Su pochi temi circolano tante voci sbagliate come sul prestito “tra privati” chiesto da un imprenditore in difficoltà. Succede quasi sempre allo stesso modo: la banca chiude i fidi, la Centrale dei rischi segnala ritardi, i fornitori pretendono pagamenti anticipati, l’Erario e l’INPS si fanno sentire. A quel punto si presenta qualcuno disposto a prestare denaro “subito e senza carte”: un conoscente, un ex cliente, un intermediario di fiducia di un amico. Le condizioni sono pesanti, ma sembrano l’unica via per pagare gli stipendi o salvare una commessa. Nei mesi successivi gli interessi si mangiano il margine, il debito cresce e l’imprenditore si convince di non avere scampo.
È in questa fase che il passaparola fa più danni. “Tra privati non c’è usura”, “sotto la soglia è tutto lecito”, “ho firmato e devo pagare”, “se denuncio perdo l’azienda”: sono frasi che si sentono ogni giorno, e ognuna contiene un pezzo di verità deformato. Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si continua a pagare ciò che la legge dichiara non dovuto, si lasciano scadere termini processuali, si rinuncia a tutele pensate proprio per chi è stato vittima di prestiti a strozzo.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- tra privati l’usura non esiste, il tasso soglia vale solo per le banche;
- se il tasso è sotto la soglia, l’usura è esclusa sempre;
- ho firmato, quindi devo restituire tutto ciò che ho promesso;
- ciò che ho già pagato è perso;
- se denuncio, i creditori mi travolgono e perdo l’azienda;
- basta una mora troppo alta per rendere gratuito l’intero prestito;
- l’usura è una faccenda penale: con la crisi d’impresa non c’entra.
Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché questo problema si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Ricostruire il costo reale di un finanziamento e confrontarlo con le soglie è lavoro di diritto bancario, la materia in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti. Gestire l’impresa che nel frattempo non riesce a pagare tutti gli altri creditori richiede gli strumenti della crisi, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Se poi la contestazione arriva in giudizio, l’Avvocato è cassazionista e segue la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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Mito n. 1: “Tra privati l’usura non esiste: il tasso soglia riguarda solo banche e finanziarie”
Il mito
“Le soglie antiusura valgono per le banche. Se il denaro me lo presta un privato, il tasso lo decidiamo noi: io ho accettato, quindi è tutto regolare.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è. I tassi soglia vengono calcolati partendo dai tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati ogni trimestre presso banche e intermediari finanziari, e sono pubblicati con decreto del Ministero dell’Economia divisi per categorie di operazioni: aperture di credito, mutui, leasing, credito personale, cessione del quinto e così via. Chi legge queste tabelle trova solo prodotti bancari e ne deduce che riguardino solo le banche. A questo si aggiunge un’idea molto radicata nel mondo delle piccole imprese: il prestito “tra amici” è un accordo privato, quasi un favore, e i favori non si contestano.
C’è anche una seconda confusione. Esiste un reato specifico per chi fa attività di finanziamento verso il pubblico senza autorizzazione (l’abusivismo finanziario dell’art. 132 del Testo unico bancario). Chi sente dire che “il privato non può fare il banchiere” pensa che il problema sia solo quello e che, se il prestito è occasionale, nessuna regola sugli interessi si applichi.
La realtà
L’art. 644 del codice penale punisce “chiunque” si fa dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi o altri vantaggi usurari. Non c’è alcuna limitazione alle banche: il reato è comune e può commetterlo qualsiasi persona fisica o società. La legge 7 marzo 1996, n. 108 ha affidato a un criterio oggettivo la definizione di interesse usurario: è usurario il tasso che supera la soglia, cioè il TEGM della categoria di operazioni aumentato secondo il meccanismo dell’art. 2 della stessa legge (oggi: un quarto in più, più quattro punti percentuali, con un divario massimo di otto punti rispetto al tasso medio).
Il fatto che i tassi medi siano rilevati sulle banche serve solo a dare un metro di misura. Il metro poi si applica a chiunque presti denaro. Un prestito privato con interessi oltre la soglia è usurario esattamente come un fido bancario oltre la soglia, e sul piano civile ne segue la stessa sanzione. L’art. 1815, secondo comma, del codice civile stabilisce infatti che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi: la norma si trova nella disciplina del mutuo, che è il contratto tipico anche del prestito tra privati.
Per un imprenditore conta un’ulteriore precisazione. Nel calcolo del costo del prestito non entrano solo gli interessi “scritti”: l’art. 644, quarto comma, c.p. impone di tenere conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse. Nei prestiti privati questo è decisivo, perché il costo vero si nasconde spesso altrove: un “regalo” da restituire insieme al capitale, una percentuale per l’intermediario che ha fatto conoscere le parti, merce ceduta sottocosto, assegni postdatati per importi superiori alla somma ricevuta, una quota della società intestata “a garanzia”.
Va ricordato infine che l’usura, quando riguarda chi svolge attività imprenditoriale, professionale o commerciale, è considerata dalla legge più grave: l’art. 644, quinto comma, c.p. la prevede tra le circostanze aggravanti, insieme al caso in cui la vittima si trovi in stato di bisogno.
La prova
Il testo dell’art. 644 c.p. e quello dell’art. 1815, secondo comma, c.c. non distinguono tra prestatori professionali e privati. La giurisprudenza sugli oneri accessori conferma che la valutazione va fatta sul costo complessivo: il Tribunale di Udine, con la sentenza del 26 settembre 2014, ha affermato che il prestito con interessi usurari diventa gratuito e che va restituito il solo capitale, senza interessi, costi o commissioni; il Tribunale di La Spezia, con la sentenza del 18 febbraio 2020, ha esteso la gratuità a commissioni, compensi e spese legati all’erogazione, perché anch’essi concorrono al superamento della soglia (pronunce note da una sintesi pubblicata su ecnews).
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che tra privati “valga tutto” continua a rispettare un accordo nullo nella parte degli interessi, spesso firmando nuovi titoli (cambiali, assegni, riconoscimenti di debito) che rendono più complicato ricostruire la storia del rapporto. Soprattutto, lascia passare il tempo: i pagamenti si accumulano, la documentazione si disperde, l’intermediario sparisce. E nella crisi d’impresa il tempo è la risorsa più scarsa.
Mito n. 2: “Se il tasso è sotto la soglia, l’usura non c’è mai”
Il mito
“Mi hanno fatto vedere i conti: il tasso è sotto la soglia del trimestre. Quindi è un prestito caro, ma legale.”
Perché ci credono in tanti
Questa volta il fondo di verità è robusto. Dal 1996 il sistema italiano ruota attorno al tasso soglia: le banche lo monitorano, i consulenti lo calcolano, le perizie lo confrontano. Il superamento della soglia è il caso più semplice, quello che i giuristi chiamano “usura presunta” o “oggettiva”: non serve provare altro. Chi presta denaro a un tasso appena sotto la soglia, spesso, lo fa proprio per mettersi al riparo, e lo dice apertamente.
La realtà
La legge prevede una seconda forma di usura, che il passaparola ha completamente dimenticato. L’art. 644, terzo comma, c.p., nella sua seconda parte, considera usurari anche gli interessi, i vantaggi o i compensi che, pur essendo inferiori al limite di legge, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, quando chi li dà o li promette si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. È la cosiddetta “usura in concreto” o “soggettiva”.
Sotto la soglia l’usura è ancora possibile, ma non è automatica: servono insieme la difficoltà economica o finanziaria del debitore e la sproporzione del compenso, e vanno provate entrambe. È una porta aperta, non una scorciatoia.
La giurisprudenza penale ha precisato i due concetti in modo utile proprio per gli imprenditori. La difficoltà economica è una carenza di liquidità, anche momentanea, in un quadro patrimoniale complessivamente sano: è la situazione tipica dell’impresa che ha crediti verso clienti ma non riesce a incassarli in tempo per pagare stipendi e fornitori. La difficoltà finanziaria è invece una carenza complessiva di risorse e beni che riguarda l’intero patrimonio. Entrambe sono diverse dallo “stato di bisogno”, che è una condizione più grave e tendenzialmente irreversibile, e vanno valutate con criteri oggettivi, non sulla base della sola percezione della vittima.
Sul piano civile, la Cassazione ha chiarito chi deve provare cosa. Chi sostiene la natura usuraria di interessi sotto soglia deve dimostrare la sproporzione rispetto al tasso medio per operazioni analoghe e la condizione di difficoltà, che non si desume dalla sola presenza di debiti pregressi ma, per esempio, dall’impossibilità di ottenere condizioni migliori sul mercato. Anche accertata la difficoltà, la sproporzione non si presume.
La prova
Sul piano civile, quando il tasso soglia non è superato, chi invoca la nullità degli interessi deve di regola provare sia la sproporzione sia la difficoltà economica (punto da verificare sulla giurisprudenza civile aggiornata). In sede penale, Cass. pen. n. 26214 del 25 maggio 2017 ha ricondotto l’usura in concreto allo sfruttamento della difficoltà della vittima, indotta ad accettare condizioni sproporzionate rispetto al libero mercato; Cass. pen. n. 18778/2014 ha distinto difficoltà economica, difficoltà finanziaria e stato di bisogno nei termini sopra riassunti (entrambe note da sintesi pubblicate su ecnews).
Cosa rischia chi ci crede
Chi si ferma al confronto con la soglia rinuncia a un’intera linea di tutela. Il caso tipico è il prestito privato al 15-18% annuo, costruito per stare poco sotto la soglia della categoria scelta dal prestatore, a favore di un’impresa con i conti bloccati, segnalata in Centrale dei rischi, con tre richieste di fido respinte. Proprio quelle richieste respinte, se documentate, sono la prova più utile della difficoltà. Chi non le conserva, o non sa che servono, si trova poi senza argomenti.
In pratica, la prova della difficoltà per un’impresa si costruisce con documenti che quasi sempre esistono già, ma che nessuno ha mai messo in fila: le comunicazioni di revoca o riduzione degli affidamenti, le lettere di diniego delle richieste di credito, gli estratti della Centrale dei rischi, i bilanci e le situazioni contabili infrannuali, lo scadenzario dei debiti verso fornitori, dipendenti ed enti, gli avvisi di pagamento ricevuti nei mesi precedenti il prestito. La prova della sproporzione richiede invece un confronto tecnico tra il costo pattuito e i tassi medi rilevati per operazioni analoghe nello stesso periodo, tenendo conto della durata, delle garanzie offerte e delle modalità di erogazione. Più il prestito è stato concesso in fretta, senza garanzie reali e a un’impresa visibilmente in affanno, più è utile guardare anche alle circostanze concrete in cui è stato chiesto e ottenuto: chi lo ha proposto, con quale insistenza, con quali minacce o promesse.
Mito n. 3: “Ho firmato, quindi devo restituire tutto quello che ho promesso”
Il mito
“Il contratto l’ho firmato io, nessuno mi ha puntato una pistola. Se ho promesso di restituire 60.000 euro per 40.000 ricevuti, devo pagare 60.000.”
Perché ci credono in tanti
Perché è il principio su cui si fonda il commercio: i patti si rispettano. L’art. 1372 c.c. dice che il contratto ha forza di legge tra le parti, e ogni imprenditore sa che la propria reputazione si basa sulla parola data. In più, chi ha chiesto un prestito privato si sente spesso in debito anche moralmente: “mi ha aiutato quando nessuno lo faceva”. La vergogna e la gratitudine fanno il resto.
C’è poi una regola reale che il passaparola applica male: l’art. 1448 c.c. sulla rescissione per lesione. Chi ne ha sentito parlare sa che serve una sproporzione oltre la metà, uno stato di bisogno e che il termine per agire è breve (un anno). Ne conclude che, se non ha agito subito, il contratto resta valido per intero.
La realtà
L’art. 1815, secondo comma, c.c. non è una regola sulla rescissione: è una nullità. La clausola che prevede interessi usurari è nulla e “non sono dovuti interessi”. Il prestito non si annulla e il capitale ricevuto va restituito, ma il debitore deve soltanto il capitale: la promessa degli interessi usurari cade per intero, non viene ridotta alla soglia. È una scelta precisa del legislatore, che ha voluto rendere svantaggioso per l’usuraio sforare il limite: chi pattuisce interessi illeciti perde ogni interesse, anche quella parte che sarebbe stata lecita.
La nullità ha conseguenze pratiche importanti:
- non si prescrive l’azione per farla accertare (resta soggetta a prescrizione, come vedremo, l’azione di restituzione delle somme pagate);
- il giudice può rilevarla anche d’ufficio quando emerge dagli atti;
- il debitore può farla valere sia agendo in giudizio sia opponendosi alla richiesta di pagamento del creditore, per esempio con l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Riguardo ai costi accessori, il punto non è del tutto pacifico. Una parte della giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario ritiene che la gratuità travolga anche commissioni, spese e premi assicurativi entrati nel calcolo del costo. Altre letture limitano la sanzione agli interessi in senso stretto. Nei prestiti privati la questione si pone in modo diverso, perché quasi sempre il “costo accessorio” è in realtà un interesse mascherato; ma se la causa arriva in giudizio, va argomentato con cura.
Attenzione anche al momento in cui si valuta l’usura. Conta la pattuizione: il tasso va confrontato con la soglia del trimestre in cui il prestito è stato concordato. È quindi decisivo ricostruire la data reale dell’accordo, che nei prestiti privati spesso non coincide con la data scritta sul foglio firmato (quando un foglio c’è).
La prova
Il testo dell’art. 1815, secondo comma, c.c. è inequivoco sulla perdita di tutti gli interessi. Il Tribunale di Udine (26 settembre 2014) e il Tribunale di La Spezia (18 febbraio 2020) hanno applicato la gratuità al capitale “pulito” da interessi e costi; il Collegio di coordinamento dell’ABF, con le decisioni n. 12830/2018 e n. 16291/2018, ha adottato una nozione onnicomprensiva di “interessi” ai fini della sanzione civile, escludendo solo imposte e tasse. Sul rilievo del momento della pattuizione si è espressa Cass. civ., sez. III, ord. n. 8103 del 21 marzo 2023.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto di dover tutto continua a pagare somme che la legge considera non dovute, sottraendole ai creditori legittimi dell’impresa: dipendenti, fornitori, Erario. Se poi l’impresa entra in una procedura concorsuale, quei pagamenti preferenziali a un creditore usurario possono complicare la posizione dell’imprenditore e la valutazione della sua condotta. Pagare l’usuraio “per correttezza” significa spesso danneggiare proprio i creditori onesti.
Mito n. 4: “Quello che ho già pagato è perso: ormai è andata”
Il mito
“Gli interessi li ho già versati, in contanti e con bonifici. Anche se erano usurari, sono soldi che non rivedrò mai più.”
Perché ci credono in tanti
Perché i pagamenti in contanti non lasciano traccia, perché l’usuraio non rilascia ricevute, perché spesso le somme sono transitate dal conto personale del titolare o di un familiare e non da quello dell’impresa. E perché c’è un’idea diffusa, in parte vera, secondo cui chi paga spontaneamente un debito “naturale” non può poi chiederne la restituzione (art. 2034 c.c.).
La realtà
Gli interessi usurari non sono un’obbligazione naturale: sono interessi la cui pattuizione è nulla. Ciò che è stato pagato in base a una clausola nulla è un pagamento non dovuto, e chi l’ha eseguito può chiederne la restituzione con l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.). Gli interessi usurari pagati si possono recuperare, oppure imputare in riduzione del capitale ancora dovuto: il problema non è il diritto, è la prova.
Il termine di prescrizione ordinario di questa azione è decennale (art. 2946 c.c.) e, di regola, decorre da ciascun pagamento. Sul piano penale, l’art. 644-ter c.p. fa decorrere la prescrizione del reato dal giorno dell’ultima riscossione degli interessi o del capitale: ogni pagamento successivo “sposta in avanti” il termine. Questo non significa che si possa aspettare indefinitamente: significa che, anche dopo anni, una verifica ha ancora senso.
Il vero nodo è documentale. Per recuperare le somme bisogna dimostrare quanto si è ricevuto, quanto si è restituito e a che titolo. Nei prestiti privati le prove si costruiscono mettendo insieme elementi diversi: estratti conto dell’impresa e personali, prelievi in contanti in date ricorrenti, assegni (anche quelli tornati indietro), messaggi e chat, appunti dell’usuraio sequestrati in un’indagine, testimonianze di dipendenti o familiari. Il procedimento penale, quando c’è, è spesso la sede in cui queste prove emergono con maggiore forza, anche grazie ai poteri di indagine della Procura.
C’è un’avvertenza per chi è in procedura concorsuale. Se l’impresa entra in liquidazione giudiziale o in liquidazione controllata, le azioni di restituzione che spettano al debitore entrano nell’attivo e vengono esercitate dal curatore o dal liquidatore. Il credito restitutorio verso l’usuraio diventa una risorsa per tutti i creditori.
Un’ultima precisazione riguarda i titoli consegnati al prestatore. Assegni postdatati, cambiali e riconoscimenti di debito non “sanano” l’usura: sono strumenti con cui il credito viene incorporato o documentato, ma il rapporto sottostante resta quello, con la sua clausola nulla. Se il prestatore li usa per agire, la nullità degli interessi può essere fatta valere contro di lui, che è la parte del rapporto originario. Il discorso diventa più delicato se i titoli sono stati girati a terzi in buona fede: per questo conviene muoversi prima che circolino.
La prova
Il principio della ripetibilità è affermato anche dalle Sezioni Unite in materia di mora: Cass. S.U. n. 19597 del 18 settembre 2020 ha stabilito che, quando il patto di mora è usurario, gli importi di mora pattuiti e versati sono ripetibili (principio noto da una sintesi pubblicata su ecnews). Il Tribunale di Udine (26 settembre 2014) ha chiarito che, nel prestito colpito da usura, il dovuto si riduce al solo capitale: ogni somma pagata in più è indebita.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera “persi” i pagamenti rinuncia a un credito che, nella crisi d’impresa, può valere moltissimo: le somme recuperate o imputate al capitale riducono il passivo, migliorano il piano da presentare ai creditori e, a volte, fanno la differenza tra un risanamento possibile e una liquidazione. E rinuncia a usare quei pagamenti come elemento di prova del reato.
Mito n. 5: “Se denuncio, i creditori mi travolgono e perdo l’azienda”
Il mito
“Denunciare l’usuraio significa scatenare la tempesta: lui pretenderà tutto subito, la banca saprà che sono in difficoltà, le esecuzioni partiranno. Meglio continuare a pagare in silenzio.”
Perché ci credono in tanti
Perché la paura è reale e non va sminuita. Chi presta a strozzo spesso usa intimidazioni, minacce, pressioni sui familiari. Una denuncia non ferma automaticamente le banche, l’Erario o i fornitori. E l’imprenditore teme, non a torto, che la notizia della crisi si diffonda tra clienti e fornitori. Il passaparola aggiunge un elemento falso: “tanto lo Stato non ti aiuta”.
La realtà
Lo Stato prevede un sistema specifico di tutele per chi esercita attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ed è vittima di usura. I tre pilastri principali sono questi.
Il mutuo senza interessi del Fondo di solidarietà. L’art. 14 della L. 108/1996 consente agli imprenditori e ai professionisti che si dichiarano vittime di usura e risultano parti offese nel procedimento penale di chiedere un mutuo senza interessi, rimborsabile in dieci anni. Il mutuo copre il danno derivante dagli interessi e dagli altri vantaggi usurari effettivamente corrisposti e può essere di importo maggiore se ci sono ulteriori perdite o mancati guadagni. La domanda va presentata entro ventiquattro mesi dalla denuncia o dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell’inizio delle indagini. In caso di urgenza documentata, il mutuo può essere concesso anche in via provvisoria durante le indagini, con parere favorevole del pubblico ministero. Ci sono condizioni ostative precise: per esempio, condanne per usura o per altri reati specifici, misure di prevenzione, dichiarazioni false o reticenti nel processo. Secondo il Vademecum del Commissario straordinario del Governo (edizione 2024), può accedervi anche chi è stato dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato.
La sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/1999. Per chi ha chiesto i benefici, il Procuratore della Repubblica può disporre la proroga dei termini di scadenza di adempimenti amministrativi e delle rate di mutui bancari e ipotecari, la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, e la sospensione dei termini dei processi esecutivi mobiliari e immobiliari, comprese vendite e assegnazioni, oltre che dell’esecuzione dei rilasci di immobili. Per gli adempimenti fiscali la proroga è di tre anni. La durata per gli altri termini è indicata in due anni dal Vademecum del Commissario straordinario (edizione 2024), che richiama le modifiche apportate nel 2018; molte guide divulgative riportano ancora il dato originario di trecento giorni, e anche questo è un piccolo mito da verificare sul testo vigente al momento della domanda. I termini interessati devono ricadere, in linea di principio, entro un anno dall’evento lesivo.
La sospensione o cancellazione dei protesti. L’art. 18 della L. 108/1996 consente al presidente del tribunale, su istanza del debitore parte offesa, di disporre la sospensione o la cancellazione del protesto quando l’imputato è rinviato a giudizio; il provvedimento perde efficacia in caso di assoluzione definitiva.
Denunciare non mette l’impresa in balìa dei creditori: apre l’accesso a strumenti che chi paga in silenzio non può usare. Il beneficio non è illimitato, e la giurisprudenza ne ha fissato i confini con precisione: lo vedremo tra poco.
Per chi teme di perdere il credito bancario, va aggiunto che la Banca d’Italia, nella disciplina della Centrale dei rischi (Circolare n. 139/1991, come aggiornata), prevede che gli intermediari tengano conto della temporanea inesigibilità dei crediti sospesi e blocchino il conteggio dei giorni di inadempimento, con effetti dalla data dell’evento lesivo o dal provvedimento della Procura (dato riportato da ecnews nel 2018, da verificare sull’aggiornamento corrente della Circolare).
La prova
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21854/2017, hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione non può sindacare la valutazione del pubblico ministero sui presupposti della sospensione, ma deve verificare che il provvedimento rientri nella norma, che riguardi processi pendenti davanti al suo ufficio e che vi sia un termine effettivamente in corso. Cass. civ. n. 7656 del 15 aprile 2015 ha precisato che la sospensione riguarda i termini dei processi esecutivi e il rilascio di immobili, senza travolgere gli atti già legittimamente compiuti. Cass. civ. n. 8940 del 4 giugno 2012 ha ritenuto l’art. 20 una norma eccezionale, non prorogabile oltre i termini di legge; Cass. civ. n. 22756 del 12 dicembre 2012 ha chiarito che la sospensione riguarda la scadenza dei singoli crediti, non l’accertamento dello stato di insolvenza (pronunce note da sintesi pubblicate su studiocataldi.it e ecnews).
Cosa rischia chi ci crede
Chi tace continua a pagare, perde i ventiquattro mesi utili per chiedere il mutuo del Fondo e non può ottenere la sospensione dei termini. Intanto l’usuraio diventa, di fatto, il creditore che viene pagato per primo, mentre gli altri creditori restano scoperti: è la strada più breve verso l’insolvenza conclamata.
Mito n. 6: “Basta una mora troppo alta per rendere gratuito tutto il prestito”
Il mito
“Nel contratto c’è una penale per il ritardo altissima. Quindi l’intero prestito è usurario e non devo pagare nessun interesse.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da una verità importante: per anni si è discusso se le soglie antiusura si applicassero anche agli interessi di mora, e alla fine la risposta è stata sì. Il passo successivo, “quindi cade tutto”, è sembrato a molti naturale. Nei forum e in alcune pubblicità di servizi di “perizia” si legge ancora che una mora sopra soglia rende il finanziamento gratuito per intero.
La realtà
È vero a metà. Le Sezioni Unite del 2020 hanno affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Ma hanno anche precisato le conseguenze: se è usuraria solo la mora, cade soltanto la mora; gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti restano dovuti, e per il ritardo si applica l’art. 1224 c.c. con interessi nella misura dei corrispettivi. La gratuità totale scatta quando sono usurari gli interessi corrispettivi, cioè il “prezzo” del prestito.
Ci sono poi due precisazioni utili. Primo: il debitore può far accertare la nullità della clausola di mora usuraria anche se la mora non gli è ancora stata applicata, perché ha interesse a sapere con certezza quanto dovrà. Secondo: conta il momento della pattuizione, e una clausola che impedisce sin dall’origine il superamento della soglia (la cosiddetta clausola di salvaguardia o di contenimento) può escludere l’usura originaria.
Nei prestiti privati il problema si presenta però in forma diversa. Spesso non esiste una distinzione reale tra interesse e mora: la “penale” per il ritardo è il meccanismo con cui l’usuraio moltiplica il debito ogni volta che l’imprenditore salta una rata, ed è prevista sin dall’inizio come il vero guadagno dell’operazione. In questi casi va ricostruito ciò che le parti hanno davvero voluto: se il “ritardo” era programmato, la cosiddetta mora è in realtà il prezzo del denaro.
La prova
Cass. S.U. n. 19597 del 18 settembre 2020 ha fissato i principi sulla mora usuraria (sintesi ecnews). Cass. civ., sez. III, ord. n. 8103 del 21 marzo 2023, in un caso di leasing con mora pattuita al 13,57% contro una soglia del 10,31%, ha confermato che, se gli interessi corrispettivi sono leciti, sono preclusi soltanto i moratori e si applica l’art. 1224, primo comma, c.c.; ha inoltre ritenuto che la clausola di contenimento, operante già alla stipula, escluda l’usura originaria (pronuncia letta per intero).
Cosa rischia chi ci crede
Chi impugna un prestito sostenendo la gratuità totale per la sola mora rischia di perdere la causa e di pagare le spese del giudizio. Chi invece sa che la mora va distinta dal prezzo del prestito imposta la contestazione nel modo giusto: chiede l’eliminazione della mora usuraria e, dove possibile, dimostra che il vero corrispettivo superava la soglia.
Mito n. 7: “L’usura è una faccenda penale: con la crisi d’impresa non c’entra”
Il mito
“Prima si chiude il processo all’usuraio, poi penserò all’azienda. Gli strumenti della crisi d’impresa servono per banche ed Erario, non per questo problema.”
Perché ci credono in tanti
Perché sono due mondi che sembrano lontani: da una parte la Procura, le indagini, il processo penale; dall’altra il tribunale delle imprese, gli esperti, i piani di risanamento. E perché il processo penale ha tempi lunghi, mentre la crisi corre. L’imprenditore pensa di dover scegliere un fronte alla volta.
La realtà
Un prestito usurario non è quasi mai l’unico debito dell’impresa: è il sintomo di una crisi più ampia, e ne è anche un acceleratore. Per questo i due fronti vanno gestiti insieme, con una sola regia. Gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) entrano in gioco in vari modi.
Composizione negoziata. L’imprenditore in squilibrio che ha ancora prospettive di risanamento può chiedere la nomina di un esperto indipendente (artt. 12 e seguenti CCII) e, con la pubblicazione dell’istanza, chiedere misure protettive: in linea generale, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII), con successiva conferma del tribunale. Nella trattativa con i creditori, il credito di chi ha prestato a tassi usurari non va trattato come gli altri: l’impresa lo indica come contestato, nella misura che ritiene effettivamente dovuta.
Sovraindebitamento per l’impresa minore. L’impresa che non supera congiuntamente i limiti dell’art. 2, lett. d), CCII (attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro, debiti fino a 500.000 euro) può accedere al concordato minore, se la proposta consente di proseguire l’attività (art. 74 CCII), o alla liquidazione controllata (art. 268 CCII). Nel concordato minore il giudice, su istanza del debitore, può vietare l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Ai fini del voto, l’art. 79 CCII esclude dal calcolo, tra gli altri, i creditori in conflitto d’interessi: se e quando questa regola sia applicabile al prestatore usurario è una questione da argomentare caso per caso.
Accertamento del passivo. In tutte le procedure concorsuali il credito viene verificato. Un credito usurario va ammesso, se dovuto, solo per il capitale non ancora restituito, al netto degli interessi nulli e dei pagamenti già eseguiti; e le somme indebitamente pagate diventano un credito dell’impresa.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la crisi d’impresa e l’usura si affrontano meglio insieme: le misure protettive comprano il tempo che il processo penale non dà, e la contestazione dell’usura riduce il passivo su cui si costruisce il piano.
Lo Studio Monardo lavora proprio così, perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce in una stessa persona le qualifiche che servono sui due fronti: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno la composizione negoziata, e come coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario dispone delle competenze tecniche per ricostruire il costo reale di un finanziamento.
C’è un aspetto procedurale che chi gestisce la crisi deve avere chiarissimo: i termini non sono tutti uguali in agosto. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non si applica la sospensione feriale: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude, quindi i termini corrono anche in agosto. Nel giudizio civile ordinario, invece, come l’azione per far accertare la nullità degli interessi o l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal prestatore, vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Non vale invece, di regola, per il processo esecutivo e per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi: chi riceve un precetto o un pignoramento in agosto non deve contare su alcuna pausa.
La prova
Le norme richiamate (artt. 12, 18, 74, 78, 79, 268 e 9 CCII) delineano gli strumenti; sul rapporto tra tutele per le vittime e procedure concorsuali, Cass. civ. n. 22756 del 12 dicembre 2012 ha chiarito che la sospensione dell’art. 20 L. 44/1999 non impedisce l’accertamento dell’insolvenza, che resta valutazione autonoma: una ragione in più per non affidarsi alle sole tutele penali e per governare la crisi con gli strumenti propri.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta la fine del processo penale per occuparsi dell’impresa rischia di trovarsi con un’azienda ormai insolvente, esposta a un’istanza di liquidazione giudiziale o controllata presentata da un creditore. In quel caso perde la regia della propria crisi: a decidere sarà un curatore o un liquidatore.
Il mito alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare come cambiano le cose quando si applicano le regole vere al posto di quelle del passaparola. Non sono casi reali e gli importi sono volutamente non tondi. Le soglie di riferimento vanno sempre lette sul decreto ministeriale del trimestre in cui il prestito è stato concordato.
Ipotesi A: “tra privati vale tutto”
Un’impresa artigiana riceve il 12 marzo 2026 un prestito privato di 38.700 €, da restituire in 12 rate mensili da 4.410 €, per un totale di 52.920 €. Il costo è di 14.220 € su 38.700 € in un anno: oltre il 36% del capitale, e in termini effettivi ancora di più, perché il capitale viene restituito un po’ alla volta mentre il costo resta fisso. È un livello che va confrontato con la soglia della categoria pertinente, ma che nella normale esperienza supera largamente le soglie trimestrali delle operazioni ordinarie.
L’imprenditore, convinto che tra privati non esistano limiti, paga 7 rate (30.870 €) e poi si ferma. Il prestatore pretende le 5 rate residue: 22.050 €.
Applicando l’art. 1815, secondo comma, c.c., la clausola sugli interessi è nulla e il debito si riduce al capitale: 38.700 €. Detratti i 30.870 € già pagati, il residuo è di 7.830 €, non di 22.050 €. Se il prestatore avesse ottenuto anche assegni a garanzia per somme superiori al dovuto, o una “commissione” di 1.900 € per l’intermediario, anche quegli importi andrebbero considerati nel calcolo del costo e, secondo l’orientamento più rigoroso, eliminati.
Ipotesi B: il decreto ingiuntivo d’estate
Il prestatore dell’ipotesi A ottiene un decreto ingiuntivo per 22.050 € che viene notificato all’imprenditore martedì 14 luglio 2026. L’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio civile ordinario di cognizione: il termine di 40 giorni beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Si contano 17 giorni dal 15 al 31 luglio, poi il conteggio si ferma e riprende il 1° settembre per i restanti 23 giorni: la scadenza cade mercoledì 23 settembre 2026. Con l’opposizione si fa valere la nullità degli interessi e si chiede la riduzione del dovuto a 7.830 €.
Supponiamo ora che, nello stesso periodo, l’impresa abbia in corso una composizione negoziata o un concordato minore. Qui il quadro cambia: per i procedimenti del Codice della crisi l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Un termine di dieci giorni per un reclamo contro un decreto del giudice delegato (art. 124 CCII) che inizi a decorrere mercoledì 5 agosto 2026 scadrebbe sabato 15 agosto, giorno festivo, e quindi slitterebbe a lunedì 17 agosto: in ogni caso in piena estate. Stessa impresa, stesso mese, due regole opposte: confonderle significa perdere un termine.
Ipotesi C: la mora “che rende tutto gratuito”
Un commerciante riceve un prestito privato di 64.300 € con interesse corrispettivo del 9,4% annuo, ipotizzato sotto la soglia del trimestre, e una mora pari al corrispettivo più 15 punti, cioè il 24,4%, ipotizzata sopra la soglia. Accumula ritardi su rate per 18.900 €, rimaste insolute per cinque mesi.
Secondo il contratto, la mora sarebbe pari a 18.900 × 24,4% × 5/12 = 1.921,50 €. Credendo al mito, l’imprenditore smette di pagare anche gli interessi corrispettivi, convinto che tutto il prestito sia gratuito. In realtà, applicando i principi delle Sezioni Unite del 2020, cade la sola clausola di mora: per il ritardo sono dovuti interessi nella misura del corrispettivo lecito, cioè 18.900 × 9,4% × 5/12 = 740,25 €, e restano dovuti gli interessi corrispettivi sul piano di rimborso. Il risparmio reale è di 1.181,25 € sulla mora, non l’azzeramento di tutti gli interessi. Chi ha smesso di pagare tutto si trova con un debito scaduto più alto e con un’azione esecutiva alle porte.
Ipotesi D: il mutuo del Fondo dopo la denuncia
Un imprenditore denuncia l’usuraio e documenta interessi usurari pagati per 27.480 €. Se la domanda è presentata entro ventiquattro mesi dalla denuncia e non ci sono condizioni ostative, il mutuo senza interessi del Fondo di solidarietà potrà essere commisurato a quel danno, e a un importo maggiore se sono provate perdite ulteriori. Rimborsato in dieci anni, un mutuo di 27.480 € comporta una restituzione di 2.748 € l’anno, circa 229 € al mese, senza interessi. Nello stesso tempo la Procura può disporre la sospensione dei termini dei processi esecutivi e la proroga delle rate dei mutui bancari, dando all’impresa il margine per impostare il risanamento.
Il fondo di verità
Ogni mito di questa guida è nato da un frammento vero. Rimetterli al loro posto aiuta a capire perché la verifica va fatta con metodo.
È vero che il tasso soglia nasce dalle rilevazioni sulle banche. Ma il metro di misura serve per chiunque presti denaro, e l’art. 644 c.p. si rivolge a “chiunque”. Le banche sono soltanto il campione da cui si ricava la media.
È vero che il superamento della soglia è il caso più semplice. Ma non è l’unico: sotto la soglia resta l’usura in concreto, che richiede prove più impegnative, cioè la difficoltà economica o finanziaria e la sproporzione rispetto al tasso medio di operazioni simili. La Cassazione civile nel 2025 ha ribadito che quest’onere è a carico del debitore e che la sproporzione non si presume.
È vero che i patti si rispettano. Ma un patto contrario a una norma imperativa è nullo nella parte che la viola, e l’art. 1815, secondo comma, c.c. stabilisce una conseguenza drastica: niente interessi. Il capitale, però, va restituito: chi pensa che l’usura “cancelli il debito” commette l’errore opposto.
È vero che i pagamenti in contanti sono difficili da provare. Ma la difficoltà di prova non cancella il diritto alla restituzione, e il procedimento penale, la ricostruzione bancaria e le testimonianze spesso colmano i vuoti.
È vero che una denuncia non blocca da sola i creditori. Ma attiva il percorso per il mutuo del Fondo, per la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/1999 e per la sospensione dei protesti. La giurisprudenza ne ha segnato i confini: la sospensione non è prorogabile a piacimento e non impedisce l’accertamento dell’insolvenza.
È vero che la mora rientra nelle verifiche antiusura. Ma la sua usurarietà fa cadere la sola mora, non gli interessi corrispettivi leciti.
È vero che il processo penale ha tempi propri. Ma proprio per questo la crisi dell’impresa va governata in parallelo, con gli strumenti del Codice della crisi, i cui termini non conoscono pause estive.
Messi insieme, questi frammenti disegnano un quadro diverso da quello del passaparola: la legge offre all’imprenditore strumenti seri, ma ciascuno funziona solo se si rispettano le sue condizioni. Il vero rischio non è che la tutela manchi: è usarla male, o troppo tardi.
Mito e realtà, riga per riga
La tabella riassume le sette convinzioni esaminate e la regola che le corregge. Serve come promemoria rapido, non come sostituto della verifica sul singolo caso: in materia di usura la differenza la fanno le date della pattuizione, la ricostruzione del costo complessivo e la documentazione dei pagamenti. Per ogni riga sono indicate le norme o le pronunce che abbiamo commentato nel testo.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Tra privati l’usura non esiste | L’art. 644 c.p. punisce “chiunque”; le soglie si applicano a ogni prestito e l’art. 1815 c.2 c.c. vale anche tra privati |
| Sotto la soglia non c’è mai usura | Esiste l’usura in concreto (art. 644 c.3 c.p.): servono difficoltà economica o finanziaria e sproporzione, da provare |
| Ho firmato, devo tutto | La clausola sugli interessi usurari è nulla: si restituisce solo il capitale (art. 1815 c.2 c.c.) |
| Ciò che ho pagato è perso | Gli interessi non dovuti si ripetono (art. 2033 c.c.), con prescrizione ordinaria decennale; per il reato la prescrizione decorre dall’ultimo pagamento (art. 644-ter c.p.) |
| Se denuncio perdo l’azienda | Mutuo senza interessi decennale del Fondo (art. 14 L. 108/1996), sospensione dei termini (art. 20 L. 44/1999), sospensione dei protesti (art. 18 L. 108/1996) |
| Una mora alta rende gratuito tutto | Cade solo la mora; restano i corrispettivi leciti (Cass. S.U. 19597/2020; Cass. 8103/2023) |
| L’usura non c’entra con la crisi d’impresa | Composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata servono a governare la crisi; nei procedimenti CCII i termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se dimostro l’usura, non devo restituire più nulla?
No. L’art. 1815, secondo comma, c.c. elimina gli interessi, non il capitale. Il prestito diventa gratuito, ma la somma ricevuta va restituita, al netto di quanto già pagato. Chi smette di pagare del tutto contando sull’usura rischia di trovarsi debitore inadempiente anche del capitale.
Quindi è vero che un prestito al 15% annuo da un privato è sempre lecito?
Dipende. Va prima confrontato con la soglia del trimestre e della categoria pertinente, includendo nel costo commissioni, compensi e spese. Se è sotto soglia, può comunque essere usurario se l’impresa era in difficoltà economica o finanziaria e il tasso era sproporzionato rispetto alla media di operazioni simili: due circostanze che vanno provate.
Quindi è vero che il prestatore privato, se non è iscritto agli albi, commette comunque un reato?
Dipende. L’abusivismo finanziario riguarda l’attività di finanziamento rivolta al pubblico senza autorizzazione, non il singolo prestito occasionale. L’usura, invece, prescinde da qualunque iscrizione: conta il tasso o la sproporzione, non chi presta.
Quindi è vero che la denuncia sospende subito tutte le esecuzioni?
No. La sospensione dei termini dei processi esecutivi richiede un provvedimento del Procuratore della Repubblica nei confronti di chi ha chiesto i benefici, riguarda termini che ricadono di regola entro un anno dall’evento lesivo e, come chiarito dalla Cassazione, non travolge gli atti già legittimamente compiuti né impedisce l’accertamento dell’insolvenza.
Quindi è vero che in agosto posso stare tranquillo perché “il tribunale chiude”?
No. Nel giudizio civile ordinario (per esempio l’opposizione a decreto ingiuntivo) i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Ma nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII, e di regola non opera neppure nel processo esecutivo e nelle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna collegata al mito che ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; per ciascuna indichiamo il tipo di fonte consultata.
1. Cass. civ., Sez. Unite, n. 19597 del 18 settembre 2020 (sintesi ecnews). La normativa antiusura si applica anche agli interessi moratori; se è usuraria solo la mora, cade quella clausola e restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti, con applicazione dell’art. 1224 c.c.; la mora usuraria versata è ripetibile; il debitore può chiedere l’accertamento della nullità anche prima che la mora venga applicata. Smonta i miti 4 e 6.
2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8103 del 21 marzo 2023 (letta per intero). In un leasing con mora oltre soglia, ha confermato che la sanzione colpisce i soli moratori quando i corrispettivi sono leciti; ha dato rilievo al momento della pattuizione e alla clausola di contenimento operante sin dalla stipula. Ridimensiona il mito 6 e chiarisce il mito 3 sul momento rilevante.
3. Cass. pen., n. 26214 del 25 maggio 2017 (sintesi ecnews). L’usura in concreto colpisce lo sfruttamento della difficoltà economica o finanziaria della vittima, indotta ad accettare condizioni sproporzionate rispetto a quelle di mercato; il giudice confronta i vantaggi ottenuti con quelli ordinari. Mito 2.
4. Cass. pen., n. 18778/2014 (sintesi ecnews; le fonti riportano date diverse, per questo citiamo solo numero e anno). Distingue la difficoltà economica (carenza di liquidità anche momentanea in un patrimonio sano) dalla difficoltà finanziaria (carenza complessiva di risorse) e dallo stato di bisogno; la difficoltà si valuta con criteri oggettivi. Mito 2: è la pronuncia più utile per l’impresa con crediti non incassati.
5. Cass. civ., Sez. Unite, n. 21854/2017 (sintesi ecnews). Il giudice dell’esecuzione non sindaca la valutazione del pubblico ministero sui presupposti della sospensione ex art. 20 L. 44/1999, ma verifica che il provvedimento rientri nella norma, riguardi processi pendenti davanti al suo ufficio e incida su un termine in corso. Mito 5: la tutela è reale e ha un controllo definito.
6. Cass. civ., n. 7656 del 15 aprile 2015 (sintesi studiocataldi.it). La sospensione dell’art. 20, comma 4, riguarda i termini dei processi esecutivi e il rilascio di immobili, senza travolgere gli atti già legittimamente emessi. Mito 5: precisa fino a dove arriva la protezione.
7. Cass. civ., n. 8940 del 4 giugno 2012 (sintesi studiocataldi.it). L’art. 20 è norma eccezionale e i suoi termini non sono prorogabili oltre quanto previsto. Mito 5: non è una moratoria a tempo indeterminato.
8. Cass. civ., n. 22756 del 12 dicembre 2012 (sintesi studiocataldi.it). La fase prefallimentare è di cognizione; la sospensione riguarda la scadenza dei singoli crediti, non l’accertamento dell’insolvenza. Mito 7: le tutele per le vittime non sostituiscono la gestione della crisi.
9. Tribunale di Udine, sentenza del 26 settembre 2014 (sintesi ecnews). Con interessi usurari il prestito diventa gratuito: si restituisce solo il capitale, senza interessi, costi o commissioni. Miti 3 e 4.
10. Tribunale di La Spezia, sentenza del 18 febbraio 2020 (sintesi ecnews). La gratuità si estende a commissioni, compensi e spese collegati all’erogazione, perché concorrono al superamento della soglia. Miti 1 e 3: i costi nascosti contano.
11. ABF, Collegio di coordinamento, decisioni n. 12830/2018 e n. 16291/2018 (sintesi ecnews). Nozione onnicomprensiva di interessi ai fini della sanzione civile: superata la soglia, sono colpiti tutti gli oneri inclusi nel calcolo del costo, compresi i premi assicurativi, esclusi imposte e tasse. Mito 3; è un orientamento dell’Arbitro, non vincolante per il giudice, ma indicativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con metodo. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando un imprenditore in crisi arriva con un prestito privato a tassi elevati.
- Ricostruiamo il rapporto dal primo giorno: raccogliamo contratti, scritture private, assegni, cambiali, estratti conto dell’impresa e personali, messaggi, e fissiamo la data reale della pattuizione e le somme effettivamente ricevute e restituite.
- Calcoliamo il costo effettivo del prestito con lo staff di commercialisti, includendo commissioni, compensi a intermediari, spese e vantaggi mascherati, e lo confrontiamo con la soglia del trimestre e della categoria pertinenti.
- Verifichiamo l’usura in concreto quando il tasso è sotto soglia: documentiamo la difficoltà economica o finanziaria dell’impresa (fidi revocati, richieste di credito respinte, segnalazioni, tensioni di cassa) e la sproporzione rispetto ai tassi medi.
- Separiamo interessi corrispettivi e mora, per impostare la contestazione nel modo corretto e non esporre l’impresa a una causa persa sulla gratuità totale.
- Contestiamo il credito nelle sedi giuste: azione di accertamento della nullità e di ripetizione, opposizione al decreto ingiuntivo nei termini (con la sospensione feriale dove si applica), opposizioni all’esecuzione quando il prestatore agisce con titoli.
- Assistiamo l’imprenditore nella denuncia e come parte offesa, coordinandoci con il difensore penale, e predisponiamo la domanda di mutuo al Fondo di solidarietà entro i ventiquattro mesi.
- Chiediamo la sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/1999 e la sospensione dei protesti ex art. 18 L. 108/1996, verificando i requisiti e i termini interessati.
- Valutiamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto: composizione negoziata con misure protettive, concordato minore o altri strumenti, indicando il credito del prestatore come contestato e nella misura effettivamente dovuta.
- Costruiamo il piano tenendo conto delle somme da recuperare dall’usuraio, che riducono il passivo e possono aumentare le risorse per gli altri creditori.
- Presidiamo i termini senza pause: nei procedimenti del Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, e li monitoriamo di conseguenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce la composizione negoziata dall’interno sa come presentare ai creditori un credito contestato, come chiedere misure protettive senza bruciare la trattativa e come tenere insieme risanamento e tutela contro l’usura. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di trasformare una sensazione (“mi stanno strozzando”) in un calcolo verificabile.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in un prestito usurario la questione giuridica e quella contabile sono la stessa questione. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la difesa sulla base dei documenti.
Chiusura
Il prestito privato a tassi elevati è uno dei problemi in cui l’imprenditore in crisi si sente più solo, ed è anche quello su cui circolano più convinzioni sbagliate. Abbiamo visto che l’usura riguarda anche i privati, che può esistere sotto la soglia se ricorrono difficoltà e sproporzione, che il capitale va restituito ma gli interessi no, che i pagamenti indebiti si possono recuperare, che la denuncia apre tutele concrete e che la crisi va governata con gli strumenti del Codice, i cui termini non si fermano in agosto. L’informazione corretta è la prima difesa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede insieme le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il diritto bancario, con lo staff multidisciplinare che coordina, per misurare il costo reale del denaro; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per proteggere l’azienda mentre si contesta il credito; l’abilitazione di cassazionista, per portare la stessa difesa fino all’ultimo grado se serve.
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