Quante Volte Si Può Ottenere L’esdebitazione Nella Vita?

Una persona contrae debiti a trent’anni, non riesce più a pagarli a trentacinque, ottiene la liberazione dai debiti residui a quaranta. Poi ricomincia a lavorare, apre un nuovo finanziamento, attraversa una malattia o una separazione, e a cinquant’anni si ritrova di nuovo davanti allo stesso muro. La domanda che a quel punto arriva sul tavolo di chi si occupa di sovraindebitamento è sempre la stessa: si può ottenere di nuovo l’esdebitazione, e se sì, quando?

La risposta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, non è un numero secco. È un calendario. L’art. 280, comma 1, lett. e) dice che il debitore non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. La lett. d) aggiunge che non deve averne beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione. Gli artt. 69 e 77, per il piano del consumatore e per il concordato minore, ripetono gli stessi due ostacoli ma con un punto di partenza diverso: la data della domanda. E l’art. 283, sul debitore incapiente, apre un binario a parte con una regola ancora più stretta: solo per una volta.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. In materia di esdebitazione questo principio vale su una scala insolita: non giorni o mesi, ma decenni. La scelta dello strumento con cui si affronta la prima crisi condiziona quello che resterà disponibile alla seconda.

La cronologia che segue ricostruisce una vita debitoria tipo in nove tappe: la prima crisi, la scelta del regime, la prima procedura e la prima esdebitazione, il giorno dopo, gli anni dei nuovi debiti, la seconda crisi, la seconda esdebitazione, il limite assoluto, e infine il peso delle esdebitazioni ottenute con la vecchia legge fallimentare o con la L. 3/2012. Un articolo gemello analizza i termini attraverso le pronunce; qui l’attenzione è sul percorso e sulla pianificazione.

Lo Studio Monardo segue questa materia dal lato in cui si decide: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera all’interno degli organismi che redigono le relazioni, verificano la documentazione e accompagnano il debitore fino al decreto di esdebitazione. Proprio perché ha visto entrambi i regimi, quello della L. 3/2012 e quello del CCII, conosce il punto in cui una vecchia esdebitazione pesa sulla nuova domanda.

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La mappa di una vita debitoria: le tappe e i termini

Prima di entrare nelle singole fasi, conviene vedere il percorso tutto insieme. La tabella che segue riassume le nove tappe sviluppate nelle sezioni successive, con il termine o il limite che si attiva in ciascuna e la norma da cui deriva. Le date indicate nelle simulazioni dell’articolo sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si calcolano i termini; non descrivono casi reali.

Tappa Momento Cosa succede Termine o limite che si attiva Norma
1 Anno 0 Prima crisi: i debiti non si pagano più Si forma la “storia” che il giudice valuterà (diligenza, colpa grave) artt. 68, 69, 269, 282 c.2 CCII
2 Anno 0-1 Scelta del regime e dello strumento Regime vecchio o nuovo a seconda della data della domanda (15/7/2022) art. 390 CCII; Cass. 14835/2025
3 Anni 1-4 Prima procedura e prima esdebitazione Tre anni dall’apertura o chiusura, se prima; 15 giorni per osservazioni; 30 giorni per il reclamo artt. 279, 281, 282 CCII
4 Il giorno dopo Cosa resta fuori dalla liberazione Garanti, debiti esclusi, creditori non insinuati; per l’incapiente tre anni di vigilanza artt. 278 c.2, c.6, c.7; 283 c.1 e c.9
5 Anni 4-9 Nuovi debiti Corre il quinquennio; si costruisce la meritevolezza della seconda domanda art. 280 lett. d; artt. 69 e 77
6 Anno 9-10 Seconda crisi: quale porta è aperta Cinque anni contati dalla domanda (piano, concordato minore) o dalla scadenza del termine (liquidazione) artt. 69, 77, 280 lett. d
7 Anni 10-13 Seconda esdebitazione È l’ultima: dopo, il contatore arriva a due art. 280 lett. e
8 Dopo la seconda Il limite assoluto e la questione dell’incapiente Nessuna terza esdebitazione; incapiente “solo per una volta”: rapporto aperto artt. 280 lett. e, 69, 77, 283 c.1
9 Il passato che pesa Esdebitazioni ottenute con l. fall. o L. 3/2012 Si contano? Lettura letterale prudente: sì art. 142 l.fall.; artt. 14-terdecies e 14-quaterdecies L. 3/2012

Due avvertenze generali valgono per tutta la cronologia. La prima: i termini del Codice corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. La seconda: i limiti delle “due volte” e dei “cinque anni” non sono scritti in un solo articolo ma in tre punti diversi (artt. 69, 77 e 280), con punti di partenza del calcolo non identici. È questa differenza, più ancora del numero, a rendere necessaria una pianificazione.

Anno 0: la prima crisi e la storia che il giudice leggerà dieci anni dopo

Cosa succede

Siamo all’inizio. Il debitore, che sia un dipendente, un pensionato, un professionista o un piccolo imprenditore, smette di riuscire a pagare le rate. Arrivano le prime diffide, poi i decreti ingiuntivi, poi un pignoramento dello stipendio o del conto. In questa fase nessuno pensa alla seconda esdebitazione; si pensa a sopravvivere al mese successivo. Eppure è proprio adesso che si scrive la prima pagina del fascicolo che un tribunale, anche molti anni più tardi, potrebbe leggere.

La norma

Il CCII chiede all’OCC di raccontare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni: lo prevedono l’art. 68, comma 2, per il piano del consumatore, l’art. 269 per la liquidazione controllata e l’art. 283, comma 4, per l’incapiente. L’art. 69, comma 1, esclude dal piano del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 282, comma 2, ripete la stessa condizione per l’esdebitazione nella liquidazione controllata. L’art. 283, comma 7, esclude l’esdebitazione dell’incapiente in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

La Cassazione ha precisato il momento in cui questa valutazione pesa. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 (Sez. I) ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella successiva fase di esdebitazione. Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 (Sez. I) ha aggiunto, secondo la sintesi pubblicata da diritto.it, che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è comunque un requisito di ammissibilità, sottoposto a un controllo sostanziale del giudice.

I termini che si attivano

In questa tappa non scade nulla, ma si attiva qualcosa di più insidioso di un termine: un archivio. Ogni finanziamento chiesto mentre si era già in difficoltà, ogni debito fiscale lasciato maturare, ogni bene venduto in fretta entrerà nella relazione dell’OCC. Per il piano del consumatore e per il concordato minore la legge chiede l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (artt. 67, comma 2, lett. c, e 75, comma 1, lett. d); lo stesso arco quinquennale compare per l’incapiente nell’art. 283, comma 3, lett. b. Chi compie oggi un atto dispositivo deve sapere che per cinque anni comparirà in qualunque domanda.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è la più larga di tutta la vita debitoria: nessuno strumento è ancora precluso, nessuna esdebitazione è stata consumata. Il debitore può:

  • raccogliere la documentazione (contratti, estratti conto, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) che servirà a qualunque procedura;
  • evitare nuovi finanziamenti destinati a pagare i vecchi, che una relazione OCC potrebbe leggere come ricorso al credito in una situazione già compromessa;
  • valutare se la crisi è risolvibile con un accordo stragiudiziale, senza consumare uno dei due “gettoni” di esdebitazione;
  • verificare se il creditore principale ha concesso il credito senza valutare il merito creditizio: l’art. 68, comma 3, chiede all’OCC di indicarlo, e l’art. 69, comma 2, toglie al finanziatore colpevole la possibilità di contestare la convenienza del piano.

Su quest’ultimo punto la Cassazione ha tracciato confini precisi. Con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025 (Sez. I) ha chiarito che la negligenza del finanziatore e l’assenza di colpa del consumatore non sono necessariamente collegate: le condizioni ostative del debitore e la violazione dell’art. 124-bis TUB producono effetti distinti. Con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025 (Sez. I) ha precisato che il creditore colpevole perde soltanto la possibilità di contestare la convenienza, non quella di contestare i requisiti di legittimità della proposta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare la prima esdebitazione come un evento isolato. Chi ha pochi debiti e li affronta subito con una procedura di esdebitazione, invece che con una trattativa, usa uno strumento che la legge concede al massimo due volte. Una crisi da 9.870 euro può forse essere chiusa con un saldo e stralcio; una crisi da 98.700 euro difficilmente. Usare il primo gettone sulla crisi piccola può significare non averlo più per quella grande.

Quanto dura realmente

La fase di formazione della crisi non ha una durata legale. Nella pratica può durare da qualche mese a diversi anni, a seconda che l’evento scatenante sia improvviso (perdita del lavoro, malattia) o lento (accumulo di finanziamenti). Non esistono statistiche ufficiali consultabili sulla durata media di questa fase: quello che conta, per la pianificazione, è annotare le date degli eventi principali, perché saranno le date che l’OCC ricostruirà.

Anno 0-1: la scelta del regime, la data che decide quale legge si applica

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il debitore decide di presentare una domanda. Prima ancora di scegliere tra piano, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente, c’è una domanda preliminare che chi ha una storia lunga deve porsi: quale legge regola la mia procedura?

Il CCII è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Prima di quella data le stesse situazioni erano disciplinate dalla legge fallimentare (per l’imprenditore fallibile) e dalla L. 3/2012 (per il sovraindebitato). Una persona che oggi ha cinquant’anni può avere alle spalle un fallimento del 2014 o una liquidazione del patrimonio del 2020, e davanti una nuova crisi da affrontare nel 2027.

La norma

La Cassazione ha preso posizione sul confine tra i due regimi con due pronunce ravvicinate. L’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (Sez. I), secondo la massima pubblicata su Brocardi e i passaggi riportati nella successiva Cass. 30108/2025, ha stabilito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio aperta ai sensi della L. 3/2012. Gli artt. 278 e seguenti del CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata.

Su questa linea si colloca anche la Cass. Sez. I n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota da una sintesi pubblicata su Unijuris: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare, e il termine annuale dell’art. 143 l.fall. per chiedere l’esdebitazione è compatibile con il diritto dell’Unione solo a determinate condizioni.

Il risultato pratico è che la stessa persona può trovarsi a vivere due regimi diversi in due momenti della vita: la prima esdebitazione chiesta e ottenuta secondo le regole della legge fallimentare o della L. 3/2012, la seconda secondo quelle del CCII.

I termini che si attivano

La data della domanda è il primo dato da fissare. Per chi ha una procedura aperta prima del 15 luglio 2022 valgono le regole del vecchio regime anche per l’esdebitazione chiesta dopo. Per chi deposita oggi una domanda nuova valgono le regole del CCII, compresi i limiti dell’art. 280. Il termine annuale dell’art. 143 l.fall. per l’esdebitazione del fallito va controllato con attenzione, perché la Cassazione lo ha ritenuto compatibile con il diritto europeo solo a certe condizioni e non può essere dato per superato.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che ha già una procedura alle spalle deve, in questa fase:

  • recuperare il decreto di esdebitazione (o di diniego) della prima procedura, con la data di deposito e quella in cui è diventato definitivo;
  • verificare se la vecchia procedura si è chiusa con o senza esdebitazione, e per quale motivo;
  • distinguere i debiti “vecchi”, già compresi nella prima procedura, da quelli sorti dopo.

Quest’ultimo punto è decisivo per una ragione che la Cassazione ha messo nero su bianco. Con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (Sez. I), secondo il testo pubblicato dalla Corte, ha enunciato il principio secondo cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto per qualsiasi ragione l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. La Corte ha lasciato espressamente aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

Una prima procedura chiusa male non è un tentativo a vuoto: può chiudere la strada anche per il futuro, almeno per gli stessi debiti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è pensare che il nuovo Codice “azzeri” il passato. Non è così: le procedure vecchie restano regolate dalle loro regole, e i loro esiti (positivi o negativi) producono conseguenze sulle domande nuove. Chi non ha chiesto l’esdebitazione dopo un vecchio fallimento, o se l’è vista negare, non può semplicemente ripresentarsi con l’art. 283 per gli stessi debiti.

Quanto dura realmente

La scelta del regime non richiede tempo in sé, ma la ricostruzione documentale di una vecchia procedura può richiedere settimane: occorre accedere al fascicolo, ottenere copie dei decreti, ricostruire lo stato passivo. È un tempo che conviene spendere prima di depositare, non dopo.

Anni 1-4: la prima procedura e la prima esdebitazione

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il debitore deposita la domanda, il tribunale apre la procedura, l’OCC o il liquidatore svolgono il loro lavoro. In una liquidazione controllata il patrimonio liquidabile viene venduto, la quota di reddito eccedente il mantenimento viene messa a disposizione dei creditori, si forma lo stato passivo, si procede ai riparti. Alla fine, o prima della fine, arriva il decreto che libera il debitore dai debiti rimasti insoddisfatti.

La norma

L’art. 279 CCII stabilisce che, salvo quanto previsto dagli artt. 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. Per la liquidazione controllata l’art. 282, comma 1, dispone che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’istanza è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni. Il decreto per il consumatore o il professionista è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero.

Le condizioni sono quelle dell’art. 280 (lettere da a ad e) più le due dell’art. 282, comma 2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode. Il comma 2-bis aggiunge che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

Per la liquidazione giudiziale dell’imprenditore sopra soglia l’art. 281 prevede un meccanismo analogo: il tribunale decide su istanza del debitore insieme al decreto di chiusura, oppure decorsi almeno tre anni dall’apertura. Sulla “contestualità” con il decreto di chiusura è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026): la questione è stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, perché la contestualità va intesa in senso logico-funzionale e non soltanto cronologico, sicché l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. La Corte ha invitato il legislatore a fissare un termine.

Sul piano dei requisiti, la Cassazione con l’ordinanza n. 28505 del 6 novembre 2024 (Sez. I), in un caso ancora regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e ha osservato che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei creditori, che invece l’art. 142, comma 2, l.fall. prevedeva.

I termini che si attivano

In questa tappa i termini sono numerosi e vanno annotati uno per uno:

  • tre anni dall’apertura della liquidazione: da quel giorno l’esdebitazione può operare anche a procedura ancora aperta (artt. 279 e 282, comma 1);
  • quindici giorni per le osservazioni dei creditori ammessi, dalla comunicazione dell’istanza da parte del liquidatore (art. 282, comma 1);
  • trenta giorni per il reclamo del debitore o dei creditori contro il decreto, nelle forme dell’art. 124 (art. 282, comma 3; per la liquidazione giudiziale art. 281, comma 4);
  • trenta giorni per il reclamo contro il decreto sull’esdebitazione dell’incapiente (art. 283, comma 8).

Il termine dell’art. 124 in sé è di dieci giorni, ma per l’esdebitazione la legge ne prevede uno speciale di trenta: è un dettaglio da non confondere. Come detto, nessuno di questi termini si sospende in agosto (art. 9, comma 1).

C’è poi un termine che non riguarda questa procedura ma la prossima: la data del decreto di esdebitazione diventa il punto zero del quinquennio che condizionerà qualunque domanda futura. È la data da conservare con più cura.

Cosa può fare il debitore ora

Durante la procedura il debitore ha un ruolo attivo che incide direttamente sull’esito. L’art. 280, lett. c), richiede che non abbia ostacolato o rallentato la procedura e che abbia fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti necessari. La lett. b) esclude chi ha distratto l’attivo, esposto passività inesistenti, aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito.

La finestra difensiva più importante di questa fase è la collaborazione documentata: rispondere alle richieste del liquidatore, consegnare le dichiarazioni dei redditi, comunicare variazioni di reddito o di patrimonio. Il debitore può inoltre:

  • presentare personalmente l’istanza di esdebitazione decorso il triennio, senza attendere la segnalazione del liquidatore;
  • replicare alle osservazioni dei creditori, che hanno quindici giorni per depositarle;
  • proporre reclamo entro trenta giorni contro un decreto che neghi il beneficio o dichiari le preclusioni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave è sottovalutare la lett. c) dell’art. 280. Un debitore che non risponde alle richieste del liquidatore, che non comunica un nuovo lavoro, che ritarda la consegna di documenti, rischia di vedersi negare l’esdebitazione proprio al termine della procedura. E una procedura chiusa senza esdebitazione non è neutra: i debiti restano, e la Cass. 30108/2025 mostra che, almeno per i debiti della procedura precedente, la strada alternativa dell’incapiente può essere preclusa.

Quanto dura realmente

La legge fissa il triennio come punto di arrivo massimo per l’esdebitazione, ma non come durata massima della procedura. L’art. 272, comma 3, dispone che la liquidazione controllata resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, con possibilità di chiusura anticipata se non c’è altro attivo. Nella pratica, tra il deposito della domanda e il decreto di apertura passano di solito alcune settimane o alcuni mesi; tra il triennio e il decreto di esdebitazione, i tempi dipendono dal carico del tribunale. Non risultano statistiche ufficiali consultabili sui tempi medi per tribunale: il dato affidabile è quello di legge, tre anni dall’apertura.

Il giorno dopo il decreto: cosa resta fuori dalla liberazione

Cosa succede

Il decreto è stato pubblicato. Il debitore è libero dai debiti rimasti insoddisfatti nella procedura. Ma non da tutti, e non verso tutti. Il giorno dopo l’esdebitazione è il momento in cui si scopre che cosa la liberazione non copre: ed è anche il momento in cui comincia a correre il calendario della vita successiva.

La norma

L’art. 278 CCII, che il correttivo D.Lgs. 136/2024 non ha modificato, fissa i confini:

  • verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (comma 2);
  • restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (comma 6);
  • restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7, lett. a e b).

Sul comma 2 pende una questione di legittimità costituzionale: i tribunali di Verona e Milano hanno chiesto alla Consulta di valutare se la regola sia compatibile con gli artt. 3 e 117 Cost. e con la Direttiva UE 2019/1023. Con l’ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026) la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo; le ordinanze sono state poi ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 con gli stessi numeri. La questione è di nuovo davanti alla Corte ed è in attesa di decisione: la regola del comma 2, oggi, è vigente.

Per l’incapiente il giorno dopo ha un contenuto in più. L’art. 283, comma 1, stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono utilità. Il comma 9 affida all’OCC la vigilanza per i tre anni successivi al deposito del decreto. Il comma 7 prevede che il decreto indichi il termine entro cui presentare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca. Il testo previgente parlava di quattro anni e di una soglia del 10%; il correttivo ha ridotto il periodo a tre anni e ha eliminato quella percentuale dal testo.

Se le esclusioni dell’art. 278, comma 7, valgano anche per l’incapiente è una questione aperta. Il Trib. Rovereto, con decreto del 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), le ha applicate; altre letture osservano che l’art. 278, comma 1, parla di crediti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata” e che l’art. 283 non ha un proprio elenco. Nessuna pronuncia letta risolve il punto: prudenza vuole che i debiti di mantenimento e da illecito extracontrattuale siano considerati a rischio anche nell’esdebitazione dell’incapiente.

I termini che si attivano

Dal giorno del decreto partono, contemporaneamente, tre orologi:

  1. il quinquennio dell’art. 280, lett. d), e degli artt. 69 e 77, che misura quando sarà possibile una nuova esdebitazione;
  2. il contatore delle due volte dell’art. 280, lett. e), che sale a uno;
  3. per l’incapiente, il triennio di vigilanza dell’art. 283, durante il quale le utilità sopravvenute possono essere aggredite e la dichiarazione annuale va depositata nel termine fissato dal decreto.

Quale data esatta faccia partire il quinquennio è un punto da maneggiare con cautela. La lett. d) parla di chi “abbia beneficiato” di altra esdebitazione; gli artt. 69 e 77 di chi “è già stato esdebitato”. Il testo non dice se conti il deposito del decreto, la data in cui l’esdebitazione “opera” o quella in cui il decreto non è più reclamabile. La scelta prudente, in sede di pianificazione, è assumere la data più tarda tra quelle possibili, così che il calcolo regga sotto qualunque lettura.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno dopo il decreto il debitore dovrebbe:

  • conservare copia del decreto con l’attestazione della data di deposito e della definitività;
  • annotare in un calendario la data in cui scadranno i cinque anni;
  • se incapiente, annotare la scadenza annuale della dichiarazione e il termine finale del triennio;
  • verificare la posizione dei familiari che hanno firmato fideiussioni: per loro la liberazione non opera (art. 278, comma 6);
  • controllare se esistono debiti esclusi (mantenimento, risarcimenti extracontrattuali) che continueranno a essere esigibili.

Per l’incapiente, la dichiarazione annuale è la finestra da non perdere: il testo del comma 7 la riferisce alle utilità “ove positiva”, ma diversi decreti di merito, come quello del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025), la chiedono comunque ogni anno. Il consiglio pratico è depositarla sempre, anche quando non c’è nulla da dichiarare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è vivere l’esdebitazione come un “punto e a capo” assoluto. Il debitore che dopo il decreto smette di tenere traccia delle scadenze, che non deposita la dichiarazione annuale, o che contrae subito nuovi debiti pensando di poterli cancellare con la stessa facilità, si prepara un secondo capitolo più difficile del primo.

Quanto dura realmente

Il “giorno dopo” dura, giuridicamente, cinque anni per il quinquennio e tre anni per la vigilanza sull’incapiente. Nella vita reale, è il periodo in cui il debitore si ricostruisce un’esistenza economica: in genere senza accesso al credito bancario tradizionale per un certo tempo, perché le banche dati creditizie conservano traccia degli inadempimenti. Le regole di conservazione di quei dati dipendono dai sistemi di informazione creditizia e non dalla procedura: vanno verificate caso per caso.

Anni 4-9: i nuovi debiti e il quinquennio che corre

Cosa succede

Sono passati alcuni anni dal decreto. Il debitore ha ripreso a lavorare, magari ha cambiato città, ha formato una nuova famiglia o ne ha persa una. A un certo punto torna a indebitarsi: un finanziamento per l’auto necessaria al lavoro, spese mediche, un debito fiscale nato da un’attività autonoma avviata dopo la procedura. Nella maggior parte dei casi non c’è nulla di patologico: è la vita che riprende. Ma il calendario, da questo momento in poi, va tenuto sotto controllo.

La norma

I debiti sorti dopo l’apertura della prima procedura non sono toccati dalla prima esdebitazione: l’art. 278, comma 1, la riferisce ai crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione. I nuovi debiti, quindi, potranno essere affrontati solo con una nuova procedura, alla quale si applicheranno i limiti dell’art. 280 (lett. d ed e) e, a seconda dello strumento, degli artt. 69 o 77.

Nella seconda procedura, inoltre, il giudice tornerà a valutare la condotta del debitore nella formazione dei debiti: per il piano del consumatore (art. 69, comma 1), per l’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282, comma 2), per l’incapiente (art. 283, comma 7). E questa volta la valutazione riguarderà debiti contratti da chi conosceva già, per esperienza diretta, le conseguenze del sovraindebitamento.

I tribunali stanno costruendo una casistica sulla colpa grave. Il Trib. Treviso, con una pronuncia del 31 marzo 2026 nota da una sintesi pubblicata su Unijuris, ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, respingendo la domanda per mancanza di meritevolezza. Il Trib. Urbino, il 9 dicembre 2025 (sempre secondo la sintesi Unijuris), ha invece valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave rispetto alla misura della soddisfazione dei creditori. Sono pronunce di merito note solo in sintesi, ma indicano la direzione: conta come si sono formati i debiti, non quanto si riesce a pagare.

I termini che si attivano

In questa tappa corre il quinquennio. Il modo in cui lo si conta dipende dalla procedura che si sceglierà alla seconda crisi:

  • per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69, comma 1, esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
  • per il concordato minore, l’art. 77 rende inammissibile la domanda se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
  • per l’esdebitazione nella liquidazione controllata e nella liquidazione giudiziale, l’art. 280, lett. d), richiede che il debitore non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione.

Il punto merita una sottolineatura, perché è il cuore della pianificazione. Nei due strumenti negoziali il quinquennio si misura all’indietro dalla domanda; nella liquidazione si misura all’indietro dalla scadenza del termine per l’esdebitazione, che secondo l’art. 279 coincide con i tre anni dall’apertura o con la chiusura, se anteriore. La conseguenza, sul piano letterale, è che una liquidazione controllata può essere aperta anche prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente esdebitazione, purché il quinquennio sia compiuto quando matura il termine per la nuova esdebitazione. Un piano del consumatore o un concordato minore, invece, non possono neppure essere depositati prima del compimento dei cinque anni.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra di questa fase è la prevenzione: mentre il quinquennio corre, il debitore può ancora orientare la propria seconda crisi. In concreto:

  • tenere un registro dei nuovi debiti con le ragioni per cui sono stati contratti (necessità lavorativa, salute, famiglia);
  • evitare di accumulare debiti fiscali o contributivi non pagati, che la giurisprudenza di merito tende a leggere come indice di colpa grave;
  • se la nuova crisi si profila prima della scadenza dei cinque anni, valutare soluzioni di attesa (moratorie concordate, rateizzazioni) che consentano di arrivare oltre il quinquennio;
  • se il debitore svolge un’attività d’impresa o professionale, monitorare i parametri dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), perché l’art. 77 rende inammissibile il concordato minore di chi li supera.

Il quinquennio non va subito: si può usare. Sapere con precisione quando scade consente di programmare il deposito della seconda domanda nel giorno giusto, invece di presentarla troppo presto e vederla dichiarare inammissibile.

L’errore tipico di questa fase

Due errori ricorrono. Il primo è non sapere quando è stato pronunciato il primo decreto: senza quella data, il quinquennio non si può calcolare. Il secondo è contrarre nuovi debiti “di emergenza”, ad esempio finanziamenti ad alto costo, quando la crisi è già evidente: la relazione dell’OCC sulla seconda procedura li descriverà, e il giudice li valuterà alla luce della precedente esperienza del debitore.

Quanto dura realmente

Il quinquennio dura esattamente cinque anni dalla data rilevante. Non ci sono proroghe né sospensioni: l’art. 9, comma 1, esclude la sospensione feriale e, in ogni caso, non si tratta di un termine processuale ma di un limite temporale di accesso. Per il calcolo pratico si prende la data del primo decreto, si aggiungono cinque anni e si deposita la domanda (piano o concordato minore) dal giorno successivo, lasciando un margine prudente per l’incertezza sulla data esatta di riferimento.

Anno 9-10: la seconda crisi, quale porta è ancora aperta

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il debitore si rende conto che non ce la farà di nuovo. Le rate non vengono pagate, un creditore notifica un precetto, un altro avvia un pignoramento presso il datore di lavoro. Questa volta però il debitore ha una storia, e la prima cosa da fare non è scegliere lo strumento più conveniente in astratto, ma quello che la legge gli consente di usare in quel preciso momento.

La norma

Le norme da leggere insieme, a questo punto, sono quattro.

Art. 69, comma 1, CCII (piano del consumatore): il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il testo, letto su Brocardi nell’aggiornamento al 12 agosto 2026, è questo; la spiegazione redazionale della stessa pagina parla di “due anni”, ma il testo normativo dice cinque e prevale.

Art. 77 CCII (concordato minore): la domanda è inammissibile se mancano i documenti degli artt. 75 e 76, se il debitore supera i limiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), numeri 1, 2 e 3, se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 280, lett. d) ed e), CCII (liquidazione): nessuna altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Art. 283, comma 1, CCII (incapiente): l’esdebitazione è accessibile solo per una volta.

Sul concordato minore la Cassazione ha precisato come vanno letti gli ostacoli dell’art. 77. Con l’ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 (Sez. I), riportata su Brocardi, ha affermato che nel concordato minore non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma che accesso e permanenza nella procedura presuppongono un adempimento corretto, completo e veritiero degli oneri informativi degli artt. 75, 76 e 77; una rappresentazione non attendibile delle cause dell’indebitamento rileva ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (Sez. I) ha chiarito che la tassatività delle ipotesi dell’art. 77 non impedisce di dichiarare inammissibile una proposta che non rispetta la graduazione delle cause di prelazione, rilevabile anche d’ufficio. E con l’ordinanza n. 17481/2025 (Sez. I) ha stabilito che il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato minore non ha natura decisoria e non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre lo sono i provvedimenti resi in sede di reclamo contro l’omologazione o il diniego.

I termini che si attivano

Il calcolo, in questa tappa, va fatto per ogni strumento separatamente. Un esempio con date controllate mostra la differenza.

Ipotesi dimostrativa: prima esdebitazione con decreto del 20 febbraio 2025 (giovedì). Nuova crisi nell’estate del 2029.

  • Piano del consumatore depositato il 10 settembre 2029 (lunedì): i cinque anni precedenti la domanda vanno dal 10 settembre 2024 al 10 settembre 2029; il decreto del 20 febbraio 2025 cade dentro. Domanda preclusa dall’art. 69, comma 1. La prima data utile è il 21 febbraio 2030 (giovedì); con un margine prudente legato all’incertezza sulla data di riferimento, il deposito può essere programmato per il 25 marzo 2030 (lunedì).
  • Concordato minore (se il debitore nel frattempo è diventato imprenditore minore) depositato lo stesso 10 settembre 2029: stessa conclusione, domanda inammissibile ai sensi dell’art. 77.
  • Liquidazione controllata aperta il 15 ottobre 2029 (lunedì): il termine per l’esdebitazione scade, di regola, il 15 ottobre 2032 (venerdì). I cinque anni precedenti vanno dal 15 ottobre 2027 al 15 ottobre 2032; il decreto del 20 febbraio 2025 cade fuori. La lett. d) dell’art. 280 non è d’ostacolo.
  • Variante della liquidazione con chiusura anticipata al 15 gennaio 2030 (martedì), per assenza di altro attivo: se si legge l’art. 279 nel senso che il termine scade alla chiusura, quando questa è anteriore ai tre anni, i cinque anni precedenti andrebbero dal 15 gennaio 2025 al 15 gennaio 2030, e il decreto del 20 febbraio 2025 cadrebbe dentro. Su questa lettura, la chiusura anticipata farebbe scattare la preclusione.

L’ultima variante è un punto che il testo non chiarisce e su cui non risultano pronunce verificate. La lettura opposta sostiene che il “termine per l’esdebitazione” sia comunque il triennio. In sede di pianificazione, la scelta prudente è non costruire la seconda domanda su un margine che una chiusura anticipata potrebbe annullare.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase dipende dalla data della prima esdebitazione, e va letta in questo modo:

  • se sono passati più di cinque anni dal primo decreto: tutte le porte sono aperte (piano, concordato minore, liquidazione), salvo il limite delle due volte e le altre condizioni soggettive;
  • se ne sono passati meno di cinque: il piano del consumatore e il concordato minore sono preclusi fino al compimento del quinquennio; la liquidazione controllata può essere aperta se, alla scadenza del termine per l’esdebitazione, il quinquennio sarà compiuto, con la cautela sulla chiusura anticipata;
  • se il debitore ha già due esdebitazioni: nessuna delle porte che portano alla liberazione dai debiti è aperta (si veda la tappa 8).

È in questo “cosa può fare il debitore ora” che si gioca la pianificazione di una vita debitoria, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta il calcolo partendo dalle date dei decreti precedenti prima ancora di scegliere lo strumento.

C’è poi una questione che riguarda la natura delle procedure negoziali. L’omologazione di un piano del consumatore o di un concordato minore produce effetti di riduzione dei debiti, ma il testo degli artt. 69, 77 e 280 parla di “esdebitazione”, che il Capo X del Codice disciplina con riferimento alla liquidazione giudiziale e controllata e all’incapiente. Se un piano omologato ed eseguito “valga” come esdebitazione ai fini del contatore e del quinquennio non è detto espressamente dal testo letto, e non risultano pronunce verificate che lo chiariscano. Anche qui la scelta prudente è trattare la questione come aperta e, nella pianificazione, considerare il rischio che un piano omologato venga computato.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare in fretta, sotto la pressione di un pignoramento, una domanda che la legge non consente ancora. Un piano del consumatore depositato a quattro anni e dieci mesi dalla prima esdebitazione non solo verrà dichiarato inammissibile: il tempo perso tra deposito e decisione è tempo in cui i creditori proseguono le azioni, e le eventuali misure protettive concesse con il decreto di apertura perdono efficacia con il diniego (art. 70, comma 10, per il piano; art. 80, comma 5, per il concordato minore). Talvolta aspettare poche settimane è la mossa più efficace.

Quanto dura realmente

Il calcolo dell’accesso richiede pochi giorni, se il debitore conserva il primo decreto. Se invece occorre recuperarlo dal fascicolo di una vecchia procedura, possono servire settimane. La seconda procedura, una volta depositata, ha poi i suoi tempi: per il piano del consumatore la legge scandisce le comunicazioni (trenta giorni per la comunicazione ai creditori da parte dell’OCC, venti giorni per le osservazioni, dieci giorni per la relazione dell’OCC: art. 70, commi 1, 3 e 6); per il concordato minore il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per l’adesione (art. 78, comma 2, lett. c). I tempi effettivi dipendono dal tribunale.

Anni 10-13: la seconda esdebitazione, l’ultima

Cosa succede

Da questo momento in poi il debitore sta usando il secondo e ultimo gettone. La seconda procedura si svolge con le stesse regole della prima, ma con un’attenzione maggiore del tribunale alla formazione dei nuovi debiti e con una conseguenza che non ha paragoni: alla sua conclusione, il contatore dell’art. 280, lett. e), arriva a due.

La norma

La seconda esdebitazione, se ottenuta in una liquidazione controllata, segue l’art. 282: opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, è dichiarata con decreto motivato, previa comunicazione ai creditori ammessi che hanno quindici giorni per le osservazioni, ed è reclamabile entro trenta giorni. Le condizioni sono quelle dell’art. 280, lettere a)-e), e dell’art. 282, comma 2. Se la seconda procedura è un piano del consumatore o un concordato minore, gli effetti derivano dall’omologazione e dall’esecuzione del piano (artt. 70 e 71; 80 e seguenti).

Un aspetto riguarda il controllo in Cassazione. Il contrasto tra la Cass. Sez. I ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e la Cass. Sez. I ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione, nato proprio sull’art. 283, rende incerto fino a che punto un diniego possa essere portato davanti alla Corte. La prima ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; la seconda è segnalata in contrasto. Per chi è alla seconda esdebitazione, questo significa che conviene costruire la domanda in modo da non dover contare su un ricorso in Cassazione.

I termini che si attivano

  • Tre anni dall’apertura (o chiusura, se anteriore) per l’esdebitazione nella liquidazione;
  • quindici giorni per le osservazioni dei creditori;
  • trenta giorni per il reclamo;
  • per l’incapiente, trenta giorni per il reclamo (art. 283, comma 8) e tre anni di vigilanza.

E un termine che, questa volta, non esiste più: dopo la seconda esdebitazione non c’è un nuovo quinquennio da attendere, perché la lett. e) non ha scadenza. Il calendario delle esdebitazioni si chiude.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva della seconda procedura è la qualità della relazione dell’OCC: è lì che si spiega perché i nuovi debiti si sono formati, perché la prima esdebitazione non ha impedito la seconda crisi, perché il debitore merita ancora il beneficio. Il debitore può:

  • documentare gli eventi non imputabili (malattia, perdita del lavoro, separazione) che hanno determinato la seconda crisi;
  • dimostrare che i nuovi debiti sono stati contratti per esigenze ordinarie e non per ricorso abusivo al credito;
  • collaborare con il liquidatore in modo documentato, come nella prima procedura;
  • valutare, prima di depositare, se la seconda crisi non possa essere gestita con un accordo stragiudiziale, conservando l’ultimo gettone per una crisi più grave.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è non rendersi conto che questa è l’ultima. Chi usa la seconda esdebitazione a quarantacinque anni per una crisi gestibile in altro modo, si troverà a sessanta, con una pensione e magari nuovi debiti di salute, senza alcuno strumento di liberazione.

Quanto dura realmente

Gli stessi tempi della prima procedura: il triennio come riferimento di legge per la liquidazione, i tempi di comunicazione e osservazione per i piani. Ciò che cambia è il tempo di preparazione: una seconda domanda richiede una ricostruzione documentale più ampia, che comprende la prima procedura.

Dopo la seconda: il limite assoluto e il caso dell’incapiente

Cosa succede

Il debitore ha ottenuto due esdebitazioni. Passano altri anni, sopraggiunge una nuova difficoltà. Siamo al punto in cui il calendario non offre più finestre.

La norma

La regola è netta in tre punti del Codice:

  • art. 280, lett. e): il debitore è ammesso al beneficio solo se non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; chi ne ha avute due non può ottenere la terza nella liquidazione giudiziale o controllata;
  • art. 69, comma 1: il consumatore che ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte non può accedere al piano di ristrutturazione;
  • art. 77: la domanda di concordato minore è inammissibile per chi ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte.

Resta l’art. 283, sull’incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta. Il comma 2 aggiunge che il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), la soglia per una persona sola è di 10.651,68 euro, per due persone 16.723,14 euro, per tre persone 21.729,43 euro. Sul modo di confrontare reddito e soglia esistono due letture: secondo la citazione del testo vigente nel decreto del Trib. Alessandria dell’11 febbraio 2026, il confronto si fa dopo aver dedotto spese di produzione e spese reali di mantenimento; il testo previgente usava la soglia come misura del mantenimento.

Il rapporto tra “una volta” e “due volte”: la questione aperta

Qui la cronologia incontra il punto più incerto della disciplina. L’art. 283 non richiama l’art. 280 (a differenza dell’art. 282, comma 2, che lo richiama espressamente per la liquidazione controllata). Ne nascono due letture, e nessuna pronuncia tra quelle verificate le ha risolte.

Prima lettura: binari separati. L’esdebitazione dell’incapiente è un istituto autonomo, con un proprio limite (una volta) e proprie condizioni (meritevolezza, assenza di frode, dolo o colpa grave). Poiché l’art. 283 non richiama le lett. d) ed e) dell’art. 280, il debitore che abbia già ottenuto due esdebitazioni in liquidazione potrebbe, in astratto, accedere ancora una volta a quella dell’incapiente. E, specularmente, chi ha usato l’esdebitazione dell’incapiente conserverebbe intatte le due della liquidazione.

Seconda lettura: contatore unico. L’esdebitazione è un istituto unitario, disciplinato in un unico Capo del Codice; gli artt. 69, 77 e 280 parlano di “esdebitazione” senza distinguere. Su questa lettura, l’esdebitazione dell’incapiente conta come una delle due; e il limite delle due volte, che esprime un principio generale, impedirebbe una terza esdebitazione anche nella forma dell’incapiente. Il limite “una volta” sarebbe un sottolimite interno al tetto complessivo di due.

Tra queste due letture se ne colloca una intermedia: l’esdebitazione dell’incapiente conta ai fini degli artt. 69, 77 e 280 (perché quelle norme parlano genericamente di esdebitazione), ma all’incapiente non si applicherebbero direttamente le lett. d) ed e) dell’art. 280, per mancanza di richiamo. Il risultato pratico sarebbe asimmetrico: l’incapiente “consuma” un gettone per le procedure future, ma non è a sua volta bloccato dai gettoni consumati in passato.

In assenza di una pronuncia che chiarisca il punto, la pianificazione prudente segue la seconda lettura: considerare l’esdebitazione dell’incapiente come una delle due, e non contare sull’art. 283 come “terza via” dopo due esdebitazioni. Il meccanismo dell’art. 268, comma 3, rende la questione concreta: se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione controllata, questa si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Chi non ha nulla, quindi, alla prima crisi può trovarsi indirizzato proprio verso l’art. 283, e consumare lì l’unica esdebitazione da incapiente, e forse uno dei due gettoni complessivi.

C’è infine un ulteriore elemento di cui tener conto: il Trib. Verona, con una pronuncia del 12 gennaio 2026 nota da una sintesi su Unijuris, ha affermato che l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma che va garantito il contraddittorio con i creditori. È un’indicazione procedurale che non incide sul numero, ma ricorda che anche l’esdebitazione dell’incapiente è un procedimento in cui i creditori possono intervenire e reclamare (art. 283, comma 8).

I termini che si attivano

Dopo la seconda esdebitazione, sul piano letterale, nessun termine si riapre per il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione. Per l’incapiente si attiverebbe, su una delle letture, la sola possibilità residua di un’esdebitazione, con il triennio di vigilanza del comma 9. La prudenza impone di non pianificare su questa possibilità.

Cosa può fare il debitore ora

Restano strumenti che non passano per l’esdebitazione:

  • accordi stragiudiziali con i creditori (saldo e stralcio, rateizzazioni), che non hanno limiti di numero;
  • la verifica dei limiti di pignorabilità di stipendio e pensione, che restano operanti anche senza procedure;
  • la difesa nelle singole esecuzioni, con le opposizioni previste dal codice di procedura civile;
  • la verifica della prescrizione dei crediti più vecchi;
  • per l’incapiente, la valutazione, caso per caso e con piena consapevolezza dell’incertezza, dell’art. 283 se mai utilizzato prima.

La liquidazione controllata, in sé, non è vietata a chi ha già due esdebitazioni (l’art. 268 non contiene questo limite), ma senza la prospettiva dell’esdebitazione perde gran parte della sua utilità per il debitore.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è credere che esista sempre “un’altra procedura”. Dopo due esdebitazioni, l’unica strada sicura è quella negoziale. Chi deposita comunque una domanda di piano o di concordato minore la vedrà dichiarare inammissibile; chi chiede l’esdebitazione in una liquidazione la vedrà negare per la lett. e).

Quanto dura realmente

Il limite delle due volte non ha durata: è per sempre. È l’unico termine, in tutta la cronologia, che non scade.

Il passato che pesa: le esdebitazioni ottenute con la legge fallimentare e con la L. 3/2012

Cosa succede

Molte persone che oggi si affacciano a una procedura del CCII hanno alle spalle un’esperienza nel vecchio regime: un fallimento come titolare di ditta individuale o come socio illimitatamente responsabile, una liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012, un’esdebitazione del debitore incapiente secondo l’art. 14-quaterdecies introdotto nel 2020. La domanda, per la pianificazione, è se quelle esdebitazioni contino ai fini delle “due volte” e dei “cinque anni”.

La norma del vecchio regime

Il vecchio regime aveva propri limiti temporali, più lunghi di quelli del CCII:

  • l’art. 142, comma 1, n. 4, l.fall. escludeva il fallito che avesse beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; il comma 2 escludeva l’esdebitazione se i creditori concorsuali non erano stati soddisfatti neppure in parte;
  • l’art. 14-terdecies L. 3/2012, nella liquidazione del patrimonio, richiedeva che il debitore non avesse beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda (il requisito è riportato, ad esempio, nel decreto del Trib. Udine del 27 marzo 2026, R.G. 9/2020, che ha dichiarato l’esdebitazione al termine di una liquidazione del patrimonio aperta nel 2020 e chiusa nel 2025);
  • l’art. 14-quaterdecies L. 3/2012 consentiva al debitore incapiente di accedere all’esdebitazione solo per una volta, con l’obbligo di pagamento se entro quattro anni sopravvenivano utilità in misura non inferiore al 10%, come riportato nel commento pubblicato su ecnews il 21 settembre 2021.

Nelle disposizioni del vecchio regime consultate per questo articolo (art. 142 l.fall. e artt. 14-terdecies e 14-quaterdecies L. 3/2012) non compare un limite numerico assoluto di due esdebitazioni come quello oggi scritto nell’art. 280, lett. e): i limiti erano espressi in anni (dieci e otto) e, per l’incapiente, nella formula “solo per una volta”.

Si contano nel CCII?

Il testo degli artt. 69, 77 e 280 CCII parla di “esdebitazione” e di “altra esdebitazione” senza distinguere tra quelle ottenute nel nuovo e nel vecchio regime. La lettura letterale porta a ritenere che anche le esdebitazioni ottenute con l’art. 142 l.fall. o con la L. 3/2012 si contino, sia per il quinquennio sia per il limite delle due volte. Non risultano pronunce verificate che abbiano affrontato espressamente il punto. In sede di pianificazione, la lettura prudente è contarle.

Per l’incapiente la questione è doppia. L’art. 14-quaterdecies L. 3/2012 e l’art. 283 CCII usano la stessa formula, “solo per una volta”. Se chi ha ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente nel 2021 possa ottenerne un’altra nel 2027 secondo l’art. 283 è un punto non risolto dalle fonti lette; la continuità della formula suggerisce di considerare il “gettone” dell’incapiente già consumato.

C’è poi l’insegnamento delle Cass. 14835/2025 e 30108/2025, già richiamate: chi ha una procedura aperta nel vecchio regime resta regolato da quello anche per l’esdebitazione, e chi non l’ha ottenuta (per qualsiasi ragione) dopo un fallimento non può recuperarla con l’art. 283 per gli stessi debiti. Per la Cass. n. 15359 del 31 maggio 2023, letta in una riproduzione web e riferita a un socio di società in nome collettivo fallito in estensione nel regime della legge fallimentare, le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e il requisito della soddisfazione parziale va letto in chiave di favore per il debitore, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023; nel fallimento del socio tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società. È una pronuncia utile come argomento storico, per chi è stato socio illimitatamente responsabile.

I termini che si attivano

Per chi ha un’esdebitazione del vecchio regime:

  • il quinquennio del CCII si calcola dalla data del vecchio decreto, con le stesse regole viste nella tappa 6;
  • il contatore delle due volte parte, sulla lettura prudente, da uno;
  • per chi ha una procedura vecchia ancora aperta, i termini sono quelli del vecchio regime (per il fallito, il termine annuale dell’art. 143 l.fall., da verificare alla luce della Cass. 1469/2026).

Cosa può fare il debitore ora

La finestra di questa fase è la ricostruzione del passato: recuperare i vecchi decreti, verificare le date, distinguere i debiti coperti da quelli nuovi. Il debitore può:

  • chiedere copia dei decreti di esdebitazione o di chiusura della vecchia procedura;
  • verificare se la vecchia procedura è stata chiusa con esdebitazione e, se no, perché;
  • distinguere i debiti sorti dopo la vecchia procedura, per i quali la Cass. 30108/2025 ha lasciato la questione aperta;
  • calcolare quinquennio e contatore sulla base della lettura prudente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è “dimenticare” il vecchio regime. Una liquidazione del patrimonio del 2020 o un’esdebitazione dell’incapiente del 2021 non scompaiono con il nuovo Codice: vanno dichiarate, calcolate e messe nella pianificazione.

Quanto dura realmente

Il recupero dei documenti di una vecchia procedura può richiedere tempo, specie se il fascicolo è archiviato. Conviene farlo prima della crisi successiva, non durante.

Vent’anni, due calendari: la stessa vita debitoria vissuta in due modi

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi e date costruiti per mostrare il calcolo dei termini; non descrivono casi reali. Tutte le date sono state controllate: nessuna cade di sabato o di domenica. Si applica la lettura prudente su tutte le questioni aperte (esdebitazioni del vecchio regime contate; esdebitazione dell’incapiente contata come una delle due; quinquennio calcolato dalla data del decreto con margine).

Calendario A: il debitore che usa le finestre

Data Evento Calcolo
18/3/2019 (lunedì) Prime rate non pagate; debiti per 48.730 € Si forma la storia che l’OCC ricostruirà
12/10/2020 (lunedì) Deposito della domanda di liquidazione del patrimonio (L. 3/2012) Regime vecchio: domanda anteriore al 15/7/2022
19/11/2020 (giovedì) Apertura della liquidazione Restano applicabili le regole della L. 3/2012 (Cass. 14835/2025)
14/11/2024 (giovedì) Chiusura della procedura
20/2/2025 (giovedì) Decreto di esdebitazione ex art. 14-terdecies Contatore: 1. Inizia il quinquennio
2026-2028 Nuovi debiti per 31.460 € (auto per lavoro, spese mediche) Registro dei debiti con causali documentate
Estate 2029 Seconda crisi; pignoramento presso il datore di lavoro Quinquennio non ancora compiuto
10/9/2029 (lunedì) Valutazione: piano del consumatore? Cinque anni prima della domanda = 10/9/2024: il decreto del 20/2/2025 è dentro. Precluso (art. 69)
15/10/2029 (lunedì) Scelta: apertura della liquidazione controllata Scadenza ordinaria del termine: 15/10/2032; cinque anni prima = 15/10/2027: decreto fuori. Lett. d) rispettata
Rischio residuo Chiusura anticipata, ad esempio al 15/1/2030 Cinque anni prima = 15/1/2025: decreto dentro. Si valuta con il liquidatore la tempistica
15/10/2032 (venerdì) Decorso il triennio dall’apertura L’esdebitazione può operare (art. 282, comma 1)
15/11/2032 (lunedì) Decreto di esdebitazione; 30 giorni per il reclamo Contatore: 2
7/4/2036 (lunedì) Terza difficoltà Nessuna esdebitazione disponibile (artt. 69, 77, 280 lett. e). Solo accordi con i creditori

In alternativa alla liquidazione del 15 ottobre 2029, il debitore del calendario A avrebbe potuto scegliere di attendere: piano del consumatore depositato il 25 marzo 2030 (lunedì), con un margine di oltre un mese sul compimento del quinquennio (20 febbraio 2030). L’attesa di sei mesi avrebbe richiesto una gestione delle esecuzioni nel frattempo, ma avrebbe aperto la via a uno strumento che consente di conservare beni (ad esempio con il pagamento delle rate del mutuo sulla casa, se ricorrono le condizioni dell’art. 67, comma 5). È una scelta che si fa sul caso concreto: la simulazione mostra che esiste.

Calendario B: il debitore che lascia correre

Data Evento Calcolo
17/5/2021 (lunedì) Crisi con debiti per 14.870 €, nessun reddito stabile Possibile anche una trattativa a saldo e stralcio
2/12/2021 (giovedì) Decreto di esdebitazione dell’incapiente (art. 14-quaterdecies L. 3/2012) Usato il “solo per una volta” dell’incapiente; contatore: 1 (lettura prudente)
2/12/2025 (martedì) Fine del periodo di quattro anni previsto dal vecchio testo
2022-2026 Nuovo lavoro, finanziamenti, debiti per 63.940 €
19/10/2026 (lunedì) Deposito frettoloso di un piano del consumatore Cinque anni prima = 19/10/2021: il decreto del 2/12/2021 è dentro. Domanda preclusa (art. 69)
Fine 2026 Diniego; le misure protettive perdono efficacia (art. 70, comma 10) Mesi persi, esecuzioni proseguite
3/12/2026 (giovedì) Primo giorno utile per una domanda di piano Con margine prudente: 18/1/2027 (lunedì)
8/3/2027 (lunedì) Apertura della liquidazione controllata Termine ordinario per l’esdebitazione: 8/3/2030
8/3/2030 (venerdì) Decorso il triennio Contatore: 2
13/6/2033 (lunedì) Nuova crisi da spese di salute Nessuna esdebitazione disponibile; l’art. 283 è stato già usato nel 2021

Che cosa insegnano i due calendari

Il debitore del calendario A e quello del calendario B arrivano entrambi a due esdebitazioni. La differenza non sta nel numero ma nel valore di ciascuna. A ha usato la prima per una crisi da quasi cinquantamila euro e la seconda per una da oltre trentamila, scegliendo la procedura in base al calcolo del quinquennio. B ha consumato la prima, e con essa l’unica esdebitazione da incapiente, su una crisi da meno di quindicimila euro che forse poteva essere chiusa con una trattativa; poi ha perso mesi depositando una domanda a sei settimane dalla scadenza del quinquennio. Il secondo calendario non è peggiore perché il debitore ha avuto più sfortuna, ma perché non ha guardato la data.

Una terza simulazione, più breve, riguarda il concordato minore. Ipotesi: artigiano esdebitato in una liquidazione controllata con decreto del 16/11/2023 (giovedì). Nel 2028 riprende l’attività e accumula debiti per 87.320 €. Se deposita la proposta di concordato minore il 16/10/2028, i cinque anni precedenti la domanda decorrono dal 16/10/2023: il decreto è dentro e la domanda è inammissibile ai sensi dell’art. 77. Il primo giorno utile è il 17/11/2028 (venerdì). Nel mese di attesa, l’artigiano può preparare la documentazione degli artt. 75 e 76, ricordando che per la Cass. 14800/2026 la completezza e la veridicità degli oneri informativi condizionano accesso e permanenza nella procedura.

I binari paralleli: come cambia la cronologia a seconda dello strumento

La stessa vita debitoria può prendere strade diverse a ogni crisi. Ecco come si modifica il calendario a seconda dello strumento attivato.

Binario 1: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il quinquennio si conta all’indietro dalla domanda (art. 69, comma 1). La procedura si svolge con tempi scanditi dall’art. 70: comunicazione ai creditori entro trenta giorni, venti giorni per le osservazioni, dieci giorni per la relazione dell’OCC, poi la sentenza di omologazione, impugnabile ai sensi dell’art. 51. Il vantaggio per la pianificazione è che il piano ha contenuto libero e può prevedere il mantenimento di beni; lo svantaggio è che il quinquennio deve essere compiuto prima di depositare. Resta incerto se un piano omologato ed eseguito valga come “esdebitazione” ai fini delle procedure successive.

Binario 2: il concordato minore. Riservato ai debitori diversi dal consumatore (imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa) e, fuori dalla continuità, solo con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74, comma 2). Il quinquennio si conta dalla domanda (art. 77). Ai limiti temporali si aggiungono quelli dimensionali. L’approvazione dipende dal voto dei creditori (art. 79), con il silenzio-assenso. Per la Cass. 17481/2025, la declaratoria di inammissibilità non è ricorribile in cassazione: un errore nel calcolo del quinquennio si paga, quindi, con il tempo necessario a ripresentare la domanda.

Binario 3: la liquidazione controllata. Il quinquennio si conta all’indietro dalla scadenza del termine per l’esdebitazione (art. 280, lett. d). Su questo binario, la domanda può essere depositata prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente esdebitazione, se il quinquennio sarà compiuto alla scadenza del triennio, con il rischio legato alla chiusura anticipata già descritto. Quando è il debitore a chiedere l’apertura, l’OCC deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3); per la Cass. 22074/2025 e 11603/2026 la meritevolezza non è un filtro all’ingresso, ma conta in sede di esdebitazione.

Binario 4: l’esdebitazione dell’incapiente. È il binario di chi non ha nulla. Una sola volta (art. 283, comma 1), con il triennio di vigilanza e la dichiarazione annuale. Il compenso dell’OCC è ridotto della metà (art. 283, comma 6). Il rapporto con il limite delle due volte è aperto, come visto nella tappa 8; il rapporto con una precedente procedura chiusa senza esdebitazione è segnato, per i debiti del fallimento, dalla Cass. 30108/2025.

Binario 5: l’accordo stragiudiziale. Non è una procedura del Codice e non consuma gettoni. Richiede il consenso dei creditori e non offre misure protettive, ma conserva intatte le possibilità future. Nella pianificazione di una vita debitoria è il binario che conviene valutare per primo, soprattutto per le crisi di importo contenuto.

Il cambio di binario in corsa. Il Codice prevede anche passaggi da un binario all’altro: in caso di revoca dell’omologazione del piano, il tribunale può aprire la liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore (art. 73); in caso di diniego dell’omologazione del concordato minore, il giudice, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Il passaggio non azzera il calendario: se l’esdebitazione arriva poi nella liquidazione, si applicano la lett. d) e la lett. e) dell’art. 280.

Le cinque finestre critiche di una vita debitoria

  1. La finestra della prima scelta. Prima di depositare la prima domanda, valutare se la crisi può essere chiusa senza esdebitazione. Il primo gettone usato su una crisi piccola è un gettone che mancherà a una crisi grande.

  2. La finestra della data del primo decreto. Il giorno in cui arriva il primo decreto di esdebitazione, annotare la data di deposito e quella di definitività. È il punto di partenza del quinquennio per tutte le procedure successive.

  3. La finestra del quinquennio. Nei cinque anni successivi, gestire i nuovi debiti in modo documentato e, se la seconda crisi arriva prima della scadenza, scegliere tra attendere (piano, concordato minore) e aprire una liquidazione calcolando la scadenza del triennio.

  4. La finestra della seconda domanda. Depositare il giorno giusto: non prima del compimento del quinquennio per il piano e il concordato minore, con un margine prudente; con il calcolo della scadenza del termine per la liquidazione.

  5. La finestra dell’ultimo gettone. Prima di usare la seconda esdebitazione, chiedersi se è davvero il momento: dopo, non ce ne saranno altre, e l’art. 283 non va considerato una via sicura.

Le domande sul tempo

Ho ottenuto l’esdebitazione quattro anni e mezzo fa. Posso già presentare un piano del consumatore?
No. L’art. 69, comma 1, esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda. Occorre attendere il compimento del quinquennio, meglio con un margine prudente. Nel frattempo, se la situazione lo richiede, si può valutare una liquidazione controllata, perché lì il quinquennio si conta dalla scadenza del termine per l’esdebitazione (art. 280, lett. d).

La mia esdebitazione del 2020 con la L. 3/2012 conta tra le due volte?
Il testo del CCII parla di esdebitazione senza distinguere tra vecchio e nuovo regime; non risultano pronunce verificate che abbiano deciso il punto. La lettura prudente è contarla.

Ho già avuto due esdebitazioni. Se tra dieci anni non avrò più nulla, potrò chiedere quella dell’incapiente?
La questione è aperta. L’art. 283 non richiama l’art. 280, ma gli artt. 69, 77 e 280 parlano di esdebitazione in generale. Su una lettura l’incapiente è un binario separato; su un’altra il tetto di due è complessivo. Non conviene pianificare su questa possibilità.

Per quanto tempo, dopo l’esdebitazione dell’incapiente, i creditori possono tornare da me?
Per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori (art. 283, comma 1); la vigilanza dell’OCC dura tre anni dal deposito del decreto (comma 9). I finanziamenti non sono utilità. Il testo previgente prevedeva quattro anni e il 10%: non è più così.

I termini per il reclamo contro il decreto si fermano ad agosto?
No. Il reclamo si propone entro trenta giorni (artt. 281, comma 4; 282, comma 3; 283, comma 8) e, per l’art. 9, comma 1, CCII, la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice: i termini corrono anche in agosto.

Le pronunce che scandiscono la cronologia

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della vita debitoria cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi riportati dalla fonte, il principio riformulato e la ragione per cui conta nella pianificazione. Le pronunce di merito note solo da sintesi sono segnalate come tali.

Tappa 1 – La prima crisi e la formazione dei debiti

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. La meritevolezza non è un filtro per aprire la liquidazione controllata; negligenza e imprudenza si valutano al momento dell’esdebitazione. Rilevanza: la condotta tenuta nella formazione dei debiti torna a pesare alla fine della procedura.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale. Rilevanza: la “storia” dei debiti va documentata fin dalla prima domanda.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Le condizioni ostative del consumatore e la negligenza del finanziatore producono effetti distinti. Rilevanza: la colpa del creditore non cancella automaticamente quella del debitore.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore colpevole perde solo la contestazione della convenienza, non quella sulla legittimità. Rilevanza: delimita il vantaggio difensivo dell’art. 69, comma 2.

Tappa 2 – Il regime applicabile

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835. L’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era fallito (o in liquidazione del patrimonio) prima di quella data resta regolata dalla legge previgente. Rilevanza: la stessa vita può attraversare due regimi.
  • Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 (sintesi Unijuris). I falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto UE solo a certe condizioni. Rilevanza: per le vecchie procedure i termini vanno verificati.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore incapiente già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio. Rilevanza: un primo tentativo fallito può chiudere la strada per quei debiti.

Tappa 3 – La prima esdebitazione

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505. La scarsità del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: conta la condotta, non la percentuale pagata.
  • Corte cost., sent. n. 74/2026 (depositata il 12 maggio 2026). La contestualità tra decreto di chiusura ed esdebitazione nella liquidazione giudiziale va intesa in senso logico-funzionale. Rilevanza: l’istanza presentata subito dopo la chiusura non è tardiva.
  • Trib. Udine, decreto 27 marzo 2026 (R.G. 9/2020). Esdebitazione al termine di una liquidazione del patrimonio L. 3/2012, con verifica del requisito degli otto anni dell’art. 14-terdecies. Rilevanza: mostra come opera ancora oggi il vecchio regime.

Tappa 4 – Il giorno dopo

  • Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278, comma 2, per mancata notifica ai creditori; ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati è vigente, ma contestata.
  • Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025). Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7, lett. b). Rilevanza: alcuni debiti possono sopravvivere anche all’esdebitazione dell’incapiente.
  • Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025). Lettura del comma 2 dell’art. 283 con deduzione delle spese reali di mantenimento; dichiarazione annuale richiesta ogni anno. Rilevanza: incide sul calendario del triennio di vigilanza.

Tappa 5 – I nuovi debiti

  • Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave. Rilevanza: i debiti fiscali accumulati tra una procedura e l’altra possono costare la seconda esdebitazione.
  • Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris). Conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Rilevanza: conferma il peso della condotta.

Tappa 6 – La seconda crisi e l’accesso

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore non c’è un autonomo requisito di meritevolezza, ma gli oneri informativi degli artt. 75-77 devono essere adempiuti in modo completo e veritiero. Rilevanza: la seconda domanda deve raccontare anche la prima procedura.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. La tassatività delle cause dell’art. 77 non impedisce di dichiarare inammissibile la proposta che viola l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: superare il quinquennio non basta.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025. Il provvedimento di inammissibilità del concordato minore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: un errore di calcolo sul quinquennio non si corregge in Cassazione.

Tappe 7-8 – La seconda esdebitazione e il caso dell’incapiente

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Segnalata in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione, in una vicenda sull’art. 283. Rilevanza: incertezza sul controllo di legittimità dei dinieghi.
  • Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: anche l’ultima via residua è un procedimento con i creditori.

Tappa 9 – Il passato che pesa

  • Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (sezione non indicata nella fonte). Nel regime della legge fallimentare, le cause ostative all’esdebitazione sono tassative e il requisito della soddisfazione parziale va letto in favore del debitore; nel fallimento del socio rientrano anche i creditori sociali. Rilevanza: per chi è stato socio illimitatamente responsabile, la vecchia esdebitazione ha una storia propria.

Cosa fa lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei alla prima crisi, lavoriamo sulla scelta dello strumento; se hai già una esdebitazione alle spalle, partiamo dalla data di quel decreto; se ne hai due, ti diciamo con chiarezza quali strade restano.

  1. Ricostruiamo la tua storia debitoria. Recuperiamo decreti di esdebitazione, chiusura o diniego delle procedure precedenti, anche del vecchio regime (legge fallimentare, L. 3/2012), e ne fissiamo le date.
  2. Calcoliamo il quinquennio per ogni strumento. Per il piano del consumatore e il concordato minore dalla domanda (artt. 69 e 77); per la liquidazione dalla scadenza del termine (art. 280, lett. d), con la verifica del rischio di chiusura anticipata.
  3. Contiamo i gettoni già usati. Verifichiamo quante esdebitazioni risultano, secondo la lettura prudente, e ti indichiamo se sei a zero, a uno o a due.
  4. Valutiamo il binario stragiudiziale. Prima di consumare un’esdebitazione, verifichiamo con i commercialisti dello staff se un accordo con i creditori è praticabile.
  5. Costruiamo la documentazione per l’OCC. Raccogliamo dichiarazioni dei redditi, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, elenco dei creditori, cause dell’indebitamento, così che la relazione regga il controllo sostanziale richiesto dalla Cassazione.
  6. Prepariamo la difesa della meritevolezza nella seconda procedura. Documentiamo le cause non imputabili della nuova crisi e la natura ordinaria dei nuovi debiti.
  7. Programmiamo la data del deposito. Indichiamo il giorno da cui la domanda è depositabile, con un margine prudente, e gestiamo nel frattempo le esecuzioni pendenti con gli strumenti del codice di procedura civile.
  8. Seguiamo la procedura fino al decreto. Monitoriamo il triennio, i quindici giorni per le osservazioni dei creditori, i trenta giorni per il reclamo.
  9. Per l’incapiente, presidiamo il triennio di vigilanza. Calcoliamo la soglia del comma 2 con i dati aggiornati, prepariamo le dichiarazioni annuali e valutiamo le eventuali utilità sopravvenute.
  10. Impostiamo un calendario personale di lungo periodo. Ti consegniamo le date chiave (quinquennio, vigilanza, contatore) da conservare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono quelle che pesano di più in questo tema: chi ha lavorato all’interno degli organismi conosce i passaggi che l’OCC compie sulla seconda domanda, a partire dalla ricostruzione della prima procedura, e sa quali elementi un tribunale guarda quando lo stesso debitore torna a chiedere la liberazione dai debiti. Per l’imprenditore minore, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di valutare anche la composizione negoziata prima di arrivare a un concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue reclami e impugnazioni, senza passaggi di mano tra professionisti diversi. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, debiti fiscali e soglie dell’art. 283; gli avvocati impostano domande, difese e calendario.

Chiusura

La domanda “quante volte” ha una risposta breve, due, e una risposta lunga, che è quella che conta: dipende da quando, da quale strumento, da come si sono formati i debiti, e da cosa si è fatto con il vecchio regime. Il limite dei cinque anni si conta in un modo per il piano e il concordato minore e in un altro per la liquidazione; l’esdebitazione dell’incapiente vale una volta e il suo rapporto con le due volte è ancora aperto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: in questa materia lo si spreca non solo lasciando scadere un termine, ma anche usando troppo presto uno strumento che la legge concede solo due volte nella vita.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni con le competenze dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi abituato a ricostruire le procedure dall’interno e a leggere le date che decidono l’accesso alla seconda esdebitazione, sia nel regime del Codice sia in quello della L. 3/2012.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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