Le Multe Stradali Rientrano Nell’esdebitazione?

Tra le domande che arrivano più spesso a chi si occupa di sovraindebitamento, quella sulle multe stradali è forse la più carica di aspettative. Chi ha accumulato verbali non pagati, cartelle dell’Agente della riscossione o ingiunzioni del Comune, e magari si ritrova anche un fermo sull’auto, sente dire che “con la legge salva-suicidi si cancella tutto”. È comprensibile crederci: l’esdebitazione è davvero uno strumento potente, capace di liberare dai debiti verso banche, finanziarie, fornitori e, in molti casi, anche verso il Fisco. Proprio per questo il passaparola tende ad allargarne i confini oltre quanto dice la legge.

Il problema è che sulle multe il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) contiene una regola precisa, scritta nell’art. 278, comma 7, lettera b), e una serie di sfumature che il passaparola ha perso per strada: la differenza tra sanzione “autonoma” e sanzione “accessoria”, la sorte delle maggiorazioni semestrali e delle spese di notifica, il ruolo della cartella, il fermo amministrativo, il pagamento in riparto nella liquidazione controllata, la prescrizione. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi è certo che le multe spariranno smette di difendersi, lascia scadere i termini per far valere la prescrizione e si ritrova, a procedura chiusa, con un debito che pensava cancellato.

In questa guida verifichiamo, uno per uno, gli otto miti più diffusi:

  1. “Con l’esdebitazione si cancellano tutti i debiti, multe comprese”;
  2. “Le multe cadono come le sanzioni fiscali, insieme al debito principale”;
  3. “Almeno maggiorazioni e spese di notifica vengono cancellate”;
  4. “Quando la multa diventa cartella o ingiunzione cambia natura”;
  5. “Con la procedura il fermo amministrativo sull’auto sparisce per sempre”;
  6. “Nella liquidazione controllata il Comune non prende nulla, oppure, se prende qualcosa, il resto è cancellato”;
  7. “Se la multa non è esdebitabile, non c’è più niente da fare”;
  8. “Per il debitore incapiente le multe spariscono di sicuro”.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la domanda “le multe rientrano nell’esdebitazione?” si colloca esattamente nel punto d’incontro tra due mondi: le procedure da sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e il contenzioso sulla riscossione coattiva (cartelle, ingiunzioni, fermi, prescrizione), che lo staff multidisciplinare dello Studio segue in materia tributaria e di riscossione, con la possibilità, da avvocato cassazionista, di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.

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Mito n. 1: “Con l’esdebitazione si cancellano tutti i debiti, multe comprese”

Il mito

“Una volta ottenuta l’esdebitazione, non devo più niente a nessuno: anche le multe stradali sono cancellate.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è grande. L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come “liberazione dai debiti” e afferma che essa comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione controllata. Il messaggio che arriva al pubblico, attraverso articoli divulgativi, trasmissioni televisive e racconti di chi ha chiuso una procedura, è quello della “ripartenza da zero” (il cosiddetto fresh start di matrice europea, legato alla Direttiva UE 2019/1023). Inoltre, nella vita di molti sovraindebitati, le multe convivono con debiti che invece si cancellano davvero: prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto, bollette. È naturale pensare che anche le multe seguano la stessa sorte.

C’è anche un secondo motivo: la normativa precedente (L. 3/2012) e i suoi commenti hanno lasciato in circolazione formule generiche, e molte guide online si limitano a dire che “l’esdebitazione libera da tutti i debiti residui”, senza riportare l’elenco delle esclusioni.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più preciso. L’art. 278, comma 7, CCII, nel testo vigente (non modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024), stabilisce che restano esclusi dall’esdebitazione:

  • lettera a): gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • lettera b): i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, “nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.

La multa per violazione del Codice della strada è una sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto decisivo è la seconda metà della frase: sono escluse le sanzioni che non siano accessorie a debiti estinti. La multa stradale non accede ad alcun altro debito: non è la “coda” di un tributo o di un contributo, ma è essa stessa il debito principale, nato dalla violazione di una regola di circolazione e punita con una somma di denaro. Non esiste un “debito estinto” a cui possa agganciarsi.

Per questo la multa stradale, in quanto sanzione amministrativa pecuniaria autonoma, resta fuori dall’esdebitazione: dopo il decreto il Comune, la Prefettura o l’Agente della riscossione possono continuare a chiederla.

La ragione di sistema è intuitiva. La sanzione ha una funzione punitiva e deterrente: se bastasse una procedura concorsuale per farla sparire, il sovraindebitato avrebbe un incentivo a non rispettare le regole. Il legislatore ha scelto di proteggere questa funzione, lasciando invece cadere le sanzioni che hanno senso solo come appendice di un debito (per esempio la sanzione per l’omesso versamento di un’imposta) quando quel debito si estingue.

Va però chiarito un aspetto che il mito confonde: “esclusa dall’esdebitazione” non significa “esclusa dalla procedura”. La multa può (e spesso deve) essere indicata tra i debiti, il Comune o l’Agente della riscossione possono partecipare al concorso e ricevere pagamenti, e la procedura resta comunque conveniente per tutti gli altri debiti. Lo vedremo nei miti successivi.

La prova

Il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b), CCII è la prova principale. Sul fronte giurisprudenziale, il Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), in un caso di esdebitazione del debitore incapiente, ha applicato proprio le esclusioni della lettera b), confermando che il limite delle sanzioni non accessorie è considerato operativo dai giudici di merito. Per contrasto, il Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026, ha incluso nell’esdebitazione una sanzione tributaria perché accessoria a un debito estinto: la logica della norma è la stessa, ma porta a esiti opposti a seconda della natura della sanzione (ne parliamo al mito n. 2).

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che le multe spariranno di solito commette tre errori:

  • non le indica con precisione nella domanda o nella documentazione per l’OCC, perdendo l’occasione di farle pagare almeno in parte con l’attivo della procedura;
  • smette di controllare le notifiche e lascia passare atti che interrompono la prescrizione, o non eccepisce una prescrizione già maturata;
  • pianifica il bilancio familiare post-esdebitazione senza considerare che quelle somme torneranno a essere richieste, magari con un nuovo fermo o un pignoramento presso terzi.

Il risultato è la sensazione di essere stati “traditi” dalla procedura, quando in realtà la procedura ha funzionato esattamente come previsto dalla legge.

Mito n. 2: “Le multe cadono come le sanzioni fiscali, insieme al debito principale”

Il mito

“Ho letto che le sanzioni del Fisco si cancellano con l’esdebitazione: allora valgono le stesse regole per le multe.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è recente e autorevole. Il Trib. Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (pronuncia nota dalla sintesi pubblicata da Eutekne il 25 aprile 2026, senza indicazione del numero), ha stabilito che, in una liquidazione controllata chiusa con esdebitazione su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale. La notizia è circolata molto, e nel passaggio di bocca in bocca il termine “tributaria” si è perso: è rimasto solo “le sanzioni si cancellano”.

Inoltre, nelle cartelle dell’Agente della riscossione le multe compaiono spesso accanto a tributi locali, tasse automobilistiche, IMU o TARI. Visivamente sembrano tutte “debiti col Comune” o “debiti con l’Agenzia”, e il cittadino non ha motivo di distinguerle.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la parola “accessorie”. La sanzione tributaria per omesso o tardivo versamento esiste in quanto esiste l’imposta: se l’imposta non è dovuta, non c’è niente da sanzionare. Quando l’esdebitazione rende inesigibile il tributo, la sanzione collegata perde il proprio presupposto e, secondo la lettura di Torino, cade con esso, proprio perché l’art. 278, comma 7, lett. b), esclude solo le sanzioni “che non siano accessorie a debiti estinti”.

La multa stradale funziona diversamente. Il verbale per eccesso di velocità, divieto di sosta o mancato uso delle cinture non accede a un debito: punisce una condotta. Non c’è un tributo principale che si estingue e “trascina” con sé la sanzione. La sentenza di Torino sulle sanzioni tributarie accessorie non si estende alle multe stradali, che restano sanzioni autonome e quindi escluse.

Questo non significa che tutto ciò che compare nella stessa cartella abbia la stessa sorte. Una cartella può contenere, per esempio, una tassa automobilistica regionale non pagata con la relativa sanzione e interessi, e accanto alcune multe stradali. In questo caso il ragionamento si sdoppia:

Voce in cartella Natura Sorte probabile con l’esdebitazione
Tributo (es. tassa automobilistica, TARI) Debito principale Rientra (credito insoddisfatto)
Sanzione per omesso versamento del tributo Sanzione accessoria a debito estinto Rientra secondo Trib. Torino 9/4/2026
Multa stradale Sanzione amministrativa autonoma Esclusa (art. 278 c.7 lett. b)
Maggiorazioni sulla multa Sanzione aggiuntiva che segue la multa Tendenzialmente esclusa (v. mito n. 3)

Il lavoro da fare, quindi, è leggere la cartella riga per riga e classificare ogni voce: solo così si capisce cosa resterà dopo il decreto.

La prova

Oltre al citato decreto torinese, che va usato con cautela perché ne conosciamo solo la sintesi, è utile ricordare il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b): la norma non esclude “tutte le sanzioni”, ma solo quelle non accessorie a debiti estinti. È la stessa formula a imporre la distinzione. La giurisprudenza di merito sulle multe stradali nell’esdebitazione è, ad oggi, scarsa e non abbiamo trovato una pronuncia con estremi certi che affermi il contrario.

Cosa rischia chi ci crede

Chi confonde le due categorie si aspetta che il decreto copra anche le multe e scopre il contrario quando arriva il primo sollecito dopo la chiusura. Nei casi peggiori, il debitore ha rinunciato a contestare multe illegittime o prescritte “tanto si cancellano”, e ha perso la possibilità di farlo.

Mito n. 3: “Almeno maggiorazioni e spese di notifica vengono cancellate”

Il mito

“La multa resta, d’accordo, ma le maggiorazioni del 10% a semestre e le spese di notifica sono accessori: quelli si cancellano.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento ha una sua logica apparente: se l’art. 278 salva dall’esclusione le sanzioni “accessorie”, allora tutto ciò che si aggiunge alla multa (maggiorazioni, spese di notifica, spese di procedimento, oneri di riscossione) dovrebbe essere “accessorio” e quindi cancellabile. In più, le maggiorazioni sono vissute come un’ingiustizia: una multa da poche centinaia di euro, lasciata in sospeso qualche anno, può crescere in modo sensibile. Di recente si è anche letto che la maggiorazione semestrale “sta per essere abolita”, il che rafforza l’idea che si tratti di un elemento debole.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Bisogna distinguere tra maggiorazioni e spese.

Le maggiorazioni. L’art. 27 della L. 689/1981, richiamato per la riscossione delle sanzioni stradali dall’art. 206 del Codice della strada, prevede al comma 6 che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, fino al semestre in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 308/1999, ha qualificato questa maggiorazione come sanzione aggiuntiva, non come risarcimento né come corrispettivo del ritardo.

Ecco il punto. La maggiorazione è sì “accessoria”, ma è accessoria alla multa, e la multa non è un debito estinto: resta dovuta perché esclusa dall’esdebitazione. La formula dell’art. 278 salva solo le sanzioni accessorie “a debiti estinti”. Se la multa sopravvive, sopravvive anche la maggiorazione che ne dipende: l’accessorio segue il principale anche quando il principale non si cancella.

Va aggiunto che l’applicazione automatica delle maggiorazioni alle cartelle per multe stradali è stata a lungo discussa: secondo la ricostruzione pubblicata da diritto.it, Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3701 le ha escluse in un caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia, mentre Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2007, n. 22100 ha ammesso il calcolo automatico. Sono pronunce datate, ma ricordano che la correttezza della maggiorazione in cartella è un tema da verificare: se è stata calcolata male o non era dovuta, la si contesta come tale, indipendentemente dall’esdebitazione.

C’è poi la novità annunciata: secondo un articolo di LentePubblica del 16 settembre 2026, il nuovo testo-base del Codice della strada in consultazione eliminerebbe del tutto la maggiorazione semestrale, sostituendola con il pagamento del doppio della sanzione (calcolato sulla metà del massimo edittale, detratto quanto già versato) più le spese effettivamente sostenute. È una proposta, non una norma in vigore: oggi la maggiorazione dell’art. 27 resta applicabile, e bisognerà verificare se e come la riforma regolerà le multe già scadute.

Le spese di notifica e di procedimento. Qui il quadro è meno netto e conviene presentare le due letture:

  • prima lettura: le spese non sono “sanzioni”, quindi non rientrano nella lettera b) e sono un normale credito che, se insoddisfatto, diventa inesigibile con l’esdebitazione;
  • seconda lettura: l’art. 203, comma 3, del Codice della strada fa del verbale non contestato un titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione più le spese di procedimento; le spese formano con la sanzione un unico credito sanzionatorio e ne seguono la sorte.

Non abbiamo trovato pronunce con estremi certi che risolvano il punto. In un’ottica prudente conviene considerare a rischio l’intera somma iscritta a ruolo per la multa, e far valere la prima lettura come argomento difensivo quando le spese pesano in modo significativo. Lo stesso ragionamento vale per gli oneri di riscossione dell’Agente.

La prova

Il testo dell’art. 27, comma 6, L. 689/1981 (nella parte riportata dalle fonti lette) e la qualificazione data dalla Corte costituzionale con l’ord. 308/1999 chiudono la questione delle maggiorazioni nel senso della loro sopravvivenza insieme alla multa. Per le spese, la questione resta aperta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ritiene che il “carico aggiuntivo” sparisca sottostima il debito residuo, a volte di molto: su multe vecchie le maggiorazioni possono arrivare a rappresentare una parte rilevante della somma. E, soprattutto, non controlla se le maggiorazioni sono state calcolate correttamente, rinunciando a una contestazione che avrebbe ridotto l’importo.

Mito n. 4: “Quando la multa diventa cartella o ingiunzione cambia natura”

Il mito

“Ormai non è più una multa: è una cartella di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) o un’ingiunzione del Comune, cioè un debito di riscossione come gli altri, e quindi si cancella.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel linguaggio quotidiano. Le persone non dicono “ho tre verbali per eccesso di velocità iscritti a ruolo”, dicono “ho una cartella”. La cartella e l’ingiunzione fiscale (lo strumento con cui molti Comuni riscuotono direttamente o tramite concessionari) sembrano “trasformare” la multa in un debito diverso, generico, gestito da un ente che si occupa di tributi. In più, la stessa cartella contiene spesso tributi veri e propri, e l’idea di un “pacchetto unico” è forte.

La realtà

La cartella e l’ingiunzione sono strumenti di riscossione, non fonti autonome del debito. Servono a portare a esecuzione un credito che nasce altrove: nel caso delle multe, dal verbale divenuto definitivo (perché non pagato e non impugnato nei termini) o dall’ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Il titolo che legittima la riscossione cambia veste, ma il credito resta quello che era: una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della strada. L’art. 206 del Codice della strada rinvia, per la riscossione, proprio alle regole dell’art. 27 della L. 689/1981, cioè alla disciplina delle sanzioni amministrative.

La cartella o l’ingiunzione non trasformano la multa in un debito “tributario” o “generico”: la natura sanzionatoria resta, e con essa l’esclusione dall’esdebitazione.

Questo ha due conseguenze pratiche:

  • nell’elenco dei creditori da allegare alla domanda (art. 283, comma 3, lett. a, per l’incapiente; nella liquidazione controllata la documentazione richiesta all’OCC), le multe vanno indicate come tali, distinguendole dalle altre voci della stessa cartella;
  • l’estratto di ruolo o la situazione debitoria dell’Agente della riscossione va letto per codice tributo o descrizione: solo così si separa ciò che sarà esdebitato da ciò che resterà.

È utile ricordare anche che l’art. 68, comma 4, CCII, per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, impone all’OCC di dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, entro 7 giorni: è un momento utile per ricostruire con precisione la posizione, multe comprese.

La prova

L’art. 278, comma 7, lett. b), CCII guarda alla natura del debito (sanzione amministrativa pecuniaria), non allo strumento con cui viene riscossa. Nessuna delle pronunce lette in questa ricerca attribuisce alla cartella un effetto “novativo” sulla multa. Al contrario, la stessa logica del Trib. Torino 9/4/2026 (che guarda al rapporto tra sanzione e debito principale) conferma che conta la natura sostanziale della voce, non il contenitore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che la cartella “assorba” la multa trascura i controlli tipici della riscossione: la regolarità della notifica del verbale, la notifica della cartella, la decadenza e la prescrizione. Sono contestazioni che riguardano lo strumento di riscossione e che possono portare all’annullamento della pretesa, a prescindere dall’esdebitazione. Rinunciarvi significa pagare, dopo la procedura, somme che forse non erano più dovute.

Mito n. 5: “Con la procedura il fermo amministrativo sull’auto sparisce per sempre”

Il mito

“Appena apro la procedura di sovraindebitamento il fermo sull’auto si cancella, e dopo l’esdebitazione nessuno potrà più rimetterlo.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. Con l’apertura della liquidazione controllata scatta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura (l’art. 270, comma 5, CCII rinvia, tra gli altri, all’art. 150). Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 70, comma 4). E quando il liquidatore vende un bene, il giudice ordina la cancellazione dei vincoli che lo gravano. Da qui l’idea che il fermo, che è un vincolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico, sia destinato in ogni caso a scomparire.

La realtà

Le cose stanno diversamente a seconda della procedura e del momento.

Durante la liquidazione controllata. Se l’auto entra nella liquidazione, sarà il liquidatore a gestirla: venderla, se ha un valore di realizzo, oppure lasciarla al debitore se è necessaria e di modesto valore secondo le valutazioni del programma di liquidazione. Il fermo iscritto prima dell’apertura non attribuisce all’Agente della riscossione un diritto di prelazione sul ricavato; in caso di vendita nella procedura, il vincolo è destinato a essere cancellato con il provvedimento del giudice. Nel frattempo, l’Agente non può iscrivere nuovi fermi o avviare esecuzioni individuali sui beni compresi nella procedura.

Durante la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il divieto non è automatico: va chiesto al giudice con l’istanza dell’art. 70, comma 4. Senza quella richiesta, il creditore può muoversi.

Per l’incapiente (art. 283). La procedura non prevede, nel testo della norma, un blocco delle azioni esecutive: chi chiede l’esdebitazione senza liquidazione non gode di una protezione generale dei beni durante l’istruttoria.

Dopo l’esdebitazione. È qui che il mito crolla. Poiché la multa resta dovuta, l’Agente della riscossione o il Comune, una volta chiusa la procedura, possono di nuovo attivare gli strumenti di riscossione per la parte non pagata, compreso il fermo sui veicoli che il debitore possiede in quel momento. L’esdebitazione non mette al riparo dal fermo per le multe: se ne resta un residuo, quel residuo può tornare a gravare sull’auto.

Un ulteriore aspetto: se il fermo era stato iscritto per una cartella che contiene sia tributi sia multe, dopo l’esdebitazione la pretesa si riduce alla sola parte sanzionatoria non esdebitata. Il fermo resta legittimo solo se proporzionato e fondato su un debito ancora esigibile: è un punto da verificare caso per caso, chiedendo all’ente la rideterminazione del carico.

La prova

Il quadro si ricava dagli artt. 270, comma 5, CCII (rinvio alle norme sul divieto di azioni individuali), 70, comma 4, CCII (misure protettive su istanza nel piano del consumatore) e 278, comma 7, lett. b), CCII (esclusione delle sanzioni). Non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi dedicate al fermo per multe nel sovraindebitamento: è un tema su cui la prassi dei singoli tribunali e degli agenti della riscossione può variare, e va trattato con prudenza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi vende o rottama l’auto senza coordinarsi con il liquidatore rischia di compiere atti non consentiti durante la procedura. Chi invece compra un’auto nuova subito dopo l’esdebitazione, convinto di essere “pulito”, può vedersi notificare un preavviso di fermo per le multe residue. In entrambi i casi la soluzione passa da una ricognizione precisa delle multe ancora esigibili e da un piano per gestirle (pagamento, rateizzazione, contestazione).

Mito n. 6: “Nella liquidazione controllata il Comune non prende nulla, oppure, se prende qualcosa, il resto è cancellato”

Il mito

Circolano due versioni opposte dello stesso equivoco. La prima: “Le multe sono escluse dall’esdebitazione, quindi nella liquidazione controllata non possono essere pagate: il Comune deve aspettare la fine e poi riscuotere tutto.” La seconda: “Se il Comune partecipa al riparto e prende la sua percentuale, il resto della multa si cancella come per tutti gli altri.”

Perché ci credono in tanti

Entrambe le versioni partono da un frammento vero. È vero che le multe sono escluse dall’esdebitazione, ed è facile dedurne, sbagliando, che siano “fuori” anche dalla procedura. Ed è vero che nella liquidazione controllata i creditori ricevono una percentuale e che, per i debiti esdebitabili, il residuo diventa inesigibile: da qui l’idea che basti partecipare per vedersi applicare lo stesso trattamento.

La realtà

La liquidazione controllata è una procedura concorsuale: tutti i creditori per causa anteriore all’apertura possono presentare domanda di partecipazione nel termine fissato dalla sentenza (l’art. 270, comma 2, lett. d, CCII prevede un termine non superiore a 90 giorni), e il liquidatore forma lo stato passivo (art. 273, con 15 giorni per le osservazioni al progetto). Il Comune, la Prefettura o l’Agente della riscossione che vantano crediti per multe sono creditori come gli altri: possono insinuarsi e ricevere pagamenti in sede di riparto, secondo l’ordine delle cause di prelazione richiamato dall’art. 275, comma 6-bis (che rinvia all’art. 221).

In quale posizione? Le sanzioni amministrative stradali, di regola, non sono assistite da privilegi generali del tipo di quelli previsti per alcuni tributi: si collocano quindi tra i crediti chirografari, che vengono pagati dopo le spese e i crediti prededucibili (tra i quali il compenso dell’OCC e del liquidatore) e dopo i privilegiati. La collocazione va comunque verificata sul singolo credito e sulla domanda presentata dall’ente.

E poi? Qui sta il punto che il passaparola ha perso. La somma ricevuta in riparto estingue la multa nella misura del pagamento, ma il residuo non pagato non diventa inesigibile: resta dovuto anche dopo l’esdebitazione, proprio perché la multa è esclusa. La partecipazione al concorso non “trasforma” la multa in un debito esdebitabile.

Il paradosso apparente è che al debitore conviene che il Comune partecipi alla liquidazione: ogni euro pagato in riparto con l’attivo della procedura è un euro in meno che resterà sulle sue spalle dopo il decreto. Al contrario, se l’ente non si insinua, l’intera multa resta in piedi e potrà essere riscossa dopo. In questo caso non rileva la regola dell’art. 278, comma 2 (per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado), perché per le multe l’esdebitazione non opera affatto. Su quella regola, peraltro, è pendente una questione di legittimità costituzionale: restituita con la Corte cost. ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze di Trib. Verona r.o. 230/2025 e Trib. Milano r.o. 27/2026 ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Ci sono altri due effetti del concorso utili da conoscere:

  • dal deposito della domanda si sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, salvo i crediti assistiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5); se le maggiorazioni semestrali, che hanno natura sanzionatoria e non di interesse, continuino o meno a maturare ai fini del concorso è un punto non risolto dalle fonti lette, che va valutato sul caso concreto (ricordando che, per legge, la maggiorazione dell’art. 27 non cresce oltre il semestre di trasmissione del ruolo);
  • l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis): se un’opposizione a una multa è pendente, prosegue.

Il debitore che entra in liquidazione controllata con molte multe non deve “nasconderle”, ma farle emergere per bene: chi le conosce in anticipo sa quanto resterà da pagare a procedura chiusa e può organizzarsi. È in questa fase che l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, consente di leggere la liquidazione dal punto di vista di chi la gestisce: si sa quali crediti entrano nello stato passivo, come si ripartisce l’attivo e cosa resterà fuori dall’esdebitazione.

La prova

Il meccanismo si ricava dagli artt. 270, 273, 275 e 278, comma 7, CCII. Sulla posizione dei crediti prededucibili nel riparto, la Cass. I, 14 marzo 2025, n. 6865 (segnalata da iusletter) ha ritenuto prededucibile il compenso del gestore, precisando che non grava sul ricavato dei beni ipotecati: un’indicazione utile per capire quanto attivo resterà per i chirografari, multe comprese.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che il Comune “non possa prendere nulla” non verifica se l’ente si è insinuato e non valuta la convenienza di sollecitare la sua partecipazione. Chi crede che basti il riparto per chiudere i conti si ritrova, dopo l’esdebitazione, con avvisi per il residuo che pensava cancellato.

Mito n. 7: “Se la multa non è esdebitabile, non c’è più niente da fare”

Il mito

“Le multe sono escluse dall’esdebitazione, quindi devo pagarle per forza, tutte e per intero.”

Perché ci credono in tanti

È la reazione naturale di chi scopre l’esclusione dell’art. 278: se la porta dell’esdebitazione è chiusa, sembra chiusa ogni porta. Il fondo di verità è che una multa definitiva e non prescritta va effettivamente pagata. Ma il passaparola dimentica che l’esdebitazione non è l’unica difesa disponibile.

La realtà

La difesa più importante, e del tutto autonoma rispetto al sovraindebitamento, è la prescrizione. L’art. 28 della L. 689/1981, applicabile alle sanzioni stradali per il richiamo dell’art. 209 del Codice della strada, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione; l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. In pratica:

  • ogni atto validamente notificato con cui l’ente chiede il pagamento (il verbale stesso, la cartella, l’ingiunzione, un’intimazione, un preavviso di fermo) interrompe la prescrizione e fa ripartire un nuovo termine di cinque anni;
  • se tra un atto e l’altro passano più di cinque anni senza atti interruttivi validamente notificati, il credito è prescritto;
  • la cartella o l’ingiunzione non opposte non diventano una sentenza passata in giudicato: per questo, nella lettura che riteniamo corretta, il termine resta quello quinquennale della legge e non quello decennale dell’art. 2953 c.c., che riguarda i diritti accertati con sentenza.

Una multa prescritta non è “esclusa dall’esdebitazione”: semplicemente non è più dovuta, e la prescrizione si fa valere con gli strumenti ordinari, prima, durante e dopo la procedura.

Come si fa valere? Fuori dalle procedure, contestando l’atto di riscossione (cartella, intimazione, preavviso di fermo, pignoramento) davanti al giudice competente, che per le multe stradali è di regola il giudice di pace. Dentro la liquidazione controllata, il debitore e il liquidatore possono contestare il credito prescritto in sede di formazione dello stato passivo (osservazioni entro 15 giorni al progetto, art. 273), evitando che sottragga attivo agli altri creditori. Nell’esdebitazione dell’incapiente, l’elenco dei creditori va redatto indicando le multe contestate e le ragioni della contestazione.

Accanto alla prescrizione restano le difese “classiche”: notifica del verbale oltre i termini, vizi della notifica della cartella, errori nel calcolo delle maggiorazioni, duplicazioni di carichi. Infine, ci sono gli strumenti di definizione agevolata che il legislatore introduce periodicamente: l’eventuale inclusione delle multe va verificata sulla singola misura e sull’ente che riscuote (Agente della riscossione o Comune), perché le regole cambiano da un provvedimento all’altro.

La prova

La prova principale è il testo dell’art. 28 L. 689/1981 e il rinvio dell’art. 209 del Codice della strada. Il collegamento con il sovraindebitamento è indiretto ma decisivo: poiché l’art. 278, comma 7, lett. b), lascia in vita le multe, la loro estinzione per prescrizione diventa l’unico modo per liberarsene senza pagare.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si rassegna paga anche ciò che non deve: multe con verbali notificati in ritardo, cartelle mai notificate validamente, crediti prescritti da anni. È uno degli errori più costosi, perché chi paga un debito prescritto, di regola, non può poi chiedere la restituzione.

Mito n. 8: “Per il debitore incapiente le multe spariscono di sicuro”

Il mito

“L’esdebitazione dell’incapiente è un’altra procedura, non c’è liquidazione, quindi le esclusioni dell’art. 278 non valgono: le multe vengono cancellate come tutto il resto.”

Perché ci credono in tanti

Questa volta il mito non nasce dal nulla: nasce da un vero dibattito tra interpreti. L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) consente alla persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti una sola volta, senza passare per una liquidazione. L’art. 283 non contiene un proprio elenco di debiti esclusi, e l’art. 278, comma 1, parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”. Da qui l’idea, sostenuta anche da una parte della dottrina, che le esclusioni del comma 7 non si applichino all’incapiente.

La realtà

La questione è aperta e va presentata con entrambe le letture.

Prima lettura: le esclusioni si applicano anche all’incapiente. L’art. 278 è collocato nella Sezione I del Capo X, intitolata “Disposizioni generali in materia di esdebitazione”, e l’art. 283 non lo deroga. Le esclusioni rispondono a ragioni (tutela del mantenimento, delle vittime di illeciti, della funzione punitiva delle sanzioni) che non dipendono dal tipo di procedura. In questa direzione si è mosso il Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), che ha applicato all’incapiente le esclusioni della lettera b).

Seconda lettura: le esclusioni non si applicano. Il comma 1 dell’art. 278 si riferisce alla liquidazione giudiziale o controllata; l’art. 283 disciplina un beneficio diverso, senza concorso e senza riparto. Una parte della dottrina (Attanasio, su Diritto della Crisi, 12 gennaio 2024) ha osservato che le esclusioni “parrebbero non operare”. La Cass. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 ha osservato incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione, e il Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025, nel concedere l’esdebitazione a un incapiente, non ha indicato eccezioni.

Nessuna pronuncia risolve il punto in modo definitivo. Il consiglio prudente è considerare le multe a rischio anche nell’esdebitazione dell’incapiente e programmare la loro gestione, senza contare sulla loro cancellazione. Se il decreto non dice nulla, è possibile che in futuro l’ente sostenga che le multe sono rimaste dovute e che la questione venga decisa in un giudizio di opposizione all’esecuzione.

Due ulteriori aspetti specifici dell’incapiente:

  • la meritevolezza è requisito espresso (art. 283, commi 1 e 7): il giudice esclude l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Un debito per multe molto elevato, accumulato nel tempo, non è di per sé indice di colpa grave, ma può essere esaminato dal giudice nella valutazione della condotta. In tema di liquidazione controllata, il Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (orientamento isolato, noto dalla rassegna di ecnews) ha formulato un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione già all’apertura, valorizzando anche un lungo indebitamento verso enti pubblici: un’impostazione in tensione con la Cassazione (v. sotto), ma che segnala come la storia del debito venga guardata;
  • per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile nei limiti del comma 9: l’OCC vigila e, previa autorizzazione del giudice, informa i creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.

Contro il decreto che concede o nega l’esdebitazione dell’incapiente si propone reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 283, comma 8). Questi termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice. Sulla successiva ricorribilità in Cassazione si registra un contrasto tra Cass. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 e Cass. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228.

La prova

Il Trib. Rovereto 15/12/2025, da un lato, e la Cass. 30108/2025 (nella sua osservazione incidentale) e il Trib. Milano 27/10/2025, dall’altro, mostrano che il punto è controverso. Il testo degli artt. 278 e 283 CCII non contiene una regola espressa di coordinamento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta la domanda di esdebitazione come incapiente convinto che le multe spariranno di sicuro può trovarsi, dopo il decreto, a dover affrontare richieste di pagamento proprio quando ha meno risorse. Peggio ancora, può aver trascurato la prescrizione di quelle stesse multe, che sarebbe stata una difesa certa, a differenza della tesi sulla non applicazione del comma 7.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici: non riguardano casi reali.

Simulazione 1 – Liquidazione controllata con multe in cartella.
Ipotesi: debiti chirografari verso banche e finanziarie per 61.380,00 €; sette multe stradali iscritte a ruolo per complessivi 4.217,60 € (sanzioni, maggiorazioni e spese); nessun credito privilegiato. Apertura della liquidazione controllata lunedì 10 febbraio 2025. Attivo realizzato: 9.840,00 €; spese e crediti prededucibili (compensi dell’OCC e del liquidatore, spese di procedura): 3.115,00 €. Somma disponibile per i chirografari: 6.725,00 €.
Riparto: 6.725,00 / 65.597,60 = 10,25% circa.
– Banche e finanziarie ricevono circa 6.292,62 €; il residuo di circa 55.087,38 € diventa inesigibile con l’esdebitazione (che può operare decorsi tre anni dall’apertura, cioè da giovedì 10 febbraio 2028, o prima con la chiusura).
– L’Agente della riscossione, insinuato per le multe, riceve circa 432,38 €; il residuo di circa 3.785,22 € resta dovuto anche dopo l’esdebitazione.
Chi credeva al mito n. 1 si aspettava di chiudere con zero debiti; in realtà resta un debito di circa 3.785 €, che però è un decimo scarso dell’esposizione iniziale. Se l’ente non si fosse insinuato, il residuo sarebbe stato di 4.217,60 € pieni (mito n. 6).

Simulazione 2 – La prescrizione come difesa autonoma.
Ipotesi: verbale per eccesso di velocità notificato mercoledì 8 settembre 2021, non pagato né impugnato; somma iscritta: 462,00 € (metà del massimo, 330,00 €, più quattro maggiorazioni semestrali da 33,00 €) oltre 14,20 € di spese. Il debitore è in liquidazione controllata e il 29 settembre 2026 (martedì) riceve dall’Agente della riscossione un’intimazione di pagamento relativa a una cartella che l’Agente dichiara notificata il 15 marzo 2023.
– Ramo A: l’Agente prova la notifica della cartella del 15/3/2023. La prescrizione si è interrotta e il nuovo termine quinquennale scade mercoledì 15 marzo 2028: la multa è dovuta e resterà fuori dall’esdebitazione.
– Ramo B: la notifica della cartella non è provata (relata assente o nulla). L’ultimo atto valido è il verbale dell’8/9/2021: il termine è scaduto martedì 8 settembre 2026. La multa è prescritta: il debitore può contestarla in sede di stato passivo nella liquidazione e opporsi all’intimazione. Credere al mito n. 7 (“tanto non è esdebitabile, devo pagare”) significherebbe pagare 476,20 € non più dovuti.

Simulazione 3 – Incapiente con multe.
Ipotesi: persona sola, reddito netto annuo di 9.870,00 €, inferiore alla soglia di 10.651,68 € (assegno sociale 2026 provvisorio di 7.101,12 € × 1,5 × parametro 1,00). Debiti per 38.912,00 €, di cui 2.684,40 € per multe stradali (comprese maggiorazioni) e 36.227,60 € per prestiti e bollette. Nessun bene.
– Lettura che applica il c.7 (Trib. Rovereto 15/12/2025): con il decreto si liberano 36.227,60 €; restano esigibili 2.684,40 € di multe, eventualmente riducibili se qualcuna risulta prescritta. Le spese di notifica comprese in quella cifra potrebbero essere contestate secondo la prima lettura del mito n. 3.
– Lettura che esclude il c.7: si liberano tutti i 38.912,00 €.
La pianificazione prudente parte dalla prima lettura: il debitore deve sapere che potrebbe dover gestire circa 2.700 €, magari con una rateizzazione, e verificare subito la prescrizione di ogni verbale. Ricordiamo che, se il reddito è proprio vicino alla soglia, va considerato anche il diverso modo di leggere il comma 2 (confronto della soglia prima o dopo la deduzione delle spese di mantenimento) e la necessità di depositare ogni anno la dichiarazione prevista dal decreto.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato contiene un frammento vero. Ricomposti nel quadro corretto, quei frammenti danno un’immagine coerente.

È vero che l’esdebitazione libera dai debiti, e lo fa in modo ampio: l’art. 278, comma 1, rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti, e il Codice non pone più un requisito di soddisfazione minima dei creditori. La Cass. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 ha ricordato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Ma la liberazione ha confini scritti, e le multe sono al di là di quei confini.

È vero che alcune sanzioni cadono. Il Trib. Torino (9/4/2026) lo ha detto per le sanzioni tributarie accessorie. Il motivo, però, è proprio la loro accessorietà: è la stessa ragione per cui la multa stradale, che non è accessoria a nulla, resta in piedi.

È vero che le maggiorazioni sono un “di più”. La Corte costituzionale le ha definite sanzione aggiuntiva; la Cassazione ne ha discusso l’applicazione automatica; il legislatore sta valutando di eliminarle. Ma finché la multa è dovuta, la maggiorazione correttamente calcolata la segue.

È vero che la procedura protegge i beni. La liquidazione controllata blocca le azioni individuali e consente di cancellare i vincoli sui beni venduti; il piano del consumatore consente di chiedere misure protettive. Ma la protezione dura quanto la procedura: per le multe, dopo la chiusura, l’ente torna libero di agire per il residuo.

È vero che le multe possono essere pagate nella liquidazione. Il Comune o l’Agente della riscossione possono insinuarsi e ricevere la loro quota. Ma il pagamento parziale non trasforma la multa in un debito esdebitabile.

È vero che l’incapiente gode di una disciplina speciale. Lo dimostra il dibattito sull’applicazione del comma 7 all’art. 283. Ma finché non c’è una risposta definitiva, la prudenza impone di non contarci.

È vero, infine, che le multe vecchie possono non essere più dovute: non perché le cancelli la procedura, ma perché le può estinguere la prescrizione quinquennale dell’art. 28 L. 689/1981.

Va ricordato anche il versante della condotta del debitore. La Cassazione ha chiarito che per entrare nella liquidazione controllata non serve la meritevolezza (Cass. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074) e che la condotta del debitore conta nella successiva fase di esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza resta requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice (Cass. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603). Un’accumulazione di multe va quindi raccontata con trasparenza nella relazione: non preclude l’accesso, ma fa parte della storia che il giudice valuterà.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume, per ciascun mito, la correzione essenziale. È un promemoria, non un sostituto dell’analisi del singolo caso: la composizione di una cartella, le date di notifica e il tipo di procedura cambiano l’esito.

Il mito Come stanno le cose
L’esdebitazione cancella tutto, multe comprese Le multe stradali sono sanzioni amministrative pecuniarie autonome: escluse dall’art. 278 c.7 lett. b)
Le multe cadono come le sanzioni fiscali Cadono solo le sanzioni accessorie a debiti estinti (Trib. Torino 9/4/2026 per le sanzioni tributarie); la multa non è accessoria
Maggiorazioni e spese di notifica si cancellano Le maggiorazioni (art. 27 L. 689/1981) seguono la multa; per le spese la questione è aperta, con due letture
La cartella o l’ingiunzione cambiano la natura della multa Sono strumenti di riscossione: la natura sanzionatoria resta
Il fermo sull’auto sparisce per sempre Blocco durante la liquidazione controllata; dopo la chiusura l’ente può agire per il residuo delle multe
Nella liquidazione il Comune non prende nulla, o il resto si cancella L’ente può insinuarsi e ricevere il riparto; il residuo resta dovuto
Se non è esdebitabile non c’è difesa Prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e contestazioni sulla riscossione restano pienamente utilizzabili
Per l’incapiente le multe spariscono di sicuro Questione aperta: Trib. Rovereto 15/12/2025 applica le esclusioni; prudenza

Le domande di verifica

Quindi è vero che dopo l’esdebitazione posso ricevere ancora cartelle per le multe?
Sì. Le multe stradali non pagate o pagate solo in parte nella procedura restano dovute, perché escluse dall’art. 278, comma 7, lett. b), CCII. L’ente può riprendere la riscossione per il residuo, salvo che il credito sia prescritto o la pretesa sia viziata per altre ragioni.

Quindi è vero che conviene non indicare le multe nella domanda, tanto non si cancellano?
No. Le multe vanno indicate in modo completo nell’elenco dei creditori: l’omissione può incidere sulla valutazione della completezza della documentazione da parte dell’OCC e del giudice, e il debitore perde l’occasione di farle pagare almeno in parte con l’attivo della liquidazione.

Quindi è vero che una multa del 2019 non pagata è sicuramente prescritta?
Dipende. Il termine di cinque anni decorre dalla violazione, ma ogni atto di riscossione validamente notificato lo interrompe e lo fa ripartire. Bisogna ricostruire la sequenza delle notifiche (verbale, cartella o ingiunzione, intimazioni, preavvisi di fermo) e verificare che ciascuna sia stata eseguita correttamente. Va inoltre controllato se, nel periodo considerato, siano intervenute norme di sospensione straordinaria dei termini di riscossione.

Quindi è vero che le sanzioni sull’IMU o sul bollo auto non pagati si cancellano, mentre la multa per divieto di sosta no?
Sì, con una precisazione. Le sanzioni tributarie accessorie a un tributo esdebitato cadono con esso secondo il Trib. Torino 9/4/2026, pronuncia nota solo in sintesi e senza numero; la multa stradale, autonoma, resta. La precisazione è che occorre verificare caso per caso che il tributo principale sia davvero esdebitato.

Quindi è vero che, se ottengo l’esdebitazione da incapiente, devo comunque prepararmi a pagare le multe?
Dipende, ma conviene prepararsi. La questione è aperta: un tribunale ha applicato le esclusioni anche all’incapiente, altre fonti ritengono di no. Finché non c’è un orientamento consolidato, la scelta prudente è pianificare il pagamento (o la contestazione) delle multe residue.

Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati, con il principio riformulato e il mito a cui si collegano. Le pronunce di merito senza numero sono indicate come tali e vanno usate con cautela.

  1. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; sintesi Eutekne del 25/4/2026). In una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria è stata ricompresa nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Rilevanza: smonta il mito n. 2 per contrasto: la ragione dell’inclusione è l’accessorietà, che manca nella multa stradale.

  2. Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Nel concedere l’esdebitazione a un debitore incapiente, ha applicato le esclusioni della lettera b) dell’art. 278, comma 7. Rilevanza: miti n. 1 e n. 8: le sanzioni amministrative non accessorie restano escluse anche nell’art. 283, secondo questa lettura.

  3. Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025. Ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente senza indicare debiti esclusi. Rilevanza: mito n. 8: è uno degli argomenti della lettura opposta, che va presentata per completezza.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria; il decreto di diniego emesso senza contraddittorio non è ricorribile in Cassazione, perché la domanda può essere riproposta. Incidentalmente osserva che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Rilevanza: mito n. 8 e regime dei rimedi.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione dell’incapiente si pone in contrasto con la n. 30108/2025; le fonti secondarie ne descrivono il caso in modo diverso. Rilevanza: mito n. 8: anche sui rimedi il quadro non è stabilizzato.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare (lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012); gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: chiarisce quale disciplina delle esclusioni si applica a chi ha procedure “vecchie” con multe arretrate.

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione, se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; il CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: fondo di verità del mito n. 1: l’esdebitazione è ampia, ma con le esclusioni scritte.

  8. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: miti n. 6 e n. 8: le multe accumulate non impediscono l’accesso alla procedura.

  9. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale. Rilevanza: la storia delle multe va esposta con precisione nella relazione.

  10. Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (senza numero; rassegna ecnews 4/2/2025). Ha espresso già all’apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, valorizzando anche un lungo indebitamento verso enti pubblici. Rilevanza: orientamento isolato e in tensione con la Cassazione, utile come avvertimento sul peso della condotta.

  11. Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865 (iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: mito n. 6: aiuta a capire quanto attivo resta ai chirografari, tra cui i crediti per multe.

  12. Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12/5/2026). Ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 281, comma 1, CCII: la contestualità tra istanza di esdebitazione e decreto di chiusura della liquidazione giudiziale va intesa in senso logico-funzionale. Rilevanza: per chi esce da una liquidazione giudiziale con multe residue, chiarisce i tempi dell’istanza.

  13. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11/6/2026). Restituzione degli atti ai giudici rimettenti sulla questione dell’art. 278, comma 2, per mancata notifica ai creditori ammessi; le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: mito n. 6: riguarda i creditori non insinuati, ma non cambia la sorte delle multe, escluse in ogni caso.

  14. Corte cost., ord. n. 308/1999. La maggiorazione semestrale dell’art. 27 L. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva. Rilevanza: mito n. 3: la maggiorazione segue la multa e ne condivide l’esclusione.

  15. Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3701 e Cass. civ., Sez. II, 22 ottobre 2007, n. 22100 (riportate da diritto.it). La prima ha escluso le maggiorazioni in un caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia, la seconda ne ha ammesso il calcolo automatico. Rilevanza: mito n. 3: pronunce non recenti, ma ricordano che la correttezza delle maggiorazioni in cartella è contestabile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai documenti. Ecco cosa fa concretamente lo Studio quando un sovraindebitato ha multe stradali tra i suoi debiti:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria verso Comuni, Prefetture e Agente della riscossione, richiedendo estratti di ruolo e situazioni debitorie e classificando ogni voce: tributo, sanzione accessoria, multa autonoma, maggiorazione, spese.
  2. Verifichiamo la prescrizione di ogni multa, ricostruendo la sequenza delle notifiche dal verbale alla cartella o ingiunzione fino agli ultimi atti, e contestiamo i crediti prescritti nella sede giusta.
  3. Controlliamo il calcolo delle maggiorazioni semestrali e delle spese, segnalando duplicazioni ed errori e sostenendo, quando ricorrono i presupposti, la lettura favorevole sulle spese di notifica.
  4. Valutiamo quale procedura conviene (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) tenendo conto di quanto resterà dovuto per le multe dopo il decreto.
  5. Prepariamo l’elenco dei creditori e la documentazione per l’OCC con l’indicazione separata delle multe e delle eventuali contestazioni, perché la relazione rappresenti in modo completo la storia del debito.
  6. Seguiamo lo stato passivo nella liquidazione controllata, verificando le domande degli enti, presentando osservazioni sui crediti per multe non dovuti o prescritti e controllando la loro collocazione nel riparto.
  7. Gestiamo il fermo amministrativo, chiedendo la rideterminazione del carico dopo l’esdebitazione e coordinando con il liquidatore la sorte del veicolo durante la procedura.
  8. Proponiamo opposizioni a cartelle, ingiunzioni, intimazioni e preavvisi di fermo davanti al giudice competente, quando la pretesa per multe è viziata o prescritta.
  9. Costruiamo un piano di gestione del residuo non esdebitabile: rateizzazione, eventuali definizioni agevolate se applicabili alle multe, tempistiche compatibili con il reddito.
  10. Curiamo i reclami contro i decreti di esdebitazione entro i 30 giorni previsti, che corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), quando il decreto non tiene conto delle contestazioni sulle multe.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema delle multe nell’esdebitazione pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come si redige la relazione, come si forma lo stato passivo e come il tribunale valuta la meritevolezza permette di prevedere, prima ancora di depositare la domanda, quali multe resteranno in piedi e come gestirle. Accanto a questo, la competenza del coordinamento dello staff multidisciplinare in materia tributaria consente di affrontare cartelle e ingiunzioni con gli strumenti del contenzioso sulla riscossione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la procedura di sovraindebitamento, le opposizioni sulla riscossione e gli eventuali reclami e ricorsi, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti dello Studio lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui profili processuali e sulle contestazioni, i secondi sulla ricostruzione dei carichi, sui calcoli di riparto e sulla sostenibilità del residuo.

Chiusura

Le multe stradali sono uno dei punti in cui il racconto dell’esdebitazione si allontana di più dalla legge. La regola è chiara nella sua sostanza: la multa è una sanzione amministrativa pecuniaria autonoma e resta esclusa; le maggiorazioni la seguono; la cartella non ne cambia la natura; la liquidazione controllata può pagarla in parte ma non cancellarne il residuo; per l’incapiente la questione è aperta. Accanto a questa regola, però, restano difese concrete, prima fra tutte la prescrizione quinquennale. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere in anticipo cosa resterà dovuto consente di scegliere la procedura giusta e di non pagare ciò che non è più dovuto.

Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto in cui le due discipline si incontrano: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce le procedure dall’interno, mentre lo staff multidisciplinare in materia tributaria segue cartelle, ingiunzioni e fermi, con la continuità di un avvocato cassazionista fino all’ultimo grado.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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