No, lo stipendio non viene preso tutto. Chi lavora come dipendente e chiede la liquidazione controllata dei propri beni conserva una parte della retribuzione. È la parte che serve a vivere, per sé e per la propria famiglia. Il resto, cioè quello che supera il fabbisogno, va ai creditori per tutta la durata dell’acquisizione. La domanda vera non è quindi “mi tolgono lo stipendio?”, ma “quanto mi lasciano, chi lo decide e per quanto tempo”.
Sul piano normativo la regola sta nell’art. 268, comma 4, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). La norma esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni e salari nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia. Non c’è un numero fisso scritto nella legge. Il rischio principale è presentarsi all’apertura senza un fabbisogno familiare documentato: in quel caso la quota che resta in busta paga la fissano altri, spesso al ribasso, e tutto ciò che la supera esce ogni mese per anni.
Lo Studio Monardo lavora su questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Sono proprio l’OCC e il gestore a redigere la relazione sui redditi e sulle spese familiari su cui il giudice fissa la quota da lasciare al debitore. Conoscere quella fase dall’interno consente di impostare la domanda in modo che il fabbisogno sia ricostruito voce per voce e provato.
📩 Se hai uno stipendio e debiti che non riesci più a pagare, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo all’articolo.
Che cosa dice davvero l’art. 268 CCII sullo stipendio
La definizione tecnica
La liquidazione controllata è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, sotto la direzione di un liquidatore nominato dal tribunale. La disciplina prevede che possa essere chiesta dal debitore con ricorso al tribunale competente (art. 268, comma 1) e, se il debitore è insolvente, anche da un creditore, pure in pendenza di esecuzioni individuali (art. 268, comma 2). In quest’ultimo caso la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro.
Il comma 4 dello stesso articolo elenca ciò che non entra nella liquidazione. Secondo il testo vigente, restano fuori:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. (lettera a);
- i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia (lettera b);
- i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c. (lettera c);
- le cose non pignorabili per legge (lettera d).
La definizione essenziale è questa: nella liquidazione controllata lo stipendio entra solo per la parte che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia. La quota di mantenimento resta al lavoratore. L’eccedenza va alla procedura.
La ratio della norma
Va precisato che la liquidazione controllata ha due obiettivi che possono entrare in tensione. Il primo è soddisfare i creditori con tutto ciò che il debitore ha e avrà nel periodo di acquisizione. Il secondo è consentire alla persona fisica di uscire dai debiti con l’esdebitazione, senza essere ridotta all’indigenza. La lettera b) del comma 4 bilancia questi due interessi. Il giudice non applica un’aliquota automatica, come accade nel pignoramento ordinario. Valuta il caso concreto: quante persone vivono con quel reddito, quali spese sono incomprimibili, se ci sono altri redditi in famiglia.
La differenza con il pignoramento dello stipendio
L’esempio concreto aiuta a distinguere i due istituti. Nel pignoramento presso il datore di lavoro, il creditore che agisce può trattenere di regola fino a un quinto della retribuzione netta, secondo i limiti dell’art. 545 c.p.c. La percentuale non dipende da quanti figli ha il debitore o da quanto paga di affitto. Nella liquidazione controllata la logica si rovescia. Si parte dal fabbisogno, non dalla percentuale. Un lavoratore single con 2.400 euro netti e spese documentate per 1.100 euro può vedersi acquisire più della metà dello stipendio. Un padre con tre figli e 1.700 euro netti può non versare quasi nulla.
C’è poi una seconda differenza. Il pignoramento giova a un solo creditore, quello che agisce. La liquidazione controllata è concorsuale: le somme versate al liquidatore vengono ripartite tra tutti i creditori ammessi, secondo le cause di prelazione. Per questo le trattenute individuali in corso, come vedremo, non possono continuare.
La distinzione con la ristrutturazione dei debiti del consumatore
L’istituto va distinto anche dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII). Nel piano del consumatore è il debitore a proporre quanto pagare e per quanto tempo, e la legge consente espressamente di falcidiare e ristrutturare i finanziamenti con cessione del quinto (art. 67, comma 3). Nella liquidazione controllata il debitore non propone una percentuale: mette a disposizione l’eccedenza del reddito e i beni, e la misura del mantenimento la fissa il giudice. In entrambi i casi la domanda deve indicare stipendi, pensioni, salari ed entrate del nucleo, con quanto occorre al mantenimento (art. 67, comma 2, lett. e). Il fabbisogno familiare è dunque il dato su cui si gioca tutto, qualunque strumento si scelga.
I parametri numerici che il codice offre
Il codice non dice quanto lasciare al debitore in liquidazione controllata. Contiene però due parametri che giudici e OCC spesso usano come riferimento:
- l’art. 68, comma 3, CCII considera idonea, per valutare il merito creditizio, una quantificazione del dignitoso tenore di vita non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013) corrispondente al numero dei componenti del nucleo;
- l’art. 283, comma 2, CCII considera “incapiente” il debitore il cui reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per lo stesso parametro ISEE.
Sono parametri scritti per altri istituti. Nella liquidazione controllata non sono vincolanti. Nelle sentenze di apertura esaminate per questo articolo, come si vedrà, i tribunali hanno fissato la quota soprattutto sulla base delle spese esposte nella relazione dell’OCC e ritenute congrue, non con una formula. Il parametro “assegno sociale per 1,5 per scala ISEE” resta comunque utile come termine di confronto, soprattutto quando le spese documentate risultano più basse.
Requisiti, termini e durata dell’acquisizione
Le condizioni perché lo stipendio entri nella procedura
In termini operativi, perché una parte della retribuzione sia acquisita servono quattro condizioni.
1. Una liquidazione controllata aperta. Lo stipendio entra nella procedura dalla sentenza di apertura. Prima di quel momento il debitore può subire pignoramenti individuali, ma non c’è acquisizione concorsuale.
2. Una relazione dell’OCC che attesti la possibilità di acquisire attivo. Se è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, il comma 3 dell’art. 268 prevede che la liquidazione si apra solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Per il lavoratore dipendente senza beni, l’eccedenza dello stipendio è spesso l’unico attivo. Se l’eccedenza non c’è, la strada è un’altra: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). La Cassazione ha chiarito che la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda (Cass. I ord. n. 28576/2025).
3. Un reddito che superi il fabbisogno. Se lo stipendio netto è inferiore a quanto serve al mantenimento della famiglia, non c’è nulla da acquisire. Va precisato che per entrare in liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore, che conta invece per l’esdebitazione (Cass. I ord. n. 22074/2025).
4. Un provvedimento del giudice che fissi il limite. La norma parla di limiti “indicati dal giudice”. Il limite può essere fissato già nella sentenza di apertura o rinviato a un successivo provvedimento del giudice delegato. Nella prassi esaminata si trovano entrambe le soluzioni.
Quanto dura l’acquisizione dello stipendio
È il punto su cui circolano più equivoci. Sul piano normativo, l’art. 282 CCII prevede che per le persone fisiche l’esdebitazione operi di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione. Il tribunale la dichiara con decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni.
La giurisprudenza di merito collega la durata dell’acquisizione dello stipendio proprio a questo momento. Il Tribunale di Verona, nella sentenza di apertura decisa in camera di consiglio il 19 luglio 2024 (proc. 27-1/2024), ha stabilito che l’apprensione delle quote di reddito dura al massimo fino alla dichiarazione di esdebitazione, quindi al massimo per il triennio successivo all’apertura. Se l’esdebitazione viene negata, la procedura prosegue finché l’attivo non consente il pagamento delle spese e una soddisfazione apprezzabile dei creditori, entro il limite della ragionevole durata.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17 gennaio 2025 (proc. n. 71-1/2024), ha invece indicato che la procedura resta aperta fino al completamento delle operazioni e, in ogni caso, per tre anni dall’apertura, ammettendo però la chiusura anticipata su istanza del liquidatore quando non c’è ulteriore attivo da distribuire. Entrambe le pronunce richiamano la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2024 sulla durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti.
Per il lavoratore dipendente il dato da ricordare è uno: l’acquisizione dell’eccedenza dello stipendio non è a vita e, se l’esdebitazione viene concessa, si ferma di regola al triennio dall’apertura. Va precisato che l’esdebitazione non produce effetti sulle operazioni di liquidazione già in corso (art. 282, comma 2-bis), ad esempio sulla vendita di un bene.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Acquisizione dell’eccedenza dello stipendio | Dalla sentenza di apertura (in alcune sentenze dal mese successivo alla comunicazione al datore di lavoro) | Fissata dal giudice | Le somme non versate restano dovute alla procedura; il comportamento rileva per l’esdebitazione |
| Domande di ammissione dei creditori | Dalla sentenza di apertura, termine fissato dal giudice non superiore a 90 giorni (art. 270, comma 2, lett. d) | Fissato dal giudice | Il creditore tardivo partecipa solo ai riparti successivi, nei limiti di legge |
| Osservazioni al progetto di stato passivo | 15 giorni dalla comunicazione del progetto (art. 273) | Termine di legge | Il progetto diventa definitivo senza le contestazioni non proposte |
| Esdebitazione di diritto | Tre anni dall’apertura o decreto di chiusura, se anteriore (art. 282, comma 1) | Effetto legale, dichiarato con decreto | Senza istanza o segnalazione il decreto non viene emesso; finché non c’è, il liquidatore può continuare ad acquisire |
| Osservazioni dei creditori sull’esdebitazione | 15 giorni dalla comunicazione del liquidatore (art. 282, comma 1) | Termine di legge | Il tribunale decide senza le osservazioni non presentate |
| Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione | 30 giorni dalla comunicazione (art. 282, comma 3, con rinvio all’art. 124) | Perentorio | Il decreto diventa definitivo |
| Relazioni del liquidatore | Ogni sei mesi | Ordinatorio | Rileva per la vigilanza del giudice delegato |
Sulla sospensione feriale dei termini, che opera solo dall’1 al 31 agosto, occorre verificare caso per caso se si applica ai termini della singola fase concorsuale: non va data per scontata.
Perentori e ordinatori: dove sbaglia il debitore
Il debitore tende a pensare che, aperta la procedura, non debba fare più nulla. Non è così. Le sentenze esaminate impongono obblighi precisi: versare l’eccedenza, consegnare buste paga e cedolini al liquidatore, comunicare ogni variazione del reddito. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 26/2025 pubblicata il 13 giugno 2025, ha previsto un controllo semestrale del liquidatore su cedolini e buste paga. Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 42/2025 pubblicata il 12 giugno 2025, ha imposto al liquidatore di segnalare i miglioramenti significativi del reddito per consentire la modifica della quota. Non sono termini processuali in senso stretto, ma il loro mancato rispetto pesa sull’esdebitazione, che richiede le condizioni dell’art. 280.
La procedura passo dopo passo, dal ricorso alla quota fissata
1. La raccolta dei documenti (debitore, prima del ricorso)
Il lavoratore raccoglie le ultime buste paga, la certificazione unica e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, l’elenco dei creditori con gli importi, i contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento, gli atti di pignoramento notificati al datore di lavoro. Sul lato delle spese: contratto di locazione o piano di ammortamento del mutuo, bollette, spese scolastiche e sanitarie, spese di trasporto per raggiungere il lavoro, eventuali assegni di mantenimento a figli o ex coniuge. Ogni spesa non documentata rischia di non essere riconosciuta: il fabbisogno si dimostra con le carte, non con un’autocertificazione generica.
Il caso di Ragusa è istruttivo. Il debitore aveva autocertificato un fabbisogno mensile di 1.460 euro; l’OCC aveva indicato come riferimento la spesa media mensile Istat delle famiglie siciliane. La sentenza non ha fissato l’importo e ha rimesso la determinazione al giudice delegato. Due cifre diverse, nessuna delle due ancorata a spese provate, hanno spostato la decisione in una fase successiva.
2. La relazione dell’OCC (gestore della crisi)
Il debitore si rivolge a un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Il gestore nominato esamina la documentazione e redige la relazione. Secondo l’art. 268, comma 3, se il ricorso è del debitore persona fisica, la relazione deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire. Nella prassi la relazione contiene anche la ricostruzione del fabbisogno familiare e la sua congruità. È questa parte che il tribunale tende a recepire.
Il Tribunale di Verona, nella sentenza del luglio 2024, ha fissato la quota esclusa in 1.080 euro mensili per dodici mensilità, cioè l’importo esposto dalla ricorrente e reputato congruo dall’OCC, comprensivo del canone di locazione di 450 euro. Il Tribunale di Bolzano, nella sentenza del 17 gennaio 2025, ha fissato 1.750 euro mensili sulla base delle spese indicate nella relazione particolareggiata, la cui congruità era stata attestata dal gestore.
3. Il ricorso al tribunale (debitore, con l’OCC)
Il ricorso si deposita davanti al tribunale competente individuato dall’art. 27, comma 2, CCII, cioè quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona fisica che non esercita impresa coincide di regola con la residenza. Il ricorso deve contenere la richiesta di apertura, l’esposizione della situazione patrimoniale, l’elenco dei creditori e, per quanto ci interessa, una proposta motivata di quota da escludere ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b). Non è un passaggio formale: è il punto in cui il debitore indica al giudice la misura del suo mantenimento e ne fornisce la prova.
4. La sentenza di apertura (tribunale)
Il tribunale apre la liquidazione con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, assegna ai creditori il termine per le domande. Sul fronte dello stipendio, le sentenze esaminate seguono tre modelli:
- quota fissata subito (Verona 2024; Bolzano 2025; Reggio Emilia, sentenza n. 110/2025 pubblicata il 2 ottobre 2025, che ha quantificato le spese personali in 1.500 euro mensili);
- quota provvisoria recepita dalla relazione dell’OCC, da confermare o rideterminare dal giudice delegato su istanza del debitore (Milano, sez. II civile e crisi d’impresa, sentenza n. 31/2025 pubblicata il 21 gennaio 2025);
- quota rinviata a separato provvedimento del giudice delegato (Cremona 42/2025; Ragusa 26/2025).
Il Tribunale di Milano ha indicato con precisione cosa deve contenere l’istanza per la fissazione definitiva: composizione del nucleo, redditi, spese documentate e importi pignorabili secondo il codice di procedura civile. È un elenco utile anche altrove.
5. L’ordine al datore di lavoro e la cessazione delle trattenute
La sentenza viene comunicata al datore di lavoro, che da quel momento versa l’eccedenza sul conto della procedura o la corrisponde al debitore che la riversa al liquidatore, secondo le modalità fissate. Il Tribunale di Verona ha disposto che il datore di lavoro versi sul conto della procedura dal mese successivo alla comunicazione. Il Tribunale di Reggio Emilia ha previsto che le modalità di versamento siano concordate con il liquidatore, che ne verifica il rispetto.
Contestualmente cessano le trattenute individuali: cessione del quinto, delegazioni, pignoramenti presso il datore di lavoro. L’errore più frequente del datore di lavoro è continuare a pagare il creditore pignorante o la finanziaria dopo l’apertura: quei pagamenti sono inopponibili alla procedura e vanno contestati subito, non a fine anno.
6. La gestione durante la procedura (liquidatore e giudice delegato)
Il liquidatore riscuote, verifica le buste paga, redige le relazioni semestrali, forma lo stato passivo, ripartisce le somme. Se il reddito cambia, la quota può essere rivista. Verona ha previsto la modifica su istanza motivata da mutamenti sopravvenuti documentati; Cremona ha posto a carico del liquidatore la segnalazione dei miglioramenti significativi. Il meccanismo funziona nei due sensi: se nasce un figlio, se il canone aumenta, se il coniuge perde il lavoro, il debitore chiede l’aumento della quota esclusa.
7. L’esdebitazione e la fine dell’acquisizione
Decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude, il debitore presenta istanza di esdebitazione o il liquidatore la segnala. I creditori possono presentare osservazioni entro 15 giorni. Il tribunale decide con decreto motivato, verificando le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e che il debitore non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2). Con il decreto, i debiti residui diventano inesigibili (art. 278). Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari e i debiti da fatto illecito extracontrattuale (art. 278, comma 7).
Dove si sbaglia più spesso
Gli errori ricorrenti, nella fase di impostazione, sono quattro:
- indicare un fabbisogno “a forfait” senza documenti, che espone a una quota fissata d’ufficio;
- dimenticare i redditi degli altri componenti del nucleo, che il giudice considera comunque (Reggio Emilia ha valutato anche il reddito della moglie);
- non segnalare al liquidatore la cessione del quinto in corso, con il risultato che la finanziaria continua a incassare per mesi;
- lasciare passare il triennio senza attivarsi per l’esdebitazione, prolungando di fatto l’acquisizione.
La seconda avvertenza decisiva riguarda tredicesima e quattordicesima: nelle sentenze esaminate la quota esclusa è stata fissata su dodici mensilità e le mensilità aggiuntive sono state acquisite per intero. Chi ragiona sul netto annuo diviso per tredici sbaglia il conto.
Esempi di calcolo: quanto resta in busta paga
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati. Non riproducono casi reali dello Studio. Servono a mostrare come si applicano i criteri delle sentenze esaminate.
Esempio di calcolo n. 1 – Dipendente single, nessuna trattenuta in corso
Dati di partenza. Lavoratore dipendente, vive solo in affitto. Stipendio netto mensile 1.874,30 euro; tredicesima netta 1.612,85 euro. Debiti chirografari per 61.218,40 euro verso tre finanziarie e una carta revolving. Nessun bene immobile. Sentenza di apertura pubblicata mercoledì 14 ottobre 2026.
Fabbisogno documentato. Canone di locazione 520,00; utenze e condominio 143,60; alimentazione e igiene 410,00; abbonamento ai mezzi e carburante per il lavoro 96,40; spese sanitarie ricorrenti 38,00. Totale 1.208,00 euro al mese.
Confronto con il parametro normativo. Assegno sociale 2026 (importo provvisorio): 7.101,12 euro annui. Per un nucleo di una persona il parametro ISEE è 1. Assegno sociale aumentato della metà: 10.651,68 euro annui, pari a 887,64 euro al mese su dodici mensilità. Il fabbisogno documentato supera il parametro di 320,36 euro al mese: le spese provate consentono di chiedere una quota più alta di quella che risulterebbe dalla sola formula.
Ipotesi di quota fissata dal giudice: 1.208,00 euro su dodici mensilità, tredicesima acquisita per intero.
- Eccedenza mensile: 1.874,30 − 1.208,00 = 666,30 euro.
- Eccedenza annua: 666,30 × 12 = 7.995,60 euro, più tredicesima 1.612,85 = 9.608,45 euro.
- Nel triennio (tre tredicesime): 9.608,45 × 3 = 28.825,35 euro.
Esito. I creditori ricevono, al lordo delle spese di procedura e del compenso dell’OCC e del liquidatore, circa il 47% dei debiti. Il triennio dall’apertura matura il 14 ottobre 2029, che cade di domenica: l’istanza di esdebitazione si può depositare dal lunedì 15 ottobre 2029. Se il debitore avesse indicato un fabbisogno “a forfait” e il giudice avesse applicato il solo parametro di 887,64 euro, l’eccedenza mensile sarebbe stata di 986,66 euro, cioè 320,36 euro in più ogni mese a carico del debitore: 11.532,96 euro in tre anni.
Esempio di calcolo n. 2 – Dipendente con famiglia, cessione del quinto e pignoramento in corso
Dati di partenza. Lavoratore dipendente, coniuge senza reddito, un figlio minore. Stipendio netto 2.263,47 euro. In busta paga gravano una cessione del quinto con rata di 412,00 euro e un pignoramento di un creditore chirografario per 236,18 euro. Netto effettivamente percepito: 1.615,29 euro. Debiti complessivi 48.736,90 euro. Sentenza di apertura pubblicata martedì 3 novembre 2026, con termine di 90 giorni per le domande dei creditori.
Termine per le domande. 3 novembre 2026 + 90 giorni = 1° febbraio 2027, lunedì: nessuno slittamento.
Parametro normativo. Nucleo di tre persone: parametro ISEE 2,04. Assegno sociale × 1,5 × 2,04 = 21.729,43 euro annui, pari a 1.810,79 euro al mese su dodici mensilità. Fabbisogno documentato (mutuo prima casa, utenze, spese scolastiche, alimentazione, trasporti): 1.742,60 euro.
Effetto dell’apertura. Secondo l’orientamento delle sentenze di Milano, Cremona e Ragusa, la cessione del quinto e il pignoramento diventano inopponibili alla procedura e le trattenute cessano. Il debitore chiede che la quota esclusa sia fissata nel valore più alto tra le due grandezze, motivando con il parametro normativo. Ipotesi: il giudice fissa 1.780,00 euro.
- Eccedenza mensile: 2.263,47 − 1.780,00 = 483,47 euro.
- Tredicesima netta ipotizzata 1.958,20 euro, acquisita per intero.
- Versamento annuo alla procedura: 483,47 × 12 + 1.958,20 = 7.759,84 euro.
Esito. Prima dell’apertura il debitore portava a casa 1.615,29 euro al mese. Dopo l’apertura ne conserva 1.780,00, cioè 164,71 euro in più, perché le trattenute individuali cessano e l’eccedenza viene calcolata sul fabbisogno. Le somme versate non vanno più a due soli creditori ma a tutti i creditori ammessi. Nel triennio la procedura incassa circa 23.279,52 euro, pari a circa il 48% dei debiti. È il caso in cui la liquidazione controllata, per il dipendente con famiglia, rende la busta paga più leggera da gestire, non più pesante.
Casi particolari che escono dalla regola generale
Il coniuge ha un reddito proprio
La quota di mantenimento riguarda il debitore “e la famiglia”. Il giudice valuta il nucleo nel suo complesso. Nel caso deciso dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 110/2025, il debitore percepiva 2.150 euro netti e la moglie 1.500 euro; il nucleo comprendeva un figlio minore. Il tribunale ha quantificato in 1.500 euro mensili le spese personali del debitore, tenendo conto che la moglie, proprietaria dell’abitazione, pagava il mutuo con un contributo volontario del marito. Il reddito del coniuge non viene acquisito, perché non è un bene del debitore. Pesa però sulla misura del fabbisogno che resta a carico del debitore.
Il debitore paga l’assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge
Gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7). Continuano quindi a gravare sul debitore anche dopo la procedura. Per questo l’assegno deve entrare nel fabbisogno documentato, con il provvedimento del giudice della famiglia che lo dispone. Se non viene indicato, il debitore si trova a pagarlo con la quota residua, che non è stata calibrata su quella spesa.
Il reddito non supera il fabbisogno
Se lo stipendio è appena sufficiente a vivere, l’OCC non può attestare che sia possibile acquisire attivo. In questo caso la liquidazione controllata su domanda del debitore non si apre (art. 268, comma 3). L’alternativa è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), accessibile una sola volta, quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’obbligo di dichiarare le utilità sopravvenute dura tre anni dal decreto.
La liquidazione chiesta da un creditore
Se è un creditore a chiedere la liquidazione del lavoratore insolvente, il debitore può eccepire, entro la prima udienza, che non è possibile acquisire attivo da distribuire, con l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283, comma 3. Se l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni. Per il dipendente con famiglia numerosa e reddito modesto, questa eccezione può impedire l’apertura.
Variazioni del reddito durante la procedura
Un aumento di livello, uno straordinario stabile, un cambio di lavoro: ogni variazione va comunicata. Le sentenze esaminate prevedono la revisione della quota in entrambe le direzioni. Il debitore che tace un aumento rischia, oltre alla richiesta di versamento delle differenze, una valutazione negativa ai fini dell’esdebitazione.
Il TFR
Nessuna delle sentenze di apertura lette per questo articolo tratta espressamente il trattamento di fine rapporto. È un punto da verificare caso per caso con il liquidatore, soprattutto se la cessazione del rapporto di lavoro è prevista entro il triennio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la fase in cui si ricostruisce il fabbisogno familiare che determina quanto stipendio resta al lavoratore.
Domande frequenti sullo stipendio nella liquidazione controllata
Se apro la liquidazione controllata mi pignorano tutto lo stipendio?
No. L’art. 268, comma 4, lett. b) CCII esclude dalla liquidazione lo stipendio nei limiti di quanto occorre al mantenimento tuo e della tua famiglia. Il limite lo fissa il giudice, nella sentenza di apertura o con un provvedimento successivo del giudice delegato. Alla procedura va solo l’eccedenza. Nelle sentenze esaminate le quote lasciate al debitore vanno da circa 1.080 euro per una persona sola in affitto a 1.750 euro, in base alle spese documentate. Più il fabbisogno è provato, più la quota è aderente alla realtà.
La cessione del quinto continua dopo l’apertura?
Secondo l’orientamento delle sentenze esaminate, no. Il Tribunale di Milano (sent. n. 31/2025) ha dichiarato che dalla sentenza cessano le trattenute da cessione del quinto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura per i crediti che maturano dopo l’apertura. Nello stesso senso Cremona e Ragusa. La finanziaria diventa un creditore come gli altri e partecipa al concorso. Se il datore di lavoro continua a trattenere, va diffidato subito.
E il pignoramento sullo stipendio già in corso?
Si ferma. Dalla pubblicazione della sentenza nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione (art. 270, comma 5, con rinvio all’art. 150). Il Tribunale di Verona, nel luglio 2024, ha affermato che le quote di stipendio maturate dopo l’apertura spettano alla procedura e i creditori pignoranti devono insinuarsi al passivo. Il Tribunale di Bolzano ha dichiarato inopponibile un pignoramento di un decimo dello stipendio.
Per quanti anni mi prendono una parte dello stipendio?
Di regola fino all’esdebitazione, che per la persona fisica opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura (art. 282). Il Tribunale di Verona ha limitato espressamente l’apprensione del reddito al triennio. Se l’esdebitazione viene negata, ad esempio per colpa grave nella formazione dei debiti, la procedura può proseguire oltre, entro la ragionevole durata. Per questo il comportamento durante il triennio conta: versamenti puntuali, comunicazioni tempestive, nessun nuovo debito.
La tredicesima la tengo io?
Nelle sentenze di Verona e di Reggio Emilia la tredicesima e la quattordicesima sono state acquisite per intero dalla procedura, perché la quota di mantenimento era calcolata su dodici mensilità. Non è una regola di legge: dipende dal provvedimento. Se nel tuo mese di dicembre ci sono spese che la tredicesima copre regolarmente, ad esempio una rata annuale assicurativa o il bollo, conviene documentarle e chiedere che se ne tenga conto.
Ho perso il lavoro durante la procedura: cosa succede? (caso limite)
Se il reddito scende sotto il fabbisogno, non c’è più eccedenza da versare. Va chiesta subito la revisione della quota al giudice delegato, documentando la cessazione del rapporto e l’eventuale indennità di disoccupazione. La procedura non si trasforma in un debito verso il liquidatore. Resta aperta la questione del TFR e delle somme di fine rapporto, che va esaminata con il liquidatore. Se non c’è altro attivo, il liquidatore può chiedere la chiusura anticipata, che il Tribunale di Bolzano ha ammesso richiamando Corte cost. n. 6/2024.
Le pronunce che fissano la quota: il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza sull’art. 268, comma 4, lett. b) è soprattutto di merito: sono le sentenze di apertura dei tribunali, pubblicate nelle sezioni dedicate al sovraindebitamento dei siti istituzionali. Di seguito il quadro ragionato. I nomi dei debitori non vengono riportati.
1. Trib. Verona, sez. II civile, sentenza di apertura decisa in camera di consiglio il 19 luglio 2024 (proc. 27-1/2024 p.u.).
Principio: la quota esclusa è fissata nell’importo esposto dal debitore e ritenuto congruo dall’OCC (1.080 euro per dodici mensilità, comprensivo dell’affitto); tredicesima e quattordicesima vanno versate per intero; l’apprensione del reddito dura al massimo fino all’esdebitazione, quindi al massimo per il triennio.
Rilevanza: è la pronuncia più chiara sul nesso tra durata dell’acquisizione dello stipendio ed esdebitazione triennale.
2. Trib. Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, sentenza del 17 gennaio 2025 (proc. n. 71-1/2024).
Principio: quota esclusa di 1.750 euro mensili fondata sulle spese della relazione particolareggiata attestate dal gestore; ogni importo eccedente va ai creditori; il pignoramento in corso (un decimo dello stipendio) è inopponibile dopo l’apertura; chiusura anticipata possibile se manca ulteriore attivo.
Rilevanza: mostra il peso della relazione OCC nella fissazione della quota e la sorte dei pignoramenti pendenti.
3. Trib. Milano, sez. II civile e crisi d’impresa, sent. n. 31/2025 pubblicata il 21 gennaio 2025.
Principio: il liquidatore trattiene in via provvisoria la quota che l’OCC ha indicato come eccedente i bisogni familiari; il debitore chiede al giudice delegato la fissazione definitiva indicando nucleo, redditi, spese documentate e importi pignorabili; cessano le trattenute da cessione del quinto e da pignoramenti.
Rilevanza: individua il contenuto dell’istanza per la quota definitiva e afferma l’inopponibilità della cessione del quinto.
4. Trib. Cremona, sent. n. 42/2025 pubblicata il 12 giugno 2025.
Principio: la quota di reddito esclusa è rimessa a separato provvedimento del giudice delegato; sono sospese tutte le trattenute sullo stipendio per pignoramenti, assegnazioni o cessioni del quinto, perché i pagamenti successivi all’apertura violerebbero la par condicio; il liquidatore segnala i miglioramenti significativi del reddito.
Rilevanza: conferma che la quota è rivedibile e che la cessione del quinto non sopravvive all’apertura.
5. Trib. Ragusa, sez. civile, sent. n. 26/2025 pubblicata il 13 giugno 2025.
Principio: anche le trattenute da cessione del quinto sono inopponibili alla procedura; lo stipendio, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, va versato sul conto della procedura salvo la quota di mantenimento, che il giudice delegato determinerà; controllo semestrale del liquidatore sui cedolini.
Rilevanza: evidenzia il rischio di un fabbisogno non documentato (autocertificazione contro media Istat).
6. Trib. Reggio Emilia, sez. procedure concorsuali, sent. n. 110/2025 pubblicata il 2 ottobre 2025.
Principio: le spese personali del debitore sono quantificate in 1.500 euro mensili sulla base delle integrazioni documentali, considerando il reddito del coniuge e la composizione del nucleo; vanno versate alla procedura tutte le somme eccedenti, comprese tredicesima e quattordicesima; il pignoramento del quinto in corso non è opponibile dalla data di apertura.
Rilevanza: è il caso tipico del dipendente con famiglia e coniuge che lavora.
7. Corte costituzionale, sentenza n. 6/2024.
Principio: richiamata da Verona e Bolzano sul tema della durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata; Bolzano vi fonda la possibilità di chiusura anticipata quando non c’è altro attivo da distribuire.
Rilevanza: è il riferimento costituzionale sulla durata dell’acquisizione dei redditi futuri.
8. Cass. 17 gennaio 2012, n. 551.
Principio: la cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura concorsuale per i crediti sorti dopo l’apertura, anche se notificata o accettata (richiamata da Trib. Milano 31/2025).
Rilevanza: è il fondamento di legittimità dell’inopponibilità della cessione del quinto.
9. Cass. 31 maggio 2005, n. 17590.
Principio: nello stesso senso della precedente sull’inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura (richiamata da Trib. Milano 31/2025).
Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento.
10. Cass. 10 agosto 2017, n. 19947.
Principio: l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi produce effetti assimilabili a una cessione pro solvendo; il pagamento al creditore dopo l’apertura del concorso è impedito dalla par condicio (richiamata da Trib. Milano 31/2025).
Rilevanza: spiega perché anche il pignoramento già assegnato si ferma con l’apertura.
11. Cass. I, ord. n. 28576/2025.
Principio: la relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda.
Rilevanza: senza relazione non si apre la procedura e quindi non si fissa alcuna quota; la relazione è anche il documento che ricostruisce il fabbisogno.
12. Cass. I, ord. n. 22074/2025.
Principio: per accedere alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore.
Rilevanza: il lavoratore che ha accumulato debiti per leggerezza può comunque aprire la procedura; la meritevolezza torna in gioco con l’esdebitazione (art. 282, comma 2).
Va precisato che nessuna delle sentenze di apertura esaminate applica in modo dichiarato la formula “assegno sociale per 1,5 per parametro ISEE” alla quota di stipendio. Il criterio prevalente è quello delle spese documentate e attestate congrue dall’OCC. Il parametro normativo degli artt. 68 e 283 resta un utile argomento difensivo quando le spese provate sono inferiori, perché offre al giudice una soglia oggettiva già scelta dal legislatore per misurare il dignitoso tenore di vita.
Come interviene lo Studio Monardo sulla quota di stipendio
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, cedolini e flussi familiari, gli avvocati impostano domanda, istanze e contestazioni. Gli strumenti concreti sono questi.
- Ricostruiamo il fabbisogno familiare voce per voce, raccogliendo contratti, bollette, spese scolastiche e sanitarie, assegni di mantenimento, e lo confrontiamo con il parametro assegno sociale × 1,5 × scala ISEE per individuare la quota più aderente alla realtà del nucleo.
- Analizziamo le buste paga separando retribuzione ordinaria, straordinari, tredicesima e quattordicesima, per evitare che la quota sia calcolata su un netto medio sbagliato.
- Verifichiamo se la liquidazione controllata è davvero la strada giusta o se conviene la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che consente di falcidiare la cessione del quinto con un piano, oppure l’esdebitazione dell’incapiente.
- Predisponiamo con l’OCC la documentazione per la relazione, in modo che l’attestazione di attivo acquisibile e la congruità delle spese siano motivate.
- Redigiamo il ricorso con una proposta motivata di quota esclusa ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b).
- Depositiamo l’istanza al giudice delegato per la fissazione definitiva o la rideterminazione della quota quando la sentenza la rinvia o quando il reddito cambia.
- Diffidiamo il datore di lavoro e la finanziaria che continuano a trattenere la cessione del quinto o il pignoramento dopo l’apertura, e chiediamo la restituzione alla procedura delle somme versate.
- Monitoriamo il triennio: versamenti, comunicazioni al liquidatore, variazioni di reddito, per arrivare all’esdebitazione con un fascicolo in ordine.
- Presentiamo l’istanza di esdebitazione allo scadere dei tre anni e rispondiamo alle osservazioni dei creditori.
- Proponiamo reclamo contro i provvedimenti sulla quota o sull’esdebitazione e seguiamo, se serve, il giudizio fino in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dello stipendio in liquidazione controllata pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: è la conoscenza diretta del modo in cui il gestore ricostruisce e attesta il fabbisogno familiare, cioè del documento su cui i tribunali fissano la quota da lasciare al lavoratore. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore che imposta la domanda segue i reclami e, se necessario, il ricorso per cassazione, con una linea unica dall’analisi iniziale all’ultimo grado. Le questioni bancarie che spesso accompagnano questi casi, come la verifica dei contratti di cessione del quinto e delle carte revolving, sono esaminate dallo staff multidisciplinare.
In sintesi: cosa resta al lavoratore dipendente
Lo stipendio non viene preso tutto. Il giudice lascia al lavoratore la quota necessaria al mantenimento suo e della famiglia e acquisisce l’eccedenza, comprese di regola le mensilità aggiuntive. Cessione del quinto e pignoramenti in corso si fermano con l’apertura e i relativi creditori entrano nel concorso. L’acquisizione dura, di regola, fino all’esdebitazione, che per la persona fisica opera decorsi tre anni dall’apertura. La misura della quota dipende quasi interamente da come viene documentato il fabbisogno nella relazione dell’OCC e nel ricorso.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la fase in cui si stabilisce quanto stipendio resta in busta paga è quella che queste qualifiche presidiano. La qualifica di cassazionista consente poi di difendere la quota fissata in ogni grado, senza cambiare difensore.
📩 Vuoi sapere quanto del tuo stipendio resterebbe a te e alla tua famiglia? Scrivici oggi stesso: i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
