Dove comincia questa storia
La partita IVA è chiusa da anni. Il registro delle imprese ha cancellato la ditta, il negozio ha cambiato insegna, il furgone è stato venduto. Oggi c’è una busta paga, un contratto da dipendente, un orario fisso. I debiti invece non hanno chiuso nulla: le cartelle per IVA e IRPEF non versate, gli avvisi di addebito INPS della gestione artigiani o commercianti (o della gestione separata, per chi era professionista), il fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo, la banca che chiede il rientro dello scoperto. E spesso c’è già una trattenuta sullo stipendio, perché l’agente della riscossione o un creditore privato ha pignorato la retribuzione presso il datore di lavoro.
La risposta breve alla domanda del titolo è sì: il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) consente anche all’ex imprenditore oggi dipendente di liberarsi dei debiti residui. La risposta lunga è una cronologia, perché la liberazione arriva al termine di un percorso con tappe, termini e scelte che non si possono invertire. Bisogna capire se si è “consumatori” o no rispetto a quei debiti, scegliere tra la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente, sapere che cosa succede al pignoramento in corso, quanta parte dello stipendio andrà alla procedura, come passano i tre anni, che cosa contiene il decreto finale e che cosa resta dopo.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel sovraindebitamento il calendario conta quanto i numeri.
La timeline che ricostruiamo è questa: gli anni della partita IVA e la sua chiusura; il primo colloquio con l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e la qualificazione del debitore; il mese di raccolta dei documenti e il calcolo della soglia legata all’assegno sociale; il bivio tra le due procedure; il periodo tra deposito e sentenza, con il pignoramento ancora attivo; i tre anni di liquidazione con la quota mensile di stipendio; il decreto di esdebitazione; infine il “dopo”, con i debiti che sopravvivono e i limiti per il futuro.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che, in entrambe le procedure descritte in questo articolo, redige la relazione, attesta l’attivo o l’incapienza e poi vigila per tre anni. La parte fiscale e contributiva dei debiti (cartelle, avvisi INPS, sanzioni) viene letta insieme allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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La mappa del tempo: dalla partita IVA chiusa al decreto
Prima di entrare nelle singole fasi conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Le durate indicate sono quelle fissate dalla legge quando la legge le fissa; dove la legge tace, sono stime prudenti, perché i tempi reali cambiano molto da tribunale a tribunale e non esistono statistiche ufficiali sulle durate di queste procedure (il report 2026 dell’OCC della Camera Arbitrale di Milano, ad esempio, conta 360 istanze nel 2025, il 72% delle quali di liquidazione controllata, ma non fornisce dati sulle durate).
Un dato va fissato subito, perché attraversa tutta la cronologia: secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice, quindi i termini di queste procedure corrono anche dal 1° al 31 agosto. Chi conta sulla “pausa estiva” del processo civile ordinario sbaglia i conti.
| Tappa | Quando | Che cosa succede | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni prima | Chiusura della partita IVA, debiti residui, eventuali esecuzioni | Nessuno: si verifica se c’era stato un fallimento | Anni prima del giorno 0 |
| 2 | Giorno 0 | Primo colloquio, incarico all’OCC, qualificazione consumatore o no | Nessuno, ma la qualificazione decide gli strumenti | Giorno 0 |
| 3 | Giorni 1-30 | Elenco dei creditori, redditi degli ultimi tre anni, nucleo familiare, soglia art. 283 c.2 | Documenti dell’art. 283 c.3 o del ricorso di liquidazione | Dal giorno 1 al giorno 30 |
| 4 | Intorno al giorno 30 | Scelta tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente | Attestazione dell’OCC (art. 268 c.3) | Il bivio |
| 5 | Dal deposito alla decisione | Pignoramento dello stipendio ancora attivo; interessi sospesi dal deposito (art. 268 c.5) | Le trattenute si fermano solo con l’apertura | Dal deposito alla sentenza |
| 6 | Dalla sentenza al mese 36 | Liquidatore, domande dei creditori, quota di stipendio alla procedura, relazioni semestrali | 7 giorni per l’elenco dei creditori; fino a 90 giorni per le domande | Dalla sentenza al mese 36 |
| 7 | Anno 3 | Istanza o segnalazione, osservazioni dei creditori, decreto (art. 282) | 15 giorni per le osservazioni; 30 giorni per il reclamo | Anno 3 |
| 8 | Binario alternativo | Decreto dell’incapiente, dichiarazioni annuali, vigilanza triennale (art. 283) | 30 giorni per il reclamo; tre anni dal decreto | Il binario dell’incapiente |
| 9 | Dopo | Debiti esclusi, garanti, limiti per una nuova esdebitazione | Cinque anni; massimo due volte; incapiente una sola volta | Dopo il decreto |
Le tappe 7 e 8 sono alternative: chi entra in liquidazione controllata arriva al decreto dell’art. 282 dopo la liquidazione; chi è incapiente ottiene il decreto dell’art. 283 subito, e i tre anni vengono dopo, come periodo di vigilanza. È la differenza più importante dell’intera cronologia, e la ritroveremo più volte.
Anni prima del giorno 0: la partita IVA chiusa e i debiti che non si sono chiusi con lei
Cosa succede
La storia tipica comincia con un’attività piccola: un artigiano iscritto alla gestione INPS artigiani, un commerciante iscritto alla gestione commercianti, un agente di commercio, un professionista senza cassa che versava alla gestione separata. Per qualche anno i conti reggono, poi la crisi del settore, un cliente che non paga, un affitto troppo alto. L’IVA dichiarata non viene versata, i contributi fissi INPS si accumulano, il fornitore viene pagato in ritardo e poi non più. A un certo punto il titolare chiude la partita IVA e trova un lavoro dipendente. La ditta individuale viene cancellata; i debiti, però, restano in capo alla persona fisica, perché l’imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, e quindi anche con lo stipendio che percepirà da dipendente.
Negli anni successivi arrivano le cartelle e gli avvisi di addebito, poi le intimazioni, poi il pignoramento presso il datore di lavoro. Chi era socio di una società di persone ha spesso un problema in più: i debiti della società, di cui risponde come socio illimitatamente responsabile, e le fideiussioni firmate a favore della banca della società.
La norma
Il CCII disciplina il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: secondo l’art. 2 c.1 lett. c) vi rientrano il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non fallibile. L’impresa minore è definita dalla lett. d) con tre limiti congiunti nei tre esercizi precedenti: attivo patrimoniale annuo non oltre 300.000 euro, ricavi annui non oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti non oltre 500.000 euro. La quasi totalità delle vecchie partite IVA di cui parliamo stava sotto queste soglie.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è un termine della procedura concorsuale, ma c’è una verifica storica che può chiudere in anticipo molte porte. Se la vecchia attività era sfociata in un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, la Cassazione ritiene che l’esdebitazione resti regolata dalla legge fallimentare e non dal CCII. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835, osservando che l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione; e Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 ha enunciato il principio per cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria del fallimento. La stessa ordinanza lascia aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Per completezza: Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota da una sintesi pubblicata su Unijuris, conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare.
Per la maggior parte delle ditte individuali piccole il problema non si pone, perché l’impresa minore non era fallibile neppure prima. Ma va verificato: chi superava le soglie, o chi era socio di una società fallita in estensione, deve saperlo prima di spendere tempo su una strada preclusa.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase, prima ancora di bussare a un OCC, il debitore può fare tre cose utili. La prima finestra è documentale: recuperare la visura storica della ditta con la data di cessazione, l’estratto di ruolo e la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, l’estratto contributivo INPS, i decreti ingiuntivi e gli atti di pignoramento. La seconda è distinguere, già su un foglio, i debiti nati dall’attività (IVA, contributi della gestione artigiani o commercianti, fornitori, fido aziendale) da quelli personali (mutuo della casa, prestito per l’auto di famiglia, carta di credito usata per spese domestiche): questa distinzione sarà decisiva al giorno 0. La terza è non firmare nuovi finanziamenti per coprire i vecchi debiti: nell’esdebitazione dell’incapiente i finanziamenti non contano come utilità per i creditori (art. 283 c.1), ma l’aver fatto ricorso al credito in modo squilibrato pesa sulla valutazione della condotta.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pensare che la cancellazione della ditta abbia “chiuso” anche i debiti, o che i debiti d’impresa siano della ditta e non della persona. Per l’imprenditore individuale non è così. Il secondo errore è lasciare che le cartelle si accumulino senza leggerle, perdendo la possibilità di distinguere imposte, sanzioni e interessi: una distinzione che, come vedremo nell’ultima tappa, conta per sapere che cosa sopravvive all’esdebitazione.
Quanto dura realmente
Questa fase non ha una durata giuridica: dura quanto il debitore lascia che duri. In concreto, tra la chiusura della partita IVA e il primo pignoramento dello stipendio passano spesso anni, durante i quali gli interessi e le sanzioni fanno crescere il debito. È il tempo più costoso dell’intera cronologia, proprio perché non sembra ancora “procedura”.
Giorno 0: il primo colloquio e la domanda che decide tutto, consumatore o no
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il debitore conferisce l’incarico a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e porta i primi documenti. La prima domanda non riguarda gli importi, ma la qualifica: rispetto a quei debiti, la persona è un consumatore? Dalla risposta dipende quali strumenti restano aperti. Se è consumatore, può tentare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (il vecchio “piano del consumatore”), che non richiede il voto dei creditori. Se non lo è, le strade sono il concordato minore, la liquidazione controllata e, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione dell’incapiente.
La norma
La definizione di consumatore è nell’art. 2 c.1 lett. e) CCII, modificata dal D.Lgs. 136/2024. Secondo la sintesi del testo vigente, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per i debiti contratti in tale qualità. La Relazione del Massimario n. 10/2025, consultata per la scheda di lavoro dello Studio, riporta la formula del correttivo: il consumatore accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza “per debiti contratti nella qualità di consumatore”.
Il punto è proprio qui. Dopo il correttivo, la norma lega la qualità di consumatore non solo alla persona ma ai debiti: quelli nati dall’attività d’impresa non sono debiti contratti come consumatore, anche se l’impresa oggi non esiste più.
La giurisprudenza: due stagioni
La questione ha una storia. Nel regime della L. 3/2012 la Cassazione, con la sentenza 1° febbraio 2016, n. 1869, aveva adottato una lettura aperta, riportata da EC News: conta la natura dei debiti, non il fatto di aver svolto in passato un’attività d’impresa; il debitore con debiti tributari residui della precedente attività poteva rientrare nella nozione, se le altre obbligazioni erano state assolte. Su questa linea, Trib. Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, 13 febbraio 2023, commentato su EC News, ha riconosciuto la qualità di consumatore a chi aveva cessato l’attività pur con debiti residui, valorizzando l’attualità dello scopo.
La stagione successiva va in senso opposto. Trib. Bologna, decreto 22 novembre 2024, segnalato da EC News sulla base di ilcaso.it, ha ritenuto che i debiti imprenditoriali non possano essere separati da quelli personali e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Trib. Foggia, Sez. III civile, 4 marzo 2026, commentato su EC News il 1° aprile 2026, ha dichiarato inammissibile il piano del consumatore di chi aveva una debitoria mista, in parte tributaria e derivante dall’attività d’impresa, perché il ricorrente non rivestiva la qualità di consumatore. Secondo quel commento, la cessazione dell’attività non basta a trasformare il debitore in consumatore e le alternative sono il concordato minore o la liquidazione controllata.
Sul versante delle garanzie, Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746, nota da una sintesi di diritto.it, ha affermato che il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce debiti di una società, ma perde la qualità di consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività della società, cioè quando ha un interesse diretto o indiretto in essa; spetta al debitore provare l’estraneità del debito. Per l’ex socio che aveva firmato fideiussioni per la propria società, questo significa che anche quei debiti, di regola, non sono “da consumatore”.
I termini che si attivano
Al giorno 0 non decorre ancora alcun termine processuale. Ma da qui l’OCC lavora con tempi propri: nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio, l’art. 68 c.4 gli impone di dare notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni, e questi rispondono entro 15 giorni con il debito tributario accertato. È un dato utile anche fuori da quella procedura: la fotografia dei debiti fiscali arriva in poche settimane.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la scelta consapevole dello strumento: con debiti prevalentemente o interamente d’impresa, il piano del consumatore è oggi una strada ad alto rischio di inammissibilità, e conviene impostare subito la domanda sulla liquidazione controllata o sull’esdebitazione dell’incapiente. Se accanto ai debiti d’impresa ci sono debiti genuinamente personali, la distinzione va documentata con cura, ma senza illudersi di poter “separare” i debiti d’impresa e lasciarli fuori: secondo l’orientamento di Bologna e Foggia, la debitoria mista impedisce il piano del consumatore.
Il concordato minore, che in astratto è lo strumento dell’imprenditore minore, per chi ha già chiuso la ditta è in salita: Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026, segnalata da iusletter, lo ha ritenuto inammissibile per l’imprenditore individuale cancellato. Per un dipendente che non intende riaprire l’attività, del resto, il concordato minore avrebbe poco senso anche sul piano pratico.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentare un piano del consumatore “perché non c’è voto dei creditori”, contando sui precedenti favorevoli del 2016 e del 2023. Quei precedenti erano scritti su testi diversi. Una domanda dichiarata inammissibile costa mesi, e nel frattempo il pignoramento continua. Il secondo errore è tacere all’OCC l’esistenza di fideiussioni o di una vecchia quota in una società di persone: emergeranno comunque e cambiano la qualificazione.
Quanto dura realmente
Il colloquio iniziale e il conferimento dell’incarico richiedono di solito pochi giorni. La qualificazione, invece, può richiedere un approfondimento documentale di alcune settimane quando i debiti hanno origini diverse o quando c’è stata una società. È tempo ben speso: tutto ciò che segue dipende da questa scelta.
Dal giorno 1 al giorno 30: il conto dei debiti, il reddito e la soglia dell’assegno sociale
Cosa succede
Il calendario ora corre sulla carta. Nelle settimane successive al conferimento dell’incarico si costruisce il fascicolo: elenco completo dei creditori con importi e indirizzi PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, buste paga, entrate del debitore e del nucleo familiare. È lo stesso nucleo documentale che l’art. 283 c.3 richiede per l’esdebitazione dell’incapiente e che, nella sostanza, serve anche per la liquidazione controllata, perché l’art. 268 c.3 rinvia proprio ai documenti dell’art. 283 c.3 quando il debitore deve eccepire l’incapienza.
Accanto ai documenti, l’OCC fa un calcolo che decide il bivio della tappa successiva: il reddito del debitore supera o no la soglia dell’art. 283 c.2?
La norma
Secondo il testo vigente dell’art. 283 c.2, il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il debitore ha un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (D.P.C.M. 159/2013).
I dati da usare, verificati per la scheda di lavoro dello Studio, sono questi. L’assegno sociale 2026 è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno su tredici mensilità (importo provvisorio, circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025); quello 2025, definitivo, era di 538,69 euro al mese e 7.002,97 euro all’anno. La scala di equivalenza prevede 1,00 per un componente, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque, più 0,35 per ogni componente oltre il quinto.
| Componenti del nucleo | Parametro | Soglia annua con assegno sociale 2026 | Soglia annua con assegno sociale 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € | 10.504,46 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € | 16.491,99 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € | 21.429,09 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € | 25.840,96 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € | — |
Il Tribunale di Milano, con il decreto del 23 febbraio 2026 sull’esdebitazione di un ex socio accomandatario, ha recepito la soglia di 25.840,95 euro annui per un nucleo di quattro persone, praticamente coincidente con il valore calcolato sull’assegno sociale 2025.
Due avvertenze. Le maggiorazioni della scala (per tre o più figli, per figli minori con entrambi i genitori lavoratori, per componenti con disabilità) esistono nel D.P.C.M., ma nessun decreto letto per questo articolo chiarisce se entrino nel calcolo del c.2: è una questione aperta. E il nucleo è la famiglia anagrafica, con le regole dell’art. 3 del D.P.C.M.: il coniuge con residenza diversa resta di regola nel nucleo, il figlio maggiorenne fuori casa vi resta se a carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli.
Le due letture del comma 2
Il calcolo non è meccanico, perché il c.2 si presta a due letture. Nella prima, aderente al testo vigente come citato nel decreto di Trib. Alessandria 11 febbraio 2026, dal reddito si deducono prima le spese di produzione e le spese reali di mantenimento, e solo il residuo si confronta con la soglia. Nella seconda, legata al testo previgente e riportata ad esempio in una nota dell’ODCEC di Brescia del 2023, la soglia stessa funziona come misura del mantenimento: ciò che il reddito supera la soglia è disponibile per i creditori. La differenza non è accademica. Un dipendente solo con 16.900 euro netti annui è incapiente nella prima lettura se le sue spese reali sono alte; nella seconda ha 6.248,32 euro all’anno potenzialmente disponibili. Quale lettura adotterà il tribunale competente è una delle prime cose da capire.
I termini che si attivano
Non ci sono termini di legge per la raccolta dei documenti, ma ci sono date che fanno da riferimento: le dichiarazioni dei redditi sono quelle degli ultimi tre anni, gli atti di straordinaria amministrazione quelli degli ultimi cinque. Una vendita dell’auto aziendale a un parente quattro anni fa rientra nella finestra e va dichiarata; la relazione dell’OCC dovrà dare conto anche degli atti impugnati dai creditori (art. 283 c.4 lett. c).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la completezza: un elenco dei creditori incompleto è il modo più rapido per vedersi negare l’esdebitazione o per lasciare fuori debiti che poi torneranno. Il debitore può chiedere all’agente della riscossione la situazione debitoria aggiornata, all’INPS l’estratto delle posizioni contributive, alla Centrale dei rischi e alle banche gli estratti dei rapporti chiusi. Può ricostruire con l’OCC le spese reali della famiglia (affitto, utenze, scuola, trasporti per andare al lavoro) con le pezze d’appoggio, perché sia la lettura “alta” del c.2 sia la quota di mantenimento della liquidazione controllata si fondano su quei numeri.
È anche il momento giusto per valutare se ci sono beni: un’auto, una quota di casa ereditata, un TFR già maturato presso il datore di lavoro. In liquidazione controllata questi beni entrano nell’attivo; per l’incapiente la loro presenza può far venir meno il presupposto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sottostimare le spese di mantenimento per “sembrare più bravi” o, all’opposto, gonfiarle senza documenti. Nel primo caso si consegna ai creditori una quota di stipendio che non si riuscirà a pagare per tre anni; nel secondo si rischia una relazione dell’OCC che non attesta l’attendibilità della documentazione. Un altro errore è dimenticare il nucleo familiare: il reddito del coniuge entra nella descrizione delle entrate del nucleo e può cambiare la valutazione.
Quanto dura realmente
Con debitori collaborativi e creditori pubblici reattivi, quattro-sei settimane sono una stima ragionevole per avere un fascicolo completo. Tempi più lunghi si registrano quando bisogna ricostruire la contabilità di un’attività chiusa da molti anni o quando ci sono società di persone con debiti sociali.
Intorno al giorno 30: il bivio tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Con i numeri sul tavolo, l’OCC e il debitore scelgono la strada. Le opzioni realistiche per il dipendente con debiti di una vecchia partita IVA sono due, e si escludono a vicenda.
La prima è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII): il debitore mette a disposizione dei creditori il suo patrimonio e la parte di stipendio che eccede il mantenimento per circa tre anni; un liquidatore gestisce la procedura; alla chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, il tribunale dichiara l’esdebitazione (art. 282).
La seconda è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): il debitore non offre nulla, perché non ha nulla da offrire, nemmeno in prospettiva; il giudice, valutata la meritevolezza, concede subito l’esdebitazione con decreto; per i tre anni successivi l’OCC vigila e, se sopravvengono utilità rilevanti, i creditori possono agire su di esse.
La norma
Il filtro tra le due strade è scritto nell’art. 268 c.3. Quando è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Specularmente, se è un creditore a chiedere la liquidazione di una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC attesta che non c’è attivo acquisibile: il debitore lo eccepisce entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3 e, se l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni. Trib. Reggio Calabria n. 12/2025, letto da un autore della scheda di lavoro, ha precisato che l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore; Trib. Chieti 10 giugno 2025 ha negato l’apertura senza utilità per i creditori.
L’esdebitazione dell’incapiente, a sua volta, richiede che il debitore sia persona fisica “meritevole” e che non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; ci si accede una sola volta (art. 283 c.1). Il c.2, con la soglia dell’assegno sociale, è una presunzione di incapienza: chi sta sotto, è incapiente anche se percepisce un reddito.
C’è poi una differenza di “ingresso”. Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza: lo ha detto Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi), e lo ha ribadito Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it), precisando però che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità con un controllo sostanziale del giudice. La condotta del debitore torna in gioco al momento dell’esdebitazione. Per l’incapiente, invece, la meritevolezza è un requisito fin dall’inizio (art. 283 c.1 e c.7).
I termini che si attivano
Il bivio non ha un termine in sé, ma ne ha uno indiretto per chi è già sotto attacco: se un creditore ha chiesto la liquidazione controllata contro il debitore, l’incapienza va eccepita entro la prima udienza (art. 268 c.3). Per analogia, la Cassazione (ord. n. 13912 del 13 maggio 2026, conforme ord. n. 19789 del 14 giugno 2026, sintesi iusletter) ha ritenuto che nella liquidazione giudiziale il termine per depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione si consumi con la prima udienza, anche se il giudice rinvia: riguarda un’altra procedura, ma indica quanto rigidamente la prima udienza venga trattata.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa centrale. Se il reddito, letto secondo l’orientamento del tribunale competente, sta sotto la soglia del c.2 e non ci sono beni significativi, la strada è l’art. 283: decreto subito, nessuna quota mensile, tre anni di vigilanza. Se il reddito supera la soglia o ci sono beni, la strada è la liquidazione controllata: tre anni di quota, poi esdebitazione. In mezzo c’è una zona grigia, dove la scelta dipende dalla lettura del c.2 e dalla presenza di un pignoramento già assegnato (ne parliamo nella tappa successiva).
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, in questa fase la scelta non va fatta sulla procedura “più comoda”, ma su quella che l’Organismo potrà attestare con documenti solidi: una domanda costruita sul presupposto sbagliato torna indietro.
Esistono anche varianti familiari. Dopo il correttivo, l’art. 66 c.1 prevede espressamente la liquidazione controllata congiunta dei membri della famiglia, anche con un familiare incapiente, purché almeno uno abbia attivo. Per il dipendente sposato con un coniuge che ha a sua volta debiti, la domanda congiunta può essere un’opzione da valutare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è scegliere l’incapienza per evitare la quota mensile quando il reddito supera la soglia: il rigetto arriva, e intanto il pignoramento non si ferma. L’errore opposto è scegliere la liquidazione controllata quando si è chiaramente incapienti: l’OCC non potrà attestare l’attivo e la procedura non si aprirà.
Quanto dura realmente
La decisione si prende in pochi giorni una volta completato il fascicolo. Il deposito del ricorso o della domanda può seguire in una o due settimane, il tempo di redigere la relazione dell’OCC.
Dal deposito alla sentenza: che fine fa il pignoramento dello stipendio
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito. Il ricorso per la liquidazione controllata, o la domanda di esdebitazione dell’incapiente, arriva in tribunale tramite l’OCC. Il debitore si aspetta che da quel giorno la busta paga torni intera. Non è così, o almeno non subito. Il datore di lavoro, che è terzo pignorato, continua a trattenere la quota pignorata e a versarla al creditore assegnatario finché non riceve un provvedimento che gli dica di smettere. Il periodo tra deposito e decisione è quindi un periodo “misto”: la procedura è iniziata, ma l’esecuzione individuale è ancora in piedi.
La norma, nella liquidazione controllata
Due effetti vanno tenuti distinti. Il primo scatta già con il deposito: secondo l’art. 268 c.5, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per il fornitore e per la banca chirografari, dunque, il conto degli interessi si ferma alla data del deposito.
Il secondo effetto arriva con la sentenza di apertura. L’art. 270 c.5 rinvia, tra l’altro, all’art. 150: dalla pubblicazione della sentenza nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione. Lo stipendio, per la parte che eccede il mantenimento, è uno di quei beni. Due sentenze di apertura lette per questo articolo mostrano come i tribunali traducono il principio in ordini concreti.
Trib. Reggio Emilia, sez. procedure concorsuali, sent. n. 138/2025, pubblicata il 13 novembre 2025, ha stabilito che dalla data di apertura le trattenute per pignoramento presso terzi non sono opponibili alla procedura e che i pagamenti del terzo pignorato al creditore procedente sono inefficaci verso la procedura; il dispositivo ha fatto cessare i pignoramenti con trattenuta sull’assegno pensionistico.
Trib. Milano, sez. II civile, sent. n. 928/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025, ha dichiarato inopponibili alla procedura sia i pignoramenti dello stipendio in corso sia le cessioni di crediti futuri come la cessione del quinto e del decimo, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle cessioni di crediti futuri (Cass. 17 gennaio 2012, n. 551; Cass. 31 maggio 2005, n. 17590) e sugli effetti dell’ordinanza di assegnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19947). Il liquidatore deve comunicare all’ente erogatore che da quella data trattenute e quote di cessione cessano e le somme vanno sul conto della procedura.
La norma, nell’esdebitazione dell’incapiente
Sul binario dell’art. 283 il quadro è diverso. Il testo dell’articolo non prevede un divieto di azioni esecutive dal deposito della domanda né misure protettive paragonabili a quelle che l’art. 70 c.4 consente nella ristrutturazione del consumatore. L’effetto liberatorio arriva con il decreto che concede l’esdebitazione e rende inesigibili i debiti anteriori. Fino ad allora, il pignoramento in corso segue il suo corso.
C’è di più. Un pignoramento già assegnato e produttivo può incidere sul presupposto stesso dell’incapienza. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 è descritta dalle fonti in modo diverso, e va riportata attribuendo ogni lettura alla sua fonte. Secondo iusletter (27 maggio 2026), il caso riguardava uno stipendio pignorato con ordinanza di assegnazione che già dava un’utilità al creditore: il decreto di esdebitazione era stato revocato in sede di reclamo e il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione. Secondo EC News (4 settembre 2026), il caso nasceva da un mutuo, da un’esecuzione immobiliare e da un pignoramento presso terzi, e il principio affermato riguarda la ricorribilità dei decreti. Per il debitore la lezione pratica è comunque chiara: chi ha un pignoramento dello stipendio già assegnato deve spiegare nella domanda perché, nonostante le trattenute, non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori; altrimenti il rischio di un diniego o di una revoca in reclamo è concreto.
I termini che si attivano
Nella liquidazione controllata il tempo tra deposito e sentenza dipende dal tribunale; la sentenza di Milano citata è stata depositata due settimane dopo il ricorso (ricorso del 21 novembre 2025, sentenza firmata il 4 dicembre 2025), ma non è un dato generalizzabile. Sul binario dell’incapiente, il decreto arriva al termine di una valutazione che il giudice compie senza udienza obbligatoria, ma garantendo, secondo Trib. Verona 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris), il contraddittorio con i creditori.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è informativa: avvisare per iscritto il datore di lavoro solo quando c’è un provvedimento da trasmettere, e trasmetterlo subito. Prima della sentenza o del decreto, chiedere al datore di lavoro di sospendere le trattenute lo espone a responsabilità verso il creditore assegnatario, e non ha senso. Dopo la sentenza di apertura, nella liquidazione controllata, è il liquidatore a notificare al datore di lavoro la nuova destinazione delle somme. Dopo il decreto dell’incapiente, quando diventa efficace, il debitore deve farlo valere verso il creditore procedente e nel processo esecutivo: se le trattenute non cessano spontaneamente, lo strumento processuale ordinario è l’istanza al giudice dell’esecuzione e, se necessario, l’opposizione all’esecuzione.
Il debitore può anche, in questa fase, controllare se il pignoramento è stato eseguito entro i limiti dell’art. 545 c.p.c. e, per l’agente della riscossione, dei limiti ridotti dell’art. 72-ter d.P.R. 602/1973 (un decimo fino a 2.500 euro netti, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre): un’eccedenza illegittima si contesta nel processo esecutivo, a prescindere dalla procedura di sovraindebitamento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è smettere di pagare tutto e di rispondere a tutti il giorno del deposito, come se la procedura avesse già prodotto i suoi effetti. Nel frattempo arrivano nuovi atti, nuove intimazioni, nuove notifiche: vanno conservate e girate all’OCC, perché ogni credito deve finire nell’elenco. L’errore uguale e contrario è chiedere un nuovo prestito “ponte” per pagare il creditore più aggressivo: è un pagamento preferenziale, alla vigilia del concorso, che l’OCC dovrà descrivere.
Quanto dura realmente
Da qualche settimana a qualche mese. Nei tribunali che pubblicano le sentenze di apertura in tempi brevi, come Milano nel caso citato, il periodo misto è breve; altrove può allungarsi, soprattutto se il giudice chiede integrazioni documentali.
Dalla sentenza al mese 36: liquidatore, creditori e quota di stipendio
Cosa succede
Da questo momento in poi la cronologia della liquidazione controllata prende il ritmo di un cantiere: un’apertura, una fase di accertamento dei crediti, una lunga fase di versamenti mensili, relazioni periodiche. La sentenza di apertura nomina il liquidatore e fissa il termine per i creditori. Il debitore smette di essere un esecutato e diventa un soggetto che collabora con una procedura.
La norma
Se la domanda è del debitore, il tribunale conferma l’OCC come liquidatore (art. 270 c.2 lett. b); il termine assegnato ai creditori per le domande non può superare 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d). Nella sentenza di Milano n. 928/2025 i passaggi sono scanditi così: il debitore deposita l’elenco dei creditori entro 7 giorni dalla notifica; creditori e terzi hanno 90 giorni dalla notifica per inviare via PEC al liquidatore le domande di ammissione, restituzione o rivendica; il liquidatore aggiorna l’elenco entro 30 giorni e deposita inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni dall’apertura; ogni sei mesi deposita un rapporto riepilogativo che riferisce anche sulla collaborazione del debitore e sui fatti rilevanti per l’esdebitazione.
Sul progetto di stato passivo le osservazioni si presentano entro 15 giorni (art. 273); contro lo stato passivo si propone reclamo ai sensi dell’art. 133 entro 8 giorni, e poi eventualmente ricorso per cassazione entro 30. Sul progetto di riparto, l’art. 275 c.5 concede 15 giorni per le osservazioni.
Il cuore della tappa, per un dipendente, è la quota di stipendio. L’art. 268 c.4 lett. b) esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia: tutto ciò che supera quel limite va alla procedura. Restano fuori anche i crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c. e le cose non pignorabili per legge.
Come lo fissano i giudici? A Reggio Emilia (sent. 138/2025) il tribunale ha quantificato le spese mensili del nucleo in 1.200 euro e ha disposto il versamento di tutte le somme eccedenti, tredicesima e quattordicesima comprese, oltre all’intero TFS di 37.296,22 euro, precisando che gli importi variano con i redditi effettivi e che le modalità si concordano con il liquidatore. A Milano (sent. 928/2025) la sentenza ha fatto trattenere subito l’importo indicato nella relazione dell’OCC, in via provvisoria, incaricando il liquidatore di chiedere al giudice la determinazione definitiva sulla base della composizione del nucleo, dei redditi, delle spese necessarie e dei limiti di pignorabilità.
I termini che si attivano
La durata della fase è segnata dall’art. 272 c.3, riscritto dal correttivo: la procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e comunque, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, con possibilità di chiusura anticipata se non c’è altro attivo; il c.3-bis estende l’acquisizione dei beni sopravvenuti fino all’esdebitazione. Per il dipendente significa trentasei mesi di quota. Un dato da ricordare: un’eredità, una vincita, un aumento significativo dello stipendio in questi tre anni entrano nella procedura.
Il liquidatore può anche rinunciare a liquidare un bene quando la liquidazione è manifestamente non conveniente (art. 272 c.2, che richiama l’art. 213 c.2-4, con presunzione dopo sei aste deserte): sui beni rinunciati i creditori possono tornare ad agire individualmente. Per l’auto vecchia dell’ex artigiano è un’ipotesi frequente.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa si apre e si chiude in fretta: le osservazioni al progetto di stato passivo (15 giorni) sono il momento per contestare crediti gonfiati, già pagati o prescritti. Una cartella che include somme non dovute, un avviso INPS calcolato su anni in cui la ditta era già cessata, un fornitore che chiede interessi oltre la data del deposito: tutto si discute qui, non dopo.
Per i tre anni successivi la finestra è la regolarità. Il debitore deve versare la quota, comunicare al liquidatore ogni variazione del reddito (un cambio di lavoro, un periodo di cassa integrazione, una promozione), fornire i documenti richiesti. L’art. 280 lett. c) subordina l’esdebitazione al fatto di non aver ostacolato o rallentato la procedura e di aver fornito agli organi tutte le informazioni e i documenti utili. Se il reddito scende stabilmente, si chiede al giudice di rideterminare la quota; se sale, lo si comunica prima che lo scopra il liquidatore.
Attenzione anche alla cessione del quinto: se ce n’era una, secondo Trib. Milano sent. 928/2025 non è opponibile alla procedura; le trattenute cessano e quelle somme confluiscono nella quota per tutti i creditori. Una lettura analoga è stata riferita da un autore della scheda di lavoro per Trib. Milano sent. 31/2025.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è trattare la quota mensile come una rata “trattabile” e saltarne qualcuna nei mesi difficili, senza chiedere una rideterminazione. Al terzo anno, il liquidatore riferirà su quella condotta. Un errore meno visibile riguarda il TFR: il dipendente che cambia lavoro durante la procedura e incassa il TFR deve sapere che, come mostra la sentenza di Reggio Emilia sul TFS, quelle somme possono essere attratte dalla procedura.
Quanto dura realmente
Trentasei mesi dalla data di apertura, di regola, salvo chiusura anticipata. Gli adempimenti iniziali (elenco, domande, stato passivo) occupano i primi tre-sei mesi; poi la procedura procede per relazioni semestrali e riparti.
Anno 3: l’istanza, i 15 giorni dei creditori e il decreto di esdebitazione
Cosa succede
Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. È il momento per cui il dipendente ha versato la sua quota mese dopo mese. L’esdebitazione non arriva per posta: va dichiarata dal tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore.
La norma
Secondo il testo vigente dell’art. 282 c.1, nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale. L’istanza del debitore è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni; se l’esdebitazione opera prima della chiusura, la segnalazione del liquidatore dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Il decreto che riguarda il consumatore o il professionista è pubblicato nell’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia; per gli altri debitori è iscritto nel registro delle imprese. L’art. 279 conferma la regola temporale: tre anni dall’apertura o la chiusura, se antecedente.
Le condizioni sono quelle dell’art. 280 più due requisiti propri (art. 282 c.2): il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 280, a sua volta, esclude chi è stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l’attività d’impresa, salvo riabilitazione (con rinvio della decisione se il procedimento penale è pendente); chi ha distratto l’attivo, esposto passività inesistenti, aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio o fatto ricorso abusivo al credito; chi ha ostacolato la procedura; chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine o l’ha già ottenuta due volte.
Il c.2-bis aggiunge che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.
La giurisprudenza che pesa sull’ex partita IVA
Per chi arriva da un’attività chiusa con debiti fiscali, la tappa del decreto è quella in cui la storia della vecchia partita IVA torna sul tavolo. Trib. Treviso 31 marzo 2026, noto da una sintesi Unijuris, ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, e ha rigettato l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. In senso più severo ancora, Trib. Ascoli Piceno 8 novembre 2024 (rassegna EC News, senza numero) ha espresso un giudizio prognostico negativo già all’apertura, per lo squilibrio nell’assunzione dei debiti e il lungo indebitamento verso enti pubblici: è un orientamento isolato, in tensione con Cass. 22074/2025 e 11603/2026, che rinviano la valutazione della condotta al momento dell’esdebitazione.
Sul versante opposto, Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi, caso regolato dalla legge fallimentare) ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, osservando che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo della soddisfazione minima dei creditori. Trib. Urbino 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris) ha valorizzato l’assenza di malafede, frode o colpa grave e non la misura della soddisfazione; Trib. Rimini 5 maggio 2026 (sintesi Unijuris, regime della legge fallimentare) ha ritenuto che un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisse il beneficio in assenza di condotte fraudolente.
Ne esce un quadro preciso: l’IVA non versata e i contributi non pagati non sono di per sé un ostacolo, ma un debito erariale costruito anno dopo anno senza alcun tentativo di regolarizzazione può essere letto come colpa grave. La relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento, scritta al giorno 30, è il documento su cui si gioca questa partita tre anni dopo.
I termini che si attivano
Dopo l’istanza, i creditori ammessi hanno 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore per le osservazioni (art. 282 c.1). Il decreto, o il provvedimento che accerta le preclusioni, è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro 30 giorni (art. 282 c.3): il termine speciale è di trenta giorni, non i dieci che l’art. 124 prevede in generale per i reclami contro i decreti. E corre anche ad agosto (art. 9 c.1).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è l’istanza tempestiva: decorsi tre anni dall’apertura, il debitore non deve aspettare la chiusura della liquidazione, se questa si prolunga per giudizi o vendite. Se il decreto nega l’esdebitazione o accerta preclusioni, il reclamo entro 30 giorni è l’unico rimedio sicuro; sulla successiva ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione esiste un contrasto (Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026, nella lettura di EC News), e conviene non contarci.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dare per scontato l’esito, come se tre anni di quota “comprassero” l’esdebitazione. Il testo dice che l’esdebitazione opera se ricorrono le condizioni: le osservazioni dei creditori, specie dell’agente della riscossione, possono riaprire il tema della condotta.
Quanto dura realmente
Tra istanza, comunicazione, 15 giorni di osservazioni e decreto, poche settimane o qualche mese. Poi i 30 giorni del reclamo. Nei calendari che seguono stimiamo circa due mesi dall’istanza al decreto definitivo.
Il binario dell’incapiente: il decreto subito, i 30 giorni e i tre anni di vigilanza
Cosa succede
Torniamo al bivio del giorno 30 e seguiamo l’altra strada. Il dipendente ha un reddito sotto la soglia dell’art. 283 c.2, nessun bene significativo, nessuna prospettiva concreta di miglioramento. L’OCC redige la relazione e la domanda viene depositata. Qui la cronologia si capovolge: il beneficio arriva all’inizio, con il decreto, e i tre anni vengono dopo, come periodo in cui il beneficio può essere messo in discussione dalle utilità sopravvenute.
La norma
La relazione dell’OCC che accompagna la domanda deve illustrare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli atti impugnati dai creditori, la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 283 c.4), e indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (c.5). I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (c.6).
Il giudice, valutata la meritevolezza, concede l’esdebitazione con decreto, escludendola in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; il decreto indica il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (c.7). Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 124 (c.8). Secondo una sintesi Unijuris di Cass. 13220/2026, il reclamo va al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello: un’indicazione da prendere con cautela, perché la pronuncia è nota solo in sintesi.
Il testo vigente del c.1, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del c.9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel c.2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono utilità. Il vecchio testo parlava di quattro anni e di un soddisfacimento non inferiore complessivamente al dieci per cento: il correttivo ha ridotto il periodo a tre anni e ha eliminato quella percentuale. Alcuni decreti di merito usano ancora la formula previgente (ad esempio Trib. Como 28 ottobre 2025, segnalato con la formula “quattro anni e 10%”): è un disallineamento rispetto al testo vigente.
Il c.9 affida all’OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto, la vigilanza sulla tempestività della dichiarazione annuale e le verifiche sulle utilità ulteriori; se le riscontra, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.
Due decreti che raccontano storie di ex partite IVA
Il primo è di Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025 (R.G. 1/2025), pubblicato sul sito del tribunale. Il debitore era un lavoratore dipendente a tempo pieno che per anni aveva lavorato come agente di commercio monomandatario nel settore dei materiali da costruzione; i debiti nascevano da finanziamenti per l’auto necessaria al lavoro e da prestiti per le spese familiari. Con un reddito netto annuo di circa 20.864,66 euro, appena sufficiente al mantenimento suo e del figlio minore, il giudice ha concesso l’esdebitazione “rebus sic stantibus”, ritenendo improbabile un aumento dei redditi tale da far cessare l’incapienza, e ha valorizzato il fatto che il debitore avesse cercato un lavoro dipendente con reddito certo. Il decreto ha escluso dall’effetto liberatorio le obbligazioni da responsabilità extracontrattuale e i debiti da sanzioni penali e amministrative, e ha fissato le dichiarazioni annuali entro il 15 dicembre 2026, 2027 e 2028.
Il secondo è di Trib. Milano, sez. II civile, decreto 23 febbraio 2026. Il debitore, ex socio accomandatario di una s.a.s. cessata nel 2010 con la cessione dell’azienda, aveva circa 68.886 euro di debiti, tra cui un residuo della società di circa 20.843 euro e circa 29.260 euro verso l’agente della riscossione; viveva con la NASPI dopo un licenziamento, con coniuge e figli maggiorenni non autosufficienti. Il giudice ha riconosciuto la meritevolezza, ritenendo i debiti frutto di normali insuccessi imprenditoriali e di esigenze familiari, ha recepito la soglia di 25.840,95 euro annui e ha fissato le dichiarazioni sulle utilità sopravvenute entro il 23 febbraio 2027, 2028 e 2029, escludendo dall’effetto le sanzioni amministrative sopravvenute dopo il ricorso.
Entrambi i decreti rispondono alla domanda del titolo con i fatti: un ex agente di commercio e un ex socio di società di persone, con debiti nati dall’attività, hanno ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente.
I termini che si attivano
Dalla comunicazione del decreto decorrono i 30 giorni per il reclamo. Dal decreto decorre il triennio del c.1, e dal deposito del decreto la vigilanza triennale del c.9. Le date delle dichiarazioni annuali sono fissate dal decreto e vanno annotate subito. Sul contenuto della dichiarazione c’è un’ambiguità: secondo il c.7 è dovuta “ove positiva”, ma molti decreti, come quello di Alessandria dell’11 febbraio 2026, la chiedono comunque ogni anno. Il consiglio prudente è depositarla sempre, anche quando non ci sono novità.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la disciplina dei tre anni: dichiarazione annuale puntuale, nessun nuovo finanziamento per mascherare il reddito, comunicazione all’OCC di ogni variazione rilevante. Un aumento di stipendio non trasforma automaticamente il debitore in debitore capiente: contano le utilità “ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2” che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Ma un’eredità o un nuovo lavoro molto meglio retribuito vanno dichiarati: tacerli espone alla revoca.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dimenticare la dichiarazione annuale. Il decreto la prevede a pena di revoca, e un beneficio ottenuto “per una volta sola” perso per una scadenza mancata non si recupera.
Quanto dura realmente
Dal deposito della domanda al decreto, nei casi esaminati, pochi mesi. Poi trentasei mesi di vigilanza. In tutto, meno di quattro anni, ma con il beneficio già in mano dal primo.
Dopo il decreto: cosa resta, cosa si può rifare, cosa non torna più
Cosa succede
Il decreto è definitivo. I debiti concorsuali non soddisfatti sono inesigibili. Il dipendente torna ad avere una busta paga intera, salvo i debiti che l’esdebitazione non tocca. È il momento di sapere esattamente quali sono.
La norma
L’art. 278 c.7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b). Per le cartelle della vecchia partita IVA questa distinzione è decisiva: la sanzione tributaria per l’IVA non versata è accessoria al debito d’imposta e cade con esso. Lo ha affermato Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026, noto dalla sintesi di Eutekne (25 aprile 2026), in una liquidazione controllata: la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Una sanzione amministrativa autonoma, come una multa stradale, resta invece dovuta.
Per l’incapiente la questione è aperta. Da un lato l’art. 278 sta nelle disposizioni generali del capo sull’esdebitazione e l’art. 283 non lo deroga; Trib. Rovereto 15 dicembre 2025 applica all’incapiente le esclusioni della lett. b). Dall’altro il c.1 dell’art. 278 parla dei crediti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, parte della dottrina ritiene che le esclusioni non operino per l’incapiente, e Trib. Milano 23 febbraio 2026 ha escluso soltanto le sanzioni sopravvenute dopo il ricorso. Nessuna pronuncia ha risolto il punto: la prudenza consiglia di considerare a rischio, anche per l’incapiente, i debiti delle lettere a) e b).
Restano poi salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278 c.6): se il coniuge aveva garantito il fido della ditta, la banca può ancora rivolgersi a lui. E nella liquidazione controllata, verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Su questa regola pende una questione di legittimità costituzionale: restituita con l’ord. n. 104/2026 della Corte costituzionale per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze di Trib. Verona e Trib. Milano ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione.
I termini che si attivano
Dopo il decreto contano i termini lunghi. L’art. 280 lett. d) ed e) impedisce una nuova esdebitazione a chi ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione o l’ha già ottenuta due volte; l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta (art. 283 c.1); per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 c.1 esclude chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o lo è stato due volte.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la ripartenza ordinata: conservare il decreto, comunicarlo ai creditori che continuano a scrivere, verificare che le trattenute siano cessate e che l’agente della riscossione abbia aggiornato la posizione. Nulla nel testo degli artt. 278-283 impedisce di aprire una nuova partita IVA, ma i debiti nuovi non sono coperti da nessun decreto, e un secondo sovraindebitamento troverebbe chiusa la strada dell’incapiente.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che “tutto” sia sparito, compresi l’assegno di mantenimento arretrato o la multa non accessoria. Il secondo errore è non accorgersi che un creditore non insinuato, nella liquidazione controllata, conserva una parte di pretesa calcolata sulla percentuale dei creditori di pari grado.
Quanto dura realmente
Gli effetti dell’esdebitazione sono permanenti. Le preclusioni per una nuova esdebitazione durano cinque anni; quella dell’incapiente è per sempre.
Due calendari a confronto: chi entra alle finestre giuste e chi lascia correre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili e con date controllate sul calendario (nessuna scadenza cade di sabato o domenica, salvo dove lo segnaliamo). Le date dei provvedimenti del tribunale sono ipotetiche: la legge non fissa il giorno in cui il giudice decide.
Calendario 1 – Liquidazione controllata di un ex artigiano, oggi dipendente, che vive solo
Dati di partenza: ditta individuale di idraulica chiusa nel 2021; oggi stipendio netto di 2.040 euro per tredici mensilità (26.520 euro annui); spese reali documentate di 1.180 euro al mese (14.160 euro annui). Debiti: 47.318,26 euro verso l’agente della riscossione (IVA, IRPEF, avvisi di addebito INPS della gestione artigiani, sanzioni e interessi); 6.904,40 euro verso un fornitore con decreto ingiuntivo; 18.271,93 euro verso la banca per lo scoperto e un prestito chirografario. Totale 72.494,59 euro. Pignoramento dell’agente della riscossione in corso: un decimo dello stipendio, 204 euro al mese.
Soglia art. 283 c.2 per un componente (2026): 10.651,68 euro. Con la lettura aderente al testo vigente, il residuo dopo le spese è 12.360 euro, sopra soglia. Con la lettura previgente, 26.520 − 10.651,68 = 15.868,32 euro disponibili. In entrambi i casi non è incapiente: strada obbligata, liquidazione controllata.
| Data | Giorno | Evento |
|---|---|---|
| 2 novembre 2026 | lunedì | Conferimento dell’incarico all’OCC |
| 14 dicembre 2026 | lunedì | Deposito del ricorso; da qui interessi sospesi ai fini del concorso per i crediti chirografari (art. 268 c.5) |
| 8 febbraio 2027 | lunedì | Sentenza di apertura (ipotesi); da qui trattenute del pignoramento inopponibili alla procedura |
| 10 febbraio 2027 | mercoledì | Notifica ai creditori della sentenza |
| 15 febbraio 2027 | lunedì | Scadenza per il debitore: elenco dei creditori (7 giorni dalla notifica, secondo il modello milanese) |
| 10 marzo 2027 | mercoledì | Aggiornamento dell’elenco da parte del liquidatore (30 giorni) |
| 10 maggio 2027 | lunedì | Inventario e programma di liquidazione (90 giorni dall’apertura cadono domenica 9 maggio) |
| 11 maggio 2027 | martedì | Scadenza delle domande dei creditori, se il termine è fissato nel massimo di 90 giorni dalla notifica |
| 9 agosto 2027 | lunedì | Prima relazione semestrale: i termini corrono anche ad agosto (art. 9 c.1) |
| 8 febbraio 2030 | venerdì | Tre anni dall’apertura |
| 11 febbraio 2030 | lunedì | Istanza di esdebitazione |
| 15 febbraio 2030 | venerdì | Comunicazione del liquidatore ai creditori |
| 4 marzo 2030 | lunedì | Fine dei 15 giorni per le osservazioni (il quindicesimo giorno cade sabato 2 marzo) |
| 18 marzo 2030 | lunedì | Decreto di esdebitazione (ipotesi) |
| 18 aprile 2030 | giovedì | Scadenza dei 30 giorni per il reclamo, se il decreto è comunicato martedì 19 marzo |
Quota alla procedura: ipotizziamo che il giudice fissi il mantenimento in 1.420 euro al mese e chieda l’eccedenza anche sulla tredicesima. Quota mensile 620 euro, 8.060 euro all’anno, 24.180 euro in tre anni, da cui si detraggono le spese della procedura prima del riparto. Il resto dei 72.494,59 euro, al netto delle eccezioni dell’art. 278 c.7, diventa inesigibile.
Calendario 2 – Lo stesso debitore che lascia correre
Stesso punto di partenza al 2 novembre 2026, ma nessuna iniziativa. Il pignoramento di 204 euro al mese prosegue su ogni mensilità: tra novembre 2026 e febbraio 2030 sono circa 40 mensilità più tre tredicesime, intorno a 8.772 euro, tutti all’agente della riscossione, mentre sul resto del debito continuano a maturare interessi. Il fornitore e la banca possono intervenire o promuovere propri pignoramenti, entro i limiti complessivi dell’art. 545 c.p.c. All’8 febbraio 2030, la data in cui il primo debitore chiede l’esdebitazione, il secondo ha ancora oltre 60.000 euro di debito nominale e nessuna data di uscita. Il paradosso è evidente: il primo paga di più ogni mese per tre anni (620 euro contro 204), ma il 18 marzo 2030 è libero; il secondo paga meno, e a questo ritmo continuerebbe per decenni.
Calendario 3 – Esdebitazione dell’incapiente di un ex commerciante con famiglia
Dati di partenza: negozio chiuso nel 2022; oggi dipendente part-time con 1.310 euro netti per tredici mensilità (17.030 euro annui); coniuge senza reddito, un figlio di nove anni. Debiti: 61.442,07 euro verso l’agente della riscossione (IVA, avvisi di addebito INPS della gestione commercianti, sanzioni); 9.388,50 euro verso un fornitore di merci; 13.105,64 euro verso una società di leasing e una banca. Totale 83.936,21 euro. Il fornitore ha pignorato un quinto dello stipendio (262 euro al mese) con ordinanza di assegnazione.
Soglia per tre componenti (2026): 21.729,43 euro. Il reddito di 17.030 euro è sotto la soglia anche senza dedurre le spese: incapienza presunta in entrambe le letture del c.2. Il punto delicato è il pignoramento già assegnato, che alla luce di Cass. 13228/2026 (nella lettura di iusletter) va spiegato nella relazione: la quota pignorata sottrae al nucleo una parte del minimo vitale e non deriva da un’utilità “ulteriore” rispetto al reddito del c.2.
| Data | Giorno | Evento |
|---|---|---|
| 2 novembre 2026 | lunedì | Conferimento dell’incarico all’OCC |
| 1° dicembre 2026 | martedì | Deposito della domanda ex art. 283 con la relazione dell’OCC |
| 19 gennaio 2027 | martedì | Decreto di esdebitazione (ipotesi) |
| 20 gennaio 2027 | mercoledì | Comunicazione del decreto ai creditori |
| 19 febbraio 2027 | venerdì | Scadenza dei 30 giorni per il reclamo (art. 283 c.8) |
| 19 gennaio 2028 | mercoledì | Prima dichiarazione annuale (se il decreto fissa la scadenza all’anniversario) |
| 19 gennaio 2029 | venerdì | Seconda dichiarazione annuale |
| 19 gennaio 2030 | sabato | Fine del triennio dal decreto; terza dichiarazione: la scadenza cade di sabato e slitta a lunedì 21 gennaio 2030, ma conviene depositare entro venerdì 18 |
Dal decreto definitivo, gli 83.936,21 euro sono inesigibili, con le cautele sulle sanzioni non accessorie e sugli altri debiti dell’art. 278 c.7. Il pignoramento del fornitore va fatto cessare trasmettendo il decreto e, se serve, con istanza al giudice dell’esecuzione: da quel momento la busta paga torna a 1.310 euro.
I binari paralleli: come cambia la cronologia se succede qualcos’altro
Se è un creditore a chiedere la liquidazione
Può accadere che, prima che il debitore si muova, sia la banca o l’agente della riscossione a chiedere l’apertura della liquidazione controllata, cosa possibile se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano 50.000 euro (art. 268 c.2), anche in pendenza di esecuzioni individuali. La cronologia allora non parte dal colloquio con l’OCC ma dalla notifica del ricorso. Se il debitore è incapiente, deve eccepirlo entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione dell’OCC non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni (art. 268 c.3). Chi arriva alla prima udienza senza aver incaricato un OCC perde la difesa più forte.
Se la famiglia ha debiti su più teste
Quando anche il coniuge ha debiti, magari per aver garantito il fido della ditta, la domanda congiunta di liquidazione controllata prevista dall’art. 66 c.1 dopo il correttivo consente di gestire i due sovraindebitamenti in un’unica procedura, anche se uno dei due è incapiente, purché almeno uno abbia attivo. La cronologia è la stessa, ma il calcolo della quota tiene conto dell’intero nucleo.
Se c’è una contestazione sulle singole cartelle
La procedura di sovraindebitamento non impedisce di verificare, in parallelo, se singole cartelle o avvisi di addebito siano stati notificati correttamente o siano prescritti. Nella liquidazione controllata la sede naturale è lo stato passivo, con le osservazioni entro 15 giorni; prima di entrare in procedura, e per l’incapiente, restano i rimedi ordinari davanti al giudice competente. Togliere dall’elenco un debito non dovuto significa ridurre ciò che il liquidatore deve ripartire e, talvolta, cambiare la valutazione di meritevolezza.
Se c’era una definizione agevolata in corso
Chi aveva aderito a una definizione agevolata delle cartelle e ha smesso di pagare le rate deve inserirle comunque nell’elenco dei creditori. Per la rottamazione-quinquies della L. 199/2025 le domande andavano presentate entro il 30 aprile 2026; per i carichi coinvolti in procedure di sovraindebitamento le fonti segnalano un modello dedicato e una norma apposita, ma il rapporto con la procedura va verificato sul testo vigente prima di fare scelte.
Se arriva un’eredità o un lavoro migliore
Nella liquidazione controllata i beni sopravvenuti entrano nella procedura fino all’esdebitazione (art. 272 c.3 e 3-bis). Per l’incapiente, nei tre anni dal decreto, le utilità ulteriori consentono ai creditori, previa autorizzazione del giudice, di agire su di esse (art. 283 c.9). In entrambi i casi la cronologia non si interrompe, ma il risultato economico per i creditori cambia.
Se la vecchia attività era fallita
Come visto alla prima tappa, il fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022 sposta tutta la cronologia sotto la legge fallimentare per i debiti di quella procedura (Cass. 14835/2025 e 30108/2025). Il binario dell’art. 283 per quei debiti è chiuso.
Le cinque finestre che cambiano l’esito
- La qualificazione al giorno 0: con debiti nati dalla partita IVA, impostare la domanda sulla liquidazione controllata o sull’esdebitazione dell’incapiente, non sul piano del consumatore. È la scelta che evita mesi persi con una domanda inammissibile.
- Il calcolo della soglia tra il giorno 1 e il giorno 30: nucleo, parametro ISEE, assegno sociale, spese reali documentate, e la lettura del c.2 adottata dal tribunale. Da qui dipende il bivio tra le due procedure.
- La prima udienza, se è un creditore a chiedere la liquidazione: l’incapienza si eccepisce lì, con i documenti dell’art. 283 c.3. Dopo, la difesa si indebolisce.
- I 15 giorni per le osservazioni allo stato passivo: è il momento per contestare cartelle, avvisi e crediti non dovuti. I tre anni di quota servono a pagare ciò che è dovuto, non ciò che non lo è.
- I 30 giorni per il reclamo contro il decreto, e per l’incapiente le dichiarazioni annuali: termini che corrono anche ad agosto. Un beneficio concesso una sola volta non si perde per una data dimenticata.
Le domande sul tempo
Ho chiuso la partita IVA dieci anni fa: è troppo tardi? No. Il CCII non fissa un termine dalla cessazione dell’attività per chiedere la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente. Il tempo passato conta però in due modi: se c’era stato un fallimento prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare; e più anni sono passati senza alcun tentativo di regolarizzare i debiti fiscali, più la relazione dell’OCC dovrà spiegare le ragioni di quel silenzio.
Quanto dura in tutto? Nella liquidazione controllata, dal primo colloquio al decreto definitivo, circa tre anni e mezzo: due o tre mesi per arrivare alla sentenza, trentasei mesi di procedura, uno o due mesi per il decreto e il reclamo. Nell’esdebitazione dell’incapiente, il decreto può arrivare in pochi mesi dal primo colloquio; seguono tre anni di vigilanza.
Il pignoramento dello stipendio si ferma il giorno in cui deposito? No. Nella liquidazione controllata le trattenute diventano inopponibili alla procedura dalla data di apertura; nell’esdebitazione dell’incapiente il debito diventa inesigibile con il decreto, che va poi fatto valere nel processo esecutivo. Il deposito sospende invece, ai soli effetti del concorso, gli interessi dei crediti chirografari (art. 268 c.5).
Se la comunicazione del decreto arriva il 3 agosto, ho tempo fino a settembre? No: l’art. 9 c.1 esclude la sospensione feriale per i procedimenti del codice. I 30 giorni per il reclamo scadono il 2 settembre.
Dopo l’esdebitazione, quando potrei chiederne un’altra? Non prima che siano passati cinque anni (art. 280 lett. d) e comunque non più di due volte in tutto (lett. e). L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta nella vita (art. 283 c.1).
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo la fonte consultata e se ne è stato letto il testo o solo una sintesi.
Tappa 1 – La vecchia attività e il regime applicabile
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima Brocardi e passaggi riportati in Cass. 30108/2025). Chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare anche se chiede l’esdebitazione dopo quella data; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: stabilisce se la vecchia partita IVA consente o no l’accesso agli artt. 278 ss. CCII.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale, sito della Cassazione). L’incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può usare l’art. 283 per gli stessi debiti; il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: chiude il binario dell’incapiente per i debiti del fallimento, lascia aperto quello dei debiti successivi.
- Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 (sintesi Unijuris). Conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare. Rilevanza: consolida l’orientamento.
Tappa 2 – Consumatore o no
- Cass. civ., 1° febbraio 2016, n. 1869 (riportata da EC News). Nel regime della L. 3/2012 conta la natura dei debiti, e il debitore con debiti tributari residui della precedente attività poteva rientrare nella nozione di consumatore se le altre obbligazioni erano assolte. Rilevanza: è il precedente storico della lettura aperta, scritto su un testo diverso da quello vigente.
- Trib. Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, 13 febbraio 2023 (commento EC News). Qualità di consumatore riconosciuta a chi aveva cessato l’impresa pur con debiti residui. Rilevanza: orientamento anteriore al correttivo.
- Trib. Bologna, decreto 22 novembre 2024 (EC News, da ilcaso.it). I debiti imprenditoriali non si separano da quelli personali; ricorso inammissibile. Rilevanza: segna la svolta restrittiva.
- Trib. Foggia, Sez. III civile, 4 marzo 2026 (commento EC News del 1° aprile 2026). Con debitoria mista, in parte tributaria d’impresa, il ricorrente non è consumatore e il piano è inammissibile. Rilevanza: applica la logica del testo corretto (“debiti contratti nella qualità di consumatore”).
- Cass. civ., Sez. I, sent. 11 novembre 2025, n. 29746 (sintesi diritto.it). Il fideiussore perde la qualità di consumatore quando la garanzia è funzionalmente legata all’attività della società in cui ha interesse; l’onere di provare l’estraneità è suo. Rilevanza: riguarda l’ex socio che aveva garantito i debiti della propria società.
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 (segnalata da iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: toglie al dipendente ex titolare di ditta anche questa strada.
Tappa 4 – Il bivio
- Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza; la condotta conta all’esdebitazione. Rilevanza: chi ha debiti fiscali pregressi può entrare in liquidazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, controllato in modo sostanziale. Rilevanza: la relazione scritta al giorno 30 è decisiva fin dall’ingresso.
Tappe 5 e 6 – Pignoramento e quota di stipendio
- Trib. Reggio Emilia, sent. n. 138/2025, pubblicata il 13 novembre 2025 (testo letto, sito del tribunale). Pignoramenti presso terzi inopponibili dall’apertura; pagamenti del terzo inefficaci verso la procedura; versamento delle somme oltre il mantenimento, tredicesima compresa, e dell’intero TFS. Rilevanza: mostra in concreto come si calcola la quota.
- Trib. Milano, Sez. II civile, sent. n. 928/2025, pubblicata il 5 dicembre 2025 (testo letto, sito del tribunale). Inopponibili pignoramenti dello stipendio e cessioni del quinto; trattenuta provvisoria e determinazione definitiva del mantenimento; scansione di 7, 30 e 90 giorni. Rilevanza: è il modello dei primi tre mesi della procedura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 (sintesi iusletter 27 maggio 2026 e EC News 4 settembre 2026, discordanti). Per iusletter, un pignoramento dello stipendio già assegnato e produttivo ha portato alla revoca dell’esdebitazione dell’incapiente in reclamo; per EC News la pronuncia riguarda la ricorribilità dei decreti. Rilevanza: il pignoramento in corso va affrontato nella domanda ex art. 283.
Tappa 7 – Il decreto dell’art. 282
- Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima Brocardi). La scarsa consistenza patrimoniale non preclude l’esdebitazione in assenza di condotte ostruzionistiche o fraudolente; l’art. 280 CCII non richiede una soddisfazione minima. Rilevanza: l’ex partita IVA senza beni non è escluso per questo.
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave. Rilevanza: è il rischio principale per chi ha chiuso l’attività con IVA e imposte non versate.
- Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne, numero non disponibile). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione nella liquidazione controllata. Rilevanza: riguarda direttamente le sanzioni delle cartelle.
Tappa 8 – Il decreto dell’incapiente
- Trib. Rovereto, decreto 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025 (testo letto, sito del tribunale). Esdebitazione concessa a un dipendente ex agente di commercio; esclusi risarcimenti extracontrattuali e sanzioni; tre dichiarazioni annuali. Rilevanza: è la fotografia esatta del lettore di questo articolo.
- Trib. Milano, Sez. II civile, decreto 23 febbraio 2026 (testo letto, sito del tribunale). Esdebitazione di un ex socio accomandatario con debiti sociali e verso l’agente della riscossione; soglia di 25.840,95 euro per quattro persone. Rilevanza: conferma che i debiti d’impresa non impediscono l’art. 283.
- Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026 (scheda di lavoro dello Studio). Cita il c.2 nel testo vigente, con deduzione delle spese prima del confronto con la soglia, e chiede la dichiarazione annuale in ogni caso. Rilevanza: orienta il calcolo della soglia e la prudenza sulle dichiarazioni.
Tappa 9 – Dopo
- Corte cost., ord. n. 104/2026 (scheda della Corte). Restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278 c.2 per mancata notifica ai creditori ammessi; le ordinanze di rimessione sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026. Rilevanza: la regola sui creditori non insinuati è vigente ma contestata.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui il debitore si trova oggi: non esiste un “momento giusto” unico, ma per ogni tappa c’è una mossa utile e una che è già tardi per fare.
- Ricostruiamo la storia della partita IVA prima del giorno 0: visura storica, data di cessazione, eventuale fallimento anteriore al 15 luglio 2022, quote in società di persone, fideiussioni firmate.
- Classifichiamo i debiti uno per uno, separando quelli nati dall’attività da quelli personali e verificando su quali basi un’eventuale qualifica di consumatore reggerebbe o no dopo il correttivo.
- Leggiamo con lo staff tributario le cartelle e gli avvisi di addebito INPS, distinguendo imposte, contributi, sanzioni accessorie e sanzioni autonome, e segnalando i crediti da contestare in stato passivo.
- Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 sul nucleo reale, con il parametro ISEE corretto e l’assegno sociale dell’anno, applicando entrambe le letture del comma per capire dove si colloca il caso.
- Prepariamo con l’OCC il fascicolo documentale dell’art. 283 c.3, che serve anche a eccepire l’incapienza nella liquidazione chiesta da un creditore.
- Valutiamo il pignoramento in corso: limiti dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-ter d.P.R. 602/1973, eventuale ordinanza di assegnazione, effetti sulla domanda di incapienza.
- Se è un creditore a chiedere la liquidazione, prepariamo l’eccezione di incapienza per la prima udienza, chiedendo se serve il termine fino a 60 giorni per l’attestazione.
- Durante i tre anni, seguiamo le osservazioni allo stato passivo, le richieste di rideterminazione della quota, le dichiarazioni annuali dell’incapiente e le scadenze che corrono anche ad agosto.
- Al terzo anno, predisponiamo l’istanza di esdebitazione, rispondiamo alle osservazioni dei creditori e, se il decreto è sfavorevole, proponiamo reclamo entro 30 giorni.
- Dopo il decreto, lo facciamo valere verso i creditori e nei processi esecutivi ancora aperti, verificando che le trattenute cessino.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa cronologia pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: l’Organismo è presente in ogni tappa, dalla relazione iniziale all’attestazione dell’attivo o dell’incapienza, fino ai tre anni di vigilanza sull’incapiente, e conoscerne il lavoro dall’interno permette di costruire fin dal giorno 0 una documentazione che regga al terzo anno. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, utile in una materia in cui la ricorribilità dei decreti è oggetto di contrasto in Cassazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti leggono i debiti fiscali e contributivi della vecchia attività, gli avvocati costruiscono la domanda e seguono il procedimento. Quanto all’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, essa aiuta a leggere la storia di un’impresa in crisi e le ragioni del dissesto, che sono proprio ciò che il giudice esamina valutando la meritevolezza.
Chiusura
La domanda del titolo ha una risposta affermativa, ma non immediata: un dipendente con debiti di una vecchia partita IVA può ottenere l’esdebitazione, attraverso la liquidazione controllata con tre anni di quota di stipendio o, se il reddito resta sotto la soglia dell’assegno sociale maggiorata e moltiplicata per il parametro del nucleo, con il decreto dell’incapiente e tre anni di vigilanza. In mezzo ci sono una qualificazione da fare bene, un pignoramento da gestire, scadenze di 15 e 30 giorni che non conoscono agosto.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: ogni mese di pignoramento senza procedura è un mese pagato senza avvicinarsi all’uscita.
Lo Studio Monardo è specializzato in questo percorso perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè opera nello stesso sistema che attesta, liquida e vigila; e perché lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina consente di leggere i debiti fiscali, contributivi e bancari della vecchia attività prima di portarli davanti al giudice.
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