L’esdebitazione Cancella I Finanziamenti Con Garanzia Del Fondo PMI?

Chi ha chiuso un’attività con un prestito garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, spesso uno dei finanziamenti dell’emergenza Covid, di solito si sente dire due cose che si contraddicono. La prima è che “con l’esdebitazione si cancella tutto”. La seconda è che “con lo Stato non si scappa, perché il Fondo ha un super privilegio e riscuote con le cartelle”. Tutte e due contengono una parte di vero. Nessuna delle due, però, basta a capire che cosa succede al tuo debito.

Il motivo è semplice. Il Codice della crisi non dedica una sola riga ai finanziamenti con garanzia pubblica. La risposta va quindi costruita mettendo insieme norme che stanno in leggi diverse: l’art. 278 CCII sull’esdebitazione, la legge istitutiva del Fondo, la norma sul privilegio dei crediti pubblici e quella sulla riscossione a ruolo. Su questo terreno contano più le decisioni dei giudici che la lettera di una singola norma. Negli ultimi tre anni la Cassazione ha chiarito che cosa diventa il credito della banca quando paga il Fondo, quale privilegio lo assiste, chi può essere chiamato a pagare e quando quel privilegio nasce davvero.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche: che cosa viene cancellato, che cosa resta, chi paga per primo e quali errori fanno perdere il beneficio. Sulle domande che i giudici non hanno ancora risolto lo diciamo in modo esplicito e indichiamo la scelta più prudente.

Lo Studio Monardo lavora proprio dove si incontrano queste regole. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la liquidazione controllata e il procedimento di esdebitazione. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, ed è la competenza che serve per leggere il contratto di finanziamento, la pratica di garanzia e le cartelle con cui il gestore del Fondo recupera il credito. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa segue anche la fase precedente, quando l’impresa è ancora aperta e la banca non ha ancora escusso la garanzia.

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Le norme su cui si sono pronunciati i giudici

Il quadro si regge su cinque punti fermi. Servono solo a capire su che cosa hanno deciso i giudici.

1. La garanzia è data alla banca, non a te. Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), della L. 662/1996 ed è gestito da Mediocredito Centrale (MCC). Garantisce alla banca una percentuale del finanziamento. Nel periodo dell’emergenza l’art. 13 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità) ha ampliato l’accesso alla garanzia e ne ha semplificato le verifiche, ma non ha cambiato la struttura: la garanzia protegge la banca. Il debitore resta obbligato per l’intero debito.

2. Quando il Fondo paga, prende il posto della banca. Se il debitore non paga, la banca escute la garanzia e il Fondo le liquida la quota garantita. A quel punto il Fondo si surroga nei diritti della banca, secondo l’art. 1203 c.c. e le regole del Fondo (D.M. 20/6/2005). Da quel momento i creditori sono due: la banca per la parte non garantita e il Fondo per la parte che ha pagato.

3. Il credito del Fondo è privilegiato. L’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 assiste con privilegio i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti pubblici e prevede il recupero tramite iscrizione a ruolo. Per il Fondo PMI l’art. 8-bis, comma 3, del D.L. 3/2015 (convertito dalla L. 33/2015) prevede in modo espresso che le somme liquidate a titolo di perdita siano assistite da privilegio. Le fonti lette lo riferiscono sia al beneficiario del finanziamento sia ai terzi garanti.

4. Il recupero passa dall’agente della riscossione. Il credito del Fondo viene iscritto a ruolo e affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per il debitore questo significa ricevere una cartella, non un decreto ingiuntivo della banca.

5. L’esdebitazione rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti. Secondo l’art. 278, comma 1, CCII l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e rende inesigibili verso il debitore i crediti non soddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Nella liquidazione controllata opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1). Il comma 7 dell’art. 278 esclude soltanto due categorie: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. I crediti da finanziamento, anche se pubblici o privilegiati, non compaiono nell’elenco. Il comma 6 aggiunge che restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il comma 2 limita l’effetto verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso. Per il debitore incapiente vale l’art. 283, con un periodo di osservazione di tre anni dal decreto.

Per inquadrare la procedura basta un paragrafo. La liquidazione controllata è la procedura con cui il patrimonio del debitore sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo) viene liquidato da un liquidatore e distribuito ai creditori secondo le cause di prelazione. Chiude con l’esdebitazione, che il tribunale dichiara con decreto motivato dopo aver verificato la meritevolezza (artt. 280 e 282, comma 2). Il resto dell’articolo riguarda soltanto il prestito garantito dal Fondo.

Un’ultima avvertenza sui tempi. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Lo stesso vale per le opposizioni all’esecuzione contro le cartelle del Fondo. La sospensione feriale vale invece nel processo civile ordinario di cognizione, nel processo tributario e in quello amministrativo (L. 742/1969).

L’orientamento consolidato: il credito del Fondo è pubblico, privilegiato e autonomo

La Suprema Corte ha costruito negli ultimi anni un orientamento stabile su tre punti. Il credito del Fondo nasce con il pagamento alla banca. È assistito da privilegio. Una volta sorto, ha natura pubblicistica. Sono le premesse indispensabili per rispondere alla domanda del titolo.

Il privilegio vale anche per le garanzie e nasce con il pagamento

La prima pronuncia chiave è Cass. civ., Sez. III, ord. 10 aprile 2024, n. 9657, che conosciamo dalla sintesi pubblicata su iusletter e da un approfondimento pubblicato su dirittobancario.it. È richiamata anche dalle Sezioni Unite del 2026. La questione era se il privilegio dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, scritto per i finanziamenti pubblici, si applicasse anche quando lo Stato non presta denaro ma garantisce un prestito bancario. La Corte ha affermato che il privilegio assiste anche il credito che nasce dall’escussione della garanzia pubblica e che sorge con il solo pagamento, senza bisogno di un provvedimento di revoca dell’agevolazione.

Nella stessa direzione va Cass. n. 27360/2024, segnalata nello stesso approfondimento: il privilegio dell’art. 9, comma 5, copre tutti gli interventi di sostegno pubblico, comunque denominati.

Il principio, calato nella pratica, significa che quando la banca ha escusso la garanzia la parte pagata dal Fondo non è più un debito “normale” verso la banca, ma un credito privilegiato dello Stato. In una liquidazione controllata questo credito viene pagato prima dei chirografari: fornitori, carte di credito, prestiti personali senza garanzia.

Il Fondo non è un coobbligato e la sua surroga non ha limiti

La seconda pronuncia chiave è Cass. civ., Sez. I, ord. 10 novembre 2025, n. 29599, letta per intero. La vicenda: una banca aveva concesso tre finanziamenti a una piccola società, garantiti all’80% dal Fondo. Dopo il fallimento della società la banca aveva escusso la garanzia e il Fondo le aveva pagato circa 116.000 euro. Il Fondo aveva chiesto l’ammissione al passivo, ma il giudice delegato e poi il tribunale l’avevano negata: la banca si era già insinuata per l’intero credito e, secondo i giudici di merito, il Fondo doveva aspettare che la banca fosse pagata per intero, come accade tra coobbligati.

La Cassazione ha cassato il decreto. Il Fondo non è coobbligato solidale del debitore: garantisce la banca, non l’impresa. Per questo la sua surroga legale non incontra il limite della mancata soddisfazione integrale della banca, e il privilegio dell’art. 9, comma 5, assiste anche il credito del gestore che ha pagato. La Corte richiama due precedenti conformi: Cass. n. 261/2022, secondo cui la garanzia diretta è concessa alla banca e il Fondo, pagando, acquisisce per surroga il diritto verso la PMI, anche insinuandosi al passivo; e Cass. n. 3025/2021, secondo cui il privilegio copre anche la fase successiva all’erogazione, quindi anche il credito del Fondo escusso. La questione della possibile duplicazione tra il credito della banca e quello del Fondo è rimasta assorbita e non è stata decisa.

In altre parole, se ti trovi in una procedura concorsuale il credito del Fondo entra nel concorso come credito autonomo, accanto a quello residuo della banca. Non devi aspettarti che resti fuori finché la banca non è stata pagata del tutto.

Il rango del privilegio: dopo le spese di giustizia e i crediti dell’art. 2751-bis

Il terzo tassello è Cass. civ., Sez. I, n. 22962/2025, conosciuta dalla massima pubblicata su Brocardi. La Corte ha qualificato il privilegio dell’art. 8-bis D.L. 3/2015 come privilegio generale mobiliare, che cede solo alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis c.c. (retribuzioni dei lavoratori, compensi dei professionisti, crediti degli artigiani e delle cooperative). Ha precisato inoltre che la norma è sostanziale e non si applica retroattivamente: vale per i pagamenti del Fondo successivi al 25 marzo 2015, perché il credito sorge con la liquidazione della perdita.

Il principio, calato nella pratica, significa che nella graduatoria della liquidazione controllata il Fondo passa davanti a molti altri privilegiati, compresi diversi crediti previdenziali e tributari che in altre situazioni sarebbero pagati prima. Se il tuo attivo è modesto, buona parte potrebbe andare al Fondo.

La natura pubblicistica e la riscossione a ruolo

L’ultimo tassello è Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15485 depositata il 3 giugno 2024, nota dalla sintesi di iusletter e dall’approfondimento di dirittobancario.it. Il caso riguardava un terzo fideiussore che aveva proposto opposizione all’esecuzione contro la riscossione a ruolo del credito del Fondo. La Corte ha affermato che il credito di surroga del Fondo ha natura pubblicistica e può essere riscosso mediante ruolo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 46/1999, anche senza un titolo esecutivo giudiziale. Sulla stessa linea si colloca Cass. n. 32148/2024, segnalata da dirittobancario.it: con la surrogazione cambia la causa del credito, che da privata diventa pubblicistica.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il credito del Fondo è un credito dello Stato, privilegiato, riscosso con le cartelle e autonomo rispetto a quello della banca. Ma nessuna di queste pronunce dice che quel credito sia sottratto all’esdebitazione. Su questo punto, come vedremo, il silenzio dei giudici va colmato con il testo dell’art. 278.

Prima questione: il debito verso il Fondo si cancella davvero con l’esdebitazione?

La questione

La domanda è quella del titolo, posta come la pone chi ci scrive: “Ho chiuso la ditta. La banca ha escusso la garanzia e adesso mi arrivano le cartelle di Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di Mediocredito Centrale. Se faccio la liquidazione controllata, alla fine questo debito sparisce oppure, essendo dello Stato, resta?”

Che cosa dicono la norma e i giudici

Partiamo da un dato che va detto con chiarezza. Nelle fonti lette per questa analisi non abbiamo trovato alcuna pronuncia, di legittimità o di merito, che decida in modo specifico se il credito del Fondo PMI sia coperto dall’esdebitazione. La risposta va quindi ricavata dalla norma e dai principi visti sopra.

L’art. 278, comma 1, CCII rende inesigibili tutti i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione. Il comma 7 elenca in modo tassativo le esclusioni: obblighi di mantenimento e alimentari, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il credito di restituzione del Fondo non è una sanzione e non è un risarcimento da illecito: è il rimborso di un finanziamento, entrato nel patrimonio pubblico per surrogazione. La sua natura pubblicistica (Cass. 15485/2024 e 32148/2024) e il suo privilegio (Cass. 9657/2024 e 22962/2025) incidono sull’ordine con cui viene pagato, non sulla sua esdebitabilità. La legge non esclude dall’esdebitazione i crediti privilegiati o quelli dello Stato. Li include, tanto che il comma 7 deve indicare espressamente le poche eccezioni.

Un argomento ulteriore viene dalla giurisprudenza sulle sanzioni. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (noto da una sintesi di Eutekne, senza numero, da usare con cautela) ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione della liquidazione controllata, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Se perfino una sanzione accessoria a un tributo è coperta, a maggior ragione lo è il rimborso di un finanziamento.

Resta però un limite che pesa proprio sul credito del Fondo: l’art. 278, comma 2. Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale pagata ai creditori di pari grado. È una regola contestata. Con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026: la questione è di nuovo pendente. Oggi la regola si applica.

Perché pesa proprio qui? Perché il creditore cambia nel corso del tempo. Se la banca escute la garanzia mentre la liquidazione è in corso, il credito privilegiato sorge in capo al Fondo dopo l’apertura. Cass. 29599/2025 conferma che il Fondo può entrare nel concorso anche quando la banca si è già insinuata per l’intero, ma ha lasciato aperta la questione della duplicazione.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto in senso tecnico, perché manca una giurisprudenza specifica. C’è però una lettura diffusa, soprattutto fuori dalle aule, secondo cui “i debiti con lo Stato non si esdebitano”. Va respinta, perché non ha base nel testo dell’art. 278. L’assunzione prudenziale è questa: il credito del Fondo è esdebitabile come ogni credito da finanziamento, a condizione che partecipi al concorso. Se non partecipa, l’esdebitazione rischia di coprirlo solo in parte (art. 278, comma 2).

Cosa significa per te

In pratica la differenza la fa la fase iniziale. Nell’elenco dei creditori vanno indicati la banca, Mediocredito Centrale come gestore del Fondo e l’agente della riscossione, se le cartelle sono già arrivate. Ciascuno deve ricevere la comunicazione del liquidatore e poter presentare la domanda di ammissione. L’errore più costoso è indicare soltanto la banca per l’intero debito originario, come se la garanzia non esistesse: il Fondo potrebbe restare fuori dal concorso e conservare un credito esigibile per la parte eccedente la percentuale di riparto.

Dopo il decreto di esdebitazione le cartelle del Fondo diventano inesigibili verso di te. Se l’agente della riscossione avviasse comunque un pignoramento, lo strumento è l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) fondata sul decreto. La sospensione feriale non vale né per l’esecuzione né per l’opposizione. Ricorda anche l’art. 282, comma 2-bis: l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni di liquidazione. Ciò che il liquidatore sta ancora vendendo continua a essere distribuito, anche al Fondo.

Infine c’è un’alternativa da valutare prima di aprire la procedura. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5889/2026, letta per intero, hanno deciso un caso nato proprio da un credito del Fondo PMI surrogato e riscosso a ruolo, con l’opposizione di due fideiussori. Hanno affermato che la definizione agevolata (“rottamazione-quater”, L. 197/2022) si applica anche ai debiti non tributari affidati all’agente della riscossione nel periodo previsto, che il giudizio si estingue con il perfezionamento della definizione, cioè con la domanda, l’ammissione e il pagamento della prima o unica rata, e che l’effetto si estende al coobbligato solidale che non ha aderito. Per chi ha un credito del Fondo affidato nel periodo coperto dalle definizioni agevolate, quindi, il confronto tra definizione e liquidazione controllata va fatto con i numeri alla mano.

Seconda questione: il Fondo si prende l’attivo prima degli altri creditori?

La questione

“Se il Fondo ha un privilegio così forte, nella liquidazione si prende tutto il ricavato della vendita della mia auto e della quota di stipendio. E se invece propongo un concordato minore, posso pagarlo in percentuale come gli altri?”

Cosa hanno deciso i giudici

Sul rango abbiamo già visto Cass. n. 22962/2025: privilegio generale mobiliare che cede solo alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis c.c. Nella liquidazione controllata questo si traduce nell’ordine di distribuzione. Prima si pagano i crediti prededucibili della procedura, come il compenso del liquidatore e dell’OCC. Poi i privilegiati secondo il loro grado. Infine i chirografari. Il Fondo si colloca molto in alto e può assorbire gran parte dell’attivo mobiliare disponibile.

Va però distinto il momento in cui il privilegio esiste. Cass. 24405 del 3 agosto 2026, che esaminiamo più avanti, ha chiarito che finché la banca non è stata pagata dal Fondo il suo credito è chirografario: il privilegio spetta al garante pubblico e nasce solo con il pagamento e la surroga. Nella liquidazione controllata, quindi, il credito per cui la garanzia non è ancora stata escussa partecipa come chirografo. Diventa privilegiato soltanto se e quando il Fondo paga.

Nel concordato minore il problema si sposta sulla proposta. L’art. 75, comma 2, CCII consente di pagare i privilegiati non integralmente, purché in misura non inferiore a quella che otterrebbero dalla liquidazione, attestata dall’OCC sul valore di mercato dei beni. Il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili, porta con sé anche l’art. 87, comma 1, lett. p-bis), introdotto dal D.Lgs. 136/2024: il piano deve prevedere, se necessario, un fondo rischi per l’eventuale escussione della garanzia pubblica. Trib. Modena, 3 febbraio 2025, segnalato nell’approfondimento pubblicato su dirittobancario.it, ha applicato al concordato minore questa regola: il creditore garantito dal Fondo e non ancora pagato va in una classe apposita e la proposta deve accantonare un fondo rischi per il futuro credito privilegiato del garante.

Se c’è contrasto

Sul rango non c’è contrasto: il privilegio cede solo alle spese di giustizia e all’art. 2751-bis. Un’oscillazione emerge nel merito su come trattare la banca non ancora pagata, cioè se come privilegiata “in prospettiva” o come chirografaria. Dopo Cass. 24405/2026 la questione è orientata. L’assunzione prudenziale: costruire la proposta trattando la banca come chirografaria in una classe autonoma e accantonando un fondo rischi che copra almeno quanto il Fondo otterrebbe nell’alternativa liquidatoria.

Cosa significa per te

Se scegli la liquidazione controllata, devi aspettarti che il Fondo, se ha già pagato, venga soddisfatto prima di molti altri creditori. Il vantaggio è che, chiusa la procedura o decorsi tre anni, anche il residuo non pagato del Fondo diventa inesigibile insieme a tutto il resto. Se scegli il concordato minore, che richiede la prosecuzione dell’attività o un apporto di risorse esterne (art. 74, commi 1 e 2), la proposta deve rispettare il valore di liquidazione del credito del Fondo e prevedere l’accantonamento. Una proposta che lo ignora rischia l’inammissibilità o una contestazione sulla convenienza.

C’è poi una scelta di tempi che solo l’analisi del caso può risolvere. Se la banca non ha ancora escusso la garanzia, nella composizione negoziata della crisi alcuni tribunali hanno concesso misure cautelari che inibiscono l’escussione. Tra queste Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, segnalato da iusletter e da dirittobancario.it, ha motivato anche con l’esigenza di evitare che il super privilegio si consolidi alterando la parità tra i creditori. Per l’imprenditore ancora attivo, bloccare temporaneamente l’escussione può cambiare la graduatoria dell’intera crisi.

Terza questione: fideiussori, soci e prestiti usati male: dove l’esdebitazione si ferma

La questione

Sono due dubbi diversi con la stessa radice. “Ho firmato una fideiussione personale per il prestito della mia SRL: se la società chiude, il Fondo può chiedere a me?” E poi: “Ho preso il prestito Covid quando l’attività era già in difficoltà e una parte l’ho usata per pagare debiti personali. Rischio di non ottenere l’esdebitazione?”

Cosa hanno deciso i giudici

Sui garanti la norma è netta. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. L’esdebitazione della società (o della ditta) non libera chi ha garantito personalmente. Per le società di capitali, peraltro, l’estensione dell’esdebitazione riguarda solo i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5), non i soci di SRL. Cass. 15485/2024 è nata proprio dall’opposizione di un terzo fideiussore e ha confermato che il Fondo può recuperare con il ruolo anche verso di lui. Le fonti lette riferiscono il privilegio dell’art. 8-bis, comma 3, anche ai terzi garanti. Il fideiussore, dunque, si trova davanti lo stesso creditore pubblico, privilegiato e munito di cartella.

Sull’uso del prestito i giudici distinguono due momenti. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, nota dalla massima Brocardi, e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, nota da una sintesi di diritto.it, affermano che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza: la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione. In quella fase contano le condizioni dell’art. 280 (tra cui il divieto di distrarre l’attivo e di fare “ricorso abusivo al credito”, lett. b) e dell’art. 282, comma 2 (niente colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento). Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505, nota dalla massima Brocardi, ha aggiunto che dopo l’art. 280 CCII non conta la quantità di debito pagata, ma l’assenza di condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.

Dall’altro lato c’è la responsabilità della banca. Trib. Napoli, decreto 1° aprile 2026, noto dalla sintesi di iusletter, ha affermato che nei finanziamenti garantiti dallo Stato il dovere di verificare il merito creditizio è rafforzato e la banca deve esaminare criticamente la documentazione. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7134 depositata il 25 marzo 2026, nota dalla stessa fonte, ha ritenuto nullo, per contrarietà a norma imperativa, il credito concesso a un’impresa in decozione irreversibile con il concorso della banca nel reato dell’amministratore, con esclusione della ripetizione (art. 2035 c.c.).

Se c’è contrasto

Il punto delicato è che le difese contro la banca non si trasmettono automaticamente al Fondo. Cass. n. 5786 del 4 marzo 2025, segnalata da dirittobancario.it, ha affermato che la surrogazione spezza il legame di accessorietà: le patologie del finanziamento non incidono sul credito pubblico del garante. Nella stessa direzione, secondo lo stesso approfondimento, Trib. Piacenza, decreti 8 gennaio 2025 e 15 aprile 2025: l’invalidità del finanziamento non si estende al credito restitutorio del garante. L’orientamento prevalente è quindi asimmetrico. L’assunzione prudenziale: l’eventuale abuso della banca può ridurre o azzerare il credito residuo della banca stessa, ma non quello del Fondo; nel giudizio di esdebitazione, invece, la cattiva valutazione del merito creditizio è un argomento per sostenere che il sovraindebitamento non dipende da colpa grave del debitore.

Sulla revoca della garanzia, infine, l’approfondimento di dirittobancario.it richiama Cass. nn. 6567, 6570 e 6576 del 2025: la revoca è opponibile alla massa anche se arriva dopo il fallimento, perché il credito nasce privilegiato per legge. È un credito per causa anteriore e rientra nel concorso. Un’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria collegata seguirebbe invece la regola dell’art. 278, comma 7, lett. b).

Cosa significa per te

Per il garante l’indicazione è precisa. Il socio o il familiare che ha firmato la fideiussione non è liberato dall’esdebitazione del debitore principale: se non può pagare, deve valutare una procedura propria, anche familiare se il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 CCII). Nella sua liquidazione controllata il credito del Fondo verso di lui è un credito come gli altri e, alla fine, può diventare inesigibile.

Per chi ha usato il prestito in modo discutibile il lavoro è documentale: ricostruire dove è finita ogni somma, perché e in quale situazione economica. Lo Studio Monardo affronta questo passaggio con la competenza di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC dell’Avv. Monardo: sappiamo che cosa l’OCC e il tribunale cercano nella relazione sulle cause dell’indebitamento, e prepariamo i documenti prima che le domande arrivino. Gli eventuali profili penali legati all’ottenimento o all’uso del finanziamento vanno valutati con un difensore penale: incidono sulle condizioni dell’art. 280, lett. a), e dell’art. 282, comma 2, e vanno chiariti prima di depositare l’istanza.

La pronuncia più recente: Cass. 24405/2026 e il “super privilegio” che non c’è ancora

La decisione più nuova sul tema è Cass. 3 agosto 2026, n. 24405, che conosciamo dalla sintesi pubblicata da ItaliaOggi il 7 agosto 2026. La fonte non indica la sezione.

Il contesto. Un’impresa aveva proposto un concordato preventivo in continuità. Tra i creditori c’erano banche con finanziamenti garantiti dal Fondo, non ancora escussi, e l’erario con crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (art. 2752 c.c.). La proposta trattava le banche garantite meglio del fisco. Il ragionamento era questo: tanto la garanzia verrà escussa sicuramente, il Fondo entrerà con il suo privilegio dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, e quindi conviene considerare fin da subito quel credito come se fosse già privilegiato.

La motivazione in linguaggio piano. La Corte ha respinto il ragionamento per quattro motivi. Primo: il privilegio spetta al garante pubblico, non alla banca, e nasce solo dopo che la banca è stata pagata e il Fondo si è surrogato. Fino a quel momento la banca è un creditore chirografario. Secondo: l’escussione non è automatica. Il Fondo può contestarla per mancato rispetto delle regole operative, per tardività o per mancanza dei presupposti, e in certi casi può revocare la garanzia. Terzo: mettere il credito tributario privilegiato dietro a un credito bancario ancora chirografario viola la par condicio (art. 2741 c.c.), e la regola della priorità relativa (art. 84 CCII) non autorizza a stravolgere la gerarchia dei privilegi. Quarto: la soluzione corretta esiste e la indica la legge. Le banche garantite possono formare una classe autonoma (art. 85, comma 2, CCII) e il possibile credito di rivalsa del Fondo si tutela con un fondo rischi (art. 87, comma 1, lett. p-bis), con somme vincolate che diventano del Fondo solo quando paga la banca.

Che cosa cambia rispetto a prima. Prima della pronuncia molte proposte, anche nel sovraindebitamento, trattavano il credito garantito come se fosse già del Fondo, e quindi privilegiato, o al contrario come un normale chirografo senza alcun accantonamento. Cass. 24405/2026 chiude entrambe le strade: il credito è chirografario finché la banca non viene pagata, ma il rischio dell’escussione va coperto con un accantonamento.

Per il debitore persona fisica le ricadute sono tre.

La prima riguarda il concordato minore, che rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili (art. 74, comma 4). Classe autonoma e fondo rischi diventano la struttura attesa, come aveva già fatto Trib. Modena nel 2025.

La seconda riguarda la liquidazione controllata. Il liquidatore deve sapere se la garanzia è stata escussa e quando. Un credito ammesso come chirografario della banca può trasformarsi in un credito privilegiato del Fondo durante la procedura, e il progetto di riparto va costruito tenendone conto.

La terza riguarda proprio l’esdebitazione. Se il privilegio nasce solo con il pagamento, il momento in cui il Fondo paga determina chi è il creditore e con quale rango. Non incide però sulla cancellazione finale del residuo, che resta regolata dall’art. 278. La pronuncia conferma indirettamente che il credito del Fondo è un credito concorsuale come gli altri, con un rango particolare ma senza alcuna immunità dall’esdebitazione.

Un’avvertenza di metodo: la sentenza riguarda un concordato preventivo e la conosciamo da una sintesi giornalistica. Il suo principio sul momento in cui sorge il privilegio è però coerente con quanto la Cassazione aveva già affermato sulla nascita del credito con il pagamento (Cass. 9657/2024 e 22962/2025), ed è questo che ne giustifica l’uso anche nelle procedure di sovraindebitamento.

I principi applicati a tre situazioni-tipo

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati. Non descrivono casi seguiti dallo Studio. Le percentuali di garanzia sono ipotesi di lavoro e vanno sempre verificate sul certificato di garanzia del singolo finanziamento.

Simulazione 1: ditta individuale chiusa, garanzia già escussa, liquidazione controllata

Ipotesi. Ex titolare di un bar, oggi lavoratore dipendente. Nel 2020 ha ottenuto un prestito garantito dal Fondo. Il residuo al momento dell’inadempimento era di 21.740,18 €. La banca ha escusso la garanzia (ipotesi: copertura integrale) e il Fondo le ha liquidato 22.315,40 € con interessi. Il credito è stato iscritto a ruolo. Altri debiti: fornitori 14.870,55 €, contributi INPS 9.412,30 €, carta revolving 6.288,90 €. Attivo: un’auto stimata 4.200 € e una quota di stipendio fissata dal giudice in 190 € al mese (art. 268, comma 4, lett. b).

Sviluppo. La liquidazione controllata si apre il 14 ottobre 2026. In tre anni la quota di stipendio produce 6.840 € (190 × 36), che con l’auto portano l’attivo a 11.040 €. Ipotizziamo spese prededucibili della procedura per 2.650 €: restano 8.390 € da distribuire. Il Fondo è ammesso con privilegio per 22.980,15 €. Secondo Cass. 22962/2025 cede solo alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis, che qui mancano, quindi passa davanti all’INPS. Gli 8.390 € vanno tutti al Fondo. INPS, fornitori e carta non ricevono nulla.

Esito. I tre anni dall’apertura scadono il 14 ottobre 2029, una domenica: l’istanza di esdebitazione si deposita da lunedì 15 ottobre 2029, o prima se la procedura si chiude prima (art. 282, comma 1). Se il tribunale riconosce la meritevolezza, diventano inesigibili 14.590,15 € di residuo del Fondo, 9.412,30 € di INPS, 14.870,55 € di fornitori e 6.288,90 € di carta. Il privilegio del Fondo ha deciso chi è stato pagato, non che cosa è stato cancellato. Se dopo il decreto l’agente della riscossione notifica un’intimazione per le vecchie cartelle del Fondo, si oppone il decreto di esdebitazione.

Variante. Se l’ex titolare avesse indicato solo la banca per 21.740,18 € e il Fondo non avesse partecipato al concorso, il Fondo potrebbe sostenere che, per l’art. 278, comma 2, l’esdebitazione gli è opponibile solo oltre la percentuale pagata ai creditori di pari grado. Un elenco dei creditori sbagliato può lasciare in vita una parte del debito più pesante.

Simulazione 2: socio fideiussore di una SRL

Ipotesi. Una SRL ha ottenuto un finanziamento di 180.000 €, garantito dal Fondo per l’80% (ipotesi). Il socio ha firmato una fideiussione personale alla banca per 216.000 €. La società smette di pagare con un residuo di 142.380,60 €. La banca escute la garanzia e riceve dal Fondo 113.904,48 € (80%). Restano scoperti 28.476,12 €.

Sviluppo. Il socio ha ora due creditori per lo stesso debito. La banca gli chiede 28.476,12 € in base alla fideiussione. Il Fondo, surrogato, recupera 113.904,48 € con il ruolo (Cass. 15485/2024), e le fonti lette riferiscono il privilegio dell’art. 8-bis anche ai terzi garanti. Se la SRL ottiene la propria esdebitazione o chiude, l’art. 278, comma 6, mantiene intatti i diritti verso il socio fideiussore. Il socio ha uno stipendio da 1.780 € netti al mese, metà della casa con un mutuo in corso e nessun altro bene. Chiede per sé la liquidazione controllata il 16 novembre 2026. Nell’elenco dei creditori indica la banca, Mediocredito Centrale come gestore del Fondo, l’agente della riscossione e il mutuante ipotecario.

Esito. Con la sua liquidazione si vende la quota della casa, si distribuisce il ricavato secondo le prelazioni (prima il mutuante ipotecario sul bene, poi il Fondo con il privilegio generale mobiliare sul resto dell’attivo mobiliare) e, decorsi tre anni o alla chiusura, il socio può ottenere l’esdebitazione. Il debito da fideiussione verso la banca e quello verso il Fondo diventano inesigibili verso di lui. Se anche il coniuge avesse firmato la fideiussione resterebbe obbligato (art. 278, comma 6) e andrebbe valutata una procedura familiare (art. 66).

Simulazione 3: professionista in concordato minore, garanzia non ancora escussa

Ipotesi. Un geometra con studio avviato ha un finanziamento garantito dal Fondo al 90% (ipotesi), con un residuo di 41.220 €. La banca non ha ancora escusso la garanzia. Altri debiti chirografari: 63.750,80 €. Vuole proseguire l’attività e propone un concordato minore, depositato il 14 dicembre 2026.

Sviluppo. Alla luce di Cass. 24405/2026, oggi la banca è chirografaria per 41.220 €. Se la garanzia venisse escussa, il Fondo avrebbe un credito privilegiato potenziale di 37.098 € (90% di 41.220). L’OCC attesta che nell’alternativa liquidatoria il Fondo, una volta surrogato, ricaverebbe 14.300 € dai beni mobili e dai crediti professionali. La proposta prevede: classe autonoma per la banca garantita al 18%, come gli altri chirografari; un fondo rischi vincolato di 14.300 €, pari al valore di liquidazione (art. 75, comma 2), da versare al Fondo solo se e quando pagherà la banca; il resto dei chirografari al 18% in 48 mesi.

Esito. Se il giudice assegna ai creditori il termine massimo di 30 giorni (art. 78, comma 2, lett. c), e il decreto arriva il 12 gennaio 2027, il termine scade l’11 febbraio 2027, un giovedì. Non si sospende in nessun periodo dell’anno, perché la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII. Se l’omologa arriva, la banca garantita può comunque escutere il Fondo, perché l’art. 79, comma 5, fa salvi i diritti verso i fideiussori. Il Fondo surrogato trova pronto il fondo rischi. Senza la classe autonoma e senza l’accantonamento la proposta sarebbe stata esposta alla contestazione del Fondo e a un giudizio negativo sulla convenienza.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce usate in questa analisi, con la questione decisa, il principio in una riga e la rilevanza per chi ha un prestito garantito dal Fondo PMI. Quando la data riportata dalla fonte cade di sabato o domenica, la pronuncia è indicata con il solo numero e anno. Le decisioni di merito senza numero sono indicate con la data e vanno lette con la cautela segnalata nel testo. Alcune pronunce sono note solo da massime o sintesi (Brocardi, iusletter, ItaliaOggi, diritto.it, Eutekne, dirittobancario.it), come specificato nei paragrafi in cui sono citate.

Una precisazione importante. Nessuna delle pronunce riportate decide direttamente se il credito del Fondo sia coperto dall’esdebitazione. La conclusione positiva si basa sul testo dell’art. 278 CCII, commi 1 e 7, letto insieme ai principi che queste pronunce affermano sulla natura e sul rango del credito.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. Sez. III, ord. 10/4/2024 n. 9657 Privilegio art. 9 c.5 D.Lgs. 123/1998 e garanzie Il privilegio vale anche per le garanzie e nasce con il pagamento, senza revoca Dopo l’escussione il credito è privilegiato
Cass. n. 27360/2024 Ambito del privilegio Copre ogni intervento di sostegno pubblico Nessuna eccezione per i prestiti Covid
Cass. Sez. I, ord. 10/11/2025 n. 29599 Ammissione al passivo del Fondo Il Fondo non è coobbligato; surroga senza limiti; privilegio anche al gestore Il Fondo entra nel concorso accanto alla banca
Cass. n. 261/2022 Struttura della garanzia diretta La garanzia è data alla banca; il Fondo acquisisce per surroga il credito verso la PMI Il debitore resta obbligato per intero
Cass. n. 3025/2021 Privilegio e fase successiva all’erogazione Il privilegio copre anche il credito del Fondo escusso Conferma del rango
Cass. Sez. I n. 22962/2025 Rango del privilegio art. 8-bis Privilegio generale mobiliare, dopo spese di giustizia e art. 2751-bis; non retroattivo Il Fondo passa davanti a INPS e fisco
Cass. Sez. III, ord. 3/6/2024 n. 15485 Riscossione a ruolo, fideiussore Credito pubblicistico, riscuotibile a ruolo senza titolo giudiziale Le cartelle arrivano anche al garante
Cass. n. 32148/2024 Natura del credito surrogato Con la surroga la causa diventa pubblicistica Spiega il ruolo dell’agente della riscossione
Cass. 4/3/2025 n. 5786 Vizi del finanziamento La surroga spezza l’accessorietà; i vizi non toccano il Fondo Le difese contro la banca non valgono contro il Fondo
Cass. nn. 6567, 6570, 6576/2025 Revoca della garanzia Opponibile alla massa anche se successiva Il credito da revoca entra nel concorso
Cass. 3/8/2026 n. 24405 Concordato con banche garantite Banca chirografaria fino al pagamento; classe autonoma e fondo rischi Struttura della proposta di concordato minore
Cass. SU n. 5889/2026 Rottamazione e credito del Fondo a ruolo Definizione estesa ai debiti non tributari; effetti verso il coobbligato Alternativa da confrontare con la liquidazione
Cass. Sez. I, ord. 25/3/2026 n. 7134 Credito a impresa in decozione Nullità se la banca concorre nel reato; niente ripetizione Difesa verso la banca, non verso il Fondo
Cass. Sez. I, ord. 31/7/2025 n. 22074 Meritevolezza e apertura Non serve per aprire; si valuta all’esdebitazione La condotta conta alla fine
Cass. Sez. I, ord. 28/4/2026 n. 11603 Relazione OCC e apertura Relazione necessaria; condotta valutata all’esdebitazione Preparare la ricostruzione dell’uso del prestito
Cass. Sez. I, ord. 6/11/2024 n. 28505 Requisiti dell’esdebitazione Non conta quanto si è pagato, ma l’assenza di condotte distrattive Patrimonio scarso non è ostativo
Corte cost. ord. 104/2026 Art. 278 c.2 CCII Atti restituiti; ordinanze ripubblicate in G.U. 23/9/2026 Questione pendente sui creditori non concorsuali
Trib. Modena 3/2/2025 Concordato minore e garanzia pubblica Classe apposita e fondo rischi Proposta ammissibile solo se strutturata
Trib. Vicenza 23/7/2025 Inibitoria all’escussione Misura cautelare per evitare il consolidarsi del privilegio Leva nella composizione negoziata
Trib. Piacenza decr. 8/1/2025 e 15/4/2025 Invalidità del finanziamento Non si estende al credito del garante Conferma l’autonomia del credito del Fondo
Trib. Napoli decr. 1/4/2026 Merito creditizio Verifica rafforzata nei prestiti garantiti dallo Stato Argomento sulla colpa del debitore
Trib. Torino decr. 9/4/2026 Sanzione accessoria ed esdebitazione Rientra nell’esdebitazione della liquidazione controllata Argomento per l’esdebitabilità dei crediti pubblici

La sintesi operativa

Dai principi visti si ricavano regole pratiche che valgono per chiunque abbia un finanziamento garantito dal Fondo PMI e stia valutando la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

  • L’esdebitazione copre anche il credito del Fondo PMI, perché l’art. 278, comma 7, CCII non lo esclude: è il rimborso di un finanziamento, non una sanzione né un risarcimento da illecito.
  • Nessuna pronuncia lo nega e nessuna lo afferma in modo specifico: la conclusione poggia sul testo della legge, e va sostenuta con un fascicolo ordinato.
  • Il privilegio del Fondo decide chi viene pagato per primo con l’attivo della procedura, non che cosa si cancella alla fine (Cass. 22962/2025, 9657/2024).
  • Finché la banca non ha escusso la garanzia, il suo credito è chirografario: il privilegio nasce solo con il pagamento del Fondo (Cass. 24405/2026).
  • Il Fondo non è un coobbligato e può entrare nel concorso anche se la banca si è insinuata per l’intero (Cass. 29599/2025).
  • Nell’elenco dei creditori vanno indicati la banca, Mediocredito Centrale come gestore del Fondo e l’agente della riscossione: chi resta fuori dal concorso rischia di conservare una parte del credito (art. 278, comma 2, oggi di nuovo all’esame della Corte costituzionale).
  • L’esdebitazione non libera i fideiussori: il socio o il familiare garante deve valutare una propria procedura (art. 278, comma 6; Cass. 15485/2024).
  • I vizi del finanziamento e gli abusi della banca riducono il credito della banca, non quello del Fondo (Cass. 5786/2025), ma pesano a favore del debitore nella valutazione della meritevolezza (Trib. Napoli 1/4/2026).
  • La meritevolezza non serve per aprire la liquidazione controllata, ma si gioca tutta nella fase dell’esdebitazione: l’uso del prestito va ricostruito con documenti (Cass. 22074/2025, 11603/2026).
  • Nel concordato minore il creditore garantito va in una classe autonoma e serve un fondo rischi per la futura rivalsa del Fondo (Trib. Modena 3/2/2025; Cass. 24405/2026).
  • Prima di aprire la procedura va confrontata la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, che le Sezioni Unite estendono ai debiti non tributari (Cass. SU 5889/2026).
  • I termini della procedura corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), e così quelli per opporsi a un’esecuzione sulle cartelle del Fondo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ottengo l’esdebitazione, Agenzia delle Entrate-Riscossione può ancora pignorarmi lo stipendio per il prestito garantito dal Fondo?
No, per i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti, che diventano inesigibili (art. 278, comma 1). Il fatto che il credito sia pubblicistico e riscosso a ruolo (Cass. 15485/2024) riguarda lo strumento di recupero, non la sua sopravvivenza dopo l’esdebitazione. Se arriva un pignoramento si propone opposizione all’esecuzione allegando il decreto, senza contare sulla sospensione feriale. Resta il limite dell’art. 278, comma 2, se il Fondo non ha partecipato al concorso.

La banca non ha ancora chiesto nulla al Fondo. Devo aspettare che lo faccia prima di chiedere la liquidazione controllata?
Non è necessario. La banca partecipa come chirografaria (Cass. 24405/2026). Se escute la garanzia durante la procedura, il Fondo subentra con il suo privilegio e può insinuarsi accanto a lei (Cass. 29599/2025). Conviene però indicare fin dall’inizio anche Mediocredito Centrale nell’elenco dei creditori, così il gestore del Fondo riceve le comunicazioni.

Mio padre ha firmato la fideiussione: con la mia esdebitazione è libero anche lui?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso i fideiussori, e il Fondo può recuperare anche verso il terzo garante. Se anche lui è sovraindebitato può valutare una procedura propria o, se il sovraindebitamento ha un’origine comune, una procedura familiare (art. 66 CCII).

Ho usato parte del prestito Covid per spese familiari. Perdo l’esdebitazione?
Non automaticamente. La meritevolezza si valuta in sede di esdebitazione (Cass. 22074/2025, 11603/2026) e conta l’assenza di colpa grave, malafede, frode e condotte distrattive (artt. 280 e 282, comma 2; Cass. 28505/2024). Va ricostruito che cosa è successo, quando e perché, mettendolo in relazione con la verifica del merito creditizio che la banca avrebbe dovuto fare (Trib. Napoli 1/4/2026). Gli eventuali profili penali vanno esaminati con un difensore penale prima dell’istanza.

Se il prestito è nullo perché la banca sapeva che l’impresa era decotta, il Fondo perde il suo credito?
Secondo l’orientamento prevalente no. La nullità può colpire il credito della banca (Cass. 7134/2026), ma la surroga del Fondo crea un credito pubblico autonomo, non toccato dai vizi del finanziamento (Cass. 5786/2025; Trib. Piacenza 2025). L’argomento resta utile per ridurre la parte della banca e per la valutazione della meritevolezza.

Dal principio al fascicolo: che cosa fa lo Studio Monardo

Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo con attività precise.

  1. Ricostruiamo la catena del credito. Acquisiamo contratto di finanziamento, certificato di garanzia, comunicazioni di escussione e liquidazione della perdita, cartelle ed estratti di ruolo, per stabilire chi è oggi il tuo creditore, per quale importo e con quale rango.
  2. Verifichiamo se e quando il Fondo ha pagato, perché da quella data dipende se il credito è ancora chirografario della banca o privilegiato del Fondo (Cass. 24405/2026, 22962/2025).
  3. Compiliamo l’elenco dei creditori senza lacune, indicando banca, gestore del Fondo, agente della riscossione e garanti, per ridurre il rischio dell’art. 278, comma 2.
  4. Confrontiamo le strade disponibili con i numeri: liquidazione controllata, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente, definizione agevolata dei carichi a ruolo (Cass. SU 5889/2026), composizione negoziata se l’impresa è ancora attiva.
  5. Costruiamo la proposta di concordato minore con la classe autonoma per la banca garantita e il fondo rischi per la futura rivalsa del Fondo, insieme all’OCC che attesta il valore di liquidazione.
  6. Prepariamo la documentazione sulla meritevolezza: destinazione delle somme, situazione economica al momento della richiesta, informazioni fornite alla banca. È il materiale che OCC, liquidatore e tribunale esaminano nella fase dell’esdebitazione.
  7. Esaminiamo la condotta della banca nella concessione del credito con lo staff bancario, per contestare il residuo della banca e sostenere che il sovraindebitamento non deriva da colpa grave del debitore.
  8. Valutiamo la posizione dei garanti (soci, coniuge, familiari) e, quando serve, impostiamo una procedura familiare o procedure coordinate.
  9. Depositiamo l’istanza di esdebitazione alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura e rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei 15 giorni previsti dall’art. 282.
  10. Proponiamo opposizione all’esecuzione se, dopo il decreto, l’agente della riscossione agisce ancora per il credito del Fondo, e seguiamo i reclami nei termini dell’art. 124 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista conta qui in modo particolare: gli orientamenti su cui si basa la difesa di chi ha un prestito garantito dal Fondo sono stati scritti dalla Cassazione, e lo Studio può difenderli fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, dal reclamo contro il decreto di esdebitazione fino al ricorso. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla procedura e sul contenzioso, i secondi sui conti, sui ruoli e sulla ricostruzione dei flussi del finanziamento. Non promettiamo un esito: garantiamo un’analisi completa e una strategia coerente dall’inizio alla fine.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo, allo stato delle norme e della giurisprudenza a ottobre 2026, è questa: l’esdebitazione può cancellare anche il debito nato da un finanziamento garantito dal Fondo PMI, compreso il credito di rivalsa del Fondo riscosso con le cartelle, perché la legge non lo esclude. Ma il risultato dipende da tre condizioni: che il Fondo partecipi al concorso, che il debitore superi la verifica sulla meritevolezza e che i garanti abbiano una soluzione propria. Il privilegio del Fondo, invece, deciderà chi viene pagato per primo con quello che la procedura riesce a ricavare.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questo incrocio di regole perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario che legge contratti di finanziamento e ruoli, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per le imprese ancora attive.

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