Questa pagina è costruita come un colloquio: raccogliamo le domande che ci arrivano più spesso da imprenditori, amministratori di società e titolari di ditte individuali che sono già dentro una composizione negoziata e vedono avvicinarsi la scadenza, e diamo a ciascuna una risposta completa. La domanda di fondo è una sola: il tempo delle trattative si può allungare? Sì, ma con due orologi diversi da tenere d’occhio, e con limiti che non si possono superare.
Il quadro, in poche righe. La composizione negoziata è il percorso stragiudiziale e riservato regolato dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come riscritti dal D.Lgs. 83/2022 e corretti dal D.Lgs. 136/2024: un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma della Camera di commercio, aiuta l’imprenditore a trattare con creditori e altre parti interessate. Per le imprese sotto soglia valgono le regole dell’art. 25-quater, che richiama in gran parte quelle generali. Qui non ripetiamo come si entra nel percorso: ci concentriamo su quanto dura, come si proroga, chi decide e cosa succede se la proroga non arriva.
Perché ne parla lo Studio Monardo? Perché la proroga delle trattative si gioca su un terreno preciso: il dialogo con l’esperto e la valutazione che l’esperto stesso deve dare sulla prosecuzione dell’incarico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno i criteri con cui un esperto decide se acconsentire a proseguire e cosa scrive nel parere che il giudice legge prima di prorogare le misure protettive. E poiché, quando le trattative falliscono, lo sbocco per molte piccole imprese è un concordato minore o una liquidazione controllata, pesa anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.
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“Ma di base, quanto durano le trattative?”
Centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. È la regola dell’art. 17, comma 7, CCII, nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 136/2024: l’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per superare le condizioni indicate dall’art. 12, comma 1 (lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, la crisi o l’insolvenza stessa, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile).
Tre dettagli che molti non conoscono.
Primo: il termine non parte dal giorno in cui avete presentato l’istanza sulla piattaforma, ma dal giorno in cui l’esperto ha accettato. Tra deposito dell’istanza, nomina e accettazione possono passare giorni o settimane, ed è un tempo che non si “consuma” dal budget dei 180 giorni.
Secondo: se l’esperto viene sostituito, il conto non riparte da zero. Lo stesso comma 7 precisa che, in caso di sostituzione, i 180 giorni decorrono dall’accettazione del primo esperto. Chi pensa di “guadagnare tempo” contestando l’indipendenza dell’esperto (art. 17, comma 6) sbaglia i conti.
Terzo: i 180 giorni sono un tempo massimo, non un tempo garantito. L’incarico può finire molto prima. Se dopo il primo incontro l’esperto ritiene che non ci sia una concreta prospettiva di risanamento, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione entro i successivi cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 5). E se le trattative arrivano a un risultato, l’incarico si chiude con la soluzione individuata.
In concreto, quindi, la prima cosa da fare quando ci si chiede se prorogare è prendere il verbale di accettazione dell’esperto, contare 180 giorni di calendario e segnare la data in agenda. Da quella data dipende tutto il resto: quando chiedere la proroga, quando depositare eventuali istanze al tribunale, quando prepararsi a un piano B.
“Quindi sì, si possono prorogare? E di quanto?”
Sì. L’incarico dell’esperto può proseguire per non oltre altri 180 giorni. Il tetto teorico delle trattative “ordinarie” è quindi di 360 giorni dall’accettazione: 180 iniziali più un massimo di 180 di prosecuzione. Il D.Lgs. 136/2024 ha portato la prosecuzione a questa misura; chi legge commenti più vecchi trova numeri diversi, riferiti al testo precedente.
La norma prevede due strade per andare oltre i primi 180 giorni.
La prima è la proroga su richiesta: la chiedono l’imprenditore e le parti con cui si sta trattando, e l’esperto deve acconsentire. Non basta che l’imprenditore voglia più tempo: serve che dall’altra parte del tavolo ci sia qualcuno interessato a proseguire e che l’esperto valuti utile andare avanti.
La seconda è la prosecuzione “necessaria”: l’incarico può continuare quando l’imprenditore si è rivolto al tribunale ai sensi degli artt. 19 (conferma delle misure protettive o richiesta di misure cautelari) o 22 (autorizzazioni a finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda e altri atti), quando sono in vigore misure protettive o cautelari, o quando bisogna dare esecuzione a un’autorizzazione del tribunale. In questi casi la prosecuzione non dipende da un accordo tra le parti: è collegata al procedimento giudiziale in corso.
L’esperto annota la proroga sulla piattaforma e ne dà notizia alle parti (sempre art. 17, comma 7). Questo è un dettaglio pratico importante: la proroga deve risultare, non può restare un’intesa verbale.
Attenzione però a non confondere le cose: una cosa è prorogare l’incarico dell’esperto, un’altra è prorogare le misure protettive che bloccano le azioni dei creditori. Hanno regole, durate e “giudici” diversi. Ne parliamo più sotto, perché è il punto su cui si commettono gli errori più costosi.
“Chi la chiede, la proroga, e chi decide?”
Dipende da quale proroga parliamo. Per l’incarico dell’esperto decide di fatto l’esperto; per le misure protettive decide il tribunale.
Per la proroga dell’incarico, come detto sopra, l’iniziativa è dell’imprenditore e delle parti che partecipano alle trattative, e il consenso dell’esperto è indispensabile. Una questione molto pratica è: quali parti devono essere d’accordo? Tutte quelle invitate all’inizio? Anche il creditore che ha già chiuso un accordo, o quello che ha detto chiaramente di no? Il Tribunale di Bologna, con un provvedimento del 30 gennaio 2024 riportato nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia, ha letto la norma in modo pragmatico: contano solo i creditori con cui le trattative sono effettivamente ancora in corso al momento della richiesta. Il consenso di chi ha già firmato e di chi ha già detto definitivamente di no è irrilevante, perché con loro la trattativa è comunque finita. La pronuncia si riferisce al testo dell’art. 17, comma 7, precedente al correttivo del 2024; il principio resta un riferimento utile, ma la formulazione attuale della norma va letta sul testo vigente.
Per la proroga delle misure protettive la regola è nell’art. 19, comma 5, CCII: il giudice che le ha concesse può prorogarne la durata, su istanza del debitore o delle parti interessate, acquisito il parere dell’esperto. Qui l’esperto non decide ma “pesa”: il suo parere entra nella valutazione del giudice. Il Tribunale di Piacenza, con provvedimento del 5 gennaio 2024, ha precisato che la mancata acquisizione del parere non rende di per sé illegittima la proroga, ma il provvedimento va comunque verificato alla luce dei requisiti sostanziali. Tradotto: un parere favorevole dell’esperto non è un dettaglio formale, è il documento che più di ogni altro convince il giudice.
C’è infine un caso in cui la proroga è esclusa per legge: l’art. 19, comma 5, non la consente se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la richiesta. È un’ipotesi rara per le PMI italiane, ma va verificata quando l’impresa ha da poco spostato la sede.
“Entro quando va chiesta? E se la scadenza è passata, è tutto finito?”
Va chiesta prima della scadenza, sempre. Né l’art. 17 né l’art. 19 fissano un termine minimo di preavviso, ma la logica è semplice: una proroga allunga qualcosa che è ancora in corso. Una volta che l’incarico è concluso e la composizione è archiviata, non c’è più nulla da prorogare.
Lo dice in modo netto il Tribunale di Napoli Nord con un provvedimento del 4 gennaio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia): quando la composizione negoziata è stata archiviata sulla base della relazione finale dell’esperto, il tribunale non può più disporre la proroga delle misure protettive, nemmeno in sede di reclamo, e non può sindacare la decisione di archiviazione. Nello stesso caso l’imprenditore aveva nel frattempo intrapreso la strada del concordato preventivo (art. 44 CCII), che il tribunale ha ritenuto incompatibile con la richiesta di proroga.
Per la prosecuzione “necessaria” dell’incarico, il Tribunale di Bologna nel già citato provvedimento del 30 gennaio 2024 ha affermato che basta depositare la richiesta al tribunale ai sensi degli artt. 19 o 22 prima della scadenza dei 180 giorni per produrre il prolungamento della composizione, così che il giudice possa tenerne conto. Lo stesso provvedimento lascia però aperta l’ipotesi che, se il termine iniziale scade dopo la decisione del tribunale, la prosecuzione sia legata non al semplice deposito ma solo a un provvedimento favorevole. Morale: non aspettate gli ultimi giorni.
Esiste un margine per le attività “di coda”? In parte sì. Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 29 gennaio 2026, ha riconosciuto che l’esperto può compiere le attività conclusive dell’incarico anche oltre il perimetro temporale originario, quando sono in corso di definizione accordi con i creditori o la delibera sulla transazione fiscale, purché quelle attività restino legate all’incarico originario. È una finestra stretta, pensata per chiudere, non per riaprire le trattative.
“La proroga delle trattative e quella delle misure protettive sono la stessa cosa?”
No, e questa è la risposta più importante di tutto l’articolo. Ci sono due orologi che corrono in parallelo, e possono scadere in momenti diversi.
Orologio n. 1: l’incarico dell’esperto (art. 17, comma 7). 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180. È il tempo in cui le trattative si svolgono “dentro” la composizione negoziata, con l’esperto che convoca, media, redige la relazione.
Orologio n. 2: le misure protettive (artt. 18 e 19). Se l’imprenditore le ha chieste con l’istanza di nomina o con una successiva istanza, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa (art. 18). Ma queste misure hanno bisogno di una conferma del tribunale: il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e all’accettazione dell’esperto (art. 19, comma 1), il giudice fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito (comma 3) e poi stabilisce con ordinanza una durata compresa tra 30 e 120 giorni (comma 4). Prorogando, la durata complessiva non può superare 240 giorni (comma 5).
E sopra entrambi gli orologi c’è un “tetto dei tetti”: l’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione di uno strumento di regolazione della crisi o all’apertura di una procedura di insolvenza, non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe, tenendo conto anche di quelle concesse nella composizione negoziata.
Facciamo due conti. Se l’esperto ha accettato e la conferma delle misure è stata data per 120 giorni, potete trovarvi in questa situazione: le misure protettive scadono al giorno 120, mentre le trattative possono proseguire fino al giorno 180 senza alcuna proroga. Per 60 giorni trattate “scoperti”, con i creditori liberi di agire. Oppure, al contrario, avete prorogato le misure fino a 240 giorni ma non l’incarico dell’esperto: al giorno 180 l’incarico si chiude, l’esperto deposita la relazione finale, il tribunale dichiara cessati gli effetti delle misure (art. 17, comma 8) e i 60 giorni “in più” non servono a nulla.
Il Tribunale di Larino, con un provvedimento del 20 maggio 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha legato espressamente le due cose: la protezione è strumentale alle trattative e non può durare oltre la durata dell’incarico dell’esperto, eventualmente prorogato. In sintesi: prorogare le misure senza prorogare le trattative è inutile, prorogare le trattative senza proteggere il patrimonio può essere pericoloso. I due orologi vanno sincronizzati.
“Come si chiede, in pratica, la proroga dell’incarico dell’esperto?”
Non c’è un modulo di legge: si lavora attraverso l’esperto e attraverso la piattaforma. Nella pratica la sequenza è questa.
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Verifica della data di scadenza. Si parte dall’accettazione dell’esperto e si contano 180 giorni. Se c’è stata una sostituzione, si conta dal primo esperto.
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Fotografia delle trattative. Prima di chiedere più tempo bisogna sapere con chi si sta ancora trattando: banche, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (se è in corso una transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis), fornitori strategici, locatore, eventuale investitore o acquirente dell’azienda. Per ciascuno: stato della trattativa, ultima proposta, risposte ricevute.
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Richiesta scritta all’esperto. L’imprenditore, meglio se insieme alle parti con cui le trattative sono vive, chiede la prosecuzione indicando per quanto tempo e perché: cosa manca per chiudere, quali documenti devono arrivare (una delibera di un comitato fidi, un’offerta vincolante, la relazione di un professionista indipendente), quali passaggi restano.
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Adesione delle parti. È buona prassi raccogliere per iscritto (anche via PEC) la disponibilità a proseguire dei creditori con cui si sta trattando. In base alla lettura del Tribunale di Bologna del 30 gennaio 2024, non serve il consenso di chi ha già firmato o di chi ha già rifiutato in modo definitivo.
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Consenso dell’esperto e annotazione. L’esperto, se è d’accordo, annota la proroga sulla piattaforma e ne dà notizia alle parti.
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Coordinamento con il tribunale. Se sono in vigore misure protettive, si valuta subito se serve anche un’istanza di proroga ai sensi dell’art. 19, comma 5 (vedi la risposta successiva).
Non chiedete “il massimo” per principio. Una richiesta di 180 giorni senza un cronoprogramma credibile mette in difficoltà l’esperto, che risponde ai creditori della correttezza del percorso. Una richiesta di 60 o 90 giorni ancorata a passaggi precisi (per esempio “attesa della delibera del pool bancario entro il mese X; firma dell’accordo entro il mese Y”) è molto più facile da accogliere. E se il tempo non basta, si può sempre motivare un’ulteriore richiesta entro il tetto complessivo.
Quanto ai costi della procedura: il compenso dell’esperto, secondo l’art. 25-ter CCII, è calcolato a scaglioni sull’attivo dell’impresa, con maggiorazioni e riduzioni legate, per esempio, al numero di creditori e all’esito delle trattative. Non è commisurato ai mesi di durata, quindi la proroga in sé non fa scattare un compenso “a tempo”; restano però le spese documentate e il lavoro degli advisor dell’impresa.
“E la proroga delle misure protettive davanti al tribunale come funziona?”
Si deposita un’istanza al giudice che ha confermato le misure, prima che scadano, chiedendo un periodo aggiuntivo entro il limite complessivo di 240 giorni. Il procedimento segue le regole del rito cautelare uniforme (artt. 669-bis e seguenti c.p.c., richiamati dall’art. 19, comma 7); il tribunale decide in composizione monocratica con ordinanza, che viene comunicata al registro delle imprese il giorno successivo.
Cosa valuta il giudice? La giurisprudenza di merito ha costruito criteri abbastanza chiari, partendo dalla norma analoga del D.L. 118/2021 (art. 7, comma 5) e poi dall’art. 19 CCII.
- Fumus: la praticabilità del risanamento. Il Tribunale di Avellino (provvedimento del 7 dicembre 2022) ha richiesto, in fase di proroga, qualcosa di più che alla concessione: un piano già dettagliato, discusso almeno con una parte dei creditori. Se il piano prevede la cessione dell’azienda a terzi, l’esperto deve aver già avviato procedure competitive e raccolto manifestazioni di interesse con contenuto determinato, irrevocabili e garantite.
- Periculum: la proroga deve servire alle trattative. Le trattative devono essere non solo avviate, ma arrivate a uno stato di avanzamento che permetta una previsione ragionevole sulla durata residua e sull’esito (ancora Avellino). Il Tribunale di Mantova (9 marzo 2023) ha parlato di “effettiva e riscontrabile progressione” delle iniziative di risanamento.
- Imminenza dell’accordo. Il Tribunale di Prato (22 aprile 2022) ha distinto nettamente: alla conferma basta la disponibilità delle parti a trattare; al rinnovo il giudice deve accertare l’imminenza di un accordo e la necessità di tempo per perfezionare un’intesa già quasi raggiunta.
- Buona fede dell’imprenditore. Il Tribunale di Milano (14 luglio 2022) ha indicato come presupposti il parere favorevole dell’esperto, l’adesione della generalità dei creditori (o un loro diniego immotivato) e la buona fede nella conduzione delle trattative.
Il giudice, poi, può solo prorogare, non allargare. Il Tribunale di Bergamo (22 aprile 2022) ha dichiarato inammissibile la richiesta di ottenere, insieme alla proroga, l’estensione delle misure a soggetti diversi da quelli indicati nel provvedimento di concessione. Se servono misure nuove, va percorsa una strada diversa (nuova istanza, misure cautelari), con i suoi presupposti.
Infine, la proroga non mette al riparo da revoca. L’art. 19, comma 6, consente al giudice, su istanza del debitore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, di revocare le misure o abbreviarne la durata in qualsiasi momento, se non assicurano il buon esito delle trattative o sono sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori.
“Cosa devo portare, concretamente, per convincere l’esperto e il giudice?”
Numeri aggiornati e prove che la trattativa si sta muovendo. Le parole “stiamo trattando” non bastano a nessuno. Questo è il pacchetto che in genere serve.
Per l’esperto (proroga dell’incarico):
– situazione contabile aggiornata a non oltre 60 giorni, con elenco dei debiti scaduti e a scadere;
– piano di tesoreria dei mesi di proroga richiesti, che dimostri di poter pagare i debiti correnti nel frattempo;
– stato aggiornato delle trattative creditore per creditore, con copia delle proposte inviate e delle risposte;
– dichiarazioni scritte di disponibilità a proseguire delle parti con cui si tratta;
– cronoprogramma dei passaggi mancanti, con date;
– eventuali documenti attesi da terzi (offerta di un investitore, delibera bancaria, relazione dell’attestatore o del revisore per la transazione fiscale).
Per il giudice (proroga delle misure protettive):
– istanza motivata con indicazione della durata residua richiesta e del totale, nel rispetto dei 240 giorni;
– parere dell’esperto sulla proroga (art. 19, comma 5);
– piano di risanamento nella versione aggiornata, con evidenza delle modifiche rispetto alla conferma;
– prova della progressione delle trattative (verbali degli incontri, bozze di accordo, term sheet);
– se c’è una vendita dell’azienda o di un ramo, le manifestazioni di interesse raccolte;
– prova dei pagamenti correnti: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 giugno 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha ricollegato al dovere di buona fede il puntuale pagamento dei debiti correnti.
Su quest’ultimo punto vale la pena insistere. Un’impresa che durante le trattative accumula nuovi debiti verso fornitori, dipendenti o erario si presenta alla richiesta di proroga nella posizione peggiore possibile: dimostra che il tempo in più rischia di aumentare il buco anziché ridurlo. Il Tribunale di Brescia (30 settembre 2024) ha revocato le misure a un imprenditore che non aveva avviato trattative concrete né trasmesso all’esperto i documenti richiesti, richiamando gli artt. 4 e 16 CCII sui doveri di buona fede e leale collaborazione.
“Il giudice deve sentire i creditori prima di prorogare?”
Su questo i tribunali non sono d’accordo, quindi conviene prepararsi come se l’udienza ci fosse.
Un primo orientamento ritiene che non serva un’udienza né il contraddittorio con i creditori. Il Tribunale di Modena (1° dicembre 2022) e il Tribunale di Piacenza (18 dicembre 2023) hanno osservato che il comma 5 dell’art. 19, a differenza dei commi 4 e 6, non prevede l’audizione delle parti; che i creditori sono già stati sentiti in sede di conferma; e che possono sempre chiedere la revoca o l’abbreviazione. La decisione è così più rapida.
Un secondo orientamento è opposto. Il Tribunale di Salerno (14 novembre 2023) ha affermato che la proroga, come la concessione, deve garantire il contraddittorio con chi subisce le misure e potrebbe subire ulteriori pregiudizi, e quindi va decisa dopo un’udienza. Il Tribunale di Ferrara (9 luglio 2024) ha richiesto il contraddittorio almeno quando la proroga riguarda un singolo creditore determinato, valorizzando il comma 4 (se le misure incidono sui diritti di terzi, questi devono essere sentiti) e il richiamo al rito cautelare.
Cosa cambia in pratica? Che l’istanza di proroga va depositata con un margine di tempo sufficiente per consentire al giudice di fissare un’udienza e notificarla ai creditori prima della scadenza. Se il tribunale competente segue l’orientamento “snello”, avrete guadagnato tempo; se segue quello garantista, non vi troverete con le misure scadute mentre aspettate l’udienza.
La tabella seguente riassume passaggi e termini che si incrociano quando si vuole prorogare.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto | Da qui decorrono i 180 giorni (art. 17 c.7) | Piattaforma della Camera di commercio |
| Protezione | Ricorso per la conferma delle misure protettive | Entro il giorno successivo a pubblicazione dell’istanza e accettazione dell’esperto (art. 19 c.1) | Tribunale |
| Protezione | Fissazione dell’udienza | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso (art. 19 c.3) | Tribunale |
| Protezione | Ordinanza di conferma | Durata da 30 a 120 giorni (art. 19 c.4) | Tribunale, giudice monocratico |
| Proroga misure | Istanza di proroga con parere dell’esperto | Prima della scadenza; totale massimo 240 giorni (art. 19 c.5) | Stesso giudice |
| Proroga incarico | Richiesta di prosecuzione con consenso dell’esperto | Prima dei 180 giorni; fino a ulteriori 180 (art. 17 c.7) | Esperto, annotazione su piattaforma |
| Prosecuzione “necessaria” | Ricorso ex artt. 19 o 22, misure in corso, autorizzazioni da eseguire | Deposito prima della scadenza dei 180 giorni (Trib. Bologna 30/1/2024) | Tribunale |
| Tetto generale | Somma di tutte le misure protettive, anche in strumenti successivi | 12 mesi complessivi, anche non continuativi (art. 8) | — |
| Chiusura | Relazione finale dell’esperto e cessazione delle misure | Alla fine dell’incarico (art. 17 c.8) | Esperto, tribunale, Camera di commercio |
| Dopo il fallimento delle trattative | Proposta di concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies c.1) | Tribunale |
| Reclamo | Reclamo contro l’ordinanza sulle misure | Art. 669-terdecies c.p.c. (15 giorni, Cass. n. 241/2026) | Collegio |
“E se sto trattando con un solo creditore, per esempio la banca o il Fisco?”
La proroga è possibile anche così, purché quella trattativa sia vera e porti a un accordo idoneo al risanamento. Il Tribunale di Ancona, con provvedimento del 28 marzo 2025 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha ammesso la proroga delle misure protettive ai sensi dell’art. 19, comma 5, anche quando il debitore tratta con un solo creditore, a condizione che la trattativa sia stata utilmente coltivata e che la prosecuzione della misura serva a formalizzare un accordo capace di risanare l’impresa. Ha aggiunto che la durata della proroga deve essere proporzionata all’avanzamento delle trattative e non deve pregiudicare i diritti del creditore.
È un’ipotesi frequente nelle piccole e medie imprese: l’esposizione decisiva è quella verso un istituto di credito, o verso l’erario. Nel secondo caso entra in gioco la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), che richiede la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e la relazione sulla completezza e veridicità dei dati, e una procedura interna dell’Amministrazione (per l’Agenzia delle Entrate firma il Direttore dell’ufficio, con parere conforme della Direzione regionale). Questi tempi non dipendono dall’impresa: sono tipicamente il motivo per cui si chiede una proroga. Il D.Lgs. 147/2026 (pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026) ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni: un’ulteriore controparte, e quindi potenzialmente più tempo.
C’è però una precisazione. Se la proroga riguarda in sostanza un solo creditore, aumenta la probabilità che il giudice voglia sentirlo prima di decidere (è la linea del Tribunale di Ferrara del 9 luglio 2024, citata sopra). E se quel creditore è contrario, dovrete dimostrare perché il suo diniego è immotivato o perché la proroga gli conviene.
Quanto alle banche, l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito. Durante la proroga questo principio continua ad applicarsi, e dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate (art. 18, comma 5-bis).
“Sono una piccola impresa sotto soglia, o una ditta individuale: la proroga vale anche per me?”
Sì: l’art. 25-quater, comma 5, CCII richiama espressamente l’art. 17, comma 7, e l’art. 19, “in quanto compatibili”. Per l’imprenditore commerciale o agricolo che rientra nei requisiti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d: attivo patrimoniale annuo fino a 300.000 €, ricavi lordi annui fino a 200.000 € nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti fino a 500.000 €) valgono quindi gli stessi 180 giorni e la stessa possibilità di proseguire per altri 180.
Le differenze sono di contorno, ma vanno conosciute.
- L’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio dove si trova la sede legale, che nomina l’esperto (art. 25-quater, comma 2), e non alla commissione regionale. Sbagliare il canale ha conseguenze: il Tribunale di Verona (25 novembre 2022) ha revocato de plano le misure protettive di un’impresa sopra soglia che aveva usato il canale riservato alle imprese sotto soglia.
- Non è richiesto il progetto di piano di risanamento tra i documenti iniziali (il comma 2 richiama le lettere a) e da c) a h) dell’art. 17, comma 3, ma non la lettera b). Al momento della proroga, però, il giudice e l’esperto vorranno vedere un percorso concreto: arrivare alla richiesta senza un piano scritto è un rischio.
- Gli sbocchi delle trattative sono diversi: un contratto con uno o più creditori, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria), un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5 (art. 25-quater, comma 3); oppure, in alternativa, il concordato minore (art. 74), la liquidazione controllata (art. 268), il concordato semplificato (art. 25-sexies) e, per la sola impresa agricola, l’accordo di ristrutturazione (art. 25-quater, comma 4).
- Il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale che lo ha nominato (art. 25-quater, comma 7).
Il richiamo “in quanto compatibili” lascia aperto qualche dubbio sulle misure protettive delle imprese minori, soprattutto per la documentazione richiesta in sede di conferma. Non abbiamo trovato pronunce specifiche sulla proroga delle trattative per le imprese sotto soglia: chi si trova in questa situazione deve preparare la richiesta con la stessa cura di un’impresa più grande, senza dare per scontata una maggiore indulgenza.
“Posso chiedere più proroghe? E allungare la protezione oltre i 240 giorni con le misure cautelari?”
Più proroghe sì, entro i limiti complessivi; oltre i 240 giorni solo in casi particolari e con un tetto invalicabile di dodici mesi.
Sulle proroghe multiple delle misure protettive il Tribunale di Milano (14 luglio 2022) ha spiegato che la legge non fissa un numero di proroghe ma solo la durata massima complessiva: si possono quindi concedere più proroghe, purché ognuna resti collegata al buon esito delle trattative, con parere favorevole dell’esperto e buona fede del debitore. Lo stesso vale, di fatto, per la prosecuzione dell’incarico: l’importante è non superare i 180 giorni aggiuntivi.
Il discorso cambia per chi vorrebbe “sforare” i 240 giorni usando le misure cautelari. Qui la giurisprudenza è divisa.
- Il Tribunale di Udine (30 aprile 2024) ha ammesso misure cautelari con lo stesso contenuto delle misure protettive tipiche, opponibili a determinati creditori, anche oltre i 240 giorni, sostenendo che quel limite riguarda solo le misure protettive tipiche.
- Il Tribunale di Lanciano (17 ottobre 2025) ha concesso misure cautelari oltre i 240 giorni fino a dodici mesi complessivi, a tutela della liquidità derivante da una cessione di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, purché i creditori non subissero un pregiudizio maggiore di quello della liquidazione.
- Il Tribunale di Milano (22 novembre 2023) ha invece avvertito che le misure cautelari non possono avere un contenuto sovrapponibile a quello delle misure protettive tipiche, altrimenti diventerebbero uno strumento per eludere il limite dell’art. 19, comma 5, e la quota di durata riservata dall’art. 8.
Sopra tutto resta l’art. 8. Il Tribunale di Bologna, sez. IV civile, sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 (commentata su diritto.it il 27 maggio 2025), ha affermato che il limite di dodici mesi si riferisce alla stessa situazione di crisi o insolvenza e non si “azzera” con l’omologazione di uno strumento precedente; non si può parlare di nuova crisi se non cambiano passività, composizione dell’attivo o strategia di risanamento; e le misure cautelari atipiche non possono essere usate per aggirare il limite annuale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, costruisce la richiesta di proroga partendo da qui: quanti dei dodici mesi dell’art. 8 sono già stati consumati e quanti ne serviranno dopo, se le trattative sfoceranno in un concordato o in un accordo da omologare.
“Ad agosto i termini si fermano? La sospensione feriale mi dà un mese in più?”
No. I termini della composizione negoziata e dei procedimenti collegati corrono anche dal 1° al 31 agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Quindi i 180 giorni dell’incarico, la durata delle misure protettive, i termini per i ricorsi e per il reclamo non si allungano di 31 giorni perché c’è di mezzo agosto.
La giurisprudenza lo ha confermato proprio sulle misure protettive: il Tribunale di Brescia (5 agosto 2022) ha escluso che il termine di durata delle misure sia soggetto a sospensione feriale, richiamando l’urgenza del procedimento e l’art. 9, comma 1; il Tribunale di Torino (22 agosto 2022) ha negato che il periodo feriale vada scomputato dalla durata, perché le misure incidono sulle posizioni sostanziali dei creditori.
Lo stesso vale per eventuali azioni esecutive che ripartono quando le misure scadono: la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). La sospensione dal 1° al 31 agosto opera invece nel processo civile ordinario di cognizione, per esempio in un’opposizione a decreto ingiuntivo, e nel processo tributario e amministrativo.
Chi ha una scadenza a fine agosto deve muoversi a luglio: esperti, cancellerie e controparti bancarie in agosto lavorano a ritmo ridotto, ma il calendario della legge no.
“Se la proroga mi viene negata, rischio subito la liquidazione giudiziale?”
Non in automatico, ma la protezione finisce e il rischio torna concreto. Bisogna distinguere i due casi.
Se viene negata la proroga delle misure protettive ma l’incarico dell’esperto prosegue, le trattative continuano senza scudo. I creditori possono riprendere o avviare azioni esecutive e cautelari. Il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale previsto dall’art. 18, comma 4, è invece legato non alla durata fissata dal giudice ma alla pendenza delle trattative: il Tribunale di Reggio Emilia (7 ottobre 2025) ha chiarito che quel divieto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non fino a un termine stabilito dal giudice. Lo stesso principio era stato affermato dal Tribunale di Roma (3 febbraio 2022) e dal Tribunale di Ivrea (17 febbraio 2023) sul regime precedente.
Se viene negata la prosecuzione dell’incarico, l’esperto chiude, redige la relazione finale, e da quel momento cadono sia le trattative sia gli effetti protettivi (art. 17, comma 8; art. 19, comma 6, ultima parte, che prevede la revoca delle misure dopo l’archiviazione).
Contro l’ordinanza sulle misure protettive si può proporre reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7). La Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima su Brocardi), ha ricordato in un caso di diniego della conferma che il debitore resta libero di proporre reclamo per tutelare impresa e patrimonio; in quel caso, però, il termine di quindici giorni era scaduto. Quindici giorni, che corrono anche in agosto. Il Tribunale di Marsala (23 gennaio 2026) ha precisato che se in sede di reclamo viene sospesa l’ordinanza di diniego, le misure “rivivono”.
Infine, il diniego della proroga non è la fine del percorso: si possono valutare gli strumenti dell’art. 23 (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) o, per l’impresa minore, quelli dell’art. 25-quater, comma 4. Se la relazione finale dà atto che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede ma le soluzioni non sono praticabili, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione (art. 25-sexies).
“Sono già insolvente. Mi daranno comunque la proroga?”
L’insolvenza in sé non è un ostacolo, l’irreversibilità sì. L’art. 12, comma 1, CCII, nel testo vigente, ammette alla composizione negoziata anche l’imprenditore in crisi o insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile.
Sulla proroga il Tribunale di Bologna (30 novembre 2022) ha accolto l’istanza di proroga delle misure protettive e cautelari affermando che lo stato di insolvenza non osta, perché gli interessi dei creditori sono tutelati dal dovere di gestire l’impresa nel loro prevalente interesse e dalla vigilanza dell’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione. Nello stesso senso, sul piano della conferma, il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha indicato come presupposto la reversibilità della crisi, non l’assenza di insolvenza.
Il limite reale è un altro. Se il piano è solo liquidatorio, cioè serve a pagare in parte i debiti e chiudere l’impresa, la protezione non viene concessa o non viene prorogata. Lo hanno detto, in sede di conferma, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) e il Tribunale di Verona (10 giugno 2025), quest’ultimo anche quando il piano liquidatorio era più favorevole ai creditori della liquidazione giudiziale.
L’insolvente che chiede la proroga deve quindi dimostrare due cose: che c’è una continuità aziendale, diretta o indiretta, realistica; e che nel frattempo l’impresa è gestita nel prevalente interesse dei creditori, informando preventivamente per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII).
“E se i creditori non rispondono proprio? Il loro silenzio mi fa perdere la proroga?”
Non necessariamente: in un caso il silenzio delle banche è stato usato proprio per giustificare la proroga. Il Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento del 4 giugno 2024 (massimario CCIAA Prato-Pistoia), ha ricordato che le banche hanno l’obbligo di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, con risposte tempestive e motivate, ma che questo obbligo non ha una sanzione diretta. Per evitare che l’inerzia dei creditori ricada sull’impresa, il tribunale ha ritenuto possibile disporre la proroga delle misure protettive come strumento di indiretta persuasione a coltivare le trattative.
È un precedente utile, ma da maneggiare con prudenza: va documentato il silenzio. Servono le PEC inviate, i solleciti, le convocazioni dell’esperto rimaste senza risposta. Il Tribunale di Milano (14 luglio 2022) richiedeva l’adesione della generalità dei creditori “ovvero” un loro diniego immotivato: il silenzio prolungato, ben documentato, può essere equiparato a un rifiuto senza ragioni.
Al contrario, se i creditori principali hanno espresso un no motivato e definitivo, la proroga diventa difficile: manca la prospettiva di accordo. In quel caso conviene usare il tempo residuo per preparare uno degli sbocchi alternativi.
“Alla fine, quanto tempo ho davvero, al massimo?”
Per le trattative fino a 360 giorni dall’accettazione dell’esperto (oltre alle eventuali attività conclusive); per la protezione al massimo 240 giorni di misure protettive, dentro un tetto generale di 12 mesi che vale anche per gli strumenti successivi. Ma sono numeri massimi, non diritti acquisiti.
Il tempo reale dipende da tre fattori: quanto convincete l’esperto (che deve acconsentire alla prosecuzione), quanto convincete il giudice (che deve prorogare le misure), e quanto delle misure protettive “spendete” nella composizione, sapendo che ciò che usate ora non sarà disponibile dopo. Su quest’ultimo punto torniamo nella domanda “che nessuno fa”.
“Mi fa vedere un esempio concreto, con date e numeri?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative: sono ipotesi costruite per spiegare il meccanismo, non casi reali. Le date sono state controllate sul calendario 2026.
Simulazione 1: S.r.l. metalmeccanica, due orologi da sincronizzare.
- Debiti complessivi: 1.284.600 €, di cui 612.400 € verso tre banche, 318.750 € verso l’erario, 353.450 € verso fornitori.
- L’esperto accetta l’incarico giovedì 5 marzo 2026. Lo stesso giorno l’istanza con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese.
- Il ricorso per la conferma è depositato venerdì 6 marzo 2026 (entro il giorno successivo, art. 19, comma 1). Il giudice fissa l’udienza per venerdì 13 marzo 2026, entro i dieci giorni.
- L’ordinanza conferma le misure per 120 giorni dalla pubblicazione: scadenza venerdì 3 luglio 2026.
- Lunedì 15 giugno 2026 la società deposita istanza di proroga per altri 110 giorni, con parere favorevole dell’esperto, term sheet condiviso con due banche su tre e piano di tesoreria. Il tribunale, che segue l’orientamento garantista, fissa un’udienza e sente le banche; la proroga viene concessa fino a mercoledì 21 ottobre 2026. Totale: 230 giorni, sotto il limite di 240.
- Intanto l’incarico dell’esperto scade dopo 180 giorni, martedì 1° settembre 2026. Lunedì 20 luglio 2026 (prima di agosto, perché la sospensione feriale non opera) l’impresa e le banche chiedono la prosecuzione per 150 giorni; l’esperto acconsente e annota la proroga sulla piattaforma. Le trattative possono andare avanti fino a venerdì 29 gennaio 2027.
Esito del calcolo: dal 22 ottobre 2026 al 29 gennaio 2027 le trattative proseguono senza misure protettive, perché il limite dei 240 giorni è quasi esaurito (restano 10 giorni). Se in quel periodo un fornitore avvia un pignoramento, lo scudo tipico non c’è più; resta il divieto di aprire la liquidazione giudiziale finché le trattative pendono (art. 18, comma 4, come letto dal Tribunale di Reggio Emilia il 7 ottobre 2025). E c’è un secondo conto: dei dodici mesi dell’art. 8 ne sono stati usati circa sette e mezzo. Se la soluzione finale sarà un accordo di ristrutturazione da omologare, con nuove misure protettive, restano poco più di quattro mesi di protezione utilizzabile. Per questo, nella proroga, conviene chiedere solo i giorni davvero necessari.
Simulazione 2: ditta individuale sotto soglia, scadenza in pieno agosto.
- Impresa minore (bar-ristorante), debiti per 186.350 €: 74.220 € tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, 58.900 € di finanziamento bancario, 31.480 € verso fornitori, 21.750 € di canoni arretrati al locatore.
- Istanza presentata al segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, comma 2). L’esperto accetta mercoledì 18 febbraio 2026.
- I 180 giorni scadono lunedì 17 agosto 2026. La sospensione feriale non sposta nulla (art. 9, comma 1, CCII).
- Martedì 28 luglio 2026 il titolare, con l’adesione scritta della banca e del locatore (i fornitori hanno già firmato un accordo di dilazione e non devono riconfermare, secondo la lettura del Tribunale di Bologna del 30 gennaio 2024), chiede la prosecuzione fino a lunedì 16 novembre 2026: il tempo per ricevere la risposta sulla proposta di pagamento dilazionato all’erario. L’esperto acconsente.
Due sviluppi possibili.
Variante A: entro ottobre si raggiunge un accordo con banca e locatore e una dilazione con l’erario. Le parti firmano un accordo con l’esperto, ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3. L’impresa resta aperta.
Variante B: l’erario non aderisce e la banca si ritira. L’esperto redige la relazione finale, comunicata lunedì 23 novembre 2026, dando atto che le trattative si sono svolte in buona fede ma che le soluzioni non sono praticabili. Il titolare può presentare un concordato semplificato entro 60 giorni, cioè entro venerdì 22 gennaio 2027 (art. 25-sexies, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5), oppure un concordato minore (art. 74) o una domanda di liquidazione controllata (art. 268).
Controprova: se il titolare avesse chiesto la prosecuzione martedì 18 agosto 2026, a incarico già concluso, la richiesta sarebbe arrivata fuori tempo. Avrebbe perso la possibilità di proseguire e si sarebbe trovato a dover ricominciare con una nuova istanza, con tutti i limiti che la legge pone alla reiterazione (art. 25-quinquies) e al cumulo delle misure (art. 8).
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il tempo che uso adesso, quanto mi costerà dopo?”
Chi chiede una proroga pensa al presente: arrivare alla firma dell’accordo senza pignoramenti. Quasi nessuno pensa a cosa succede se l’accordo non basta e serve uno strumento successivo: un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, un concordato preventivo o, per l’impresa minore, un concordato minore.
Qui entra in gioco l’art. 8 CCII. La durata complessiva delle misure protettive non può superare dodici mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe, e il conto comprende le misure ottenute nella composizione negoziata. Il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025 ha precisato che il limite si riferisce alla stessa situazione di crisi o insolvenza e non riparte con l’omologazione di uno strumento precedente, a meno di una vera discontinuità (passività diverse, attivo diverso, strategia diversa).
Conseguenza pratica: ogni giorno di misure protettive ottenuto con una proroga nella composizione negoziata è un giorno in meno di protezione disponibile per il concordato o l’accordo che potrebbe venire dopo. Chi arriva alla fine della composizione dopo 240 giorni di misure protettive ha ancora circa quattro mesi da usare in un eventuale strumento successivo, cioè un tempo spesso insufficiente a portare un concordato all’omologazione.
Due domande accessorie, che vanno poste insieme.
La prima: il piano B è pronto? Una proroga chiesta senza aver valutato quale strumento utilizzare se le trattative falliscono è una scommessa. Al contrario, un’impresa che sa già di poter passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato può dosare la proroga, magari chiedendo 60 giorni invece di 120.
La seconda: la proroga è compatibile con le altre iniziative? Il Tribunale di Napoli Nord (4 gennaio 2024) ha ritenuto incompatibile la richiesta di proroga con la contemporanea iniziativa di concordato preventivo (art. 44), richiamando l’art. 25-quinquies. Chi “apre” un’altra procedura per prudenza rischia di perdere le misure della composizione.
La proroga va pensata come una scelta strategica, non come un riflesso automatico davanti alla scadenza.
“Ma i giudici, su questo, cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali su cui abbiamo costruito le risposte. Una premessa di metodo: sulla proroga nella composizione negoziata la giurisprudenza è quasi solo di merito, e molte pronunce sono del 2022-2023, rese sul D.L. 118/2021 (art. 7, comma 5) o sul primo testo del CCII; i principi restano utili ma vanno riletti alla luce del testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024. Salvo diversa indicazione, le pronunce sono riportate in massima nel massimario della composizione negoziata della Camera di commercio di Prato-Pistoia (edizione maggio 2026), che non ne indica il numero.
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Trib. Bologna, 30 gennaio 2024 (proroga richiesta dalle parti). Il riferimento a “tutte” le parti nell’art. 17, comma 7, riguarda solo i creditori con cui le trattative sono effettivamente in corso; non conta il consenso di chi ha già firmato né di chi ha già rifiutato. Rilevanza: stabilisce di chi serve l’adesione per prorogare l’incarico.
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Trib. Bologna, 30 gennaio 2024 (proroga ex lege). Il deposito di una richiesta ai sensi degli artt. 19 o 22 prima della scadenza dei 180 giorni basta a far proseguire la composizione; la durata della prosecuzione dell’incarico è svincolata da quella delle misure protettive. Rilevanza: indica il momento entro cui agire e conferma che i due orologi sono distinti.
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Trib. Milano, 14 luglio 2022. Non essendo previsto un numero massimo di proroghe ma solo un limite complessivo, si possono concedere più proroghe, purché collegate al buon esito delle trattative, con parere favorevole dell’esperto, adesione della generalità dei creditori (o loro diniego immotivato) e buona fede del debitore. Rilevanza: ammette proroghe “a scaglioni”.
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Trib. Avellino, 7 dicembre 2022. In sede di proroga il giudice valuta se il prolungamento serve al buon esito di trattative già avanzate e richiede un piano dettagliato discusso con almeno una parte dei creditori; in caso di cessione dell’azienda, procedure competitive avviate e offerte determinate, irrevocabili e garantite. Rilevanza: elenca cosa portare al giudice.
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Trib. Mantova, 9 marzo 2023. Per la proroga servono la permanenza del fumus (ragionevole probabilità di risanamento), del periculum e una progressione effettiva e riscontrabile delle iniziative di risanamento. Rilevanza: la proroga va “guadagnata” con progressi documentati.
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Trib. Prato, 22 aprile 2022. Alla conferma basta la disponibilità a trattare; al rinnovo il giudice accerta l’imminenza dell’accordo e la necessità di tempo per perfezionare un’intesa quasi raggiunta. Rilevanza: l’asticella per la proroga è più alta che per la conferma.
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Trib. Bologna, 30 novembre 2022. Lo stato di insolvenza non impedisce la proroga delle misure protettive e cautelari, perché i creditori sono tutelati dalla gestione nel loro prevalente interesse e dalla vigilanza dell’esperto. Rilevanza: apre la proroga anche all’impresa già insolvente ma risanabile.
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Trib. Modena, 1° dicembre 2022, e Trib. Piacenza, 18 dicembre 2023. La proroga delle misure può essere decisa senza udienza e senza contraddittorio con i creditori, perché l’art. 19, comma 5, a differenza dei commi 4 e 6, non lo prevede. Rilevanza: orientamento “snello”.
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Trib. Salerno, 14 novembre 2023, e Trib. Ferrara, 9 luglio 2024. La proroga richiede il contraddittorio con i creditori pregiudicati (Salerno); almeno quando riguarda un singolo creditore determinato, quel creditore va sentito (Ferrara). Rilevanza: orientamento opposto, che impone di depositare l’istanza con margine.
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Trib. Piacenza, 5 gennaio 2024. La mancata acquisizione del parere dell’esperto non rende di per sé illegittima la proroga, che va comunque verificata sui requisiti sostanziali. Rilevanza: il parere resta il documento più persuasivo.
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Trib. Ancona, 28 marzo 2025. La proroga delle misure è ammessa anche quando si tratta con un solo creditore, se la trattativa è stata utilmente coltivata e porta a un accordo idoneo al risanamento; la durata deve essere proporzionata. Rilevanza: caso tipico della PMI esposta verso una sola banca o verso l’erario.
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Trib. Napoli Nord, 4 giugno 2024. Davanti alla radicale inerzia delle banche, la proroga delle misure protettive può essere usata come strumento di indiretta persuasione a trattare. Rilevanza: il silenzio documentato dei creditori non è necessariamente un ostacolo.
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Trib. Bergamo, 22 aprile 2022. In sede di proroga non si possono ampliare le misure né estenderle a soggetti diversi da quelli del provvedimento originario. Rilevanza: la proroga allunga, non allarga.
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Trib. Larino, 20 maggio 2024. Gli effetti delle misure protettive non possono protrarsi oltre la durata dell’incarico dell’esperto, eventualmente prorogato. Rilevanza: lega la protezione alla durata delle trattative.
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Trib. Udine, 30 aprile 2024; Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025; Trib. Milano, 22 novembre 2023. Udine ammette misure cautelari con contenuto analogo a quelle protettive oltre i 240 giorni; Lanciano le concede fino a dodici mesi complessivi per proteggere la liquidità di una cessione autorizzata; Milano esclude che le misure cautelari possano avere contenuto sovrapponibile per eludere i limiti degli artt. 19 e 8. Rilevanza: fotografa un contrasto aperto.
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Trib. Bologna, sez. IV civile, sent. n. 1780 del 19 maggio 2025 (commentata su diritto.it). Il limite di dodici mesi dell’art. 8 riguarda la stessa crisi, non si azzera con l’omologazione di uno strumento precedente e non può essere aggirato con misure cautelari atipiche. Rilevanza: è la base della “domanda che nessuno fa”.
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Trib. Napoli Nord, 4 gennaio 2024. Archiviata la composizione dopo la relazione finale, il tribunale non può prorogare le misure, nemmeno in sede di reclamo; la proroga è incompatibile con l’iniziativa di concordato preventivo. Rilevanza: la proroga va chiesta prima della chiusura e senza aprire procedure incompatibili.
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Trib. Lanciano, 29 gennaio 2026. L’esperto può compiere le attività conclusive anche oltre il termine originario, se sono in definizione accordi o la transazione fiscale, purché riconducibili all’incarico. Rilevanza: margine ristretto per chiudere, non per riaprire.
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Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di aprire la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non fino al termine fissato dal giudice per le misure. Rilevanza: cosa resta della protezione quando le misure scadono.
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Trib. Brescia, 5 agosto 2022, e Trib. Torino, 22 agosto 2022. La durata delle misure protettive non è soggetta a sospensione feriale (Brescia richiama l’art. 9, comma 1, CCII); il periodo feriale non va scomputato (Torino). Rilevanza: agosto non regala tempo.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026 (massima su Brocardi). Dopo il diniego della conferma delle misure protettive, il debitore resta libero di proporre reclamo; nel caso esaminato il termine di quindici giorni era scaduto. Rilevanza: il reclamo è l’unico rimedio e ha tempi stretti.
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Trib. Brescia, 30 settembre 2024, e Trib. Milano, 19 giugno 2025. Vanno revocate le misure dell’imprenditore che non avvia trattative concrete né trasmette i documenti all’esperto (Brescia); la buona fede impone il puntuale pagamento dei debiti correnti (Milano). Rilevanza: sono i comportamenti che fanno perdere la proroga.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un imprenditore ci chiede se e come prorogare le trattative, il lavoro dello Studio Monardo segue passaggi precisi.
- Ricostruiamo il calendario reale dell’incarico e delle misure: data di accettazione del primo esperto, pubblicazione nel registro delle imprese, ordinanza di conferma, scadenze dei 180 giorni, dei 240 giorni e del tetto di dodici mesi dell’art. 8.
- Facciamo la mappa delle trattative creditore per creditore, distinguendo chi ha già firmato, chi ha rifiutato in modo definitivo e chi è ancora al tavolo, per individuare di chi serve davvero l’adesione alla prosecuzione.
- Redigiamo la richiesta di prosecuzione all’esperto, con cronoprogramma dei passaggi mancanti, durata proporzionata e documenti a supporto.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di proroga delle misure protettive ai sensi dell’art. 19, comma 5, con un anticipo tale da reggere anche l’orientamento che impone l’udienza e il contraddittorio.
- Verifichiamo con i commercialisti dello staff la tesoreria del periodo di proroga, perché i debiti correnti continuino a essere pagati e la buona fede dell’impresa sia documentata.
- Coordiniamo i tempi della transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis) e delle delibere bancarie, che spesso sono la vera ragione della proroga.
- Valutiamo l’uso delle misure cautelari solo dove la giurisprudenza lo consente, senza costruire richieste che il tribunale potrebbe considerare elusive dei limiti degli artt. 19 e 8.
- Prepariamo il piano B in parallelo: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato per l’impresa minore; accordi di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione o concordato preventivo per le altre imprese, con il conteggio dei mesi di protezione ancora disponibili.
- Proponiamo reclamo contro l’ordinanza che nega la proroga o la conferma, nel termine di legge, che corre anche in agosto.
- Seguiamo le eventuali azioni esecutive che ripartono alla scadenza delle misure, con le opposizioni previste dal codice di procedura civile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere il percorso dal lato dell’esperto significa sapere quali informazioni l’esperto deve avere per acconsentire alla prosecuzione e che cosa deve poter scrivere nel parere che il giudice valuterà sulla proroga delle misure. Per le imprese minori, che in caso di insuccesso approdano al concordato minore o alla liquidazione controllata, si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne. E lo staff lavora in modo integrato, con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi sulle istanze e sui rapporti con il tribunale, i secondi sui numeri, sulla tesoreria e sulla documentazione contabile che esperto e giudice chiedono di vedere. Non promettiamo l’esito delle trattative: ci impegniamo a costruire la richiesta di proroga più solida possibile e a preparare per tempo l’alternativa.
In sintesi
Tre messaggi da portare via.
Primo: le trattative si possono prorogare, ma gli orologi sono due. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni e può proseguire per altri 180, con il consenso dell’esperto o quando c’è un procedimento ex artt. 19 o 22 in corso; le misure protettive durano da 30 a 120 giorni e possono arrivare al massimo a 240. Vanno sincronizzati.
Secondo: la proroga si chiede prima della scadenza e si guadagna con i fatti. Piano aggiornato, trattative che avanzano, parere dell’esperto, debiti correnti pagati. I termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII) e, una volta archiviata la composizione, non c’è più nulla da prorogare.
Terzo: ogni giorno di protezione usato oggi si sottrae al tetto di dodici mesi dell’art. 8. La proroga è una scelta strategica da fare guardando anche allo strumento che potrebbe venire dopo.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con la prospettiva di chi conosce la composizione negoziata da entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, per le piccole imprese che dalla composizione passano al sovraindebitamento, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. È questa combinazione che permette di valutare insieme la proroga e il piano B.
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