Un’impresa Con Un Solo Grande Creditore Può Fare Il Concordato Minore?

Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da artigiani, commercianti, piccole società di persone e professionisti che hanno un problema molto preciso: quasi tutto il debito è verso un unico soggetto (una banca, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, un fornitore storico, una società che ha comprato il credito) e il resto è una manciata di creditori piccoli. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e rimandano l’una all’altra per non ripetersi.

Il contesto normativo in poche righe. Il concordato minore è lo strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori: imprese minori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative (artt. 74-83 CCII). Si propone ai creditori, tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), un pagamento anche parziale; i creditori votano; il giudice omologa. Il punto che rende delicato il caso del “creditore unico o dominante” è proprio il voto, regolato dall’art. 79 CCII, che contiene una regola scritta apposta per questa situazione.

Perché ce ne occupiamo noi. Lo Studio Monardo lavora sul sovraindebitamento con un collegamento diretto alle competenze dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come si costruisce la relazione dell’Organismo, come si raccolgono e si contano i voti e come il giudice verifica la convenienza della proposta. Ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): una competenza che pesa molto quando bisogna trattare con un solo creditore che, da solo, può decidere l’esito.

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BLOCCO A – Le basi

“Ho un debito enorme con una sola banca e pochi altri creditori piccoli: posso davvero chiedere il concordato minore?”

Sì. La legge non richiede un numero minimo di creditori, e il caso del creditore che da solo detiene la maggioranza dei crediti è previsto espressamente dall’art. 79 CCII. Il problema, quindi, non è l’accesso: è il voto.

Partiamo dai requisiti che contano davvero. Il concordato minore è aperto ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c), CCII che si trovano in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori (art. 74, comma 1). Per l’impresa commerciale questo significa, in pratica, essere un’impresa minore: secondo il testo vigente dell’art. 2, comma 1, lettera d), un’impresa che nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve) presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Questi importi possono essere aggiornati con decreto ministeriale, quindi vanno sempre ricontrollati al momento del deposito.

Il secondo requisito riguarda lo scopo. Il concordato minore si può proporre quando consente di proseguire l’attività (art. 74, comma 1). Se invece l’attività si chiude, la proposta è possibile solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino “in misura apprezzabile” l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 74, comma 2): un familiare che mette denaro, un terzo che acquista l’azienda a un prezzo migliore del mercato, un socio che rinuncia ai suoi crediti e versa liquidità. La legge non fissa una percentuale minima.

Che i creditori siano dieci o due non cambia l’ammissibilità. Anzi, in un caso parallelo – la liquidazione controllata – la Corte d’appello di Torino (27/8/2024) ha escluso che serva una pluralità di creditori: conta il sovraindebitamento oggettivo, che può esistere anche con un solo debito di grande importo. Ne parliamo più avanti, nella risposta sui giudici.

Quello che cambia, quando un creditore pesa per il 60, 70 o 90 per cento del totale, è che il suo voto decide quasi da solo, e la legge introduce un correttivo per proteggere i creditori piccoli. Lo vediamo nella prossima risposta.

“Se la banca ha più della metà dei crediti, decide lei e basta?”

No: se vota sì, non basta il suo voto; se vota no, invece, di regola il concordato non passa. È un’asimmetria che bisogna avere chiara prima di depositare.

L’art. 79, comma 1, CCII stabilisce che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Subito dopo aggiunge la regola che ci interessa: quando un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti, serve in più anche la maggioranza per teste dei voti espressi. In altre parole si applica una doppia soglia:

  1. maggioranza degli importi (la banca, da sola, la raggiunge);
  2. maggioranza delle persone che hanno votato (la banca conta come uno).

Il senso è evidente: il legislatore non vuole che un accordo tra debitore e creditore dominante venga imposto a tutti gli altri senza che almeno la maggioranza di chi si esprime sia d’accordo. Se la banca dice sì ma la maggior parte dei piccoli creditori votanti dice no, il concordato non è approvato.

Il rovescio è più duro. Se il creditore dominante vota no, la maggioranza dei crediti manca per definizione: anche se tutti gli altri votassero sì, resterebbero sotto la metà degli importi. In quel caso, salvo le eccezioni che vedremo (il creditore pubblico, i creditori esclusi dal voto, i privilegiati soddisfatti per intero), il giudice non può omologare.

Ci sono poi due regole che spesso cambiano il conto:

  • Il silenzio vale sì. Il creditore che non fa pervenire all’OCC la propria dichiarazione nel termine assegnato si intende consenziente alla proposta così come gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3). Una banca che dimentica di votare, quindi, approva.
  • Con le classi la soglia si sdoppia. Se il debitore divide i creditori in classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). Le classi non servono a “neutralizzare” il creditore dominante: la maggioranza complessiva dei crediti resta comunque necessaria.

Nella tabella del Blocco B mettiamo in fila voto, termini e soglie.

“Chi è esattamente un ‘grande creditore’ per la legge?”

È il creditore il cui credito, da solo, supera la metà dei crediti ammessi al voto: non la metà dei debiti totali. La differenza è decisiva.

Il denominatore non è l’intero passivo, ma solo i crediti che votano. Dal conto escono diverse voci.

  • I crediti di chi non vota per legge. L’art. 79, comma 2, esclude dal voto e dal calcolo delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti che li hanno acquistati da meno di un anno prima della domanda, e i creditori in conflitto d’interessi.
  • I crediti prededucibili, cioè le spese della procedura e il compenso dell’OCC, che si pagano per primi e non partecipano al voto (lo si vede bene nella sentenza del Tribunale di Ancona che citiamo più avanti, dove i crediti in prededuzione sono stati tolti dalla base di calcolo).
  • I privilegiati soddisfatti per intero. L’art. 79, comma 1, dice che i privilegiati pagati solo in parte votano come chirografari per la parte non soddisfatta. Per quelli pagati integralmente la norma del concordato minore non dice nulla di espresso; per il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo “in quanto compatibili”, la lettura diffusa è che non votino, salvo rinuncia alla prelazione. È un punto che verifichiamo sempre con la prassi del tribunale competente.

Il risultato pratico è che lo stesso creditore può essere “dominante” o no a seconda di come è costruita la proposta. Una banca con ipoteca che riceve per intero il valore del bene ipotecato vota solo per la parte degradata a chirografo; un fondo che ha comprato il credito dieci mesi prima della domanda non vota affatto; il padre dell’imprenditore che ha prestato 80.000 euro non entra nel conto. Prima di dire “la banca decide tutto”, quindi, bisogna rifare il calcolo sulla base corretta.

“Entro quando devo muovermi, se il grande creditore ha già iniziato a pignorare?”

Prima possibile, perché le misure protettive non arrivano da sole: vanno chieste nella domanda e partono solo con il decreto del giudice.

Il creditore che pesa di più è spesso anche quello che agisce per primo: pignoramento del conto aziendale, ipoteca, pignoramento dei crediti verso i clienti, fermo dei mezzi. Il concordato minore offre una protezione forte, ma con una sequenza precisa. Con il decreto che apre la procedura il giudice, su istanza del debitore, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati, la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze (art. 78, comma 2, lett. d). Se l’istanza non c’è, la protezione non c’è.

Nel frattempo l’esecuzione va avanti. Ogni settimana persa può significare un’assegnazione di somme al creditore pignorante, cioè denaro che esce dal patrimonio e non torna più nel piano. Ecco perché, nei casi con un creditore aggressivo, conviene preparare in tempi stretti il fascicolo per l’OCC e depositare con la richiesta di misure protettive già motivata.

Un’avvertenza sul calendario: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Lo stesso vale per il processo esecutivo e per le opposizioni esecutive collegate al pignoramento in corso. Non c’è una pausa estiva su cui contare.


BLOCCO B – La procedura

“Da dove si comincia, concretamente, con un creditore che pesa così tanto?”

Si comincia dai numeri, non dalla domanda. Prima di incaricare formalmente l’OCC facciamo quello che chiamiamo, tra noi, il “censimento del voto”: per ogni creditore si annotano importo, natura del credito, eventuale prelazione, eventuale garanzia di terzi, data di acquisto del credito se è stato ceduto, rapporti di parentela o di controllo con il debitore. Da qui si ricava la base di voto corretta (vedi la risposta precedente sul “grande creditore”) e si capisce se la regola della doppia maggioranza scatterà.

Poi si raccolgono i documenti dell’art. 75, comma 1, CCII:

  • il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti (o degli esercizi disponibili);
  • una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  • l’elenco di tutti i creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale;
  • gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
  • la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento.

Con un solo creditore dominante il fascicolo va costruito pensando a lui come primo lettore. Significa, ad esempio, ottenere dalla banca gli estratti conto e i piani di ammortamento aggiornati, dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo, dall’INPS l’estratto contributivo, così che la cifra indicata nell’elenco coincida con quella che il creditore riconosce. Una differenza di qualche migliaio di euro tra il dato del debitore e quello del creditore è il primo appiglio per una contestazione.

Il terzo passaggio è l’alternativa liquidatoria: quanto prenderebbe quel creditore se, invece del concordato, si aprisse la liquidazione controllata? È il numero che la proposta deve battere. Per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca l’art. 75, comma 2, consente un pagamento non integrale purché non inferiore a quello realizzabile in liquidazione, con riferimento al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Per il Fisco e gli enti previdenziali, lo stesso confronto è la chiave del cram down (art. 80, comma 3), di cui parliamo tra poco.

Solo a questo punto si scrive la proposta, che ha contenuto libero e può prevedere il pagamento parziale in qualsiasi forma e la divisione in classi (art. 74, comma 3).

“Come si svolge il voto e quanto tempo ha il creditore per rispondere?”

Il creditore ha al massimo 30 giorni, fissati dal giudice nel decreto di apertura, per far sapere all’OCC via PEC se aderisce o no; se tace, ha aderito.

Il percorso è questo. Depositata la domanda tramite l’OCC, il giudice verifica l’ammissibilità e, se serve, concede fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78, comma 1). Se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto non reclamabile e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Nello stesso decreto (art. 78, comma 2):

  • ordina la pubblicità nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese;
  • ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di immobili o mobili registrati;
  • assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni;
  • su istanza del debitore, concede le misure protettive.

Con la dichiarazione il creditore indica un indirizzo PEC per le comunicazioni successive (art. 78, comma 4). Se non risponde entro il termine, scatta il silenzio-assenso dell’art. 79, comma 3.

Con un creditore dominante questa fase è tutta “politica”. Il termine di 30 giorni è breve per una banca, che deve passare la proposta ai propri organi deliberanti, e per l’amministrazione finanziaria. Questo ha due conseguenze opposte: da un lato, il creditore che non si organizza in tempo finisce per aderire tacitamente; dall’altro, chi vuole votare contro spesso lo fa con una PEC sintetica e motivata solo sulla convenienza. Arrivare al decreto con un’interlocuzione già aperta con l’ufficio che decide è, nella pratica, la differenza tra una proposta letta e una proposta respinta per prudenza.

Un dettaglio che nei casi con il Fisco ha fatto la differenza: secondo la sintesi pubblicata da Iusletter di Cass. n. 14555/2026, il voto dell’Agenzia delle Entrate può essere espresso dalla direzione provinciale competente senza il previo parere conforme della direzione regionale, e il silenzio oltre il termine vale assenso. Torniamo su questa pronuncia nella risposta sui giudici.

“Mi fa vedere in una tabella i passaggi, i termini e chi decide?”

Certo. È lo schema che usiamo per spiegare ai clienti dove si gioca il voto del creditore principale.

Fase Atto Termine Davanti a chi / chi decide
Preparazione Censimento dei creditori, base di voto, alternativa liquidatoria Nessun termine di legge: prima si fa, meglio è Debitore, difensore, OCC
Deposito Ricorso con proposta, piano, documenti art. 75 e relazione dell’OCC; istanza di misure protettive Nessun termine, ma le esecuzioni non si fermano fino al decreto Tribunale competente, tramite l’OCC
Integrazioni Chiarimenti o documenti richiesti dal giudice Fino a 15 giorni (art. 78 c.1) Giudice
Inammissibilità Reclamo contro il decreto che dichiara inammissibile la domanda 30 giorni (art. 78 c.1) Tribunale in camera di consiglio; proposta e piano non si modificano
Apertura Decreto: pubblicità, eventuale trascrizione, termine per il voto, misure protettive Decreto non reclamabile (art. 78 c.1-2) Giudice
Voto Adesione, dissenso o contestazioni via PEC all’OCC Non oltre 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c); silenzio = assenso (art. 79 c.3) Creditori; l’OCC raccoglie e riferisce
Calcolo Maggioranza dei crediti; se un creditore ha da solo la maggioranza, anche maggioranza per teste dei voti espressi; con le classi, anche nel maggior numero di classi Dopo la scadenza del termine di voto OCC, poi verifica del giudice (art. 80 c.1)
Omologa Sentenza che omologa e chiude la procedura; eventuale cram down fiscale e contributivo Nessun termine fisso Giudice (art. 80 c.1-3)
Diniego Decreto motivato: inefficacia delle misure protettive; su istanza del debitore, liquidazione controllata Reclamo ai sensi dell’art. 50 (art. 80 c.7) Giudice, poi giudice del reclamo
Esecuzione Pagamenti secondo il piano, vigilanza dell’OCC Durata prevista dal piano Debitore e OCC

Attenzione al calendario: tutti questi termini corrono anche dal 1° al 31 agosto (art. 9, comma 1, CCII).

“Se il grande creditore vota contro, è tutto finito?”

Non sempre, ma quasi sempre bisogna cambiare qualcosa: la proposta, la base di voto oppure lo strumento. Le strade sono quattro, e vanno valutate in quest’ordine.

1. Il creditore è il Fisco o un ente previdenziale. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie, quando quell’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79 e la proposta è conveniente per quei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC. È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo. Il Tribunale di Grosseto (sentenza del 24/10/2025) lo ha applicato a un professionista sovraindebitato con l’Agente della riscossione dissenziente e determinante: ha confrontato il piano decennale con una liquidazione in cui il ricavato dell’unico immobile sarebbe andato quasi tutto al creditore ipotecario, senza alcuna utilità per il Fisco, e ha omologato. Ma c’è un caso delicato, che vediamo nella risposta sui casi particolari: quando il Fisco è l’unico creditore, è imprudente contare sul cram down.

2. Il creditore dominante è privato (banca, fornitore, fondo). Per lui la legge non prevede alcun cram down nel concordato minore. Il suo no, se resta determinante, blocca l’omologa. La contestazione della convenienza dell’art. 80, comma 3, primo periodo, serve al giudice per superare le opposizioni di un creditore quando la maggioranza c’è già, non per sostituirsi a una maggioranza che manca.

3. Il voto si può ancora spostare. Si può migliorare la proposta: il Tribunale di Avellino (28/2/2025), secondo la rassegna di EC News, ha ammesso una modifica migliorativa anche dopo il voto. Si può rifare il calcolo della base di voto (cessionario recente, privilegiato pagato per intero, crediti contestati). Si può offrire al creditore dominante un trattamento diverso, in una classe a sé, purché l’ordine delle prelazioni non venga alterato.

4. Si cambia strumento. Se il no è definitivo, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). In alternativa, prima ancora del deposito, si può usare la composizione negoziata dell’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII) per trattare con il creditore dominante con l’aiuto di un esperto: ne parliamo nella “domanda che nessuno fa”.

“Una volta omologato, il grande creditore può ancora rovinarmi?”

Può farlo solo in tre modi: impugnando l’omologa, chiedendo la revoca se il piano non viene rispettato, oppure rivolgendosi ai garanti. Il terzo è quello che sorprende di più.

Sull’impugnazione. La sentenza che omologa il concordato minore chiude la procedura (art. 80, comma 2). La norma sul concordato minore non richiama espressamente l’art. 51 CCII; la tesi più lineare, attraverso i rinvii degli artt. 65, comma 2, e 74, comma 4, alle regole del concordato preventivo “in quanto compatibili”, è che si reclami in corte d’appello entro 30 giorni ai sensi dell’art. 51. È una lettura da verificare sul singolo caso, mentre è espresso che il decreto di diniego si reclama ai sensi dell’art. 50 (art. 80, comma 7) e che la sentenza di revoca si reclama ai sensi dell’art. 51 (art. 82, comma 5).

Sulla revoca. Se il debitore non paga le rate del piano o compie atti in frode, l’omologazione può essere revocata; in quel caso l’art. 83 prevede la conversione in liquidazione controllata. Un creditore dominante che segue da vicino i pagamenti è il primo a chiederla: per questo un piano sostenibile vale più di un piano generoso sulla carta.

Sui garanti. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Tradotto: se la moglie, il padre o il socio hanno firmato una fideiussione per la banca, la banca può chiedere a loro l’intero debito originario, anche dopo l’omologa. Quando il creditore dominante è una banca garantita, la crisi va quindi letta “a nucleo”: spesso conviene valutare una procedura anche per il garante, eventualmente in forma familiare (art. 66 CCII), con il limite indicato dal Tribunale di Taranto (11/4/2024): nel concordato familiare le maggioranze devono essere raggiunte per ciascuna massa e per ciascun componente.

C’è infine un aspetto di diritto societario: salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4). Per una SNC o per gli accomandatari di una SAS questo è un vantaggio concreto.


BLOCCO C – I casi particolari

“E se l’unico grande creditore è l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione?”

Qui bisogna distinguere due situazioni che sembrano simili ma vanno trattate in modo diverso.

Caso A: il Fisco è il creditore principale, ma non l’unico. Ci sono anche un fornitore, una banca per uno scoperto, il commercialista, qualche cliente che ha versato acconti. Il Fisco ha, poniamo, il 72% dei crediti ammessi al voto e vota contro. Il suo voto è determinante: senza di lui la maggioranza manca. In questo caso il giudice può omologare ugualmente se la proposta è più conveniente per il Fisco rispetto alla liquidazione controllata (art. 80, comma 3). È esattamente lo schema seguito dal Tribunale di Grosseto nella sentenza del 24/10/2025 e, secondo NT+ Diritto, dal Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025, in un concordato minore di un professionista in cui è stata applicata anche la regola della priorità relativa.

Caso B: il Fisco è l’unico creditore. Qui la lettura dell’art. 80, comma 3, CCII porta a una conclusione prudente. La norma consente di superare la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria quando è determinante per raggiungere le maggioranze dell’art. 79: serve a evitare che il Fisco blocchi una soluzione condivisa dagli altri creditori. Se l’erario è titolare dell’intero montante dei crediti, non c’è una maggioranza di altri creditori da tutelare, e omologare contro il suo voto significherebbe superare l’unico voto espresso. Non abbiamo trovato una regola espressa né una pronuncia verificata che chiuda la questione: l’impostazione prudente è non contare sul cram down e puntare sull’adesione.

Cass. n. 14555/2026, come riportano sia Iusletter sia Fiscal Focus, afferma che nel concordato minore non serve una proposta di transazione fiscale nelle forme dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e che la relazione dell’OCC svolge la funzione dell’attestazione sulla convenienza.

Cosa significa in pratica? Che quando il Fisco è l’unico creditore, la strada sicura è convincerlo: proposta motivata, alternativa liquidatoria documentata, interlocuzione con l’ufficio titolare del credito, attenzione al termine di voto (il silenzio vale assenso). E che va fatta una verifica che pochi fanno: davvero non ci sono altri creditori? Il commercialista non pagato, il fornitore di energia, il leasing del furgone, la Camera di commercio, il Comune per la TARI sono creditori a pieno titolo. Se ci sono, il Fisco non è più l’unico creditore, e la valutazione cambia. Non si tratta di “creare” creditori, che sarebbe un atto in frode: si tratta di non dimenticarne nessuno nell’elenco dell’art. 75, che deve essere completo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e come avvocato cassazionista, segue questi casi sia nella costruzione della relazione sulla convenienza sia, se serve, nel reclamo e nel giudizio di legittimità: è proprio sul cram down fiscale che la Cassazione sta fissando le regole.

“E se il grande creditore è una banca con ipoteca sul capannone o sulla casa?”

Il creditore ipotecario vota solo per la parte del credito che il piano non gli paga, e quella parte vota come un chirografo. Questo può ridurre molto il suo peso.

Facciamo un esempio di metodo. La banca vanta 214.300 euro con ipoteca sul laboratorio, che l’OCC stima 128.000 euro a valore di mercato. Se il piano le riconosce in privilegio una somma non inferiore a quella che otterrebbe dalla vendita (art. 75, comma 2), la parte degradata a chirografo è di circa 86.300 euro: è su quella che la banca vota (art. 79, comma 1, ultimo periodo). Sul resto, se viene pagato integralmente, secondo la lettura diffusa ricavata dalle regole del concordato preventivo non vota. Così una banca che sembrava avere il 70% del passivo può ritrovarsi al 40% della base di voto.

Due accorgimenti specifici per l’impresa:

  • Mutuo su beni strumentali. Se il piano prevede la continuazione dell’attività, la proposta può prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni dell’art. 75 (comma 3). Per l’imprenditore persona fisica, il comma 2-bis consente un trattamento analogo per il mutuo sull’abitazione principale, se è in regola con i pagamenti (o autorizzato a pagare lo scaduto) e l’OCC attesta che il credito sarebbe comunque soddisfatto per intero vendendo il bene e che il rimborso non lede gli altri creditori. In questi casi la banca viene pagata come da contratto, e il suo voto pesa molto meno.
  • Il compenso dell’OCC non grava sul ricavato del bene ipotecato. Secondo Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi Iusletter), il compenso del gestore è prededucibile ma non si paga con il ricavato dei beni ipotecati. Lo diciamo perché, nel confronto con la liquidazione, è un elemento che il creditore ipotecario fa valere.

Quando la banca ha anche garanzie prestate da terzi (una fideiussione del padre, un’ipoteca su un immobile della moglie), la formazione delle classi diventa obbligatoria per quei creditori (art. 74, comma 3). E con le classi la maggioranza dei crediti va raggiunta anche nel maggior numero di classi: è un vincolo da progettare, non da scoprire dopo. Le classi, inoltre, non possono alterare l’ordine legale delle prelazioni: lo ha ribadito Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025, principio che lo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026 ritiene applicabile anche al concordato minore.

“E se il mio debito con la banca è stato venduto a un fondo o a una società di recupero?”

Se l’acquisto è avvenuto meno di un anno prima della domanda, il cessionario non vota e non entra nel calcolo delle maggioranze. È una delle regole meno conosciute e più utili nel nostro caso.

L’art. 79, comma 2, CCII esclude dal voto i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda. La ragione è evitare che qualcuno compri a sconto il credito dominante proprio per controllare il voto. Il risultato, per l’impresa, può essere sorprendente: il creditore che pesava il 65% sparisce dalla base di voto e la maggioranza si calcola solo sugli altri.

Il punto pratico è la data. Bisogna ricostruire con esattezza quando è avvenuta la cessione: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, la comunicazione ricevuta dal debitore, la notifica dell’atto. Per questo nel censimento dei creditori chiediamo sempre: “Chi le ha scritto per ultimo, e da quando?”. Quando la cessione è prossima alla soglia dell’anno, il momento del deposito della domanda diventa una scelta strategica, da fare in modo trasparente e documentato.

Attenzione però a due cose. Primo: il cessionario escluso dal voto resta creditore e verrà pagato secondo il piano come gli altri del suo rango; non perde il credito, perde solo il voto. Secondo: la stessa esclusione vale per i creditori in conflitto d’interessi e per le società del gruppo, mentre non è previsto che il creditore che ha “colpevolmente determinato” l’indebitamento perda il voto: l’art. 80, comma 4, gli impedisce di contestare la convenienza della proposta, che è un’altra cosa.

“E se il grande creditore è mio padre, mio fratello o una società di famiglia?”

Non vota. E spesso è la chiave per far funzionare il concordato.

Molte piccole imprese si reggono su prestiti familiari mai restituiti, o su una società immobiliare di famiglia che ha concesso in locazione il capannone e non incassa da anni. Se quel credito è il più grande, la regola dell’art. 79, comma 2, lo esclude dal voto e dal calcolo: coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti, controllate o sotto comune controllo.

Il passo successivo, molto frequente nella prassi omologata, è la rinuncia del familiare al proprio credito, o la sua postergazione, accompagnata magari da un apporto di denaro. La sentenza del Tribunale di Ancona n. 1/2024 (decisione del 12/1/2024, pubblicata il 17/1/2024), che abbiamo letto per intero, è un buon esempio: un familiare ha rinunciato a un credito di circa 148.000 euro e ha messo a disposizione circa 23.600 euro di finanza esterna; il tribunale ha considerato quella somma un valore che in liquidazione non ci sarebbe stato e ha ritenuto la proposta conveniente per tutti. Nella stessa sentenza i creditori che non avevano votato sono stati considerati consenzienti (art. 79, comma 3) e il voto contrario di Agenzia delle Entrate, INPS ed ente regionale, pari al 25,64% dei crediti votanti, non è stato sufficiente a bloccare l’approvazione.

Sul piano del concordato liquidatorio con sola finanza esterna, lo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026 segnala un orientamento favorevole (Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025; Trib. Ivrea 10/2/2026), purché l’apporto aumenti l’attivo e ogni creditore, anche chirografario, riceva almeno qualcosa: lo stesso principio affermato dal Tribunale di Avellino il 28/2/2025.


BLOCCO D – Le paure finali

“Se il creditore principale dice no, rischio di perdere tutto?”

Il no del creditore principale fa cadere il concordato, ma non fa partire automaticamente la liquidazione dei suoi beni. È una distinzione che toglie molta ansia.

L’art. 80, comma 5, CCII dice che, se il giudice non omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e apre la liquidazione controllata su istanza del debitore. La parola “su istanza” è importante: è il debitore a decidere se chiederla. Diverso è il caso della frode, in cui l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80, comma 6).

Detto questo, sarebbe disonesto dire che non cambia niente. Venute meno le misure protettive, il creditore principale riprende le sue esecuzioni, e nel frattempo le informazioni contenute nella domanda (elenco dei beni, flussi, clienti) sono note. Per questo il “piano B” va preparato insieme al “piano A”: già al deposito valutiamo se, in caso di diniego, convenga una liquidazione controllata con l’obiettivo dell’esdebitazione, una nuova proposta su basi diverse o una trattativa assistita.

E i beni personali? Dipende dalla forma dell’impresa. Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili il patrimonio personale è esposto comunque, con o senza concordato; per la SRL, il patrimonio dei soci è esposto solo attraverso le garanzie personali. È proprio questo il motivo per cui conviene muoversi prima che il creditore principale arrivi ai beni, non dopo.

“Quanto tempo ho davvero, se il creditore principale è aggressivo?”

Meno di quanto si pensa, perché il tempo che conta non è quello della procedura ma quello delle esecuzioni già avviate.

Facciamo i conti in modo realistico. Un’esecuzione presso terzi sul conto o sui crediti verso i clienti può arrivare all’assegnazione delle somme in tempi brevi; un’esecuzione immobiliare dura di più, ma ogni udienza è un passo verso la vendita. Il concordato minore ferma tutto solo dal decreto di apertura con misure protettive. Prima, niente.

Dall’altra parte, i tempi della procedura sono abbastanza compressi: integrazioni fino a 15 giorni, termine per il voto non superiore a 30 giorni, poi la relazione dell’OCC e la decisione del giudice. Il collo di bottiglia vero è la preparazione: bilanci, dichiarazioni fiscali, elenco completo dei creditori, stima dei beni, piano dei flussi. In una piccola impresa con la contabilità in ordine bastano poche settimane; con la contabilità in ritardo possono servire mesi.

Una regola pratica: se il creditore principale ha già notificato un precetto o un pignoramento, il fascicolo per l’OCC va aperto subito, anche prima di aver deciso nei dettagli la proposta. E ricordi che i termini del Codice della crisi non si fermano in agosto (art. 9, comma 1).

“E se dopo l’omologa non riesco a pagare le rate concordate con il creditore principale?”

Non tutto è perduto, ma il rischio è concreto: l’inadempimento può portare alla revoca e alla liquidazione controllata.

Il concordato minore omologato si esegue sotto la vigilanza dell’OCC. Se i pagamenti non arrivano, il creditore principale – che ha tutto l’interesse a seguirli da vicino – può chiedere la revoca dell’omologazione; la sentenza di revoca si reclama ai sensi dell’art. 51 (art. 82, comma 5) e la revoca può portare alla conversione in liquidazione controllata (art. 83). Nel frattempo, i garanti restano esposti per l’intero (art. 79, comma 5).

Il modo per proteggersi è a monte: costruire rate che reggano anche in un anno cattivo. Nella sentenza di Grosseto del 24/10/2025 il piano era di dieci anni, fondato su redditi professionali stimati: è stato omologato, ma è chiaro che un piano lungo richiede una stima prudente. Nei piani che prepariamo inseriamo, dove possibile, un acconto iniziale realistico, rate proporzionate ai flussi medi (non a quelli migliori) e un margine per imprevisti.

“Il creditore principale può accusarmi di aver organizzato tutto solo per non pagarlo?”

Può provarci, e il giudice valuterà la trasparenza della domanda: per questo la completezza delle informazioni è la migliore difesa.

È un’obiezione che i creditori dominanti sollevano spesso: “il debitore ha usato la procedura solo per bloccare il mio pignoramento”. La Corte d’appello di Torino (27/8/2024), in tema di liquidazione controllata, ha ritenuto che la presenza di un solo creditore e di un pignoramento in corso non impedisse l’apertura della procedura, perché conta il sovraindebitamento oggettivo.

Ma c’è un rovescio da tenere presente: Cass. n. 19844 del 17/7/2025, richiamata dallo studio CNDCEC-FNC, dà rilievo alle circostanze taciute o esposte in modo inadeguato, idonee ad alterare l’informazione dei creditori. Chi omette un bene, un’entrata o un atto di disposizione recente regala al creditore principale l’argomento più forte contro di sé. La nostra regola è semplice: tutto ciò che il creditore principale potrebbe scoprire da solo, deve leggerlo prima nella domanda.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri di fantasia: non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – La banca dice sì, ma i piccoli creditori no.

Ipotesi: SNC artigiana, impresa minore, debiti chirografari ammessi al voto per 287.430 euro. Creditori:

  • banca: 182.600 euro (63,53% della base di voto);
  • nove fornitori e professionisti per complessivi 104.830 euro.

Proposta: pagamento del 18% in cinque anni, in continuità, con apporto del socio. Esito delle dichiarazioni pervenute all’OCC entro il termine:

  • banca: sì;
  • tre fornitori: sì;
  • quattro fornitori: no;
  • due fornitori: nessuna risposta.

Calcolo:

  1. Maggioranza dei crediti: raggiunta, perché la banca da sola supera il 50% e i silenti si considerano consenzienti (art. 79, comma 3).
  2. Maggioranza per teste dei voti espressi: la banca ha da sola la maggioranza dei crediti, quindi la seconda soglia si applica. Voti espressi: 4 sì (banca e tre fornitori) contro 4 no. Con il pareggio la maggioranza non c’è.

Ma il conto cambia se i due silenti vengono considerati tra i “voti espressi” in forza del silenzio-assenso: 6 sì contro 4 no. Il testo dell’art. 79 non chiarisce in modo espresso come il silenzio-assenso si coordini con la maggioranza “dei voti espressi”, ed è un punto da verificare con il tribunale competente. La lezione operativa è che, quando la doppia maggioranza scatta, bisogna puntare sulle adesioni esplicite: nel nostro esempio, convincere anche uno solo dei quattro dissenzienti (ad esempio con un acconto iniziale riservato ai creditori sotto una certa soglia, in una classe dedicata) avrebbe reso irrilevante il dubbio.

Simulazione 2 – Il Fisco pesa il 71% e vota contro.

Ipotesi: ditta individuale di trasporti, base di voto 209.740 euro, di cui 148.920 euro verso l’Agente della riscossione per tributi (71% circa) e 60.820 euro verso altri sei creditori (leasing, officina, carburante, commercialista). Patrimonio liquidabile: un furgone stimato 9.800 euro, attrezzature 4.300 euro, nessun immobile. In liquidazione controllata, dedotte le spese della procedura, il Fisco ricaverebbe – nell’ipotesi – circa 6.900 euro (4,6%).

Proposta: pagamento in continuità di 31.460 euro in 60 rate, con un parente che versa 8.000 euro all’omologa. Il Fisco ottiene circa 22.300 euro (15% circa), gli altri creditori il resto in proporzione.

Esito: l’Agente della riscossione vota no; tutti gli altri sì. La maggioranza dei crediti manca (29% favorevole), ma il voto del Fisco è determinante e la proposta gli dà più della liquidazione (15% contro 4,6%). Il giudice può omologare con il cram down dell’art. 80, comma 3, come fatto dai tribunali di Grosseto e Roma nelle pronunce citate.

Variante decisiva: se i 60.820 euro non esistessero e il Fisco fosse l’unico creditore, per le ragioni viste sopra (art. 80, comma 3) sarebbe imprudente contare sul cram down: servirebbe, in pratica, la sua adesione, espressa o tacita.

Il calendario, nell’ipotesi. Domanda depositata martedì 10 novembre 2026; decreto di apertura martedì 1° dicembre 2026 con termine di 30 giorni dalla comunicazione; comunicazione dell’OCC venerdì 4 dicembre 2026. Il trentesimo giorno cadrebbe domenica 3 gennaio 2027, quindi la scadenza slitta a lunedì 4 gennaio 2027. Le festività natalizie non sospendono nulla, e nemmeno agosto lo farebbe (art. 9, comma 1).


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Con un solo creditore così grande, il concordato minore è davvero lo strumento giusto, o c’è un modo per trattare con lui prima che voti?”

Chi ha un creditore dominante tende a pensare al concordato minore come a un modo per “imporre” un taglio. Ma, come visto, per un creditore privato non esiste cram down e il suo no resta decisivo. Allora la domanda vera è: come arrivo al voto avendo già un accordo, o almeno una trattativa seria?

La risposta del Codice si chiama composizione negoziata per l’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII). L’imprenditore commerciale o agricolo con i requisiti dell’impresa minore, in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. L’istanza non richiede il progetto di piano di risanamento: il comma 2 rinvia ai documenti dell’art. 17, comma 3, escludendo la lettera b). Se la trattativa riesce, si può firmare un contratto o un accordo con il creditore principale (comma 3); se non riesce, l’imprenditore può comunque proporre il concordato minore o chiedere la liquidazione controllata (comma 4). Gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative conservano i loro effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato (comma 6).

Perché è utile proprio nel nostro caso? Perché con un solo interlocutore che decide, un tavolo guidato da un esperto terzo consente di far vedere al creditore i numeri dell’alternativa liquidatoria prima che li legga in una PEC con 30 giorni per rispondere. E perché, se il concordato minore arriverà comunque, il creditore avrà già discusso la proposta.

C’è un secondo aspetto che nessuno chiede: “Sono ancora un’impresa minore?” Se il debito verso il creditore principale, sommato agli altri, supera la soglia di 500.000 euro prevista dall’art. 2, comma 1, lett. d), o se negli ultimi tre esercizi attivo o ricavi hanno superato i limiti, il concordato minore non è lo strumento disponibile e il ragionamento si sposta su altri strumenti del Codice. E un ultimo avvertimento: non chiudere la partita IVA o cancellare l’impresa per “allontanare” il creditore. Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi Iusletter) ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato per questo tema, con il principio riformulato e il motivo per cui contano nel caso del creditore unico o dominante. Per ciascuna indichiamo da dove l’abbiamo letta.

1. Cass. civ. n. 14555/2026 (sintesi Iusletter/ItaliaOggi del 20/5/2026; titolo e sommario Fiscal Focus del 20/5/2026).
Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo vale solo se compatibile; la relazione dell’OCC svolge la funzione di attestazione della convenienza; il voto dell’Agenzia può essere espresso dalla direzione provinciale senza parere conforme della regionale.
Rilevanza: chiarisce come si forma e si esprime il voto del Fisco quando è il creditore dominante, e che cosa deve contenere la relazione dell’OCC sulla convenienza.

2. Trib. Grosseto, sentenza del 24/10/2025 (proc. unitario 79-1/2024, testo letto sul sito del tribunale).
Principio: omologato il concordato minore di un professionista con il voto contrario determinante dell’Agente della riscossione, perché in liquidazione il ricavato dell’unico immobile sarebbe andato quasi tutto al creditore ipotecario, senza utilità per il Fisco.
Rilevanza: mostra come si costruisce, nei fatti, il confronto di convenienza che giustifica il cram down quando il Fisco è il creditore principale ma non l’unico.

3. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (fonte: NT+ Diritto, nota in sintesi).
Principio: concordato minore di un professionista omologato con cram down sul Fisco, applicando la regola della priorità relativa.
Rilevanza: conferma che il cram down fiscale funziona anche nel concordato minore dei professionisti.

4. Trib. Ancona, sez. II civ., sentenza n. 1/2024 (decisione del 12/1/2024, pubblicata il 17/1/2024; testo letto sul sito del tribunale).
Principio: i creditori che non votano si considerano consenzienti; esclusi i crediti in prededuzione dalla base di voto, il dissenso di Fisco, INPS ed ente regionale (25,64%) non impedisce l’approvazione; la finanza esterna di un familiare e la rinuncia a un credito familiare rendono la proposta conveniente; il privilegiato può essere pagato in parte nei limiti dell’art. 75.
Rilevanza: esempio concreto del calcolo della base di voto e dell’uso del credito familiare.

5. Trib. Avellino, 28/2/2025 (rassegna EC News dell’8/4/2025, senza numero).
Principio: tutti i creditori devono ricevere una soddisfazione almeno parziale; il debitore può migliorare la proposta anche dopo il voto.
Rilevanza: se il creditore dominante ha votato contro, una proposta migliorativa può riaprire la partita.

6. Cass. civ. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (richiamata dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026; nota in sintesi).
Principio: il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, principio applicabile al concordato minore.
Rilevanza: limita la possibilità di “isolare” il creditore dominante in una classe con un trattamento che scavalchi i privilegiati.

7. Cass. civ. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi Iusletter).
Principio: il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati.
Rilevanza: incide sul confronto con la liquidazione quando il creditore dominante è una banca ipotecaria.

8. Trib. Taranto, 11/4/2024 (richiamato dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026).
Principio: nel concordato familiare le maggioranze devono essere raggiunte per tutte le masse e per ciascun componente; niente omologa “a pezzi”.
Rilevanza: quando il creditore dominante è la stessa banca per l’impresa e per i familiari garanti, il suo voto va conquistato in ogni massa.

9. Trib. Campobasso 14/1/2025, Trib. Terni 17/9/2025, Trib. Bolzano 12/11/2025 (richiamati dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026).
Principio: è ammissibile il concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna, se incrementa l’attivo e ogni creditore, anche chirografario, è almeno in parte soddisfatto.
Rilevanza: se l’impresa chiude, l’apporto esterno è lo strumento per offrire al creditore dominante più della liquidazione.

10. Trib. Ivrea, 10/2/2026 (richiamato dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026).
Principio: la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII riguarda il concordato in continuità, mentre resta ammissibile il concordato liquidatorio con apporto esterno.
Rilevanza: amplia le opzioni dell’impresa che non può proseguire.

11. Cass. civ. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi Iusletter).
Principio: inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.
Rilevanza: chiudere l’impresa per sottrarsi al creditore principale può precludere lo strumento.

12. Cass. civ. n. 19844 del 17/7/2025 (richiamata dallo studio CNDCEC-FNC del 29/4/2026).
Principio: rilevano, ai fini della frode, le circostanze taciute o non adeguatamente esposte che alterano l’informazione dei creditori.
Rilevanza: il creditore dominante, che conosce bene il debitore, è il primo a far valere omissioni nella domanda.

13. Corte d’appello di Torino, 27/8/2024 (sintesi Iusletter del 9/10/2024, senza numero).
Principio: la liquidazione controllata è ammissibile anche con un solo creditore; nessuna norma del CCII richiede una pluralità di creditori, conta il sovraindebitamento oggettivo.
Rilevanza: per analogia, conferma che la presenza di un solo grande creditore non è di per sé un ostacolo all’accesso agli strumenti del sovraindebitamento.

Un’ultima annotazione di metodo: la giurisprudenza di merito sul concordato minore è abbondante ma spesso senza numero e pubblicata solo in rassegna. Sul punto specifico della doppia maggioranza dell’art. 79, comma 1 (creditore con la maggioranza dei crediti e maggioranza per teste), non abbiamo trovato pronunce che ne chiariscano il coordinamento con il silenzio-assenso: per questo, nei casi concreti, puntiamo sulle adesioni espresse.


E voi, concretamente, cosa fate?

Lavoriamo sul fascicolo del cliente come se fossimo il creditore principale che lo dovrà votare. In concreto:

  1. Ricostruiamo la base di voto: per ogni creditore verifichiamo importo, prelazione, garanzie di terzi, rapporti di parentela o di controllo, data di eventuale cessione del credito, e calcoliamo se scatta la doppia maggioranza dell’art. 79.
  2. Riconciliamo il debito con il creditore principale: chiediamo e confrontiamo estratti conto, piani di ammortamento, estratti di ruolo ed estratti contributivi, perché la cifra in domanda coincida con quella che il creditore riconosce.
  3. Calcoliamo l’alternativa liquidatoria: stimiamo con l’OCC quanto prenderebbe il creditore dominante in liquidazione controllata, bene per bene, e lo mettiamo per iscritto nel confronto con la proposta.
  4. Progettiamo le classi quando servono o sono obbligatorie (garanzie di terzi), verificando che non alterino l’ordine delle prelazioni.
  5. Prepariamo l’istanza di misure protettive da depositare con la domanda, per fermare le esecuzioni del creditore principale dal decreto di apertura.
  6. Apriamo l’interlocuzione con l’ufficio che decide (direzione provinciale, area crediti della banca, ufficio del cessionario) prima e durante il termine di voto, e curiamo le adesioni espresse dei creditori minori.
  7. Valutiamo la composizione negoziata dell’impresa sotto soglia quando conviene trattare con il creditore dominante con un esperto prima del concordato.
  8. Gestiamo il cram down fiscale e contributivo: quando il Fisco o l’ente previdenziale è determinante, costruiamo la prova della convenienza; quando è l’unico creditore, impostiamo la strategia di adesione.
  9. Mettiamo in sicurezza garanti e familiari, valutando se servono procedure parallele o familiari (art. 66) per chi ha firmato fideiussioni.
  10. Seguiamo l’esecuzione e le impugnazioni: dal reclamo contro il diniego all’eventuale ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce il lavoro dell’Organismo che raccoglie e conta i voti e attesta la convenienza: è da lì che si capisce se il creditore principale ha davvero l’ultima parola. Come Esperto Negoziatore, conosce il metodo della trattativa assistita con il creditore dominante, che spesso è il passaggio decisivo prima del voto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che, se serve, la difende nel reclamo e in sede di legittimità. E lo staff lavora in modo congiunto, avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono bilanci, flussi e posizioni fiscali e bancarie; gli avvocati costruiscono la proposta, le classi, le istanze e la difesa. Non promettiamo l’esito del voto: ci impegniamo a portare al creditore principale una proposta documentata, completa e difendibile.


In chiusura

Tre messaggi da portare via.

Primo: sì, un’impresa con un solo grande creditore può fare il concordato minore. La legge lo prevede e aggiunge una tutela: se quel creditore ha da solo la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi.

Secondo: il voto del creditore dominante si studia prima del deposito. Base di voto corretta (esclusi familiari, società del gruppo, cessionari recenti, prededuzioni), privilegiati votanti solo per la parte non pagata, silenzio che vale assenso.

Terzo: il cram down esiste solo per Fisco ed enti previdenziali, e quando il Fisco è l’unico creditore è prudente non contarci (art. 80, comma 3, CCII). Con una banca o un privato serve l’adesione, e spesso conviene arrivarci con una trattativa assistita.

Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché le competenze certificate dell’Avvocato toccano entrambe le facce del problema: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per la costruzione della proposta e del voto; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la trattativa con il creditore che decide; cassazionista per difendere la soluzione fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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