Il socio può finanziare la propria società mentre è in corso la composizione negoziata della crisi? La risposta breve è sì: nessuna norma lo vieta, e anzi il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede espressamente, all’art. 22, comma 1, lettera b), che il tribunale possa autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili. La risposta lunga, però, è un’altra, ed è quella che interessa davvero chi sta per mettere mano al proprio patrimonio personale: lo stesso denaro può arrivare alla società per strade molto diverse, e ciascuna strada assegna al socio un destino differente nel caso in cui il risanamento riesca e, soprattutto, nel caso in cui fallisca. Un prestito autorizzato dal tribunale, un prestito “semplice” comunicato all’esperto, un versamento a fondo perduto in conto capitale: in apparenza tre bonifici uguali, nella sostanza tre rischi diversi.
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da quanto il socio è disposto a rischiare, da quanto tempo ha a disposizione l’impresa e da come reagiranno i creditori. Il rovescio della medaglia di ogni opzione va soppesato prima del bonifico, non dopo.
Questa è esattamente la materia in cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno il funzionamento delle trattative, il ruolo dell’esperto e il peso che un apporto dei soci ha nel giudizio di “ragionevole perseguibilità” del risanamento. A questa abilitazione si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere il finanziamento del socio insieme ai suoi riflessi sui rapporti con le banche, sui bilanci e sui debiti fiscali dell’impresa.
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Il punto di partenza: cosa cambia per il socio quando l’impresa entra in composizione negoziata
La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore in squilibrio, in crisi o anche insolvente ma con concrete prospettive di risanamento chiede alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, che agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. L’impresa resta nelle mani dei suoi amministratori, ma con alcuni vincoli; per le imprese sotto soglia (impresa minore, art. 2, comma 1, lettera d) l’art. 25-quater richiama le stesse regole “in quanto compatibili”, art. 22 compreso. Questo è l’unico inquadramento generale che serve: il resto riguarda solo il socio che vuole finanziare.
Per il confronto tra le opzioni bastano quattro concetti.
Primo: la postergazione. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci di una S.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento, in qualsiasi forma, è stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Un’impresa che chiede l’esperto si trova, quasi per definizione, in una situazione di questo tipo. Tradotto: il socio che presta denaro alla società in crisi senza alcuna copertura normativa viene pagato, se viene pagato, per ultimo, dopo tutti gli altri creditori chirografari.
Secondo: la prededuzione. All’estremo opposto c’è la prededuzione: il credito prededucibile viene pagato prima di tutti gli altri, con il solo limite delle regole di graduazione tra prededucibili. Nella composizione negoziata la prededuzione non nasce da sola: come ha chiarito il Tribunale di Milano con decreto del 9 ottobre 2025, durante le trattative di regola non maturano crediti prededucibili, salvo quelli che la legge prevede espressamente, ed è un’eccezione che non si estende per analogia. Per il socio, l’unica porta d’accesso espressa è l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 22, comma 1, lettera b).
Terzo: la stabilità degli effetti. L’art. 22, comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, dispone che la prededucibilità dei finanziamenti autorizzati opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata, nelle procedure esecutive o concorsuali successive, e permane anche quando si susseguono più procedure. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 6, aggiunge che gli atti autorizzati ex art. 22 conservano i loro effetti anche se poi intervengono un accordo di ristrutturazione omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.
Quarto: il dovere di gestione prudente. L’art. 21 CCII impone all’imprenditore di gestire l’impresa evitando pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria e, se è già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative vanno comunicati per iscritto all’esperto prima di essere compiuti; se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala e, se l’imprenditore procede comunque, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni. Un contratto di finanziamento con un socio, soprattutto se prevede interessi, garanzie o rimborsi anticipati, entra facilmente in questo perimetro.
Su questa base si delineano tre strade realmente percorribili. Non sono le uniche configurazioni immaginabili (esistono varianti, come la garanzia personale del socio a favore della banca che finanzia la società), ma sono quelle a cui le varianti finiscono per ricondursi.
Prima strada: il finanziamento del socio autorizzato dal tribunale e prededucibile
In cosa consiste
È lo strumento costruito dal legislatore proprio per il caso del titolo. L’art. 22, comma 1, lettera b), CCII consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore e dopo aver verificato la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, di autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci con il beneficio della prededuzione. Il procedimento si svolge davanti al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, in composizione monocratica, con le forme dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c., in quanto compatibili); contro il provvedimento si propone reclamo al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha deciso. Il comma 1-bis, aggiunto dal correttivo del 2024, consente che l’attuazione dell’autorizzazione avvenga anche dopo la chiusura della composizione negoziata, se il tribunale lo prevede o se è indicata nella relazione finale dell’esperto.
Quando ha senso
Tre scenari tipici, tutti dimostrativi.
- Un piano di continuità che regge solo con liquidità “ponte”. La società ha ordini, ma non riesce a pagare i fornitori nei quattro mesi di trattativa; le banche hanno ridotto gli affidamenti. Il socio è l’unico soggetto disposto a mettere denaro subito. Senza prededuzione non lo farebbe, perché in caso di insuccesso perderebbe tutto.
- Una ristrutturazione che i creditori accettano solo se il socio “mette del suo”. Le banche chiedono, come condizione per un accordo, che la compagine sociale contribuisca con nuova finanza. Il socio è disposto, ma vuole che quel contributo non diventi un regalo ai creditori in caso di esito negativo.
- Una possibile uscita verso un’altra procedura. Le trattative potrebbero sfociare in un accordo di ristrutturazione o in un concordato: l’autorizzazione del tribunale “blinda” il credito del socio per tutte le procedure successive, grazie al comma 1-ter.
Il profilo ideale di questa strada è il socio che vuole sostenere la continuità aziendale con un vero prestito, da restituire, e che ha bisogno di sapere fin da subito che quel credito sarà pagato prima degli altri anche se il risanamento non riesce.
Come si esegue, in sintesi
La società, con l’assistenza del proprio legale, predispone un ricorso al tribunale che descrive il finanziamento (importo, durata, tasso, eventuali garanzie, modalità di erogazione e di rimborso), lo collega al piano di risanamento e alla situazione finanziaria aggiornata, e dimostra perché senza quella liquidità la continuità aziendale sarebbe compromessa. È utile allegare il parere dell’esperto e un prospetto di tesoreria che mostri l’impiego del denaro. Il tribunale assume le informazioni necessarie e può avvalersi di un ausiliario. Il presentare l’istanza ex art. 22 ha anche un effetto sulla durata dell’incarico dell’esperto: secondo il Tribunale di Bologna (sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024), quando l’istanza è proposta ai sensi degli artt. 19 o 22 l’incarico si proroga di diritto, per un massimo di 180 giorni, con una durata svincolata da quella delle misure protettive.
Un aspetto pratico spesso sottovalutato: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini per il reclamo contro l’autorizzazione (o contro il diniego) corrono quindi anche in agosto.
I documenti che servono
Un’istanza ex art. 22 per il finanziamento del socio si regge, in pratica, su un fascicolo che il tribunale deve poter leggere rapidamente. Senza pretesa di completezza, e con la precisazione che ogni tribunale ha le proprie prassi, i documenti che generalmente non possono mancare sono:
- la bozza del contratto di finanziamento, con importo, tasso, durata, piano di rimborso, eventuali garanzie e una clausola che subordini l’erogazione all’autorizzazione;
- la delibera dell’organo amministrativo che approva l’operazione e, se lo statuto lo richiede, la decisione dei soci;
- la situazione patrimoniale ed economica aggiornata e l’ultimo bilancio approvato (o le ragioni del rinvio dell’approvazione, se ricorrono);
- il piano di tesoreria dei mesi successivi, che mostri il fabbisogno, l’impiego del denaro del socio e la capacità di rimborso;
- il progetto di piano di risanamento o, per l’impresa minore, la documentazione dell’art. 25-quater, comma 2, che rinvia all’art. 17, comma 3, con l’esclusione della lettera b);
- il parere dell’esperto sulla coerenza del finanziamento con le trattative, oppure l’indicazione che è stato richiesto;
- l’elenco dei creditori e delle parti interessate, perché il tribunale possa sentirle;
- la prova della capacità finanziaria del socio (ad esempio un impegno irrevocabile o la disponibilità sui conti), per evitare un’autorizzazione che poi resti sulla carta.
Il punto su cui le istanze più spesso si indeboliscono è il nesso tra il denaro e la continuità: non basta affermare che “il finanziamento serve”, bisogna mostrare con i numeri che senza quella somma l’attività si fermerebbe e i creditori otterrebbero meno. È qui che si gioca la verifica di funzionalità richiesta dal comma 1.
Vantaggi motivati
- Rango massimo del credito. Il socio è pagato in prededuzione, quindi prima dei creditori privilegiati e chirografari, qualunque sia l’esito della trattativa (comma 1-ter).
- Stabilità nel tempo. La prededuzione sopravvive al passaggio a una procedura esecutiva o concorsuale, anche se ne seguono più di una; per l’impresa minore il comma 6 dell’art. 25-quater conferma la conservazione degli effetti nel concordato minore e nella liquidazione controllata.
- Trasparenza verso i creditori. Il controllo del giudice riduce il rischio di contestazioni successive sul rimborso, perché il finanziamento nasce con una “patente” pubblica di funzionalità.
- Segnale di credibilità. Il socio che si espone con nuova finanza rende più convincente il piano agli occhi dell’esperto e delle banche.
Rischi e svantaggi onesti
- Tempi e incertezza. Non c’è un termine di legge per la decisione e il tribunale può negare l’autorizzazione se non è convinto della funzionalità del finanziamento. Se l’impresa ha bisogno di denaro “domani”, la strada giudiziale può essere troppo lenta.
- Esposizione del piano. Il ricorso richiede di mettere per iscritto numeri, prospettive e criticità, con il coinvolgimento delle parti interessate: la riservatezza delle trattative ne risente.
- La questione del limite dell’ottanta per cento. Nel concordato preventivo l’art. 102 CCII, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., riconosce la prededuzione ai finanziamenti dei soci solo fino all’80% del loro ammontare (per l’intero, se il finanziatore è diventato socio in esecuzione del concordato). L’art. 22, lettera b), non richiama quel limite. Se il credito del socio autorizzato nella composizione negoziata finisca poi in un concordato preventivo, la questione se il tetto dell’80% si applichi anche a lui è aperta: va soppesata nel contratto e, se possibile, chiarita nella stessa istanza.
- Opposizione dei creditori. I creditori che vedono nel prestito un rischio per sé possono contrastare l’istanza e proporre reclamo.
Le pronunce che la sostengono
Il decreto del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2025 è l’argomento più forte a favore di questa strada: se nella composizione negoziata la prededuzione esiste solo quando la legge la prevede, il socio che vuole essere tutelato deve passare dall’art. 22. Su un piano storico, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 18489 del 12 luglio 2018) aveva negato la prededuzione al finanziamento-ponte del socio erogato prima che una norma espressa lo consentisse: un monito utile, perché ricorda che senza una base normativa precisa il beneficio non si ottiene.
Seconda strada: il finanziamento “libero”, comunicato all’esperto ma senza autorizzazione
In cosa consiste
Il socio presta denaro alla società con un normale contratto di finanziamento, senza chiedere l’autorizzazione del tribunale. Nessuna norma lo impedisce: la composizione negoziata non toglie all’imprenditore la gestione e l’art. 18, comma 3, chiarisce che le misure protettive non inibiscono i pagamenti. Restano però due cornici. La prima è l’art. 21: se il prestito ha natura di atto straordinario o è comunque non coerente con le trattative, va comunicato per iscritto all’esperto in via preventiva, con il rischio del dissenso iscritto nel registro delle imprese. La seconda è l’art. 2467 c.c.: il credito di restituzione del socio, in una società in squilibrio, è postergato.
Quando ha senso
- Importi modesti e urgenza assoluta. Serve liquidità per pagare gli stipendi di fine mese; il socio versa una somma contenuta e non c’è il tempo per un ricorso.
- Fiducia elevata nell’esito. Il socio ritiene molto probabile la riuscita del risanamento (ad esempio perché l’accordo con le banche è già sostanzialmente definito) e accetta il rischio della postergazione in cambio della rapidità.
- Socio che vuole restare flessibile. Il socio non vuole impegnarsi in un apporto definitivo di capitale, ma accetta che il rimborso sia subordinato al ritorno in equilibrio della società.
Il profilo ideale di questa strada è il socio che privilegia la rapidità, mette a rischio somme che può permettersi di perdere e accetta consapevolmente di essere rimborsato solo dopo tutti gli altri creditori, se le cose dovessero andare male.
Come si esegue, in sintesi
Contratto di finanziamento scritto, con data certa, importo, durata e clausola che dia atto della situazione della società; comunicazione preventiva all’esperto ai sensi dell’art. 21, con illustrazione dello scopo e dell’impiego del denaro; contabilizzazione corretta nel bilancio come debito verso soci per finanziamenti (non come riserva), perché la Cassazione distingue nettamente tra mutuo e versamento (Sez. I, sent. n. 7919 del 20 aprile 2020). Nessun rimborso anticipato finché dura la crisi.
Le clausole che contano nel contratto
Chi sceglie questa strada deve sapere che il contratto non può cambiare il rango del credito: la postergazione dell’art. 2467 c.c. è una regola di legge, e nessuna clausola privata la neutralizza verso gli altri creditori. Il contratto può però ridurre le incertezze e i rischi di contestazione. Le clausole che generalmente meritano attenzione sono:
- la causale esplicita (“finanziamento soci fruttifero/infruttifero con obbligo di restituzione”), per evitare che il versamento venga poi riletto come apporto a patrimonio, o viceversa;
- la subordinazione del rimborso al ritorno in equilibrio della società, attestato dal bilancio approvato: una clausola che anticipa ciò che la legge impone e che protegge gli amministratori da rimborsi affrettati;
- l’assenza di garanzie reali sui beni aziendali a favore del socio: una garanzia di questo tipo, concessa durante le trattative, è il genere di atto che l’esperto tende a valutare come pregiudizievole per i creditori;
- la possibilità di conversione in capitale, cioè la facoltà del socio di rinunciare al credito trasformandolo in riserva o di sottoscrivere un aumento di capitale con il credito stesso, se il piano lo richiede;
- il coordinamento con un’eventuale autorizzazione successiva: se il socio prevede ulteriori erogazioni, è utile stabilire che le tranche future saranno erogate solo dopo l’autorizzazione ex art. 22, così da tenere distinte la parte postergata e quella prededucibile.
Il rovescio della medaglia di un contratto molto articolato è che rende evidente all’esperto e ai creditori la consapevolezza della crisi; ma è proprio questa consapevolezza che, nelle trattative, rende credibile il socio.
Vantaggi motivati
- Rapidità. Il denaro può arrivare in giornata, senza attendere un provvedimento giudiziale.
- Riservatezza. Non c’è un procedimento davanti al tribunale; l’operazione resta nel dialogo tra impresa ed esperto.
- Restituibilità in caso di successo. Se il risanamento riesce e la società torna in equilibrio, la postergazione cessa di operare: il comportamento successivo della società può infatti superare la situazione che la giustificava.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi, il prezzo è alto in caso di insuccesso.
- Postergazione. Il credito del socio viene soddisfatto solo dopo l’integrale pagamento degli altri creditori: in una liquidazione, significa quasi sempre zero. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024) ha ribadito la natura sostanziale della postergazione, che vincola anche gli amministratori nella restituzione.
- Valutazione al momento dell’erogazione. Lo squilibrio si misura nel momento in cui il finanziamento è concesso (Cass. Sez. VI, ord. n. 17421/2020); e un’impresa in composizione negoziata, quasi per definizione, è in squilibrio in quel momento.
- Nessuna compensazione. Il socio che è anche debitore della società non può compensare il proprio debito con il credito postergato: lo ha affermato Cass. Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025 in regime di legge fallimentare.
- Restituzione dei rimborsi. Se la società restituisce il prestito al socio e nell’anno successivo si apre una procedura concorsuale, il rimborso è esposto alla restituzione: nella liquidazione giudiziale è l’art. 164, comma 2, CCII a prevederlo (per il regime della legge fallimentare, Cass. 15196/2024).
- Rischio di dissenso dell’esperto. Un prestito con condizioni anomale (tassi elevati, garanzie sui beni aziendali, rimborsi rapidi) può spingere l’esperto a dissentire, con iscrizione nel registro delle imprese e un effetto negativo sulle trattative.
Le pronunce che la illuminano
Oltre a quelle appena citate, Cass. Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023 ha chiarito che per l’art. 2467 c.c. “finanziamento” non è solo il prestito in denaro: rientrano anche garanzie e forniture senza corrispettivo. Il socio che “aiuta” la società con una garanzia o con merci non pagate non sfugge quindi alla postergazione. Nel concordato preventivo, infine, i soci finanziatori postergati possono essere collocati in una classe autonoma (Cass. Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018): una possibilità di trattamento differenziato che però presuppone il passaggio a una procedura diversa.
Terza strada: l’apporto di patrimonio (versamento in conto capitale o aumento di capitale)
In cosa consiste
Il socio non presta: conferisce. Può farlo con un versamento in conto capitale (a fondo perduto, senza diritto alla restituzione), con un versamento in conto futuro aumento di capitale o con una vera delibera di aumento. In alternativa, se il socio ha già crediti verso la società, può rinunciarvi trasformandoli in patrimonio. In tutti questi casi non nasce un debito della società verso il socio; quello che il socio ottiene è un rafforzamento del valore della propria partecipazione, se il risanamento riesce.
Quando ha senso
- Patrimonio netto negativo o eroso. Se le perdite hanno intaccato il capitale, il denaro “a debito” peggiora lo squilibrio; il denaro “a patrimonio” lo corregge.
- Creditori che chiedono un sacrificio del socio. Banche e fornitori possono accettare stralci o dilazioni solo se vedono il socio rinunciare a pretese di restituzione.
- Socio che punta sul lungo periodo. Chi è convinto della continuità e preferisce un’impresa più solida a un credito di rimborso.
Il profilo ideale di questa strada è il socio che accetta di non riavere il denaro come credito e lo considera un investimento nella sopravvivenza dell’impresa, da recuperare solo attraverso il valore delle quote.
Come si esegue, in sintesi
Delibera assembleare (necessaria per l’aumento di capitale; opportuna anche per il versamento, per chiarirne la natura), bonifico tracciato con causale coerente, iscrizione a riserva in bilancio, comunicazione all’esperto. Va chiarito per iscritto se il versamento è a fondo perduto o in conto futuro aumento: la qualificazione decide se esiste o no un diritto alla restituzione, e la Cassazione richiede di distinguere con precisione le varie dazioni del socio (Sez. I, sent. n. 7919/2020).
Vantaggi e rischi
Il vantaggio è evidente sul piano del risanamento: il patrimonio migliora, gli indici di sostenibilità del test pratico migliorano, le trattative ne beneficiano. Per i creditori è la soluzione più favorevole. Il rovescio della medaglia è altrettanto evidente: il socio perde ogni pretesa di restituzione e, in caso di liquidazione, non recupera nulla. In più, se il versamento serve solo a tamponare perdite senza un piano credibile, rischia di essere denaro bruciato; e se è qualificato male, può riaprire discussioni sulla sua natura.
Pronunce di contesto
Per questa strada non esistono pronunce specifiche sulla composizione negoziata. Contano però i principi sui doveri delle parti: il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha affermato che il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vale anche per soci e garanti, e che l’impegno a sostenere la ristrutturazione non è rispettato se si traduce in condotte incoerenti con il risanamento. Un socio che promette apporti e poi li condiziona a rimborsi o garanzie rischia esattamente questo giudizio.
Tre bonifici uguali, tre esiti diversi: le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Servono a mostrare come lo stesso importo, versato dallo stesso socio nello stesso giorno, produca risultati molto diversi a seconda della strada scelta.
Simulazione 1 – S.r.l. in continuità, trattative che falliscono
Dati di partenza comuni:
– società a responsabilità limitata con debiti chirografari per 1.384.600 € e debiti privilegiati (lavoratori, erario, enti previdenziali) per 412.300 €;
– il socio mette a disposizione 186.400 €, con bonifico del 16 novembre 2026, durante le trattative;
– le trattative non vanno a buon fine e nel 2027 si apre una liquidazione giudiziale che realizza un attivo di 731.900 €, con spese della procedura (curatore, custodia, vendite) per 58.700 €.
Per semplicità l’attivo è lo stesso in tutte le varianti: il denaro del socio è stato speso nella gestione e non si ritrova nella massa.
Con la prima strada (finanziamento autorizzato ex art. 22, lett. b). Il credito del socio è prededucibile. Le prededuzioni sono 58.700 € + 186.400 € = 245.100 €. Restano 486.800 €, che pagano per intero i privilegiati (412.300 €). Ai chirografari restano 74.500 €, pari a circa il 5,4% dei loro crediti. Il socio recupera tutti i 186.400 €.
Variante della prima strada con il limite dell’80%. Se si ritenesse applicabile per analogia il tetto dell’art. 102 (questione aperta), sarebbero prededucibili solo 149.120 €; i restanti 37.280 € resterebbero postergati. I chirografari riceverebbero 111.780 €, circa l’8,1%. Il socio recupererebbe 149.120 € e perderebbe 37.280 €.
Con la seconda strada (finanziamento libero, postergato). Le prededuzioni sono solo le spese di procedura (58.700 €). Restano 673.200 €: pagati i privilegiati, ai chirografari vanno 260.900 €, circa il 18,8%. Il credito postergato del socio viene dopo tutti: il socio recupera zero.
Se il finanziamento libero sfuggisse alla postergazione (ad esempio perché, in concreto, al momento dell’erogazione non c’era l’eccessivo squilibrio richiesto dall’art. 2467): il socio concorrerebbe con i chirografari su 1.571.000 € complessivi, e i 260.900 € disponibili darebbero circa il 16,6% a ciascuno; al socio andrebbero circa 30.956 €. È un’ipotesi rara nella composizione negoziata, perché l’accesso stesso presuppone uno squilibrio.
Con la terza strada (versamento in conto capitale). Non c’è alcun credito del socio. I chirografari ricevono 260.900 €, circa il 18,8%. Il socio recupera zero.
La lettura è netta: in caso di insuccesso, solo la prima strada protegge il socio; la seconda e la terza lo espongono alla perdita integrale. Il rovescio della medaglia è che, nella prima, sono i creditori chirografari a sopportare il costo della protezione (dal 18,8% al 5,4% in questa ipotesi): proprio per questo il tribunale verifica che il finanziamento sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, e non solo alla tutela del socio.
Lo stesso caso se le trattative riescono
Il confronto cambia faccia se il risanamento va a buon fine. Supponiamo che, con i 186.400 € del socio, la società chiuda un accordo con le banche ai sensi dell’art. 23 CCII e torni a produrre utili.
- Prima strada. Il socio viene rimborsato secondo il piano di ammortamento previsto nel contratto autorizzato; la prededuzione resta “dormiente”, perché non c’è una procedura in cui farla valere, ma continua a proteggerlo se in futuro la situazione dovesse peggiorare di nuovo (comma 1-ter).
- Seconda strada. Il rimborso è possibile solo quando la società ha superato lo squilibrio che giustificava la postergazione; finché il bilancio non lo dimostra, gli amministratori che restituiscono il prestito si espongono a responsabilità. In concreto, il socio potrebbe dover attendere uno o più esercizi.
- Terza strada. Il socio non riceve rimborsi, ma il valore della sua partecipazione cresce con il ritorno agli utili; potrà eventualmente beneficiarne con distribuzioni future, nei limiti di legge.
Nello scenario di successo, la differenza tra le strade si riduce ai tempi e alle modalità del ritorno del denaro; nello scenario di insuccesso, invece, è la differenza tra recuperare tutto e perdere tutto. È per questo che la scelta va fatta guardando soprattutto all’ipotesi peggiore.
Simulazione 2 – I tempi: autorizzazione, reclamo, rimborso
Stessa società, stessa somma.
- Prima strada. Il ricorso ex art. 22 è depositato lunedì 16 novembre 2026. Supponiamo che il decreto di autorizzazione sia comunicato giovedì 26 novembre 2026. Un creditore che intende reclamare deve farlo nel termine dei procedimenti camerali; se il termine applicabile è di dieci giorni (art. 739 c.p.c., richiamato in quanto compatibile), la scadenza cadrebbe domenica 6 dicembre e slitterebbe a lunedì 7 dicembre 2026. Il socio, prudentemente, eroga solo dopo che il provvedimento è divenuto stabile o, comunque, nei tempi e modi indicati dal tribunale.
- Stessa ipotesi in estate. Se il decreto fosse comunicato venerdì 13 agosto 2027, il termine non si fermerebbe: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice, e la scadenza dei dieci giorni cadrebbe lunedì 23 agosto 2027.
- Seconda strada. Il bonifico parte il 16 novembre 2026, previa comunicazione scritta all’esperto. Se l’esperto dissente, può iscrivere il dissenso entro dieci giorni. Supponiamo poi che la società, ritenendo superata la crisi, restituisca al socio 42.700 € il 18 dicembre 2026, e che il 7 ottobre 2027 venga depositata la domanda a cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale: il rimborso cade nell’anno anteriore al deposito ed è privo di effetto verso i creditori (art. 164, comma 2, CCII). Il curatore può chiederne la restituzione.
- Terza strada. Delibera assembleare e versamento possono essere completati in pochi giorni; non c’è nulla da restituire e quindi nessun rischio di inefficacia del rimborso, ma nemmeno alcun credito.
Simulazione 3 – Impresa minore e liquidazione controllata
Dati di partenza: S.r.l. sotto soglia (impresa minore) con debiti privilegiati per 41.700 € e chirografari per 245.600 €; il socio finanzia 23.850 € durante la composizione negoziata per impresa minore (art. 25-quater). Le trattative non riescono; si apre la liquidazione controllata, che realizza 96.400 € con spese di procedura (liquidatore e OCC) per 11.200 €.
- Prima strada. L’art. 25-quater, comma 5, richiama l’art. 22; il comma 6 stabilisce che gli atti autorizzati conservano i propri effetti anche dopo l’apertura della liquidazione controllata. Prededuzioni: 11.200 € + 23.850 €; restano 61.350 €, che pagano i privilegiati; ai chirografari vanno 19.650 €, circa l’8%. Il socio recupera tutto.
- Seconda strada. Prededuzioni solo per 11.200 €; ai chirografari, pagati i privilegiati, restano 43.500 €, circa il 17,7%. Il socio, postergato, recupera zero.
- Terza strada. Stesso riparto della seconda per i creditori; il socio non ha crediti.
Anche per l’impresa minore la logica non cambia; cambia solo che l’interlocutore per la nomina dell’esperto è il segretario generale della camera di commercio, mentre l’autorizzazione resta del tribunale.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila gli elementi che, nella pratica, decidono la scelta. I costi indicati sono solo quelli legati alla procedura previsti dalla legge; non si riportano voci relative all’assistenza professionale. Per il contributo unificato e le altre spese di giustizia del ricorso ex art. 22 è opportuno verificare gli importi vigenti al momento del deposito.
| Elemento | 1. Finanziamento autorizzato (art. 22, lett. b) | 2. Finanziamento libero (art. 21 + art. 2467 c.c.) | 3. Apporto di patrimonio |
|---|---|---|---|
| Tempi | Dipendono dal tribunale; nessun termine di legge per la decisione; possibile reclamo; termini che corrono anche in agosto (art. 9 c.1) | Immediati, previa informativa all’esperto; possibile dissenso entro 10 giorni | Pochi giorni (delibera e versamento) |
| Complessità | Alta: ricorso, piano, tesoreria, contraddittorio con le parti interessate | Media: contratto scritto, informativa, corretta contabilizzazione | Media: delibera, qualificazione chiara del versamento |
| Rango del socio se il risanamento fallisce | Prededuzione (questione aperta sul limite dell’80% in un eventuale concordato) | Postergazione: rimborso dopo tutti i creditori | Nessun credito |
| Effetti sulle procedure successive | Prededuzione stabile in esecuzioni e procedure concorsuali (art. 22 c.1-ter; art. 25-quater c.6 per l’impresa minore) | Rimborsi nell’anno anteriore esposti a inefficacia (art. 164 c.2) | Nessuno: non c’è rimborso |
| Reversibilità | Limitata: il finanziamento autorizzato va attuato come autorizzato | Il rimborso torna possibile se la società recupera l’equilibrio | Irreversibile (salvo versamento in conto futuro aumento, secondo gli accordi) |
| Costi previsti dalla legge | Spese del ricorso al tribunale (contributo unificato e diritti da verificare) | Nessuna spesa giudiziale | Eventuali spese notarili e societarie per l’aumento |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è una trappola e nessuna è sempre la migliore. Il ragionamento corretto è condizionale.
Primo criterio: quanto può permettersi di perdere il socio. Se la somma rappresenta una parte importante del patrimonio personale del socio, generalmente la prima strada è l’unica che offre una protezione reale in caso di insuccesso. Se invece si tratta di un importo che il socio considera già “a rischio d’impresa”, la seconda o la terza possono essere coerenti.
Secondo criterio: di quanto tempo ha bisogno l’impresa. Se la liquidità serve entro pochi giorni per evitare l’interruzione dell’attività, i tempi del ricorso possono essere incompatibili; in questi casi si valuta un piccolo apporto immediato (seconda o terza strada) e, in parallelo, un’istanza ex art. 22 per la parte più consistente. Se il fabbisogno è programmabile, l’istanza può essere preparata con calma.
Terzo criterio: lo stato del patrimonio netto. Se il patrimonio è negativo o fortemente eroso, aggiungere debito (anche prededucibile) peggiora gli indici e può indebolire la credibilità del piano agli occhi dei creditori; un apporto di patrimonio, almeno parziale, generalmente rende più solida la trattativa. Il rovescio della medaglia è la perdita del diritto alla restituzione.
Quarto criterio: la reazione attesa dei creditori. Una prededuzione a favore del socio riduce, in caso di insuccesso, quanto spetta agli altri creditori: banche e fornitori possono contestarla. Se il successo delle trattative dipende dal consenso di creditori diffidenti, la soluzione mista (parte a patrimonio, parte a debito autorizzato) può essere più facilmente accettata.
Quinto criterio: l’esito più probabile delle trattative. Se l’uscita verosimile è un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, la prima strada offre continuità di trattamento tra una procedura e l’altra (comma 1-ter); se l’uscita verosimile è un accordo stragiudiziale con le sole banche, il vantaggio della prededuzione pesa meno.
L’elemento dirimente, in quasi tutti i casi, è la combinazione tra il primo e il quarto criterio: quanto il socio rischia e quanto i creditori sono disposti ad accettare la protezione che il socio chiede. Spesso la risposta migliore non è una sola strada, ma una miscela delle tre.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta il finanziamento del socio sia dal lato delle trattative sia dal lato dell’eventuale contenzioso successivo sul rango del credito.
Le domande di chi è indeciso
Posso iniziare con un finanziamento libero e chiedere dopo l’autorizzazione? L’art. 22 è pensato per autorizzare finanziamenti da contrarre, non per sanare quelli già erogati. Chiedere a posteriori la prededuzione per un prestito già versato è una strada incerta. Se il socio vuole la protezione, conviene chiederla prima dell’erogazione; un piccolo apporto urgente può essere affiancato da un’istanza per le tranche successive.
E se il tribunale nega l’autorizzazione? Il diniego si può reclamare al collegio. Nel frattempo il socio non è obbligato a erogare. Le alternative restano aperte: finanziamento libero (con postergazione) o apporto di patrimonio. Un diniego, però, è un segnale da soppesare: se il giudice non vede la funzionalità del prestito, è possibile che il piano vada rivisto.
Il socio che è anche amministratore ha più rischi? Il socio amministratore decide e beneficia insieme: per questo la trasparenza verso l’esperto è ancora più importante. Rimborsare a se stesso il finanziamento postergato durante la crisi espone a responsabilità civili (Cass. 15196/2024 ricorda che la postergazione vincola gli amministratori nella restituzione). Per i profili penali eventualmente connessi a rimborsi o pagamenti preferenziali, la valutazione va fatta con il difensore penale.
La garanzia personale del socio alla banca è una quarta strada? È una variante. Se la banca finanzia la società con la garanzia del socio, il finanziamento bancario può essere autorizzato come prededucibile ai sensi della lettera a) dell’art. 22, che menziona i finanziamenti “anche con richiesta di garanzie”. Il socio garante che poi paga la banca matura però un regresso verso la società, e la Cassazione (ord. 30054/2023) considera anche le garanzie come forme di finanziamento ai fini dell’art. 2467 c.c. Il rango del regresso va quindi studiato in anticipo.
Il mio apporto può servire ad ottenere misure protettive anche sui miei beni? Il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha confermato ed esteso le misure protettive a beni immobili del socio o dell’amministratore quando funzionali alle trattative, respingendo invece le richieste che incidevano sul rimborso delle rate dei finanziamenti in essere. È un’eventualità da valutare caso per caso, non un automatismo legato all’apporto.
Vale lo stesso se la società è una S.p.A. o una società di persone? L’art. 2467 c.c. è scritto per la S.r.l.; per la S.p.A. la sua applicazione dipende dalle caratteristiche concrete della società e del socio, ed è un punto da verificare caso per caso. L’art. 22, lettera b), invece, parla genericamente di “soci” e non distingue tra i tipi societari. Nelle società di persone il quadro cambia ulteriormente, perché i soci illimitatamente responsabili rispondono comunque con il proprio patrimonio dei debiti sociali: per loro, un finanziamento prededucibile può ridurre il debito residuo di cui risponderebbero in caso di insuccesso, ed è un elemento in più da mettere sul piatto della bilancia.
Posso convertire il mio finanziamento in capitale durante le trattative? Sì, la conversione è possibile e spesso è proprio ciò che creditori ed esperto chiedono: il socio rinuncia al credito (o lo usa per sottoscrivere un aumento di capitale) e il patrimonio netto migliora. A fronte di questo vantaggio, il socio perde la pretesa di restituzione. La conversione di un finanziamento autorizzato e prededucibile va però soppesata con particolare cura, perché si rinuncia al rango più alto che la legge consente.
Il finanziamento del socio incide sul giudizio dell’esperto? Sì, in modo spesso decisivo. L’esperto valuta se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, e la presenza di nuova finanza, con il test pratico previsto dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, migliora il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi disponibili. Un impegno del socio formalizzato per iscritto, con importi e tempi precisi, pesa più di una disponibilità generica.
Quanto tempo resta per decidere? La composizione negoziata non dura all’infinito: l’incarico dell’esperto è di 180 giorni, con una possibile proroga, e le misure protettive hanno una durata limitata. Una decisione rinviata alle ultime settimane riduce le opzioni: l’autorizzazione del tribunale richiede tempo, e un apporto tardivo arriva quando le trattative sono già compromesse.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state verificate su massimari e rassegne (massimario della Camera di commercio di Pordenone-Udine 2025, massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia 2026, raccolta di massime della Cassazione sull’art. 2467 c.c. di Foroeuropeo, commento di EC News). Molte pronunce di Cassazione sono rese in regime di legge fallimentare: il principio è richiamato perché l’art. 2467 c.c. è rimasto il punto di riferimento anche con il Codice della crisi.
Per la prima strada (finanziamento autorizzato)
- Trib. Milano, decreto 9 ottobre 2025. Principio: durante la composizione negoziata, in linea di principio, non maturano crediti prededucibili; fanno eccezione solo quelli riconosciuti espressamente dalla legge, come il compenso dell’esperto, e l’eccezione non si estende per analogia. Rilevanza: il socio che vuole la prededuzione deve ottenere l’autorizzazione ex art. 22, lett. b; senza, il suo credito non diventa prededucibile per il solo fatto di essere sorto durante le trattative.
- Trib. Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024. Principio: quando l’istanza è presentata ai sensi degli artt. 19 o 22, l’incarico dell’esperto si proroga di diritto per un massimo di 180 giorni, con durata indipendente da quella delle misure protettive; la proroga volontaria richiede il consenso dei soli creditori con trattative effettivamente in corso. Rilevanza: un’istanza di autorizzazione per il finanziamento del socio allunga anche la “finestra” delle trattative.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18489 del 12 luglio 2018. Principio: nel concordato preventivo, il credito del socio per un finanziamento-ponte non è prededucibile se il finanziamento è anteriore all’entrata in vigore della norma che ha introdotto quel beneficio (novella del D.L. 83/2012). Rilevanza: la prededuzione del socio esiste solo dove e quando una norma espressa la prevede; nella composizione negoziata quella norma è l’art. 22, lett. b.
Per la seconda strada (finanziamento libero e postergazione)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024. Principio: la postergazione dei finanziamenti dei soci ha natura sostanziale e investe la restituzione operata dagli amministratori, con relativa responsabilità; in caso di fallimento, il socio deve restituire il rimborso ricevuto nell’anno anteriore. Rilevanza: chi sceglie il finanziamento libero non può contare su rimborsi rapidi; oggi la regola dell’anno anteriore è nell’art. 164, comma 2, CCII.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023. Principio: ai fini dell’art. 2467 c.c. il finanziamento non coincide con il solo contratto di credito; rilevano anche le garanzie e le forniture senza corrispettivo. Rilevanza: anche il socio che sostiene la società con una garanzia o con forniture non pagate rischia la postergazione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1865 del 27 gennaio 2025. Principio: il credito postergato ex art. 2467 c.c. non può essere opposto in compensazione ai sensi dell’art. 56 l. fall. Rilevanza: il socio che deve qualcosa alla società non può “pagarsi” con il credito di rimborso; è un argomento da tenere presente anche nelle procedure regolate dal Codice.
- Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 17421/2020. Principio: lo squilibrio rilevante per la postergazione va valutato con riferimento esclusivo al momento della concessione del finanziamento; i successivi versamenti in conto capitale sono fatti sopravvenuti, senza effetto retroattivo, che possono però ripristinare l’equilibrio e rendere non più necessaria la postergazione. Rilevanza: la data del bonifico fotografa la situazione; ma un successivo rafforzamento patrimoniale può “liberare” il rimborso.
- Cass. civ. n. 12994 del 15 maggio 2019 (come riportata nel commento EC News a Cass. 17421/2020). Principio: natura sostanziale della postergazione e valutazione dello squilibrio al momento del finanziamento. Rilevanza: conferma la linea seguita anche dalle pronunce più recenti.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16348 del 21 giugno 2018. Principio: nel concordato preventivo, i soci finanziatori postergati possono essere collocati in una classe autonoma di chirografari, a determinate condizioni. Rilevanza: se dalla composizione negoziata si passa al concordato, il socio con credito postergato non è necessariamente “fuori” dalla proposta.
Per la terza strada (apporto di patrimonio)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7919 del 20 aprile 2020. Principio: le erogazioni del socio possono configurare un mutuo, con obbligo di restituzione, oppure un versamento; occorre distinguerle e il diritto alla restituzione dipende da condizioni specifiche. Rilevanza: la qualificazione dell’apporto (prestito o versamento) va scritta con precisione fin dall’inizio.
Sui doveri del socio e sul contesto delle trattative
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Principio: il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vale anche per soci e garanti; il loro impegno a sostenere la ristrutturazione non è rispettato se si traduce in condotte incoerenti con il risanamento. Rilevanza: l’apporto promesso dal socio va mantenuto coerentemente, senza condizioni che lo svuotino.
- Trib. Bologna, ordinanza 23 luglio 2024. Principio: il buon esito della composizione negoziata si fonda sul dovere di buona fede e leale collaborazione che, ai sensi degli artt. 4 e 16, grava in modo simmetrico su debitore, creditori e altre parti interessate. Rilevanza: il socio è parte interessata e partecipa attivamente, con trasparenza, anche nella scelta della forma del suo finanziamento.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Principio: le misure protettive possono essere confermate ed estese, ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII, anche a beni immobili del socio o dell’amministratore se funzionali alle trattative; sono invece respinte, salvo casi eccezionali, le richieste cautelari che incidono sui contratti pendenti, come il rimborso delle rate dei finanziamenti in essere. Rilevanza: il coinvolgimento patrimoniale del socio può essere valorizzato nelle trattative, ma non altera le regole dei finanziamenti già in corso.
- Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Principio: in sede di conferma delle misure ex art. 19 CCII, la società può chiedere che il divieto di azioni dei creditori operi anche verso i garanti che hanno messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio. Rilevanza: il socio garante che contribuisce al risanamento può chiedere protezione, a condizioni precise.
- Trib. Udine, sentenza n. 68 del 28 ottobre 2024. Principio: durante la composizione negoziata è giustificato rinviare l’approvazione del bilancio per il tempo strettamente necessario alle trattative, nel rispetto dei doveri dell’art. 4 e del principio di veridicità. Rilevanza: la rappresentazione in bilancio del finanziamento o dell’apporto del socio va coordinata con i tempi delle trattative.
Va detto con franchezza: non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di merito pubblicate con estremi completi che decidano specificamente un’istanza di autorizzazione di finanziamenti dei soci ex art. 22, lett. b. I massimari camerali segnalano decisioni sui finanziamenti prededucibili in generale (funzionalità alla continuità, nuove autorizzazioni, ruolo dell’esperto), ma senza indicazione completa degli estremi nelle parti consultabili. Le soluzioni proposte in questo articolo si fondano quindi sul testo delle norme e sui principi generali qui richiamati.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio affronta la domanda del socio con strumenti concreti, sempre con impegno di mezzi e senza promesse di risultato.
- Ricostruiamo la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data del possibile finanziamento, perché è quella data a decidere se scatta la postergazione dell’art. 2467 c.c.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: finanziamento autorizzato, finanziamento libero, apporto di patrimonio o una combinazione delle tre.
- Redigiamo il ricorso ex art. 22, comma 1, lettera b), CCII, con piano di tesoreria, descrizione dell’impiego del denaro e dimostrazione della funzionalità alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Scriviamo il contratto di finanziamento (importo, durata, rimborso, garanzie) in modo coerente con l’autorizzazione richiesta e con il limite dell’80% dell’art. 102 nel caso di un successivo concordato.
- Prepariamo l’informativa scritta all’esperto ai sensi dell’art. 21 e gestiamo il dialogo con lui, anche per prevenire un dissenso da iscrivere nel registro delle imprese.
- Qualifichiamo correttamente l’apporto di patrimonio (delibera, causale, iscrizione in bilancio) insieme ai commercialisti dello staff.
- Gestiamo il reclamo contro l’autorizzazione o il diniego, ricordando che i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
- Verifichiamo i rimborsi già ricevuti dal socio per stimarne l’esposizione all’inefficacia in un’eventuale procedura successiva.
- Studiamo la garanzia del socio a favore della banca e il rango del suo regresso, coordinando l’eventuale autorizzazione ex art. 22, lettera a).
- Accompagniamo la società nella procedura successiva (accordo, concordato, concordato minore, liquidazione controllata) difendendo il rango del credito del socio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La continuità di strategia fino in Cassazione è la leva che conta in questo tema: la forma scelta oggi per il finanziamento del socio verrà discussa domani, magari in sede di riparto o di verifica dei crediti, e la stessa linea va difesa senza cambiare mani, dalla trattativa fino all’ultimo grado di giudizio. Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso, perché la scelta tra debito e patrimonio è, insieme, una scelta giuridica e una scelta di bilancio.
Chiusura
Il socio può finanziare l’impresa durante la composizione negoziata, e il legislatore lo incoraggia a farlo; ma la forma del finanziamento non è un dettaglio. Il prestito autorizzato dal tribunale protegge il socio a costo di tempi più lunghi e di un confronto con i creditori; il prestito libero è rapido ma, in caso di insuccesso, quasi sempre perduto; l’apporto di patrimonio rafforza il risanamento ma esclude ogni restituzione. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una prededuzione non chiesta prima del bonifico difficilmente si recupera dopo.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le trattative dal lato dell’esperto, e perché, come avvocato cassazionista con uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, può seguire la posizione del socio dalla prima istanza fino all’eventuale giudizio di legittimità.
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