Il Fondo Pensione Complementare Può Essere Preso Nella Liquidazione Controllata?

Sono le nove di sera, la domanda di liquidazione controllata è quasi pronta e il debitore, davanti all’ultimo estratto conto del suo fondo pensione, fa la domanda che si fanno quasi tutti: “Quei 31.000 euro accantonati in vent’anni di lavoro finiranno ai creditori?”. La risposta breve è che, finché la posizione resta nella fase di accumulo, il liquidatore di norma non può prenderla. Ma la risposta vera dipende dal calendario. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: il fondo pensione che oggi è al riparo può trasformarsi in denaro liquido, e quindi aggredibile, il giorno in cui si chiede un riscatto, si ottiene un’anticipazione per la casa o si va in pensione e si incassa il capitale. Tutto questo può accadere mentre la procedura è aperta, cioè nei tre anni in cui i beni sopravvenuti entrano nella massa.

Questo articolo ricostruisce la vicenda in sequenza, come un’inchiesta sui fatti: cosa accade al fondo pensione otto settimane prima del deposito, il giorno del ricorso, alla sentenza di apertura, durante le domande dei creditori e il programma di liquidazione, quando arriva un riscatto o la pensione, alla scadenza dei tre anni e dopo l’esdebitazione. Per ogni tappa indichiamo la norma, i termini che si attivano, le mosse possibili e quelle precluse, l’errore tipico e i tempi reali.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio tra liquidazione controllata e patrimonio previdenziale perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il momento in cui l’Organismo deve attestare se c’è attivo da distribuire, e quindi il momento in cui la posizione nel fondo pensione viene valutata, inclusa o lasciata fuori. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il fondo pensione si intreccia con TFR, cessioni del quinto, deducibilità dei contributi e tassazione delle prestazioni.

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La mappa temporale: dal primo estratto conto all’esdebitazione

Prima di entrare nelle singole fasi serve un solo paragrafo di inquadramento. La liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato non fallibile, consumatore, professionista o imprenditore minore, mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, gestito da un liquidatore nominato dal tribunale, e dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura può ottenere l’esdebitazione (art. 282). Non tutto il patrimonio, però, entra nella procedura: l’art. 268 c.4 esclude i crediti impignorabili, le cose non pignorabili per legge e, nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, stipendi, pensioni e ciò che il debitore guadagna. È dentro questa esclusione che si gioca la partita del fondo pensione.

Il punto decisivo non è “se” il fondo pensione esiste, ma in quale stato si trova in ciascun giorno della procedura: posizione in accumulo, somma riscattata, anticipazione erogata, rendita o capitale pensionistico. Ogni stato ha un regime diverso di aggredibilità, e il calendario della liquidazione controllata, con la sua finestra triennale sui beni sopravvenuti (art. 272 c.3 e c.3-bis), decide quale stato conta.

La tabella riassume le tappe sviluppate nelle sezioni successive.

Tappa Quando Cosa succede al fondo pensione Termine o regola chiave Sezione
1 8-2 settimane prima del deposito Si ricostruisce la posizione: montante, contributi, TFR conferito, anticipazioni già chieste Documenti dell’art. 269 e relazione OCC “Otto settimane prima”
2 Giorno 0 Deposito del ricorso; la posizione va dichiarata, ma non è attivo da distribuire Art. 268 c.3: per la domanda del debitore serve l’attestazione di attivo “Giorno 0”
3 Giorno 15-45 circa Sentenza di apertura; il giudice fissa i limiti del mantenimento Art. 270; art. 268 c.4 lett. b “Dal giorno 15 al 45”
4 Entro 90 giorni dalla sentenza Domande dei creditori; inventario; il liquidatore chiede notizie al fondo Art. 270 c.2 lett. d: termine non superiore a 90 giorni “Entro 90 giorni”
5 Mesi 4-8 Stato passivo e programma di liquidazione: il fondo non compare tra i beni da vendere Art. 273: 15 giorni osservazioni, 8 giorni reclamo “Mesi 4-8”
6 Qualsiasi momento entro i 3 anni Riscatto, anticipazione, perdita del lavoro: la posizione può diventare denaro aggredibile Art. 272 c.3 e c.3-bis (beni sopravvenuti) “In qualunque mese”
7 Se si matura la pensione Rendita e capitale: limiti delle pensioni; quota in capitale fino al 60% dal 1° luglio 2026 Art. 11 D.Lgs. 252/2005, L. 199/2025 “Se arriva la pensione”
8 Anno 3 Esdebitazione; 15 giorni per le osservazioni; 30 giorni per il reclamo Art. 282 c.1 e c.3 “Anno 3”
9 Dopo l’esdebitazione La posizione resta del debitore; restano esclusi alcuni debiti Art. 278 c.6 e c.7 “Dopo l’esdebitazione”

Un’avvertenza vale per tutte le tappe: i termini della procedura corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi riceve una comunicazione del liquidatore il 3 agosto non può contare sul periodo 1-31 agosto per rispondere a settembre.

Otto settimane prima del deposito: la fotografia del fondo pensione

Cosa succede

Il calendario vero comincia prima del tribunale. Il debitore ha conferito l’incarico all’OCC e l’Organismo, per redigere la relazione, chiede l’elenco di tutti i beni e di tutti i rapporti. È qui che il fondo pensione entra per la prima volta nella storia: non come bene da vendere, ma come voce da descrivere. Il gestore chiede l’ultima comunicazione periodica del fondo (il documento annuale che riporta la posizione individuale maturata), il modulo di adesione, l’indicazione di quanto TFR è stato conferito, le eventuali anticipazioni già ottenute negli anni precedenti, gli eventuali vincoli (per esempio una cessione del quinto che ha coinvolto anche la posizione o il TFR).

In concreto la fotografia deve rispondere a sei domande: a quale forma pensionistica il debitore è iscritto (fondo negoziale di categoria, fondo aperto, piano individuale pensionistico di tipo assicurativo); da quanti anni; quale montante risulta alla data più recente; quanta parte deriva da TFR, quanta da contributi del datore e quanta da versamenti volontari; quali anticipazioni o riscatti sono già stati chiesti; se il debitore ha oggi, o avrà nei prossimi tre anni, i requisiti per una prestazione, un riscatto o un’anticipazione.

La norma

Il riferimento è il D.Lgs. 252/2005 sulla previdenza complementare. Secondo l’impostazione tradizionale dell’art. 11 c.10, le posizioni individuali nella fase di accumulo non sono aggredibili dai creditori dell’iscritto, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita (e le anticipazioni per spese sanitarie) seguono i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni della previdenza obbligatoria. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 c.201) ha riscritto parti dell’art. 11 con decorrenza dal 1° luglio 2026; secondo la sintesi pubblicata da EC News il 14 gennaio 2026, il testo riformato stabilisce che i crediti derivanti da riscatto totale e parziale e le somme oggetto delle anticipazioni del comma 7, lettere b) e c), non sono soggetti a vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Tradotto: finché il denaro resta nel fondo è protetto; quando esce come riscatto o come anticipazione per la casa o per “ulteriori esigenze”, diventa denaro come un altro.

Sul fronte della procedura, l’art. 269 CCII chiede che la domanda sia corredata dalla relazione dell’OCC, e la Cassazione ha chiarito che quella relazione è un requisito di ammissibilità (Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, nota da sintesi diritto.it; nello stesso senso Cass. n. 28576/2025). Una relazione che descrive male il fondo pensione, o lo omette, non è un dettaglio formale: è un difetto che il giudice può rilevare.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini perentori di legge contro il debitore, ma ne corrono di pratici. L’art. 68 c.4, applicabile in via generale all’attività dell’OCC, prevede che entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’Organismo ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario. Il fondo pensione, invece, risponde ai tempi del suo servizio clienti: una comunicazione aggiornata o un prospetto della posizione richiesto via area riservata arriva di solito in pochi giorni, ma una ricostruzione storica delle anticipazioni o dei trasferimenti tra fondi può richiedere settimane. Il primo termine utile è quello che ti dai tu: chiedere tutto al fondo almeno sei-otto settimane prima della data prevista per il deposito.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la fase con il maggior numero di opzioni aperte, e anche con il maggior numero di trappole. Il debitore può:

  • verificare con l’OCC se, oltre al fondo, esiste attivo realmente distribuibile (un’auto, una quota di immobile, la parte di stipendio eccedente il mantenimento): senza attivo, la domanda del debitore persona fisica non si apre (art. 268 c.3), e allora la strada potrebbe essere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283);
  • valutare se sospendere i versamenti volontari aggiuntivi al fondo, che nel periodo immediatamente precedente il deposito possono essere letti come sottrazione di risorse ai creditori;
  • non chiedere riscatti o anticipazioni “di corsa” pensando di mettere al sicuro il denaro: il risultato è l’opposto, perché il denaro riscattato non è più protetto.

Restano precluse, già da ora, le operazioni che svuotano il patrimonio a favore di un solo creditore: pagare il cugino che ha prestato 8.000 euro usando un’anticipazione appena ottenuta è il modo più rapido per compromettere l’esdebitazione futura, perché l’art. 280 lett. b) esclude chi ha distratto l’attivo e l’art. 282 c.2 chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è il riscatto preventivo: il debitore che ha perso il lavoro e ha maturato i requisiti chiede il riscatto della posizione due mesi prima del deposito, convinto che “i soldi in tasca” siano più sicuri. Accade il contrario. Il fondo pensione in accumulo non sarebbe entrato nella liquidazione; i 24.000 euro netti riscattati sul conto corrente, invece, sono attivo a tutti gli effetti e il liquidatore li acquisisce alla massa. Se nel frattempo sono stati spesi o girati a un familiare, il debitore dovrà spiegare dove sono finiti, e la spiegazione peserà sulla meritevolezza al momento dell’esdebitazione.

Il secondo errore è dimenticare di dichiarare il fondo perché “tanto non si tocca”. La posizione va indicata comunque: la completezza della documentazione è proprio uno dei punti su cui l’OCC si esprime, e l’omissione di un rapporto, anche protetto, incrina la credibilità dell’intero quadro.

Quanto dura realmente

La preparazione della domanda richiede in genere da uno a tre mesi, a seconda della rapidità con cui arrivano i documenti bancari, fiscali e previdenziali. La parte relativa al fondo pensione è raramente il collo di bottiglia, a meno che il debitore abbia cambiato più fondi, abbia chiesto anticipazioni in passato o abbia una posizione presso un piano assicurativo con documentazione dispersa. In questi casi conviene mettere in conto due-quattro settimane solo per la ricostruzione.

Giorno 0: il deposito del ricorso e l’attestazione sull’attivo

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata arriva al tribunale competente (art. 27 c.2) con la relazione dell’OCC. Nell’inventario dei beni compare la riga “posizione presso la forma pensionistica complementare X, montante al 30 settembre 2026: 31.270,46 euro”. Accanto, la relazione indica che si tratta di una posizione in fase di accumulo e che, salvo eventi futuri, non è destinata alla liquidazione.

La domanda chiave del giorno 0 non riguarda il fondo, ma ciò che c’è intorno. Per la domanda del debitore persona fisica, l’art. 268 c.3 vuole che l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Se l’unico “patrimonio” del debitore è il fondo pensione in accumulo, l’attestazione rischia di non poter essere rilasciata, perché quella somma non è distribuibile ai creditori. Il fondo, paradossalmente, non aiuta ad aprire la procedura.

La norma

Oltre all’art. 268 c.3, conta l’art. 268 c.4, che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni e salari nei limiti indicati dal giudice, i beni del fondo patrimoniale e le cose non pignorabili per legge. La posizione nel fondo pensione in accumulo rientra nell’area delle esclusioni in forza della disciplina speciale del D.Lgs. 252/2005, che è appunto una legge che ne limita l’aggredibilità. Dal deposito, inoltre, si sospende il corso degli interessi ai soli effetti del concorso, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5).

Due pronunce di merito, note da rassegne, illustrano il peso del requisito dell’attivo. Il Tribunale di Chieti (10/6/2025) ha ritenuto che senza utilità per i creditori la liquidazione non si apra; il Tribunale di Reggio Calabria (n. 12/2025) ha chiarito che, se è il creditore a chiedere l’apertura, l’incapienza deve essere eccepita dal debitore. Nessuna delle due riguarda specificamente un fondo pensione, ma entrambe spiegano perché un debitore che possiede solo la posizione previdenziale debba ragionare sull’alternativa dell’art. 283.

I termini che si attivano

Se il ricorso è incompleto, il tribunale può chiedere integrazioni e il debitore deve rispettare il termine assegnato, che non è sospeso in agosto (art. 9 c.1). Se la domanda arriva da un creditore e il debitore persona fisica vuole eccepire che non c’è attivo acquisibile, deve farlo entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione dell’OCC non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268 c.3). Per la domanda del creditore resta poi la soglia: la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2); la Cassazione ha precisato che nel calcolo rientra anche il credito del socio postergato (Cass. n. 17508/2025).

Cosa può fare il debitore ora

Al giorno 0 il debitore può ancora:

  • completare l’inventario con tutti i rapporti previdenziali, indicando per ciascuno lo stato (accumulo, prestazione in corso, anticipazione richiesta);
  • segnalare al giudice eventi prevedibili nei tre anni successivi: pensionamento atteso nel 2028, inoccupazione che fa maturare il requisito per un riscatto, necessità di un’anticipazione per spese sanitarie. Una richiesta prevedibile, dichiarata subito, evita che il liquidatore la scopra dopo;
  • chiedere che la sentenza di apertura indichi espressamente i limiti dell’art. 268 c.4 lett. b) anche per eventuali prestazioni pensionistiche future, non solo per lo stipendio attuale.

È invece ormai precluso modificare in modo sostanziale la composizione del patrimonio: da questo momento qualsiasi atto dispositivo deve passare attraverso la procedura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del giorno 0 è il ricorso costruito sul fondo pensione: il debitore, o un consulente poco attento, indica il montante del fondo come attivo da distribuire per “far quadrare” l’attestazione dell’art. 268 c.3. È un’operazione fragile. Se la posizione è in accumulo, il liquidatore non potrà incassarla; il programma di liquidazione resterà vuoto e la procedura rischia di chiudersi senza riparti, con il giudice che si chiede perché sia stata aperta. Se l’attivo vero non c’è, è più corretto valutare subito l’esdebitazione dell’incapiente, che ha requisiti propri e compensi dell’OCC ridotti della metà (art. 283 c.6).

Quanto dura realmente

Il deposito in sé è un atto di un giorno. Il tempo reale è quello che separa il deposito dalla sentenza: dipende dal carico del tribunale e dalla completezza della domanda, e nella pratica può andare da poche settimane a qualche mese. Una domanda chiara sul fondo pensione, che spiega da subito perché non è attivo distribuibile, accorcia le richieste di chiarimenti.

Dal giorno 15 al 45: la sentenza di apertura e i limiti del mantenimento

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza (art. 270). Nomina il giudice delegato e il liquidatore (se la domanda è del debitore, il tribunale conferma l’OCC come liquidatore, altrimenti lo sceglie dal registro, art. 270 c.2 lett. b), ordina la consegna dei beni, assegna ai creditori il termine per le domande e, soprattutto per il nostro tema, fissa i limiti di ciò che il debitore trattiene per il mantenimento suo e della famiglia.

Per il fondo pensione la sentenza di apertura ha un effetto indiretto ma importante. Non dispone nulla sulla posizione in accumulo, che resta dov’è; ma dalla sentenza in poi tutto ciò che il debitore riceverà, compresi eventuali riscatti o capitali pensionistici, sarà misurato con il metro della procedura: dentro la massa ciò che è aggredibile, fuori ciò che il giudice lascia al mantenimento o che la legge rende impignorabile.

La norma

L’art. 270 CCII disciplina contenuto ed effetti della sentenza; il c.5 rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 142 e 143 (effetti sul patrimonio e sui rapporti processuali) e agli artt. 150 e 151. La Cassazione ha applicato alla liquidazione controllata anche l’art. 154 c.2, sulla scadenza dei crediti all’apertura (Cass. n. 28573/2025). L’art. 268 c.4 lett. b) affida al giudice la determinazione della parte di stipendi e pensioni che il debitore trattiene: è un limite “su misura”, non una percentuale fissa.

Sul piano dei requisiti, la Cassazione ha chiarito che l’apertura non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase dell’esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025). Per chi teme che “aver tenuto il fondo pensione mentre non pagava le rate” sia letto come scorrettezza, questo significa che la questione non blocca l’apertura, ma va comunque preparata per l’anno 3.

I termini che si attivano

La sentenza di apertura è impugnabile. In forza degli artt. 270 c.5 e 65 c.2, la Cassazione ha applicato alla liquidazione controllata le regole dell’art. 51 (Cass. Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025, sul c.15). Il reclamo si propone alla corte d’appello entro il termine di trenta giorni (art. 51 c.1), che per le parti decorre dalla notificazione telematica a cura dell’ufficio. Il termine non si sospende in agosto.

Per il debitore il termine più rilevante, però, è un altro: dalla sentenza scatta la finestra triennale dell’art. 272 c.3, durante la quale la procedura resta aperta ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti. È la finestra in cui ogni trasformazione del fondo pensione in denaro deve essere valutata con il liquidatore.

Cosa può fare il debitore ora

Con la sentenza in mano il debitore può:

  • verificare che il limite di mantenimento fissato dal giudice sia realistico, perché da quel limite dipende anche la quota di un’eventuale pensione futura che resterà a lui;
  • comunicare subito al liquidatore l’esistenza della posizione nel fondo e degli eventi attesi, consegnando la documentazione già raccolta;
  • interrompere o ridurre i versamenti volontari aggiuntivi che non siano coerenti con la quota di reddito lasciata al mantenimento, e discutere con il liquidatore la sorte del TFR futuro e del contributo del datore, che normalmente continuano a seguire il rapporto di lavoro.

Restano precluse le iniziative autonome: il debitore non può più disporre dei beni compresi nella liquidazione, e le somme che entrano nella massa vanno gestite dal liquidatore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che la sentenza “congeli” anche il futuro del fondo. Non è così. La posizione resta del debitore, continua a ricevere TFR e contributi se il rapporto di lavoro prosegue, e può cambiare stato. Chi non chiede al giudice o al liquidatore come saranno trattati un futuro capitale pensionistico o un futuro riscatto rischia di scoprirlo quando il fondo ha già pagato.

Un secondo errore, più sottile, riguarda la cessione del quinto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 31/2025, ha affermato che la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Se il contratto di cessione coinvolge anche il TFR o la posizione previdenziale, la questione va posta subito, perché il cessionario potrebbe chiedere al fondo di pagargli direttamente le somme che matureranno.

Quanto dura realmente

Tra deposito e sentenza passano, nei tribunali più rapidi, poche settimane; altrove servono alcuni mesi, soprattutto se il giudice chiede integrazioni. La sentenza, una volta emessa, produce effetti immediati: il reclamo non sospende l’efficacia, salvo l’art. 52 (art. 51 c.4).

Entro 90 giorni: le domande dei creditori e la lettera del liquidatore al fondo

Cosa succede

Il calendario ora corre per i creditori. La sentenza assegna loro un termine, non superiore a 90 giorni, per far pervenire al liquidatore le domande di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo (art. 270 c.2 lett. d). Nello stesso periodo il liquidatore redige l’inventario e verifica i beni del debitore.

Per il fondo pensione accade in genere una cosa precisa: il liquidatore scrive alla forma pensionistica comunicando l’apertura della procedura e chiedendo la situazione della posizione, l’eventuale pendenza di richieste di prestazione, riscatto o anticipazione, e chiedendo di essere informato prima di qualsiasi pagamento al debitore. Non è un pignoramento della posizione: è una cautela perché, se domani una somma esce dal fondo in forma aggredibile, arrivi alla procedura e non sul conto personale del debitore.

La norma

La lettera del liquidatore si fonda sui poteri di amministrazione e di acquisizione dei beni (artt. 270 e 272) e sulla regola dei beni sopravvenuti (art. 272 c.3-bis, che li ricomprende fino all’esdebitazione). La posizione in accumulo resta tutelata dal D.Lgs. 252/2005. Il punto giuridico più delicato è un altro: il liquidatore può chiedere lui il riscatto della posizione al posto del debitore? La risposta prevalente è negativa. Il riscatto è una facoltà legata a requisiti personali dell’iscritto (la perdita dei requisiti di partecipazione, l’inoccupazione, l’invalidità, secondo l’art. 14 del D.Lgs. 252/2005 e il regolamento del fondo), e il diritto alla posizione nella fase di accumulo non è un credito esigibile che il liquidatore possa incassare. In questa ricerca non è stata trovata una pronuncia recente con estremi verificati che affronti espressamente il punto nella liquidazione controllata: la soluzione si ricava dalla disciplina della previdenza complementare e dall’art. 268 c.4, ed è quella che il debitore deve essere pronto a sostenere se un liquidatore la mette in discussione.

I termini che si attivano

Il termine dei 90 giorni è dei creditori, non del debitore. Ma il debitore ha un dovere di collaborazione che ha un peso preciso sull’esdebitazione: l’art. 280 lett. c) esclude chi ha ostacolato o rallentato la procedura e chi non ha fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili. Ogni richiesta del liquidatore sul fondo pensione va evasa nel termine che lui stesso indica, anche se cade in agosto: l’art. 9 c.1 non prevede pause.

Un esempio pratico. Sentenza di apertura mercoledì 25 novembre 2026, termine per le domande fissato nel massimo di 90 giorni: la scadenza cade martedì 23 febbraio 2027. Se il liquidatore, il 10 dicembre 2026, chiede al debitore l’ultima comunicazione del fondo “entro quindici giorni”, la scadenza nominale cade venerdì 25 dicembre 2026, giorno festivo. Non conviene contare su uno slittamento a lunedì 28 dicembre: è un termine fissato dal liquidatore, non dalla legge, e la cosa più prudente è rispondere entro mercoledì 23 dicembre.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore può, e deve:

  • consegnare al liquidatore tutta la documentazione del fondo, comprese le anticipazioni ottenute negli ultimi anni e il loro impiego;
  • chiedere al liquidatore di mettere per iscritto come intende trattare la posizione, per evitare equivoci con il fondo, che di fronte a una comunicazione di apertura della procedura potrebbe bloccare per prudenza anche richieste legittime;
  • segnalare subito se si stanno avvicinando i requisiti per una prestazione, perché da quel momento il fondo pagherà somme che rientrano, in tutto o in parte, nella massa.

«Nel fondo pensione la partita non si gioca sul montante, ma sul giorno in cui quel montante cambia natura: noi costruiamo con il liquidatore, fin dalle prime settimane, una regola scritta su riscatti, anticipazioni e prestazioni, così il debitore sa in anticipo cosa resterà a lui e cosa andrà ai creditori» — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC.

È precluso, invece, chiedere un’anticipazione o un riscatto senza informarne il liquidatore. Non è un divieto scritto in un articolo dedicato al fondo pensione, ma è la conseguenza del dovere di collaborazione e della regola sui beni sopravvenuti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il silenzio. Il debitore riceve dal fondo la conferma che la richiesta di anticipazione “per ulteriori esigenze” presentata prima dell’apertura è stata accolta, e incassa 9.400 euro senza dirlo a nessuno, pensando che la richiesta “vecchia” sia fuori dalla procedura. Ma il pagamento arriva dopo la sentenza, la somma non è vincolata e il liquidatore la scopre dall’estratto conto. Il danno non è solo la restituzione: è l’argomento che il debitore ha nascosto informazioni, da spendere contro di lui all’anno 3.

Quanto dura realmente

I 90 giorni sono un massimo e molte sentenze li fissano per intero. L’inventario può chiudersi prima, ma la corrispondenza con il fondo pensione, che deve verificare la posizione e talvolta rimettere la questione al proprio ufficio legale, può richiedere qualche settimana. Mettere in conto due mesi per avere dal fondo una risposta scritta è prudente.

Mesi 4-8: lo stato passivo e il programma di liquidazione

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura lavora su due documenti. Il primo è il progetto di stato passivo, che il liquidatore forma sulla base delle domande dei creditori; il secondo è il programma di liquidazione, cioè l’elenco dei beni da vendere, dei tempi e delle modalità. Il fondo pensione in accumulo, se la lettura descritta sopra è condivisa, non compare tra i beni da vendere. Compaiono invece la quota di stipendio eccedente il limite di mantenimento, l’eventuale auto, la quota di immobile, i rapporti bancari.

È in questa fase che si vede la differenza pratica tra un fondo pensione e un altro risparmio. Una polizza vita a contenuto finanziario riscattabile, un piano di accumulo in fondi comuni, un conto deposito sono attivo liquidabile; la posizione nella forma pensionistica complementare non lo è, finché resta tale. Chi ha messo da parte risparmio fuori dal fondo pensione lo vedrà nel programma; chi lo ha messo nel fondo, no.

La norma

L’art. 273 CCII regola la formazione dello stato passivo: i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni al progetto; contro lo stato passivo reso esecutivo si propone reclamo ai sensi dell’art. 133 entro 8 giorni, e poi ricorso per cassazione entro 30. L’art. 272 regola il programma di liquidazione; il c.2 richiama l’art. 213 c.2-4, in quanto compatibile, per cui il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene se la liquidazione è manifestamente non conveniente (presunzione dopo sei aste deserte), e sui beni rinunciati i creditori possono agire in via esecutiva.

Può il fondo pensione essere un creditore? Di rado, ma succede, per esempio quando il debitore, come titolare di un’impresa minore, non ha versato al fondo negoziale i contributi o il TFR dei propri dipendenti. In quel caso il fondo, o i lavoratori, presenteranno domanda di ammissione al passivo, e il tema diventa quello del grado del credito: ma è una questione diversa da quella del titolo, che riguarda la posizione personale del debitore.

I termini che si attivano

Per il debitore il calendario dello stato passivo è meno critico, perché le osservazioni spettano ai creditori. Conta però verificare che nessun creditore pretenda di essere soddisfatto sulla posizione previdenziale: se un creditore, nelle osservazioni, sostiene che il fondo pensione debba essere liquidato, il debitore deve farlo presente al liquidatore subito, prima che lo stato passivo diventi esecutivo e prima che il programma venga approvato.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può:

  • leggere il programma di liquidazione e verificare che non includa la posizione in accumulo né le prestazioni pensionistiche nella parte lasciata al mantenimento;
  • segnalare per iscritto al liquidatore eventuali errori, con la documentazione del fondo;
  • chiedere che il programma disciplini in anticipo cosa accade se una somma esce dal fondo nel corso del triennio (riscatto, anticipazione, capitale pensionistico), indicando la quota da acquisire e quella eventualmente lasciata al debitore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è non leggere il programma, perché “tanto decide il liquidatore”. Un programma che contiene una frase generica come “acquisizione di ogni attività finanziaria del debitore” può essere interpretato, da un fondo prudente, come istruzione a non pagare nulla al debitore senza il consenso del liquidatore. Chiarire subito la distinzione tra posizione in accumulo e somme liquide evita blocchi inutili.

Quanto dura realmente

Lo stato passivo si forma di solito nei mesi successivi alla scadenza delle domande. Il programma di liquidazione può essere depositato anche prima, e le vendite durano quanto serve: settimane per un’auto, molti mesi per un immobile. Il fondo pensione, che non si vende, non incide su questi tempi, ma resta “sotto osservazione” fino alla fine del triennio.

In qualunque mese entro i tre anni: riscatto, anticipazione, perdita del lavoro

Cosa succede

Questa è la tappa che decide davvero la risposta alla domanda del titolo. Non ha una data fissa: può arrivare al mese 5 o al mese 34. È il giorno in cui accade uno di questi eventi:

  1. il debitore perde il lavoro e, dopo il periodo di inoccupazione previsto, matura il requisito per un riscatto parziale o totale;
  2. il debitore chiede un’anticipazione per spese sanitarie, per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze;
  3. il debitore cambia datore di lavoro e la posizione viene trasferita a un altro fondo;
  4. il debitore muore, e la posizione viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati.

Ogni evento ha un esito diverso.

La norma

Secondo la disciplina dell’art. 11 c.10 D.Lgs. 252/2005 come riscritta dalla L. 199/2025 (dal 1° luglio 2026, sintesi EC News), i crediti da riscatto totale e parziale e le anticipazioni delle lettere b) e c) del comma 7 (casa e ulteriori esigenze) non sono soggetti a vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Nella liquidazione controllata significa che, se queste somme vengono pagate durante il triennio, sono beni sopravvenuti acquisibili alla massa (art. 272 c.3 e c.3-bis), salvo la parte che il giudice ritenga di lasciare al debitore per il mantenimento ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b), quando la somma abbia natura sostitutiva del reddito. Le anticipazioni per spese sanitarie (lettera a) seguono invece, secondo l’impostazione tradizionale della norma, i limiti delle pensioni.

Il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica non fa uscire denaro: la posizione resta in accumulo e resta protetta. La morte del debitore apre un capitolo diverso, perché le somme spettano a eredi o beneficiari e non sono patrimonio del debitore; la procedura, in quel caso, segue le regole sulla morte del debitore, che vanno verificate caso per caso.

I termini che si attivano

Qui i termini sono due e vanno incrociati. Il primo è quello del fondo: tempi di liquidazione del riscatto o dell’anticipazione previsti dal regolamento (di solito alcune settimane o qualche mese dalla richiesta completa). Il secondo è quello della procedura: la finestra dei beni sopravvenuti resta aperta per tre anni dall’apertura, e comunque fino all’esdebitazione (art. 272 c.3 e c.3-bis). Una somma riscattata al mese 37, dopo l’esdebitazione, non entra; la stessa somma riscattata al mese 30, sì.

Esempio di calcolo. Apertura mercoledì 25 novembre 2026. Il debitore perde il lavoro lunedì 15 marzo 2027. Se il regolamento del fondo prevede il riscatto parziale dopo un periodo di inoccupazione di dodici mesi (requisito da verificare nel regolamento e nell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005), il requisito matura intorno a mercoledì 15 marzo 2028, ben dentro il triennio che scade il 25 novembre 2029. Un riscatto chiesto in quel momento porta nella massa la somma netta erogata.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che vede avvicinarsi uno di questi eventi ha davanti una finestra difensiva precisa: decidere se e quando chiedere la prestazione, con il liquidatore informato. Le opzioni sono:

  • non chiedere il riscatto durante il triennio, se il bisogno di liquidità è coperto da altre entrate: la posizione resta in accumulo e sarà disponibile dopo l’esdebitazione;
  • chiedere il riscatto e concordare con il liquidatore, e se necessario chiedere al giudice, la quota da lasciare al mantenimento, documentando che la somma sostituisce un reddito perduto;
  • valutare il trasferimento a un nuovo fondo, se cambia lavoro, invece del riscatto;
  • per spese sanitarie gravi, preferire l’anticipazione della lettera a), che segue un regime di aggredibilità diverso e più protettivo.

È precluso, invece, chiedere il riscatto e trattenere la somma senza dichiararla.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il riscatto per “salvare” il denaro: il debitore teme che, alla fine della procedura, qualcuno possa contestargli la posizione e decide di riscattare subito. È la scelta peggiore: trasforma un bene protetto in un bene aggredibile, e lo fa nel periodo in cui la procedura lo può acquisire. Un’altra variante è l’anticipazione per l’acquisto della casa di un figlio, che il debitore immagina protetta perché “per la famiglia”: le anticipazioni della lettera b) non hanno vincoli di impignorabilità, e se pagate nel triennio la somma va alla massa.

Il quadro d’insieme: cosa succede alla posizione in ciascuno stato

Per orientarsi nel triennio conviene avere sotto gli occhi una tabella unica. Le indicazioni sull’aggredibilità derivano dall’art. 11 c.10 D.Lgs. 252/2005 (nella lettura tradizionale e, per riscatti e anticipazioni b) e c), nella sintesi EC News della L. 199/2025) combinato con l’art. 268 c.4 e con l’art. 272 c.3 e c.3-bis CCII.

Stato della posizione Esempio Regime di aggredibilità Effetto nella liquidazione controllata
Accumulo Montante maturato, versamenti in corso Posizione non aggredibile dai creditori dell’iscritto Resta fuori dalla massa; il liquidatore non la vende
Trasferimento ad altro fondo Cambio di lavoro e di contratto collettivo La posizione resta in accumulo Nessun effetto: resta fuori
Anticipazione per spese sanitarie (lett. a) Intervento chirurgico, cure Limiti previsti per le pensioni Entra solo per la parte eccedente i limiti indicati dal giudice
Anticipazione casa o ulteriori esigenze (lett. b e c) Acquisto prima casa, esigenze personali Nessun vincolo di impignorabilità Se pagata nel triennio, è bene sopravvenuto acquisibile
Riscatto parziale o totale Inoccupazione, perdita dei requisiti, invalidità Nessun vincolo di impignorabilità Se pagato nel triennio, è bene sopravvenuto acquisibile, salvo quota per il mantenimento
Prestazione in rendita Pensione complementare mensile Limiti previsti per le pensioni Entra la parte eccedente il limite di mantenimento, per i ratei del triennio
Prestazione in capitale Fino al 60% del montante dal 1° luglio 2026 Limiti previsti per le pensioni Esposta per la parte non lasciata al mantenimento se pagata nel triennio

La tabella dice una cosa semplice: l’unico stato sicuro, durante il triennio, è quello in cui il denaro resta dentro il fondo.

E i contributi versati prima del deposito?

Una domanda che il liquidatore può porsi riguarda il passato. Se nei mesi precedenti la domanda il debitore ha versato nel fondo somme straordinarie, per esempio 12.000 euro presi dalla vendita di un’auto d’epoca o da un’eredità, con l’evidente scopo di sottrarle ai creditori, l’operazione non è neutra. L’art. 268 c.3 parla di attivo acquisibile “anche mediante azioni giudiziarie”, e tra le azioni che un liquidatore può valutare c’è la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. contro gli atti che pregiudicano le ragioni dei creditori; la disciplina delle azioni del liquidatore nella liquidazione controllata va verificata sul testo vigente del CCII nel caso concreto. Anche quando un’azione non viene proposta, quel versamento sarà un argomento contro la meritevolezza all’anno 3 (art. 282 c.2). Diverso è il caso dei versamenti ordinari: il TFR conferito per legge o per contratto, il contributo del datore e un contributo volontario modesto e costante nel tempo sono la normale fisiologia della previdenza complementare e non dovrebbero sollevare obiezioni.

TFR in azienda e TFR nel fondo: la stessa somma, due destini

Il caso del licenziamento durante la procedura mostra bene la differenza. Il TFR rimasto in azienda è un credito del lavoratore verso il datore che diventa esigibile alla cessazione del rapporto: se la cessazione avviene nel triennio, quel credito è un bene sopravvenuto, entra nella liquidazione e il giudice può lasciarne una parte al debitore per il mantenimento ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b). Il TFR conferito al fondo, invece, è diventato parte della posizione individuale in accumulo e resta protetto finché il debitore non lo riscatta. Nella simulazione che segue, il TFR in azienda di 14.382,77 euro entra nella massa al momento del licenziamento; i 19.840,30 euro di TFR conferito al fondo restano dove sono. Chi deve scegliere oggi, prima di una procedura, se lasciare il TFR in azienda o conferirlo al fondo dovrebbe conoscere questa differenza.

Quanto dura realmente

Dalla richiesta completa all’accredito, un riscatto richiede di solito da alcune settimane a qualche mese, secondo il regolamento del fondo. Se il liquidatore ha già scritto al fondo, il pagamento può essere sospeso finché la procedura non indica a chi pagare: mettere in conto un ulteriore mese è realistico.

Se arriva la pensione durante la procedura: rendita, capitale e la quota del 60%

Cosa succede

Siamo, per ipotesi, al mese 22. Il debitore matura i requisiti per la pensione obbligatoria e, con essi, il diritto alla prestazione della previdenza complementare. Il fondo gli chiede come vuole riceverla: tutta in rendita, in parte in capitale, oppure, dal 1° luglio 2026, con le nuove modalità introdotte dalla legge di bilancio. La scelta, che fuori dalla procedura è una scelta finanziaria e fiscale, dentro la procedura diventa anche una scelta su quanto finirà ai creditori.

La norma

Secondo la sintesi EC News della L. 199/2025, dal 1° luglio 2026 per le forme a contribuzione definita e a prestazione definita la quota erogabile in capitale sale al 60% del montante finale (prima era il 50%), con il resto in rendita vitalizia; se la rendita ottenuta convertendo almeno il 70% del montante è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere erogata interamente in capitale. In alternativa alla rendita vitalizia sono previste la rendita a durata definita (rata annuale pari al montante diviso per gli anni di vita attesa residua), i prelievi liberamente determinabili nei limiti di legge e l’erogazione frazionata per almeno cinque anni. L’assegno sociale 2026, secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025, è pari in via provvisoria a 546,24 euro al mese (7.101,12 euro l’anno).

Per l’aggredibilità, l’impostazione tradizionale dell’art. 11 c.10 sottopone le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le pensioni della previdenza obbligatoria. Nella liquidazione controllata questi limiti si combinano con l’art. 268 c.4: la pensione, complementare compresa, è esclusa dalla massa nei limiti che il giudice indica per il mantenimento del debitore e della famiglia, e la parte eccedente entra nella procedura per il periodo in cui la procedura acquisisce i beni sopravvenuti. Il testo vigente dell’art. 545 c.p.c. e la misura esatta del minimo impignorabile per le pensioni vanno verificati sul testo ufficiale al momento della richiesta: qui ci limitiamo a dire che il giudice della liquidazione non è vincolato a una percentuale fissa, ma deve tener conto di quei limiti.

I termini che si attivano

La decisione sulla forma della prestazione ha un termine pratico: quello fissato dal fondo per l’opzione. Per la procedura il termine è il solito: tutto ciò che viene pagato prima della fine del triennio, o comunque prima dell’esdebitazione, è valutato come bene sopravvenuto. Una rendita che decorre dal mese 22 produce 14 ratei mensili prima della scadenza triennale del mese 36; un capitale pagato al mese 22 entra tutto in quel giorno.

Ipotesi di calcolo dimostrativa. Montante finale 31.270,46 euro. Con l’opzione del 60% in capitale il debitore riceverebbe 18.762,28 euro lordi in un’unica soluzione e la restante quota (12.508,18 euro) trasformata in rendita. Il capitale, pagato in un solo giorno durante il triennio, è esposto alla procedura per la parte che il giudice non lasci al mantenimento; la rendita, che per un montante così contenuto sarebbe di poche decine di euro al mese, si somma alla pensione obbligatoria e segue il limite complessivo di mantenimento. Se invece il debitore sceglie la rendita integrale, nessuna somma “grossa” esce nel triennio e la procedura acquisisce solo l’eventuale eccedenza mensile.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è la scelta della forma di erogazione, da fare insieme al liquidatore e, se necessario, con istanza al giudice delegato. Il debitore può:

  • chiedere al giudice di aggiornare il limite di mantenimento tenendo conto della nuova situazione (pensione obbligatoria più rendita complementare);
  • valutare il rinvio della richiesta della prestazione complementare, quando il regolamento lo consenta, oltre la scadenza triennale, se il reddito pensionistico obbligatorio basta al mantenimento;
  • scegliere una forma di erogazione frazionata o a durata definita, che distribuisce i pagamenti nel tempo e riduce la parte esposta nel triennio.

Ogni scelta va comunicata al liquidatore prima di esercitarla: è precluso optare per il capitale e incassarlo sul proprio conto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scegliere il capitale per abitudine o perché “conviene fiscalmente”, senza calcolare che, dentro la liquidazione controllata, il capitale pagato nel triennio è la forma più esposta. Il secondo errore è non avvisare il fondo che c’è una procedura aperta: il fondo paga al debitore, il debitore spende, e la procedura chiede la restituzione.

Quanto dura realmente

La prestazione complementare viene liquidata di solito entro qualche mese dalla domanda completa. Se il liquidatore deve dare il proprio assenso, o se il giudice deve fissare un nuovo limite di mantenimento, occorre aggiungere il tempo dell’istanza e del decreto: realisticamente uno-due mesi.

Anno 3: la chiusura, l’esdebitazione e la corsa dei 15 e dei 30 giorni

Cosa succede

Sono passati tre anni dall’apertura. Il calendario, che per mesi è sembrato immobile, accelera di colpo. L’art. 282 c.1 prevede che, per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione operi a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, e sia dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Per il fondo pensione questa è la tappa della liberazione: con la fine della finestra dei beni sopravvenuti (art. 272 c.3 e c.3-bis), la posizione esce definitivamente dal raggio della procedura.

La norma

L’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati dell’art. 344 e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Le condizioni dell’art. 280 includono il non aver distratto l’attivo (lett. b) e il non aver ostacolato o rallentato la procedura, fornendo agli organi tutte le informazioni e i documenti utili (lett. c). Non c’è un requisito di percentuale minima di soddisfazione dei creditori: la Cassazione ha osservato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo (Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, nota da massima). È esattamente la situazione di chi ha come unico valore un fondo pensione protetto: i creditori possono ricevere poco o nulla, e l’esdebitazione resta possibile.

L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282 c.2-bis). Se al mese 36 c’è ancora una vendita in corso, prosegue; il fondo pensione, che non è oggetto di vendita, non ne è toccato.

I termini che si attivano

Ecco la sequenza, con le date della nostra ipotesi. Apertura mercoledì 25 novembre 2026; il triennio si compie domenica 25 novembre 2029. L’istanza del debitore si deposita il primo giorno utile, lunedì 26 novembre 2029. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, ipotizziamo martedì 27 novembre: i creditori hanno 15 giorni per le osservazioni (art. 282 c.1), cioè fino a mercoledì 12 dicembre 2029. Il tribunale decide; ipotizziamo che il decreto sia comunicato giovedì 10 gennaio 2030. Debitore e creditori ammessi hanno 30 giorni per il reclamo ai sensi dell’art. 124 (art. 282 c.3): la scadenza cadrebbe sabato 9 febbraio 2030 e slitta a lunedì 11 febbraio 2030. Attenzione: il termine di 30 giorni è speciale e prevale su quello ordinario di 10 giorni dell’art. 124; e non c’è sospensione in agosto (art. 9 c.1).

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore ha una finestra di pochi giorni per preparare l’istanza e rispondere alle osservazioni. Può:

  • depositare l’istanza appena maturano i tre anni, senza attendere la chiusura;
  • documentare in modo ordinato la storia del fondo pensione nel triennio: nessun riscatto non dichiarato, nessuna anticipazione nascosta, eventuali prestazioni gestite con il liquidatore;
  • replicare alle osservazioni dei creditori che, per esempio, lamentino che il debitore abbia continuato a versare contributi volontari anziché pagare i debiti. Su questo terreno conta l’orientamento di merito secondo cui l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato considerato colpa grave (Trib. Treviso 31/3/2026, nota da sintesi Unijuris): un creditore pubblico potrebbe usare lo stesso argomento contro chi ha preferito accantonare nel fondo anziché versare le imposte.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lasciar passare i tre anni senza istanza, aspettando che “arrivi da sola”. L’esdebitazione opera di diritto, ma va dichiarata con decreto, e finché il decreto non c’è la procedura continua a poter acquisire i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione (art. 272 c.3-bis). Un riscatto chiesto al mese 38, prima del decreto, può ancora essere conteso.

Sul fronte delle impugnazioni, va segnalato che la ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione è oggetto di un contrasto: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 hanno adottato soluzioni non coincidenti. Chi pensa di arrivare fino in Cassazione deve saperlo prima.

Quanto dura realmente

Tra istanza e decreto passano di solito alcune settimane, il tempo delle osservazioni e della decisione. Se ci sono osservazioni serie dei creditori, o se il tribunale chiede chiarimenti al liquidatore, servono alcuni mesi. Il reclamo, se proposto, aggiunge i tempi del collegio.

Dopo l’esdebitazione: il fondo pensione torna pienamente tuo, ma non tutto è cancellato

Cosa succede

La procedura è alle spalle. Il debitore esdebitato non deve più nulla ai creditori concorsuali per la parte rimasta insoddisfatta (art. 278 c.1), e la posizione nel fondo pensione, che nel frattempo ha continuato a crescere con TFR e contributi, è sua. Da questo momento può chiedere riscatti, anticipazioni o prestazioni secondo le regole ordinarie, senza che la procedura possa acquisirli.

La norma

Tre regole dell’art. 278 vanno tenute presenti. Il c.2 dispone che verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Sulla legittimità di questa regola è sorta una questione davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Il c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il c.7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b).

Per il fondo pensione questo significa una cosa concreta: un creditore escluso dall’esdebitazione, per esempio l’ex coniuge per l’assegno di mantenimento arretrato, potrà agire sulle prestazioni future del fondo nei limiti ordinari di pignorabilità, come avrebbe fatto senza procedura.

I termini che si attivano

Dopo l’esdebitazione non corrono più termini della procedura per il debitore, salvo il reclamo contro il decreto se un creditore lo ha proposto. Resta un termine “lungo” di attenzione: se la questione costituzionale sull’art. 278 c.2 venisse decisa in un senso o nell’altro, i creditori non insinuati potrebbero vedere modificata la propria posizione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può riprendere i versamenti volontari e beneficiare della deducibilità dei contributi, che dal 2026 sale a 5.300 euro annui secondo la L. 199/2025 (sintesi EC News); può riorganizzare la posizione (cambio di comparto, trasferimento); può pianificare la prestazione finale senza l’ombra della procedura. Deve invece tenere sotto controllo i debiti esclusi dall’esdebitazione, che restano esigibili.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’esdebitazione abbia cancellato tutto, anche il mantenimento arretrato o le sanzioni penali pecuniarie, e chiedere subito un riscatto che, a quel punto, un creditore escluso può pignorare. Un controllo dei debiti residui prima di toccare la posizione evita sorprese.

Quanto dura realmente

Il “dopo” non ha scadenze, ma ha un ritmo: il fondo continua a funzionare come prima, e l’unica vera attesa è quella dell’eventuale reclamo contro il decreto di esdebitazione, che può durare alcuni mesi.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Dati comuni: debitore dipendente, 54 anni, sposato, un figlio a carico; debiti per 87.640,12 euro (tre finanziamenti, una carta revolving, un debito verso il condominio); stipendio netto di 1.780 euro; auto del 2017 stimata 4.900 euro; posizione nel fondo pensione negoziale di categoria pari a 31.270,46 euro, di cui 19.840,30 da TFR; TFR residuo in azienda pari a 14.382,77 euro. Incarico all’OCC lunedì 14 settembre 2026, deposito lunedì 2 novembre 2026, sentenza di apertura mercoledì 25 novembre 2026, termine per le domande dei creditori martedì 23 febbraio 2027.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste.

  • 14/9/2026: consegna all’OCC l’ultima comunicazione del fondo, il modulo di adesione, l’estratto TFR. Sospende i versamenti volontari aggiuntivi (90 euro al mese).
  • 2/11/2026: il ricorso indica il fondo come posizione in accumulo non distribuibile; l’attivo attestato è costituito dall’auto e dalla quota di stipendio eccedente il mantenimento.
  • 25/11/2026: la sentenza fissa il limite di mantenimento in 1.420 euro al mese; il debitore consegna al liquidatore il dossier del fondo.
  • 10/12/2026: il liquidatore scrive al fondo chiedendo di essere informato di ogni richiesta di prestazione. Il debitore risponde a ogni richiesta entro pochi giorni.
  • 15/3/2027: il debitore perde il lavoro. Il TFR in azienda (14.382,77 euro) viene pagato ad aprile 2027 sul conto della procedura, e il debitore chiede al giudice di lasciargli una parte per il mantenimento fino al nuovo impiego. Il fondo pensione resta intatto.
  • 15/3/2028: matura il requisito per il riscatto parziale. Il debitore, che ha trovato un nuovo lavoro dal settembre 2027, non lo esercita e chiede invece il trasferimento della posizione al fondo del nuovo contratto.
  • 26/11/2029: deposita l’istanza di esdebitazione. Osservazioni dei creditori fino al 12/12/2029: nessuna contestazione sul fondo.
  • 10/1/2030: decreto di esdebitazione comunicato; nessun reclamo entro l’11/2/2030. La posizione, cresciuta nel frattempo a circa 38.000 euro, è interamente sua.

Calendario B: il debitore che lascia correre.

  • 14/9/2026: consegna all’OCC solo il cedolino; del fondo pensione “non sapeva nulla”.
  • 5/10/2026: il fondo gli conferma, su sua richiesta, un’anticipazione per “ulteriori esigenze” di 9.381,14 euro chiesta a fine estate.
  • 2/11/2026: il ricorso non menziona né il fondo né l’anticipazione in arrivo.
  • 25/11/2026: sentenza di apertura.
  • 26/11/2026: l’anticipazione viene accreditata sul conto personale. Il debitore restituisce 6.000 euro al fratello e spende il resto.
  • 18/5/2027: il liquidatore, esaminando gli estratti conto, scopre l’accredito; chiede spiegazioni e la restituzione alla massa. Il debitore non ha più la somma.
  • 15/3/2028: matura il requisito del riscatto parziale; il debitore lo chiede senza informare nessuno, convinto di “mettere al sicuro” metà della posizione. Il fondo, già avvisato dal liquidatore, sospende il pagamento.
  • 26/11/2029: istanza di esdebitazione; il liquidatore segnala il pagamento al fratello e la mancata informazione. I creditori, entro il 12/12/2029, si oppongono invocando l’art. 280 lett. b) e c).
  • 10/1/2030: il tribunale valuta la condotta; l’esito è incerto, e qualunque sia, il debitore ha trasformato una posizione protetta in un problema.

La differenza tra A e B non è il patrimonio, identico. È il calendario: in A il fondo pensione non cambia mai natura durante il triennio; in B cambia natura due volte, nel momento peggiore.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si sceglie un’altra strada

La liquidazione controllata non è l’unico binario. Ciascuno dei rimedi alternativi modifica il calendario del fondo pensione.

Primo binario: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73). Qui non c’è un liquidatore e non c’è acquisizione dei beni sopravvenuti: il debitore propone un piano con contenuto libero. Il fondo pensione entra in gioco in modo indiretto, nella valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7): se nella liquidazione controllata la posizione in accumulo non sarebbe acquisibile, il creditore che contesta il piano non può pretendere che il piano gliela attribuisca. Il calendario cambia radicalmente: la procedura si chiude con l’omologa, e da lì il debitore esegue il piano per gli anni previsti, ma le eventuali somme che escono dal fondo durante l’esecuzione non sono automaticamente dei creditori, salvo che il piano lo preveda. Attenzione però all’art. 71 c.3: pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori.

Secondo binario: il concordato minore (artt. 74-83) per il professionista o l’imprenditore minore che vuole proseguire l’attività. Anche qui il fondo pensione è un elemento della comparazione con la liquidazione. Se il concordato non viene omologato, il giudice, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5), e il calendario descritto in questo articolo riparte da lì.

Terzo binario: l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Per chi non ha attivo distribuibile, e il cui unico valore è il fondo pensione in accumulo, questa può essere la strada naturale. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 283 c.2); con l’assegno sociale 2026, per un nucleo di tre persone (parametro 2,04), la soglia annua è pari a 21.729,43 euro. Dopo il decreto, per tre anni l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute (art. 283 c.9): un riscatto o un capitale pensionistico pagati in quel triennio potrebbero essere considerati utilità ulteriori, e i creditori, previa autorizzazione del giudice, potrebbero agire su di esse. Il calendario del fondo, dunque, resta sotto osservazione anche qui.

Quarto binario: la domanda del creditore. Se è un creditore a chiedere la liquidazione controllata (art. 268 c.2), il debitore persona fisica che ha solo il fondo pensione può eccepire, entro la prima udienza, che non c’è attivo acquisibile (art. 268 c.3). È una difesa con un termine stretto, che richiede l’attestazione dell’OCC o la richiesta di un termine fino a 60 giorni per ottenerla.

Quinto binario: la procedura familiare (art. 66). Se marito e moglie, entrambi sovraindebitati, presentano un’unica domanda, le masse restano distinte (art. 66 c.3) e il fondo pensione di ciascuno segue le regole viste sopra. Il c.1 consente la liquidazione controllata congiunta anche se uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire: il coniuge che possiede solo un fondo pensione può quindi entrare nella stessa procedura dell’altro.

Le 5 finestre critiche

  1. La finestra pre-deposito: non riscattare e non anticipare “per salvare” il denaro. Il fondo in accumulo è protetto; il denaro riscattato o anticipato per casa o ulteriori esigenze non lo è. Ogni operazione nelle settimane prima del deposito va valutata con l’OCC.

  2. Il giorno 0: dichiarare il fondo e non usarlo come attivo fittizio. La posizione va descritta in modo completo, ma l’attestazione dell’art. 268 c.3 deve poggiare su attivo realmente distribuibile; se manca, la strada può essere l’art. 283.

  3. La prima risposta al liquidatore: concordare per iscritto la regola sul fondo. Entro i primi mesi conviene fissare cosa accadrà in caso di riscatto, anticipazione, trasferimento o pensionamento, e informare il fondo in modo coerente.

  4. Il giorno in cui matura un requisito di prestazione: scegliere tempi e forma. Rinviare un riscatto, preferire un trasferimento, scegliere una rendita invece del capitale possono cambiare quanto entra nella massa entro il triennio.

  5. Il mese 36: depositare subito l’istanza di esdebitazione. I tre anni chiudono la finestra dei beni sopravvenuti solo con il decreto; 15 giorni per le osservazioni dei creditori e 30 per il reclamo sono termini che corrono anche in agosto.

Le domande sul tempo

Ho chiesto il riscatto due settimane prima di depositare la domanda e il fondo non ha ancora pagato. Posso ancora fermarlo?
Dipende dal regolamento del fondo, che spesso consente di revocare la richiesta finché la pratica non è chiusa. Conviene verificarlo subito: se il pagamento arriva dopo l’apertura della procedura, la somma è un bene sopravvenuto acquisibile; se arriva prima, è attivo da dichiarare. In entrambi i casi la posizione avrebbe goduto di una protezione maggiore restando nel fondo.

Sono passati due anni e mezzo dall’apertura e ho maturato i requisiti per la pensione. Devo aspettare sei mesi prima di chiedere la prestazione complementare?
Non è un obbligo, ma è un’opzione da valutare. Se il reddito pensionistico obbligatorio basta al mantenimento e il regolamento consente di differire la richiesta, attendere la fine del triennio e il decreto di esdebitazione evita che il capitale pagato entri nella massa. La decisione va presa con il liquidatore informato.

Quanto dura in tutto la vicenda del mio fondo dentro la procedura?
Dal deposito all’esdebitazione, almeno tre anni dall’apertura più il tempo del decreto: nella nostra ipotesi, dal 2 novembre 2026 al gennaio-febbraio 2030. Il fondo, se non cambia natura, resta intatto per tutto il periodo.

Il liquidatore mi ha scritto il 3 agosto chiedendo i documenti del fondo entro dieci giorni. Posso rispondere a settembre?
No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice: i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Un ritardo può essere letto come ostacolo alla procedura (art. 280 lett. c).

Dopo l’esdebitazione, quanto tempo deve passare prima che possa riscattare liberamente?
Nessuno, una volta che il decreto è definitivo: la finestra dei beni sopravvenuti si chiude con l’esdebitazione (art. 272 c.3-bis). Resta però il rischio dei creditori esclusi dall’esdebitazione (art. 278 c.7), che sulle somme riscattate potrebbero agire secondo le regole ordinarie.

Le pronunce che scandiscono la procedura

In questa ricerca non è stata trovata una pronuncia di legittimità o di merito recente, con estremi verificati, che decida espressamente se la posizione nel fondo pensione complementare possa essere acquisita nella liquidazione controllata. Le pronunce che seguono riguardano le tappe del calendario in cui la sorte del fondo viene decisa e sono ordinate secondo la timeline. Per ognuna indichiamo il tipo di fonte letta.

Tappa 1-2: deposito, relazione dell’OCC e attivo da distribuire

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Principio: per l’apertura non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: una relazione che descrive in modo incompleto il fondo pensione e la sua natura è un rischio per l’ammissibilità.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: conferma che la fotografia della posizione previdenziale va fatta prima del deposito, non dopo.

  3. Trib. Chieti, 10/6/2025 (nota da rassegna, numero non disponibile). Principio: senza utilità per i creditori la liquidazione controllata non si apre. Rilevanza: chi possiede solo il fondo pensione in accumulo, non distribuibile, rischia di non avere i presupposti per la domanda propria.

  4. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025. Principio: se la domanda è del creditore, l’incapienza deve essere eccepita dal debitore. Rilevanza: il debitore che ha solo il fondo pensione deve attivarsi entro la prima udienza.

  5. Cass. civ. n. 17508/2025 (nota da rassegna; data non indicata perché cade di domenica). Principio: nel calcolo della soglia di 50.000 euro per la domanda del creditore rientra anche il credito del socio postergato. Rilevanza: serve a verificare se un creditore possa davvero chiedere l’apertura contro il debitore.

Tappa 3: sentenza di apertura

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il fatto di aver accantonato nel fondo pensione non impedisce l’apertura, ma va preparato per l’anno 3.

  2. Cass. civ. n. 28573/2025. Principio: alla liquidazione controllata si applica l’art. 154 c.2 sulla scadenza dei crediti all’apertura. Rilevanza: fissa il momento in cui la massa passiva si cristallizza, mentre il fondo resta fuori.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025 (massima Brocardi). Principio: l’art. 51 c.15 si applica alla liquidazione controllata in forza degli artt. 270 c.5 e 65 c.2, anche in Cassazione. Rilevanza: conferma che la sentenza di apertura segue il regime delle impugnazioni dell’art. 51 e i suoi termini.

  4. Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (unica pronuncia nota sul punto). Principio: la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata; le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. Rilevanza: incide sul TFR e sulle retribuzioni che, nel triennio, possono intrecciarsi con il fondo pensione.

Tappa 8: esdebitazione

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi; caso regolato dalla legge fallimentare). Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: il debitore il cui unico valore è il fondo protetto può ottenere l’esdebitazione anche se i creditori ricevono poco.

  2. Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris, numero non disponibile). Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: chi ha continuato a versare volontariamente nel fondo trascurando le imposte deve aspettarsi questa obiezione.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (la prima nel testo integrale, la seconda in sintesi). Principio: le due ordinanze adottano soluzioni non coincidenti sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: segnala un’incertezza sull’ultimo grado della timeline.

Tappa 9: dopo l’esdebitazione

  1. Corte cost., ord. n. 104/2026. Principio: la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: riguarda i creditori non insinuati, che dopo l’esdebitazione potrebbero cercare di soddisfarsi anche sulle prestazioni future del fondo.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi: se sei ancora prima del deposito costruiamo la fotografia del fondo; se la procedura è aperta lavoriamo con il liquidatore; se sei vicino ai tre anni prepariamo l’esdebitazione. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Ricostruiamo la posizione previdenziale: chiediamo al fondo comunicazioni periodiche, storico delle anticipazioni e dei trasferimenti, quota di TFR conferita, e la incrociamo con buste paga e CU.
  2. Verifichiamo con l’OCC se esiste attivo realmente distribuibile oltre al fondo, per stabilire se la domanda di liquidazione controllata ha i presupposti dell’art. 268 c.3 o se conviene la strada dell’art. 283.
  3. Redigiamo la parte del ricorso dedicata al fondo pensione, spiegando perché la posizione in accumulo è esclusa e quali eventi futuri possono modificarne lo stato.
  4. Chiediamo al giudice limiti di mantenimento motivati, che tengano conto anche di eventuali prestazioni pensionistiche future.
  5. Scriviamo al liquidatore una proposta di regola sul fondo (riscatti, anticipazioni, trasferimenti, prestazioni) e curiamo la corrispondenza con la forma pensionistica.
  6. Calcoliamo con il commercialista dello staff le alternative di erogazione (rendita, capitale fino al 60%, rendita a durata definita, frazionamento), anche sotto il profilo fiscale, prima che il debitore eserciti l’opzione.
  7. Prepariamo le istanze al giudice delegato quando una somma esce dal fondo nel triennio e occorre stabilire quanta parte lasciare al mantenimento.
  8. Gestiamo l’eccezione di incapienza entro la prima udienza se la domanda è proposta da un creditore.
  9. Depositiamo l’istanza di esdebitazione al compimento dei tre anni e rispondiamo alle osservazioni dei creditori entro i 15 giorni.
  10. Seguiamo reclamo ed eventuale ricorso per cassazione contro i provvedimenti sfavorevoli, con la stessa linea difensiva dalla prima analisi all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: è il ruolo che redige la relazione sull’attivo, valuta la completezza della documentazione e, nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, viene di regola confermato come liquidatore. Conoscere quel ruolo dall’interno significa sapere quali domande l’Organismo e il liquidatore faranno sul fondo pensione, e prepararle prima.

Accanto a questo, lo staff multidisciplinare, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, segue gli aspetti fiscali delle prestazioni e i rapporti con banche e finanziarie, mentre la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia fino in Cassazione, se il caso arriva fin lì.

Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nel caso del fondo pensione complementare lo è in modo particolare: la stessa somma che oggi è al riparo dalla liquidazione controllata può diventare aggredibile in un solo giorno, quello in cui si chiede un riscatto, si ottiene un’anticipazione o si incassa un capitale, se quel giorno cade dentro il triennio. Sapere in anticipo quali sono le finestre, e cosa fare in ciascuna, è ciò che separa chi esce dalla procedura con la propria posizione previdenziale intatta da chi la perde per un errore di calendario.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera proprio nella fase in cui l’attivo viene attestato e liquidato, e perché il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario permette di leggere insieme fondo pensione, TFR, cessioni del quinto e fisco.

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