Poche materie generano tanto passaparola quanto le multe non pagate. C’è chi giura che le sanzioni del Codice della strada siano “debiti con lo Stato” e che nessun giudice possa toccarle. C’è chi, all’opposto, ha letto su un forum che con la legge sul sovraindebitamento “si cancella tutto, multe comprese”. C’è chi confonde la multa presa per un divieto di sosta con la multa inflitta da un giudice penale per guida in stato di ebbrezza, e chi pensa che una volta finita in cartella la sanzione sia diventata una tassa a tutti gli effetti. Ognuna di queste convinzioni contiene un pezzetto di verità, ed è proprio questo a renderle pericolose: suonano plausibili.
Il problema è che chi si trova sommerso da cartelle e ingiunzioni prende decisioni importanti sulla base di queste voci. Rinuncia a chiedere il piano perché crede che le multe resterebbero comunque fuori; oppure lo chiede omettendo i verbali “tanto non contano”; oppure ancora sceglie la liquidazione controllata convinto che, alla fine, le sanzioni spariranno come gli altri debiti. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si consumano tempo, risorse e, talvolta, l’unica occasione utile per sistemare la propria posizione.
In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i miti più diffusi:
- le multe non possono entrare nel piano del consumatore;
- con il sovraindebitamento le multe si cancellano sempre;
- la multa stradale e la multa penale sono la stessa cosa;
- la multa in cartella è diventata un debito fiscale;
- basta depositare la domanda perché le multe smettano di crescere e il fermo dell’auto sparisca;
- le multe vecchie conviene lasciarle fuori dall’elenco dei creditori;
- con il piano omologato la multa sparisce in ogni sua conseguenza, punti e coobbligati compresi.
Perché proprio lo Studio Monardo si occupa di questo intreccio? Perché qui si incontrano due mondi che raramente dialogano: quello della riscossione delle sanzioni (cartelle, ingiunzioni, prescrizione, opposizioni) e quello delle procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno come si costruisce e si attesta un piano; ed è avvocato cassazionista che coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, cioè le competenze che servono per verificare, prima ancora di inserirle nel piano, se le cartelle per multe sono davvero dovute.
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Mito n. 1: “Le multe non si possono mettere nel piano del consumatore, sono debiti con lo Stato”
Il mito
“Le multe sono debiti con lo Stato o con il Comune: nel piano del consumatore non si possono inserire e vanno pagate per intero, a parte.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. Per anni il passaparola sul sovraindebitamento si è concentrato sui debiti “pubblici” come se fossero un blocco unico e intoccabile. Il ricordo più forte è quello della vecchia disciplina sull’IVA e sulle ritenute, che per un periodo non potevano essere ridotte nei piani della L. 3/2012: una regola specifica, poi superata, che nell’immaginario collettivo si è allargata a “tutto ciò che si deve allo Stato”. A questo si aggiunge un’intuizione morale: la multa è una punizione, e sembra strano che una punizione possa essere “scontata” da un tribunale. Infine, chi ha sentito parlare dell’esdebitazione sa che alcune sanzioni ne sono escluse, e da lì è facile saltare alla conclusione che le sanzioni siano escluse da qualsiasi procedura.
La realtà
In realtà la norma che regola il piano del consumatore dice qualcosa di molto diverso. Secondo l’art. 67, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con contenuto libero, che può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti. Il comma 2 aggiunge che la domanda deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le eventuali cause di prelazione. Non esiste, nel testo, un elenco di crediti “vietati”: il Comune che ha emesso l’ingiunzione per i verbali della polizia locale, la Prefettura che ha iscritto a ruolo le sanzioni accertate dalla Polizia stradale, l’agente della riscossione che ne cura l’incasso sono creditori come gli altri.
C’è di più. L’art. 68, comma 4, CCII prevede espressamente che, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, i quali entro quindici giorni comunicano il debito accertato. È la prova che il legislatore ha pensato proprio a questi creditori come parte fisiologica della procedura, e non come estranei da tenere fuori.
La correzione essenziale è questa: le sanzioni amministrative del Codice della strada riscosse con cartella o con ingiunzione entrano nel piano del consumatore e, come regola, possono essere soddisfatte in misura parziale. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che nel piano del consumatore i creditori non votano: il giudice omologa se il piano è ammissibile e fattibile e, se un creditore ne contesta la convenienza, verifica che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70, comma 7, CCII). Il Comune che non gradisce la percentuale proposta non ha un diritto di veto; ha il diritto di dimostrare che dalla liquidazione otterrebbe di più.
Questo non vuol dire che si possa offrire qualsiasi cosa. È qui che contano le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la libertà di contenuto del piano non è libertà di arbitrio, e la percentuale offerta ai creditori pubblici va giustificata con gli stessi numeri con cui si giustifica quella offerta alle banche. Un trattamento differenziato è possibile, ma deve avere una ragione; e un’offerta irrisoria, per tutti o per una categoria, espone il piano a un giudizio negativo.
Resta poi una distinzione da non dimenticare: le sanzioni stradali sono di regola crediti chirografari, cioè privi di privilegio, a differenza di molti tributi. È un dato che va sempre verificato sul singolo titolo, ma che, quando confermato, rende la riduzione più agevole, perché non scatta il limite del comma 4 dell’art. 67, che impone di pagare i privilegiati in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.
La prova
Il testo dell’art. 67, commi 1 e 2, e dell’art. 68, comma 4, CCII basta da solo a smentire il mito. La giurisprudenza di legittimità, poi, conferma che il controllo del giudice si gioca sulla convenienza rispetto alla liquidazione e sulla serietà dell’offerta: Cass. n. 30543 del 27 novembre 2024 ha ribadito che, quando un creditore non è pagato integralmente, l’omologa richiede che il trattamento proposto sia più favorevole dell’alternativa liquidatoria, e che il creditore dissenziente può farlo valere; Cass. ord. n. 28013/2022 ha chiarito che una soddisfazione irrisoria dei chirografari può rendere la proposta inammissibile per difetto di causa, con valutazione da compiere caso per caso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che le multe restino comunque fuori fa due errori opposti, entrambi costosi. Il primo è rinunciare alla procedura: se una parte rilevante del debito è costituita da sanzioni stradali, pensare che “tanto quelle resterebbero” porta a concludere che il piano non serva, e si continua a subire fermi, pignoramenti e solleciti. Il secondo è costruire un piano che paga i creditori privati in percentuale e i creditori pubblici per intero, sottraendo risorse senza alcuna necessità giuridica: il debitore si impegna per anni a versare più di quanto la legge gli chiederebbe, con il rischio concreto di non riuscire a sostenere le rate e di vedere il piano diventare inattuabile, con le conseguenze dell’art. 72, comma 2, CCII.
Mito n. 2: “Con il sovraindebitamento le multe si cancellano sempre, come tutti gli altri debiti”
Il mito
“Il sovraindebitamento è la legge salva-suicidi: alla fine ti cancellano tutti i debiti, multe incluse, qualunque procedura tu scelga.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. L’esdebitazione è davvero il cuore del sistema: l’art. 278, comma 1, CCII la definisce come liberazione dai debiti e prevede che renda inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. Gli articoli di giornale e i video divulgativi insistono, giustamente, sulla “seconda possibilità” e sulla cancellazione del debito residuo, e raramente si soffermano sulle eccezioni. Chi legge “liberazione dai debiti” capisce “da tutti i debiti”. Inoltre, nel piano del consumatore omologato, effettivamente la multa può essere ridotta: e da qui al pensare che si cancelli in ogni caso il passo è breve.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Bisogna distinguere tra due meccanismi diversi.
Nel piano del consumatore il debito per sanzioni viene trattato secondo quanto prevede il piano omologato: se il piano offre al Comune il 30% del dovuto e il piano viene eseguito, il Comune riceve quel 30%. L’effetto liberatorio dipende dal contenuto del piano e dalla sua esecuzione, non da un elenco di debiti esclusi.
Nella liquidazione controllata, invece, il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio liquidabile, e al termine (o comunque decorsi tre anni dall’apertura, secondo l’art. 282, comma 1, CCII) ottiene l’esdebitazione. Ed è qui che interviene l’art. 278, comma 7, CCII, che esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lettera a) e, alla lettera b), i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
La correzione essenziale: le sanzioni amministrative pecuniarie, e quindi anche le multe stradali, non sono coperte dall’esdebitazione che segue la liquidazione, salvo che siano accessorie a un debito che si estingue. Una sanzione per eccesso di velocità non è accessoria a nessun altro debito: è essa stessa il debito principale. Quindi, se il consumatore sceglie la liquidazione controllata, la parte della multa non soddisfatta dal riparto sopravvive all’esdebitazione e potrà essere richiesta dopo la chiusura.
Va segnalato che sull’applicazione dell’art. 278, comma 7, al piano del consumatore il dibattito tra gli interpreti è aperto: la norma si colloca nel capo dedicato all’esdebitazione nelle procedure liquidatorie, mentre il piano del consumatore produce i suoi effetti attraverso l’omologa e l’esecuzione. La lettura più diffusa tra i commentatori è che l’esclusione riguardi l’esdebitazione liquidatoria e non impedisca la falcidia nel piano, ma è un punto su cui la prassi dei singoli tribunali va verificata prima di impostare la strategia. Allo stesso modo, si discute se l’esclusione valga anche per l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII: la tesi prevalente la ritiene applicabile, perché richiama i principi generali dell’istituto.
La prova
La prova è nel testo dell’art. 278, comma 7, lettera b), CCII, letto sulla pagina aggiornata del Codice. Sulla disciplina dell’esdebitazione in senso più ampio, Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 ha precisato che l’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del Codice da chi era stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 278 CCII presuppone l’apertura di una procedura del nuovo Codice: un’ulteriore conferma che l’esdebitazione non è una formula magica valida in ogni contesto, ma un effetto legato a una procedura precisa, con regole precise.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è quello di scegliere la strada sbagliata. Chi ha un monte debiti composto per una parte importante da sanzioni e sceglie la liquidazione controllata pensando di liberarsene, si ritrova dopo tre anni con i beni liquidati e le multe ancora lì, magari ridotte dal riparto ma non cancellate. In quel momento, peraltro, l’agente della riscossione o il Comune potranno riprendere le azioni per il residuo. Per chi ha un reddito, anche modesto, il piano del consumatore è spesso lo strumento che consente di trattare le sanzioni insieme agli altri debiti in un’unica proposta sostenibile; scegliere a occhi chiusi, sulla base dello slogan “si cancella tutto”, significa rinunciare proprio a questo vantaggio.
Mito n. 3: “Multa è multa: quella del Codice della strada e quella del giudice penale sono la stessa cosa”
Il mito
“Che sia la multa del vigile o la multa del giudice per la guida in stato di ebbrezza, è sempre una multa: si tratta allo stesso modo nel piano.”
Perché ci credono in tanti
Il colpevole è, in gran parte, il linguaggio. Nel parlare comune chiamiamo “multa” qualsiasi somma da pagare per aver violato una regola. Ma nel diritto penale la “multa” e l'”ammenda” sono pene pecuniarie vere e proprie, previste per delitti e contravvenzioni, mentre la cosiddetta multa stradale è, nella grandissima maggioranza dei casi, una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con un verbale. A complicare il quadro c’è il fatto che molte condotte di guida si collocano proprio sul confine: alcune violazioni sono illeciti amministrativi, altre sono reati, e alcune ipotesi un tempo penali sono state trasformate in illeciti amministrativi dai provvedimenti di depenalizzazione, a partire dal D.Lgs. 8/2016. Chi ha ricevuto in momenti diversi un verbale e un decreto penale di condanna tende a metterli nello stesso cassetto.
La realtà
La differenza è sostanziale e incide sulle scelte da fare.
La sanzione amministrativa del Codice della strada nasce da un verbale di accertamento, diventa definitiva se non si paga né si fa ricorso nei termini (ricorso al Prefetto o al Giudice di pace) e viene poi riscossa coattivamente con ruolo e cartella oppure, per gli enti locali, con ingiunzione o con gli strumenti di riscossione che li hanno affiancati. È un credito pecuniario dell’amministrazione, che si prescrive secondo le regole dell’art. 28 della L. 689/1981, richiamato dall’art. 209 del Codice della strada.
La sanzione penale pecuniaria (multa o ammenda) è invece una pena inflitta con sentenza o decreto penale di condanna, e la sua esecuzione segue le regole del procedimento penale: se non viene pagata, può essere convertita in altre sanzioni secondo la disciplina della conversione delle pene pecuniarie. Non è un semplice debito verso un creditore, ma il contenuto di una condanna.
La correzione essenziale: le sanzioni stradali amministrative sono crediti che si possono inserire e, di regola, ridurre nel piano del consumatore; le pene pecuniarie penali seguono una logica diversa e il loro inserimento in un piano, anche se elencate tra i debiti, non ne paralizza l’esecuzione penale. Entrambe sono escluse dall’esdebitazione liquidatoria per effetto dell’art. 278, comma 7, lettera b), CCII, ma per le sanzioni penali il problema si pone già prima: proporre una falcidia della pena pecuniaria non ne impedisce la conversione se non viene pagata. In concreto, quando tra i debiti compare una pena pecuniaria, la strategia prudente è prevederne il pagamento integrale, eventualmente rateizzato con gli strumenti propri dell’esecuzione penale, e concentrare la ristrutturazione sugli altri debiti.
C’è poi una terza categoria che spesso si confonde con le prime due: le spese e le somme accessorie (spese di notifica, spese di procedimento, oneri di riscossione). Seguono di regola la sorte del credito principale cui accedono, e vanno ricostruite voce per voce.
La prova
La prova è nel testo stesso dell’art. 278, comma 7, lettera b), CCII, che nomina distintamente le sanzioni penali e quelle amministrative di carattere pecuniario: se fossero la stessa cosa, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di elencarle separatamente. Sul piano della riscossione, l’art. 209 del Codice della strada rinvia alle regole sulla prescrizione delle sanzioni amministrative della L. 689/1981, regime che non ha nulla a che vedere con l’estinzione delle pene.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta la pena pecuniaria come una multa qualsiasi rischia di proporre un piano che, sulla carta, la riduce del 70%, salvo scoprire che il pubblico ministero prosegue comunque l’esecuzione e che il mancato pagamento può portare alla conversione della pena. All’opposto, chi tratta la multa per divieto di sosta come se fosse una pena penale, e quindi intoccabile, rinuncia a ridurla quando potrebbe farlo. In entrambi i casi l’errore nasce da una parola, “multa”, che nel linguaggio quotidiano unisce ciò che il diritto tiene ben separato.
Mito n. 4: “Se la multa è finita in cartella, è diventata un debito fiscale come le tasse”
Il mito
“Una volta che la multa è in cartella esattoriale diventa un debito fiscale: si prescrive in dieci anni, ha i privilegi delle imposte e si tratta come l’IRPEF.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nello strumento. Le sanzioni accertate da organi dello Stato vengono spesso iscritte a ruolo e riscosse dall’agente della riscossione con la stessa cartella usata per imposte e contributi; la cartella ha la stessa grafica, lo stesso linguaggio, gli stessi solleciti. Anche i Comuni, quando riscuotono con ingiunzione o con gli atti che l’hanno sostituita, usano strumenti nati per le entrate tributarie. È naturale che chi riceve un plico dell’agente della riscossione pensi di avere un “debito con il fisco”. Inoltre, per anni è circolata l’idea che la notifica della cartella non opposta trasformasse il credito in un titolo definitivo soggetto alla prescrizione decennale, come le sentenze.
La realtà
In realtà la norma e la giurisprudenza separano nettamente lo strumento di riscossione dalla natura del credito. La cartella e l’ingiunzione sono veicoli: la sanzione stradale resta una sanzione amministrativa, con il suo regime di prescrizione e, di regola, senza i privilegi propri dei tributi.
Sul fronte della prescrizione, l’art. 209 del Codice della strada rinvia all’art. 28 della L. 689/1981, che fissa il termine di cinque anni, decorrente dalla violazione e poi da ogni atto interruttivo. La mancata opposizione alla cartella rende definitiva la pretesa (non si potranno più far valere vizi anteriori), ma non converte il termine breve in quello decennale, perché la cartella non è una sentenza e non produce giudicato.
Sul fronte del piano del consumatore, questo ha due conseguenze pratiche. La prima: prima di inserire una cartella per multe nell’elenco dei debiti, conviene verificare se è ancora esigibile; una sanzione prescritta non va pagata, nemmeno in percentuale. La seconda: la collocazione nel piano dipende dalla natura del credito e dall’eventuale prelazione effettivamente spettante, non dal fatto che a riscuotere sia lo stesso soggetto che riscuote le imposte. Se nella stessa cartella convivono tributi e sanzioni stradali, le partite vanno separate e qualificate una per una.
Attenzione anche al profilo delle maggiorazioni. L’art. 27 della L. 689/1981 prevede, per le sanzioni amministrative non pagate nei termini, una maggiorazione per ogni semestre di ritardo, e l’aumento si somma rapidamente al dovuto originario. Negli ultimi anni il tema è stato oggetto di interventi normativi e di discussioni sulla sua applicazione: l’importo effettivamente dovuto va quindi ricalcolato sul titolo concreto e sulla normativa vigente al momento del calcolo, anziché accettato così come risulta dall’estratto di ruolo.
La prova
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, hanno chiarito che la cartella non opposta non trasforma la prescrizione breve in decennale, perché resta un atto della riscossione e non un provvedimento giurisdizionale. In precedenza, Cass. n. 5570/2010 aveva affermato lo stesso principio proprio con riferimento alle cartelle per sanzioni del Codice della strada: la cartella non è una sentenza e la prescrizione resta quinquennale anche dopo la notifica.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera la multa in cartella come un debito fiscale decennale rischia di inserire nel piano, e quindi di pagare, somme che non sono più dovute perché prescritte. Rischia anche di attribuire alla sanzione un privilegio che non ha, aumentando senza motivo la quota che il piano dovrà destinare a quel creditore e riducendo, di conseguenza, quanto resta per tutti gli altri. È un errore che rende il piano più costoso e talvolta insostenibile, e che si evita con un’analisi preliminare dell’estratto di ruolo e delle notifiche.
Mito n. 5: “Basta depositare la domanda e le multe smettono di crescere, e il fermo dell’auto sparisce”
Il mito
“Appena depositi la domanda di piano del consumatore, sulle multe si bloccano interessi e maggiorazioni, e il fermo amministrativo sull’auto viene cancellato automaticamente.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci, perché qualcosa di simile esiste davvero. L’art. 68, comma 5, CCII prevede che il deposito della domanda sospenda il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura; l’art. 70, comma 4, consente al giudice di sospendere le procedure esecutive e di vietare azioni esecutive e cautelari; l’art. 71, comma 2, prevede che il giudice ordini la cancellazione di pignoramenti e vincoli una volta verificata la conformità degli atti al piano. Il passaparola ha preso questi tre frammenti e li ha fusi in un’unica promessa: “depositi e sei al sicuro”.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada sono le condizioni.
Primo: la sospensione degli interessi dell’art. 68, comma 5, opera ai soli effetti del concorso. Significa che, nel calcolo delle somme ammesse e da trattare nel piano, gli interessi successivi al deposito non si aggiungono; non significa che il debito si “congeli” in ogni caso e per sempre. Se la procedura non arriva all’omologa, il creditore conserva le sue pretese.
Secondo: le misure protettive dell’art. 70, comma 4, non sono automatiche. Vanno chieste dal debitore con un’istanza e concesse dal giudice con il decreto che apre la procedura; possono essere revocate in caso di atti in frode. Senza istanza, l’agente della riscossione o il Comune possono proseguire le azioni già avviate.
Terzo: il fermo amministrativo del veicolo già iscritto non si cancella da solo con il deposito della domanda. Il divieto di azioni cautelari, se concesso, impedisce nuove iscrizioni durante la procedura; la sorte del fermo già esistente va invece gestita nel piano e, dopo l’omologa, attraverso i provvedimenti del giudice sulla cancellazione dei vincoli previsti dall’art. 71, comma 2, che parla di iscrizioni di prelazione, pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo. L’inclusione del fermo in questa formula è un tema da impostare con attenzione nel ricorso e da discutere con l’OCC, perché la prassi non è uniforme.
Quarto: le maggiorazioni sulle sanzioni amministrative non pagate sono un istituto diverso dagli interessi convenzionali o legali. Come vadano trattate nella procedura dipende dalla loro qualificazione, che va valutata nel singolo caso.
La prova
La prova è nei testi richiamati: art. 68, comma 5, CCII (sospensione degli interessi ai soli effetti del concorso); art. 70, comma 4, CCII (misure disposte su istanza del debitore); art. 70, comma 5, CCII (revocabilità delle misure); art. 71, comma 2, CCII (cancellazione dei vincoli su ordine del giudice, dopo la verifica di conformità al piano). Ogni effetto protettivo è legato a un passaggio procedurale preciso, e nessuno discende dal solo deposito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il deposito basti smette di difendersi proprio nel momento più delicato. Non presenta l’istanza di misure protettive, e intanto un pignoramento presso terzi sullo stipendio prosegue; non contesta un fermo illegittimo perché “tanto lo cancellano”; lascia decorrere termini di opposizione contro cartelle che avrebbero potuto essere annullate. Inoltre, se il piano non viene omologato (ad esempio perché giudicato non fattibile), il debitore si ritrova con il debito intatto e con mesi persi. Le tutele del Codice della crisi sono efficaci, ma vanno attivate, motivate e mantenute.
Mito n. 6: “Le multe vecchie conviene lasciarle fuori dall’elenco dei creditori”
Il mito
“Le multe di anni fa è meglio non dichiararle nel piano: se nessuno le chiede, si dimenticano; e se le dichiaro, le riattivo io.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da un’intuizione che, presa da sola, ha senso: molte vecchie cartelle per multe sono davvero prescritte, e chi le paga senza verificarle spende denaro che non doveva. Il passaparola ha trasformato un consiglio corretto (“prima di pagare, controlla se il debito è ancora dovuto”) in un consiglio sbagliato (“non nominarlo, così sparisce”). C’è poi il timore, comprensibile, che ammettere un debito equivalga a riconoscerlo e quindi a interrompere la prescrizione. E c’è l’idea che, essendo importi piccoli, nessuno si accorgerà della loro mancanza.
La realtà
In realtà la legge chiede l’esatto contrario, e lo chiede in modo esplicito. Secondo l’art. 67, comma 2, lettera a), CCII la domanda deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; secondo l’art. 68, comma 4, l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici competenti, anche degli enti locali, che comunicano il debito risultante. In altre parole: quelle multe emergeranno comunque, perché è la procedura stessa a farle emergere. La relazione dell’OCC, inoltre, deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione (art. 68, comma 2, lettera c).
La correzione essenziale: le multe vecchie non vanno nascoste, vanno verificate. Quelle prescritte o illegittime si contestano con gli strumenti propri della riscossione; quelle ancora dovute si inseriscono nel piano e si trattano come gli altri crediti chirografari.
La distinzione è decisiva. Nascondere un debito espone il debitore a un giudizio negativo sulla correttezza della sua condotta e, nei casi più gravi, alla revoca dell’omologazione: l’art. 72, comma 1, CCII prevede la revoca quando il debitore, con dolo o colpa grave, ha aumentato o diminuito il passivo. Una lista dei creditori “alleggerita” di proposito è esattamente una diminuzione del passivo. Inoltre, l’art. 69, comma 1, esclude l’accesso a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e una condotta poco trasparente nella procedura non aiuta il giudice a valutare con favore la posizione del consumatore.
Quanto al timore di “riattivare” la prescrizione: la strada corretta non è il silenzio, ma l’analisi. Le cartelle per multe vanno ricostruite una per una: data della violazione, data della notifica del verbale (che deve avvenire entro novanta giorni dall’accertamento, secondo l’art. 201 del Codice della strada), data della cartella o dell’ingiunzione, eventuali atti interruttivi successivi. Se il credito risulta prescritto, lo si contesta e non lo si inserisce come debito da pagare; se la questione è dubbia, lo si può indicare nell’elenco come credito contestato, spiegando nel piano come verrà trattato all’esito della contestazione.
La prova
Sul piano processuale, Cass. n. 18152/2024 ha ribadito che l’opposizione all’esecuzione con cui si fa valere un fatto estintivo sopravvenuto, come la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, non è soggetta a un termine di decadenza, anche se la cartella non è stata impugnata a suo tempo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22080/2017, hanno invece chiarito che quando la cartella è il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione (perché il verbale non gli è mai stato notificato validamente), l’opposizione va proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Sono gli strumenti giusti per “far sparire” le multe che non sono dovute: non l’omissione, ma l’opposizione.
Sul piano della procedura, Cass. n. 22890/2023 ha ricordato che il criterio di meritevolezza nel piano del consumatore ruota intorno all’assenza di colpa grave, malafede o frode: un controllo che si estende anche a come il debitore rappresenta la propria situazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi omette le multe rischia, nell’ordine: che l’OCC le scopra comunque attraverso le comunicazioni dell’agente della riscossione e debba segnalare l’incompletezza; che il giudice chieda integrazioni, allungando i tempi; che il piano risulti costruito su numeri falsi e quindi non fattibile; nei casi più gravi, la revoca dell’omologazione anche dopo anni di pagamenti. E rischia di perdere l’occasione di contestare le multe davvero prescritte, che sono proprio quelle che il mito voleva “proteggere”.
Mito n. 7: “Con il piano omologato la multa sparisce in ogni sua conseguenza: punti, sospensione e coobbligati compresi”
Il mito
“Se la multa entra nel piano e viene ridotta, è come se non l’avessi mai presa: niente decurtazione dei punti, niente sospensione della patente, e anche il proprietario dell’auto è libero.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che, dal punto di vista economico, il piano omologato ed eseguito chiude davvero la partita con il creditore per la parte falcidiata. Chi vive la multa soprattutto come “una somma da pagare” tende a pensare che, sistemata la somma, sia sistemato tutto. In più, nel linguaggio comune la “multa” comprende tutto il pacchetto: verbale, importo, punti, eventuale sospensione. E chi ha guidato l’auto intestata a un familiare spesso ignora che il Codice della strada prevede la responsabilità solidale del proprietario del veicolo.
La realtà
Vero, ma solo per la parte pecuniaria. Il piano del consumatore incide sul debito, non sulle sanzioni accessorie non pecuniarie né sulla posizione degli altri obbligati.
Le misure come la decurtazione dei punti, la sospensione o la revoca della patente, il fermo o la confisca del veicolo previsti come sanzioni accessorie dal Codice della strada non sono crediti: non si possono “pagare in percentuale” e non hanno nulla da spartire con la falcidia. Seguono il loro corso secondo le regole del Codice della strada, indipendentemente da ciò che accade nella procedura di sovraindebitamento. Il fermo amministrativo iscritto dall’agente della riscossione a garanzia del credito è una cosa diversa: è una misura cautelare legata alla riscossione, e la sua sorte va gestita nel piano, come visto per il mito n. 5.
Quanto ai coobbligati: l’art. 196 del Codice della strada prevede che del pagamento della sanzione rispondano in solido con l’autore della violazione il proprietario del veicolo e gli altri soggetti indicati dalla norma. In materia di esdebitazione, l’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso; e per il concordato minore l’art. 79, comma 5, contiene una regola analoga. Per il piano del consumatore manca una norma espressa altrettanto netta, ma la logica del sistema è la stessa: la ristrutturazione riguarda il patrimonio del debitore che la chiede, non quello degli altri obbligati. Se la multa è stata presa dal figlio con l’auto del padre, la riduzione ottenuta dal figlio nel suo piano non libera, di per sé, il padre proprietario.
La prova
La prova sta nell’art. 278, comma 6, CCII, letto sulla pagina aggiornata del Codice, e nella struttura stessa dell’art. 67 CCII, che parla di ristrutturazione dei debiti del consumatore che propone il piano. Sul versante del Codice della strada, l’art. 196 disciplina la solidarietà tra autore della violazione e proprietario, mentre le sanzioni accessorie seguono il Titolo VI del Codice, del tutto estraneo alla procedura concorsuale.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il piano cancelli anche i punti o la sospensione rischia di continuare a guidare con una patente sospesa, convinto di essere “in regola”, con conseguenze ben più gravi della multa originaria. Chi ignora la solidarietà rischia che l’agente della riscossione si rivolga al familiare intestatario dell’auto, che magari non ha alcuna procedura in corso. In questi casi la soluzione va pensata in anticipo: valutando se anche il coobbligato si trovi in sovraindebitamento (la procedura familiare è ammessa dal Codice per i membri della stessa famiglia), oppure prevedendo nel piano modalità di pagamento che evitino l’azione contro di lui.
Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come cambiano i risultati quando si agisce sulla base di un mito anziché delle norme. Non rappresentano casi reali, e i valori di realizzo, i costi della procedura e le percentuali vanno sempre determinati sul caso concreto con l’OCC.
Simulazione 1 — “Le multe restano fuori comunque”: piano contro liquidazione
Ipotesi: consumatore dipendente, reddito netto di 1.870 € al mese, nucleo di tre persone, nessun immobile, un’auto del valore stimato di 2.400 €. Debiti complessivi 44.504 €:
- prestito personale: 18.640 €;
- carta revolving: 7.215 €;
- residuo di cessione del quinto: 11.380 €;
- cartelle dell’agente della riscossione per sanzioni stradali iscritte a ruolo dalla Prefettura: 4.312 €;
- ingiunzioni del Comune per verbali della polizia locale: 2.957 €.
Le sanzioni stradali ammontano quindi a 7.269 €, tutte chirografarie nell’ipotesi.
Alternativa liquidatoria: vendita dell’auto (2.400 €) e acquisizione per tre anni della quota di stipendio eccedente il mantenimento, ipotizzata in 210 € al mese (7.560 €), al netto di costi di procedura stimati in 2.100 €: attivo distribuibile 7.860 €, pari al 17,66% dei debiti.
Piano del consumatore: versamento di 340 € al mese per 72 mesi (24.480 €), al netto di costi stimati in 2.900 €: 21.580 € destinati ai creditori, pari al 48,49%.
Esito per le multe:
- nel piano, il Comune e l’agente della riscossione ricevono complessivamente circa 3.525 €; la differenza di circa 3.744 € non sarà più dovuta una volta eseguito il piano;
- nella liquidazione, le multe ricevono circa 1.284 € dal riparto, ma il residuo di circa 5.985 € sopravvive all’esdebitazione per effetto dell’art. 278, comma 7, lettera b), CCII.
Chi, convinto del mito n. 1, rinuncia al piano e sceglie la liquidazione “perché tanto le multe restano”, ottiene il risultato peggiore proprio sulle multe.
Simulazione 2 — “Le multe vecchie si nascondono”: la verifica preliminare
Stessa ipotesi. Una delle cartelle, di 1.187 €, è stata notificata il 12 giugno 2017 e non risulta seguita da alcun atto interruttivo fino a un’intimazione di pagamento del 2026. Anche considerando le sospensioni dei termini disposte nel periodo emergenziale (da calcolare con precisione sul singolo carico), il quinquennio dell’art. 28 della L. 689/1981 risulta ampiamente decorso.
Strada sbagliata: omettere la cartella dall’elenco. L’agente della riscossione la comunica all’OCC ai sensi dell’art. 68, comma 4, CCII; il debitore deve spiegare l’omissione, e il credito finisce comunque nel piano, ma senza che sia stata sollevata la prescrizione.
Strada corretta: contestare la prescrizione con opposizione all’esecuzione e indicare il credito come contestato. Se la contestazione è accolta, il passivo scende a 43.317 € e le multe a 6.082 €. Con le stesse risorse del piano (21.580 €), la percentuale per tutti i creditori sale a circa il 49,82%, e alle multe residue vanno circa 3.030 €. Il vantaggio non è solo per il debitore: tutti gli altri creditori ricevono una percentuale leggermente più alta.
Simulazione 3 — “Basta depositare”: le trattenute che continuano
Ipotesi: lo stipendio è già colpito da un pignoramento presso il datore di lavoro avviato dall’agente della riscossione per le cartelle, con trattenuta ipotizzata di 187 € al mese. La domanda di piano viene depositata mercoledì 14 ottobre 2026 senza istanza di misure protettive. Il decreto di apertura arriva venerdì 13 novembre 2026 e, in assenza di istanza, non dispone la sospensione dell’esecuzione.
Conseguenza: le trattenute di novembre, dicembre e gennaio proseguono (561 €), e le somme vengono assegnate al creditore procedente fuori dal concorso, riducendo le risorse che il debitore avrebbe potuto destinare al piano.
Se invece la domanda fosse stata accompagnata da un’istanza motivata ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII, il giudice avrebbe potuto sospendere con lo stesso decreto le procedure esecutive che pregiudicano la fattibilità del piano. Il deposito da solo non protegge: protegge la domanda costruita bene.
Il fondo di verità: cosa resta in piedi dei miti
Nessuno dei miti esaminati è nato dal nulla. Ricomposti nel quadro normativo corretto, i frammenti veri raccontano una storia coerente.
È vero che le sanzioni non sono debiti come gli altri. Il legislatore le tratta con un riguardo particolare: l’art. 278, comma 7, lettera b), CCII le esclude dall’esdebitazione liquidatoria, salvo che siano accessorie a debiti estinti. La ragione è intuitiva: una sanzione ha una funzione punitiva e dissuasiva, e consentirne la cancellazione con il solo meccanismo della liquidazione ne svuoterebbe la funzione. Ma questa regola riguarda l’esdebitazione, non il divieto di trattare le sanzioni in un piano che offre ai creditori risorse ulteriori rispetto alla liquidazione.
È vero che con il sovraindebitamento si può ottenere una riduzione delle multe. Ma la riduzione passa per il piano del consumatore omologato ed eseguito, con una percentuale giustificata dai numeri e verificata dal giudice rispetto all’alternativa liquidatoria. Non è un premio automatico.
È vero che multa penale e multa stradale hanno qualcosa in comune: sono entrambe escluse dall’esdebitazione. Ma la prima è una pena, con un’esecuzione che segue le regole penali; la seconda è un credito amministrativo, che può essere ristrutturato.
È vero che la cartella è lo stesso strumento usato per le imposte. Ma lo strumento non cambia la natura del credito: la multa resta una sanzione amministrativa, con la prescrizione quinquennale confermata dalle Sezioni Unite e, di regola, senza privilegio.
È vero che il deposito della domanda produce effetti protettivi. Ma la sospensione degli interessi vale ai soli effetti del concorso, e le misure contro le esecuzioni vanno chieste e motivate.
È vero che molte multe vecchie non sono più dovute. Ma il modo per farle valere è l’opposizione, non l’omissione.
È vero, infine, che il piano chiude la partita economica con il creditore. Ma non tocca i punti, la sospensione della patente né la posizione del proprietario del veicolo obbligato in solido.
Messi insieme, questi frammenti indicano un percorso: prima si verifica quali multe sono davvero dovute; poi si sceglie lo strumento (piano o liquidazione) tenendo conto che nelle procedure liquidatorie le sanzioni sopravvivono; infine si costruisce un piano completo, con una percentuale sostenibile e motivata, chiedendo al giudice le misure protettive necessarie. È un percorso meno suggestivo degli slogan, ma è quello che regge davanti a un tribunale.
Mito e realtà, riga per riga
Per chi vuole un colpo d’occhio, la tabella che segue mette a confronto ciascuna delle convinzioni esaminate con la regola che la corregge. La colonna di destra non sostituisce l’analisi del caso concreto: indica il principio da cui partire. In particolare, per i punti in cui la prassi dei tribunali non è uniforme (applicazione dell’art. 278 al piano, trattamento del fermo e delle maggiorazioni), la tabella segnala la lettura più diffusa, che va sempre verificata con riferimento al tribunale competente e all’OCC incaricato.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Le multe non entrano nel piano del consumatore | Entrano: l’art. 67 CCII richiede l’elenco di tutti i creditori e consente il soddisfacimento parziale e differenziato; l’art. 68, c. 4, coinvolge espressamente agente della riscossione ed enti locali |
| Con il sovraindebitamento le multe si cancellano sempre | Nel piano si riducono secondo il piano omologato ed eseguito; nella liquidazione controllata la parte non soddisfatta resta, perché l’art. 278, c. 7, lett. b) esclude le sanzioni dall’esdebitazione |
| Multa stradale e multa penale sono la stessa cosa | La prima è una sanzione amministrativa ristrutturabile; la seconda è una pena pecuniaria con esecuzione penale propria; entrambe escluse dall’esdebitazione |
| La multa in cartella è un debito fiscale decennale | La cartella è solo lo strumento: prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689/1981, art. 209 CdS; SS.UU. 23397/2016), di regola credito chirografario |
| Depositata la domanda, tutto si blocca e il fermo sparisce | Interessi sospesi ai soli effetti del concorso; misure protettive solo su istanza; cancellazione dei vincoli su ordine del giudice dopo l’omologa |
| Le multe vecchie vanno lasciate fuori | Vanno verificate: le prescritte si contestano con opposizione, le dovute si inseriscono; l’omissione può portare alla revoca dell’omologa (art. 72 CCII) |
| Il piano cancella anche punti, sospensione e coobbligati | Incide solo sul debito del consumatore; sanzioni accessorie non pecuniarie e obbligati in solido (art. 196 CdS) restano fuori |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso proporre al Comune meno di quanto gli devo per le multe?
Sì, nel piano del consumatore la proposta può prevedere il soddisfacimento parziale anche delle sanzioni stradali, purché la percentuale sia giustificata e il Comune, se contesta la convenienza, riceva non meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Il Comune non vota: può opporsi, e il giudice decide applicando il criterio dell’art. 70, comma 7, CCII.
Quindi è vero che se scelgo la liquidazione controllata le multe non si cancellano?
Sì, per la parte non pagata dal riparto. L’art. 278, comma 7, lettera b), CCII esclude dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il creditore partecipa al riparto, ma il residuo sopravvive alla chiusura.
Quindi è vero che posso inserire nel piano anche l’ammenda per la guida in stato di ebbrezza?
Dipende da cosa si intende per “inserire”. Va indicata tra i debiti, per completezza; ma prevederne la falcidia non ne impedisce l’esecuzione secondo le regole penali, compresa l’eventuale conversione in caso di mancato pagamento. La scelta prudente è programmarne il pagamento integrale e ristrutturare gli altri debiti.
Quindi è vero che prima di fare il piano conviene controllare se le multe sono prescritte?
Sì, sempre. La prescrizione delle sanzioni stradali è quinquennale anche dopo la cartella, e un credito prescritto non va pagato nemmeno in percentuale. La verifica riduce il passivo e può migliorare la percentuale per tutti i creditori.
Quindi è vero che con il piano non perderò i punti della patente?
No. La decurtazione dei punti e le altre sanzioni accessorie non pecuniarie seguono le regole del Codice della strada e non sono toccate dalla procedura di sovraindebitamento, che incide solo sui debiti.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché ciascuna tocca un punto preciso di uno dei miti. Alcune riguardano la riscossione delle sanzioni, altre le procedure di sovraindebitamento: è proprio dall’incrocio tra i due gruppi che emerge il quadro corretto. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e il mito che ridimensiona. Dove la fonte non indicava la data o la sezione, ci limitiamo a numero e anno.
1. Cass. Sez. Unite, n. 23397/2016.
Principio: la cartella non opposta resta un atto della riscossione e non acquista l’efficacia di una sentenza; per questo non converte la prescrizione breve del credito in quella decennale.
Mito ridimensionato: n. 4. La multa in cartella non diventa un debito decennale; il termine resta quello dell’art. 28 della L. 689/1981.
2. Cass. n. 5570/2010.
Principio: con specifico riferimento alle sanzioni del Codice della strada, la cartella non produce giudicato e la prescrizione rimane quinquennale anche dopo la notifica.
Mito ridimensionato: n. 4. È la pronuncia che applica il principio proprio alle multe stradali.
3. Cass. n. 18152/2024.
Principio: l’opposizione all’esecuzione con cui si fanno valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione maturata dopo la cartella, non è soggetta a termini di decadenza, anche se la cartella non è stata impugnata nei termini.
Mito ridimensionato: n. 6. Le multe vecchie non dovute si eliminano con lo strumento processuale corretto, non nascondendole al giudice del sovraindebitamento.
4. Cass. Sez. Unite, n. 22080/2017.
Principio: quando la cartella è il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione, perché il verbale non gli è stato validamente notificato, l’opposizione va proposta entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
Mito ridimensionato: n. 6. Chi riceve cartelle per multe mai conosciute ha un termine breve per reagire; aspettare “il piano” può costare la possibilità di farle annullare.
5. Cass. n. 30543 del 27 novembre 2024.
Principio: quando un creditore non viene soddisfatto integralmente, l’omologa richiede che il trattamento proposto sia più favorevole dell’alternativa liquidatoria, e il creditore dissenziente può contestarlo.
Mito ridimensionato: n. 1. Il creditore pubblico non ha un veto, ma ha il diritto di far verificare la convenienza: è questo il vero limite alla falcidia delle multe.
6. Cass. ord. n. 28013/2022.
Principio: una proposta che riserva ai chirografari una soddisfazione irrisoria può essere inammissibile per difetto di causa; la valutazione va fatta caso per caso.
Mito ridimensionato: n. 1 e n. 2. Le multe si possono ridurre, ma non azzerare con un’offerta simbolica.
7. Cass. n. 30538 del 27 novembre 2024.
Principio: nella valutazione della proposta il giudice considera l’affidabilità del proponente anche in assenza di una norma specifica sulla meritevolezza; quanto ai crediti tributari, nelle procedure che prevedono il voto, questo spetta all’Agenzia delle Entrate e non all’agente della riscossione.
Mito ridimensionato: n. 4. Chi è titolare del credito e chi lo riscuote sono soggetti distinti: per le multe il titolare è l’ente che ha accertato la violazione, non l’agente che ha emesso la cartella.
8. Cass. n. 22890/2023.
Principio: nel piano del consumatore il controllo sulla meritevolezza si concentra sull’assenza di colpa grave, malafede o frode nella causazione del sovraindebitamento, con un criterio diverso da quello di altre procedure.
Mito ridimensionato: n. 6. La trasparenza nella rappresentazione dei debiti, multe comprese, fa parte della valutazione complessiva della condotta del consumatore.
9. Cass. Sez. I, ord. n. 4613 del 14 febbraio 2023.
Principio: il pagamento proposto al creditore ipotecario non può essere inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione, e nel calcolo si tiene conto anche dei beni oggetto di donazione.
Mito ridimensionato: n. 1. Il confronto con la liquidazione è il metro di tutto il piano: è lo stesso metro che serve a giustificare la percentuale offerta per le sanzioni.
10. Cass. Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024.
Principio: pronunciata su una procedura regolata dalla L. 3/2012, ha ritenuto che il limite temporale per il pagamento dei privilegiati non fosse perentorio quando il piano risultava più tutelante per i creditori, valorizzando anche il profilo del merito creditizio.
Mito ridimensionato: n. 1. Il piano è uno strumento flessibile, la cui tenuta si misura sulla convenienza complessiva per i creditori, pubblici e privati.
11. Cass. n. 5157 del 27 febbraio 2025.
Principio: il reclamo contro l’omologa spetta a chi è stato parte del relativo giudizio, salvo il caso di mancata o invalida comunicazione.
Mito ridimensionato: n. 6. Le comunicazioni ai creditori, compresi Comuni ed enti della riscossione, sono essenziali: un creditore omesso e non avvisato conserva spazi di contestazione che rendono il risultato meno stabile.
12. Cass. n. 34158 del 23 dicembre 2024.
Principio: se il provvedimento di omologa non è stato notificato né comunicato, il termine per il reclamo è quello lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.
Mito ridimensionato: n. 6. Anche questa pronuncia mostra perché un elenco dei creditori completo, con comunicazioni regolari, protegge il consumatore più del silenzio.
13. Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025.
Principio: l’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del Codice da chi era stato dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 278 CCII presuppone l’apertura di una procedura del nuovo Codice.
Mito ridimensionato: n. 2. L’esdebitazione non è un effetto generico del “sovraindebitamento”, ma la conseguenza di una procedura determinata, con le sue regole e le sue esclusioni.
A queste pronunce si affianca il dato testuale che chiude molte discussioni: l’art. 278, comma 7, lettera b), CCII, nella versione vigente, che esclude dall’esdebitazione le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. È la norma da cui parte ogni valutazione sulla scelta tra piano e liquidazione quando nel passivo compaiono multe.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha multe e cartelle
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con un metodo. Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo quando, tra i debiti di un consumatore, compaiono sanzioni stradali:
- Ricostruiamo l’estratto di ruolo e le ingiunzioni: acquisiamo la posizione presso l’agente della riscossione e gli enti locali, separando le sanzioni stradali da tributi e contributi presenti negli stessi atti.
- Verifichiamo la prescrizione di ogni carico: confrontiamo date di violazione, notifica del verbale, notifica della cartella o dell’ingiunzione e atti interruttivi, tenendo conto delle sospensioni normative dei termini.
- Controlliamo la notifica dei verbali: accertiamo il rispetto del termine dell’art. 201 del Codice della strada e la regolarità delle relate.
- Proponiamo le opposizioni necessarie: opposizione recuperatoria nei trenta giorni quando la cartella è il primo atto conosciuto, opposizione all’esecuzione per la prescrizione sopravvenuta, opposizioni agli atti esecutivi per i vizi formali.
- Qualifichiamo ogni credito: distinguiamo sanzioni amministrative, pene pecuniarie, spese e oneri di riscossione, verificando l’eventuale prelazione e il trattamento corretto nel piano.
- Confrontiamo piano e liquidazione controllata: simuliamo l’esito per le multe nelle due strade, tenendo conto dell’esclusione dell’art. 278, comma 7, CCII nelle procedure liquidatorie.
- Costruiamo la proposta di piano del consumatore: definiamo con l’OCC percentuali, durata e trattamento differenziato, motivandoli rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive: chiediamo al giudice la sospensione delle esecuzioni e il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari quando pregiudicano la fattibilità del piano.
- Gestiamo fermi e pignoramenti: impostiamo nel piano la sorte dei vincoli esistenti e, dopo l’omologa, chiediamo i provvedimenti di cancellazione previsti dall’art. 71, comma 2, CCII.
- Valutiamo la posizione dei coobbligati: verifichiamo se il proprietario del veicolo o altri familiari obbligati in solido debbano essere coinvolti, anche con una procedura familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesano in modo particolare due qualifiche. La qualifica di Gestore della crisi e l’attività come fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro di chi attesta il piano: quali dati servono, come si stima l’alternativa liquidatoria, come si motiva una percentuale per i creditori pubblici. Il coordinamento dello staff in diritto tributario consente di affrontare cartelle e ingiunzioni con gli strumenti della riscossione, prima ancora di portarle nella procedura.
C’è poi un aspetto di metodo: la stessa linea viene seguita dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore, senza passaggi di mano tra chi imposta il piano e chi difende le opposizioni. Sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché in una procedura con multe, tributi e debiti bancari i conti e il diritto devono parlare la stessa lingua.
Chiusura: prima la verifica, poi la scelta
Le multe e le sanzioni stradali non sono il “debito intoccabile” del passaparola, né il debito che si cancella da solo. Nel piano del consumatore possono essere incluse e ridotte, se la proposta è seria e conveniente rispetto alla liquidazione; nella liquidazione controllata, invece, la parte non pagata sopravvive all’esdebitazione; le pene pecuniarie penali seguono una strada propria; e prima di tutto, molte vecchie cartelle meritano di essere contestate anziché pagate. L’informazione corretta è la prima difesa: è ciò che permette di scegliere lo strumento giusto e di non sprecare l’occasione.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio perché lo richiedono le competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC per la costruzione del piano, il coordinamento dello staff in diritto tributario per la verifica delle cartelle, la qualifica di cassazionista per le opposizioni da sostenere fino all’ultimo grado.
📩 Prima di decidere che fine far fare alle tue multe, fai verificare cartelle e ingiunzioni: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
