Lo smartphone pagato “in 3 rate senza interessi”, il divano diviso in quattro quote, la giacca comprata oggi e saldata fra trenta giorni. Sono acquisti piccoli, fatti in pochi secondi da un’app. Poi, quando le cose vanno male, quelle rate diventano dieci, quindici, venti piani di pagamento aperti con piattaforme diverse, solleciti via email, commissioni di ritardo e, a un certo punto, la lettera di una società di recupero crediti. In questa pagina abbiamo raccolto le domande che ci arrivano più spesso su questo tipo di debiti, con risposte complete, nel formato più vicino a una conversazione nel nostro ufficio.
Il quadro, in poche righe. Chi è in sovraindebitamento può usare gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024): il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore per professionisti e piccoli imprenditori (artt. 74-83), la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti) e, alla fine, l’esdebitazione (artt. 278-283), cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Per chi non ha nulla da offrire esiste l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). Il “compra ora paga dopo” (in inglese buy now pay later, BNPL) non ha una disciplina speciale nel CCII: la risposta va quindi costruita incrociando le regole del Codice con quelle del Testo unico bancario sul credito ai consumatori, che proprio nel 2026 stanno cambiando.
Perché ce ne occupiamo noi. Questi debiti si trattano bene solo se si conoscono insieme due mondi: quello della procedura e quello del credito al consumo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro che l’Organismo svolge sull’elenco dei creditori e sul merito creditizio; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la materia in cui si decide se un finanziamento rateale è stato concesso correttamente.
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Prima di tutto: i debiti delle rate online si cancellano davvero con l’esdebitazione?
Sì, in linea di principio sì: per il CCII sono debiti come gli altri, e rientrano nell’esdebitazione se sono nati prima della procedura.
L’art. 278 c.1 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che rende inesigibili verso il debitore i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. La norma non distingue in base alla forma del debito: non importa se nasce da un mutuo, da una carta di credito, da un prestito personale o da un pagamento dilazionato offerto al momento del check-out di un negozio online. Quello che conta è che si tratti di un credito per causa anteriore alla procedura.
I debiti BNPL, nella quasi totalità dei casi, sono crediti chirografari: il creditore non ha un’ipoteca, un pegno o un privilegio. La piattaforma ha pagato il negozio e vanta verso l’acquirente il diritto alle rate residue. Nel concorso tra creditori, quindi, sta nella stessa fila del prestito personale e della carta revolving, e riceve la stessa percentuale.
Le eccezioni sono quelle generali dell’art. 278 c.7: restano fuori dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lettera a) e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lettera b). Le commissioni di ritardo applicate dalla piattaforma non sono sanzioni amministrative: sono un costo contrattuale e seguono la sorte del debito principale.
Ci sono però tre limiti da tenere presenti fin dall’inizio, e li approfondiamo nelle risposte che seguono:
- i debiti nati dopo l’apertura della procedura non sono coperti (chi continua ad aprire piani di pagamento durante la liquidazione crea debiti nuovi);
- il modo in cui sono stati contratti i debiti conta: decine di acquisti rateali accumulati quando si sapeva di non poter pagare possono essere letti come colpa grave o ricorso abusivo al credito;
- il creditore che non partecipa alla procedura è trattato in modo particolare dall’art. 278 c.2.
Che differenza c’è tra “paga in 3 rate”, “paga dopo 30 giorni” e il finanziamento classico proposto al check-out?
Dal punto di vista della procedura, quasi nessuna; dal punto di vista delle tutele bancarie, molta.
Nel linguaggio comune si mettono insieme prodotti diversi:
- il pagamento frazionato in tre o quattro quote senza interessi, gestito da una piattaforma che paga subito il negoziante;
- il pagamento differito (si paga tutto dopo 14, 30 o più giorni);
- la dilazione concessa direttamente dal venditore, senza terzi;
- il finanziamento finalizzato proposto dal negozio ma concesso da una finanziaria, con TAEG, piano di ammortamento e contratto di credito vero e proprio;
- il pagamento rateale addebitato su una carta di credito, magari revolving.
Per l’esdebitazione tutte queste figure producono un debito chirografario che si inserisce nell’elenco dei creditori. La differenza è un’altra: fino a oggi molti pagamenti frazionati senza interessi restavano fuori dalle regole del Testo unico bancario sul credito ai consumatori. Il vecchio art. 122 c.1 TUB escludeva, alle lettere c) e d), i finanziamenti senza interessi né altri oneri e quelli con commissioni non significative da rimborsare entro tre mesi. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (G.U. n. 6 del 9/1/2026, in vigore dal 10/1/2026), che recepisce la direttiva (UE) 2023/2225, ha abrogato quelle due lettere e ha attratto nella disciplina anche le dilazioni offerte da terzi in base a convenzioni con il venditore, comprese quelle con cessione pro soluto del credito (nuovo art. 122 c.1-ter TUB).
Restano escluse, secondo la ricostruzione pubblicata su dirittobancario.it, la dilazione gratuita offerta direttamente dal fornitore senza terzi per un massimo di 50 giorni (nuova lett. i-bis), alcune dilazioni di fornitori online non PMI con pagamento entro 14 giorni (lett. i-ter) e le carte di debito differito con rimborso entro 40 giorni (lett. o-bis); la Banca d’Italia, su delibera del CICR, può individuare altre esclusioni per importi sotto 200 euro o contratti senza oneri (comma 5-bis).
Attenzione alla data: finanziatori e intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026, e i contratti stipulati prima continuano a seguire le regole previgenti. Per un debito BNPL contratto nel 2024 o nel 2025, quindi, nella maggior parte dei casi le tutele del credito ai consumatori non si applicavano. Questo pesa soprattutto sul controllo del merito creditizio, di cui parliamo più avanti.
Chi può chiedere l’esdebitazione per questi debiti? Serve essere “consumatori”?
No: l’esdebitazione è aperta a tutti i debitori sovraindebitati, ma la qualifica di consumatore decide quale strada si può percorrere prima di arrivarci.
L’art. 278 c.3 CCII dice che possono accedere all’esdebitazione tutti i debitori dell’art. 1 c.1. Quindi ne può beneficiare il lavoratore dipendente, il pensionato, lo studente, il disoccupato, ma anche il libero professionista o il piccolo imprenditore.
La qualifica di consumatore serve invece per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67). Dopo il correttivo, l’art. 2 c.1 lett. e) CCII considera consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti in tale qualità. Qui le rate online creano un problema pratico: se un fotografo freelance compra un obiettivo con un pagamento in tre rate e lo usa per lavoro, quel debito non è “da consumatore”, anche se l’app non gli ha chiesto la partita IVA.
Chi ha debiti misti (personali e professionali) non può usare il piano del consumatore per quelli professionali; può valutare il concordato minore (art. 74), se ci sono le condizioni, o la liquidazione controllata, dopo la quale arriva l’esdebitazione per tutto. La distinzione va fatta acquisto per acquisto, guardando cosa si è comprato e a cosa è servito. Per questo nell’elenco che prepariamo indichiamo accanto a ogni piano di pagamento la natura del bene.
Ci sono poi condizioni soggettive: per il piano del consumatore l’art. 69 c.1 esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte, oppure ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Per l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata valgono le condizioni dell’art. 280 e dell’art. 282 c.2. Per l’incapiente l’art. 283 c.1 consente il beneficio una sola volta.
Entro quando devo muovermi? Ci sono scadenze legate a queste rate?
Non esiste un termine per chiedere di accedere alle procedure, ma ogni mese di attesa aggiunge commissioni, cessioni del credito a terzi e, nei casi peggiori, decreti ingiuntivi.
La legge non fissa una data oltre la quale il sovraindebitato perde la possibilità di presentare domanda. Il problema è pratico. Le piattaforme, in genere, ritentano l’addebito, poi spostano l’importo alla rata successiva aggiungendo una commissione, poi chiedono il saldo in un’unica soluzione e infine affidano la posizione a un’agenzia di recupero o cedono il credito. Secondo una ricostruzione pubblicata da Money.it (aggiornata al 20/10/2026), dopo i tentativi falliti la piattaforma può bloccare l’accesso al servizio, chiedere l’intero importo con una fattura e passare la pratica al recupero crediti, fino a un eventuale decreto ingiuntivo e alla segnalazione a un sistema di informazione creditizia.
Ogni passaggio complica la procedura: cambiano i creditori, si aggiungono spese legali, possono arrivare pignoramenti dello stipendio. Una volta depositata la domanda, invece, l’art. 68 c.5 (piano del consumatore) e l’art. 268 c.5 (liquidazione controllata) sospendono il corso degli interessi ai soli effetti del concorso, e il giudice può disporre misure protettive contro le azioni esecutive (art. 70 c.4 per il piano del consumatore).
Un punto che molti sbagliano: nei procedimenti disciplinati dal CCII i termini corrono anche in agosto. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per questi procedimenti. Se il decreto di esdebitazione o un provvedimento da reclamare vi viene comunicato a fine luglio, i 30 giorni del reclamo scadono comunque a fine agosto. La sospensione dall’1 al 31 agosto vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione: per esempio nell’opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto dalla società di recupero. Non vale per il processo esecutivo né, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Come si fa, in pratica, a mettere in ordine venti piani di pagamento sparsi tra tre app?
Si ricostruisce un elenco completo, piano per piano, e per ciascuno si individua chi è oggi il creditore: è il lavoro che decide la riuscita della procedura.
Tutte le domande del CCII richiedono l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute (art. 67 c.2 lett. a per il piano del consumatore; art. 283 c.3 lett. a per l’incapiente, che chiede anche gli indirizzi PEC). Con i debiti BNPL questo elenco si costruisce così:
- Scaricare lo storico da ogni app: ordini, piani attivi, piani chiusi, piani scaduti, commissioni applicate. Molte piattaforme consentono di esportare o almeno di fotografare le schermate di dettaglio.
- Recuperare le email di conferma di ogni acquisto e di ogni piano, con data, importo e numero d’ordine.
- Controllare gli estratti conto della carta collegata. Se la carta è di credito, la rata può essere già stata pagata dalla piattaforma con addebito sulla carta: in quel caso il debito non è più verso la piattaforma, ma verso l’emittente della carta.
- Raccogliere solleciti e lettere di cessione: se arriva la comunicazione di una società che dichiara di aver acquistato il credito o di gestirlo per conto della piattaforma, quella società va indicata nell’elenco.
- Verificare resi e contestazioni aperte: un reso accettato riduce il debito; un ordine mai consegnato può essere contestato tramite il servizio clienti della piattaforma.
- Separare gli acquisti personali da quelli professionali, come detto sopra.
Il risultato è una tabella con: piattaforma, numero del piano, data dell’acquisto, bene acquistato, importo originario, quote pagate, quote residue, commissioni, eventuale cessionario, indirizzo PEC del creditore.
Un elenco incompleto non è un dettaglio formale. L’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68 c.2 lett. c; art. 283 c.4 lett. d). Un creditore dimenticato può contestare, e soprattutto, nella liquidazione controllata, il creditore che non partecipa al concorso subisce l’esdebitazione solo in parte (art. 278 c.2, ne parliamo nella domanda finale).
Sulla cessione dei crediti c’è un punto utile per il debitore: nella sintesi pubblicata da diritto.it, Cass. Sez. I, ord. n. 27915 del 20/10/2025 ribadisce che il cessionario che agisce in forza di una cessione in blocco deve provare che il suo credito rientra davvero tra quelli ceduti. Quando una società di recupero si presenta come nuova titolare, chiediamo la prova della cessione prima di riconoscerla come creditrice nell’elenco.
Cosa controlla l’OCC sul mio comportamento con le rate online?
L’OCC deve spiegare come si è formato l’indebitamento e se chi ha concesso il credito ha valutato la sostenibilità: due controlli che, con il BNPL, vanno in direzioni diverse.
Il primo controllo riguarda il debitore. La relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, e le ragioni dell’incapacità di adempiere (art. 68 c.2 lett. a e b; art. 283 c.4 lett. a e b). Qui le rate online lasciano una traccia molto precisa: date, importi, frequenza. L’OCC vede se gli acquisti si concentrano in un periodo in cui il debitore aveva già rate scadute, se riguardano beni di prima necessità o beni voluttuari, se c’è stata una crescita improvvisa.
Il secondo controllo riguarda il finanziatore. L’art. 68 c.3 CCII chiede all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore in rapporto al reddito disponibile, dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita (parametro: assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE). La stessa indicazione è prevista per l’incapiente dall’art. 283 c.5.
Per il BNPL questo secondo controllo ha un limite: per i contratti anteriori al 20 novembre 2026 senza interessi e da rimborsare in breve tempo, come detto, l’obbligo di verifica del merito creditizio previsto dall’art. 124-bis TUB spesso non si applicava. Non si può quindi dare per scontato che la piattaforma “abbia violato” l’art. 124-bis. Si può però documentare come il credito è stato concesso: quanti piani contemporanei la piattaforma ha accettato, se ha chiesto informazioni sul reddito, se ha continuato a concedere nuove dilazioni mentre altre erano scadute. È un elemento che l’OCC può riportare nella relazione per spiegare le cause dell’indebitamento, anche quando non comporta conseguenze specifiche per il creditore.
Dove l’art. 124-bis TUB si applica (finanziamento finalizzato con TAEG, prestito personale, carta revolving), la violazione ha una conseguenza precisa nel piano del consumatore: l’art. 69 c.2 impedisce al creditore che ha violato quei principi di contestare la convenienza della proposta. Il Tribunale di Cagliari, n. 51 del 18/6/2026 (sintesi iusletter), ha condiviso la valutazione del gestore secondo cui una finanziaria avrebbe dovuto approfondire la posizione di un consumatore con reddito modesto già inciso da cessione del quinto e pignoramento, con la conseguente preclusione delle contestazioni sulla convenienza.
Quali documenti devo portare al primo incontro?
Tutto ciò che prova quanto devi, a chi lo devi e quanto guadagni: per le rate online, la parte più lunga è la prima.
Oltre all’elenco dei piani di pagamento descritto sopra, le domande del CCII richiedono documenti precisi. Per il piano del consumatore (art. 67 c.2): consistenza e composizione del patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare con quanto serve al mantenimento. Per l’incapiente (art. 283 c.3) la lista è simile, con l’aggiunta degli indirizzi PEC dei creditori.
In concreto, per una persona con debiti BNPL chiediamo:
- documento d’identità, codice fiscale, stato di famiglia;
- ultime tre dichiarazioni dei redditi o CU, ultime buste paga o cedolini della pensione;
- estratti conto degli ultimi due o tre anni di tutti i conti e di tutte le carte, comprese prepagate e carte collegate alle app;
- storico di ogni piattaforma di pagamento rateale, con schermate o esportazioni;
- email di conferma degli acquisti e dei piani di pagamento;
- solleciti, diffide, lettere di società di recupero, comunicazioni di cessione del credito;
- eventuali decreti ingiuntivi, precetti, atti di pignoramento;
- contratti di finanziamento tradizionali (prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving) con i piani di ammortamento;
- contratti di telefonia o di servizi con rate per apparecchi (lo smartphone pagato a rate nella bolletta è un debito anch’esso);
- la visura nei sistemi di informazione creditizia, che si può chiedere ai gestori dei SIC e che spesso rivela rapporti dimenticati.
Se manca qualcosa non è un dramma: il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1). Ma un fascicolo completo all’inizio accorcia i tempi e riduce il rischio che un creditore contesti l’attendibilità del quadro.
Quali sono i passaggi e i tempi? Esiste uno schema?
Sì. La tabella riassume le fasi principali delle tre strade che portano a cancellare o ridurre i debiti BNPL.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Incarico all’OCC; l’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali | 7 giorni dall’incarico; risposta degli enti entro 15 giorni (art. 68 c.4) | OCC |
| Piano del consumatore | Deposito della domanda con relazione dell’OCC | Nessun termine di legge | Tribunale (giudice monocratico, art. 67 c.6) |
| Piano del consumatore | Decreto di ammissibilità, pubblicazione e comunicazione ai creditori | L’OCC comunica entro 30 giorni (art. 70 c.1) | Giudice / OCC |
| Piano del consumatore | Osservazioni dei creditori (anche delle piattaforme BNPL) | 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3) | OCC, via PEC |
| Piano del consumatore | Relazione dell’OCC con eventuali modifiche | 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni (art. 70 c.6) | Giudice |
| Piano del consumatore | Sentenza di omologa; reclamo | Reclamo entro 30 giorni (art. 70 c.8, art. 51) | Corte d’appello |
| Liquidazione controllata | Domande dei creditori al liquidatore | Termine fissato dal tribunale, non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Liquidatore |
| Liquidazione controllata | Osservazioni al progetto di stato passivo | 15 giorni (art. 273) | Liquidatore / giudice |
| Esdebitazione dopo la liquidazione | Istanza o segnalazione del liquidatore; osservazioni dei creditori | Alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura; 15 giorni per le osservazioni (art. 282 c.1) | Tribunale |
| Esdebitazione dopo la liquidazione | Reclamo contro il decreto | 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3) | Tribunale |
| Incapiente | Decreto di esdebitazione; reclamo | 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8) | Tribunale |
| Incapiente | Vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute | 3 anni dal deposito del decreto (art. 283 c.9) | OCC / giudice |
Due precisazioni. La prima: tutti questi termini corrono anche in agosto per effetto dell’art. 9 c.1 CCII. La seconda: i tempi effettivi dipendono molto dal tribunale e dalla completezza dei documenti; la tabella indica i termini di legge, non la durata media dei procedimenti.
Durante la procedura posso continuare a usare il “paga dopo” per le spese di tutti i giorni?
No, ed è uno degli errori più pericolosi: i nuovi piani di pagamento sono debiti nuovi, che l’esdebitazione non copre e che possono compromettere il giudizio sul tuo comportamento.
Molte persone in difficoltà usano il pagamento frazionato per la spesa alimentare, le bollette, i regali di compleanno dei figli. Dopo l’apertura della procedura questa abitudine va interrotta, per più ragioni.
Primo: l’esdebitazione riguarda i debiti anteriori. L’art. 278 c.2 parla di creditori “per fatto o causa anteriori”: un piano BNPL aperto durante la liquidazione controllata è un debito posteriore, che resterà da pagare per intero.
Secondo: nel piano del consumatore gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono autorizzazione se il giudice ne ha disposto il divieto (art. 70 c.4), e i pagamenti in violazione del piano omologato sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71 c.3). Un nuovo debito che toglie risorse alle rate del piano può portare all’inadempimento e, nei casi gravi, alla revoca dell’omologa (art. 72 c.2).
Terzo: nella liquidazione controllata l’esdebitazione richiede che il debitore non abbia ostacolato la procedura e non abbia fatto ricorso abusivo al credito (art. 280 lett. b e c, richiamato dall’art. 282 c.2). Continuare ad aprire piani di pagamento senza poterli saldare è esattamente il tipo di comportamento che il liquidatore deve segnalare nei fatti rilevanti per il beneficio (art. 282 c.1).
Quarto, per l’incapiente: l’art. 283 c.1 precisa che i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono “utilità” sopravvenute. Questo significa che un nuovo pagamento rateale non fa riaprire l’esigibilità dei vecchi debiti; ma resta un debito nuovo, pienamente esigibile, e un comportamento che può incidere sulla valutazione di meritevolezza in caso di reclamo o di verifiche dell’OCC nel triennio.
La regola pratica che diamo è semplice: dal momento in cui si decide di avviare la procedura, i pagamenti si fanno solo con il conto corrente o la carta di debito, e solo per quanto è nel bilancio familiare indicato all’OCC.
E se il pagamento rateale è finito su una carta di credito o il debito è stato venduto a una società di recupero?
Cambia il creditore, non la sostanza: il debito entra comunque nella procedura, ma va intestato a chi lo detiene oggi.
Sono due situazioni frequentissime e spesso confuse.
La rata pagata con la carta di credito. Molte piattaforme addebitano le quote sulla carta indicata dal cliente. Se la carta è di debito o prepagata, la quota è già stata pagata con soldi del conto: il debito verso la piattaforma si riduce. Se la carta è di credito a saldo, la piattaforma è stata pagata dall’emittente e il cliente deve quell’importo alla banca a fine mese. Se la carta è revolving, la quota è entrata nel fido rotativo e produce interessi. In questi ultimi due casi il creditore da indicare non è la piattaforma BNPL, ma l’emittente della carta, per l’importo che risulta dall’estratto conto. È un errore tipico indicare due volte lo stesso debito (alla piattaforma e alla banca) o dimenticarlo del tutto.
Il credito ceduto o affidato al recupero. Bisogna distinguere tra il semplice mandato all’incasso, in cui il creditore resta la piattaforma e la società di recupero agisce per suo conto, e la vera cessione del credito, in cui il cessionario diventa titolare. Il nuovo art. 122 c.1-ter TUB, introdotto dal D.Lgs. 212/2025, fa rientrare nel credito al consumo anche le dilazioni concesse con cessione pro soluto del credito a un finanziatore: è il modello di alcuni operatori BNPL, nei quali chi incassa le rate non è chi ha proposto il servizio al check-out.
Nell’elenco dei creditori indichiamo il titolare risultante dai documenti, e annotiamo la piattaforma d’origine. Se il cessionario non prova la cessione, la sua posizione si contesta: lo ricorda la già citata Cass. n. 27915/2025 sull’onere della prova del cessionario nelle cessioni in blocco.
C’è poi un aspetto difensivo. Se il cessionario ottiene un decreto ingiuntivo e il debitore vuole far valere la mancata verifica del merito creditizio, il Tribunale di Napoli Nord, sent. n. 3446 del 9/10/2025 (sintesi iusletter), ha ricordato che quella responsabilità ha natura precontrattuale e grava sul finanziatore originario, non sul cessionario, e che chi la invoca deve provare danno e nesso causale. Per questo, nella procedura, la mancata verifica del merito creditizio si usa soprattutto come elemento della relazione dell’OCC e, quando l’art. 124-bis si applica, per l’art. 69 c.2, più che come contestazione del credito.
E se sono un professionista e ho comprato a rate attrezzatura per il lavoro?
Allora quei debiti non sono “da consumatore”: per cancellarli serve un concordato minore o una liquidazione controllata, non il piano del consumatore.
Il caso è più comune di quanto si pensi: l’impiantista che compra il trapano professionale con un pagamento in quattro rate, la grafica che acquista il portatile a rate dal sito del produttore, il personal trainer che paga a rate attrezzi e abbigliamento tecnico. L’app non chiede quasi mai se l’acquisto è personale o professionale, ma per il CCII la distinzione è decisiva (art. 2 c.1 lett. e).
Le strade possibili sono due:
- concordato minore (art. 74): riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore, quando consente di proseguire l’attività o, in alternativa, quando ci sono risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo. I creditori votano: la proposta passa con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 c.1) e chi non risponde nel termine si considera favorevole (art. 79 c.3). Le piattaforme BNPL, con crediti piccoli, raramente spostano la maggioranza, ma il loro silenzio conta come assenso;
- liquidazione controllata (art. 268), seguita dall’esdebitazione dell’art. 282, che copre tutti i debiti anteriori, professionali e personali, nei limiti visti.
Consiglio pratico: se i debiti professionali sono pochi e piccoli rispetto a quelli personali, va valutato con attenzione se il piano del consumatore sia davvero percorribile, o se convenga un’altra strada che li comprenda tutti. È una valutazione che facciamo sul singolo elenco, perché non esiste una soglia di legge che dica quando un debito professionale “pesa troppo”.
In famiglia, inoltre, coniugi o conviventi possono presentare una domanda unica se il sovraindebitamento ha origine comune (art. 66 c.1): succede spesso quando i piani BNPL sono stati aperti da un componente per spese comuni con la carta dell’altro. Le masse attive e passive restano comunque distinte (art. 66 c.3), quindi ogni piano di pagamento va attribuito a chi lo ha sottoscritto.
“Le rate online sembrano piccole e innocue, ma in una procedura vanno trattate come qualsiasi altro credito: censite una per una, intestate a chi le detiene oggi e spiegate all’OCC nel loro contesto. È lì che si decide la credibilità dell’intero fascicolo” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC.
Avere decine di piani BNPL aperti mi fa perdere la meritevolezza?
Non automaticamente. Conta perché li hai aperti, quando, e se avevi un’alternativa ragionevole.
La paura è comprensibile: i piani di pagamento lasciano una traccia dettagliata, e un creditore può presentarli come prova di imprudenza. Ma la giurisprudenza recente chiede una valutazione concreta.
Il Tribunale di Nola, Sez. II, sentenza del 25/5/2026 (sintesi iusletter), ha omologato un piano del consumatore affermando che la sola presenza di più finanziamenti contratti nel tempo, anche “a catena”, non basta a escludere la meritevolezza: bisogna vedere il contesto economico, le finalità e la ragionevolezza delle scelte nel momento in cui sono state fatte, senza giudizi astratti o moralistici. Il Tribunale di Cagliari, n. 51 del 18/6/2026, ha precisato che dopo il CCII la semplice imprudenza non basta: serve una negligenza massima verso la futura capacità di adempiere, e le inesattezze in un questionario di finanziamento non sono di per sé frode. Nella stessa direzione, il Tribunale di Urbino del 9/12/2025 (sintesi Unijuris) dà peso all’assenza di malafede, frode o colpa grave e non alla misura della soddisfazione dei creditori.
Esiste però anche un orientamento più severo: il Tribunale di Ascoli Piceno dell’8/11/2024 (rassegna ecnews) ha espresso già all’apertura della liquidazione controllata un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, ravvisando colpa grave e malafede nello squilibrio con cui erano stati assunti i debiti. È una pronuncia isolata e in tensione con la Cassazione, ma mostra il rischio.
Distinguiamo quindi tre situazioni:
- piani BNPL usati per spese essenziali (cibo, farmaci, libri scolastici, riparazioni) in un periodo di calo del reddito: di regola compatibili con la meritevolezza;
- piani per beni voluttuari accumulati quando il reddito era stabile, poi travolti da un evento (perdita del lavoro, separazione, malattia): da spiegare con documenti sull’evento;
- piani aperti in serie quando il debitore sapeva già di non poter pagare, magari su più piattaforme per aggirare i limiti di ciascuna, o per acquistare beni subito rivenduti: qui il rischio di colpa grave, malafede o frode è concreto, e possono emergere anche profili penali da valutare con un difensore penale.
Mi possono pignorare o portare via le cose comprate a rate?
Dipende dalla procedura e dal bene: nel piano del consumatore di regola no; nella liquidazione controllata i beni entrano nella procedura, ma molti oggetti di uso quotidiano non vengono venduti.
Con il BNPL il bene è già tuo: la piattaforma ha pagato il negozio e vanta un credito in denaro. Non c’è, di norma, una riserva di proprietà a favore della piattaforma, quindi il creditore BNPL non può riprendersi lo smartphone o il divano; può solo agire per il pagamento come qualsiasi creditore chirografario. La regola va comunque verificata sulle condizioni contrattuali del singolo servizio, perché i modelli commerciali sono diversi.
Nel piano del consumatore il patrimonio resta al debitore, che paga i creditori con il reddito secondo il piano. Nella liquidazione controllata il patrimonio passa sotto il controllo del liquidatore, con alcune esclusioni (art. 268 c.4): crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione che il giudice lascia per il mantenimento, i beni del fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c., le cose non pignorabili per legge.
Per gli oggetti di valore modesto il liquidatore ha uno strumento di buon senso: l’art. 272 c.2 richiama l’art. 213 c.2-4, che consente di rinunciare a liquidare un bene quando la liquidazione è manifestamente non conveniente. Uno smartphone usato o un elettrodomestico di qualche anno raramente giustificano i costi di una vendita. Diverso è il caso di beni di valore acquistati a rate di recente (un orologio, una bici elettrica di fascia alta, un computer professionale): il liquidatore può venderli e il ricavato va a tutti i creditori, compresa la piattaforma che li ha finanziati.
Ho paura di aver nascosto o dimenticato qualche debito: rischio di perdere tutto?
No, se il debito è stato dimenticato in buona fede e lo si segnala appena emerge; il rischio vero riguarda le omissioni volute.
L’art. 72 c.1 prevede la revoca dell’omologazione del piano del consumatore quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo, sottratto o occultato una parte rilevante dell’attivo o commesso altri atti in frode. La dimenticanza di un piano BNPL da 89 euro, scoperta e segnalata, non è una frode. Nascondere consapevolmente un gruppo di debiti per far sembrare il piano più sostenibile è un’altra cosa.
Nella liquidazione controllata l’effetto della dimenticanza è diverso: il creditore non indicato, che quindi non riceve gli avvisi e non presenta domanda, subisce l’esdebitazione solo per la parte che eccede la percentuale riconosciuta agli altri creditori di pari grado (art. 278 c.2). In pratica, potrà chiedere quella percentuale. Sulla legittimità di questa regola è stata sollevata una questione davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola si applica.
Rassicurazione fondata: se l’elenco è stato costruito con metodo (app, email, estratti conto, visura SIC), il rischio di dimenticanze rilevanti è basso. Limite reale: nessun professionista può garantire che non spunti un vecchio piano ceduto a un recuperatore di cui il debitore non ha mai ricevuto notizia.
Dopo l’esdebitazione resterò segnalato e non potrò più comprare a rate?
L’esdebitazione rende inesigibili i debiti, ma non cancella automaticamente la storia creditizia: per un periodo è probabile che le piattaforme e le finanziarie siano prudenti.
Le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia seguono regole proprie, fissate da un codice di condotta, con tempi di conservazione legati all’esito del rapporto. L’esdebitazione è un fatto nuovo che va comunicato perché i dati siano aggiornati, ma non è un “colpo di spugna” sugli archivi. Su tempi e modalità di aggiornamento è necessaria una verifica caso per caso, sui dati effettivamente presenti nei SIC.
C’è poi un limite di legge: chi ottiene l’esdebitazione non può ottenerne un’altra nei cinque anni successivi e, in ogni caso, non più di due volte (art. 69 c.1 per il piano del consumatore; art. 280 lett. d ed e); l’incapiente la ottiene una sola volta (art. 283 c.1). Chi ricomincia con i pagamenti a rate dopo l’esdebitazione non ha una seconda rete di sicurezza immediata.
Il nostro consiglio, onesto: dopo la procedura conviene usare solo strumenti di pagamento che non creano debito (conto, carta di debito, contanti) almeno finché il bilancio familiare non si è stabilizzato. Dal 20 novembre 2026, peraltro, per i nuovi contratti le piattaforme saranno tenute alla valutazione del merito creditizio secondo il nuovo art. 124-bis TUB, quindi l’accesso al credito facile si ridurrà comunque.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco tre simulazioni dimostrative, con dati di fantasia: non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: piano del consumatore con debiti BNPL e debiti tradizionali.
Ipotesi: lavoratrice dipendente, consumatrice, debiti chirografari così composti:
- piattaforma BNPL “A”: 11 piani attivi, residuo 2.140,60 €;
- piattaforma BNPL “B”: 7 piani, residuo 1.735,80 € (di cui 4 piani ceduti a una società di recupero, che va indicata come creditrice per la sua parte);
- prestito personale: 18.640,00 €;
- carta revolving: 6.215,90 €.
Totale: 28.732,30 €. La proposta mette a disposizione dei creditori chirografari 145 € al mese per 60 mesi, cioè 8.700 € al netto delle spese di procedura: una percentuale del 30,28% circa. Ogni creditore riceve la stessa percentuale: A circa 648,16 €; B circa 525,59 € (da dividere con il cessionario); il prestito circa 5.644,10 €; la carta circa 1.882,14 €.
Sequenza ipotetica: decreto di ammissibilità lunedì 2 novembre 2026; l’OCC comunica ai creditori lunedì 9 novembre; i 20 giorni per le osservazioni (art. 70 c.3) scadrebbero domenica 29 novembre e slittano a lunedì 30 novembre 2026; l’OCC riferisce al giudice entro i 10 giorni successivi, cioè entro giovedì 10 dicembre 2026. Se la finanziaria del prestito personale ha violato l’art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza della proposta (art. 69 c.2), ma può ancora contestarne i requisiti di legittimità. Dopo l’omologa, pagate le 60 rate, il debito residuo verso tutti, comprese le piattaforme, non è più dovuto secondo il piano.
Simulazione 2: incapiente con soli debiti di piccolo importo.
Ipotesi: uomo che vive solo, lavoro part-time, reddito netto annuo 9.870 €. Debiti: 3.418,70 € su tre piattaforme BNPL (15 piani), 487,20 € di rate di uno smartphone in bolletta, 4.906,35 € verso una finanziaria. Nessun bene di valore.
Con l’assegno sociale 2026 provvisorio (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia dell’art. 283 c.2 per un nucleo di una persona è 7.101,12 × 1,5 × 1 = 10.651,68 €. Se si legge la soglia come misura di quanto serve al mantenimento, il reddito di 9.870 € resta sotto e il presupposto dell’incapienza ricorre. Va detto che il c.2 si presta anche a una lettura diversa, che confronta con la soglia il reddito già depurato delle spese di mantenimento: in questo esempio il risultato non cambierebbe, ma in casi limite sì.
Sequenza ipotetica: decreto di esdebitazione depositato e comunicato lunedì 14 dicembre 2026; reclamo dei creditori entro 30 giorni (art. 283 c.8), cioè entro mercoledì 13 gennaio 2027, anche se nel mezzo ci sono le feste. Per i tre anni successivi l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute (art. 283 c.9) e il debitore deve depositare la dichiarazione annuale nel termine fissato dal decreto (art. 283 c.7). Se in questo periodo apre un nuovo piano BNPL, quel debito non fa “rivivere” i vecchi (i finanziamenti non sono utilità, c.1), ma resta interamente dovuto.
Simulazione 3: piattaforma che non partecipa alla liquidazione controllata.
Ipotesi: liquidazione controllata chiusa con un riparto del 6,3% ai creditori chirografari. Una piattaforma BNPL con un credito di 1.284,50 €, regolarmente avvisata, non ha presentato domanda. Dopo l’esdebitazione, per l’art. 278 c.2 potrà pretendere solo la parte corrispondente alla percentuale degli altri chirografari: circa 80,92 €. Il resto è inesigibile. Se invece la piattaforma non era nemmeno stata indicata nell’elenco, la regola è la stessa, ma il debitore rischia contestazioni sull’attendibilità della documentazione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi pagherà le mie rate se l’esdebitazione libera me, ma qualcuno mi ha fatto da garante o ha usato la sua carta per i miei acquisti?”
Con il BNPL i garanti in senso tecnico sono rari: nessuna piattaforma chiede una fideiussione per un paio di scarpe. Ma esistono situazioni equivalenti, che la gente non considera:
- il piano di pagamento intestato a un familiare per un acquisto fatto da chi poi entra nella procedura (il figlio usa l’account della madre);
- la carta di credito del coniuge collegata all’app;
- il cointestatario del conto su cui si appoggiano gli addebiti;
- il prestito tradizionale con un fideiussore, che convive con i debiti BNPL nello stesso elenco.
La regola è chiara per l’esdebitazione: l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il concordato minore lo dice l’art. 79 c.5. Per il piano del consumatore non c’è una norma espressa, ma la lettura sistematica basata sul rinvio dell’art. 65 c.2 porta allo stesso risultato. In pratica, l’esdebitazione libera solo chi accede alla procedura: chi ha firmato il contratto BNPL, o chi deve pagare l’estratto conto della carta, resta obbligato per l’intero.
Prima di avviare la procedura, quindi, bisogna fare un’altra domanda: di chi è davvero ogni debito? Se un piano è intestato al familiare, quel debito non è del sovraindebitato e non entra nella sua procedura; resta del familiare. Se la carta è del coniuge, la banca chiederà a lui. In questi casi va valutata una procedura familiare (art. 66) o, almeno, un piano di rientro separato per il familiare coinvolto. Ignorare questo aspetto significa spostare il problema da una persona all’altra della stessa famiglia.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco le pronunce che abbiamo verificato su fonti lette e che contano per chi ha debiti da acquisti rateali e BNPL. Su BNPL in senso stretto non abbiamo trovato pronunce specifiche in materia di sovraindebitamento: i principi vengono dalle decisioni su finanziamenti al consumo, meritevolezza ed esdebitazione.
1. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Per aprire la liquidazione controllata non si può negare l’accesso con un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano solo nella fase successiva dell’esdebitazione. Rilevanza: chi ha accumulato molti piani BNPL può entrare nella procedura; il suo comportamento sarà valutato dopo.
2. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Conferma che l’apertura non richiede la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità e il giudice ne controlla la sostanza. Rilevanza: la ricostruzione dei piani BNPL nella relazione non è un adempimento formale.
3. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). Un patrimonio scarso non impedisce l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede un requisito di soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: anche chi restituisce poco alle piattaforme può essere liberato.
4. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha causato l’indebitamento o violato l’art. 124-bis TUB può opporsi all’omologa del piano del consumatore per contestarne la legittimità; l’art. 69 c.2 gli vieta solo di discuterne la convenienza. Rilevanza: delimita l’effetto della mancata verifica del merito creditizio da parte di una finanziaria.
5. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente per gli stessi debiti; il ricorso contro il decreto di diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda si può riproporre. Rilevanza: per i debiti BNPL di un ex imprenditore fallito la strada dell’art. 283 va verificata prima.
6. Cass. Sez. I, ord. n. 27915 del 20/10/2025 (sintesi diritto.it). Nella cessione in blocco ex art. 58 TUB il cessionario deve provare che il credito rientra tra quelli ceduti. Rilevanza: quando una società di recupero si presenta come nuova titolare di un credito BNPL, la prova della cessione va chiesta.
7. Cass. Sez. I, ord. n. 18610/2021 e ord. n. 24725/2021 (richiamate dal Trib. Napoli Nord, sintesi iusletter). La responsabilità della banca per la mancata verifica del merito creditizio ha natura precontrattuale (art. 1337 c.c.). Rilevanza: spiega perché la contestazione va rivolta al finanziatore originario e richiede la prova del danno.
8. Trib. Napoli Nord, sent. n. 3446 del 9/10/2025 (sintesi iusletter). In un’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto dal cessionario di un prestito personale: l’art. 124-bis TUB non rende nullo il contratto; l’eventuale responsabilità grava sul finanziatore originario e non sul cessionario; chi la invoca deve provare danno e nesso causale. Rilevanza: limita l’uso del merito creditizio come “arma” contro le società di recupero.
9. Trib. Nola, Sez. II, sent. del 25/5/2026 (sintesi iusletter). La pluralità di finanziamenti, anche a catena, non esclude di per sé la meritevolezza; serve una valutazione concreta del contesto e delle finalità. Nessun automatismo sulla durata del piano oltre i cinque anni. Rilevanza: è il principio più vicino al debitore con molti piani BNPL.
10. Trib. Cagliari, n. 51 del 18/6/2026 (sintesi iusletter). Piano familiare: la semplice imprudenza non è colpa grave; inesattezze in un questionario di finanziamento non sono frode senza prova dell’intento ingannevole; la finanziaria che non ha approfondito la posizione di un consumatore già gravato da cessione del quinto e pignoramento non può contestare la convenienza (art. 124-bis TUB, art. 69 c.2). Rilevanza: utile quando le piattaforme lamentano dati incompleti forniti in fase di adesione.
11. Trib. Urbino, 9/12/2025 (sintesi Unijuris). Per l’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma il punto 3 nel merito.
12. Trib. Ascoli Piceno, 8/11/2024 (rassegna ecnews). Orientamento severo e isolato: giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura per colpa grave e malafede nell’assunzione dei debiti. Rilevanza: mostra cosa può accadere quando l’indebitamento appare sproporzionato fin dall’inizio.
13. Trib. Rovereto, decr. del 15/12/2025 (R.G. 1/2025). Ha applicato all’esdebitazione dell’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Sul punto la questione è aperta e non ci sono pronunce che la risolvano. Rilevanza: per chi ha, accanto ai debiti BNPL, sanzioni amministrative o debiti da illecito, è prudente considerarli a rischio.
14. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2 (creditori che non partecipano al concorso); le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda direttamente le piattaforme BNPL che non presentano domanda nella liquidazione controllata.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco le attività che lo Studio svolge quando una persona arriva con debiti da acquisti rateali online.
- Ricostruiamo l’elenco completo dei piani di pagamento, app per app, incrociando storici, email di conferma ed estratti conto, e lo trasformiamo nella tabella dei creditori richiesta dal CCII.
- Individuiamo il titolare attuale di ogni credito, distinguendo piattaforma, emittente della carta, mandatario all’incasso e cessionario, e chiediamo la prova della cessione quando manca.
- Separiamo i debiti da consumatore da quelli professionali, bene per bene, per scegliere la procedura corretta.
- Verifichiamo la data di ogni contratto rispetto al 20 novembre 2026, per capire quale disciplina del credito ai consumatori si applica e se l’art. 124-bis TUB era vincolante per il finanziatore.
- Documentiamo come è stato concesso il credito (numero di piani contemporanei, controlli richiesti, nuove dilazioni concesse con rate già scadute) e forniamo all’OCC il materiale per la relazione degli artt. 68 c.3 e 283 c.5.
- Prepariamo la spiegazione delle cause dell’indebitamento con i documenti sugli eventi che l’hanno determinato (perdita del lavoro, separazione, malattia), per affrontare il giudizio su colpa grave e meritevolezza.
- Calcoliamo la soglia dell’incapienza con assegno sociale e scala di equivalenza ISEE e confrontiamo le diverse letture dell’art. 283 c.2.
- Costruiamo la proposta: percentuali, durata, rate sostenibili, trattamento dei creditori chirografari e di quelli garantiti.
- Controlliamo le posizioni di garanti, cointestatari e familiari, valutando se serve una procedura familiare (art. 66).
- Seguiamo le fasi successive: osservazioni dei creditori, reclami, dichiarazioni annuali nel triennio dell’incapiente, aggiornamento delle segnalazioni dopo l’esdebitazione, opposizioni a decreti ingiuntivi delle società di recupero.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi: chi conosce il lavoro dell’OCC dall’interno sa quali documenti servono per una relazione credibile sulle cause dell’indebitamento e come presentare decine di piccoli debiti senza che diventino un indizio contro il debitore. Accanto a questa, la competenza in diritto bancario dello staff serve a leggere i contratti di credito e le cessioni.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sugli aspetti processuali e contrattuali, i secondi su redditi, bilancio familiare e calcolo della sostenibilità.
In sintesi
Tre messaggi da portare via da queste risposte.
Primo: i debiti da acquisti rateali online e BNPL rientrano nell’esdebitazione come gli altri debiti chirografari, purché anteriori alla procedura e salvo le esclusioni dell’art. 278 c.7.
Secondo: il risultato dipende dall’elenco dei creditori e dal modo in cui si sono formati i debiti. Piani dimenticati, crediti ceduti, rate finite sulla carta di credito e acquisti fatti quando si sapeva di non poter pagare sono i punti che fanno la differenza.
Terzo: dal momento in cui si avvia la procedura non si aprono nuovi piani di pagamento, perché sono debiti nuovi e pesano sulla valutazione del comportamento.
Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce le verifiche che l’Organismo compie sull’elenco dei creditori e sul merito creditizio, e perché lo staff che coordina lavora in diritto bancario, la materia che regola il credito ai consumatori e le dilazioni di pagamento.
📩 Prima di aprire un altro piano di pagamento, scrivici: i recapiti per fissare un primo confronto con lo Studio sono qui sotto, al termine della pagina.