzione delle misure inibitorie mette a rischio la continuità aziendale, documentando il pregiudizio grave e irreparabile con dati contabili;
- articolare motivi distinti: insussistenza o diversa qualificazione della pratica; vizi del procedimento (anche la tempestività dell’avvio, su cui v. sotto); difetto di istruttoria e di motivazione sulla quantificazione, in particolare sulle condizioni economiche;
- mantenere coerenza tra quanto si sostiene davanti al TAR e quanto si scrive nel piano di risanamento: non si può sostenere in giudizio che la sanzione è insostenibile e, contemporaneamente, presentare ai creditori un piano che la ignora.
Il dettaglio che pochi conoscono
C’è un fronte molto attuale: la tempestività dell’avvio del procedimento. Per anni la giurisprudenza nazionale ha applicato l’art. 14 della L. 689/1981, con il termine di 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione, ritenendo che il suo superamento comportasse l’annullamento del provvedimento. La Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 30 gennaio 2025, causa C-510/23, su rinvio del TAR Lazio, ha stabilito che gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che combina un termine di 90 giorni per avviare l’istruttoria con l’annullamento integrale del provvedimento e la decadenza dal potere di riavviarlo: i termini devono essere ragionevoli e valutati in base alla complessità dei casi. A sua volta il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 9396/2025 resa in un procedimento antitrust di grande rilievo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo di disapplicare l’art. 14 e sul vuoto normativo che ne deriverebbe, ipotizzando un termine fisso sul modello di altre autorità; la questione, a quanto riportato dalle rassegne specialistiche, è pendente davanti alla Corte costituzionale.
Che cosa significa per un’impresa che riceve oggi un provvedimento? Che l’eccezione di tardività non va abbandonata, ma va riformulata: non più solo “sono passati più di 90 giorni”, bensì “il tempo trascorso è irragionevole rispetto alla complessità del caso e ha leso concretamente il diritto di difesa”. E va sollevata nel ricorso introduttivo, perché un motivo non proposto non può essere recuperato quando la Corte costituzionale si pronuncerà.
Un ultimo punto riguarda la prova. Davanti al TAR il pregiudizio economico che giustifica la sospensione cautelare va dimostrato con documenti, non affermato: situazione di cassa aggiornata, previsioni a breve termine, effetti del pagamento immediato sui rapporti con banche e fornitori. Una domanda cautelare generica (“il pagamento ci metterebbe in difficoltà”) ha poche probabilità di accoglimento. Se invece l’impresa è già in composizione negoziata o ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, questi atti sono essi stessi elementi che documentano la tensione finanziaria e che il giudice può considerare nella valutazione del danno grave e irreparabile.
Quinto errore: lasciare il debito da sanzione senza una strategia
L’errore
Un’impresa di produzione di integratori alimentari, sanzionata per claim salutistici non autorizzati, ha già un indebitamento elevato verso banche ed Erario. Il provvedimento indica il termine di 30 giorni per il pagamento. L’amministratore non paga, non chiede di rateizzare e non inserisce la sanzione in alcuna previsione: “tanto ci sono debiti più urgenti”. Dopo qualche mese il credito dell’Autorità viene avviato alla riscossione coattiva e arriva una cartella con maggiorazioni e interessi; nel frattempo i conti aziendali sono esposti a pignoramento.
Perché è un errore
La sanzione irrogata dall’AGCM è una sanzione amministrativa pecuniaria: il provvedimento fissa il termine di pagamento (di solito 30 giorni dalla notifica, come nel caso deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2871/2026) e, in caso di mancato pagamento, il credito viene riscosso con le procedure della riscossione coattiva. Il ricorso al TAR, di per sé, non sospende l’obbligo di pagamento: serve un provvedimento cautelare.
La L. 689/1981, richiamata dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo in quanto applicabile, prevede la possibilità di chiedere il pagamento rateale della sanzione per chi si trova in condizioni economiche disagiate (art. 26). È una possibilità da esplorare con un’istanza motivata e documentata, non un diritto automatico.
Il punto che sfugge quasi sempre riguarda la collocazione del debito nella crisi. La sanzione dell’Antitrust non è un tributo: non rientra nella transazione fiscale dell’art. 63 CCII, che riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi previdenziali. È un debito verso una pubblica amministrazione che, negli strumenti di regolazione della crisi, va trattato secondo la sua natura e il suo rango, verificati caso per caso.
Le conseguenze
Il debito ignorato cresce e si trasforma in azione esecutiva, proprio nel momento in cui l’impresa ha più bisogno di proteggere conti e beni strumentali. Inoltre, un debito scaduto e non gestito verso una pubblica amministrazione pesa sulla valutazione di sostenibilità di qualsiasi piano di risanamento e può contribuire a far emergere lo stato di insolvenza.
Cosa fare invece
Ogni sanzione va subito collocata in una delle tre strade possibili: pagamento, rateizzazione, oppure gestione dentro uno strumento della crisi con le relative tutele. In particolare:
- se l’impresa ha liquidità sufficiente e il ricorso ha basi deboli, valutare il pagamento nel termine, che evita interessi e azioni esecutive;
- se la liquidità manca, presentare con tempestività un’istanza di rateizzazione documentata;
- se il ricorso al TAR ha basi serie e il pagamento compromette la continuità, chiedere la sospensione cautelare;
- se la crisi è più ampia, valutare l’accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) con richiesta di misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui viene esercitata l’attività, oppure a uno strumento di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo).
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori, ma non bloccano il procedimento amministrativo dell’Autorità né i suoi poteri di diffida, inibitoria e sanzione per condotte future. In altre parole, la composizione negoziata può proteggere i conti dal pignoramento per la sanzione già irrogata, ma non autorizza l’impresa a proseguire la pratica contestata. E attenzione ai tempi: le misure protettive hanno durata limitata e possono essere revocate; i procedimenti davanti al tribunale che le riguardano seguono le regole del Codice della crisi, quindi i loro termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Va considerato anche lo scenario più serio. Se la crisi evolve in insolvenza e si apre la liquidazione giudiziale, il credito dell’Autorità per la sanzione già irrogata deve essere insinuato al passivo come ogni altro credito e concorre secondo il proprio rango; le azioni esecutive individuali sono precluse dall’apertura della procedura. Se il curatore prosegue l’attività in esercizio provvisorio, le prescrizioni dell’Autorità sulle pratiche commerciali continuano a valere per l’attività che prosegue: la procedura non è uno spazio in cui le regole di correttezza verso i consumatori vengono meno. Nel concordato preventivo in continuità, invece, la sanzione entra nella classe o nel trattamento che il piano prevede per i crediti di quella natura, e la proposta deve essere coerente con le regole di distribuzione del valore previste dal Codice della crisi. In ogni caso, la scelta su come trattare il debito da sanzione va fatta con dati alla mano e non per esclusione, perché la sua omissione dal passivo è un difetto del piano, non una semplificazione.
Un altro profilo pratico riguarda la scelta tra pagare e ricorrere. Non sempre conviene impugnare: se i motivi sono deboli e la sanzione è contenuta, il ricorso può solo allungare i tempi e aumentare l’incertezza che pesa sul piano. Al contrario, quando la sanzione è rilevante rispetto al patrimonio e ci sono vizi seri, rinunciare al ricorso per “chiudere la partita” può essere la scelta più costosa. La valutazione deve tenere insieme probabilità di accoglimento, impatto sulla cassa e tempi del giudizio, e va rivista se cambiano le condizioni dell’impresa.
Sesto errore: gestire il fronte Antitrust separato dal piano di risanamento
L’errore
Un’impresa che vende corsi di formazione online con abbonamento a rinnovo automatico, già sanzionata per pratiche aggressive nella fase di disdetta, avvia una composizione negoziata con le banche e i fornitori principali. Il piano predisposto dall’advisor considera la sanzione come “contestata, rischio basso” e non prevede nulla per le richieste di rimborso dei clienti. Nessuno informa l’esperto della diffida a cessare la pratica, e il nuovo sistema di rinnovo, modificato in fretta, mantiene alcune delle criticità contestate.
Perché è un errore
Il fronte consumeristico non si esaurisce con la sanzione. Il provvedimento dell’Autorità contiene, di regola, una diffida a cessare la pratica e, nei casi previsti dall’art. 27, comma 8, può imporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative. La violazione della diffida è sanzionata come inottemperanza (art. 27, comma 12). Sul piano civile, i consumatori conservano le proprie azioni: già la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 gennaio 2009, n. 794, aveva chiarito che l’azione risarcitoria del consumatore per pubblicità ingannevole spetta al giudice ordinario, con onere di provare ingannevolezza, danno, nesso causale e almeno la colpa; e le Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7036, avevano riconosciuto alle associazioni dei consumatori la possibilità di chiedere al giudice ordinario l’inibitoria e il risarcimento. Oggi, dopo il D.Lgs. 26/2023, il Codice del consumo prevede espressamente che i consumatori danneggiati da pratiche commerciali scorrette possano ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto. A questo si aggiungono le azioni collettive: l’azione di classe del codice di procedura civile e le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori introdotte nel Codice del consumo dal D.Lgs. 28/2023.
Il Codice della crisi, dal canto suo, chiede che il piano sia fondato su dati veritieri e su una valutazione completa del passivo, compreso quello potenziale. Nella composizione negoziata l’imprenditore deve gestire le trattative in modo trasparente con l’esperto e con i creditori (art. 16 CCII sui doveri delle parti).
Le conseguenze
Un piano che ignora le passività consumeristiche potenziali, le inibitorie e il rischio di inottemperanza è un piano fragile: alla prima azione collettiva o al primo nuovo procedimento dell’Autorità la sua attestabilità o fattibilità viene meno. Nella composizione negoziata, la scoperta tardiva di questi rischi può incidere sulla fiducia dell’esperto e dei creditori, e quindi sulla possibilità di arrivare a un accordo. Nel concordato preventivo, una sottostima del passivo potenziale espone a contestazioni sulla fattibilità e, nei casi più seri, alle conseguenze previste per le informazioni non veritiere.
C’è poi il paradosso della pratica che regge l’azienda: se il modello di business in crisi si basava proprio su quella pratica (rinnovi automatici difficili da disdire, prezzi civetta, costi nascosti), eliminarla riduce i ricavi. Un piano che non tiene conto di questa riduzione è costruito su numeri che non esistono più.
Cosa fare invece
Il fronte Antitrust va trattato come una componente del piano: passività certe (sanzione), passività potenziali (rimborsi, risarcimenti, azioni collettive), costi di adeguamento (nuovi processi, nuova contrattualistica) e impatto sui ricavi della cessazione della pratica. In concreto:
- informare l’esperto della composizione negoziata, o l’attestatore, di tutti i procedimenti in corso e dei provvedimenti già emessi;
- stimare con prudenza il passivo potenziale, distinguendo i clienti effettivamente coinvolti e le richieste già pervenute;
- adeguare subito pratiche, contratti e comunicazioni commerciali, documentando l’adeguamento;
- valutare se e come trattare nel piano le pretese restitutorie dei consumatori, nel rispetto delle regole sul trattamento dei creditori;
- verificare l’impatto reputazionale di un’eventuale dichiarazione rettificativa sui ricavi futuri.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le pratiche scorrette non si fermano alla vendita. Il TAR Lazio, sentenza 6 marzo 2017, n. 3144, ha chiarito che rientrano nell’ambito di tutela anche le condotte successive alla conclusione del contratto, incluse quelle relative alla fase di estinzione del rapporto, quando sono collegate all’operazione commerciale. E il Consiglio di Stato, sentenza 11 novembre 2021, n. 7535, ha precisato che la pratica aggressiva richiede un elemento strutturale (molestia, coercizione o indebito condizionamento) e un elemento funzionale (l’effetto distorsivo sulla libertà di scelta), con nozioni ampie che comprendono anche gli ostacoli di tipo contrattuale. Per un’impresa in crisi la tentazione di “trattenere” i clienti rendendo difficile il recesso, o di sollecitare in modo insistente i pagamenti arretrati, è forte: ma sono esattamente le condotte che l’Autorità sanziona più spesso. Un recupero crediti verso i clienti consumatori impostato in modo aggressivo può diventare, da solo, oggetto di un nuovo procedimento.
C’è anche un aspetto di comunicazione da non sottovalutare. Quando il provvedimento impone la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, l’impresa deve rispettarne contenuto, forma e tempi: pubblicarla in modo poco visibile o in ritardo equivale a non ottemperare. Per un’azienda in crisi, che sta negoziando con banche e fornitori, la dichiarazione rettificativa ha un peso reputazionale che va gestito in anticipo: meglio spiegare ai creditori strategici, prima della pubblicazione, che cosa è stato contestato e che cosa l’impresa ha già cambiato, piuttosto che lasciare che lo scoprano da soli. La trasparenza preventiva con i creditori, in questi casi, protegge le trattative più di qualsiasi silenzio.
Infine, l’attenzione dell’Autorità si è spostata in modo deciso sull’ambiente digitale: interfacce che spingono il consumatore verso scelte non volute, promozioni a tempo artificiali, recensioni e contenuti promozionali non riconoscibili come tali. La sentenza n. 2871/2026 del Consiglio di Stato ha confermato la sanzione per contenuti social che presentavano come racconti personali messaggi con scopo promozionale. Un’impresa in crisi che punta sui social per rilanciare le vendite a basso costo deve sapere che proprio quel canale è oggi tra i più sorvegliati.
Quanto costa sbagliare: tre ipotesi numeriche
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, che non riproducono casi reali dello Studio. Servono a rendere visibile la differenza tra la gestione corretta e quella sbagliata degli stessi fatti.
Ipotesi 1: il termine per il ricorso al TAR con agosto di mezzo
Dati: provvedimento sanzionatorio notificato via PEC venerdì 3 luglio 2026; sanzione di 427.500 euro.
- Termine di 60 giorni per notificare il ricorso al TAR Lazio (art. 29 c.p.a.). Dal 4 al 31 luglio decorrono 28 giorni; dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (L. 742/1969); il conteggio riprende il 1° settembre per i restanti 32 giorni. Scadenza: venerdì 2 ottobre 2026.
- Chi, senza calcolare la sospensione, si fermasse al 1° settembre perderebbe un mese utile per preparare il ricorso; chi la estendesse alla domanda cautelare sbaglierebbe, perché per il procedimento cautelare la sospensione non opera.
- Chi lasciasse passare il 2 ottobre senza ricorso avrebbe un provvedimento definitivo: 427.500 euro dovuti, più interessi e oneri della riscossione in caso di mancato pagamento.
- Se invece la stessa impresa, in parallelo, avesse in corso un procedimento davanti al tribunale per la conferma delle misure protettive della composizione negoziata, i termini di quel procedimento correrebbero regolarmente anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Ipotesi 2: documentare o tacere la crisi
Dati: impresa con ricavi passati da 9,4 milioni a 5,1 milioni di euro in due esercizi, patrimonio netto negativo di 318.000 euro, cassa disponibile di 74.600 euro. Pratica ingannevole contestata per una durata di 14 mesi.
- Scenario A, impresa silente: l’Autorità determina la sanzione sui dati disponibili, ipotizziamo 260.000 euro. L’impresa non può pagare, il debito va a ruolo e si aggiungono gli oneri della riscossione.
- Scenario B, impresa che documenta la crisi in istruttoria con bilanci, situazione patrimoniale aggiornata e relazione del commercialista: se l’Autorità applicasse una riduzione per le condizioni economiche analoga, in proporzione, a quella confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2871/2026 (dal 100% all’80% dell’importo), la sanzione scenderebbe a 208.000 euro. Differenza: 52.000 euro, pari al 70% della cassa disponibile.
- Con la richiesta di rateizzazione, se accolta, l’esborso mensile verrebbe distribuito nel tempo in modo compatibile con la cassa. Nessuna riduzione è garantita: l’ipotesi mostra solo il peso economico di un’allegazione mancata.
Ipotesi 3: impegni promessi e non mantenuti
Dati: impresa che, per chiudere il procedimento senza accertamento, si impegna ad attivare entro 90 giorni un servizio di assistenza dedicato e a rimborsare 1.236 clienti per un totale di 187.400 euro; costo stimato del servizio: 41.300 euro annui.
- Scenario corretto: gli impegni sono calibrati sulla cassa, il rimborso è inserito nel piano di risanamento e scaglionato secondo quanto accettato dall’Autorità; procedimento chiuso, nessuna sanzione, nessun accertamento pubblicato.
- Scenario errato: l’impresa promette di più per chiudere in fretta, poi attiva il servizio con 5 mesi di ritardo e rimborsa solo il 40% dei clienti. L’Autorità può riaprire il procedimento originario e contestare l’inottemperanza come illecito autonomo (TAR Lazio n. 10706/2025). Il rischio economico passa da circa 228.700 euro di costi programmati a quelle stesse somme più una o due sanzioni, con tetto edittale di 10 milioni di euro ciascuna per i casi nazionali, oltre al danno reputazionale.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento: alcuni nascono nei primi giorni dell’istruttoria, altri dopo la notifica del provvedimento, altri ancora quando l’impresa costruisce il proprio piano di risanamento. La tabella aiuta a collocarli e a capire quando un rimedio è ancora possibile. “Sì” indica che, in presenza dei presupposti, il recupero è normalmente praticabile; “parziale” che resta qualcosa da salvare ma non tutto; “no” che, salvo eccezioni del tutto particolari, la preclusione è definitiva.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Risposta inadeguata alla comunicazione di avvio | Prime settimane dell’istruttoria | Ricostruzione dei fatti senza contributo dell’impresa | Parziale: memorie e documenti fino alla chiusura dell’istruttoria |
| Impegni non presentati nel termine | Fase iniziale dell’istruttoria | Perdita della chiusura senza accertamento | No, per quel procedimento |
| Impegni accettati e non rispettati | Dopo la chiusura del procedimento | Riapertura e illecito autonomo di inottemperanza | Parziale: ottemperanza tardiva documentata incide sulla sanzione |
| Crisi non documentata | Istruttoria | Sanzione commisurata a una capacità economica superata | Parziale: censura al TAR solo se il difetto di istruttoria è dimostrabile |
| Ricorso al TAR non proposto nei 60 giorni | Dopo la notifica del provvedimento | Provvedimento inoppugnabile | No, salvo vizi di notifica che spostino la decorrenza |
| Ricorso senza motivi sulla quantificazione o senza cautelare | Redazione del ricorso | Sanzione intera confermata, pagamento immediato | Parziale: motivi aggiunti solo nei limiti di legge; nuova istanza cautelare se emergono fatti nuovi |
| Sanzione non pagata né rateizzata | Dopo il termine di pagamento | Riscossione coattiva e azioni esecutive | Sì: rateizzazione, misure protettive, strumenti della crisi |
| Fronte Antitrust escluso dal piano | Predisposizione del piano | Piano fragile, rischio per accordi e omologazione | Sì, se corretto prima dell’accordo o dell’omologazione |
| Prosecuzione della pratica dopo la diffida | Dopo il provvedimento | Inottemperanza sanzionabile | Parziale: cessazione immediata e documentata |
Prima di muoverti: le verifiche da fare subito
Questa lista può essere salvata e usata come promemoria interno dal momento in cui arriva la prima comunicazione dell’Autorità. Ogni voce è un’azione concreta, non un consiglio generico.
- [ ] Hai annotato la data esatta di ricezione della PEC e tutti i termini indicati nella comunicazione di avvio (richieste di informazioni, impegni, memorie)?
- [ ] Hai chiesto l’accesso agli atti per conoscere segnalazioni, rilievi e documenti acquisiti dall’Autorità?
- [ ] Hai ricostruito la cronologia della pratica: data di inizio, modifiche, canali utilizzati, numero di consumatori raggiunti?
- [ ] Hai verificato se la condotta è contestata come “lista nera” (artt. 23 e 26 Codice del consumo) e se la qualificazione regge?
- [ ] Hai chiarito il ruolo dell’impresa rispetto a rivenditori, agenzie, piattaforme e partner che hanno diffuso il messaggio?
- [ ] Hai valutato con il commercialista la sostenibilità di eventuali impegni, quantificandone il costo nelle previsioni di cassa?
- [ ] Hai preparato la documentazione economica (bilanci, situazione aggiornata, indicatori di crisi) da depositare con richiesta di riservatezza dove serve?
- [ ] Hai adeguato subito la pratica contestata e conservato le prove della modifica (screenshot datati, nuove condizioni, istruzioni al personale)?
- [ ] Hai calcolato il termine per il ricorso al TAR applicando correttamente la sospensione 1-31 agosto, ma non alla fase cautelare?
- [ ] Hai deciso cosa fare della sanzione entro il termine di pagamento: pagare, chiedere la rateizzazione, chiedere la sospensione cautelare?
- [ ] Hai informato l’esperto o l’attestatore dei procedimenti in corso e inserito sanzione, passività potenziali e costi di adeguamento nel piano?
- [ ] Hai verificato che il recupero crediti verso i clienti consumatori e le procedure di disdetta non riproducano condotte aggressive?
Se anche una sola di queste caselle resta vuota, è il momento di fermarsi e farsi affiancare. Non perché l’esito sia segnato, ma perché ognuna corrisponde a un punto in cui, nella pratica, le imprese perdono terreno senza accorgersene.
L’errore è già stato commesso: che cosa si può ancora fare
Chi legge questo articolo con un provvedimento già notificato, o con una scadenza appena passata, non deve concludere che tutto sia perduto. Bisogna però distinguere con onestà ciò che si recupera da ciò che non si recupera più.
Se l’istruttoria è ancora aperta, quasi tutto è ancora recuperabile. Anche chi ha risposto male alle prime richieste di informazioni può depositare memorie e documenti fino alla chiusura della fase istruttoria, chiedere l’accesso al fascicolo, chiedere di essere sentito, integrare la documentazione economica. Il termine per gli impegni potrebbe essere scaduto, ma resta la possibilità di dimostrare la cessazione della pratica e l’attenuazione dei suoi effetti, che incide sulla quantificazione.
Se il provvedimento è stato notificato e il termine di 60 giorni non è ancora scaduto, la via d’uscita è il ricorso al TAR Lazio, con motivi completi e, se necessario, domanda cautelare. Va fatto un controllo immediato della data di notifica effettiva e del calcolo, considerando la sospensione 1-31 agosto per il termine di impugnazione.
Se il termine è scaduto, occorre verificare prima di tutto la notifica. Un difetto della notificazione del provvedimento può spostare la decorrenza del termine. È un controllo tecnico, da fare sulla PEC e sui suoi allegati, che a volte riserva sorprese. Se la notifica è regolare, il provvedimento è definitivo e la discussione sul merito è chiusa. Restano però tre spazi:
- la gestione del debito: rateizzazione, se ne ricorrono i presupposti; misure protettive nella composizione negoziata; trattamento del debito in uno strumento di regolazione della crisi;
- la difesa contro gli atti della riscossione, limitata ai vizi propri di questi atti (notifica, prescrizione, errori di calcolo, interessi);
- la prevenzione dei nuovi procedimenti: cessazione documentata della pratica, per evitare l’inottemperanza alla diffida.
Se gli impegni accettati non sono stati rispettati, la priorità è eseguirli subito e documentare l’esecuzione. L’ottemperanza tardiva non cancella l’inottemperanza già consumata, che per la giurisprudenza citata è un illecito di mera condotta, ma è un elemento che incide sulla valutazione della gravità e quindi della sanzione.
Se il piano di risanamento ignorava il fronte Antitrust, la correzione è possibile finché l’accordo non è concluso o il piano non è omologato: aggiornare il piano, informare l’esperto e i creditori, rivedere le previsioni. Dopo l’omologazione, il margine dipende dallo strumento scelto e dalle eventuali modifiche consentite dal Codice della crisi.
Un ultimo rimedio riguarda la crisi stessa. Anche quando sul fronte amministrativo non c’è più nulla da fare, l’impresa può ancora scegliere lo strumento più adatto per gestire il debito che ne deriva: la composizione negoziata, per trattare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente e con la possibilità di misure protettive; gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, quando c’è una base di creditori disposta a sostenere il risanamento; il concordato preventivo, quando serve un intervento più strutturato. L’errore commesso nel procedimento dell’Autorità non preclude nessuna di queste strade; impone solo di percorrerle con un debito in più, che va dichiarato e gestito.
C’è infine un caso in cui l’errore può essere rimediato in sede di appello: se il ricorso al TAR è stato proposto ma respinto, il Consiglio di Stato riesamina la decisione nei limiti dei motivi di appello. Non è una seconda istruttoria, ma è il luogo in cui una motivazione di primo grado insufficiente può essere corretta. La sentenza n. 2871/2026 del Consiglio di Stato, che ha riformato in parte la sentenza del TAR Lazio n. 21447/2024 annullando la sanzione principale, ne è un esempio concreto.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho risposto alla prima richiesta di informazioni con una mail generica: ho compromesso la difesa?
No, se l’istruttoria è ancora in corso. Puoi integrare con una memoria completa e con i documenti. Il rischio vero è continuare a rispondere in modo informale: da questo momento ogni comunicazione con l’Autorità dovrebbe passare dal difensore.
Il termine per gli impegni è scaduto: posso ancora proporli?
Il Regolamento dell’Autorità fissa un termine preciso, e oltre quel termine la presentazione non è di norma ammessa. Restano però utili le iniziative spontanee di cessazione e di ristoro dei consumatori, che vengono valutate ai fini della sanzione come opera svolta per attenuare le conseguenze della violazione.
Ho ricevuto il provvedimento a luglio e ho contato 60 giorni senza considerare agosto: sono fuori termine?
Probabilmente no: per il ricorso al TAR la sospensione 1-31 agosto si applica e allunga il termine. Il calcolo va fatto sulla data di notifica effettiva. Attenzione solo alla domanda cautelare, che non beneficia della sospensione.
Sono in composizione negoziata: la sanzione dell’Antitrust è congelata?
Le misure protettive, se concesse e confermate, impediscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori, quindi anche la riscossione forzata della sanzione nei limiti del loro perimetro. Non sospendono però il procedimento amministrativo né i termini per il ricorso al TAR, e non autorizzano a proseguire la pratica contestata.
Posso inserire la sanzione nella transazione fiscale?
No. La transazione fiscale dell’art. 63 CCII riguarda tributi e contributi. La sanzione dell’Autorità va trattata come debito verso la pubblica amministrazione secondo le regole generali dello strumento scelto.
Un cliente mi ha fatto causa citando il provvedimento dell’Autorità: devo per forza pagare?
Non automaticamente. Nel giudizio civile il consumatore deve provare il danno e il nesso con la pratica, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 794/2009. Il provvedimento, specie se definitivo, è però un elemento di grande peso: la difesa civile va coordinata con quella amministrativa e con il piano di risanamento.
L’Autorità ha aperto il procedimento molti mesi dopo le prime segnalazioni: posso far valere il ritardo?
Sì, ma con un argomento diverso da quello del passato. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 30 gennaio 2025 (C-510/23) il semplice superamento dei 90 giorni non basta più a ottenere l’annullamento; occorre dimostrare che il tempo trascorso è irragionevole rispetto alla complessità del caso e che ha inciso concretamente sulla difesa, per esempio perché documenti o testimonianze utili non sono più disponibili. La questione è aperta anche davanti alla Corte costituzionale, e il motivo va comunque inserito nel ricorso.
Ho cambiato amministratore: le responsabilità del vecchio organo ricadono su di me?
La sanzione per pratica commerciale scorretta colpisce il professionista, cioè l’impresa, non la persona dell’amministratore. Il nuovo organo amministrativo, però, eredita gli obblighi dell’impresa: rispettare la diffida, eseguire gli impegni, pagare o gestire il debito. Il cambio di vertice è anzi il momento migliore per fare una verifica completa dei procedimenti aperti e delle pratiche ancora in uso.
Le decisioni dei giudici: che cosa è successo a chi ha commesso questi errori
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette nel corso della redazione (testi pubblicati, massime e rassegne specialistiche). I principi sono riformulati e collegati agli errori descritti.
1. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2026, n. 2871. Cosa è successo: due pratiche contestate; il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione per vendita piramidale perché l’Autorità non aveva provato la prevalenza dei compensi da reclutamento, e ha confermato quella per marketing occulto, già ridotta da 200.000 a 160.000 euro per la situazione economica del gruppo. Rilevanza: mostra il valore di una difesa che contesta la qualificazione (errore 1) e di una crisi documentata (errore 3), oltre all’utilità dell’appello (rimedi).
2. TAR Lazio, Sez. I, 3 giugno 2025, n. 10706. Cosa è successo: all’impresa che non aveva rispettato gli impegni è stata contestata l’inottemperanza con un procedimento separato. Il TAR ha chiarito che gli impegni non sono un accordo bilaterale e che la loro violazione è un illecito autonomo, formale e di mera condotta. Rilevanza: errore 2.
3. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3579. Cosa è successo: richiamata come conforme dal TAR Lazio n. 10706/2025 sulla distinzione tra illecito originario e inottemperanza agli impegni e sulla possibilità di contestazioni distinte. Rilevanza: errore 2.
4. TAR Lazio, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 17530. Cosa è successo: precedente conforme sullo stesso tema, citato dalla sentenza n. 10706/2025. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento sugli impegni (errore 2).
5. Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, 30 gennaio 2025, causa C-510/23. Cosa è successo: su rinvio del TAR Lazio, la Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2005/29/CE la combinazione tra termine di 90 giorni per l’avvio dell’istruttoria, annullamento integrale e decadenza dal potere di riavviare il procedimento. Rilevanza: errore 4, l’eccezione di tardività va riformulata in termini di ragionevolezza e pregiudizio difensivo.
6. Consiglio di Stato, ordinanza n. 9396/2025. Cosa è successo: in un appello su una sanzione antitrust, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo di disapplicare l’art. 14 L. 689/1981 e sul vuoto normativo conseguente. Rilevanza: errore 4, il tema dei termini di avvio è aperto e il motivo va proposto subito nel ricorso.
7. Consiglio di Stato, 3 maggio 2023, n. 4498. Cosa è successo: è stato ritenuto coautore della pratica anche il soggetto con interesse diretto e immediato alla sua realizzazione nell’attività ordinaria, gravato di più intensi oneri di diligenza. Rilevanza: errore 1, la difesa deve chiarire i ruoli nella filiera.
8. TAR Lazio, 6 dicembre 2022, n. 16242. Cosa è successo: sanzione confermata per messaggi poco chiari nella fase di aggancio; le pratiche scorrette sono illeciti di pericolo e non conta che il consumatore possa informarsi dopo. Rilevanza: errore 1, inutile difendersi dicendo che “nessuno si è lamentato”.
9. Consiglio di Stato, 11 novembre 2021, n. 7535. Cosa è successo: definiti gli elementi strutturale e funzionale della pratica aggressiva, con nozioni ampie di molestia, coercizione e indebito condizionamento. Rilevanza: errore 6, attenzione a disdette ostacolate e solleciti di pagamento insistenti.
10. Consiglio di Stato, 14 aprile 2020, n. 2414. Cosa è successo: per le pratiche delle “liste nere” la scorrettezza non richiede la verifica dei requisiti generali. Rilevanza: errore 1, la difesa si concentra sulla qualificazione.
11. TAR Lazio, 1° agosto 2019, n. 10193. Cosa è successo: il messaggio di primo contatto deve già contenere le informazioni essenziali; la possibilità di approfondire dopo non sana la scorrettezza. Rilevanza: errore 1.
12. TAR Lazio, 6 marzo 2017, n. 3144. Cosa è successo: rientrano nelle pratiche scorrette anche le condotte successive al contratto, inclusa la fase estintiva. Rilevanza: errore 6, il recesso e il recupero crediti verso i consumatori sono terreno di contestazione.
13. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 gennaio 2009, n. 794. Cosa è successo: il consumatore che chiede il risarcimento per pubblicità ingannevole agisce davanti al giudice ordinario e deve provare ingannevolezza, danno, nesso causale e colpa. Rilevanza: errore 6 e domande finali, le azioni civili si sommano al procedimento amministrativo.
14. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 7036. Cosa è successo: riconosciuta alle associazioni dei consumatori l’azione davanti al giudice ordinario per inibitoria e risarcimento. Rilevanza: errore 6, il passivo potenziale comprende anche le iniziative collettive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio segue una doppia logica: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando un termine è già passato, verificare con rigore che cosa si può ancora recuperare.
- Analizziamo la comunicazione di avvio entro pochi giorni dalla ricezione: annotiamo tutti i termini, chiediamo l’accesso agli atti e ricostruiamo con l’impresa la cronologia reale della pratica.
- Verifichiamo la qualificazione della condotta: se è contestata come pratica delle “liste nere”, controlliamo che ne ricorrano davvero tutti gli elementi; se è contestata come ingannevole o aggressiva, esaminiamo idoneità decettiva e ruolo dell’impresa nella filiera.
- Costruiamo impegni sostenibili: con i commercialisti dello staff quantifichiamo il costo di ogni misura e lo confrontiamo con le previsioni di cassa, prima di proporla all’Autorità.
- Documentiamo la crisi nell’istruttoria: predisponiamo la memoria sulle condizioni economiche con relazione contabile e richiesta motivata di riservatezza sui dati sensibili.
- Redigiamo il ricorso al TAR Lazio con motivi su qualificazione, procedimento, tempestività dell’avvio e quantificazione, valutando la domanda cautelare sulla base di dati di cassa documentati.
- Gestiamo il debito da sanzione: valutiamo pagamento, istanza di rateizzazione o tutela cautelare, e verifichiamo gli atti della riscossione quando il provvedimento è già definitivo.
- Inseriamo il fronte Antitrust nella crisi: valutiamo l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive o a uno strumento di regolazione della crisi, collocando sanzione, passività potenziali e costi di adeguamento nel piano.
- Coordiniamo la difesa civile: esaminiamo le richieste dei consumatori e le eventuali azioni individuali o collettive, mantenendo coerenza con la linea seguita davanti al giudice amministrativo.
- Verifichiamo l’ottemperanza: controlliamo che diffide e impegni siano eseguiti e documentati, per prevenire nuovi procedimenti per inottemperanza.
- Quando il termine è scaduto, controlliamo la regolarità della notifica del provvedimento e degli atti successivi, per capire se esiste ancora uno spazio di difesa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha un peso specifico in questa materia: un errore commesso davanti al TAR va spesso riparato nei gradi successivi, davanti al Consiglio di Stato, e i profili civili collegati (risarcimenti, azioni dei consumatori, opposizioni agli atti della riscossione) possono arrivare fino alla Corte di Cassazione. Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale all’ultimo grado, senza cambi di linea. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere ogni scelta difensiva anche nella prospettiva del risanamento, e lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, unendo difesa giuridica e analisi contabile.
In conclusione
Una contestazione per pratiche commerciali scorrette non decide da sola la sorte di un’impresa in crisi. Lo fanno, più spesso, le risposte date in fretta, gli impegni promessi senza fare i conti, la crisi taciuta all’Autorità, un termine calcolato male, una sanzione lasciata scadere, un piano di risanamento che finge che il problema non esista. Ognuno di questi errori ha un rimedio, se intercettato in tempo, e alcuni restano rimediabili anche dopo.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio: la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di collegare la difesa davanti all’Autorità agli strumenti del Codice della crisi; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce una difesa continua dal TAR fino all’ultimo grado; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario porta nel fascicolo i numeri che servono a pesare sanzione, impegni e sostenibilità del piano.
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