Società In Perdita Sistematica In Crisi Con L’accertamento Sul Reddito Minimo Presunto: Quale Strategia Costruisce Uno Studio Legale?

Quando una società in perdita da anni riceve un accertamento sul reddito minimo presunto, quasi mai perde perché le sue ragioni sono deboli: perde perché le ha fatte valere tardi, male o nel posto sbagliato. È una realtà che chi si occupa di contenzioso tributario e di crisi d’impresa conosce bene. La disciplina delle società “in perdita sistematica” (art. 2, commi 36-decies e seguenti, D.L. 138/2011) è stata abrogata dall’art. 9 del D.L. 73/2022 a partire dal periodo d’imposta 2022, ma gli accertamenti sulle annualità precedenti sono ancora notificabili; nel frattempo resta pienamente in vigore il test di operatività delle società non operative (art. 30 L. 724/1994), con i coefficienti ridotti dal D.Lgs. 192/2024 dal periodo d’imposta 2024. E una società che chiude bilanci in perdita da anni, spesso, è anche una società in crisi: il debito fiscale che nasce dall’accertamento può diventare il fattore che spinge l’impresa dalla difficoltà all’insolvenza.

In questa guida mettiamo in fila gli errori che vediamo commettere più spesso, dal più grave al più frequente:

  1. Credere che, essendo stata abrogata la disciplina delle perdite sistematiche, il problema non esista più.
  2. Disapplicare la norma “in autonomia” in dichiarazione senza aver costruito la prova.
  3. Ignorare il questionario e il contraddittorio preventivo, perdendo documenti e argomenti.
  4. Difendersi con ragioni soggettive (“il mercato andava male”, “abbiamo scelto di non affittare”) invece che con prove oggettive ed economiche.
  5. Sbagliare i termini: il ricorso, l’adesione, la sospensione feriale, la sospensione della riscossione.
  6. Trattare l’accertamento come una partita isolata, senza collegarlo agli strumenti della crisi d’impresa.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché il tema sta esattamente all’incrocio tra due materie in cui l’Avvocato ha competenze certificate. Da un lato il contenzioso tributario, che lo Studio segue attraverso uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e quindi in grado di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado. Dall’altro la crisi d’impresa: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo consente di valutare l’accertamento non solo come atto da impugnare, ma come una delle voci di un piano di risanamento.

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Errore n. 1 – Pensare che l’abrogazione delle perdite sistematiche abbia chiuso la partita

L’errore

Una S.r.l. immobiliare ha chiuso in perdita fiscale ogni esercizio dal 2015 al 2019. L’amministratore ha letto che dal 2022 la disciplina delle società in perdita sistematica non esiste più e ha archiviato la questione. Nell’autunno 2026 arriva un invito al contraddittorio che riguarda il periodo d’imposta 2020: l’Ufficio ricostruisce il reddito minimo presunto proprio sulla base di quella disciplina.

Perché è un errore

L’art. 9 del D.L. 73/2022 ha abrogato le norme sulle società in perdita sistematica con effetto dal periodo d’imposta 2022 (per i soggetti con esercizio solare). La stessa ricostruzione della prassi professionale chiarisce che, dal 2022, la verifica dei risultati del quinquennio precedente non ha più rilievo. Ma l’abrogazione guarda avanti, non indietro: per i periodi d’imposta fino al 2021 la disciplina resta quella vigente all’epoca. Il regime, nella sua versione più recente, scattava quando la società aveva dichiarato perdite fiscali in cinque periodi d’imposta consecutivi, oppure quattro perdite e un reddito inferiore al minimo; in quel caso, nel periodo successivo, la società veniva trattata come non operativa e doveva dichiarare almeno il reddito minimo presunto calcolato con i coefficienti dell’art. 30 L. 724/1994.

C’è poi un secondo equivoco: l’abrogazione ha riguardato solo le perdite sistematiche. Il test di operatività dell’art. 30 L. 724/1994 è vivo e vegeto. Il D.Lgs. 192/2024 non lo ha cancellato: ha soltanto ridotto, dal periodo d’imposta 2024, alcuni coefficienti (ad esempio per partecipazioni e titoli il coefficiente dei ricavi è passato dal 2% all’1%, per gli immobili dal 6% al 3%, per gli uffici A/10 dal 5% al 2,5%; quello per le “altre immobilizzazioni” è rimasto al 15%). Una società che è in perdita perché non produce ricavi adeguati al proprio patrimonio può quindi finire sotto la lente dell’art. 30 anche oggi.

Le conseguenze

Chi ragiona come l’amministratore del nostro esempio arriva all’incontro con l’Ufficio senza documenti, senza ricostruzione dei fatti e talvolta senza nemmeno aver conservato la contabilità di dettaglio degli anni di osservazione. Il termine ordinario di accertamento delle imposte sui redditi scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: per il periodo d’imposta 2020, con dichiarazione presentata nel 2021, la scadenza è il 31 dicembre 2026; per il 2021 è il 31 dicembre 2027. Ottobre 2026 è quindi proprio il periodo in cui gli Uffici chiudono le verifiche sul 2020: chi si sente al sicuro rischia di ricevere l’atto nel momento di minore preparazione.

Sul piano della giurisprudenza, la Cassazione ha continuato a decidere controversie sulle perdite sistematiche anche dopo l’abrogazione. Con l’ordinanza n. 10720 del 20 aprile 2023 ha esaminato un accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, scattato per due perdite e un reddito inferiore al minimo nel triennio 2009-2011: segno che il contenzioso sulle annualità passate è tutt’altro che chiuso.

Cosa fare invece

La prima mossa è una mappatura: per ogni periodo d’imposta ancora accertabile, verificare se la società rientrava nel regime delle perdite sistematiche (fino al 2021) o nel test di operatività dell’art. 30 (sempre). Concretamente:

  • si ricostruiscono, anno per anno, i risultati fiscali dichiarati (perdita, reddito, reddito inferiore al minimo);
  • si individua il quinquennio di osservazione rilevante per ciascun anno ancora aperto;
  • si verifica se in quegli anni operava una causa di esclusione o di disapplicazione (procedura concorsuale, numero di dipendenti, numero di soci, primo periodo d’imposta, ecc.);
  • si recuperano i documenti che dimostrano le situazioni oggettive che hanno impedito di produrre reddito.

Nella mappatura vanno censite con cura anche le cause di esclusione, perché sono la via più rapida per chiudere la questione senza entrare nel merito della prova. L’elenco che la prassi ricava dall’art. 30 comprende, tra le altre: le società nel primo periodo d’imposta; quelle con almeno 50 soci; quelle con un numero di dipendenti mai inferiore a dieci nei due esercizi precedenti; le società in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo; le società con valore della produzione superiore all’attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno al 20%; le società con un livello di affidabilità ISA sufficiente per il regime premiale e quelle che hanno aderito al concordato preventivo biennale; le società consortili. Ognuna di queste cause va verificata per l’anno specifico: un requisito presente oggi può mancare nell’anno accertato, e viceversa.

Questa mappatura serve due volte: prima dell’eventuale accertamento, per arrivare preparati al contraddittorio; dopo, per scegliere tra adesione, ricorso o inserimento del debito in un percorso di regolazione della crisi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella stessa ordinanza n. 10720/2023 la Cassazione ha precisato che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2012 sulle cause di disapplicazione automatica per le perdite sistematiche si applica anche al periodo d’imposta successivo al triennio di osservazione, cioè proprio all’anno in cui il regime produce effetti. La Corte ha respinto una lettura restrittiva che avrebbe limitato la disapplicazione agli anni del triennio, qualificandola come una interpretazione che avrebbe svuotato la norma, e ha richiamato la necessità di non creare disparità di trattamento rispetto alle società non operative, alla luce degli artt. 3 e 53 Cost. Significa che una causa di disapplicazione verificatasi a cavallo tra il periodo di osservazione e l’anno accertato va cercata e valorizzata, non data per persa.

Errore n. 2 – Disapplicare la norma “da soli” in dichiarazione, senza costruire la prova

L’errore

La società non supera il test di operatività. Il consulente, convinto che la crisi del settore giustifichi lo scostamento, compila il modello dichiarativo indicando il codice di disapplicazione (nel rigo dedicato del quadro RS per le società di capitali) e non dichiara il reddito minimo. Nessuno, però, mette insieme un fascicolo che spieghi perché la disapplicazione è fondata.

Perché è un errore

L’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 consente di disapplicare la disciplina quando la società dimostra che situazioni oggettive hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi minimi, oppure del reddito minimo. Fino al 2023 lo strumento tipico era l’interpello disapplicativo; con la riforma dello Statuto del contribuente operata dal D.Lgs. 219/2023, secondo le ricostruzioni di prassi, l’interpello probatorio non è più accessibile alla generalità dei contribuenti dal 2024 (resta per chi aderisce all’adempimento collaborativo e per specifiche ipotesi). La conseguenza pratica è che oggi la disapplicazione avviene di regola in autonomia, in dichiarazione, con l’indicazione dell’apposito codice. Ma “in autonomia” non vuol dire “senza prove”: vuol dire che la prova si dovrà dare dopo, davanti all’Ufficio e, se necessario, davanti al giudice.

Le conseguenze

Il codice di disapplicazione non è uno scudo: è una dichiarazione che la società sarà chiamata a dimostrare. Se al momento del controllo la società non è in grado di documentare le situazioni oggettive, l’Ufficio recupera il reddito minimo presunto, con imposta, interessi e sanzione per infedele dichiarazione. Ai fini IRES, sul reddito delle società non operative si applica la maggiorazione di 10,5 punti percentuali prevista dall’art. 2, comma 36-quinquies, D.L. 138/2011, per un’aliquota complessiva del 34,5%. La perdita più grave, però, è un’altra: le perdite pregresse si possono utilizzare solo sulla parte di reddito che eccede il minimo, quindi anni di perdite accumulate non bastano a neutralizzare il reddito presunto.

La Cassazione ha chiarito con la sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024 come funziona il meccanismo: il mancato superamento del test fa scattare una presunzione relativa di non operatività, alla quale segue una seconda presunzione relativa di reddito minimo. Entrambe ammettono prova contraria. Ma la prova contraria, appunto, va data.

Cosa fare invece

Ogni volta che la società si avvale della disapplicazione in dichiarazione, deve esistere, alla stessa data, un dossier probatorio completo, firmato e datato, che spieghi quali situazioni oggettive hanno impedito i ricavi e il reddito minimi. In pratica il fascicolo deve contenere:

  • il calcolo del test di operatività per l’anno e per la media del triennio (l’esercizio e i due precedenti), con il valore dei beni assunto come prescritto dalla norma;
  • la descrizione dell’attività effettivamente svolta;
  • i documenti che provano le cause dello scostamento (contratti, disdette, corrispondenza con conduttori o clienti, atti amministrativi, perizie sui valori di mercato, procedure esecutive subite, provvedimenti di sequestro);
  • una relazione che colleghi ciascuna causa alla mancata produzione di ricavi, anno per anno.

È buona regola che la decisione di avvalersi della disapplicazione sia assunta dall’organo amministrativo con una delibera o una determina che richiami il dossier e ne attesti la data. Non è un adempimento richiesto dalla norma fiscale, ma ha due utilità concrete: fissa nel tempo l’esistenza delle ragioni (e quindi rende più difficile sostenere che siano state costruite a posteriori) e documenta che gli amministratori hanno valutato con diligenza un rischio fiscale rilevante, aspetto che conta anche sul piano degli adeguati assetti richiesti dall’art. 3 CCII e della responsabilità degli organi sociali. Il dossier va poi conservato insieme alle scritture contabili: l’art. 22 del D.P.R. 600/1973 impone di conservare le scritture fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d’imposta, e una società in crisi che cambia sede, consulente o amministratore rischia di disperdere proprio i documenti che le servirebbero.

Se la società è in difficoltà finanziaria, il dossier deve dialogare con la documentazione sulla crisi: le stesse carte che dimostrano l’impossibilità di produrre ricavi spesso dimostrano anche lo stato di crisi rilevante per il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 5953 del 4 marzo 2021 (in tema di norme antielusive), ha affermato che il contribuente non è obbligato a presentare l’interpello disapplicativo: può far valere direttamente in giudizio l’assenza dei presupposti, e il giudice deve decidere nel merito. Lo stesso principio, per le società di comodo, è richiamato dalla sentenza n. 30607/2024, che cita la pronuncia n. 16472 del 23 maggio 2022: l’interpello non è condizione di procedibilità e la prova contraria può riguardare sia il test sia l’effettiva operatività della società. Inoltre, secondo un orientamento richiamato nella stessa rassegna, il diniego dell’interpello disapplicativo non era un atto da impugnare obbligatoriamente (Cass. ord. n. 3775 del 15 febbraio 2018). Per chi ha ancora in corso annualità in cui aveva presentato interpello e ricevuto un diniego non impugnato, la partita non è chiusa: la prova si può riproporre contro l’avviso di accertamento.

Errore n. 3 – Ignorare il questionario e il contraddittorio preventivo

L’errore

L’Ufficio invia un questionario chiedendo i contratti di locazione, i registri dei beni ammortizzabili, la documentazione sulle cause della mancata produzione di ricavi. L’amministratore, che sta già gestendo i decreti ingiuntivi dei fornitori, lascia il plico nel cassetto. Poi arriva lo schema di atto con l’invito a formulare osservazioni: anche quello resta senza risposta.

Perché è un errore

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 prevede che le notizie e i documenti non forniti in risposta alle richieste dell’Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente dimostri di non averli potuti produrre per causa a lui non imputabile (e salvo che li depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio nei limiti previsti dalla norma). Dal 2024, poi, lo Statuto del contribuente (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023) prevede, per gli atti autonomamente impugnabili, il contraddittorio preventivo: l’Ufficio comunica lo schema di atto e assegna un termine, non inferiore a sessanta giorni, per osservazioni e accesso al fascicolo; l’atto non può essere emanato prima della scadenza di quel termine, salvo le eccezioni previste. Restano escluse alcune categorie di atti individuate con decreto ministeriale: va verificato caso per caso se l’atto ricevuto rientra nell’obbligo.

Le conseguenze

Il silenzio al questionario può rendere inutilizzabili in giudizio proprio i documenti che avrebbero dimostrato le situazioni oggettive. È il paradosso più doloroso: la società ha le prove, ma non può più usarle. Il silenzio nel contraddittorio, a sua volta, consegna all’Ufficio una ricostruzione non contestata: l’avviso di accertamento potrà limitarsi a richiamare il test non superato e le mancate osservazioni.

C’è anche una conseguenza strategica. Il contraddittorio è il momento in cui si può ottenere l’archiviazione o una riduzione della pretesa senza passare dal giudice e, per un’impresa in crisi, ogni euro di debito fiscale che non nasce è un euro che non dovrà essere inserito nel piano.

Cosa fare invece

Rispondere al questionario sempre, nei termini assegnati, anche solo per chiedere una proroga motivata e produrre subito ciò che è disponibile. Nel contraddittorio, depositare osservazioni scritte che contengano:

  • il ricalcolo del test con i valori corretti (spesso l’Ufficio include beni non rilevanti, sbaglia il ragguaglio ai giorni di possesso, non considera i beni in locazione finanziaria nel modo corretto);
  • l’indicazione puntuale delle cause oggettive, anno per anno;
  • i documenti, numerati e indicizzati;
  • se la società è in crisi, la segnalazione dell’eventuale apertura di una composizione negoziata o di una procedura, e dei suoi effetti.

Un’attenzione particolare merita la società in crisi, che spesso ha ridotto il personale amministrativo e non riesce a reperire in tempi brevi i documenti degli anni passati. In questi casi è preferibile rispondere entro il termine con una produzione parziale, indicando con precisione quali documenti mancano, dove si trovano (presso il precedente consulente, presso la banca, presso un custode giudiziario) e quando saranno disponibili. Una risposta così costruita dimostra la collaborazione e rende difficile, in seguito, sostenere che l’omissione sia imputabile alla società. Il silenzio, al contrario, non lascia alcuna traccia della buona fede.

Le osservazioni vanno scritte pensando già al giudice: l’Ufficio deve motivare l’atto anche rispetto alle osservazioni ricevute, e una motivazione che le ignori è un argomento di impugnazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

La Cassazione, nella sentenza n. 30607/2024, ha censurato come “apparente” la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la disapplicazione solo perché la società era tornata in bonis, senza esaminare la situazione concreta (un pignoramento immobiliare di tutto il patrimonio). Ha anche giudicato contraddittorio far leva sulla gestione del custode giudiziario in sostituzione della società, perché quell’argomento confermava, implicitamente, l’operatività dei beni. La lezione è che le osservazioni devono costringere l’Ufficio e il giudice a misurarsi con i fatti concreti: più i fatti sono documentati e collegati ai numeri, meno spazio resta a motivazioni di stile.

Errore n. 4 – Difendersi con ragioni soggettive invece che con prove oggettive ed economiche

L’errore

Nel ricorso la società scrive che “il mercato era in crisi”, che “l’amministratore ha preferito non affittare a prezzi troppo bassi”, che “i soci non avevano risorse per ristrutturare gli immobili”. Sono frasi vere, ma senza un solo documento che le traduca in numeri.

Perché è un errore

L’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 richiede situazioni “oggettive”. Sul significato di questa parola la giurisprudenza si è divisa a lungo. Un indirizzo, richiamato anche dall’Agenzia nelle sue difese, ha affermato che la disapplicazione richiede un fatto specifico non dipendente dalla scelta consapevole del contribuente (Cass. n. 23384/2021, citata nell’ordinanza n. 10720/2023). Un altro indirizzo, oggi prevalente, legge l’oggettività come dimostrazione della non fittizietà di quanto dichiarato: con la sentenza n. 1898 del 24 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che possono rilevare situazioni anche non straordinarie e che non conta distinguere tra cause esterne e libere scelte dell’imprenditore, ma verificare che i ricavi e il reddito dichiarati corrispondano alla realtà. La sentenza n. 30607/2024 ha confermato questa impostazione, richiamando Cass. n. 12862 del 13 maggio 2021 e una lunga serie di precedenti (tra cui Cass. n. 13328 del 16 maggio 2023 e Cass. n. 16600 del 14 giugno 2024) secondo cui la prova contraria va valutata in termini economici, secondo le condizioni effettive di mercato.

Le conseguenze

Un’affermazione non documentata non è una prova contraria: è un’opinione, e il giudice non può disapplicare una presunzione legale sulla base di un’opinione. Il ricorso che si limita a descrivere la crisi del settore viene respinto anche quando la società ha davvero subito quella crisi. E poiché il giudizio di Cassazione non riesamina i fatti (lo ricorda la stessa ordinanza n. 10720/2023, che ha dichiarato inammissibile la censura sulle svalutazioni contabili perché chiedeva un nuovo esame del merito), ciò che non è stato provato nei primi due gradi non si recupera più.

Cosa fare invece

Tradurre ogni ragione in un dato verificabile. Le cause che la giurisprudenza ha ritenuto idonee a superare la presunzione sono di tipo diverso, ma hanno sempre un denominatore comune: dimostrano che la società non ha nascosto ricavi, ma non poteva produrli. Esempi concreti:

  • immobili non locabili per ragioni urbanistiche, catastali o di sicurezza, documentate da atti amministrativi o perizie;
  • immobili colpiti da procedure esecutive, sequestri o vincoli;
  • contratti di affitto d’azienda o di locazione a canoni coerenti con il mercato (la Cassazione, con la pronuncia n. 7006/2024, ha considerato il canone basso di un affitto d’azienda come possibile causa oggettiva, secondo la sintesi che ne dà la prassi professionale);
  • insolvenze documentate di conduttori o clienti, con azioni di recupero avviate;
  • blocchi amministrativi, contenziosi pendenti, calamità, sospensioni contrattuali per cause esterne, come ricorda l’ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025, che ha ribadito la natura relativa della presunzione e la prevalenza della realtà economica dell’azienda sui calcoli aritmetici.

È qui che la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fa la differenza: come avvocato cassazionista che coordina uno staff di avvocati e commercialisti in diritto tributario, imposta fin dal primo grado una prova costruita per reggere anche il vaglio di legittimità.

Anche le scelte gestionali, che l’indirizzo più restrittivo considera irrilevanti, possono diventare prova se vengono spiegate con i numeri. Una società che ha rifiutato di locare un capannone a 1.100 € al mese deve poter dimostrare che il canone di mercato per quell’immobile era molto più alto, che la proposta veniva da un conduttore senza garanzie, o che l’immobile era in vendita e la locazione ne avrebbe ridotto il prezzo. La scelta, da “soggettiva”, diventa così una condotta economicamente razionale, e quindi idonea a dimostrare che il ricavo mancato non è stato occultato.

Per ogni causa serve una perizia o un raffronto con i valori di mercato (ad esempio i canoni medi di zona per immobili analoghi), così che il giudice possa confrontare ciò che la società ha dichiarato con ciò che il mercato avrebbe consentito.

Il dettaglio che pochi conoscono

La prova contraria può muoversi su due livelli distinti. Il primo è il test di operatività: si dimostra che la soglia di ricavi non poteva essere raggiunta. Il secondo è il reddito minimo: anche ammessa la non operatività, si contesta che la società potesse produrre quel reddito. La sentenza n. 1898/2022 distingue chiaramente i due livelli, e la n. 30607/2024 aggiunge che il contribuente può anche provare la propria operatività effettiva. Un ricorso ben costruito propone le tre linee in modo graduato: se cade la prima, restano le altre. Molti ricorsi si fermano alla prima e lasciano scoperte le successive.

Errore n. 5 – Sbagliare i termini: ricorso, adesione, sospensione feriale, riscossione

L’errore

L’avviso arriva il 3 luglio. L’amministratore pensa: “Ad agosto è tutto sospeso, ci penseremo a settembre”. A settembre presenta un’istanza di accertamento con adesione convinto che sospenda tutto per altri tre mesi; non chiede la sospensione della riscossione e, nel frattempo, l’atto diventa esecutivo per la quota prevista dalla legge. In parallelo, avendo depositato un ricorso per misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, crede che anche lì valga la pausa di agosto.

Perché è un errore

Bisogna distinguere con precisione tre regimi diversi:

  • processo tributario: il ricorso contro l’avviso di accertamento va proposto entro sessanta giorni dalla notifica; si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969;
  • accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): la presentazione dell’istanza dopo la notifica dell’avviso, e prima del ricorso, sospende il termine per ricorrere per novanta giorni; questa sospensione si somma alla sospensione feriale;
  • procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. I termini dei procedimenti del Codice (ad esempio quelli relativi alle misure protettive nella composizione negoziata, ai reclami, alle opposizioni) corrono anche in agosto.

Sul fronte della riscossione, l’avviso di accertamento sulle imposte sui redditi è un atto “esecutivo” (art. 29 D.L. 78/2010): decorso il termine per il ricorso, e nei limiti previsti per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, le somme possono essere affidate all’agente della riscossione. La sospensione dell’atto impugnato va chiesta al giudice tributario con istanza motivata, documentando il fumus del ricorso e il danno grave e irreparabile.

Le conseguenze

Un ricorso depositato oltre il sessantesimo giorno (calcolato con le sospensioni corrette) è inammissibile, e l’accertamento diventa definitivo anche se il reddito minimo era palesemente infondato. Sul fronte della crisi, un termine del Codice lasciato scadere in agosto può far perdere le misure protettive o una facoltà di impugnazione. Sul fronte della riscossione, la mancata istanza di sospensione può esporre la società a pignoramenti presso terzi (conti correnti, crediti verso clienti e conduttori) proprio quando la liquidità è già scarsa.

Cosa fare invece

Il giorno stesso della notifica si apre uno scadenzario con tre colonne: termini tributari (con la sospensione 1-31 agosto), termini dell’adesione, termini dei procedimenti del Codice della crisi (senza sospensione feriale, art. 9 c.1 CCII). Nel nostro esempio, con notifica il 3 luglio 2026, il termine “secco” per il ricorso, calcolato con la sola sospensione feriale, scade venerdì 2 ottobre 2026; se entro quella data si presenta istanza di adesione, il termine si sposta di novanta giorni (vedi le simulazioni più avanti). Se l’adesione non porta a un accordo, il ricorso va depositato con l’istanza di sospensione cautelare, che è indispensabile quando l’impresa non è in grado di sostenere la riscossione frazionata.

Un’avvertenza ulteriore riguarda la notifica. Il termine decorre dalla data in cui l’atto si considera notificato alla società: per la PEC, dalla consegna nella casella dell’indirizzo risultante dai pubblici elenchi; per la notifica a mezzo posta, dalla data di ricezione o di compiuta giacenza. Una società in crisi che non presidia più la propria PEC, magari perché l’amministrativo è stato licenziato, rischia di scoprire l’avviso quando il termine è già in gran parte trascorso. Tra le prime misure organizzative di un’impresa in difficoltà c’è il controllo quotidiano della PEC aziendale.

Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), che riordina senza stravolgerle nella sostanza le disposizioni del D.Lgs. 546/1992, diventerà operativo solo dal 1° gennaio 2027, per effetto del rinvio disposto dal D.L. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026: fino ad allora negli atti si citano gli articoli del D.Lgs. 546/1992, e dal 2027 i riferimenti andranno aggiornati.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’adesione è una facoltà preziosa, ma va maneggiata con ordine: la proposizione del ricorso comporta rinuncia all’istanza di adesione, quindi le due mosse vanno messe in sequenza e non sovrapposte; e la sospensione di novanta giorni non autorizza a “dimenticare” gli altri fronti nel frattempo. Il vero rischio è credere che l’adesione congeli anche le azioni dei creditori privati e i termini del Codice: non è così. Se la società è in crisi, l’adesione va coordinata con l’eventuale richiesta di misure protettive nella composizione negoziata, che è lo strumento che impedisce ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa.

Errore n. 6 – Trattare l’accertamento come una partita isolata, senza collegarlo alla crisi

L’errore

La società ha un debito bancario che non riesce a rimborsare, fornitori scaduti, immobili invenduti e ora un accertamento sul reddito minimo presunto per più annualità. Si incarica un professionista per il ricorso tributario, un altro per trattare con la banca, un terzo per i decreti ingiuntivi. Nessuno guarda il quadro d’insieme.

Perché è un errore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) offre strumenti pensati proprio per gestire insieme debiti di natura diversa, incluso quello fiscale:

  • la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII), con l’assistenza di un esperto indipendente e la possibilità di chiedere misure protettive (art. 18 CCII); dopo il D.Lgs. 136/2024 anche nella composizione negoziata è stata introdotta la possibilità di una transazione sui debiti tributari in presenza dei presupposti previsti;
  • gli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII);
  • il concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari (art. 88 CCII);
  • per le imprese minori, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitamento.

Inoltre, l’art. 30 L. 724/1994 esclude dalla disciplina delle società di comodo le società sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo; e per le perdite sistematiche il provvedimento del 2012 prevedeva una disapplicazione automatica per i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure, come conferma l’ordinanza n. 10720/2023.

Le conseguenze

Gestire l’accertamento in isolamento porta a tre risultati negativi. Primo: si paga (o si rateizza) un debito fiscale che, in un piano di risanamento, avrebbe potuto essere trattato con una falcidia o una dilazione più ampia. Secondo: si perde la possibilità di far valere effetti di disapplicazione legati all’apertura di una procedura. Terzo, e più grave: la riscossione del debito da accertamento, se non coordinata, può far precipitare l’impresa dall’insolvenza reversibile al dissesto, chiudendo la strada alla continuità aziendale.

C’è anche un profilo di responsabilità. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. Un accertamento sul reddito minimo per più annualità, associato a perdite ripetute, è un segnale che gli organi sociali non possono ignorare. E i creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle entrate, sono tenuti a inviare segnalazioni all’impresa e all’organo di controllo al superamento di determinate soglie di debito (art. 25-novies CCII).

Cosa fare invece

Costruire una sola strategia, con un solo coordinamento, che metta l’accertamento al suo posto dentro il quadro della crisi. Nella pratica:

  • si quantifica l’esposizione fiscale potenziale (per ciascun anno: imposta, interessi, sanzioni) e la si inserisce nella situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • si valuta se la società ha prospettive di risanamento (continuità) o se la via è liquidatoria;
  • si sceglie lo strumento: contestazione piena dell’accertamento; adesione con rateazione; composizione negoziata con trattativa anche con il Fisco; accordi o concordato con trattamento del debito tributario;
  • si sincronizzano i tempi, ricordando che i termini del Codice non conoscono la pausa di agosto.

Quando la società ha prospettive di continuità, la composizione negoziata è spesso il primo strumento da considerare, perché è stragiudiziale, riservata e consente di trattare con tutti i creditori, Fisco compreso, sotto la guida di un esperto indipendente. L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale presso le camere di commercio; con la richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, e la richiesta va poi confermata dal tribunale nei termini previsti dal Codice. Per una società immobiliare con patrimonio rilevante e ricavi scarsi, le misure protettive possono essere decisive per evitare che i pignoramenti, anche quelli dell’agente della riscossione per il debito da accertamento, disperdano gli immobili a valori di realizzo.

Quando invece la continuità non è realistica, la scelta di uno strumento liquidatorio governato (concordato liquidatorio, liquidazione giudiziale, o liquidazione controllata per le imprese minori) va valutata anche alla luce degli effetti sulla disciplina delle società di comodo: l’apertura di una procedura concorsuale è una causa di esclusione, e per le annualità anteriori può aprire la strada alla disapplicazione nel senso indicato dall’ordinanza n. 10720/2023. È un elemento che va pesato insieme a tutti gli altri, mai come unica ragione per scegliere una procedura.

Il dettaglio che pochi conoscono

Contestare l’accertamento e chiedere l’accesso a uno strumento della crisi non sono strade alternative. Il debito tributario contestato può essere indicato nel piano come credito litigioso, con gli opportuni accantonamenti, mentre il giudizio tributario prosegue. Una contestazione ben fondata riduce il fabbisogno del piano; un piano credibile, a sua volta, rafforza la posizione della società nel chiedere la sospensione della riscossione. Le due linee si sostengono a vicenda solo se le governa lo stesso coordinamento.

Quanto costa sbagliare: gli errori tradotti in numeri

L’esperienza insegna che il modo più efficace per capire il peso di un errore è metterlo in cifre. Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: gli importi sono costruiti per mostrare il meccanismo, e le sanzioni e gli interessi effettivi vanno sempre ricalcolati sull’atto concreto e sulla disciplina applicabile all’annualità.

Simulazione 1 – Il test di operatività 2024 con e senza dossier probatorio

Ipotesi: S.r.l. immobiliare con immobili non abitativi per un valore rilevante ai fini del test di 1.240.000 €. Coefficiente dei ricavi dal 2024 (D.Lgs. 192/2024): 3%. Ricavi presunti: 1.240.000 × 3% = 37.200 €. Ricavi effettivi (media dell’esercizio e dei due precedenti): 22.140 €. Il test non è superato.

Reddito minimo presunto con il coefficiente ridotto del 2,38%: 1.240.000 × 2,38% = 29.512 €. Aliquota IRES maggiorata (24% + 10,5 punti) 34,5%: imposta di 10.181,64 €. Le perdite pregresse non possono abbattere questa base.

  • Strada A – disapplicazione in dichiarazione senza dossier. In sede di controllo la società non riesce a dimostrare nulla. L’Ufficio recupera l’imposta di 10.181,64 €, più la sanzione per infedele dichiarazione (che, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha fissato in misura proporzionale inferiore a quella precedente: ipotizzando il 70% della maggiore imposta, 7.127,15 €), più interessi. Ordine di grandezza: oltre 17.300 €, senza interessi.
  • Strada B – dossier probatorio completo. Un immobile del valore di 512.600 € è inagibile da due anni per ordinanza comunale, documentata. Sulla parte di patrimonio effettivamente utilizzabile (727.400 €) i ricavi teorici al 3% sarebbero 21.822 €: la società ne ha conseguiti 22.140, cioè in linea con il mercato. La prova contraria dimostra che la mancata produzione di ricavi non è fittizia ma dipende da una situazione oggettiva. La pretesa può essere azzerata in contraddittorio o in giudizio.
  • Strada C – nessuna prova, ma adesione. Se le cause oggettive non sono dimostrabili, l’adesione consente almeno la riduzione delle sanzioni nella misura prevista dal D.Lgs. 218/1997 e la rateazione. Con una sanzione ridotta a un terzo, l’ordine di grandezza scende a circa 2.400 € di sanzioni.

Differenza tra la strada peggiore e la migliore: circa 17.300 € su una sola annualità. Su tre annualità contestate insieme, la cifra si moltiplica.

Simulazione 2 – Gli stessi giorni, tre regimi diversi

Ipotesi: avviso di accertamento notificato venerdì 3 luglio 2026.

  • Ricorso tributario senza adesione. Si contano 28 giorni a luglio (dal 4 al 31), agosto è sospeso (L. 742/1969), si riprende il 1° settembre: il sessantesimo giorno cade venerdì 2 ottobre 2026. Chi deposita il 5 ottobre, convinto di avere “ancora qualche giorno”, subisce l’inammissibilità.
  • Ricorso dopo istanza di adesione presentata entro il termine. Ai sessanta giorni si aggiungono i novanta di sospensione: con la pausa di agosto, il termine finale cade giovedì 31 dicembre 2026. Se l’adesione fallisce il 20 dicembre, restano pochi giorni per un ricorso che deve contenere tutta la prova contraria.
  • Procedimento del Codice della crisi. Un termine di quindici giorni che inizia a decorrere il 24 luglio 2026 scade l’8 agosto, che è sabato: slitta a lunedì 10 agosto 2026. Nessuna sospensione feriale, per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII. Chi applica la logica del processo tributario e “riprende a settembre” perde il termine.

Un secondo esempio: avviso notificato lunedì 14 settembre 2026. Agosto è già passato e la sospensione feriale non entra in gioco: il termine per il ricorso scade venerdì 13 novembre 2026.

Simulazione 3 – Perdita sistematica 2020 e procedura concorsuale

Ipotesi: S.r.l. con perdite fiscali dal 2015 al 2019. Per il periodo d’imposta 2020 è considerata, in base alla disciplina dell’epoca, società in perdita sistematica. Patrimonio: immobili per 712.400 € (coefficiente di reddito minimo all’epoca 4,75%) e altre immobilizzazioni per 486.300 € (12%).

Reddito minimo presunto: 712.400 × 4,75% + 486.300 × 12% = 33.839 + 58.356 = 92.195 €. Imposta al 34,5%: 31.807,28 €. Con la sanzione per infedele dichiarazione nella misura applicabile alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024 (ipotizzando il 90%: 28.626,55 €), il totale supera 60.400 €, più interessi. L’Ufficio ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per notificare l’avviso.

  • Se la società era stata ammessa a concordato preventivo prima della scadenza della dichiarazione 2020, l’argomento della disapplicazione automatica per i periodi d’imposta precedenti all’inizio della procedura, nella lettura dell’ordinanza n. 10720/2023, può portare all’annullamento integrale.
  • Se la società non è in procedura ma è in crisi, la scelta è tra contestare l’avviso (con la prova delle situazioni oggettive) e, in parallelo, trattare il debito tributario in uno strumento del Codice: un debito di 60.400 € che, contestato, entra nel piano come credito litigioso con un accantonamento, pesa sul fabbisogno in modo molto diverso da un debito definitivo e già iscritto a ruolo.
  • Se la società non fa nulla, l’avviso diventa definitivo, la riscossione parte e l’importo si somma a debiti bancari e verso fornitori: è lo scenario in cui l’accertamento diventa la causa scatenante dell’insolvenza.

La mappa degli errori: dove nascono e cosa si può ancora fare

Il punto che sfugge quasi sempre è che ogni errore nasce in un momento preciso, e che il momento determina anche le possibilità di rimedio. Un errore commesso in dichiarazione si può ancora correggere con la prova in contraddittorio; un errore commesso nel contraddittorio si può ancora attenuare in giudizio, se i documenti non sono diventati inutilizzabili; un errore sui termini del ricorso, invece, è quasi sempre definitivo. La tabella seguente riassume il quadro e va letta in orizzontale: per ciascun errore indica quando si commette, che cosa costa e se esiste ancora una via d’uscita.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza Rimedio possibile
Credere che l’abrogazione delle perdite sistematiche chiuda tutto Anni di osservazione e periodo accertabile (fino al 2021) Arrivo impreparato al controllo sulle annualità ancora aperte Sì: mappatura e ricostruzione documentale prima dell’atto
Disapplicazione in dichiarazione senza dossier Presentazione della dichiarazione Recupero del reddito minimo, sanzioni, perdite pregresse non utilizzabili sul minimo Parziale: la prova si può ancora dare in contraddittorio e in giudizio
Silenzio al questionario Fase istruttoria Documenti non producibili a favore del contribuente (art. 32 D.P.R. 600/1973) Parziale: solo provando la causa non imputabile, nei limiti della norma
Silenzio nel contraddittorio preventivo Dopo lo schema di atto (art. 6-bis L. 212/2000) Atto motivato su una ricostruzione non contestata Sì: impugnazione dell’atto con tutta la prova
Difesa con ragioni soggettive Ricorso e appello Rigetto per mancata prova contraria; fatti non riesaminabili in Cassazione Parziale: solo nei gradi di merito ancora aperti
Termine di ricorso mancato Entro 60 giorni (più sospensioni) Inammissibilità, atto definitivo No, salvo vizi di notifica o autotutela
Termine del Codice della crisi calcolato con la pausa di agosto Durante il procedimento CCII Perdita di misure protettive o facoltà Raramente; dipende dallo strumento
Accertamento gestito in isolamento Dalla notifica in poi Riscossione che aggrava la crisi Sì, se si attiva tempestivamente uno strumento del Codice

La checklist preventiva

Questa lista può essere stampata e conservata. Va ripercorsa ogni volta che la società non supera il test di operatività, quando arriva un questionario o un invito al contraddittorio e, comunque, prima di ogni dichiarazione in cui si intende indicare un codice di disapplicazione. Prima di agire, verifica che:

  • [ ] sia stato rifatto il test di operatività per l’anno e per la media triennale, con i coefficienti in vigore per ciascun periodo d’imposta (quelli ridotti dal D.Lgs. 192/2024 solo dal 2024);
  • [ ] sia stato controllato, per ogni anno fino al 2021, se scattava il regime delle perdite sistematiche (cinque periodi di perdita, o quattro perdite e un reddito inferiore al minimo, nella versione più recente);
  • [ ] siano state censite le cause di esclusione (procedure concorsuali, numero di soci, numero di dipendenti, primo periodo d’imposta, società partecipate da enti pubblici, punteggio ISA, adesione al concordato preventivo biennale e le altre previste);
  • [ ] esista un dossier probatorio datato per ogni annualità in cui è stato indicato un codice di disapplicazione;
  • [ ] ogni causa oggettiva sia tradotta in un numero: perizia, confronto con canoni di mercato, effetto sui ricavi anno per anno;
  • [ ] si sia risposto al questionario entro il termine, chiedendo eventualmente una proroga motivata;
  • [ ] siano state depositate osservazioni scritte nel termine del contraddittorio preventivo, con indice dei documenti;
  • [ ] sia stato aperto lo scadenzario a tre colonne: termini tributari con sospensione 1-31 agosto, termini dell’adesione, termini dei procedimenti del Codice della crisi senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII);
  • [ ] sia stata valutata l’istanza di sospensione cautelare dell’atto in caso di ricorso;
  • [ ] sia stata quantificata l’esposizione fiscale potenziale e inserita nella situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • [ ] sia stata valutata la composizione negoziata o un altro strumento del Codice se l’esposizione complessiva non è sostenibile;
  • [ ] gli organi sociali siano stati informati e le decisioni verbalizzate, anche ai fini degli adeguati assetti dell’art. 3 CCII.

E se l’errore l’ho già fatto?

È qui che molti compromettono la propria posizione una seconda volta: pensano che, avendo già sbagliato, non ci sia più nulla da fare, e smettono di difendersi. Nella maggior parte dei casi non è così. Conviene distinguere secondo il punto in cui ci si trova.

Hai disapplicato in dichiarazione senza dossier, ma l’Ufficio non ha ancora scritto? Il tempo che rimane va usato per costruire la prova adesso. La prova delle situazioni oggettive riguarda fatti del passato: contratti, ordinanze, procedure, corrispondenza. Se quei fatti sono esistiti, i documenti si possono raccogliere e ordinare anche a distanza di anni. La via d’uscita è preparare oggi il fascicolo che sarebbe dovuto esistere al momento della dichiarazione.

Non hai risposto al questionario? La preclusione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 non è assoluta: non opera se il contribuente dimostra che l’omissione dipende da causa a lui non imputabile, e la norma consente comunque una produzione in giudizio nei limiti che prevede. Inoltre, la preclusione riguarda i documenti specificamente richiesti: le altre prove restano utilizzabili. Si può quindi ricostruire una linea difensiva su documenti non oggetto della richiesta, su perizie e sul ricalcolo del test.

Non hai partecipato al contraddittorio? L’atto è stato emesso, ma può essere impugnato con tutta la prova contraria. In più, va verificato se il contraddittorio era dovuto e se è stato attivato correttamente: un atto emanato prima della scadenza del termine per le osservazioni, quando il contraddittorio era obbligatorio, presenta un vizio autonomo.

Hai perso il ricorso in primo grado perché la difesa era generica? In appello si possono ancora produrre documenti, nei limiti previsti dal processo tributario, e la prova contraria può essere riformulata in termini economici. L’appello è l’ultimo momento in cui i fatti si possono ancora provare: in Cassazione si discute solo di diritto e di vizi di motivazione.

Hai fatto scadere il termine per il ricorso? Qui la preclusione è quasi sempre definitiva. Restano da verificare la regolarità della notifica (una notifica nulla non fa decorrere il termine), l’eventuale istanza di autotutela, che però non riapre i termini e non obbliga l’Ufficio, e soprattutto la gestione del debito ormai definitivo: rateazione, definizioni agevolate se previste dalla legge, e trattamento del debito in uno strumento del Codice della crisi.

Hai perso anche in appello? Il ricorso per cassazione è ancora possibile, ma solo per violazione di legge o vizi della motivazione. La sentenza n. 30607/2024 mostra che una motivazione apparente, che non si confronta con la situazione concreta documentata dalla società, porta alla cassazione con rinvio: chi aveva prodotto la prova nei gradi di merito, e si è visto rispondere con formule di stile, ha ancora uno spazio reale. Chi invece non l’aveva prodotta difficilmente potrà recuperarla.

Hai sbagliato un termine nel procedimento della crisi? Dipende dallo strumento. In alcuni casi la decadenza da una misura non impedisce di riproporre la domanda o di accedere a uno strumento diverso; in altri l’effetto è definitivo. Una cosa è certa: i termini del Codice corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), e la verifica va fatta subito, non a settembre.

Hai gestito l’accertamento separato dalla crisi e ora la riscossione è partita? La composizione negoziata, con la richiesta di misure protettive, può ancora fermare le azioni esecutive dei creditori; gli strumenti con trattamento dei crediti tributari (accordi, concordato) possono includere anche il debito da accertamento. Prima si interviene, più margine resta.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho ricevuto l’avviso a luglio e pensavo che agosto non contasse: ho ancora tempo?”

Nel processo tributario agosto effettivamente non si conta: si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto della L. 742/1969. Con notifica il 3 luglio 2026 il ricorso scade il 2 ottobre 2026. Se siamo oltre quella data e non è stata presentata istanza di adesione, il termine è scaduto; se l’istanza è stata presentata in tempo, il termine si sposta di novanta giorni. Il conteggio va rifatto sull’atto, con la data esatta di notifica.

“La mia società ha chiuso in perdita dal 2015 al 2019: ma la norma non è stata abrogata?”

È stata abrogata dal 2022 in avanti. Per il 2020 e il 2021 la disciplina delle perdite sistematiche resta applicabile, e il 2020 è accertabile fino al 31 dicembre 2026 (se la dichiarazione è stata presentata nel 2021). Questo non significa che l’accertamento sia fondato: significa che va preparata la difesa.

“Ho indicato il codice di disapplicazione in dichiarazione: sono al sicuro?”

No. Il codice segnala che la società ritiene di poter disapplicare la disciplina; la prova delle situazioni oggettive andrà data se l’Ufficio contesta. Se il dossier non c’è, va costruito ora.

“Il mio interpello era stato respinto e non l’avevo impugnato: ho perso il diritto di difendermi?”

No. La giurisprudenza ha affermato che il diniego non era un atto da impugnare obbligatoriamente e che l’interpello non è condizione per far valere le proprie ragioni in giudizio. Le prove si possono riproporre contro l’avviso di accertamento.

“I miei immobili erano pignorati: non bastava questo per uscire dal regime?”

Il pignoramento non rientra tra le cause di disapplicazione automatica, come ha chiarito la sentenza n. 30607/2024. Ma la stessa sentenza ha imposto al giudice di valutare in concreto la situazione, ai sensi del comma 4-bis: il pignoramento può essere una situazione oggettiva da provare, con i suoi effetti sui ricavi.

“Il credito IVA della società è stato bloccato perché non era operativa: posso ancora recuperarlo?”

Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 7 marzo 2024 (C-341/22), la Cassazione ha affermato che, ai fini IVA, l’art. 30 va disapplicato quando la società ha effettivamente esercitato un’attività economica e non vi sono frodi o abusi. Per i crediti degli anni passati occorre verificare lo stato del singolo procedimento (rimborso negato, accertamento, giudizio pendente) e i termini ancora aperti.

Le pronunce che raccontano cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono sono riportate con gli estremi indicati nelle fonti consultate; il principio è riformulato con parole nostre. Dove la fonte non indicava la sezione, l’abbiamo omessa.

  1. Cass., ordinanza n. 10720 del 20 aprile 2023. Cosa è successo: l’Ufficio aveva applicato il regime delle perdite sistematiche al 2012 a una società ammessa a concordato preventivo nel 2013. Principio: la disapplicazione automatica prevista per le società in concordato vale anche per il periodo d’imposta successivo al triennio di osservazione, se la procedura è iniziata prima della relativa dichiarazione; una lettura restrittiva svuoterebbe la norma e creerebbe disparità con le società non operative. Rilevanza: chi è entrato in una procedura concorsuale deve verificare subito se la disapplicazione copre l’annualità accertata. La censura dell’Agenzia sulle svalutazioni è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva un riesame dei fatti: i fatti si provano nei gradi di merito.

  2. Cass., sez. trib., sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024. Cosa è successo: una società con tutto il patrimonio immobiliare pignorato si era vista negare la disapplicazione. Principio: il test fa scattare due presunzioni relative (non operatività e reddito minimo), entrambe superabili con prova contraria da valutare in termini economici; la disapplicazione automatica opera solo nelle ipotesi tipiche e non comprende il pignoramento; è apparente la motivazione che non esamina la situazione concreta. Rilevanza: l’errore di affidarsi a una causa “automatica” non prevista va corretto spostando la difesa sul comma 4-bis.

  3. Cass., sez. trib., sentenza n. 24416 dell’11 settembre 2024. Cosa è successo: rimborso IVA negato a una società turistico-alberghiera ritenuta non operativa. Principio: ai fini IVA l’art. 30 va disapplicato perché contrasta con il diritto dell’Unione; la detrazione spetta se la società ha esercitato un’attività economica effettiva e non vi sono frodi o abusi; una sentenza su un tributo non fa giudicato su un altro tributo. Rilevanza: chi ha rinunciato al credito IVA “perché di comodo” può aver rinunciato a un diritto; ma chi ha vinto sulle imposte dirette non può invocare quella vittoria sull’IVA.

  4. Corte di giustizia UE, sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22. Principio: una soglia di ricavi che fa perdere la qualità di soggetto passivo o il diritto alla detrazione IVA, al di fuori di frodi o abusi, è incompatibile con la direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità. Rilevanza: è il fondamento delle contestazioni sul blocco del credito IVA.

  5. Cass., ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025. Principio: la presunzione di non operatività è legale ma relativa e la realtà economica dell’azienda prevale sui calcoli aritmetici; blocchi amministrativi, contenziosi, calamità, insolvenze documentate dei clienti e sospensioni contrattuali per cause esterne possono dimostrare l’impossibilità di raggiungere il reddito minimo (fonte: sintesi di stampa specializzata). Rilevanza: chi si difende con affermazioni generiche invece che con questi elementi documentati rinuncia alla via indicata dalla Corte.

  6. Cass., sentenza n. 1898 del 24 gennaio 2022. Principio: le situazioni oggettive possono essere anche non straordinarie; l’oggettività serve a dimostrare la non fittizietà di quanto dichiarato, senza distinguere tra cause esterne e scelte dell’imprenditore; test di operatività e reddito minimo sono due livelli distinti. Rilevanza: chi difende solo il primo livello lascia scoperto il secondo.

  7. Cass., sentenza n. 16472 del 23 maggio 2022 (richiamata nella sentenza n. 30607/2024). Principio: l’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità; la prova contraria può riguardare sia il test sia l’effettiva operatività. Rilevanza: chi non ha presentato interpello non ha perso il diritto di provare in giudizio.

  8. Cass., ordinanza n. 5953 del 4 marzo 2021. Principio: in tema di norme antielusive, il contribuente non è obbligato a presentare interpello disapplicativo e può far valere in giudizio l’assenza di effetti elusivi, con obbligo del giudice di decidere nel merito. Rilevanza: conferma, su un piano generale, che il mancato interpello non chiude la difesa.

  9. Cass., ordinanza n. 3775 del 15 febbraio 2018 (richiamata in rassegna di stampa specializzata). Principio: il diniego di interpello disapplicativo non è un atto impugnabile in senso tipico; impugnarlo è una facoltà, non un onere. Rilevanza: il diniego non impugnato non rende definitiva la pretesa.

  10. Cass. n. 12862 del 13 maggio 2021, n. 13328 del 16 maggio 2023 e n. 16600 del 14 giugno 2024 (richiamate nella sentenza n. 30607/2024). Principio: l’oggettività delle situazioni coincide con la dimostrazione della non fittizietà del dichiarato, e la prova contraria va misurata sulle condizioni effettive di mercato. Rilevanza: sono la base per costruire la prova con perizie e confronti di mercato, invece che con affermazioni.

  11. Cass. n. 23384/2021 (richiamata nell’ordinanza n. 10720/2023 tra le tesi dell’Agenzia). Principio: secondo questo indirizzo più restrittivo, la disapplicazione richiede un fatto specifico non dipendente da una scelta consapevole del contribuente. Rilevanza: l’Ufficio può ancora invocare questa lettura; per questo le scelte gestionali vanno sempre spiegate con dati di mercato che ne mostrino la razionalità economica.

  12. Cass. n. 7006/2024 (secondo la sintesi della prassi professionale). Principio: un affitto d’azienda a canoni bassi può integrare una causa oggettiva di disapplicazione. Rilevanza: la scelta contrattuale non è di per sé un errore, se si dimostra che il canone era il massimo ottenibile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

La strategia che lo Studio costruisce per una società in perdita sistematica o non operativa, in crisi e destinataria di un accertamento sul reddito minimo presunto, lavora su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare quali vie restano aperte. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Mappatura delle annualità a rischio. Ricostruiamo anno per anno i risultati fiscali, individuiamo i periodi ancora accertabili, verifichiamo se scattava il regime delle perdite sistematiche (fino al 2021) o il test dell’art. 30 e quali cause di esclusione operavano.
  2. Ricalcolo del test e del reddito minimo. Il nostro staff di commercialisti rifà i calcoli con i coefficienti corretti per ciascun periodo e controlla valori, ragguagli e beni inclusi, per individuare gli errori dell’Ufficio.
  3. Costruzione del dossier probatorio. Raccogliamo e ordiniamo contratti, atti amministrativi, procedure esecutive, perizie e confronti di mercato, e redigiamo la relazione che collega ogni causa oggettiva ai ricavi mancati.
  4. Gestione del questionario e del contraddittorio. Rispondiamo nei termini, chiediamo proroghe motivate, depositiamo osservazioni scritte costruite già in vista del giudizio.
  5. Scadenzario a tre binari. Calcoliamo i termini tributari con la sospensione 1-31 agosto, quelli dell’adesione e quelli del Codice della crisi, che corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
  6. Adesione o ricorso. Valutiamo se l’adesione conviene e, se non conviene o fallisce, redigiamo il ricorso con prova contraria graduata (test, reddito minimo, operatività effettiva) e istanza di sospensione cautelare.
  7. Recupero dei crediti IVA bloccati. Verifichiamo, alla luce della sentenza C-341/22 e della giurisprudenza successiva, se e come i crediti IVA negati possono essere ancora rivendicati.
  8. Integrazione con gli strumenti della crisi. Quantifichiamo l’esposizione fiscale nel quadro patrimoniale, valutiamo composizione negoziata, misure protettive, accordi con transazione fiscale o concordato, e coordiniamo il giudizio tributario con il piano.
  9. Verifica dei rimedi dopo l’errore. Quando il termine è scaduto, controlliamo la regolarità della notifica, la possibilità di autotutela e le vie per trattare il debito definitivo; quando il primo grado è perso, ricostruiamo in appello la prova mancante.
  10. Continuità fino in Cassazione. Seguiamo la stessa linea difensiva dal contraddittorio al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano tra professionisti diversi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista pesa in modo particolare in questa materia: quando un errore va riparato nei gradi successivi, la difesa può essere impostata fin dal primo grado pensando a ciò che servirà in appello e in Cassazione, e proseguita dallo stesso difensore con la stessa strategia. Accanto a lui lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri del test e la prova giuridica vengono costruiti insieme, non in compartimenti separati. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere l’accertamento come parte del percorso di risanamento, quando la società è in crisi.

In chiusura

Una società in perdita da anni che riceve un accertamento sul reddito minimo presunto non deve scegliere tra difendersi dal Fisco e salvare l’impresa: deve fare entrambe le cose, nello stesso tempo e con la stessa regia. Gli errori descritti in questa guida, dal credere chiusa una partita ancora aperta al calcolare i termini del Codice della crisi con la pausa di agosto, hanno quasi sempre un rimedio se vengono intercettati in tempo.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo punto d’incontro perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambi i fronti: il contenzioso tributario, con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario e l’abilitazione di cassazionista che garantisce la continuità fino all’ultimo grado, e la crisi d’impresa, con la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, oltre a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento per le imprese minori. Non promettiamo risultati: analizziamo le carte, verifichiamo i termini e costruiamo la strategia.

📩 Hai un’annualità ancora aperta, un atto appena notificato o il timore di aver già commesso uno di questi errori? Mettiti in contatto con lo Studio oggi stesso: i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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