Le Spese Per I Figli Universitari Si Contano Nel Fabbisogno Del Piano Del Consumatore?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che i genitori sovraindebitati ci pongono più spesso quando hanno un figlio iscritto all’università: le tasse, l’affitto della stanza fuori sede, i libri, i viaggi, l’assegno al figlio di genitori separati. Le risposte sono complete e pensate per chi non è del mestiere.

Il contesto normativo, in poche righe. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il CCII, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) permette alla persona fisica sovraindebitata di proporre ai creditori, con l’aiuto dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano a contenuto libero con pagamenti anche parziali. Alla domanda vanno allegati gli stipendi, le pensioni e le entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e): è lì che si gioca la partita delle spese universitarie. Il giudice omologa il piano se è ammissibile e fattibile; nessun voto dei creditori.

Perché ce ne occupiamo noi. La costruzione del fabbisogno familiare è il cuore del lavoro dell’OCC e del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il modo in cui una relazione particolareggiata valuta le spese di un nucleo con figli studenti e il modo in cui un giudice le esamina. A questo si aggiunge lo staff di avvocati e commercialisti che coordina, utile quando entrano in gioco anche detrazioni, ISEE e redditi del nucleo.

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“In parole semplici: le tasse universitarie di mio figlio posso toglierle dal reddito che lascio ai creditori?”

Sì, se servono davvero al mantenimento di un figlio che lei ha l’obbligo di mantenere, e se le documenta. La legge non contiene un elenco di spese ammesse ed escluse. Dice una cosa più semplice: chi chiede la ristrutturazione deve indicare le proprie entrate e quelle della famiglia e, accanto, “quanto occorre al mantenimento” del nucleo (art. 67, comma 2, lett. e, CCII). Ciò che resta, dopo aver tolto quel fabbisogno, è la parte di reddito che il piano può destinare ai creditori.

Il punto decisivo è la parola “mantenimento”. Nel diritto di famiglia il mantenimento dei figli non è solo vitto e alloggio: comprende anche l’istruzione e la formazione. La Cassazione lo ha ribadito anche in tempi recenti, a proposito di un figlio iscritto a Farmacia, ricordando che il mantenimento non coincide con gli alimenti e include le spese di istruzione (Cass. ord. n. 3329 del 10/2/2025). Se il diritto di famiglia considera l’università parte del mantenimento, l’OCC e il giudice del sovraindebitamento hanno un solido appiglio per considerarla parte del fabbisogno.

Attenzione però a due condizioni pratiche.

La prima: la spesa deve essere necessaria e proporzionata alle possibilità della famiglia. Le tasse di un ateneo pubblico, i libri, l’abbonamento ai mezzi sono spese che quasi nessun giudice discute. Un’università privata con contributi molto alti, mentre i creditori ricevono pochissimo, è un discorso diverso: non è vietata, ma va spiegata.

La seconda: la spesa deve risultare da documenti. Non basta scrivere “spese universitarie 600 euro al mese”: servono il piano dei contributi dell’ateneo, le ricevute, il contratto della stanza, le spese dei trasporti. Più avanti vediamo l’elenco completo.

In sintesi: le spese universitarie non si “tolgono” in automatico, ma entrano nel fabbisogno se lei dimostra che sono parte del mantenimento dovuto e che sono ragionevoli. È il risultato di una valutazione caso per caso, che parte dall’OCC e arriva al giudice.

“Ma mio figlio è maggiorenne: per la legge devo ancora mantenerlo?”

Di regola sì, finché studia con profitto e non è economicamente autosufficiente. È questo il presupposto da cui dipende tutto il resto: se non c’è un obbligo di mantenimento, la spesa diventa una scelta generosa del genitore, e una scelta generosa non può essere pagata, di fatto, dai creditori.

Il codice civile impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità e aspirazioni (artt. 147 e 315-bis c.c.), e l’obbligo non si interrompe con i diciotto anni: per i figli maggiorenni non indipendenti il giudice della famiglia può disporre un assegno periodico (art. 337-septies c.c.).

La giurisprudenza di Cassazione ha però precisato i confini, con una distinzione che conviene tenere a mente anche nel sovraindebitamento:

  • per il figlio neomaggiorenne che prosegue il normale percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, la sola iscrizione e frequenza bastano a fondare il diritto al mantenimento (Cass. Sez. I ord. n. 2252 del 23/1/2024);
  • per il figlio più adulto vale il principio di auto-responsabilità: chi chiede il mantenimento deve provare in modo rigoroso le ragioni oggettive per cui non ha ancora trovato un’autonoma collocazione (stessa ordinanza; nello stesso senso Cass. n. 26875/2023, come riportata dalla stampa giuridica);
  • quando il figlio, anche con un lavoro modesto, ha cominciato a mettere a frutto la propria preparazione, l’obbligo di mantenimento può cessare, salvo un eventuale assegno alimentare (Cass. ord. n. 8240/2024, relativa a una figlia di 35 anni con redditi occasionali).

Tradotto nel piano del consumatore: un figlio di 20 anni al secondo anno di triennale è un caso semplice; un figlio di 29 anni fuori corso da cinque anni è un caso che l’OCC deve motivare con cura, perché un creditore potrebbe sostenere che quella spesa non è più dovuta. Ne parliamo nel Blocco C.

“Quali spese dell’università contano e quali no?”

Contano le spese che servono a frequentare e a concludere gli studi; sono deboli quelle che migliorano lo stile di vita dello studente. Non c’è un elenco di legge, ma la logica del mantenimento e la prassi delle relazioni OCC permettono di distinguere tre fasce.

Voce di spesa Peso nel fabbisogno Cosa serve per documentarla
Contributi e tasse d’iscrizione dell’ateneo pubblico Forte Piano dei pagamenti dell’ateneo, ricevute, attestazione ISEE usata per la fascia
Libri, materiali, strumenti richiesti dal corso Forte, se in misura ordinaria Scontrini, elenco testi, eventuale richiesta del corso
Trasporti per raggiungere la sede (abbonamento, treno) Forte Abbonamento, biglietti, distanza casa-sede
Posto letto fuori sede Forte se la sede è lontana o mal collegata Contratto registrato, ricevute, spiegazione della scelta della sede
Vitto del figlio fuori sede Medio: in parte sostituisce la spesa di casa Stima motivata, non doppia rispetto al vitto domestico
Corsi di lingua o certificazioni richieste dal corso Medio Prova che sono richiesti o funzionali agli studi
Ateneo privato con contributi elevati Debole, da motivare Ragioni della scelta, assenza di alternative, eventuali agevolazioni
Auto per lo studente, viaggi di piacere, abbonamenti voluttuari Debole o nullo Di regola fuori dal fabbisogno

Due osservazioni concrete.

La voce “vitto fuori sede” è quella che più spesso viene gonfiata senza accorgersene. Se il figlio vive in un’altra città per dieci mesi, la spesa alimentare di casa si riduce: l’OCC che trova sia la spesa piena di quattro persone sia 300 euro di vitto dello studente tende a correggere il conto.

Le agevolazioni vanno dichiarate. Se il figlio ha diritto all’esonero o alla riduzione dei contributi in base all’ISEE, o a una borsa regionale per il diritto allo studio, il fabbisogno si calcola al netto. Un ISEE basso, tipico di una famiglia sovraindebitata, spesso riduce proprio la voce “tasse”: controllarlo prima di presentare la domanda è un dovere, non un dettaglio. Le soglie di esonero dipendono dalla legge e dai regolamenti dei singoli atenei e vanno verificate ogni anno sul sito dell’università.

“Mio figlio studia fuori sede: fa ancora parte del mio nucleo familiare?”

Ai fini ISEE, di regola sì, se è fiscalmente a suo carico, non è sposato e non ha figli. È una precisazione che conta, perché il CCII usa proprio la scala di equivalenza dell’ISEE (D.P.C.M. 159/2013) quando misura il “dignitoso tenore di vita” della famiglia.

Secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 il nucleo coincide con la famiglia anagrafica, ma il figlio maggiorenne che vive altrove resta nel nucleo dei genitori se è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Lo studente fuori sede che ha preso la residenza nella città universitaria, quindi, non “esce” automaticamente dal nucleo.

Perché è importante nel piano? Perché l’art. 68, comma 3, CCII chiede all’OCC di dire se la banca o la finanziaria, quando ha concesso il prestito, ha valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita, che la norma ritiene idoneo se non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala ISEE corrispondente ai componenti del nucleo. Con l’assegno sociale 2026 (importo provvisorio di 7.101,12 euro annui, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) i valori sono questi:

Componenti del nucleo Parametro scala ISEE Soglia annua art. 68 c.3 Soglia mensile (su 12)
2 1,57 11.148,76 € 929,06 €
3 2,04 14.486,28 € 1.207,19 €
4 2,46 17.468,76 € 1.455,73 €
5 2,85 20.238,19 € 1.686,52 €

Attenzione a non confondere le due cose. Questa soglia serve a valutare la condotta del finanziatore, non fissa il fabbisogno del piano. Il fabbisogno reale di una famiglia di quattro persone con un figlio fuori sede è quasi sempre più alto di 1.455 euro al mese, e l’OCC lo ricostruisce sulle spese effettive. Però contare correttamente il figlio nel nucleo fa salire la soglia: se il prestito fu concesso lasciando alla famiglia meno di quel minimo, l’OCC lo segnala, e un creditore che ha violato i principi sul merito creditizio non può contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2, CCII). Le maggiorazioni della scala per i figli sono previste dal D.P.C.M., ma nessuna norma del CCII chiarisce se si applichino a questo calcolo: è un punto aperto da valutare con l’OCC.


“Come si mettono nero su bianco queste spese nella domanda?”

Con un prospetto mensile del fabbisogno, voce per voce, che separa le spese di casa da quelle del figlio studente e indica la fonte di ogni numero. Il CCII non prescrive un modulo, ma le relazioni OCC più solide seguono un metodo simile.

Primo passo: si fotografano le entrate del nucleo. Stipendi netti (con tredicesima ed eventuale quattordicesima), pensioni, redditi del coniuge, eventuali entrate del figlio (borsa di studio, lavoro part-time), assegno unico se ancora spettante. L’art. 67, comma 2, lett. e, parla di entrate “del debitore e del nucleo familiare”: le entrate del figlio non si possono tacere.

Secondo passo: si costruisce il fabbisogno di base della famiglia, cioè casa (affitto o rata del mutuo sull’abitazione, se il piano la mantiene), utenze, spesa alimentare, salute, trasporti, scuola dei figli minori. Alcuni tribunali confrontano queste voci con le medie ISTAT sulla spesa delle famiglie: il Tribunale di Bologna, ad esempio, nel decreto di ammissione di un piano ha dato atto che le spese di sostentamento erano in linea con la media ISTAT, anche se superiori alla soglia di povertà (Trib. Bologna, decr. 5/5/2025, R.G. 168-1/2025).

Terzo passo: si aggiunge una voce separata “figlio universitario”, con le sue sottovoci (contributi, posto letto, trasporti, libri, vitto se fuori sede). Tenerla separata ha un vantaggio enorme: rende visibile al giudice e ai creditori che quella spesa è temporanea e ha una data di fine prevedibile, il che apre la strada a un piano a rate crescenti (ne parliamo due domande più avanti).

Quarto passo: si traduce tutto in media mensile. Le tasse universitarie si pagano in due o tre rate l’anno, il posto letto spesso per dieci o undici mesi: il prospetto deve “spalmare” queste uscite su dodici mesi, altrimenti il piano sembra sostenibile a novembre e crolla a luglio.

Quinto passo: si confronta il risultato con le entrate e si ottiene la somma che ogni mese può andare ai creditori. È questo il numero che regge l’intero piano e che l’OCC, nella relazione dell’art. 68, comma 2, deve dichiarare attendibile.

Un consiglio che diamo sempre: non arrotondare a vantaggio proprio. Un fabbisogno credibile vale più di un fabbisogno alto: il giudice deve verificare la fattibilità del piano (art. 70, comma 7) e un prospetto che sembra costruito per dare il meno possibile ai creditori invita a controlli più severi.

“Che documenti devo portare all’OCC?”

Tutto ciò che prova le entrate del nucleo, l’iscrizione del figlio e il costo reale dei suoi studi. Ecco l’elenco che consegniamo ai clienti, diviso per blocchi.

Documenti di base richiesti dall’art. 67, comma 2, CCII:
– elenco di tutti i creditori con somme dovute e cause di prelazione;
– consistenza e composizione del patrimonio;
– atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
– buste paga, cedolini della pensione, certificazioni uniche del debitore e degli altri componenti del nucleo.

Documenti sul figlio universitario:
– certificato di iscrizione all’anno accademico in corso;
– piano di studi ed elenco degli esami sostenuti con data (è la prova della frequenza “con profitto”);
– prospetto dei contributi dell’ateneo con la fascia applicata, e le ricevute dei pagamenti;
– attestazione ISEE (anche per verificare esoneri e riduzioni);
– eventuale domanda e graduatoria della borsa di studio regionale;
– contratto di locazione del posto letto, registrato, e ricevute dei canoni;
– abbonamenti o biglietti per i trasporti;
– ricevute di libri e materiali, se di importo significativo.

Documenti se i genitori sono separati o divorziati:
– provvedimento del giudice (sentenza o decreto) che fissa l’assegno per il figlio e la ripartizione delle spese straordinarie;
– prova dei versamenti effettivamente fatti (bonifici).

Documenti sulle entrate del figlio:
– contratto e buste paga del lavoro part-time o delle collaborazioni;
– decreto di assegnazione della borsa di studio;
– eventuali redditi da tirocinio.

Perché tanta precisione? Perché l’OCC deve valutare “la completezza e l’attendibilità della documentazione” (art. 68, comma 2, lett. c, CCII) e scriverlo nella relazione. Una voce di spesa senza documento è una voce che l’OCC può legittimamente ridurre, e che il creditore può contestare nelle osservazioni.

Una nota sui tempi: il certificato di iscrizione e il prospetto dei contributi cambiano ogni anno accademico. Se la domanda viene preparata a cavallo tra settembre e novembre, conviene attendere che l’ateneo pubblichi la fascia definitiva, oppure dichiarare in modo trasparente che l’importo è stimato sull’anno precedente.

“Chi decide se le spese sono giuste: l’OCC, i creditori o il giudice?”

Tutti e tre intervengono, in momenti diversi, ma l’ultima parola è del giudice. Il percorso, nel testo vigente degli artt. 68 e 70 CCII, si può riassumere così.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Preparazione Raccolta documenti, prospetto del fabbisogno con voce “figlio universitario” Nessun termine di legge OCC (con il debitore e i suoi consulenti)
Avvio Comunicazione dell’incarico ad agente della riscossione e uffici fiscali 7 giorni dal conferimento; risposta degli uffici entro 15 giorni (art. 68 c.4) OCC
Deposito Domanda con proposta, piano e relazione OCC (art. 68 c.2) Nessun termine Tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6)
Ammissibilità Decreto che dispone la pubblicazione; eventuale termine per integrazioni Integrazioni fino a 15 giorni; reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni (art. 70 c.1) Giudice
Comunicazione L’OCC comunica proposta e piano ai creditori Entro 30 giorni dal decreto (art. 70 c.1) OCC
Osservazioni I creditori possono contestare, anche le spese del fabbisogno Entro 20 giorni dalla comunicazione, via PEC all’OCC (art. 70 c.3) OCC
Risposta L’OCC, sentito il debitore, riferisce e propone modifiche Entro 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni (art. 70 c.6) Giudice
Decisione Omologa con sentenza, risolte le contestazioni Nessun termine fisso Giudice
Esecuzione Relazioni dell’OCC sull’andamento del piano Ogni sei mesi (art. 71 c.1) Giudice

Il ruolo di ciascuno:

  • L’OCC verifica e attesta. Nella relazione indica le cause dell’indebitamento, le ragioni per cui lei non riesce a pagare e la completezza dei documenti: se ritiene eccessiva la voce universitaria, lo scrive e lo motiva.
  • I creditori non votano, ma nelle osservazioni possono contestare il fabbisogno (ad esempio: “il figlio ha 28 anni e lavora”). Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa della liquidazione (art. 70, comma 7).
  • Il giudice verifica ammissibilità e fattibilità e risolve ogni contestazione. Può chiedere integrazioni, ridurre le voci non giustificate tramite le modifiche proposte dall’OCC, o negare l’omologa.

Una precisazione utile per chi deposita a ridosso dell’estate: nei procedimenti disciplinati dal CCII i termini non si sospendono ad agosto (art. 9, comma 1, CCII). I 20 giorni per le osservazioni e i 10 per la relazione dell’OCC corrono anche dal 1° al 31 agosto.

“Le tasse si pagano a rate e in mesi diversi: come si gestisce nel piano?”

Con un accantonamento mensile oppure con un calendario di rate ai creditori più basse nei mesi delle scadenze universitarie. Il piano del consumatore ha contenuto libero (art. 67, comma 1): nulla impone rate tutte uguali.

Il problema concreto è questo. La maggior parte degli atenei chiede il pagamento dei contributi in due o tre rate, con la prima di solito all’iscrizione e le altre nei mesi successivi; il posto letto fuori sede si paga spesso con un deposito iniziale; i libri si comprano a inizio semestre. Una famiglia che destina ai creditori una cifra fissa ogni mese rischia di trovarsi, nei mesi delle scadenze, senza la liquidità necessaria.

Le soluzioni che usiamo più spesso sono due.

Soluzione A, la media mensile con accantonamento. Il fabbisogno annuo della voce università si divide per dodici; ogni mese la famiglia mette da parte quella quota su un conto dedicato, e nei mesi delle scadenze paga da lì. È la soluzione più lineare per il giudice, perché la rata ai creditori resta costante. Richiede disciplina: se l’accantonamento viene “mangiato” da altre spese, la famiglia arriva alla scadenza scoperta.

Soluzione B, il calendario stagionale. Il piano prevede rate più leggere nei mesi delle tasse e più alte negli altri. Esempio: 380 euro a settembre, ottobre e marzo; 640 euro negli altri nove mesi. È una soluzione utile quando le scadenze sono alte e concentrate, ma va spiegata bene nella proposta, perché l’OCC deve comunicarla ai creditori e vigilare sull’esatto adempimento (art. 71, comma 1).

In entrambi i casi conviene prevedere una piccola riserva per gli imprevisti (un aumento della fascia contributiva, un cambio di stanza): un piano troppo tirato rischia di diventare inattuabile alla prima variazione, e l’inadempimento degli obblighi del piano è causa di revoca dell’omologazione (art. 72, comma 2).

Un ultimo accorgimento pratico: quando c’è una tredicesima, la si può usare per coprire la rata più pesante dell’università anziché destinarla interamente ai creditori. Anche questa è una scelta da scrivere nel piano, non da improvvisare.

“Se mio figlio si laurea durante il piano, devo dare di più ai creditori?”

Dipende da come è scritto il piano, ed è proprio per questo che conviene prevederlo fin dall’inizio. È la domanda operativa più importante dell’intero tema.

La spesa universitaria ha, per sua natura, una fine. Un piano del consumatore dura spesso diversi anni: se il figlio è al secondo anno di una triennale, è molto probabile che a metà piano si laurei e che, poco dopo, cominci a lavorare. A quel punto il fabbisogno della famiglia scende e il reddito disponibile sale.

Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologazione; l’art. 72, comma 2, parla di revoca quando il piano è divenuto inattuabile “e non è possibile modificarlo”. Per questo la strada più sicura è scrivere già nella proposta una clausola di adeguamento, ad esempio:

  • rate crescenti a scadenza prefissata: 605 euro al mese per i primi 48 mesi, 900 euro per i successivi 24, collegando l’aumento alla fine prevista degli studi;
  • clausola di destinazione del risparmio: quando la voce “figlio universitario” cessa (laurea, rinuncia agli studi, autosufficienza), una percentuale indicata del risparmio va ai creditori, con comunicazione all’OCC;
  • clausola di verifica annuale: ogni anno, insieme alla documentazione per le relazioni semestrali, il debitore trasmette all’OCC il certificato di iscrizione; se manca, scatta l’aumento.

Perché conviene al debitore e non solo ai creditori? Per tre ragioni. Primo, una voce di spesa con data di fine credibile è più facile da far accettare: il giudice vede che non si tratta di proteggere per sempre il tenore di vita della famiglia. Secondo, chi propone un piano con rate crescenti dimostra di voler destinare ai creditori tutto ciò che può, e questo rafforza il giudizio di fattibilità. Terzo, evita il rischio opposto: se il figlio si laurea e la famiglia continua a pagare la stessa rata, un creditore potrebbe sostenere che il piano omologato è stato costruito su un fabbisogno ormai superato.

Se invece il piano non prevede nulla, la laurea del figlio di per sé non obbliga a pagare di più: il piano omologato vincola alle rate scritte. Ma è una situazione che lascia margini di contestazione e che preferiamo evitare.


“Sono separato e pago il mantenimento a mia figlia universitaria: come lo conto?”

Come una spesa obbligatoria del suo fabbisogno, nella misura fissata dal giudice della famiglia e documentata dai bonifici. È uno dei casi più frequenti, e anche uno dei più delicati.

Se un provvedimento del tribunale (sentenza di separazione, di divorzio, decreto sull’affidamento) le impone un assegno per la figlia e una quota delle spese straordinarie, quell’obbligo esiste a prescindere dal sovraindebitamento. L’OCC lo inserisce nel fabbisogno così com’è, purché lei dimostri di pagarlo davvero: un assegno fissato e non versato da mesi non è una spesa, è un debito arretrato.

Le spese universitarie, nei provvedimenti di famiglia, di solito rientrano tra le spese straordinarie ripartite in percentuale (spesso il 50% per ciascun genitore, ma conta ciò che è scritto nel provvedimento). Nel prospetto vanno quindi indicate due voci distinte: l’assegno ordinario e la quota delle spese straordinarie universitarie, spalmata su dodici mesi.

Tre situazioni particolari:

  1. Pago più di quanto stabilito dal giudice. La parte eccedente è un contributo volontario. Nel piano rischia di essere considerata non necessaria: conviene riportarla alla misura dovuta, oppure spiegarne la ragione documentata.
  2. Pago senza alcun provvedimento, per accordo informale con l’altro genitore. Si può inserire nel fabbisogno, ma serve la prova dell’obbligo sostanziale (iscrizione, regolarità degli studi) e della spesa effettiva. È consigliabile formalizzare l’accordo.
  3. La figlia ha ormai 28-30 anni e studia a rilento. L’assegno resta dovuto finché un giudice non lo modifica. Ma alla luce del principio di auto-responsabilità (Cass. Sez. I ord. n. 2252 del 23/1/2024) può esserci spazio per una domanda di revisione davanti al giudice della famiglia: è una valutazione da fare prima di depositare il piano, perché cambia i numeri.

Sui debiti arretrati di mantenimento la prudenza è d’obbligo: gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7, lett. a, CCII), una norma scritta per la liquidazione e di cui si discute la portata nelle altre procedure. Nel piano del consumatore suggeriamo di prevedere il pagamento integrale degli arretrati di mantenimento, salvo una verifica specifica sul caso.

“E se mio figlio è fuori corso o fa la seconda laurea, un master, l’Erasmus?”

Il fuori corso breve e l’Erasmus di solito non creano problemi; il fuori corso lungo, la seconda laurea e i master costosi vanno motivati con attenzione. Il criterio è sempre quello del mantenimento dovuto: il genitore deve sostenere il figlio che studia con impegno, non un percorso senza fine.

Vediamo i casi uno per uno.

Fuori corso di uno o due anni. È una situazione comune e, se il figlio continua a sostenere esami, l’obbligo di mantenimento resta. Nel prospetto conviene allegare l’elenco degli esami con le date: dimostra la progressione.

Fuori corso lungo, con pochi esami negli ultimi anni. Qui il rischio è concreto. Un creditore può sostenere, richiamando l’orientamento della Cassazione sull’auto-responsabilità del figlio adulto, che la spesa non è più dovuta. L’OCC potrebbe ridurre o eliminare la voce. Meglio prevenire: o si documentano ragioni oggettive (malattia, lavoro, carichi familiari), o si accetta di ridurre la voce a ciò che serve davvero.

Laurea magistrale dopo la triennale. Rientra nell’ordinario percorso di studi e la Cassazione la considera tale (Cass. Sez. I ord. n. 2252/2024 parla di studi universitari e di specializzazione). Non è un problema, se procede regolarmente.

Seconda laurea o master costoso. È il caso più debole. Se il figlio ha già un titolo spendibile, il mantenimento per un secondo percorso è più difficile da giustificare, e nel sovraindebitamento la difficoltà raddoppia: i creditori vedrebbero ridotto il loro soddisfacimento per finanziare un investimento formativo ulteriore. Non è escluso, ma serve una motivazione forte (ad esempio un master richiesto per l’accesso a una professione) e, spesso, un contributo dello stesso figlio.

Erasmus o semestre all’estero. Di solito la borsa copre una parte dei costi aggiuntivi. Nel fabbisogno va indicato solo il costo netto, per il periodo effettivo, e va spiegato che si tratta di una spesa temporanea legata al piano di studi.

Scuole di specializzazione retribuite o dottorato con borsa. In questi casi il figlio percepisce un reddito: più che una spesa, è un’entrata del nucleo, e potrebbe segnare il raggiungimento dell’autosufficienza.

Il messaggio è uno: più il percorso si allontana dall’ordinario, più la voce universitaria va giustificata con documenti e ragioni, non con l’affetto per il figlio, che nessuno mette in dubbio ma che non è un criterio giuridico.

“Mio figlio ha una borsa di studio o lavora part-time: quei soldi entrano nel calcolo?”

Sì, vanno dichiarati e riducono il fabbisogno, o in alcuni casi aumentano le entrate del nucleo. È un punto su cui molti genitori sbagliano in buona fede, pensando che i soldi del figlio siano “suoi” e non c’entrino.

La norma è chiara: alla domanda si allegano le entrate del debitore e del nucleo familiare (art. 67, comma 2, lett. e, CCII). Un figlio convivente o comunque parte del nucleo che ha una borsa o un lavoro deve comparire nel prospetto. Questo non significa che il suo reddito vada ai creditori del genitore: i creditori sono del genitore, non del figlio, e il figlio non risponde dei suoi debiti. Significa che il fabbisogno si calcola tenendo conto di quanto il figlio contribuisce a coprire le proprie spese.

Come funziona in pratica:

  • borsa di studio per il diritto allo studio: copre spesso posto letto, mensa o contributi. Se la stanza è pagata dalla borsa, nel fabbisogno del genitore la voce “posto letto” si azzera o si riduce;
  • esonero dai contributi per merito o per ISEE: la voce “tasse” si azzera o si riduce;
  • lavoro part-time del figlio: il reddito, se stabile, si considera a copertura delle sue spese personali (trasporti, vitto fuori sede); in parte riduce il fabbisogno a carico del genitore;
  • lavoro stabile con reddito significativo: può segnare l’autosufficienza e far venir meno l’obbligo di mantenimento (Cass. ord. n. 8240/2024).

Cosa succede se non lo si dichiara? La relazione dell’OCC deve attestare la completezza della documentazione; una borsa o un reddito taciuti, se emergono, minano la credibilità dell’intero piano. Nei casi gravi, aumentare il fabbisogno nascondendo entrate può avvicinarsi alle condotte che portano alla revoca dell’omologazione (art. 72, comma 1, CCII, che richiama la diminuzione dolosa dell’attivo o altri atti in frode). Dichiarare tutto è la scelta più sicura, anche quando sembra sfavorevole.

Un’avvertenza sull’assegno unico: per i figli maggiorenni spetta fino a un’età massima e a condizioni precise (studio, lavoro con reddito basso, tirocinio). Se è ancora percepito, è un’entrata del nucleo; se sta per cessare, il piano deve tenerne conto.

“Ho fatto un prestito proprio per pagare l’università di mio figlio: rischio la colpa grave?”

Di regola no: indebitarsi per l’istruzione di un figlio non è, da solo, colpa grave. Ma il modo in cui il debito è stato contratto conta.

L’art. 69, comma 1, CCII esclude dalla ristrutturazione il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non basta la colpa semplice, e non basta che i debiti siano sproporzionati rispetto al reddito: la sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento. È la lettura che emerge da diverse decisioni di merito: il Tribunale di Napoli ha escluso che il giudice debba accertare la colpa generica e ha negato che serva uno “shock esogeno” imprevedibile (Trib. Napoli 27/10/2025); il Tribunale di Catania ha affermato che la sproporzione dell’indebitamento non può da sola escludere il debitore (Trib. Catania 21/6/2024); la Corte d’appello di Bologna ha osservato che il legislatore ha abbandonato la valutazione della colpa generica (App. Bologna 9/2/2024), tutte come riportate da EC News del 16/12/2025.

Il confine si vede bene se si confronta con un caso opposto. Il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile un piano anche perché il sovraindebitamento derivava da spese per matrimonio e battesimo sostenute senza un’adeguata capacità di farvi fronte, ravvisando colpa grave (Trib. Gela, sent. 17/2/2026, P.U. 13-1/2025). Le spese per l’università di un figlio sono di natura completamente diversa: rispondono a un obbligo di legge, non a una scelta ricreativa.

Detto questo, ci sono situazioni che vanno gestite con cura:

  • prestiti in serie, uno per pagare l’altro, presentati come “spese universitarie” ma usati per altro;
  • prestiti per un ateneo privato molto costoso quando il reddito non lo consentiva neppure prima;
  • finanziamenti chiesti dichiarando redditi non veri.

In questi casi il giudizio sulla meritevolezza diventa più serio. Ma l’OCC deve anche dire se il finanziatore ha valutato correttamente il merito creditizio (art. 68, comma 3): un prestito concesso a una famiglia già oberata, senza lasciarle il minimo per vivere, sposta parte della responsabilità sul creditore.

“Quando nel piano c’è un figlio all’università, la voce che decide l’esito non è l’importo ma la prova: ogni euro di fabbisogno deve avere un documento dietro e una ragione davanti”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.

Se il debito per l’università è un prestito d’onore intestato al figlio con il genitore come garante, il genitore è debitore per la garanzia e quel debito entra nel suo elenco dei creditori come gli altri.


“Il giudice può costringere mio figlio a lasciare l’università?”

No. Il giudice del sovraindebitamento non decide gli studi di suo figlio: decide quanta parte del reddito resta alla famiglia e quanta va ai creditori. È una paura che sentiamo spesso, ed è infondata nella forma in cui viene espressa.

Il piano del consumatore riguarda i debiti del genitore. Il figlio non è parte della procedura, non risponde dei debiti dei genitori e conserva tutte le sue scelte. Quello che può accadere è diverso: l’OCC o il giudice possono ritenere che una certa spesa non sia necessaria o sia eccessiva, e quindi non riconoscerla nel fabbisogno. In quel caso la famiglia dovrà trovare un’altra strada per sostenerla (una borsa, un esonero, un lavoro part-time del figlio, un ateneo meno costoso), oppure proporre un piano diverso.

La rassicurazione fondata è questa: le spese ordinarie di un figlio che studia regolarmente in un’università pubblica difficilmente vengono messe in discussione, perché rientrano pienamente nel mantenimento che la legge impone ai genitori.

Il limite reale è questo: se il fabbisogno dichiarato è alto e il soddisfacimento dei creditori è minimo, il giudice può chiedere chiarimenti o ritenere il piano non fattibile. In concreto, può succedere che venga riconosciuta la spesa per l’ateneo pubblico in sede ma non quella per la stanza fuori sede in una città lontana, se la stessa facoltà esisteva vicino a casa. Non è un divieto di studiare fuori: è una valutazione su chi deve pagare la differenza.

Chi teme questo scenario ha un’arma semplice: motivare le scelte prima che qualcuno le contesti. Una riga nella relazione (“il corso di laurea in X non è attivato nella sede più vicina, distante 140 km”) vale più di qualsiasi difesa successiva.

“E se i creditori contestano le spese universitarie?”

La contestazione si gestisce con documenti e, se serve, con una modifica del piano; non porta automaticamente al rigetto. Il meccanismo è previsto dalla legge.

I creditori hanno 20 giorni dalla comunicazione dell’OCC per presentare osservazioni via PEC (art. 70, comma 3, CCII). Le contestazioni tipiche sulla voce universitaria sono tre: “il figlio è adulto e non è più a carico”, “la spesa è eccessiva”, “le entrate del figlio non sono dichiarate”. Nei 10 giorni successivi l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche che ritiene necessarie (art. 70, comma 6).

Che cosa può fare lei in quella finestra? Fornire all’OCC i documenti mancanti (esami sostenuti, iscrizione, contratto della stanza), spiegare la scelta della sede, e, se la contestazione è fondata, accettare una riduzione della voce con un aumento corrispondente della rata ai creditori. Una contestazione accolta in parte non affonda il piano; una contestazione ignorata sì.

Va poi ricordato che il giudice omologa anche se un creditore contesta la convenienza, quando ritiene che il suo credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7). E il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o ha violato le regole sul merito creditizio, non può contestare la convenienza (art. 69, comma 2).

Il limite onesto: le osservazioni dei creditori servono anche al giudice per accorgersi di voci gonfiate. Se il fabbisogno non regge al confronto con i documenti, la contestazione sarà accolta.

“Se a metà piano non ce la faccio più a pagare le tasse e le rate, perdo tutto?”

No, non automaticamente. Ma l’inadempimento prolungato può portare alla revoca dell’omologazione, ed è lì che bisogna intervenire in tempo.

Durante l’esecuzione l’OCC vigila e risolve le difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario (art. 71, comma 1). Un ritardo isolato, segnalato subito all’OCC con la sua causa (ad esempio un aumento imprevisto dei contributi universitari), si gestisce. Il giudice, se il piano non è stato eseguito correttamente, indica gli atti necessari e un termine per compierli; solo se le prescrizioni non vengono adempiute nel termine, anche prorogato, revoca l’omologazione (art. 71, comma 5, e art. 72, comma 2).

La rassicurazione fondata: la revoca non è una sanzione per il primo inciampo, ed esiste un percorso per rimettersi in regola.

Il limite reale: se il piano è stato costruito senza considerare l’aumento delle spese universitarie, l’inattuabilità diventa probabile. E dopo la revoca, su istanza del debitore o di un creditore, si può aprire la liquidazione controllata (art. 73). Anche lì, peraltro, il giudice lascia al debitore la parte di stipendio necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b): le spese per i figli tornano a essere valutate, ma in un quadro meno favorevole.

La prevenzione è sempre la stessa: riserva per imprevisti, rate crescenti legate alla fine degli studi, comunicazione immediata all’OCC di ogni variazione.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici: non sono casi reali dello Studio, servono a far vedere come si ragiona.

Ipotesi 1 – Famiglia di quattro persone, un figlio fuori sede e un figlio al liceo

Situazione di partenza.
– Debitore lavoratore dipendente: 2.140 € netti al mese per 13 mensilità = 27.820 € l’anno.
– Coniuge con part-time: 980 € netti per 12 mensilità = 11.760 € l’anno.
– Entrate del nucleo: 39.580 € l’anno, cioè 3.298,33 € al mese di media.
– Debiti: tre finanziamenti al consumo e una carta revolving, tutti chirografari, per 61.730 €.
– Figlio di 20 anni, secondo anno di una triennale in una sede a 160 km, senza borsa; figlio di 16 anni al liceo.

Fabbisogno di base della famiglia (media mensile): affitto 650 €; utenze 245 €; spesa alimentare 780 €; trasporti 190 €; salute 85 €; scuola del figlio liceale 70 €. Totale 2.020 €.

Voce separata “figlio universitario” (media mensile):
– posto letto 390 € per 10 mesi = 3.900 € l’anno → 325,00 €;
– contributi universitari 1.420 € l’anno → 118,33 €;
– libri e materiali 360 € l’anno → 30,00 €;
– viaggi casa-sede 600 € l’anno → 50,00 €;
– vitto fuori sede 150 € (al netto del risparmio sulla spesa di casa) → 150,00 €.
Totale 673,33 €.

Fabbisogno complessivo: 2.020 + 673,33 = 2.693,33 €. Disponibile per i creditori: 3.298,33 − 2.693,33 = 605,00 € al mese.

Due versioni del piano.
– Versione piatta: 72 rate da 605 € = 43.560 €. Tolti i costi della procedura stimati nella relazione OCC (ipotesi: 3.900 €), restano 39.660 € per i creditori: circa il 64,2% dei 61.730 €.
– Versione con rate crescenti: 48 rate da 605 € (fino alla laurea magistrale prevista) + 24 rate da 900 € = 29.040 + 21.600 = 50.640 €. Tolti 3.900 €, restano 46.740 €: circa il 75,7%. Quando la voce universitaria cessa, il fabbisogno scende: tolta la voce da 673,33 € e aggiunti circa 90 € alla spesa di casa per il figlio rientrato, il disponibile sale a circa 1.188 €, quindi la rata da 900 € lascia un margine di sicurezza.

Calendario dimostrativo. Domanda depositata lunedì 9 novembre 2026; decreto di ammissibilità lunedì 23 novembre 2026; comunicazione dell’OCC ai creditori mercoledì 9 dicembre 2026 (entro i 30 giorni); osservazioni dei creditori entro martedì 29 dicembre 2026 (20 giorni); relazione dell’OCC al giudice entro venerdì 8 gennaio 2027 (10 giorni).

Esito. La seconda versione è più facile da sostenere davanti al giudice: la voce universitaria è riconosciuta, ma ha una data di fine e il risparmio successivo va ai creditori.

Ipotesi 2 – Padre separato, figlia universitaria di 27 anni

Situazione di partenza.
– Debitore dipendente: 1.890 € netti per 13 mensilità = 24.570 € l’anno, 2.047,50 € al mese.
– Nucleo: il solo debitore.
– Debiti: 38.410 € (due prestiti e uno scoperto di conto).
– Sentenza di separazione: assegno di 350 € al mese per la figlia e 50% delle spese straordinarie.
– Figlia di 27 anni, fuori corso, 9 esami sostenuti negli ultimi tre anni, lavoretti saltuari.

Fabbisogno personale: affitto monolocale 520 €; utenze 140 €; vitto 330 €; trasporti 130 €; salute 60 €; varie 50 €. Totale 1.230 €.

Voci per la figlia: assegno 350 €; quota 50% di contributi universitari (2.100 €) e libri (380 €) = 1.240 € l’anno → 103,33 € al mese.

Disponibile: 2.047,50 − 1.230 − 350 − 103,33 = 364,17 € al mese.

Scenario A, assegno invariato. 60 rate da 364 € = 21.840 €. Tolti i costi stimati della procedura (ipotesi: 2.900 €), restano 18.940 €: circa il 49,3% dei debiti. Il piano è possibile perché l’assegno è fissato da un provvedimento giudiziale e pagato con bonifici documentati; un creditore potrebbe però contestarlo nelle osservazioni, richiamando l’auto-responsabilità della figlia adulta.

Scenario B, revisione dell’assegno prima del deposito. Se il giudice della famiglia, su domanda del padre, revoca l’assegno e la partecipazione alle spese universitarie, il disponibile sale a 817,50 €. Con rate da 780 €, debiti e costi stimati (38.410 + 2.900 = 41.310 €) sarebbero coperti in circa 53 mesi, con soddisfacimento integrale.

Esito. Lo scenario B non è “migliore” in astratto: dipende da una decisione del giudice della famiglia, che ha regole e tempi propri. Ma mostra perché la verifica dell’obbligo di mantenimento va fatta prima di depositare il piano: cambia la percentuale per i creditori e la solidità della proposta. Quello che non si deve fare è continuare a versare spontaneamente l’assegno revocato e inserirlo nel fabbisogno.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“E le spese dei figli più piccoli, che all’università ci arriveranno mentre il piano è ancora in corso?”

Quasi tutti i genitori pensano al figlio che studia oggi. Pochi pensano al fratello che oggi ha 16 anni e tra tre anni si iscriverà a sua volta all’università, magari fuori sede. Eppure un piano del consumatore dura spesso cinque, sei o sette anni: è molto probabile che, nel corso del piano, il fabbisogno della famiglia non solo scenda (per la laurea del primo figlio) ma anche salga (per l’iscrizione del secondo).

Se il piano non lo prevede, succede questo: al terzo o quarto anno la famiglia si trova con una spesa nuova, legittima e prevedibile, ma non scritta nel fabbisogno omologato. Le strade sono due, entrambe scomode. O si continua a pagare le rate tagliando altrove, con il rischio di non farcela; oppure si smette di pagare regolarmente, e allora il piano rischia di diventare “inattuabile” ai sensi dell’art. 72, comma 2, CCII, con possibile revoca dell’omologazione. Il CCII, come detto, non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa.

La soluzione è scrivere il futuro nel piano. In concreto:

  • indicare nella proposta la composizione del nucleo e l’età dei figli, con una proiezione delle spese di istruzione per tutta la durata del piano;
  • costruire la curva delle rate in modo che i due cambiamenti (laurea del primo, iscrizione del secondo) si compensino, anziché sommarsi;
  • prevedere una clausola che leghi l’eventuale aumento di fabbisogno a documenti precisi (certificato di iscrizione del secondo figlio), con comunicazione all’OCC;
  • valutare per tempo esoneri, borse e ISEE del secondo figlio, così che la spesa prevista sia quella netta.

Un piano che tiene conto di questo appare al giudice più fattibile, non meno: dimostra che il debitore ha guardato all’intero periodo e non solo ai primi mesi. E protegge la famiglia dal rischio di dover scegliere, tra qualche anno, tra le rate e l’iscrizione del figlio.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che abbiamo verificato per questo tema, con l’indicazione di come li abbiamo letti. Sul punto preciso delle spese universitarie nel fabbisogno del piano del consumatore non abbiamo trovato pronunce di legittimità specifiche: il quadro si ricostruisce combinando la giurisprudenza di famiglia sul mantenimento dei figli maggiorenni con quella del sovraindebitamento su fabbisogno e meritevolezza.

Sul mantenimento dei figli maggiorenni che studiano

  1. Cass. civ., ord. n. 3329 del 10/2/2025 (sintesi su diritto.it). Il mantenimento del figlio maggiorenne non coincide con l’obbligo alimentare: il genitore non può sostituire unilateralmente l’assegno con l’ospitalità in casa, e il contributo comprende le spese di istruzione, da ripartire in proporzione alle risorse dei genitori. Rilevanza: conferma che le spese universitarie fanno parte del mantenimento, quindi del fabbisogno.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252 del 23/1/2024 (massima su Brocardi). Chi chiede il mantenimento del figlio maggiorenne deve provarne i presupposti; per il neomaggiorenne che prosegue regolarmente gli studi superiori, universitari o di specializzazione la circostanza basta da sola; per il figlio adulto la prova è rigorosa per il principio di auto-responsabilità. Rilevanza: è il criterio con cui OCC e giudice possono distinguere lo studente regolare dal fuori corso di lungo periodo.

  3. Cass. civ. n. 26875/2023 (come riportata da Studio Cataldi, 15/4/2024). L’onere di provare le condizioni del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne grava sul richiedente, con rigore crescente con l’età. Rilevanza: nel piano il genitore deve documentare la regolarità degli studi.

  4. Cass. civ., ord. n. 8240/2024 (Studio Cataldi, 15/4/2024; sezione e data non indicate nella fonte). Revocato l’assegno a una figlia di 35 anni che aveva iniziato a percepire redditi, anche modesti, dalla propria attività; resta l’eventuale assegno alimentare. Rilevanza: le entrate del figlio possono segnare la fine dell’obbligo e quindi della voce di spesa.

Sul fabbisogno familiare nel sovraindebitamento

  1. Trib. Bologna, decreto 5/5/2025, R.G. 168-1/2025 (testo letto). Nell’ammettere un piano del consumatore il giudice dà atto che le spese di sostentamento del debitore, comprensive dell’assegno di mantenimento per la figlia minore, sono in linea con le medie ISTAT, pur superiori alla soglia di povertà. Rilevanza: mostra che l’assegno per i figli entra nel fabbisogno e che il confronto con dati statistici è un metro usato in concreto.

  2. Trib. Milano, decreto 23/2/2026 (noto da sintesi, numero non indicato). In tema di esdebitazione dell’incapiente, il tribunale indica la soglia dell’art. 283, comma 2, per un nucleo di quattro persone (25.840,95 €, con l’assegno sociale 2025). Rilevanza: conferma che i parametri della scala ISEE per il nucleo, figli compresi, sono applicati in concreto dai tribunali del sovraindebitamento.

  3. Trib. Alessandria, decreto 11/2/2026 (noto da sintesi, numero non indicato). Nella lettura del testo vigente dell’art. 283, comma 2, il reddito del debitore va confrontato con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento della famiglia. Rilevanza: per analogia, le spese effettive del nucleo, comprese quelle per i figli, sono il punto di partenza del calcolo, non un valore forfettario.

Su meritevolezza e colpa grave

  1. Trib. Napoli, 27/10/2025 (massima riportata da EC News, 16/12/2025; numero non indicato). Il giudice non deve accertare la colpa generica del consumatore: l’omologa si nega solo per colpa grave, malafede o frode, e non serve uno “shock esogeno”. Rilevanza: chi si è indebitato per sostenere gli studi di un figlio non è escluso per il solo fatto di aver chiesto credito.

  2. Trib. Catania, 21/6/2024 (citato da EC News, 16/12/2025; numero non indicato). La sproporzione dell’indebitamento rispetto al reddito non basta a escludere la meritevolezza, perché è l’essenza del sovraindebitamento. Rilevanza: protegge il genitore che ha accumulato più finanziamenti per far fronte alle spese familiari.

  3. App. Bologna, 9/2/2024 (citata da EC News, 16/12/2025; numero non indicato). Il legislatore ha abbandonato la valutazione della colpa in senso generico e non richiede requisiti soggettivi troppo stringenti. Rilevanza: rafforza la lettura dell’art. 69 come limite alle sole condotte gravi.

  4. Trib. Gela, sentenza 17/2/2026, P.U. 13-1/2025 (testo letto). Piano inammissibile sia perché parte dei debiti non era di consumo (acquisto di un’auto per il lavoro, richiamando Cass. n. 13299/2023 sulla natura delle obbligazioni), sia per colpa grave, essendo il sovraindebitamento causato da spese per matrimonio e battesimo sostenute senza un’adeguata capacità di farvi fronte. Rilevanza: segna il confine tra spese voluttuarie, che possono integrare colpa grave, e spese doverose come l’istruzione dei figli.

Sull’alternativa della liquidazione controllata

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima su Brocardi), in linea con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi su diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che conta nella successiva esdebitazione; la relazione dell’OCC resta requisito di ammissibilità. Rilevanza: se il piano non è percorribile, nella liquidazione il giudice lascia comunque al debitore quanto serve al mantenimento della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b), e lì le spese per i figli studenti tornano in gioco.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un genitore sovraindebitato ha figli all’università.

  1. Ricostruiamo il nucleo familiare ai fini ISEE e CCII, verificando se il figlio fuori sede resta nel nucleo e quale parametro della scala di equivalenza si applica.
  2. Costruiamo il prospetto del fabbisogno voce per voce, con una sezione separata “figlio universitario” e la media mensile di ogni uscita stagionale (contributi, posto letto, libri, trasporti).
  3. Raccogliamo e ordiniamo i documenti dello studente: iscrizione, esami sostenuti, prospetto dei contributi, contratto della stanza, ricevute, borsa o esonero.
  4. Controlliamo agevolazioni ed entrate del figlio (esoneri per ISEE, borse regionali, lavoro part-time, assegno unico) per calcolare la spesa netta e dichiarare tutto ciò che va dichiarato.
  5. Verifichiamo l’obbligo di mantenimento nei casi delicati (figlio adulto, fuori corso lungo, seconda laurea) e, per i genitori separati, esaminiamo il provvedimento di famiglia e valutiamo con il cliente se ci sono i presupposti per una domanda di revisione.
  6. Progettiamo la curva delle rate: rate crescenti alla fine prevista degli studi, calendario stagionale nei mesi delle tasse, riserva per imprevisti, proiezione delle spese dei fratelli più piccoli.
  7. Analizziamo i contratti di finanziamento per individuare elementi utili alla valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3) e all’eventuale preclusione delle contestazioni del creditore (art. 69, comma 2), con il supporto dei commercialisti dello staff.
  8. Prepariamo le risposte alle osservazioni dei creditori nei 20 giorni dell’art. 70, comma 3, fornendo all’OCC documenti e motivazioni, e valutiamo le modifiche proposte.
  9. Assistiamo il cliente durante l’esecuzione del piano: verifichiamo ogni anno l’iscrizione del figlio, segnaliamo per tempo all’OCC le variazioni di fabbisogno e, se il piano non è più percorribile, valutiamo l’alternativa della liquidazione controllata o, per l’incapiente, dell’esdebitazione dell’art. 283.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro che l’organismo svolge sul fabbisogno familiare, sapere quali documenti rendono attendibile una voce di spesa e quali la espongono a contestazioni, e preparare il piano già nella forma in cui l’OCC dovrà attestarlo. Lavoriamo sul fabbisogno prima che lo faccia qualcun altro.

Se la vicenda richiede un giudizio, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E perché il calcolo del fabbisogno tocca anche redditi, detrazioni e ISEE, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso caso, senza passaggi di mano.

Non promettiamo l’omologa: ci impegniamo a costruire un piano documentato, coerente e difendibile.


In sintesi

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: le spese universitarie entrano nel fabbisogno del piano del consumatore quando sono parte del mantenimento dovuto al figlio, cioè per lo studente che prosegue con regolarità e non è autosufficiente, e quando sono documentate e proporzionate.

Secondo: più il caso si allontana dall’ordinario (figlio adulto fuori corso, seconda laurea, ateneo privato costoso, entrate del figlio non dichiarate), più la voce va motivata, perché i creditori possono contestarla e il giudice deve verificarne la fattibilità.

Terzo: il piano deve guardare avanti: rate crescenti alla fine degli studi, riserva per imprevisti, spese future dei fratelli più piccoli. È questo che lo rende sostenibile per anni, non solo al momento dell’omologa.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché il fabbisogno familiare è esattamente il terreno su cui lavora un Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: è la competenza che permette di tradurre le esigenze di un figlio che studia in numeri che l’organismo può attestare e il giudice può omologare, con il supporto dei commercialisti dello staff per ISEE e redditi.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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