Due imprenditori con gli stessi 140.000 euro di debiti possono aver bisogno di due porte completamente diverse. Il primo ha un laboratorio artigiano che lavora, ordini in portafoglio e un problema di cassa che dura da otto mesi: per lui la strada naturale è la camera di commercio, dove chiede un esperto indipendente e negozia con banche e fornitori senza passare subito dal tribunale. Il secondo ha chiuso il negozio un anno fa, ha cancellato la ditta e riceve solo solleciti: per lui la camera di commercio non serve quasi a nulla, e la porta giusta è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che lo accompagna verso la liquidazione controllata e, dopo, verso la liberazione dai debiti.
Il principio da tenere a mente è uno solo: non esiste una risposta valida per tutti gli imprenditori minori, perché la scelta tra composizione negoziata e strumenti gestiti dall’OCC dipende da chi sei, da cosa resta della tua impresa e da che tipo di debiti hai. Un’impresa agricola ha un canale in più che il commerciante non ha. Una srl con i soci garanti deve pensare a due patrimoni insieme. Chi ha soprattutto debiti con il Fisco deve chiedersi quale strumento consente davvero di ridurli.
Questa guida, che chiude il nostro blocco dedicato alla crisi dell’imprenditore minore, è costruita per profili. Dopo le regole comuni troverai una sezione scritta per ciascuna di queste sei situazioni:
- impresa in crisi ancora reversibile, che vuole continuare l’attività;
- impresa già insolvente e senza prospettive di risanamento;
- ditta individuale cessata o cancellata;
- impresa agricola;
- srl con soci che hanno firmato fideiussioni;
- impresa che ha soprattutto debiti fiscali e contributivi.
Seguono tre simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto con costi e tempi delle procedure, le domande che valgono per tutti e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa scelta? Perché copre entrambe le porte. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Chi deve scegliere tra le due strade ha bisogno di qualcuno che le abbia viste entrambe dal di dentro.
📩 Prima di presentare un’istanza in camera di commercio o di rivolgerti a un OCC, parlane con noi: i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.
Le regole che valgono per ogni imprenditore minore
Questa parte è comune a tutti i profili. Le sezioni successive rimandano qui, senza ripetere.
Chi è “imprenditore minore”
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, è impresa minore quella che presenta congiuntamente, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno tempo), tre requisiti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Basta superare una sola soglia per uscire dalla categoria. Gli importi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, quindi conviene sempre controllare il valore in vigore alla data della domanda.
L’imprenditore minore rientra nel “sovraindebitamento” (art. 2, comma 1, lett. c): non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale, e i suoi strumenti di regolazione della crisi sono quelli del sovraindebitamento, gestiti con l’ausilio dell’OCC. Nella stessa definizione rientrano anche l’imprenditore agricolo, il professionista, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Le due porte
Porta n. 1: la composizione negoziata (camera di commercio). È disciplinata in generale dagli artt. 12 e seguenti CCII e, per le imprese sotto soglia, dall’art. 25-quater. Secondo il comma 1 di questa norma, l’imprenditore commerciale e agricolo che ha i requisiti dell’art. 2, lett. d) e si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede legale (comma 2), che nomina l’esperto. Non è un processo: è un tavolo di trattativa, riservato, con un professionista terzo che facilita l’accordo.
Porta n. 2: gli strumenti gestiti dall’OCC (tribunale). Sono:
- il concordato minore (art. 74 CCII): una proposta ai creditori, votata a maggioranza e omologata dal giudice. Secondo il comma 1 è ammesso quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; secondo il comma 2, fuori da questi casi, può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile. Il comma 3 lascia libero il contenuto della proposta, consente il pagamento anche parziale dei crediti e la suddivisione in classi, che diventa obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- la liquidazione controllata (art. 268 CCII): il patrimonio del debitore viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale e il ricavato distribuito ai creditori. La può chiedere il debitore sovraindebitato (comma 1) e, se il debitore è insolvente, anche un creditore, purché i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non siano inferiori a 50.000 euro (comma 2);
- l’esdebitazione (artt. 278 e seguenti): la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, che per le persone fisiche opera di diritto alla chiusura della liquidazione o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282), e che esiste anche nella forma speciale del debitore incapiente (art. 283).
Il ponte tra le due porte: l’art. 25-quater, comma 4
Le due porte non sono alternative definitive: dalla composizione negoziata si può passare agli strumenti dell’OCC. Secondo il comma 3 dell’art. 25-quater, se le trattative individuano una soluzione, le parti possono concludere un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale, un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria) oppure un accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Il comma 4 aggiunge che, oltre a questi accordi, l’imprenditore può alternativamente:
- a) proporre la domanda di concordato minore dell’art. 74;
- b) chiedere la liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268;
- c) proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio dell’art. 25-sexies;
- d) per la sola impresa agricola, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61.
Il comma 6 protegge il lavoro già fatto: gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti anche se poi arrivano un concordato minore omologato, la liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.
Il passaggio inverso ha un limite. Secondo il comma 2, chi presenta l’istanza deve dichiarare la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e attestare di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (e, per le imprese agricole, dell’art. 57). In pratica: chi ha già un concordato minore depositato non può chiedere l’esperto in camera di commercio. La Cassazione, sul regime previgente, ha dichiarato inammissibile un’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato (Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025): l’ordine in cui si aprono le porte conta.
Cosa si richiama e cosa no
Il comma 5 dell’art. 25-quater elenca le norme generali della composizione negoziata che si applicano all’impresa minore “in quanto compatibili”: tra queste gli artt. 12, 17 (in parte), 18 e 19 sulle misure protettive, 21 sulla gestione dell’impresa, 22 sugli atti autorizzati, 23 comma 2-bis sulla transazione fiscale, 25-bis sulle misure premiali, 25-ter sul compenso dell’esperto, 25-sexies e seguenti sul concordato semplificato. Due differenze pratiche rispetto alle imprese più grandi:
- l’istanza dell’impresa minore richiede i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a) e da c) a h): non è richiesta la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento;
- il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato (comma 7).
Le tre domande che decidono la porta
Prima di leggere il tuo profilo, rispondi a tre domande. Valgono per tutti e orientano già metà della scelta.
Prima domanda: l’impresa esiste ancora e produce margine? Se la risposta è sì, la composizione negoziata è in gioco, perché l’art. 25-quater, comma 1, chiede un risanamento “ragionevolmente perseguibile”. Se l’impresa è chiusa, cancellata o non genera più margine, la camera di commercio non ha strumenti per te e la porta è quella dell’OCC.
Seconda domanda: hai bisogno che il giudice imponga la soluzione a qualcuno? La composizione negoziata vive del consenso: ciò che non firmi con un creditore non lo ottieni. Il concordato minore, invece, si approva a maggioranza (art. 79) e, per Fisco ed enti previdenziali, può essere omologato anche contro il loro voto quando sono determinanti e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3). Se c’è un creditore decisivo e ostile, la porta dell’OCC diventa necessaria.
Terza domanda: ci sono risorse esterne? Un familiare disposto a versare una somma, un terzo che acquista un bene, un socio che rinuncia a un credito. Senza continuità, il concordato minore è ammesso solo con questo apporto (art. 74, comma 2). Se le risorse esterne mancano e l’impresa non può continuare, restano la liquidazione controllata e l’esdebitazione.
Un’ultima regola comune, che spesso viene trascurata: nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, salvo diversa previsione). Agosto, per chi è in crisi, è un mese come gli altri.
Profilo 1 – L’impresa in crisi reversibile che vuole continuare
La tua situazione
Hai un’attività che funziona nella sostanza: clienti che tornano, margini positivi sul singolo lavoro, magari due o tre dipendenti. Il problema è finanziario. Un cliente importante non ha pagato, la banca ha ridotto il fido, un mutuo per i macchinari pesa più del previsto, i fornitori cominciano a chiedere il pagamento anticipato. Non sei ancora in default con tutti, ma vedi arrivare il momento in cui non ce la farai. Se ti riconosci in questa descrizione, sei il destinatario ideale della composizione negoziata.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’art. 25-quater, comma 1, è scritto proprio per te. Parla di squilibrio che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza e chiede che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. Sono le due condizioni che un’impresa come la tua può dimostrare.
La composizione negoziata ti offre tre vantaggi rispetto agli strumenti giudiziali:
- riservatezza: non c’è una pubblicazione automatica nel registro delle imprese della tua crisi come avviene con il decreto di apertura del concordato minore (art. 78, comma 2, lett. a); le misure protettive, se le chiedi, comportano invece una pubblicità;
- continuità della gestione: l’impresa resta tua; secondo l’art. 21, se sei già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento devi gestire nel prevalente interesse dei creditori, e devi informare per iscritto e in anticipo l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative;
- flessibilità degli esiti: il comma 3 dell’art. 25-quater ti consente di chiudere con un contratto con uno o più creditori, con una moratoria o con un accordo firmato anche dall’esperto.
Le misure protettive (artt. 18 e 19, richiamati “in quanto compatibili”) possono bloccare le azioni esecutive dei creditori sul tuo patrimonio. Attenzione a due dettagli del testo vigente dell’art. 18: le misure vanno chieste espressamente, non riguardano i crediti dei lavoratori e “non sono inibiti i pagamenti”, cioè puoi continuare a pagare i fornitori strategici. Secondo il comma 5-bis, dopo la conferma delle misure la banca non può mantenere sospese le linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale motivate; e l’art. 16, comma 5, stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non sono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito.
Se le trattative non bastano ma l’attività può proseguire, l’alternativa è il concordato minore in continuità (art. 74, comma 1), che puoi proporre anche al termine delle trattative grazie al comma 4, lett. a) dell’art. 25-quater. In questo caso non servono risorse esterne: basta che la proposta consenta di proseguire l’attività. E se hai un mutuo su beni strumentali, l’art. 75, comma 3, consente di proseguire il pagamento delle rate alle scadenze convenute, alle condizioni di legge.
I numeri
Prendiamo un’impresa con attivo medio degli ultimi tre bilanci di 180.000 euro e 14 creditori. Il compenso dell’esperto (art. 25-ter) si calcola a scaglioni sull’attivo:
- primo scaglione, fino a 100.000 euro: dal 4% al 6% = da 4.000 a 6.000 euro;
- secondo scaglione, da 100.000,01 a 500.000 euro: dall’1% all’1,5% su 80.000 euro = da 800 a 1.200 euro;
- totale base: da 4.800 a 7.200 euro, con un minimo di legge di 4.000 euro (comma 3).
Con 14 creditori non scattano né la maggiorazione del 25% (da 21 a 50 creditori) né la riduzione del 40% (fino a 5 creditori). Se si arriva a uno degli accordi previsti, il compenso può aumentare fino al 100% (comma 6). A questo si aggiungono i diritti di segreteria della camera di commercio, indicati in 252 euro a pratica dal D.M. 10 marzo 2022 (da verificare al momento del deposito) e le spese dei tuoi consulenti. Sono costi della procedura, sostenuti dall’impresa; il compenso dell’esperto è prededucibile (art. 25-ter, comma 12), cioè va pagato prima degli altri creditori in un’eventuale procedura successiva.
Sui tempi: l’incarico dell’esperto dura 180 giorni, con una proroga possibile fino ad altri 180 (art. 17, comma 7, nel testo vigente). Se presenti l’istanza lunedì 5 ottobre 2026, i 180 giorni scadono sabato 3 aprile 2027, termine che di fatto si colloca su lunedì 5 aprile 2027.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è arrivare tardi. La composizione negoziata funziona se c’è ancora qualcosa da negoziare: margini, clienti, un patrimonio da proteggere. Se aspetti che i creditori abbiano già pignorato il conto e che i fornitori abbiano smesso di consegnare, il “risanamento ragionevolmente perseguibile” diventa difficile da sostenere.
Secondo rischio: confondere la riservatezza con l’immunità. Durante le trattative l’imprenditore continua a rispondere delle proprie scelte; il dissenso dell’esperto su un atto pregiudizievole può essere iscritto nel registro delle imprese (art. 21). E l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4: secondo una lettura del testo, non tutte le protezioni previste per le imprese sopra soglia si estendono all’impresa minore.
Terzo rischio: sottovalutare la documentazione. L’esperto lavora sui numeri che gli dai. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 (Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026), secondo le fonti di settore, contiene un test pratico in versione semplificata per l’impresa minore: farlo prima di presentare l’istanza è il modo più rapido per capire se il risanamento è credibile.
Le mosse giuste
- Fai il test pratico e una situazione patrimoniale aggiornata prima di decidere: ti dirà se il debito è sostenibile con i flussi che l’impresa può generare.
- Prepara i documenti dell’art. 17, comma 3 richiesti dall’art. 25-quater, comma 2 (bilanci, situazione debitoria, dichiarazioni sulle procedure pendenti, certificati dei debiti fiscali e contributivi).
- Valuta subito se chiedere le misure protettive, sapendo che rendono pubblica la trattativa e che non coprono i crediti dei lavoratori.
- Tieni pronto il piano B: un concordato minore in continuità che puoi depositare al termine delle trattative (art. 25-quater, comma 4, lett. a).
- Non compiere atti straordinari senza informare l’esperto.
Per chi è nella tua posizione, lo Studio Monardo mette a disposizione la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, cioè la possibilità di impostare la trattativa in camera di commercio tenendo già pronta l’uscita verso il concordato minore.
Giurisprudenza dedicata
Sul concordato minore, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026 (massima su Brocardi) ha chiarito che non esiste un autonomo requisito di meritevolezza, ma che l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono il corretto e veritiero adempimento degli oneri informativi degli artt. 75-77: una rappresentazione non attendibile dell’indebitamento pesa su ammissibilità e omologazione. Per l’impresa in continuità la lezione è chiara: i numeri devono essere veri fin dal primo giorno, anche durante la trattativa in camera di commercio, perché saranno gli stessi numeri a sostenere il concordato minore se la trattativa non basta.
Profilo 2 – L’impresa già insolvente, senza prospettive di risanamento
La tua situazione
Hai provato a resistere, ma i conti non tornano più. Il fatturato è crollato, i debiti scaduti superano di molto quello che l’impresa può generare, non hai un investitore né un familiare disposto a mettere denaro. Magari hai già ricevuto un pignoramento, magari un creditore ti ha minacciato di chiedere la liquidazione controllata. Se pensi “non c’è niente da salvare, voglio solo chiudere questa storia”, questa sezione è per te.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul fronte della composizione negoziata, e più di quanto pensi sul fronte dell’OCC.
La composizione negoziata, per l’impresa minore, presuppone che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile” (art. 25-quater, comma 1). Il comma 1 parla di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, mentre la norma generale dell’art. 12 richiama anche crisi e insolvenza già in atto: resta una questione aperta se l’impresa minore già insolvente possa accedere alla composizione negoziata. Ma anche ammettendolo, senza prospettive di risanamento l’esperto non avrebbe nulla su cui lavorare. Chiedere un esperto solo per guadagnare tempo è una strategia fragile, che costa un compenso minimo di 4.000 euro e rischia di finire con una relazione negativa.
C’è un’eccezione che ha senso conoscere: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, commi 4 e 5. Si apre solo dopo una composizione negoziata, se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni non sono praticabili; la proposta va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione e il tribunale omologa senza voto dei creditori, se la proposta non li pregiudica rispetto all’alternativa liquidatoria e assicura un’utilità a ciascuno. È uno strumento pensato per chi ha tentato davvero il risanamento, non per chi entra in camera di commercio già sapendo di dover liquidare.
Per te la porta principale è l’OCC, con due strumenti:
- liquidazione controllata su tua domanda (art. 268, comma 1): il tribunale nomina un liquidatore, i beni vengono venduti, il ricavato distribuito. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura, salvo i crediti con ipoteca, pegno o privilegio (comma 5). Se sei una persona fisica (ditta individuale), secondo il comma 3 la liquidazione su tua domanda si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie;
- concordato minore liquidatorio (art. 74, comma 2): possibile solo se porti risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. Senza un apporto esterno, il concordato minore non è percorribile.
La regola più importante per te: per entrare in liquidazione controllata non devi dimostrare di essere “meritevole”. La Cassazione lo ha detto chiaramente (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025): la liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negata per negligenza o imprudenza nel causare il sovraindebitamento; quelle circostanze potranno pesare dopo, sull’esdebitazione.
I numeri
Immagina un’impresa individuale con 212.000 euro di debiti, un furgone del valore di 9.500 euro, un conto con 1.800 euro e un credito verso un cliente di 6.300 euro contestato. Attivo potenziale: circa 17.600 euro, più le eventuali azioni recuperatorie. Il titolare guadagna oggi come dipendente 1.540 euro netti al mese; il giudice, secondo l’art. 268, comma 4, lett. b), fissa la parte di reddito necessaria al mantenimento suo e della famiglia, che resta esclusa dalla liquidazione. Se il giudice ritiene necessari 1.250 euro, i restanti 290 euro mensili entrano nella procedura per il periodo in cui resta aperta ai fini dei beni sopravvenuti: secondo l’art. 272, comma 3, di regola tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata se non c’è altro attivo da acquisire. In 36 mesi sono 10.440 euro, che si sommano all’attivo.
I rischi specifici
Il rischio principale è subire la liquidazione invece di sceglierla. Se sei insolvente, un creditore può chiederla, anche durante un’esecuzione individuale, se i debiti scaduti e non pagati superano i 50.000 euro (art. 268, comma 2). Se sei persona fisica hai una difesa: secondo il comma 3 puoi chiedere all’OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire, eccependolo entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283, comma 3 (il giudice può concedere fino a 60 giorni se l’attestazione non è ancora pronta). Ma devi muoverti prima, non all’udienza.
Secondo rischio: pensare che i beni “personali” restino fuori. L’elenco delle esclusioni dell’art. 268, comma 4, è tassativo: la Cassazione ha ritenuto che nella liquidazione controllata entri anche il risarcimento incassato per danno biologico (Cass. civ., Sez. I, n. 28484 del 27 ottobre 2025).
Le mosse giuste
- Fai calcolare all’OCC l’attivo realizzabile, incluse le azioni contro terzi: è il dato che decide se la liquidazione su tua domanda si apre.
- Verifica se esistono risorse esterne (familiari, cessione di un bene di terzi): se ci sono, un concordato minore liquidatorio può dare ai creditori più della liquidazione e a te più controllo.
- Non svendere i beni prima della procedura: gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori possono essere contestati dal liquidatore.
- Pensa già all’esdebitazione: comportamenti trasparenti oggi sono il presupposto per la liberazione dai debiti domani (art. 282, comma 2).
- Se hai già una composizione negoziata in corso e l’esperto conclude che non ci sono soluzioni praticabili, valuta il concordato semplificato dell’art. 25-sexies entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale: è l’unico strumento liquidatorio in cui non votano i creditori, ma richiede che la relazione dia atto di trattative condotte con correttezza e buona fede. Confrontalo con la liquidazione controllata sul piano del ricavato atteso, dei tempi e della successiva esdebitazione, che per la persona fisica opera di diritto nella liquidazione controllata dopo tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1).
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. 22074/2025, conta Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Per l’impresa insolvente significa che il primo interlocutore non è il tribunale ma l’Organismo, e che la qualità della relazione condiziona l’intero percorso.
Profilo 3 – La ditta individuale cessata o cancellata
La tua situazione
Hai chiuso. Forse hai cancellato la ditta dal registro delle imprese anni fa, forse l’hai solo messa in stato di inattività. Oggi lavori come dipendente, o sei in pensione, o cerchi lavoro. I debiti dell’impresa però sono rimasti: Agenzia delle Entrate, INPS, banca, qualche fornitore. Ti chiedi se esista ancora una procedura per te, visto che “l’impresa non c’è più”.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata è semplicemente fuori gioco: presuppone un’impresa da risanare (art. 25-quater, comma 1). Tutto passa dall’OCC, ma con una distinzione decisiva tra chi è stato cancellato e chi ha solo cessato l’attività.
La regola più importante: se la ditta è cancellata dal registro delle imprese, il concordato minore non è più ammissibile, nemmeno nella forma liquidatoria con risorse esterne. Lo ha stabilito Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Corte d’Appello di Campobasso che aveva confermato l’omologazione: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio. Secondo il commento di Iusletter, la Corte ha osservato che il correttivo ha ampliato le possibilità del cancellato, consentendogli la liquidazione controllata anche oltre un anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis), ma non ha toccato il comma 4.
Prima di questa sentenza, alcuni tribunali avevano seguito la linea opposta: per esempio Trib. Ivrea, sentenza del 10 febbraio 2026, aveva omologato il concordato minore liquidatorio di un ex tabaccaio con finanza esterna, leggendo l’art. 33, comma 4, come preclusivo del solo concordato in continuità. Dopo Cass. 20141/2026 quella lettura va considerata superata.
Diversa è la posizione di chi ha cessato l’attività senza cancellarsi. Secondo il commento citato, la Cassazione distingue espressamente il caso dell’imprenditore minore cessato ma non cancellato. Per lui il concordato minore liquidatorio resta in astratto percorribile, ma solo con risorse esterne apprezzabili (art. 74, comma 2), perché la continuità non c’è più.
Per il cancellato restano la liquidazione controllata e l’esdebitazione:
- liquidazione controllata su tua domanda, che si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3);
- se non hai nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283): una sola volta nella vita, se sei meritevole, con la vigilanza dell’OCC per i tre anni successivi al decreto. Secondo il comma 2, il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE.
I numeri
Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio) di 7.101,12 euro annui, la soglia dell’art. 283, comma 2, è di 10.651,68 euro per una persona sola, 16.723,14 euro per un nucleo di due persone, 21.729,43 euro per tre, 26.203,13 euro per quattro. Un ex commerciante sposato con un figlio, unico percettore di reddito, con un netto annuo di 19.800 euro, si colloca sotto la soglia del nucleo di tre persone. Esiste però un punto interpretativo: secondo la citazione del testo vigente in un decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto anche le spese reali di mantenimento; il testo previgente usava invece la soglia come misura del mantenimento. Le due letture portano a risultati diversi e vanno verificate con l’OCC sul tribunale competente.
La riforma ha anche cambiato due cose che molti siti riportano ancora in modo superato: il periodo di osservazione dopo il decreto è di tre anni (non quattro), e il testo vigente non contiene più la soglia del 10% come misura minima delle utilità sopravvenute (art. 283, comma 1, che parla di “utile soddisfacimento”). Inoltre i compensi dell’OCC per questa procedura sono ridotti della metà (comma 6).
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è credere che la cancellazione abbia chiuso anche i debiti. La cancellazione chiude l’impresa, non le obbligazioni: rispondi con tutto il tuo patrimonio personale presente e futuro, e la cancellazione, come ha detto la Cassazione, ti preclude lo strumento negoziale del concordato minore.
Secondo rischio: scegliere l’incapienza quando hai qualcosa. Se possiedi una quota di immobile, un’auto di valore o un TFR significativo, l’esdebitazione dell’incapiente non è la strada: la procedura è riservata a chi non può offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva.
Le mosse giuste
- Verifica la tua visura: cancellato o solo inattivo? Cambia la lista degli strumenti disponibili.
- Se non sei ancora cancellato e hai un familiare disposto ad aiutarti, valuta un concordato minore liquidatorio con risorse esterne prima di cancellarti.
- Fai calcolare all’OCC la soglia dell’art. 283 sul tuo nucleo familiare, con entrambe le letture del comma 2.
- Se hai attivo, prepara la liquidazione controllata e la successiva esdebitazione di diritto dopo tre anni (art. 282).
Giurisprudenza dedicata
Cass. 20141/2026 è la pronuncia di riferimento. Il suo commento richiama come precedente il decreto della Prima Presidente n. 22699/2023 (rinvio pregiudiziale) e chiude, secondo l’autore, un contrasto tra tribunali che aveva prodotto decisioni opposte nel 2024 e nel 2025.
Profilo 4 – L’impresa agricola
La tua situazione
Coltivi, allevi, trasformi i tuoi prodotti, magari hai un agriturismo. Hai debiti con il consorzio agrario, con la banca per il trattore e il capannone, con l’INPS per i contributi agricoli. Una grandinata o un anno di prezzi bassi ti hanno messo in difficoltà. Ti chiedi se valgano per te le stesse regole del commerciante.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: l’imprenditore agricolo è nel sovraindebitamento a prescindere dalle dimensioni. L’art. 2, comma 1, lett. c) lo nomina espressamente accanto all’imprenditore minore. Secondo la dottrina di settore (EC News, 11 giugno 2025), per l’imprenditore agricolo le soglie dell’impresa minore non rilevano ai fini della procedura liquidatoria: si applica la liquidazione controllata e mai la liquidazione giudiziale, salvo il caso particolare delle cooperative agricole con attività commerciale prevalente.
Le soglie tornano invece a contare per la composizione negoziata. Se la tua impresa agricola ha i requisiti dell’art. 2, lett. d), rientri nell’art. 25-quater (che nomina espressamente l’imprenditore “commerciale e agricolo”) e presenti l’istanza al segretario generale della camera di commercio. Se superi anche una sola soglia, accedi alla composizione negoziata ordinaria degli artt. 12 e seguenti.
E c’è un canale che hai solo tu. Secondo l’art. 25-quater, comma 4, lett. d), la sola impresa agricola può chiudere la composizione negoziata chiedendo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. Coerentemente, il comma 2 ti chiede di attestare, oltre all’assenza di un ricorso per concordato minore, anche l’assenza di un ricorso ai sensi dell’art. 57.
Restano poi disponibili gli strumenti comuni: concordato minore in continuità (art. 74, comma 1), con la possibilità di proseguire le rate del mutuo sui beni strumentali (art. 75, comma 3); liquidazione controllata (art. 268); esdebitazione.
I numeri
Un’azienda agricola con attivo di 260.000 euro (terreni compresi), ricavi di 145.000 euro e debiti per 330.000 euro rientra nelle soglie dell’impresa minore e può usare l’art. 25-quater. Se negli ultimi tre esercizi ha avuto un anno con ricavi di 215.000 euro, supera la soglia dei ricavi e la composizione negoziata va chiesta con le regole ordinarie; resta però nel sovraindebitamento per la parte liquidatoria.
Sul mutuo: se il capannone vale 140.000 euro ed è gravato da ipoteca per 118.000 euro, in un concordato minore il creditore ipotecario può essere pagato anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbe dalla vendita, avuto riguardo al valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75, comma 2). In una liquidazione controllata, invece, il creditore fondiario conserva il suo privilegio processuale (Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024, su rinvio pregiudiziale): può continuare la propria esecuzione individuale, e questo riduce lo spazio di manovra del debitore.
I rischi specifici
Il rischio principale è scegliere uno strumento liquidatorio quando i beni agricoli valgono di più in funzionamento. Un terreno venduto all’asta dentro una liquidazione controllata rende spesso meno della stessa terra coltivata per cinque anni con un piano. Per un’impresa agricola la continuità è spesso la soluzione che conviene anche ai creditori.
Secondo rischio: non verificare la qualifica di imprenditore agricolo. Conta l’attività effettivamente svolta: se la parte commerciale (rivendita di prodotti altrui, ristorazione non connessa) diventa prevalente, la disciplina cambia.
Le mosse giuste
- Controlla le soglie dell’art. 2, lett. d) su tutti e tre gli esercizi: decidono se la composizione negoziata passa per l’art. 25-quater o per le regole ordinarie.
- Valuta l’accordo di ristrutturazione agricolo come esito della trattativa in camera di commercio: è un’opzione che gli altri imprenditori minori non hanno.
- Fai stimare dall’OCC il valore di mercato dei beni ipotecati: è il limite sotto il quale il creditore garantito non può essere pagato in un concordato minore.
- Verifica i contratti agrari e i contributi pubblici in corso, che possono condizionare la vendita dei beni.
Giurisprudenza dedicata
La giurisprudenza specifica sull’impresa agricola nel sovraindebitamento è quasi tutta di merito e la dottrina la richiama spesso senza numero; non abbiamo trovato pronunce di legittimità recenti dedicate all’impresa agricola sotto soglia. Per questo profilo rileva soprattutto Cass. 22914/2024 sul creditore fondiario, che pesa sulle aziende con mutui ipotecari su terreni e fabbricati rurali.
Profilo 5 – La srl con i soci garanti
La tua situazione
Hai una srl piccola: due o tre soci, spesso familiari, un amministratore che è anche socio. Quando la società ha chiesto il fido o il mutuo, la banca ha preteso le fideiussioni personali dei soci. Oggi la società non riesce più a pagare, e la tua paura vera non è la srl: è la casa che hai intestata a te, lo stipendio di tua moglie che ha firmato anche lei, il conto personale. Se ti riconosci, sappi che in questo profilo bisogna ragionare su due livelli contemporaneamente.
Cosa cambia per te
La regola più importante: lo strumento scelto per la società non protegge automaticamente i soci garanti. Il concordato minore della società non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 79, comma 5, salvo diversa previsione), e l’esdebitazione lascia salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). La banca che non viene pagata dalla srl può rivolgersi al garante.
Questo cambia il modo di usare entrambe le porte.
Composizione negoziata. È lo strumento che meglio si presta a una trattativa “di gruppo”: l’esperto può lavorare a un accordo con la banca che regoli insieme il debito della società e la posizione dei garanti, perché il comma 3 dell’art. 25-quater consente contratti e accordi con i creditori e con le “parti interessate all’operazione di risanamento”. La negoziazione è libera: si può concordare, per esempio, che il pagamento di una certa somma da parte della società liberi anche i garanti.
Concordato minore. La legge si preoccupa proprio di te. Secondo l’art. 74, comma 3, la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi: la banca garantita dalla fideiussione dei soci va collocata in una classe a sé, perché ha un interesse diverso dagli altri creditori (può contare sul patrimonio del garante). La proposta, se si vuole liberare anche i soci, deve prevederlo espressamente, perché la regola dell’art. 79, comma 5, è la salvezza dei diritti verso i fideiussori. Per la srl non ci sono soci illimitatamente responsabili, quindi non opera nemmeno l’estensione dell’art. 79, comma 4.
Liquidazione controllata della srl. È possibile se la srl è sovraindebitata (impresa minore). Il filtro dell’art. 268, comma 3, sull’attestazione dell’attivo vale solo per le persone fisiche: per la società non c’è.
La posizione personale del socio garante. Qui la Cassazione ha fissato un punto fermo: Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 ha negato l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore a una persona che aveva prestato fideiussioni per due società di cui era socia di maggioranza e, fino a pochi giorni prima, amministratrice. Il garante con un collegamento funzionale con la società (partecipazione non trascurabile, cariche amministrative, anche cessate da poco) non è consumatore, e la qualifica si valuta al momento in cui la garanzia è stata prestata. Per lui restano, sul piano personale, gli strumenti non riservati al consumatore, a partire dalla liquidazione controllata e dall’esdebitazione; quale strumento sia concretamente percorribile va verificato caso per caso, perché il concordato minore dell’art. 74 presuppone la prosecuzione di un’attività imprenditoriale o professionale oppure l’apporto di risorse esterne.
I numeri
Srl con debiti per 410.000 euro, di cui 260.000 verso una banca garantiti dalle fideiussioni dei due soci. Ricavi 180.000 euro, attivo 240.000: è impresa minore. Ipotesi di concordato minore in continuità: la società offre il 35% ai chirografari e il 45% alla banca garantita, collocata in una classe autonoma. Alla banca arrivano 117.000 euro; restano scoperti 143.000 euro, per i quali, se la proposta non lo esclude e la banca non vi aderisce, può agire contro i soci. Se invece la trattativa in composizione negoziata porta la banca ad accettare 140.000 euro con liberazione dei garanti, il debito personale dei soci si chiude con quel pagamento. La differenza tra i due scenari non sta nella percentuale, ma in chi resta esposto dopo.
Un altro dato numerico interessa le srl con finanziamenti dei soci: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025, il credito del socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., una volta scaduto, si computa nella soglia dei 50.000 euro dell’art. 268, comma 2. Un socio che ha finanziato la società può quindi, insieme agli altri crediti scaduti, far superare la soglia che consente a un creditore di chiedere la liquidazione controllata.
I rischi specifici
Il rischio principale è risanare la società e lasciare scoperti i soci. Una procedura che salva la srl ma lascia la banca libera di escutere le fideiussioni può portare il socio al sovraindebitamento personale pochi mesi dopo.
Secondo rischio: proporre una ristrutturazione da consumatore per il socio garante. Dopo Cass. 29746/2025, se il socio era amministratore o aveva una partecipazione rilevante, quella domanda rischia l’inammissibilità.
Terzo rischio: dimenticare l’ordine delle prelazioni. Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione e, secondo la massima Brocardi, anche gli artt. 2470 e 2471 c.c.: il mancato rispetto è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio.
Le mosse giuste
- Mappa le garanzie personali: chi ha firmato, per quanto, a favore di quale creditore.
- Scegli lo strumento pensando ai due patrimoni: la composizione negoziata consente accordi che coinvolgono anche i garanti; il concordato minore richiede la classe separata e una previsione espressa.
- Valuta subito la posizione personale dei soci alla luce di Cass. 29746/2025.
- Non far finanziare la società dai soci all’ultimo momento senza aver valutato gli effetti sulla soglia dell’art. 268, comma 2, e sulla postergazione.
Giurisprudenza dedicata
Per questo profilo contano tre pronunce: Cass. 29746/2025 (il socio garante non è consumatore), Cass. 17508/2025 (il credito postergato del socio entra nella soglia) e Cass. 28574/2025 (ordine delle prelazioni nel concordato minore).
Profilo 6 – L’impresa che ha soprattutto debiti fiscali e contributivi
La tua situazione
I fornitori li hai pagati, la banca più o meno anche. Il problema è un altro: IVA non versata, ritenute, IRPEF degli ultimi anni, contributi INPS arretrati. Una parte è già in cartella, una parte è ancora negli avvisi bonari o negli accertamenti. Ti chiedi se in camera di commercio puoi trattare con il Fisco o se devi passare per forza dal tribunale.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la scelta tra le due porte dipende da una domanda precisa: vuoi una rateizzazione e un accordo, o ti serve una riduzione che il Fisco potrebbe non accettare?
In composizione negoziata. L’art. 25-quater, comma 5, richiama per l’impresa minore l’art. 23, comma 2-bis, cioè la transazione fiscale nella composizione negoziata, e l’art. 25-bis sulle misure premiali, sempre “in quanto compatibili”. Secondo la sintesi del testo vigente, durante le trattative puoi proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori (esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea), allegando la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati. L’accordo produce effetti dal deposito in tribunale; il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza (Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025, segnalato da Iusletter). Non c’è però un cram down: se il Fisco non firma, l’accordo non c’è.
Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026 secondo le fonti di settore, ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni, modificando tra gli altri l’art. 23, comma 2-bis; il testo in Gazzetta Ufficiale va controllato prima di impostare la proposta.
Sulle misure premiali dell’art. 25-bis: la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) riguarda solo le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle già emesse restano fuori. E poiché l’art. 25-quater, comma 5, richiama il 25-bis ma non le norme cui alcune riduzioni sono collegate, l’applicabilità all’impresa minore della riduzione delle sanzioni prevista dal 25-bis resta una questione aperta.
Dall’OCC, con il concordato minore. Qui il quadro è diverso e, per molti, più favorevole:
- secondo Cass. civ., Sez. I, n. 14555/2026, nel concordato minore la falcidia e la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiedono la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità;
- secondo l’art. 80, comma 3, il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente per loro rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione dell’OCC. È il cram down fiscale e contributivo.
Il Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato il cram down sul Fisco nel concordato minore di un professionista, ragionando anche sulla regola della priorità relativa.
I numeri
Impresa individuale con 96.400 euro di debiti tributari e contributivi su 121.000 euro totali, attività in prosecuzione, margine annuo disponibile per i creditori di 9.200 euro. In liquidazione l’attivo realizzabile sarebbe di 21.000 euro, che dopo le prededuzioni e i privilegi darebbe al Fisco chirografario quasi nulla. Proposta di concordato minore in continuità: 46.000 euro in cinque anni. Fisco ed enti hanno l’80% dei crediti: se non aderiscono, la maggioranza non si raggiunge; è proprio il caso in cui l’art. 80, comma 3, consente al giudice di omologare se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
La stessa impresa, in composizione negoziata, potrebbe ottenere una rateizzazione delle somme non iscritte a ruolo e trattare una transazione fiscale, ma solo con il consenso dell’amministrazione.
I rischi specifici
Il rischio principale è scegliere la composizione negoziata contando su una riduzione che solo il tribunale può imporre. Se il debito è quasi tutto fiscale e l’impresa non può pagarlo per intero, una trattativa senza cram down rischia di finire senza accordo, dopo mesi.
Secondo rischio: dimenticare che il voto conta. Nel concordato minore, il silenzio del creditore entro il termine assegnato vale come consenso (art. 79, comma 3), ma il diniego espresso del Fisco va superato con la prova della convenienza.
Terzo rischio: proporre trattamenti che violano l’ordine dei privilegi (Cass. 28574/2025): IVA, ritenute e contributi hanno gradi di privilegio diversi.
Le mosse giuste
- Separa i debiti iscritti a ruolo da quelli non ancora iscritti: cambia ciò che puoi ottenere in composizione negoziata.
- Calcola il peso del Fisco nella maggioranza: se è determinante, il concordato minore con cram down è lo strumento costruito per te.
- Fai redigere all’OCC una relazione solida sull’alternativa liquidatoria: è la prova su cui si regge il cram down.
- Verifica gli effetti del D.Lgs. 147/2026 se hai debiti con comuni o regioni.
Giurisprudenza dedicata
Cass. 14555/2026, Trib. Roma 753/2025 e Trib. Milano 21 maggio 2025 sono le tre pronunce da cui partire per questo profilo, oltre a Cass. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni.
Tre imprese, tre bilanci, tre strade
Tre ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici ma non riferite a casi reali.
Ipotesi A – Officina meccanica in continuità. Attivo medio 180.000 euro, ricavi 192.000 euro, debiti 268.000 euro (banca 118.000, fornitori 74.000, Erario non ancora a ruolo 51.000, INPS 25.000), 14 creditori. Margine operativo prima degli oneri finanziari: 31.000 euro l’anno.
→ Istanza di composizione negoziata in camera di commercio lunedì 5 ottobre 2026. Compenso base dell’esperto tra 4.800 e 7.200 euro (art. 25-ter), più diritti di segreteria.
→ Trattativa: la banca accetta una moratoria di 18 mesi sulla quota capitale; i fornitori principali un piano di rientro in 24 rate; per i debiti erariali non iscritti a ruolo si chiede la rateizzazione dell’art. 25-bis.
→ Esito: contratto ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, lett. a). Nessun passaggio in tribunale. Se la banca non avesse accettato, l’uscita prevista era il concordato minore in continuità (comma 4, lett. a), con l’incarico che resta aperto fino al 5 aprile 2027 (i 180 giorni scadono sabato 3 aprile).
Ipotesi B – Negozio chiuso, ditta cancellata. Debiti 143.600 euro (Fisco 61.200, banca 52.900, fornitori 29.500), cancellazione dal registro nel 2023. Il titolare è dipendente con 1.480 euro netti al mese; vive con il coniuge senza reddito e un figlio: nucleo di tre persone. Unico bene: un’auto di 3.900 euro.
→ Composizione negoziata: non percorribile (nessuna impresa da risanare).
→ Concordato minore: inammissibile per la cancellazione (Cass. 20141/2026), anche se un familiare offrisse 25.000 euro.
→ Reddito annuo netto su 13 mensilità: 19.240 euro, sotto la soglia di 21.729,43 euro per tre persone (art. 283, comma 2, con l’assegno sociale 2026 provvisorio). Se l’OCC, applicando la lettura del comma 2 seguita dal tribunale competente, conferma l’incapienza, la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, con compensi dell’OCC dimezzati (art. 283, comma 6) e tre anni di vigilanza. Se invece emerge attivo acquisibile (per esempio un’azione recuperatoria), la strada è la liquidazione controllata e poi l’esdebitazione di diritto dopo tre anni (art. 282).
Ipotesi C – Srl con debiti soprattutto fiscali e soci garanti. Debiti 389.000 euro: Erario e INPS 214.000, banca 132.000 garantiti dalle fideiussioni dei due soci, fornitori 43.000. Attivo 205.000 euro, ricavi 176.000. Margine disponibile: 18.500 euro l’anno.
→ Composizione negoziata: la banca sarebbe disponibile a un accordo con liberazione dei soci a fronte di 79.000 euro; il Fisco non dà segnali di adesione a una transazione fiscale.
→ Scelta mista: trattativa in camera di commercio per chiudere con la banca e liberare i garanti; poi, se il Fisco resta contrario, concordato minore in continuità (art. 25-quater, comma 4, lett. a) con classi separate e richiesta di cram down (art. 80, comma 3), dato che Erario e INPS valgono il 55% del passivo. Supponiamo che la relazione finale dell’esperto sia comunicata lunedì 14 settembre 2026: se le trattative si sono rivelate impraticabili e si volesse il concordato semplificato, il termine di 60 giorni dell’art. 25-sexies scadrebbe venerdì 13 novembre 2026. In questa ipotesi però il concordato semplificato non serve, perché c’è continuità.
Tre imprese con debiti simili, tre strumenti diversi: lo decide il profilo, non l’importo.
I casi misti
Molti imprenditori minori appartengono a più profili contemporaneamente. Ecco come si combinano le regole.
Impresa in continuità con debiti soprattutto fiscali (profili 1 + 6). È il caso più frequente. La composizione negoziata è utile per sistemare banche e fornitori in modo riservato, ma sul Fisco non c’è cram down. La combinazione efficace è spesso sequenziale: trattativa in camera di commercio per i creditori privati, poi concordato minore in continuità per la parte fiscale, sfruttando l’art. 25-quater, comma 4, lett. a). Gli atti autorizzati durante le trattative restano efficaci (comma 6).
Impresa agricola insolvente (profili 2 + 4). Per lei la liquidazione controllata è sempre l’approdo liquidatorio, a prescindere dalle dimensioni. Ma prima di liquidare conviene verificare se un accordo di ristrutturazione agricolo (art. 25-quater, comma 4, lett. d) o un concordato minore in continuità consentano di salvare i terreni, che in funzionamento valgono di più.
Ditta individuale cessata con debiti fiscali (profili 3 + 6). Il cram down fiscale passa per il concordato minore, che però è precluso al cancellato (Cass. 20141/2026). Per chi è cancellato, quindi, i debiti fiscali seguono la sorte di tutti gli altri: liquidazione controllata ed esdebitazione, oppure esdebitazione dell’incapiente. Attenzione alle esclusioni: l’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione, tra l’altro, le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Se e come le esclusioni dell’art. 278 si applichino all’esdebitazione dell’incapiente è una questione aperta: la prudenza suggerisce di considerarle a rischio.
Srl insolvente con soci garanti (profili 2 + 5). La società va verso la liquidazione controllata; i soci, esposti per le fideiussioni, devono pensare subito alla propria posizione personale, ricordando che, se avevano un collegamento funzionale con la società, non sono consumatori (Cass. 29746/2025). Le due procedure, della società e dei soci, vanno coordinate con lo stesso OCC o comunque con la stessa strategia.
Socio di srl che ha anche una ditta individuale (profili 1 + 5). Due imprese minori, due patrimoni, due qualifiche. La ditta individuale può avere la sua composizione negoziata o il suo concordato minore; la posizione di garante della srl si aggiunge ai debiti della ditta e può far superare la soglia dei debiti di 500.000 euro dell’art. 2, lett. d), che va calcolata sui debiti dell’impresa: il punto va verificato con attenzione caso per caso.
Il confronto tra i profili
Per leggere la tabella: le righe sono gli aspetti che decidono la scelta, le colonne i sei profili. Quando una cella indica due strumenti, il primo è quello che di solito si prova per primo.
| Aspetto | 1. Crisi reversibile | 2. Insolvente senza prospettive | 3. Ditta cessata/cancellata | 4. Impresa agricola | 5. Srl con soci garanti | 6. Debiti fiscali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta di ingresso consigliata | CCIAA (art. 25-quater) | OCC | OCC | CCIAA se sotto soglia; altrimenti composizione ordinaria | CCIAA per accordi con la banca; OCC se non bastano | OCC se serve il cram down; CCIAA se basta rateizzare |
| Strumento principale | Accordo art. 25-quater c.3; poi concordato minore in continuità | Liquidazione controllata; concordato minore solo con risorse esterne | Liquidazione controllata o esdebitazione incapiente | Accordo di ristrutturazione agricolo (c.4 lett. d) o concordato minore | Accordo con liberazione garanti o concordato minore con classe obbligatoria | Concordato minore con cram down (art. 80 c.3) |
| Concordato minore ammesso? | Sì, in continuità | Solo con risorse esterne (art. 74 c.2) | No se cancellata (Cass. 20141/2026) | Sì | Sì | Sì, senza art. 88 (Cass. 14555/2026) |
| Tutela dei beni | Misure protettive artt. 18-19 | Sospensione interessi art. 268 c.5 | Esclusioni art. 268 c.4 | Proroga rate mutuo beni strumentali (art. 75 c.3) | Nessuna tutela automatica per i garanti | Misure protettive; art. 78 c.2 lett. d |
| Rischio principale | Arrivare tardi | Subire la liquidazione chiesta da un creditore | Credere chiusi i debiti con la cancellazione | Liquidare beni che valgono di più in funzionamento | Salvare la srl e lasciare esposti i soci | Contare su riduzioni senza cram down |
| Pronuncia chiave | Cass. 14800/2026 | Cass. 22074/2025 | Cass. 20141/2026 | Cass. 22914/2024 | Cass. 29746/2025 | Cass. 14555/2026 |
Costi e tempi delle procedure a confronto
Questa tabella riguarda solo i costi e i tempi previsti dalla legge per le procedure, non i compensi dei consulenti dell’impresa.
| Voce | Composizione negoziata (impresa minore) | Concordato minore | Liquidazione controllata | Esdebitazione incapiente |
|---|---|---|---|---|
| Chi gestisce | Esperto nominato dal segretario generale CCIAA | OCC (ed eventuale commissario giudiziale, art. 78 c.2-bis) | Liquidatore nominato dal tribunale; OCC per la relazione | OCC e giudice |
| Compenso principale | Esperto: scaglioni sull’attivo, minimo 4.000 €, -40% fino a 5 creditori, fino a +100% se si chiude un accordo (art. 25-ter) | Compenso OCC secondo il D.M. 202/2014, prededucibile | Compensi OCC e liquidatore secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3) | Compensi OCC ridotti della metà (art. 283 c.6) |
| Altre spese | Diritti di segreteria CCIAA (252 € secondo il D.M. 10/3/2022, da verificare) | Contributo unificato e spese di pubblicità: importi da verificare in cancelleria | Contributo unificato, pubblicità, spese di vendita | Contributo unificato e spese: da verificare in cancelleria |
| Durata tipica prevista dalla legge | 180 giorni + proroga fino a 180 (art. 17 c.7) | Termine per il voto dei creditori non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c); esecuzione secondo il piano | Domande dei creditori entro un termine non superiore a 90 giorni; procedura aperta di regola 3 anni per i beni sopravvenuti (art. 272 c.3) | Vigilanza OCC per 3 anni dal decreto (art. 283 c.9) |
| Esdebitazione | Non prevista come tale | Effetti dell’omologa sui crediti secondo la proposta | Di diritto alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura (art. 282) | Con il decreto, una sola volta |
| Pubblicità | Riservata, salvo misure protettive | Pubblicazione e iscrizione nel registro imprese (art. 78 c.2 lett. a) | Pubblica | Pubblicità del decreto |
Sul compenso dell’OCC: la legge rinvia al D.M. 202/2014, e la Cassazione ha precisato che il compenso del gestore è prededucibile ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025). Sul compenso dell’esperto, Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024 ha chiarito, secondo il massimario della CCIAA, che prevale l’accordo tra le parti e che la liquidazione vale come prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo. L’ordine con cui si applicano scaglioni, minimo, riduzioni e maggiorazioni dell’art. 25-ter non è chiarito dal testo: i calcoli di questa guida ne propongono una lettura.
Le domande che valgono per tutti
Posso iniziare in camera di commercio e poi passare all’OCC?
Sì. È proprio quello che consente l’art. 25-quater, comma 4: al termine della composizione negoziata puoi proporre il concordato minore, chiedere la liquidazione controllata, proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies) o, se sei un’impresa agricola, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. Gli atti autorizzati dal tribunale durante le trattative conservano i loro effetti (comma 6). Il lavoro fatto con l’esperto, quindi, non va perso.
E il contrario? Posso andare in camera di commercio dopo aver depositato un concordato minore?
No, finché il ricorso è pendente. L’art. 25-quater, comma 2, chiede di attestare di non avere depositato ricorso ai sensi dell’art. 74 (e dell’art. 57 per le imprese agricole). Anche sul regime previgente la Cassazione ha ritenuto inammissibile l’istanza presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato (Cass. 31856/2025).
Cosa succede se durante la trattativa un creditore chiede la liquidazione controllata?
Se hai chiesto e ottenuto le misure protettive, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio. Secondo la lettura comune dell’art. 18, tra le misure rientra anche il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione; per l’impresa minore il richiamo è “in quanto compatibile”, quindi va verificato sul caso concreto. Senza misure protettive sei esposto: se sei persona fisica ricordati della difesa dell’art. 268, comma 3.
Se il concordato minore non viene omologato, che cosa succede?
Il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su tua istanza, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). In caso di frode, l’istanza può venire anche da un creditore o dal pubblico ministero (comma 6). Il diniego è reclamabile (comma 7).
I miei dipendenti cosa rischiano se scelgo la composizione negoziata?
Le misure protettive non si estendono ai diritti di credito dei lavoratori (art. 18, comma 1): stipendi e TFR restano esigibili e vanno pagati. Se nelle trattative si prevede il trasferimento dell’azienda o di un ramo, l’art. 22, comma 1, lett. d) fa salvo l’art. 2112 del codice civile, cioè la tutela dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento. Per un’impresa minore con pochi dipendenti, i crediti dei lavoratori vanno quindi messi in conto come uscite certe anche durante la trattativa.
Chiudere con la composizione negoziata mi libera dai debiti?
No, non nel senso dell’esdebitazione. La composizione negoziata produce accordi: ti libera nei limiti di ciò che i creditori accettano. L’esdebitazione vera e propria (artt. 278 e seguenti) segue alla liquidazione controllata, o nella forma speciale dell’incapiente.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate; i principi sono riformulati.
Per l’impresa in crisi reversibile (profilo 1)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026 – Nel concordato minore non c’è un requisito autonomo di meritevolezza; contano la completezza e la veridicità delle informazioni date con la domanda. Rilevanza: chi passa dalla composizione negoziata al concordato minore deve garantire la coerenza dei numeri.
- Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 – Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre è pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato (regime D.L. 118/2021). Rilevanza: l’ordine con cui si usano gli strumenti non è indifferente, come conferma l’art. 25-quater, comma 2.
- Trib. Milano n. 9567 del 5 novembre 2024 (massimario CCIAA) – Sul compenso dell’esperto prevale l’accordo tra le parti; la liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il costo principale della composizione negoziata è anche un credito esigibile.
Per l’impresa insolvente senza prospettive (profilo 2)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 – L’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per negligenza del debitore; questi profili contano per l’esdebitazione. Rilevanza: la liquidazione è accessibile anche a chi ha sbagliato.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 – La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: il primo passo è l’Organismo, non il tribunale.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28484 del 27 ottobre 2025 – Le esclusioni dell’art. 268, comma 4, sono tassative: rientra nella liquidazione anche il risarcimento del danno biologico. Rilevanza: chi liquida deve sapere che quasi tutto entra nella procedura.
Per la ditta cessata o cancellata (profilo 3)
- Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 – È inammissibile il concordato minore, anche liquidatorio, proposto dall’imprenditore individuale già cancellato (art. 33, comma 4); resta la liquidazione controllata. Rilevanza: decide la strada del cancellato.
- Trib. Ivrea, sent. 10 febbraio 2026 (EC News) – Aveva ammesso il concordato minore liquidatorio del cancellato con finanza esterna. Rilevanza: mostra l’orientamento superato dalla Cassazione, utile per capire perché molte guide anteriori al giugno 2026 vanno corrette.
Per l’impresa agricola (profilo 4)
- Cass. civ., Sez. I, n. 22914 del 19 agosto 2024 – Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: pesa sulle aziende con mutui fondiari su terreni e fabbricati.
Per la srl con soci garanti (profilo 5)
- Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 – Il garante con un collegamento funzionale con la società (socio di maggioranza, amministratore anche cessato da poco) non è consumatore; la qualifica si valuta quando presta la garanzia. Rilevanza: esclude per molti soci la ristrutturazione da consumatore.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508/2025 – Il credito postergato del socio, una volta scaduto, si computa nella soglia dei 50.000 euro dell’art. 268, comma 2. Rilevanza: i finanziamenti dei soci possono aprire la strada alla liquidazione chiesta dai creditori.
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 – La proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio. Rilevanza: vale per tutte le srl con creditori privilegiati.
Per l’impresa con debiti fiscali (profilo 6)
- Cass. civ., Sez. I, n. 14555/2026 – Nel concordato minore falcidia e dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiedono la transazione fiscale dell’art. 88. Rilevanza: rende il concordato minore lo strumento più adatto quando il Fisco è il creditore principale.
- Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025 – Cram down sul Fisco nel concordato minore di un professionista, con applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: mostra come il giudice superi il voto contrario dell’amministrazione.
- Trib. Milano, decr. 21 maggio 2025 (Iusletter) – Nella transazione fiscale in composizione negoziata il giudice verifica la regolarità, non la convenienza. Rilevanza: in camera di commercio l’accordo con il Fisco dipende dal consenso, non dal giudice.
Sui costi delle procedure (tutti i profili)
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 – Il compenso del gestore della crisi è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul conto dei costi quando il patrimonio è gravato da ipoteche.
Sulla composizione negoziata delle imprese sotto soglia non abbiamo trovato pronunce specifiche sull’art. 25-quater: le decisioni di merito sulla composizione negoziata sono in gran parte relative a imprese sopra soglia e spesso prive di numero.
Come lavora lo Studio Monardo su ciascun profilo
Lo Studio affronta la scelta tra composizione negoziata e OCC con strumenti concreti, diversi per ciascun profilo.
- Test di accesso e diagnosi delle soglie. Verifichiamo sui tre esercizi i requisiti dell’art. 2, lett. d), e per le imprese agricole se l’attività svolta mantiene la qualifica: è il dato che decide quale porta è aperta.
- Test pratico di risanabilità (profilo 1). Compiliamo con l’imprenditore il test pratico nella versione semplificata e ricostruiamo i flussi di cassa prospettici, per capire se il risanamento è “ragionevolmente perseguibile”.
- Preparazione dell’istanza in camera di commercio. Raccogliamo i documenti dell’art. 17, comma 3, richiesti dall’art. 25-quater, comma 2, e valutiamo se chiedere le misure protettive e con quale ampiezza.
- Assistenza nelle trattative con banche e fornitori (profili 1, 4, 5). Impostiamo le proposte, inclusi gli accordi che liberino anche i soci garanti.
- Calcolo dell’alternativa liquidatoria (profili 2, 6). Stimiamo il ricavato della liquidazione controllata, base di ogni confronto di convenienza e del cram down dell’art. 80, comma 3.
- Redazione della proposta di concordato minore (profili 1, 5, 6). Costruiamo classi, trattamento dei privilegiati nel rispetto dell’ordine delle prelazioni e previsioni sui garanti.
- Percorso di liquidazione ed esdebitazione (profili 2, 3). Verifichiamo l’attivo acquisibile ai fini dell’art. 268, comma 3, calcoliamo la soglia dell’art. 283 sul nucleo familiare e prepariamo la domanda.
- Difesa contro la liquidazione chiesta dai creditori. Prepariamo l’eccezione dell’art. 268, comma 3, con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283, comma 3, prima della prima udienza.
- Analisi della posizione personale dei soci garanti (profilo 5), alla luce di Cass. 29746/2025.
- Strategia fiscale (profilo 6). Distinguiamo debiti a ruolo e non, valutiamo transazione fiscale in composizione negoziata e cram down nel concordato minore, verificando gli effetti del D.Lgs. 147/2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una guida che mette a confronto le due porte, contano due abilitazioni insieme. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce il funzionamento della composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative; come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce dal lato dell’Organismo concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Per l’imprenditore minore significa poter scegliere la porta con chi le conosce entrambe e poter passare dall’una all’altra senza cambiare strategia.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono bilanci, flussi e debiti fiscali, gli avvocati costruiscono la procedura e le difese. E la continuità della strategia arriva fino alla Cassazione: se una decisione sul concordato minore, sulla liquidazione o sull’esdebitazione va impugnata, la linea resta la stessa dall’analisi iniziale all’ultimo grado.
Il tuo profilo prima di tutto
Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che hai letto per qualcun altro. L’impresa che può ancora risanarsi deve andare in camera di commercio finché c’è qualcosa da negoziare. L’impresa insolvente senza prospettive e la ditta cancellata devono andare all’OCC. L’impresa agricola ha un accordo che gli altri non hanno. La srl deve pensare anche ai soci garanti. Chi ha soprattutto debiti fiscali deve sapere che il cram down esiste solo nel concordato minore. E tutti devono ricordare che l’art. 25-quater, comma 4, consente di passare dalla prima porta alla seconda.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa scelta perché unisce le due abilitazioni che la governano: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Chi deve decidere a chi rivolgersi trova qui entrambe le competenze.
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