Un Ristorante In Crisi Per Il Calo Di Fatturato Può Accedere Alla Composizione Negoziata?

Nel mondo della ristorazione la composizione negoziata della crisi arriva quasi sempre per sentito dire: il commercialista di un collega, un articolo letto di corsa, il fornitore che “ha sentito che adesso c’è una legge che blocca tutto”. Il risultato è che chi gestisce una trattoria, una pizzeria, un bistrot o un locale con cinquanta coperti arriva alla decisione con idee molto nette e spesso sbagliate. C’è chi pensa di non poterla chiedere perché “non è ancora fallito”, chi crede che basti mostrare due anni di incassi in calo per ottenere uno scudo contro tutti, chi è convinto che il proprietario del locale non potrà più toccarlo e chi teme che entrando in procedura il ristorante passi nelle mani di un estraneo.

La risposta breve alla domanda del titolo è: sì, un ristorante in crisi per il calo di fatturato può accedere alla composizione negoziata, ma il calo di fatturato da solo non è il requisito: conta lo squilibrio che quel calo ha prodotto e, soprattutto, la possibilità concreta di risanare il locale. Tutto il resto, cioè quasi tutto quello che circola nel passaparola, va verificato. E va verificato prima di agire, perché agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si smette di pagare il canone pensando di essere protetti, si perde il fido, si lascia scadere un termine che in agosto non si ferma.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse tra i ristoratori:

  • che il calo di fatturato basti per entrare (o, all’opposto, che si debba aspettare l’insolvenza);
  • che la procedura sia pensata per le grandi aziende e non per un locale piccolo;
  • che con la domanda si possa smettere di pagare tutti, compresi dipendenti e fornitori;
  • che il proprietario dei muri non possa più sfrattare;
  • che la gestione del ristorante passi all’esperto;
  • che la banca revochi i fidi appena viene a saperlo;
  • che il Fisco sia obbligato a “fare lo sconto” sulle imposte arretrate.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che la legge mette al centro della composizione negoziata, e conosce dall’interno come si conducono le trattative con banche, locatori, fornitori e Fisco. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: per il piccolo ristorante che rientra nell’impresa minore, le vie d’uscita quando la trattativa non basta (concordato minore, liquidazione controllata) sono esattamente le procedure che il Gestore conosce.

📩 Hai un locale con gli incassi in discesa e non sai se la composizione negoziata fa per te? Scrivici adesso: tutti i nostri recapiti sono in fondo a questa pagina.

Un solo paragrafo di inquadramento, per chi non conosce lo strumento. La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore presenta un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con creditori e altre parti, e l’impresa può chiedere al tribunale misure protettive contro azioni esecutive e cautelari. Per le imprese sotto soglia (impresa minore) vale l’art. 25-quater, che richiama le regole generali “in quanto compatibili”. Da qui in poi parliamo solo di ristoranti.

Mito n. 1 – “Se il fatturato è calato, la composizione negoziata mi spetta (e se non sono ancora insolvente, è troppo presto)”

Il mito

“Ho perso il 25% degli incassi in due anni: con un calo così ho diritto alla composizione negoziata. Anzi no, mi hanno detto che la posso chiedere solo quando sono già con l’acqua alla gola.”

Sono in realtà due miti speculari, e convivono spesso nella stessa testa. Il primo trasforma il calo di fatturato in un diritto automatico; il secondo rimanda la decisione al momento in cui il locale è già insolvente.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità c’è, ed è importante. La composizione negoziata è nata proprio per intervenire presto, quando i numeri cominciano a peggiorare ma l’impresa è ancora viva: il legislatore la presenta come uno strumento di emersione anticipata. Per un ristorante il primo segnale visibile è quasi sempre il calo degli incassi: meno coperti a pranzo perché gli uffici della zona lavorano da remoto, la chiusura di un parcheggio, un cantiere davanti alla vetrina, un concorrente che apre a cento metri, il costo delle materie prime e dell’energia che erode il margine. È naturale identificare il problema con il fatturato.

Il secondo mito nasce invece dalla vecchia logica fallimentare, in cui gli strumenti si attivavano quando l’insolvenza era ormai conclamata. Molti ristoratori hanno ancora in mente il “concordato” come qualcosa che si fa quando si è già in tribunale.

La realtà

L’art. 12, comma 1, CCII, nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina dell’esperto in tre situazioni: quando si trova in crisi, quando si trova in insolvenza, oppure quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. In tutti e tre i casi serve una condizione ulteriore: che il risanamento dell’impresa sia ragionevolmente perseguibile.

Questo smonta entrambi i miti. Non serve aspettare l’insolvenza: lo squilibrio che rende “probabile” la crisi basta. Ma neppure basta il calo di fatturato: il requisito non è “ho incassato meno”, è “il calo ha creato uno squilibrio che minaccia la mia capacità di pagare, e c’è un modo credibile per rimettere in sesto il locale”.

La differenza è concreta. Un ristorante che passa da 820.000 a 640.000 euro di ricavi ma che, tagliando il personale a chiamata e rinegoziando i fornitori, continua a pagare regolarmente stipendi, canone, IVA e rate del mutuo non ha bisogno della composizione negoziata: ha un problema di redditività da gestire con il commercialista. Un ristorante che perde il 15% del fatturato ma ha 180.000 euro di debiti scaduti, l’IVA di tre trimestri non versata e il mutuo dell’arredo in arretrato, invece, è nello squilibrio di cui parla la norma.

L’altra faccia della medaglia è la ragionevole perseguibilità del risanamento. Se il calo dipende da una causa irreversibile (la zona si è svuotata in modo definitivo, il locale ha perso il contratto di locazione, i soci non hanno più intenzione di proseguire) e non c’è un piano credibile per invertire la tendenza, la composizione negoziata non è lo strumento giusto: servono gli strumenti di regolazione veri e propri, o la liquidazione.

La prova

La giurisprudenza di merito, nelle massime raccolte nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia (letto in sintesi), è coerente con questa lettura:

  • Trib. Lecco, 2/1/2023: lo stato di insolvenza non impedisce di per sé l’accesso; lo impedisce la mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento, che renderebbe l’insolvenza irreversibile.
  • Trib. Salerno, 13/2/2023: conferma delle misure protettive negata in presenza di insolvenza irreversibile, con un piano solo embrionale e il test pratico non effettuato.
  • Trib. Viterbo, 14/2/2022: conferma negata davanti a un marcato squilibrio economico-finanziario, misurato con l’indice di difficoltà del risanamento.
  • Trib. Bergamo, 15/3/2022: conferma negata quando la liquidazione è l’unico mezzo per soddisfare i creditori.

Il filo è sempre lo stesso: non si guarda al calo in sé, si guarda alla distanza tra il debito accumulato e la capacità del locale di generare cassa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede di avere un “diritto” alla procedura per il solo calo di fatturato presenta un’istanza fragile: senza un’idea di risanamento, l’esperto lo dirà nella sua valutazione e le misure protettive rischiano di non essere confermate. Peggio: l’impresa ha esposto pubblicamente la propria difficoltà (l’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese) senza ottenere protezione.

Chi invece aspetta l’insolvenza conclamata arriva tardi: il debito è cresciuto, le cartelle sono già state notificate, i fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi, e la ragionevole perseguibilità del risanamento è più difficile da dimostrare. Il momento giusto per un ristorante è di solito quello in cui l’imprenditore comincia a scegliere chi pagare a fine mese.

Mito n. 2 – “È una procedura per le grandi aziende, non per una trattoria”

Il mito

“La composizione negoziata è roba da industrie con il consiglio di amministrazione. Una trattoria a conduzione familiare, una pizzeria al taglio o un bar-ristorante non ci possono entrare.”

Perché ci credono in tanti

Le notizie sulla composizione negoziata riguardano quasi sempre imprese con decine di dipendenti, debiti milionari e trattative con pool di banche. Il lessico della procedura (esperto indipendente, piano di risanamento, test pratico, check-list) suona da grande impresa. Inoltre per anni si è sentito dire che le piccole imprese non fallibili avevano “solo” il sovraindebitamento, e molti ristoratori hanno concluso che la composizione negoziata non li riguardasse.

La realtà

La composizione negoziata è aperta anche alla piccola impresa commerciale, e il ristorante è un’impresa commerciale, a prescindere dalla forma giuridica: ditta individuale, s.n.c., s.a.s. o s.r.l. Per le imprese più piccole la legge prevede un binario dedicato, l’art. 25-quater CCII (“Imprese sotto soglia”).

L’art. 25-quater, comma 1, si applica all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente i requisiti dell’impresa minore indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Secondo il testo vigente, è impresa minore quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, e che ha debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Un ristorante medio con 600.000 euro di ricavi non è impresa minore e usa la procedura ordinaria; una pizzeria d’asporto o un piccolo bar-trattoria con 160.000 euro di incassi annui spesso lo è.

Le differenze pratiche per il locale sotto soglia sono rilevanti:

  • l’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio della provincia in cui si trova la sede legale, che è anche chi nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2);
  • tra i documenti dell’art. 17, comma 3, il comma 2 dell’art. 25-quater richiama le lettere a), c), d), e), f), g) e h), non la lettera b): secondo la lettura prevalente, il locale sotto soglia non deve allegare il progetto di piano di risanamento all’istanza;
  • la dichiarazione dell’art. 17, comma 3, lett. d) riguarda la pendenza di una liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato una domanda di concordato minore (art. 74);
  • il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale che lo ha nominato (comma 7);
  • se la trattativa riesce, si può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62, oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5 (comma 3);
  • se la trattativa non basta, il ristoratore può proporre un concordato minore, chiedere la liquidazione controllata o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (comma 4).

Per la piccola trattoria la composizione negoziata non è quindi un lusso da grande impresa: è un percorso con documenti più snelli e con un’uscita collegata direttamente alle procedure di sovraindebitamento.

È qui che pesa la doppia competenza dello Studio: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e, insieme, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: per il ristorante sotto soglia conosce sia la trattativa sia le procedure in cui la trattativa può sfociare.

La prova

La prova qui è il testo stesso dell’art. 25-quater CCII nel testo vigente (aggiornato al D.Lgs. 136/2024, che ne ha modificato i commi 3, 4, 5, 6 e 7). Il comma 5 elenca le norme generali applicabili “in quanto compatibili”: tra queste l’art. 12, gli artt. 17 (in gran parte), 18 e 19 sulle misure protettive, 21 sulla gestione, 22 sugli atti autorizzati, l’art. 23 comma 2-bis sulla transazione fiscale, il 25-bis sulle misure premiali e il 25-sexies sul concordato semplificato. A oggi non risultano pronunce pubblicate specificamente sull’art. 25-quater: è un dato che va detto con onestà, perché significa che alcune questioni applicative restano aperte.

Una di queste è proprio quella del Mito n. 1: l’art. 25-quater, comma 1, parla solo di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, mentre l’art. 12 vigente richiama espressamente anche la crisi e l’insolvenza. Se la piccola trattoria già insolvente possa accedere al binario sotto soglia è una questione su cui il testo non è univoco; il rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, all’art. 12 “in quanto compatibile” offre un argomento per la risposta positiva, ma non c’è ancora un orientamento dei tribunali.

Cosa rischia chi ci crede

Il piccolo ristoratore convinto di essere escluso fa una di queste due cose: o non fa nulla finché un creditore non chiede la liquidazione controllata (l’art. 268 CCII consente anche al creditore di chiederla, in presenza dei presupposti di legge), oppure va direttamente a una procedura di sovraindebitamento quando forse una trattativa guidata avrebbe salvato il locale. In entrambi i casi perde la possibilità di negoziare con calma, con l’aiuto di un terzo indipendente, mentre il ristorante è ancora aperto e ha un valore.

C’è anche un errore opposto: il ristoratore sopra soglia che, credendo di essere “piccolo”, presenta l’istanza con il canale sbagliato o senza il progetto di piano. I requisiti dell’impresa minore vanno verificati sui bilanci (o sulle dichiarazioni fiscali, per la ditta individuale in contabilità semplificata) dei tre esercizi, e basta superare una sola delle tre soglie in uno dei tre anni per uscire dall’impresa minore.

Mito n. 3 – “Con la domanda posso smettere di pagare tutti, e nessuno può più toccarmi”

Il mito

“Appena presento la domanda scatta lo scudo: posso sospendere i pagamenti a fornitori, Fisco, INPS, perfino ai dipendenti, e nessun creditore può più fare nulla, nemmeno contro la mia fideiussione personale.”

Perché ci credono in tanti

Le misure protettive esistono davvero, e sono potenti. Il ristoratore che ha visto un collega ottenere la sospensione di un pignoramento sul conto corrente o il blocco di un’istanza di fallimento racconta, comprensibilmente, che “la composizione negoziata blocca tutto”. Il passaparola conserva l’effetto più spettacolare e cancella le condizioni.

La realtà

Primo punto: le misure protettive non scattano da sole con l’istanza di nomina dell’esperto: vanno chieste espressamente, con l’istanza stessa o con una successiva, e producono effetti dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Lo conferma, nella sintesi del massimario, Trib. Treviso, 18/7/2022: gli effetti decorrono dalla pubblicazione sia dell’istanza sia dell’accettazione dell’esperto. E App. Firenze, 21/3/2023, ha precisato che, senza la richiesta di misure protettive, la domanda di accesso non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale.

Secondo punto: le misure vanno confermate dal tribunale con un procedimento rapido. Secondo l’art. 19 CCII, nel testo vigente letto su Brocardi, l’imprenditore deposita il ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; con ordinanza stabilisce la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni; la proroga è possibile, sentito l’esperto, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni. Il deposito omesso o tardivo rende le misure inefficaci, e il termine è perentorio (Trib. Genova, 13/3/2023, in massima).

Terzo punto, il più frainteso: le misure protettive vietano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma non sospendono i debiti e non autorizzano il ristoratore a non pagare. L’art. 18, comma 3, CCII dice espressamente che non sono inibiti i pagamenti; e l’art. 18, comma 1, esclude dalle misure i diritti di credito dei lavoratori. Il cuoco, i camerieri e il lavapiatti vanno pagati, e un loro decreto ingiuntivo non è bloccato dalle misure.

Quarto punto: le misure devono essere mirate. Una richiesta generica “contro tutti” è stata ritenuta inammissibile da Trib. Roma, 3/2/2022, che ha chiesto di individuare i creditori destinatari; Trib. Milano, 24/2/2022, ha respinto la richiesta di misure “che l’esperto dovesse ritenere necessarie”, perché contenuto e destinatari devono essere precisi. Quanto al Fisco e all’INPS, Trib. Catania, 14/6/2022, ha osservato che sospendere i pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare da chiedere e motivare a parte.

Quinto punto: la fideiussione personale. Molti ristoratori hanno firmato garanzie personali sul mutuo per l’arredo o sul fido di cassa. Su questo la giurisprudenza non è uniforme: Trib. Avellino, 5/12/2022, ha escluso che le misure si estendano al patrimonio dei soci fideiussori; Trib. Venezia, 6/2/2023, ha ammesso misure a favore dei garanti che hanno messo a disposizione i propri beni; Trib. Brescia, ord. 17/4/2025 (R.G. 1037/2025), relativa a una società del settore alberghiero, ha esteso le misure ai terzi garanti coobbligati solidali, sospendendo le esecuzioni nei loro confronti, perché le azioni colpivano insieme società e garanti. Vero, quindi, ma solo a metà: la protezione del garante va chiesta, argomentata e non è garantita.

Infine, le misure non sono rinnovabili all’infinito. Trib. Bologna, sent. n. 1780 del 19/5/2025 (in sede cautelare, commentata su diritto.it), ha affermato che il limite massimo di dodici mesi dell’art. 8 CCII riguarda la stessa crisi e non si “resetta” ripresentando la domanda, se debiti, flussi e interlocutori restano gli stessi.

La prova

Oltre alle pronunce già citate, è utile un dato pratico per chi gestisce un locale stagionale: Trib. Torino, 22/8/2022, ha escluso che la sospensione feriale dei termini si applichi alla durata delle misure protettive. Il principio è coerente con l’art. 9, comma 1, CCII: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini della composizione negoziata, delle misure protettive e dei relativi reclami corrono anche in agosto. Per un ristorante al mare che d’estate lavora a pieno ritmo è un’informazione che vale oro: la scadenza per il deposito del ricorso o per un reclamo non aspetta settembre.

Cosa rischia chi ci crede

Chi smette di pagare tutti dopo l’istanza accumula nuovo debito durante le trattative, cioè proprio il debito che l’esperto e i creditori guarderanno per valutare la serietà del progetto. Il personale non pagato può agire. Il locatore non pagato sul canone corrente ha un argomento forte (vedi il Mito n. 4). E le misure possono essere revocate in qualsiasi momento, anche su segnalazione dell’esperto, se non favoriscono il buon esito delle trattative o sono sproporzionate (art. 19, comma 6). Per le società sopra soglia, Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massime su Brocardi) ricordano che, negata o revocata la protezione, il debitore non ha un diritto pieno a un rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale: chi ha contato sullo scudo e non ha preparato alternative può trovarsi senza tempo.

Mito n. 4 – “Il proprietario del locale non potrà più sfrattarmi”

Il mito

“Con la composizione negoziata il padrone dei muri non può mandarmi via: anche se non pago l’affitto, lo sfratto è bloccato finché dura la trattativa.”

Perché ci credono in tanti

Per un ristorante il locale è tutto: la cucina installata, la canna fumaria autorizzata, i permessi per il dehors, la clientela che conosce l’indirizzo. Lo sfratto è la paura numero uno, e il canone è spesso la prima voce che salta quando gli incassi calano. Il fondo di verità esiste: alcuni tribunali hanno davvero esteso le misure protettive allo sfratto.

La realtà

È vero che le misure possono riguardare anche il locatore. Trib. Asti, 3/3/2022 (in massima nel massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha ritenuto che la misura protettiva possa inibire lo sfratto di un immobile di proprietà di terzi quando in esso si esercita l’attività d’impresa. È il caso tipico del ristorante in affitto.

Ma la tutela ha tre limiti che il passaparola dimentica.

Il primo: anche qui la protezione va chiesta e confermata, indicando il locatore tra i destinatari e spiegando perché il locale è indispensabile al risanamento. Non scatta da sola.

Il secondo: l’art. 18, comma 5, CCII vieta ai creditori nei cui confronti operano le misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore solo per il fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Tradotto per il ristorante: i canoni arretrati maturati prima dell’istanza entrano nella trattativa, ma il canone che matura durante la composizione negoziata va pagato. Chi smette di pagare l’affitto corrente non può invocare l’art. 18 comma 5 per quel nuovo inadempimento.

Il terzo: la composizione negoziata non riduce il canone d’autorità. L’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’esperto possa invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica quando la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per circostanze sopravvenute; ma è un invito alla rinegoziazione, non un potere di imporre lo sconto. Se il locatore non accetta, il canone resta quello del contratto.

È qui che il ruolo dell’esperto negoziatore conta davvero: con il proprietario del locale non si vince con la forza, si tratta con i numeri. Un piano che mostra al locatore che, rinunciando a una parte degli arretrati e accettando un canone ridotto per dodici mesi, incasserà comunque di più che con uno sfratto, un locale vuoto e mesi di ricerca di un nuovo conduttore, ha molte più probabilità di funzionare di qualunque misura giudiziale.

La prova

La prova è nella combinazione di Trib. Asti, 3/3/2022 (sfratto inibibile per il locale in cui si svolge l’attività) con il testo vigente dell’art. 18, comma 5 (il divieto riguarda la risoluzione per crediti anteriori) e dell’art. 19, comma 6 (revoca delle misure se sproporzionate rispetto al pregiudizio del creditore). Un locatore che non riceve neanche il canone corrente ha argomenti seri per chiedere la revoca.

Una precisazione processuale utile: lo sfratto non beneficia della sospensione feriale (art. 92 ord. giud.), quindi anche un’intimazione notificata a fine luglio segue i suoi tempi in agosto.

Cosa rischia chi ci crede

Il ristoratore che non paga il canone corrente confidando nella composizione negoziata rischia di trovarsi con le misure revocate o non confermate nei confronti del locatore, con l’intimazione di sfratto per morosità che prosegue e con un rapporto ormai compromesso proprio con la controparte più importante del piano. In un ristorante la perdita del locale significa quasi sempre la fine dell’avviamento: le attrezzature valgono una frazione del loro costo e il debito resta.

Mito n. 5 – “Con la composizione negoziata il ristorante passa nelle mani dell’esperto”

Il mito

“Se chiedo l’esperto, arriva qualcuno della Camera di commercio che prende in mano la cassa, decide chi assumere e chi licenziare e magari mi chiude il locale.”

Perché ci credono in tanti

Nelle procedure concorsuali classiche un terzo prende davvero il controllo: il curatore nel fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il liquidatore nella liquidazione controllata, il commissario nel concordato preventivo che vigila sugli atti. Chi ha sentito parlare di queste figure immagina che anche l’esperto della composizione negoziata sia un “commissario”. E il nome stesso, “esperto”, fa pensare a qualcuno che decide.

La realtà

Nella composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Il ristoratore continua ad aprire il locale, fare gli ordini ai fornitori, decidere il menu, pagare gli stipendi, organizzare i turni. L’esperto, secondo l’art. 12, comma 2, CCII, agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per superare lo squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, preservando nella misura possibile i posti di lavoro. È un facilitatore indipendente, non un amministratore.

L’art. 21 CCII, nel testo vigente, aggiunge però alcuni obblighi che il ristoratore deve conoscere:

  • se l’impresa è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, va gestita nel prevalente interesse dei creditori;
  • l’imprenditore deve informare per iscritto e preventivamente l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento;
  • se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto e, se l’atto viene compiuto comunque, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni (iscrizione obbligatoria se l’atto pregiudica i creditori).

Per un ristorante, atti di straordinaria amministrazione possono essere l’acquisto di un forno nuovo a rate, l’apertura di un secondo punto vendita, la vendita del ramo d’azienda “asporto”, la cessione delle quote, un pagamento integrale a un fornitore amico mentre gli altri attendono.

Gli atti più delicati (finanziamenti prededucibili, trasferimento dell’azienda o di rami) possono essere autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII; in caso di trasferimento resta fermo l’art. 2112 c.c. sulla continuità dei rapporti di lavoro. Per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 6, stabilisce che gli atti autorizzati ai sensi dell’art. 22 conservano i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, la liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato.

È una delle ragioni per cui la composizione negoziata è adatta proprio ai ristoranti: il valore di un locale sta nella continuità quotidiana, e la legge lascia il timone a chi lo conosce.

La prova

La prova è nel testo degli artt. 12, comma 2, e 21 CCII. Sul piano giurisprudenziale, Trib. Milano, 10/2/2025 (in massima nel massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha ricordato che anche soci e garanti sono tenuti a correttezza e buona fede, e che il loro impegno a sostenere la ristrutturazione deve essere coerente con l’obiettivo del risanamento: chi resta al comando ha doveri, non solo poteri.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio di questo mito è paradossale: il ristoratore rinuncia allo strumento per paura di perdere il controllo, e poi lo perde davvero in una liquidazione aperta su istanza dei creditori. All’estremo opposto, chi sa di conservare la gestione ma ignora gli obblighi dell’art. 21 rischia di compiere atti (un pagamento preferenziale, una cessione di attrezzature al cognato) che l’esperto segnalerà, che finiranno nel registro delle imprese e che renderanno molto più difficile ottenere la fiducia dei creditori. Per i profili di responsabilità, anche penale, degli atti compiuti durante la crisi è sempre necessario un confronto con il difensore penale.

Mito n. 6 – “Appena la banca lo sa, mi revoca il fido e mi segnala”

Il mito

“Se chiedo la composizione negoziata la banca mi chiude subito il fido di cassa, mi blocca il POS e mi mette in sofferenza in Centrale Rischi: meglio non dire niente e tirare avanti.”

Perché ci credono in tanti

Il rapporto tra ristoratore e banca è fatto di fido di cassa, anticipo sugli incassi POS, mutuo per la ristrutturazione del locale, spesso garantito dal Fondo di garanzia o da una fideiussione personale. Chi ha visto una banca ridurre gli affidamenti al primo segnale di difficoltà teme, con qualche ragione, che dichiarare la crisi equivalga a un’autodenuncia. Il fondo di verità: la banca resta un soggetto vigilato, che deve classificare i crediti secondo le regole prudenziali, e la composizione negoziata non annulla questi obblighi.

La realtà

La legge interviene in modo esplicito su questo timore. Secondo l’art. 16, comma 5, CCII, nel testo vigente, l’accesso alla composizione negoziata e le relative trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito. Le parole “di per sé” sono decisive: la banca non può reagire alla sola presentazione dell’istanza, ma resta libera di valutare l’andamento effettivo del rapporto.

L’art. 18, comma 5, CCII estende il divieto di risolvere o modificare i contratti pendenti per il mancato pagamento di crediti anteriori ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive, “ivi compresi banche e intermediari finanziari, mandatari e cessionari”. E il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che, dopo la conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale che vanno motivate.

In sintesi: la banca non può revocare il fido “perché hai chiesto la composizione negoziata”, ma può agire se ci sono ragioni concrete e motivate; e con le misure confermate i margini per sospendere le linee si restringono ancora.

Per il ristoratore questo ha conseguenze pratiche immediate: se il fido di cassa è lo strumento con cui paga i fornitori del fresco ogni settimana, la sua tenuta durante le trattative è una delle prime cose da proteggere, chiedendo misure mirate nei confronti della banca e coinvolgendola subito nel tavolo.

La prova

Trib. Verona, 22/1/2024 (in massima nel massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha affermato che durante la composizione negoziata la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo, comunicato per iscritto. Nello stesso massimario si trovano anche decisioni che hanno ammesso, come misura cautelare atipica e quindi da chiedere e motivare a parte, la sospensione dei contratti bancari. La linea dei tribunali è quindi coerente con il testo dell’art. 16: niente reazioni automatiche, sì a decisioni motivate.

Cosa rischia chi ci crede

Chi non chiede la composizione negoziata per paura della banca spesso la perde comunque: il fido viene ridotto quando i ritardi diventano evidenti, ma a quel punto senza la cornice di tutela degli artt. 16 e 18. Chi invece la chiede senza coinvolgere la banca fin dall’inizio rischia che l’istituto, informato dalla pubblicazione nel registro delle imprese, si irrigidisca. La banca è quasi sempre un interlocutore da portare al tavolo nella prima settimana, con numeri chiari sul piano di cassa dei mesi successivi.

Mito n. 7 – “Il Fisco è obbligato a farmi lo sconto su IVA e cartelle”

Il mito

“Con la composizione negoziata le imposte arretrate si dimezzano e le cartelle si rateizzano in dieci anni: l’Agenzia delle Entrate non può dire di no.”

Perché ci credono in tanti

Per molti ristoranti il debito più pesante è fiscale: IVA incassata e non versata nei mesi difficili, ritenute sugli stipendi, IMU e TARI comunali. Il passaparola mescola strumenti diversi (rottamazioni, transazione fiscale nel concordato preventivo, misure premiali della composizione negoziata) e ne ricava una regola unica che non esiste.

La realtà

Nella composizione negoziata gli strumenti fiscali sono due, e nessuno dei due funziona da “sconto obbligatorio”.

Il primo sono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Tra queste, il comma 4 consente una rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) delle somme dovute e non versate per imposte sui redditi, ritenute e IVA, ma solo per le somme non ancora iscritte a ruolo: le cartelle già notificate restano fuori da questo beneficio e seguono le regole ordinarie della riscossione (D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024; il testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 5, richiama il 25-bis; se si applichi anche la riduzione delle sanzioni prevista dal comma 3, che è legata agli esiti dell’art. 23, è questione aperta, perché il comma 5 non richiama l’art. 23, comma 2.

Il secondo è la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII: durante le trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori (esclusi quelli che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea). La proposta va corredata da una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati. Se l’Agenzia aderisce, l’accordo produce effetti dal deposito presso il tribunale, che ne verifica la regolarità ma non la convenienza (Trib. Milano, decr. 21/5/2025, segnalato da iusletter). Il punto che il passaparola ha perso per strada è che qui non esiste il “cram down”: se l’Agenzia non aderisce, l’accordo fiscale non c’è. E l’accordo si risolve di diritto se si apre una liquidazione, se si accerta l’insolvenza o se i pagamenti non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.

Una novità rilevante per i ristoranti riguarda i tributi locali: secondo le fonti che ne hanno dato conto (FiscoeTasse, 24/8/2026), il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11/8/2026, in vigore dal 12/8/2026) ha esteso la transazione fiscale ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando anche l’art. 23, comma 2-bis. Per un locale con anni di TARI arretrata il cambio di scenario è evidente; il testo in Gazzetta va comunque controllato prima di impostare la proposta, così come l’eventuale versione definitiva della circolare dell’Agenzia delle Entrate posta in consultazione nella primavera 2026.

Quanto agli strumenti per l’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 5, richiama anche l’art. 23, comma 2-bis, “in quanto compatibile”: anche la piccola trattoria può tentare la transazione fiscale nella trattativa, con gli stessi limiti.

La prova

Oltre al testo degli artt. 23, comma 2-bis, e 25-bis CCII, va ricordata Trib. Catania, 14/6/2022: la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più cautelare. Il Fisco, cioè, non è “congelato” per effetto della domanda.

Cosa rischia chi ci crede

Il ristoratore che smette di versare l’IVA corrente aspettando lo “sconto” aggrava la propria posizione sotto ogni profilo: aumenta il debito da ristrutturare, peggiora il giudizio dell’esperto sulla serietà del percorso e si espone alle conseguenze penali tributarie legate alle soglie di omesso versamento (D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024), da valutare con il difensore penale. Chi ignora che le cartelle restano fuori dalla rateizzazione premiale costruisce un piano di cassa sbagliato fin dal primo mese.

La prova dei numeri: tre ristoranti alle prese con i miti

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati di fantasia ma verosimili, costruiti per mostrare come ragionano esperto e tribunale. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi A – Osteria in s.r.l., sopra soglia, calo del 23,6%

Dati di partenza: ricavi 2023 di 1.045.300 €, 2024 di 912.600 €, 2025 di 798.400 € (−23,6% in due anni). Attivo medio degli ultimi tre bilanci: 410.000 €. Debiti: fornitori scaduti 96.840 €; IVA 2025 non versata, non ancora iscritta a ruolo, 54.210 €; contributi INPS arretrati 31.470 €; canoni arretrati di quattro mesi per 23.400 € (5.850 € al mese); mutuo chirografario residuo 148.900 €; fido di cassa utilizzato 40.000 €. Totale: 394.820 €. Ventisette creditori.

Ricavi oltre 200.000 € → non è impresa minore → procedura ordinaria, con progetto di piano allegato all’istanza.

Il nodo del Mito n. 1: il calo da solo non basta, ma qui c’è uno squilibrio evidente (debito scaduto di quasi 206.000 € contro un margine che non lo copre). Il progetto prevede chiusura del turno del lunedì, riduzione del personale a chiamata, menu più corto e accordo con il locatore. Flussi annui liberi stimati dopo la riorganizzazione: 68.500 €. Debito da ristrutturare stimato: 286.000 €. Rapporto: 286.000 / 68.500 = 4,18. Il decreto dirigenziale del 23/4/2026 indica, secondo le fonti secondarie che lo hanno commentato, fasce di lettura del test (fino a 3, da 3 a 5, oltre 5): il valore va letto sul testo ufficiale, ma un rapporto di circa 4 indica un risanamento possibile e impegnativo, che richiede concessioni dai creditori.

Sequenza dei tempi, se l’istanza con misure è pubblicata lunedì 2/11/2026: ricorso per la conferma entro martedì 3/11/2026; udienza entro dieci giorni dal deposito, quindi entro venerdì 13/11/2026; misure confermate per 120 giorni fino a martedì 2/3/2027; tetto complessivo di 240 giorni a mercoledì 30/6/2027. Esperto che accetta mercoledì 4/11/2026: incarico di 180 giorni fino a lunedì 3/5/2027, prorogabile.

Costi della procedura (non dello Studio): compenso dell’esperto secondo gli scaglioni dell’art. 25-ter. Sui primi 100.000 € di attivo dal 4% al 6% (4.000-6.000 €); sui restanti 310.000 € dall’1% all’1,5% (3.100-4.650 €); base 7.100-10.650 €; con 27 creditori la maggiorazione del 25% porta a circa 8.875-13.312 €. È una lettura dell’ordine dei calcoli, che la norma non chiarisce del tutto; si aggiungono i diritti di segreteria della Camera di commercio e, se si chiede la transazione fiscale, le relazioni del professionista indipendente.

Ipotesi B – Pizzeria individuale, impresa minore, calo irreversibile

Dati: ricavi 2023 di 168.400 €, 2025 di 131.700 € (−21,8%). Attivo 94.000 €. Debiti 212.300 € (di cui cartelle per 61.900 €). Il titolare è convinto che “con un calo del 22% la composizione mi spetta”. Causa del calo: il polo uffici che garantiva il 60% dei pranzi ha chiuso in via definitiva. Flussi annui previsti, anche con riduzione dei costi: −9.400 €.

Requisiti di impresa minore rispettati → art. 25-quater, istanza al segretario generale della Camera di commercio, senza progetto di piano. Ma il test non regge: con flussi negativi il rapporto debito/flussi non è neppure calcolabile. Un esperto onesto segnalerà che il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, e le misure, se chieste, rischiano il diniego (come in Trib. Salerno, 13/2/2023). La strada corretta qui è valutare subito, con l’OCC, un concordato minore con apporto di terzi o la liquidazione controllata con successiva esdebitazione: lo stesso art. 25-quater, comma 4, le indica come esiti. Credere al Mito n. 1 avrebbe fatto perdere tre-sei mesi e accumulato altro debito.

Ipotesi C – Bistrot in s.n.c., agosto e canone non pagato

Dati: istanza con richiesta di misure pubblicata lunedì 17/8/2026. Canone mensile 6.120 €, arretrati di due mesi (12.240 €). I soci, convinti che “ad agosto i termini sono sospesi” e che “con la domanda il locatore è bloccato”, depositano il ricorso per la conferma il 7/9/2026 e sospendono anche il canone di settembre e ottobre.

Sequenza reale: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice; il ricorso andava depositato entro martedì 18/8/2026. Il deposito tardivo rende le misure inefficaci (art. 19, comma 1; Trib. Genova, 13/3/2023). Il locatore, non protetto da alcuna misura e non pagato neanche sui canoni correnti, intima lo sfratto per morosità su quattro mensilità (24.480 €). Le trattative con l’esperto possono proseguire, ma senza protezione e con il creditore più importante ormai ostile. Se il ricorso fosse stato depositato in tempo e il canone corrente pagato, il locatore sarebbe rientrato tra i destinatari delle misure per gli arretrati e la discussione sul canone ridotto sarebbe partita con ben altro equilibrio.

Il fondo di verità: cosa resta di giusto nei sette miti

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un elemento vero, che il passaparola ha isolato dalle sue condizioni. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come usare davvero lo strumento.

È vero che il calo di fatturato è spesso il primo segnale, ed è vero che la composizione negoziata è pensata per intervenire presto. Il quadro corretto è che il calo è un indizio, mentre il presupposto giuridico è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, unito alla ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 12, comma 1). Il fatturato serve per costruire il test e il piano, non per “avere diritto”.

È vero che esistono strumenti per piccole imprese diversi da quelli delle grandi. Ma il piccolo ristorante non è escluso dalla composizione negoziata: ha un binario semplificato, l’art. 25-quater, che porta poi, se serve, al concordato minore o alla liquidazione controllata.

È vero che le misure protettive possono bloccare pignoramenti, esecuzioni e perfino lo sfratto. Il quadro corretto è che vanno chieste, confermate nei termini, mirate a creditori individuati, limitate nel tempo (da trenta a centoventi giorni, fino a duecentoquaranta) e non sospendono né i pagamenti né i crediti dei lavoratori. Il canone corrente va pagato.

È vero che nelle procedure concorsuali c’è un terzo che prende il controllo. Ma nella composizione negoziata l’esperto facilita, non gestisce: la gestione resta all’imprenditore, con obblighi di informazione e il rischio di un dissenso iscritto nel registro delle imprese.

È vero che la banca resta un soggetto vigilato e può ridurre gli affidamenti. Il quadro corretto è che non può farlo per il solo accesso alla composizione negoziata, e dopo la conferma delle misure deve motivare.

È vero che esistono strumenti per ridurre e dilazionare il debito fiscale. Ma la transazione fiscale nella composizione negoziata richiede l’adesione dell’Agenzia e non conosce il cram down; la rateizzazione premiale fino a 72 rate non riguarda le somme già iscritte a ruolo.

Infine, un fondo di verità che non è un mito ma una paura: “se la trattativa va male, chiudo”. Il quadro corretto è che la composizione negoziata ha più uscite. Per l’impresa sopra soglia, se l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma le soluzioni non sono praticabili, l’imprenditore può proporre entro sessanta giorni il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che si omologa senza voto dei creditori. Per l’impresa minore ci sono il concordato minore, la liquidazione controllata e lo stesso concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4). Attenzione però all’uso strumentale: Cass. Sez. I n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026) ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. La composizione negoziata non è una sala d’attesa da occupare per guadagnare tempo.

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, riga per riga, la distanza tra ciò che si sente dire nei locali e ciò che dice il Codice. È lo strumento da tenere a portata di mano quando un collega, un fornitore o un consulente improvvisato propone una scorciatoia. Ogni riga rinvia alla sezione dell’articolo in cui la questione è sviluppata con le norme e le pronunce di riferimento. Due avvertenze: le regole sono quelle vigenti a ottobre 2026, dopo il D.Lgs. 136/2024 e, per la transazione fiscale, il D.Lgs. 147/2026; e le soluzioni concrete dipendono sempre dai numeri del singolo ristorante, che vanno ricostruiti prima di scegliere la strada.

Il mito Come stanno le cose
Il calo di fatturato basta per accedere Serve uno squilibrio (o crisi/insolvenza) e un risanamento ragionevolmente perseguibile (art. 12 c.1 CCII)
Bisogna aspettare di essere insolventi Basta lo squilibrio che rende probabile la crisi; anzi, prima si entra meglio è
È solo per le grandi imprese Il ristorante sotto soglia ha l’art. 25-quater CCII, con istanza al segretario generale della CCIAA e senza progetto di piano
Con la domanda posso smettere di pagare tutti Le misure vanno chieste e confermate; non sono inibiti i pagamenti; esclusi i crediti dei lavoratori (art. 18 c.1 e c.3)
La mia fideiussione è automaticamente protetta Giurisprudenza divisa (Avellino 2022 contro Venezia 2023 e Brescia 2025): la tutela va chiesta e motivata
Il locatore non può più sfrattarmi Lo sfratto può essere inibito (Trib. Asti 3/3/2022), ma il divieto riguarda i crediti anteriori: il canone corrente va pagato
Il ristorante passa all’esperto La gestione resta all’imprenditore; obblighi di informazione e possibile dissenso iscritto (art. 21)
La banca revoca subito il fido L’accesso non è di per sé causa di revoca (art. 16 c.5); dopo la conferma serve motivazione prudenziale (art. 18 c.5-bis)
Il Fisco deve farmi lo sconto Transazione fiscale solo con adesione, senza cram down (art. 23 c.2-bis); 72 rate solo per somme non iscritte a ruolo (art. 25-bis c.4)
Ad agosto i termini si fermano Nei procedimenti del CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1)

Quindi è vero che…? Le domande di verifica

Quindi è vero che un ristorante con il fatturato in calo del 30% ma senza debiti scaduti può chiedere l’esperto?
Dipende. Formalmente la norma richiede almeno uno squilibrio che renda probabile la crisi. Se il calo ha già compresso il margine al punto che, proiettando i prossimi mesi, il locale non riuscirà a pagare stipendi, canone e imposte, lo squilibrio c’è anche senza debiti già scaduti. Se invece il locale resta in equilibrio, il problema è di redditività e la composizione negoziata non è lo strumento adatto. La verifica si fa sul piano di cassa dei dodici mesi successivi, non sul fatturato dell’anno scorso.

Quindi è vero che la pizzeria in ditta individuale può usare la composizione negoziata anche se è “piccola”?
Sì, se è impresa commerciale e, nel caso di impresa minore, attraverso l’art. 25-quater CCII. Vanno verificati sui tre esercizi i requisiti di attivo, ricavi e debiti dell’art. 2, comma 1, lett. d). Se ne supera anche uno solo, usa la procedura ordinaria.

Quindi è vero che durante la composizione negoziata nessuno può pignorarmi il conto del POS?
Dipende. Lo può impedire la misura protettiva, se è stata chiesta nei confronti di quel creditore, pubblicata e poi confermata dal tribunale nei termini. Senza misure confermate, il creditore può agire. E i lavoratori restano comunque fuori dal perimetro delle misure.

Quindi è vero che il locatore deve accettare un canone ridotto se l’esperto lo propone?
No. L’esperto può invitare le parti a rinegoziare i contratti diventati eccessivamente onerosi (art. 17, comma 5), ma non può imporre la riduzione. La leva è la convenienza economica per il locatore, da dimostrare con i numeri.

Quindi è vero che se la trattativa fallisce il ristorante finisce automaticamente in liquidazione?
No. Per l’impresa sopra soglia, se ne ricorrono le condizioni, c’è il concordato semplificato dell’art. 25-sexies; restano gli strumenti di regolazione ordinari. Per l’impresa minore ci sono concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato (art. 25-quater, comma 4). Ma per l’impresa sopra soglia l’esposizione alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori resta, e senza misure confermate la composizione negoziata non la impedisce (App. Firenze, 21/3/2023).

Le pronunce che smontano i miti dei ristoratori

Quasi tutta la giurisprudenza sulla composizione negoziata è di merito e, per la natura del procedimento, è composta da decreti e ordinanze spesso pubblicati senza numero: per questo, salvo diversa indicazione, sono citati con tribunale e data, come riportati nelle massime del massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia (letto in sintesi). Le pronunce di Cassazione riguardano soprattutto il rapporto tra composizione negoziata e procedure di liquidazione. Per ognuna indichiamo il principio, riformulato, e il mito che ridimensiona.

  1. Trib. Lecco, 2/1/2023 – L’insolvenza non chiude da sola la porta della composizione negoziata; la chiude l’assenza di prospettive concrete di risanamento, che rende l’insolvenza irreversibile. Mito n. 1: non bisogna aspettare né temere l’insolvenza in sé, conta la recuperabilità del locale.

  2. Trib. Salerno, 13/2/2023 – Conferma delle misure negata davanti a un’insolvenza irreversibile, con un piano appena abbozzato e senza test pratico. Mito n. 1: il calo di fatturato senza un progetto e senza numeri non apre la porta.

  3. Trib. Viterbo, 14/2/2022 – Un marcato squilibrio, misurato con l’indice di difficoltà del risanamento, giustifica il rifiuto della conferma. Mito n. 1: il test pratico non è una formalità.

  4. Trib. Bergamo, 15/3/2022 – Se l’unico modo per pagare i creditori è liquidare, le misure protettive non si confermano. Mito n. 1: la composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non una pausa prima della chiusura.

  5. Trib. Treviso, 18/7/2022 – Le misure protettive producono effetti solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Mito n. 3: lo scudo non esiste prima della pubblicazione.

  6. App. Firenze, 21/3/2023 – Senza richiesta di misure protettive la domanda di accesso non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Mito n. 3: la sola istanza non protegge.

  7. Trib. Roma, 3/2/2022 – Una richiesta generica di misure verso tutti è inammissibile: i creditori destinatari vanno individuati. Mito n. 3: non esiste un blocco indistinto di tutti i creditori.

  8. Trib. Genova, 13/3/2023 – Il termine per depositare il ricorso per la conferma delle misure è perentorio. Mito n. 3 e Ipotesi C: un giorno di ritardo fa perdere la protezione.

  9. Trib. Torino, 22/8/2022 – La sospensione feriale dei termini non si applica alla durata delle misure protettive. Mito sui termini estivi: coerente con l’art. 9, comma 1, CCII, i termini corrono anche in agosto.

  10. Trib. Catania, 14/6/2022 – La sospensione dei pagamenti a Fisco e INPS non è una misura protettiva tipica, al più una misura cautelare. Miti n. 3 e n. 7: imposte e contributi non si congelano con la domanda.

  11. Trib. Avellino, 5/12/2022, Trib. Venezia, 6/2/2023 e Trib. Brescia, Sez. IV, ord. 17/4/2025 (R.G. 1037/2025) – Orientamenti diversi sulla protezione dei garanti: esclusa per il patrimonio dei soci fideiussori nel primo caso; ammessa a favore dei garanti che hanno messo a disposizione i propri beni nel secondo; estesa ai terzi garanti coobbligati solidali, con sospensione delle esecuzioni nei loro confronti, nel terzo, relativo a un’impresa alberghiera, sulla base del parere favorevole dell’esperto e di un progetto di piano articolato. Mito n. 3: la fideiussione del ristoratore non è protetta in automatico, ma può esserlo se lo si chiede e lo si motiva.

  12. Trib. Bologna, Sez. IV, sent. n. 1780 del 19/5/2025 (commentata su diritto.it) – Il tetto di dodici mesi dell’art. 8 CCII si riferisce alla stessa crisi e non si rinnova ripresentando la domanda senza una reale discontinuità; misure cautelari atipiche non possono aggirarlo. Mito n. 3: la protezione ha una scadenza vera.

  13. Trib. Nola, 15/5/2025 (decreto di conferma, commentato su diritto.it) – In sede di conferma il giudice non verifica la fattibilità del piano, ma che la proposta non sia manifestamente pretestuosa e poggi su un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, tenendo conto del parere dell’esperto. Mito n. 1: non serve un piano perfetto, serve un piano serio.

  14. Trib. Reggio Emilia, 27/9/2023 – La conferma presuppone la realizzabilità del piano e il pregiudizio che le azioni dei creditori arrecherebbero alle trattative. Mito n. 1: il tribunale guarda insieme alla prospettiva e al rischio.

  15. Trib. Asti, 3/3/2022 – La misura protettiva può inibire lo sfratto da un immobile di terzi in cui si svolge l’attività d’impresa. Mito n. 4: vero, ma solo a metà, perché resta fermo il pagamento del canone corrente.

  16. Trib. Verona, 22/1/2024 – Durante la composizione negoziata la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto. Mito n. 6: niente revoche automatiche del fido.

  17. Trib. Milano, 10/2/2025 – Soci e garanti sono tenuti a correttezza e buona fede e il loro impegno deve essere coerente con il risanamento. Mito n. 5: chi conserva la gestione ha anche doveri.

  18. Trib. Perugia, 15/7/2024 – Può accedere anche l’impresa in liquidazione volontaria con un piano liquidatorio, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile, anche soddisfacendo i creditori con i proventi della liquidazione. Fondo di verità: per il ristoratore che vuole cedere il locale a un subentrante, la composizione negoziata resta uno strumento possibile.

  19. Trib. Milano, decr. 21/5/2025 (segnalato da iusletter) – Sull’accordo di transazione fiscale raggiunto nella composizione negoziata il tribunale verifica la regolarità di documentazione e accordo, non la convenienza. Mito n. 7: l’accordo con il Fisco nasce dall’adesione dell’Agenzia, non da un’imposizione del giudice.

  20. Cass. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 e Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massime su Brocardi) – Negata o revocata la protezione, il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per la dichiarazione di insolvenza, neppure per tentare strade alternative o reclamare. Mito n. 3: per la società sopra soglia lo scudo che cade lascia poco tempo.

  21. Cass. Sez. I n. 31856/2025 (EC News, 27/1/2026) – È inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. Fondo di verità: la procedura non è una sala d’attesa da usare a fini dilatori.

Cosa fa lo Studio Monardo per il ristorante in calo di fatturato

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui numeri del tuo locale. Ecco, concretamente, che cosa facciamo.

  1. Verifichiamo se c’è davvero lo squilibrio richiesto dall’art. 12: ricostruiamo con i commercialisti dello staff il piano di cassa mensile dei successivi dodici mesi, tenendo conto della stagionalità del ristorante, e distinguiamo il calo di redditività dallo squilibrio che giustifica la procedura.

  2. Accertiamo se il locale è impresa minore: controlliamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi sull’art. 2, comma 1, lett. d), e scegliamo il canale corretto (procedura ordinaria o art. 25-quater).

  3. Eseguiamo il test pratico e lo leggiamo con onestà: calcoliamo il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi liberi; se il risultato dice che il risanamento non è perseguibile, te lo diciamo e valutiamo subito concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato.

  4. Prepariamo istanza e documenti per la piattaforma telematica: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi, Centrale Rischi, dichiarazioni sulle procedure pendenti, progetto di piano quando richiesto.

  5. Chiediamo misure protettive mirate: individuiamo i creditori da includere (banca del fido, locatore, fornitori che minacciano decreti) e valutiamo se e come chiedere la protezione dei garanti.

  6. Depositiamo il ricorso per la conferma nei termini: monitoriamo la pubblicazione nel registro delle imprese e rispettiamo il termine del giorno successivo, anche in agosto, perché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale.

  7. Costruiamo la proposta al locatore: canone corrente pagato, arretrati inseriti nella trattativa, numeri che mostrano al proprietario la convenienza dell’accordo rispetto a uno sfratto.

  8. Portiamo la banca al tavolo: contestiamo per iscritto revoche o sospensioni del fido non motivate, richiamando gli artt. 16, comma 5, e 18, comma 5-bis.

  9. Impostiamo la parte fiscale: separiamo somme iscritte a ruolo e non iscritte, valutiamo la rateizzazione premiale dell’art. 25-bis e la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, compresi, dopo il D.Lgs. 147/2026, i tributi locali come la TARI.

  10. Prepariamo l’uscita se la trattativa non basta: concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale per la società sopra soglia; concordato minore o liquidazione controllata con l’OCC per l’impresa minore, fino all’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un ristorante in calo di fatturato pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno come l’esperto valuta il test pratico, il progetto di piano e la serietà delle trattative, e quindi preparare il locale a superare proprio quella valutazione. Per la piccola trattoria sotto soglia si somma la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che permette di collegare senza strappi la trattativa alle procedure di sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta la composizione negoziata segue anche reclami, opposizioni e impugnazioni, con la stessa linea. E sul caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché in un ristorante il diritto e i numeri di cassa non si possono separare.

L’ultima verifica

Il ristoratore che si chiede se può accedere alla composizione negoziata ha già fatto la cosa più importante: si è posto la domanda prima che la risposta la dessero i creditori. La risposta corretta è che il calo di fatturato è il punto di partenza, non il requisito; che il piccolo locale ha il suo binario; che le misure protettive esistono ma vanno chieste, confermate e rispettate; che il canone corrente, gli stipendi e le imposte correnti vanno pagati; che la gestione resta tua e che il Fisco e la banca si portano al tavolo con i numeri, non con le pretese. L’informazione corretta è la prima difesa del tuo ristorante.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal punto di vista di chi conduce le trattative, e perché come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC sa dove portare il locale quando la trattativa non basta.

📩 Prima di fermare un pagamento o di presentare l’istanza, parlane con noi: in fondo a questo articolo trovi tutti i modi per contattare lo Studio.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO