Il Fideiussore Resta Obbligato Dopo L’esdebitazione Del Debitore Principale?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci pongono più spesso i garanti: genitori che hanno firmato per il mutuo di un figlio, soci che hanno garantito i fidi della società, coniugi chiamati a rispondere per l’attività dell’altro. Le domande sono scritte come ce le fanno a voce; le risposte sono complete, ma ognuna si può leggere anche da sola.

Il punto di partenza è una norma breve. L’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti, che rende inesigibili dal debitore i crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata. Il comma 6 aggiunge che sono salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In altre parole, chi viene liberato è il debitore principale: la sua liberazione non si trasmette in automatico a chi ha garantito per lui. Il testo dell’art. 278 che citiamo è quello vigente a ottobre 2026: il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) non lo ha modificato.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova nel punto in cui si incontrano il sovraindebitamento e il diritto bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce le procedure di esdebitazione dall’interno. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è l’ambito in cui si discute della validità delle fideiussioni, delle clausole dello schema ABI e delle decadenze dell’art. 1957 c.c. Un garante ha bisogno di entrambe le competenze nello stesso momento.

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Il debitore che ho garantito ha ottenuto l’esdebitazione: sono libero anch’io?

No. L’esdebitazione libera il debitore principale, non chi ha firmato la fideiussione per lui.

È la domanda che riceviamo più spesso e la risposta è scritta nella legge. L’art. 278, comma 6, CCII dice che “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso”. Il legislatore ha previsto proprio il suo caso e ha scelto di tenere separati i due destini.

La ragione è pratica. La fideiussione serve a proteggere il creditore dal rischio che il debitore non paghi. Il rischio più grave è proprio l’insolvenza, che porta alla liquidazione e poi all’esdebitazione. Se l’esdebitazione liberasse anche il garante, la garanzia verrebbe meno proprio quando serve, e nessuna banca la accetterebbe più.

C’è poi un dato tecnico. Il comma 1 dello stesso articolo non dice che il debito si estingue: dice che il credito diventa “inesigibile dal debitore”. Il debito resta, ma non si può più chiedere a quella persona. È un beneficio personale che la legge concede a chi ha attraversato una procedura concorsuale e ne rispetta le condizioni (artt. 280 e 282 CCII). Il fideiussore non ha attraversato quella procedura e il beneficio non lo riguarda.

In concreto, dopo il decreto di esdebitazione del debitore principale la banca può:

  • chiederle la parte del credito che non è stata pagata nel riparto;
  • agire in giudizio se lei non paga, con decreto ingiuntivo o con il titolo che ha già;
  • pignorare i suoi beni, una volta ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti.

Questo non significa che debba pagare per forza. Significa che le difese vanno cercate altrove: nel contratto di fideiussione, nella sua eventuale nullità, nelle decadenze, nella sua situazione patrimoniale. Ne parliamo nelle prossime risposte. Il commento di Brocardi all’art. 278 lo riassume così: coobbligato e garante continuano a rispondere anche per la parte di credito eccedente quella soddisfatta nella liquidazione.

Ma la fideiussione non segue sempre la sorte del debito principale?

Sì, ma solo quando il debito principale è invalido o estinto. L’esdebitazione non lo rende né invalido né estinto: lo rende inesigibile verso una sola persona.

È un’obiezione sensata, perché la fideiussione è un contratto accessorio. L’art. 1939 c.c. dice che “la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale” e l’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore “tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità”. Molti garanti ne deducono che, se il debitore non deve più pagare, non devono più pagare neppure loro. Il ragionamento non regge, per tre motivi.

Primo: l’art. 1939 parla di validità. Riguarda il caso in cui il debito garantito non è mai nato validamente, per esempio un contratto nullo o firmato da altri. La Cassazione lo ha applicato in situazioni del genere. Con l’ord. n. 5569 del 1° marzo 2024 (Sez. III) ha ritenuto invalida la fideiussione su una locazione in cui la firma del conduttore era apocrifa. Con la sent. n. 1292 del 21 gennaio 2026 (Sez. III) ha ribadito che la nullità o l’inesistenza del contratto principale incide anche sulla garanzia. Il mutuo o il fido del debitore esdebitato, invece, era valido quando è stato firmato e resta valido anche dopo.

Secondo: l’esdebitazione non è un’estinzione per pagamento. L’accessorietà libera il garante quando il debito si estingue, per esempio perché è stato pagato. Lo ricorda la Cass. ord. n. 18794 del 4 luglio 2023 (Sez. III): quella ordinanza precisa però che la garanzia può tornare in vita se il pagamento viene poi revocato nel fallimento. Nel nostro caso il debito non è stato pagato: è rimasto insoddisfatto e la legge ha scelto di non farlo più pagare a quel debitore.

Terzo, ed è il motivo decisivo: l’art. 278 comma 6 è una norma speciale. Anche se l’eccezione di esdebitazione rientrasse in astratto tra quelle “spettanti al debitore” ai sensi dell’art. 1945, il comma 6 la esclude espressamente nei confronti dei garanti. La regola speciale del Codice della crisi prevale su quella generale del codice civile.

L’art. 1945 conserva comunque un ruolo importante. Il fideiussore può ancora opporre le eccezioni che riguardano il rapporto principale: nullità di clausole, interessi non dovuti, importi sbagliati, prescrizione. Quello che non può fare è invocare l’esdebitazione altrui come motivo per non pagare.

Chi sono esattamente i “coobbligati” e gli “obbligati in via di regresso”?

Sono le altre persone che, a vario titolo, devono la stessa somma insieme al debitore o al suo posto. Anche per loro vale la regola: l’esdebitazione del debitore non le libera.

La norma ne individua tre categorie.

  • Coobbligati. Sono i condebitori in solido: per esempio il coniuge che ha firmato il mutuo come co-mutuatario, o il cointestatario di un conto con fido. Non sono garanti: sono debitori a pieno titolo. Se uno dei due ottiene l’esdebitazione, l’altro resta obbligato per l’intero, secondo le regole della solidarietà.
  • Fideiussori. Sono i garanti personali: chi ha firmato una fideiussione specifica, una fideiussione omnibus. La garanzia autonoma non è una fideiussione in senso tecnico, ma il suo garante resta comunque esposto (ne parliamo più avanti).
  • Obbligati in via di regresso. Sono i soggetti tenuti a rimborsare chi ha pagato, tipicamente nei titoli di credito: chi ha girato una cambiale, per esempio, ne risponde se il debitore principale non paga.

Per chi ci scrive, la differenza tra coobbligato e fideiussore ha conseguenze pratiche. Il coobbligato non può contestare la garanzia, perché non ne ha firmata una: è debitore in proprio. Il fideiussore può invece far valere le regole della fideiussione, come l’art. 1957 c.c. o la nullità delle clausole dello schema ABI. Prima di ogni altra cosa bisogna leggere che cosa si è firmato, perché spesso i clienti non sanno se sono intervenuti come garanti o come condebitori.

Fino a quanto rispondo: per tutto il debito o solo per quello che non è stato pagato nella procedura?

Per quello che resta, nei limiti della garanzia che ha firmato.

Il riparto della procedura del debitore va a ridurre il debito. Se il creditore ha incassato qualcosa dalla liquidazione, quella somma va scalata. La garanzia copre il residuo, insieme agli interessi e alle spese, se il contratto lo prevede ed entro l’importo massimo garantito. Nelle fideiussioni omnibus quell’importo è obbligatorio ed è indicato nel modulo: è il primo numero da controllare.

Due avvertenze. La prima: il creditore deve dimostrare quanto ha ricevuto e quanto gli spetta ancora. Il fideiussore ha diritto di vedere il conto. La seconda: dopo l’apertura della procedura del debitore, gli interessi possono correre in modo diverso nella procedura e fuori. Il calcolo del residuo chiesto al garante va controllato riga per riga.


Dopo il decreto di esdebitazione, quando può venire da me la banca?

Subito. Anzi, in molti casi avrebbe potuto farlo anche prima.

Il comma 6 dell’art. 278 non pone condizioni: il creditore non deve aspettare la chiusura della procedura per rivolgersi al garante. In genere la banca agisce verso il fideiussore già durante la liquidazione, oppure lo fa al momento del riparto, quando sa quanto incasserà dalla procedura. Il decreto di esdebitazione, per lei, chiarisce soltanto una cosa: dal debitore principale non otterrà più nulla, e quindi l’unica strada che le resta è il garante.

Di solito la sequenza è questa:

  1. lettera di messa in mora al fideiussore, con il conteggio del residuo;
  2. ricorso per decreto ingiuntivo contro il fideiussore, se non paga o se non ci sono già altri titoli;
  3. atto di precetto e pignoramento (presso terzi sullo stipendio o sul conto, oppure immobiliare) una volta che il decreto è esecutivo.

Un limite importante riguarda le decadenze del contratto di fideiussione. Se la fideiussione è limitata nel tempo, o se la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, la banca potrebbe aver perso il diritto di escutere il garante perché ha aspettato troppo. Su questo punto, nell’agosto 2026 le Sezioni Unite hanno chiarito una questione decisiva, che vediamo nella risposta dedicata.

Il decreto di esdebitazione del debitore non è un titolo esecutivo contro di lei. La banca deve avere un titolo nei suoi confronti: un decreto ingiuntivo, una sentenza, oppure un mutuo notarile che la veda come parte. È proprio nell’opposizione a quel titolo che si giocano le difese del garante. Per questo i termini per opporsi vanno rispettati con precisione, come mostra la tabella più sotto.

Come si arriva al decreto di esdebitazione e io posso intervenire nel procedimento?

Prima la regola, poi il punto che le interessa.

Nella liquidazione controllata (la procedura per consumatori, professionisti e piccoli imprenditori) l’esdebitazione opera alla chiusura della procedura oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura. La dichiara il tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1, CCII). Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni. Il decreto, o il provvedimento che nega il beneficio, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124. Nella liquidazione giudiziale il meccanismo è simile (art. 281): il tribunale decide su istanza del debitore insieme al decreto di chiusura, oppure decorsi tre anni dall’apertura.

E lei? Il fideiussore che non ha ancora pagato non è un creditore del debitore. La Cassazione lo ha detto con chiarezza nella sent. n. 5964 del 6 marzo 2025 (Sez. I), in un caso regolato dalla legge fallimentare: il pagamento è il fatto che fa nascere il credito di regresso, e prima del pagamento il fideiussore non può insinuarsi al passivo, nemmeno con riserva. Se il principio vale anche nel CCII, e non ci sono ragioni testuali per escluderlo, ne derivano due conseguenze:

  • se non ha pagato prima, lei non è tra i creditori ammessi e quindi non riceve la comunicazione dell’istanza di esdebitazione, né può reclamare contro il decreto come creditore;
  • se ha pagato prima (anche in parte) e si è insinuato per quanto pagato, può partecipare al riparto, presentare osservazioni all’istanza e, se ne ricorrono i presupposti, reclamare.

Questo ha un risvolto strategico: pagare (anche solo una parte) durante la procedura del debitore permette al garante di entrare nel concorso. Non sempre è la scelta giusta, ma va valutata.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Apertura della liquidazione controllata del debitore Sentenza di apertura; termine per le domande dei creditori Non superiore a 90 giorni (art. 270, c. 2, lett. d) Tribunale; liquidatore
Insinuazione del fideiussore che ha già pagato Domanda di ammissione per la somma pagata Nel termine fissato in sentenza Liquidatore
Esdebitazione Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura (art. 282, c. 1) Tribunale
Osservazioni dei creditori ammessi Note scritte sull’istanza 15 giorni dalla comunicazione Tribunale (tramite liquidatore)
Reclamo Ricorso ex art. 124 contro il decreto 30 giorni dalla comunicazione (art. 282, c. 3) Corte d’appello
Escussione del fideiussore Messa in mora, decreto ingiuntivo In qualsiasi momento, salvo decadenze contrattuali o ex art. 1957 c.c. Tribunale competente
Opposizione del fideiussore Atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo 40 giorni dalla notifica del decreto Tribunale che ha emesso il decreto

I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Il termine di opposizione al decreto ingiuntivo, invece, è un termine del processo ordinario e segue le regole ordinarie.

Se pago io, posso poi rivalermi sul debitore che ha ottenuto l’esdebitazione?

È la domanda più difficile di questa pagina e la risposta onesta è: non esiste ancora una pronuncia della Cassazione che lo dica con chiarezza nel regime del Codice della crisi. Possiamo però mostrarle gli argomenti in campo.

Il codice civile riconosce al fideiussore che ha pagato due strumenti: la surrogazione nei diritti del creditore e l’azione di regresso verso il debitore. La surrogazione, qui, serve a poco: il fideiussore prende il posto del creditore, ma il credito del creditore verso il debitore è diventato inesigibile, e lo resta anche nelle mani del garante. Resta allora il regresso, che è un credito proprio del fideiussore.

Argomento a favore del garante. Secondo la Cass. n. 5964/2025, il credito di regresso nasce solo con il pagamento. Se il fideiussore paga dopo il decreto di esdebitazione, si potrebbe sostenere che il suo credito sia sorto dopo la procedura e che quindi non sia toccato dall’esdebitazione, che riguarda i crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito” della liquidazione. Seguendo questa lettura, il debitore esdebitato sarebbe esposto per intero al regresso.

Argomento a favore del debitore esdebitato. La fideiussione era stata firmata prima della procedura: il credito di regresso ha quindi una causa anteriore. L’art. 278, comma 2, prevede che verso i “creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso” l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. Seguendo questa lettura, il fideiussore che non si è insinuato potrebbe recuperare dal debitore esdebitato al massimo quella percentuale. In più, se il regresso fosse pieno, l’esdebitazione verrebbe svuotata proprio per i debiti garantiti, che spesso sono i più consistenti.

Va ricordato che la sent. 5964/2025 riguarda la legge fallimentare e un caso di liquidazione coatta amministrativa, e non si occupa dell’esdebitazione: va usata come argomento, non come risposta definitiva. Va ricordato anche che sul comma 2 dell’art. 278 è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale: restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione.

Il nostro consiglio è di non contare sul regresso pieno contro un debitore esdebitato. Se il debitore è un familiare, poi, il problema è soprattutto pratico: chi ha appena ottenuto l’esdebitazione di solito non ha beni da aggredire.

Quali difese posso ancora opporre alla banca?

Più di quante si pensi. Quasi tutte, però, vengono dal contratto di fideiussione e dal rapporto bancario, non dalla procedura del debitore.

Le principali, in ordine di frequenza:

  1. Nullità delle clausole conformi allo schema ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.). Se la deroga all’art. 1957 cade, torna applicabile la decadenza della banca che non ha agito in tempo contro il debitore. Ne parliamo nella risposta successiva.
  2. Decadenza ex art. 1957 c.c. La norma lega la permanenza dell’obbligo del fideiussore al fatto che il creditore abbia proposto e coltivato con diligenza le sue istanze contro il debitore entro un termine breve dalla scadenza dell’obbligazione principale. Il testo e il termine esatto vanno verificati sul contratto e sulla norma: in molte fideiussioni bancarie la deroga è scritta nel modulo.
  3. Eccezioni sul rapporto principale consentite dall’art. 1945 c.c.: interessi oltre soglia, anatocismo, commissioni non pattuite, saldo non provato. Lo stesso principio vale perfino nella garanzia autonoma per le nullità che derivano da norme imperative: la Cass. ord. n. 9071 del 31 marzo 2023 (Sez. I) ha ammesso il garante a eccepire la nullità della clausola anatocistica.
  4. Superamento dell’importo massimo garantito, sempre da verificare nelle fideiussioni omnibus.
  5. Prescrizione del credito verso il fideiussore, da calcolare caso per caso.
  6. Vizi del titolo o della notifica nel decreto ingiuntivo o nel precetto.

Una sola eccezione le è sicuramente preclusa: “il debitore è stato esdebitato, quindi non pago neanch’io”. Per il resto, la difesa si costruisce documento per documento.

La mia fideiussione omnibus potrebbe essere nulla per lo schema ABI?

Potrebbe, ma non basta che il modulo assomigli a quello dell’ABI.

Le Sezioni Unite, con la sent. n. 41994/2021 richiamata dalla giurisprudenza successiva, avevano ritenuto che le fideiussioni conformi allo schema ABI, nella parte che riproduce le clausole giudicate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia (provvedimento n. 55 del 2005), siano parzialmente nulle. Restano valide, ma senza quelle clausole: reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.

Sono poi nati due problemi: le fideiussioni firmate prima o dopo il periodo 2002-2005 esaminato dalla Banca d’Italia, e le fideiussioni specifiche (relative a un solo finanziamento) anziché omnibus. Sui due punti la giurisprudenza si era divisa. Le Sezioni Unite, con la sent. n. 24825/2026 (decisa il 12 maggio 2026 e pubblicata il 28 agosto 2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa), hanno stabilito che:

  • per le fideiussioni specifiche, o stipulate fuori dal periodo accertato, il giudice deve verificare se il modulo corrisponda a un’intesa restrittiva della concorrenza. Il provvedimento della Banca d’Italia è un elemento di prova che da solo non basta: la semplice riproduzione delle clausole non prova la nullità;
  • la banca può dimostrare che la clausola è stata oggetto di una trattativa effettiva;
  • la clausola di pagamento “a prima richiesta” è autonoma rispetto alla deroga all’art. 1957: anche se la deroga è nulla, la banca può evitare la decadenza con una richiesta stragiudiziale al garante inviata entro i termini dell’art. 1957.

L’ultimo punto conta molto per il fideiussore di un debitore esdebitato. Spesso la difesa del garante si fondava sull’idea che la banca, non avendo fatto causa al debitore entro i termini, avesse perso la garanzia. Se nel contratto c’è la clausola “a prima richiesta” e la banca ha mandato una semplice lettera in tempo, quella difesa oggi è molto più debole.

Una fideiussione omnibus firmata nel periodo coperto dal provvedimento resta il caso più favorevole al garante. Fuori da quel perimetro, bisogna costruire la prova. In ogni caso conviene raccogliere subito il modulo firmato, le date, le comunicazioni ricevute dalla banca e la prova di quando e come la banca ha chiesto il pagamento.


E se sono socio di una s.n.c. e ho anche firmato una fideiussione per la società?

Qui le regole si incrociano ed è il caso in cui vediamo più confusione.

L’art. 278, comma 5, CCII dice che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili: i soci di s.n.c. e gli accomandatari di s.a.s. Il comma 4 aggiunge che le condizioni di meritevolezza dell’art. 280 vanno verificate anche su di loro e sui legali rappresentanti. Il socio, quindi, come socio, beneficia della liberazione della società. È una differenza importante rispetto al fideiussore estraneo.

Il problema nasce quando lo stesso socio ha firmato anche una fideiussione a favore della banca per i debiti sociali, una prassi molto diffusa. Quale comma prevale: il 5, che lo libera, o il 6, che salva i diritti verso i fideiussori?

Non abbiamo trovato una pronuncia della Cassazione sul CCII che risolva la questione. Gli argomenti sono questi.

  • Per la liberazione: l’estensione del comma 5 serve a non lasciare il socio esposto per debiti che sono, in sostanza, suoi. Se la fideiussione facesse rientrare dalla finestra quello che la legge ha fatto uscire dalla porta, il comma 5 resterebbe senza effetto proprio nei casi tipici, perché le banche chiedono quasi sempre la fideiussione ai soci.
  • Per la permanenza: la fideiussione è un titolo autonomo, che il socio ha scelto di sottoscrivere in aggiunta alla responsabilità di legge. Il comma 6 non distingue tra fideiussori estranei e fideiussori soci.

C’è una precisazione da fare sul versante della legge fallimentare: la Cass. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023, sul socio di s.n.c. fallito in estensione, ha ricordato che le cause che impediscono l’esdebitazione sono tassative e che tra i creditori concorsuali del socio rientrano anche quelli della società. È un precedente utile per inquadrare la posizione del socio, ma non risolve il rapporto con la fideiussione.

Se lei è socio e garante, non dia per scontato di essere libero. In concreto, chi si trova in questa situazione dovrebbe chiedere l’esdebitazione anche nella propria posizione personale, oppure valutare una propria procedura, così da non dipendere da un’interpretazione ancora incerta. Nei soci di s.r.l., che non sono illimitatamente responsabili, il comma 5 non si applica affatto: per loro la fideiussione resta l’unica fonte di responsabilità e il comma 6 opera in pieno.

Ho garantito l’azienda di mio figlio: posso usare il piano del consumatore per i debiti della fideiussione?

Dipende da un elemento che pochi controllano: il legame che lei aveva con l’attività garantita.

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è riservata a chi ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Un fideiussore persona fisica che ha garantito un’impresa è un consumatore?

La Cassazione, con la sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025 (Sez. I), ha dato una risposta articolata:

  • il fideiussore non diventa professionista solo perché ha garantito i debiti di un’impresa;
  • la qualifica di consumatore va però esclusa quando la garanzia è funzionalmente inserita nell’attività d’impresa, cioè quando il garante ha un interesse diretto o indiretto nella vita economica della società;
  • il giudice non deve fermarsi alla cessazione formale delle cariche o al fallimento della società: deve guardare all’origine del debito e allo scopo per cui è stato contratto;
  • è il debitore a dover provare che il debito garantito è estraneo all’attività sociale.

Nel caso deciso la garante era socia di maggioranza delle società garantite, ne era stata amministratrice e aveva rinnovato le fideiussioni poco dopo aver lasciato le cariche: la Corte d’appello aveva revocato l’omologa del piano e la Cassazione ha condiviso l’impostazione.

Per un genitore che ha firmato per l’azienda del figlio senza averne quote né ruoli, le possibilità di essere considerato consumatore restano concrete. Per il socio, l’amministratore o chi ha tratto vantaggio economico dall’impresa, la strada del piano del consumatore è in salita.

Come spiega l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nelle procedure di sovraindebitamento la qualifica di consumatore si dimostra con i documenti, non con le dichiarazioni: visure storiche, verbali, estratti conto e date delle fideiussioni.

Se il piano del consumatore è precluso, restano il concordato minore e la liquidazione controllata, che non richiedono la qualifica di consumatore. La seconda porta anch’essa all’esdebitazione, questa volta del garante (vedi più avanti).

E se la mia era una garanzia “a prima richiesta” o un contratto autonomo di garanzia?

La situazione cambia, e non a suo favore. Ma bisogna prima capire che cosa ha firmato davvero.

Il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione proprio perché manca l’accessorietà. La Cass. ord. n. 19693 del 17 giugno 2022 (Sez. II) lo ha ribadito: il garante autonomo non può opporre le eccezioni del debitore principale. La Cass. ord. n. 9650/2025 (Sez. III) ha aggiunto che il garante autonomo non può eccepire neppure la cessione del credito sottostante, che è questione del rapporto principale: l’eccezione gli spetta solo se la garanzia non è autonoma.

Rispetto all’esdebitazione del debitore, la differenza pratica è minima: già il fideiussore “ordinario” non può invocarla, per il comma 6. Le differenze si vedono sulle altre difese.

  • Le nullità per violazione di norme imperative restano opponibili anche dal garante autonomo, come ha riconosciuto la Cass. 9071/2023 per l’anatocismo.
  • Se il garante è un consumatore, le clausole che limitano le sue eccezioni sono soggette alla disciplina del Codice del consumo sulle clausole vessatorie: lo ha affermato la Cass. ord. n. 14537 del 30 maggio 2025 (Sez. III).
  • La sola espressione “a prima richiesta” non trasforma automaticamente una fideiussione in garanzia autonoma: conta il contenuto complessivo del contratto. E, come visto, secondo le Sezioni Unite 24825/2026 quella clausola permette alla banca di evitare la decadenza dell’art. 1957 con una lettera stragiudiziale.

Il consiglio pratico è sempre lo stesso: leggere il contratto per intero, comprese le condizioni generali, e non fermarsi al titolo del modulo.

Una banca che non si era insinuata nella procedura del debitore può comunque escutermi?

Sì. Il comma 6 dell’art. 278 non distingue tra creditori che hanno partecipato al concorso e creditori che non lo hanno fatto: i diritti verso i garanti sono salvi in entrambi i casi.

Per il debitore principale, invece, la differenza conta. Verso i creditori per causa anteriore che non si sono insinuati, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Su questa regola, come già detto, è pendente una questione di legittimità costituzionale.

Per il garante c’è un risvolto utile. Se la banca non si è insinuata, non ha incassato nulla dal riparto: il fideiussore risponde quindi per l’intero importo garantito. Bisogna però chiedersi perché la banca non si è insinuata. Se la fideiussione richiedeva che la banca agisse con diligenza contro il debitore principale, e la deroga all’art. 1957 è nulla o non c’è, la mancata partecipazione alla procedura può diventare un argomento di difesa. Non è automatico: va valutato sul contratto e sulle date.


Rischio di perdere la casa per i debiti di un altro?

Il rischio esiste, e sarebbe sbagliato negarlo. Ma non è un esito automatico, e quasi mai è immediato.

Una volta ottenuto un titolo esecutivo nei suoi confronti, la banca può pignorare i beni del fideiussore come quelli di qualsiasi debitore: lo stipendio o la pensione nei limiti di legge, il conto corrente, gli immobili. Il fatto che il debito fosse di un altro non protegge la sua casa.

Ci sono però dei passaggi in mezzo, e ciascuno è un’occasione di difesa:

  • serve un titolo contro di lei, contro cui può opporsi;
  • prima dell’esecuzione serve un precetto, contro cui può proporre opposizione;
  • nel pignoramento immobiliare passano mesi, spesso anni, prima della vendita.

E soprattutto: il fideiussore sovraindebitato può accedere alle procedure del Codice della crisi, che sospendono le azioni esecutive e possono portare alla sua esdebitazione. Nella liquidazione controllata i beni vengono liquidati, ma alla fine il debito residuo diventa inesigibile. Nel concordato minore o nel piano del consumatore, quando sono possibili, si può proporre un pagamento parziale e sostenibile conservando la casa.

La casa si protegge meglio muovendosi prima del pignoramento, non dopo.

Quanto tempo ho prima che la banca agisca davvero?

Non c’è un tempo fisso. Ci sono però dei limiti che lavorano a suo favore.

Il primo è l’art. 1957 c.c.: se la deroga contenuta nel modulo è nulla o assente, la banca che non ha proposto e coltivato le sue istanze contro il debitore entro il termine previsto può aver perso il diritto verso il fideiussore. Secondo le Sezioni Unite 24825/2026, se c’è la clausola “a prima richiesta” basta una richiesta stragiudiziale al garante entro quel termine. Le date delle lettere ricevute dalla banca sono quindi decisive: le conservi tutte, con le buste.

Il secondo è la prescrizione del credito verso il garante, che si calcola dai singoli atti interruttivi.

Il terzo limite è pratico: la banca deve ottenere un titolo, poi notificare il precetto, poi pignorare. Ogni fase richiede tempo e ogni fase si può contestare.

Il limite reale è un altro: il tempo che lei ha non è quello che la banca le lascia, ma quello che le serve per preparare una difesa o una procedura. Una domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento richiede documenti, la relazione dell’OCC e tempi tecnici. Iniziare quando arriva il precetto è possibile, ma più rischioso.

Posso liberarmi anch’io, con una mia esdebitazione?

Sì, se è una persona fisica sovraindebitata e se ne ricorrono le condizioni. L’esdebitazione è un beneficio personale: quella del debitore principale non la riguarda, ma lei può ottenerne una sua.

La via più diretta, per chi non ha la qualifica di consumatore o non può offrire un piano, è la liquidazione controllata (art. 268 CCII). Alla chiusura, oppure decorsi tre anni dall’apertura, opera l’esdebitazione, dichiarata dal tribunale (art. 282, comma 1). Le condizioni sono quelle dell’art. 280: niente condanne per bancarotta fraudolenta o reati connessi all’attività d’impresa, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con gli organi della procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni già ottenute. A queste si aggiunge la condizione dell’art. 282, comma 2: non aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È qui che il fideiussore deve stare attento. Aver firmato garanzie molto superiori alle proprie possibilità può essere letto come colpa grave. La Cassazione ha però chiarito che la valutazione della condotta va fatta in sede di esdebitazione, non all’apertura: la liquidazione controllata non può essere negata con un giudizio di non meritevolezza (Cass. ord. n. 22074 del 31 luglio 2025, Sez. I, e Cass. ord. n. 11603 del 28 aprile 2026, Sez. I, che però considera la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento un requisito di ammissibilità).

È un limite reale: chi ha firmato fideiussioni in modo palesemente avventato rischia che l’esdebitazione venga negata. È anche una possibilità concreta: chi ha garantito in buona fede, magari per un familiare, ha argomenti solidi per ottenerla.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite con numeri realistici, non casi reali seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – Il genitore garante di un figlio consumatore.

  • Il figlio ha un prestito personale con un residuo di 38.740 €, garantito dalla madre con una fideiussione specifica (importo massimo 45.000 €, modulo del 2009 con clausola “a prima richiesta” e deroga all’art. 1957 c.c.).
  • La liquidazione controllata del figlio viene aperta giovedì 12 ottobre 2023. La banca si insinua e nel riparto incassa 4.215,60 €.
  • Decorsi tre anni, lunedì 12 ottobre 2026 il liquidatore comunica ai creditori l’istanza di esdebitazione. Le osservazioni vanno presentate entro martedì 27 ottobre 2026 (15 giorni).
  • Il decreto di esdebitazione viene comunicato lunedì 2 novembre 2026; il termine per il reclamo scade mercoledì 2 dicembre 2026 (30 giorni, che corrono anche in agosto per l’art. 9, c. 1, CCII).
  • Lunedì 16 novembre 2026 la banca scrive alla madre e le chiede 34.524,40 € (38.740 – 4.215,60), più interessi.

Esito: la madre non può invocare l’esdebitazione del figlio (art. 278, c. 6). Le difese vanno cercate altrove. La fideiussione è specifica e del 2009: dopo le Sezioni Unite 24825/2026 la sola somiglianza con lo schema ABI non basta, bisogna dimostrare che il modulo rifletteva un’intesa anticoncorrenziale. C’è poi la clausola “a prima richiesta”: se la banca le aveva inviato una richiesta scritta entro i termini dell’art. 1957, la decadenza è evitata. Restano da verificare il conteggio degli interessi e le eccezioni sul rapporto principale (art. 1945 c.c.). Se paga, il regresso verso il figlio esdebitato è, come visto, una questione aperta e comunque di scarsa utilità pratica. Se la cifra supera le sue possibilità, la madre, che non aveva ruoli nell’attività del figlio, può valutare una propria procedura da consumatrice.

Simulazione 2 – Il socio di s.r.l. con fideiussione omnibus del 2004.

  • Una s.r.l. ha un fido bancario; il credito ammesso al passivo della sua liquidazione giudiziale è di 97.418 €. Il riparto porta alla banca 9.733 €: il residuo è di 87.685 €.
  • Il socio al 50%, ex amministratore, aveva firmato nel 2004 una fideiussione omnibus fino a 150.000 €, sul modulo ABI.
  • La società ottiene l’esdebitazione con il decreto previsto dall’art. 281 CCII. Il socio di s.r.l. non è illimitatamente responsabile: il comma 5 dell’art. 278 non lo copre e il comma 6 salva i diritti della banca verso di lui come fideiussore.
  • La banca notifica un decreto ingiuntivo per 87.685 €. Il socio ha 40 giorni dalla notifica per l’opposizione.

Esito: la fideiussione è omnibus e firmata nel periodo esaminato dalla Banca d’Italia, il caso più favorevole alla tesi della nullità parziale. Se la deroga all’art. 1957 cade, bisogna ricostruire se e quando la banca ha agito contro la società, e con quali atti, dopo la scadenza del fido: i documenti decidono. Sul piano patrimoniale, il socio non può contare sul piano del consumatore. Secondo la Cass. 29746/2025, una garanzia rilasciata da un socio di maggioranza ed ex amministratore è inserita nell’attività d’impresa. Le strade realistiche sono il concordato minore o la liquidazione controllata. In quest’ultima, dopo tre anni dall’apertura, potrà chiedere la propria esdebitazione, a condizione che il tribunale non ravvisi colpa grave, malafede o frode (art. 282, c. 2).


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Se io e il debitore principale siamo entrambi in difficoltà, ha senso che lui chieda l’esdebitazione da solo?”

Quasi mai. Eppure succede spesso: il debitore principale avvia la sua procedura, la porta a termine, ottiene la liberazione e solo allora il garante scopre di essere rimasto l’unico bersaglio dei creditori. A quel punto il debitore è libero, il garante no, e il regresso verso il primo è incerto e spesso inutile.

Il motivo è semplice: l’esdebitazione del debitore principale, per il creditore, è una buona notizia sul fronte del garante. Chiarisce che dal debitore non arriverà più nulla e concentra l’attenzione su chi ha firmato la fideiussione. Più la procedura del debitore principale va bene, più la posizione del garante diventa esposta.

Per questo la domanda va fatta prima, non dopo. Quando c’è una fideiussione di mezzo, conviene esaminare entrambe le posizioni nello stesso momento:

  • se il garante è anche lui sovraindebitato, valutare una sua procedura in parallelo, o comunque coordinata. Il Codice della crisi consente anche procedure gestite insieme per i membri della stessa famiglia, ma i presupposti vanno verificati caso per caso;
  • se il garante ha patrimonio, valutare se gli convenga pagare (anche in parte) durante la procedura del debitore, così da insinuarsi per quanto pagato e partecipare al riparto, invece di pagare tutto dopo senza poter recuperare nulla;
  • in ogni caso, verificare subito la validità della fideiussione e le eventuali decadenze, prima che la banca prenda iniziative;
  • informare il garante: chi ha firmato deve sapere che la procedura del debitore è in corso, perché i tempi che gli restano dipendono anche da quella procedura.

La fideiussione lega due persone; affrontarne una sola significa spostare il problema, non risolverlo.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce che abbiamo verificato su fonti lette, con il principio riformulato e la ragione per cui contano per il garante. Dove la data non è indicata, è perché la fonte riporta solo numero e anno o perché la data cade in un giorno festivo.

  1. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 24825/2026 (camera di consiglio 12 maggio 2026, pubblicata il 28 agosto 2026). Su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa. Per le fideiussioni specifiche o stipulate fuori dal periodo accertato dalla Banca d’Italia, la nullità per intesa anticoncorrenziale va provata in concreto: il provvedimento del 2005 è un indizio, non basta da solo. La clausola “a prima richiesta” è autonoma rispetto alla deroga all’art. 1957, e la banca può evitare la decadenza con una richiesta stragiudiziale al garante. Rilevanza: ridisegna le difese del fideiussore escusso dopo l’esdebitazione del debitore.
  2. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 41994/2021 (richiamata dalle Sezioni Unite del 2026). Le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI sono parzialmente nulle nelle clausole riprodotte dall’intesa: reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957. Rilevanza: è il punto di partenza di ogni difesa basata sullo schema ABI.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5964 del 6 marzo 2025. In regime di legge fallimentare, il credito di regresso del fideiussore nasce con il pagamento; prima di pagare il fideiussore non può insinuarsi al passivo, nemmeno con riserva. Rilevanza: spiega perché il garante che non ha pagato è estraneo alla procedura e al procedimento di esdebitazione del debitore, ed è il primo argomento nella questione del regresso dopo l’esdebitazione.
  4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché garantisce un’impresa; perde la qualifica di consumatore se la garanzia è inserita nell’attività imprenditoriale e lui ha un interesse diretto o indiretto nella società. L’onere della prova è del debitore e la cessazione formale delle cariche non basta. Rilevanza: decide se il garante può usare il piano del consumatore.
  5. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1292 del 21 gennaio 2026. Anche nella garanzia autonoma la nullità o l’inesistenza del contratto principale (nel caso, firme apocrife) incide sul rapporto di garanzia, in particolare sul regresso del garante. Rilevanza: chiarisce in quali casi l’invalidità del debito si trasmette alla garanzia; l’esdebitazione non è tra questi.
  6. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5569 del 1° marzo 2024. Se l’obbligazione principale è nulla, cade anche la fideiussione accessoria (locazione con firma falsa del conduttore). Rilevanza: è l’applicazione tipica dell’art. 1939 c.c., che non riguarda il debito valido ma esdebitato.
  7. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18794 del 4 luglio 2023. L’accessorietà fa venire meno la garanzia quando il debito si estingue, ma la garanzia può tornare in vita se il pagamento viene revocato nel fallimento; la clausola di reviviscenza non è di per sé vessatoria. Rilevanza: mostra la differenza tra estinzione del debito e mera inesigibilità.
  8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9071 del 31 marzo 2023. Anche il garante autonomo può eccepire le nullità del contratto base per violazione di norme imperative, compresa la clausola anatocistica. Rilevanza: le difese sul rapporto bancario restano disponibili al garante escusso.
  9. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14537 del 30 maggio 2025. Nel contratto autonomo di garanzia con clausola che limita le eccezioni, se il garante è consumatore si applica la disciplina delle clausole vessatorie del Codice del consumo. Rilevanza: tutela in più per il garante “familiare”.
  10. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9650/2025. Il garante autonomo non può eccepire la cessione del credito sottostante; l’eccezione spetta solo se la garanzia non è autonoma. Rilevanza: conferma che bisogna distinguere fideiussione e garanzia autonoma prima di scegliere le difese.
  11. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19693 del 17 giugno 2022. Il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione per l’assenza di accessorietà: il garante non può opporre le eccezioni del debitore principale. Rilevanza: delimita l’ambito dell’art. 1945 c.c.
  12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025. Se il debitore era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione chiesta dopo resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: per stabilire se al debitore principale si applica l’art. 278 CCII o la vecchia disciplina, bisogna partire dalla data di apertura della sua procedura.
  13. Cass. civ., ord. n. 15359 del 31 maggio 2023. Sul socio di s.n.c. fallito in estensione: le cause che impediscono l’esdebitazione sono tassative e tra i creditori del socio rientrano quelli della società. Rilevanza: inquadra la posizione del socio illimitatamente responsabile, utile per leggere l’art. 278, c. 5.
  14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025, e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026. La liquidazione controllata non si nega per mancanza di meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. La seconda richiede però una relazione dell’OCC completa sulle cause dell’indebitamento, controllata dal giudice. Rilevanza: il fideiussore sovraindebitato può accedere alla liquidazione controllata anche se ha firmato garanzie imprudenti; il problema si pone dopo.
  15. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito gli atti sulla questione di legittimità dell’art. 278, c. 2, per un difetto di notifica ai creditori; le ordinanze di rimessione sono state ripubblicate in G.U. il 23/9/2026 e la questione è di nuovo in attesa di decisione. Rilevanza: il comma 2 è vigente, ma è sotto esame e incide sulla tesi del regresso limitato del garante.

Le Sezioni Unite del 2026 ricordano anche l’orientamento secondo cui la clausola “a prima richiesta” permette di evitare la decadenza con una richiesta stragiudiziale (Cass. n. 34678/2024 e n. 5179/2025) e l’orientamento contrario (Cass. n. 20648/2024), che hanno risolto nel primo senso.


E voi, concretamente, cosa fate?

Per il garante che si trova a rispondere dopo l’esdebitazione del debitore principale, lo Studio svolge queste attività:

  1. Leggiamo il contratto di garanzia per intero, condizioni generali comprese, e stabiliamo se lei è fideiussore, garante autonomo o condebitore: da questa qualificazione dipendono tutte le difese.
  2. Confrontiamo il modulo con lo schema ABI e, alla luce delle Sezioni Unite 24825/2026, valutiamo quale prova serve per far valere la nullità parziale nel suo caso (omnibus o specifica, data di sottoscrizione).
  3. Ricostruiamo la cronologia delle iniziative della banca contro il debitore e contro di lei, per verificare la decadenza ex art. 1957 c.c. e l’effetto delle richieste stragiudiziali.
  4. Ricalcoliamo il residuo chiesto, scalando quanto incassato nel riparto e controllando interessi, commissioni e importo massimo garantito, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  5. Esaminiamo il fascicolo della procedura del debitore principale: data di apertura, regime applicabile (CCII o legge fallimentare), stato passivo, riparti, decreto di esdebitazione.
  6. Redigiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo o al precetto quando ci sono i presupposti, nel rispetto dei termini.
  7. Valutiamo il regresso: se e quando conviene pagare durante la procedura del debitore, e che cosa si può realisticamente recuperare dopo.
  8. Verifichiamo se lei può accedere al piano del consumatore raccogliendo i documenti richiesti dalla Cass. 29746/2025 (visure storiche, cariche, quote, finalità della garanzia).
  9. Impostiamo e seguiamo la sua procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata) fino alla domanda di esdebitazione, coordinandola, quando è possibile, con quella del debitore principale.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal tribunale al reclamo fino al ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il garante, l’abilitazione più pertinente è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento: chi lavora con gli OCC sa come si costruisce una relazione sulle cause dell’indebitamento e come il tribunale valuta la colpa grave di chi ha firmato garanzie sproporzionate. Accanto a questa c’è il coordinamento dello staff in diritto bancario, che è il terreno delle nullità ABI e dell’art. 1957 c.c.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, perché a seguirla è lo stesso avvocato cassazionista. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle difese e sulle procedure, i secondi sui conteggi, sui riparti e sul piano.


In sintesi

Tre messaggi emergono da queste risposte.

Primo: l’esdebitazione del debitore principale non libera il fideiussore. L’art. 278, comma 6, CCII lo dice espressamente, e l’accessorietà della fideiussione (artt. 1939 e 1945 c.c.) non porta a un risultato diverso, perché il debito garantito non è nullo né estinto: è soltanto inesigibile verso quel debitore.

Secondo: il garante ha comunque delle difese, ma vanno cercate nel contratto e nel rapporto bancario. Contano la nullità delle clausole ABI, la decadenza dell’art. 1957 (da rileggere dopo le Sezioni Unite 24825/2026), i conteggi e il massimale. Il regresso verso il debitore esdebitato e la posizione del socio garante restano questioni aperte.

Terzo: il fideiussore sovraindebitato può ottenere una propria esdebitazione. La strada dipende dal suo legame con l’attività garantita (Cass. 29746/2025), e conviene percorrerla in modo coordinato con quella del debitore principale.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la posizione del garante si colloca tra due ambiti: le procedure di sovraindebitamento, seguite dall’Avvocato come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il contenzioso bancario sulle fideiussioni, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che coordina.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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