Un’azienda di laterizi che ha accumulato IVA non versata, ritenute e contributi, e che oggi vede nell’Agenzia delle Entrate e nell’INPS i suoi primi creditori, può chiedere al tribunale di superare il “no” del Fisco e far omologare comunque un piano di ristrutturazione? La risposta breve è sì, la legge lo consente, ma solo dentro confini precisi, ridisegnati dal D.Lgs. 136/2024 e già interpretati dalla Cassazione nel 2026. La risposta lunga è quella che conta davvero, perché il cram down fiscale non è un istituto unico: si presenta in forme diverse negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, con soglie, termini e rischi che non coincidono. Accanto a queste due strade c’è una terza via, la composizione negoziata, che non contiene un vero cram down ma può preparare il terreno per entrambe.
Non esiste una risposta valida per tutte le fornaci, ed è proprio questo il punto: la stessa massa debitoria può reggere davanti al giudice con uno strumento e cadere con l’altro. Una fornace con forni a ciclo continuo, consumi di gas elevatissimi, magazzino stagionale di mattoni e blocchi e un portafoglio clienti legato all’andamento dell’edilizia ha un profilo molto particolare: il valore di liquidazione degli impianti è spesso basso, il valore della continuità è invece alto. Questo dato, che sembra tecnico, è l’elemento dirimente per capire se il Fisco può essere “trascinato” nell’accordo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia tra crisi d’impresa e debito tributario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno la composizione negoziata da cui spesso nascono gli accordi con transazione fiscale; coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme il debito verso l’Erario, quello verso le banche e quello verso i fornitori di energia. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la scelta fatta oggi fino all’ultimo grado di giudizio, dove le questioni sul cram down fiscale si stanno decidendo proprio in questi mesi.
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Da dove si parte: debito pubblico, maggioranze e “voto determinante”
Prima di soppesare le opzioni, conviene fissare il terreno comune. Il cram down fiscale è il meccanismo con cui il tribunale omologa uno strumento di regolazione della crisi anche se l’Amministrazione finanziaria o gli enti previdenziali non aderiscono o votano contro. Non è una sanzione per il Fisco né un regalo al debitore: è una regola che impedisce al creditore pubblico di bloccare un piano che gli garantisce un trattamento non peggiore rispetto all’alternativa concreta, cioè la liquidazione giudiziale.
Il presupposto comune a tutte le strade è la transazione su crediti tributari e contributivi: la proposta, rivolta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione, all’Agenzia delle dogane quando rilevante e agli enti previdenziali, di pagare in tutto o in parte, e anche in forma dilazionata, tributi, accessori, contributi e premi. Per un’azienda di laterizi le voci tipiche sono l’IVA sulle vendite di materiale da costruzione non versata nei periodi di calo degli ordini, le ritenute sui dipendenti dei reparti di formatura ed essiccazione, i contributi INPS, talvolta le accise sul gas per i forni e i tributi locali sugli stabilimenti.
Il secondo concetto indispensabile è quello di adesione determinante. Il tribunale non può sostituire il “sì” del Fisco in ogni caso, ma solo quando senza quell’adesione non si raggiungerebbero le percentuali o le maggioranze richieste dallo strumento scelto. Se l’Erario pesa poco e le altre adesioni bastano già, il cram down non serve; se l’Erario è il primo creditore, come nel caso che stiamo esaminando, quasi sempre è proprio il suo voto a fare la differenza.
Il terzo concetto è il confronto con la liquidazione giudiziale. Ogni forma di cram down richiede che il credito pubblico sia soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe se l’impresa venisse liquidata. Qui il settore pesa: forni a tunnel, essiccatoi, linee di estrusione e cave di argilla autorizzate hanno spesso un valore di realizzo modesto rispetto ai costi di smantellamento e bonifica, mentre l’azienda in funzione genera flussi che possono pagare il Fisco più di quanto pagherebbe un’asta. È questa asimmetria che rende il cram down astrattamente credibile per una fornace.
Il quarto elemento riguarda i tempi. I procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non conoscono la sospensione feriale: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude espressamente, sicché i termini corrono anche in agosto. Diverso è il caso del contenzioso tributario sulle cartelle o sugli avvisi di accertamento, che resta soggetto alla sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969, come il processo civile ordinario e quello amministrativo. Confondere i due piani può far perdere un termine: un ricorso alla Corte di giustizia tributaria su un avviso di accertamento IVA beneficia della pausa estiva, l’opposizione all’omologazione di un accordo no.
Infine, il quadro normativo. Le regole sul cram down sono state riscritte dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella G.U. n. 227 del 27 settembre 2024 e in vigore dal 28 settembre 2024; le nuove norme sulla transazione fiscale si applicano alle proposte presentate dopo l’entrata in vigore. Le banche dati segnalano ulteriori ritocchi successivi ad alcuni commi dell’art. 63, ad opera del D.Lgs. 147/2026: per questo, prima di ogni deposito, il testo va riscontrato nella versione in vigore quel giorno. Sul fronte fiscale, a ottobre 2026 restano applicabili le discipline previgenti (D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 e D.Lgs. 74/2000 come modificati dal D.Lgs. 87/2024; D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024), mentre i testi unici delle sanzioni e della riscossione sono applicabili dal 1° gennaio 2027.
Il cram down non cancella il debito fiscale: lo rende negoziabile davanti a un giudice, a condizione che il piano paghi il Fisco meglio della liquidazione.
Prima strada: l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e omologazione forzosa
In cosa consiste
È lo strumento regolato dagli artt. 57, 60, 61 e 63 CCII. L’impresa conclude un accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta negli accordi agevolati e in quelli che nascono da una composizione negoziata) e, parallelamente, presenta agli uffici fiscali e previdenziali la proposta di transazione. Se il Fisco aderisce, la sua adesione vale come sottoscrizione dell’accordo. Se non aderisce, l’art. 63, comma 4, consente al tribunale di omologare comunque quando l’adesione pubblica è determinante e ricorrono quattro condizioni congiunte:
- l’accordo non ha carattere liquidatorio, cioè preserva la continuità aziendale anche solo in parte o in forma indiretta;
- gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;
- il credito pubblico riceve un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- ciascun ente riceve almeno il 50% del proprio credito, esclusi sanzioni e interessi, con interessi di dilazione al tasso legale.
Il comma 5 apre una variante: se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, il cram down resta possibile purché l’accordo sia non liquidatorio e non deteriore e il Fisco riceva almeno il 60%, con una dilazione non superiore a dieci anni.
Il comma 6 fissa due blocchi. Il primo: nei cinque anni precedenti il debitore non deve aver concluso una transazione della stessa natura poi risolta di diritto (il comma 7 estende il divieto a chi prosegue l’attività del debitore attraverso operazioni societarie o trasferimenti d’azienda). Il secondo scatta quando ricorrono insieme due elementi: il debito verso Fisco ed enti previdenziali è pari ad almeno l’80% dell’indebitamento complessivo, e deriva prevalentemente da omessi versamenti in almeno cinque periodi d’imposta, oppure, per almeno un terzo, da violazioni commesse con documentazione falsa, operazioni inesistenti o condotte fraudolente. Il comma 8 prevede la risoluzione di diritto della transazione se i pagamenti verso gli enti non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.
Quando ha senso: tre scenari tipici per una fornace
Il primo scenario è quello della fornace con un forte creditore bancario disponibile a ristrutturare: le banche, esposte su mutui per l’ammodernamento dei forni o su linee di anticipo fatture, preferiscono un riscadenzamento a un’asta di impianti difficilmente ricollocabili. Se le banche aderenti pesano almeno un quarto del totale, la soglia minima per il Fisco resta al 50% del capitale d’imposta.
Il secondo scenario è la fornace in cui il debito pubblico è alto ma non supera l’80% del passivo, perché accanto all’Erario ci sono fornitori di gas, trasportatori, cavatori e banche. In questo caso il blocco del comma 6 non scatta, anche se gli omessi versamenti coprono più anni.
Il terzo scenario è quello dell’azienda che ha già avviato una composizione negoziata e ha raccolto, con l’aiuto dell’esperto, adesioni dei creditori privati: l’accordo è il naturale sbocco delle trattative, e la relazione finale dell’esperto può rafforzare la percezione di serietà del piano.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa che ha già un consenso significativo dei creditori privati, un debito pubblico sotto l’80% del totale e un piano di continuità attestato con flussi credibili.
Come si esegue in sintesi
Si deposita la proposta di transazione presso gli uffici competenti, con la documentazione e la dichiarazione sostitutiva sulla sua completezza. L’Erario e gli enti hanno novanta giorni per esprimersi; se il debitore modifica la proposta, i termini si allungano di sessanta giorni, e se la modifica costituisce una nuova proposta il termine torna a novanta. Decorsi i termini o ricevuto il diniego, si propone la domanda di omologazione, dandone avviso via PEC agli enti: da quella ricezione decorre il termine di opposizione previsto dall’art. 48, comma 4. Il tribunale verifica le condizioni dei commi 4-6 e decide con sentenza, reclamabile.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la flessibilità: l’accordo non richiede classi, voto collettivo, commissario giudiziale. Le trattative restano private, e questo per una fornace che lavora con imprese edili e rivenditori di materiali è un valore commerciale concreto. Il secondo vantaggio è la prevedibilità delle soglie: la legge fissa numeri chiari (25%, 50%, 60%, dieci anni), che si possono simulare prima ancora di depositare. Il terzo è l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti di una stessa categoria, attraverso l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61, che può assorbire, ad esempio, i fornitori minori che non rispondono alle lettere.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il rovescio della medaglia è il rischio di uso distorto. La Cassazione ha chiarito che l’accordo non può essere un guscio vuoto costruito per abbattere il debito fiscale: se manca una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori, l’omologazione cade. A fronte di un debito quasi tutto pubblico, quindi, questa strada si restringe molto. Va soppesato anche il rischio di risoluzione: un ritardo superiore a sessanta giorni su una rata verso l’Erario fa cadere la transazione, e in un settore stagionale come quello dei laterizi, dove gli incassi si concentrano in primavera ed estate, il piano dei pagamenti va costruito sul calendario reale delle vendite. Infine c’è il blocco quinquennale, che preclude una seconda chance a breve.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha affermato che, nel regime precedente al D.Lgs. 136/2024, il cram down sul creditore pubblico presuppone un accordo con altri creditori: una transazione fiscale isolata, che coinvolge solo il debito tributario, è inammissibile. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la stessa Sezione ha qualificato come uso distorto l’accordo costruito solo per azzerare il debito fiscale. In senso conforme si era espressa la Corte d’Appello di Roma con il decreto n. 2304/2024. Sul versante favorevole al debitore, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2026, ha ritenuto che la determinanza dell’adesione pubblica vada valutata considerando insieme Agenzia delle Entrate e INPS, ferma la verifica separata, ente per ente, delle soglie minime e della non deteriorità.
Seconda strada: il concordato preventivo in continuità con transazione fiscale
In cosa consiste
Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 e seguenti CCII) è uno strumento collettivo: i creditori sono suddivisi in classi, votano, e il tribunale omologa se si raggiungono le maggioranze o se ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. La transazione fiscale è disciplinata dall’art. 88, riscritto dal D.Lgs. 136/2024: i crediti tributari e contributivi possono essere pagati in misura parziale o dilazionata, con il limite del valore che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale (non più il “valore di mercato” dei beni gravati), e con verifiche di convenienza e di non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. Il nuovo testo precisa che la “mancanza di adesione” comprende anche il voto contrario, non solo il silenzio.
Per il concordato in continuità, i commi 3 e 4 dell’art. 88 disciplinano il cram down: il dissenso del Fisco può essere superato ai fini della maggioranza necessaria per la ristrutturazione trasversale, ma non consente di aggirare il requisito dell’unanimità delle classi né quello dell’approvazione da parte di almeno una classe qualificata. In concreto: il voto contrario dell’Erario può essere neutralizzato se il resto dell’architettura delle classi regge.
Quando ha senso: tre scenari tipici
Il primo scenario è la fornace con un passivo frammentato, molti fornitori, alcuni dipendenti con crediti di lavoro, banche con garanzie diverse: l’architettura per classi consente di trattare in modo differenziato ciascun gruppo, e la ristrutturazione trasversale può superare il dissenso di qualche classe.
Il secondo scenario è l’azienda che ha bisogno di protezione forte e prolungata contro le azioni esecutive dell’agente della riscossione: pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti edili, ipoteche sullo stabilimento, fermi sugli automezzi. Il concordato offre misure protettive inserite in una procedura con un commissario giudiziale, che può dare credibilità al piano.
Il terzo scenario è quello in cui l’accordo di ristrutturazione non è percorribile perché mancano adesioni private sufficienti e il debito pubblico è così rilevante che neanche la soglia del 60% del comma 5 dell’art. 63 sarebbe sostenibile. Nel concordato, le soglie minime non sono fissate in percentuale come nell’accordo, ma ancorate al confronto con la liquidazione giudiziale e alle regole di distribuzione del valore.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa con molti creditori eterogenei, un’esposizione esecutiva già in corso e un valore della continuità nettamente superiore al valore di realizzo degli impianti.
Come si esegue in sintesi
Si deposita la domanda, spesso con riserva, con richiesta di misure protettive; si predispone il piano con l’attestazione; la proposta di transazione fiscale va presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale; il commissario giudiziale relaziona; i creditori votano; gli uffici fiscali esprimono il voto, e l’agente della riscossione vota solo per gli oneri di riscossione. In caso di dissenso, si chiede l’omologazione con ristrutturazione trasversale e con cram down fiscale nei limiti dell’art. 88.
I vantaggi, motivati
A fronte di una maggiore complessità, il concordato offre una protezione più strutturata, un controllo pubblico sul piano che rassicura clienti e fornitori, e la possibilità di trattare per classi i creditori. Inoltre la regola per cui la soglia minima per il Fisco discende dal confronto con la liquidazione può essere più favorevole quando gli impianti valgono poco: per una fornace, il valore di realizzo di un forno a tunnel dismesso può essere sorprendentemente modesto.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il rovescio della medaglia è l’incertezza interpretativa, ancora molto alta. Per le proposte anteriori al correttivo del 2024, la Cassazione ha escluso che il cram down fiscale previsto dal vecchio art. 88, comma 2-bis, si applicasse al concordato in continuità. Sulla nozione di classi interessate e sul valore eccedente la liquidazione, la Corte ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: finché quella risposta non arriva, l’architettura delle classi resta esposta a contestazioni. Va soppesato anche il costo procedurale: commissario giudiziale, attestatore, contributo unificato, spese di pubblicità, tempi più lunghi. Infine, se il concordato non viene omologato, il rischio di apertura della liquidazione giudiziale è più concreto, perché la crisi è ormai pubblica.
Le pronunce a supporto
Un principio da verificare sul testo delle pronunce più recenti è che il testo dell’art. 88, comma 2-bis, anteriore al D.Lgs. 136/2024 non permettesse di convertire il voto contrario dell’Erario in voto favorevole nel concordato in continuità, perché il rinvio all’art. 109, comma 1, limitava il meccanismo alle maggioranze del concordato liquidatorio. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026, la Prima Sezione ha rimesso alla Corte di giustizia UE la nozione di “parti interessate” della Direttiva 2019/1023, anticipando l’orientamento secondo cui la classe che consente l’omologazione a minoranza deve essere composta da creditori privilegiati non integralmente soddisfatti. Per le domande successive al 2024 il testo è cambiato, ma questi principi restano l’ossatura con cui i tribunali leggono le classi.
Terza strada: la composizione negoziata come anticamera del cram down
In cosa consiste
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) non è una procedura concorsuale e non contiene, al proprio interno, un cram down sul Fisco. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica della Camera di commercio, avvia le trattative con i creditori e può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori, compreso l’agente della riscossione, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio. Le trattative possono concludersi con un contratto, una convenzione di moratoria, un accordo con i creditori, oppure sfociare in uno degli strumenti di regolazione della crisi: tra questi, l’accordo di ristrutturazione con la percentuale ridotta prevista dall’art. 23, comma 2, e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Quando ha senso: tre scenari
Ha senso quando la fornace non è ancora insolvente in modo irreversibile e ha bisogno di tempo per verificare la sostenibilità del piano, magari in attesa della ripresa stagionale degli ordini. Ha senso quando le azioni esecutive dell’agente della riscossione minacciano la liquidità immediata: le misure protettive possono fermare un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. E ha senso quando serve costruire il consenso dei creditori privati, presupposto indispensabile per il successivo cram down nell’accordo di ristrutturazione.
Il profilo ideale per questa strada è l’impresa che ha bisogno di tempo protetto e di un interlocutore terzo per raccogliere le adesioni che renderanno poi praticabile il cram down.
I vantaggi e gli svantaggi
Il vantaggio è la riservatezza e la gradualità: l’impresa conserva la gestione, non c’è un commissario, e la relazione dell’esperto acquista peso nelle fasi successive. Il rovescio della medaglia è che da sola non vincola il Fisco: senza un’adesione volontaria dell’Erario, il debito tributario resta intatto, e le misure protettive hanno una durata limitata. La composizione negoziata non è un’alternativa al cram down, ma un modo per arrivarci con le carte in regola. Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Venezia nel giugno 2026 nasceva proprio da una composizione negoziata sfociata in un accordo con omologazione forzosa nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS.
Un elemento comune alle tre strade: il piano industriale della fornace
Qualunque strada si scelga, il giudice e gli uffici fiscali guarderanno allo stesso documento: il piano. Per un’azienda di laterizi il piano ha alcune peculiarità che vanno soppesate con attenzione, perché sono proprio quelle su cui si concentrano le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi di omologazione.
La prima peculiarità è l’energia. Il forno a tunnel lavora a ciclo continuo e non può essere spento e riacceso senza costi e rischi tecnici rilevanti. Il costo del gas naturale è quindi la principale variabile del conto economico: un piano credibile deve indicare come la fornace si approvvigiona (contratti a prezzo fisso o indicizzato, eventuali coperture), quale consumo specifico per tonnellata di prodotto è realistico e che cosa accade se il prezzo dell’energia sale. Un attestatore che non affronta questo punto lascia aperto il varco più ampio alla critica del creditore pubblico.
La seconda peculiarità è la domanda. I laterizi seguono il ciclo dell’edilizia residenziale e delle ristrutturazioni. Un piano che proietta volumi costanti senza spiegare da dove arrivano gli ordini, con quali clienti e con quali condizioni di pagamento, è fragile. Più solido è un piano che parte dai dati storici delle vendite per mese, li corregge prudenzialmente e costruisce su di essi il calendario delle rate verso l’Erario e l’INPS.
La terza peculiarità sono le autorizzazioni e i vincoli ambientali: cave di argilla, emissioni dei forni, gestione degli scarti. Il valore della continuità dipende anche dalla durata delle autorizzazioni, e il valore di liquidazione deve tener conto dei costi di ripristino che un acquirente o un curatore dovrebbe sostenere. È proprio questo dato che spesso rende il valore di liquidazione molto basso e, di conseguenza, rende più facile dimostrare che il piano tratta il Fisco meglio dell’alternativa.
La quarta peculiarità è il magazzino. Mattoni, blocchi e tavelle in giacenza hanno un valore che oscilla con la stagione e con la domanda locale; in una liquidazione, la vendita forzata del magazzino si realizza normalmente a sconto. Anche questa voce va stimata con prudenza, perché incide sia sui flussi del piano sia sul confronto con la liquidazione.
Un piano industriale fragile mette a rischio il cram down qualunque sia lo strumento scelto: l’energia, la stagionalità delle vendite e i costi di ripristino sono i tre punti che il creditore pubblico contesta per primi.
Le strade messe alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma verosimili per una fornace di medie dimensioni. Non descrivono casi reali dello Studio. I dati di partenza sono gli stessi per tutte le strade, così da rendere il confronto leggibile.
Dati comuni. Società che produce laterizi forati e blocchi per murature, con un forno a tunnel e due essiccatoi. Passivo complessivo: 3.874.600 €. Così composto:
- Erario: 1.612.300 €, di cui 1.218.400 € di imposte (IVA non versata su tre annualità, ritenute sui dipendenti) e 393.900 € di sanzioni e interessi;
- INPS: 287.500 €, di cui 231.700 € di contributi e 55.800 € di sanzioni e somme aggiuntive;
- banche: 1.104.200 € (mutuo per l’ammodernamento del forno e linee di anticipo fatture);
- fornitori: 870.600 €, di cui 412.900 € verso il fornitore di gas naturale e 457.700 € verso trasportatori, cavatori, fornitori di imballaggi e manutentori.
Il debito pubblico (Erario più INPS) vale 1.899.800 €, pari al 49,0% del totale. I creditori privati valgono 1.974.800 €, il 51,0%. L’attestatore stima che, in caso di liquidazione giudiziale, l’Erario recupererebbe circa 287.300 € e l’INPS circa 61.400 €, perché gli impianti, una volta fermi, hanno un valore di realizzo modesto e i costi di dismissione erodono l’attivo. La proposta di transazione viene depositata presso gli uffici il 3 novembre 2026.
Simulazione 1: accordo di ristrutturazione con le banche a bordo
Ipotesi: aderiscono le banche (1.104.200 €) e il fornitore di gas (412.900 €), per un totale di 1.517.100 €, pari al 39,2% del passivo. La soglia del 60% richiesta dall’art. 57 equivale a 2.324.760 €: senza il Fisco non si raggiunge, quindi l’adesione pubblica è determinante. Gli altri aderenti superano un quarto del totale (968.650 €), quindi si applica il comma 4 dell’art. 63.
Soglia minima per l’Erario: 50% di 1.218.400 € = 609.200 €. Soglia minima per l’INPS: 50% di 231.700 € = 115.850 €. Sanzioni e interessi non entrano nel calcolo della soglia. La proposta offre all’Erario 640.000 € in sette anni e all’INPS 121.000 € in cinque anni, con interessi di dilazione al tasso legale. Entrambi gli importi superano sia la soglia del 50% sia il valore stimato in liquidazione.
Tempi: il termine di novanta giorni per la risposta degli uffici scade il 1° febbraio 2027, un lunedì. Se gli uffici tacciono o rispondono negativamente, la domanda di omologazione può essere depositata subito dopo; ricevuto l’avviso PEC dagli enti l’8 febbraio 2027, il termine di trenta giorni per l’opposizione scade il 10 marzo 2027. Se la società modifica la proposta durante l’istruttoria, i termini slittano di sessanta giorni. In questa configurazione il cram down è astrattamente praticabile: le soglie sono rispettate, il debito pubblico è sotto l’80% e l’accordo è chiaramente di continuità. Il rischio che resta è quello della risoluzione: le rate devono cadere nei mesi di maggiore incasso, perché un ritardo di oltre sessanta giorni su una sola scadenza fa cadere la transazione.
Simulazione 2: accordo di ristrutturazione senza le banche
Stessi dati, ma le banche rifiutano. Aderiscono solo i fornitori, per 870.600 €, cioè il 22,5% del passivo: meno di un quarto. Con l’adesione pubblica considerata tale, l’accordo arriverebbe a 2.770.400 €, pari al 71,5%, quindi oltre il 60%. Ma poiché gli aderenti privati sono sotto il 25%, si applica il comma 5: il Fisco deve ricevere almeno il 60%, con una dilazione non superiore a dieci anni.
Soglia minima per l’Erario: 60% di 1.218.400 € = 731.040 €. Soglia minima per l’INPS: 60% di 231.700 € = 139.020 €. Il piano deve quindi destinare al debito pubblico almeno 870.060 € entro dieci anni, contro i 761.000 € della simulazione 1. La differenza, 109.060 €, va trovata nei flussi della fornace o in finanza esterna.
A fronte di questo aggravio, va soppesato un rischio ulteriore: con un consenso privato così ridotto, il giudice può interrogarsi sulla genuinità della ristrutturazione, come ha fatto la Cassazione nel 2026 parlando di uso distorto dell’accordo. Le banche, che restano fuori, possono inoltre proseguire le loro azioni se l’accordo non viene esteso a loro. Il cram down resta giuridicamente possibile, ma la sua tenuta dipende molto dalla qualità del piano e dalle ragioni del rifiuto bancario.
Simulazione 3: concordato preventivo in continuità
Stessi dati. La società deposita un concordato in continuità. Le classi sono così formate: crediti erariali privilegiati, crediti erariali chirografari (per la parte degradata), INPS, banche con garanzia ipotecaria sullo stabilimento, banche chirografarie, fornitore strategico di gas, fornitori ordinari. La proposta offre all’Erario 402.100 € (33% delle imposte) in sei anni e all’INPS 81.100 € (35% dei contributi), importi superiori al valore stimato in liquidazione ma inferiori alle soglie fisse dell’accordo.
Tutte le classi private votano a favore, l’Erario vota contro. Il tribunale può valutare l’omologazione con ristrutturazione trasversale, applicando il cram down nei limiti dell’art. 88: il dissenso del Fisco può essere superato ai fini della maggioranza, purché l’impianto delle classi rispetti le condizioni dell’art. 112, comma 2. Il vantaggio è evidente: il debito pubblico viene ridotto in misura maggiore che nell’accordo. Il rischio, altrettanto evidente, è che la classe dei creditori favorevoli venga contestata, alla luce dell’ordinanza interlocutoria del maggio 2026 e del rinvio alla Corte di giustizia UE. Il concordato può offrire un risparmio maggiore sul debito fiscale, ma con un margine di incertezza interpretativa più alto e una procedura più lunga e costosa.
Una variante che cambia tutto
Se lo stesso debito pubblico fosse pari all’82% del passivo e derivasse prevalentemente da omessi versamenti IVA su cinque periodi d’imposta, il comma 6 dell’art. 63 escluderebbe il cram down negli accordi di ristrutturazione. La fornace non avrebbe più questa strada e dovrebbe ragionare su un concordato, con le regole proprie dell’art. 88, oppure su una trattativa volontaria con l’Erario, magari in composizione negoziata. È un esempio di come un dato contabile, la composizione del passivo, possa chiudere un’opzione prima ancora di iniziare.
Le strade a confronto, voce per voce
La tabella che segue riassume le differenze. Ogni riga riflette le sezioni precedenti; per i costi si indicano solo le voci di procedura previste dalla legge, perché i compensi dei professionisti dipendono dall’incarico e non sono oggetto di questo confronto. È utile leggerla sapendo che le tre strade non si escludono del tutto: la composizione negoziata spesso precede l’accordo o il concordato, e un accordo fallito non impedisce, in linea di principio, di passare a un concordato.
| Voce | Accordo di ristrutturazione con cram down (art. 63) | Concordato in continuità con cram down (art. 88) | Composizione negoziata (artt. 12 ss.) |
|---|---|---|---|
| Tempi | 90 giorni per la risposta degli uffici, poi omologazione con eventuali opposizioni e reclamo | Mesi: domanda, piano, relazione del commissario, voto, omologazione | Durata limitata delle trattative; misure protettive temporanee |
| Complessità | Media: accordi bilaterali, attestazione, proposta al Fisco | Alta: classi, voto, commissario, ristrutturazione trasversale | Bassa-media: esperto, piattaforma, trattative |
| Soglia per il Fisco | 50% delle imposte (o 60% in dieci anni), esclusi sanzioni e interessi, e non deteriorità | Non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale, entro il valore di liquidazione | Nessun cram down: serve l’adesione volontaria |
| Rischi in caso di esito negativo | Mancata omologazione, ritorno alle azioni esecutive; blocco quinquennale se la transazione si risolve | Rischio più concreto di liquidazione giudiziale, crisi ormai pubblica | Fine delle protezioni; resta aperta la strada di accordo o concordato |
| Effetti sull’esecuzione | Misure protettive su richiesta; dopo l’omologazione il debito si riduce | Misure protettive e divieto di azioni esecutive durante la procedura | Misure protettive temporanee, anche contro l’agente della riscossione |
| Reversibilità | Si può passare al concordato | Difficile tornare indietro una volta aperta la procedura | Massima: si può scegliere lo sbocco alla fine |
| Costi di procedura | Contributo unificato, attestatore, spese di notifica | Contributo unificato, commissario giudiziale, attestatore, pubblicità | Compenso dell’esperto secondo i parametri di legge, spese di piattaforma |
La tabella non indica un vincitore: indica quale strada si adatta a quale fornace.
Come orientarsi: i criteri che decidono la scelta
Il ragionamento non può che essere condizionale. Ogni criterio va letto insieme agli altri, perché la stessa impresa può presentare elementi che spingono in direzioni opposte.
Primo criterio: il peso del consenso privato. Se la tua azienda ha già un accordo di massima con le banche o con il fornitore di energia, e queste adesioni superano il quarto del passivo, generalmente l’accordo di ristrutturazione è la strada più lineare: le soglie sono fisse e prevedibili. Se invece i creditori privati sono freddi o frammentati, il concordato con le sue classi offre un meccanismo collettivo che può superare i dissensi, a fronte di maggiore complessità.
Secondo criterio: la composizione e l’origine del debito pubblico. Se il debito verso Fisco e INPS è vicino o oltre l’80% del passivo e deriva da omessi versamenti protratti per cinque periodi, l’accordo con cram down è precluso. In questo caso il confronto si sposta tra concordato e trattativa volontaria. Se il debito pubblico è sotto quella soglia, entrambe le strade restano aperte.
Terzo criterio: il valore di liquidazione degli impianti. Una fornace con forni e linee obsoleti, difficilmente ricollocabili, ha un valore di liquidazione basso: la soglia di non deteriorità è più facile da superare. Se invece l’azienda possiede immobili di pregio o terreni edificabili, il confronto con la liquidazione può diventare impegnativo, e la soglia del 50% dell’accordo può risultare più conveniente del confronto concordatario.
Quarto criterio: la pressione esecutiva in corso. Se l’agente della riscossione ha già notificato pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti edili o ha iscritto ipoteca sullo stabilimento, la priorità è la protezione. Le misure protettive sono disponibili in tutte le strade, ma la loro durata e la loro solidità differiscono: in genere, quando l’urgenza è massima, la scelta della strada va fatta in pochi giorni.
Quinto criterio: la stagionalità dei flussi. I laterizi vendono soprattutto nei mesi in cui i cantieri sono attivi. Un piano che preveda rate fisse mensili rischia la risoluzione di diritto dopo il primo inverno difficile. Se i flussi sono molto concentrati, generalmente conviene una strada che consenta un calendario dei pagamenti più flessibile e un piano costruito sui dati storici di vendita.
“Il cram down fiscale non è una scorciatoia: è una verifica rigorosa che il piano paghi il Fisco meglio della liquidazione. Il nostro lavoro è costruire quella verifica in modo che regga davanti al tribunale e, se serve, fino in Cassazione.” – Avv. Giuseppe Angelo Monardo
I dubbi più frequenti di chi deve decidere
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Dalla composizione negoziata si può approdare all’accordo o al concordato. Da un accordo che non ottiene l’omologazione si può valutare un concordato, anche se il tempo trascorso e le eventuali azioni esecutive riprese nel frattempo rendono il passaggio più difficile. Il cammino inverso, dal concordato aperto a un accordo, è più complicato perché la procedura ha ormai reso pubblica la crisi e attivato organi della procedura.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio principale non è una sanzione, ma la perdita di tempo e di protezione. Un accordo respinto perché il debito pubblico superava l’80% o perché il consenso privato era fittizio fa perdere mesi in cui gli interessi corrono e i creditori riprendono le azioni. Una verifica preliminare della composizione del passivo e del valore di liquidazione riduce molto questo rischio, ma non lo azzera.
Il Fisco può impugnare l’omologazione? Sì, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS possono opporsi entro il termine previsto e proporre poi reclamo. Va però tenuto presente che, secondo la Cassazione (ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026), il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo al creditore che è diventato parte del giudizio con l’opposizione: chi non si è opposto non può reclamare, salvo lamentare un vizio di procedura che gli ha impedito di partecipare.
Le sanzioni e gli interessi vengono cancellati? Nell’accordo con cram down, le soglie minime del 50% e del 60% si calcolano escludendo sanzioni e interessi: il piano può quindi prevedere uno stralcio significativo di queste voci, purché sia rispettato il confronto con la liquidazione. Nel concordato, la sorte di sanzioni e interessi dipende dalla classe in cui sono collocati e dal confronto con la liquidazione.
Ci sono conseguenze penali per gli omessi versamenti? Il cram down incide sul debito, non cancella di per sé eventuali profili penali legati agli omessi versamenti IVA o di ritenute, che restano disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 come modificato dal D.Lgs. 87/2024. La pendenza di uno strumento di regolazione della crisi e i pagamenti previsti dal piano sono però elementi che vanno valutati anche su quel versante, con un’analisi specifica.
Se il Fisco tace, è come se avesse detto no? Negli accordi di ristrutturazione il silenzio degli uffici alla scadenza dei novanta giorni consente di proporre la domanda di omologazione, e il tribunale valuterà le condizioni del cram down come in caso di diniego espresso. Nel concordato, il nuovo testo dell’art. 88 chiarisce che la mancanza di adesione comprende anche il voto contrario. In entrambi i casi, il silenzio non equivale ad adesione: è il tribunale a doversi pronunciare sulla sussistenza delle condizioni.
L’agente della riscossione può continuare a pignorare durante le trattative? Senza misure protettive, sì: i pignoramenti presso terzi sui crediti verso i clienti e le procedure sugli immobili possono proseguire. Per questo, in una fornace che dipende dagli incassi stagionali, la richiesta di misure protettive va valutata fin dal primo giorno, sia nella composizione negoziata sia con il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Serve una nuova proposta se cambiano i numeri? Se, durante l’istruttoria, emergono nuovi debiti o cambiano le stime dell’attestatore, la proposta può essere modificata. La legge prevede però che la modifica allunghi i termini di risposta degli uffici di sessanta giorni, e che una modifica sostanziale, con percentuali o tempi diversi, valga come nuova proposta, con un nuovo termine di novanta giorni. Ogni cambiamento va quindi ponderato anche in termini di tempo.
I termini si fermano ad agosto? No, per i procedimenti del Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, quindi opposizioni, reclami e adempimenti dell’accordo o del concordato corrono anche in agosto. Restano invece sospesi dal 1° al 31 agosto i termini del contenzioso tributario ordinario, ad esempio un ricorso contro un avviso di accertamento.
Le pronunce che pesano sulla decisione
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina. Per ognuna sono indicati gli estremi disponibili nelle fonti consultate, il principio riformulato e la sua rilevanza per un’azienda di laterizi con il Fisco come primo creditore.
Sull’accordo di ristrutturazione con cram down
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Il principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa nei confronti del creditore pubblico richiede che esista un accordo con altri creditori, anche se non sufficiente a raggiungere da solo le percentuali minime; in assenza di questo accordo, una transazione fiscale che coinvolge solo il debito tributario non è ammissibile. Rilevanza: per una fornace che pensa di rivolgersi al tribunale con il solo Fisco come controparte, la porta è chiusa; il nuovo testo dell’art. 63 rafforza questa impostazione richiedendo il quarto di adesioni private o, in mancanza, la soglia più alta del 60%.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Il principio: c’è uso distorto dell’accordo quando le operazioni sono solo strumentali a costruire un piano che azzeri il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; la valutazione in fatto spetta al giudice di merito. Rilevanza: il giudice guarda alla sostanza del piano, non solo alle percentuali; per una fornace, il piano industriale (forni, energia, ordini) deve essere concreto e verificabile.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948 del 16 marzo 2026. Il principio: il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo ai creditori che hanno proposto opposizione nel giudizio di omologazione; il creditore pubblico che non ha partecipato non è legittimato, salvo che denunci un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Rilevanza: rende decisiva la corretta comunicazione via PEC agli enti, da cui decorre il termine di opposizione, e la fase di primo grado.
Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 18 giugno 2026. Il principio: la determinanza dell’adesione pubblica va valutata considerando insieme Amministrazione finanziaria ed enti previdenziali; se senza il loro voto complessivo la soglia dell’art. 57 non sarebbe raggiunta, il tribunale può omologare forzosamente nei confronti di entrambi, ma la soglia minima e la non deteriorità vanno verificate per ciascun ente. Rilevanza: per una fornace con debiti verso l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, la lettura unitaria facilita il raggiungimento della determinanza; la verifica separata impone però di calcolare le soglie ente per ente. La fonte consultata non riporta il numero della pronuncia.
Corte d’Appello di Roma, decreto n. 2304/2024. Il principio: l’accordo di ristrutturazione non può coincidere con la transazione fiscale; un piano che si regge solo sull’adesione forzata del Fisco non è ammissibile. Rilevanza: conferma, nel merito, la linea poi seguita dalla Cassazione nel 2026. La fonte consultata non riporta la data.
Corte d’Appello di Firenze, decreto del 14 ottobre 2022. Il principio: in assenza di un accordo e di creditori aderenti, il trattamento del Fisco risulterebbe deteriore senza una giustificazione nel sistema. Rilevanza: anche se anteriore al correttivo, chiarisce la ragione di fondo delle soglie di adesione privata.
Corte d’Appello di Milano, 23 febbraio 2023. Il principio: il trattamento meno favorevole riservato al creditore pubblico è giustificato quando il piano assicura la soddisfazione di una quota significativa del ceto creditorio. Rilevanza: per una fornace, mostra che il cram down si regge su un equilibrio complessivo, non solo sul rapporto con il Fisco.
Sul concordato preventivo in continuità
Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026. Il principio: la Corte ha proposto di escludere l’applicazione del cram down fiscale del vecchio art. 88, comma 2-bis, alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2; ha indicato che la classe che consente l’omologazione a minoranza deve essere composta da creditori privilegiati non integralmente soddisfatti; ha rimesso alla Corte di giustizia UE la nozione di “parti interessate” della Direttiva 2019/1023. Rilevanza: il giudizio è sospeso in attesa della risposta europea; per una fornace che progetta un concordato con ristrutturazione trasversale, la costruzione delle classi è il punto più esposto a contestazione.
Che cosa dicono, nel loro insieme
Lette insieme, queste pronunce tracciano una linea coerente: il cram down fiscale è ammesso, ma non come strumento per liberarsi del solo debito pubblico; richiede un consenso privato reale, un piano di continuità credibile e un confronto rigoroso con la liquidazione. Nel concordato, l’incertezza sulle classi resta alta fino alla pronuncia della Corte di giustizia UE. Nell’accordo, le soglie sono più chiare ma il giudice verifica con attenzione la genuinità dell’operazione.
Per una fornace, questo quadro suggerisce alcune cautele concrete. La prima riguarda il diritto intertemporale: le pronunce del 2026 della Cassazione si riferiscono in larga parte al testo anteriore al D.Lgs. 136/2024, e per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024 vanno lette alla luce delle nuove regole, che in parte recepiscono quei principi e in parte li superano. La seconda riguarda la prova: le pronunce di merito mostrano che le contestazioni del creditore pubblico si concentrano sulla stima del valore di liquidazione e sulla genuinità del consenso privato, ed è su questi due punti che l’attestazione deve essere più dettagliata. La terza riguarda il processo: l’ordinanza sul reclamo dimostra che il giudizio di omologazione di primo grado è il momento in cui si gioca gran parte della partita, perché le parti che non vi partecipano perdono la possibilità di impugnare. Un piano ben costruito, comunicato correttamente agli enti e difeso con coerenza in primo grado, ha quindi un vantaggio strutturale rispetto a un piano che si affida alla speranza di correggere gli errori nei gradi successivi.
Che cosa fa lo Studio Monardo per un’azienda di laterizi con il Fisco come primo creditore
Lo Studio non promette l’omologazione: costruisce la scelta e la difende. Questi sono gli strumenti concreti con cui interviene.
- Ricostruiamo il passivo per natura e origine: separiamo imposte, sanzioni e interessi, verifichiamo da quali periodi d’imposta derivano gli omessi versamenti e calcoliamo il peso del debito pubblico sul totale, per capire subito se scatta il blocco dell’80% dell’art. 63, comma 6.
- Verifichiamo cartelle, avvisi e intimazioni dell’agente della riscossione con lo staff tributario, per individuare importi prescritti, decaduti o contestabili prima di inserirli nella proposta di transazione.
- Simuliamo le soglie del 50% e del 60% dell’accordo e il confronto con la liquidazione giudiziale nel concordato, usando i dati reali della fornace e la stagionalità delle vendite.
- Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando accordo di ristrutturazione, concordato in continuità e composizione negoziata alla luce delle pronunce della Cassazione del 2026.
- Prepariamo e depositiamo la proposta di transazione fiscale presso gli uffici competenti, curando la documentazione e la dichiarazione sostitutiva e tenendo il calendario dei termini di novanta e sessanta giorni.
- Chiediamo le misure protettive quando l’agente della riscossione ha avviato pignoramenti presso terzi o iscritto ipoteca, e ne seguiamo conferma e durata.
- Coordiniamo il lavoro con l’attestatore e con l’esperto della composizione negoziata, perché il piano industriale della fornace e l’attestazione parlino la stessa lingua.
- Curiamo le comunicazioni PEC agli enti dopo la domanda di omologazione, da cui decorre il termine di opposizione, e gestiamo l’eventuale giudizio di opposizione.
- Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, dal reclamo fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano e le scadenze dei pagamenti verso Fisco e INPS, per prevenire la risoluzione di diritto entro sessanta giorni dalle scadenze.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra accordo e concordato va difesa domani senza cambiare mani, ed è proprio davanti alla Suprema Corte che nel 2026 si sono decise le questioni sul cram down fiscale. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di impostare la composizione negoziata come fase preparatoria, raccogliendo il consenso che renderà credibile l’omologazione forzosa. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il debito tributario e i flussi, gli avvocati costruiscono la strategia processuale.
In conclusione
Un’azienda di laterizi con il Fisco come primo creditore può chiedere il cram down fiscale, ma la risposta concreta dipende da tre variabili: quanto pesa il debito pubblico sul totale e da dove nasce, quanto consenso privato è possibile raccogliere, quanto vale la fornace in funzione rispetto alla fornace ferma. L’accordo di ristrutturazione offre soglie chiare e una procedura più snella; il concordato in continuità offre una protezione più ampia e un margine di riduzione potenzialmente maggiore, con più incertezza; la composizione negoziata è spesso il modo migliore per arrivare a entrambi con il consenso necessario.
La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezione e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio tra crisi d’impresa e debito fiscale: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è avvocato cassazionista, in grado di seguire la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.
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