Chi chiede la liquidazione controllata vuole, quasi sempre, una cosa sola: chiudere con i debiti e ripartire. Il traguardo si chiama esdebitazione. La strada però comincia da un fascicolo di documenti. Il tribunale apre la procedura solo se il ricorso e la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) gli consentono di capire chi è il debitore, quanto deve, che cosa possiede, quanto guadagna, quanto spende e perché si è indebitato.
Il problema è pratico. Un elenco dei creditori incompleto, un conto corrente non dichiarato, una vendita di qualche anno prima taciuta: bastano a far cadere la domanda, o a compromettere anni dopo la liberazione dai debiti. Il rischio principale è che i documenti mancanti o reticenti all’inizio della procedura diventino, alla fine, la ragione per cui l’esdebitazione viene negata. La Cassazione ha confermato la revoca di una liquidazione controllata proprio perché ricorso e relazione tacevano una vendita immobiliare a prezzo simbolico.
Questa guida è una diagnosi documentale: per ogni parte del ricorso indica quali carte servono, a quale norma rispondono e come preparano già la futura domanda di esdebitazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro di verifica che l’Organismo compie sui documenti del debitore, cioè esattamente il controllo che decide se la domanda supera il vaglio del tribunale.
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Il quadro delle norme: che cosa chiede il Codice della crisi
La domanda del debitore: artt. 268 e 269 CCII
Sul piano normativo, la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria riservata ai soggetti in sovraindebitamento: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Secondo l’art. 268 c.1 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere con ricorso al tribunale competente l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. La competenza segue l’art. 27 c.2, cioè il centro degli interessi principali del debitore.
L’art. 269 CCII, letto nel testo aggiornato al 12/8/2026, contiene tre regole.
- Comma 1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
- Comma 2. Al ricorso va allegata una relazione dell’OCC. La relazione valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, e contiene l’attestazione prevista dall’art. 268 c.3, quarto periodo. Il comma è stato modificato dall’art. 41 c.2 del D.Lgs. 136/2024.
- Comma 3. Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale dell’istante.
La definizione essenziale è questa: il ricorso è del debitore, la relazione è dell’OCC, e la relazione deve poter attestare che i documenti sono completi e attendibili. Se i documenti non lo consentono, la relazione non può dirlo, e la domanda è esposta.
L’attestazione sull’attivo
L’art. 268 c.3 CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, prevede che, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apra solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Ne segue un effetto pratico: i documenti su beni, redditi e spese non servono solo a descrivere il debitore, ma a dimostrare che esiste qualcosa da liquidare. Chi non ha nulla, né oggi né in prospettiva, deve valutare un’altra strada: l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII.
E l’art. 39? Il rinvio da verificare
Va precisato un punto spesso frainteso. Il testo vigente dell’art. 269 CCII non contiene un rinvio espresso all’art. 39 CCII. L’art. 39 si trova nella parte generale del Codice e riguarda, per sua formulazione, il debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza. Il comma 1 elenca scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti, dichiarazioni IRAP e IVA, bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, uno stato particolareggiato ed estimativo dei beni, una certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione, l’elenco di chi vanta diritti reali o personali su cose in possesso del debitore. Entrambi gli elenchi devono riportare il domicilio digitale. Il comma 2 aggiunge la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti.
In termini operativi, questo elenco funziona come modello di riferimento. I tribunali lo adattano al debitore non imprenditore: il consumatore non ha bilanci né scritture, ma deve comunque fornire redditi, beni, creditori e atti dispositivi. Le linee guida del Tribunale di Torino, che vedremo, chiedono infatti documenti che ricalcano in larga parte l’art. 39, calibrati sulla persona fisica. Un ulteriore riferimento testuale si trova nell’art. 268 c.3: quando è un creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, il debitore che vuole far valere l’assenza di attivo lo eccepisce con i documenti dell’art. 283 c.3, cioè elenco dei creditori con importi e PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del debitore e del nucleo familiare.
Perché i documenti guardano già all’esdebitazione
L’esdebitazione nella liquidazione controllata è disciplinata dall’art. 282 CCII. Opera a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il comma 2 pone le condizioni: devono ricorrere quelle dell’art. 280, il debitore non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati dell’art. 344, e non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La distinzione da un istituto affine aiuta. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la meritevolezza filtra l’accesso: l’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nella liquidazione controllata, invece, la Cassazione ha chiarito che l’apertura non può essere negata per mancanza di meritevolezza: quel giudizio si sposta alla fase di esdebitazione. Esempio concreto: un debitore che ha accumulato finanziamenti in modo imprudente può vedere aperta la liquidazione, ma dovrà comunque dimostrare, al momento dell’esdebitazione, di non aver agito con colpa grave. Le prove di quella diligenza conviene raccoglierle subito, perché la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento resta nel fascicolo e sarà il primo documento che il tribunale rileggerà.
Requisiti documentali e termini da rispettare
Le condizioni, una per una
1. Lo stato di sovraindebitamento. Va dimostrato con l’elenco dei debiti e con il confronto tra debiti, patrimonio liquidabile e redditi disponibili. Servono la documentazione di ogni posizione debitoria e, per i debiti fiscali e contributivi, le certificazioni degli enti.
2. La non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Per il consumatore basta l’assenza di attività d’impresa, documentata dalla visura camerale storica della persona. Per l’imprenditore servono i dati che dimostrano il mancato superamento delle soglie dimensionali: bilanci o dichiarazioni dei tre esercizi.
3. La competenza territoriale. Si documenta con il certificato di residenza attuale e storico per la persona fisica non imprenditore, e con la visura della sede per l’imprenditore. Un trasferimento di residenza recente va spiegato.
4. La relazione dell’OCC. È un presupposto di ammissibilità. Non basta depositarla: deve essere completa, chiara e attendibile.
5. L’attivo acquisibile. Per il debitore persona fisica che chiede l’apertura, l’OCC deve attestare che è possibile acquisire attivo, anche tramite azioni giudiziarie.
6. La documentazione utile all’esdebitazione. Non è un requisito di apertura in senso stretto, ma prepara la prova delle condizioni dell’art. 282 c.2 e dell’art. 280.
I termini
La disciplina prevede alcuni termini legali e alcuni termini “di prassi” fissati dalle linee guida. Questi ultimi non sono perentori per legge, ma il loro mancato rispetto espone a richieste di integrazione o a un giudizio negativo sull’attendibilità.
Va precisato che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera: l’art. 9 c.1 CCII la esclude per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini corrono anche in agosto.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 7 giorni per l’informativa dell’OCC ad agente della riscossione e uffici fiscali (art. 269 c.3) | Conferimento dell’incarico all’OCC | Termine legale a carico dell’OCC | Ritardo nella ricognizione dei debiti fiscali; rischio di elenco incompleto |
| Ultimi 3 anni di dichiarazioni dei redditi (art. 39 c.1; art. 283 c.3) | A ritroso dalla domanda | Arco temporale documentale | Documentazione incompleta, richiesta di integrazione |
| Ultimi 5 anni di atti di straordinaria amministrazione (art. 39 c.2; art. 283 c.3) | A ritroso dalla domanda | Arco temporale documentale | Reticenza; rischio di revoca e di diniego dell’esdebitazione |
| Visure e certificati entro 6 mesi; certificato di residenza storico entro 11 mesi; relazione sul nucleo familiare entro 1 mese (linee guida Trib. Torino) | Data di rilascio o di sottoscrizione | Prassi del tribunale | Documento non aggiornato, richiesta di nuovo deposito |
| 60 giorni al massimo per depositare l’attestazione OCC sull’assenza di attivo, se la liquidazione è chiesta da un creditore (art. 268 c.3) | Prima udienza, se l’attestazione non è ancora redatta | Termine giudiziale | L’eccezione del debitore non può essere valutata |
| Non oltre 90 giorni per le domande dei creditori (art. 270 c.2 lett. d) | Termine fissato nella sentenza di apertura | Termine fissato dal giudice | Creditori tardivi; rilievo dell’art. 278 c.2 |
| 3 anni dall’apertura per l’esdebitazione anticipata (art. 282 c.1) | Apertura della liquidazione | Termine legale | Prima del triennio l’esdebitazione opera solo con la chiusura |
| 15 giorni per le osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione (art. 282 c.1) | Comunicazione del liquidatore | Termine legale | Osservazioni tardive |
| 30 giorni per il reclamo contro il decreto sull’esdebitazione (art. 282 c.3, forme dell’art. 124) | Comunicazione del provvedimento | Perentorio | Decreto definitivo |
Il termine più critico, in pratica, è quello dei cinque anni di atti di straordinaria amministrazione: è il periodo in cui si nascondono le vendite, le donazioni e i trasferimenti che, se taciuti, pesano sull’ammissibilità e poi sull’esdebitazione.
La diagnosi documentale passo per passo
1. Chi presenta il ricorso e con quale assistenza
Il ricorso è un atto del debitore. L’art. 269 c.1 consente di presentarlo personalmente, con l’assistenza dell’OCC. La giurisprudenza di merito si è divisa sulla necessità del difensore: Trib. Grosseto 19/9/2022 ha ritenuto inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore tecnico, mentre Trib. Cuneo 20/12/2022, con l’orientamento maggioritario, ne ha affermato la piena ammissibilità. In termini operativi, conviene che il ricorso rechi la sottoscrizione del debitore e che le dichiarazioni personali (relazione sulla famiglia, sull’origine della crisi, sugli atti dispositivi) siano da lui firmate.
Primo blocco di documenti, secondo le linee guida del Tribunale di Torino: atto di conferimento dell’incarico all’OCC, nomina e accettazione del gestore, eventuale mandato all’avvocato o all’advisor, accordi sui compensi dei professionisti e somme già versate, eventuali richieste di contributo pubblico.
2. Identità e presupposto soggettivo
- documento d’identità e codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno;
- visura camerale storica della persona, entro 6 mesi;
- per l’imprenditore: bilanci, scritture, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi;
- per il professionista: certificato di iscrizione all’albo;
- per il socio illimitatamente responsabile: atto costitutivo, statuto, visure e documenti della società;
- per la procedura familiare (art. 66 CCII): stato di famiglia storico, estratto dello stato civile e documenti sull’origine dei debiti comuni.
3. L’elenco dei creditori
È il documento centrale. Deve indicare, per ogni creditore, nome, importo, titolo del credito, eventuali cause di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio) e domicilio digitale. Ogni voce va sostenuta da un documento: contratto di finanziamento, piano di ammortamento, estratto di ruolo o situazione debitoria dell’agente della riscossione, decreto ingiuntivo, precetto, atto di pignoramento, fatture, lettere di diffida.
Tre avvertenze. La prima: i debiti fiscali e contributivi vanno certificati dagli enti, perché l’art. 39 c.1 richiede una certificazione idonea su debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l’informativa dell’OCC dell’art. 269 c.3 completa la ricognizione. La seconda: i garanti e i coobbligati vanno indicati, perché l’esdebitazione non li libera (art. 278 c.6). La terza: i creditori non indicati restano esposti alla regola dell’art. 278 c.2, secondo cui verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Ogni creditore dimenticato è un creditore che, dopo l’esdebitazione, potrà ancora pretendere una parte del suo credito.
4. I beni
- immobili: visura catastale nazionale, visura ipotecaria, titolo di acquisto, contratti di mutuo, stima con valori OMI o di agenzia; secondo le linee guida torinesi la perizia di stima nelle forme dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c. è richiesta solo quando il bene è l’unica risorsa;
- veicoli: visura PRA;
- conti correnti, depositi e carte: estratti degli ultimi 12 mesi;
- quote societarie: visure, composizione del patrimonio sociale, ultimo bilancio;
- polizze, fondi pensione, crediti verso terzi, eredità non ancora accettate;
- beni esclusi dall’art. 268 c.4: atto costitutivo dell’eventuale fondo patrimoniale, documenti sull’usufrutto legale sui beni dei figli, elenco dei beni impignorabili.
L’eventuale finanza esterna (un familiare che mette a disposizione una somma) rileva, secondo le linee guida di Torino, solo se è già acquisita o se c’è un impegno irrevocabile del terzo.
5. I redditi
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del ricorrente;
- buste paga degli ultimi 12 mesi, Certificazione Unica, cedolini della pensione;
- ISEE e DSU;
- per gli altri componenti del nucleo, almeno la dichiarazione dell’ultimo anno;
- per professionisti e autonomi, indicazione separata di contributi e imposte;
- documentazione del TFR maturato e di eventuali indennità.
Sul TFR le linee guida torinesi chiedono una dichiarazione espressa: messa a disposizione del TFR, impegno a non incassarlo né anticiparlo senza autorizzazione e presa d’atto delle conseguenze sull’esdebitazione. È un punto di collegamento diretto con l’art. 280 lett. c: chi ostacola la procedura o non fornisce informazioni perde il beneficio.
6. Le spese familiari
Il giudice deve fissare, ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b, la parte di stipendio, pensione o reddito che resta al debitore per il mantenimento suo e della famiglia. Per farlo servono prove: contratto di locazione o comodato, spese condominiali dell’ultimo anno, bollette degli ultimi 12 mesi, ricevute IMU e TARI, spese di trasporto, spese mediche documentate, spese scolastiche, eventuale assegno di mantenimento disposto dal giudice della separazione. Le linee guida del Tribunale di Torino chiedono il confronto con la spesa mediana ISTAT per tipologia familiare, indicano una tolleranza al ribasso del 15% e precisano che le spese non possono scendere sotto la soglia di povertà assoluta.
Una spesa dichiarata e non documentata non è una spesa riconosciuta: il tribunale lascia al debitore solo ciò che risulta dalle carte.
7. Gli atti degli ultimi cinque anni
Il debitore deve depositare una relazione sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti, anche se negativa, con i contratti e i documenti relativi: compravendite, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali, trust, cessioni di quote, rinunce all’eredità, divisioni, accordi di separazione con trasferimenti patrimoniali, pagamenti anomali a familiari. È la parte che più spesso si sbaglia. Non è vietato aver venduto un bene: è pericoloso non dirlo. Il liquidatore potrà valutare le azioni recuperatorie, e proprio questa possibilità può contribuire all’attestazione sull’attivo acquisibile “anche mediante azioni giudiziarie”.
8. La relazione sulle cause dell’indebitamento
È il documento che collega l’apertura all’esdebitazione. Il debitore redige e sottoscrive una relazione che ricostruisce l’origine della crisi; l’OCC la verifica e la valuta. Servono riscontri: lettera di licenziamento, referti medici, sentenza di separazione, chiusura dell’attività, certificato di morte del coniuge che percepiva il reddito principale, documenti sui finanziamenti richiesti con la data e la situazione reddituale del momento. Le linee guida torinesi chiedono anche la documentazione su famiglia, salute e condizione lavorativa.
9. La domanda, l’indice e il deposito
Il ricorso contiene la richiesta espressa di apertura della liquidazione controllata. Le linee guida del Tribunale di Torino danno regole formali precise: numerazione progressiva dei documenti senza lettere, un solo documento per numero, eventuale archivio compresso purché la numerazione sia fedele, deposito nel fascicolo dedicato, elenco dei documenti consultati ma non depositati, collegamenti ipertestuali consigliati. Il gestore deve verificare completezza e attendibilità del ricorso e dei documenti e allegare la lista di controllo compilata. Un fascicolo disordinato non è solo scomodo: impedisce al gestore di attestare la completezza e al giudice di verificarla.
10. Il controllo del tribunale
Il tribunale verifica i presupposti degli artt. 268 e 269 e, se sussistono, apre la procedura con sentenza. La Cassazione ha precisato che il controllo sulla relazione dell’OCC non è solo formale: riguarda completezza e attendibilità dei dati.
Il ruolo delle linee guida dei tribunali
Le linee guida del Tribunale di Torino sul ricorso di liquidazione controllata sono state redatte dal Presidente e dai giudici della Sezione Procedure concorsuali e diffuse dall’Ordine degli Avvocati di Torino con un file datato 14/10/2025. Sono la fonte più dettagliata disponibile sui documenti da allegare e sono state la base delle indicazioni di questa sezione.
Le linee guida del Tribunale di Bologna del 12/3/2025, firmate dal Presidente della IV Sezione Civile e delle Procedure concorsuali e indirizzate agli OCC, riguardano invece un tema diverso: i compensi di OCC e advisor nelle procedure di sovraindebitamento e nella liquidazione controllata. Tra le indicazioni: il compenso del gestore-liquidatore è unitario e liquidato dal giudice delegato al termine della procedura; il preventivo dell’OCC è indicativo; gli anticipi andrebbero contenuti; i crediti degli advisor anteriori all’apertura non sono prededucibili; dopo il correttivo, per il liquidatore basta l’iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi. Non contengono un elenco di documenti per il ricorso. Rilevano qui per un solo aspetto documentale: gli accordi sui compensi dei professionisti e le somme già pagate vanno indicati nel ricorso, perché il tribunale li valuta.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo esplicativo. Non riguardano casi reali.
Esempio 1: dal reddito alla quota disponibile
Ipotesi. Lavoratore dipendente, nucleo di tre persone (debitore, coniuge senza reddito, un figlio minore). Stipendio netto medio degli ultimi 12 mesi: 1.847 € al mese, ricavato dalle buste paga. Debiti complessivi: 87.430 € verso nove creditori (quattro finanziarie, una banca per scoperto di conto, agente della riscossione, due fornitori di servizi, un condominio). Patrimonio: un’auto del 2014 e un conto con saldo di 612 €. Nessun immobile.
Sviluppo. Il debitore documenta le spese mensili:
– canone di locazione: 640 € (contratto registrato);
– spese condominiali: 58 € (riparto dell’ultimo anno, 696 € diviso 12);
– utenze: 171 € (media delle bollette degli ultimi 12 mesi);
– TARI: 24 € (avviso annuale di 288 €);
– alimentari e beni di prima necessità: 529 €;
– trasporti per il lavoro: 97 € (abbonamento e carburante documentati);
– spese mediche e scolastiche: 93 €.
Totale documentato: 1.612 €. Il totale va confrontato con la spesa mediana ISTAT per la stessa tipologia familiare e area, come chiedono le linee guida torinesi; le voci sotto la mediana oltre la tolleranza del 15% vanno giustificate, quelle sopra vanno motivate o ridotte.
Esito. Quota potenzialmente disponibile per i creditori: 1.847 − 1.612 = 235 € al mese. Su un triennio di procedura, l’ordine di grandezza è 235 × 36 = 8.460 €, a cui si aggiunge il valore di realizzo dell’auto. L’OCC può quindi attestare che esiste attivo acquisibile (art. 268 c.3). Se le spese documentate fossero state 1.851 €, la quota disponibile sarebbe stata negativa: senza beni né azioni recuperatorie l’attestazione sull’attivo non sarebbe possibile, e la strada da valutare diventerebbe quella dell’art. 283. La differenza tra le due strade dipende da poche centinaia di euro di spese provate o non provate. La quota effettiva sarà comunque fissata dal giudice ai sensi dell’art. 268 c.4 lett. b.
Esempio 2: la scadenza dei documenti e il calendario fino all’esdebitazione
Ipotesi. Deposito del ricorso previsto per martedì 3/11/2026. Fascicolo preparato nei mesi precedenti:
– certificato di residenza storico rilasciato il 12/12/2025;
– visura PRA del 20/3/2026;
– relazione sul nucleo familiare firmata il 25/9/2026;
– dichiarazioni dei redditi depositate: modelli 2024, 2025 e 2026 (redditi 2023, 2024, 2025).
Sviluppo, secondo i parametri delle linee guida torinesi:
– certificato di residenza: entro 11 mesi fino al 12/11/2026, quindi valido alla data del deposito;
– visura PRA: oltre i 6 mesi dal 20/9/2026, quindi da rinnovare;
– relazione sul nucleo familiare: più di un mese prima del deposito, quindi da aggiornare e risottoscrivere;
– atti di straordinaria amministrazione: il quinquennio copre gli atti dal 3/11/2021 in avanti. Una donazione al figlio del 15/2/2022 rientra nella finestra e va dichiarata con l’atto.
L’OCC, incaricato il 3/11/2026, informa agente della riscossione e uffici fiscali entro il 10/11/2026 (art. 269 c.3). Supponiamo che la sentenza di apertura sia pronunciata martedì 15/12/2026 e fissi il termine massimo di 90 giorni per le domande dei creditori: scadenza lunedì 15/3/2027 (art. 270 c.2 lett. d). Il triennio dell’art. 282 c.1 matura il 15/12/2029, un sabato: in via prudenziale l’istanza di esdebitazione anticipata si deposita da lunedì 17/12/2029. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per le osservazioni; contro il decreto si propone reclamo entro 30 giorni.
Esito. Due documenti vanno rifatti prima del deposito. La donazione del 2022 va dichiarata: il liquidatore valuterà eventuali azioni, e la trasparenza su quell’atto è anche un elemento a favore della diligenza richiesta dall’art. 280 lett. c al momento dell’esdebitazione.
Casi particolari
Il debitore che non ha attivo
Se non ci sono beni, la quota di reddito disponibile è nulla e non esistono azioni recuperatorie, l’OCC non può rilasciare l’attestazione dell’art. 268 c.3. La domanda di liquidazione del debitore persona fisica non può essere accolta. I documenti raccolti non vanno però sprecati: l’art. 283 c.3 chiede per l’esdebitazione dell’incapiente quasi gli stessi documenti (elenco dei creditori con PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del debitore e del nucleo). Va precisato che per l’incapiente la meritevolezza è requisito di accesso, e che il beneficio si ottiene una sola volta.
La liquidazione chiesta da un creditore
Se è il creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, il debitore può eccepire entro la prima udienza che non c’è attivo da distribuire, con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è pronta il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268 c.3). In questo caso la diagnosi documentale serve a difendersi, non a chiedere: occorre muoversi subito, perché i tempi sono stretti.
Il socio illimitatamente responsabile e la procedura familiare
Il socio di una s.n.c. o l’accomandatario di una s.a.s. deve depositare anche i documenti della società: atto costitutivo, statuto, visure, bilanci. Per l’esdebitazione, l’art. 278 c.4 richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Nella procedura familiare servono lo stato di famiglia storico e la prova dell’origine comune dei debiti.
Il debitore già fallito o già in liquidazione del patrimonio
Chi è stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022, o ha avuto una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, deve verificare quale disciplina regola la sua esdebitazione. Per Cass. I ord. 14835/2025 resta applicabile la legge previgente; per Cass. I ord. 30108/2025 il debitore incapiente già fallito non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria. I documenti delle procedure precedenti (sentenza, decreti, stato passivo, eventuale diniego) vanno quindi inseriti nel fascicolo.
Il professionista con debiti contributivi e fiscali
Contributi e imposte vanno indicati distintamente. Il professionista deve inoltre considerare che un debito erariale costruito con l’omesso pagamento sistematico delle imposte è stato ritenuto, in una pronuncia di merito, indice di colpa grave ostativo all’esdebitazione. La relazione sulle cause dell’indebitamento deve quindi spiegare, con documenti, perché le imposte non sono state pagate: calo di fatturato, crediti non riscossi, malattia.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, il fascicolo della liquidazione controllata si prepara pensando al giorno dell’esdebitazione: ciò che non è documentato all’inizio difficilmente potrà essere dimostrato alla fine.
Domande frequenti
Devo per forza avere un avvocato per presentare il ricorso?
L’art. 269 c.1 CCII consente al debitore di presentare il ricorso personalmente, con l’assistenza dell’OCC. La giurisprudenza di merito ha discusso il tema: un orientamento minoritario (Trib. Grosseto 19/9/2022) ha ritenuto inammissibile il ricorso firmato dal solo difensore tecnico, mentre quello maggioritario (Trib. Cuneo 20/12/2022) lo ammette pienamente. In pratica la scelta dipende dalla complessità del caso: azioni recuperatorie, opposizioni dei creditori, beni ipotecati e futura esdebitazione richiedono spesso una difesa tecnica.
Quante dichiarazioni dei redditi devo allegare?
Quelle degli ultimi tre anni. È l’arco indicato dall’art. 39 c.1 per le dichiarazioni dei tre esercizi precedenti e dall’art. 283 c.3 per l’incapiente; le linee guida del Tribunale di Torino lo confermano per il ricorrente. Per gli altri componenti del nucleo familiare le stesse linee guida chiedono almeno la dichiarazione dell’ultimo anno. Chi non ha presentato la dichiarazione, perché non obbligato, allega le Certificazioni Uniche e i dati disponibili, con una dichiarazione che spieghi la ragione.
Ho venduto casa a mio figlio quattro anni fa: devo dirlo?
Sì. L’atto rientra nei cinque anni precedenti la domanda e va indicato nella relazione sugli atti di straordinaria amministrazione, con il rogito. La Cassazione (Cass. I ord. 28576/2025) ha confermato la revoca di una liquidazione controllata perché ricorso e relazione tacevano la vendita dell’intero patrimonio immobiliare a prezzo simbolico a una società riconducibile al figlio. Dichiarare l’atto non impedisce l’apertura; tacerlo la mette a rischio e compromette l’esdebitazione.
La liquidazione controllata può essere negata perché mi sono indebitato in modo imprudente?
Secondo la Cassazione no: l’apertura non richiede la meritevolezza (Cass. I ord. 22074/2025 e Cass. I ord. 11603/2026). La relazione dell’OCC deve però descrivere con chiarezza le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e il giudice ne controlla la completezza. La condotta conta nella fase di esdebitazione: l’art. 282 c.2 esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Se dimentico un creditore, che cosa succede?
Il creditore non indicato potrebbe non partecipare al concorso. Per l’art. 278 c.2 CCII, nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Quel creditore conserva quindi una pretesa residua. La regola è oggetto di una questione di legittimità costituzionale: restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la norma è vigente.
Posso chiedere l’esdebitazione prima che la procedura finisca?
Sì, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1). L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. L’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282 c.2-bis). Contro il decreto, creditori e debitore possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124.
Checklist documentale e test di autodiagnosi
Checklist
| Area | Documento | Riferimento | Serve anche per l’esdebitazione? |
|---|---|---|---|
| Identità | Documento, codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno | Linee guida Torino | No |
| Competenza | Certificato di residenza attuale e storico (entro 11 mesi) o visura della sede | Art. 268 c.1; art. 27 c.2 | No |
| Soggetto | Visura camerale storica; per imprese bilanci e dichiarazioni dei tre esercizi | Art. 39 c.1 | Sì, per gli artt. 278 c.4 e 280 |
| Creditori | Elenco con importi, prelazioni, PEC e documento di ogni credito | Art. 39 c.1; art. 283 c.3 lett. a | Sì, per l’art. 278 c.2 |
| Debiti pubblici | Certificazioni fiscali e contributive; estratto di ruolo | Art. 39 c.1; art. 269 c.3 | Sì |
| Garanti | Fideiussioni e coobbligazioni | Art. 278 c.6 | Sì |
| Beni | Visure catastali, ipotecarie, PRA, titoli di acquisto, stime | Art. 39 c.1 | Sì, per l’art. 280 lett. b |
| Conti | Estratti di conto e carte degli ultimi 12 mesi | Linee guida Torino | Sì |
| Redditi | Dichiarazioni degli ultimi tre anni, buste paga 12 mesi, CU, ISEE | Art. 39 c.1; art. 283 c.3 lett. c-d | Sì |
| TFR | Dichiarazione di messa a disposizione | Linee guida Torino | Sì, per l’art. 280 lett. c |
| Spese | Locazione, condominio, bollette 12 mesi, IMU, TARI, spese mediche e scolastiche | Art. 268 c.4 lett. b | No |
| Famiglia | Stato di famiglia, stato civile, sentenza di separazione, relazione firmata (entro 1 mese) | Linee guida Torino | Sì |
| Atti dispositivi | Relazione sugli atti degli ultimi 5 anni, anche negativa, con i contratti | Art. 39 c.2; art. 283 c.3 lett. b | Sì, decisivo |
| Cause | Relazione sull’origine della crisi con referti, licenziamento, chiusura attività | Art. 269 c.2 | Sì, per l’art. 282 c.2 |
| Esclusi | Atto di fondo patrimoniale, beni impignorabili | Art. 268 c.4 | No |
| Professionisti | Incarico OCC, accettazione del gestore, mandati, accordi sui compensi e somme versate | Linee guida Torino e Bologna | No |
| Procedure precedenti | Sentenze, decreti, esdebitazioni ottenute o negate | Art. 280 lett. d-e | Sì |
| Deposito | Indice numerato, un documento per numero, lista di controllo del gestore | Linee guida Torino | No |
Test di autodiagnosi
Rispondi sì o no.
- Ho l’elenco completo dei creditori, con importi e PEC, e un documento per ciascuno?
- Ho chiesto le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi?
- Ho le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni?
- Ho gli estratti di tutti i conti e le carte degli ultimi 12 mesi, compresi quelli poco usati?
- Ho elencato tutti gli atti di vendita, donazione o trasferimento degli ultimi cinque anni, oppure ho dichiarato per iscritto che non ce ne sono?
- Posso documentare ogni voce di spesa familiare che dichiaro?
- Ho prove documentali delle cause della crisi (licenziamento, malattia, separazione, chiusura dell’attività)?
- Posso spiegare perché ho chiesto ciascun finanziamento e qual era il mio reddito in quel momento?
- Ho indicato garanti, coobbligati e beni esclusi dalla liquidazione?
- Ho verificato di non aver già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte in passato?
Lettura del risultato. Dieci risposte affermative: il fascicolo è pronto per la verifica dell’OCC. Da sette a nove: mancano documenti integrabili, ma vanno recuperati prima del deposito. Meno di sette, oppure un “no” alla domanda 5 o alla domanda 1: la domanda non è ancora depositabile, perché le lacune riguardano proprio i punti su cui la Cassazione ha confermato la revoca e su cui si gioca l’esdebitazione. Un “no” alla domanda 10 richiede una verifica preliminare sull’art. 280 lett. d-e.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questa guida. Per alcune decisioni di merito è disponibile solo una sintesi: lo si indica.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Dopo il correttivo, la relazione dell’OCC deve indicare cause dell’indebitamento e diligenza del debitore con chiarezza, completezza e attendibilità: è un presupposto di ammissibilità verificato dal giudice, non un filtro di meritevolezza. La condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: è la pronuncia che fissa il valore della relazione dell’art. 269 c.2 e collega i documenti di apertura all’esdebitazione. Fonte: sintesi di diritto.it e iusletter del 20/5/2026.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC è presupposto di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità. Confermata la revoca di una liquidazione in cui ricorso e relazione tacevano la vendita a prezzo simbolico dell’intero patrimonio immobiliare a una società riconducibile al figlio e la gestione di un ristorante. Rilevanza: dimostra il peso degli atti degli ultimi cinque anni e delle attività non dichiarate.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza rilevano solo nella successiva esdebitazione. Rilevanza: chiarisce perché i documenti sulla diligenza servono soprattutto alla fase finale.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. In un caso regolato dalla legge fallimentare, la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede un requisito oggettivo di soddisfazione dei creditori. Rilevanza: ciò che si documenta è la condotta, non la percentuale pagata.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: impone di documentare le procedure concorsuali precedenti.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: per chi non ha attivo, la storia concorsuale va ricostruita prima di scegliere la strada.
7. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: l’elenco dei creditori deve indicare con precisione mutui fondiari ed eventuali esecuzioni in corso.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. In tema di concordato semplificato, il giudizio di ammissibilità non si limita alla verifica formale dei documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39 CCII, ma si estende alla legalità sostanziale. Rilevanza: per analogia, conferma che l’elenco dell’art. 39 non è un adempimento solo formale. Riguarda un altro strumento.
9. Corte cost., ord. 104/2026 (depositata 11/6/2026). Sulla questione di legittimità dell’art. 278 c.2, sollevata in giudizi di esdebitazione dopo liquidazione controllata, la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi. La questione è tornata davanti alla Corte con le ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026. Rilevanza: oggi la regola sui creditori non concorsuali è vigente, e l’elenco completo resta la miglior tutela.
10. Trib. Napoli, Sez. VII civ., sent. 25 marzo 2026, R.G.P.U. n. 79/2026. Per l’apertura il giudice verifica la non assoggettabilità alle procedure maggiori, lo stato di sovraindebitamento e la completezza della documentazione; la condotta del debitore rileva in sede di esdebitazione. Rilevanza: individua nella completezza documentale il vero vaglio d’ingresso. Fonte: sintesi iusletter.
11. Trib. Larino, decr. 2 dicembre 2025, proc. n. 23/2025. Orientamento difforme: domanda dichiarata inammissibile perché la colpa grave nella formazione del debito, emersa dalla relazione dell’OCC (debiti da sanzioni stradali e omessi versamenti previdenziali), è stata ritenuta ostativa già all’accesso. Rilevanza: mostra che una relazione sfavorevole sulle cause può pesare anche prima dell’esdebitazione; l’indirizzo è in contrasto con la Cassazione. Fonte: sintesi iusletter.
12. Trib. Treviso, 31 marzo 2026. L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto dell’esdebitazione. Rilevanza: chi ha debiti fiscali deve documentare le ragioni del mancato pagamento. Fonte: sintesi Unijuris, numero non disponibile.
13. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025. Ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma che la prova da preparare riguarda la condotta. Fonte: sintesi Unijuris, numero non disponibile.
14. Trib. Grosseto 19/9/2022 e Trib. Cuneo 20/12/2022. Contrasto sull’ammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo difensore tecnico: inammissibile per il primo, ammissibile per il secondo, che esprime l’orientamento maggioritario. Rilevanza: riguarda la forma del ricorso dell’art. 269 c.1. Fonte: massime su Brocardi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sul fascicolo della liquidazione controllata come lavora l’OCC che lo dovrà verificare: documento per documento, con l’esdebitazione come obiettivo finale.
- Ricostruiamo l’elenco completo dei creditori, incrociando contratti, estratti di conto, centrale rischi, estratti di ruolo e atti giudiziari, con importi, prelazioni e PEC.
- Richiediamo le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi e verifichiamo che coincidano con l’informativa dell’OCC agli enti.
- Predisponiamo la relazione sugli atti degli ultimi cinque anni, anche negativa, allegando rogiti, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale e trasferimenti.
- Redigiamo con il debitore la relazione sulle cause dell’indebitamento e la corrediamo di prove: lettere di licenziamento, referti, sentenze di separazione, documenti sui finanziamenti.
- Calcoliamo il fabbisogno familiare voce per voce, confrontandolo con i parametri indicati dal tribunale competente, e raccogliamo bollette, contratti e ricevute.
- Verifichiamo l’attivo acquisibile, compresi beni da recuperare con azioni giudiziarie, per valutare se l’attestazione dell’art. 268 c.3 è possibile o se va considerata la strada dell’art. 283.
- Controlliamo date e validità dei documenti prima del deposito, aggiornando visure, certificati e relazioni scaduti.
- Organizziamo l’indice e il deposito secondo le regole formali del tribunale: numerazione progressiva, un documento per numero, collegamenti.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di esdebitazione allo scadere del triennio o alla chiusura, rispondiamo alle osservazioni dei creditori e, se serve, proponiamo o resistiamo al reclamo.
- Verifichiamo la storia concorsuale del debitore (fallimenti, liquidazioni del patrimonio, esdebitazioni precedenti) per accertare le condizioni dell’art. 280 lett. d-e.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC: il fascicolo viene costruito da chi conosce i controlli di completezza e attendibilità che l’Organismo deve attestare nella relazione dell’art. 269 c.2. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso, l’eventuale reclamo sull’esdebitazione e l’eventuale giudizio di legittimità, con una sola linea difensiva. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e posizioni fiscali, gli avvocati verificano titoli, garanzie, atti dispositivi e azioni recuperatorie.
In sintesi
La domanda di liquidazione controllata si regge su due documenti principali: il ricorso del debitore e la relazione dell’OCC. Entrambi valgono quanto i documenti che li sostengono: creditori, beni, redditi, spese, dichiarazioni degli ultimi tre anni e atti degli ultimi cinque. La Cassazione considera la relazione un presupposto di ammissibilità e ne controlla la completezza; la meritevolezza non filtra l’ingresso, ma torna decisiva al momento dell’esdebitazione, quando il tribunale verifica l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Per questo il fascicolo va costruito fin dal primo giorno come prova della propria diligenza.
Lo Studio Monardo affronta questi fascicoli con una competenza mirata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il controllo documentale che l’Organismo e il tribunale compiono. La qualifica di cassazionista consente di seguire la procedura fino all’esdebitazione e agli eventuali reclami, senza cambiare difensore.
📩 Vuoi sapere se i tuoi documenti reggono il vaglio del tribunale e preparano davvero l’esdebitazione? Scrivici: tutti i recapiti dello Studio Monardo si trovano al termine di questa guida.
