Chi arriva a chiedere la liquidazione controllata ha di solito una domanda in testa: «alla fine, quando il tribunale mi libera dai debiti, sparisce davvero tutto?». Sui debiti verso banche, finanziarie e fornitori la risposta, a certe condizioni, è sì. Sui costi della procedura invece circolano molte convinzioni sbagliate. Parliamo del compenso dell’OCC, del liquidatore o del curatore, delle spese di pubblicità, vendita e custodia, dell’avvocato che difende la procedura e di quello che ha assistito il debitore. Su forum e gruppi social si legge di tutto. C’è chi è sicuro che “tanto paga lo Stato”, chi pensa che l’esdebitazione “azzeri anche il gestore”, chi considera gli acconti chiesti dall’OCC una specie di tassa illegittima.
Il passaparola nasce sempre da qualcosa di vero. Il Codice della crisi tutela davvero questi crediti in modo speciale, la Corte costituzionale ha davvero aperto il patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata e l’esdebitazione è davvero ampia. Ma ogni frammento, staccato dalle sue condizioni, diventa una trappola. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi entra in procedura convinto che i costi spariranno da soli non li mette nel conto, e può trovarsi a fine percorso con un debito che non aveva previsto.
Ecco i sette miti che analizziamo uno per uno:
- «Se non ho niente, la procedura la paga lo Stato.»
- «Con l’esdebitazione si cancella anche il compenso dell’OCC e del liquidatore.»
- «Il gestore viene pagato prima di tutti, anche prima della banca che ha l’ipoteca.»
- «Gli acconti chiesti dall’OCC non sono dovuti.»
- «Il mio avvocato lo paga la procedura, quindi a lui non devo più nulla.»
- «Con il patrocinio a spese dello Stato non pago nessuno.»
- «Se la massa non basta nemmeno per le spese, l’esdebitazione è persa.»
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché i costi della procedura si capiscono davvero solo stando dentro le procedure da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi il compenso dell’organismo, i preventivi e le liquidazioni del giudice delegato dal lato di chi li predispone, non solo di chi li riceve. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che serve quando un riparto o un decreto sul compenso va impugnato.
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Mito n. 1: «Se non ho niente, la procedura la paga lo Stato»
Il mito
«Chi è sovraindebitato e non ha beni non paga niente: le spese della liquidazione controllata le anticipa lo Stato, come per il gratuito patrocinio.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è recente. Con la sentenza n. 121/2024 (4 luglio 2024, data riportata dalla circolare del Tribunale di Torino che ne applica gli effetti), la Corte costituzionale ha esteso alla liquidazione controllata due istituti che prima valevano solo per il fallimento, oggi liquidazione giudiziale:
- il patrocinio a spese dello Stato per le cause che la procedura deve fare (art. 144 del d.P.R. 115/2002);
- la prenotazione a debito delle spese della procedura (art. 146 dello stesso decreto).
Su siti e giornali la notizia è passata con titoli come “via libera al gratuito patrocinio per la liquidazione controllata”. Detta così, sembra che d’ora in poi chi non ha soldi faccia tutto gratis. È comprensibile crederci, ma non è così.
La realtà
In realtà la norma dice tre cose che il passaparola ha perso per strada.
Primo: i costi della procedura sono crediti prededucibili, e quindi si pagano con l’attivo. L’art. 6, comma 1, CCII (testo vigente su Brocardi, aggiornato al 12/8/2026, modificato alle lettere a) e d) dal D.Lgs. 136/2024) qualifica come prededucibili, oltre ai crediti così definiti da specifiche norme di legge:
- i crediti per spese e compensi delle prestazioni dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (lettera a);
- i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata per la gestione del patrimonio, il compenso degli organi e le prestazioni professionali collegate (lettera d).
“Prededucibile” non vuol dire “pagato da altri”. Vuol dire pagato per primo con i soldi della procedura. L’art. 221 CCII mette i crediti prededucibili alla lettera a) dell’ordine di distribuzione, prima dei crediti con prelazione, dei chirografari e dei postergati. L’art. 275, comma 6-bis, CCII, introdotto dal correttivo, richiama l’art. 221 anche per la liquidazione controllata.
Secondo: lo Stato non anticipa il compenso dell’OCC né quello del liquidatore. La circolare dei giudici della sezione competente del Tribunale di Torino, emessa dopo la sentenza 121/2024, lo spiega bene. La Corte ha esteso alla liquidazione controllata la prenotazione a debito delle spese della procedura (contributo, imposte, diritti), ma non le anticipazioni a carico dell’Erario. Nella liquidazione giudiziale queste ultime coprono il compenso del curatore e le spese di pubblicità. Prenotare a debito non significa cancellare un costo: la voce viene annotata e va pagata con le prime somme che entrano nella procedura. Secondo la stessa circolare, il liquidatore non può prelevare somme per altre spese finché quelle di giustizia prenotate non sono state saldate, salvo urgenze motivate.
Terzo: la liquidazione controllata chiesta dal debitore presuppone un attivo. L’art. 268, comma 3, CCII (testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024) dice che, se la domanda è del debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie. Chi non ha davvero nulla, né oggi né in prospettiva, ha un’altra strada: l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). Lì il comma 6 riduce della metà i compensi dell’OCC, ma non li azzera.
In sintesi: la procedura costa e quei costi si pagano con l’attivo. Lo Stato interviene solo per le spese di giustizia e solo in parte.
La prova
- Corte cost. n. 121/2024: il patrocinio a spese dello Stato si estende alla liquidazione controllata quando il giudice delegato autorizza la causa e attesta che manca l’attivo per le spese. La prenotazione a debito si estende alle spese della procedura.
- Circolare del Tribunale di Torino: la prenotazione non è automatica con la sentenza di apertura. Serve un provvedimento successivo del giudice delegato, su istanza motivata del liquidatore. È revocata, con pagamento delle spese, quando la procedura incassa liquidità sufficiente.
- Artt. 6 e 221 CCII, letti su Brocardi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che la procedura sia gratis firma l’incarico all’OCC senza leggere il preventivo. Non mette da parte nulla per il fondo spese e propone al giudice una quota mensile di reddito da destinare ai creditori troppo bassa per coprire anche i costi. Il risultato tipico è una procedura che si trascina e un liquidatore costretto a chiedere integrazioni. Nei casi peggiori la domanda viene giudicata inammissibile perché l’attivo attestato non basta neppure a pagare la procedura. Per il debitore è il danno più grave: tempo perso, misure protettive che cadono e creditori che riprendono le esecuzioni.
Mito n. 2: «Con l’esdebitazione si cancella anche il compenso dell’OCC e del liquidatore»
Il mito
«L’esdebitazione libera da tutti i debiti, quindi anche il gestore e il liquidatore, se non sono stati pagati, non possono più chiedermi nulla.»
Perché ci credono in tanti
Perché la formula della legge è ampia. L’art. 278, comma 1, CCII (testo letterale vigente) definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Le esclusioni sono poche e tassative (art. 278, comma 7):
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Il compenso dell’OCC non è nell’elenco. Da qui il ragionamento: “non è escluso, quindi è compreso”. Vero, ma solo a metà.
La realtà
Qui bisogna essere onesti: il codice non dice in modo espresso se il compenso non pagato dell’OCC o del liquidatore diventi inesigibile con l’esdebitazione. È una questione aperta, e chi la presenta come risolta (in un senso o nell’altro) semplifica. Proviamo a ricostruire gli argomenti.
A favore dell’inesigibilità c’è la lettera dell’art. 278, comma 1. Parla di crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura”, senza distinguere tra crediti concorsuali e prededucibili. Il compenso dell’OCC per l’attività svolta prima dell’apertura nasce dal contratto con il debitore. È un credito anteriore che viene soddisfatto nella procedura, con preferenza. Se il riparto non basta, è “rimasto insoddisfatto nell’ambito della procedura” come gli altri.
Contro l’inesigibilità, o almeno per una forte cautela, ci sono altri elementi del sistema:
- Per la liquidazione giudiziale l’art. 281, comma 1, CCII (testo vigente) dice che il tribunale dichiara inesigibili i “debiti concorsuali non soddisfatti”. Il compenso degli organi è invece un costo della procedura.
- L’art. 282 CCII prevede che l’istanza sia comunicata dal liquidatore ai “creditori ammessi al passivo”, che possono fare osservazioni entro 15 giorni. Il liquidatore che è anche creditore del proprio compenso non è un creditore ammesso al passivo come gli altri. Il suo compenso, quando l’OCC è confermato liquidatore, non va nemmeno insinuato (Trib. Rovigo 2 settembre 2025, nella sintesi di EC News dell’11/11/2025).
- Il compenso del liquidatore matura dopo l’apertura, durante la procedura. Non è un debito “anteriore” del debitore nel senso tradizionale.
Nella pratica, poi, il sistema è costruito proprio perché il problema non si presenti. Il compenso dell’OCC e del liquidatore si liquida secondo il D.M. 202/2014 (art. 275, comma 3, CCII dopo il correttivo). Il giudice delegato ne autorizza il pagamento con il decreto di chiusura (art. 276, comma 2, CCII, come applicato nella circolare torinese), con le somme accantonate. Gli acconti versati dal debitore durante la fase preliminare vanno imputati al compenso finale.
La correzione essenziale: non si può contare sull’esdebitazione per non pagare l’OCC. Sul punto non c’è una norma chiara né una pronuncia di Cassazione che abbiamo potuto verificare. Il comportamento prudente è considerare il compenso pattuito come un’obbligazione da adempiere, nei modi e nei tempi concordati.
Conviene anche tenere distinti due momenti, che il passaparola tende a confondere. Il primo è l’attività dell’OCC prima dell’apertura: raccolta dei documenti, relazione, deposito della domanda. Questo compenso nasce dall’incarico firmato dal debitore ed è regolato dal preventivo. Il secondo è l’attività del liquidatore dopo l’apertura, cioè inventario, vendite, stato passivo e riparti. Questo compenso è liquidato dal giudice delegato e pagato con l’attivo della procedura. Nel primo caso il debitore è parte di un contratto e risponde dei suoi impegni. Nel secondo il costo grava anzitutto sulla massa. Proprio qui si colloca l’incertezza su cosa accada se la massa non basta. Sapere in quale dei due momenti è sorto ciascun importo è il primo passo per capire che cosa si può discutere e che cosa no.
La prova
- Art. 278, comma 1, CCII: inesigibilità dei crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura”.
- Art. 281, comma 1, CCII: per la liquidazione giudiziale, inesigibilità dei “debiti concorsuali”.
- Art. 282 CCII: procedimento con i creditori ammessi al passivo e reclamo entro 30 giorni.
- Trib. Rovigo, 2 settembre 2025 (numero non indicato nella fonte): quando il gestore è confermato liquidatore, il suo compenso lo liquida il giudice delegato dopo il rendiconto, tenendo conto degli accordi con il debitore, e non va insinuato al passivo.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non versare gli acconti, di non concordare un piano di pagamento con l’OCC e di arrivare all’esdebitazione con un debito che il professionista ritiene ancora esigibile. Rischia poi di ricevere, dopo la chiusura, una richiesta o un decreto ingiuntivo. Nei casi più gravi rischia di più. Se il mancato pagamento si traduce nel rifiuto di fornire documenti o di versare le quote fissate dal giudice, la procedura rallenta. L’art. 280, lettera c), CCII nega l’esdebitazione al debitore che ha “ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura”: chi credeva di risparmiare può perdere il beneficio su tutti gli altri debiti.
Mito n. 3: «Il gestore viene pagato prima di tutti, anche prima della banca che ha l’ipoteca»
Il mito
«La prededuzione vuol dire che l’OCC prende i suoi soldi per primo da tutto quello che si vende, anche dalla casa ipotecata.»
Perché ci credono in tanti
Perché in parte è vero: il credito prededucibile viene prima di tutti nell’ordine dell’art. 221 CCII. Ed è vero che alcune spese gravano anche sul ricavato del bene ipotecato. Sono le spese di conservazione e liquidazione di quel bene: la custodia, la perizia, la pubblicità della vendita, l’IMU maturata dopo l’apertura. Per l’IMU sull’immobile fallito la Cassazione (ord. n. 18882/2022, richiamata su Brocardi e da Edotto) l’ha qualificata come spesa specifica dell’immobile, prededucibile sul suo ricavato anche se ipotecato. Molti hanno generalizzato: “se la custodia si paga dal ricavato della casa, allora anche il gestore”.
La realtà
La Cassazione ha distinto con chiarezza due tipi di costi.
- Spese specifiche del bene: custodia, perizia, pubblicità della vendita di quel bene. Si pagano dal suo ricavato, anche se è ipotecato, perché servono a trasformarlo in denaro a vantaggio anche del creditore garantito.
- Compenso dell’OCC o gestore: è prededucibile, ma non si paga con precedenza sulla quota del ricavato dei beni ipotecati destinata al creditore garantito. Non si può nemmeno ripartire in proporzione su quel ricavato.
La ragione, spiegata dalla Corte, è che la procedura di sovraindebitamento è volontaria e attivata nell’interesse del debitore. Non è una spesa generale sostenuta nell’interesse dei creditori ipotecari. Il principio è stato affermato in una liquidazione del patrimonio regolata dalla L. 3/2012. La sintesi di iusletter riportata nella nostra scheda di lavoro lo attribuisce anche a una pronuncia di marzo 2025 sul compenso del gestore. Si inserisce poi senza forzature nel CCII, il cui art. 222, comma 2, esclude per la liquidazione giudiziale il ricavato dei beni dati in pegno o ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti, dal soddisfacimento dei prededucibili. L’art. 275, comma 6-bis, non richiama espressamente l’art. 222 per la liquidazione controllata: la Cassazione ha comunque ragionato sullo stesso principio.
La correzione essenziale: la prededuzione dà la precedenza sull’attivo libero, non sul ricavato della casa ipotecata destinato alla banca.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401 (sintesi Edotto del 3/6/2025). Il tribunale aveva collocato il compenso dell’OCC in privilegio sul ricavato dell’immobile ipotecato, con preferenza sul creditore fondiario. La Cassazione ha cassato con rinvio: il compenso, pur prededucibile, non è spesa generale nell’interesse dei creditori e non grava sul ricavato destinato al garantito.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (nota da sintesi iusletter, non letta integralmente): il compenso del gestore è prededucibile ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati.
- Art. 222, comma 2, CCII (Brocardi).
Cosa rischia chi ci crede
L’esempio più comune è quello del debitore che ha solo la casa, con un mutuo che ne supera il valore. Se l’immobile viene venduto, quasi tutto il ricavato va alla banca. Chi pensava che “il gestore si paga dalla casa” scopre che per il compenso dell’OCC resta solo l’attivo libero: la quota di stipendio destinata alla procedura, un’auto, un conto. Se questo attivo non basta, il compenso resta in tutto o in parte scoperto, e torniamo alla questione aperta del mito n. 2. Per questo il preventivo e le modalità di pagamento vanno ragionati prima di depositare la domanda, tenendo conto di quanto attivo libero esiste davvero.
Mito n. 4: «Gli acconti chiesti dall’OCC non sono dovuti»
Il mito
«Il gestore viene pagato alla fine dal tribunale: se mi chiede soldi prima, è una richiesta che posso ignorare.»
Perché ci credono in tanti
Perché è vero che il compenso finale lo liquida il giudice e lo autorizza il giudice delegato. Nel piano di ristrutturazione del consumatore l’art. 71, comma 4, CCII prevede che il giudice liquidi il compenso dell’OCC dopo la relazione finale, secondo il D.M. 202/2014, tenendo conto degli accordi con il debitore. Nella liquidazione controllata l’art. 275, comma 3, rinvia allo stesso decreto. Molti ne deducono che prima di quel momento “non si deve niente”.
La realtà
La realtà è diversa e ha una sua logica. L’OCC lavora per mesi prima che il giudice veda la domanda:
- raccoglie documenti;
- interroga le banche dati;
- comunica l’incarico al Fisco e all’agente della riscossione;
- scrive la relazione particolareggiata.
Per questo la disciplina dei compensi prevede gli acconti. Secondo la ricostruzione di EC News (11/11/2025), l’art. 15, comma 2, D.M. 202/2014 li ammette. La somma degli acconti non deve superare il compenso finale, per evitare restituzioni. Se emergono maggiori valori di attivo o passivo, il debitore deve versare un conguaglio all’OCC.
Il rapporto tra debitore e OCC è un vero contratto d’opera, preceduto da un preventivo. L’art. 68, comma 2, lettera d), CCII impone che la relazione dell’OCC indichi “presuntivamente” i costi della procedura. Gli acconti concordati sono dovuti e vanno poi scalati dal compenso finale liquidato dal giudice. Ciò che il debitore può e deve pretendere è altro:
- la trasparenza del preventivo;
- la suddivisione per fasi (stragiudiziale, giudiziale, esecutiva);
- l’imputazione di ogni somma versata.
La correzione essenziale: l’accordo con l’OCC conta, e conta molto. La giurisprudenza dà prevalenza a quanto pattuito tra le parti rispetto ai soli parametri. Il giudice, nella liquidazione, tiene conto degli accordi e della diligenza dell’OCC (art. 71, comma 6, CCII per il piano del consumatore).
«Nel sovraindebitamento il preventivo dell’OCC non va subìto ma letto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, verifica voce per voce che acconti e compenso corrispondano alle fasi effettivamente previste.»
La prova
- Trib. Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023 (sintesi EC News): prevalenza della pattuizione tra le parti sugli altri criteri di liquidazione del compenso.
- Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105, richiamata dal Tribunale di Napoli nello stesso senso.
- Trib. Rovigo, 2 settembre 2025: la liquidazione del giudice delegato deve rispettare gli accordi privati tra OCC e debitore.
- Artt. 68, comma 2, lett. d), 71, commi 4 e 6, e 275, comma 3, CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Chi non versa gli acconti concordati può vedersi rinunciare l’incarico. L’OCC non è obbligato a lavorare senza copertura e il preventivo, di solito, regola proprio la rinuncia. Il debitore resta così senza relazione e senza domanda, nel momento in cui magari ha un pignoramento in corso. In più il credito dell’OCC per l’attività già svolta resta dovuto. Se la procedura non si apre, non c’è nemmeno un’esdebitazione che possa riguardarlo.
Mito n. 5: «Il mio avvocato lo paga la procedura, quindi a lui non devo più nulla»
Il mito
«Il credito dell’avvocato che mi ha assistito è prededucibile: lo paga il liquidatore e, se non basta, si cancella con l’esdebitazione come tutto il resto.»
Perché ci credono in tanti
Perché il CCII ha davvero ampliato la prededuzione dei crediti professionali. L’art. 6, comma 1, CCII rende prededucibili, entro il 75% e solo se lo strumento è omologato o aperto, i crediti dei professionisti per:
- la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano soggetto a omologazione (lettera b);
- la domanda di concordato preventivo (lettera c).
Per la liquidazione controllata, secondo il commento pubblicato da Studio Cataldi il 21/5/2023, l’art. 277 CCII riconosce la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della procedura, senza limiti percentuali. È una norma da verificare sul testo vigente prima di farvi affidamento. Il passo successivo del passaparola è automatico: “allora paga la procedura”.
La realtà
Bisogna distinguere due avvocati diversi.
1. Il difensore della procedura. È l’avvocato che il liquidatore o il curatore incarica, con l’autorizzazione del giudice, per una causa revocatoria, il recupero di un credito o un’opposizione. Il suo credito nasce durante la procedura per una prestazione richiesta dagli organi e rientra nell’art. 6, comma 1, lettera d). Lo paga la massa e, se la massa non ha liquidità, si apre la strada del patrocinio a spese dello Stato (mito n. 6). Il debitore non gli deve nulla personalmente: il cliente è la procedura.
2. Il difensore personale del debitore. È l’avvocato scelto dal debitore per preparare la domanda, assisterlo all’udienza, impugnare un provvedimento. Il suo è un credito personale verso il debitore. Può diventare prededucibile se è sorto “in funzione” della procedura e se la prestazione era utile. La prededuzione però:
- non è automatica: la Cassazione chiede una verifica concreta, fatta ex ante, della funzionalità della prestazione;
- va fatta valere nel concorso;
- si scontra con la stessa regola del mito n. 3, cioè non tocca il ricavato dei beni ipotecati destinato ai garantiti.
Sulla sorte della parte non soddisfatta valgono due regole distinte:
- per l’attività svolta prima dell’apertura, il credito è anteriore e rientra in linea di principio tra quelli che l’esdebitazione rende inesigibili, se è rimasto insoddisfatto nella procedura;
- per l’attività svolta dopo l’apertura nell’interesse personale del debitore, ad esempio un reclamo contro il diniego dell’esdebitazione, il credito è nuovo, e i debiti nuovi non sono toccati dall’esdebitazione.
Va ricordato anche che il debitore consumatore non è obbligato ad avere un avvocato nel piano di ristrutturazione: secondo l’art. 68, comma 1, CCII non è necessaria l’assistenza di un difensore. Scegliere un legale è utile in molte situazioni, ma è una scelta, e il relativo rapporto va regolato per iscritto come qualunque incarico.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, sent. 2 gennaio 2024, n. 4 (massima su Brocardi, art. 6): per riconoscere la prededuzione al professionista il giudice deve valutare in concreto, con giudizio ex ante, se la prestazione era funzionale agli scopi della procedura.
- Trib. Reggio Emilia, verbale d’udienza di formazione dello stato passivo del 2 maggio 2023 (numero non indicato; sintesi Studio Cataldi): prededuzione riconosciuta, per identità di ragione, al professionista che aveva assistito il debitore nella domanda di liquidazione giudiziale in proprio.
- Art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), CCII (Brocardi).
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che “paga la procedura” non firma un incarico chiaro, non chiede di sapere come verrà trattato il credito del proprio legale e si trova con due sorprese possibili:
- il liquidatore contesta la prededuzione, e il credito finisce tra i chirografari o fuori dal riparto;
- l’avvocato chiede il pagamento di prestazioni svolte dopo l’apertura, che l’esdebitazione non tocca.
Il rapporto con il proprio difensore va chiarito per iscritto all’inizio, distinguendo le fasi.
Mito n. 6: «Con il patrocinio a spese dello Stato non pago nessuno»
Il mito
«Se ho un reddito basso chiedo il gratuito patrocinio e così non pago né l’OCC, né il liquidatore, né l’avvocato.»
Perché ci credono in tanti
Perché il patrocinio a spese dello Stato esiste anche nel civile, perché la soglia di reddito è nota (12.838,01 € secondo il D.M. 10/5/2023, salvo aggiornamenti successivi da verificare) e perché la sentenza n. 121/2024 della Corte costituzionale ha parlato proprio di patrocinio nella liquidazione controllata.
La realtà
Il patrocinio introdotto dalla Corte costituzionale riguarda la procedura, non la persona del debitore. Come chiarisce la circolare torinese:
- serve a consentire al liquidatore di fare cause anche senza liquidità per contributo unificato e marche, prenotati a debito, e per i compensi del consulente tecnico di parte, anticipati dall’Erario;
- è subordinato all’autorizzazione del giudice delegato e all’attestazione che manca l’attivo per le spese;
- va revocato, con pagamento delle spese, quando la procedura incassa liquidità da qualunque fonte;
- se la procedura vince la causa, la condanna alle spese va a favore dell’Erario; se non vince, la spesa è annotata e recuperata se arriva attivo.
Il patrocinio, quindi, non copre il compenso dell’OCC e non copre il compenso del liquidatore. Nella liquidazione giudiziale l’art. 146 del d.P.R. 115/2002 fa anticipare all’Erario il compenso del curatore e le spese di pubblicità. Secondo la circolare torinese, la sentenza 121/2024 non ha esteso questa anticipazione alla liquidazione controllata.
Diverso è il patrocinio richiesto dal debitore come persona, per farsi assistere da un avvocato. Le regole generali del d.P.R. 115/2002 valgono per i giudizi civili, con i limiti di reddito. Per le singole fasi delle procedure di sovraindebitamento, come la domanda, l’udienza o il reclamo, la questione va verificata in concreto con il Consiglio dell’Ordine competente. Nelle fonti lette per questo articolo non c’è una regola chiara, e preferiamo dirlo invece di promettere una copertura che potrebbe non esserci.
La correzione essenziale: il patrocinio a spese dello Stato aiuta la procedura a fare le cause, non paga l’OCC né il liquidatore.
La prova
- Corte cost. n. 121/2024: illegittimità dell’art. 144 del d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevede il patrocinio per la liquidazione controllata, e dell’art. 146 nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle sue spese.
- Circolare del Tribunale di Torino post 121/2024, che richiama anche Corte cost. n. 217/2019 sull’anticipazione dei compensi di consulenti e ausiliari.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sul patrocinio per non pagare l’OCC scopre a metà strada che l’organismo chiede comunque il proprio compenso. A quel punto la procedura si inceppa. Chi conta sul patrocinio per il proprio avvocato, senza averlo verificato, rischia di dover pagare il professionista per intero se l’ammissione viene negata o revocata.
Mito n. 7: «Se la massa non basta nemmeno per le spese, l’esdebitazione è persa»
Il mito
«Se alla fine il liquidatore riesce a pagare solo le spese e ai creditori non arriva nulla, il tribunale non mi concede l’esdebitazione.»
Perché ci credono in tanti
Perché era la regola di un tempo. Nella legge fallimentare l’art. 142, comma 2, richiedeva che i creditori concorsuali fossero stati soddisfatti almeno in parte. Il ricordo è rimasto nel passaparola, rafforzato da qualche decisione di merito che ha continuato a usare formule del testo previgente. La Trib. Venezia, decreto n. 1/2025 del 20/1/2025, parlava ancora di “quattro anni e 10%”.
La realtà
Nel CCII l’esdebitazione non dipende dalla percentuale pagata ai creditori. L’art. 280 (testo letterale vigente) elenca cinque condizioni, tutte soggettive:
- nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta e reati simili, salvo riabilitazione;
- nessuna distrazione dell’attivo o esposizione di passività inesistenti, nessun aggravamento del dissesto, nessun ricorso abusivo al credito;
- collaborazione con gli organi della procedura;
- nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- non più di due esdebitazioni.
L’art. 282, comma 2, aggiunge per la liquidazione controllata l’assenza di condanne per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento.
Una massa che copre solo le spese, quindi, non impedisce in sé il beneficio. Conta come il debitore si è comportato. Se la procedura non ha altro attivo da acquisire, l’art. 272, comma 3, CCII ne consente anche la chiusura anticipata. In ogni caso l’esdebitazione “opera” alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1).
Qui torna però il collegamento con i costi. La collaborazione richiesta dall’art. 280, lettera c), comprende anche il versamento delle quote di reddito fissate dal giudice e la consegna dei documenti. Il debitore che smette di versare quanto stabilito perché “tanto va tutto al liquidatore” rischia di essere considerato ostruzionista.
La prova
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi): la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. L’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi): l’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it del 20/5/2026): la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che “senza soldi per i creditori non c’è esdebitazione” spesso non chiede nemmeno la liquidazione controllata, e resta esposto per anni a pignoramenti dello stipendio. Oppure, già in procedura, rinuncia a collaborare pensando che il risultato sia comunque perso. Proprio quella mancata collaborazione diventa allora la vera causa del diniego.
Il mito alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi teorici con dati inventati, non casi reali. Servono a mostrare in che ordine i soldi escono dalla procedura e dove si crea, se si crea, il “buco” dei costi. Gli importi del compenso dell’OCC sono puramente ipotetici: nella realtà li determina il giudice secondo il D.M. 202/2014 e gli accordi tra le parti.
Ipotesi 1: attivo libero sufficiente, il mito n. 2 non serve a nulla
Situazione di partenza:
- debitore lavoratore dipendente in liquidazione controllata su propria domanda, con l’OCC confermato liquidatore (art. 270, comma 2, lettera b, CCII);
- il giudice fissa una quota di stipendio da versare alla procedura di 385 € al mese per 36 mesi: 13.860 €;
- viene venduta un’auto non gravata da vincoli per 2.940 €;
- attivo complessivo: 16.800 €.
Costi della procedura:
- spese di pubblicità e vendita dell’auto: 312 €;
- compenso dell’OCC-liquidatore liquidato dal giudice (ipotesi): 3.870 €;
- acconti già versati dal debitore nella fase preliminare: 1.200 €, residuo da pagare 2.670 €.
Sequenza:
- in testa all’ordine dell’art. 221 escono i prededucibili, cioè 312 € + 2.670 € = 2.982 €;
- restano 13.818 € per i creditori, ripartiti secondo le prelazioni e poi in proporzione;
- con l’esdebitazione diventa inesigibile ciò che resta dei crediti concorsuali.
Il compenso dell’OCC è stato pagato per intero. La domanda “si cancella con l’esdebitazione?” non si pone nemmeno. È lo scenario fisiologico, ed è il motivo per cui un preventivo realistico e un attivo libero attestato con prudenza contano più di qualunque speranza sull’esdebitazione.
Ipotesi 2: tutto il valore è nella casa ipotecata
Situazione di partenza:
- unico bene: un appartamento ipotecato a garanzia di un mutuo con residuo di 168.400 €;
- ricavato della vendita: 121.700 €;
- spese specifiche dell’immobile (custodia, perizia, pubblicità della vendita): 4.350 €, prelevate dal ricavato;
- alla banca vanno quindi 117.350 €;
- attivo libero: solo 2.180 € su un conto. Nessuna quota di stipendio, perché il reddito non supera quanto serve al mantenimento della famiglia.
Costi generali:
- compenso dell’OCC-liquidatore (ipotesi): 5.640 €;
- acconti versati: 1.500 €, residuo 4.140 €.
Sequenza:
- seguendo Cass. 14401/2025 e Cass. 6865/2025, il residuo del compenso non può essere preso dalla quota del ricavato destinata alla banca;
- grava solo sull’attivo libero: 2.180 €;
- restano scoperti 1.960 €.
Alla chiusura il debitore chiede l’esdebitazione. Per i 117.350 € di mutuo non recuperati e per i debiti chirografari la risposta è chiara: diventano inesigibili, se ricorrono le condizioni degli artt. 280 e 282. Per i 1.960 € del compenso, invece, si apre la questione aperta descritta nel mito n. 2. La lettera dell’art. 278 si presta a includerli. Il sistema e la qualifica di costo della procedura spingono nel senso opposto. Chi aveva previsto lo scenario lo ha gestito prima, concordando con l’OCC un piano di versamento dal proprio reddito disponibile e rendendo così irrilevante la domanda.
Calendario del procedimento di esdebitazione (date ipotetiche, controllate sul calendario):
- istanza comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi lunedì 2 novembre 2026;
- osservazioni dei creditori entro martedì 17 novembre 2026 (15 giorni, art. 282, comma 1);
- decreto comunicato lunedì 30 novembre 2026;
- reclamo possibile entro mercoledì 30 dicembre 2026 (30 giorni, art. 282, comma 3).
Questi termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
Ipotesi 3: il debitore incapiente
Situazione di partenza: nessun bene, reddito sotto la soglia dell’art. 283, comma 2, CCII. La liquidazione controllata non si aprirebbe, perché l’OCC non può attestare un attivo acquisibile (art. 268, comma 3). Il debitore chiede l’esdebitazione dell’incapiente.
Costi:
- compenso dell’OCC calcolato secondo i parametri (ipotesi): 2.460 €;
- per l’art. 283, comma 6, è ridotto della metà: 1.230 €.
Non c’è massa, non c’è riparto e non c’è prededuzione da far valere. Il compenso lo paga il debitore, anche a rate se concordato. Pensare che “l’esdebitazione cancella anche quello” è qui ancora più fragile: l’esdebitazione dell’incapiente riguarda i debiti verso i creditori elencati nella domanda, non il costo dell’organismo che la presenta. Il mito “la procedura è gratis per chi non ha nulla” si dimostra falso proprio nel caso in cui sembrava più vero.
Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nel passaparola
Ogni mito di questo articolo è nato da un frammento corretto. Rimetterli in fila aiuta a vedere il quadro reale.
È vero che i costi della procedura sono protetti. L’art. 6 CCII li rende prededucibili. L’art. 221 li mette in testa all’ordine di distribuzione e l’art. 275, comma 6-bis, estende quell’ordine alla liquidazione controllata. Chi ha lavorato per la procedura viene pagato prima dei creditori. Ma la protezione opera sull’attivo, non crea denaro dove non c’è.
È vero che la Corte costituzionale ha aperto il patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito alla liquidazione controllata (sent. 121/2024). Ma lo ha fatto per le spese di giustizia e le cause della procedura, non per il compenso dell’OCC o del liquidatore. E ciò che è prenotato a debito si paga con le prime somme disponibili.
È vero che l’esdebitazione è ampia. L’art. 278 parla di crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura” e le esclusioni del comma 7 sono tassative. Ma la sorte dei costi non pagati della procedura non è chiarita dal testo. Su questo punto chi offre certezze, in un senso o nell’altro, va oltre ciò che le fonti consentono.
È vero che la prededuzione batte i creditori. Ma non batte la banca sul ricavato dell’immobile ipotecato, per la parte che le spetta (Cass. 14401/2025 e 6865/2025). Fanno eccezione le spese specifiche di quel bene, come custodia, perizia e pubblicità della vendita.
È vero che il compenso finale lo liquida il giudice. Ma gli acconti concordati sono dovuti, l’accordo con l’OCC prevale sui parametri (Trib. Napoli 38/2023, Cass. 34105/2019) e il giudice ne tiene conto.
È vero che il credito dell’avvocato del debitore può essere prededucibile. Ma solo se la prestazione è funzionale alla procedura, valutata in concreto (Cass. 4/2024). E le prestazioni rese dopo l’apertura nell’interesse personale del debitore sono debiti nuovi, che l’esdebitazione non tocca.
È vero, infine, che la povertà della massa non esclude l’esdebitazione (Cass. 28505/2024). Ma la collaborazione con la procedura, che comprende anche i versamenti fissati dal giudice, è una condizione (art. 280, lettera c).
Ricomposti così, i frammenti portano a una conclusione semplice. I costi della procedura vanno previsti, discussi e finanziati all’inizio, non sperati cancellati alla fine.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume in una riga ciascun mito e la regola che lo corregge. È pensata per chi deve decidere in fretta se depositare una domanda, firmare un preventivo o rispondere a una richiesta di acconto: per ogni voce indica la norma o la pronuncia da cui partire. Dove la regola non è certa la tabella lo dice, perché in questa materia il “dipende” è spesso la risposta più onesta.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Se non ho niente, la procedura la paga lo Stato | I costi sono prededucibili e si pagano con l’attivo (artt. 6 e 221 CCII). Lo Stato prenota a debito solo le spese di giustizia (Corte cost. 121/2024). La liquidazione chiesta dal debitore richiede un attivo attestato (art. 268, comma 3) |
| L’esdebitazione cancella anche OCC e liquidatore | Questione aperta: la lettera dell’art. 278 è ampia, ma l’art. 281 parla di “debiti concorsuali” e il compenso è un costo della procedura, liquidato e pagato alla chiusura. Non farci affidamento |
| Il gestore si paga prima di tutti, anche dalla casa ipotecata | Prededucibile sì, ma non sul ricavato dei beni ipotecati destinato al creditore garantito (Cass. 14401/2025; Cass. 6865/2025) |
| Gli acconti all’OCC non sono dovuti | Gli acconti concordati sono dovuti e si scalano dal compenso finale. L’accordo tra le parti prevale (Trib. Napoli 38/2023; Cass. 34105/2019) |
| Il mio avvocato lo paga la procedura | Il difensore della procedura sì; il difensore personale ha un credito verso il debitore, prededucibile solo se funzionale (Cass. 4/2024). Le prestazioni successive all’apertura sono debiti nuovi |
| Con il patrocinio a spese dello Stato non pago nessuno | Il patrocinio post 121/2024 serve alla procedura per le cause. Non copre il compenso dell’OCC né quello del liquidatore |
| Se la massa paga solo le spese, niente esdebitazione | Il CCII non chiede una percentuale minima (art. 280; Cass. 28505/2024). Conta la condotta del debitore, compresa la collaborazione |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il compenso dell’OCC è sempre prededucibile?
Sì, per espressa previsione dell’art. 6, comma 1, lettera a), CCII, che lo qualifica come prededucibile insieme alle spese delle prestazioni dell’Organismo. La prededuzione però dà la precedenza solo nel riparto, sull’attivo libero. Non garantisce che l’attivo ci sia, e non consente di attingere alla quota del ricavato dei beni ipotecati che spetta al creditore garantito.
Quindi è vero che, se il liquidatore non viene pagato per intero, posso ignorare la sua richiesta dopo l’esdebitazione?
Dipende, e non conviene scommetterci. Il codice non risolve il punto in modo espresso e non abbiamo trovato pronunce di legittimità verificate che lo chiudano. La soluzione prudente è arrivare alla chiusura con i costi coperti, attraverso acconti, accantonamenti e versamenti concordati, e far valutare caso per caso qualunque richiesta successiva.
Quindi è vero che lo Stato anticipa le spese di pubblicità nella liquidazione controllata?
No, secondo la lettura della circolare del Tribunale di Torino sulla sentenza 121/2024. La Corte ha esteso la prenotazione a debito delle spese della procedura, non le anticipazioni a carico dell’Erario previste per la liquidazione giudiziale. Queste riguardano il compenso del curatore e la pubblicità. In ogni caso la prenotazione va chiesta dal liquidatore e autorizzata dal giudice delegato con un provvedimento specifico.
Quindi è vero che il contributo unificato per la liquidazione controllata è di 851 €?
No, non risulta. L’importo fisso di 851 € è quello della liquidazione giudiziale. Per la liquidazione controllata, come osserva la stessa circolare torinese, la normativa vigente non contiene una disposizione equivalente. L’importo dovuto va verificato con la cancelleria del tribunale competente al momento del deposito.
Quindi è vero che il credito del mio avvocato rientra nell’esdebitazione?
Dipende dalla fase. Per l’attività prestata prima dell’apertura e rimasta insoddisfatta nella procedura, il credito segue in linea di principio la sorte degli altri crediti anteriori. Per l’attività prestata dopo l’apertura nel tuo interesse personale, ad esempio un reclamo, il credito è nuovo e non è toccato dall’esdebitazione. Per questo l’incarico va scritto distinguendo le fasi.
Le sentenze che smontano i miti
Raccogliamo qui le pronunce citate nel testo, ciascuna collegata al mito che smentisce o ridimensiona. Per ognuna indichiamo che cosa abbiamo potuto leggere: il testo integrale, la massima o una sintesi di rivista. Una massima o una sintesi non sostituisce la lettura della decisione, e chi deve usarla in un atto deve recuperarne il testo.
1. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2024 (4 luglio 2024, come riportato dalla circolare del Tribunale di Torino) – miti n. 1 e n. 6.
La Consulta ha esteso alla liquidazione controllata il patrocinio a spese dello Stato per le cause della procedura, a condizione che il giudice delegato le autorizzi e attesti la mancanza di attivo. Ha esteso anche la prenotazione a debito delle spese della procedura. È rilevante perché ridimensiona il mito della “procedura gratis”: interviene sulle spese di giustizia, non sui compensi degli organi. Fonte letta: circolare dei giudici della sezione competente del Tribunale di Torino.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14401 – mito n. 3.
In una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, la Corte ha escluso che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, possa essere pagato con precedenza sul ricavato dell’immobile ipotecato destinato al creditore fondiario, o essere ripartito in proporzione su quel ricavato. Il motivo è che la procedura è volontaria e attivata nell’interesse del debitore, quindi quel compenso non è una spesa generale nell’interesse dei creditori. Fonte letta: sintesi Edotto del 3/6/2025.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 – mito n. 3.
Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Conferma che la prededuzione non è un super-privilegio sul bene della banca. Fonte: sintesi iusletter riportata nella nostra scheda di lavoro, testo integrale non letto.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18882/2022 – mito n. 3, in negativo.
L’IMU maturata dopo l’apertura del fallimento è una spesa specifica dell’immobile e grava in prededuzione sul suo ricavato, anche se ipotecato. Spiega da dove nasce il mito: alcune spese, quelle specifiche del bene, si pagano davvero dal ricavato ipotecato, ma il compenso generale dell’OCC no. Fonti: massima su Brocardi (art. 222) e richiamo di Edotto, che riportano date diverse. Per questo la citiamo con il solo numero e anno.
5. Cass. civ., Sez. I, sent. 2 gennaio 2024, n. 4 – mito n. 5.
Per riconoscere la prededuzione a un credito professionale, il giudice deve verificare in concreto, con un giudizio ex ante, se la prestazione era funzionale agli scopi della procedura. È il criterio con cui si misura la pretesa del difensore personale del debitore. Fonte letta: massima su Brocardi, art. 6 CCII.
6. Trib. Reggio Emilia, verbale di udienza per la formazione dello stato passivo del 2 maggio 2023 (numero non indicato) – mito n. 5.
È stata riconosciuta la prededuzione al professionista che aveva assistito il debitore nella domanda di liquidazione giudiziale in proprio, per identità di ragione con la prededuzione prevista per i crediti professionali legati alla liquidazione controllata. Mostra che la prededuzione del legale del debitore esiste, ma passa dal vaglio dello stato passivo. Fonte letta: Studio Cataldi, 21/5/2023.
7. Trib. Rovigo, 2 settembre 2025 (numero non indicato) – miti n. 2 e n. 4.
Se l’OCC è confermato liquidatore, il suo compenso è liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto finale, tenendo conto degli accordi con il debitore, e non va insinuato al passivo. Se il liquidatore è un altro professionista, il compenso resta prededucibile ma va verificato e insinuato. Chiarisce che il compenso dell’organo segue un canale proprio, distinto da quello dei creditori concorsuali. Fonte letta: sintesi EC News dell’11/11/2025.
8. Trib. Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023 – mito n. 4.
Nella liquidazione del compenso del gestore prevale la pattuizione tra le parti. Rende centrale il preventivo firmato dal debitore. Fonte letta: sintesi EC News dell’11/11/2025.
9. Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105 – mito n. 4.
Richiamata dal Tribunale di Napoli a sostegno della prevalenza dell’accordo sul compenso. È anteriore al CCII e la citiamo solo come radice dell’orientamento. Fonte letta: sintesi EC News.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 – mito n. 7.
La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Con l’art. 280 CCII è venuto meno il requisito oggettivo della soddisfazione parziale dei creditori. Smentisce l’idea che una massa capace di pagare solo le spese faccia perdere il beneficio. Fonte letta: massima su Brocardi, art. 280.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 – mito n. 7.
L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza: la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione. Sposta l’attenzione dal patrimonio al comportamento. Fonte: massima su Brocardi, art. 280.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 – miti n. 1 e n. 7.
Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza. La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è però un requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. Ricorda che il lavoro dell’OCC, che ha un costo, è una condizione per accedere alla procedura. Fonte: sintesi diritto.it del 20/5/2026.
13. Trib. Milano, n. 9567 del 5 novembre 2024 – miti n. 2 e n. 4, per analogia.
In tema di compenso dell’esperto nella composizione negoziata, quindi in un istituto diverso dal sovraindebitamento, il tribunale ha dato prevalenza all’accordo tra le parti. Ha inoltre ritenuto che la liquidazione del compenso valga come prova scritta per il decreto ingiuntivo. L’analogia serve a far capire che il compenso dei professionisti della crisi, se non pagato, è un credito che si può far valere. Fonte: massima nei massimari camerali riportata nella nostra scheda di lavoro.
Cosa può fare lo Studio Monardo: separare i costi veri da quelli raccontati
Sui costi della procedura il passaparola fa danni soprattutto prima del deposito, quando le scelte sono ancora aperte. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Verifichiamo il preventivo dell’OCC voce per voce: fasi, acconti, spese vive, conguagli. Controlliamo che corrisponda all’attività prevista e che gli acconti siano imputati al compenso finale.
- Accertiamo quanto attivo libero esiste davvero, distinguendolo dal ricavato dei beni ipotecati. Così si sa in anticipo se i costi della procedura saranno coperti, alla luce di Cass. 14401/2025.
- Costruiamo la proposta di quota di reddito da destinare alla liquidazione controllata, in modo che copra spese e compensi senza compromettere il mantenimento della famiglia.
- Valutiamo l’alternativa dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) quando l’attivo non è attestabile, considerando anche la riduzione a metà dei compensi dell’OCC.
- Redigiamo un incarico scritto per l’assistenza legale che distingua le fasi anteriori e successive all’apertura. Così il debitore sa quale parte del rapporto può essere prededucibile e quale no.
- Esaminiamo il progetto di riparto e la collocazione dei crediti prededucibili. Se un compenso è stato posto a carico del ricavato ipotecato in contrasto con la giurisprudenza, o se un credito professionale è stato collocato senza verificarne la funzionalità, predisponiamo le osservazioni nei 15 giorni.
- Contestiamo i decreti di liquidazione dei compensi e i provvedimenti sul riparto con il reclamo previsto dal codice, nel rispetto dei termini, che corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione e le eventuali repliche alle osservazioni dei creditori. Documentiamo la collaborazione del debitore, compresi i versamenti eseguiti, con riferimento all’art. 280, lettera c).
- Analizziamo le richieste ricevute dopo la chiusura: compensi residui, crediti professionali, spese prenotate a debito. Verifichiamo se sono esigibili alla luce dell’esdebitazione e della natura del credito.
- Verifichiamo con la cancelleria e con il Consiglio dell’Ordine contributo unificato, prenotazioni a debito e possibilità di patrocinio a spese dello Stato, invece di darli per scontati.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la doppia veste di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC. Chi conosce dall’interno come si forma un preventivo, come si chiede un acconto e come il giudice delegato liquida il compenso sa anche dove il debitore ha margini di discussione e dove no. L’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta poi quando nel sovraindebitamento entrano debiti d’impresa e crediti professionali di natura diversa.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta la domanda è lo stesso professionista che, se serve, impugna il riparto o il decreto sull’esdebitazione. Accanto all’Avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono redditi, spese di mantenimento e attivo; gli avvocati ne traggono le conseguenze giuridiche su prededuzione, riparto ed esdebitazione.
Chiusura: prima i conti, poi l’esdebitazione
L’esdebitazione è uno strumento potente, ma non è una spugna che assorbe tutto. I crediti verso banche, finanziarie e fornitori rimasti insoddisfatti possono diventare inesigibili. I costi della procedura seguono invece una logica propria: vengono pagati per primi con l’attivo libero, non toccano il ricavato ipotecato che spetta alla banca, non sono anticipati dallo Stato e la loro sorte, se restano scoperti, non è scritta chiaramente da nessuna parte. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce queste regole prima di firmare un incarico o di depositare una domanda può organizzarsi perché la questione non si ponga mai.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC: i preventivi, gli acconti e le liquidazioni dei compensi li conosce dal lato di chi li predispone. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire senza cambi di difensore anche le impugnazioni su riparti ed esdebitazione.
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