Chi prepara un concordato minore di solito si pone la domanda dal proprio lato del tavolo: “quanto devo offrire, come minimo, ai creditori senza garanzia?”. È una domanda legittima, ma incompleta. La domanda giusta è un’altra: che cosa farà il creditore chirografario quando leggerà la percentuale che gli offro, e quali strumenti ha davvero per opporsi? Perché la risposta tecnica alla prima domanda è sorprendentemente breve. Nel concordato minore in continuità il Codice della crisi non fissa alcuna soglia minima di soddisfazione dei chirografari. Nel concordato minore liquidatorio la legge chiede una finanza esterna che aumenti “in misura apprezzabile” l’attivo, ma non riproduce il 20% che l’art. 84, comma 4, impone al concordato preventivo liquidatorio. Tribunali di merito hanno omologato proposte con chirografari allo 0%.
Se la legge non mette un pavimento numerico, il pavimento lo mettono i creditori e il giudice: con il voto, con il silenzio che vale assenso, con la contestazione della convenienza rispetto alla liquidazione controllata. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questo il filo dell’articolo: ricostruire, una per una, le mosse che un creditore chirografario razionale può giocare contro una proposta “magra”, i limiti che la legge gli impone e le contromosse che il debitore può preparare prima ancora di depositare il ricorso.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il punto in cui si decide la partita del concordato minore, la relazione dell’Organismo con il confronto tra proposta e liquidazione. A questo si somma la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, pertinente perché il concordato minore è lo strumento dell’imprenditore minore e del professionista, e quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado.
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Chi hai di fronte: il creditore chirografario e la sua aritmetica
Il creditore chirografario non è un’entità astratta. Nella pratica del concordato minore ha volti molto concreti: il fornitore che ha consegnato merce a credito e non è stato pagato, la banca per lo scoperto di conto non assistito da garanzie, la finanziaria del prestito personale, il professionista che ha prestato servizi all’impresa, la società che ha acquistato in blocco crediti deteriorati. A questi si aggiungono i creditori privilegiati “degradati”: l’erario, gli enti previdenziali, gli stessi artigiani o lavoratori privilegiati, per la parte del loro credito che non trova capienza sul valore dei beni. Il Codice lo dice in modo esplicito: secondo l’art. 79, comma 1, CCII i privilegiati soddisfatti solo in parte sono equiparati ai chirografari per la parte residua, anche ai fini del voto.
Dal suo punto di vista, conviene ragionare in termini di confronto, non di principio. Il chirografario sa che nella liquidazione controllata verrà dopo tutti i creditori con prelazione e dopo le spese della procedura. Sa che, per un imprenditore minore con attivo modesto, la parte del ricavato che arriva ai chirografari è spesso minima o nulla. Sa anche che una liquidazione richiede tempo: vendite competitive, aste che possono andare deserte, ribassi, costi del liquidatore. La sua domanda reale non è “quanto mi spetta”, ma “quanto incasserei, e quando, se la proposta venisse respinta”.
Questa è la chiave di lettura di tutto ciò che segue. Il chirografario che riceve una proposta al 3% non la valuta in astratto: la confronta con lo 0,5% che otterrebbe forse tra quattro anni in liquidazione, oppure con il 12% che otterrebbe se il debitore avesse un immobile libero da ipoteche che il piano non mette a disposizione. Nel primo caso, il suo interesse razionale è accettare o restare in silenzio. Nel secondo, ha un argomento forte per votare contro e contestare la convenienza.
C’è poi una seconda variabile: il costo dell’opposizione. Votare contro costa pochissimo: una PEC all’OCC entro il termine. Contestare la convenienza in sede di omologazione costa di più, perché richiede un difensore, una stima alternativa, a volte un consulente. Il creditore con un credito di 2.800 euro difficilmente sosterrà quei costi; la banca con 74.000 euro di scoperto o il cessionario di un portafoglio di crediti lo farà se intravede un margine. Più è alto il credito chirografario, più è probabile che la contestazione arrivi, e più deve essere solida la comparazione che la previene.
La terza variabile è il peso nel voto. Il concordato minore si approva con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e il silenzio vale consenso. Il chirografario che pesa per il 40% del passivo votante è un attore decisivo; quello che pesa per l’1% conta poco nel calcolo della maggioranza, ma conserva comunque il diritto di contestare la convenienza in sede di omologa, perché quel diritto non dipende dal peso del suo credito.
Infine, c’è il creditore che non può giocare affatto alcune mosse. Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (art. 80, comma 4, CCII). E alcuni soggetti non votano proprio: coniuge, conviventi, parenti e affini fino al quarto grado, società del gruppo, cessionari di crediti acquistati meno di un anno prima della domanda, creditori in conflitto d’interessi (art. 79, comma 2, CCII). Conoscere in anticipo chi ha in mano quali carte permette di disegnare la proposta in modo che le mosse dell’avversario restino senza presa.
Un’ultima osservazione sulla psicologia economica dell’avversario. Il chirografario sa di essere l’anello debole della graduazione, e proprio per questo tende a concentrare le sue energie su due punti: verificare che il debitore non nasconda valore (un bene non inserito, un’azione revocatoria non considerata, redditi sottostimati) e verificare che il sacrificio richiesto a lui non sia sproporzionato rispetto a quello richiesto agli altri. Se la proposta è trasparente su questi due fronti, l’avversario razionale ha pochi motivi per combattere. Se invece lascia zone d’ombra, la percentuale offerta, anche se più alta del necessario, non lo convincerà.
Prima mossa: leggere la proposta e decidere se il silenzio gli conviene
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è ricevere dall’OCC la comunicazione del decreto di apertura e della proposta. Secondo l’art. 78, comma 1, CCII, se la domanda è ammissibile il giudice apre la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori. Con lo stesso decreto, secondo l’art. 78, comma 2, lettera c), il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni.
In quel termine il chirografario ha tre opzioni: aderire espressamente, dichiarare la mancata adesione, oppure tacere. E qui la legge gli consegna un’informazione decisiva: secondo l’art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, il creditore si intende consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per un creditore con un credito piccolo e una pratica tra centinaia, il silenzio è la scelta a costo zero. Non deve analizzare la relazione dell’OCC, non deve incaricare nessuno, non deve esporsi. Se la proposta gli offre una percentuale bassa ma superiore a quella che stimerebbe in liquidazione, il silenzio coincide anche con il suo interesse economico. I grandi creditori istituzionali, invece, hanno uffici dedicati e procedure interne: per loro il silenzio non è inerzia, ma una scelta ponderata, spesso tradotta in adesione espressa o in un dissenso motivato.
Il silenzio, però, ha un rischio che il creditore accorto conosce bene: una volta scaduto il termine, il consenso è acquisito “nei termini in cui la proposta è stata trasmessa”. Se poi emergesse un elemento di valore che avrebbe cambiato il suo giudizio, il margine per rimediare si riduce molto. Per questo il chirografario con un credito rilevante, quando la percentuale è molto bassa, tende a non tacere: o aderisce dopo aver ottenuto chiarimenti, o dichiara il proprio dissenso per conservare la massima libertà di manovra.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone tempi e forme precise. Il termine è quello fissato dal giudice nel decreto, non superiore a trenta giorni: oltre quel termine il silenzio si trasforma in assenso. La dichiarazione deve arrivare all’OCC via PEC, e con essa il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 78, comma 4, CCII). Un dissenso arrivato fuori termine, o comunicato a un soggetto diverso dall’OCC, rischia di non essere computato.
Il creditore non può nemmeno bloccare la procedura impugnando il decreto di apertura: il decreto che dichiara aperta la procedura non è soggetto a reclamo (art. 78, comma 1, CCII). Le sue contestazioni devono confluire nel canale previsto: la dichiarazione all’OCC e, se del caso, la contestazione della convenienza davanti al giudice dell’omologazione.
Va ricordato anche che la giurisprudenza di merito ha applicato il silenzio-assenso persino ai creditori pubblici. La rassegna pubblicata su EC News il 31 agosto 2026 riferisce che la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 498/2025, ha considerato la maggioranza dei creditori favorevoli il principale indice di idoneità della proposta e ha confermato l’omologazione anche con voti non espressi da enti pubblici, applicando il silenzio-assenso. La stessa rassegna segnala che una bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione nell’estate 2026, contesta questa lettura: è un punto da monitorare, ma oggi la regola scritta nel Codice non distingue tra creditori pubblici e privati.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa non è sperare nel silenzio dei creditori, ma rendere il silenzio la scelta razionale anche per il chirografario più attento. In concreto significa tre cose.
La prima: una proposta leggibile. Il creditore che riceve un documento chiaro, con una tabella che mette a confronto ciò che riceverà con il concordato e ciò che riceverebbe in liquidazione controllata, ha meno ragioni per diffidare. Il creditore che riceve un piano opaco, con percentuali senza spiegazione, tende a votare contro per prudenza.
La seconda: una relazione dell’OCC completa. La rassegna già citata riferisce che la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 28576/2025, ha ritenuto la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC un presupposto di ammissione, il cui accertamento spetta al giudice di merito e non si riduce a un controllo formale; e che con l’ordinanza n. 11603/2026 ha ribadito che la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore. Una relazione robusta non è solo un requisito: è il documento che il chirografario legge per decidere se tacere.
La terza: la mappa preventiva dei voti. Prima del deposito si calcola il peso di ciascun creditore sul passivo votante, si individuano quelli esclusi dal voto ai sensi dell’art. 79, comma 2, si stimano i creditori che probabilmente taceranno. Se la maggioranza è già garantita dai consensi e dai silenzi prevedibili, il voto contrario di un singolo chirografario non sposta il risultato; resta solo la sua eventuale contestazione della convenienza, che va prevenuta con le mosse descritte più avanti.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 25/2026, decisa il 20 febbraio 2026 e pubblicata il 2 marzo 2026, ha omologato un concordato minore in continuità di un imprenditore individuale nel quale, dopo la correzione di un errore materiale con decreto dell’11 aprile 2026, ai chirografari era destinato lo 0%. La sentenza dà atto che la proposta è stata approvata con il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate per la parte degradata al chirografo e senza altre manifestazioni di voto, e che non sono state proposte contestazioni sulla convenienza. È la dimostrazione pratica di come il meccanismo del voto e del silenzio-assenso operi anche su proposte con percentuali minime o nulle.
Seconda mossa: il voto contrario e la coalizione per bloccare la maggioranza
La mossa
Se la percentuale offerta non lo convince, la mossa successiva del chirografario è il voto contrario: la dichiarazione di mancata adesione inviata all’OCC nel termine. Da sola, però, raramente basta. Il chirografario sa che il concordato minore passa con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79, comma 1, CCII), e che i consensi espressi e i silenzi si sommano. Per questo, quando ha un interesse forte, cerca di aggregare altri creditori: altri fornitori, altri istituti, a volte gli stessi creditori pubblici per la parte degradata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene votare contro quando ritiene che il rigetto della proposta possa portargli qualcosa in più: una liquidazione controllata con un attivo migliore di quello dichiarato, oppure una nuova proposta più generosa. Il voto contrario è anche una leva negoziale: annunciare il dissenso prima della scadenza del termine può indurre il debitore a migliorare la proposta, se i tempi lo consentono.
Al contrario, il chirografario preferisce non votare contro quando il suo peso è irrilevante, quando la liquidazione gli darebbe ancora meno, o quando teme che il rigetto porti a una procedura lunga e costosa con un esito incerto. Per molti creditori professionali la scelta dipende da un calcolo di recupero atteso: percentuale offerta, tempi di pagamento, probabilità di riuscita del piano, a confronto con il recupero atteso dalla liquidazione al netto di costi e tempi.
I suoi limiti
La maggioranza si calcola sui crediti ammessi al voto, e alcuni crediti per legge non votano e non sono computati. L’art. 79, comma 2, CCII esclude il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sotto comune controllo, i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda e i creditori in conflitto d’interessi. Il chirografario che ha comprato il credito pochi mesi prima del deposito, magari proprio per pesare nel voto, scopre di non poter votare.
C’è poi la regola anti-concentrazione: secondo l’art. 79, comma 1, se un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È un limite che taglia in due direzioni. Impedisce al debitore di far approvare la proposta grazie a un solo creditore compiacente, ma impedisce anche al creditore dominante di imporre da solo l’approvazione. Non impedisce, invece, a un creditore che detiene più della metà dei crediti di bocciare la proposta con il suo solo dissenso, perché in quel caso la maggioranza dei crediti manca.
Se la proposta prevede classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1). Il chirografario dissenziente può quindi cercare di dominare una classe; ma se le classi sono costruite in modo omogeneo e coerente, il suo dissenso resta confinato.
Infine il silenzio: la coalizione deve concretizzarsi in dichiarazioni espresse e tempestive. Ogni creditore che non scrive all’OCC nel termine viene contato come favorevole. Una coalizione annunciata ma non formalizzata si dissolve nel silenzio-assenso.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la proposta sapendo in anticipo chi può bloccarla e con quale peso. Il lavoro si fa prima del deposito, su tre piani.
Sul piano dei numeri: si costruisce la mappa del passivo votante, escludendo i soggetti dell’art. 79, comma 2, e si verifica se esiste un creditore che da solo supera la metà dei crediti. Se esiste, la proposta deve essere pensata per lui: il suo dissenso basta a far mancare la maggioranza. Se non esiste, si calcola quale combinazione di dissensi potrebbe raggiungere la soglia, e su quei creditori si concentra il dialogo preventivo.
Sul piano delle classi: l’art. 74, comma 3, CCII consente la suddivisione dei creditori in classi ed è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Classi costruite su interessi economici omogenei (fornitori strategici che proseguiranno il rapporto con l’impresa, creditori finanziari, creditori pubblici degradati) permettono trattamenti differenziati giustificati: per esempio una percentuale più alta ai fornitori indispensabili alla continuità. Il Tribunale di Roma, nel decreto di apertura del 13 maggio 2026 di un concordato minore liquidatorio, dà conto proprio di una proposta articolata in classi con percentuali diverse per i crediti chirografari o degradati (4%, 3% e 2%).
Sul piano del dialogo: il creditore dissenziente prima del termine è un creditore con cui si può ancora parlare. Una modifica migliorativa, un pagamento anticipato, una garanzia aggiuntiva offerta da un terzo possono trasformare un no in un sì, nei limiti in cui il procedimento consente di integrare la proposta.
Le pronunce che ti proteggono
La Corte d’Appello di Cagliari, nella sentenza n. 498/2025 riferita dalla rassegna di EC News del 31 agosto 2026, ha valorizzato la maggioranza favorevole come principale indice dell’idoneità della proposta. Per il debitore è un argomento importante: quando la maggioranza c’è, il giudice parte dal presupposto che i creditori abbiano già espresso il loro giudizio di convenienza. La stessa rassegna ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 1521/2013, che distingue la fattibilità giuridica, oggetto del controllo del giudice, dalla convenienza economica, rimessa ai creditori: il voto dei chirografari è il luogo naturale in cui si esprime il giudizio sulla percentuale.
Terza mossa: invocare il 20% del concordato preventivo liquidatorio
La mossa
Questa è la mossa più “giuridica” del creditore chirografario, e anche quella che più spesso si fonda su un equivoco. Di fronte a un concordato minore che non prosegue l’attività e che offre ai chirografari il 3%, il creditore (o il suo difensore) sostiene che la proposta è inammissibile perché non rispetta la soglia minima del 20% prevista per il concordato preventivo liquidatorio. Il ragionamento si appoggia all’art. 74, comma 4, CCII, secondo cui per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo.
La norma invocata è l’art. 84, comma 4, CCII. Secondo il testo vigente (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), nel concordato preventivo con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo disponibile alla data della domanda e deve assicurare ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza il soddisfacimento in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo; le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%, e si considerano esterne anche le risorse apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene tentare: se la tesi venisse accolta, la proposta al 3% sarebbe dichiarata inammissibile e il debitore sarebbe costretto a reperire risorse per arrivare al 20%, oppure ad affrontare la liquidazione controllata. In entrambi i casi il chirografario guadagna potere contrattuale. È una mossa che costa poco in termini di argomentazione, perché si limita a richiamare una norma scritta.
Il creditore accorto, però, sa che la mossa è debole quando il concordato è in continuità: lì nemmeno nel concordato preventivo esiste una soglia del 20%. E sa che la mossa diventa fragile anche nel liquidatorio, perché il concordato minore ha una regola propria sulla finanza esterna.
I suoi limiti
Il rinvio dell’art. 74, comma 4, opera solo per quanto non previsto e solo per le norme compatibili. E la questione della finanza esterna nel concordato minore liquidatorio è espressamente prevista. Secondo l’art. 74, comma 2, CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, fuori dai casi di prosecuzione dell’attività il concordato minore può essere proposto solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Il legislatore, cioè, ha scritto una regola specifica per il concordato minore liquidatorio, e in quella regola non ha messo percentuali: né il 10% di risorse esterne, né il 20% per i chirografari.
Nel concordato minore in continuità, poi, la soglia del 20% non ha alcun aggancio: neppure il concordato preventivo in continuità la prevede, perché l’art. 84, comma 4, riguarda solo il concordato con liquidazione del patrimonio. L’art. 74, comma 1, consente il concordato minore quando permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, e il comma 3 chiarisce che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma.
La giurisprudenza di merito si è già espressa nel senso dell’inapplicabilità. Il Tribunale di Roma, Sezione XIV civile, nel decreto di apertura del concordato minore liquidatorio del 13 maggio 2026, richiama un proprio precedente provvedimento del 25 febbraio 2026 che ha ritenuto l’art. 84, comma 4, inapplicabile al concordato minore; e in quel caso una finanza esterna di 56.000 euro è stata ritenuta sufficiente a integrare l’incremento apprezzabile dell’attivo richiesto dall’art. 74, comma 2, con chirografari soddisfatti in percentuali tra il 2% e il 4% a seconda della classe. Il decreto fa riferimento a un orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza però indicarne gli estremi: per questo non lo attribuiamo ad alcuna specifica pronuncia della Cassazione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non subire la discussione sul 20%, ma spostarla sul terreno dove il concordato minore ha regole proprie: la finanza esterna apprezzabile e la convenienza rispetto alla liquidazione. Per il debitore che propone un concordato minore liquidatorio questo significa:
- documentare con precisione la finanza esterna: chi la apporta, a quale titolo, con quali garanzie di effettiva disponibilità (un impegno irrevocabile, un deposito vincolato, una fideiussione);
- dimostrare che l’incremento dell’attivo è “apprezzabile” non in astratto, ma rispetto all’attivo disponibile alla data della domanda: un apporto di 15.000 euro su un attivo di 20.000 euro pesa molto più di un apporto di 15.000 euro su un attivo di 600.000 euro;
- spiegare dove va la finanza esterna: se serve a migliorare la posizione dei chirografari, la proposta deve dirlo con chiarezza, perché è proprio quell’apporto che distingue il concordato dalla liquidazione.
Nel concordato in continuità la difesa è ancora più semplice: la soglia non esiste, e l’unico confronto che conta è quello con l’alternativa liquidatoria per il creditore che contesta. Rimane però aperta, in dottrina e nella prassi, la questione se e in quale misura si applichi al concordato minore in continuità la regola dell’art. 84, comma 3, secondo cui nel concordato preventivo in continuità la proposta deve prevedere per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. La sentenza di Trani n. 25/2026 ha omologato una continuità con chirografari allo 0% senza affrontare il tema; un difensore prudente, quando la percentuale è nulla, documenta comunque l’utilità che i chirografari ricavano dalla prosecuzione dell’attività, per esempio la continuazione dei rapporti di fornitura.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: nel concordato minore la percentuale non si difende con un numero, si difende con un confronto documentato.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre al Tribunale di Roma (decreto del 13 maggio 2026 e provvedimento del 25 febbraio 2026 ivi richiamato), è utile il Tribunale di Ancona, sentenza n. 8/2024, riferita dalla rassegna di EC News: la convenienza è stata verificata come idoneità effettiva della proposta a realizzare lo scopo, con un confronto concreto tra circa 25.200 euro ricavabili in liquidazione e circa 30.200 euro offerti dal concordato minore grazie alla finanza esterna. È esattamente il tipo di dimostrazione che neutralizza la mossa del 20%: il punto non è raggiungere una soglia fissa, ma dimostrare che l’apporto esterno porta ai creditori più della liquidazione.
Quarta mossa: la contestazione della convenienza in sede di omologazione
La mossa
Se la proposta è approvata nonostante il suo voto contrario, al chirografario resta la mossa più incisiva: contestare la convenienza davanti al giudice dell’omologazione. L’art. 80, comma 3, CCII stabilisce che, se un creditore o altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Qui sta la vera risposta al titolo dell’articolo. Il limite minimo della percentuale ai chirografari non è un numero fisso: è, per ciascun creditore che contesta, quanto otterrebbe nella liquidazione controllata. Una proposta al 2% è inattaccabile sotto questo profilo se in liquidazione il chirografario otterrebbe l’1%; una proposta al 15% è vulnerabile se in liquidazione otterrebbe il 22%.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il chirografario contesta la convenienza quando crede di poter dimostrare che la liquidazione gli darebbe di più. Gli argomenti tipici sono: beni sottostimati nella relazione dell’OCC; beni omessi; azioni revocatorie o di responsabilità che un liquidatore potrebbe esercitare; redditi futuri del debitore che, in liquidazione controllata, verrebbero in parte acquisiti all’attivo; tempi di pagamento del piano così lunghi da erodere il valore reale della percentuale offerta.
Preferisce invece non contestare quando la comparazione dell’OCC è analitica e motivata, quando i beni sono gravati da ipoteche che ne assorbono il valore, quando le spese di una liquidazione eroderebbero gran parte del ricavato. In questi casi contestare significa sostenere costi di difesa e di consulenza per un esito con scarse probabilità, e un creditore razionale lo sa.
I suoi limiti
Il primo limite è soggettivo: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza (art. 80, comma 4, CCII). È una preclusione che riguarda tipicamente il finanziatore che ha concesso credito senza valutare in modo adeguato il merito creditizio. La rassegna di EC News riferisce che la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 21048/2025, ha chiarito che la preclusione colpisce solo la contestazione di convenienza e non le altre difese giuridiche del creditore; e che il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 11/2025, ha escluso dalla contestazione un finanziatore che aveva erogato credito pur conoscendo una segnalazione a sofferenza.
Il secondo limite è probatorio: la contestazione deve essere specifica. La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2962/2024, citata nella stessa rassegna, ha affermato che non bastano rilievi generici sulle azioni esperibili in liquidazione, ma servono elementi concreti e una prognosi motivata. Il chirografario che si limita a dire “in liquidazione si otterrebbe di più” senza indicare quali beni, quali azioni, quali valori, non sposta la valutazione del giudice.
Il terzo limite è di metodo: lo scenario liquidatorio va costruito come una prognosi realistica. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026, riferita dalla rassegna, ha precisato che il valore di liquidazione è quello realizzabile in sede liquidatoria al netto delle spese, tenendo conto di vincoli concreti e della perdita di autorizzazioni o licenze che la cessazione dell’attività comporterebbe. Per un’impresa in continuità questo argomento pesa molto: il valore dell’azienda in funzionamento spesso non sopravvive alla liquidazione.
Il quarto limite è che il confronto riguarda il credito dell’opponente, non l’interesse generale del ceto creditorio: il giudice verifica se quel creditore otterrebbe almeno quanto in liquidazione. Il chirografario non può contestare la convenienza invocando la posizione di altri creditori.
La tua contromossa
La contromossa chiave è anticipare la contestazione con una comparazione che il creditore non possa smontare. Una comparazione efficace ha alcune caratteristiche ricorrenti nella giurisprudenza di merito riportata dalla rassegna di EC News: indica il valore di realizzo dei beni al netto di costi e ribassi d’asta; stima la quota di reddito che sarebbe acquisita alla liquidazione, in genere su un orizzonte di tre anni; considera le azioni giudiziarie realisticamente esperibili, con la loro probabilità di successo e i loro costi; sottrae le prededuzioni; attualizza i flussi quando il piano prevede pagamenti dilazionati. Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 254/2024, ha per esempio applicato un abbattimento del 40% per le aste deserte al valore di un diritto di usufrutto e ha stimato la quota di reddito disponibile su 36 mesi.
A questo si aggiunge l’attenzione al fattore tempo. Secondo la stessa rassegna, la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 20725/2025, ha riconosciuto al giudice di merito la valutazione di convenienza e ha censurato un ricorso che ignorava il fattore temporale. Per il debitore la lezione è doppia: un piano lungo deve dimostrare che la percentuale, attualizzata, resta superiore alla liquidazione; un piano breve è più facile da difendere.
Se il creditore opponente è un finanziatore, la contromossa include la verifica del merito creditizio: conviene chiedere all’OCC di esaminare, come l’art. 68, comma 3, impone espressamente per il piano del consumatore, se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio in relazione al reddito disponibile del debitore. Dove emerge una concessione abusiva del credito, l’art. 80, comma 4, chiude la porta alla contestazione di convenienza.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle decisioni già citate, la rassegna riporta il Tribunale di Avezzano, sentenza n. 357/2025, secondo cui la falcidia non deve tradursi in un’espropriazione non indennizzata e la compressione del diritto del creditore dissenziente è giustificata solo se egli non ottiene dalla proposta meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. È la formulazione del limite in termini di garanzia, ed è anche la misura esatta della difesa: se il confronto regge, la percentuale bassa regge con esso. La stessa rassegna ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022, ha descritto in questi termini la regola dell’omologazione in presenza di contestazione, e con la sentenza n. 245/2019 ha qualificato la convenienza come vera e propria regola di giudizio.
Quinta mossa: attaccare la struttura della proposta (prelazioni, classi, trattamento differenziato)
La mossa
Il chirografario che non riesce a vincere sul terreno della convenienza può spostarsi su quello della struttura. La domanda che si pone è: la proposta rispetta le regole sulla distribuzione del valore? Le classi sono costruite in modo corretto? Il trattamento che ricevo è giustificato rispetto a quello di altri creditori di pari grado? Se la risposta è negativa, la contestazione non riguarda più la convenienza, ma l’ammissibilità o l’omologabilità della proposta, e il giudice può rilevare il vizio anche d’ufficio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene questa mossa quando la proposta paga i chirografari “a macchia di leopardo”: un fornitore al 30% e un altro al 2% senza una ragione economica dichiarata; oppure quando i chirografari ricevono qualcosa mentre i privilegiati non sono integralmente soddisfatti sul valore dei beni, e la distribuzione non è sorretta da finanza esterna. Questo secondo scenario, paradossalmente, può essere sollevato anche da un creditore privilegiato, ma il chirografario lo usa quando a essere favoriti sono altri chirografari a suo danno.
Preferisce non farla quando la proposta è costruita con classi omogenee e motivate, o quando la differenza di trattamento è finanziata da risorse esterne che la legge consente di distribuire più liberamente.
I suoi limiti
La regola dell’ordine delle prelazioni protegge prima di tutto i creditori di grado superiore, non i chirografari. Secondo la massima riportata da Brocardi, la Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha affermato che nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII, e che il mancato rispetto è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. Per il chirografario questo principio è un’arma a doppio taglio: se i privilegiati non sono integralmente soddisfatti sul valore dei beni, una proposta che dà qualcosa ai chirografari con quel valore è a rischio; ma una proposta che dà zero ai chirografari proprio perché il valore è assorbito dai privilegiati è coerente con la graduazione. È esattamente lo schema della sentenza di Trani n. 25/2026: privilegiati soddisfatti in parte, chirografari allo 0%.
Il Tribunale di Milano, sentenza n. 263/2025, riportata dalla rassegna di EC News, ha aggiunto che il rispetto dell’ordine delle prelazioni riguarda anche i tempi della soddisfazione, non solo le percentuali. Il chirografario può quindi far valere il vizio se il piano paga i chirografari prima dei privilegiati senza giustificazione.
Nel concordato in continuità il quadro è più articolato. Secondo l’art. 84, comma 6, CCII, nel concordato preventivo in continuità il valore di liquidazione si distribuisce nel rispetto della graduazione, mentre per il valore eccedente basta che le classi di grado superiore ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (la cosiddetta priorità relativa); le risorse esterne possono derogare a questa regola. Il Tribunale di Roma, Sezione XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025 (riferita da NT+ Diritto), ha applicato la regola della priorità relativa in un concordato minore di un professionista, con cram down sul Fisco. Il chirografario non può pretendere che il valore eccedente prodotto dalla continuità gli sia destinato secondo la priorità assoluta, se la proposta rispetta la priorità relativa.
Sulle classi, infine, il margine dell’avversario è definito dall’art. 74, comma 3: le classi sono facoltative, salvo che per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i quali la formazione è obbligatoria. La loro omissione in quel caso è un vizio che il chirografario può far valere.
La tua contromossa
La contromossa chiave è scrivere nella proposta la ragione economica di ogni differenza di trattamento. Se i fornitori strategici ricevono il 12% e i creditori finanziari il 3%, la proposta deve spiegare che i primi sono indispensabili alla continuità e che la loro collaborazione genera il flusso con cui si pagano anche gli altri. Se i chirografari ricevono qualcosa mentre i privilegiati sono falcidiati, la proposta deve indicare che la somma viene da finanza esterna e non dal valore dei beni gravati. Se ci sono creditori garantiti da terzi, la classe dedicata va formata.
E c’è un aspetto che il debitore deve verificare con particolare cura quando la percentuale ai chirografari è prossima allo zero: i creditori privilegiati degradati. La parte incapiente del credito dell’erario o degli enti previdenziali vota come chirografo; se quella parte pesa molto, il loro voto (o il loro silenzio) può decidere la maggioranza. L’art. 80, comma 3, CCII consente il cram down fiscale e contributivo: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per essi conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Secondo la rassegna di EC News, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 5866/2026 ha precisato che in quel caso il tribunale può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente dissenziente solo dopo un controllo penetrante e autonomo sulla realizzabilità del piano.
Le pronunce che ti proteggono
La Cass. n. 28574/2025 e il Tribunale di Milano n. 263/2025 fissano il perimetro: chi rispetta la graduazione, nelle percentuali e nei tempi, sottrae al chirografario l’argomento strutturale. Il Tribunale di Roma n. 753/2025 offre l’aggancio per difendere, nella continuità, una distribuzione del valore eccedente secondo la priorità relativa. A margine, merita attenzione la Cass. Sez. I n. 22474 dell’8 agosto 2024, riportata da Brocardi, che, nel regime previgente dell’art. 186-bis della legge fallimentare, ha ricondotto il surplus finanziario generato dalla continuità alla garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c., escludendo che il debitore possa disporne liberamente: è il principio che il chirografario richiama quando sostiene che il piano trattiene troppo valore; il debitore lo neutralizza dimostrando che il surplus è distribuito secondo le regole oggi vigenti.
Sesta mossa: dopo l’omologazione, vigilare e colpire l’inadempimento
La mossa
La partita non finisce con la sentenza di omologazione. Il chirografario che ha perso il voto e la contestazione resta un creditore concorsuale con il diritto di ricevere quanto promesso. La sua mossa, a questo punto, è la vigilanza: monitorare l’esecuzione del piano, le relazioni periodiche dell’OCC o del commissario giudiziale, il rispetto delle scadenze. Se il debitore non paga o emerge una frode, il chirografario ha interesse a chiedere la revoca dell’omologazione e, dove ne ricorrano le condizioni, l’apertura della liquidazione controllata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi quando l’inadempimento rende il piano inattuabile o quando scopre che il debitore aveva nascosto attivo: in quel caso la liquidazione controllata può dargli più del concordato. Preferisce invece non muoversi quando il ritardo è lieve e il piano resta credibile: una revoca porta con sé costi, tempi e un’incertezza che spesso il creditore razionale preferisce evitare, tanto più se la sua percentuale era bassa.
I suoi limiti
Il chirografario deve tenere conto di quanto già è accaduto. Nella sentenza di Trani n. 25/2026 il Tribunale, nel dichiarare chiusa la procedura, ha previsto la vigilanza del commissario sull’esecuzione con relazioni semestrali e una relazione finale, e ha disposto che fino al passaggio in giudicato dell’omologazione restino sospese le azioni esecutive e cautelari individuali. Finché l’omologazione resta in piedi, il chirografario non può agire individualmente per il credito falcidiato: i suoi diritti sono quelli previsti dal piano.
Se l’omologazione viene negata, l’art. 80, comma 5, CCII stabilisce che il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata; secondo il comma 6, in caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. Fuori dai casi di frode, quindi, il chirografario non può chiedere lui stesso la conversione in quella sede.
Durante la procedura, poi, il creditore ha un’altra arma: secondo l’art. 78, comma 5, CCII, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto. Il chirografario che scopre una vendita non autorizzata può farlo valere.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire un piano sostenibile anche nelle ipotesi peggiori, e documentarne l’esecuzione puntualmente. Un piano con rate mensili calibrate sul flusso reale dell’attività, con un margine di sicurezza per i mesi difficili, toglie al creditore il pretesto dell’inadempimento. Le relazioni periodiche dell’OCC o del commissario sono lo strumento con cui il debitore dimostra, semestre dopo semestre, di rispettare gli impegni.
Il piano di Trani, per esempio, prevedeva 90 rate mensili da 500 euro: un importo modesto, sostenibile, che riduce il rischio di inadempimento. Questo è un dato da tenere presente quando si sceglie la percentuale ai chirografari: una percentuale leggermente più bassa ma sicura protegge il debitore più di una percentuale alta che rischia di non essere pagata, perché il creditore che non incassa ha tutto l’interesse a cercare la revoca.
Le pronunce che ti proteggono
La sentenza di Trani n. 25/2026 conferma che, una volta raggiunta la maggioranza e in assenza di contestazioni, l’omologazione chiude la procedura e lascia al commissario il controllo dell’esecuzione, mentre il compenso dell’OCC viene liquidato solo dopo l’esecuzione integrale del piano. Questo assetto protegge entrambe le parti: il creditore ha un controllore terzo, il debitore ha un percorso definito per arrivare alla relazione finale.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come le regole operano in concreto; non riproducono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi A: continuità, chirografari al 2%, un creditore forte. Un’impresa artigiana individuale ha un passivo di 187.430 €: 119.650 € di crediti privilegiati, di cui 41.200 € degradati per incapienza, e 67.780 € di chirografari puri, tra cui uno scoperto bancario di 38.900 €. Passivo votante chirografario: 67.780 € + 41.200 € = 108.980 €. La proposta, in continuità, offre il 2% ai chirografari, cioè 2.179,60 € complessivi in 60 rate. Il decreto di apertura è del 4 novembre 2026; l’OCC comunica decreto e proposta il 12 novembre 2026 e il termine di 30 giorni scadrebbe sabato 12 dicembre, quindi slitta a lunedì 14 dicembre 2026. La banca pesa il 35,7% del passivo votante: da sola non supera la metà, quindi non basta il suo dissenso. Dal suo punto di vista, conviene votare contro e cercare un’alleanza con l’erario degradato (41.200 €, 37,8%): insieme supererebbero il 73%. La contromossa del debitore è la comparazione: l’OCC attesta che in liquidazione controllata, dopo i privilegiati e le spese, i chirografari riceverebbero l’1,1% non prima di 30 mesi. Per l’erario la proposta è quindi conveniente, e se la sua adesione fosse determinante e mancasse, l’art. 80, comma 3, consentirebbe il cram down. La banca, rimasta sola, contesta la convenienza; il giudice confronta il 2% in 60 rate con l’1,1% a 30 mesi, attualizzando i flussi; se il valore attuale resta superiore, omologa.
Ipotesi B: liquidatorio con finanza esterna, chirografario che invoca il 20%. Un professionista cessato ha un attivo di 23.640 € (un’autovettura e un saldo di conto) e un passivo di 214.870 €, di cui 168.300 € chirografari o degradati. Un familiare apporta 31.500 € con impegno irrevocabile: l’attivo disponibile passa da 23.640 € a 55.140 €, con un incremento del 133%. Dopo le spese e i privilegiati per 46.570 €, la proposta offre ai chirografari il 3,9%. Il decreto di apertura è del 23 novembre 2026, termine per il voto il 23 dicembre 2026 (mercoledì). Un fornitore chirografario per 52.400 € dichiara la mancata adesione e contesta l’ammissibilità sostenendo che serve il 20% dell’art. 84, comma 4. La contromossa: l’art. 74, comma 2, prevede per il concordato minore liquidatorio una regola propria, l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo, senza percentuali; il Tribunale di Roma, nel provvedimento del 25 febbraio 2026 richiamato dal decreto del 13 maggio 2026, ha ritenuto inapplicabile l’art. 84, comma 4. In liquidazione controllata, senza la finanza esterna (che il familiare non è tenuto a versare), i chirografari non riceverebbero nulla, perché l’attivo di 23.640 € sarebbe assorbito dalle spese e dai privilegiati. Il fornitore, che pesa il 31,1% dei chirografari, non blocca la maggioranza; la sua contestazione di convenienza si scontra con il confronto tra il 3,9% e lo zero.
Ipotesi C: chirografari allo 0% e contestazione mirata. Un’impresa minore con un capannone ipotecato del valore di mercato attestato di 148.000 € ha un mutuo ipotecario di 163.500 € e altri privilegiati per 27.900 €; chirografari per 44.620 €. La proposta in continuità paga i privilegiati in parte e i chirografari allo 0%. Un chirografario per 18.300 € contesta la convenienza all’udienza di omologazione del 18 gennaio 2027, sostenendo che il capannone vale 190.000 €. Qui però il suo margine si restringe, perché deve offrire elementi specifici: una perizia, comparabili di mercato, una stima dei costi di vendita. Se la sua stima non regge, il giudice verifica che con il valore attestato, al netto dei ribassi d’asta e delle spese, il ricavato non supererebbe il credito ipotecario e i privilegi: in liquidazione i chirografari riceverebbero zero. Lo 0% è allora pari all’alternativa liquidatoria, e l’art. 80, comma 3, è rispettato. Il debitore prudente, però, aggiunge un elemento: la prosecuzione dei rapporti commerciali con alcuni chirografari strategici, documentata nella proposta come utilità economicamente valutabile.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento della partita in cui il chirografario è più disposto all’accordo, e coincide quasi sempre con la fase che precede la scadenza del termine per il voto. Prima di quella data il creditore ha ancora in mano la carta del dissenso, ma sa che il suo valore dipende da quanto pesa nella maggioranza. Se pesa poco, la sua carta vale poco e lui lo sa: una piccola miglioria, come un acconto immediato o una rata in più, è sufficiente a ottenere l’adesione. Se pesa molto, il dissenso ha un prezzo più alto, ma è anche il momento in cui il debitore può costruire alternative: classi diverse, finanza esterna aggiuntiva, un fideiussore.
Dal suo punto di vista, conviene trattare anche quando la relazione dell’OCC è solida. Il creditore che legge una comparazione analitica sa che la contestazione di convenienza ha poche possibilità e preferisce negoziare un miglioramento piuttosto che combattere una battaglia persa. Al contrario, quando la relazione è generica, il creditore tende ad alzare la posta, perché intravede un margine processuale.
Un secondo momento favorevole è quello in cui il creditore è un cessionario di crediti deteriorati. Questi operatori hanno spesso acquistato il credito a una frazione del valore nominale: una percentuale che al creditore originario sembrerebbe irrisoria può rappresentare per loro un rendimento accettabile, specialmente se il pagamento è rapido. Va ricordato che il cessionario che ha acquistato il credito meno di un anno prima della domanda non vota (art. 79, comma 2): in quel caso il suo potere negoziale si riduce alla sola contestazione della convenienza.
Un terzo momento riguarda i creditori pubblici. L’erario e gli enti previdenziali hanno procedure interne rigide, ma la possibilità di cram down prevista dall’art. 80, comma 3, CCII sposta la loro convenienza: se il giudice può omologare comunque, quando la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione, aderire evita all’ente una valutazione giudiziale che potrebbe non tener conto delle sue ragioni. La rassegna di EC News riferisce la posizione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E/2018: l’attestazione di convenienza non vincola l’Amministrazione al voto favorevole, ma la comparazione deve dimostrare il vantaggio rispetto alla liquidazione. È esattamente il terreno su cui si tratta.
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: il dialogo con i chirografari principali va aperto prima del deposito, non dopo. Un fornitore che sa in anticipo che la continuità dell’impresa gli garantirà nuovi ordini ha una ragione concreta per accettare una percentuale bassa sul vecchio credito. Una banca che sa che il piano prevede pagamenti certi, sostenuti da un flusso documentato, ha ragioni per preferirlo alla liquidazione.
Infine, c’è un momento in cui il chirografario conviene trattare anche dopo l’omologazione: quando il debitore incontra difficoltà nell’esecuzione. Il creditore sa che una revoca porterebbe alla liquidazione, con tempi lunghi e risultati incerti. Un riscadenzamento concordato, nei limiti consentiti dal piano e sotto il controllo dell’OCC, può convenire a entrambi. Qui la regola è la trasparenza: segnalare per tempo il problema all’OCC e ai creditori principali, prima che il ritardo diventi inadempimento.
La partita in tabella
La tabella riepiloga le mosse del creditore chirografario, i vincoli che la legge gli impone, le contromosse del debitore e il momento in cui giocarle. Le norme sono quelle del Codice della crisi nel testo vigente a ottobre 2026; le pronunce sono quelle esaminate nei paragrafi precedenti. La finestra utile indica il momento in cui la contromossa ha la massima efficacia: quasi sempre prima del deposito o nella fase del voto, raramente dopo.
| Mossa del creditore chirografario | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Silenzio o adesione | Termine non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c); silenzio = assenso (art. 79 c.3) | Proposta leggibile e relazione OCC completa | Prima del deposito |
| Voto contrario e coalizione | Maggioranza dei crediti ammessi al voto; esclusi dell’art. 79 c.2; regola per teste se un creditore ha la maggioranza | Mappa dei voti, classi omogenee, dialogo con i creditori decisivi | Prima del deposito e fino alla scadenza del termine |
| Pretesa del 20% (art. 84 c.4) | Rinvio solo per quanto non previsto e se compatibile (art. 74 c.4); regola propria dell’art. 74 c.2 | Documentare la finanza esterna apprezzabile; Trib. Roma 25/2/2026 | Nella proposta e nelle osservazioni |
| Contestazione della convenienza | Confronto con l’alternativa liquidatoria per il credito dell’opponente (art. 80 c.3); preclusione per il creditore colpevole (art. 80 c.4); onere di specificità | Comparazione analitica con costi, tempi, attualizzazione | Relazione OCC e udienza di omologazione |
| Attacco alla struttura | Ordine delle prelazioni (Cass. 28574/2025); priorità relativa nella continuità (art. 84 c.6); classi obbligatorie per garanzie di terzi (art. 74 c.3) | Motivare ogni differenza di trattamento; indicare la fonte delle somme | Redazione della proposta |
| Vigilanza e revoca | Sospensione delle azioni individuali fino al giudicato; istanza di liquidazione del creditore solo in caso di frode (art. 80 c.6) | Piano sostenibile, rate calibrate, relazioni periodiche | Esecuzione del piano |
Le domande di chi propone il concordato minore
“La legge mi obbliga a dare almeno il 20% ai chirografari?”
No, nel concordato minore non c’è una soglia fissa. Il 20% dell’art. 84, comma 4, riguarda il concordato preventivo liquidatorio. Per il concordato minore in continuità non esiste alcuna soglia; per quello liquidatorio l’art. 74, comma 2, chiede una finanza esterna che aumenti in misura apprezzabile l’attivo, e la giurisprudenza di merito romana ha ritenuto l’art. 84, comma 4, inapplicabile. Il vero limite è la convenienza rispetto alla liquidazione per il creditore che contesta.
“Posso offrire lo 0% ai chirografari?”
Sì, se è coerente con l’alternativa liquidatoria e con l’ordine delle prelazioni. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 25/2026, ha omologato una continuità con chirografari allo 0%, in assenza di contestazioni e con l’approvazione dei creditori votanti. Lo 0% regge quando in liquidazione i chirografari non riceverebbero nulla perché il valore è assorbito dai privilegiati.
“Se un creditore non risponde, cosa succede?”
Il suo silenzio vale consenso. Secondo l’art. 79, comma 3, chi non comunica nulla all’OCC entro il termine si intende favorevole alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.
“Un solo creditore può bloccare il mio concordato?”
Sì, se detiene più della metà dei crediti ammessi al voto. In quel caso il suo dissenso fa mancare la maggioranza dei crediti. Se invece detiene la maggioranza e vota a favore, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi.
“La banca che mi ha concesso troppo credito può contestare la convenienza?”
No, se ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento. Lo prevede l’art. 80, comma 4. Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 21048/2025, riferita dalla rassegna di EC News, la preclusione riguarda solo la contestazione di convenienza e non le altre difese.
“Il giudice può omologare anche se il Fisco vota contro?”
Sì, alle condizioni del cram down dell’art. 80, comma 3. Serve che l’adesione dell’ente sia determinante per la maggioranza e che la proposta sia per esso conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; secondo la Cass. n. 5866/2026, come riferita dalla rassegna, il controllo del giudice deve essere penetrante e autonomo.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti esaminati, ordinati secondo la mossa del creditore che ciascuno delimita. Gli estremi sono quelli riportati dalle fonti consultate; dove la fonte non indica la data, la data è omessa.
Sul voto e sul silenzio-assenso (prima e seconda mossa)
- Trib. Trani, sentenza n. 25/2026, decisa il 20 febbraio 2026 e pubblicata il 2 marzo 2026 (con decreto di correzione dell’11 aprile 2026). Principio: un concordato minore in continuità con chirografari allo 0% può essere omologato quando è raggiunta la maggioranza e non vi sono contestazioni sulla convenienza. Rilevanza: dimostra che la percentuale nulla non è di per sé un ostacolo all’omologazione.
- App. Cagliari, sentenza n. 498/2025. Principio: la maggioranza favorevole è il primo indice di idoneità della proposta; il silenzio-assenso si applica anche agli enti pubblici. Rilevanza: rafforza il peso del voto e dei silenzi nel calcolo della maggioranza.
- Cass. Sez. Un., sentenza n. 1521/2013. Principio: il giudice controlla la fattibilità giuridica, mentre la convenienza economica è rimessa ai creditori. Rilevanza: colloca la scelta sulla percentuale nel voto dei creditori.
Sulla soglia del 20% (terza mossa)
- Trib. Roma, Sez. XIV civile, decreto di apertura del 13 maggio 2026 (P.U. 1898-1/2024), e provvedimento del 25 febbraio 2026 ivi richiamato. Principio: l’art. 84, comma 4, non si applica al concordato minore; una finanza esterna di 56.000 euro integra l’incremento apprezzabile dell’attivo richiesto dall’art. 74, comma 2. Rilevanza: neutralizza la pretesa del 20% nel concordato minore liquidatorio.
- Trib. Ancona, sentenza n. 8/2024. Principio: la convenienza si verifica come idoneità effettiva della proposta, anche grazie alla finanza esterna, rispetto a quanto ricavabile in liquidazione. Rilevanza: mostra come la finanza esterna sposti il confronto a favore della proposta.
Sulla contestazione della convenienza (quarta mossa)
- Corte cost., sentenza n. 65/2022. Principio: in presenza di contestazione, l’omologazione richiede che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: fissa il vero limite minimo della percentuale.
- Corte cost., sentenza n. 245/2019. Principio: la convenienza rispetto alla liquidazione è una regola di giudizio. Rilevanza: rende il confronto un parametro vincolante e verificabile.
- Cass. Sez. I, ordinanza n. 20725/2025. Principio: la valutazione di convenienza spetta al giudice di merito e deve considerare il fattore tempo. Rilevanza: impone di attualizzare i pagamenti dilazionati.
- Cass. Sez. I, ordinanza n. 21048/2025. Principio: la preclusione del creditore colpevole riguarda solo la contestazione di convenienza. Rilevanza: delimita il perimetro dell’art. 80, comma 4.
- App. Roma, sentenza n. 2962/2024. Principio: la contestazione richiede elementi specifici e una prognosi motivata, non rilievi generici. Rilevanza: pone a carico del creditore opponente un onere di concretezza.
- App. Reggio Calabria, sentenza n. 461/2026. Principio: il valore di liquidazione è quello realizzabile al netto delle spese, considerando vincoli concreti e perdita di autorizzazioni. Rilevanza: protegge il valore della continuità nel confronto.
- Trib. Avezzano, sentenza n. 357/2025. Principio: la falcidia del dissenziente è legittima solo se non riceve meno della liquidazione. Rilevanza: definisce la misura della tutela del chirografario.
- Trib. Firenze, sentenza n. 254/2024. Principio: la comparazione deve includere ribassi d’asta, costi di vendita e quota di reddito disponibile su 36 mesi. Rilevanza: fornisce un metodo per la comparazione.
- Trib. Nola, sentenza n. 11/2025. Principio: il finanziatore che ha erogato credito senza valutare il merito creditizio, pur conoscendo una segnalazione a sofferenza, non può contestare la proposta. Rilevanza: applica concretamente l’art. 80, comma 4.
Sulla relazione dell’OCC (trasversale)
- Cass. Sez. I, ordinanza n. 28576/2025 e ordinanza n. 11603/2026. Principio: la completezza e attendibilità della relazione dell’OCC, comprese cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, sono presupposti di ammissibilità da accertare in concreto. Rilevanza: la relazione è il documento che previene il voto contrario e la contestazione.
Sulla struttura della proposta e sul cram down (quinta mossa)
- Cass. Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione degli artt. 84 e 112 CCII, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio. Rilevanza: giustifica lo 0% ai chirografari quando il valore è assorbito dai privilegiati.
- Trib. Milano, sentenza n. 263/2025. Principio: l’ordine delle prelazioni va rispettato anche nei tempi di pagamento. Rilevanza: limita i piani che pagano prima i chirografari.
- Trib. Roma, Sez. XIV, sentenza n. 753 del 22 settembre 2025. Principio: nel concordato minore in continuità si applica la regola della priorità relativa, con cram down sul Fisco. Rilevanza: delimita le pretese dei chirografari sul valore eccedente.
- Cass. Sez. I, ordinanza n. 5866/2026. Principio: nel cram down fiscale il tribunale sostituisce la propria valutazione a quella dell’ente solo dopo un controllo penetrante sulla realizzabilità del piano. Rilevanza: rende decisiva la qualità del piano quando l’erario degradato pesa nel voto.
- Cass. Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (regime previgente, art. 186-bis l. fall.). Principio: il surplus della continuità rientra nella garanzia patrimoniale generica e non è liberamente disponibile dal debitore. Rilevanza: è l’argomento del chirografario sul valore trattenuto, da neutralizzare con una distribuzione conforme alle regole vigenti.
Nota: i riferimenti nn. 2, 5-15, 17 e 19 sono riportati nella rassegna pubblicata su EC News il 31 agosto 2026; i nn. 16 e 20 nelle massime della pagina Brocardi sull’art. 84 CCII; il n. 18 da NT+ Diritto; i nn. 1 e 4 dai provvedimenti pubblicati sui siti dei Tribunali di Trani e di Roma.
Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo
Nel concordato minore la percentuale ai chirografari non si sceglie a tavolino: si costruisce partendo dalle mosse che ciascun creditore può giocare. Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le posizioni dei creditori, presidiamo i termini che anche loro devono rispettare, apriamo il dialogo nel momento in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo. In concreto:
- Ricostruiamo il passivo votante, escludendo i soggetti dell’art. 79, comma 2, e individuiamo i creditori che da soli o in coalizione potrebbero far mancare la maggioranza.
- Costruiamo la comparazione con la liquidazione controllata insieme ai commercialisti dello staff: valori di realizzo al netto di ribassi e costi, reddito acquisibile, azioni esperibili, prededuzioni, attualizzazione dei flussi.
- Verifichiamo la finanza esterna nel concordato minore liquidatorio: provenienza, irrevocabilità, garanzie di effettivo versamento, peso rispetto all’attivo disponibile alla data della domanda.
- Progettiamo le classi su interessi economici omogenei e motiviamo per iscritto ogni differenza di trattamento tra chirografari.
- Controlliamo il rispetto della graduazione nelle percentuali e nei tempi di pagamento, e nella continuità la distribuzione del valore eccedente secondo la priorità relativa.
- Esaminiamo la posizione dei finanziatori per verificare se emergano elementi di concessione colpevole del credito che precludano la contestazione di convenienza.
- Prepariamo le repliche alle contestazioni dei creditori dissenzienti in vista dell’udienza di omologazione, con documenti e stime che rispondano punto per punto.
- Gestiamo il dialogo con i creditori pubblici per la parte degradata, predisponendo gli elementi per il cram down fiscale e contributivo dove l’adesione sia determinante.
- Calibriamo il piano dei pagamenti sui flussi reali dell’attività, per ridurre il rischio di inadempimento e di revoca.
- Seguiamo l’eventuale contenzioso sull’omologazione e sulla revoca con la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno la relazione dell’Organismo, cioè il documento su cui i creditori decidono il voto e il giudice decide la convenienza. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che la difende se la contestazione di un chirografario arriva in giudizio. A questo si aggiunge lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso caso: la convenienza della proposta per il creditore è materia di numeri quanto di diritto, e va letta con entrambe le competenze. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il tuo caso.
In chiusura
La risposta breve è che nel concordato minore non c’è un numero minimo da pagare ai chirografari. La risposta completa è che il pavimento esiste, ma non è scritto in percentuale: lo fissano il voto dei creditori, il silenzio che vale assenso, l’ordine delle prelazioni e, soprattutto, il confronto con la liquidazione controllata per ogni creditore che contesta. Nel concordato minore non vince chi offre la percentuale più alta, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il punto esatto in cui la proposta si confronta con l’alternativa liquidatoria. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e quella di cassazionista completano il quadro, dalla trattativa con i creditori dell’imprenditore minore fino all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Vuoi capire quale percentuale reggerà al voto e alla contestazione dei tuoi chirografari? Scrivici oggi stesso: i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.
