Chi apre una liquidazione controllata si pone quasi sempre la stessa domanda, prima ancora di chiedersi quanto durerà o se arriverà davvero la liberazione dai debiti: che cosa mi resta? Lo stipendio, la pensione, l’auto con cui vado al lavoro, il conto corrente su cui arriva l’accredito, i mobili di casa, il cane, la casa conferita nel fondo patrimoniale. La legge risponde con un elenco breve, contenuto nell’art. 268, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), e con il rinvio alle regole del codice di procedura civile sulle cose impignorabili. Ma quell’elenco, letto da solo, lascia senza risposta quasi tutte le domande concrete.
Quanto reddito resta per vivere? Chi lo stabilisce, il tribunale nella sentenza di apertura o il giudice delegato dopo? L’auto di poco valore è un bene escluso o un bene che il liquidatore semplicemente non vende? Un risarcimento per un danno alla salute finisce ai creditori? Su ognuno di questi punti a decidere sono stati, negli ultimi tre anni, i giudici: la Corte di Cassazione, una Corte d’Appello e numerosi tribunali che, nelle loro sentenze di apertura, hanno fissato cifre, criteri e limiti. È in quelle decisioni che si trova la risposta vera.
In questa analisi trovi le pronunce 2023-2026 che devi conoscere sui beni esclusi dalla liquidazione controllata e su quelli che il liquidatore può rinunciare a vendere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi è debitore.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché è esattamente il terreno delle competenze certificate del suo titolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera all’interno degli organismi che redigono la relazione con cui si chiede al giudice di fissare la quota di reddito da lasciare al debitore e da cui spesso proviene il liquidatore. Conoscere come quei documenti vengono valutati dai tribunali è la base per difendere ciò che la legge consente di conservare.
📩 Hai una liquidazione controllata aperta o stai per chiederla e vuoi sapere cosa potrai tenere? Scrivici subito: tutti i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.
La base di legge: cosa dice il comma 4 dell’art. 268 CCII
La liquidazione controllata è la procedura con cui il sovraindebitato (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e ogni debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale) mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, per ottenere poi l’esdebitazione. Il punto di partenza è che la procedura è universale: riguarda tutti i beni del debitore, presenti e, entro certi limiti, sopravvenuti. Le eccezioni sono quelle che il legislatore ha elencato.
Secondo l’art. 268, comma 4, CCII non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, limiti che indica il giudice;
- c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
La lettera d) apre la porta alle regole dell’esecuzione individuale. Le linee guida operative del Tribunale di Pavia sulle liquidazioni controllate, aggiornate al 15 dicembre 2025, le richiamano espressamente: restano fuori i beni assolutamente impignorabili dell’art. 514 c.p.c., mentre gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere sono aggredibili solo nel limite di un quinto, secondo l’art. 515 c.p.c.
Nell’art. 514 c.p.c. rientrano, tra gli altri, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, il tavolo per i pasti con le sedie, gli armadi guardaroba, il frigorifero, le stufe e i fornelli, la lavatrice e gli utensili di casa, purché indispensabili al debitore e alla famiglia convivente e non di rilevante valore economico; i commestibili e i combustibili necessari per un mese; le decorazioni al valore, le lettere e gli scritti di famiglia; e, per effetto di una modifica del 2015, gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza.
Per i redditi, il parametro di riferimento nell’esecuzione individuale è l’art. 545 c.p.c.: stipendi e salari sono pignorabili di regola nella misura di un quinto; per le pensioni, le linee guida pavesi ricordano che resta impignorabile un importo pari al doppio dell’assegno sociale, comunque non inferiore a 1.000 euro, e che sulla parte eccedente si applica il limite del quinto. Con l’assegno sociale 2026 (provvisorio) di 546,24 euro mensili, la soglia è di 1.092,48 euro al mese. Le stesse linee guida precisano che assegno sociale e assegno di inclusione non entrano nella liquidazione.
Accanto alle esclusioni “di diritto” esiste una seconda categoria, che non è un’esclusione in senso tecnico ma produce un effetto simile per il debitore: i beni che il liquidatore non liquida perché la vendita costerebbe più di quanto renderebbe. Le linee guida di Pavia la collegano all’art. 272, comma 2, CCII (il programma di liquidazione) e all’art. 213, comma 2, CCII (la rinuncia a liquidare nella liquidazione giudiziale), oltre che all’art. 142, comma 3, CCII per i beni non ancora acquisiti. La differenza tra le due categorie, come vedremo, è decisiva: il bene escluso per legge è protetto anche dai creditori; il bene abbandonato perché antieconomico torna aggredibile dai singoli creditori.
Infine, due regole che delimitano il tempo: le somme sopravvenute (lo stipendio dei mesi successivi, la pensione) entrano nella procedura solo per la parte eccedente il mantenimento e, per le persone fisiche, l’esdebitazione opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). È su questo impianto che si sono pronunciati i giudici.
Il principio stabile: tutto entra, salvo ciò che la legge esclude e il necessario per vivere
L’orientamento si è consolidato nel senso che la liquidazione controllata non lascia al debitore spazi “negoziati”: non è il debitore a scegliere cosa mettere a disposizione, e non lo è nemmeno l’OCC. Il patrimonio entra per intero; restano fuori soltanto le categorie del comma 4 e quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento. Lo si vede con chiarezza in quattro gruppi di pronunce.
Trib. Trani, sent. n. 118/2025, depositata il 15/10/2025
La vicenda. Un debitore persona fisica, con un indebitamento di poco più di 96.000 euro, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata proponendo di versare 400 euro al mese per 36 mesi. Il nucleo familiare comprendeva il coniuge e una figlia, entrambi senza occupazione; il reddito mensile, tra retribuzione e assegno unico, era di circa 2.230 euro. Nel ricorso, con l’attestazione dell’OCC, si indicava un fabbisogno familiare di 1.847 euro.
Il principio. Il Tribunale ha affermato che la liquidazione ha carattere universale e non consente di escludere a priori alcun bene, se non nei limiti fissati dall’art. 268, comma 4. Quanto al reddito, ha ritenuto non congrua la cifra indicata perché priva di giustificativi e ha fissato in 1.400 euro mensili la somma esclusa, sulla base del dato statistico ISTAT di spesa per un nucleo di quella composizione. Tutto il resto, comprese tredicesima e quattordicesima, va alla procedura. Il piano di versamenti proposto dal debitore è stato giudicato irrilevante: spetta al liquidatore verificare l’attivo e scegliere come liquidarlo.
In pratica. Se ti trovi in questa situazione, sappi che la cifra che indichi nel ricorso come “necessaria per vivere” non è vincolante, nemmeno se l’OCC la attesta. Senza documenti di spesa, il giudice può sostituirla con un parametro statistico, anche molto più basso. E non puoi “offrire” una rata fissa per tenerti il resto: la procedura acquisisce tutto ciò che eccede il mantenimento.
Trib. Verona, sentenza di apertura (R.G. 142/2024), decisa il 19/7/2024
La vicenda. Una lavoratrice dipendente, che viveva da sola in un appartamento in locazione con canone di 450 euro al mese, possedeva un motociclo immatricolato nel 2011 del valore stimato di 700 euro e un conto corrente con somme modeste.
Il principio. Il Tribunale ha escluso dalla liquidazione 1.080 euro al mese per dodici mensilità, sulla base delle spese dichiarate e giudicate congrue dall’OCC, acquisendo alla procedura tutto il resto, comprese tredicesima ed eventuale quattordicesima. Ha precisato che l’importo può essere modificato durante la procedura su istanza motivata da mutamenti significativi e documentati. Il motociclo non è stato escluso a priori: è stato rimesso al liquidatore il giudizio sulla convenienza della vendita, con facoltà per la debitrice di continuare a usarlo fino all’inizio delle operazioni. Il conto corrente, pur con somme esigue, rientra nel patrimonio da consegnare. I creditori che avevano pignorato il quinto dello stipendio devono partecipare al concorso e non possono continuare a incassare fuori da esso. L’apprensione dei redditi è stata limitata fino all’esdebitazione, al massimo per tre anni dall’apertura.
In pratica. La quota per vivere viene di solito calcolata su dodici mesi: le mensilità aggiuntive vanno ai creditori. E se le tue spese cambiano (un affitto che aumenta, una spesa medica), non devi aspettare la fine: puoi chiedere la revisione, purché documentata.
Corte cost. n. 6/2024 e i limiti temporali dell’apprensione
La sentenza veronese richiama la Corte costituzionale n. 6/2024, secondo cui la durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende dalle risorse disponibili e dai crediti, nel rispetto del limite dell’esdebitazione e della ragionevole durata della procedura. Sulla stessa linea il Trib. Novara, sentenza di apertura (R.G. 94-1/2023 P.U.), decisa il 25/1/2024, che ha stabilito che la quota di reddito va acquisita fino alla dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII, richiamando in termini Trib. Verona 20/9/2022 e Trib. Bologna 27/9/2022: dopo l’esdebitazione la liquidazione non può proseguire per acquisire redditi non ancora maturati.
In pratica. Lo stipendio dei mesi futuri non è “dei creditori per sempre”: lo è, per la parte eccedente il mantenimento, fino all’esdebitazione. Per una persona fisica questo significa, di regola, al massimo tre anni dall’apertura.
Trib. Novara, R.G. 94-1/2023: la quota cresce con il nucleo e con l’affitto
Nella stessa sentenza novarese il Tribunale ha fissato il limite di mantenimento in 2.600 euro netti mensili per un nucleo di quattro persone (debitore, moglie senza reddito continuativo, due figli, uno maggiorenne e una minorenne) che viveva in affitto con un canone di 900 euro più 100 euro di spese. Il principio, calato nella pratica, significa che la quota non è una cifra fissa uguale per tutti, ma si costruisce sul nucleo reale, sul canone di locazione e sulle spese documentate.
Messe insieme, queste decisioni disegnano un orientamento stabile: universalità del patrimonio, eccezioni tassative, reddito appreso solo oltre il necessario e solo fino all’esdebitazione. Su tutto il resto, i giudici si dividono.
Prima questione aperta: quanto stipendio o pensione resta, e chi lo decide
La questione
“Prendo 1.650 euro al mese. Quanto mi lasciano? E me lo dicono subito, nella sentenza, o devo aspettare?” È la domanda più frequente, e la risposta dipende da due variabili su cui la giurisprudenza non è uniforme: il criterio con cui si calcola la quota e il giudice che deve fissarla.
Cosa hanno deciso i giudici
Corte d’Appello di Ancona, n. 979/2025 del 16/7/2025. La Corte ha affermato che la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla procedura spetta in via esclusiva al giudice delegato e non al tribunale, perché non rientra tra i contenuti tipici della sentenza di apertura elencati dall’art. 270 CCII. Questo principio, come riferito dal Tribunale di Urbino, nasce in sede di reclamo e ha quindi il peso di una decisione di secondo grado.
Trib. Urbino, sentenza del 18/3/2026 (P.U. 8-1/2026). Applicando proprio la decisione anconetana, il Tribunale non ha fissato alcun importo e ha rimesso la valutazione al giudice delegato, su istanza del liquidatore. L’OCC aveva indicato un contributo mensile di 1.670,73 euro che i ricorrenti avrebbero potuto mettere a disposizione, ma il collegio non lo ha recepito come decisione.
Di segno diverso, nel senso che fissano la quota direttamente nella sentenza di apertura, sono le altre pronunce lette: Trib. Trani 118/2025 (1.400 euro), Trib. Verona 2024 (1.080 euro), Trib. Novara 2024 (2.600 euro), il Trib. Ancona, sentenza di apertura (R.G. P.U. 140/2025), decisa il 14/10/2025, che ha escluso 1.300 euro netti su un reddito di circa 1.450 euro per il mantenimento del debitore e il contributo per la figlia, e il Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1/2026, pubblicata l’8/1/2026, che ha fissato in 1.860 euro la somma mensile non compresa nella liquidazione per una lavoratrice part-time con figli, considerando anche assegno unico e assegno di mantenimento. Le linee guida di Pavia, a loro volta, indicano che è il giudice a stabilire la quota “in sentenza o con provvedimento contestuale”.
Quanto al criterio, emergono due impostazioni:
- Il fabbisogno concreto: si parte dalle spese reali del nucleo (canone, utenze, scuola, salute, trasporti) e si lascia al debitore ciò che serve; il resto va ai creditori. È l’approccio di Verona, Novara, Ancona e Reggio Emilia; Trani lo applica ma, in mancanza di giustificativi, ripiega sul dato ISTAT.
- I limiti di pignorabilità come tetto: le linee guida di Pavia indicano che stipendi, pensioni e TFR confluiscono nella liquidazione solo entro il limite del quinto o della metà, oppure nel minor limite fissato dal giudice, e che il debitore può chiedere espressamente un limite diverso trattandosi di diritti disponibili.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è, su entrambi i piani. Sul “chi decide”, la sola pronuncia di secondo grado letta (Corte d’Appello di Ancona 979/2025) attribuisce la competenza al giudice delegato, mentre la prassi della maggior parte dei tribunali consultati fissa la quota già in sentenza. Sul “come”, il criterio del fabbisogno è prevalente nelle sentenze esaminate, ma la soglia della pignorabilità resta un riferimento autorevole nelle linee guida di un tribunale. L’assunzione prudenziale è questa: prepara la domanda come se la quota dovesse essere decisa subito e sulla sola base dei documenti, e tieni pronti gli stessi documenti per un’istanza al giudice delegato se la sentenza non la fissa.
Una precisazione sul conto corrente, che si lega a questo tema. Il Tribunale di Verona ha incluso nel patrimonio il conto della debitrice anche se conteneva somme esigue, e le linee guida pavesi prevedono che le somme eccedenti il mantenimento confluiscano sul conto intestato alla procedura dalla data di deposito della sentenza. Il saldo esistente all’apertura, dunque, non è automaticamente “tuo”: è un bene da consegnare, salvo che il giudice lo ricomprenda nella quota di mantenimento o che si tratti di somme con regime protetto.
Cosa significa per te
Il giudice non ti lascia “il minimo vitale” in astratto, ma ciò che dimostri di spendere per vivere. La relazione dell’OCC e l’elenco delle spese documentate valgono, in concreto, centinaia di euro al mese per tre anni. Le linee guida di Pavia indicano cosa deve contenere la relazione: composizione del nucleo e redditi di ciascun componente, computo delle somme pignorabili per tutta la durata (TFR incluso), dettaglio delle spese con esclusione di quelle voluttuarie, contributo di ciascun familiare in proporzione al reddito (riprendendo un criterio di Trib. Milano 9/10/2020) e somma da acquisire. E menzionano, come voci ammissibili, utenze, condominio, canoni, rette, spese mediche, trasporti, Tari, alimentari, igiene e un fondo per imprevisti.
Qui pesa l’esperienza dall’interno degli organismi di composizione: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa quali voci di spesa i tribunali riconoscono e quali tagliano. Tradotto: non scrivere una cifra, costruisci un fascicolo. E se sei in un circondario che segue l’impostazione della Corte d’Appello di Ancona, fai in modo che l’istanza al giudice delegato arrivi subito dopo la sentenza, perché nel frattempo le regole sul versamento dell’eccedenza possono già operare.
Ricorda infine che la quota è rivedibile: Verona lo dice espressamente, Trani lo ribadisce (“il giudice delegato può rivedere l’importo con ulteriori informazioni”), Pavia prevede che il liquidatore verifichi periodicamente e che il debitore possa chiedere la revisione con il parere del liquidatore. Una quota fissata male all’inizio non è una condanna per tre anni, ma va corretta con un’istanza documentata, non con versamenti ridotti di propria iniziativa.
Seconda questione aperta: auto, moto, strumenti di lavoro e beni di poco valore
La questione
“Ho una Panda del 2013 con cui vado al lavoro: me la prendono?” “Faccio l’idraulico: e il furgone, gli attrezzi?” “Ho un televisore, un divano, un computer: va tutto venduto?” Qui la legge è meno esplicita di quanto si pensi. L’automobile non compare tra le cose assolutamente impignorabili dell’art. 514 c.p.c. Gli strumenti di lavoro sono protetti solo in parte dall’art. 515 c.p.c. E i mobili di casa sono esclusi solo se indispensabili e non di rilevante valore. Per tutto il resto, entra in gioco una valutazione di convenienza.
Cosa hanno deciso i giudici
Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1/2026, pubblicata l’8/1/2026. La debitrice chiedeva l’esclusione dell’autovettura per esigenze lavorative e familiari. L’auto aveva un valore commerciale minimo ed era gravata da fermo amministrativo. Il Tribunale l’ha ricondotta alle eccezioni del comma 4, motivando con la ratio di favore per il debitore, cioè l’esigenza di consentirgli di soddisfare evidenti necessità personali, e nel dispositivo ha ordinato la consegna dei beni “fatta eccezione per l’autovettura”.
Trib. Verona, R.G. 142/2024, decisa il 19/7/2024. Per il motociclo da 700 euro il Tribunale ha scelto la strada opposta sul piano tecnico: nessuna esclusione a priori, ma rinvio alla valutazione del liquidatore sulla convenienza della vendita, ad esempio se il bene è difficile da collocare o se il valore non copre le spese di una vendita competitiva, con facoltà di uso fino all’avvio delle operazioni.
Le linee guida del Tribunale di Pavia (15/12/2025) offrono la sistemazione più dettagliata. L’autovettura indispensabile per il lavoro o per la famiglia, se di modico valore, può essere sottratta alla liquidazione con un’istanza autonoma del debitore corredata dal parere del liquidatore, e il giudice valuta l’accoglibilità guardando ai benefici per la procedura; il liquidatore allega una stima (ad esempio da listino). In alternativa, se il liquidatore ritiene antieconomica la vendita, chiede al giudice delegato di non liquidarla. Per i beni già del debitore la norma di riferimento è l’art. 213, comma 2, CCII (istanza motivata e provvedimento autorizzativo); per i beni non ancora acquisiti, come quelli in leasing o i crediti, l’art. 142, comma 3, CCII; e il programma di liquidazione dell’art. 272, comma 2, CCII deve indicare i beni abbandonati e le ragioni dell’antieconomicità.
Quanto agli strumenti di lavoro, le linee guida richiamano l’art. 515 c.p.c. (aggredibilità nel limite di un quinto) e la possibilità di autorizzare l’uso di beni per gravi e specifiche ragioni, fermo restando che devono poi essere liquidati.
C’è poi un profilo spesso trascurato: i costi. La Corte costituzionale n. 121/2024, richiamata dalle stesse linee guida, ha reso applicabili anche alle liquidazioni controllate gli artt. 144 e 146 del D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia nelle procedure prive di fondi. Ciò rende la procedura praticabile anche quando l’attivo è scarso, ma non cambia la logica per cui vendere un bene che rende meno di quanto costa danneggia i creditori.
Se c’è contrasto
Più che un contrasto, c’è una doppia strada con effetti molto diversi. Reggio Emilia tratta l’auto come bene escluso ai sensi del comma 4; Verona e, in via principale, Pavia la trattano come bene che entra nella liquidazione ma può non essere venduto. La differenza non è teorica. Le linee guida pavesi sono esplicite: dopo l’autorizzazione alla rinuncia, il liquidatore annota il provvedimento al PRA e lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive individuali; il veicolo restituito può essere aggredito dai creditori, salvo l’effetto dell’esdebitazione; il fermo amministrativo non può essere cancellato dal giudice delegato in caso di non acquisizione, ma solo con la vendita in procedura o dall’amministrazione competente in caso di esdebitazione o nei casi di legge.
L’assunzione prudenziale: quando l’auto è davvero indispensabile e di modico valore, chiedi l’esclusione con istanza motivata e documentata fin dal ricorso; la rinuncia per antieconomicità è una protezione più debole, perché lascia il bene esposto ai creditori finché non arriva l’esdebitazione.
Cosa significa per te
Per l’auto servono tre prove: indispensabilità (contratto di lavoro con sede non raggiungibile con mezzi pubblici, turni, figli da accompagnare, condizioni di salute), modico valore (stima da listino, chilometraggio, stato d’uso) e assenza di beneficio per i creditori dalla vendita (costi di custodia, trasporto, commissioni, fermi e ipoteche che assorbono il ricavato). Se il fascicolo le contiene, l’esito di Reggio Emilia è replicabile; se mancano, il bene seguirà la strada di Verona.
Per gli strumenti di lavoro, la regola è che solo un quinto del loro valore è in gioco, e solo se il presumibile realizzo degli altri beni non basta. In concreto, l’artigiano o il professionista che dimostra l’indispensabilità di attrezzi, computer e libri per continuare a produrre il reddito su cui si regge la procedura ha argomenti solidi: venderli ridurrebbe proprio l’attivo futuro che va ai creditori. Diverso il caso dei beni d’azienda di valore, come un furgone recente o un macchinario: lì l’esclusione non è automatica e la valutazione si sposta sulla convenienza.
Per i mobili di casa, valgono i limiti dell’art. 514 c.p.c.: letti, tavolo, sedie, armadi, frigorifero, cucina, lavatrice e utensili indispensabili restano al debitore; un mobile antico o un’opera di pregio, no. Il televisore di dieci anni o il divano usato, per lo più, non vengono venduti semplicemente perché nessun liquidatore ne ricaverebbe nulla: ma è il programma di liquidazione a doverlo dire, e conviene che il debitore lo verifichi.
Terza questione aperta: fondo patrimoniale, animali, risarcimenti e beni “personali”
La questione
“La casa è nel fondo patrimoniale: è salva?” “Il risarcimento che ho ottenuto per un errore medico è mio o dei creditori?” “Il mio cane?” Sono domande in cui il debitore spera in un’esclusione ampia, e in cui la giurisprudenza recente ha invece tracciato confini netti.
Cosa hanno deciso i giudici
Il fondo patrimoniale. L’art. 268, comma 4, lett. c), esclude i beni del fondo e i loro frutti “salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.”. Le linee guida di Pavia lo confermano come esclusione di diritto, senza aggiungere indicazioni operative. Il rinvio all’art. 170 c.c. significa che l’esclusione cede di fronte ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, o a quelli per i quali il creditore non sapeva che fossero stati assunti per scopi estranei a tali bisogni: per quei debiti, il bene del fondo torna aggredibile. Il Trib. Urbino, sentenza del 18/3/2026, nel disporre la consegna dei beni del patrimonio di liquidazione, ha escluso un immobile richiamando proprio la lettera c) del comma 4, cioè la categoria che comprende i beni del fondo patrimoniale e quelli soggetti a usufrutto legale. È una conferma applicativa che l’esclusione non è teorica.
I risarcimenti e i beni “strettamente personali”. Qui la parola definitiva è della Cassazione, con la sentenza Cass. Sez. I n. 28484, pubblicata il 27/10/2025, che esamineremo in dettaglio più avanti: l’elenco dell’art. 268, comma 4, è tassativo, l’art. 146 CCII sui beni personali della liquidazione giudiziale non si applica per analogia e il risarcimento del danno biologico entra nella liquidazione controllata.
Gli animali e le cose impignorabili. Per gli animali di affezione o da compagnia, la protezione deriva dall’art. 514 c.p.c., richiamato dalla lettera d) del comma 4 e dalle linee guida pavesi. Non risultano, tra le fonti lette per questa analisi, pronunce 2023-2026 che abbiano affrontato specificamente gli animali domestici in liquidazione controllata: la loro esclusione si fonda sulla legge e non su un orientamento giurisprudenziale.
Se c’è contrasto
Sul fondo patrimoniale non emerge un contrasto nelle fonti lette, ma un’incertezza fattuale: l’esclusione funziona solo se si dimostra che i debiti per cui si procede sono estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore lo sapeva. È una prova che grava, nella sostanza, sulla qualificazione dei singoli crediti: un mutuo per la casa familiare o i debiti per le spese scolastiche dei figli rientrano tipicamente nei bisogni della famiglia; un finanziamento per l’attività d’impresa di uno dei coniugi, spesso no. Sui risarcimenti, invece, il contrasto è stato chiuso dalla Cassazione nel senso più severo per il debitore. L’assunzione prudenziale: non contare su esclusioni che non sono scritte nel comma 4 o nelle norme sull’impignorabilità, perché la Suprema Corte ha chiarito che l’elenco non si allarga per analogia.
Cosa significa per te
Se hai un fondo patrimoniale, il lavoro va fatto credito per credito: per ciascuno occorre ricostruire perché è nato e cosa sapeva il creditore. Il fondo non è uno scudo automatico, e un fondo costituito a ridosso dell’indebitamento può esporre anche a contestazioni da parte del liquidatore. Se sei in attesa di un risarcimento, sappi che, alla luce della Cassazione, una somma ottenuta durante la procedura per un danno alla salute è attivo da distribuire: il tempo della procedura e quello della causa risarcitoria vanno valutati insieme, prima di depositare la domanda.
Per gli animali, i vestiti, i mobili indispensabili e gli scritti di famiglia, la protezione è di legge: non devono essere consegnati e non devono essere inventariati come beni da vendere. Se il liquidatore li inserisce nel programma, la contestazione è fondata sull’art. 514 c.p.c., richiamato dal comma 4.
La decisione che chiude il perimetro: Cass. Sez. I n. 28484 del 27/10/2025
Il contesto
Prima di questa sentenza, una parte degli operatori sosteneva che la liquidazione controllata dovesse lasciare fuori, oltre ai beni elencati nell’art. 268, comma 4, anche quelli che nella liquidazione giudiziale sono esclusi dall’art. 146 CCII: i beni e i diritti di natura strettamente personale. L’argomento era di sistema: se la procedura maggiore protegge ciò che attiene alla persona, sarebbe irragionevole che la procedura dedicata ai sovraindebitati, spesso consumatori, fosse più severa.
La vicenda concreta era delle più delicate. Una debitrice in liquidazione controllata aveva ottenuto il risarcimento del danno biologico derivante da un caso di responsabilità medica e chiedeva che quella somma restasse fuori dalla procedura: non era un guadagno, ma la compensazione di una lesione alla salute. Il Tribunale di Bergamo aveva rigettato il suo reclamo, e la questione è arrivata in Cassazione.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito tre cose.
La prima: l’art. 146 CCII non si applica per analogia alla liquidazione controllata. L’analogia serve a colmare una lacuna, cioè un caso che la legge non ha regolato. Qui la lacuna non c’è: il legislatore, per la liquidazione controllata, ha scritto un proprio elenco, diverso e più ristretto, riferito essenzialmente ai crediti non pignorabili. Quando la legge regola una materia con una norma propria, non si può importare da un’altra procedura una regola che essa non ha voluto.
La seconda: le eccezioni alla responsabilità patrimoniale sono tassative. Il principio generale dell’art. 2740 c.c. è che il debitore risponde dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ogni esclusione è un’eccezione e, come tale, non si estende oltre i casi previsti. L’elenco dell’art. 268, comma 4, è dunque chiuso: ciò che non vi rientra, entra nella liquidazione.
La terza: il risarcimento del danno biologico entra nella procedura, e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla debitrice è stata respinta perché non esiste un “diritto vivente” che qualifichi pacificamente quelle somme come beni strettamente personali.
Cosa cambia rispetto a prima
In altre parole, se ti trovi in liquidazione controllata, non puoi invocare categorie elastiche come “beni personali”, “somme di natura risarcitoria” o “beni affettivi” per sottrarre qualcosa ai creditori, se quel qualcosa non è tra le voci del comma 4 o tra le cose impignorabili per legge. La sentenza ha due conseguenze pratiche immediate.
La prima riguarda la pianificazione. Chi ha una causa di risarcimento in corso, o sa che riceverà a breve una somma importante (un’indennità, un rimborso, un’eredità), deve valutare con attenzione il momento in cui chiede la liquidazione, perché quella somma, se incassata durante la procedura, sarà distribuita. Questo non significa che convenga rinviare la domanda in ogni caso: un’esecuzione individuale nel frattempo potrebbe aggredire la stessa somma. Significa che la scelta va fatta con i numeri davanti.
La seconda riguarda la strategia difensiva. Dopo questa sentenza, le uniche vie per lasciare un bene al debitore sono tre: dimostrare che rientra nel comma 4 (reddito per il mantenimento, crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., fondo patrimoniale, cose impignorabili ex artt. 514 e 515 c.p.c.); ottenere che il giudice lo escluda come accaduto per l’auto a Reggio Emilia, ancorando l’esclusione alla stessa logica di mantenimento; oppure ottenere che il liquidatore rinunci a liquidarlo perché antieconomico, con i limiti visti. La Suprema Corte ha chiarito che non esiste una quarta via fondata su una generica natura personale del bene.
Resta un margine interpretativo che la sentenza non chiude: l’art. 545 c.p.c., richiamato dalla lettera a), protegge alcuni crediti per la loro funzione (alimenti, sussidi, alcune indennità). Il punto da verificare, caso per caso, è se una determinata somma rientri in quelle categorie: è lì, e non nell’art. 146 CCII, che vanno cercati gli argomenti.
Tre ipotesi dimostrative: i principi applicati ai numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi costruiti su dati ipotetici, utili a vedere come gli orientamenti descritti si traducono in cifre. Non sono casi reali.
Ipotesi A: il pensionato solo e i due criteri di calcolo
Dati di partenza. Pensione netta di 1.386,40 euro al mese per tredici mensilità; nessun altro reddito; canone di locazione di 480 euro; spese documentate complessive di 1.250 euro al mese. Sentenza di apertura depositata mercoledì 21 ottobre 2026.
Con il criterio dei limiti di pignorabilità indicato dalle linee guida di Pavia: resta impignorabile il doppio dell’assegno sociale 2026, cioè 1.092,48 euro. L’eccedenza è di 293,92 euro e la procedura acquisisce un quinto di essa, cioè 58,78 euro al mese. Su 39 mensilità (tredici per tre anni) l’apporto complessivo è di circa 2.292,42 euro.
Con il criterio del fabbisogno, seguito da Verona, Novara e Trani: il giudice lascia 1.250 euro per dodici mensilità e acquisisce l’eccedenza (136,40 euro al mese) più le tredicesime. In tre anni: 136,40 × 36 = 4.910,40 euro, più tre tredicesime per 4.159,20 euro, per un totale di 9.069,60 euro.
Esito. Lo stesso pensionato, con la stessa pensione, versa ai creditori una somma quattro volte maggiore a seconda del criterio. Alla luce di Corte d’Appello di Ancona 979/2025, se la sentenza non fissa la quota, l’istanza al giudice delegato va depositata subito, con le spese documentate e, ove sostenibile, con la richiesta di applicare come tetto la soglia di pignorabilità. I tre anni dall’apertura maturano il 21 ottobre 2029, una domenica: in concreto, l’istanza di esdebitazione si deposita da lunedì 22 ottobre 2029.
Ipotesi B: la lavoratrice con figli e l’auto per andare al lavoro
Dati di partenza. Stipendio netto di 2.137 euro al mese più tredicesima; nucleo di tre persone; spese documentate di 1.690 euro; automobile del 2013 stimata 1.180 euro, gravata da fermo amministrativo, indispensabile per raggiungere un turno che inizia alle 6 in una zona industriale non servita da mezzi pubblici. Sentenza di apertura depositata il 21 ottobre 2026.
Il reddito. Con il criterio del fabbisogno, l’eccedenza è di 447 euro al mese: in 36 mesi 16.092 euro, più tre tredicesime per 6.411 euro, per un totale di 22.503 euro.
L’auto, prima strada: esclusione. Seguendo Trib. Reggio Emilia 1/2026, la debitrice chiede nel ricorso che l’auto sia ricondotta alle eccezioni del comma 4, documentando orari di lavoro, assenza di mezzi pubblici e valore minimo. Se il giudice accoglie, l’auto resta esclusa dalla consegna.
L’auto, seconda strada: rinuncia per antieconomicità. Se l’esclusione non viene concessa, il liquidatore valuta la vendita. Ipotizziamo costi di trasporto, custodia e commissioni di vendita stimati in 820 euro: il ricavo netto atteso è di circa 360 euro, a fronte di un bene di cui la debitrice ha bisogno per produrre proprio il reddito da 447 euro mensili che va ai creditori. Il liquidatore può indicare l’auto tra i beni abbandonati nel programma di liquidazione, da depositare entro 90 giorni dalla sentenza, cioè entro martedì 19 gennaio 2027, o con istanza successiva ai sensi dell’art. 213, comma 2, CCII. Ma, secondo le linee guida di Pavia, dopo la rinuncia i creditori possono agire individualmente sul veicolo e il fermo non viene cancellato dal giudice delegato.
Esito. La prima strada protegge meglio. La seconda lascia l’auto alla debitrice in via di fatto, ma esposta fino all’esdebitazione.
Ipotesi C: il conto, il fondo patrimoniale e il risarcimento in arrivo
Dati di partenza. Alla data della sentenza (21 ottobre 2026) il conto corrente del debitore presenta un saldo di 3.412,55 euro. La casa familiare è conferita in fondo patrimoniale. I debiti sono due: 41.870 euro verso una banca per un finanziamento all’attività commerciale del debitore, erogato con documentazione che ne indicava la destinazione all’impresa; 63.250 euro di residuo di un mutuo contratto per ristrutturare la stessa casa familiare. È pendente una causa per danno biologico, che si chiude nel 2027 con il pagamento di 18.740 euro.
Il conto. Come nella sentenza veronese, il saldo esistente entra nel patrimonio da consegnare; la quota mensile di mantenimento fissata dal giudice opera da quel momento in poi.
Il fondo. Per il credito d’impresa, la banca conosceva la destinazione estranea ai bisogni familiari: in base all’art. 170 c.c. richiamato dalla lettera c), la casa resta esclusa rispetto a quel debito. Per il mutuo di ristrutturazione della casa familiare, il debito è tipicamente riconducibile ai bisogni della famiglia: l’esclusione non opera nei confronti di quel creditore.
Il risarcimento. Alla luce di Cass. 28484/2025, i 18.740 euro incassati durante la procedura sono attivo da distribuire.
Esito. Il debitore conserva la casa rispetto a un creditore ma non rispetto all’altro, perde il saldo del conto e il risarcimento. È il caso tipico in cui la scelta del momento e dello strumento (liquidazione controllata o, se possibile, una procedura di ristrutturazione) va fatta prima del deposito.
Il quadro delle decisioni in una tabella
La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce e i documenti giudiziari citati in questa analisi, con la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per il debitore. Le pronunce di merito sono sentenze di apertura o decisioni rese in procedimenti specifici: esprimono orientamenti dei singoli uffici e non vincolano gli altri tribunali, ma indicano come i giudici ragionano in concreto. La sentenza della Cassazione e la decisione della Corte d’Appello hanno un peso maggiore, la prima su tutto il territorio, la seconda come indicazione di secondo grado. Le linee guida del Tribunale di Pavia non sono una pronuncia, ma un documento operativo dell’ufficio: le inseriamo perché sistemano in modo organico molte delle questioni trattate. Per le pronunce di cui la fonte non riportava numero o data completi, abbiamo indicato solo gli estremi disponibili.
| Pronuncia (estremi) | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I, sent. n. 28484, pubbl. 27/10/2025 | Risarcimento del danno biologico in liquidazione controllata | Elenco del comma 4 tassativo; art. 146 CCII non applicabile per analogia | Le somme risarcitorie entrano nell’attivo |
| Corte d’Appello di Ancona n. 979/2025 del 16/7/2025 | Chi fissa la quota di mantenimento | Competenza esclusiva del giudice delegato, non del tribunale | Prepara subito l’istanza al GD se la sentenza tace |
| Corte cost. n. 6/2024 | Durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti | Dipende da risorse e crediti, entro esdebitazione e ragionevole durata | Lo stipendio futuro non è acquisito senza limite |
| Corte cost. n. 121/2024 | Spese di giustizia nelle procedure senza fondi | Artt. 144 e 146 D.P.R. 115/2002 applicabili alle liquidazioni controllate | Procedura praticabile anche con attivo scarso |
| Trib. Trani, sent. n. 118/2025, dep. 15/10/2025 | Universalità e quota di mantenimento | Nessun bene escluso a priori; quota senza giustificativi sostituita dal dato ISTAT | Documenta ogni spesa dichiarata |
| Trib. Verona, sent. apertura R.G. 142/2024, decisa 19/7/2024 | Quota, motociclo, conto corrente, quinto pignorato | Quota su 12 mensilità rivedibile; mezzo di modesto valore rimesso al liquidatore; conto da consegnare | Mensilità aggiuntive ai creditori; uso del mezzo fino alla liquidazione |
| Trib. Novara, sent. apertura R.G. 94-1/2023 P.U., decisa 25/1/2024 | Quota per nucleo numeroso e durata | 2.600 euro per quattro persone in affitto; apprensione fino all’esdebitazione | La quota cresce con nucleo e canone |
| Trib. Verona 20/9/2022 e Trib. Bologna 27/9/2022 (richiamate da Trib. Novara) | Redditi dopo l’esdebitazione | Dopo l’esdebitazione non si acquisiscono redditi futuri | Il prelievo sul reddito ha un termine |
| Trib. Ancona, sent. apertura R.G. P.U. 140/2025, decisa 14/10/2025 | Quota su reddito modesto | 1.300 euro esclusi su circa 1.450, anche per contributo alla figlia | Il contributo per i figli entra nel fabbisogno |
| Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1/2026, pubbl. 8/1/2026 | Autovettura e quota familiare | Auto di valore minimo ricondotta alle eccezioni del comma 4; 1.860 euro esclusi | L’auto indispensabile può essere esclusa |
| Trib. Urbino, sent. 18/3/2026 (P.U. 8-1/2026) | Immobile escluso e quota rimessa al GD | Esclusione di un immobile ex lett. c); quota decisa dal giudice delegato | Fondo patrimoniale e usufrutto legale operano davvero |
| Trib. Pavia, linee guida 15/12/2025 (documento operativo) | Esclusioni, auto, beni antieconomici, programma | Rinuncia ex artt. 213 c.2 e 272 c.2 CCII; dopo la rinuncia i creditori possono agire | Distingui esclusione e abbandono |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
- La liquidazione controllata è universale: entra tutto il patrimonio, salvo le eccezioni dell’art. 268, comma 4, CCII (Trib. Trani 118/2025).
- Le eccezioni sono tassative e non si allargano per analogia: i beni “personali” della liquidazione giudiziale non sono esclusi (Cass. 28484/2025).
- I risarcimenti incassati durante la procedura, compreso quello per danno biologico, sono attivo da distribuire (Cass. 28484/2025).
- La quota di reddito per vivere la stabilisce il giudice, non il debitore e non l’OCC; senza documenti può essere ridotta al parametro statistico (Trib. Trani 118/2025).
- La quota si costruisce sul nucleo reale: canone, figli, spese documentate (Trib. Novara 2024, Trib. Ancona 2025, Trib. Reggio Emilia 1/2026).
- Tredicesima e quattordicesima, di regola, vanno alla procedura (Trib. Verona 2024, Trib. Trani 118/2025).
- La quota è rivedibile in corso di procedura con istanza motivata e documentata (Trib. Verona 2024).
- In alcuni distretti la quota la fissa solo il giudice delegato: l’istanza va preparata in anticipo (App. Ancona 979/2025, Trib. Urbino 2026).
- Il reddito futuro è acquisito solo fino all’esdebitazione, di regola per non più di tre anni dall’apertura (Corte cost. 6/2024, Trib. Novara 2024).
- Il saldo del conto corrente alla data della sentenza entra nel patrimonio da consegnare (Trib. Verona 2024).
- L’auto indispensabile e di modico valore può essere esclusa; altrimenti può non essere venduta perché antieconomica, ma resta aggredibile dai creditori (Trib. Reggio Emilia 1/2026, Trib. Verona 2024, linee guida Trib. Pavia).
- Strumenti di lavoro: in gioco solo un quinto, secondo l’art. 515 c.p.c.; mobili indispensabili, vestiti, animali di affezione: esclusi ai sensi dell’art. 514 c.p.c.
- Il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia noti come tali al creditore (art. 170 c.c., Trib. Urbino 2026).
Le domande sul “quindi, in pratica?”
Se apro la liquidazione, mi bloccano lo stipendio?
No, non per intero. Il reddito entra nella procedura solo per la parte che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento tuo e della tua famiglia. Nelle sentenze esaminate le quote vanno da 1.080 euro per una persona sola in affitto (Verona) a 2.600 euro per un nucleo di quattro persone in affitto (Novara). Il punto è che quella cifra va dimostrata: a Trani, una richiesta di 1.847 euro priva di giustificativi è stata ridotta a 1.400 euro. Se avevi un pignoramento o una cessione del quinto in corso, l’apertura della liquidazione li ferma e i creditori devono partecipare al concorso (Verona, Ancona).
Posso tenere la macchina?
Dipende da cosa riesci a dimostrare. Se è indispensabile per il lavoro o per la famiglia e vale poco, puoi chiederne l’esclusione, come accaduto a Reggio Emilia con la sentenza 1/2026. Se il giudice non la esclude, il liquidatore può comunque decidere di non venderla perché la vendita costerebbe più di quanto renderebbe; ma in quel caso, secondo le linee guida di Pavia, i creditori possono tornare ad aggredirla individualmente fino all’esdebitazione, e il fermo amministrativo non viene cancellato dal giudice delegato.
Il risarcimento che sto per ricevere è mio?
Se lo incassi mentre la procedura è aperta, no. La Cassazione, con la sentenza 28484/2025, ha stabilito che anche il risarcimento del danno biologico entra nella liquidazione controllata, perché l’elenco dei beni esclusi è chiuso e non comprende i beni “strettamente personali”. Prima di depositare la domanda conviene quindi valutare i tempi della causa e quelli della procedura.
La casa nel fondo patrimoniale è al sicuro?
Solo rispetto ad alcuni creditori. L’art. 268, comma 4, la esclude, ma con il limite dell’art. 170 c.c.: per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, o quando il creditore non sapeva della destinazione estranea, il bene torna aggredibile. Il Tribunale di Urbino nel 2026 ha escluso un immobile in base alla lettera c), ma l’esito dipende dalla qualificazione di ogni singolo debito.
E i mobili, il computer, il cane?
I mobili indispensabili (letti, tavolo, sedie, armadi, cucina, frigorifero, lavatrice), i vestiti e gli animali di affezione sono esclusi perché impignorabili per legge (art. 514 c.p.c., richiamato dalla lettera d). Il computer e gli attrezzi indispensabili per il lavoro sono aggredibili solo per un quinto (art. 515 c.p.c.). I beni di pregio o di valore rilevante, invece, entrano nella liquidazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo sui beni da conservare
Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, prima e durante la procedura. In concreto:
- Ricostruiamo il patrimonio bene per bene e lo classifichiamo in tre gruppi: escluso per legge (art. 268, comma 4, CCII e artt. 514-515 c.p.c.), escludibile su istanza, liquidabile; per ogni bene indichiamo la norma e la pronuncia su cui si fonda la posizione.
- Costruiamo il prospetto delle spese di mantenimento con i giustificativi (canone, utenze, rette, spese mediche, trasporti, Tari), seguendo le voci che i tribunali riconoscono, per evitare la sostituzione con il dato statistico come accaduto a Trani.
- Verifichiamo il criterio applicato dal tuo tribunale (fabbisogno o limiti di pignorabilità) e quale giudice fissa la quota, e predisponiamo l’istanza al giudice delegato quando la sentenza non la indica.
- Redigiamo l’istanza di esclusione dell’autovettura indispensabile e di modico valore, con stima, documentazione lavorativa e familiare e argomenti tratti da Trib. Reggio Emilia 1/2026.
- Esaminiamo il programma di liquidazione depositato dal liquidatore entro 90 giorni e contestiamo l’inserimento di beni impignorabili o la mancata indicazione di beni antieconomici.
- Analizziamo il fondo patrimoniale credito per credito, ricostruendo l’origine di ogni debito e ciò che il creditore sapeva, per sostenere l’esclusione ai sensi dell’art. 170 c.c.
- Valutiamo i tempi di risarcimenti, eredità e TFR in arrivo alla luce di Cass. 28484/2025, confrontando la liquidazione con le procedure alternative prima del deposito.
- Chiediamo la revisione della quota quando cambiano le condizioni del nucleo, con istanza motivata e documentata.
- Impugniamo i provvedimenti che riteniamo non conformi alla legge, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un’analisi come questa la leva più rilevante è l’abilitazione di avvocato cassazionista: gli orientamenti che abbiamo esaminato, a partire dalla Cassazione sui beni personali, si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza cambiare impostazione tra il reclamo e il ricorso. A questo si somma l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, che consente di leggere la relazione dell’organismo e il programma del liquidatore con gli occhi di chi li redige. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, TFR e spese; gli avvocati traducono quei numeri in istanze e impugnazioni.
In chiusura
Che cosa resta al debitore nella liquidazione controllata lo decidono, alla fine, i documenti che il giudice ha davanti: la relazione dell’OCC, il prospetto delle spese, le stime dei beni, il programma del liquidatore. La Cassazione ha chiuso l’elenco delle esclusioni; i tribunali hanno mostrato che, dentro quell’elenco, la differenza tra una quota di 1.080 euro e una di 2.600, tra un’auto esclusa e una abbandonata, passa per la qualità del fascicolo.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze certificate del suo titolare coincidono con i passaggi della procedura: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce dall’interno la relazione su cui il giudice fissa la quota di mantenimento, e come cassazionista può portare le questioni sui beni esclusi fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di consegnare un bene che la legge ti consente di tenere, parlane con noi: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine dell’articolo.
