Prestanome Di Una Società In Crisi Con Debiti Fiscali E Cartelle Intestate: Quali Rischi E Come Interviene Uno Studio Legale?

Chi ha accettato di figurare come amministratore di una società che non gestiva davvero tende a ragionare in un solo modo: “io non c’entro, decideva un altro”. È una frase comprensibile, ma è la frase che l’Erario, l’agente della riscossione, l’INPS e, nei casi più gravi, la Procura conoscono meglio di chiunque. Ognuno di questi soggetti ha un proprio piano d’azione, con atti tipici, tempi precisi e una logica economica riconoscibile. Il prestanome che resta fermo li vede arrivare uno dopo l’altro; quello che li conosce in anticipo può scegliere dove e quando rispondere.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo vale in modo particolare per l’amministratore “di facciata” di una società in crisi, perché la sua posizione è esposta su tre fronti contemporaneamente: quello tributario e della riscossione (avvisi, cartelle, intimazioni, pignoramenti), quello penale tributario e fallimentare (omessi versamenti, omesse dichiarazioni, bancarotta), quello civile della responsabilità verso la società e i creditori sociali. Ogni fronte ha regole diverse, termini diversi e, soprattutto, limiti precisi che la controparte deve rispettare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. Le cartelle e i debiti fiscali della società si governano con lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; la crisi della società si affronta con gli strumenti del Codice della crisi, che l’Avvocato conosce dall’interno come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso che ne deriva può essere seguito fino all’ultimo grado grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista. E quando il debito finisce per gravare sulla persona del prestanome, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC.

In questa guida trovi la partita giocata dal punto di vista di chi la subisce: le mosse tipiche dei creditori pubblici e degli altri attori, in ordine cronologico, i limiti che la legge impone a ciascuna di esse e le contromosse disponibili per il prestanome, con le norme vigenti a ottobre 2026 e le pronunce che hanno fissato i confini della sua responsabilità.

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Chi hai di fronte: l’Erario, l’agente della riscossione, l’INPS e chi sta dietro di te

La prima cosa da capire è che il prestanome non ha di fronte un solo avversario, ma una costellazione di soggetti che si muovono con logiche diverse, e che talvolta si muovono nello stesso momento.

L’Agenzia delle Entrate è l’ente impositore. Il suo obiettivo è accertare e iscrivere a ruolo il credito tributario entro i termini di decadenza. Non ha discrezionalità sulla “convenienza” di un accordo nel senso privatistico: non può fare un saldo e stralcio informale. Può però accettare soluzioni previste dalla legge, come la rateizzazione, la definizione agevolata quando il legislatore la apre, la transazione fiscale negli strumenti del Codice della crisi. Dal suo punto di vista, conviene sempre avere un titolo esecutivo valido e un soggetto solvibile a cui chiedere il pagamento.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è l’agente della riscossione. Riceve i carichi, notifica le cartelle, procede con le misure cautelari e le esecuzioni secondo il D.P.R. 602/1973, come modificato dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024). La sua convenienza è legata alla probabilità concreta di incasso: un conto corrente con saldo, un credito verso clienti, un immobile libero da ipoteche. Una società svuotata e con conti in rosso è un bersaglio poco redditizio. È qui che il prestanome deve fare attenzione: quando la società non ha più patrimonio aggredibile, la persona fisica che la legge consente di raggiungere diventa il bersaglio più interessante.

L’INPS agisce con avvisi di addebito che hanno già valore di titolo esecutivo e, per le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti e non versate, porta con sé un rischio penale che riguarda direttamente chi ricopre la carica.

La Procura della Repubblica non è un creditore, ma è un attore della partita: riceve le segnalazioni dell’Agenzia quando gli omessi versamenti o le omesse dichiarazioni superano le soglie di legge e, se la società arriva alla liquidazione giudiziale, riceve la relazione del curatore.

Il curatore, se si apre una liquidazione giudiziale, diventa il soggetto che esercita le azioni di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della massa dei creditori.

Infine c’è una figura che il prestanome tende a dimenticare come controparte: l’amministratore di fatto, cioè il vero dominus. Il suo interesse, quando la società entra in crisi, coincide raramente con il tuo. Spesso ha già messo al riparo il proprio patrimonio e conta sul fatto che gli atti, le cartelle e le contestazioni restino intestati a chi figura nel registro delle imprese.

Dal punto di vista di tutti questi soggetti, il prestanome rappresenta una scorciatoia razionale. È il nome che compare nella visura, è il destinatario delle notifiche via PEC, è la persona che ha firmato le dichiarazioni o che avrebbe dovuto firmarle. Nessuno lo perseguita per cattiveria: semplicemente, per la legge italiana il “prestanome” non esiste come categoria; esiste l’amministratore di diritto, con tutti gli obblighi che il codice civile gli attribuisce, dall’art. 2392 c.c. (diligenza e dovere di impedire atti pregiudizievoli) all’art. 2476 c.c. per le s.r.l. L’art. 2639 c.c., sul versante penale societario, aggiunge che chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione risponde come l’amministratore formale: le due responsabilità si sommano, non si escludono.

Qui però il margine dei creditori si restringe, perché ognuno di loro deve rispettare regole proprie. L’Agenzia delle Entrate non può chiedere al prestanome i debiti della s.r.l. come se fossero suoi: per farlo deve percorrere strade specifiche, con atti motivati e presupposti da dimostrare. La Procura non può condannare per il solo fatto della carica: deve provare il dolo richiesto da ciascun reato. Il curatore deve dimostrare il danno e il nesso causale. La convenienza di ogni attore dipende da quanto facilmente può superare questi limiti: più il prestanome è documentato, reattivo e consapevole dei propri diritti, più il costo, in tempo e in prova, per la controparte cresce.

Un’ultima premessa riguarda la forma della società, perché cambia completamente la partita. Se la società è una s.r.l. o una s.p.a., i debiti fiscali sono della società e restano della società, salvo le ipotesi di responsabilità personale previste dalla legge (che vedremo). Inoltre, per l’art. 7 del D.L. 269/2003, le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di una società con personalità giuridica sono a carico esclusivo della società. Se invece si tratta di una s.n.c. o di una s.a.s. in cui il prestanome figura come socio illimitatamente responsabile, i debiti sociali possono essere chiesti anche a lui, dopo l’escussione del patrimonio sociale. Se infine il prestanome è titolare di una ditta individuale gestita da altri, le cartelle sono intestate a lui a tutti gli effetti: non c’è alcuno schermo societario. Questa guida si concentra sull’ipotesi più diffusa, la s.r.l., ma segnala dove le regole cambiano.

Mossa n. 1: inondare di notifiche la società (e contare sul silenzio di chi le riceve)

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è notificare. Comunicazioni di irregolarità dopo i controlli automatizzati delle dichiarazioni (i cosiddetti avvisi bonari, artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972), avvisi di accertamento, atti di recupero, cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere. Per le società tenute ad avere un domicilio digitale, queste notifiche arrivano alla PEC risultante dal registro delle imprese. Il legale rappresentante formale, cioè il prestanome, è il destinatario naturale di questo flusso, anche quando la casella PEC è materialmente gestita dal commercialista scelto dall’amministratore di fatto o da quest’ultimo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene notificare tutto e subito: ogni atto non impugnato diventa definitivo e il credito si consolida. Un avviso di accertamento non impugnato entro sessanta giorni diventa titolo per l’iscrizione a ruolo; una cartella non contestata nei termini non potrà più essere messa in discussione nel merito. Per l’Erario l’inerzia del destinatario è la situazione ideale: nessun contenzioso, nessun onere probatorio, credito certo. L’ente preferisce invece rallentare quando sa che l’atto è fragile, per esempio quando i termini di decadenza sono vicini e la motivazione è carente: in questi casi può essere tentato di emettere un atto “di salvataggio” del termine, magari con motivazione generica, contando proprio sul fatto che nessuno lo impugnerà.

I suoi limiti

L’accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza dell’art. 43 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 D.P.R. 633/1972: in via generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo in caso di dichiarazione omessa. La cartella deve essere notificata nei termini dell’art. 25 D.P.R. 602/1973, che variano a seconda del tipo di controllo da cui deriva il ruolo. Ogni atto deve essere motivato in modo da consentire al destinatario di difendersi, e la notifica deve essere valida: una PEC inviata a un indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri, o un atto privo degli elementi essenziali, sono vizi che si fanno valere in giudizio.

C’è poi un limite che riguarda direttamente il prestanome. Un atto intestato alla società non è, di per sé, un atto contro di lui. L’avviso di accertamento notificato alla s.r.l. “in persona del legale rappresentante” fa sorgere un debito della società, non dell’amministratore. Per chiedere qualcosa alla persona fisica occorre un atto diverso, con una motivazione specifica sulla responsabilità personale: lo vedremo nella mossa dedicata all’art. 36 D.P.R. 602/1973.

La tua contromossa

La contromossa è smettere di essere un destinatario passivo. Il prestanome ha diritto, e anzi il dovere, di sapere che cosa arriva alla società di cui è legale rappresentante. In concreto significa:

  • ottenere l’accesso diretto alla PEC societaria e al cassetto fiscale della società, senza filtri;
  • chiedere all’agente della riscossione l’estratto di ruolo e la situazione debitoria della società;
  • chiedere il certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate;
  • ricostruire in una tabella, per ogni atto, data di notifica, importo, tipo di tributo, periodo d’imposta e termine di impugnazione.

La contromossa chiave è impugnare per tempo, davanti alla Corte di giustizia tributaria, gli atti che presentano vizi reali, entro sessanta giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Nel processo tributario si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969: un atto notificato a fine luglio, quindi, ha un termine che resta sospeso per tutto agosto e riprende a decorrere dal 1° settembre. Va tenuto presente anche che, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021, l’estratto di ruolo non è più impugnabile in via autonoma (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973), salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico nei casi indicati dalla norma: questo rende ancora più importante reagire alla notifica della cartella o dell’atto successivo, anziché attendere.

C’è un secondo livello della contromossa, che riguarda la posizione personale del prestanome. Ogni atto ricevuto e trasmesso all’amministratore di fatto dovrebbe lasciare una traccia scritta: una mail, una PEC, una lettera con cui il prestanome chiede istruzioni, segnala la scadenza, chiede le risorse per pagare o la documentazione per impugnare. Questa documentazione non elimina la responsabilità civile o penale, ma è materiale prezioso per dimostrare, se servirà, la reale ripartizione dei ruoli e la propria attivazione. La giurisprudenza penale, come vedremo, valuta proprio questi elementi quando deve stabilire se l’amministratore formale fosse consapevole di ciò che accadeva.

Infine, la ricognizione degli atti è il punto di partenza obbligato per qualunque strategia di crisi: una composizione negoziata, un accordo con il Fisco o un concordato presuppongono una fotografia esatta del debito tributario, distinta tra imposte, sanzioni e interessi, tra crediti privilegiati e chirografari, tra carichi già affidati e somme ancora in fase di accertamento.

Le pronunce che ti proteggono

Su questo primo fronte, il principio cardine è stato ribadito dalla Cassazione tributaria con l’ordinanza n. 15580 depositata il 4 giugno 2024: quando un atto viene notificato sia alla società sia alla persona fisica, ma non contiene alcuna motivazione sulla responsabilità personale di quest’ultima, la persona può contestare tale responsabilità impugnando il successivo atto con cui l’ente la tratta come obbligata in proprio. Nel caso deciso, l’iscrizione ipotecaria disposta contro la persona fisica è stata ritenuta illegittima proprio perché gli atti presupposti non giustificavano la sua responsabilità. Per il prestanome la lezione è doppia: un atto “alla società” non basta per aggredire lui, e un vizio di motivazione sulla sua posizione personale può essere fatto valere anche in un momento successivo.

Mossa n. 2: aggredire il patrimonio della società e lasciare che la crisi faccia il resto

La mossa

Dopo la cartella, la mossa successiva dell’agente della riscossione è la riscossione coattiva sul patrimonio della società. Gli strumenti sono quelli del D.P.R. 602/1973: il pignoramento presso terzi dei crediti della società verso banche e clienti (art. 72-bis), che impone al terzo di versare direttamente all’agente le somme entro sessanta giorni; il fermo amministrativo dei veicoli (art. 86), preceduto da un preavviso; l’ipoteca sugli immobili (art. 77), possibile per debiti complessivi non inferiori a 20.000 euro e anch’essa preceduta da comunicazione preventiva con trenta giorni per pagare; il pignoramento immobiliare, possibile solo sopra soglie specifiche e con i limiti dell’art. 76. Se è trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, l’agente deve prima notificare un’intimazione ad adempiere (art. 50), con cinque giorni per pagare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene colpire dove c’è liquidità: il conto corrente su cui transitano gli incassi e i crediti verso i clienti della società. Il pignoramento presso terzi è economico, rapido e non richiede l’intervento del giudice. L’agente preferisce invece non muoversi, o muoversi lentamente, quando il patrimonio sociale è chiaramente incapiente: in quei casi i costi dell’esecuzione superano le prospettive di incasso e il credito resta in attesa. Con la riforma del D.Lgs. 110/2024 è stato inoltre introdotto il discarico automatico dei carichi non riscossi entro il quinto anno successivo all’affidamento, con restituzione all’ente creditore: un meccanismo che non estingue il credito, ma sposta la gestione e spinge l’agente a concentrare gli sforzi sulle posizioni più redditizie.

C’è un effetto collaterale che il prestanome deve leggere con lucidità. Il pignoramento dei conti e dei crediti verso i clienti accelera la crisi: la società non riesce più a pagare fornitori e dipendenti, si accumulano altri debiti, magari altri omessi versamenti. Ogni nuovo inadempimento, come vedremo, aumenta l’esposizione personale di chi ricopre la carica. Il creditore pubblico non ha bisogno di colpire il prestanome per metterlo in difficoltà: gli basta lasciare che la crisi della società produca nuove violazioni a suo nome.

I suoi limiti

Ogni misura cautelare deve essere preceduta dalle comunicazioni previste dalla legge: l’ipoteca richiede la comunicazione preventiva con trenta giorni per pagare (art. 77, comma 2-bis), il fermo un preavviso con lo stesso termine (art. 86, comma 2). Dopo un anno dalla notifica della cartella, nessuna esecuzione può iniziare senza la previa intimazione ad adempiere (art. 50). Il pignoramento presso terzi deve indicare i crediti oggetto del vincolo, e il terzo deve rispettare i limiti di pignorabilità previsti per alcune categorie di somme. Una richiesta di rateizzazione presentata prima dell’inizio dell’esecuzione, inoltre, impedisce di avviare nuove azioni cautelari ed esecutive per il debito rateizzato (art. 19, comma 1-quater, D.P.R. 602/1973).

C’è poi un limite più forte, che nasce dal Codice della crisi. Se l’imprenditore accede alla composizione negoziata e chiede le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’attività (art. 18 CCII), salvo la conferma del tribunale nei termini di legge. Lo stesso effetto protettivo, con regole proprie, si produce nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il prestanome, come legale rappresentante, ha il potere di attivare gli strumenti che bloccano o governano la riscossione. Le opzioni concrete, a ottobre 2026, sono tre.

La prima è la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, nel testo riscritto dal D.Lgs. 110/2024. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, per debiti fino a 120.000 euro è sufficiente dichiarare la temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate mensili; per importi superiori, o per ottenere un numero maggiore di rate, la difficoltà va documentata con gli indici economici previsti. Con il pagamento della prima rata, l’agente non può proseguire le procedure già avviate, salvo i casi in cui l’esecuzione sia arrivata a uno stadio avanzato indicato dalla norma (per esempio quando il terzo pignorato ha già reso dichiarazione positiva).

La seconda è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), che consente di aprire, con l’assistenza di un esperto indipendente, trattative con tutti i creditori, compreso il Fisco, e di chiedere le misure protettive. Dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, nella composizione negoziata è possibile anche proporre all’amministrazione finanziaria un accordo sui debiti tributari, con i requisiti e le attestazioni previsti dalla legge; inoltre l’art. 25-bis CCII prevede misure premiali su sanzioni e interessi tributari per l’imprenditore che accede al percorso. Attenzione al calendario: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII), quindi i termini per la conferma delle misure protettive, per le udienze e per i depositi corrono anche in agosto.

La terza è la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) o nel concordato preventivo (art. 88 CCII), con cui i crediti tributari possono essere soddisfatti in misura parziale o dilazionata se il trattamento proposto non è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

La contromossa chiave è che il prestanome non deve limitarsi a subire la riscossione sulla società: deve pretendere che la società scelga, e documenti, una strada di regolazione della crisi. Se l’amministratore di fatto si oppone o non fornisce i dati, quel rifiuto va messo per iscritto, perché incide sulla ripartizione delle responsabilità. E se nessuna strada è percorribile, la scelta di non aggravare il dissesto (anche chiedendo l’apertura della procedura della società) diventa a sua volta una forma di difesa personale, come vedremo nella mossa n. 6.

Una nota di cautela riguarda le dimissioni. Molti prestanome, quando capiscono che la società è in crisi, pensano di risolvere tutto dimettendosi. Le dimissioni, però, producono effetti secondo le regole del diritto societario (per le società con più amministratori, ad esempio, l’art. 2385 c.c. lega l’efficacia alla ricostituzione della maggioranza dell’organo) e, soprattutto, non cancellano le responsabilità per i fatti avvenuti durante la carica: gli omessi versamenti già maturati restano, le dichiarazioni non presentate restano. Dimettersi senza aver documentato lo stato della società e senza aver tentato di attivare gli strumenti disponibili può addirittura indebolire la propria posizione, perché lascia la gestione della crisi nelle mani di chi l’ha provocata.

Le pronunce che ti proteggono

Su questo fronte il principio utile per il prestanome è indiretto ma decisivo. La giurisprudenza penale di legittimità ha riconosciuto più volte che il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, protratto nel tempo come scelta di finanziamento dell’impresa a spese dell’Erario, può integrare una “operazione dolosa” rilevante come bancarotta impropria se la società fallisce (Cass. pen. Sez. V n. 24752 del 19 febbraio 2018, richiamata anche nella giurisprudenza più recente). È proprio per questo che lasciare la società in balia della riscossione coattiva, senza scegliere una strada di regolazione, non è una posizione neutra per chi ricopre la carica.

Mossa n. 3: trasformare gli omessi versamenti in una notizia di reato

La mossa

Quando la società smette di versare l’IVA o le ritenute operate sui compensi dei dipendenti, l’Agenzia delle Entrate non si limita a iscrivere a ruolo le somme. Se gli importi superano le soglie penali, la violazione viene segnalata alla Procura della Repubblica. Le norme di riferimento, nel testo vigente a ottobre 2026, sono quelle del D.Lgs. 74/2000 come modificato dal D.Lgs. 87/2024 (il testo unico sanzioni tributarie del D.Lgs. 173/2024 sarà applicabile solo dal 1° gennaio 2027):

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), sopra i 150.000 euro per periodo d’imposta, entro il termine per la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta;
  • omesso versamento IVA (art. 10-ter), sopra i 250.000 euro per periodo d’imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo successivo;
  • indebita compensazione con crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater), sopra i 50.000 euro;
  • omessa dichiarazione (art. 5), quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), quando, per sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, si alienano simulatamente o si compiono atti fraudolenti sui beni idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva; il comma 2 punisce anche chi, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, indica elementi attivi inferiori o passivi superiori a quelli reali.

A questi reati si collega lo strumento più temuto: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, previsto dall’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, che può colpire i beni della società e, quando questi non bastano o non sono disponibili, anche i beni personali dell’autore del reato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Qui la logica non è quella del creditore privato, ma è comunque razionale. La segnalazione penale è un atto dovuto quando i presupposti ci sono; dal punto di vista dell’Erario, però, produce anche un effetto pratico: la pressione penale è una delle leve più efficaci per ottenere il pagamento, perché il legislatore premia chi estingue il debito. L’amministrazione e la Procura non hanno invece interesse a perseguire violazioni chiaramente sotto soglia, o situazioni in cui il debito è già in corso di estinzione secondo le regole di legge.

Il prestanome, in questo scenario, è il bersaglio più immediato: è il legale rappresentante al momento della scadenza, è il soggetto obbligato a firmare le dichiarazioni e a disporre i versamenti. L’amministratore di fatto, se esiste, dovrà essere individuato con un’attività investigativa; il prestanome, invece, è già scritto nella visura.

I suoi limiti

Qui il margine dell’accusa si restringe, perché la legge le impone di provare molto più della semplice carica. Le soglie sono un limite invalicabile: sotto i 250.000 euro di IVA non versata per periodo d’imposta, o sotto i 150.000 euro di ritenute, l’omesso versamento resta un illecito amministrativo tributario, non un reato. La scadenza rilevante per il reato è quella fissata dalla norma, non la scadenza ordinaria del versamento: per l’IVA, il termine per l’acconto dell’anno successivo (27 dicembre, con slittamento al primo giorno lavorativo se cade in un giorno festivo). Fino a quel momento il debito può essere ridotto sotto soglia.

Serve poi il dolo: per l’omesso versamento basta il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di non versare alla scadenza, come affermato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 37424 del 28 marzo 2013; per l’omessa dichiarazione e la sottrazione fraudolenta occorre invece il dolo specifico di evasione o di sottrazione, che va provato in concreto.

Infine, il D.Lgs. 87/2024 ha ampliato le cause di non punibilità e di attenuazione: l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti non spettanti se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, viene estinto mediante integrale pagamento, anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione o del ravvedimento; il testo vigente disciplina anche l’ipotesi in cui il debito sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, e la rilevanza della crisi di liquidità non dipendente dal contribuente nella valutazione del giudice. Sono norme da leggere, caso per caso, con il difensore penale.

La tua contromossa

La contromossa si gioca soprattutto sul calendario. Per l’omesso versamento IVA e di ritenute, la finestra decisiva è quella che va dalla scadenza ordinaria al termine penale: in quel periodo la società può versare quanto basta per scendere sotto soglia, chiedere la rateizzazione dell’avviso bonario, aprire una composizione negoziata e inserire il debito fiscale nel piano di risanamento. Il prestanome che sa leggere i numeri del cassetto fiscale può accorgersi per tempo che la società sta per superare la soglia, e pretendere che l’amministratore di fatto metta a disposizione le risorse. Se non lo fa, quel rifiuto va documentato.

Il secondo livello riguarda la difesa nel processo penale. La giurisprudenza distingue con attenzione il prestanome consapevole da quello che ignora del tutto la gestione: per i reati di omesso versamento, che richiedono il solo dolo generico, la difesa è più difficile, perché chi accetta la carica accetta anche gli obblighi di versamento; per i reati dichiarativi e per la sottrazione fraudolenta, che richiedono un dolo specifico, la prova della consapevolezza dell’evasione è a carico dell’accusa e può mancare.

“Il prestanome che arriva da noi pensa di dover difendere la società; spesso deve prima difendere se stesso, separando con i documenti ciò che decideva lui da ciò che decideva chi stava dietro di lui”: è il primo lavoro che imposta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, coordinando avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.

Sul piano pratico, lo Studio non sostituisce il difensore penale, ma lavora in coordinamento con lui sul versante tributario: la ricostruzione del debito, la verifica delle soglie periodo per periodo, la rateizzazione o il pagamento utile ai fini dell’art. 13, l’inserimento dei debiti in uno strumento di regolazione della crisi. Ogni euro versato prima del termine penale vale più di qualsiasi argomento difensivo successivo.

Va ricordato un punto delicato: chi, per proteggere i propri beni personali dal sequestro, li trasferisse a familiari o li intestasse ad altri dopo l’insorgere del debito potrebbe esporsi proprio al reato di sottrazione fraudolenta (art. 11) o, se la società fallisce, a contestazioni ulteriori. La protezione del patrimonio si costruisce solo con strumenti leciti e trasparenti.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione ha tracciato con precisione i confini della responsabilità del prestanome nei reati tributari. Con la sentenza n. 43969 del 18 novembre 2022, Sez. II penale, ha affermato che per l’omessa dichiarazione l’amministratore di fatto risponde come autore principale, mentre l’amministratore di diritto risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40, comma 2, c.p.) e solo se sussiste l’elemento soggettivo richiesto dalla norma; il dolo specifico del prestanome può essere desunto dai suoi rapporti con il dominus e dalla macroscopica illegalità dell’attività, ma va accertato.

Sul versante opposto, per l’omesso versamento IVA la Cass. pen. Sez. III n. 14109/2025 ha ribadito che l’amministratore di diritto risponde in concorso con l’amministratore di fatto, perché il reato richiede solo il dolo generico e chi accetta la carica assume la posizione di garanzia dell’art. 2392 c.c., rispondendo almeno a titolo di dolo eventuale. Nella stessa linea si collocano la Cass. pen. Sez. II n. 8632/2021 (udienza del 22 dicembre 2020) e la Cass. pen. Sez. III n. 15900 del 2 marzo 2016, secondo cui l’amministratore di diritto risponde dei reati tributari, compreso l’art. 10-ter, al pari di quello di fatto. Il messaggio è netto: sugli omessi versamenti la carica pesa, e la difesa più efficace è evitare che il reato si perfezioni.

Mossa n. 4: l’INPS e i contributi trattenuti ai dipendenti

La mossa

In una società in crisi, i contributi previdenziali sono spesso il secondo debito che si accumula dopo quello fiscale. L’INPS non ha bisogno di passare per un giudice: notifica un avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010) che, decorsi sessanta giorni, acquista efficacia di titolo esecutivo e viene affidato all’agente della riscossione per l’esecuzione forzata, con le stesse armi viste nella mossa n. 2. In parallelo, quando la società ha trattenuto le ritenute previdenziali dalle retribuzioni dei dipendenti senza versarle, l’Istituto contesta la violazione all’amministratore.

Il punto delicato è proprio questo: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni è un illecito personale di chi ha la responsabilità dei versamenti. L’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, nel testo risultante dalla depenalizzazione del 2016, lo punisce come reato quando l’importo omesso supera i 10.000 euro annui; sotto quella soglia resta un illecito amministrativo con una sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi su due binari. Il primo è la riscossione dell’intero debito contributivo verso la società, che segue le regole ordinarie. Il secondo è la contestazione personale all’amministratore, che ha un effetto di pressione fortissimo: la legge prevede infatti che il datore di lavoro non sia punibile se versa le ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. È la stessa logica del penale tributario: la minaccia della sanzione serve soprattutto a ottenere il pagamento. L’Istituto è invece meno interessato ad aggredire con esecuzioni costose una società chiaramente incapiente, e tende ad attendere l’eventuale apertura di una procedura concorsuale per insinuare il credito, che in larga parte gode di privilegio.

I suoi limiti

La soglia dei 10.000 euro annui separa il reato dall’illecito amministrativo, e il calcolo va fatto per anno, non sul debito complessivo accumulato. Il termine di tre mesi per il versamento liberatorio decorre dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento, che devono quindi essere validamente notificati al soggetto ritenuto responsabile. L’avviso di addebito deve contenere gli elementi previsti dalla legge (codice fiscale del debitore, periodo, causale, importi distinti) e può essere opposto nel merito davanti al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Attenzione al calendario: le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono tra quelle escluse dalla sospensione feriale dall’art. 3 della L. 742/1969, quindi il termine di quaranta giorni corre anche in agosto.

Un altro limite riguarda l’imputazione soggettiva. Il reato riguarda chi aveva, nel periodo considerato, il potere e il dovere di effettuare il versamento. L’amministratore di fatto può essere chiamato a risponderne, ma per l’INPS il soggetto immediatamente individuabile resta il legale rappresentante in carica, ed è a lui che arriverà la contestazione.

La tua contromossa

La contromossa è duplice. Sul piano personale, il prestanome che riceve una contestazione per ritenute previdenziali non versate deve considerare il termine di tre mesi come la scadenza più importante dell’intera partita: entro quel termine, il versamento delle sole ritenute contestate (non dell’intero debito contributivo, che comprende anche la quota a carico del datore di lavoro) estingue la punibilità. Spesso si tratta di importi molto inferiori al debito complessivo, e la loro individuazione esatta richiede la lettura delle denunce mensili e dei prospetti contributivi: un lavoro tipicamente da commercialista, che va fatto subito.

Sul piano della società, il debito contributivo va ricostruito e inserito nella strategia di regolazione della crisi. L’INPS può essere coinvolto nella composizione negoziata e, con le regole dell’art. 88 CCII, i crediti contributivi possono essere oggetto di trattamento nel concordato preventivo; negli accordi di ristrutturazione l’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi. Anche l’avviso di addebito va esaminato: prescrizione dei contributi (di regola quinquennale), periodi non dovuti, sgravi non riconosciuti, errori di inquadramento sono vizi che si fanno valere con l’opposizione nei termini.

La contromossa chiave, però, è una sola: non lasciare che la società continui a trattenere ritenute senza versarle mentre il prestanome resta in carica. Ogni mese di stipendi pagati al netto, senza versamento delle ritenute, aumenta l’importo annuo e avvicina la soglia penale. Se le risorse non bastano, la scelta di gestire la crisi con uno strumento del Codice, anziché proseguire l’attività accumulando omissioni, è anche una scelta di tutela personale.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza penale sulla posizione di garanzia dell’amministratore, già vista per l’IVA, vale anche qui: chi accetta la carica assume l’obbligo di vigilare sui versamenti. Ma il medesimo orientamento offre al prestanome un argomento utile: la responsabilità deriva dalla posizione di garanzia e dalla consapevolezza, non dalla sola iscrizione nella visura. Documentare di aver chiesto, segnalato, preteso il versamento è il modo più concreto per costruire la propria difesa, che resta comunque affidata al difensore penale nel singolo procedimento.

Mossa n. 5: chiedere al prestanome, in proprio, i debiti della società

La mossa

È la mossa che più spaventa chi ha ricevuto cartelle intestate alla società: il momento in cui l’Erario prova a raggiungere il patrimonio personale. Lo strumento principale è l’art. 36 D.P.R. 602/1973, che disciplina la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci per le imposte dovute dalla società in liquidazione. In estrema sintesi, nel testo vigente:

  • i liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci, o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari;
  • la stessa responsabilità grava sugli amministratori in carica all’atto dello scioglimento se non si è provveduto alla nomina dei liquidatori;
  • i soci che hanno ricevuto denaro o beni sociali in assegnazione negli ultimi periodi d’imposta, o durante la liquidazione, rispondono nei limiti del valore ricevuto;
  • gli amministratori che hanno compiuto, negli ultimi due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione, operazioni di liquidazione o hanno occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili, rispondono anch’essi entro i limiti previsti dalla norma;
  • la responsabilità è accertata dall’ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Accanto all’art. 36 ci sono altre strade: dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’art. 2495 c.c. consente ai creditori non soddisfatti di agire contro i soci fino alla concorrenza delle somme riscosse e contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa; e, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, l’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 stabilisce che l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

C’è infine il caso, già ricordato, delle società di persone: il prestanome che figura come socio di una s.n.c. o come accomandatario di una s.a.s. risponde illimitatamente dei debiti sociali, anche tributari, sia pure con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, l’art. 36 conviene quando la società è stata svuotata e il soggetto in carica ha un patrimonio personale: casa di proprietà, stipendio, conti. È una situazione frequente proprio con i prestanome, che spesso vengono nominati anche liquidatori al momento dello scioglimento: è la fase in cui il dominus si defila del tutto e lascia al nome di facciata la gestione finale, cioè esattamente la fase in cui l’art. 36 colpisce. L’ufficio preferisce invece non percorrere questa strada quando la prova dei presupposti è difficile: se non risultano attività sociali distratte o pagamenti preferenziali, la responsabilità del liquidatore non può nascere, e l’atto rischia l’annullamento.

I suoi limiti

Qui la legge impone all’ufficio una serie di paletti precisi. La responsabilità ex art. 36 è un’obbligazione propria del liquidatore o dell’amministratore, di natura civilistica e non tributaria: non è una successione nel debito della società. Ne discende che l’ente non può limitarsi a notificare al prestanome le cartelle della società, ma deve emettere un atto autonomo e motivato che spieghi perché, nel caso concreto, la persona fisica è responsabile. La responsabilità presuppone che nel patrimonio della società vi fossero attività e che queste siano state destinate a scopi diversi dal pagamento delle imposte: assegnazioni ai soci, pagamenti di crediti di grado inferiore. Se le attività non c’erano, o se sono state usate per pagare crediti privilegiati di grado superiore (per esempio le retribuzioni dei dipendenti), la responsabilità non sorge. Il credito tributario, inoltre, deve essere stato quantomeno iscritto a ruolo nei confronti della società.

La tua contromossa

La contromossa si costruisce sui documenti della liquidazione. Il prestanome che diventa liquidatore deve rispettare l’ordine dei privilegi dell’art. 2777 c.c. e conservare la prova di ogni pagamento, perché sarà quella prova a liberarlo. Concretamente:

  • prima di pagare qualunque creditore, verificare con estratti di ruolo, cassetto fiscale e certificato dei carichi pendenti l’esistenza di debiti tributari;
  • non assegnare nulla ai soci finché i crediti tributari non sono soddisfatti;
  • documentare il grado di ciascun credito pagato;
  • conservare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.

Se l’atto ex art. 36 arriva, la contromossa chiave è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto che anche qui opera, perché si tratta di processo tributario. Nel ricorso si contestano, a seconda dei casi, la carenza di motivazione sulla responsabilità personale, l’assenza di attività distratte, il rispetto dell’ordine dei privilegi, l’inesistenza del debito al momento dei pagamenti, la misura della responsabilità (che non può eccedere quanto il Fisco avrebbe ottenuto se l’ordine dei privilegi fosse stato rispettato), l’eventuale decadenza dell’ufficio. Si può chiedere la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 se c’è il rischio di un danno grave e irreparabile.

Se invece l’Erario non ha emesso alcun atto motivato e procede direttamente con misure cautelari o esecutive sul patrimonio personale del prestanome sulla base delle sole cartelle intestate alla società, quelle misure si impugnano facendo valere l’assenza del presupposto: la persona fisica non è debitrice in proprio finché la sua responsabilità non è stata accertata con l’atto previsto.

Le pronunce che ti proteggono

Questo è il terreno su cui la giurisprudenza ha fissato i paletti più netti a favore del prestanome. Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 32790/2023 (richiamata dalla successiva giurisprudenza della sezione tributaria), hanno qualificato la responsabilità del liquidatore ex art. 36 come civilistica e non tributaria. La Cass. trib., ord. n. 15580 depositata il 4 giugno 2024 ha poi chiarito che si tratta di un’obbligazione propria ex lege, sussidiaria e autonoma, che non comporta né successione né coobbligazione nei debiti della società, anche se cancellata, e che l’ufficio deve indicare e giustificare specificamente i presupposti della responsabilità personale; nel caso deciso, l’ipoteca iscritta sui beni della persona fisica è caduta proprio perché gli atti presupposti non motivavano la sua responsabilità. La stessa ordinanza richiama la giurisprudenza secondo cui l’accertamento della responsabilità deve avvenire con atto motivato notificato ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973 (Cass. n. 11968/2012) e l’ufficio deve dimostrare che il debito era stato iscritto almeno in ruoli provvisori (Cass. n. 10508/2008).

Mossa n. 6: la liquidazione giudiziale, il curatore e la bancarotta

La mossa

L’ultima mossa, la più pesante, è la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della società. Possono chiederla i creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, e il pubblico ministero (artt. 37 e 38 CCII), quando la società è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano la soglia di 30.000 euro prevista dall’art. 49, comma 5, CCII. Con l’apertura della procedura entrano in scena due nuovi attori: il curatore, che ha il compito di ricostruire il patrimonio e di esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori (art. 255 CCII), e il pubblico ministero, che riceve la relazione del curatore e valuta l’esistenza di reati di bancarotta (artt. 322 e seguenti CCII, e in particolare art. 329 CCII per i fatti commessi nelle società).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore pubblico, chiedere la liquidazione giudiziale conviene quando la riscossione individuale è diventata inutile e quando si sospetta che il patrimonio sociale sia stato distratto: la procedura consente al curatore di esercitare azioni revocatorie e di responsabilità che il singolo creditore non avrebbe la forza di intentare. Il creditore preferisce invece non chiederla quando l’impresa ha un piano di risanamento credibile o è in corso uno strumento di regolazione della crisi, perché una soluzione concordata produce di norma un soddisfacimento migliore dell’alternativa liquidatoria.

Per il curatore, l’azione di responsabilità contro gli amministratori conviene quando c’è un soggetto solvibile da cui recuperare. Ancora una volta, il prestanome con un patrimonio personale visibile è spesso il convenuto più “redditizio”, anche quando il dominus è il vero responsabile della gestione.

I suoi limiti

Il curatore deve provare l’inadempimento degli obblighi dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Se contesta la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale o dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. fornisce criteri di quantificazione del danno (in via presuntiva, la differenza tra patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, al netto dei costi sostenuti per la liquidazione), ma l’amministratore può contestarli e provare un danno diverso. La responsabilità è solidale tra amministratore di diritto e amministratore di fatto, ma il prestanome che paga ha azione di regresso verso chi ha concretamente gestito.

Sul piano penale, il limite è ancora più marcato. Per la bancarotta fraudolenta l’accusa deve provare la consapevolezza del prestanome, non può dedurla dalla sola carica. La bancarotta documentale e la distrattiva richiedono elementi soggettivi diversi, e la giurisprudenza ha chiarito che indizi come la fideiussione prestata a favore della società hanno valore ambivalente. Inoltre, l’art. 324 CCII prevede esenzioni dai reati di bancarotta per pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di alcuni strumenti di regolazione della crisi: la loro esatta portata, come quella di ogni norma penale del Codice, va verificata sul testo e con il difensore penale.

La tua contromossa

La prima contromossa è preventiva e riguarda le scritture contabili. L’amministratore di diritto è il destinatario diretto dell’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture; anche se la contabilità è affidata a un professionista o di fatto gestita dal dominus, il prestanome deve sapere dove si trovano, verificarne la regolarità ed esserne in grado di consegnarle al curatore. La mancata consegna delle scritture è una delle contestazioni più frequenti per i prestanome, ed è anche una di quelle più facilmente evitabili.

La seconda contromossa è il tempismo nella scelta dello strumento. L’art. 2086 c.c. impone agli amministratori di istituire assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il prestanome che si accorge della crisi ha davanti alternative precise: la composizione negoziata, se il risanamento è ragionevolmente perseguibile; un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, con transazione fiscale; e, se la situazione è irreversibile, la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte della stessa società (art. 37 CCII), che interrompe l’aggravamento del dissesto e, con esso, l’aumento del danno contestabile. Agire per tempo riduce sia il danno civilmente risarcibile sia l’area delle condotte penalmente rilevanti. Va ricordato che in tutti questi procedimenti la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII): un ricorso o una memoria da depositare in agosto vanno depositati in agosto.

La terza contromossa è la difesa nell’azione di responsabilità e il regresso verso l’amministratore di fatto. Nel giudizio promosso dal curatore il prestanome può contestare il nesso causale, la quantificazione del danno, la riferibilità delle singole operazioni; e può chiamare in causa il dominus, documentandone il ruolo effettivo con mail, deleghe, ordini di pagamento, testimonianze di dipendenti e fornitori.

Le pronunce che ti proteggono

Sul versante penale fallimentare, la Cass. pen. Sez. V n. 7264/2025, depositata il 21 febbraio 2025, ha fissato un perimetro molto chiaro: l’assunzione solo formale della carica non basta a fondare la responsabilità dolosa del prestanome; serve la prova effettiva e concreta della sua consapevolezza, da valutare caso per caso; per la bancarotta documentale occorre dimostrare almeno il dolo eventuale, anche attraverso segnali d’allarme, e la fideiussione personale ha un valore indiziario ambivalente. La stessa sentenza richiama un orientamento consolidato secondo cui la carica formale non esonera automaticamente l’amministratore, che deve vigilare sull’operato dei delegati (Cass. pen. Sez. V n. 44666 del 4 novembre 2021), e la delega della contabilità non elimina il dovere di vigilanza, con possibile responsabilità per omesso impedimento ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. (Cass. pen. Sez. V n. 36870 del 30 novembre 2020). In un caso di società “cartiera”, il dolo dell’amministratore di diritto è stato desunto da elementi concreti, come l’indisponibilità di un magazzino a fronte di un fatturato elevato (Cass. pen. Sez. V n. 32413 del 24 settembre 2020). E sul confine tra operazioni dolose e bancarotta patrimoniale, la Cass. pen. Sez. V n. 12945 del 25 febbraio 2020 ha precisato che nelle operazioni dolose la fraudolenza non è manifesta ex ante, a differenza della distrazione.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come cambia la partita a seconda del momento in cui si muove il prestanome. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – L’IVA sopra soglia. Ipotesi: una s.r.l. in crisi non ha versato l’IVA relativa al periodo d’imposta 2025 per 263.840 euro. A fine ottobre 2026 il prestanome riceve dal commercialista la comunicazione di irregolarità e si accorge che l’importo supera di 13.840 euro la soglia penale dell’art. 10-ter. Il termine rilevante per il reato è quello dell’acconto IVA relativo al 2026: il 27 dicembre 2026 cade di domenica, quindi il termine slitta a lunedì 28 dicembre 2026.

  • Se nessuno si muove: il 29 dicembre il reato si è perfezionato. La Procura, ricevuta la segnalazione, può chiedere il sequestro preventivo per equivalente fino a 263.840 euro, anche sui beni personali del legale rappresentante se quelli della società non bastano. Per la controparte, a quel punto, conviene attendere: il pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento resta l’unica via per la non punibilità ai sensi dell’art. 13.
  • Se il prestanome pretende e ottiene dalla società, entro il 28 dicembre, il versamento di almeno 13.841 euro, il debito scende a 249.999 euro: sotto soglia, il fatto resta un illecito amministrativo. Il residuo può essere rateizzato e inserito nel piano di una composizione negoziata, con le misure premiali dell’art. 25-bis CCII su sanzioni e interessi. Il margine dell’accusa, semplicemente, scompare.
  • Se la società non ha nemmeno quella liquidità e l’amministratore di fatto rifiuta di finanziarla: il prestanome mette per iscritto la richiesta e il rifiuto, valuta con lo Studio e con il difensore penale le alternative (dimissioni documentate, richiesta di uno strumento di regolazione), e costruisce fin da ora la prova della ripartizione dei ruoli.

Simulazione 2 – L’atto motivato ex art. 36. Ipotesi: s.r.l. posta in liquidazione nel 2024, prestanome nominato liquidatore. Durante la liquidazione paga fornitori chirografari per 31.200 euro, pur risultando già iscritto a ruolo un debito IRES della società di 87.430 euro. L’ufficio notifica al liquidatore, venerdì 6 novembre 2026, un atto motivato con cui gli chiede in proprio 87.430 euro.

  • Termine per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria: sessanta giorni, cioè martedì 5 gennaio 2027 (non c’è sospensione feriale perché il periodo non comprende agosto).
  • Linea difensiva: la responsabilità del liquidatore non può eccedere quanto il Fisco avrebbe incassato rispettando l’ordine dei privilegi. Se i 31.200 euro erano l’unica attività distribuita, la pretesa di 87.430 euro è sproporzionata; se una parte di quei pagamenti riguardava crediti di grado superiore (per esempio retribuzioni arretrate dei dipendenti), la responsabilità si riduce ulteriormente. Se l’atto non motiva questi presupposti, è contestabile anche per difetto di motivazione.
  • Per la controparte, a quel punto, la convenienza di proseguire per l’intero importo diventa debole: l’onere di giustificare i presupposti è suo, e la giurisprudenza lo ricorda con chiarezza.

Simulazione 3 – Le cartelle intestate al prestanome. Ipotesi: il prestanome è titolare formale di una ditta individuale gestita da un familiare. Le cartelle sono intestate a lui: 41.760 euro tra IVA, IRPEF e contributi. Lunedì 16 novembre 2026 l’agente della riscossione notifica alla sua banca un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis: la banca dovrà versare le somme entro sessanta giorni, cioè entro venerdì 15 gennaio 2027.

  • Prima verifica: validità delle notifiche delle cartelle, eventuale prescrizione di alcuni carichi, presenza sul conto di somme con limiti di pignorabilità (per esempio accrediti di stipendio o pensione, soggetti alle regole dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e dell’art. 545 c.p.c.). I vizi del pignoramento si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi, nei limiti dell’art. 57 D.P.R. 602/1973; i termini dell’esecuzione non si sospendono in agosto.
  • Seconda mossa: richiesta di rateizzazione. Il debito è inferiore a 120.000 euro, quindi per una richiesta presentata nel 2026 basta la dichiarazione di temporanea difficoltà per ottenere fino a 84 rate. Il pagamento della prima rata impedisce all’agente di proseguire la procedura nei limiti dell’art. 19, comma 1-quater.
  • Terza mossa, se il debito complessivo del prestanome (cartelle, fideiussioni, eventuali responsabilità ex art. 36) è insostenibile: valutazione degli strumenti di sovraindebitamento del Codice della crisi, con l’assistenza dell’OCC. È qui che le competenze di Gestore della crisi diventano centrali.

Quando all’avversario conviene trattare

Il creditore pubblico non tratta come una banca: non concede saldi e stralci informali. Ma questo non significa che non esistano momenti in cui la sua convenienza si sposta verso una soluzione concordata. Sono momenti precisi, che il prestanome informato può riconoscere.

Il primo momento è prima che scatti la soglia penale. Finché il debito IVA o di ritenute non ha superato la soglia alla scadenza rilevante, l’Erario ha tutto l’interesse a incassare il più possibile e il debitore ha tutto l’interesse a pagare la quota che lo riporta sotto soglia. La rateizzazione degli avvisi bonari e il pagamento mirato sono, in questa fase, un accordo di fatto conveniente per entrambi.

Il secondo momento è quando la riscossione individuale ha fallito. Se il patrimonio della società è incapiente e i pignoramenti sono andati a vuoto, per l’Erario una transazione fiscale che garantisca un soddisfacimento superiore a quello della liquidazione giudiziale è razionalmente preferibile. È la logica dell’art. 63 CCII negli accordi di ristrutturazione e dell’art. 88 CCII nel concordato: il trattamento proposto al Fisco deve essere almeno non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, e un’attestazione indipendente lo deve dimostrare. In certi casi, se l’amministrazione non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente quando l’adesione è decisiva e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, alle condizioni e con i limiti oggi previsti dal Codice dopo il D.Lgs. 136/2024.

Il terzo momento è la composizione negoziata. L’imprenditore che accede al percorso con l’esperto ottiene, se richieste e confermate, misure protettive che fermano le esecuzioni; l’Erario, dal canto suo, ottiene un interlocutore trasparente, un piano verificato e la prospettiva di incassare nel tempo. Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII su sanzioni e interessi rendono il percorso conveniente anche dal lato del debitore. Per il prestanome, l’accesso alla composizione negoziata ha un valore ulteriore: è la dimostrazione che, come amministratore, si è attivato con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

Il quarto momento è il contenzioso sull’art. 36. Quando la pretesa personale è fondata su presupposti fragili (motivazione carente, attività distratte di modesta entità, pagamenti a crediti privilegiati), all’ufficio conviene ridurre la pretesa piuttosto che rischiare l’annullamento: gli istituti deflattivi del processo tributario, come la conciliazione giudiziale, offrono il terreno per una definizione con riduzione delle sanzioni.

Il quinto momento riguarda il curatore. Nell’azione di responsabilità, il curatore valuta il rapporto tra quanto può ottenere dopo un giudizio lungo e incerto e quanto può incassare subito con una transazione autorizzata dagli organi della procedura. Un prestanome che documenta il ruolo del dominus e la propria scarsa incidenza sulla gestione sposta questo calcolo: per il curatore diventa più conveniente concentrarsi sull’amministratore di fatto e chiudere con il prestanome a condizioni sostenibili.

Il filo comune è uno solo: la controparte tratta quando il debitore ha reso costoso, incerto o inutile proseguire l’attacco. Non si ottiene con le richieste generiche di clemenza, ma con atti, numeri e scadenze rispettate.

La partita in tabella

La tabella riassume, per ogni mossa della controparte, il vincolo che la legge le impone, la contromossa del prestanome e la finestra temporale in cui giocarla. I termini indicati sono quelli generali: ogni caso va verificato sugli atti effettivamente notificati.

Mossa della controparte Termine o condizione che la vincola Contromossa del prestanome Finestra utile
Avvisi di accertamento e cartelle alla società Decadenza (art. 43 D.P.R. 600/1973, art. 57 D.P.R. 633/1972, art. 25 D.P.R. 602/1973), motivazione, notifica valida Accesso a PEC e cassetto fiscale, ricorso alla Corte di giustizia tributaria 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale 1-31 agosto
Pignoramenti, ipoteca, fermo sulla società Intimazione dopo un anno (art. 50), preavvisi di 30 giorni (artt. 77 e 86), soglia di 20.000 euro per l’ipoteca Rateizzazione (art. 19), composizione negoziata con misure protettive (art. 18 CCII) Prima dell’avvio o nelle fasi iniziali dell’esecuzione; nei procedimenti CCII niente sospensione feriale (art. 9 c.1)
Segnalazione penale per omesso versamento IVA o ritenute Soglie di 250.000 e 150.000 euro, termine penale, dolo da provare Pagamento sotto soglia, rateizzazione, estinzione del debito ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 Fino al termine penale; poi fino all’apertura del dibattimento
Contestazione INPS per ritenute previdenziali Soglia di 10.000 euro annui, contestazione valida Versamento delle ritenute contestate; opposizione all’avviso di addebito 3 mesi dalla contestazione; 40 giorni per l’opposizione, anche in agosto
Atto motivato ex art. 36 D.P.R. 602/1973 Obbligazione propria da motivare, attività distratte da provare, ordine dei privilegi Ricorso con prova liberatoria e contestazione della misura 60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale 1-31 agosto
Liquidazione giudiziale, azione del curatore, bancarotta Soglia di 30.000 euro (art. 49 c.5 CCII), prova di danno e nesso, prova della consapevolezza Scritture custodite, strumento di regolazione tempestivo, regresso verso il dominus Prima dell’istanza; nel procedimento, termini senza sospensione feriale

Le domande di chi è sotto attacco

Le cartelle della società possono essere pignorate sul mio conto personale?
No, se la società è una s.r.l. e non è stata accertata una tua responsabilità personale. I debiti della società restano della società. Per raggiungerti l’Erario deve emettere un atto motivato, per esempio ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, che puoi impugnare. Diverso è il caso del socio di s.n.c. o dell’accomandatario di s.a.s., che risponde dei debiti sociali dopo l’escussione del patrimonio sociale, e del titolare di ditta individuale, che risponde sempre.

Se mi dimetto oggi, sono al sicuro?
No, le dimissioni valgono per il futuro, non per il passato. Gli omessi versamenti maturati durante la carica, le dichiarazioni non presentate e le scritture non tenute restano riferibili anche a te. Dimettersi può avere senso, ma solo dopo aver documentato la situazione e, possibilmente, dopo aver attivato o chiesto di attivare uno strumento di regolazione della crisi.

Posso dire che decideva tutto l’amministratore di fatto?
Puoi e devi dirlo, ma devi poterlo provare. L’amministratore di fatto risponde come quello di diritto; questo non ti libera, ma ripartisce la responsabilità e, nei reati che richiedono un dolo specifico o nella bancarotta, può incidere sulla prova della tua consapevolezza. Mail, messaggi, deleghe, testimonianze sono il materiale su cui si costruisce questa difesa.

Rischio di pagare le sanzioni tributarie della società?
Di regola no, se la società ha personalità giuridica. L’art. 7 del D.L. 269/2003 pone le sanzioni amministrative tributarie a carico esclusivo della società. Restano però i rischi penali, se si superano le soglie, e la responsabilità civile verso la società e i creditori.

Quanto tempo ho per oppormi a un atto che mi chiede i debiti della società?
Sessanta giorni dalla notifica, davanti alla Corte di giustizia tributaria. Nel processo tributario opera la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se invece si tratta di un avviso di addebito INPS, l’opposizione nel merito va proposta entro quaranta giorni al giudice del lavoro, e quel termine corre anche in agosto.

Se la società entra in composizione negoziata, si fermano le cartelle?
Si fermano le esecuzioni e le misure cautelari, se l’imprenditore chiede le misure protettive e il tribunale le conferma. Il debito non si estingue: va gestito nel percorso, con eventuale accordo con il Fisco e con le misure premiali previste dal Codice. I termini di questi procedimenti non si sospendono in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa della controparte che ciascuna limita. I principi sono riformulati e vanno sempre letti in relazione al caso concreto deciso.

Sulla pretesa personale dell’Erario (mossa n. 5)

  1. Cass. civ. Sez. Unite, n. 32790/2023. La responsabilità del liquidatore per le imposte non pagate dalla società in liquidazione, prevista dall’art. 36 D.P.R. 602/1973, ha natura civilistica e non tributaria. Rilevanza: il prestanome-liquidatore non subentra nel debito fiscale della società; risponde solo di una propria obbligazione, i cui presupposti vanno dimostrati.
  2. Cass. trib., ord. n. 15580 depositata il 4 giugno 2024. L’obbligazione dell’art. 36 è propria, ex lege, sussidiaria e autonoma: non è né successione né coobbligazione nei debiti della società, anche cancellata; l’ufficio deve indicarne e giustificarne specificamente i presupposti, e il difetto di motivazione può essere fatto valere impugnando l’atto successivo che tratta la persona come obbligata in proprio. Rilevanza: è il principio più utile per chi si vede aggredire con le cartelle intestate alla società.
  3. Cass. n. 11968/2012. La responsabilità personale va accertata con atto motivato notificato secondo l’art. 60 D.P.R. 600/1973. Rilevanza: in mancanza di quell’atto, la pretesa verso il prestanome non è legittimamente formata.
  4. Cass. n. 10508/2008. L’ufficio deve dimostrare che il debito della società era iscritto almeno in ruoli provvisori. Rilevanza: è uno dei presupposti che il ricorso deve verificare.

Sui reati tributari (mossa n. 3)

  1. Cass. pen. Sez. Unite, n. 37424 del 28 marzo 2013. Il reato di omesso versamento richiede il dolo generico, cioè la consapevolezza e volontà di non versare alla scadenza, senza necessità di un fine di evasione. Rilevanza: spiega perché sugli omessi versamenti la difesa del prestanome è più stretta e perché la prevenzione è decisiva.
  2. Cass. pen. Sez. II, n. 43969 del 18 novembre 2022. Per l’omessa dichiarazione l’amministratore di fatto è autore principale, mentre l’amministratore di diritto risponde in concorso per omesso impedimento solo se ricorre il dolo specifico richiesto; la consapevolezza può desumersi dai rapporti con il dominus e dalla macroscopica illegalità dell’attività, ma va accertata. Rilevanza: nei reati dichiarativi la carica da sola non basta.
  3. Cass. pen. Sez. III, n. 14109/2025. L’amministratore di diritto risponde dell’omesso versamento IVA in concorso con quello di fatto: chi accetta la carica accetta i relativi rischi e la posizione di garanzia dell’art. 2392 c.c., rispondendo almeno a titolo di dolo eventuale. Rilevanza: conferma il rischio concreto per chi resta in carica mentre si accumulano omessi versamenti.
  4. Cass. pen. Sez. II, n. 8632/2021 (udienza del 22 dicembre 2020). L’amministratore di diritto risponde dei reati tributari, compreso l’omesso versamento IVA, al pari dell’amministratore di fatto. Rilevanza: stesso orientamento, utile per valutare il rischio prima delle scadenze.
  5. Cass. pen. Sez. III, n. 15900 del 2 marzo 2016. Principio conforme sulla responsabilità dell’amministratore di diritto per i reati tributari. Rilevanza: mostra la stabilità dell’orientamento nel tempo.

Sulla liquidazione giudiziale e la bancarotta (mosse n. 2 e n. 6)

  1. Cass. pen. Sez. V, n. 7264/2025, depositata il 21 febbraio 2025. L’assunzione solo formale della carica non basta per la responsabilità dolosa del prestanome nella bancarotta: serve la prova concreta della consapevolezza; per la documentale basta il dolo eventuale, ricavabile anche da segnali d’allarme, mentre la fideiussione personale ha valore ambivalente. Rilevanza: è il paletto principale contro l’automatismo carica-condanna.
  2. Cass. pen. Sez. V, n. 24752 del 19 febbraio 2018. Il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali può integrare un’operazione dolosa rilevante come bancarotta impropria. Rilevanza: spiega perché lasciare che la società accumuli omissioni è pericoloso per chi è in carica.
  3. Cass. pen. Sez. V, n. 44666 del 4 novembre 2021. La carica formale non esonera automaticamente dalla responsabilità: l’amministratore deve vigilare sui delegati. Rilevanza: il prestanome non può limitarsi a “non sapere”.
  4. Cass. pen. Sez. V, n. 36870 del 30 novembre 2020. Delegare la contabilità non elimina il dovere di vigilanza, con possibile responsabilità per omesso impedimento. Rilevanza: rafforza la contromossa di custodire e controllare le scritture.
  5. Cass. pen. Sez. V, n. 32413 del 24 settembre 2020. In una società “cartiera” il dolo dell’amministratore di diritto è stato desunto da indici concreti, come un fatturato elevato senza magazzino disponibile. Rilevanza: mostra quali elementi l’accusa usa per provare la consapevolezza, e quindi quali contestare.
  6. Cass. pen. Sez. V, n. 12945 del 25 febbraio 2020. Le operazioni dolose si distinguono dalla bancarotta patrimoniale perché la loro fraudolenza non è manifesta ex ante. Rilevanza: aiuta a inquadrare correttamente la contestazione e a scegliere la linea difensiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa degli atti: acquisiamo estratti di ruolo, cassetto fiscale, certificato dei carichi pendenti e posizione INPS della società e del prestanome, e li ordiniamo per data di notifica, tributo, importo e termine di impugnazione.
  2. Separiamo i debiti della società da quelli che possono riguardare te, distinguendo s.r.l., società di persone e ditta individuale, e verificando se esistono i presupposti di una responsabilità personale.
  3. Impugniamo gli atti viziati davanti alla Corte di giustizia tributaria, compresi gli atti motivati ex art. 36 D.P.R. 602/1973, contestando motivazione, presupposti, ordine dei privilegi e misura della pretesa.
  4. Calcoliamo le soglie penali periodo per periodo e indichiamo, in coordinamento con il difensore penale, i pagamenti e le rateizzazioni utili prima del termine rilevante e ai fini dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000.
  5. Gestiamo le contestazioni INPS, individuando le ritenute da versare entro i tre mesi e proponendo opposizione agli avvisi di addebito viziati.
  6. Presentiamo e seguiamo le istanze di rateizzazione presso l’agente della riscossione e verifichiamo gli effetti sulle procedure già avviate.
  7. Valutiamo e impostiamo lo strumento di regolazione della crisi della società: composizione negoziata con misure protettive, accordi di ristrutturazione o concordato con transazione fiscale, richiesta di liquidazione giudiziale quando è la scelta meno dannosa.
  8. Costruiamo il fascicolo della ripartizione dei ruoli: raccogliamo e ordiniamo le prove della gestione effettiva del dominus, utili nell’azione di responsabilità, nel regresso e nel procedimento penale.
  9. Assistiamo il prestanome nell’azione di responsabilità promossa dal curatore e nelle eventuali trattative transattive con gli organi della procedura.
  10. Valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento quando i debiti finiscono per gravare sulla persona fisica, con l’assistenza dell’OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dall’atto iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: il ricorso contro l’atto ex art. 36, l’eventuale appello e il ricorso per Cassazione restano nelle mani dello stesso difensore, con continuità di strategia. Il ruolo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, a sua volta, dà allo Studio la conoscenza diretta di come si costruisce e si conduce una composizione negoziata, cioè dello strumento che più spesso permette di fermare le esecuzioni e di aprire un confronto con il Fisco. Accanto all’Avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che legge ogni caso anche sul piano economico: la convenienza dei creditori, la sostenibilità di un piano, il calcolo delle soglie sono materia da commercialista quanto da avvocato.

Chiusura

Il prestanome di una società in crisi non è una vittima predestinata, ma neppure un soggetto estraneo alla partita: è un amministratore con obblighi precisi, esposto su più fronti, che può difendersi solo se conosce le regole. Nella procedura esecutiva e nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima delle soglie penali, entro i sessanta giorni del ricorso tributario, entro i tre mesi della contestazione INPS, prima che la crisi diventi insolvenza conclamata.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le competenze che la situazione del prestanome richiede: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avvocato, per le cartelle e i debiti fiscali; l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per gli strumenti del Codice della crisi; l’abilitazione di cassazionista per il contenzioso fino all’ultimo grado; le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC quando il debito arriva alla persona fisica.

📩 Il tempo, in questa partita, gioca a favore di chi si muove per primo: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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