Cosa Si Intende Per Imprenditore Minore Nel Concordato Minore?

C’è una data che quasi nessun imprenditore in difficoltà segna sul calendario: il giorno in cui qualcuno, un giudice o un creditore, gli chiederà di dimostrare quanto era grande la sua impresa negli ultimi tre anni. Non quanto è grande oggi, non quanto vorrebbe che fosse. Quanto era grande, numeri alla mano, nei tre esercizi che precedono la domanda. Da quella risposta dipende tutto: se l’impresa è “minore” può chiedere il concordato minore e restare nel perimetro del sovraindebitamento; se non lo è, la porta del concordato minore si chiude e si apre quella, molto più pesante, della liquidazione giudiziale o degli strumenti riservati alle imprese “maggiori”.

Il principio che regge questa ricostruzione è semplice: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La qualifica di imprenditore minore non si improvvisa il giorno del deposito: si costruisce mesi prima, controllando i bilanci, ricostruendo i debiti, scegliendo il momento in cui presentare la domanda.

La timeline che seguiremo è questa. Si parte dai primi segnali di crisi, quando ancora c’è tempo per decidere. Poi si individuano i tre esercizi rilevanti e si raccolgono le carte. Segue il test delle tre soglie congiunte previste dall’art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII): attivo patrimoniale non oltre 300.000 euro, ricavi non oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti non oltre 500.000 euro. Quindi l’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC), il deposito, il vaglio di ammissibilità, la fase delle contestazioni dei creditori. E infine il bivio: cosa accade quando una sola di quelle soglie risulta superata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la qualifica di impresa minore è il cancello d’ingresso del sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo e il giudice controllano i bilanci prima di aprire un concordato minore. Quando invece le soglie vengono superate e la partita si sposta sugli strumenti dell’impresa non minore, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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La mappa temporale: dodici mesi di verifiche prima di bussare al tribunale

Siamo a ottobre 2026. La disciplina di riferimento è il CCII nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024. La nozione di impresa minore non è cambiata nella sostanza: restano le tre soglie, resta il riferimento ai tre esercizi precedenti la domanda (o al periodo dall’inizio dell’attività, se più breve), resta la possibilità che gli importi vengano aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

Quello che cambia, da impresa a impresa, è il calendario. Una società che chiude l’esercizio il 31 dicembre e approva il bilancio entro aprile ha una finestra; una ditta individuale in contabilità semplificata, che il bilancio non lo redige affatto, ne ha un’altra. Un’impresa che ha appena chiuso un esercizio “gonfio” per una commessa straordinaria rischia di uscire dal perimetro proprio nell’anno in cui ha più bisogno di restarci.

La tabella che segue fissa le tappe. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la tappa viene sviluppata.

Tappa Momento indicativo Cosa si verifica Atto o termine chiave Sezione
1 12-6 mesi prima della domanda Primi segnali di crisi, scelta preliminare dello strumento Nessun termine di legge: è la finestra di pianificazione Dodici mesi prima
2 Giorno 0 della verifica Quali sono i tre esercizi rilevanti Calendario di chiusura, approvazione e deposito dei bilanci Giorno 0
3 Giorni 1-15 Raccolta di bilanci, dichiarazioni, registri, posizioni debitorie Documenti richiesti dall’art. 75 CCII Dal giorno 1 al 15
4 Giorni 15-30 Test delle tre soglie, esercizio per esercizio Art. 2, c. 1, lett. d) CCII Dal giorno 15 al 30
5 Giorni 30-60 Incarico all’OCC, relazione, scelta definitiva Relazione dell’OCC da allegare alla domanda Dal giorno 30 al 60
6 Giorno D (deposito) Chi prova la qualifica e con quali carte Onere della prova a carico del debitore Il giorno del deposito
7 Da D a circa D+30 Ammissibilità, eventuali integrazioni, decreto di apertura o inammissibilità Integrazioni fino a 15 giorni; reclamo entro 30 giorni (art. 78 CCII) Il vaglio di ammissibilità
8 Termine assegnato ai creditori (non oltre 30 giorni) Adesioni, dissensi, contestazioni anche sulla qualifica Art. 78, c. 2, lett. c) CCII I 30 giorni dei creditori
9 In qualunque momento emerga il superamento Uscita dal sovraindebitamento: liquidazione giudiziale o strumenti dell’impresa non minore Concordato preventivo e altri strumenti; istanze dei creditori Quando una soglia è superata

Una precisazione prima di partire. Le pronunce di legittimità che useremo per ricostruire l’onere della prova sono nate, in larga parte, sotto la legge fallimentare, quando le stesse soglie servivano a distinguere l’impresa “fallibile” da quella “non fallibile”. Lo stesso Tribunale di Como, nella sentenza n. 54/2025 pubblicata il 20 maggio 2025, ha richiamato quei principi in una procedura regolata dal CCII, dando atto che erano stati formulati per la disciplina previgente. È la chiave di lettura corretta: i numeri e la logica sono rimasti, il contenitore è cambiato.

Dodici mesi prima della domanda: il giorno in cui la crisi diventa una domanda di qualifica

Cosa succede

Il calendario comincia quasi sempre in sordina. Una rata del finanziamento salta. Un fornitore chiede il pagamento anticipato. La banca riduce il fido. Il commercialista segnala che l’esercizio chiuderà in perdita per il secondo anno consecutivo. L’imprenditore, in questa fase, si chiede come pagare. Raramente si chiede la cosa che conterà davvero più avanti: “In quale procedura finirò, se le cose peggiorano?”.

È invece la domanda da porsi subito. Perché la risposta dipende da numeri che si stanno formando adesso: l’esercizio in corso diventerà, tra pochi mesi, uno dei tre esercizi su cui verrà misurata la dimensione dell’impresa.

La norma

Il punto di partenza è l’art. 2, comma 1, lettera c) del CCII, che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Subito dopo, la lettera d) definisce l’impresa minore: è l’impresa che presenta congiuntamente, nei tre esercizi precedenti la domanda o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti, è riservato ai debitori della lettera c) in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questa ipotesi è ammesso solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 74, commi 1 e 2).

Il concordato minore, quindi, non è “il concordato dell’impresa minore” in senso stretto: è lo strumento di tutti i debitori sovraindebitati non consumatori. L’imprenditore commerciale vi accede solo se è minore; il professionista, l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa vi accedono per la loro natura, indipendentemente dalle soglie. Ecco perché, per un imprenditore commerciale, la qualifica di impresa minore è il vero requisito d’accesso.

La distinzione ha conseguenze pratiche sul calendario. Il professionista iscritto a un albo, l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa non devono superare il test delle tre soglie per accedere al concordato minore: per loro la verifica si concentra sullo stato di crisi o di insolvenza e sui requisiti della proposta. L’imprenditore commerciale, invece, deve superarlo, e deve superarlo con riferimento a un periodo che si sposta in avanti ogni volta che si chiude un esercizio. Anche l’impresa individuale artigiana o commerciale che opera in forma di ditta rientra in questa seconda categoria: piccola per fatturato, magari, ma soggetta allo stesso controllo dimensionale di una società.

C’è poi un dettaglio che non va mai trascurato: gli importi delle soglie possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia. Chi pianifica una domanda deve quindi controllare, nel momento in cui la deposita, che i valori di 300.000, 200.000 e 500.000 euro siano ancora quelli vigenti. Un aggiornamento intervenuto nel frattempo potrebbe allargare, o in teoria restringere, il perimetro dell’impresa minore.

Infine, la qualifica non è un’etichetta che l’impresa si porta dietro una volta per tutte. Un’impresa minore oggi può non esserlo più tra un anno, e viceversa. Per questo, nelle imprese che lavorano vicino ai limiti, la verifica delle tre soglie dovrebbe diventare un controllo periodico, da ripetere a ogni chiusura di esercizio, e non un esame da sostenere solo quando la crisi è conclamata.

I termini che si attivano

In questa fase non scatta alcun termine di legge. È la finestra di pianificazione, l’unica in cui il debitore decide da solo i tempi. Ma ci sono scadenze civilistiche e fiscali che corrono comunque: la chiusura dell’esercizio (per la maggior parte delle società il 31 dicembre), l’approvazione del bilancio, il deposito presso il registro delle imprese, le dichiarazioni fiscali. Ognuna di queste scadenze produrrà un documento che, più avanti, verrà letto per verificare le soglie.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra difensiva più ampia di tutta la timeline: tutto è ancora possibile e nulla è ancora precluso. Il debitore può:

  • chiedere al proprio consulente una prima proiezione dei tre indicatori (attivo, ricavi, debiti) per gli ultimi due esercizi chiusi e per quello in corso;
  • capire se l’esercizio in corso rischia di superare una soglia per ragioni straordinarie (una commessa eccezionale, una vendita di magazzino, l’incasso di un credito rilevante);
  • valutare se la crisi è ancora reversibile, nel qual caso la composizione negoziata della crisi resta uno strumento disponibile per le imprese di ogni dimensione;
  • smettere di aggravare la posizione debitoria con nuovi finanziamenti presi solo per pagare quelli vecchi, che faranno salire la soglia dei debiti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare la qualifica di impresa minore come un dato acquisito: “Siamo piccoli, figuriamoci se superiamo le soglie”. Poi si scopre che la soglia dei debiti comprende anche quelli non scaduti, e che il mutuo chirografario, il debito verso l’erario rateizzato e il debito verso i fornitori sommati insieme superano i 500.000 euro. Oppure che un solo esercizio, quello della commessa straordinaria, ha portato i ricavi a 214.000 euro.

Quanto dura realmente

Non esiste una durata di legge. Nella pratica, il periodo che va dai primi segnali di crisi alla decisione di rivolgersi a un OCC è spesso lungo: molti imprenditori arrivano alla verifica quando hanno già ricevuto un atto di precetto o un ricorso di un creditore, e a quel punto i mesi di pianificazione si sono ridotti a settimane. Chi comincia la verifica sei-dodici mesi prima del deposito ha il tempo di correggere la rotta; chi la comincia dopo una notifica, spesso no.

Giorno 0 della verifica: individuare i tre esercizi che contano

Cosa succede

Il giorno 0 è quello in cui l’imprenditore, con il proprio consulente, si siede a un tavolo e si chiede: quali sono, esattamente, i tre esercizi da guardare? La domanda sembra banale. Non lo è, perché la norma li aggancia alla domanda, e la data della domanda non è ancora fissata. Spostare il deposito di qualche settimana può cambiare la terna di esercizi su cui verrà misurata l’impresa.

La norma

L’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII fa riferimento ai tre esercizi precedenti la domanda, oppure al periodo dall’inizio dell’attività se di durata inferiore. La regola dell’attività più breve è importante per le imprese giovani: una società costituita a marzo 2024 che deposita la domanda a dicembre 2026 non ha tre esercizi completi da esibire, e la verifica si fa sul periodo effettivamente trascorso.

I termini che si attivano

Qui il calendario si fa concreto. Prendiamo una s.r.l. con esercizio coincidente con l’anno solare:

  • l’esercizio 2025 si è chiuso mercoledì 31 dicembre 2025;
  • il bilancio 2025 andava approvato, nel termine ordinario di 120 giorni, entro giovedì 30 aprile 2026, o entro il termine più lungo di 180 giorni (lunedì 29 giugno 2026) quando lo statuto e le esigenze della società lo consentono;
  • il deposito presso il registro delle imprese segue l’approvazione entro 30 giorni: per un bilancio approvato il 30 aprile 2026, il trentesimo giorno cadeva sabato 30 maggio, con slittamento al primo giorno lavorativo utile;
  • l’esercizio 2026 si chiuderà giovedì 31 dicembre 2026.

Se la domanda di concordato minore viene depositata a dicembre 2026, i tre esercizi chiusi che precedono la domanda sono il 2023, il 2024 e il 2025, tutti con un bilancio già approvato. Se la domanda viene depositata a febbraio 2027, l’esercizio 2026 è chiuso ma il suo bilancio, con ogni probabilità, non è ancora approvato. È la finestra più delicata dell’intera verifica: tra la chiusura di un esercizio e l’approvazione del suo bilancio, il dato dell’anno appena concluso esiste ma non è ancora “ufficiale”.

Come si gestisce? Non c’è una regola scritta che indichi quale documento usare in quei mesi. La giurisprudenza di legittimità, però, offre un criterio. Con l’ordinanza n. 7642/2025, la Prima Sezione della Cassazione, richiamata dal Tribunale di Como nella sentenza n. 54/2025, ha affermato che ai fini dei requisiti dimensionali conta la rappresentazione storica dei dati, ricavabile da qualsiasi documentazione utile. Tradotto sul calendario: nei mesi senza bilancio approvato, il debitore prudente prepara una situazione contabile dell’esercizio appena chiuso, coerente con le scritture, e la tiene pronta.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può ancora scegliere la data del deposito, e con essa la terna di esercizi. È una scelta legittima, purché non diventi un artificio: i numeri devono essere veri e documentati. Le opzioni concrete:

  • se gli esercizi 2023-2025 sono tutti sotto soglia e il 2026 rischia di superarne una, valutare con l’OCC se anticipare il deposito entro il 2026;
  • se, al contrario, il 2023 è stato un anno anomalo sopra soglia e il 2026 è rientrato, valutare se il deposito nel 2027 sposti la terna su esercizi tutti sotto soglia;
  • nelle imprese giovani, contare con precisione il periodo dall’inizio dell’attività, partendo dalla data di iscrizione e di avvio effettivo.

Precluso, già da ora: inventare un esercizio diverso da quello civilistico, o “spostare” ricavi da un anno all’altro con fatturazioni di comodo. Oltre a esporre a responsabilità, è proprio il tipo di anomalia che il giudice e i creditori cercano.

L’errore tipico di questa fase

Contare gli esercizi “a memoria”, senza guardare le date. Accade che l’imprenditore ragioni sugli ultimi tre bilanci depositati, dimenticando che uno degli esercizi rilevanti è già chiuso ma non ancora approvato, e che i suoi numeri sono peggiori (o migliori) di quelli depositati. Il risultato è una domanda costruita su una terna sbagliata.

Quanto dura realmente

La tappa in sé richiede pochi giorni: si tratta di fissare le date e gli esercizi. Ma è la tappa che condiziona tutte le successive, perché da qui dipende quali documenti raccogliere. Nella pratica conviene dedicarle una riunione specifica, a calendario aperto, prima di cominciare la raccolta.

Dal giorno 1 al giorno 15: raccogliere le carte che proveranno la qualifica

Cosa succede

Fissata la terna di esercizi, inizia la raccolta. È la fase più materiale, e la più sottovalutata. Il debitore deve mettere insieme i documenti che, più avanti, dimostreranno al giudice che la sua impresa è minore. Non basta che lo sia: deve poterlo provare.

La norma

L’art. 75, comma 1, del CCII elenca gli allegati della domanda di concordato minore. Tra questi: il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre anni precedenti o degli ultimi esercizi; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; la documentazione su stipendi, pensioni, salari ed entrate proprie e della famiglia.

Sono gli stessi documenti che servono a verificare le soglie. L’attivo si legge nello stato patrimoniale; i ricavi nel conto economico e nelle dichiarazioni; i debiti nel passivo del bilancio, nell’elenco dei creditori e nelle posizioni debitorie verso banche, fornitori, enti previdenziali ed erario.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio, ma una scadenza pratica: senza documenti completi, l’OCC non può redigere la relazione e il deposito slitta. E ogni settimana di slittamento è una settimana in cui un creditore può muoversi per primo.

Cosa può fare il debitore ora

In questa finestra il debitore costruisce la propria prova: ogni documento mancante oggi è un dubbio che domani il giudice potrà sollevare. La raccolta va organizzata per indicatore:

  • per l’attivo: stati patrimoniali dei tre esercizi, inventari di magazzino, registro dei beni ammortizzabili, perizie su immobili e beni strumentali se disponibili;
  • per i ricavi: conti economici, dichiarazioni IVA, registri delle fatture emesse e dei corrispettivi, estratti dei conti correnti dedicati all’attività;
  • per i debiti: passivo di bilancio, estratti della Centrale dei rischi, piani di ammortamento dei finanziamenti, situazione debitoria verso gli enti previdenziali e verso l’agente della riscossione, solleciti e decreti ingiuntivi ricevuti.

Per la ditta individuale in contabilità semplificata, che non redige un bilancio civilistico, la raccolta passa per le dichiarazioni dei redditi, i registri IVA, la documentazione bancaria e i prospetti contabili. La Cassazione, nell’ordinanza n. 9045 del 1° aprile 2021 (così riportata dalla rassegna pubblicata su Diritto della Crisi), ha ammesso l’uso di strumenti probatori alternativi ai bilanci, in aggiunta o in sostituzione, sottolineando che il requisito dei ricavi può essere provato in qualunque modo. Nella stessa direzione si collocano le pronunce che hanno ammesso il libro giornale e le dichiarazioni dei redditi (Cass. n. 13643/2013), la corrispondenza d’impresa intesa come scrittura contabile in senso ampio (Cass. 11 marzo 2019, n. 6991) e la documentazione IVA e bancaria (Cass. 9 novembre 2020, n. 25025).

L’errore tipico di questa fase

Raccogliere solo i bilanci. Il bilancio è il documento principale, ma da solo può non bastare: se i creditori segnalano incongruenze, il debitore deve essere in grado di dimostrare che i numeri del bilancio corrispondono alla realtà. Chi si presenta con i soli bilanci, e senza le scritture che li sorreggono, si espone al rischio di dover rincorrere i documenti a procedura già avviata.

Un secondo errore, frequente nelle imprese individuali, è dimenticare i debiti personali legati all’attività: il finanziamento preso a nome dell’imprenditore ma usato per l’impresa, la fideiussione rilasciata per un fornitore. Il loro inquadramento va valutato con attenzione, perché incide sull’elenco dei creditori e sul calcolo complessivo.

Quanto dura realmente

Con un commercialista organizzato e una contabilità in ordine, due settimane sono un tempo realistico. Quando la contabilità è arretrata, i bilanci non sono stati depositati o i registri presentano lacune, la raccolta può richiedere un mese o più. È tempo che va messo in conto fin dall’inizio.

Dal giorno 15 al giorno 30: il test delle tre soglie, una per una

Cosa succede

Ora i numeri ci sono. Il calendario corre verso il test vero e proprio: tre indicatori, tre esercizi, nove caselle da riempire. Per essere impresa minore, l’impresa deve rispettare tutte e tre le soglie congiuntamente. Basta che una sola casella superi il limite perché la qualifica venga messa in discussione.

La norma

L’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII richiede la presenza congiunta dei tre requisiti:

Indicatore Soglia Dove si legge Attenzione a
Attivo patrimoniale annuo non oltre 300.000 euro Stato patrimoniale, totale attivo Rivalutazioni, crediti verso soci, immobilizzazioni non ammortizzate
Ricavi annui non oltre 200.000 euro Conto economico, dichiarazioni IVA e dei redditi Esercizi con commesse straordinarie, ricavi “in qualunque modo” risultino
Debiti anche non scaduti non oltre 500.000 euro Passivo, elenco creditori, Centrale dei rischi Debiti a scadere (mutui, leasing), debiti fiscali e contributivi

La parola chiave è “congiuntamente”. Non si fa una media dei tre esercizi, né si compensa un indicatore con un altro: un attivo molto basso non “salva” ricavi sopra soglia. La lettura che ha accompagnato la stessa formula sotto la legge fallimentare è che ciascuna soglia vada rispettata in ciascun esercizio del periodo di riferimento.

Sul terzo indicatore, i debiti, la formula è diversa dalle prime due: non parla di ammontare “annuo”, ma di debiti anche non scaduti. Le prassi di verifica guardano quindi non solo alla fotografia dei bilanci, ma anche alla posizione debitoria complessiva più aggiornata, quella che emerge alla data della domanda e nel corso dell’istruttoria. È un aspetto da presidiare con la massima attenzione, perché è il debito che cresce più in fretta quando la crisi si aggrava.

I termini che si attivano

Nessun termine di legge in questa fase, ma un vincolo logico: il test va fatto sugli stessi esercizi individuati al giorno 0. Se nel frattempo è cambiata la data prevista per il deposito, il test va ripetuto sulla nuova terna.

Cosa può fare il debitore ora

Se il test dà esito positivo su tutte e nove le caselle, il debitore ha in mano il presupposto per il concordato minore; se anche una sola casella è sopra soglia, è il momento di cambiare strategia, non di sperare che nessuno se ne accorga.

Le opzioni concrete, a seconda dell’esito:

  • tutte le soglie rispettate con margine: si procede verso l’OCC, documentando ogni indicatore;
  • una soglia rispettata con margine minimo (per esempio ricavi a 198.700 euro): si verifica voce per voce la composizione del dato, si raccoglie la documentazione di supporto, si prepara la risposta alle prevedibili contestazioni;
  • una soglia superata in un esercizio della terna: si valuta se il deposito in un momento diverso sposti la terna; se non è possibile, si valutano gli strumenti dell’impresa non minore;
  • la soglia dei debiti vicina ai 500.000 euro: si evita qualsiasi nuovo indebitamento e si verifica che non ci siano debiti dimenticati, perché un debito emerso dopo il deposito può far saltare la qualifica.

È qui che si vede il valore delle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la qualifica di impresa minore si costruisce prima del deposito, sui numeri dei tre esercizi, perché dopo si può soltanto difenderla.

Le voci di confine, indicatore per indicatore

Il test delle nove caselle, nella pratica, si inceppa quasi sempre sulle stesse voci. Conviene conoscerle in anticipo, perché sono quelle su cui si concentreranno le domande del gestore dell’OCC, del giudice e dei creditori.

Sull’attivo patrimoniale, le voci delicate sono tre. La prima sono i crediti verso clienti ormai inesigibili, rimasti iscritti a bilancio per anni senza svalutazione: gonfiano l’attivo e, se il bilancio non li ha corretti, il dato va spiegato. La seconda sono le rimanenze di magazzino, la cui valutazione incide direttamente sul totale: un magazzino sopravvalutato può portare l’attivo oltre i 300.000 euro, uno sottovalutato può far sembrare l’impresa più piccola di quanto sia, con il rischio opposto di una contestazione per anomalia. La terza sono i crediti verso soci e i finanziamenti a società collegate, che vanno documentati con precisione.

Sui ricavi, il dato da cui partire è il conto economico, ma la formula ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui i ricavi possono essere provati in qualunque modo, apre anche alla verifica inversa: i creditori possono confrontare i ricavi di bilancio con quelli dichiarati ai fini IVA, con i movimenti dei conti correnti, con le fatture emesse. Ogni scostamento va spiegato. Le annualità con operazioni straordinarie, come una fornitura eccezionale o la vendita di un ramo d’azienda, meritano un’analisi a parte, perché sono proprio quelle in cui la soglia dei 200.000 euro rischia di essere superata.

Sui debiti, la trappola è la parola “anche non scaduti”. Entrano nel calcolo il capitale residuo dei mutui e dei finanziamenti, i canoni a scadere quando rappresentano un debito, le rateizzazioni con l’erario e con gli enti previdenziali, i debiti verso i fornitori non ancora esigibili. Chi calcola solo il debito scaduto sottostima sistematicamente il dato. E poiché è l’indicatore che cresce più in fretta mentre la crisi peggiora, va ricalcolato fino al giorno del deposito.

L’errore tipico di questa fase

Fare il test sui soli dati dell’ultimo bilancio. È l’errore più diffuso, e il più pericoloso. Un’impresa può essere ampiamente sotto soglia nel 2025 e averla superata nel 2023; se il 2023 rientra nella terna, la qualifica è a rischio. Un altro errore tipico è confondere il totale attivo con il patrimonio netto: la soglia riguarda l’attivo patrimoniale, cioè il totale dei beni e dei crediti, non la differenza tra attivo e passivo.

Quanto dura realmente

Il calcolo, con i documenti in ordine, richiede pochi giorni. Ciò che allunga la tappa è l’approfondimento delle voci “di confine”: un credito di dubbia esigibilità iscritto all’attivo, un ricavo straordinario, un debito contestato. Una o due settimane di analisi sono un investimento che può evitare mesi di contenzioso.

Dal giorno 30 al giorno 60: l’OCC, la relazione e la scelta definitiva dello strumento

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il debitore, che fino a ieri lavorava solo con i propri consulenti, conferisce l’incarico a un Organismo di composizione della crisi. Il gestore nominato esamina i documenti, verifica i numeri, ricostruisce la storia dell’indebitamento e prepara la relazione che accompagnerà la domanda.

La norma

Per il concordato minore, l’art. 75 del CCII disciplina la documentazione da allegare e il trattamento dei crediti privilegiati; l’art. 74, comma 4, rinvia alle disposizioni sul concordato preventivo per quanto non previsto, in quanto compatibili. La domanda passa attraverso l’OCC costituito nel circondario del tribunale competente individuato dall’art. 27, comma 2. La relazione dell’OCC attesta, tra l’altro, la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata: è qui che i numeri delle tre soglie passano un primo vaglio esterno al debitore.

L’art. 75, comma 2, aggiunge che i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. È un dato che si intreccia con l’attivo patrimoniale: il valore dei beni stimato per la proposta e quello iscritto nei bilanci devono poter essere spiegati l’uno con l’altro.

I termini che si attivano

I tempi di questa fase dipendono dall’OCC e dalla completezza dei documenti. Non c’è un termine perentorio per il debitore, ma c’è una dinamica da conoscere: il gestore può chiedere integrazioni, chiarimenti, documenti aggiuntivi. Ogni richiesta allunga il calendario.

Cosa può fare il debitore ora

È l’ultima finestra in cui il debitore può cambiare strumento senza aver ancora depositato nulla. Se il gestore, esaminando i bilanci, rileva un superamento di soglia che il debitore non aveva visto, si è ancora in tempo per valutare un’alternativa. Le opzioni:

  • se la qualifica di impresa minore è confermata: costruire la proposta di concordato minore in continuità, che è l’ipotesi ordinaria dell’art. 74, comma 1;
  • se l’attività non può proseguire: verificare se esistono risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo, unica condizione per il concordato minore liquidatorio (art. 74, comma 2); in mancanza, valutare la liquidazione controllata;
  • se la qualifica non è confermata: spostarsi sugli strumenti dell’impresa non minore prima che un creditore chieda la liquidazione giudiziale.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il gestore dell’OCC come un “certificatore” da convincere, anziché come il primo controllore della procedura. Il debitore che nasconde un debito o ritocca un dato per stare sotto soglia ottiene, nella migliore delle ipotesi, una relazione che non può attestare l’attendibilità dei documenti; nella peggiore, una domanda che verrà dichiarata inammissibile o, se omologata, esposta a revoca per atti diretti a frodare i creditori.

C’è poi un errore di segno opposto: non porre al gestore la domanda giusta. Il gestore verifica i documenti che riceve; se il debitore non segnala l’esistenza di un debito a scadere, o di una garanzia prestata, quel dato rischia di emergere solo con le dichiarazioni dei creditori.

Quanto dura realmente

Nella pratica dei tribunali, la fase che va dal conferimento dell’incarico al deposito della domanda varia molto da un circondario all’altro e da un OCC all’altro. Un periodo indicativo di uno-tre mesi è frequente quando la documentazione è completa; si allunga quando i bilanci vanno ricostruiti o le posizioni debitorie verificate con più enti.

Il giorno del deposito: chi deve provare cosa

Cosa succede

Siamo al giorno D. La domanda di concordato minore, con la proposta, il piano, la relazione dell’OCC e gli allegati dell’art. 75, viene depositata. Da questo momento i numeri delle tre soglie smettono di essere un’analisi interna e diventano una dichiarazione resa al tribunale.

La norma

Chi deve dimostrare di essere impresa minore? La risposta della giurisprudenza, consolidata sotto la legge fallimentare e richiamata nelle procedure del CCII, è netta: l’onere grava sul debitore.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9045 del 1° aprile 2021, ha affermato che l’onere di provare i requisiti dimensionali grava sul debitore. Con la sentenza n. 11218 del 28 aprile 2021 ha precisato che l’onere resta sul debitore costituito, ma che i bilanci, quando dimostrano il possesso congiunto dei requisiti e rappresentano correttamente i debiti, costituiscono una presunzione semplice di veridicità, soggetta al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Lo stesso principio era stato espresso da Cass. 23 novembre 2018, n. 30516.

Nel CCII, il Tribunale di Como (sentenza n. 54/2025, pubblicata il 20 maggio 2025) ha applicato questa impostazione: la prova del possesso dei requisiti incombeva sulla società debitrice che li eccepiva, e il tribunale l’ha valutata sui bilanci degli ultimi tre esercizi, sulla visura camerale e su una certificazione dell’Agenzia delle Entrate acquisita d’ufficio.

Il debitore che chiede il concordato minore, dunque, non si limita ad affermare di essere impresa minore: deve dimostrarlo, e la prova si costruisce con i documenti raccolti nelle tappe precedenti.

I termini che si attivano

Con il deposito si apre la fase di ammissibilità davanti al giudice. Non sono ancora decorsi termini a carico dei creditori, che verranno assegnati con il decreto di apertura. Ma il deposito produce già alcuni effetti: secondo l’art. 78, comma 5, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dopo la pubblicità del decreto sono inefficaci verso i creditori anteriori. È un dato da tenere a mente da subito, perché il debitore dovrà muoversi con prudenza nella gestione dell’impresa.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno del deposito il debitore può ancora rafforzare la prova: allegare non solo il minimo richiesto, ma tutto ciò che sorregge i numeri delle tre soglie. Concretamente:

  • depositare i bilanci dei tre esercizi con le relative note, e non solo il prospetto riassuntivo;
  • allegare le dichiarazioni fiscali corrispondenti, così che il giudice possa confrontare ricavi di bilancio e ricavi dichiarati;
  • inserire un prospetto riepilogativo delle nove caselle (tre indicatori per tre esercizi), con il rinvio al documento da cui ciascun dato è tratto;
  • per la soglia dei debiti, allegare un riepilogo aggiornato alla data della domanda, distinguendo debiti scaduti e a scadere.

Precluso, a questo punto: correggere i bilanci già depositati con un’operazione dell’ultimo minuto. Un bilancio “rifatto” alla vigilia della domanda è un indice di anomalia che il giudice e i creditori leggeranno come tale.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il bilancio depositato basti sempre. La Cassazione, con la sentenza n. 11218/2021, ha escluso che il giudice possa ritenere inattendibili i bilanci solo perché mancano le scritture contabili: deve indicare elementi concreti di anomalia, e se ha dubbi può ordinare d’ufficio l’esibizione o l’acquisizione delle scritture. Ma quella stessa pronuncia lascia intendere il rovescio della medaglia: se le anomalie concrete ci sono, il bilancio perde forza e il debitore deve dimostrare altro. Chi deposita il solo bilancio, senza avere pronte le scritture, si affida alla speranza che nessuno sollevi dubbi.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto istantaneo. Ma la sua preparazione richiede, nell’ultima settimana, un controllo finale incrociato tra domanda, piano, relazione dell’OCC e allegati: ogni numero che compare in più documenti deve essere identico. Una discrepanza tra il totale debiti indicato nella proposta e quello risultante dall’elenco dei creditori è un invito a contestare la qualifica.

Dal deposito a circa 30 giorni: il vaglio di ammissibilità e il primo esame della qualifica

Cosa succede

Il calendario ora corre sul tavolo del giudice. La domanda è depositata e il tribunale, in composizione monocratica, deve decidere se è ammissibile. È il primo momento in cui un soggetto terzo e imparziale guarda i numeri delle tre soglie e si chiede se il debitore sia davvero un’impresa minore.

La norma

L’art. 78, comma 1, del CCII stabilisce che, se la domanda è ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi la proposta e il decreto ai creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per integrazioni. Il decreto di inammissibilità, invece, è reclamabile entro 30 giorni davanti al tribunale, che decide in camera di consiglio secondo gli artt. 737 e 738 c.p.c.; nel reclamo il piano e la proposta non possono essere modificati.

Tra le cause di inammissibilità, la disciplina del concordato minore considera espressamente il caso del debitore che presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d). È la conseguenza logica dell’impianto: se l’impresa non è minore, non è sovraindebitata nel senso del CCII, e il concordato minore non è lo strumento giusto.

Accanto alle soglie, il giudice verifica anche lo status di imprenditore. La Cassazione, Prima Sezione, con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026, ha ritenuto inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. È un tassello da collocare con precisione nella timeline: la verifica dell’iscrizione al registro delle imprese va fatta al giorno 0, insieme a quella dei bilanci, e non dopo.

I termini che si attivano

Qui compaiono i primi termini veri, da segnare in rosso:

  • il termine per le integrazioni concesso dal giudice: non superiore a 15 giorni, da rispettare con il deposito di tutto quanto richiesto;
  • il termine per il reclamo contro il decreto di inammissibilità: 30 giorni, da calcolare dalla comunicazione del decreto.

I procedimenti di sovraindebitamento rientrano nella materia concorsuale; sul regime della sospensione feriale (1-31 agosto) nei procedimenti concorsuali va sempre fatta una verifica puntuale caso per caso prima di contare i giorni a cavallo dell’estate, senza dare per scontata alcuna sospensione.

Cosa può fare il debitore ora

Se il giudice chiede integrazioni sulla qualifica, è l’occasione per chiudere ogni dubbio: è molto meglio rispondere con documenti completi entro il termine concesso che difendersi in reclamo con piano e proposta immodificabili. Le opzioni:

  • depositare le scritture contabili che sorreggono i bilanci, se il giudice ne dubita;
  • spiegare con una nota tecnica, firmata dal consulente, le voci di confine (crediti verso soci, rimanenze, ricavi straordinari);
  • per i debiti, aggiornare il riepilogo con le eventuali posizioni sopravvenute;
  • se arriva il decreto di inammissibilità per superamento delle soglie, valutare entro i 30 giorni se il reclamo ha basi concrete o se conviene spostarsi subito su un altro strumento.

L’errore tipico di questa fase

Rispondere alla richiesta di integrazioni con argomenti, invece che con documenti. Il giudice che chiede chiarimenti sull’attivo di un esercizio non vuole una spiegazione verbale: vuole lo stato patrimoniale dettagliato, il libro dei cespiti, le scritture che dimostrano la composizione del dato. Un altro errore è proporre reclamo contro l’inammissibilità sperando di “aggiustare” la proposta in quella sede: la norma lo esclude espressamente.

Quanto dura realmente

I tempi del vaglio di ammissibilità dipendono dal carico del singolo tribunale. In alcune sedi il decreto arriva in poche settimane dal deposito; in altre servono uno o due mesi, soprattutto quando il giudice chiede integrazioni. Il termine di 15 giorni per le integrazioni, quando concesso, si aggiunge al calendario.

I 30 giorni dei creditori: quando la qualifica viene contestata

Cosa succede

Da questo momento in poi i creditori entrano in scena. Il decreto di apertura viene comunicato e pubblicato; i creditori leggono la proposta e il piano, confrontano i numeri con quelli che conoscono e decidono se aderire, dissentire o contestare. Tra le contestazioni possibili c’è quella che colpisce alla radice: “Questa impresa non è minore”.

La norma

L’art. 78, comma 2, del CCII stabilisce che con il decreto di apertura il giudice dispone la pubblicazione nel sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese; ordina la trascrizione se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati; assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni. Su istanza del debitore, il giudice può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, il divieto di acquisire diritti di prelazione, la sospensione delle prescrizioni, l’impedimento delle decadenze e il divieto di pronunciare la liquidazione controllata.

L’art. 79 disciplina la maggioranza: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con il meccanismo del silenzio-assenso per chi non comunica nulla nel termine assegnato. L’art. 80 regola l’omologazione: il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza; se un creditore contesta la convenienza, omologa quando ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Sul piano della prova, la giurisprudenza ha distribuito i ruoli in modo chiaro. L’ordinanza n. 9045/2021, nella ricostruzione della rassegna di Diritto della Crisi, richiama il principio per cui il creditore che contesta non deve provare la manipolazione dei dati, ma deve allegare indici concreti di anomalia. Una volta allegati, tocca al debitore superarli. E il giudice, come chiarito da Cass. n. 11218/2021, non può liquidare i bilanci come inattendibili senza indicare anomalie specifiche.

I termini che si attivano

  • Il termine assegnato ai creditori per adesioni e contestazioni non può superare 30 giorni; il decreto ne fissa la durata esatta;
  • se l’ultimo giorno cade di sabato o di festivo, il calcolo segue le regole ordinarie sulla proroga al primo giorno non festivo;
  • il silenzio del creditore entro il termine vale consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa (art. 79, comma 3).

Cosa può fare il debitore ora

Durante i 30 giorni il debitore non resta a guardare: monitora con l’OCC le dichiarazioni in arrivo e prepara la risposta a ogni contestazione sulla qualifica prima che il giudice debba decidere sull’omologa. In pratica:

  • verificare, con il gestore, ogni contestazione relativa ai numeri delle tre soglie;
  • se un creditore segnala un debito non incluso, accertare subito se esiste, se è già compreso in altra voce, se sposta la soglia dei 500.000 euro;
  • se un creditore contesta l’attendibilità dei bilanci, depositare le scritture contabili e gli altri documenti che ne confermano i dati, senza attendere un ordine del giudice;
  • se le misure protettive non erano state chieste con la domanda, valutare la loro utilità rispetto alle azioni esecutive pendenti.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la contestazione “tecnica”. Il creditore che conosce l’impresa (un fornitore storico, la banca con cui si lavora da anni) può segnalare dati che il debitore aveva dimenticato: un secondo conto corrente, un credito verso un cliente, un debito a scadere. Ignorare la contestazione, o rispondere in modo generico, lascia al giudice il solo dato del creditore. Il Tribunale di Como, nella sentenza n. 54/2025, ha respinto proprio una contestazione di questo tipo, relativa a un totale del passivo rimasto invariato nei tre esercizi, perché il debitore aveva documentato che la variazione degli interessi passivi era compensata dall’aumento delle perdite pregresse: i dati erano coerenti, e la coerenza era dimostrata.

Quanto dura realmente

Il termine dei creditori, di regola, si chiude entro un mese dalla comunicazione. Dopo la sua scadenza, l’OCC riferisce sull’esito del voto e sulle contestazioni, e il giudice fissa i passaggi per l’omologa. Nella pratica, tra l’apertura e la sentenza di omologazione passano spesso alcuni mesi, con forti differenze tra le sedi giudiziarie.

Il giorno in cui una soglia risulta superata: cosa cambia

Cosa succede

Può accadere in ogni momento della timeline: al giorno 15, quando il consulente fa il test; al giorno 45, quando il gestore dell’OCC esamina i bilanci; al giorno D+20, quando il giudice chiede integrazioni; durante i 30 giorni, quando un creditore segnala un debito dimenticato. Il momento in cui si scopre che una sola soglia è superata in uno solo degli esercizi rilevanti cambia la natura del problema. L’impresa non è più minore. Non è più “sovraindebitata” nel senso del CCII. È un’impresa che, se insolvente, può essere sottoposta a liquidazione giudiziale.

La norma

La liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento, si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrano di possedere congiuntamente i requisiti dell’impresa minore e che si trovano in stato di insolvenza. La formulazione conferma, dal lato opposto, l’onere della prova: è l’imprenditore a dover dimostrare di essere minore per sottrarsi alla procedura maggiore.

Il Tribunale di Como, nella sentenza n. 54/2025, mostra come questo bivio si presenti concretamente. Una creditrice aveva chiesto la liquidazione giudiziale; la società debitrice aveva eccepito di essere impresa minore; il tribunale, riconosciuta la qualifica sulla base dei bilanci dei tre esercizi e degli altri elementi, ha accolto la domanda subordinata della creditrice e aperto la liquidazione controllata, ritenendo sussistenti lo stato di insolvenza e il requisito dei debiti scaduti e non pagati superiori a 50.000 euro previsto dall’art. 268, comma 2, CCII per l’istanza del creditore. In quella vicenda la prova della qualifica ha spostato la procedura dal binario maggiore a quello del sovraindebitamento.

Quando la prova non riesce, la strada è quella opposta. L’impresa che supera le soglie, se intende evitare la liquidazione giudiziale, deve rivolgersi agli strumenti riservati all’impresa non minore. Il più noto è il concordato preventivo, nelle sue forme in continuità o liquidatoria. Ci sono poi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, prima ancora, la composizione negoziata della crisi, che è aperta alle imprese di ogni dimensione e può sfociare, in caso di esito negativo delle trattative, nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Superare una soglia non significa essere spacciati: significa cambiare strumento, e farlo prima che sia un creditore a scegliere la procedura al posto del debitore.

I termini che si attivano

Cambiano i protagonisti e cambiano i termini. Se è un creditore a depositare il ricorso per la liquidazione giudiziale, il tribunale convoca il debitore e fissa nel decreto i termini per costituirsi e depositare memorie e documenti: sono termini da rispettare con assoluta precisione, perché è in quella sede che il debitore deve provare, se ne ha i presupposti, la propria qualifica di impresa minore. Se è il debitore a scegliere il concordato preventivo, i tempi del procedimento sono quelli dettati dalla disciplina del concordato, più articolata di quella del concordato minore.

Una considerazione pratica sul ricorso del creditore: il giudice della liquidazione giudiziale verifica anche una soglia minima di debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria, al di sotto della quale la procedura non si apre. È una verifica distinta da quella sulle soglie dell’impresa minore e va controllata sul testo vigente del CCII al momento del ricorso.

Cosa può fare il debitore ora

Se la soglia è superata ma nessun creditore ha ancora chiesto la liquidazione giudiziale, il debitore ha in mano la finestra più preziosa: scegliere lui lo strumento. Le opzioni:

  • verificare se la crisi è ancora reversibile e chiedere la nomina dell’esperto nella composizione negoziata;
  • valutare con i consulenti un concordato preventivo in continuità, se l’attività ha prospettive;
  • valutare un accordo di ristrutturazione con i creditori principali, se il debito è concentrato;
  • se la soglia superata è stata appena oltrepassata in un solo esercizio e la terna sta per cambiare, valutare con la massima cautela, e con dati certi, se il deposito in un momento diverso cambi davvero il quadro, sapendo che nel frattempo un creditore può muoversi.

Se invece il ricorso per la liquidazione giudiziale è già stato notificato, le opzioni si restringono: il debitore può difendersi provando di essere impresa minore (se lo è) e, in alternativa, valutare la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi compatibile con la propria dimensione.

L’errore tipico di questa fase

Insistere sul concordato minore quando i numeri dicono il contrario. È un errore che costa mesi: la domanda viene dichiarata inammissibile, il reclamo non può modificare piano e proposta, e nel frattempo i creditori hanno il tempo di chiedere la liquidazione giudiziale. L’errore opposto è altrettanto grave: rinunciare al concordato minore per timore di un superamento di soglia che, a un’analisi attenta, non c’è, perché il dato di bilancio comprende voci che vanno lette diversamente.

Quanto dura realmente

Il passaggio dal binario del sovraindebitamento a quello dell’impresa non minore non ha una durata fissa. Se il debitore se ne accorge prima del deposito, il costo è solo una riprogettazione. Se se ne accorge dopo l’inammissibilità, al tempo già trascorso si aggiunge quello di un nuovo procedimento. Se se ne accorge quando il creditore ha già depositato il ricorso, il calendario lo detta il tribunale.

La stessa impresa, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dalla stessa impresa ipotetica e mostrano come cambia l’esito a seconda del momento in cui si fa la verifica.

Dati comuni. S.r.l. attiva nel commercio all’ingrosso di materiali edili, esercizio coincidente con l’anno solare. Numeri ricostruiti dai bilanci:

Esercizio Attivo patrimoniale Ricavi Debiti complessivi a fine esercizio
2023 274.630 € 187.420 € 412.880 €
2024 291.215 € 196.340 € 447.190 €
2025 286.904 € 192.775 € 468.350 €
2026 (in corso, stima a ottobre) circa 279.000 € circa 203.600 € circa 489.000 €

Le tre soglie sono rispettate in tutti gli esercizi chiusi. L’esercizio in corso, però, sta superando la soglia dei ricavi per una fornitura straordinaria a un cantiere pubblico, e i debiti si avvicinano ai 500.000 euro.

Primo calendario: la verifica fatta alle finestre giuste

  • Lunedì 19 ottobre 2026 (giorno 0). Riunione con il consulente: si individua la terna 2023-2025 se il deposito avviene entro il 2026; si nota che il 2026 rischia di superare la soglia dei ricavi.
  • Venerdì 30 ottobre 2026 (giorno 11). Raccolta completata: bilanci 2023-2025 approvati e depositati, dichiarazioni, registri IVA, Centrale dei rischi, posizione verso enti previdenziali ed erario.
  • Lunedì 9 novembre 2026 (giorno 21). Test delle nove caselle superato; il margine sui debiti (468.350 € a fine 2025) viene verificato con l’aggiornamento alla data: 486.120 €, ancora sotto soglia. Incarico all’OCC.
  • Mercoledì 16 dicembre 2026 (giorno D). Deposito della domanda di concordato minore in continuità, con prospetto delle nove caselle e riepilogo dei debiti aggiornato. Istanza di misure protettive ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d).
  • Giovedì 14 gennaio 2027. Decreto di apertura; il giudice assegna ai creditori 30 giorni dalla comunicazione.
  • Giovedì 28 gennaio 2027. Comunicazione dell’OCC ai creditori. Il trentesimo giorno cade sabato 27 febbraio 2027: il termine si proroga a lunedì 1° marzo 2027.
  • Lunedì 1° marzo 2027. Scade il termine; una banca contesta la qualifica sostenendo che i ricavi superano la soglia, ma la contestazione si riferisce al 2026, esercizio estraneo alla terna. L’OCC lo rileva nella relazione.
  • Mercoledì 14 aprile 2027. Ipotesi di sentenza di omologazione.

Esito: la domanda si fonda su tre esercizi chiusi e documentati, tutti sotto soglia.

Secondo calendario: la verifica rinviata

  • Ottobre-dicembre 2026. Nessuna verifica. L’impresa continua a operare, chiude la fornitura straordinaria, contrae un nuovo finanziamento di 38.400 € per pagare i fornitori.
  • Giovedì 31 dicembre 2026. Si chiude l’esercizio 2026: ricavi 203.610 €, debiti 512.740 €.
  • Martedì 12 gennaio 2027. Un fornitore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale.
  • Lunedì 18 gennaio 2027. L’impresa si rivolge ai consulenti. La terna rilevante per la domanda del creditore comprende ora il 2026, chiuso ma con bilancio non ancora approvato.
  • Martedì 9 febbraio 2027. Il debitore deve costituirsi nel termine fissato dal tribunale. Il 2026 supera la soglia dei ricavi; i debiti superano i 500.000 euro. La prova della qualifica di impresa minore non è possibile.
  • Febbraio-marzo 2027. Il concordato minore è ormai precluso; resta da valutare in tempi molto stretti l’accesso a uno strumento dell’impresa non minore, mentre il procedimento per la liquidazione giudiziale è già pendente.

Esito: stessi numeri fino al 2025, stessa impresa, ma il ritardo ha spostato la terna e il nuovo debito ha superato la soglia. La differenza tra i due calendari non sta nei numeri del passato, ma nel giorno in cui qualcuno li ha guardati.

Una terza ipotesi: l’impresa giovane

Ipotesi: ditta individuale iscritta lunedì 4 marzo 2024 e attiva da quel giorno, in contabilità semplificata. Domanda prevista per lunedì 30 novembre 2026. Il periodo di riferimento è quello dall’inizio dell’attività: frazione del 2024, intero 2025, frazione del 2026. Ricavi dichiarati 2024: 96.470 €; 2025: 171.930 €; 2026 fino a ottobre, da registri IVA: 139.280 €. Senza bilanci civilistici, la prova passa per dichiarazioni, registri IVA ed estratti conto. Tutte e tre le soglie risultano rispettate, a condizione che i debiti complessivi, ricostruiti anche con la Centrale dei rischi, restino sotto 500.000 €.

I binari paralleli

La timeline vista finora è quella “lineare”: verifica, OCC, deposito, apertura, voto, omologa. Ma la procedura può cambiare binario in qualunque momento, e ogni cambio ha il suo calendario.

Primo binario parallelo: il ricorso del creditore per la liquidazione giudiziale. Se un creditore deposita il ricorso mentre il debitore sta ancora raccogliendo i documenti, la timeline si capovolge: non è più il debitore a scegliere quando presentarsi, ma il tribunale a convocarlo. In quella sede il debitore deve provare di essere impresa minore. Se ci riesce, come nella vicenda decisa dal Tribunale di Como con la sentenza n. 54/2025, la liquidazione giudiziale non si apre, e il debitore può ancora orientarsi verso il concordato minore o, se un creditore lo chiede e ne ricorrono i presupposti, finire in liquidazione controllata. Se non ci riesce, il binario è quello maggiore.

Secondo binario parallelo: il concordato minore che non viene omologato. L’art. 80, comma 5, del CCII prevede che, se il giudice non omologa, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. In caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6). Il decreto è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (comma 7). È il binario di ripiego tipico del sovraindebitamento, che però presuppone sempre la qualifica di impresa minore: se nel corso del procedimento emerge che l’impresa non lo è, anche la liquidazione controllata resta fuori portata.

Terzo binario parallelo: il cram down sul Fisco e sugli enti previdenziali. Una volta confermata la qualifica, il concordato minore offre uno strumento rilevante: secondo l’art. 80, comma 3, il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è conveniente per loro rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione, con la pronuncia n. 14555/2026 riportata dalle fonti di settore, ha affermato che nel concordato minore non è necessaria la transazione fiscale dell’art. 63 e che il Fisco vota come gli altri creditori. È una delle ragioni per cui, in molte crisi, restare dentro il perimetro dell’impresa minore fa una differenza pratica.

Quarto binario parallelo: la composizione negoziata. Prima di qualunque deposito, l’impresa, minore o no, può chiedere la nomina dell’esperto. Le trattative durano mesi e, se vanno a buon fine, possono evitare del tutto il tribunale. Per l’impresa al confine delle soglie è un binario prezioso, perché non richiede di risolvere subito la questione della qualifica: le trattative si svolgono comunque.

Quinto binario parallelo: l’impresa cancellata. Se l’imprenditore individuale ha già chiuso la partita IVA e si è cancellato dal registro delle imprese, la Cassazione (pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026) ha escluso l’ammissibilità del concordato minore. La timeline si sposta allora su strumenti diversi, a partire dalla liquidazione controllata. Anche qui il tempo conta: la decisione di cancellarsi andrebbe presa solo dopo aver valutato quale procedura resterà disponibile.

Sesto binario parallelo: la liquidazione controllata chiesta dal debitore. Se il test conferma la qualifica di impresa minore ma l’attività non può proseguire e non ci sono risorse esterne capaci di aumentare in misura apprezzabile l’attivo, il concordato minore liquidatorio non è percorribile (art. 74, comma 2). Resta la liquidazione controllata, che l’art. 268, comma 1, consente al debitore in stato di sovraindebitamento di chiedere con ricorso al tribunale competente. Anche questo binario presuppone la qualifica: la verifica dei bilanci fatta nelle tappe precedenti non va sprecata, perché è la stessa che servirà a dimostrare l’accesso alla liquidazione controllata. Quando il debitore è una persona fisica, la norma richiede inoltre che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268, comma 3).

Settimo binario parallelo: la società e i soci. Quando l’impresa minore è una società di persone, il calendario della verifica si intreccia con quello dei soci illimitatamente responsabili. L’art. 79, comma 4, prevede che, salvo patto contrario, il concordato minore della società produca effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Per questo la verifica dei bilanci della società va accompagnata, fin dal giorno 0, da una ricognizione delle posizioni personali dei soci: garanzie prestate, debiti personali legati all’attività, eventuali procedimenti già avviati nei loro confronti. Un socio che riceve un’azione esecutiva mentre la società sta ancora raccogliendo i documenti è un segnale che il calendario va accelerato.

La logica di fondo l’ha espressa la Cassazione già sotto la legge fallimentare, con la sentenza n. 16683 del 25 giugno 2018: le soglie dimensionali hanno una funzione deflattiva, cioè sottraggono al concorso maggiore le crisi di modeste dimensioni oggettive. Ogni binario parallelo è una declinazione di questa scelta del legislatore.

Le cinque finestre critiche

  1. La finestra della terna: decidere la data del deposito dopo aver controllato quali tre esercizi verranno misurati. Spostare la domanda da dicembre a febbraio può introdurre nella terna un esercizio diverso, con numeri diversi.

  2. La finestra tra chiusura e approvazione del bilancio: preparare subito una situazione contabile dell’esercizio appena chiuso. In quei mesi il dato esiste ma non è ufficiale, e il criterio della rappresentazione storica dei dati ricavabile da qualsiasi documentazione utile, richiamato da Cass. n. 7642/2025, impone di averlo pronto e documentato.

  3. La finestra del test sulle nove caselle: verificare ogni soglia in ogni esercizio, prima di conferire l’incarico all’OCC. È qui che si decide se il concordato minore è percorribile o se occorre cambiare strumento.

  4. La finestra delle integrazioni: rispondere entro il termine non superiore a 15 giorni con documenti, non con argomenti. Dopo un’inammissibilità, il reclamo non consente di modificare piano e proposta.

  5. La finestra dei 30 giorni dei creditori: replicare a ogni contestazione sulla qualifica con le scritture contabili e i dati di supporto. Il creditore deve allegare indici concreti di anomalia; il debitore che li supera con i documenti difende la propria qualifica.

Le domande sul tempo

Ho chiuso un esercizio sopra la soglia dei ricavi tre anni fa: sono escluso per sempre dal concordato minore?
No. La verifica riguarda i tre esercizi precedenti la domanda. Quando quell’esercizio esce dalla terna, perché la domanda viene depositata dopo la chiusura di un nuovo esercizio, il dato non rileva più. Il calendario va però costruito con attenzione: nel frattempo la crisi può aggravarsi e un creditore può muoversi per primo.

Sono passati due mesi dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio non è ancora approvato: posso depositare la domanda?
Sì, ma occorre documentare anche quell’esercizio con una situazione contabile attendibile, coerente con le scritture e con le dichiarazioni. La giurisprudenza ammette strumenti di prova diversi dal bilancio, purché rappresentino in modo fedele la realtà dell’impresa (Cass. n. 9045/2021; Cass. n. 7642/2025).

Il giudice mi ha concesso un termine per integrare i documenti: quanto tempo ho?
Il termine è fissato dal giudice e non può superare 15 giorni (art. 78, comma 1, CCII). Va rispettato con il deposito di tutto quanto richiesto: un’integrazione parziale rischia di portare all’inammissibilità.

La domanda è stata dichiarata inammissibile per superamento delle soglie: entro quando posso reagire?
Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni. Ma nel reclamo piano e proposta non si modificano, e nel frattempo la protezione del patrimonio può venire meno. Entro quei 30 giorni conviene decidere anche se spostarsi su uno strumento dell’impresa non minore.

Un creditore ha già depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale: è troppo tardi per dimostrare che sono un’impresa minore?
No, ma il tempo a disposizione lo decide il tribunale con il decreto di convocazione. È in quel procedimento che il debitore deve provare il possesso congiunto delle tre soglie, con i bilanci dei tre esercizi e ogni altra documentazione attendibile. Nella vicenda decisa dal Tribunale di Como con la sentenza n. 54/2025 la prova è riuscita e si è aperta la liquidazione controllata anziché quella giudiziale. Chi arriva a quel momento con i documenti già raccolti si difende; chi deve ancora cercarli rischia di non fare in tempo.

Quanto dura in tutto il percorso, dalla verifica all’omologa?
Non esiste una durata unica. Una verifica dei bilanci ben organizzata richiede alcune settimane; la fase con l’OCC uno-tre mesi; dal deposito all’omologa possono passare diversi mesi, con forti differenze tra tribunali. Nel primo calendario simulato sopra, il percorso va da ottobre 2026 ad aprile 2027.

Le pronunce che scandiscono la verifica

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare, sulle stesse soglie dimensionali oggi recepite dall’art. 2, comma 1, lettera d) del CCII; la loro applicazione nel nuovo sistema va sempre verificata alla luce del caso concreto.

Tappa 1 – La funzione delle soglie

  • Cass. 25 giugno 2018, n. 16683. Le soglie dimensionali hanno una logica deflattiva: servono a esentare dal concorso maggiore le crisi di modeste dimensioni oggettive. Rilevanza: spiega perché l’impresa minore resta nel sovraindebitamento e accede al concordato minore.

Tappa 2 – Quale documentazione conta per gli esercizi rilevanti

  • Cass., Sez. I, ord. n. 7642/2025. Ai fini dei requisiti dimensionali rileva la rappresentazione storica dei dati, che può essere tratta da qualunque documentazione utile. Rilevanza: guida la gestione dell’esercizio chiuso ma non ancora approvato e delle imprese prive di bilancio.

Tappa 3 – Gli strumenti di prova alternativi

  • Cass. 18 giugno 2018, n. 16067. Ammette l’uso di strumenti probatori alternativi ai bilanci. Rilevanza: legittima una raccolta documentale che non si fermi ai prospetti contabili.
  • Cass. n. 13643/2013. Libro giornale e dichiarazioni dei redditi possono essere utilizzati per provare i requisiti. Rilevanza: decisiva per le imprese individuali in contabilità semplificata.
  • Cass. 11 marzo 2019, n. 6991. La nozione di scritture contabili è ampia e può comprendere la corrispondenza d’impresa. Rilevanza: amplia il materiale che il debitore può raccogliere per sostenere i propri numeri.
  • Cass. 9 novembre 2020, n. 25025. La documentazione IVA e quella bancaria sono utilizzabili per la prova. Rilevanza: consente di confermare i ricavi con fonti indipendenti dal bilancio.

Tappa 4 – Il valore dei bilanci nel test delle soglie

  • Cass. n. 30541/2018. Il bilancio è il canale privilegiato di prova perché rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Rilevanza: conferma che il test delle tre soglie parte dai bilanci, senza esaurirsi in essi.
  • Cass. 23 novembre 2018, n. 30516. I bilanci costituiscono una presunzione semplice, soggetta alla valutazione del giudice. Rilevanza: chiarisce che i numeri del bilancio possono essere messi in discussione.

Tappa 6 – L’onere della prova al deposito

  • Cass., Sez. I, 1° aprile 2021, n. 9045. L’onere di provare i requisiti dimensionali grava sul debitore, che può avvalersi di strumenti alternativi ai bilanci; il creditore che contesta deve allegare indici di anomalia. Rilevanza: è il cardine della distribuzione dei ruoli tra debitore e creditori.
  • Cass., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11218. L’onere resta sul debitore, ma i bilanci fanno presunzione semplice di veridicità; il giudice non può ritenerli inattendibili per la sola mancanza delle scritture contabili, deve indicare anomalie concrete e può disporne l’acquisizione d’ufficio. Rilevanza: protegge il debitore che deposita bilanci coerenti e lo avverte della necessità di avere pronte le scritture.

Tappa 7 – Il vaglio di ammissibilità

  • Cass., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. È inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: la verifica dello status di imprenditore va fatta insieme a quella delle soglie, prima del deposito.

Tappa 8 – I creditori e il voto

  • Cass. n. 14555/2026. Nel concordato minore non serve la transazione fiscale dell’art. 63; il Fisco vota come gli altri creditori e opera il cram down dell’art. 80, comma 3. Rilevanza: mostra il vantaggio concreto di restare nel perimetro dell’impresa minore.

Tappa 9 – Il bivio tra procedura maggiore e sovraindebitamento

  • Trib. Como, Sez. I civ., sent. n. 54/2025, pubblicata il 20 maggio 2025. Nel procedimento promosso da un creditore, la prova del possesso dei requisiti di impresa minore incombe sulla debitrice; il tribunale l’ha ritenuta raggiunta sui bilanci dei tre esercizi, la visura camerale e una certificazione fiscale acquisita d’ufficio, respingendo la contestazione sul passivo invariato perché i dati risultavano coerenti, e ha aperto la liquidazione controllata. Rilevanza: è l’esempio concreto, nel CCII, di come la prova della qualifica sposti la procedura dal binario maggiore a quello del sovraindebitamento.

Lo Studio Monardo alla tappa in cui ti trovi

Interveniamo nel punto esatto della timeline in cui si trova la tua impresa. Se sei ancora a dodici mesi dalla domanda, lavoriamo sulla pianificazione; se sei al giorno D, rafforziamo la prova; se una soglia è stata superata, attiviamo gli strumenti dell’impresa non minore.

  1. Ricostruiamo la terna degli esercizi rilevanti, fissando sul calendario chiusure, approvazioni e depositi dei bilanci rispetto alla data prevista per la domanda.
  2. Eseguiamo il test delle nove caselle: attivo, ricavi e debiti per ciascuno dei tre esercizi, con il rinvio al documento da cui ciascun dato è tratto.
  3. Verifichiamo la posizione debitoria aggiornata, confrontando passivo di bilancio, Centrale dei rischi, piani di ammortamento e posizioni verso enti previdenziali ed erario, per controllare il margine sulla soglia dei 500.000 euro.
  4. Prepariamo la prova alternativa ai bilanci per le ditte individuali in contabilità semplificata e per gli esercizi chiusi ma non ancora approvati.
  5. Controlliamo lo status di imprenditore, a partire dall’iscrizione al registro delle imprese, prima di qualunque deposito.
  6. Affianchiamo il debitore nel rapporto con l’OCC, trasmettendo una documentazione completa e ordinata che consenta al gestore di attestarne completezza e attendibilità.
  7. Redigiamo le risposte alle richieste di integrazione e alle contestazioni dei creditori sulla qualifica, nei termini assegnati, con documenti e note tecniche.
  8. Valutiamo il reclamo contro il decreto di inammissibilità entro i 30 giorni, oppure il passaggio immediato a un altro strumento.
  9. Impostiamo il percorso alternativo quando una soglia è superata: composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, difesa nel procedimento per la liquidazione giudiziale.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché la qualifica di impresa minore è un problema giuridico che si risolve con i numeri.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una questione come la qualifica di impresa minore pesano soprattutto due di queste abilitazioni. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce il modo in cui l’Organismo legge i bilanci e verifica le soglie prima di attestare la documentazione; come Esperto Negoziatore, segue l’impresa quando i numeri la collocano fuori dal perimetro del sovraindebitamento e la partita si gioca sulla composizione negoziata o sugli strumenti dell’impresa non minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che costruisce la prova della qualifica può sostenerla nel reclamo e nei gradi successivi. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di leggere i bilanci con occhio contabile e di trasformarli in prova con occhio giuridico. Ci impegniamo sui mezzi, non sui risultati: analizzeremo i numeri, verificheremo la documentazione, costruiremo la strategia.

L’ultima data da segnare

Ricapitoliamo il calendario. L’imprenditore minore, nel concordato minore, è l’imprenditore la cui impresa ha rispettato congiuntamente, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la domanda o dall’inizio dell’attività, le tre soglie di attivo, ricavi e debiti. La qualifica va provata dal debitore, con i bilanci e con ogni altra documentazione attendibile. Se una sola soglia è superata, si esce dal sovraindebitamento: la porta del concordato minore si chiude e si aprono quella della liquidazione giudiziale, per chi resta inerte, e quella degli strumenti dell’impresa non minore, a partire dal concordato preventivo, per chi si muove in tempo.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e anche la più sprecata: la stessa impresa, con gli stessi numeri, può entrare nel concordato minore o restarne fuori a seconda del giorno in cui qualcuno guarda i suoi bilanci.

Lo Studio Monardo segue questa verifica perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, opera proprio sul terreno in cui la qualifica di impresa minore viene esaminata; e perché, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, può accompagnare l’impresa anche quando le soglie risultano superate e serve un’altra strada.

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