Aver Chiesto Un Prestito Per Pagarne Un Altro Impedisce La Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore?

Chi ha chiesto un finanziamento per coprire le rate di un altro finanziamento, prima o poi, si sente dire la stessa frase: «Con la storia dei prestiti a catena il tribunale non ti darà mai la ristrutturazione». Lo dice il collega che ci è passato, lo ripete il forum, lo sussurra persino qualche addetto della finanziaria quando il cliente chiede un piano di rientro. È comprensibile crederci: la legge parla davvero di “colpa grave” del consumatore e chi ha aperto un prestito per pagarne un altro sa di aver fatto una scelta che, col senno di poi, ha peggiorato le cose. Ma il passaparola ha trasformato una regola che chiede una valutazione caso per caso in un divieto automatico che nella legge non c’è.

Il problema è che su questa convinzione le persone prendono decisioni. C’è chi rinuncia a presentare la domanda e lascia correre i pignoramenti. C’è chi la presenta ma “dimentica” di indicare l’ultimo finanziamento per sembrare più virtuoso. C’è chi, all’opposto, pensa che basti dimostrare che la banca non ha controllato il suo reddito per essere al sicuro. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: nel primo caso si perde tempo e patrimonio, nel secondo si rischia il rigetto o la revoca dell’omologazione, nel terzo si arriva in udienza senza la prova che il giudice chiede davvero.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni che circolano su chi ha fatto “prestiti per pagare prestiti”:

  1. il prestito fatto per pagarne un altro è sempre colpa grave;
  2. serve un evento imprevisto (licenziamento, malattia) per essere ammessi;
  3. se la finanziaria non ha verificato il merito creditizio, la colpa è tutta sua;
  4. conviene tacere all’OCC i finanziamenti fatti per coprire le rate;
  5. il consolidamento e la cessione del quinto non si possono toccare;
  6. l’ultima finanziaria può bloccare il piano opponendosi;
  7. se la ristrutturazione viene negata non resta più nulla da fare.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il giudizio sulla colpa grave del consumatore passa per la relazione dell’OCC e per la ricostruzione, finanziamento per finanziamento, delle cause dell’indebitamento: è il lavoro che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. A questo si aggiunge il versante bancario, cioè la verifica del merito creditizio e dei contratti di finanziamento, che lo staff multidisciplinare da lui coordinato in diritto bancario e tributario affronta ogni giorno.

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Un solo paragrafo di inquadramento, perché la procedura in sé è già spiegata altrove sul sito: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente alla persona fisica sovraindebitata di proporre, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano a contenuto libero che può pagare i creditori anche in parte e in modo differenziato; non c’è voto dei creditori, decide il giudice con sentenza dopo aver verificato ammissibilità, fattibilità e, se qualcuno la contesta, la convenienza rispetto alla liquidazione. Da qui in avanti ci occupiamo solo della domanda del titolo.

Mito n. 1: «Chi ha fatto un prestito per pagarne un altro è in colpa grave, quindi niente ristrutturazione»

IL MITO. «Se hai aperto un finanziamento per pagare le rate di un altro, il giudice lo considera automaticamente colpa grave e la domanda viene respinta.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità esiste ed è scritto nella legge. Secondo l’art. 69, comma 1, CCII, il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E chi si è indebitato per pagare debiti, a prima vista, sembra proprio il ritratto di chi ha “determinato” il proprio dissesto: ha aggiunto interessi a interessi, ha allungato la catena, ha rimandato il problema invece di affrontarlo. In più, alcuni tribunali hanno effettivamente negato l’omologa a consumatori che avevano fatto ricorso al credito in modo ripetuto, e la notizia di quei rigetti circola molto più velocemente delle omologhe.

C’è anche un’eredità storica. Nella vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012, art. 12-bis, comma 3) il giudice doveva escludere la meritevolezza quando il consumatore aveva assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempierle o aveva fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle sue capacità patrimoniali. Quella formula descriveva quasi alla lettera il prestito fatto per pagarne un altro. Molte persone, e qualche sito non aggiornato, ragionano ancora con quel testo.

LA REALTÀ. Il Codice della crisi ha cambiato prospettiva. L’art. 69 non vieta il ricorso al credito per pagare debiti precedenti: chiede di verificare se, nel complesso, il consumatore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È un giudizio sulla condotta, da fare caso per caso, non un elenco di comportamenti proibiti. La giurisprudenza di merito lo dice in modo esplicito: il Tribunale di Nola, con sentenza del 25 maggio 2026 (segnalata da Iusletter), ha omologato il piano di un consumatore che aveva fatto ricorso progressivo a nuovi finanziamenti soprattutto per far fronte alle obbligazioni già assunte, affermando che la pluralità di finanziamenti nel tempo non basta da sola a escludere la meritevolezza e che i finanziamenti “a catena” non sono di per sé indice di colpa grave. Secondo il Tribunale bisogna valutare il contesto economico, le finalità perseguite e la ragionevolezza delle scelte al momento in cui sono state fatte, cioè con un giudizio ex ante.

Che cosa significa in pratica? Che il giudice non si chiede “ha fatto un prestito per pagarne un altro?”, ma una serie di domande più precise:

  • quando è stato chiesto il nuovo prestito: in un momento in cui il reddito sembrava ancora capace di sostenerlo, o quando la situazione era già compromessa?
  • a che cosa è servito: a coprire rate di debiti nati per bisogni essenziali (casa, salute, famiglia), o a finanziare consumi non necessari?
  • quanto pesava la nuova rata sul reddito del nucleo, e se il consumatore aveva ragionevoli motivi per ritenerla sostenibile;
  • che cosa è cambiato dopo: una riduzione di reddito, una separazione, una malattia, una patologia come il gioco d’azzardo riconosciuta e curata;
  • come si è comportato il finanziatore, cioè se ha valutato il merito creditizio (ne parliamo al mito n. 3).

Il “prestito per pagare un prestito” è quindi un fatto che il giudice pesa, non una sentenza già scritta. Può diventare colpa grave quando la sproporzione era evidente fin dall’inizio, ma può anche risultare una scelta comprensibile di chi cercava di restare in regola.

LA PROVA. Oltre al Tribunale di Nola del 25 maggio 2026, va ricordato il Tribunale di Genova, sentenza n. 145/2026 (pubblicata il 16 luglio 2026), che abbiamo letto per intero: il debitore, riconosciuto consumatore, aveva contratto nel tempo più finanziamenti per estinguere debiti nati da un disturbo da gioco d’azzardo clinicamente accertato. Il Tribunale ha escluso la colpa grave, valorizzando la documentazione medica e il fatto che il debitore si fosse sottoposto volontariamente alle cure, e ha omologato il piano. Nello stesso senso generale si colloca il Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025 (richiamato da EC News), secondo cui la sproporzione tra debiti e reddito non è di per sé colpa grave, perché è l’essenza stessa del sovraindebitamento e il presupposto per accedere alla procedura.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il rischio principale è l’inerzia. Chi è convinto di essere escluso non presenta la domanda e intanto subisce pignoramenti dello stipendio, segnalazioni e azioni sui beni. Ogni mese che passa aggiunge interessi e spese di esecuzione. E c’è un secondo rischio, più sottile: chi pensa di essere comunque “spacciato” tende a fare un ultimo finanziamento, magari presso un operatore meno scrupoloso, per guadagnare qualche mese. Quell’ultimo prestito, chiesto quando la situazione era già chiaramente insostenibile, è proprio il tipo di scelta che può trasformare una storia difendibile in una colpa grave.

Mito n. 2: «Per essere ammessi serve una disgrazia: chi si è indebitato da solo non ha scampo»

IL MITO. «La ristrutturazione è pensata solo per chi ha perso il lavoro o si è ammalato. Se i debiti li hai fatti tu, con i tuoi prestiti, non rientri.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Per anni, nella prassi della L. 3/2012, si è parlato di “shock esogeno”: l’idea che il consumatore meritevole fosse quello colpito da un evento esterno e imprevedibile (il licenziamento, la malattia, il lutto) che aveva reso impossibile pagare debiti assunti con prudenza. Era un modo intuitivo per distinguere il “debitore sfortunato” dal “debitore imprudente”. E in effetti una storia con un evento esterno è ancora oggi più facile da raccontare in una relazione dell’OCC: c’è un prima e un dopo, e il giudice vede subito che cosa ha rotto l’equilibrio.

Chi ha fatto prestiti per pagare prestiti, spesso, non ha un evento così netto. La sua è una scivolata graduale: una spesa imprevista, un primo finanziamento, una rata che pesa, un secondo finanziamento per respirare, una carta revolving, un consolidamento. Ed è facile pensare che, senza la “disgrazia”, la porta resti chiusa.

LA REALTÀ. Il testo vigente dell’art. 69 non richiede alcun evento esterno: le cause ostative sono solo la colpa grave, la malafede e la frode. Il passaggio dalla “meritevolezza” positiva della L. 3/2012 ai requisiti negativi del Codice della crisi è stato valorizzato da diversi giudici. Il Tribunale di Napoli, 27 ottobre 2025 (commentato da EC News), ha affermato che il giudice può negare l’omologa solo se l’indebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode, che non deve accertare una colpa generica e che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di uno shock esogeno. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 9 febbraio 2024, e il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 25 gennaio 2024 (entrambi riportati da EC News), hanno espresso lo stesso concetto: il giudice verifica solo l’assenza dei requisiti negativi.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’evento esterno non è un requisito, ma resta un buon argomento. Se nella storia c’è una riduzione di reddito, una separazione, la nascita di un figlio, una malattia o una patologia come la ludopatia, quell’elemento aiuta a spiegare perché i prestiti successivi, che oggi sembrano irragionevoli, all’epoca apparivano sostenibili o necessari. Ma attenzione: l’evento deve essere coerente con la cronologia. Il Tribunale di Agrigento, sentenza del 6 maggio 2026 (R.G. 22-1/2026, segnalata da Iusletter), ha ritenuto insufficiente la perdita del lavoro del coniuge perché l’indebitamento era già consolidato prima di quell’evento: in un caso così il debitore deve spiegare perché le nuove obbligazioni sembravano ragionevolmente sostenibili quando le ha assunte.

In concreto, per chi ha una catena di prestiti, la domanda non è “ho avuto una disgrazia?”, ma “posso spiegare, con documenti, perché ogni nuovo finanziamento è stato chiesto e perché sembrava sostenibile in quel momento?”. Le risposte tipiche che reggono sono:

  • il reddito dell’epoca (buste paga, CU, dichiarazioni) era compatibile con la rata;
  • il nuovo prestito serviva a pagare spese essenziali o a evitare conseguenze peggiori (sfratto, distacco delle utenze, pignoramento);
  • il finanziatore ha proposto lui stesso il rifinanziamento o il consolidamento come soluzione;
  • dopo il prestito è intervenuto un fatto che ha ridotto il reddito o aumentato le spese.

LA PROVA. Oltre alle pronunce già citate, il Tribunale di Catania, 21 giugno 2024, e il Tribunale di Nola, n. 41 dell’8 maggio 2024 (entrambi richiamati da EC News), hanno sottolineato che il Codice segue una logica di “seconda possibilità” con criteri meno rigidi della vecchia meritevolezza e che escludere il debitore solo perché si è indebitato in modo sproporzionato non è coerente con la finalità della disciplina.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi aspetta di avere “una disgrazia da raccontare” rischia due errori. Il primo è non agire. Il secondo, più grave, è costruire a posteriori una causa esterna che non regge sulla cronologia: un licenziamento avvenuto dopo l’ultimo prestito non spiega i prestiti precedenti, e una relazione dell’OCC che si appoggia su un nesso causale debole espone la domanda proprio alle obiezioni che il Tribunale di Agrigento ha accolto. Meglio una storia vera, anche senza eventi drammatici, documentata finanziamento per finanziamento.

Mito n. 3: «Se la finanziaria non ha controllato il mio reddito, la colpa è tutta sua»

IL MITO. «Mi hanno dato il quarto prestito senza guardare quanto guadagnavo: quindi la colpa è della finanziaria e io non posso essere accusato di colpa grave.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché la legge parla davvero del comportamento del finanziatore, e in due punti. L’art. 68, comma 3, CCII chiede all’OCC di indicare nella relazione se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a questo fine la norma considera idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. E l’art. 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario (la verifica del merito creditizio), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Inoltre alcune pronunce hanno detto che la colpa del consumatore va valutata insieme a quella del finanziatore: il Tribunale di Torino, 31 maggio 2023, e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023 (riportati da EC News), hanno affermato che una valutazione del merito creditizio negligente o omessa può ridurre la colpa del debitore quando ha contribuito in modo decisivo al sovraindebitamento.

LA REALTÀ. La colpa del finanziatore conta, ma non cancella automaticamente quella del consumatore: sono due giudizi distinti. Lo ha affermato il Tribunale di Agrigento (sentenza del 6 maggio 2026, sintesi Iusletter): la violazione dell’art. 124-bis TUB da parte del finanziatore non esonera il consumatore dalla prova dell’assenza di colpa grave. E il divieto previsto dall’art. 69, comma 2, riguarda solo le contestazioni sulla convenienza della proposta, non i requisiti di legittimità (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025).

Il Tribunale di Agrigento (sentenza 6 maggio 2026) ha tratto la conseguenza pratica: la violazione dell’art. 124-bis TUB da parte del finanziatore non esonera il consumatore dall’onere di dimostrare l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Tradotto: dire “la banca non doveva darmelo” è un buon argomento, ma da solo non basta. Serve anche spiegare perché il consumatore, nel chiedere quel finanziamento, non ha agito con grave negligenza.

Come si usa allora, concretamente, l’argomento del merito creditizio in una storia di prestiti a catena? In tre modi:

  1. per contestualizzare la colpa del debitore: se l’ultimo finanziamento è stato concesso a una persona la cui rata complessiva superava già il reddito disponibile calcolato secondo l’art. 68, comma 3, il fatto che un operatore professionale l’abbia concesso rende più comprensibile che il consumatore l’abbia ritenuto sostenibile;
  2. per neutralizzare l’opposizione sulla convenienza di quel finanziatore (art. 69, comma 2), tema del mito n. 6;
  3. come base per eventuali azioni o eccezioni sul contratto, da valutare caso per caso sul versante bancario.

Un dato da non trascurare: l’art. 124-bis TUB è stato riscritto dal D.Lgs. 212/2025, con adeguamento previsto entro il 20 novembre 2026, mentre ai contratti già stipulati si applica il testo previgente. Per i prestiti a catena accesi negli anni passati, quindi, il parametro è quello dell’epoca del contratto.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: “Nelle storie di prestiti a catena la domanda giusta non è di chi sia la colpa, ma come si è formata la catena: anello per anello, con le buste paga dell’epoca e le rate dell’epoca. È lì che si vede se il consumatore ha sbagliato per leggerezza grave o si è fidato di chi gli diceva che poteva farcela.”

LA PROVA. Art. 69 CCII, che tiene distinte colpa del consumatore e colpa del finanziatore; Cass. n. 20672/2025 sui limiti della preclusione; Trib. Agrigento 6 maggio 2026 sull’onere della prova che resta in capo al consumatore; Trib. Torino 31 maggio 2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 16 ottobre 2023 sul peso, comunque rilevante, della condotta del finanziatore.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi costruisce tutta la difesa sulla colpa della finanziaria arriva al giudice con metà del lavoro. Se l’OCC attesta che il finanziatore non ha verificato il merito creditizio ma la documentazione mostra che il consumatore, al momento dell’ultimo prestito, aveva già rate scadute, decreti ingiuntivi notificati o pignoramenti in corso, il giudice può comunque ravvisare la colpa grave. È esattamente lo scenario descritto dal Tribunale di Benevento, 11 dicembre 2023 (riportato da EC News): le condizioni del debitore erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento e questo ha integrato la colpa grave, con diniego dell’accesso alla procedura.

Mito n. 4: «Meglio non dire all’OCC dei prestiti fatti per coprire le rate»

IL MITO. «Se racconto che ho fatto un prestito per pagarne un altro mi rovino da solo: meglio presentare solo i debiti principali e tacere gli ultimi finanziamenti.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché sembra logico: se il prestito per pagare il prestito è un elemento a sfavore, toglierlo dal racconto rende la storia più pulita. Qualcuno arriva a pensare che, se l’ultimo finanziamento è stato già estinto con un consolidamento, “non conti più”. E c’è chi confonde l’OCC con una controparte da convincere, invece che con l’organismo che deve attestare al giudice la completezza e l’attendibilità della documentazione.

LA REALTÀ. Il piano si regge sulla completezza dei dati: nascondere un finanziamento è molto più pericoloso che spiegarlo. Secondo l’art. 67, comma 2, CCII la domanda deve contenere l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le cause di prelazione, e l’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti. Secondo l’art. 68, comma 2, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, e deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione. L’OCC, entro sette giorni dall’incarico, informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 68, comma 4), e nella prassi consulta le banche dati del credito: un finanziamento omesso emerge quasi sempre.

E quando emerge, le conseguenze sono pesanti. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 177/2026 (procedimento n. 309/2025), che abbiamo letto per intero, ha negato l’omologa anche perché la valutazione di completezza della documentazione era diventata negativa dopo l’apertura, a seguito delle osservazioni del creditore, ritenendo che questo requisito di ammissibilità precluda l’omologazione; nella stessa sentenza il giudice ha anche escluso il requisito soggettivo dell’art. 69 per una scelta deliberata della debitrice di sospendere i pagamenti del mutuo, e ha revocato le misure protettive. Dopo l’omologa, poi, l’art. 72, comma 1, consente la revoca se il debitore con dolo o colpa grave ha aumentato o diminuito il passivo o ha compiuto atti diretti a frodare i creditori: un debito taciuto è il caso tipico di passivo “diminuito”.

C’è però un fondo di verità da riconoscere. Il Tribunale di Bologna, 21 marzo 2025 (citato da EC News su ilcaso.it), ha esaminato il caso di un debitore che, nel questionario della finanziaria, aveva taciuto altri finanziamenti e la locazione dell’abitazione, e ha ritenuto che la finanziaria dovesse fare verifiche autonome anche consultando le banche dati, senza considerare grave la condotta del debitore. Attenzione a non leggere male questa pronuncia: riguarda ciò che il consumatore aveva dichiarato alla finanziaria al momento della richiesta del prestito, non ciò che si dichiara all’OCC e al giudice nella procedura. Nella procedura la regola è la trasparenza totale.

La strategia corretta, per chi ha prestiti a catena, è l’opposto del silenzio: ricostruire la catena per intero e spiegarla. In pratica significa preparare, per ogni finanziamento:

  • data di stipula, importo erogato, importo netto incassato, durata e rata;
  • destinazione delle somme (quale debito è stato estinto o quali rate sono state pagate);
  • reddito del nucleo in quel momento e rate già in corso;
  • documenti consegnati alla finanziaria e domande ricevute in istruttoria;
  • eventuali estinzioni anticipate e penali.

Una catena ricostruita così permette all’OCC di attestare la completezza e di scrivere, nella parte sulle cause dell’indebitamento, una storia coerente; e permette di individuare il punto esatto in cui la situazione è diventata insostenibile, che è il dato che il giudice cerca.

LA PROVA. Artt. 67, comma 2, 68, commi 2 e 4, e 72, comma 1, CCII; Trib. Verona n. 177/2026 sulla completezza della documentazione come requisito che può far cadere l’omologa; Trib. Bologna 21 marzo 2025 come pronuncia da leggere bene, relativa al rapporto con la finanziaria e non con l’OCC.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il diniego dell’omologa, la revoca delle misure protettive e, se l’omissione viene scoperta dopo, la revoca dell’omologazione con possibile apertura della liquidazione controllata (art. 73). Nei casi più gravi, una dichiarazione incompleta resa per ottenere i benefici della procedura può avere anche rilievi diversi da quelli civili: su questo, se il dubbio si pone, va sentito un difensore penale. E, cosa che si dimentica spesso, chi ha mentito sulla completezza perde credibilità anche su tutto il resto: le spiegazioni sui prestiti, anche quelle vere, smettono di essere credute.

Mito n. 5: «Il consolidamento e la cessione del quinto non si possono toccare»

IL MITO. «Il prestito di consolidamento che ho fatto per chiudere gli altri, e soprattutto la cessione del quinto, restano fuori dal piano: quelli li devo pagare per intero.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché la cessione del quinto è vissuta come un debito “già pagato in automatico”: la rata è trattenuta in busta paga dal datore di lavoro e il consumatore non ha mai la sensazione di poterla governare. E perché il consolidamento viene percepito come un debito “nuovo e buono”, nato per risolvere i vecchi problemi. Spesso, poi, il prestito con cui si è pagato un altro prestito è proprio una cessione del quinto: la finanziaria propone di “rinnovare” la cessione, estinguendo la precedente e versando la differenza in contanti, e la catena si allunga dentro la busta paga.

LA REALTÀ. Secondo l’art. 67, comma 3, CCII il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e da prestiti su pegno, con il solo limite del comma 4 per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, che possono essere soddisfatti non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC. Il prestito di consolidamento, a sua volta, è un normale credito chirografario (salvo garanzie particolari) e segue le regole di tutti gli altri.

Per chi ha fatto prestiti per pagare prestiti questo ha due conseguenze pratiche:

  • la catena può essere trattata nel suo insieme: il piano può prevedere una percentuale per i chirografari, comprese le rate residue della cessione del quinto, e liberare una parte dello stipendio oggi assorbita dalle trattenute;
  • il rinnovo della cessione non è un ostacolo in sé: quello che conta, ai fini dell’art. 69, è come e quando è stato chiesto, non la forma tecnica.

Il fondo di verità del mito è che la cessione del quinto continua a essere trattenuta finché non interviene un provvedimento. Le misure protettive del decreto di apertura (art. 70, comma 4) riguardano la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di azioni esecutive e cautelari, su istanza del debitore; il trattamento della cessione nel piano va previsto espressamente, e il suo destino concreto nelle more della procedura va discusso con l’OCC. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 31/2025, ha affermato che la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata e che le trattenute cessano con l’apertura, ma riguarda la liquidazione e non la ristrutturazione: va usata come termine di confronto, non come regola automatica.

Va anche considerato il mutuo sulla casa, che spesso è l’anello iniziale della catena. Secondo l’art. 67, comma 5, il piano può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. Chi ha fatto prestiti personali proprio per non perdere la casa può quindi impostare un piano che protegge il mutuo e ristruttura i finanziamenti chirografari, purché i numeri reggano.

LA PROVA. Art. 67, commi 3, 4 e 5 CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024); Trib. Milano n. 31/2025 per il confronto con la liquidazione controllata.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi esclude la cessione del quinto e il consolidamento dal piano costruisce una proposta squilibrata: paga per intero gli ultimi anelli della catena e offre briciole ai creditori più vecchi. Un piano così è più difficile da giustificare sulla fattibilità e sulla parità di trattamento, ed espone a osservazioni dei creditori penalizzati. Inoltre, se lo stipendio resta gravato da trattenute integrali, la rata destinata al piano si riduce e la proposta può risultare non sostenibile, con il rischio di inadempimento e revoca (art. 72, comma 2).

Mito n. 6: «L’ultima finanziaria può bloccare tutto opponendosi»

IL MITO. «Basta che la finanziaria dell’ultimo prestito presenti osservazioni dicendo che ho fatto prestiti su prestiti, e il giudice boccia il piano.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché le osservazioni dei creditori ci sono davvero e, in alcuni casi, sono state decisive. Secondo l’art. 70, comma 3, CCII ogni creditore, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC, può presentare osservazioni via PEC; e secondo il comma 7 il giudice, se un creditore contesta la convenienza, omologa solo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Nella sentenza del Tribunale di Agrigento del 6 maggio 2026 l’omologa è stata negata proprio dopo le osservazioni di una finanziaria; nella sentenza del Tribunale di Verona n. 177/2026 le osservazioni del creditore hanno fatto emergere il problema di completezza.

LA REALTÀ. Bisogna distinguere che cosa il creditore contesta e chi è il creditore.

Sulla convenienza, il finanziatore che ha colpevolmente concorso al sovraindebitamento è “muto”: secondo l’art. 69, comma 2, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Il Tribunale di Bologna, 21 marzo 2025 (EC News), ha ritenuto che anche una colpa semplice del finanziatore precluda il reclamo. Per l’ultima finanziaria di una catena, che ha concesso un prestito a chi aveva già rate per buona parte del reddito, è un rischio concreto: se l’OCC attesta, ai sensi dell’art. 68, comma 3, che non ha tenuto conto del merito creditizio, la sua contestazione sulla convenienza può essere dichiarata preclusa.

Sulla legittimità, invece, nessun creditore è “muto”. La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025) ha chiarito che il divieto dell’art. 69, comma 2, riguarda solo la convenienza: il creditore colpevole può comunque contestare i requisiti di legittimità, per esempio segnalando al giudice che il consumatore ha agito con colpa grave, che la documentazione è incompleta o che il piano non è fattibile. E il giudice, su questi profili, decide anche d’ufficio, perché ammissibilità e fattibilità le verifica comunque (art. 70, comma 7).

In pratica, quando l’ultima finanziaria presenta osservazioni del tipo “il debitore si è indebitato per pagare debiti”, la risposta va costruita su due piani:

  1. eccepire la preclusione sulla convenienza, se ci sono gli elementi dell’art. 69, comma 2 (rapporto rata/reddito al momento della concessione, assenza di verifiche, consultazione omessa delle banche dati);
  2. rispondere nel merito sulla colpa grave, con la ricostruzione della catena e il giudizio ex ante descritto ai miti 1 e 2.

L’OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie (art. 70, comma 6). È il momento in cui la replica deve essere pronta, perché i tempi sono stretti. E i termini corrono anche in agosto: secondo l’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice.

LA PROVA. Art. 69, comma 2, e art. 70, commi 3, 6 e 7, CCII; Cass. n. 20672/2025 sul perimetro del divieto; Trib. Bologna 21 marzo 2025 sulla colpa anche semplice del finanziatore.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Due rischi opposti. Chi pensa che l’opposizione della finanziaria sia insuperabile rinuncia in partenza o accetta piani al rialzo per “comprare” il silenzio di quel creditore, a danno degli altri. Chi pensa, all’opposto, che basti eccepire l’art. 69, comma 2, per chiudere la partita trascura che le osservazioni sulla colpa grave restano ammissibili e vanno contestate nel merito. In entrambi i casi si arriva impreparati al momento decisivo.

Mito n. 7: «Se ti negano la ristrutturazione, sei finito»

IL MITO. «Se il giudice dice che i miei prestiti a catena sono colpa grave, non ho più alcuna via d’uscita: resto con i debiti a vita.»

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché il diniego dell’omologa è vissuto come una bocciatura definitiva, e perché l’art. 69 parla di “accesso”: se non accedi alla ristrutturazione, sembra che tu non possa accedere a nulla. Inoltre il concordato minore, l’altra procedura “negoziale” del sovraindebitamento, non è disponibile per il consumatore (art. 74, comma 1, CCII). Restano la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente, che però molti conoscono solo per sentito dire.

LA REALTÀ. La colpa grave chiude la porta della ristrutturazione, non tutte le porte. La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) ha regole diverse: la Cassazione, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi), ha affermato che la sua apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, perché negligenza e imprudenza del debitore contano solo nella successiva fase di esdebitazione; nello stesso senso Cass. ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it), che però richiede che la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza sia completa, perché è requisito di ammissibilità controllato in modo sostanziale dal giudice.

Il fondo di verità del mito sta proprio qui: la colpa grave torna in gioco al momento dell’esdebitazione. Secondo l’art. 282, comma 2, l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato in via definitiva per i reati dell’art. 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. E tra le condizioni dell’art. 280 c’è anche il non aver fatto “ricorso abusivo al credito” (lett. b). Chi ha fatto prestiti per pagare prestiti deve quindi sapere che la stessa storia sarà riesaminata, con criteri simili, anche in quella sede. Lo stesso vale per l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che richiede espressamente la meritevolezza e la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Ci sono poi i passaggi procedurali da conoscere:

  • se il giudice nega l’omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10);
  • la sentenza è impugnabile nelle forme dell’art. 51 CCII;
  • se l’omologa viene revocata dopo essere stata concessa, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore (e, per frode o inadempimento, anche del pubblico ministero), apre la liquidazione controllata se ne ricorrono le condizioni (art. 73);
  • la stessa catena di prestiti va quindi raccontata fin dall’inizio in modo coerente, perché ciò che si scrive nella ristrutturazione verrà letto anche dal liquidatore e dal tribunale dell’esdebitazione.

LA PROVA. Cass. ord. n. 22074/2025 e Cass. ord. n. 11603/2026 sulla liquidazione controllata senza requisito di meritevolezza; artt. 280, 282, comma 2, e 283 CCII sulla colpa grave nell’esdebitazione.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi pensa che tutto finisca con il diniego smette di difendersi proprio quando servirebbe di più: non valuta l’impugnazione, non prepara l’alternativa liquidatoria, lascia che i creditori riprendano le esecuzioni. E chi, all’opposto, vede nella liquidazione controllata una scorciatoia “senza esame” dimentica che l’esdebitazione finale riapre la questione della colpa grave: la ricostruzione accurata della catena di prestiti serve in ogni caso.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati ma realistici, per mostrare che cosa succede davvero a chi agisce credendo a uno dei miti. Per il calcolo del “dignitoso tenore di vita” dell’art. 68, comma 3, usiamo per semplicità l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, valore provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025) e la scala di equivalenza ISEE del D.P.C.M. 159/2013 (2 componenti 1,57; 3 componenti 2,04; 4 componenti 2,46). Nella realtà l’OCC deve ragionare sui valori dell’epoca di ciascun finanziamento.

Simulazione 1: convinto di essere escluso, non ha fatto nulla. Dipendente con reddito netto di 1.640 € al mese su 13 mensilità (21.320 € annui), nucleo di 3 persone. Debiti: prestito personale del 2019 da 18.700 € (rata 315 €), carta revolving con saldo di 4.380 € (rata 95 €), e nel 2022 un secondo prestito da 9.400 € (rata 228 €) chiesto per coprire le rate arretrate del primo. Totale rate: 638 € al mese.

  • Soglia di mantenimento ex art. 68, comma 3: 7.101,12 € × 2,04 = 14.486,28 € annui.
  • Reddito disponibile: 21.320 − 14.486,28 = 6.833,72 € annui, cioè circa 569,48 € al mese.
  • Rate complessive dopo il secondo prestito: 638 € al mese, oltre il reddito disponibile.

Il dato dice due cose. Primo: il finanziatore del 2022 ha concesso un prestito che portava le rate oltre la soglia, e l’OCC può attestarlo ai sensi dell’art. 68, comma 3. Secondo: lo scarto non è enorme (circa 69 € al mese) e il consumatore poteva ragionevolmente pensare di farcela, soprattutto se nel frattempo ci sono stati straordinari o tredicesime. È una storia difendibile sul piano dell’art. 69. Ma il nostro consumatore, convinto che “prestito su prestito = colpa grave”, non presenta domanda. Nel 2026 il creditore del primo prestito ottiene un decreto ingiuntivo e pignora lo stipendio; il secondo creditore interviene; la revolving cede il credito a una società di recupero. Ogni anno di inerzia aggiunge interessi e spese legali che, nel piano, avrebbero potuto essere bloccati: secondo l’art. 68, comma 5, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi per i crediti chirografari. Il costo del mito, qui, è fatto di interessi, spese di esecuzione e anni persi.

Simulazione 2: ha taciuto il prestito “ponte”. Stessa base, ma il consumatore presenta la domanda indicando il primo prestito e la revolving e omettendo il prestito del 2022, già “assorbito” a suo dire da un rinnovo di cessione del quinto del 2024 (residuo 23.940 €, rata trattenuta 318 €). Il piano propone 290 € al mese per 72 mesi, cioè 20.880 €, su un passivo dichiarato di 23.080 €. In realtà il passivo complessivo, con il residuo del prestito 2022 non integralmente estinto (5.610 €) e la cessione, è di 52.630 €.

  • Il giudice apre la procedura martedì 17 novembre 2026; l’OCC comunica ai creditori entro 30 giorni, giovedì 17 dicembre 2026.
  • I creditori hanno 20 giorni per le osservazioni: il termine cade il 6 gennaio 2027, festivo, e slitta al giorno seguente non festivo.
  • Il creditore omesso, che ha ricevuto la notizia dalla pubblicazione, segnala il proprio credito; la valutazione di completezza dell’OCC diventa negativa.

Esito prevedibile: come nel caso deciso dal Tribunale di Verona (n. 177/2026), la completezza della documentazione viene meno dopo l’apertura e l’omologa può essere negata, con inefficacia delle misure protettive. Il consumatore avrebbe avuto un piano credibile anche dichiarando tutto: con 52.630 € di passivo e la cessione falcidiabile ex art. 67, comma 3, la stessa rata di 290 € (più la quota liberata dalla trattenuta) avrebbe permesso una proposta coerente, sostenuta dalla ricostruzione della catena. L’omissione ha trasformato un caso difendibile in un caso perso.

Simulazione 3: convinto che la finanziaria “non possa parlare”, non ha preparato la replica. Consumatore con nucleo di 4 persone, reddito netto annuo di 27.150 €. Soglia: 7.101,12 × 2,46 = 17.468,76 €; reddito disponibile 9.681,24 € annui (circa 806,77 € al mese). Rate complessive al momento del quarto finanziamento: 1.042 € al mese. Il quarto finanziatore presenta osservazioni sostenendo che il consumatore aveva già due rate insolute e un decreto ingiuntivo notificato quando ha chiesto il prestito.

  • Decreto di apertura: lunedì 12 luglio 2027. Comunicazione dell’OCC: mercoledì 28 luglio 2027.
  • Termine per le osservazioni: martedì 17 agosto 2027. Non si sospende: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice.
  • Relazione dell’OCC al giudice entro 10 giorni: venerdì 27 agosto 2027.

Il consumatore, in vacanza e convinto che l’art. 69, comma 2, bastasse a zittire la finanziaria, non fornisce all’OCC i documenti sul decreto ingiuntivo né le spiegazioni sul perché abbia chiesto quel prestito. La preclusione sulla convenienza regge (la finanziaria ha concesso rate oltre il reddito disponibile), ma l’osservazione sulla colpa grave resta, perché riguarda la legittimità (Cass. n. 20672/2025), e senza replica il quadro somiglia a quello del Tribunale di Benevento (11 dicembre 2023): condizioni già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento. Con una replica documentata (per esempio la prova che il prestito serviva a evitare uno sfratto per morosità e che il decreto ingiuntivo era in corso di contestazione) il giudizio ex ante avrebbe potuto essere diverso.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida nasce da un frammento vero. Rimetterli in fila aiuta a capire come stanno le cose.

È vero che il prestito per pagare un prestito può essere colpa grave. Lo è quando, al momento della richiesta, la situazione era già chiaramente compromessa: rate insolute, decreti ingiuntivi, pignoramenti in corso, rate complessive ben oltre il reddito disponibile. Il Tribunale di Benevento (11 dicembre 2023) e il Tribunale di Agrigento (6 maggio 2026) hanno negato l’accesso o l’omologa in situazioni di questo tipo, valorizzando il ricorso sistematico al credito e l’assenza di un nesso con bisogni essenziali. La colpa grave, però, va accertata in concreto e non si presume dalla sola esistenza della catena.

È vero che un evento esterno aiuta. Non è un requisito, come dicono il Tribunale di Napoli (27 ottobre 2025) e la Corte d’appello di Bologna (9 febbraio 2024), ma è spesso la chiave per spiegare perché un prestito che oggi sembra imprudente all’epoca appariva sostenibile. La condizione è che l’evento sia coerente con la cronologia della catena.

È vero che la colpa del finanziatore conta. L’art. 68, comma 3, impone all’OCC di verificarla e l’art. 69, comma 2, ne fa discendere una preclusione sulla convenienza. Ma i due giudizi restano distinti, e il Tribunale di Agrigento ha precisato che l’onere di dimostrare l’assenza di colpa grave resta in capo al consumatore.

È vero che le osservazioni della finanziaria possono pesare. Possono farlo sui profili di legittimità e di completezza, anche quando sulla convenienza il creditore è precluso. Per questo la replica va preparata prima, non dopo.

È vero che la cessione del quinto è un debito “speciale” nella percezione comune, ma per la legge è falcidiabile (art. 67, comma 3). Il fondo di verità sta nel fatto che, finché non interviene la procedura, la trattenuta continua.

È vero che la colpa grave ritorna anche nelle altre procedure. Non per entrare nella liquidazione controllata (Cass. 22074/2025 e 11603/2026), ma per ottenere l’esdebitazione (artt. 280, lett. b, e 282, comma 2) e per l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283).

Ricomposto il quadro, la risposta alla domanda del titolo è questa: aver chiesto un prestito per pagarne un altro non impedisce da solo la ristrutturazione; la impedisce solo se, valutate le circostanze dell’epoca, quella scelta e le altre della catena integrano colpa grave, malafede o frode. Il lavoro decisivo è dimostrare, anello per anello, perché non è così.

Un ultimo frammento di verità riguarda il “dopo”. Chi ottiene l’omologa deve sapere che il giudice può accompagnarla con prescrizioni sul comportamento futuro: il Tribunale di Genova (n. 145/2026), nel caso dei prestiti contratti per debiti di gioco, ha disposto il divieto di nuovi strumenti creditizi e di accesso al credito per tutta la durata del piano, con comunicazione alla Banca d’Italia. Un nuovo prestito durante l’esecuzione del piano, oltre che vietato in quel caso, sarebbe la conferma della storia che si è cercato di superare, con il rischio di revoca dell’omologazione per inadempimento (art. 72, comma 2).

Mito e realtà a confronto

La tabella riassume, mito per mito, la correzione essenziale. Va letta tenendo presente che ogni riga è una regola generale: l’applicazione al singolo caso dipende dai documenti della catena di prestiti, dal reddito dell’epoca e dalla condotta dei finanziatori. Le norme citate sono quelle del CCII nel testo vigente a ottobre 2026, dopo il D.Lgs. 136/2024.

Il mito Come stanno le cose
Il prestito per pagarne un altro è sempre colpa grave L’art. 69 c.1 richiede colpa grave, malafede o frode accertate in concreto; i finanziamenti “a catena” non sono di per sé colpa grave (Trib. Nola 25/5/2026; Trib. Genova n. 145/2026)
Serve un evento imprevisto per essere ammessi Nessuno shock esogeno è richiesto (Trib. Napoli 27/10/2025; App. Bologna 9/2/2024); l’evento aiuta solo se coerente con la cronologia (Trib. Agrigento 6/5/2026)
Se la finanziaria non ha verificato il merito creditizio, la colpa è sua Colpa del finanziatore e colpa del consumatore sono giudizi distinti (art. 69 CCII; Trib. Agrigento 6/5/2026); l’onere di provare l’assenza di colpa grave resta al consumatore
Meglio tacere all’OCC i prestiti “ponte” La domanda deve indicare tutti i creditori (art. 67 c.2); la completezza è requisito che può far cadere l’omologa (Trib. Verona n. 177/2026); rischio di revoca (art. 72)
Consolidamento e cessione del quinto non si toccano L’art. 67 c.3 consente la falcidia della cessione del quinto; il consolidamento è un credito come gli altri
L’ultima finanziaria può bloccare tutto Se ha colpevolmente concorso o violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza (art. 69 c.2); può però sollevare profili di legittimità (Cass. n. 20672/2025)
Se negano la ristrutturazione non resta nulla La liquidazione controllata si apre senza giudizio di meritevolezza (Cass. 22074/2025; 11603/2026); la colpa grave torna però nell’esdebitazione (artt. 280, 282 c.2, 283)

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se ho fatto un solo prestito per coprire le rate di un altro, la domanda verrà respinta?
No. Un singolo rifinanziamento, chiesto quando il reddito lo rendeva sostenibile o per far fronte a spese essenziali, è uno degli episodi più comuni nelle storie di sovraindebitamento. Il giudice valuta la catena nel suo complesso e la ragionevolezza delle scelte al momento in cui sono state fatte. Il problema nasce quando il nuovo prestito arriva a situazione già compromessa, con insoluti, decreti ingiuntivi o pignoramenti in corso, e senza una giustificazione documentabile.

Quindi è vero che basta dimostrare che la banca non ha controllato il mio reddito?
No, non basta da solo. È un elemento importante, che l’OCC deve indicare nella relazione (art. 68, comma 3) e che può impedire alla finanziaria di contestare la convenienza (art. 69, comma 2). Ma i due giudizi sono distinti, e alcuni tribunali richiedono al consumatore di dimostrare l’assenza della propria colpa grave. Serve quindi anche la ricostruzione della propria condotta.

Quindi è vero che la cessione del quinto rinnovata per avere liquidità mi esclude?
Dipende. Non esclude in sé: la cessione del quinto è falcidiabile (art. 67, comma 3) e il rinnovo con liquidità aggiuntiva è una forma tecnica frequente. Conta l’uso che è stato fatto della liquidità e la situazione del momento: se è servita a pagare debiti per bisogni essenziali, la valutazione è diversa da quella di un rinnovo usato per spese non necessarie o chiesto con altre rate già insolute.

Quindi è vero che, se ho debiti di gioco ripagati con prestiti, sono automaticamente in colpa grave?
No, ma serve una prova specifica. Il Tribunale di Genova (n. 145/2026) ha escluso la colpa grave in un caso di finanziamenti contratti per estinguere debiti di gioco, perché il disturbo era clinicamente accertato e il debitore si era sottoposto volontariamente alle cure. Senza documentazione medica e senza un percorso di cura, la valutazione può essere molto diversa.

Quindi è vero che, se in agosto il tribunale è “chiuso”, i termini per rispondere alle osservazioni si fermano?
No. Secondo l’art. 9, comma 1, CCII la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. I 20 giorni per le osservazioni dei creditori, i 10 giorni per la relazione dell’OCC e i termini per il reclamo corrono anche in agosto. La sospensione feriale vale invece nei giudizi civili ordinari di cognizione, per esempio un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una delle finanziarie (L. 742/1969), ma non nelle esecuzioni e nelle opposizioni esecutive.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna agganciata al mito che smentisce o ridimensiona. Per ognuna indichiamo la fonte da cui l’abbiamo letta: quando si tratta di una sintesi o di una massima, il principio va verificato sul testo integrale prima di utilizzarlo in un atto.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi, art. 70). Il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB può proporre opposizione e reclamo in sede di omologa per contestare i requisiti di legittimità del piano; l’art. 69, comma 2, gli preclude soltanto la contestazione della convenienza. Miti 3 e 6: ridimensiona l’idea che la finanziaria colpevole non possa più dire nulla.

  2. Trib. Nola, sent. 25 maggio 2026 (sintesi Iusletter, 8/6/2026). Il ricorso progressivo a nuovi finanziamenti per far fronte alle obbligazioni già assunte non è di per sé colpa grave; serve una valutazione in concreto ed ex ante del contesto, delle finalità e della ragionevolezza delle scelte; piano omologato anche con durata superiore a cinque anni. Mito 1: è la smentita più diretta della tesi “prestito su prestito = rigetto”.

  3. Trib. Genova, sent. n. 145/2026, pubblicata il 16 luglio 2026 (testo integrale letto). Finanziamenti contratti per estinguere debiti di gioco patologico, documentato e curato: esclusa la colpa grave, piano omologato con divieto di accesso al credito per la durata del piano. Miti 1 e domanda sui debiti di gioco: mostra che anche una catena “difficile” può essere omologata se la causa è provata.

  4. Trib. Agrigento, sent. 6 maggio 2026, R.G. 22-1/2026 (sintesi Iusletter, 6/7/2026). Omologa negata per ricorso reiterato e imprudente al credito non giustificato da bisogni essenziali; la violazione dell’art. 124-bis TUB da parte del finanziatore non esonera il consumatore dalla prova dell’assenza di colpa grave; un evento successivo all’indebitamento già consolidato non basta. Miti 2 e 3: è il “fondo di verità” che spiega perché la catena va giustificata.

  5. Trib. Verona, sent. n. 177/2026, procedimento n. 309/2025 (testo integrale letto). Omologa negata perché la valutazione di completezza della documentazione è diventata negativa dopo le osservazioni del creditore, per una scelta deliberata di sospendere i pagamenti del mutuo ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 69 e per il confronto con l’esecuzione immobiliare in corso. Mito 4: dimostra quanto pesi la completezza.

  6. Trib. Bologna, 21 marzo 2025 (citato da EC News su ilcaso.it). La finanziaria deve compiere verifiche autonome anche sulle banche dati; il silenzio del consumatore sugli altri finanziamenti nel questionario non è stato ritenuto grave; la colpa anche semplice del finanziatore preclude il reclamo sulla convenienza. Miti 4 e 6.

  7. Trib. Napoli, 5 maggio 2025 (citato da EC News). La sproporzione dell’indebitamento non è colpa grave, perché è l’essenza del sovraindebitamento. Mito 1.

  8. Trib. Napoli, 27 ottobre 2025 (sintesi EC News). L’omologa si nega solo per colpa grave, malafede o frode; la meritevolezza non dipende da uno shock esogeno. Mito 2.

  9. App. Bologna, decr. 9 febbraio 2024 (EC News). Il giudice verifica solo l’assenza dei requisiti negativi; il legislatore ha evitato requisiti soggettivi troppo stringenti anche perché i consumatori spesso non hanno le competenze per accorgersi del progressivo indebitamento. Mito 2.

  10. Trib. Reggio Calabria, decr. 25 gennaio 2024 (EC News). Stesso principio della Corte d’appello di Bologna sui soli requisiti negativi. Mito 2.

  11. Trib. Nola, n. 41 dell’8 maggio 2024 e Trib. Catania, 21 giugno 2024 (EC News). Logica di seconda possibilità, criteri meno rigorosi della meritevolezza della L. 3/2012; escludere il debitore solo per la sproporzione dei debiti non è coerente con la disciplina. Miti 1 e 2.

  12. Trib. Torino, 31 maggio 2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 ottobre 2023 (EC News). La colpa del consumatore va valutata insieme alla condotta del finanziatore professionale: una verifica del merito creditizio negligente o omessa può ridurla. Mito 3: il fondo di verità del mito.

  13. Trib. Benevento, 11 dicembre 2023 (EC News). Condizioni del debitore già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento: colpa grave e diniego. Miti 1 e 3: il limite oltre il quale la catena diventa ostativa.

  14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi) e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it). La liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione; la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità. Mito 7.

  15. Trib. Milano, sent. n. 31/2025. Nella liquidazione controllata la cessione del quinto non è opponibile e le trattenute cessano. Mito 5, come termine di confronto con la ristrutturazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro metodo, davanti a una storia di prestiti a catena, è separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato e trasformarlo in documenti che il giudice possa valutare. In concreto:

  1. Ricostruiamo la catena dei finanziamenti anello per anello: data, importo erogato, netto incassato, rata, destinazione delle somme, debito estinto, con i contratti e gli estratti conto.
  2. Calcoliamo il reddito disponibile dell’epoca per ciascun finanziamento secondo il parametro dell’art. 68, comma 3, CCII (assegno sociale per scala di equivalenza ISEE), così da individuare il punto esatto in cui la rata complessiva ha superato la soglia.
  3. Verifichiamo l’istruttoria dei finanziatori: documenti richiesti, banche dati consultate, questionari, eventuali violazioni dell’art. 124-bis TUB nel testo vigente all’epoca del contratto.
  4. Raccogliamo le prove delle cause: buste paga, CU, certificazioni mediche, atti di separazione, documenti su sfratti o morosità evitati, percorsi di cura per le dipendenze, perché il giudizio ex ante si regge sui documenti.
  5. Prepariamo il fascicolo per l’OCC con elenco completo dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e redditi degli ultimi tre, perché la valutazione di completezza non diventi il punto debole della domanda.
  6. Impostiamo il piano includendo cessione del quinto e consolidamenti nella falcidia (art. 67, comma 3), valutando la tutela del mutuo sulla casa (art. 67, comma 5) e la sostenibilità della rata.
  7. Chiediamo le misure protettive con il ricorso (art. 70, comma 4) quando ci sono esecuzioni o pignoramenti che possono pregiudicare la fattibilità del piano.
  8. Contestiamo le osservazioni dei creditori su due piani: eccezione di preclusione sulla convenienza (art. 69, comma 2) e replica nel merito sulla colpa grave, rispettando i termini che corrono anche in agosto (art. 9, comma 1).
  9. Valutiamo le alternative se la ristrutturazione non è percorribile: liquidazione controllata, esdebitazione, esdebitazione dell’incapiente, impostando fin dall’inizio un racconto coerente per tutte le fasi.
  10. Assistiamo nelle impugnazioni della sentenza di diniego o di revoca dell’omologa, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi ha fatto prestiti per pagare prestiti pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: conoscere come l’organismo redige la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, e come attesta la completezza della documentazione, permette di preparare il fascicolo nel modo in cui verrà letto. A questo si affianca il versante bancario seguito dallo staff, indispensabile per verificare il merito creditizio e i contratti della catena.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ricostruisce la catena è chi la difende davanti al tribunale e nelle impugnazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché il calcolo del reddito disponibile, la ricostruzione dei flussi e la sostenibilità del piano sono questioni tanto giuridiche quanto contabili.

In chiusura

Il prestito per pagare un prestito non è una condanna scritta nella legge. È un fatto che il giudice valuta insieme a tutti gli altri: quando è stato chiesto, perché, con quale reddito, con quale comportamento del finanziatore, con quali eventi intervenuti dopo. Le pronunce più recenti mostrano che le catene di finanziamenti possono essere omologate quando la storia è documentata e coerente, e che vengono respinte quando l’ultimo anello è stato aggiunto a situazione già compromessa o quando il debitore tace qualcosa. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che cosa conta davvero permette di preparare la domanda giusta invece di rinunciarvi o di sabotarla con un’omissione.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa verifica perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui si ricostruiscono le cause dell’indebitamento e si giudica la diligenza del consumatore. Il coordinamento dello staff in diritto bancario completa il quadro sul fronte del merito creditizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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