Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c’è una domanda che arriva sempre, prima o poi, quasi sempre nel momento sbagliato: chi viene pagato per primo? La risposta breve è che il compenso e le spese dell’Organismo di Composizione della Crisi sono crediti prededucibili, e quindi passano davanti ai creditori anteriori. La risposta completa è più articolata, e soprattutto ha una dimensione temporale che quasi nessuno spiega: la prededuzione non è un evento unico, è una sequenza. C’è il giorno in cui si firma l’incarico e si concorda un acconto. C’è il giorno del deposito, in cui la relazione dell’OCC deve indicare quanto costerà presumibilmente la procedura. Ci sono i mesi dell’esecuzione, in cui l’OCC riferisce ogni sei mesi al giudice e può ricevere acconti. E c’è il giorno finale, in cui il giudice liquida il compenso definitivo, ma solo se il piano è stato eseguito per intero e correttamente.
In mezzo a questa sequenza si colloca un confine che la Cassazione ha tracciato con nettezza nel 2025: il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere pagato con il ricavato dei beni ipotecati destinato ai creditori garantiti. Chi lo ignora costruisce un piano che rischia di saltare proprio quando sembrava chiuso.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Vale per i termini processuali, e vale ancora di più per il denaro: una rata destinata all’OCC nel mese sbagliato, o prelevata dalla cassa sbagliata, può costare l’omologazione.
La timeline che ricostruiamo in queste pagine segue sei passaggi: l’incarico all’OCC e il primo accordo sul compenso; la relazione con la stima dei costi; il deposito e la nascita della prededuzione; la fase delle comunicazioni ai creditori e dell’omologazione; l’esecuzione, con le relazioni semestrali e gli acconti; la relazione finale e la liquidazione definitiva.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Significa conoscere il punto di vista di chi redige la relazione, stima i costi della procedura e ne vigila l’esecuzione, e poterlo mettere al servizio di chi il piano lo deve costruire e rispettare.
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La mappa temporale: chi incassa, quando e da quale cassa
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il calendario per intero. Il piano del consumatore è disciplinato dagli articoli 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. La prededuzione dei compensi dell’OCC è invece regolata, in via generale, dall’art. 6 dello stesso Codice. Le due discipline corrono in parallelo: la prima scandisce i tempi della procedura, la seconda stabilisce l’ordine in cui il denaro viene distribuito.
Il punto da fissare subito è questo: la prededuzione dice “prima di chi”, ma non dice “con quali soldi”. Il compenso dell’OCC passa davanti ai creditori chirografari e, in generale, davanti ai creditori concorsuali sulle risorse libere del debitore: il reddito messo a disposizione del piano, i beni non gravati da garanzie, le eventuali finanze esterne. Sul ricavato dei beni ipotecati, invece, la regola si ferma davanti al creditore garantito.
La tabella che segue riassume le tappe. Ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.
| Tappa | Momento | Norma di riferimento | Cosa accade al compenso dell’OCC | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0: conferimento dell’incarico | art. 68 c. 1 CCII | Accordo sul compenso, eventuale fondo spese o acconto iniziale | “Giorno 0” |
| 2 | Entro 7 giorni + 15 giorni | art. 68 c. 4 CCII | L’OCC avvisa fisco e agente della riscossione; i debiti tributari entrano nei conti | “Entro 7 e 15 giorni” |
| 3 | Deposito della domanda | art. 68 c. 2 lett. d) e c. 5; art. 6 CCII | La relazione indica i costi presunti; la prededuzione diventa una voce del piano | “Il giorno del deposito” |
| 4 | Decreto di ammissibilità + 30 giorni | art. 70 c. 1-4 CCII | I creditori ricevono piano e proposta e vedono la quota destinata all’OCC | “Dal decreto ai 30 giorni” |
| 5 | Osservazioni (20 giorni) + relazione OCC (10 giorni) + omologa | art. 70 c. 3, 6, 7, 8 CCII | Contestazioni sulla convenienza, anche per l’imputazione del compenso | “Entro 20 + 10 giorni” |
| 6 | Dal primo mese dopo l’omologa | art. 71 c. 1 e 3 CCII; art. 67 c. 4 | Prime rate: l’OCC in testa sulle risorse libere; moratoria fino a 2 anni per i privilegiati | “Dal primo mese dopo l’omologa” |
| 7 | Ogni sei mesi | art. 71 c. 1 e 4 CCII | Relazioni semestrali; acconti possibili in caso di riparti parziali | “Ogni sei mesi” |
| 8 | Vendita di beni ipotecati | art. 71 c. 1-2 CCII; Cass. I ord. 14401/2025 | Il ricavato destinato al garantito non paga l’OCC | “Quando si vende un bene ipotecato” |
| 9 | Fine dell’esecuzione | art. 71 c. 4-6; art. 72 c. 4 CCII | Relazione finale, liquidazione definitiva, autorizzazione al pagamento; sei mesi per la revoca | “A piano concluso” |
La tabella va letta con una precisazione: le prime cinque tappe hanno termini fissati dalla legge, almeno in parte; le ultime quattro dipendono dalla durata del piano, che è libera. Un piano può durare tre anni o sette, e il calendario degli acconti e della liquidazione finale si allunga di conseguenza. È per questo che il compenso dell’OCC va pensato fin dal primo giorno come una voce che attraversa tutto il piano, e non come un costo da regolare “alla fine”.
C’è poi un secondo livello di lettura della tabella, che riguarda le “casse” da cui il denaro esce. Nel piano del consumatore le risorse sono, di regola, di tre tipi: il reddito che il debitore mette a disposizione mese dopo mese; il ricavato dei beni che il piano prevede di vendere, distinguendo tra beni liberi e beni gravati da ipoteca o pegno; gli eventuali apporti esterni, come il contributo di un familiare. La prededuzione dell’OCC opera pienamente sulla prima e sulla terza cassa, e sulla seconda solo per la parte di beni liberi o per l’eccedenza del ricavato dei beni gravati. Tenere separate le tre casse, fin dal giorno dell’incarico, è il modo più semplice per non sbagliare il calendario dei pagamenti.
Giorno 0: l’incarico all’OCC e il primo accordo sul compenso
Cosa succede
Il calendario parte quando il consumatore sovraindebitato si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi e gli conferisce l’incarico. L’OCC nomina un gestore, che da quel momento è la figura chiave della procedura: raccoglie i documenti, ricostruisce i debiti, valuta la situazione patrimoniale e reddituale, scrive la relazione che accompagnerà la domanda.
In questo stesso momento, nella prassi della maggior parte degli organismi, si definisce il compenso: si firma un preventivo o un accordo, si stabilisce se è richiesto un fondo spese iniziale, si concordano le modalità di pagamento. Non è un dettaglio burocratico. L’art. 71, comma 4, del CCII, quando disciplina la liquidazione finale, dice che il giudice liquida il compenso dell’OCC tenendo conto anche degli eventuali accordi con il debitore. L’accordo firmato il giorno 0 è quindi un atto che il giudice leggerà alla fine del piano, magari cinque o sei anni dopo.
La norma
Secondo l’art. 68, comma 1, CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore si presenta al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Se nel circondario non c’è un organismo, le funzioni sono svolte da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato, scelti ove possibile tra gli iscritti all’elenco dei gestori della crisi previsto dal D.M. 202/2014. La stessa norma precisa che non è necessaria l’assistenza di un difensore.
Il compenso dell’OCC è determinato in base al D.M. 202/2014, come richiama espressamente l’art. 71, comma 4. Il decreto ministeriale fissa i parametri; l’accordo con il debitore li declina sul caso concreto.
I termini che si attivano
Il giorno 0 non fa scattare termini perentori a carico del debitore. Fa però partire il primo termine a carico dell’OCC: entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali (art. 68, comma 4). È la tappa successiva, ma il suo orologio parte qui.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento in cui il debitore ha più margine di quanto immagini. Può chiedere che il preventivo indichi con chiarezza la base di calcolo del compenso; può verificare se il fondo spese richiesto è proporzionato alla complessità della pratica; può concordare un pagamento dilazionato, coordinato con le rate che il piano prevederà. La finestra per discutere le modalità di pagamento del compenso si apre ora e, in pratica, si restringe molto dopo il deposito, quando quelle modalità diventano parte di un piano pubblicato e comunicato ai creditori.
Ciò che è precluso, già da ora, è pensare di pagare l’OCC “con quello che resterà” dopo aver soddisfatto i creditori. La prededuzione funziona al contrario: il compenso va previsto e coperto per primo. Un piano che non indica da dove arriveranno le risorse per l’OCC è un piano con un buco nei conti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è firmare l’incarico senza leggere le condizioni economiche, o leggerle come se fossero una formalità. Due conseguenze tipiche: il debitore scopre al deposito che il piano deve contenere una somma per l’OCC che non aveva messo in conto, e deve ridurre le percentuali offerte ai creditori; oppure promette all’OCC acconti che non riesce a versare, e la pratica si ferma prima ancora di arrivare in tribunale.
Un secondo errore, più sottile, riguarda i beni ipotecati. Il debitore che possiede un immobile gravato da mutuo tende a pensare che la sua vendita “pagherà tutto”, compresi i costi della procedura. È un’idea che va abbandonata subito, per le ragioni che vedremo alla tappa 8.
Quanto dura realmente
Il conferimento dell’incarico si perfeziona in pochi giorni. Il lavoro che segue, fino al deposito, dura molto di più: la raccolta della documentazione richiesta dall’art. 67, comma 2 (elenco dei creditori, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare) dipende in larga parte dalla rapidità del debitore. Nella pratica, tra incarico e deposito passano di regola alcune settimane o alcuni mesi; non esistono statistiche nazionali ufficiali, e i tempi variano sensibilmente da organismo a organismo.
Entro 7 e 15 giorni: le comunicazioni al fisco e la costruzione dei numeri
Cosa succede
Siamo al giorno 7. Il calendario ora corre su un binario che il debitore spesso non vede, perché si svolge tra l’OCC e gli uffici pubblici. L’organismo comunica all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, di aver ricevuto l’incarico. Gli uffici hanno 15 giorni per rispondere, comunicando il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
Che cosa c’entra con il compenso dell’OCC? Molto più di quanto sembri. Il compenso si calcola, in base ai parametri ministeriali, anche in relazione all’attivo e al passivo della procedura; e la somma che il piano dovrà destinare all’OCC si sottrae alle risorse disponibili per i creditori. Finché il passivo tributario non è noto, nessuno può dire con precisione quanto costerà la procedura né quanto resterà per i creditori.
La norma
L’art. 68, comma 4, CCII stabilisce i due termini: 7 giorni per l’OCC, 15 giorni per gli uffici. Sono termini rivolti a soggetti diversi dal debitore, ma condizionano il ritmo della sua pratica.
Nella stessa fase l’OCC lavora sui contenuti della relazione, che secondo l’art. 68, comma 2, deve indicare: le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; le ragioni dell’incapacità di adempiere; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; l’indicazione presunta dei costi della procedura (lettera d). Il comma 3 aggiunge la valutazione sul merito creditizio: l’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del reddito disponibile del debitore, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita. Sul tema del merito creditizio e della convenienza, la Cassazione si è espressa con l’ordinanza Sez. I n. 4622 del 21 febbraio 2024, resa ancora nel vigore della L. 3/2012: un precedente utile a ricordare che la relazione dell’OCC non è un documento di accompagnamento, ma un atto di valutazione che il giudice legge con attenzione.
I termini che si attivano
7 giorni dal conferimento dell’incarico per la comunicazione dell’OCC; 15 giorni dal ricevimento per la risposta degli uffici. Nessuno dei due è un termine a pena di decadenza per il debitore; ma se gli uffici non rispondono, l’OCC dovrà lavorare con i dati disponibili, e il rischio è che emergano debiti tributari non considerati dopo il deposito, con la necessità di rivedere il piano e, con esso, la stima dei costi.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore può accelerare la pratica in un modo molto concreto: consegnare subito all’OCC la documentazione fiscale in suo possesso (estratti di ruolo, comunicazioni, avvisi), così che il confronto con le risposte degli uffici sia immediato. Può anche chiedere all’OCC una prima stima, anche approssimativa, dell’incidenza dei costi della procedura sul totale delle risorse che intende mettere a disposizione. È il momento giusto per scoprire se la quota da destinare all’OCC è sostenibile, perché il piano non è ancora scritto e i numeri si possono ancora spostare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il silenzio. Il debitore, dopo aver firmato l’incarico, aspetta che sia l’OCC a “fare tutto” e non segue la ricostruzione del passivo. Poi, al momento di leggere la bozza del piano, scopre una voce di costi della procedura che non aveva compreso, o debiti tributari che non ricordava, e pretende di rimettere tutto in discussione a ridosso del deposito. Il risultato è uno slittamento di settimane.
Quanto dura realmente
I termini di legge sono brevi: 22 giorni complessivi, al massimo, tra incarico e risposta degli uffici. Nella realtà, però, la costruzione completa dei numeri richiede spesso più tempo, perché le risposte possono essere parziali o arrivare in ritardo, e perché la ricostruzione dei debiti bancari e finanziari richiede di ottenere estratti e conteggi dai singoli creditori. Indicativamente, la fase istruttoria si misura in settimane, non in giorni.
Il giorno del deposito: la prededuzione entra in scena
Cosa succede
È il giorno in cui la domanda arriva in tribunale, tramite l’OCC, con il piano, la proposta e la relazione. Da questo momento in poi il compenso dell’OCC non è più soltanto un rapporto contrattuale tra il debitore e l’organismo: diventa una voce del piano, visibile al giudice e, dopo il decreto, ai creditori.
Ed è qui che entra in scena la prededuzione.
La norma
L’art. 6 del CCII è la norma generale sulla prededuzione nelle procedure concorsuali. Secondo il comma 1, oltre ai crediti espressamente qualificati come tali dalla legge, sono prededucibili quattro categorie di crediti. La prima, alla lettera a), riguarda proprio i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento nell’esercizio delle sue funzioni. Le lettere b) e c) riguardano i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano soggetto a omologazione, e della domanda di concordato preventivo, nei limiti del 75% del credito accertato e a precise condizioni. La lettera d) riguarda i crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio, la continuazione dell’attività, i compensi degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
Il comma 2 aggiunge una regola sul tempo, che per questa ricostruzione è decisiva: “La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.”
Da questo testo si ricavano tre conseguenze pratiche.
La prima: per i compensi dell’OCC la prededuzione è riconosciuta in modo diretto e specifico, senza il limite percentuale previsto per i professionisti delle lettere b) e c). Il legislatore ha voluto proteggere in modo particolare la figura che rende possibile l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
La seconda: la prededuzione è collegata all’apertura del concorso. Nel piano del consumatore il concorso tra i creditori prende forma con il decreto di ammissibilità, la pubblicazione e la comunicazione ai creditori, e si consolida con l’omologazione. La qualificazione dei crediti dell’OCC come prededucibili è quindi pienamente operativa nel momento in cui il piano viene eseguito e le risorse vengono distribuite.
La terza: la prededuzione “permane” se alla procedura ne segue un’altra. Se il piano del consumatore fallisce e si apre la liquidazione controllata, il credito dell’OCC per l’attività svolta conserva la sua collocazione. Ne parleremo nella sezione sui binari paralleli.
Nello stesso giorno del deposito si produce un altro effetto, previsto dall’art. 68, comma 5: il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. È un dato che incide sul calcolo del passivo e quindi, indirettamente, sull’equilibrio tra quota dei creditori e quota dei costi di procedura.
I termini che si attivano
Il deposito non fa scattare termini perentori a carico del debitore. Prepara però il terreno al decreto del giudice, che potrà concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70, comma 1). Il termine di integrazione eventualmente assegnato dal giudice, fino a 15 giorni, va rispettato con rigore: è l’occasione per correggere, tra l’altro, una stima dei costi della procedura incompleta o un’imputazione del compenso dell’OCC poco chiara.
Cosa può fare il debitore ora
Prima del deposito, il debitore può e deve leggere la parte del piano dedicata ai costi della procedura, verificando tre cose: quanto è previsto per l’OCC, in quali tempi sarà pagato, e con quali risorse. Se il piano prevede di pagare l’OCC con il ricavato di un immobile ipotecato, è il momento di fermarsi e rifare i conti, prima che il creditore garantito lo contesti.
Dopo il deposito, le modifiche restano possibili, ma passano attraverso il giudice o attraverso la relazione dell’OCC che segue le osservazioni dei creditori. Il margine si restringe.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è confondere la stima presunta dei costi, indicata nella relazione, con il compenso definitivo. La lettera d) dell’art. 68, comma 2, parla di “indicazione presunta”: è una previsione, che serve al giudice e ai creditori per valutare la sostenibilità del piano. Il compenso definitivo sarà liquidato solo alla fine dell’esecuzione, in base all’attività effettivamente svolta, alla diligenza dell’OCC e agli eventuali accordi. Il debitore che legge la stima come una cifra già cristallizzata rischia sorprese, in un senso o nell’altro.
Altro errore frequente: considerare la prededuzione come un “privilegio assoluto”. Non lo è. La prededuzione colloca il credito davanti ai creditori concorsuali sulle risorse che appartengono alla massa; non scavalca le cause legittime di prelazione sul ricavato di specifici beni. Torneremo su questo punto alla tappa 8, perché è lì che si sono concentrati i contenziosi più recenti.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto istantaneo. Il tempo che separa il deposito dal decreto di ammissibilità, invece, varia sensibilmente da tribunale a tribunale, in funzione del carico di lavoro della sezione e della completezza della domanda. Nella pratica può trattarsi di qualche settimana o di qualche mese.
Dal decreto ai 30 giorni: i creditori leggono quanto costa la procedura
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice, se ritiene la domanda ammissibile, emette il decreto che dispone la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia. L’OCC ne dà comunicazione a tutti i creditori.
È il momento in cui la quota destinata all’OCC smette di essere un’informazione riservata e diventa un dato pubblico per i creditori. Ogni creditore può leggere quanto il piano prevede per i costi della procedura, e confrontarlo con quanto il piano offre a lui.
La norma
L’art. 70, comma 1, CCII stabilisce che l’OCC comunica il decreto, la proposta e il piano ai creditori entro 30 giorni. Il giudice può concedere al debitore fino a 15 giorni per integrazioni; il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione e, in sede di reclamo, piano e proposta non possono essere modificati.
Il comma 2 prevede che il creditore, ricevuta la comunicazione, indichi all’OCC un indirizzo PEC. Il comma 4 disciplina le misure protettive: su istanza del debitore, con lo stesso decreto, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e disporre altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione.
C’è un collegamento diretto tra misure protettive e compenso dell’OCC. Le misure protettive servono a “congelare” il patrimonio: se un creditore pignorasse lo stipendio o il conto durante la procedura, le risorse destinate al piano, compresa la quota per l’OCC, si ridurrebbero. Chiedere le misure protettive non è solo una difesa dai creditori: è una protezione delle risorse con cui il piano pagherà anche i costi della procedura.
I termini che si attivano
30 giorni per la comunicazione ai creditori a cura dell’OCC. 30 giorni per il reclamo contro l’eventuale decreto di inammissibilità. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Se il termine attraversa il mese di agosto, va verificata l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa fase, deve soprattutto rispettare il piano già prima della sua omologazione. Il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se disposto, vale anche per i pagamenti anomali: pagare un creditore “fuori piano” o versare all’OCC somme non previste può creare problemi. La finestra per chiedere le misure protettive è il decreto di ammissibilità: se non sono state chieste con la domanda, conviene valutare subito, con l’OCC, se proporre istanza.
Il debitore può anche, d’intesa con l’OCC, prepararsi alle osservazioni dei creditori: individuare le voci del piano più esposte a critiche, tra cui proprio l’entità e l’imputazione dei costi della procedura, e predisporre una risposta documentata.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che, con il decreto di ammissibilità, la partita sia chiusa. Non lo è: il decreto apre una fase di confronto con i creditori, non la chiude. Un secondo errore è sottovalutare l’impatto delle misure protettive mancate: un pignoramento sopravvenuto sullo stipendio può togliere al piano proprio le risorse destinate alle prime rate, comprese quelle per l’OCC.
Quanto dura realmente
Il termine di legge per la comunicazione è di 30 giorni. Nella prassi molti organismi comunicano prima, ma il tempo complessivo di questa fase dipende anche dalla rapidità con cui i creditori indicano i loro recapiti PEC e dalla completezza degli indirizzi disponibili.
Entro 20 + 10 giorni: osservazioni, relazione integrativa e omologa
Cosa succede
Il calendario ora corre su due termini in sequenza. Dalla comunicazione, i creditori hanno 20 giorni per presentare osservazioni all’OCC. Dalla scadenza di quel termine, l’OCC ha 10 giorni per riferire al giudice, sentito il debitore, e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie. Poi il giudice decide sull’omologazione.
È in questa tappa che il compenso dell’OCC può diventare terreno di scontro. Un creditore ipotecario che legge nel piano che una parte del ricavato del bene su cui ha ipoteca sarà destinata ai costi della procedura ha un argomento forte da opporre, e lo farà valere proprio con le osservazioni e con la contestazione della convenienza.
La norma
L’art. 70, comma 3, prevede le osservazioni entro 20 giorni dalla comunicazione, da inviare all’OCC via PEC. Il comma 6 fissa il termine di 10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice, con le eventuali proposte di modifica. Il comma 7 stabilisce che il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità e risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura, disponendo se necessario la trascrizione a cura dell’OCC. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il comma 8 prevede la comunicazione e la pubblicazione della sentenza entro 2 giorni e la sua impugnabilità ai sensi dell’art. 51.
Per i creditori privilegiati e ipotecari vale anche l’art. 67, comma 4: i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC.
Qui si innesta il ragionamento più importante di tutta la timeline. Se nell’alternativa liquidatoria il creditore ipotecario non sopporterebbe il compenso dell’OCC sul ricavato del suo bene (ed è questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza Sez. I n. 14401 del 29 maggio 2025, che esamineremo alla tappa 8), allora un piano che gli fa sopportare quel compenso gli offre, per definizione, meno di quanto otterrebbe in liquidazione. Imputare il compenso dell’OCC al ricavato dell’immobile ipotecato espone il piano alla contestazione di convenienza del creditore garantito. È una conseguenza logica che deriva dal combinato tra l’art. 67, comma 4, e il principio della Cassazione: va verificata caso per caso, ma è il primo controllo da fare.
C’è un limite alle contestazioni: secondo l’art. 69, comma 2, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Ma questa preclusione riguarda la condotta del creditore nella concessione del credito, non l’imputazione dei costi di procedura.
I termini che si attivano
20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori. 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni per la relazione dell’OCC. 2 giorni per la comunicazione e pubblicazione della sentenza di omologazione. La sentenza di omologazione è impugnabile con il reclamo dell’art. 51 CCII, nei termini previsti da quella norma.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui il debitore, sentito dall’OCC, può accettare o proporre modifiche. Se un creditore contesta l’imputazione del compenso dell’OCC, la risposta più solida non è difendere a ogni costo la previsione originaria, ma spostare la copertura del compenso sulle risorse libere: una quota del reddito destinato al piano, un apporto di un familiare, un’eventuale eccedenza del ricavato del bene dopo il soddisfacimento del creditore garantito. È una modifica che di solito l’OCC stesso propone nella relazione del comma 6.
In caso di diniego dell’omologazione, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (art. 70, comma 10). Il debitore deve sapere che, da quel momento, i creditori riacquistano piena libertà d’azione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare all’omologa senza aver anticipato le contestazioni prevedibili. Un piano che destina all’OCC il ricavato di un bene ipotecato, senza margine e senza alternativa, offre al creditore garantito un argomento quasi automatico. Il secondo errore è non rispondere alle osservazioni, lasciando che sia il giudice a valutare da solo una contestazione che il debitore avrebbe potuto disinnescare con una modifica tempestiva.
Quanto dura realmente
Tra comunicazione ai creditori e scadenza della relazione dell’OCC passano, per legge, 30 giorni (20 + 10), che possono allungarsi se la scadenza cade di sabato o domenica o se interviene la sospensione feriale di agosto. Il tempo che separa la relazione dalla sentenza di omologazione dipende invece dal tribunale: in assenza di contestazioni può essere breve; in presenza di opposizioni sulla convenienza può richiedere un’udienza e alcune settimane in più.
Dal primo mese dopo l’omologa: l’ordine dei pagamenti nel piano
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Con la sentenza di omologazione il giudice dichiara chiusa la procedura, ma il piano entra nella fase di esecuzione: il debitore inizia a versare le rate, l’OCC vigila, i creditori iniziano a ricevere quanto promesso.
È qui che la prededuzione diventa concreta. Le prime somme disponibili seguono un ordine: prima le spese e il compenso dell’OCC, nella misura e nei tempi che il piano ha previsto; poi i creditori, secondo le percentuali e le scadenze del piano. Il piano del consumatore ha contenuto libero (art. 67, comma 1) e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti; ma la sua libertà incontra il limite della prededuzione e delle cause legittime di prelazione.
La norma
Secondo l’art. 71, comma 1, CCII, il debitore compie ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e l’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il comma 3 avverte che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento della pubblicità del decreto di ammissibilità.
Sul fronte dei creditori privilegiati, l’art. 67, comma 4, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca, con gli interessi legali. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I n. 11676 del 29 aprile 2026, è tornata sulla moratoria biennale prevista da questa norma: un precedente che conferma quanto sia delicato, nel piano del consumatore, il governo dei tempi di pagamento dei privilegiati.
La moratoria ha un effetto pratico sul calendario dell’OCC: nei primi due anni le risorse libere possono essere destinate in misura maggiore alle spese di procedura e ai chirografari, mentre i privilegiati attendono, ricevendo gli interessi legali. È una leva di pianificazione, non un modo per scaricare sui privilegiati il costo della procedura.
Un’ulteriore variabile riguarda il mutuo sull’abitazione principale: secondo l’art. 67, comma 5, il piano può prevedere il rimborso delle rate a scadere alla scadenza convenuta, se alla data della domanda il debitore era in regola o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. In questo caso il mutuo corre “fuori” dal riparto, e il compenso dell’OCC si colloca sulle altre risorse.
I termini che si attivano
I termini, in questa fase, sono quelli fissati dal piano: la data della prima rata, la cadenza dei versamenti, la scadenza della moratoria per i privilegiati, quando prevista. La moratoria per i crediti privilegiati non può superare due anni dall’omologazione: è un limite legale che il piano deve rispettare, e che il calendario dei pagamenti deve riflettere con esattezza.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa fase, deve soprattutto eseguire. Ma ha alcune scelte operative da compiere con l’OCC: concordare il conto su cui confluiranno le rate; stabilire chi effettua materialmente i pagamenti ai creditori; prevedere come verranno documentati i versamenti all’OCC, così che, alla relazione semestrale, tutto sia tracciabile. Ogni pagamento all’OCC deve corrispondere a una previsione del piano o a un’autorizzazione del giudice: un versamento non previsto può essere letto come pagamento in violazione del piano.
Su questo fronte la competenza specifica conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce dall’interno il modo in cui l’organismo legge e controlla il calendario dei pagamenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è versare all’OCC più del previsto “per stare tranquilli”, magari sottraendo risorse alla rata destinata ai creditori, o viceversa ritardare la quota dell’OCC per pagare un creditore che preme. In entrambi i casi il piano viene eseguito in modo difforme da quanto omologato. Un altro errore frequente è trattare la moratoria biennale come un periodo di “pausa” del piano: la moratoria riguarda solo i privilegiati, e le altre scadenze continuano a correre.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto il piano: in molti piani del consumatore si tratta di diversi anni. La quota dell’OCC, in genere, si concentra nei primi mesi o nei primi anni dell’esecuzione, a seconda di come è stata pianificata; il saldo, tuttavia, resta subordinato alla liquidazione finale.
Ogni sei mesi: le relazioni dell’OCC e gli acconti
Cosa succede
Sono passati sei mesi dall’omologazione. L’OCC deposita la prima relazione scritta al giudice sullo stato dell’esecuzione. Da questo momento la scansione semestrale diventa il metronomo del piano: ogni sei mesi una relazione, ogni sei mesi una verifica.
È anche il momento in cui, in presenza di riparti parziali, il giudice può concedere all’OCC acconti sul compenso. L’acconto non è il compenso: è un anticipo su una somma che sarà determinata in via definitiva solo alla fine.
La norma
L’art. 71, comma 1, CCII stabilisce che ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione. Il comma 4, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, dopo aver disciplinato la liquidazione finale, aggiunge che in caso di riparti parziali il giudice può concedere acconti. Il comma 6 precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
Il sistema è chiaro nella sua logica temporale: il compenso si “matura” con l’esecuzione e si liquida definitivamente alla fine; nel frattempo, quando il piano distribuisce somme ai creditori a tranche, anche l’OCC può essere pagato a tranche, su autorizzazione del giudice. La diligenza dell’organismo, documentata proprio dalle relazioni semestrali, peserà sulla liquidazione finale.
Un’indicazione utile, per quanto riferita al concordato minore e non al piano del consumatore, viene dalla Cassazione con la sentenza n. 17721/2025: il mancato versamento del fondo spese non determina automaticamente l’improcedibilità o la revoca, ma può rilevare ai fini della fattibilità del piano. Il principio, trasferito per analogia ragionata al piano del consumatore, suggerisce di non sottovalutare le somme dovute all’OCC: non fanno “saltare” il piano in automatico, ma pesano sul giudizio di fattibilità.
I termini che si attivano
La relazione semestrale è un obbligo dell’OCC con cadenza fissa di sei mesi. Per il debitore non ci sono termini processuali in senso stretto, ma ci sono le scadenze del piano: ogni ritardo sarà fotografato nella relazione. Il termine semestrale non è sospeso nel mese di agosto, perché non si tratta di un termine processuale ma di un obbligo di rendicontazione; resta comunque prudente programmare la relazione in modo che non cada nel pieno del periodo feriale.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può collaborare con l’OCC alla preparazione della relazione semestrale, fornendo ricevute, estratti conto, prove dei versamenti. La relazione semestrale è la finestra in cui eventuali difficoltà possono essere segnalate al giudice prima che diventino inadempimento: un calo di reddito, una spesa straordinaria, un ritardo nella vendita di un bene. L’art. 71, comma 1, attribuisce all’OCC il compito di risolvere le difficoltà e, se necessario, di sottoporle al giudice: è il canale giusto per farlo.
Quanto agli acconti, il debitore non ha un ruolo decisionale, perché li concede il giudice; ma ha interesse a che l’acconto sia coerente con il piano e non sottragga ai creditori somme che il piano destina loro in quel momento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vivere la relazione semestrale come un controllo da subire, e non come uno strumento da usare. Il debitore che nasconde un ritardo all’OCC, sperando di recuperarlo prima della relazione successiva, rischia di vederlo emergere nel momento peggiore. Un secondo errore è considerare l’acconto all’OCC come un pagamento “definitivo”: se a fine piano il giudice liquida un compenso inferiore alla somma degli acconti, si apre un problema di restituzione; se lo liquida superiore, resta un saldo da pagare.
Quanto dura realmente
Le relazioni semestrali si susseguono per tutta la durata del piano. In un piano quinquennale, il giudice ne riceverà indicativamente nove o dieci prima della relazione finale. La concessione degli acconti dipende dall’organizzazione del tribunale e dalla presenza di riparti parziali: non c’è un calendario fisso, ma una facoltà del giudice.
Quando si vende un bene ipotecato: il confine tracciato dalla Cassazione
Cosa succede
In molti piani del consumatore è prevista la vendita di un bene: una seconda casa, un garage, un terreno, a volte anche l’abitazione principale. Se il bene è ipotecato, il ricavato è destinato in primo luogo al creditore garantito, nei limiti del suo credito e della sua garanzia.
È qui che si gioca la partita decisiva sulla prededuzione dell’OCC. La domanda è semplice: il compenso dell’OCC, che è prededucibile, si può pagare con il ricavato della vendita del bene ipotecato, prima del creditore ipotecario? La risposta della Cassazione è no.
La norma
L’art. 71, comma 1, CCII disciplina le vendite previste dal piano: sono effettuate dal debitore con procedure competitive, anche tramite soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise con l’OCC e con adeguate forme di pubblicità. Il comma 2 stabilisce che il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
Su questo impianto si innesta la giurisprudenza. Con l’ordinanza Sez. I n. 14401 del 29 maggio 2025, la Cassazione ha esaminato un caso di liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012. Il liquidatore aveva acquisito il ricavato della vendita di un immobile ipotecato e aveva predisposto un riparto che destinava circa 39.000 euro al compenso dell’OCC, ritenuto prededucibile. La società cessionaria del credito ipotecario, derivante da un mutuo fondiario e ammessa al passivo per oltre 1,9 milioni di euro, in parte con privilegio, aveva contestato l’imputazione. Il tribunale, in sede di reclamo, aveva riconosciuto al credito dell’OCC natura privilegiata ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., con preferenza sul creditore ipotecario.
La Cassazione ha accolto il ricorso della creditrice e cassato con rinvio. Il principio, riformulato: il compenso dell’OCC, anche se prededucibile, non è una spesa generale della procedura sostenuta nell’interesse della massa dei creditori, e non può quindi essere soddisfatto con precedenza sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati destinato ai creditori garantiti. La ragione indicata è che la procedura di sovraindebitamento è volontaria, attivata nell’esclusivo interesse del debitore. La Corte ha richiamato l’art. 14-duodecies, comma 2, della L. 3/2012, che escludeva dalla prededuzione il ricavato dei beni in pegno o ipoteca destinato ai creditori garantiti, e il combinato disposto degli artt. 111-bis, comma 2, e 111-ter, comma 3, della legge fallimentare, ricordando l’orientamento espresso dalla Cass. ord. n. 18882 del 13 giugno 2022.
Lo stesso indirizzo emerge da altre due pronunce del 2025: la Cass. ord. n. 6865/2025, secondo cui il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non gode di un “super privilegio” sui beni oggetto di garanzia rispetto ai creditori garantiti, con il rigetto dell’applicazione analogica delle norme fallimentari; e la Cass. ord. n. 12405/2025, che ribadisce che il compenso dell’OCC non può essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato di beni ipotecati, perché la spesa è sostenuta nell’interesse del debitore e non della massa dei creditori.
Un avvertimento di metodo: queste pronunce riguardano procedure regolate dalla L. 3/2012. L’art. 6 del CCII non riproduce in modo testuale la clausola di esclusione dell’art. 14-duodecies; ma la ragione su cui la Cassazione fonda il principio, cioè la natura volontaria della procedura e l’interesse esclusivo del debitore, si attaglia in pieno anche al piano del consumatore del CCII, che è anzi la procedura volontaria per eccellenza. Costruire oggi un piano del consumatore che paghi l’OCC con il ricavato destinato al creditore ipotecario significa andare contro un orientamento di legittimità consolidato nel 2025.
I termini che si attivano
La vendita segue i tempi previsti dal piano e dalle procedure competitive. Una volta conclusa, lo svincolo delle somme passa per l’autorizzazione del giudice. Il riparto del ricavato va predisposto prima dello svincolo, e deve indicare con chiarezza quale parte va al creditore garantito e quale, eventualmente eccedente, resta disponibile per le spese di procedura e per gli altri creditori.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può, e deve, verificare che il riparto del ricavato rispetti la gerarchia: prima il creditore garantito nei limiti della sua garanzia; poi, sull’eventuale eccedenza, la prededuzione dell’OCC e gli altri creditori. Se il ricavato non basta a soddisfare per intero il garantito, il compenso dell’OCC deve trovare copertura altrove: sul reddito destinato al piano, su beni liberi, su apporti esterni. È una verifica che conviene fare prima della vendita, quando il piano può ancora essere adeguato con l’aiuto dell’OCC, non dopo, quando il creditore ha già contestato il riparto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dare per scontato che “prededucibile” significhi “pagato per primo su tutto”. È esattamente l’equivoco che la Cassazione ha corretto nel 2025. Un secondo errore è dimenticare che il ricavato della vendita, se eccede il credito garantito, torna nella disponibilità del piano: in quel caso, l’eccedenza può legittimamente coprire anche il compenso dell’OCC.
Quanto dura realmente
La vendita di un immobile con procedura competitiva può richiedere mesi; il riparto e lo svincolo, una volta conclusa la vendita, qualche settimana in più, a seconda dei tempi del giudice per l’autorizzazione. Nel frattempo il piano prosegue con le rate ordinarie, e la relazione semestrale darà conto dello stato della vendita.
A piano concluso: relazione finale e liquidazione definitiva del compenso
Cosa succede
Siamo all’ultima rata. Il debitore ha versato quanto previsto, i creditori hanno ricevuto le loro quote, l’eventuale bene è stato venduto e il ricavato ripartito. L’OCC, sentito il debitore, redige la relazione finale e la presenta al giudice.
È il momento in cui il compenso dell’OCC smette di essere una stima, un accordo o una somma di acconti, e diventa una cifra definitiva, liquidata dal giudice e autorizzata al pagamento. La liquidazione finale è l’unico momento in cui il compenso dell’OCC si cristallizza.
La norma
L’art. 71, comma 4, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che terminata l’esecuzione l’OCC, sentito il debitore, presenta una relazione finale al giudice; se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice liquida il compenso dell’OCC, sulla base del D.M. 202/2014 e tenuto conto degli eventuali accordi con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di riparti parziali, come visto, può concedere acconti.
Il comma 5, anch’esso modificato nel 2024, regola lo scenario opposto: se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari e un termine per compierli; se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservando in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 72. In questo caso il compenso dell’OCC è liquidato in base all’attività svolta.
Il comma 6 ricorda che nella liquidazione il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC.
Infine, l’art. 72, comma 4, chiude la timeline: la domanda di revoca dell’omologazione non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale.
Il quadro è dunque questo. Il compenso dell’OCC ha due possibili esiti finali: la liquidazione piena, se il piano è stato eseguito per intero e correttamente; la liquidazione commisurata all’attività svolta, se il piano non è stato eseguito e l’omologazione viene revocata. In entrambi i casi la prededuzione accompagna il credito; ma l’ammontare cambia.
I termini che si attivano
Il termine assegnato dal giudice per compiere gli atti necessari, quando il piano non è stato integralmente eseguito, è un termine da rispettare con la massima attenzione: il suo mancato rispetto, anche dopo una proroga, porta alla revoca. Sei mesi dal deposito della relazione finale è il limite oltre il quale la revoca dell’omologazione non può più essere chiesta.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, sentito dall’OCC prima della relazione finale, può segnalare eventuali difformità ancora rimediabili, documentare i pagamenti, chiarire circostanze che l’OCC potrebbe non conoscere. Se il giudice indica atti da compiere e un termine, la finestra difensiva è quel termine: è il momento di completare i pagamenti mancanti, regolarizzare una vendita, depositare la documentazione richiesta. Chiedere una proroga motivata, quando servono più tempo o più risorse, è preferibile a lasciar scadere il termine.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare l’ultima rata come la fine della procedura. Non lo è: dopo l’ultima rata c’è la relazione finale, poi la liquidazione, poi il pagamento autorizzato del saldo all’OCC, e poi ancora sei mesi in cui la revoca dell’omologazione resta possibile. Il debitore che, versata l’ultima rata, smette di rispondere all’OCC o di conservare la documentazione rischia di trovarsi senza prove proprio nel momento in cui servono.
Altro errore: dimenticare che il saldo del compenso dell’OCC è ancora da pagare. Se gli acconti non hanno coperto l’intero compenso liquidato, il saldo è una somma prededucibile che va versata; il piano dovrebbe averla prevista, magari accantonando le ultime rate.
Quanto dura realmente
La relazione finale segue di regola a breve la conclusione dei pagamenti. La liquidazione del giudice può richiedere qualche settimana o qualche mese, a seconda del carico della sezione. Il termine semestrale per la revoca, invece, è fisso: sei mesi dal deposito della relazione finale.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le scelte compiute alle singole tappe cambino l’esito. Non descrivono casi reali. Le date sono state verificate: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, e dove il termine di legge vi cadeva lo si è fatto slittare al lunedì.
Dati comuni. Consumatore con debiti per 87.340 €: mutuo ipotecario residuo su un box auto pertinenziale di una seconda abitazione per 31.270 €; debiti chirografari verso finanziarie e carte per 49.610 €; debiti tributari per 6.460 €. Reddito netto mensile 1.920 €, di cui 410 € al mese messi a disposizione del piano per 60 mesi (totale 24.600 €). Il box è stimato 27.900 € e il piano ne prevede la vendita. Costi della procedura indicati in via presunta nella relazione dell’OCC: 5.870 € (cifra ipotetica, puramente dimostrativa).
Calendario A: il debitore che rispetta le finestre
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0): conferimento dell’incarico all’OCC. Il debitore legge l’accordo sul compenso, concorda un fondo spese iniziale di 480 € e chiede che il saldo sia coperto con le prime rate del piano.
- Lunedì 9 novembre 2026 (giorno 7): l’OCC comunica l’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, rispettando il termine di 7 giorni.
- Martedì 24 novembre 2026: scade il termine di 15 giorni per le risposte degli uffici. Emergono debiti tributari per 6.460 €, già inseriti nel conteggio.
- Venerdì 15 gennaio 2027: deposito della domanda. Il piano prevede che i 5.870 € di costi della procedura siano coperti per 480 € con il fondo spese già versato e per 5.390 € con le rate libere del primo anno e mezzo; il ricavato del box è destinato per intero al creditore ipotecario. Le misure protettive sono chieste con la domanda.
- Venerdì 5 febbraio 2027: decreto di ammissibilità e misure protettive.
- Lunedì 22 febbraio 2027: l’OCC comunica ai creditori, ben prima della scadenza dei 30 giorni (che sarebbe caduta domenica 7 marzo, con slittamento a lunedì 8 marzo).
- Lunedì 15 marzo 2027: scade il termine di 20 giorni per le osservazioni (il ventesimo giorno cadeva domenica 14 marzo). Il creditore ipotecario non contesta: il ricavato del box è suo, nei limiti del credito.
- Giovedì 25 marzo 2027: relazione dell’OCC al giudice, entro 10 giorni.
- Martedì 4 maggio 2027: sentenza di omologazione; giovedì 6 maggio 2027 comunicazione e pubblicazione entro 2 giorni.
- Martedì 1° giugno 2027: prima rata da 410 €. Le prime 14 rate (5.740 €) coprono, in prededuzione e sulle risorse libere, i 5.390 € destinati all’OCC; l’eccedenza va già ai creditori, in coerenza con il piano.
- Giovedì 4 novembre 2027: prima relazione semestrale. Il giudice concede un acconto all’OCC a fronte del primo riparto.
- Giovedì 4 maggio 2028: seconda relazione semestrale. Il box è stato venduto a 27.900 €: l’intero ricavato va al creditore ipotecario (che rimane chirografario per il residuo di 3.370 €).
- Venerdì 4 maggio 2029: termina la moratoria biennale massima per i privilegiati; nel calendario A il piano l’ha usata soltanto per i crediti tributari privilegiati, che da questa data ricevono il pagamento con gli interessi legali maturati.
- Maggio 2032: ultima rata.
- Martedì 15 giugno 2032: relazione finale. Il giudice liquida il compenso definitivo, tenuto conto dell’accordo e della diligenza dell’OCC, e autorizza il pagamento del saldo residuo, che il piano aveva accantonato.
- Mercoledì 15 dicembre 2032: decorrono sei mesi dal deposito della relazione finale; la revoca dell’omologazione non è più proponibile.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0): conferimento dell’incarico. Il debitore firma senza leggere le condizioni economiche e non concorda alcuna modalità di pagamento del compenso.
- Lunedì 9 novembre 2026: comunicazione agli uffici, come nel calendario A.
- Martedì 24 novembre 2026: gli uffici rispondono; il debitore non fornisce all’OCC gli avvisi in suo possesso e una parte del debito tributario emerge solo dopo.
- Venerdì 15 gennaio 2027: deposito. Il piano, per non ridurre le percentuali ai chirografari, prevede di pagare i 5.870 € di costi della procedura con il ricavato del box ipotecato. Le misure protettive non sono chieste.
- Venerdì 5 febbraio 2027: decreto di ammissibilità, senza misure protettive.
- Lunedì 22 febbraio 2027: comunicazione ai creditori. Nel frattempo una finanziaria notifica un pignoramento presso terzi sullo stipendio: le risorse destinate al piano si riducono.
- Lunedì 15 marzo 2027: il creditore ipotecario presenta osservazioni: il piano gli fa sopportare il compenso dell’OCC sul ricavato del box, contro l’orientamento della Cass. I ord. 14401/2025, e gli offre meno dell’alternativa liquidatoria. Emergono 1.940 € di debiti tributari non considerati.
- Giovedì 25 marzo 2027: relazione dell’OCC, che propone di spostare il compenso sulle rate libere e di aumentare la durata del piano.
- Mercoledì 7 aprile 2027 e lunedì 19 aprile 2027: il giudice concede un termine al debitore per riformulare il piano; il debitore deposita la modifica. Il piano si allunga e le percentuali per i chirografari scendono.
- Omologazione differita di alcuni mesi rispetto al calendario A, con un piano più lungo, una quota ai chirografari più bassa e un creditore ipotecario che ha già dimostrato di essere pronto a contestare.
- Esecuzione: nelle relazioni semestrali emergono ritardi nelle rate; il giudice, a fine piano, indica atti da compiere e un termine. Se il termine non viene rispettato, l’omologazione è revocata e il compenso dell’OCC è liquidato in base all’attività svolta, mantenendo la prededuzione anche nell’eventuale liquidazione controllata successiva.
Il confronto
| Momento | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Incarico | Accordo sul compenso letto e discusso; fondo spese di 480 € | Accordo firmato senza verifica |
| Copertura del compenso OCC | Rate libere del primo anno e mezzo | Ricavato del box ipotecato |
| Misure protettive | Chieste con la domanda | Non chieste: pignoramento sopravvenuto |
| Osservazioni dei creditori | Nessuna contestazione del garantito | Contestazione del garantito sulla convenienza |
| Omologazione | 4 maggio 2027 | Differita di alcuni mesi, con piano modificato |
| Esito per i chirografari | Percentuale prevista | Percentuale ridotta, durata allungata |
| Liquidazione finale dell’OCC | Piena, su piano eseguito | A rischio di liquidazione “per attività svolta” |
Lo stesso debitore, con gli stessi debiti, ottiene due esiti diversi solo perché ha pagato l’OCC con la cassa sbagliata e nel momento sbagliato.
I binari paralleli: quando la procedura cambia strada
Il calendario descritto finora è quello del piano che arriva al traguardo. Ma la procedura può cambiare binario, e ogni binario ha un suo modo di trattare il compenso dell’OCC.
Primo binario: la revoca e la liquidazione controllata
Se il piano non viene eseguito o diventa inattuabile e non è possibile modificarlo, il giudice revoca l’omologazione (art. 72, commi 1 e 2). La revoca può essere chiesta d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato; il tribunale decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51. La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Revocata l’omologazione, secondo l’art. 73 CCII il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269, apre la liquidazione controllata ai sensi dell’art. 270; se la revoca dipende da atti di frode o da inadempimento, l’istanza può venire anche dal pubblico ministero.
Che fine fa il compenso dell’OCC? Due regole si combinano. La prima è quella dell’art. 71, comma 5: il compenso è liquidato in base all’attività svolta. La seconda è quella dell’art. 6, comma 2: la prededuzione permane anche quando si susseguono più procedure. Il credito dell’OCC per l’attività svolta nel piano revocato conserva quindi la sua collocazione anche nella liquidazione controllata che segue. E nella liquidazione controllata il principio della Cass. I ord. 14401/2025, nato proprio in una procedura liquidatoria, si applica in modo ancora più diretto: il compenso non grava sul ricavato dei beni ipotecati destinato ai garantiti.
Il calendario si allunga. Nella liquidazione controllata, secondo l’art. 282 CCII, l’esdebitazione delle persone fisiche opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. La timeline, cioè, riparte quasi da zero.
Secondo binario: il concordato minore
Il consumatore in senso stretto non accede al concordato minore, riservato dall’art. 74 ai debitori diversi dal consumatore. Ma è utile conoscerlo, perché in molte famiglie convivono un consumatore e un piccolo imprenditore o professionista, e le procedure possono riguardare membri diversi dello stesso nucleo. Nel concordato minore la Cassazione, con la sentenza Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: un principio che conferma, su un altro versante, come la libertà di contenuto delle procedure minori non autorizzi a rovesciare la gerarchia dei crediti. E la già citata Cass. n. 17721/2025 ha chiarito, sempre nel concordato minore, che il mancato versamento del fondo spese non determina automaticamente improcedibilità o revoca, ma pesa sulla fattibilità.
Terzo binario: l’esdebitazione dell’incapiente
Se il consumatore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere, una sola volta, all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII. In questo binario il compenso dell’OCC segue una regola propria: secondo il comma 6, i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. La timeline è diversa: non ci sono rate né riparti, ma un decreto del giudice e tre anni di osservazione, durante i quali l’OCC vigila sulle dichiarazioni annuali e sulle eventuali utilità sopravvenute (commi 7 e 9). È un binario da valutare quando la quota disponibile è così bassa che, una volta pagato l’OCC in prededuzione, ai creditori non resterebbe quasi nulla.
Quarto binario: la modifica del piano
Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano del consumatore dopo l’omologazione. L’art. 72, comma 2, però, collega la revoca al piano divenuto inattuabile “che non è possibile modificare”: un riferimento che lascia intendere che, quando la modifica è possibile, la strada della revoca non è obbligata. Nella prassi, le difficoltà vengono sottoposte al giudice tramite l’OCC (art. 71, comma 1). Ogni modifica che incida sui tempi o sulle risorse deve tenere conto anche della quota dell’OCC: se il piano si allunga, l’attività di vigilanza dura di più, e ciò può riflettersi sulla liquidazione finale.
Le cinque finestre in cui il pagamento dell’OCC si decide
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Il giorno dell’incarico: leggere e negoziare le condizioni del compenso. È l’unico momento in cui le modalità di pagamento si discutono liberamente. Ciò che si firma qui sarà letto dal giudice alla liquidazione finale, come prevede l’art. 71, comma 4.
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Prima del deposito: scegliere la cassa giusta. Il compenso dell’OCC va coperto con risorse libere, non con il ricavato dei beni ipotecati destinato ai garantiti. Dopo la Cass. I ord. 14401/2025, è il controllo più importante dell’intera timeline.
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Con la domanda o con il decreto: chiedere le misure protettive. Proteggono il reddito e il patrimonio con cui il piano pagherà l’OCC e i creditori. Un pignoramento sopravvenuto può svuotare le prime rate.
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Entro i 20 giorni delle osservazioni e i 10 della relazione: disinnescare le contestazioni. Se un creditore contesta l’imputazione dei costi della procedura, è il momento di spostarli sulle risorse libere, con la modifica proposta dall’OCC.
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Alla relazione finale e nel termine del giudice: completare l’esecuzione. Se il piano non è stato eseguito per intero, il termine assegnato dal giudice è l’ultima occasione per evitare la revoca e la liquidazione del compenso “per attività svolta”. Dopo, restano sei mesi in cui la revoca può essere chiesta.
Le domande sul tempo
Ho già firmato l’incarico all’OCC da tre settimane: posso ancora discutere le modalità di pagamento del compenso?
Sì, finché il piano non è depositato. L’accordo sul compenso è un rapporto tra debitore e organismo, e le modalità di pagamento possono ancora essere coordinate con le rate che il piano prevederà. Dopo il deposito, le modalità diventano parte del piano e ogni variazione passa per il giudice o per la relazione dell’OCC dopo le osservazioni dei creditori.
Il piano è stato omologato da quattro mesi e non ho ancora pagato l’OCC: è un problema?
Dipende da cosa prevede il piano. Se il piano indica che la quota dell’OCC sarà versata a partire da una certa rata, il debitore è in regola finché rispetta quel calendario. Se invece il piano prevedeva un pagamento già scaduto, il ritardo emergerà nella prima relazione semestrale, che cade sei mesi dopo l’omologazione: conviene regolarizzare prima e, se ci sono difficoltà, segnalarle all’OCC perché le sottoponga al giudice.
Quanto tempo deve passare prima che l’OCC riceva il compenso definitivo?
Il compenso definitivo è liquidato solo dopo la relazione finale, cioè al termine dell’esecuzione del piano (art. 71, comma 4). Se il piano dura cinque anni, la liquidazione definitiva arriva dopo cinque anni. Nel frattempo il giudice può concedere acconti in caso di riparti parziali.
Il box ipotecato è stato venduto due mesi fa: l’OCC può essere pagato con quel ricavato?
Solo con l’eventuale eccedenza, cioè con la parte di ricavato che resta dopo il soddisfacimento del creditore garantito nei limiti della sua garanzia. La parte destinata al garantito, secondo la Cass. I ord. 14401/2025 e le ordinanze n. 6865/2025 e n. 12405/2025, non può essere usata per pagare il compenso dell’OCC con precedenza sul creditore ipotecario.
Sono passati sette mesi dalla relazione finale: qualcuno può ancora chiedere la revoca dell’omologazione?
No: secondo l’art. 72, comma 4, la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale. Trascorso quel termine, la revoca non è più proponibile.
Le pronunce che scandiscono il calendario dei pagamenti
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno: estremi come riportati dalle fonti consultate, principio riformulato, rilevanza per il tema.
Tappa 2 – La relazione dell’OCC e il merito creditizio
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Resa nel vigore della L. 3/2012, affronta il tema del merito creditizio e della convenienza. Il tema è il rapporto tra la verifica del merito creditizio da parte del finanziatore e la valutazione di convenienza del piano. Rilevanza: conferma il peso della relazione dell’OCC, che oggi deve contenere la valutazione prevista dall’art. 68, comma 3, CCII ed è il documento in cui si stimano anche i costi della procedura.
Tappa 6 – L’ordine dei pagamenti dopo l’omologa
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Riguarda la moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII per i crediti privilegiati nel piano del consumatore. La Corte è intervenuta sulla portata della moratoria introdotta e riscritta dal legislatore, il cui limite massimo è di due anni dall’omologazione, con gli interessi legali. Rilevanza: la moratoria è una delle leve con cui il calendario del piano distribuisce le risorse tra spese di procedura, privilegiati e chirografari.
Tappa 7 – Le relazioni semestrali, gli acconti e il fondo spese
- Cass. civ., sent. n. 17721/2025. Nel concordato minore, il mancato versamento del fondo spese non comporta in automatico l’improcedibilità o la revoca, ma può rilevare sulla fattibilità del piano. Rilevanza: per analogia ragionata, indica che le somme dovute all’OCC durante la procedura pesano sul giudizio di fattibilità, anche se non ne determinano la caduta automatica.
Tappa 8 – Il ricavato dei beni ipotecati
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025. In una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, la Corte ha escluso che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, possa essere soddisfatto con precedenza sul ricavato dell’immobile ipotecato destinato al creditore garantito; ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva attribuito al credito dell’OCC un privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. Principio riformulato: il compenso dell’OCC non è una spesa generale sostenuta nell’interesse della massa, perché la procedura è volontaria e attivata nell’interesse del debitore. Rilevanza: è la pronuncia che traccia il confine della prededuzione nel sovraindebitamento.
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Cass. civ., ord. n. 6865/2025. Il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non gode di un “super privilegio” sui beni oggetto di garanzia rispetto ai creditori garantiti; respinta l’applicazione analogica delle norme fallimentari. Rilevanza: conferma l’indirizzo della n. 14401/2025 e chiude la strada a soluzioni di merito favorevoli all’OCC sul ricavato dei beni gravati.
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Cass. civ., ord. n. 12405/2025. Il compenso dell’OCC non può essere pagato in via prioritaria sul ricavato di beni ipotecati, perché la spesa è sostenuta nell’interesse del debitore e non dei creditori. Rilevanza: terza conferma nello stesso anno, che rende l’orientamento consolidato.
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Cass. civ., ord. n. 18882 del 13 giugno 2022. Richiamata dalla n. 14401/2025 come orientamento di legittimità sul combinato disposto degli artt. 111-bis, comma 2, e 111-ter, comma 3, della legge fallimentare, cioè sulle norme che nel fallimento regolavano la ripartizione dei crediti prededucibili tra massa e ricavato dei beni gravati; la pronuncia riguardava una fattispecie fiscale (IMU maturata dopo il fallimento). Rilevanza: è la radice concorsuale da cui la Cassazione ha preso le mosse per la regola del 2025; il suo contenuto specifico va letto nel testo integrale prima di utilizzarla in un atto.
Binari paralleli – Le procedure minori
- Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: anche nelle procedure di sovraindebitamento a contenuto libero, la gerarchia dei crediti non si rovescia, e la prededuzione si muove dentro questo ordine, non al di sopra di esso.
Una nota di trasparenza: le pronunce disponibili e verificabili su questo specifico tema sono, allo stato, meno numerose di quelle che servirebbero a coprire ogni tappa. Per le tappe 1, 3 e 9 il riferimento resta il testo normativo (artt. 6, 68, 71 e 72 CCII), che abbiamo riportato nella forma vigente.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, partiamo dall’incarico; se il piano è già depositato, lavoriamo sulle osservazioni; se sei in esecuzione, sulle relazioni semestrali e sul riparto; se sei arrivato alla relazione finale, sul termine assegnato dal giudice.
- Analizziamo l’accordo sul compenso con l’OCC prima della firma, verificando base di calcolo, fondo spese e modalità di pagamento, e la loro coerenza con le rate che il piano potrà sostenere.
- Ricostruiamo il passivo insieme ai commercialisti dello staff, confrontando la documentazione del debitore con le risposte degli uffici fiscali e dell’agente della riscossione arrivate nei 15 giorni dell’art. 68, comma 4.
- Verifichiamo la copertura dei costi della procedura nel piano, controllando che il compenso dell’OCC sia imputato a risorse libere e non al ricavato dei beni ipotecati destinato ai garantiti, alla luce della Cass. I ord. 14401/2025.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive da depositare con la domanda o da proporre dopo il decreto, per proteggere reddito e patrimonio destinati al piano.
- Esaminiamo le osservazioni dei creditori nei 20 giorni e predisponiamo le risposte e le proposte di modifica da sottoporre all’OCC prima della sua relazione dei 10 giorni.
- Costruiamo il calendario dei pagamenti dopo l’omologa, coordinando quota dell’OCC, eventuale moratoria biennale per i privilegiati e rate ai chirografari, in modo che ogni versamento corrisponda a una previsione del piano.
- Prepariamo la documentazione per ogni relazione semestrale, raccogliendo ricevute ed estratti e segnalando per tempo le difficoltà da sottoporre al giudice tramite l’OCC.
- Controlliamo il riparto del ricavato della vendita prima dello svincolo autorizzato dal giudice, verificando che il garantito sia soddisfatto nei limiti della sua garanzia e che l’eventuale eccedenza sia destinata correttamente.
- Interveniamo sul termine assegnato dal giudice quando il piano non risulta integralmente eseguito, predisponendo gli atti necessari o l’istanza motivata di proroga.
- Valutiamo i binari alternativi (liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) quando il piano non è più sostenibile, verificando come cambia la collocazione del compenso dell’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere il lavoro dell’organismo dall’interno, dalla stima presunta dei costi nella relazione fino alle relazioni semestrali e alla relazione finale, e saper leggere il piano con gli stessi occhi con cui lo leggeranno l’OCC e il giudice.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: se la sentenza di omologazione, il diniego o la revoca vengono impugnati, la linea difensiva non si spezza. Avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare lavorano sullo stesso fascicolo, perché nel piano del consumatore i numeri e le norme non si possono separare.
Il tempo, ancora una volta
Rimettiamo in fila le date. Il compenso dell’OCC si negozia il giorno dell’incarico, si stima nella relazione, diventa prededucibile con il concorso, si paga sulle risorse libere durante l’esecuzione, può essere anticipato con acconti in caso di riparti parziali e si liquida in via definitiva solo dopo la relazione finale. In ogni tappa c’è un modo giusto e un modo sbagliato di pagarlo; e dopo la Cass. I ord. 14401/2025, il modo sbagliato più frequente ha un nome preciso: usare il ricavato del bene ipotecato.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nel piano del consumatore lo spreco si misura in mesi di slittamento, in percentuali più basse per i creditori, in omologazioni messe a rischio.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce i tempi, le relazioni e i controlli dell’organismo, e può costruire con te un piano in cui anche i costi della procedura trovano il loro posto, nella cassa giusta e nel mese giusto.
📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere per te: scrivici oggi, i riferimenti per raggiungere lo Studio ti aspettano qui sotto, in fondo all’articolo.
