La sentenza arriva con una notifica via PEC, spesso in un giorno qualunque della settimana. Da quel momento i beni passano sotto il controllo di un liquidatore, una parte dello stipendio viene trattenuta per i creditori e il debitore ha l’impressione che tutto sia ormai deciso da altri. Non è così. La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura lunga, che dura di regola almeno tre anni, e lungo questo percorso la legge apre al debitore una serie di finestre per contestare: alcune durano trenta giorni, altre quindici, altre appena otto. Passata la scadenza, la finestra si chiude e di solito non si riapre.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la procedura in ordine di tempo, come si ricostruisce una vicenda in sequenza, e per ogni tappa indica che cosa il debitore può contestare, davanti a chi, entro quanto e con quali rischi.
La mappa, in breve:
- prima della sentenza, l’udienza in cui il debitore può ancora fermare l’apertura chiesta da un creditore;
- nei trenta giorni dalla notifica, il reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII);
- nei primi mesi, le istanze su beni da consegnare, contratti in corso e quota di reddito lasciata al debitore;
- entro novanta giorni dall’apertura, il programma di liquidazione, che si può contestare;
- dopo il termine per le domande dei creditori, il progetto di stato passivo (art. 273) e la questione aperta della legittimazione del debitore;
- per tutta la durata, i reclami contro gli atti del liquidatore (art. 133, richiamato dall’art. 270 comma 5), comprese le vendite;
- al terzo anno, l’esdebitazione e il reclamo contro il suo diniego (art. 282).
Lo Studio Monardo segue proprio questo terreno per ragioni che si possono verificare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’organismo e del liquidatore, quindi sa dove una relazione o un programma possono essere contestati. Inoltre, come avvocato cassazionista, può portare le stesse contestazioni dal reclamo fino al ricorso in Cassazione senza cambiare difensore né strategia.
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La mappa temporale delle contestazioni
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi il calendario completo. La liquidazione controllata non segue una sola scadenza: è una sequenza di termini che si aprono e si chiudono in momenti diversi. Alcuni partono da un evento preciso (la notifica della sentenza, la comunicazione di un progetto), altri dalla semplice “conoscenza” di un atto, altri ancora maturano con il passare del tempo, come i tre anni che portano all’esdebitazione.
Due avvertenze valgono per tutto il calendario. Primo: quando un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo, secondo la regola generale dell’art. 155 c.p.c. Secondo: la sospensione feriale dei termini processuali copre solo il periodo dal 1° al 31 agosto. Per i termini delle procedure concorsuali, però, la sua applicazione è discussa e in parte esclusa. La regola prudente è calcolare ogni scadenza come se agosto non sospendesse nulla: chi guadagna qualche giorno contando sulla pausa estiva rischia di perdere tutto.
| Tappa | Cosa si può contestare | Strumento e norma | Termine | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| Prima del giorno 0 | Domanda di apertura proposta da un creditore | Difese in udienza; eccezione di assenza di attivo (art. 268 c. 3) | Entro la prima udienza | Tappa 1 |
| Giorno 0-30 | Sentenza di apertura | Reclamo in corte d’appello (art. 51, tramite artt. 65 c. 2 e 270 c. 5) | 30 giorni dalla notifica | Tappa 2 |
| Primi mesi | Consegna dei beni, uso di beni, contratti pendenti | Istanze al giudice delegato; reclamo ex art. 133 | 8 giorni dalla conoscenza dell’atto | Tappa 3 |
| Entro il giorno 90 | Programma di liquidazione | Reclamo contro l’atto del liquidatore o contro l’approvazione del giudice delegato (artt. 133 e 124) | 8 giorni / termine dell’art. 124 | Tappa 4 |
| Dopo il termine per le domande | Progetto di stato passivo | Osservazioni (art. 273 c. 2), legittimazione del debitore discussa | 15 giorni dalla comunicazione | Tappa 5 |
| Deposito dello stato passivo | Stato passivo esecutivo | Reclamo ex art. 133 (art. 273 c. 4), poi Cassazione | 8 giorni, poi 30 giorni | Tappa 6 |
| Mesi 6-30 | Vendite e altri atti di liquidazione | Reclamo ex art. 133, poi art. 124 | 8 giorni dalla conoscenza | Tappa 7 |
| Per tutta la procedura | Quota di reddito lasciata al debitore | Istanza di revisione al giudice delegato, poi reclamo ex art. 124 | Nessun termine per l’istanza; termine breve per il reclamo | Tappa 8 |
| Dal terzo anno | Esdebitazione e suo diniego | Istanza (art. 282 c. 1), reclamo (art. 282 c. 3) | 30 giorni dalla comunicazione del decreto | Tappa 9 |
La tabella va letta come un orologio. Le prime due righe riguardano l’esistenza stessa della procedura: si contesta se doveva aprirsi oppure no. Le righe centrali riguardano il modo in cui la procedura viene gestita: quali beni, quali crediti, quali vendite, quanto reddito. L’ultima riguarda il risultato finale, cioè la liberazione dai debiti. Più si va avanti nel calendario, meno si può rimettere in discussione la procedura in sé e più conta il controllo sui singoli atti.
Prima del giorno 0: l’udienza in cui il debitore può ancora fermare l’apertura
Cosa succede
Non tutte le liquidazioni controllate nascono dalla scelta del debitore. Quando il debitore è insolvente, la domanda può essere proposta anche da un creditore, persino mentre sono in corso pignoramenti individuali. In questo caso il debitore riceve un ricorso e un decreto di fissazione d’udienza, e si trova a difendersi in un procedimento che, se si conclude con la sentenza, gli toglie la gestione dei beni.
Siamo ancora prima del giorno 0. La sentenza non c’è e tutto è ancora possibile. È la fase in cui le contestazioni del debitore costano meno e ottengono di più, perché si discute direttamente se la procedura debba aprirsi.
La norma
L’art. 268 CCII fissa i presupposti. Secondo il comma 2, la domanda del creditore richiede lo stato di insolvenza del debitore, e la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati, come risultano dall’istruttoria, sono inferiori a 50.000 euro (importo aggiornabile). Il comma 3, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge una difesa specifica per la persona fisica: se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie, la liquidazione non si apre. Il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, con i documenti indicati dall’art. 283 comma 3. Se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.
C’è poi un presupposto negativo nell’art. 270 comma 1: il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata “in assenza di domande di accesso” alle procedure del titolo IV. In pratica, se il debitore deposita in tempo una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, la liquidazione chiesta dal creditore non può essere pronunciata finché quella domanda è pendente.
I termini che si attivano
Il termine decisivo è la prima udienza: l’eccezione di mancanza di attivo va sollevata entro quel momento, altrimenti si perde. Non è un termine a giorni, ma un termine “a evento”, e proprio per questo viene spesso sottovalutato: il debitore pensa di avere tempo fino alla decisione e invece la finestra si chiude con la prima comparizione davanti al giudice.
Sulla soglia dei 50.000 euro la Cassazione ha chiarito un punto che incide sul calcolo: secondo Cass. n. 17508/2025, nel computo dei debiti scaduti rilevanti per la domanda del creditore rientra anche il credito del socio postergato. Chi contesta la soglia deve quindi rifare i conti includendo tutte le voci scadute, senza scartare quelle che nel concorso verrebbero pagate per ultime.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più ampia di tutta la procedura: qui si può contestare l’an, cioè se la liquidazione debba aprirsi. Le opzioni sono quattro:
- contestare lo stato di insolvenza, dimostrando che le difficoltà sono temporanee o che esistono risorse per pagare i debiti alla scadenza;
- contestare il superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti, verificando importi, scadenze e crediti già pagati o contestati;
- chiedere all’OCC l’attestazione dell’assenza di attivo e sollevare l’eccezione dell’art. 268 comma 3 entro la prima udienza;
- depositare una domanda alternativa (piano del consumatore o concordato minore), se la situazione la consente, così da attivare il presupposto negativo dell’art. 270 comma 1.
Non serve invece insistere sulla propria correttezza come debitore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 della Prima Sezione, ha affermato che per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Il tema della colpa grave, della malafede o della frode tornerà alla fine, al momento dell’esdebitazione, ma non decide l’apertura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è non presentarsi o presentarsi senza documenti, nella convinzione di poter “sistemare dopo”. Il secondo errore è chiedere l’attestazione dell’OCC troppo tardi: il termine di sessanta giorni che il giudice può concedere presuppone che l’eccezione sia stata sollevata in tempo. Senza eccezione tempestiva il termine non c’è.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del ricorso del creditore e la sentenza passano di solito alcune settimane o pochi mesi, a seconda del carico del tribunale e dell’eventuale termine concesso per l’attestazione. È un tempo breve, che va usato per raccogliere i documenti (redditi, estratti conto, elenco dei creditori, atti dispositivi) che serviranno comunque anche nelle fasi successive.
Giorno 0-30: il reclamo contro la sentenza di apertura
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il tribunale ha pronunciato la sentenza che apre la liquidazione controllata. L’art. 270 comma 2 ne descrive il contenuto: nomina del giudice delegato e del liquidatore, ordine al debitore di depositare entro sette giorni bilanci, scritture e l’elenco dei creditori, assegnazione ai creditori e ai terzi di un termine non superiore a novanta giorni per le domande, ordine di consegna o rilascio dei beni, pubblicazione e trascrizione. Secondo il comma 4, il liquidatore notifica la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
Da questo momento il calendario corre su due binari. Su uno la procedura va avanti; sull’altro si apre la finestra per contestarla.
La norma
La sentenza di apertura della liquidazione controllata si impugna con il reclamo dell’art. 51 CCII. Il collegamento passa per due norme di rinvio. L’art. 65 comma 2 rende applicabili alle procedure di sovraindebitamento, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III. L’art. 270 comma 5, nel testo modificato dal correttivo, richiama per i casi non regolati dal capo IX le sezioni II e III del titolo III. La Cassazione ha confermato questo collegamento: con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025 la Prima Sezione ha applicato alla liquidazione controllata, proprio attraverso gli artt. 270 comma 5 e 65 comma 2, una disposizione dell’art. 51 (il comma 15 sulla condanna per mala fede), anche nel giudizio di legittimità.
Secondo l’art. 51 vigente:
- il reclamo si deposita nella cancelleria della corte d’appello;
- il termine è di trenta giorni, che per le parti decorrono dalla notificazione telematica del provvedimento;
- il ricorso deve indicare la corte competente, le generalità dell’impugnante e del difensore con elezione di domicilio nel comune sede della corte, i motivi con le conclusioni, i mezzi di prova e i documenti;
- il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’art. 52;
- contro la decisione della corte d’appello si può proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione (comma 13).
I termini che si attivano
Il reclamo va depositato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza al debitore. È un termine perentorio. Se la notifica arriva lunedì 9 novembre 2026, il trentesimo giorno è mercoledì 9 dicembre 2026. Se il trentesimo giorno cadesse di sabato, domenica o in un festivo (per esempio l’8 dicembre), lo slittamento al primo giorno lavorativo opererebbe per legge, ma contare su di esso è un azzardo inutile.
Per il debitore che non si è costituito nella fase davanti al tribunale c’è una regola da conoscere. Secondo Cass. Sez. I, sentenza n. 27909 del 20 ottobre 2025, alla parte contumace, se manca una notifica o comunicazione integrale del provvedimento, non si applica il termine breve per il ricorso in cassazione dell’art. 51 comma 13, ma il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. Il principio riguarda il giudizio di legittimità; per il reclamo il comma 3 dell’art. 51 richiama già, per le parti, l’art. 327 primo comma. In ogni caso è una regola di salvaguardia, non una strategia: si parte sempre dal termine breve.
Lo stesso termine di trenta giorni vale per la fase successiva. Cass. Sez. I, sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025, ha applicato il termine dell’art. 51 comma 13 anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo di un creditore, apre la liquidazione giudiziale. La pronuncia riguarda la procedura maggiore, ma la regola dei trenta giorni dalla notifica è la stessa che si applica al debitore sovraindebitato quando l’art. 51 opera per rinvio.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è l’ultima finestra per contestare se la liquidazione dovesse aprirsi: dopo il trentesimo giorno la sentenza diventa intoccabile per il debitore che l’ha ricevuta. Con il reclamo si possono far valere:
- la mancanza dei presupposti dell’art. 268: insolvenza, soglia dei 50.000 euro, natura di sovraindebitato del debitore (che non deve essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale);
- la mancata considerazione dell’eccezione di assenza di attivo sollevata in tempo;
- la pendenza di una domanda di accesso a un altro strumento, ignorata dal tribunale;
- la competenza del tribunale;
- i vizi della relazione dell’OCC, quando la liquidazione è stata chiesta dal debitore stesso.
Su quest’ultimo punto la Cassazione ha fissato un principio che si può usare in entrambe le direzioni. Con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione ha qualificato la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità: il giudice non si limita a verificare che sia stata depositata, ma ne controlla completezza e attendibilità. Nel caso esaminato l’omissione di una vendita a prezzo simbolico e di un’attività di ristorazione ha giustificato la revoca della procedura. È un monito per il debitore che chiede la propria liquidazione: una relazione incompleta è un punto debole che un creditore può sfruttare con il reclamo.
Il reclamo non blocca la procedura. Se ci sono ragioni serie, insieme al reclamo si chiede la sospensione degli effetti della sentenza secondo l’art. 52, richiamato dall’art. 51 comma 4. Senza sospensione il liquidatore prosegue: prende possesso dei beni, riceve le domande, prepara il programma.
Il reclamo si scrive pensando già alla Cassazione. Cass. Sez. I, ordinanza n. 8644 del 7 aprile 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione sul reclamo che, sotto la veste del vizio di motivazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non indicava il fatto storico decisivo trascurato e si limitava a criticare la valutazione sullo stato di insolvenza. Se i fatti non entrano nel reclamo con precisione, in Cassazione non si recuperano.
Un’ultima indicazione utile: la forma del provvedimento non decide la sua impugnabilità. Secondo Cass. Sez. I, ordinanza n. 26510 del 1° ottobre 2025, il provvedimento che chiude il reclamo contro la sentenza di apertura si impugna in Cassazione anche se è intitolato “decreto”, purché abbia contenuto ed effetti della sentenza prevista dall’art. 51 comma 11.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è confondere il reclamo con una richiesta di riesame al tribunale: il reclamo va alla corte d’appello, con un ricorso che ha requisiti di contenuto precisi. Il secondo è aspettare il deposito del programma o delle domande dei creditori “per capire meglio”: nel frattempo i trenta giorni scadono. Il terzo, più insidioso, è proporre il reclamo per guadagnare tempo, senza motivi seri. Cass. n. 28483/2025 ricorda che anche nella liquidazione controllata si applica la condanna prevista dall’art. 51 comma 15 per la mala fede nel conferimento della procura: un reclamo dilatorio non è privo di conseguenze.
Quanto dura realmente
La corte d’appello decide di solito nell’arco di alcuni mesi; il tempo varia molto da distretto a distretto. Durante questo periodo la procedura va avanti, salvo sospensione. Per questo il reclamo si accompagna sempre alla gestione ordinaria delle tappe successive: chi aspetta la decisione della corte senza curare il resto può trovarsi, in caso di rigetto, con le altre finestre già chiuse.
Dal giorno 1 al 90: consegna dei beni, beni da trattenere, contratti in corso
Cosa succede
Il calendario ora corre in modo meno visibile ma molto concreto. Il debitore deve depositare entro sette giorni dalla sentenza le scritture e l’elenco dei creditori (art. 270 comma 2 lett. c). Il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza (art. 272 comma 1). Nel frattempo prende possesso dei beni: l’ordine di consegna o rilascio contenuto nella sentenza è titolo esecutivo e viene eseguito dal liquidatore (art. 270 comma 2 lett. e).
Nello stesso periodo si decide la sorte dei contratti ancora in corso: un preliminare, un leasing, una locazione, un contratto d’appalto. Secondo l’art. 270 comma 6, se il contratto non è stato ancora eseguito, o non lo è stato del tutto nelle prestazioni principali da entrambe le parti, la sua esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare o di sciogliersi.
La norma
Tre disposizioni scandiscono questa fase:
- l’art. 270 comma 2 lett. e, nel testo modificato dal correttivo, consente al tribunale di autorizzare il debitore o terzi a usare alcuni beni del patrimonio di liquidazione solo in presenza di “gravi e specifiche ragioni”;
- l’art. 270 comma 6 dà voce al debitore sulla scelta del liquidatore tra subentro e scioglimento; il contraente può mettere in mora il liquidatore chiedendo al giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto;
- l’art. 133, richiamato attraverso l’art. 270 comma 5, consente al debitore di reclamare contro gli atti di amministrazione del liquidatore e le sue omissioni, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato.
L’art. 133 è scritto per il curatore della liquidazione giudiziale, ma si applica alla controllata in quanto compatibile, e la stessa Cassazione (ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025) lo ha applicato al liquidatore attraverso il rinvio contenuto nell’art. 273. Tra i legittimati al reclamo il testo indica espressamente “il debitore”.
I termini che si attivano
Il reclamo contro un atto del liquidatore va proposto entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Per le omissioni il termine decorre dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. La conoscenza si ha di regola con la comunicazione o la notifica, oppure con la pubblicità dell’atto.
Otto giorni sono pochissimi. Se il liquidatore comunica il 18 novembre 2026 (mercoledì) di voler acquisire un’auto che il debitore usa per andare al lavoro, il reclamo va depositato entro giovedì 26 novembre 2026. Contro il decreto con cui il giudice delegato decide il reclamo si può proporre il reclamo dell’art. 124 al tribunale, nel termine breve previsto da quella norma, che decorre dalla comunicazione del decreto.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase si contesta non più se la procedura debba esistere, ma che cosa entra e che cosa resta fuori. Le mosse concrete sono:
- istanza per l’uso di beni del patrimonio di liquidazione, motivata da gravi e specifiche ragioni (lavoro, salute, figli minori), da presentare al giudice nel modo indicato dalla sentenza;
- segnalazione al liquidatore dei beni esclusi dalla liquidazione per legge: secondo l’art. 268 comma 4 non vi rientrano i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, la parte di stipendi, pensioni e guadagni necessaria al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili;
- parere sui contratti pendenti: il liquidatore deve sentire il debitore prima di subentrare o sciogliersi, ed è il momento di far valere le ragioni economiche della scelta;
- reclamo ex art. 133 entro otto giorni contro l’atto del liquidatore che acquisisce un bene escluso, scioglie un contratto in violazione di legge o omette un adempimento dopo una diffida.
Il motivo del reclamo è la violazione di legge. Non basta dire che una scelta è inopportuna: occorre mostrare che il liquidatore ha violato una norma o i limiti fissati nella sentenza. È una differenza decisiva, che separa i reclami che il giudice esamina nel merito da quelli che respinge subito.
L’errore tipico di questa fase
Il debitore consegna tutto senza distinguere, oppure al contrario trattiene beni che dovrebbe consegnare, esponendosi all’esecuzione forzata dell’ordine e a una valutazione negativa della sua collaborazione, che peserà al momento dell’esdebitazione. Un altro errore frequente è contestare a voce o per email informale una scelta del liquidatore, credendo che basti: senza ricorso al giudice delegato nel termine di otto giorni, l’atto diventa stabile.
Quanto dura realmente
La presa di possesso dei beni mobili e l’aggiornamento dell’elenco dei creditori si concentrano di solito nelle prime settimane. I reclami ex art. 133, data la procedura semplificata (“omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio”), vengono decisi in tempi brevi, spesso nell’ordine di qualche settimana, ma con forti differenze tra tribunali.
Entro il giorno 90: il programma di liquidazione e come contestarlo
Cosa succede
Siamo al terzo mese. Secondo l’art. 272 comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, entro novanta giorni dall’apertura il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore, redige il programma che stabilisce tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Il programma è approvato dal giudice delegato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 213, cioè le regole della liquidazione giudiziale sul contenuto del programma.
Il programma è il documento che decide il futuro patrimoniale del debitore per i successivi tre anni: quali beni verranno venduti e in che ordine, con quali procedure, se ci sono azioni da promuovere, come si gestisce la quota di reddito acquisita. Per il debitore è il momento in cui la liquidazione smette di essere astratta e diventa un elenco di decisioni.
La norma
Il comma 3 dell’art. 272 aggiunge un vincolo di sostanza: il programma deve assicurare una durata ragionevole della procedura, che resta aperta fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura. Su istanza del liquidatore la procedura può essere chiusa anticipatamente se non è più acquisibile attivo da distribuire. Il comma 3-bis, introdotto dal correttivo, include nella liquidazione anche i beni che arrivano al debitore fino all’esdebitazione, al netto delle passività sostenute per acquistarli e conservarli.
Gli strumenti di contestazione sono due, in sequenza. Il programma è un atto del liquidatore, e contro di esso il debitore può proporre il reclamo dell’art. 133. L’approvazione è un decreto del giudice delegato, e contro di esso si propone il reclamo dell’art. 124 al tribunale.
I termini che si attivano
Il termine di novanta giorni è rivolto al liquidatore: se l’apertura è del 4 novembre 2026, il programma andrebbe depositato entro martedì 2 febbraio 2027. Per il debitore contano due finestre:
- otto giorni dalla conoscenza del programma per il reclamo ex art. 133, se il programma viola la legge o i limiti della sentenza;
- il termine breve dell’art. 124 dalla comunicazione del decreto di approvazione per contestare la decisione del giudice delegato.
Se il giudice approva il programma e il decreto viene comunicato lunedì 22 febbraio 2027, il reclamo al tribunale, calcolato su un termine di dieci giorni, scade giovedì 4 marzo 2027. Il termine dell’art. 124 va comunque verificato sul testo vigente al momento dell’atto.
Cosa può fare il debitore ora
Il programma si contesta per quello che contiene, non per quello che il debitore preferirebbe. I motivi più solidi sono:
- l’inclusione di beni esclusi per legge dall’art. 268 comma 4 (beni del fondo patrimoniale fuori dai casi dell’art. 170 c.c., cose impignorabili, quote di reddito oltre i limiti fissati);
- la previsione di vendite senza procedure competitive o senza una stima adeguata;
- una durata irragionevole, in contrasto con l’art. 272 comma 3;
- la mancata considerazione di un attivo esiguo che renderebbe opportuna la chiusura anticipata;
- azioni giudiziarie impostate in modo sproporzionato rispetto ai beni da recuperare.
Prima del reclamo conviene sempre una mossa più semplice: una nota scritta al liquidatore, depositata nel fascicolo, con le osservazioni del debitore. Molti punti si risolvono così, e se non si risolvono la nota dimostra che il debitore ha collaborato e ha segnalato il problema in tempo.
L’errore tipico di questa fase
Contestare il programma perché prevede la vendita della casa. Se l’immobile è nel patrimonio del debitore e non è escluso per legge, la sua liquidazione è lo scopo della procedura: un reclamo fondato solo sul legame affettivo con la casa è destinato al rigetto. Diverso è contestare il modo della vendita, i tempi, la stima o la sorte di beni che non dovevano entrare nel programma.
Quanto dura realmente
Il termine di novanta giorni non sempre viene rispettato alla lettera, soprattutto quando l’inventario è complesso. L’approvazione del giudice delegato arriva di solito poche settimane dopo il deposito. Dall’approvazione partono le vendite, che occupano la parte centrale della procedura.
Dopo il termine delle domande: il progetto di stato passivo e la questione della legittimazione del debitore
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella dei crediti. La sentenza aveva assegnato a creditori e terzi un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere al liquidatore, via PEC, le domande di ammissione, restituzione o rivendicazione (art. 270 comma 2 lett. d). L’art. 272 comma 1 consente di prorogare quel termine di trenta giorni. Scaduto il termine, secondo l’art. 273 comma 1, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, con l’elenco dei titolari di diritti sui beni del debitore, e lo comunica agli interessati via PEC; se manca un indirizzo, il progetto si intende comunicato con il deposito nel fascicolo informatico.
Il termine per le domande è perentorio. Lo ha affermato Cass. Sez. I, sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025: la domanda di partecipazione al concorso presentata dopo il termine assegnato è preclusa, salva la rimessione in termini se il creditore prova una causa non imputabile. Oggi l’art. 273 comma 5 regola le tardive: fino all’esaurimento delle ripartizioni sono ammesse solo se il creditore dimostra che il ritardo non dipende da lui e trasmette la domanda entro sessanta giorni dalla cessazione della causa impeditiva.
La norma
L’art. 273, sostituito dal D.Lgs. 136/2024, scandisce la fase così:
- comma 2: entro quindici giorni dalla comunicazione possono essere proposte osservazioni, con le modalità dell’art. 201 comma 2;
- comma 3: entro i quindici giorni successivi il liquidatore esamina le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita e lo comunica; dal deposito lo stato passivo è esecutivo;
- comma 4: opposizioni e impugnazioni si propongono con il reclamo dell’art. 133; il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria e nei trenta giorni successivi le parti possono ricorrere in Cassazione.
I termini che si attivano
Quindici giorni dalla comunicazione del progetto per le osservazioni. Se il progetto arriva via PEC lunedì 1° marzo 2027, le osservazioni vanno trasmesse entro martedì 16 marzo 2027. Il liquidatore ha poi tempo fino a mercoledì 31 marzo 2027 per formare e depositare lo stato passivo.
La questione: il debitore è legittimato alle osservazioni?
Qui il calendario incontra una questione che la legge non risolve in modo esplicito. Il comma 2 dell’art. 273 dice che “possono essere proposte osservazioni”, ma non dice da chi. Il comma 1 parla di comunicazione “agli interessati”. Il debitore è un interessato?
Gli argomenti a favore sono tre.
- Il primo è testuale: il comma 4 dell’art. 273 rinvia, per opposizioni e impugnazioni, al reclamo dell’art. 133, e l’art. 133 indica espressamente “il debitore” tra i legittimati. Se il debitore può reclamare contro lo stato passivo esecutivo, sarebbe incoerente escluderlo dalla fase precedente delle osservazioni, che serve proprio a prevenire il contenzioso.
- Il secondo è sostanziale: ogni euro ammesso al passivo è un euro sottratto agli altri creditori, ma è anche un credito che il debitore, se l’esdebitazione venisse negata, dovrebbe pagare per intero. E i crediti ammessi in prededuzione o con privilegio condizionano la distribuzione della quota di reddito che il debitore versa per tre anni.
- Il terzo è pratico: il debitore è spesso l’unico che conosce davvero la storia dei rapporti, i pagamenti già fatti, le contestazioni pendenti, la prescrizione.
Gli argomenti contrari partono dalla funzione dello stato passivo. L’accertamento dei crediti ha effetti solo all’interno della procedura e serve a regolare il concorso tra creditori: chi lo contesta di solito è un altro creditore che vuole ridurre la concorrenza. Secondo questa lettura il rinvio all’art. 133 riguarderebbe solo la forma del rimedio, non l’elenco dei legittimati. Nella liquidazione giudiziale, del resto, l’impugnazione dei crediti ammessi è uno strumento riservato ai creditori e al curatore.
Non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità che risolva la questione per la liquidazione controllata dopo il correttivo, e la prassi dei tribunali non è uniforme. La conseguenza pratica è una sola: il debitore che ha rilievi sui crediti li presenta comunque entro i quindici giorni, con osservazioni motivate e documentate. Se il liquidatore le accoglie, il problema è risolto; se le ritiene inammissibili, il debitore ha comunque messo per iscritto, nel termine, le ragioni che potrà far valere nel reclamo.
“Nella liquidazione controllata il debitore non è uno spettatore: la legge gli lascia finestre brevi, e il lavoro dell’Avv. Monardo, gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e avvocato cassazionista, consiste nel non lasciarne chiudere nessuna senza averla prima valutata.”
Cosa può fare il debitore ora
La finestra delle osservazioni dura quindici giorni ed è l’unico momento in cui si discute del passivo prima che diventi esecutivo. Le contestazioni più utili riguardano:
- crediti già pagati in tutto o in parte, con le quietanze;
- crediti prescritti;
- interessi calcolati dopo il deposito della domanda di liquidazione: secondo l’art. 268 comma 5, il deposito sospende ai soli effetti del concorso il corso degli interessi fino alla chiusura, salvo per i crediti con ipoteca, pegno o privilegio;
- privilegi riconosciuti senza titolo;
- crediti di soggetti collegati o già oggetto di contenzioso in cui il debitore ha difese serie;
- domande tardive ammesse senza prova della causa non imputabile.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare la PEC del liquidatore perché “riguarda i creditori”. Il progetto arriva anche a chi non ha un indirizzo, perché si considera comunicato con il deposito nel fascicolo informatico: il termine corre comunque.
Quanto dura realmente
Tra la scadenza delle domande e la comunicazione del progetto passano di solito alcune settimane. Poi i tempi sono quelli di legge: quindici giorni per le osservazioni, quindici per lo stato passivo. In tutto, la fase si chiude in genere entro uno o due mesi dalla scadenza del termine per le domande.
Lo stato passivo diventa esecutivo: otto giorni per il reclamo, trenta per la Cassazione
Cosa succede
Sono passati circa cinque mesi dall’apertura. Il liquidatore ha esaminato le osservazioni, ha formato lo stato passivo, lo ha depositato e lo ha comunicato. Da quel deposito, secondo l’art. 273 comma 3, lo stato passivo è esecutivo: è la base su cui verranno fatti i riparti.
È una tappa breve ma decisiva. Fino a ieri c’era un progetto; da oggi c’è un elenco di crediti ammessi, esclusi, privilegiati e chirografari che vincola la procedura. Chi vuole modificarlo deve aprire un vero contenzioso.
La norma
L’art. 273 comma 4 stabilisce che le opposizioni e le impugnazioni si propongono con il reclamo dell’art. 133. Il reclamo si presenta al giudice delegato, che decide sentite le parti, senza formalità non indispensabili al contraddittorio. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria e, nei trenta giorni successivi, le parti possono proporre ricorso per cassazione. Il sistema è più snello di quello della liquidazione giudiziale: niente giudizio di opposizione davanti al tribunale, ma un reclamo al giudice delegato seguito direttamente dal ricorso in Cassazione.
I termini che si attivano
Otto giorni dalla conoscenza dello stato passivo per il reclamo ex art. 133. È il termine più breve di tutta la procedura, e la Cassazione lo ha confermato senza margini di tolleranza. Con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025 la Prima Sezione ha stabilito che, se la scadenza per le osservazioni cade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 (28 settembre 2024), si applica l’art. 273 nel testo nuovo, e quindi il termine di otto giorni per opporsi allo stato passivo formato dal liquidatore, derivante dal rinvio all’art. 133. La Corte ha aggiunto che la mancanza di un periodo di adattamento alla nuova legge non giustifica, da sola, la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c.
Con il calendario dell’esempio: stato passivo depositato mercoledì 31 marzo 2027 e comunicato giovedì 1° aprile 2027; reclamo entro venerdì 9 aprile 2027. Se il giudice delegato decide con decreto comunicato lunedì 3 maggio 2027, il trentesimo giorno per il ricorso in Cassazione cadrebbe mercoledì 2 giugno 2027, festa della Repubblica: la scadenza slitta a giovedì 3 giugno 2027.
Trenta giorni dalla comunicazione del decreto del giudice delegato per il ricorso in Cassazione. Qui il ruolo del cassazionista è diretto: il ricorso va scritto entro un mese, su un decreto spesso sintetico, con motivi che devono restare dentro i limiti del giudizio di legittimità.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra degli otto giorni si apre e si chiude in poco più di una settimana: chi ha presentato osservazioni nei quindici giorni precedenti arriva al reclamo con il lavoro già fatto. Il debitore può:
- proporre reclamo ex art. 133 contro l’ammissione di un credito, sostenendo la propria legittimazione con il rinvio testuale dell’art. 273 comma 4 a una norma che lo indica tra i legittimati, ed esponendosi al rischio, da valutare, che il giudice delegato segua la tesi restrittiva;
- sollecitare il liquidatore, o un creditore che condivide il rilievo, a proporre esso stesso reclamo, quando la legittimazione del debitore appare a rischio nel tribunale competente;
- valutare il ricorso per cassazione contro il decreto del giudice delegato entro trenta giorni, anche per far chiarire la questione della legittimazione;
- monitorare le domande tardive, che fino all’esaurimento dei riparti seguono la stessa sequenza di progetto, osservazioni e reclamo (art. 273 comma 5).
Precluso, in questa fase, è rimettere in discussione la sentenza di apertura: quella finestra si è chiusa al trentesimo giorno dalla notifica.
L’errore tipico di questa fase
Contare gli otto giorni come se fossero lavorativi o come se partissero dal giorno in cui il debitore “ha letto” la PEC. Il termine decorre dalla conoscenza legale, cioè dalla comunicazione, e si calcola in giorni di calendario. Un altro errore è pensare che le contestazioni respinte in sede di osservazioni restino automaticamente aperte: senza reclamo nel termine, lo stato passivo esecutivo resta quello.
Quanto dura realmente
Il reclamo al giudice delegato si decide di solito in poche settimane. Il ricorso in Cassazione richiede invece tempi lunghi, spesso più di un anno, durante i quali la procedura prosegue: i riparti possono essere effettuati con accantonamenti per i crediti contestati, secondo le regole della procedura.
Dal sesto mese al trentesimo: le vendite e l’opposizione agli atti di liquidazione
Cosa succede
Il calendario ora corre sulla parte più lunga della procedura. Approvato il programma e formato lo stato passivo, il liquidatore vende: l’auto, gli immobili, le quote societarie, i crediti verso terzi. Promuove le azioni previste dal programma. Riceve ogni mese la quota di reddito eccedente il limite fissato dal giudice. Prepara i riparti.
Per il debitore questo è il periodo con più atti e meno attenzione. Le vendite si susseguono, gli avvisi si pubblicano, le aggiudicazioni arrivano a distanza di mesi l’una dall’altra. Ogni atto apre una piccola finestra di otto giorni.
La norma
Il programma, secondo l’art. 272 comma 2, segue in quanto compatibili le regole dell’art. 213 sulla liquidazione giudiziale. L’ordine di consegna dei beni è eseguito dal liquidatore secondo l’art. 216 comma 2, richiamato dall’art. 270 comma 2 lett. e. Le vendite si svolgono con procedure competitive, sulla base di stime e con adeguata pubblicità. Contro ogni atto di amministrazione del liquidatore che viola la legge, e contro le sue omissioni, il debitore ha il reclamo dell’art. 133 al giudice delegato; contro il decreto del giudice delegato, il reclamo dell’art. 124 al tribunale.
L’art. 270 comma 5 richiama anche l’art. 150, che vieta le azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno dell’apertura. Su questo divieto incide un’eccezione rilevante per chi ha un mutuo fondiario. Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia, ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 del Testo unico bancario opera anche nella liquidazione controllata. La pronuncia è della Prima Sezione, non delle Sezioni Unite come scrive qualche fonte secondaria. In pratica, la banca fondiaria può proseguire l’esecuzione individuale sull’immobile ipotecato anche dopo l’apertura, e il debitore deve tenere sotto controllo due vendite potenziali sullo stesso bene: quella concorsuale e quella esecutiva.
I termini che si attivano
Ogni atto del liquidatore apre una finestra di otto giorni dalla sua conoscenza. Se l’aggiudicazione di un immobile viene comunicata martedì 14 settembre 2027, il reclamo ex art. 133 scade mercoledì 22 settembre 2027. Se l’atto venisse comunicato lunedì 30 agosto 2027, la regola prudente è calcolare comunque otto giorni di calendario, con scadenza martedì 7 settembre 2027, senza fare affidamento sulla sospensione feriale, la cui applicazione ai termini concorsuali è incerta.
Per le omissioni il termine segue un meccanismo diverso: il debitore notifica una diffida al liquidatore indicando un termine per provvedere; scaduto quel termine, ha otto giorni per il reclamo.
Cosa può fare il debitore ora
Le vendite non si fermano con una lettera: si contestano con un reclamo motivato per violazione di legge, entro otto giorni, oppure non si contestano più. I motivi che reggono in giudizio sono di solito:
- vendita senza procedura competitiva o senza adeguata pubblicità;
- prezzo base fondato su una stima assente, superata o palesemente errata;
- vendita di beni esclusi dalla liquidazione o non compresi nel programma approvato;
- violazione delle condizioni fissate nel programma (tempi, lotti, modalità);
- omissioni del liquidatore che danneggiano l’attivo, come il mancato recupero di un credito verso terzi o la mancata riscossione di canoni.
Oltre al reclamo, il debitore può sollecitare il giudice delegato a esercitare i poteri di controllo e sospensione che il codice gli attribuisce sulle vendite concorsuali (l’art. 217 nella liquidazione giudiziale): la loro applicazione alla controllata passa per il richiamo “in quanto compatibili” e va verificata caso per caso. Sull’immobile ipotecato a favore di una banca fondiaria il debitore deve seguire anche l’esecuzione individuale, dove valgono gli strumenti del processo esecutivo.
C’è infine una mossa positiva, spesso trascurata: proporre al liquidatore un acquirente o un’offerta migliorativa. Il debitore non può vendere da sé, ma può portare alla procedura un interesse concreto, e una gara con più offerenti tutela anche lui, perché riduce il debito residuo.
L’errore tipico di questa fase
Opporsi a tutte le vendite per principio. Ogni reclamo infondato pesa sulla valutazione della collaborazione del debitore, che entra nelle condizioni dell’esdebitazione. L’errore opposto è non leggere gli avvisi di vendita: un prezzo base dimezzato rispetto alla stima senza un motivo documentato è un atto che si poteva contestare e che, dopo otto giorni, non si contesta più.
Quanto dura realmente
È la fase più variabile. Un patrimonio fatto solo di una quota di stipendio e di un’auto si liquida in pochi mesi; un patrimonio con immobili, quote societarie o crediti litigiosi può occupare l’intero triennio e oltre. L’art. 272 comma 3 tiene aperta la procedura fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque per tre anni dall’apertura.
Dal mese 1 al mese 36: la revisione della quota di reddito lasciata al debitore
Cosa succede
Questa tappa non ha una data: attraversa tutta la procedura. Secondo l’art. 268 comma 4 lett. b, non sono compresi nella liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, “nei limiti” indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. In pratica la sentenza, o un successivo provvedimento, fissa una cifra mensile che resta al debitore; il resto va alla procedura.
Ma in tre anni la vita cambia. Nasce un figlio, il coniuge perde il lavoro, arriva una malattia, il contratto di lavoro viene ridotto, aumenta l’affitto. Una quota calcolata sulla situazione del giorno 0 può diventare insufficiente al mese diciotto. Oppure, al contrario, il reddito cresce e i creditori chiedono di rivedere la quota al rialzo.
La norma
La legge parla di limiti “indicati dal giudice” e non fissa una formula. Nella prassi la quota viene determinata con riferimento al fabbisogno del nucleo familiare. Un parametro utile per motivare l’istanza viene da altre norme dello stesso codice: l’art. 68 comma 3 considera idonea, ai fini del merito creditizio, una somma per il mantenimento non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE; l’art. 283 comma 2 usa l’assegno sociale aumentato della metà per definire l’incapienza. L’assegno sociale provvisorio 2026 è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno su tredici mensilità (Allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025). Non sono soglie vincolanti per la liquidazione controllata, ma offrono al giudice un riferimento oggettivo.
La revisione si chiede con istanza motivata al giudice delegato, documentando il cambiamento. Contro il decreto che decide l’istanza si propone il reclamo dell’art. 124 al tribunale. Se è il liquidatore a non applicare correttamente il limite fissato, per esempio trattenendo più del dovuto, il rimedio è il reclamo dell’art. 133 contro il suo atto.
I termini che si attivano
L’istanza di revisione non ha un termine: si presenta quando il cambiamento si verifica, e prima si presenta meglio è. I termini brevi riguardano solo le impugnazioni. Se l’istanza viene depositata lunedì 7 giugno 2027 e il decreto del giudice delegato è comunicato venerdì 2 luglio 2027, il reclamo al tribunale, calcolato su dieci giorni, scade lunedì 12 luglio 2027.
Cosa può fare il debitore ora
La quota di reddito non è scolpita nella sentenza: può essere rivista ogni volta che cambiano davvero le condizioni del nucleo familiare. Le istanze tipiche sono:
- aumento della quota per nascita di un figlio, separazione con assegno di mantenimento, malattia con spese documentate, perdita del reddito del coniuge;
- esclusione dalla liquidazione di somme non reddituali: rimborsi spese, assegni familiari, indennità con funzione assistenziale;
- corretta applicazione della quota alle tredicesime e alle quattordicesime, che il provvedimento a volte non regola;
- riduzione della quota versata quando il reddito diminuisce, per evitare che il debitore accumuli inadempimenti verso la procedura.
L’istanza va costruita con numeri: buste paga, ISEE aggiornato, contratti di locazione, spese mediche, provvedimenti del giudice della famiglia. Un’istanza generica (“non riesco ad arrivare a fine mese”) ha poche possibilità; un prospetto entrate-uscite documentato ne ha molte di più.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di versare la quota quando non si riesce più a pagarla, senza chiedere la revisione. Il debitore che smette di versare senza autorizzazione viola gli obblighi della procedura, e questo comportamento potrà pesare al momento dell’esdebitazione. La strada corretta è l’istanza, non l’autoriduzione.
Quanto dura realmente
Il giudice delegato decide l’istanza di solito in alcune settimane, dopo aver sentito il liquidatore. Nel frattempo vale la quota già fissata: per questo, se il cambiamento è grave, conviene chiedere anche un provvedimento urgente.
Dal terzo anno: l’esdebitazione e il reclamo contro il diniego
Cosa succede
Sono passati tre anni dall’apertura. Per la persona fisica, secondo l’art. 282 comma 1 come modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’esdebitazione opera di diritto dopo il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione. Viene dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni.
Con l’esdebitazione i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili (art. 278 comma 1). Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, con le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 comma 7). Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 comma 6). Secondo l’art. 282 comma 2-bis, l’esdebitazione non incide sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione ancora da completare; e secondo l’art. 272 comma 3-bis restano acquisiti i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione.
La norma
L’esdebitazione richiede, secondo l’art. 282 comma 2, che ricorrano le condizioni dell’art. 280, che il debitore non sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati indicati nell’art. 344 e che non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il decreto che concede l’esdebitazione, oppure quello che accerta le cause che la impediscono, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che entro trenta giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 (art. 282 comma 3).
I termini che si attivano
Con apertura mercoledì 4 novembre 2026, i tre anni maturano domenica 4 novembre 2029: non è una scadenza processuale, ma il momento da cui si può depositare l’istanza, per esempio lunedì 5 novembre 2029. Se il liquidatore comunica l’istanza ai creditori lunedì 12 novembre 2029, le loro osservazioni vanno presentate entro martedì 27 novembre 2029. Se il decreto di diniego è comunicato martedì 15 gennaio 2030, il reclamo del debitore scade giovedì 14 febbraio 2030.
Dopo il reclamo c’è il tema del ricorso per cassazione, oggi oggetto di un contrasto. Cass. Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026 hanno dato risposte non coincidenti sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, come segnalato dalla stampa specializzata. Finché il contrasto non sarà composto, la regola prudente è considerare aperta la via del ricorso e rispettarne i termini, valutando caso per caso l’ammissibilità.
Cosa può fare il debitore ora
L’istanza di esdebitazione si deposita appena maturano i tre anni, e il diniego si contesta entro trenta giorni con un reclamo che deve smontare la ragione precisa del rifiuto. Il debitore può:
- depositare l’istanza senza attendere la segnalazione del liquidatore, allegando la prova della collaborazione prestata (consegne, versamenti della quota, risposte alle richieste);
- rispondere alle osservazioni dei creditori, che arrivano entro quindici giorni dalla comunicazione dell’istanza, con una memoria documentata;
- proporre reclamo entro trenta giorni contro il diniego, contestando la valutazione di colpa grave, malafede o frode, oppure la mancanza delle condizioni dell’art. 280;
- difendere in reclamo l’esdebitazione concessa, se è un creditore a impugnarla;
- verificare quali debiti restano comunque esigibili (mantenimento, illeciti extracontrattuali, sanzioni non accessorie) per pianificare il dopo.
Un punto è sotto esame della Corte costituzionale: la regola dell’art. 278 comma 2, secondo cui per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Sono pendenti questioni sollevate da più tribunali; finché la Corte non si pronuncia in via definitiva, la regola va applicata nel testo vigente.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che “di diritto” significhi “automatica”. L’esdebitazione opera di diritto, ma va dichiarata con decreto, e il decreto può accertare cause ostative. Il debitore che non deposita l’istanza e non segue le osservazioni dei creditori lascia ad altri il racconto dei suoi tre anni di procedura. L’altro errore è dimenticare che il comportamento tenuto nelle tappe precedenti, dalla consegna dei beni al versamento della quota, è proprio ciò che il tribunale valuta ora.
Quanto dura realmente
Tra l’istanza e il decreto passano di solito alcune settimane o qualche mese. Il reclamo al tribunale richiede altri mesi. Se poi la procedura resta aperta per completare vendite o giudizi, l’esdebitazione può arrivare prima della chiusura, ma i beni sopravvenuti fino a quel momento restano acquisiti alla liquidazione.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite sugli stessi fatti. Cambia solo il comportamento del debitore nelle finestre di contestazione.
Dati comuni. Lavoratore dipendente, reddito netto mensile di 2.187 euro, nucleo di tre persone. Debiti per 63.418 euro (due finanziamenti, una carta revolving, un debito verso un fornitore della ex ditta individuale cessata). Patrimonio: un’auto del 2019, una quota di un mezzo di un piccolo immobile ereditato. Ricorso di un creditore; sentenza di apertura pubblicata mercoledì 4 novembre 2026, notificata al debitore lunedì 9 novembre 2026. Quota di reddito lasciata al debitore: 1.640 euro al mese; alla procedura vanno 547 euro.
| Data | Calendario A: il debitore che agisce | Calendario B: il debitore che lascia correre |
|---|---|---|
| Prima udienza | Contesta i debiti scaduti: 9.120 euro sono già stati pagati, ma superati i 50.000 euro la soglia resta raggiunta; deposita comunque i documenti | Non si presenta |
| Mer 11 novembre 2026 | Deposita scritture ed elenco dei creditori (7 giorni) | Non deposita nulla |
| Mer 18 novembre 2026 | Il liquidatore comunica di voler acquisire l’auto | Stessa comunicazione |
| Gio 26 novembre 2026 | Ultimo giorno per il reclamo ex art. 133: deposita istanza per l’uso dell’auto, necessaria per raggiungere un turno di lavoro senza mezzi pubblici | Consegna l’auto senza contestare |
| Mer 9 dicembre 2026 | Ultimo giorno per il reclamo ex art. 51: valutati i motivi, decide di non proporlo perché insolvenza e soglia sono documentate | Scade senza alcuna valutazione |
| Mar 2 febbraio 2027 | Scadenza indicativa per il deposito del programma | Idem |
| Lun 22 febbraio 2027 | Comunicato il decreto di approvazione del programma | Idem |
| Lun 1° marzo 2027 | Riceve il progetto di stato passivo | Riceve la PEC e non la apre |
| Gio 4 marzo 2027 | Reclamo ex art. 124 sulla parte del programma che include l’intero immobile anziché la sola quota | Nessun reclamo |
| Mar 16 marzo 2027 | Ultimo giorno per le osservazioni: contesta 4.732 euro di interessi maturati dopo il deposito della domanda | Nessuna osservazione |
| Gio 1° aprile 2027 | Comunicato lo stato passivo esecutivo: il liquidatore ha accolto l’osservazione | Stato passivo con gli interessi |
| Ven 9 aprile 2027 | Nessun reclamo necessario | Termine scaduto senza saperlo |
| Lun 7 giugno 2027 | Istanza di revisione della quota per nascita del secondo figlio: chiede 1.890 euro | Smette di versare due mensilità |
| Ven 2 luglio 2027 | Decreto: quota portata a 1.810 euro | Il liquidatore segnala gli omessi versamenti |
| Lun 12 luglio 2027 | Valuta il reclamo ex art. 124 e decide di accettare | — |
| Lun 5 novembre 2029 | Deposita l’istanza di esdebitazione | Nessuna istanza; segnalazione del liquidatore |
| Mar 27 novembre 2029 | Scadono le osservazioni dei creditori; nessuna osservazione significativa | Un creditore si oppone citando gli omessi versamenti e la mancata collaborazione |
| Gennaio 2030 | Esdebitazione dichiarata | Diniego comunicato martedì 15 gennaio 2030 |
| Gio 14 febbraio 2030 | — | Ultimo giorno per il reclamo contro il diniego |
Il confronto in cifre. Nel calendario A il passivo si riduce di 4.732 euro di interessi non dovuti nel concorso, la quota trattenuta scende di 170 euro al mese dal luglio 2027, l’auto resta in uso al debitore e la parte dell’immobile non sua resta fuori dal programma. Al terzo anno la collaborazione è documentata e l’esdebitazione arriva senza contestazioni. Nel calendario B nessuna di queste correzioni è più possibile: le finestre sono tutte chiuse. Il debitore arriva all’esdebitazione con due mensilità non versate e una mancata collaborazione già segnalata, e deve affidare tutto a un reclamo di trenta giorni contro il diniego, in salita.
La differenza tra i due calendari non sta in mosse aggressive. Il debitore A non ha proposto il reclamo contro la sentenza, perché non c’erano motivi seri, e non ha contestato le vendite. Ha agito nelle finestre in cui aveva ragioni documentate, e solo in quelle. È questo il punto: contestare non significa opporsi a tutto, ma non lasciar passare i termini senza averli valutati.
I binari paralleli: come cambia il calendario quando si attiva un rimedio
Il calendario descritto finora è quello di una procedura che procede in linea retta. In realtà il debitore può deviare il percorso, e ogni deviazione sposta le date.
Primo binario: il reclamo con sospensione. Se il debitore propone il reclamo ex art. 51 e la corte d’appello sospende gli effetti della sentenza ai sensi dell’art. 52, il calendario delle tappe successive si ferma o rallenta: il liquidatore non procede alle attività sospese. Se il reclamo viene accolto, la liquidazione si chiude e gli atti già compiuti vanno valutati alla luce della revoca. Se viene respinto, il calendario riparte, ma le finestre che nel frattempo erano scadute non si riaprono: per questo il debitore deve seguire anche le tappe ordinarie mentre attende la decisione della corte.
Secondo binario: lo strumento alternativo prima dell’apertura. L’art. 270 comma 1 consente l’apertura solo “in assenza di domande di accesso” alle procedure del titolo IV. Il debitore che, ricevuto il ricorso del creditore, deposita prima della sentenza una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) o di concordato minore (art. 74), sposta il percorso su un altro calendario: quello dell’omologazione, con le sue misure protettive. Se quello strumento fallisce, si torna alla liquidazione: l’art. 80 comma 5 prevede che, se il concordato minore non è omologato, il giudice su istanza del debitore apra la liquidazione controllata; l’art. 73 regola l’apertura dopo la revoca dell’omologazione del piano del consumatore.
Terzo binario: l’esdebitazione dell’incapiente. Quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, secondo l’art. 268 comma 3 la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Se attivo non ce n’è, la strada non è la liquidazione ma l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), accessibile una sola volta, con un periodo di osservazione di tre anni dopo il correttivo, durante il quale le utilità sopravvenute rilevanti vanno dichiarate ogni anno. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni (art. 283 comma 8). La soglia minima delle utilità sopravvenute che fa scattare l’obbligo di pagamento va verificata sul testo ufficiale vigente.
Quarto binario: la chiusura anticipata. L’art. 272 comma 3 consente al liquidatore di chiedere la chiusura anticipata quando non è più acquisibile attivo da distribuire. Il debitore che dimostra, con i numeri, che la quota di reddito è l’unico attivo e che i beni sono stati tutti liquidati può sollecitare il liquidatore a valutare questa strada. La chiusura anticipata va però coordinata con l’esdebitazione: l’art. 282 comma 1 la collega al decreto di chiusura “o comunque” al decorso dei tre anni, e i beni sopravvenuti restano acquisiti fino all’esdebitazione (art. 272 comma 3-bis).
Quinto binario: l’accordo con il creditore istante prima della sentenza. Quando la domanda viene da un creditore, un pagamento o un accordo prima della prima udienza può far venir meno l’interesse a proseguire o portare i debiti scaduti sotto la soglia dei 50.000 euro. Dopo la sentenza, invece, l’accordo con un singolo creditore non chiude la procedura, che è concorsuale e coinvolge tutti.
Le 5 finestre critiche
Tra le molte scadenze della procedura, cinque sono quelle in cui agire o non agire cambia davvero l’esito.
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La prima udienza sul ricorso del creditore: è l’ultimo momento per eccepire l’assenza di attivo (art. 268 comma 3) e per depositare uno strumento alternativo che impedisca l’apertura. Dopo, la discussione si sposta tutta sul reclamo, con margini più stretti.
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I trenta giorni dalla notifica della sentenza di apertura per il reclamo in corte d’appello (art. 51). È l’unica sede in cui si contesta l’esistenza stessa della procedura. Il reclamo non sospende nulla da solo: se serve, va chiesta la sospensione.
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I quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo per le osservazioni (art. 273 comma 2). Anche se la legittimazione del debitore è discussa, le osservazioni nel termine sono il modo più economico per eliminare crediti non dovuti, interessi successivi alla domanda e privilegi senza titolo.
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Gli otto giorni dalla conoscenza di ogni atto del liquidatore, stato passivo compreso, per il reclamo ex art. 133. È la finestra più breve e più frequente: si apre per ogni vendita, ogni acquisizione, ogni scelta sui contratti. Chi la perde non ha un secondo appello.
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I trenta giorni dalla comunicazione del decreto che nega l’esdebitazione per il reclamo (art. 282 comma 3). È la finestra che decide il risultato finale di tre anni di procedura. Arrivarci con la collaborazione documentata, tappa per tappa, è ciò che rende il reclamo sostenibile.
Le domande sul tempo
Sono passati trentacinque giorni dalla notifica della sentenza di apertura: posso ancora contestarla?
Di regola no. Il reclamo dell’art. 51 va depositato entro trenta giorni dalla notifica. Restano due verifiche: se la notifica è stata regolare e integrale, e se il trentesimo giorno cadeva in un giorno festivo, con slittamento al primo giorno lavorativo. Fuori da questi casi la sentenza non si contesta più, e il debitore deve concentrarsi sulle tappe successive.
Il liquidatore mi ha comunicato lo stato passivo dieci giorni fa: è troppo tardi?
Probabilmente sì per il reclamo ex art. 133, che ha un termine di otto giorni dalla conoscenza. La Cassazione (ord. n. 28161/2025) ha escluso che la novità della norma giustifichi da sola la rimessione in termini. Se però il debitore non ha avuto conoscenza legale dello stato passivo, per esempio per un errore nella comunicazione, la decorrenza va verificata.
Quanto dura in tutto la liquidazione controllata?
Almeno tre anni dall’apertura, secondo l’art. 272 comma 3, e oltre se le operazioni di liquidazione non sono completate. La chiusura anticipata è possibile se non c’è più attivo da acquisire. L’esdebitazione può essere chiesta dopo tre anni anche se la procedura resta aperta.
Posso chiedere di rivedere la quota di stipendio dopo due anni di procedura?
Sì. L’istanza di revisione non ha un termine: si presenta quando cambiano le condizioni del nucleo familiare. Hanno termini brevi solo i reclami contro il decreto che la decide.
Agosto ferma i termini della liquidazione controllata?
La sospensione feriale riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto, e per i termini delle procedure concorsuali la sua applicazione è discussa e in parte esclusa. La regola prudente è calcolare le scadenze come se agosto non sospendesse nulla.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della procedura a cui si riferiscono. I principi sono riformulati.
Tappa 1 – Prima della sentenza
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Cass. Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: per l’apertura della liquidazione controllata non serve che il debitore sia meritevole. Rilevanza: in udienza e nel reclamo non conviene discutere della propria correttezza come debitore; la meritevolezza conta all’esdebitazione.
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Cass. n. 17508/2025. Principio: per verificare la soglia di 50.000 euro di debiti scaduti necessaria per la domanda del creditore si computa anche il credito del socio postergato. Rilevanza: chi contesta la soglia deve includere nei conti tutte le voci scadute.
Tappa 2 – Il reclamo contro la sentenza di apertura
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Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità; omissioni rilevanti possono portare alla revoca della procedura. Rilevanza: è un motivo di reclamo da verificare, e insieme un avvertimento per il debitore che chiede la propria liquidazione.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. Principio: l’art. 51 comma 15, sulla condanna per mala fede, si applica alla liquidazione controllata attraverso gli artt. 270 comma 5 e 65 comma 2, anche nel giudizio di legittimità. Rilevanza: conferma che le impugnazioni dell’art. 51 operano nella controllata e che il reclamo dilatorio ha un costo.
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Cass. Sez. I, sent. n. 27909 del 20 ottobre 2025. Principio: alla parte contumace, senza notifica o comunicazione integrale del provvedimento, non si applica il termine breve dell’art. 51 comma 13 ma quello lungo dell’art. 327 c.p.c. Rilevanza: regola di salvaguardia per il debitore che non si è costituito.
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Cass. Sez. I, sent. n. 26690 del 3 ottobre 2025. Principio: il termine di trenta giorni per il ricorso in cassazione dell’art. 51 comma 13 vale anche contro la sentenza d’appello che, accogliendo il reclamo, apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche la decisione d’appello va impugnata entro trenta giorni dalla notifica.
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Cass. Sez. I, ord. n. 26510 del 1° ottobre 2025. Principio: il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile in cassazione anche se intitolato “decreto”, quando ha contenuto ed effetti di sentenza. Rilevanza: la denominazione dell’atto non sposta il termine né l’impugnabilità.
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Cass. Sez. I, ord. n. 8644 del 7 aprile 2026. Principio: è inammissibile il ricorso contro la decisione sul reclamo che deduce il vizio dell’art. 360 n. 5 c.p.c. senza indicare il fatto storico decisivo, limitandosi a criticare la valutazione dell’insolvenza. Rilevanza: il reclamo deve fissare con precisione i fatti, perché in Cassazione non si rivaluta il merito.
Tappe 5 e 6 – Stato passivo
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Cass. Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Principio: il termine assegnato per le domande di partecipazione al concorso è perentorio; la domanda tardiva è preclusa salvo rimessione in termini per causa non imputabile. Rilevanza: nelle osservazioni il debitore può segnalare domande tardive ammesse senza prova della causa non imputabile.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28161 del 23 ottobre 2025. Principio: se la scadenza per le osservazioni cade dopo il 28 settembre 2024 si applica l’art. 273 novellato, con termine di otto giorni per il reclamo contro lo stato passivo; la mancanza di vacatio legis non basta per la rimessione in termini. Rilevanza: è la pronuncia che rende gli otto giorni una scadenza senza tolleranza.
Tappa 7 – Vendite
- Cass. Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024. Principio: su rinvio pregiudiziale, la Corte ha affermato che il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: sull’immobile ipotecato a favore della banca fondiaria il debitore deve seguire anche l’esecuzione individuale, non solo le vendite del liquidatore.
Tappa 9 – Esdebitazione
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Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Principio: la pronuncia interviene sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, tema sul quale è emerso un contrasto. Rilevanza: dopo il reclamo contro il diniego occorre valutare subito se e come proporre ricorso.
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Cass. n. 13228 del 7 maggio 2026. Principio: interviene sulla stessa questione con una soluzione non coincidente con la precedente, secondo quanto segnalato dalla stampa specializzata. Rilevanza: finché il contrasto non sarà risolto, conviene trattare il ricorso come possibile e rispettarne i termini.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei prima della sentenza lavoriamo sull’udienza; se sei nei trenta giorni valutiamo il reclamo; se la procedura è in corso controlliamo ogni atto nella sua finestra; se sei al terzo anno prepariamo l’esdebitazione.
- Ricostruiamo il calendario della tua procedura: dalla sentenza, dalle PEC del liquidatore e dai decreti calcoliamo ogni scadenza ancora aperta, giorno per giorno, segnalando quelle che cadono in festivi o vicino ad agosto.
- Prepariamo la difesa alla prima udienza sul ricorso del creditore: verifichiamo insolvenza e soglia dei 50.000 euro, e coordiniamo con l’OCC l’attestazione dell’assenza di attivo da eccepire entro la prima udienza.
- Valutiamo e redigiamo il reclamo ex art. 51 in corte d’appello, con l’eventuale istanza di sospensione, scrivendolo fin dall’inizio in vista di un possibile ricorso in Cassazione.
- Depositiamo le istanze sui beni: uso di beni necessari al lavoro o alla famiglia, esclusione dei beni non liquidabili secondo l’art. 268 comma 4, parere sui contratti pendenti.
- Esaminiamo il programma di liquidazione e, se viola la legge o la sentenza, proponiamo reclamo contro l’atto del liquidatore o contro il decreto di approvazione.
- Analizziamo il progetto di stato passivo credito per credito e redigiamo le osservazioni entro i quindici giorni, impostando già la questione della legittimazione del debitore per l’eventuale reclamo.
- Proponiamo i reclami ex art. 133 contro stato passivo, vendite e altri atti del liquidatore entro gli otto giorni, e i reclami ex art. 124 contro i decreti del giudice delegato.
- Prepariamo le istanze di revisione della quota di reddito con prospetti entrate-uscite documentati, insieme ai commercialisti dello staff.
- Depositiamo l’istanza di esdebitazione al maturare dei tre anni, rispondiamo alle osservazioni dei creditori e, in caso di diniego, proponiamo il reclamo nei trenta giorni.
- Valutiamo il ricorso per cassazione contro i decreti sullo stato passivo e, alla luce del contrasto in corso, contro i provvedimenti sull’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una liquidazione controllata la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come si redige una relazione, come lavora un liquidatore, come si costruisce un programma e quali passaggi un giudice delegato controlla. Chi conosce il procedimento da quel lato sa dove una contestazione ha fondamento e dove sarebbe solo un costo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi scrive le osservazioni allo stato passivo è lo stesso avvocato cassazionista che, se necessario, redige il ricorso di legittimità contro il decreto del giudice delegato. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, interessi e importi dei crediti; gli avvocati trasformano quei numeri in osservazioni, istanze e reclami nei termini.
Chiusura
La liquidazione controllata non toglie al debitore la parola: gliela dà a intervalli precisi e per periodi brevi. Trenta giorni per il reclamo contro la sentenza, quindici per le osservazioni allo stato passivo, otto per ogni atto del liquidatore, trenta per il reclamo contro il diniego dell’esdebitazione. In mezzo, la possibilità di chiedere in ogni momento la revisione della quota di reddito quando la vita cambia. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la gestisce. Ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire ogni contestazione dal giudice delegato fino all’ultimo grado senza cambiare linea. Insieme, queste due competenze servono a valutare ogni finestra prima che si chiuda.
📩 Ogni giorno che passa può chiudere una delle tue finestre di contestazione: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
