Fratelli Con Debiti Comuni Possono Fare Una Procedura Familiare Di Sovraindebitamento?

Fratelli con debiti comuni possono davvero presentare insieme una procedura familiare di sovraindebitamento, oppure ciascuno deve affrontare i propri creditori per conto suo? La domanda nasce quasi sempre da situazioni molto concrete: un’eredità rimasta indivisa che porta con sé il mutuo dei genitori, una fideiussione firmata da un fratello per l’altro, una società in nome collettivo aperta insieme anni fa e poi andata in crisi, un finanziamento cointestato per ristrutturare la casa di famiglia. In tutti questi casi i debiti si intrecciano, e con loro si intrecciano i destini economici di persone che non sono coniugi, non sempre vivono sotto lo stesso tetto e spesso hanno redditi, patrimoni e famiglie del tutto diversi.

La risposta breve è che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente ai fratelli di accedere a una procedura familiare, perché li considera membri della stessa famiglia. Ma la risposta utile è un’altra: non esiste una soluzione valida per tutti i fratelli indebitati, ed è proprio questo il punto da cui partire. La procedura familiare unitaria è una delle strade; accanto a essa restano percorribili le procedure separate (eventualmente coordinate dal giudice), il concordato minore della società tra fratelli e la liquidazione controllata della società con i suoi effetti sui soci. Ciascuna presenta vantaggi reali e un rovescio della medaglia altrettanto reale.

Questo articolo chiude il percorso dedicato alle procedure familiari e si concentra su un profilo specifico: i parenti di secondo grado in linea collaterale, cioè i fratelli e le sorelle, e le situazioni tipiche in cui i loro debiti hanno un’origine comune.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che è il passaggio obbligato di ogni procedura familiare. Quando tra i fratelli c’è anche un’impresa o una società in difficoltà, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere insieme il piano dei soci e quello della società.

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Il terreno comune: cosa dice l’art. 66 CCII e perché i fratelli vi rientrano

Prima di mettere a confronto le opzioni conviene fissare il punto di partenza condiviso da tutte. Il riferimento è l’art. 66 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), dedicato alle procedure familiari e modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Secondo il testo vigente, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda per una delle procedure di sovraindebitamento previste dall’art. 65, comma 1, a una di due condizioni alternative: che siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Basta una delle due. Due fratelli che vivono in città diverse ma hanno firmato insieme lo stesso mutuo soddisfano il requisito dell’origine comune; due fratelli che vivono ancora nella casa dei genitori ma hanno debiti del tutto indipendenti soddisfano quello della convivenza.

Il comma 2 definisce chi sono i “membri della stessa famiglia”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. I fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado: si risale al genitore comune (un grado) e si ridiscende all’altro figlio (secondo grado). Rientrano dunque pienamente nella norma, e con loro rientrano anche i cognati, che sono affini di secondo grado, oltre a nipoti e cugini, che sono parenti entro il quarto.

Il comma 3 contiene la regola che condiziona tutto il resto: le masse attive e passive restano distinte. La procedura familiare non fonde i patrimoni. Ciascun fratello mantiene il proprio attivo e il proprio passivo; il patrimonio dell’uno serve a pagare i suoi creditori personali e i creditori comuni, non i creditori personali dell’altro.

Il comma 4 disciplina il caso in cui i familiari presentino domande separate: il giudice adotta i provvedimenti necessari al coordinamento, ed è competente il giudice adito per primo. Il comma 5, toccato dal correttivo, stabilisce che il compenso dovuto all’OCC sia ripartito tra i familiari in proporzione all’entità dell’attivo di ciascuno.

Il correttivo ha poi chiarito due aspetti che pesano molto nel confronto tra le opzioni. Il primo: se uno dei familiari non è consumatore (per esempio è socio illimitatamente responsabile di una società o titolare di un’impresa), il progetto unitario non segue la disciplina del piano del consumatore, salva la regola dell’art. 67, comma 5, sul mutuo della casa di abitazione principale. Il secondo: la liquidazione controllata familiare può essere chiesta anche se uno o più dei familiari sono incapienti ai sensi dell’art. 283, purché per almeno uno ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.

Su questo sfondo si innestano le situazioni tipiche dei fratelli, che vale la pena isolare perché ciascuna orienta la scelta in modo diverso.

L’eredità indivisa gravata da debiti. Alla morte di un genitore i figli che accettano l’eredità diventano coeredi e, per le regole generali del codice civile, rispondono dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota. Finché la divisione non avviene, i beni restano in comunione. L’origine comune del sovraindebitamento, qui, è quasi in re ipsa: lo stesso debito del genitore grava pro quota su ciascun fratello, spesso insieme allo stesso immobile.

Le garanzie reciproche. Il fratello che ha firmato una fideiussione per il finanziamento dell’altro diventa coobbligato. Se il debitore principale non paga, il creditore si rivolge al garante. I due debiti nascono dalla stessa operazione e sono legati in modo indissolubile.

La società in nome collettivo tra fratelli. Nella snc i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. La crisi della società diventa automaticamente crisi dei fratelli soci, ai quali si aggiungono spesso fideiussioni personali in favore della banca della società.

Il mutuo per la casa dei genitori. È frequente che due o più fratelli contraggano insieme un mutuo per acquistare, ristrutturare o salvare la casa in cui vivono i genitori anziani. Il debito è cointestato, la garanzia ipotecaria grava su un immobile che magari è in comproprietà o appartiene a uno solo di loro.

L’impresa familiare. Il fratello che lavora stabilmente nell’impresa dell’altro può essere familiare partecipante ai sensi dell’art. 230-bis c.c. Qui va soppesato un elemento spesso frainteso: l’impresa familiare non è una società, e i debiti dell’impresa restano del titolare; il fratello partecipante ne risponde solo se ha prestato garanzie o assunto obbligazioni in proprio.

Prima strada: la procedura familiare unitaria

In cosa consiste

La procedura familiare unitaria è la presentazione di un’unica domanda, tramite un unico OCC, per due o più fratelli. Non è una procedura autonoma con regole proprie: è un modo di accedere alle procedure ordinarie (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) in forma congiunta. La base normativa è l’art. 66 CCII, letto insieme alle norme della procedura prescelta: gli artt. 67-73 per il piano del consumatore, gli artt. 74-83 per il concordato minore, gli artt. 268 e seguenti per la liquidazione controllata.

L’elemento dirimente è il tipo di procedura che l’insieme dei fratelli può sostenere. Se tutti sono consumatori, cioè hanno contratto i debiti per scopi estranei a un’attività d’impresa o professionale, il progetto unitario può assumere la forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se almeno uno non lo è, il progetto unitario deve percorrere la via del concordato minore, con le sue maggioranze e il voto dei creditori. Se nessuna proposta di pagamento è sostenibile, la forma unitaria può essere quella della liquidazione controllata familiare.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è l’eredità indivisa con un immobile e un mutuo. Tre fratelli ereditano la casa dei genitori, gravata da un mutuo residuo che nessuno riesce più a pagare per intero, e ciascuno ha in più qualche debito personale. Un unico OCC che valuti la sorte dell’immobile, il valore delle quote e la capacità di ciascuno di contribuire produce un quadro coerente che tre procedure separate faticherebbero a ricostruire.

Il secondo scenario è la garanzia reciproca. Un fratello ha ottenuto un prestito personale con la fideiussione dell’altro. Se il debitore principale accede da solo a una procedura, la sua esdebitazione o la falcidia del suo debito non libera il garante: l’art. 278, comma 6, e l’art. 79, comma 5, fanno salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. La procedura familiare consente di costruire una proposta che regoli il debito garantito su entrambi i fronti.

Il terzo scenario è la convivenza con debiti indipendenti. Due fratelli che vivono insieme nella casa di famiglia, ciascuno con debiti propri, possono condividere l’OCC e la ricostruzione del bilancio familiare. Qui la convivenza basta come presupposto, anche se le origini dei debiti sono diverse.

Il profilo ideale della procedura familiare è quello dei fratelli che hanno debiti realmente intrecciati (stesso mutuo, stessa eredità, garanzie incrociate), che sono tutti disposti a collaborare e a mettere a disposizione la propria documentazione, e che possono accedere alla stessa procedura.

Come si esegue, in sintesi

I fratelli si rivolgono insieme a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Il gestore della crisi raccoglie per ciascuno l’elenco dei creditori, la consistenza del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione sulle entrate del nucleo familiare. La relazione dell’OCC illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza di ciascuno. Il deposito avviene con un unico ricorso; il tribunale, se ritiene ammissibile la domanda, procede secondo le regole della procedura scelta. Nel piano del consumatore, ad esempio, il giudice dispone la pubblicazione, i creditori hanno 20 giorni per le osservazioni, l’OCC riferisce entro i 10 giorni successivi e il giudice decide sull’omologazione con sentenza.

Sul piano processuale la Cassazione ha chiarito un punto utile per chi sceglie questa via: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026, il provvedimento con cui il giudice decide sull’omologazione del piano del consumatore, anche nel contesto degli artt. 66 e 70 CCII, deve avere forma di sentenza, sia quando accoglie sia quando respinge, ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la coerenza della ricostruzione. Un solo gestore che esamina tutti i patrimoni coinvolti vede ciò che due gestori separati potrebbero non vedere: il valore reale dell’immobile in comunione, la catena delle garanzie, i flussi di denaro tra fratelli. Questo rende più credibile l’attestazione di fattibilità.

Il secondo vantaggio riguarda i costi della procedura: il compenso dell’OCC, per espressa previsione dell’art. 66, comma 5, si ripartisce tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. Il fratello con un patrimonio più modesto sostiene una quota minore.

Il terzo vantaggio è la regolazione simultanea dei debiti comuni. Un mutuo cointestato o un debito garantito vengono trattati nello stesso momento nei confronti di tutti gli obbligati, evitando che il creditore ottenga una falcidia verso uno e poi aggredisca per intero l’altro.

Il quarto vantaggio è la protezione coordinata. Le misure protettive, come la sospensione delle esecuzioni prevista dall’art. 70, comma 4, per il piano del consumatore, possono essere chieste per tutti i fratelli nello stesso procedimento, evitando che un’esecuzione su un bene comune prosegua nei confronti di un comproprietario mentre è sospesa per l’altro.

Rischi e svantaggi, con franchezza

A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è la dipendenza reciproca. Il ritardo documentale di un fratello rallenta tutti; la scarsa trasparenza di uno può compromettere la valutazione di meritevolezza dell’intero progetto agli occhi del giudice, anche se formalmente le posizioni restano distinte.

C’è poi il problema della procedura comune. Il Tribunale di Bari, 6 dicembre 2023, citato nel commento all’art. 66 su Brocardi, ha ritenuto il ricorso congiunto ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Se un fratello potrebbe accedere al piano del consumatore e l’altro, socio di una snc, no, la forma unitaria li porta entrambi verso il concordato minore, con il voto dei creditori e le relative maggioranze: per il fratello consumatore è un passo indietro rispetto al piano, che non richiede approvazione.

Infine, la distinzione delle masse non elimina il rischio che le condizioni personali di un fratello (una precedente esdebitazione negli ultimi cinque anni, una colpa grave nella formazione del debito) diventino un ostacolo per il progetto. L’art. 69 CCII esclude dal piano del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: in un progetto unitario la posizione di un solo fratello può costringere a ripensare l’intera architettura.

Le pronunce a supporto

Oltre alla già citata Cass. 8875/2026, il Tribunale di Spoleto, sentenza del 20 maggio 2024 (R.P.U. 46-1/2024) ha ammesso un ricorso congiunto di liquidazione controllata presentato da componenti dello stesso nucleo familiare, con indebitamento di origine comune legato al consolidamento di due mutui, qualificando l’art. 66 come norma di carattere generale. Il Tribunale di Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025 (R.P.U. 120-1/2025) ha aperto una liquidazione controllata familiare per due coniugi conviventi con immobile in comproprietà, imponendo al liquidatore di tenere distinte le posizioni nella formazione del passivo, nella rendicontazione e nei riparti. Pur riguardando coniugi o nuclei familiari, i principi sulla separazione delle masse e sui beni in comproprietà valgono allo stesso modo per i fratelli.

Seconda strada: procedure separate, eventualmente coordinate

In cosa consiste

La seconda opzione consiste nel lasciare che ciascun fratello presenti la propria domanda, con il proprio OCC (o anche con lo stesso, in incarichi distinti), scegliendo la procedura più adatta alla propria posizione. L’art. 66, comma 4, non obbliga i familiari alla domanda unica: se le domande sono più d’una, il giudice adotta i provvedimenti necessari al coordinamento ed è competente il giudice adito per primo.

Le procedure separate non sono dunque “scollegate”. Il legislatore ha previsto un canale per far dialogare procedimenti diversi riguardanti membri della stessa famiglia, senza imporre loro una forma comune.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dei fratelli con profili soggettivi diversi. Un fratello è dipendente pubblico con debiti solo personali e la fideiussione per l’altro; l’altro è socio di una snc in crisi. Il primo potrebbe valutare il piano del consumatore, che non richiede il voto dei creditori; il secondo dovrà passare dal concordato minore o dalla liquidazione controllata. Separare le domande consente a ciascuno di usare lo strumento più favorevole alla propria condizione.

Il secondo scenario è quello della mancata collaborazione. Un fratello vuole risolvere la propria situazione, l’altro non vuole o non può affrontarla, oppure non fornisce i documenti. La procedura familiare richiede una domanda congiunta: senza la volontà di entrambi non è praticabile. La procedura separata resta l’unica strada aperta.

Il terzo scenario è quello in cui il debito comune è marginale rispetto ai debiti personali. Se il debito condiviso (per esempio una piccola quota di un’eredità) incide poco e i debiti personali sono preponderanti e diversi, la forma unitaria può aggiungere complessità senza un reale beneficio.

Il profilo ideale delle procedure separate è quello dei fratelli che hanno posizioni soggettive eterogenee (un consumatore e un imprenditore o socio), tempi di maturazione diversi o rapporti personali che rendono difficile un percorso comune.

Come si esegue, in sintesi

Ciascun fratello conferisce l’incarico a un OCC e deposita la propria domanda nel tribunale competente. Quando un fratello deposita per primo, il tribunale adito diventa competente anche per le domande successive degli altri familiari, ai fini del coordinamento previsto dall’art. 66, comma 4. Nella pratica è opportuno che ogni domanda dia conto delle procedure già pendenti o in preparazione degli altri fratelli, dei debiti comuni e delle garanzie incrociate, perché il giudice possa coordinarle.

Il coordinamento ha esempi concreti nella giurisprudenza di merito, anche se riferiti al rapporto tra società e soci: il Tribunale di Rimini, sentenza del 2 novembre 2022, ha omologato procedure distinte della società e dei soci, collegate tra loro; il Tribunale di Parma, sentenza del 23 dicembre 2022, ha omologato il piano del consumatore di un socio di s.a.s. condizionato al concordato minore della società, per un debito IRPEF su utili da partecipazione. Si tratta di decisioni pubblicate prima del correttivo e citate dalla dottrina, che mostrano come le procedure separate possano essere costruite in modo da reggersi l’una sull’altra.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è la libertà di scelta dello strumento. Il fratello consumatore conserva l’accesso al piano di ristrutturazione, che non richiede il consenso dei creditori: il giudice omologa se verifica ammissibilità e fattibilità, e in caso di contestazione sulla convenienza applica il confronto con l’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7).

Un secondo vantaggio è l’isolamento dei rischi. Le criticità di un fratello (una documentazione incompleta, un profilo di colpa nella formazione del debito) non contaminano la procedura dell’altro. Ciascuno risponde del proprio percorso.

Un terzo vantaggio riguarda i tempi. Chi è pronto prima può partire prima, senza attendere che l’altro fratello completi la raccolta dei documenti. Questo può essere decisivo quando un’esecuzione immobiliare è già avanzata e servono subito misure protettive.

Rischi e svantaggi, con franchezza

Il rischio più serio riguarda i debiti garantiti. Se il fratello debitore principale ottiene l’omologazione di un piano che falcidia il debito, il creditore conserva intatti i propri diritti verso il fratello fideiussore: l’art. 79, comma 5, per il concordato minore, e l’art. 278, comma 6, per l’esdebitazione, fanno salvi i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il garante rimane esposto per l’intero, salvo che non attivi a sua volta una procedura.

Un secondo svantaggio è la duplicazione dei costi della procedura: due incarichi OCC, due relazioni, due fascicoli. Il criterio di ripartizione proporzionale dell’art. 66, comma 5, è pensato per la procedura familiare; nelle procedure separate ogni fratello sostiene integralmente i costi della propria.

Un terzo svantaggio riguarda i beni comuni. Se l’immobile ereditato è in comunione, due procedure separate possono avere esigenze diverse sulla sua sorte: in una il fratello propone di conservarlo pagando la propria quota di mutuo, nell’altra il liquidatore deve vendere la quota dell’altro fratello. La vendita di una quota indivisa raramente realizza un buon prezzo, e il coordinamento del giudice non sempre basta a evitare il conflitto.

Le pronunce a supporto

Sul fronte dei fideiussori familiari la giurisprudenza di merito è divisa. Il Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 24 luglio 2024, citato in dottrina, ha considerato riconducibile a uno “scopo estraneo” all’attività d’impresa la garanzia prestata dal familiare, con accesso al piano del consumatore; altre decisioni di merito, sempre richiamate dalla stessa dottrina, hanno escluso il fideiussore familiare dalla ristrutturazione ex art. 67 CCII. Sul tema dei debiti di natura mista, la dottrina segnala un contrasto tra App. L’Aquila, 11 ottobre 2023, favorevole all’accesso, e App. Bologna, 23 giugno 2023, contraria. Per il fratello garante di debiti d’impresa che non può qualificarsi consumatore, il Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025, ha ammesso il concordato minore liquidatorio anche per il garante professionale di debiti d’impresa.

Terza strada: il concordato minore della società tra fratelli

In cosa consiste

Quando i fratelli sono soci di una società di persone (tipicamente una snc, ma anche una sas) e la società è un’impresa minore, il primo soggetto in crisi è la società stessa. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento con cui la società propone ai creditori un accordo che consenta di proseguire l’attività o, in assenza di continuità, preveda l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile.

L’elemento che rende questa opzione rilevante per i fratelli è l’art. 79, comma 4: salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. In una snc tra fratelli, l’accordo raggiunto dalla società si estende quindi ai fratelli soci per i debiti sociali.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello della snc ancora operativa, con un’attività che regge sul piano economico ma soffre un debito pregresso (bancario, fiscale, verso fornitori). Il concordato in continuità consente di ristrutturare il debito senza chiudere l’impresa da cui i fratelli traggono il reddito.

Il secondo scenario è quello della società senza continuità ma con un apporto esterno: per esempio, un parente o un terzo disposto a mettere a disposizione una somma, o la vendita di un bene personale di un fratello destinata ai creditori sociali. L’art. 74, comma 2, richiede che l’apporto aumenti in misura apprezzabile l’attivo, senza fissare percentuali.

Il terzo scenario è quello in cui la maggior parte dei debiti dei fratelli è di origine sociale: le fideiussioni per i fidi della società, i debiti da responsabilità illimitata. Regolare la crisi a monte, nella società, toglie peso alle posizioni personali.

Il profilo ideale del concordato minore societario è quello dei fratelli soci di una società di persone che è il vero centro del debito, con un’attività ancora in grado di produrre flussi o con risorse esterne da mettere sul tavolo.

Come si esegue, in sintesi

La società, tramite l’OCC, deposita la proposta con il piano, i bilanci e le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori e gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 75). Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura e assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC adesione o dissenso (art. 78). Il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto; il silenzio vale assenso (art. 79, comma 3). Il giudice omologa con sentenza, verificati ammissibilità, fattibilità e maggioranza (art. 80).

Due regole specifiche incidono sui fratelli. La prima: per l’art. 79, comma 2, non votano e non sono computati nella maggioranza i parenti fino al quarto grado. Se un fratello è creditore della società (per un finanziamento soci o per aver pagato debiti sociali di tasca propria), il suo credito non conta ai fini del voto. La seconda: l’art. 74, comma 3, rende obbligatoria la formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, il che riguarda direttamente le banche garantite dalle fideiussioni personali dei fratelli.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è l’effetto esteso ai soci previsto dall’art. 79, comma 4, che consente di regolare con un’unica proposta il debito della società e la responsabilità illimitata dei fratelli. A questo si aggiunge il meccanismo del silenzio-assenso, che in pratica facilita il raggiungimento della maggioranza quando molti creditori non rispondono.

Il secondo vantaggio è la continuità aziendale. Il concordato minore in continuità permette di conservare l’impresa e, con essa, il reddito dei fratelli. L’art. 75, comma 3, consente inoltre di continuare a pagare alle scadenze le rate del mutuo garantito da beni strumentali, alle condizioni previste.

Il terzo vantaggio riguarda il trattamento dei crediti tributari e contributivi: l’art. 80, comma 3, prevede che il giudice omologhi anche senza l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali quando questa è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Rischi e svantaggi, con franchezza

Il primo limite è il voto. A differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori, e un creditore che da solo detiene la maggioranza dei crediti può determinare l’esito; in tal caso serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi.

Il secondo limite riguarda i debiti personali dei fratelli. L’effetto dell’art. 79, comma 4, copre la responsabilità dei soci per i debiti sociali, non i loro debiti personali estranei alla società (il mutuo per la casa dei genitori, i prestiti personali). Per questi serve comunque una procedura personale, eventualmente coordinata.

Il terzo limite è la possibilità di un patto contrario: la società può escludere l’effetto verso i soci, e i creditori possono chiedere che sia escluso come condizione del loro consenso. In quel caso i fratelli restano esposti verso i creditori sociali.

Infine, va soppesato il rischio della mancata omologazione: se il giudice nega l’omologa, dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5).

Le pronunce a supporto

Il Tribunale di Verona, sentenza del 20 ottobre 2023, ha ammesso un concordato minore unitario ai sensi dell’art. 66 per una società agricola e i suoi soci, con masse attive e passive distinte: è l’esempio più vicino a una “procedura familiare” che include la società dei familiari. Il Tribunale di Napoli Nord, decreto del 29 marzo 2024, ha invece ritenuto che, finché la società esiste, il socio non possa accedere in via autonoma a una procedura negoziale per definire i debiti sociali, spettando alla società proporre il concordato minore. Sul versante del socio, la dottrina segnala un orientamento di merito che ammette il concordato minore anche per il socio illimitatamente responsabile, con decisioni come Trib. Verona, 2 dicembre 2025, Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024 e App. Milano, 12 novembre 2024. Il Tribunale di Ferrara, 4 luglio 2023, confermato da App. Bologna, 16 gennaio 2024, ha precisato che il concordato minore deve includere tutti i beni del proponente.

Quarta strada: la liquidazione controllata della società con effetti sui soci

In cosa consiste

Quando non esiste una proposta di pagamento sostenibile, la strada liquidatoria è la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). Per la società di persone tra fratelli, la dottrina richiama gli artt. 256 e 270 CCII: l’apertura della liquidazione della società comporta l’apertura di procedure nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che regolano anche i loro debiti personali, entro il termine di un anno dallo scioglimento o dalla cessazione della responsabilità illimitata indicato dall’art. 256, comma 2. È un profilo su cui il quadro interpretativo non è ancora consolidato, e va verificato caso per caso.

La liquidazione controllata può essere chiesta dal debitore oppure, se il debitore è insolvente, da un creditore, anche in pendenza di esecuzioni; in quest’ultimo caso non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro (art. 268, comma 2).

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è la snc tra fratelli ormai priva di attività, con debiti superiori a qualunque prospettiva di rientro e beni da vendere (un capannone, attrezzature, un immobile personale di un socio).

Il secondo scenario è quello in cui un creditore ha già chiesto, o sta per chiedere, la liquidazione controllata della società. In quel caso la scelta diventa difensiva: valutare se contrapporre un concordato minore o accettare la liquidazione organizzandone al meglio gli effetti sui soci.

Il terzo scenario è quello dei fratelli soci con debiti personali pesanti, per i quali la liquidazione con esdebitazione finale rappresenta una ripartenza. L’art. 282 prevede per le persone fisiche l’esdebitazione di diritto dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, dichiarata con decreto motivato del tribunale, se ricorrono le condizioni di legge.

Il profilo ideale della liquidazione controllata con estensione ai soci è quello dei fratelli soci di una società senza più prospettive, con un patrimonio da liquidare e l’obiettivo di arrivare all’esdebitazione chiudendo in un’unica sede sia il debito sociale sia quello personale.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso è depositato al tribunale competente con la relazione dell’OCC, che per la persona fisica che chiede l’apertura deve attestare la possibilità di acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3). Il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per le domande (art. 270, comma 2, lett. d). Il liquidatore forma lo stato passivo, liquida i beni e procede ai riparti. Restano esclusi i beni e le somme indicati dall’art. 268, comma 4, tra cui la parte di stipendi e pensioni necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia, nei limiti fissati dal giudice.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la soluzione definitiva: la liquidazione mette fine alle esecuzioni individuali e conduce all’esdebitazione. Per la Cassazione, come riportato nelle rassegne recenti, l’accesso alla liquidazione controllata non richiede la meritevolezza (Cass. I ord. n. 22074/2025), mentre la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità (Cass. I ord. n. 28576/2025).

Il secondo vantaggio è l’effetto sui soci: per l’art. 278, comma 5, l’esdebitazione della società vale per i soci illimitatamente responsabili. In una snc tra fratelli è un elemento di grande peso.

Il terzo vantaggio è la possibilità di integrare la procedura familiare. Il Tribunale di Rimini, sentenza del 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025), ha aperto la liquidazione controllata di una s.a.s. estendendola non solo al socio accomandatario ma anche al socio accomandante, suo familiare convivente, proprio sulla base dell’origine comune del sovraindebitamento e dell’art. 66, ferma la separazione delle masse. Il principio è trasferibile al caso di fratelli soci di una sas in cui uno sia accomandante.

Rischi e svantaggi, con franchezza

Il rovescio della medaglia è evidente: si perdono i beni. L’immobile ereditato, la quota della casa dei genitori, l’azienda di famiglia vengono venduti dal liquidatore. Per i fratelli che vivono nella casa di famiglia la liquidazione può significare doverla lasciare.

C’è poi la durata: la procedura resta aperta fino all’esecuzione del programma e comunque, per i beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3). In questo periodo una quota del reddito eccedente il mantenimento è destinata ai creditori.

Infine, va soppesato che l’esdebitazione non copre tutto: l’art. 278, comma 7, esclude gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti da fatto illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. E restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori estranei alla procedura (art. 278, comma 6): se un terzo fratello, non socio, ha garantito i debiti della società, la sua posizione non si chiude con la liquidazione della snc.

Le pronunce a supporto

Sulla compatibilità tra procedura familiare e liquidazione controllata la giurisprudenza di merito, come sintetizzata nel commento all’art. 66 su Brocardi, si è divisa prima del correttivo: il Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024, e il Tribunale di Rimini, 21 aprile 2022, ritenevano il ricorso congiunto ammissibile solo per le procedure negoziali; il Tribunale di Verona, 6 ottobre 2022, e il Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024, lo ammettevano anche per la liquidazione. Il correttivo, che ora menziona espressamente la liquidazione controllata familiare nell’art. 66, comma 1, ha orientato la questione nel secondo senso. Il Tribunale di Forlì, sentenza del 3 marzo 2023, ha escluso dalla proposta del socio i debiti derivanti dalla qualità di socio accomandatario e di fideiussore, già estinti per effetto dell’esdebitazione della società.

Le quattro strade messe alla prova degli stessi numeri

Il confronto astratto rischia di restare sulla carta. Le simulazioni che seguono applicano le diverse opzioni agli stessi dati di partenza. Sono ipotesi dimostrative costruite a tavolino, non casi reali: i valori sono arrotondati all’euro, i costi della procedura sono trascurati per semplicità e ogni stima di realizzo è un’assunzione che, in un caso vero, andrebbe verificata dall’OCC con perizie e indagini di mercato.

Simulazione 1: eredità indivisa e fideiussione tra fratelli

Dati di partenza comuni. Due fratelli, A e B, entrambi consumatori, hanno accettato l’eredità del genitore. L’eredità comprende un immobile libero da ipoteche, in comunione al 50%, stimato 98.600 €, e un debito chirografario del genitore verso una finanziaria pari a 61.840 €, che grava su ciascuno pro quota per 30.920 €. A ha inoltre un prestito personale di 23.470 €, garantito da una fideiussione di B, e altri debiti con finanziarie per 40.460 €: il suo passivo complessivo è di 94.850 €. B ha debiti personali per 27.440 € oltre alla quota ereditaria: 58.360 €, a cui si aggiunge l’esposizione come fideiussore. A guadagna 1.680 € netti al mese e vive da solo; ipotizzando che il giudice gli lasci 1.250 € per il mantenimento, può destinare ai creditori 430 € al mese per 36 mesi, cioè 15.480 €. B guadagna 1.910 € netti con un nucleo di tre persone; con 1.640 € riservati al mantenimento, destina 270 € al mese per 36 mesi, cioè 9.720 €.

Con la procedura familiare unitaria (piano del consumatore congiunto). I due fratelli depositano un unico ricorso, per esempio giovedì 12 novembre 2026. Il piano prevede la vendita dell’intero immobile con procedura competitiva sotto il controllo dell’OCC (art. 71): ipotizzando un realizzo pari alla stima, ciascuna massa riceve 49.300 €. La massa di A dispone così di 64.780 € a fronte di 94.850 € di debiti: i chirografari ricevono circa il 68,3%. La banca del prestito incassa da A circa 16.029 € e resta creditrice di 7.441 €, che il piano unitario colloca nella massa di B come credito verso il fideiussore. La massa di B dispone di 59.020 € a fronte di 65.801 € (58.360 € propri più 7.441 € di garanzia): i suoi creditori ricevono circa l’89,7%, e la banca incassa da B altri 6.674 €. Nel complesso la banca recupera 22.703 € su 23.470 €, la finanziaria del genitore circa 21.118 € dalla massa di A e una quota maggiore da quella di B, e la posizione di garanzia si chiude nello stesso procedimento. Il compenso dell’OCC, qualunque sia l’importo liquidato secondo il D.M. 202/2014, si ripartisce in proporzione all’attivo: circa il 52,3% a carico di A e il 47,7% a carico di B.

Con le procedure separate, se solo A presenta domanda. B non collabora e non deposita. A può mettere a disposizione soltanto la propria quota indivisa dell’immobile. Una quota di comproprietà, venduta da sola, attrae di regola meno acquirenti: ipotizzando un realizzo di 34.500 € anziché 49.300 €, la massa di A scende a 49.980 € e la percentuale offerta ai chirografari a circa il 52,7%. La banca del prestito riceve da A circa 12.367 € e resta libera di chiedere a B, fideiussore estraneo alla procedura, gli 11.103 € residui, con azioni esecutive sui suoi beni, compresa la sua quota dell’immobile. La finanziaria del genitore ottiene da A circa 16.293 € e può agire contro B per la sua quota intera.

Lettura del risultato. A parità di dati, la forma unitaria produce più valore per i creditori e chiude la posizione del garante; le procedure separate funzionano bene quando le posizioni sono davvero indipendenti, ma, con un bene comune e una garanzia incrociata, il fratello che resta fuori rimane il bersaglio naturale dei creditori.

Simulazione 2: la snc tra fratelli

Dati di partenza comuni. A e B sono soci al 50% di una snc che gestisce una piccola attività artigianale. I debiti della società ammontano a 83.045 €: 46.380 € verso la banca (garantiti dalle fideiussioni personali di entrambi), 21.950 € verso fornitori e 14.715 € verso l’Erario. L’attivo della società è costituito da attrezzature e crediti stimati 18.600 €. L’attività, se prosegue, genera un flusso disponibile per i creditori di 1.150 € al mese per 48 mesi, cioè 55.200 €. A ha inoltre finanziato la società con 9.000 €, che oggi chiede indietro.

Con il concordato minore della società in continuità. La snc deposita la proposta giovedì 12 novembre 2026. Ipotizzando che il decreto di apertura sia emesso giovedì 3 dicembre 2026 con il termine massimo di 30 giorni per le dichiarazioni dei creditori, la scadenza cadrebbe sabato 2 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio 2027. La proposta destina ai creditori 55.200 €, pari in media al 66,5% dei debiti. La banca detiene il 55,85% dei crediti: poiché un solo creditore ha la maggioranza, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi (art. 79, comma 1). Il credito di 9.000 € di A, fratello e socio, non vota e non si computa (art. 79, comma 2). La banca, garantita dalle fideiussioni dei soci, va collocata in una classe apposita (art. 74, comma 3). Se il concordato è omologato e non c’è patto contrario, gli effetti si estendono ai fratelli soci per i debiti sociali (art. 79, comma 4). I loro debiti personali, compresa l’eventuale quota dell’eredità della simulazione precedente, restano fuori e richiedono un percorso proprio.

Con la liquidazione controllata della società e dei soci. Se l’attività non può proseguire, la liquidazione della snc realizza i 18.600 € di attivo, cioè circa il 22,4% dei debiti sociali prima dei costi della procedura. Secondo la lettura richiamata dalla dottrina, l’apertura si riflette sui soci illimitatamente responsabili, nei cui confronti si aprono procedure che regolano anche i debiti personali, con masse distinte. I beni personali dei fratelli, come la quota dell’immobile ereditato, entrano nell’attivo da liquidare. Ipotizzando un’apertura giovedì 26 novembre 2026, l’esdebitazione di diritto potrebbe essere dichiarata, ricorrendone le condizioni, decorsi tre anni, cioè a partire da lunedì 26 novembre 2029 (art. 282).

Con la procedura familiare dei fratelli coordinata con quella della società. Una terza via consiste nel presentare, accanto al concordato della società, un concordato minore familiare dei due fratelli (non consumatori, perché soci illimitatamente responsabili) per i debiti personali, eventualmente secondo il modello unitario società-soci ammesso dal Tribunale di Verona nel 2023. È la costruzione più completa ma anche la più impegnativa: due proposte da far approvare, due votazioni, un coordinamento continuo.

Lettura del risultato. Con un’attività che produce flussi, il concordato minore offre ai creditori quasi il triplo della liquidazione e conserva l’impresa; il prezzo è il rischio del voto. Senza flussi, la liquidazione è l’unica strada realistica, e il suo valore per i fratelli sta nell’esdebitazione finale.

Il confronto riassunto in tabella

La tabella mette in fila le quattro opzioni secondo i criteri che, nella pratica, pesano di più. Le indicazioni sui tempi sono quelle che derivano dai termini di legge e non includono i tempi, variabili, dei singoli tribunali. Quanto ai costi, il confronto considera solo quelli della procedura previsti dalla legge (compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014, spese di pubblicità, contributo unificato ove dovuto), senza alcun riferimento ai compensi di assistenza legale.

Va letta con un’avvertenza: le opzioni non sono sempre alternative. La procedura familiare può assumere la forma del concordato minore o della liquidazione; il concordato della società può affiancarsi alle procedure personali dei soci. La tabella confronta il “baricentro” di ciascuna strada.

Criterio Procedura familiare unitaria (art. 66) Procedure separate coordinate Concordato minore della società tra fratelli Liquidazione controllata della società con effetti sui soci
Tempi Legati alla procedura scelta; nel piano del consumatore: 20 giorni per le osservazioni, 10 per la relazione OCC, poi sentenza Ogni fratello parte quando è pronto; il coordinamento può allungare i tempi Termine non superiore a 30 giorni per le adesioni, poi omologa con sentenza Fino a 90 giorni per le domande dei creditori; procedura aperta almeno tre anni per i beni sopravvenuti
Complessità Alta in fase di raccolta documenti (tutti i fratelli) Media per ciascuno, alta nel coordinamento Alta: bilanci, scritture, classi, voto Media per il debitore, con gestione affidata al liquidatore
Rischi in caso di esito negativo Il diniego travolge il progetto comune; inefficacia delle misure protettive Il fratello rimasto fuori resta esposto come coobbligato o garante Inefficacia delle misure protettive; su istanza del debitore, apertura della liquidazione controllata Perdita dei beni; esdebitazione esclusa in caso di colpa grave, malafede o frode
Effetti sull’esecuzione Misure protettive richiedibili per tutti nello stesso procedimento Misure distinte per ciascuna procedura; possibili asimmetrie sui beni comuni Divieto di azioni esecutive e cautelari su istanza fino all’omologa definitiva Le esecuzioni individuali cedono il passo alla liquidazione
Reversibilità Possibile, prima del deposito, separare le domande Possibile chiedere poi il coordinamento; più difficile riunire Dopo la revoca dell’omologa, conversione in liquidazione Strada di regola definitiva
Costi della procedura Compenso OCC unico, ripartito in proporzione all’attivo (art. 66, c. 5) Un compenso OCC per ciascuna procedura Compenso OCC o del commissario giudiziale, pubblicità anche nel registro delle imprese Compenso del liquidatore e dell’OCC secondo il D.M. 202/2014

I criteri che orientano la scelta

Nessuna delle quattro strade è in astratto migliore delle altre. La scelta dipende da alcune variabili che conviene esaminare una per una, ragionando in termini condizionali.

Primo criterio: la natura del debito che lega i fratelli. Se il legame nasce da un bene comune (l’immobile ereditato, la casa dei genitori cointestata) o da una garanzia incrociata, generalmente la procedura familiare unitaria offre un vantaggio misurabile, perché consente di vendere il bene per intero e di regolare la posizione del garante. Se invece il legame è marginale (una piccola quota di eredità, un debito comune modesto rispetto ai debiti personali), le procedure separate possono risultare più snelle senza perdere valore.

Secondo criterio: la qualifica soggettiva di ciascun fratello. Se tutti i fratelli sono consumatori, la forma unitaria può assumere quella del piano del consumatore, che non richiede il voto. Se uno di loro è socio illimitatamente responsabile o imprenditore, il progetto unitario si sposta verso il concordato minore: per il fratello consumatore questo significa rinunciare a uno strumento che non passa dal consenso dei creditori. In tal caso va soppesato se il vantaggio della gestione comune compensa il rischio del voto, oppure se convenga separare le domande e chiedere il coordinamento al giudice adito per primo.

Terzo criterio: il ruolo della società. Se tra i fratelli esiste una snc o una sas che è il vero centro del debito, il punto di partenza naturale è la crisi della società: concordato minore se ci sono continuità o risorse esterne, liquidazione controllata se non ci sono. Le procedure personali dei fratelli vengono dopo, o in parallelo, e devono essere costruite tenendo conto dell’effetto esteso ai soci (art. 79, comma 4, per il concordato; art. 278, comma 5, per l’esdebitazione).

Quarto criterio: la disponibilità reale a collaborare. La procedura familiare richiede che tutti i fratelli mettano a disposizione documenti, redditi e informazioni sugli atti degli ultimi cinque anni. Se anche uno solo non è disposto a farlo, la forma unitaria non è praticabile, e insistere significa perdere tempo che, con un’esecuzione in corso, può costare il bene.

Quinto criterio: l’urgenza esecutiva. Se c’è un pignoramento già avanzato su un bene comune, il fattore tempo prevale. La procedura che consente di chiedere per prima le misure protettive, con la documentazione già pronta, può essere preferibile anche se non è la più completa sul piano teorico.

In sintesi, la procedura familiare tende a funzionare quando i debiti sono davvero comuni e i fratelli remano nella stessa direzione; le procedure separate quando le posizioni sono eterogenee o la collaborazione manca; il concordato minore societario quando c’è un’impresa da salvare; la liquidazione quando non resta che chiudere e ripartire.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che dovrà attestare la fattibilità del progetto familiare: è da lì che si capisce quale delle strade ha i numeri per reggere.

Le domande di chi non ha ancora deciso

Se iniziamo con una procedura familiare, possiamo poi separarci?

Prima del deposito, sì, senza conseguenze: è una scelta di impostazione. Dopo il deposito, la situazione è più delicata. Il CCII non disciplina espressamente la “separazione” di una procedura familiare già avviata; un fratello può rinunciare alla domanda, ma la rinuncia incide sulle misure protettive e sui tempi, e gli altri dovranno verificare se il progetto regge ancora senza di lui. È uno dei motivi per cui la scelta va ponderata prima.

E se scegliamo la strada sbagliata?

Le conseguenze dipendono dall’errore. Se il concordato minore non ottiene il voto o l’omologa, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può aprire la liquidazione controllata (art. 80, comma 5). Se il piano del consumatore viene respinto, il provvedimento ha forma di sentenza ed è reclamabile davanti alla Corte d’appello, come chiarito da Cass. 8875/2026. Il danno più frequente non è giuridico ma pratico: il tempo perso, durante il quale le esecuzioni riprendono.

Il fratello che non ha debiti propri, ma ha firmato la garanzia, deve entrare nella procedura?

Non è obbligato, ma va valutato con attenzione. Il garante che resta fuori conserva l’esposizione verso il creditore per la parte non soddisfatta dal debitore principale (artt. 79, comma 5, e 278, comma 6). Se quella esposizione lo rende a sua volta sovraindebitato, la procedura familiare gli consente di regolarla nello stesso contesto; se non lo è, l’art. 66 non gli è applicabile e la sua posizione andrà gestita in altro modo.

Possiamo usare il patrimonio del fratello più solido per pagare i debiti dell’altro?

Non attraverso la procedura familiare in quanto tale, perché le masse restano distinte (art. 66, comma 3): il Tribunale di Spoleto nel 2024 ha escluso espressamente che il ricavato di un patrimonio sia destinato ai creditori personali dell’altro. Un fratello può però mettere volontariamente a disposizione risorse proprie come apporto esterno, che nel concordato minore senza continuità è anzi un presupposto (art. 74, comma 2).

Il fratello che lavora nell’impresa familiare dell’altro è coinvolto?

Di regola no, perché l’impresa familiare non è una società e i debiti restano del titolare. Diventa coinvolto se ha firmato garanzie, se è cointestatario di finanziamenti o se, in concreto, l’attività era una società di fatto. In quest’ultimo caso la qualificazione cambia tutto, e va accertata prima di scegliere la procedura.

Le pronunce che aiutano a decidere

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che contribuiscono a chiarire. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate; i principi sono riformulati e non sostituiscono la lettura dei provvedimenti.

Sulla procedura familiare unitaria

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, anche nell’ambito della procedura familiare, va adottato con sentenza, sia in caso di accoglimento sia di rigetto, ed è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51 CCII. Rilevanza: chiarisce lo strumento di impugnazione per chi sceglie il piano congiunto e se lo vede negare.

  2. Trib. Spoleto, sentenza del 20 maggio 2024, R.P.U. 46-1/2024. Ricorso congiunto di liquidazione controllata ammesso per familiari con indebitamento di origine comune (due mutui consolidati); aperte procedure distinte per ciascun ricorrente, con stati passivi, riparti e conti correnti separati. Rilevanza: mostra come la separazione delle masse si traduca in concreto, anche con beni e conti cointestati.

  3. Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 18 dicembre 2025, R.P.U. 120-1/2025. Liquidazione controllata familiare per coniugi conviventi con immobile in comproprietà; liquidatore unico tenuto a distinguere le posizioni nel passivo, nei rendiconti e nei riparti. Rilevanza: il modello del liquidatore unico con masse separate è trasferibile ai fratelli comproprietari della casa ereditata.

  4. Trib. Bari, 6 dicembre 2023 (come riportato nel commento Brocardi all’art. 66). Ricorso congiunto ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: spiega perché, con un fratello consumatore e uno socio, la forma unitaria può spingere entrambi verso il concordato minore.

  5. Trib. Verona, 6 ottobre 2022, e Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024, a fronte di Trib. Lucca, 27 febbraio 2024, e Trib. Rimini, 21 aprile 2022 (come riportati nel commento Brocardi all’art. 66). Contrasto, sorto prima del correttivo, sull’utilizzabilità della procedura familiare nella liquidazione controllata. Rilevanza: il testo vigente dell’art. 66, comma 1, menziona ora la liquidazione controllata familiare, orientando la questione verso l’ammissibilità.

Sulle procedure separate e sulla posizione dei garanti

  1. Trib. Rimini, sentenza del 2 novembre 2022. Omologate procedure distinte della società e dei soci, collegate tra loro. Rilevanza: dimostra che più procedure separate possono essere costruite in modo coordinato.

  2. Trib. Parma, sentenza del 23 dicembre 2022. Omologato il piano del consumatore di un socio di s.a.s., condizionato al concordato minore della società. Rilevanza: il fratello socio può, in certe condizioni, conservare l’accesso a uno strumento personale accanto alla procedura della società.

  3. Trib. Napoli Nord, sentenza del 24 luglio 2024. Orientamento che riconduce allo scopo estraneo all’attività d’impresa la garanzia prestata dal familiare. Rilevanza: per il fratello fideiussore apre la possibilità del piano del consumatore; la giurisprudenza di merito non è però uniforme.

  4. Trib. Vicenza, 13 marzo 2025. Concordato minore liquidatorio ammesso per il garante professionale di debiti d’impresa. Rilevanza: offre una strada al fratello garante della società che non può qualificarsi consumatore.

  5. App. L’Aquila, 11 ottobre 2023, e App. Bologna, 23 giugno 2023 (citate in dottrina). Contrasto sull’accesso al piano del consumatore in presenza di debiti misti, personali e d’impresa. Rilevanza: è il nodo da sciogliere quando un fratello ha sia debiti personali sia garanzie per la società.

Sul concordato minore della società tra fratelli

  1. Trib. Verona, sentenza del 20 ottobre 2023. Ammesso un concordato minore unitario ai sensi dell’art. 66 per una società agricola e i suoi soci, con masse distinte. Rilevanza: il modello più vicino a una procedura familiare che comprende anche la società dei familiari.

  2. Trib. Napoli Nord, decreto del 29 marzo 2024. Finché la società esiste, il socio non può accedere da solo a una procedura negoziale per i debiti sociali: è la società che deve proporre il concordato minore. Rilevanza: per i fratelli soci, il percorso della società è spesso il passaggio obbligato.

  3. Trib. Verona, 2 dicembre 2025; Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024; App. Milano, 12 novembre 2024 (citate in dottrina). Orientamento che ammette il concordato minore anche per il socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: allarga le possibilità per il fratello socio sul piano personale.

  4. Trib. Ferrara, 4 luglio 2023, confermata da App. Bologna, 16 gennaio 2024. Il concordato minore deve includere tutti i beni del proponente. Rilevanza: il fratello socio non può tenere fuori dalla proposta la propria quota dell’immobile ereditato.

Sulla liquidazione controllata con effetti sui soci

  1. Trib. Rimini, sentenza del 16 gennaio 2026, R.G. 142/2025 (commentata su Iusletter, 30 marzo 2026). Liquidazione controllata di una s.a.s. estesa al socio accomandatario e, in forza dell’art. 66 e dell’origine comune del sovraindebitamento, anche al socio accomandante, familiare convivente, con masse separate. Rilevanza: il fratello accomandante, non coinvolto automaticamente, può essere attratto nella procedura familiare.

  2. Trib. Forlì, sentenza del 3 marzo 2023. Esclusi dalla proposta del socio i debiti come accomandatario e fideiussore già estinti per effetto dell’esdebitazione della società. Rilevanza: conferma il peso dell’esdebitazione della società sulla posizione dei fratelli soci.

  3. Cass. I, ord. n. 22074/2025 e ord. n. 28576/2025 (come riportate nelle rassegne). La prima esclude che l’accesso alla liquidazione controllata richieda la meritevolezza; la seconda qualifica la relazione dell’OCC come requisito di ammissibilità. Rilevanza: delimitano le condizioni di accesso della strada liquidatoria per la società e per i fratelli.

Cosa può fare lo Studio Monardo per fratelli con debiti comuni

Davanti a un bivio come questo, il lavoro dello Studio consiste nel costruire, con i documenti di tutti i fratelli, la mappa dei debiti e delle loro interconnessioni, per poi verificare quale strada abbia i numeri e i presupposti per reggere davanti al tribunale. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei debiti comuni: per ogni debito verifichiamo chi è obbligato, a che titolo (coerede, cointestatario, fideiussore, socio) e in quale misura, distinguendo i debiti ereditari pro quota da quelli solidali.
  2. Verifichiamo i presupposti dell’art. 66: accertiamo il grado di parentela o affinità, documentiamo la convivenza con i certificati anagrafici o l’origine comune con i contratti, gli atti di successione e le garanzie.
  3. Qualifichiamo la posizione di ciascun fratello: stabiliamo se sia consumatore, socio illimitatamente responsabile, imprenditore o garante, perché da questo dipende quale procedura sia accessibile.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando con simulazioni numeriche la procedura familiare, le procedure separate, il concordato minore della società e la liquidazione controllata.
  5. Analizziamo la sorte dei beni comuni: stimiamo con i professionisti dello staff la differenza tra la vendita dell’intero immobile e quella della singola quota, e valutiamo le alternative alla vendita.
  6. Esaminiamo le garanzie incrociate: verifichiamo validità e portata delle fideiussioni e costruiamo una proposta che regoli la posizione del garante, evitando che resti esposto per l’intero.
  7. Studiamo la crisi della snc o della sas tra fratelli: con i commercialisti dello staff analizziamo bilanci e flussi per capire se un concordato minore in continuità è sostenibile o se la strada è liquidatoria.
  8. Prepariamo il fascicolo per l’OCC: raccogliamo e ordiniamo la documentazione di ciascun fratello (redditi, atti degli ultimi cinque anni, elenco creditori) per ridurre i tempi e le richieste di integrazione.
  9. Chiediamo le misure protettive quando c’è un’esecuzione in corso su un bene comune, coordinando le posizioni di tutti i comproprietari.
  10. Seguiamo la procedura in ogni fase e nelle impugnazioni, dal reclamo contro il diniego di omologa fino all’eventuale ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta comparativa come questa pesa in modo particolare la qualifica di avvocato cassazionista: la strada scelta oggi per i fratelli va difesa domani, nel reclamo e fino in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista che non conosce il fascicolo. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di impostare il progetto familiare già con lo sguardo dell’Organismo che dovrà attestarlo.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulla qualificazione giuridica dei debiti e sulla strategia processuale, i secondi su bilanci, flussi e simulazioni, un aspetto decisivo quando tra i fratelli c’è una società.

In chiusura

I fratelli con debiti comuni possono accedere alla procedura familiare: l’art. 66 CCII li include tra i membri della stessa famiglia e richiede soltanto la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento. Ma la possibilità non coincide con la convenienza. L’eredità indivisa, la garanzia incrociata e il mutuo cointestato orientano spesso verso la forma unitaria; la diversa qualifica dei fratelli o la mancata collaborazione verso le procedure separate; la presenza di una snc verso il concordato minore della società o la liquidazione controllata con effetti sui soci. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni e, talvolta, la possibilità stessa di liberarsi dai debiti.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che la riguardano direttamente: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC per la costruzione del progetto familiare, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa quando il debito nasce da una società tra fratelli, e quella di cassazionista per difendere la scelta in ogni grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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