La Composizione Negoziata Conviene A Un Artigiano In Difficoltà?

La maggior parte delle micro imprese artigiane che escono male dalla composizione negoziata non fallisce perché lo strumento fosse sbagliato in sé, ma perché ci è arrivata tardi, con i conti in disordine e senza aver capito quali debiti quello strumento può davvero toccare.

L’esperienza insegna che l’artigiano in difficoltà, titolare di una ditta individuale o socio di una piccola snc, valuta la composizione negoziata quasi sempre in uno di due modi sbagliati: o la scarta perché la crede riservata alle “aziende vere”, o la imbocca come se fosse un rifugio universale contro banche, Agenzia delle Entrate e INPS. Entrambe le reazioni costano. Nel primo caso si perde l’unico percorso stragiudiziale, riservato e senza tribunale (salvo che per le misure protettive) che il Codice della crisi mette a disposizione di chi è ancora in tempo per salvare l’attività. Nel secondo si pagano un esperto, una piattaforma e mesi di trattative per scoprire alla fine che serviva un’altra procedura.

Una premessa di numeri, perché aiuta a capire di cosa parliamo. Secondo l’osservatorio Unioncamere aggiornato al 15 maggio 2026 (presentato da Sandro Pettinato, vice segretario generale), le istanze di composizione negoziata presentate in Italia sono state 4.489; le imprese sotto soglia, cioè proprio le micro imprese come quella di un artigiano, rappresentano circa il 5% delle istanze, e il loro tasso di esito favorevole è intorno al 9%, contro una media generale di circa il 21%. Non è un verdetto contro lo strumento: è la fotografia di micro imprese che arrivano, in genere, troppo tardi e troppo poco preparate.

In questa guida mettiamo in fila gli errori che vediamo più spesso nell’artigiano che si chiede se la composizione negoziata gli convenga:

  1. Aspettare che la crisi diventi insolvenza conclamata prima di muoversi.
  2. Credere di non essere “imprenditore commerciale” e quindi di non poter accedere (o sbagliare la propria fascia dimensionale).
  3. Sottovalutare i debiti verso INPS e Fisco, pensando che la composizione li sistemi come gli altri.
  4. Non distinguere i debiti personali da quelli dell’impresa (e, nella snc, quelli della società da quelli dei soci).
  5. Presentare l’istanza senza la documentazione in ordine.
  6. Scegliere la composizione negoziata quando la situazione richiede il concordato minore, la liquidazione controllata o l’esdebitazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la domanda “composizione o altro?” si colloca nel punto di contatto tra due mondi che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce da dentro: la composizione negoziata, che pratica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione), che segue come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Per un artigiano, la scelta giusta sta quasi sempre sul confine tra questi due strumenti.

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Errore n. 1 — Aspettare l’insolvenza conclamata: “finché lavoro, tengo duro”

L’errore

Un idraulico con ditta individuale da vent’anni vede calare i pagamenti dei clienti e salire gli F24 non versati. Per diciotto mesi rinvia, paga i fornitori più insistenti, lascia indietro l’INPS e l’IVA, chiede un fido in più alla banca. Pensa alla composizione negoziata solo quando arriva il primo pignoramento del conto corrente, quando il fido è stato revocato e quando i ricavi non bastano più neppure per pagare i materiali dei cantieri in corso.

Perché è un errore

Il punto che sfugge quasi sempre è che la composizione negoziata per le imprese sotto soglia è disegnata, dalla lettera della legge, per una fase precedente all’insolvenza. L’art. 25-quater, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che rientra nei requisiti dell’impresa minore e «che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa».

Due condizioni, entrambe necessarie: uno squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e un risanamento ragionevolmente perseguibile. Va segnalato che l’art. 12, comma 1, nella disciplina generale della composizione negoziata, menziona anche la crisi e l’insolvenza in atto, mentre il comma 1 dell’art. 25-quater parla soltanto della loro probabilità: se un’impresa minore già insolvente possa accedere è una questione interpretativa aperta, dato che il comma 5 dello stesso articolo richiama l’art. 12 «in quanto compatibile». Chi arriva con l’insolvenza in corso, dunque, parte comunque con un argomento in meno.

Le conseguenze

La giurisprudenza formatasi sulla composizione negoziata in generale, raccolta nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, è chiara su un punto: lo stato di insolvenza, di per sé, non è una barriera insuperabile, ma l’insolvenza irreversibile sì. Il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 2 gennaio 2023, ha ritenuto che l’insolvenza non precluda l’accesso, e che sia decisiva l’assenza di concrete prospettive di risanamento capaci di renderla irreversibile. Il Tribunale di Salerno, il 13 febbraio 2023, ha negato le misure protettive in un caso in cui convivevano insolvenza irreversibile, flussi di cassa inadeguati e un piano di risanamento solo abbozzato. Il Tribunale di Viterbo, il 14 febbraio 2022, ha negato la conferma delle misure davanti a un marcato squilibrio economico-finanziario. Il Tribunale di Bergamo, il 24 febbraio 2022, è stato ancora più rigoroso: le misure possono essere confermate solo per imprese in pre-crisi, perché la reversibilità della crisi è condizione di ammissibilità.

Tradotto per un artigiano: chi arriva quando i creditori hanno già pignorato e la cassa non copre neppure la gestione corrente rischia di vedersi negare la protezione dalle azioni esecutive, cioè proprio l’effetto per cui aveva chiesto l’esperto. E nel frattempo avrà pagato i diritti di segreteria e maturato il compenso minimo dell’esperto, senza aver ottenuto nulla.

C’è anche una conseguenza statistica, che l’osservatorio Unioncamere del 15 maggio 2026 mette nero su bianco: le imprese con esito favorevole risultano più grandi e intervenute prima nella crisi. La tempestività non è un consiglio di buon senso, è la variabile che separa chi chiude un accordo da chi archivia.

Cosa fare invece

Il momento giusto per valutare la composizione negoziata è quando i numeri iniziano a non tornare, non quando i creditori bussano alla porta. In concreto, per una ditta artigiana i segnali sono riconoscibili: F24 non versati per più di due o tre mesi consecutivi; contributi INPS fissi arretrati; scoperto bancario stabilmente al limite; fornitori pagati oltre i 90 giorni; clienti principali che rallentano. Quando due o tre di questi segnali si sommano, il test pratico di autovalutazione pubblicato sulla piattaforma nazionale (aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026) va fatto subito.

Il test, secondo i commenti al nuovo decreto, si basa sui flussi di cassa correnti, non sulle previsioni di crescita: misura cioè quanta parte del debito l’impresa è in grado di sostenere con ciò che produce oggi. Se il risultato dice che il debito è ancora gestibile con un intervento sui tempi e sugli importi, la composizione ha senso. Se dice che il debito è insostenibile anche con sacrifici importanti, è il segnale che servono altri strumenti (v. errore n. 6).

Il dettaglio che pochi conoscono

Il ritardo non pesa solo sull’ammissibilità: pesa sul valore. Una piccola impresa artigiana vale quasi esclusivamente per l’avviamento personale del titolare, la clientela e qualche attrezzatura. Ogni mese di crisi non gestita erode proprio quei beni: clienti che se ne vanno, dipendenti qualificati che cambiano lavoro, mezzi che vengono pignorati. Quando l’artigiano finalmente si muove, l’impresa da risanare non c’è più, e con essa scompare il presupposto del «risanamento ragionevolmente perseguibile». Inoltre, durante la composizione negoziata il Codice prevede benefici sugli interessi e sulle sanzioni tributarie (art. 25-bis, richiamato per le imprese sotto soglia dall’art. 25-quater, comma 5) che decorrono dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto: chi arriva tardi ha già pagato, o accumulato, gli interessi pieni sui mesi di inerzia.

Errore n. 2 — “Sono un artigiano, non un imprenditore commerciale: la composizione non fa per me”

L’errore

Il titolare di una piccola carrozzeria, iscritto all’albo delle imprese artigiane, sente parlare di composizione negoziata e si convince che riguardi “le società commerciali”, le aziende con i bilanci depositati, non chi lavora con le proprie mani e due dipendenti. Oppure, all’opposto, una snc artigiana con un fatturato cresciuto negli anni presenta l’istanza come impresa sotto soglia senza verificare che i debiti abbiano superato il limite previsto dalla legge.

Perché è un errore

Il primo equivoco nasce da una distinzione del codice civile che il Codice della crisi ha di fatto superato. L’art. 2083 c.c. annovera gli artigiani tra i piccoli imprenditori, insieme ai coltivatori diretti, ai piccoli commercianti e a chi esercita un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Sotto la vecchia legge fallimentare, la qualifica di piccolo imprenditore aveva un peso decisivo, perché sottraeva al fallimento. Ma “piccolo” non significa “non commerciale”: l’artigiano che produce beni o servizi esercita un’attività che, per il suo oggetto, rientra tra quelle dell’art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi). È, dunque, un imprenditore commerciale di piccole dimensioni.

Il Codice della crisi non ragiona più in termini di “piccolo imprenditore”, ma di impresa minore, con soglie numeriche. L’art. 2, comma 1, lettera d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore): un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’art. 25-quater, comma 1, riserva la composizione negoziata “semplificata” proprio all’imprenditore commerciale e agricolo che presenta congiuntamente questi requisiti. Per la gran parte degli artigiani, quindi, la porta d’accesso è esattamente questa.

Il secondo equivoco è speculare: dare per scontato di essere “sotto soglia”. I tre requisiti sono congiunti, e il terzo, quello dei debiti, si conta includendo i debiti non ancora scaduti: il residuo del mutuo sul capannone, il leasing del furgone, le rate future dei finanziamenti. Un’impresa con ricavi modesti ma un forte indebitamento verso le banche può superare la soglia dei 500.000 euro senza accorgersene.

Le conseguenze

Chi si autoesclude perde lo strumento, e spesso finisce per subire la procedura invece di sceglierla. Chi invece sbaglia fascia rischia un vizio di procedura. Il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia segnala il caso deciso dal Tribunale di Verona il 25 novembre 2022: l’istanza di un’impresa sopra soglia era stata presentata al segretario generale della Camera di commercio invece che alla commissione competente per la nomina dell’esperto, e le misure protettive sono state revocate senza contraddittorio. La lezione vale nei due sensi: sbagliare la propria classificazione dimensionale non è una formalità, perché cambia l’organo che nomina l’esperto, le regole applicabili e le procedure alternative disponibili.

C’è poi una conseguenza meno evidente ma più grave. Se l’artigiano supera le soglie dell’impresa minore, non è più un soggetto “sovraindebitato” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), CCII, e non ha accesso al concordato minore e alla liquidazione controllata: in caso di insolvenza è esposto alla liquidazione giudiziale, cioè all’erede del fallimento. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non lo protegge.

Cosa fare invece

Prima di qualunque scelta, verifica i tre parametri dell’art. 2, comma 1, lettera d), su ciascuno dei tre esercizi precedenti, con l’aiuto del commercialista e delle carte, non a memoria. Per una ditta in contabilità semplificata o in regime forfettario non esiste un bilancio d’esercizio: l’attivo andrà ricostruito sulla base dei registri, dei beni strumentali, dei crediti verso clienti e delle giacenze, mentre i ricavi si leggono nelle dichiarazioni dei redditi e IVA. I debiti vanno sommati tutti, scaduti e a scadere, verso chiunque.

Se i tre requisiti ricorrono, l’istanza va presentata, secondo l’art. 25-quater, comma 2, al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa, nelle forme dell’art. 17, comma 1 (la piattaforma telematica nazionale): sarà lo stesso segretario generale a nominare l’esperto. Se anche uno solo dei requisiti manca, si segue la disciplina ordinaria degli artt. 12 e seguenti.

Il dettaglio che pochi conoscono

La composizione negoziata è riservata agli imprenditori: secondo l’art. 25-quater, comma 1, all’imprenditore commerciale e agricolo. Questo crea una differenza che sorprende molti. Il professionista intellettuale (un geometra, un consulente) è un debitore sovraindebitato che può accedere al concordato minore, ma, per il tenore letterale delle norme sulla composizione negoziata, non è un imprenditore e non dovrebbe poterne chiedere l’apertura. L’artigiano, invece, sì. Chi svolge un’attività “di confine” (per esempio un tecnico che ripara e insieme progetta impianti) deve far verificare come è inquadrato, perché da quella qualifica dipende l’intero ventaglio degli strumenti disponibili. Per la snc artigiana, poi, l’impresa è la società: è la società a presentare l’istanza e i parametri dimensionali si calcolano sulla società, non sui singoli soci.

Errore n. 3 — Sottovalutare INPS e Fisco: “con la composizione sistemo tutti i debiti allo stesso modo”

L’errore

Una piccola snc di elettricisti, due soci e tre dipendenti, ha 41.000 euro di debiti verso le banche, 19.000 euro verso i fornitori, ma anche quasi 60.000 euro tra IVA non versata, ritenute sui dipendenti e contributi INPS (quelli dei lavoratori e quelli fissi dei soci artigiani). I soci presentano l’istanza contando di ottenere dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate lo stesso “sconto” che sperano di negoziare con i fornitori.

Perché è un errore

Nella micro impresa artigiana i debiti pubblici sono spesso la voce più pesante, e sono anche quelli su cui la composizione negoziata ha gli strumenti più limitati. La ragione è nella natura stessa della procedura: la composizione negoziata è una trattativa, non un procedimento che vincola chi non firma. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate non sono creditori che possono liberamente “fare uno sconto”: la loro disponibilità a ridurre o dilazionare il credito passa per strumenti tipici.

Il primo strumento è l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024: durante le trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti territoriali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori. Ma il testo vigente parla di tributi: i contributi previdenziali non vi compaiono, e le stesse Confartigianato e CNA, nelle osservazioni del 31 luglio 2024 alla Commissione Giustizia della Camera sul correttivo, chiedevano proprio di estendere la transazione ai debiti contributivi anche nella composizione negoziata. Inoltre la proposta deve essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente sulla convenienza per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal revisore legale o dal soggetto incaricato della revisione. Per una ditta individuale o una piccola snc, che il revisore non ce l’ha, questo requisito pesa. Le associazioni artigiane avvertivano che, per le imprese più piccole, il costo dell’attestazione può superare la riduzione del debito ottenibile.

Il comma 2-bis risulta inoltre modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147: il contenuto di questa ulteriore modifica va verificato sul testo ufficiale prima di impostare qualsiasi proposta al Fisco.

Il secondo strumento sono le misure premiali dell’art. 25-bis, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5. Sono utili ma vanno lette per quello che sono: dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni dell’art. 23, gli interessi sui debiti tributari si riducono alla misura legale; le sanzioni che ammettono una riduzione per pagamento entro un termine sono ridotte al minimo se il termine scade dopo l’istanza; sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori all’istanza si riducono della metà nei casi dell’art. 23, comma 2; se il contratto o l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate può concedere fino a 72 rate mensili per le imposte sui redditi, le ritenute, l’IVA e l’IRAP non ancora iscritte a ruolo, elevabili fino a 120 in caso di comprovata grave difficoltà. Sono benefici fiscali: l’INPS, ancora una volta, non è richiamato.

Le conseguenze

L’artigiano che conta su uno “stralcio” di INPS e IVA dentro la composizione negoziata costruisce un piano che, alla prova dei fatti, non regge: i fornitori e le banche possono anche accettare una riduzione, ma se il debito contributivo resta integro e il debito tributario può essere solo dilazionato, i flussi di cassa non bastano. Il risultato tipico è un’archiviazione per mancanza di prospettive di risanamento, dopo mesi di trattative e con l’esposizione verso gli enti nel frattempo cresciuta.

Anche sulla protezione dagli enti pubblici le aspettative vanno ridimensionate. Il Tribunale di Catania, il 14 giugno 2022, ha ritenuto che la sospensione dei pagamenti dei debiti iscritti a ruolo verso Agenzia delle Entrate e INPS non sia una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare, da chiedere e motivare a parte. Il Tribunale di Ivrea, il 24 dicembre 2025, ha giudicato inammissibile l’ordine all’INPS di rilasciare il DURC, ammettendo solo un accertamento interinale dei presupposti: un punto decisivo per l’artigiano che lavora negli appalti o nei subappalti e che senza DURC regolare non può incassare. In senso favorevole all’impresa, il Tribunale della Spezia, il 23 febbraio 2023, ha escluso che durante le misure protettive si applichi il blocco dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche verso i debitori inadempienti con il Fisco.

Cosa fare invece

Prima di presentare l’istanza, scarica i certificati dei debiti tributari e contributivi e la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione, e costruisci il piano partendo dall’ipotesi che INPS e Fisco vengano pagati per intero, solo dilazionati. Se con questa ipotesi prudente il piano sta in piedi, la composizione negoziata è una strada concreta. Se non sta in piedi, se cioè il debito pubblico va ridotto e non solo rateizzato, bisogna valutare fin dall’inizio il concordato minore, nel quale l’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro più conveniente dell’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram down fiscale e contributivo, ed è uno strumento che nella composizione negoziata non c’è.

Il dettaglio che pochi conoscono

I contributi INPS “fissi” del titolare artigiano (quelli dovuti sul minimale, a prescindere dal reddito) sono la voce che si accumula più silenziosamente: si pagano in quattro rate annuali e chi è in difficoltà tende a saltarle per prime, perché non bloccano subito l’attività. Ma sono anche quelle che, una volta iscritte a ruolo, generano sanzioni e interessi e che bloccano il DURC. Nella composizione negoziata, inoltre, le riduzioni di interessi e sanzioni dell’art. 25-bis sono condizionate al buon esito: se poi si apre una liquidazione controllata o viene accertata l’insolvenza, secondo il comma 6 interessi e sanzioni tornano dovuti senza le riduzioni dei commi 1 e 2. È un beneficio vero, ma provvisorio fino alla fine.

Errore n. 4 — Non distinguere i debiti personali da quelli dell’impresa

L’errore

Il titolare di una ditta individuale di installazione infissi porta all’esperto un elenco unico: il mutuo sulla casa di famiglia, la finanziaria per l’auto della moglie, la carta revolving, i debiti verso i fornitori di profilati, il leasing del furgone, l’IVA non versata. Oppure, nella snc, i soci presentano l’istanza della società convinti che la composizione sistemi anche i loro debiti personali e le fideiussioni che hanno firmato a favore della banca.

Perché è un errore

Il punto di partenza giuridico è semplice e spesso frainteso. La ditta individuale non è un soggetto distinto dal titolare: l’artigiano risponde dei debiti dell’impresa con tutto il suo patrimonio, e viceversa i suoi creditori personali possono aggredire anche i beni dell’impresa. Esiste un solo patrimonio e un solo debitore. Ma questo non significa che tutti i debiti abbiano la stessa natura, né che tutti trovino posto nello stesso strumento con le stesse regole.

La composizione negoziata è uno strumento per il risanamento dell’impresa: le trattative riguardano i creditori la cui posizione incide sulla continuità aziendale. Il mutuo sulla casa e il credito al consumo restano debiti del titolare, che pesano sulla sua capacità di sostenere il piano ma che i relativi creditori non hanno alcun obbligo di rinegoziare dentro le trattative per l’impresa.

Nella snc il quadro si complica. La società è un soggetto distinto, ma i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. A loro volta, i soci hanno debiti propri. Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto la definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lettera e), CCII: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale può essere considerata consumatore anche se socia di una società di persone, e accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti in qualità di consumatore. In altre parole: il socio della snc artigiana, per i debiti della famiglia, può avere un percorso proprio, distinto da quello della società.

Le conseguenze

Mescolare i debiti produce tre danni concreti. Primo, un piano incomprensibile per l’esperto e per i creditori, che non riescono a capire quanta parte dei flussi dell’impresa sia assorbita dalle spese familiari. Secondo, aspettative sbagliate: l’artigiano pensa di aver “protetto” la casa con la composizione, mentre il mutuo resta esigibile e la banca, in assenza di misure protettive confermate dal tribunale, può agire. Terzo, nella snc, la sorpresa delle fideiussioni: i creditori conservano i loro diritti verso i garanti personali, e il socio che ha firmato una fideiussione per il fido della società resta esposto anche se la società chiude un accordo. Il Codice lo dice espressamente per il concordato minore (art. 79, comma 5: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso) e per l’esdebitazione (art. 278, comma 6); nella composizione negoziata, che si regge su accordi, la liberazione dei garanti dipende da ciò che le parti scrivono nell’accordo.

C’è infine il rischio opposto: un artigiano che concentra tutte le risorse sui debiti d’impresa e smette di pagare il mutuo di casa può innescare un’esecuzione immobiliare che fa crollare l’intero piano, perché l’esperto e i creditori dell’impresa contavano su una stabilità familiare che non c’era.

Cosa fare invece

Costruisci due elenchi separati, debiti dell’impresa e debiti personali o familiari, con per ciascuno creditore, importo, garanzie e chi le ha prestate; poi decidi uno strumento per ciascuna “massa”. Per la ditta individuale, il piano di composizione deve indicare con onestà quale parte dei flussi dell’impresa serve al mantenimento della famiglia e al servizio del mutuo, perché è un costo che il piano deve sostenere. Per la snc, si valuta separatamente se i soci abbiano bisogno di un proprio strumento per i debiti personali (per esempio, una ristrutturazione dei debiti del consumatore) e come trattare nell’accordo le fideiussioni prestate alla banca.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel concordato minore della società, salvo patto contrario, gli effetti si estendono ai soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4, CCII): un vantaggio rilevante per la snc artigiana, perché un unico concordato può liberare la società e i soci per le obbligazioni sociali. Nella composizione negoziata questo effetto automatico non esiste: l’accordo vale per chi lo firma e nei termini in cui è scritto. Chi ha soci molto esposti per le obbligazioni sociali deve quindi considerare questa differenza prima di scegliere la strada.

Errore n. 5 — Presentare l’istanza senza la documentazione in ordine

L’errore

Il titolare di un panificio artigiano, in contabilità semplificata, compila l’istanza sulla piattaforma di sera, allega le ultime dichiarazioni dei redditi, un elenco dei creditori scritto a mano “da ricordo” e rimanda a dopo i certificati di INPS e Agenzia delle Entrate. Chiede subito le misure protettive perché un fornitore ha notificato un decreto ingiuntivo.

Perché è un errore

La composizione negoziata per le imprese sotto soglia è più snella di quella ordinaria, ma non è priva di requisiti documentali. L’art. 25-quater, comma 2, prevede che l’istanza sia presentata unitamente ai documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Resta fuori la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento: l’impresa minore non deve allegarlo all’istanza. In sintesi, i documenti richiesti sono le scritture contabili e fiscali dei tre esercizi precedenti (per chi non deposita il bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IVA) con una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con i relativi crediti e le cause di prelazione, la dichiarazione sulla pendenza di procedure (che per l’impresa minore, dice il comma 2, riguarda la liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato ricorso per concordato minore), il certificato dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale dei Rischi. L’elenco preciso va controllato sul testo vigente dell’art. 17, comma 3, al momento del deposito.

Le misure protettive, poi, non sono automatiche. Secondo l’art. 18 vigente vanno chieste, e per la loro conferma si apre un procedimento davanti al tribunale con termini precisi (art. 19), che l’art. 25-quater, comma 5, richiama «in quanto compatibili». Va segnalato che nella dottrina sono emersi dubbi proprio sulla compatibilità di alcune regole delle misure protettive con l’impresa minore, che non deve presentare il piano: un motivo in più per curare la documentazione con particolare attenzione.

Le conseguenze

La giurisprudenza sulle misure protettive non perdona i vizi di procedura. Il Tribunale di Trani, il 21 marzo 2022, ha ritenuto che il deposito tardivo del ricorso per la conferma delle misure comporti il rigetto, l’inefficacia della protezione e la cancellazione della relativa pubblicazione; e lo stesso tribunale, il 5 settembre 2022, ha precisato che riproporre la domanda significa ripercorrere l’intero iter, amministrativo e giudiziario. Nello stesso senso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il 7 novembre 2024. Il Tribunale di Reggio Emilia, il 27 settembre 2023, ha richiesto, per la conferma, una verifica di verosimiglianza della realizzabilità del piano: verifica impossibile se i numeri non ci sono. Il Tribunale di Avellino, il 16 maggio 2022, ha chiarito che servono sia la reversibilità della crisi sia il pericolo concreto per le trattative.

Esiste anche un margine di recupero: il Tribunale di Milano, il 28 dicembre 2021, ha ammesso che, davanti ad allegazioni carenti, il giudice possa assegnare un termine per integrare i documenti. Ma contare sull’indulgenza del giudice è una scommessa: il rischio concreto di una documentazione lacunosa è perdere la protezione proprio quando il creditore più aggressivo sta per pignorare.

Cosa fare invece

Prepara il fascicolo prima di aprire la pratica sulla piattaforma: certificati degli enti scaricati e aggiornati, elenco creditori riconciliato con la contabilità e con la Centrale dei Rischi, situazione patrimoniale datata e firmata, e un primo test pratico già svolto. Il progetto di piano non è un allegato obbligatorio per l’impresa minore, ma una bozza ragionata dei flussi dei successivi dodici-diciotto mesi è indispensabile per affrontare il primo incontro con l’esperto e, se si chiedono le misure protettive, per superare il vaglio del tribunale.

È qui che si vede il valore della doppia competenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dal lato dell’esperto ciò che l’esperto si aspetta di trovare nel fascicolo di una micro impresa, e con lo staff di avvocati e commercialisti che coordina prepara la documentazione prima che l’istanza parta.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026, che ha aggiornato i documenti tecnici della composizione negoziata (test pratico, check-list, scheda dell’esperto e schema della relazione finale), conferma un percorso di autovalutazione semplificato per le piccole imprese e collega la piattaforma alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Centrale dei Rischi. Questo significa una cosa molto pratica: l’esperto vedrà comunque i debiti verso gli enti. Un elenco creditori che non coincide con quei dati non è solo un difetto formale, è un segnale di scarsa attendibilità che compromette la fiducia sin dal primo incontro. Ricorda anche che l’incarico dell’esperto, secondo l’art. 17, comma 7, dura 180 giorni, con una possibile proroga fino ad altri 180: il tempo non è infinito, e quello perso a recuperare documenti è sottratto alle trattative.

Errore n. 6 — Scegliere la composizione negoziata quando serve il concordato minore o l’esdebitazione

L’errore

Un artigiano edile di 61 anni, con l’attività ormai ridotta al minimo, debiti per oltre 200.000 euro in gran parte verso INPS e Fisco, nessun cantiere in vista e un unico bene, l’appartamento in cui vive con la famiglia, legge che la composizione negoziata “blocca i creditori” e presenta l’istanza per guadagnare tempo. Non ha un’impresa da risanare: ha un debito da chiudere.

Perché è un errore

La composizione negoziata è uno strumento di risanamento. Il presupposto dell’art. 25-quater, comma 1, è che il risanamento dell’impresa risulti «ragionevolmente perseguibile». Quando l’attività non ha prospettive o il titolare intende chiuderla, lo strumento non è pensato per lui. La stessa legge, all’art. 25-quater, comma 4, prevede che, oltre ai contratti e agli accordi del comma 3, l’imprenditore possa alternativamente proporre il concordato minore (art. 74), chiedere la liquidazione controllata (art. 268) o proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). Ma queste alternative presuppongono che una composizione negoziata ci sia stata e si sia conclusa: non sono un modo per “scivolare” in un’altra procedura risparmiando tempo.

Fuori dalla composizione, il Codice offre all’artigiano sovraindebitato strumenti diversi, ciascuno con una funzione precisa:

  • il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), quando consente di proseguire l’attività, oppure, fuori da questi casi, quando sono previsti apporti esterni che aumentino in misura apprezzabile l’attivo; consente la falcidia dei crediti, la suddivisione in classi e, come visto, il cram down fiscale e contributivo (art. 80, comma 3);
  • la liquidazione controllata (art. 268), che mette a disposizione dei creditori il patrimonio, esclusa la parte di reddito necessaria al mantenimento, e conduce all’esdebitazione di diritto per la persona fisica dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282);
  • l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), per la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, accessibile una sola volta.

Le conseguenze

La giurisprudenza sulla composizione negoziata ha più volte escluso che uno scenario meramente liquidatorio giustifichi la protezione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha ritenuto che un piano squisitamente liquidatorio escluda le misure protettive; il Tribunale di Verona, il 10 giugno 2025, e in senso conforme il Tribunale di Como, il 10 luglio 2025, hanno ritenuto irrilevante ai fini della conferma un piano meramente liquidatorio, anche se capace di soddisfare meglio i creditori; il Tribunale di Bergamo, il 15 marzo 2022, ha negato che la sola liquidazione sia un esito positivo della composizione. Esiste un’apertura: il Tribunale di Perugia, il 15 luglio 2024, ha ammesso l’accesso di un’impresa in liquidazione volontaria con un piano liquidatorio, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile anche tramite la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione. Ma per una ditta individuale che chiude, quell’apertura serve a poco.

Il costo vero dell’errore, però, è il tempo. Sei mesi spesi in una composizione destinata all’archiviazione sono sei mesi in più di interessi, sanzioni e azioni esecutive prima di accedere allo strumento che avrebbe davvero chiuso la partita. E le sequenze sbagliate possono anche chiudere le porte. La Cassazione (Cass. I n. 31856/2025, nel regime del D.L. 118/2021) ha confermato l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. E la Cass. I n. 20141 del 16 giugno 2026 ha dichiarato inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato: l’artigiano che, sfiduciato, chiude la partita IVA prima di scegliere lo strumento rischia di perdere proprio il concordato minore.

Cosa fare invece

Prima dell’istanza, fai una diagnosi comparativa: se esiste un’impresa da salvare e il debito è sostenibile con un intervento su tempi e importi verso i creditori privati, la composizione negoziata è la strada; se l’impresa è da salvare ma il debito pubblico va ridotto, il concordato minore è più adatto; se l’impresa non ha futuro, la strada è la liquidazione controllata o, quando non c’è nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente. Nella liquidazione controllata, secondo la Cass. I ord. n. 22074/2025, per l’apertura non è richiesta la meritevolezza; per l’esdebitazione dell’incapiente, invece, la meritevolezza è requisito espresso (art. 283, commi 1 e 7). Sul fronte dei debiti fiscali nel concordato minore, la Cassazione (Cass. n. 14555/2026) ha chiarito che la loro falcidia non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.

Il dettaglio che pochi conoscono

La composizione negoziata e il concordato minore non sono nemici: il primo può preparare il secondo. L’art. 25-quater, comma 6, prevede che gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione (per esempio un finanziamento necessario per continuare a lavorare) conservino i propri effetti anche se poi interviene un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o un concordato semplificato omologato. Chi entra in composizione sapendo già quale sarà il “piano B” può dunque usare i mesi di trattativa per mettere in sicurezza la continuità, invece di perderli. La dichiarazione dell’art. 25-quater, comma 2, sull’assenza di un ricorso per concordato minore ricorda però che i due percorsi non si sovrappongono: prima la composizione, poi, se serve, il concordato minore.

Gli errori in cifre: tre simulazioni sulla stessa micro impresa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. I calcoli del compenso dell’esperto applicano gli scaglioni dell’art. 25-ter CCII nella lettura più lineare; l’ordine in cui si combinano minimo, riduzioni e maggiorazioni non è chiarito dal testo, e il compenso, per l’impresa minore, è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, comma 7), salvo accordo tra le parti.

Ipotesi A — L’artigiano che si muove in tempo. Falegnameria con ditta individuale, due dipendenti, attivo medio dei tre esercizi di 162.400 €, ricavi di 176.300 €. Debiti dell’impresa: INPS 23.870 €, IVA 31.460 €, banca 48.300 €, fornitori 27.150 €, per un totale di 130.780 €; nove creditori. L’istanza è presentata martedì 3 novembre 2026 e l’esperto accetta lunedì 9 novembre 2026. L’incarico, di 180 giorni, scadrebbe sabato 8 maggio 2027 e slitta quindi a lunedì 10 maggio 2027.
– Costi della procedura: diritti di segreteria della Camera di commercio, indicati in 252 € a pratica dal decreto interministeriale del 2022 (da verificare al momento del deposito); compenso dell’esperto sull’attivo di 162.400 €: 4%-6% sui primi 100.000 € (4.000-6.000 €) più 1%-1,5% sui restanti 62.400 € (624-936 €), cioè 4.624-6.936 €; con nove creditori non opera la riduzione del 40% prevista fino a cinque creditori. Se si conclude un accordo che dà diritto alla maggiorazione del 100% dell’art. 25-ter, comma 6, la forbice sale a 9.248-13.872 €. A ciò si aggiungono i compensi dei consulenti dell’impresa.
– Benefici: i fornitori accettano uno stralcio del 30% (risparmio di 8.145 €) con pagamento del residuo di 19.005 € in 24 mesi; la banca riscadenza il debito in 60 mesi; l’IVA, se l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese, può essere rateizzata fino a 72 rate mensili ai sensi dell’art. 25-bis, comma 4, cioè 436,94 € al mese; gli interessi tributari si riducono alla misura legale dall’accettazione dell’esperto. Il debito INPS resta integro e va pagato con i canali ordinari di rateizzazione.
– Esito: l’impresa resta aperta e il debito diventa sostenibile. Il costo della procedura è significativo per una micro impresa, ma inferiore al solo risparmio sui fornitori sommato al beneficio finanziario delle dilazioni.

Ipotesi B — Lo stesso artigiano, quattordici mesi dopo. Nessuna iniziativa; il debito cresce: INPS 31.200 €, IVA 42.900 €, banca 52.700 € (fido revocato, interessi di mora), fornitori 33.600 €, per un totale di 160.400 €, cioè 29.620 € in più rispetto all’ipotesi A. Un fornitore ha pignorato il conto corrente; il DURC è irregolare e due committenti hanno sospeso i lavori.
– La composizione negoziata parte da una situazione in cui la reversibilità della crisi è dubbia: il rischio, alla luce di pronunce come quelle dei Tribunali di Salerno (13 febbraio 2023) e Bergamo (24 febbraio 2022), è che le misure protettive non vengano confermate.
– I costi dell’esperto restano dovuti nella misura dell’attività svolta, mentre il risultato utile non arriva. La strada realistica diventa il concordato minore, con i costi dell’OCC (liquidati secondo il D.M. 202/2014) e una proposta che dovrà offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione.
– Esito: il ritardo costa, solo in debito aggiuntivo, quasi 30.000 €, oltre alla perdita di clienti e del DURC regolare.

Ipotesi C — La scelta dello strumento sbagliato. Impresa edile individuale con debiti per 212.540 €, di cui 118.300 € verso INPS e Fisco (il 55,7% del totale); flussi liberi dopo le spese familiari pari a 1.150 € al mese.
– In composizione negoziata, se il debito pubblico va pagato per intero e anche nell’ipotesi di una rateizzazione su 72 mesi, la rata sul solo debito pubblico sarebbe di circa 1.643,06 € al mese, superiore ai flussi disponibili, prima ancora di pagare banche e fornitori. Il piano non regge.
– Nel concordato minore, invece, una proposta che preveda per i crediti pubblici una percentuale almeno pari a quella ottenibile dalla liquidazione può essere omologata anche senza il voto favorevole degli enti, se la loro adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente (art. 80, comma 3).
– Esito: la composizione negoziata avrebbe solo rinviato la soluzione; il concordato minore (o, se l’attività non ha futuro, la liquidazione controllata con esdebitazione) è lo strumento coerente con il problema.

Voce per la micro impresa Composizione negoziata (sotto soglia) Concordato minore
Sede Camera di commercio, piattaforma telematica; tribunale solo per misure e autorizzazioni Tribunale, tramite OCC
Costi tipici della procedura Diritti di segreteria; compenso dell’esperto (minimo 4.000 € ex art. 25-ter, salvo riduzioni); consulenti dell’impresa Compenso dell’OCC (D.M. 202/2014); eventuale commissario giudiziale; consulenti
Riservatezza Alta: nessuna pubblicità salvo misure protettive Pubblicità del decreto, anche nel registro delle imprese
Vincolo per i creditori dissenzienti No: valgono gli accordi firmati Sì, con le maggioranze dell’art. 79 e il silenzio-assenso
INPS e Fisco Transazione solo per i tributi (art. 23 c. 2-bis, con relazioni); misure premiali fiscali (art. 25-bis) Falcidia possibile e cram down fiscale e contributivo (art. 80 c. 3)
Effetti sui soci della snc Solo se previsti dagli accordi Estesi ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79 c. 4)
Quando conviene Crisi probabile, impresa sana nel nucleo, debito soprattutto privato Crisi o insolvenza con continuità possibile, debito pubblico rilevante

La mappa degli errori

Guardati insieme, i sei errori hanno un tratto comune: nascono quasi tutti prima dell’istanza. La composizione negoziata è uno strumento che premia la preparazione e la tempestività, mentre punisce l’improvvisazione. Alcuni errori si correggono strada facendo (una documentazione integrabile, un elenco di debiti da separare); altri, se consumati, chiudono porte che non si riaprono (l’insolvenza divenuta irreversibile, la cancellazione della ditta prima del concordato minore). La tabella che segue li ordina in base al momento in cui si commettono e alla possibilità di rimedio.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Aspettare l’insolvenza conclamata Nei 12-24 mesi prima dell’istanza Misure protettive negate, archiviazione Parziale: si passa al concordato minore o alla liquidazione controllata
Credersi esclusi o sbagliare la soglia Al momento della scelta Strumento perso o istanza viziata (organo di nomina sbagliato) Sì, se ci si accorge in tempo: nuova istanza corretta
Sottovalutare INPS e Fisco Nella costruzione del piano Piano insostenibile, archiviazione Parziale: transazione fiscale per i soli tributi, o concordato minore
Mescolare debiti personali e d’impresa Nell’elenco dei creditori Piano inattendibile, garanti scoperti Sì: separazione delle masse e strumenti distinti
Documentazione carente Al deposito dell’istanza Rigetto o inefficacia delle misure Parziale: integrazione se concessa; altrimenti si rifà l’iter
Strumento sbagliato Nella diagnosi iniziale Tempo perso, costi inutili, preclusioni Parziale: conversione verso le alternative dell’art. 25-quater c. 4; no se la ditta è già cancellata

La checklist preventiva

Prima di presentare l’istanza di composizione negoziata, verifica che:

  • [ ] hai calcolato attivo, ricavi lordi e debiti (anche non scaduti) per ciascuno dei tre esercizi precedenti e sei sotto le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII;
  • [ ] la tua attività è effettivamente un’impresa (commerciale o agricola) e non un’attività professionale intellettuale;
  • [ ] nella snc, i parametri sono stati calcolati sulla società e l’istanza è firmata dalla società;
  • [ ] hai svolto il test pratico di autovalutazione sulla piattaforma e conosci il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui;
  • [ ] hai scaricato e controllato il certificato dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’Agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale dei Rischi;
  • [ ] il tuo elenco creditori coincide con quei certificati e con la contabilità, con importi e cause di prelazione;
  • [ ] hai separato i debiti dell’impresa da quelli personali e familiari, indicando le garanzie prestate da te o dai soci;
  • [ ] hai simulato il piano nell’ipotesi prudente che INPS e Fisco vengano pagati per intero, solo dilazionati;
  • [ ] hai stimato i costi della procedura (diritti di segreteria, compenso dell’esperto secondo l’art. 25-ter, consulenti) e verificato che siano sostenibili;
  • [ ] hai individuato in anticipo il “piano B” tra concordato minore, liquidazione controllata e concordato semplificato;
  • [ ] non hai cancellato la ditta né cessato la partita IVA;
  • [ ] non hai procedure concorsuali pendenti (per esempio un ricorso per concordato minore) incompatibili con l’istanza.

Se anche una sola casella resta vuota, conviene fermarsi e completarla prima di aprire la pratica: ogni voce è un punto su cui l’esperto, i creditori o il tribunale ti chiederanno conto.

E se l’errore l’ho già fatto?

La prima cosa da dire è che quasi nessuno di questi errori è definitivo. Chi ha aspettato troppo, chi ha presentato un’istanza mal documentata, chi ha visto archiviare la propria composizione non è “fuori gioco”: ha semplicemente cambiato punto di partenza.

Se la composizione è stata archiviata o le misure protettive non sono state confermate, la via d’uscita è quasi sempre una delle alternative dell’art. 25-quater, comma 4: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il lavoro fatto durante le trattative non va perso: la ricostruzione del passivo, i certificati degli enti, la relazione finale dell’esperto diventano la base per l’OCC. E gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione conservano i loro effetti (art. 25-quater, comma 6).

Se l’errore è stato documentale, la strada è la riproposizione corretta. Le pronunce di Trani (5 settembre 2022) e Barcellona Pozzo di Gotto (7 novembre 2024) dicono che riproporre la domanda di misure richiede di ripercorrere l’intero procedimento: è più lungo, ma è possibile. Nel frattempo è decisivo non compiere atti che peggiorino la posizione: pagamenti preferenziali, cessioni di beni, nuovi debiti non necessari.

Se l’impresa non ha più futuro, la via d’uscita è chiudere il debito, non l’attività al buio. La liquidazione controllata conduce all’esdebitazione della persona fisica dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), alle condizioni dell’art. 280; per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) è accessibile una sola volta, con l’obbligo di dichiarare per tre anni eventuali utilità sopravvenute. Non tutti i debiti però si cancellano: l’art. 278, comma 7, esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

Esistono, invece, preclusioni da prendere sul serio. La cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese prima di chiedere il concordato minore può renderlo inammissibile (Cass. I n. 20141 del 16 giugno 2026): chi sta valutando di chiudere deve far precedere la scelta dello strumento alla chiusura, non il contrario. Una procedura pendente può rendere inammissibile la composizione (Cass. I n. 31856/2025). E le condotte che peggiorano il dissesto (atti in frode, occultamento di beni, debiti contratti con colpa grave) possono compromettere la meritevolezza richiesta per l’esdebitazione dell’incapiente e ostacolare l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata (art. 282, comma 2).

Infine un punto pratico: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, secondo l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione. Chi ha un reclamo o un termine in scadenza ad agosto non può contare sulla pausa estiva.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho già un pignoramento sul conto: è troppo tardi per la composizione negoziata?”
Non necessariamente. Un pignoramento non dimostra da solo l’insolvenza irreversibile: il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) ha ritenuto decisiva l’assenza di concrete prospettive di risanamento, non lo stato di insolvenza in sé. Ma bisogna chiedere le misure protettive in modo corretto e dimostrare che l’impresa ha ancora flussi e clienti. Se non è così, conviene valutare subito il concordato minore.

“Sono socio di una snc artigiana: se la società chiude un accordo, i miei debiti personali sono salvi?”
No. L’accordo nella composizione negoziata riguarda le obbligazioni che vi sono regolate e vincola chi lo firma. I tuoi debiti personali (mutuo, credito al consumo) restano tuoi e possono richiedere uno strumento distinto. Anche le fideiussioni prestate alla banca restano, salvo che l’accordo non le regoli espressamente.

“Ho fatto l’istanza ma l’INPS non ha voluto trattare: ho sbagliato tutto?”
Hai scoperto un limite dello strumento: nella composizione negoziata la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi, non i contributi. Se il debito INPS è il vero problema e non è sostenibile neppure dilazionato, il concordato minore, con il cram down contributivo dell’art. 80, comma 3, è il passaggio naturale.

“Ho chiuso la partita IVA sei mesi fa perché non ce la facevo più: posso ancora fare qualcosa?”
La composizione negoziata presuppone un’impresa in attività, e la Cass. I n. 20141/2026 ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Restano però gli strumenti per la persona fisica, come la liquidazione controllata con esdebitazione o, se non hai nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente: vanno valutati sul tuo caso concreto.

“La composizione è stata archiviata: ho buttato i soldi dell’esperto?”
Non del tutto. La relazione finale dell’esperto, la ricostruzione del passivo e i dati raccolti servono all’OCC per impostare il concordato minore o la liquidazione controllata. Ciò che conta ora è non lasciar passare altro tempo.

“Il mio commercialista dice che sono sopra soglia per i debiti: cosa cambia?”
Cambia molto: non accedi alla composizione semplificata dell’art. 25-quater ma a quella ordinaria, con nomina dell’esperto da parte della commissione, e in caso di insolvenza non sei soggetto al sovraindebitamento ma alla liquidazione giudiziale. Fai verificare il calcolo sui tre esercizi: i debiti non scaduti si contano, ma vanno conteggiati con esattezza.

Gli errori davanti ai giudici

Ecco cosa è successo, davanti ai giudici, a chi ha commesso gli errori descritti. Una precisazione onesta: dalle fonti consultate non risultano pronunce pubblicate che riguardino specificamente imprese artigiane o imprese sotto soglia nella composizione negoziata (l’art. 25-quater non ha ancora una giurisprudenza edita propria); le pronunce che seguono riguardano la composizione negoziata in generale, o le procedure alternative, e quasi tutte le decisioni di merito sono pubblicate nei massimari senza numero. Le pronunce sulla composizione negoziata sono tratte dal massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, salvo diversa indicazione.

Errore n. 1 — Arrivare con l’insolvenza conclamata
– Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Principio: l’insolvenza non chiude da sola l’accesso alla composizione; a contare è l’esistenza di prospettive concrete di risanamento. Rilevanza: chi è già in difficoltà seria può ancora entrare, ma deve dimostrare che la crisi è reversibile.
– Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Principio: protezione negata a fronte di insolvenza irreversibile, flussi di cassa insufficienti e piano appena abbozzato. Rilevanza: è lo scenario tipico dell’artigiano che arriva tardi e impreparato.
– Trib. Bergamo, 24 febbraio 2022. Principio: la reversibilità della crisi è condizione per confermare le misure, riservate a imprese in fase di pre-crisi. Rilevanza: la lettura più rigorosa, coerente con il testo dell’art. 25-quater, comma 1, che parla di crisi “probabile”.
– Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022. Principio: un forte squilibrio economico-finanziario giustifica il diniego della conferma delle misure. Rilevanza: lo squilibrio accumulato con l’inerzia diventa un ostacolo diretto.

Errore n. 2 — Sbagliare classificazione
– Trib. Verona, 25 novembre 2022. Principio: misure revocate senza contraddittorio perché l’istanza di un’impresa sopra soglia era stata rivolta al segretario generale della Camera di commercio anziché alla commissione. Rilevanza: la fascia dimensionale determina l’organo competente, e l’errore ha conseguenze immediate.

Errore n. 3 — Debiti verso INPS e Fisco
– Trib. Catania, 14 giugno 2022. Principio: bloccare i pagamenti dei debiti a ruolo verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica ma, al più, una misura cautelare. Rilevanza: chi ha soprattutto debiti pubblici non ottiene automaticamente lo “scudo” che si aspetta.
– Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. Principio: non si può ordinare all’INPS di rilasciare il DURC; è possibile solo un accertamento provvisorio dei presupposti. Rilevanza: decisivo per l’artigiano che lavora in appalto.
– Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023. Principio: durante le misure protettive non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso i contribuenti morosi. Rilevanza: un beneficio concreto per l’artigiano che ha committenti pubblici.

Errore n. 5 — Documentazione e termini
– Trib. Trani, 21 marzo 2022. Principio: il ricorso per la conferma depositato in ritardo porta al rigetto, all’inefficacia della protezione e alla cancellazione della pubblicazione. Rilevanza: i termini delle misure protettive non si recuperano.
– Trib. Trani, 5 settembre 2022 (conforme Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024). Principio: chi ripropone la domanda deve rifare l’intero percorso, amministrativo e giudiziario. Rilevanza: un errore iniziale costa mesi.
– Trib. Milano, 28 dicembre 2021. Principio: davanti ad allegazioni incomplete il giudice può concedere un termine per integrarle. Rilevanza: un margine di recupero esiste, ma non è garantito.
– Trib. Reggio Emilia, 27 settembre 2023. Principio: per confermare le misure il giudice valuta, in termini di verosimiglianza, la realizzabilità del piano e il pregiudizio per le trattative. Rilevanza: senza numeri credibili la protezione non regge.

Errore n. 6 — Strumento sbagliato e sequenze sbagliate
– Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Principio: un piano puramente liquidatorio esclude le misure protettive. Rilevanza: chi vuole chiudere l’attività non trova protezione nella composizione.
– Trib. Verona, 10 giugno 2025 (conforme Trib. Como, 10 luglio 2025). Principio: il piano solo liquidatorio non giustifica la conferma, anche se migliore per i creditori. Rilevanza: la composizione resta uno strumento di risanamento.
– Trib. Perugia, 15 luglio 2024. Principio: anche un’impresa in liquidazione volontaria può accedere, se il risanamento resta ragionevolmente perseguibile anche tramite i proventi della liquidazione. Rilevanza: l’apertura esiste, ma presuppone un’impresa con valore da preservare.
– Cass. I n. 31856/2025 (fonte: EC News, 27 gennaio 2026). Principio: inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: la sequenza delle procedure conta.
– Cass. I n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale già cancellato. Rilevanza: l’artigiano non deve chiudere la ditta prima di scegliere lo strumento.
– Cass. n. 14555/2026. Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo vale nei limiti della compatibilità. Rilevanza: un vantaggio del concordato minore per chi ha soprattutto debiti fiscali.
– Cass. I ord. n. 22074/2025. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza. Rilevanza: per l’artigiano che deve chiudere, la porta della liquidazione controllata resta aperta.

Sui costi
– Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA). Principio: nella determinazione del compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione costituisce prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il compenso è un debito vero, da mettere in conto.
– Trib. Parma, 26 settembre 2023 (massimario CCIAA). Principio: i compensi dei consulenti dell’impresa non dovrebbero superare quello dell’esperto. Rilevanza: un parametro utile per contenere i costi complessivi in una micro impresa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per un artigiano, il valore di un’assistenza qualificata si misura su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, trovare la strada che resta aperta. Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Verifichiamo la fascia dimensionale: ricostruiamo con i commercialisti dello staff attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi secondo l’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, anche per le ditte in contabilità semplificata o forfettaria.
  2. Inquadriamo l’attività: accertiamo se l’attività è d’impresa artigiana (commerciale) o professionale, e quindi quali strumenti sono davvero disponibili.
  3. Intercettiamo il momento giusto: svolgiamo con l’impresa il test pratico aggiornato dal decreto del 23 aprile 2026 e leggiamo i segnali d’allarme prima che la crisi diventi irreversibile.
  4. Mappiamo il debito pubblico: acquisiamo e confrontiamo i certificati di Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione e INPS e la Centrale dei Rischi, e simuliamo il piano con INPS e Fisco pagati per intero.
  5. Separiamo le masse debitorie: distinguiamo i debiti dell’impresa da quelli personali e familiari, censiamo le fideiussioni dei soci e valutiamo strumenti distinti per ciascuna massa.
  6. Prepariamo il fascicolo dell’istanza: raccogliamo i documenti dell’art. 17, comma 3, richiamati dall’art. 25-quater, comma 2, e costruiamo una bozza di piano dei flussi da presentare all’esperto.
  7. Assistiamo l’impresa nelle trattative e nelle misure protettive: predisponiamo la richiesta e il ricorso per la conferma nei termini, e affianchiamo l’artigiano negli incontri con l’esperto e con i creditori.
  8. Facciamo la diagnosi comparativa: confrontiamo, numeri alla mano, composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, prima che l’istanza parta.
  9. Quando la composizione non basta, prepariamo il passaggio: verifichiamo se il concordato minore è ancora ammissibile (ditta non cancellata, procedure compatibili) e impostiamo la proposta con l’OCC, valutando il cram down fiscale e contributivo.
  10. Quando l’errore è già fatto, verifichiamo le vie residue: esaminiamo provvedimenti di diniego o di archiviazione, valutiamo reclami e impugnazioni e, se l’attività non ha futuro, impostiamo la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Come cassazionista, l’Avvocato può seguire la stessa linea difensiva dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio: quando un errore nella procedura va riparato con un reclamo o un ricorso, non c’è un cambio di difensore né di strategia. La qualifica di Esperto Negoziatore gli consente di conoscere dall’interno il metodo e le aspettative dell’esperto nominato dalla Camera di commercio; nel caso concreto, l’esperto resta un soggetto terzo e indipendente, mentre lo Studio assiste l’impresa. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, tiene insieme gli aspetti legali, contabili, fiscali e bancari della crisi di una micro impresa.

In chiusura

La composizione negoziata conviene a un artigiano in difficoltà? Conviene quando l’impresa ha ancora un nucleo sano, quando la crisi è probabile ma non ancora irreversibile, quando il debito è soprattutto verso privati e il titolare arriva con i conti in ordine. Non conviene, o non basta, quando il debito verso INPS e Fisco va ridotto e non solo dilazionato, quando l’attività è finita, quando la ditta è già stata chiusa. In questi casi la risposta è altrove: nel concordato minore, nella liquidazione controllata, nell’esdebitazione.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa scelta perché l’Avvocato opera su entrambi i versanti: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce; come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce le procedure in cui l’artigiano può approdare se la composizione non basta. È da questa doppia prospettiva che si evita di imboccare lo strumento sbagliato.

📩 Prima che la finestra della composizione si chiuda, contatta lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per raggiungerci li trovi qui sotto, in fondo all’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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