Cosa Sono Le Procedure Familiari Nel Sovraindebitamento?

Quando i debiti nascono dentro una famiglia, raramente restano di una sola persona. Il mutuo è cointestato, il finanziamento dell’auto porta due firme, la moglie ha garantito il prestito del marito, il figlio ha fatto da fideiussore alla piccola attività del padre. Se ciascuno affronta la crisi per conto proprio, si moltiplicano domande, relazioni, compensi e udienze, e soprattutto si rischiano decisioni tra loro incoerenti sugli stessi beni e sugli stessi creditori. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) offre per questo uno strumento specifico: la procedura familiare dell’art. 66, che consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda e un progetto unitario.

Il punto delicato è che la procedura familiare non è un “sconto di gruppo” e non fonde i patrimoni. Il rischio principale è impostare un ricorso congiunto senza i presupposti di legge o senza tenere distinte le masse di ciascun familiare: una domanda costruita male viene dichiarata inammissibile, le misure protettive cadono e i pignoramenti riprendono il loro corso.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che è il soggetto attraverso cui ogni domanda familiare deve passare e che deve attestare la tenuta del progetto unitario. Quando nella famiglia c’è anche un’impresa minore, entra in gioco la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

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La norma: che cosa prevede l’art. 66 CCII

Sul piano normativo, la procedura familiare è disciplinata dall’art. 66 CCII, collocato nella sezione delle disposizioni generali del capo dedicato alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il testo vigente, consultato su Brocardi nella versione aggiornata al correttivo, si articola in cinque commi.

Il comma 1 stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure richiamate dall’art. 65, comma 1, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Lo stesso comma aggiunge due regole. La prima: quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del capo (cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt. 67 ss.), con l’eccezione dell’art. 67, comma 5, quello che consente di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa di abitazione principale. La seconda: la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni dell’art. 283 (il cosiddetto debitore incapiente), purché per almeno uno di essi sussistano i presupposti dell’art. 268, comma 3, quarto periodo, cioè l’attestazione dell’OCC che è possibile acquisire attivo da distribuire.

Il comma 2 definisce chi è “membro della stessa famiglia”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Il comma 3 fissa la regola che regge tutto l’istituto: le masse attive e passive rimangono distinte.

Il comma 4 regola il caso opposto, quello in cui i familiari presentano domande separate: il giudice adotta i provvedimenti necessari per coordinarle, e la competenza appartiene al giudice adito per primo.

Il comma 5 riguarda il compenso dell’OCC: la sua liquidazione è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.

Secondo la pagina di Brocardi, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il correttivo) è intervenuto sull’art. 66 con l’art. 18, comma 2, lettera a), che ha modificato il comma 1, e lettera b), che ha modificato il comma 5. La fonte consultata non descrive il contenuto puntuale delle modifiche; i commenti attribuiscono ai correttivi il periodo del comma 1 dedicato alla liquidazione controllata familiare. Il confronto con il testo previgente va fatto sulla Gazzetta Ufficiale prima di impostare una domanda che dipenda da quella differenza.

In sintesi, la procedura familiare è un’unica domanda, presentata tramite un solo OCC, con un progetto unitario che però conserva patrimoni e debiti di ciascun familiare in masse separate.

La ratio della norma

La disciplina prevede questo strumento per tre ragioni. La prima è l’economia: un solo OCC, una sola relazione, un solo giudice, un compenso ripartito. La seconda è la coerenza: se il mutuo cointestato è trattato in un piano e ignorato nell’altro, la soluzione non regge. La terza è la tutela dei creditori, che si trovano di fronte un quadro unico e leggibile del nucleo familiare anziché frammenti presentati in tempi diversi.

La distinzione dagli istituti affini

Va precisato che la procedura familiare non coincide con altri strumenti apparentemente simili.

Non è la liquidazione di gruppo dell’impresa (art. 287 CCII), che riguarda società legate da controllo o direzione unitaria. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 5 gennaio 2024 (R.G. P.U. 26/2023), ha richiamato proprio l’art. 287 per analogia, ma solo per risolvere un problema di competenza territoriale.

Non è nemmeno una confusione dei patrimoni. Esempio concreto: due coniugi presentano un ricorso unico. Il marito ha 40.000 euro di debiti personali con una finanziaria, la moglie nessun debito personale ma un conto corrente con 6.000 euro. Con la procedura familiare le somme della moglie non diventano disponibili per la finanziaria del marito: servono ai creditori della moglie e a quelli comuni. Se invece i coniugi presentassero domande separate e indipendenti, ciascuno avrebbe un proprio OCC, una propria relazione e magari un giudice diverso, con il rischio di valutazioni divergenti sullo stesso mutuo cointestato.

Infine, non va confusa con la semplice valutazione delle entrate del nucleo familiare che l’art. 67, comma 2, lettera e), richiede anche nella domanda individuale del consumatore: lì la famiglia rileva come contesto economico, qui i familiari sono essi stessi debitori ricorrenti.

Chi può accedere e a quali condizioni

In termini operativi, la verifica dei requisiti va fatta su ciascun familiare e poi sul nucleo nel suo insieme. Le condizioni sono cumulative.

1. Appartenenza alla “famiglia” in senso tecnico. Il perimetro è quello dell’art. 66, comma 2: coniuge, parenti fino al quarto grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti, zii, cugini primi), affini fino al secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati), parti dell’unione civile, conviventi di fatto. Restano fuori, ad esempio, l’ex coniuge divorziato e i soci non familiari.

2. Convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento. Le due condizioni sono alternative. La convivenza è un dato di fatto, normalmente provato con lo stato di famiglia e la residenza. L’origine comune è un dato causale: i debiti derivano da una vicenda condivisa, come un mutuo cointestato, garanzie prestate per la stessa società o l’attività di impresa di un familiare. Il Tribunale di Pisa (sentenza 5 gennaio 2024) ha ammesso un ricorso congiunto di sette familiari non conviventi, ritenendo sufficiente l’origine comune derivante dalla partecipazione o dalle garanzie prestate a favore di una società in liquidazione.

3. Stato di sovraindebitamento di ciascuno. La definizione è quella dell’art. 2, comma 1, lettera c), CCII: crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Un familiare che non è sovraindebitato non ha titolo per entrare nella procedura come debitore.

4. Assenza di condizioni ostative per ciascun ricorrente. Nel piano del consumatore valgono i limiti dell’art. 69: chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, chi ne ha già beneficiato due volte, o chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere. Le condizioni si verificano persona per persona: la colpa grave di un familiare non si estende automaticamente agli altri, ma può compromettere la tenuta del progetto unitario.

5. Scelta della procedura compatibile con la qualifica dei debitori. Se tutti sono consumatori, lo strumento negoziale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se almeno uno non è consumatore, l’art. 66 esclude le norme della sezione II (salvo l’art. 67, comma 5), e quindi la strada negoziale passa per il concordato minore, che a sua volta richiede la prosecuzione dell’attività o l’apporto di risorse esterne (art. 74, commi 1 e 2). In alternativa resta la liquidazione controllata, ora espressamente contemplata dal comma 1.

6. Domanda tramite OCC. Come ogni procedura da sovraindebitamento, anche quella familiare passa per un Organismo di composizione della crisi costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68, comma 1, per il consumatore). Per il piano del consumatore la legge non richiede l’assistenza di un difensore, ma la complessità di una domanda con più debitori rende la regia tecnica decisiva.

I termini che scandiscono la procedura

La procedura familiare non ha termini propri: segue quelli della procedura scelta. La tabella riassume i principali, come risultano dal testo vigente degli articoli del CCII.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
7 giorni per avvisare agente della riscossione e uffici fiscali (art. 68 c.4) Conferimento dell’incarico all’OCC Adempimento dell’OCC Ritardo nel quadro dei debiti tributari
15 giorni per la risposta degli uffici fiscali (art. 68 c.4) Ricezione dell’avviso dell’OCC Adempimento degli enti Passivo tributario incompleto
Fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1; art. 78 c.1) Concessione da parte del giudice Assegnato dal giudice Possibile inammissibilità della domanda
30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità (art. 70 c.1; art. 78 c.1) Comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa definitivo; proposta e piano non si modificano in sede di reclamo
30 giorni per la comunicazione ai creditori (art. 70 c.1) Decreto di ammissibilità del piano del consumatore Adempimento dell’OCC Slittamento dell’intera sequenza
20 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 70 c.3) Comunicazione dell’OCC Termine per i creditori Osservazioni tardive non considerate
10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice (art. 70 c.6) Scadenza del termine per le osservazioni Adempimento dell’OCC Ritardo nella decisione sull’omologa
Non oltre 30 giorni per adesioni e contestazioni nel concordato minore (art. 78 c.2 lett. c) Fissato nel decreto di apertura Assegnato dal giudice Silenzio-assenso (art. 79 c.3)
Non oltre 90 giorni per le domande dei creditori nella liquidazione controllata (art. 270 c.2 lett. d) Sentenza di apertura Assegnato dal tribunale Domanda tardiva
Fino a 60 giorni per l’attestazione OCC sull’assenza di attivo (art. 268 c.3) Prima udienza su istanza del creditore Assegnato dal giudice La liquidazione può essere aperta
6 mesi per la domanda di revoca dell’omologa (art. 72 c.4) Deposito della relazione finale Decadenza Omologa non più revocabile

Il termine più critico, in una domanda familiare, è quello del reclamo contro l’inammissibilità: in sede di reclamo il piano non si può correggere, quindi un errore nell’impostazione del progetto unitario non si rimedia dopo. Per i termini che cadono a cavallo dell’estate va verificato, caso per caso, se si applica la sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda solo il periodo dal 1 al 31 agosto.

Come si costruisce una procedura familiare, passo per passo

La sequenza che segue descrive l’iter della procedura familiare nella forma più frequente, il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori conviventi, con le varianti per il concordato minore e la liquidazione controllata.

1. Mappatura del nucleo e dei debiti (debitori e consulente). Prima di qualunque atto si redige un prospetto per ciascun familiare: debiti personali, debiti comuni o solidali, garanzie prestate, beni intestati, redditi. È la fase in cui si stabilisce se esiste convivenza o origine comune e se tutti i familiari sono sovraindebitati. Chi non lo è resta fuori dalla domanda, anche se convive.

2. Qualificazione di ciascun debitore. Si verifica chi è consumatore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), CCII, come riformulato dal correttivo: la persona fisica che accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti nella qualità di consumatore, anche se socia di una società di persone. Se un solo familiare ha debiti d’impresa o professionali, la sezione II non si applica e lo schema cambia.

3. Scelta dello strumento. La disciplina prevede tre esiti possibili:
– piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, se tutti sono consumatori e c’è un flusso di reddito da offrire ai creditori;
– concordato minore, se almeno uno non è consumatore e l’attività prosegue, oppure se sono previste risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile l’attivo;
– liquidazione controllata, quando non esiste un piano sostenibile e il nucleo mette a disposizione il patrimonio liquidabile, con la possibilità di includere anche familiari incapienti, purché per almeno uno l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo.

4. Incarico all’OCC (un solo organismo). La domanda è presentata tramite un OCC del circondario del tribunale competente. Entro 7 giorni dall’incarico l’OCC avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario. In una domanda familiare la comunicazione va fatta per ciascun debitore, perché ciascuno ha il proprio codice fiscale e il proprio carico.

5. Individuazione del giudice competente. La competenza è del tribunale del circondario indicato dall’art. 27, comma 2, CCII. Se i familiari risiedono in circondari diversi, il problema si pone in concreto. Il Tribunale di Pisa (5 gennaio 2024) ha ritenuto di poter decidere anche sulla domanda di un debitore residente in un altro circondario, richiamando un precedente del Tribunale di Verona del 12 maggio 2021 e, per analogia, l’art. 287 CCII. Se invece le domande sono separate, l’art. 66, comma 4, attribuisce la competenza al giudice adito per primo.

6. Redazione del ricorso unico. Il ricorso deve contenere, per ciascun debitore, gli elementi richiesti dalla procedura scelta. Nel piano del consumatore (art. 67, comma 2): elenco di tutti i creditori con somme dovute e cause di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; stipendi, pensioni, entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento. Nel concordato minore servono in più bilanci, scritture contabili e dichiarazioni fiscali dell’attività (art. 75, comma 1). La regola decisiva è che il progetto è unitario ma i prospetti restano separati: un elenco creditori, un attivo, un riparto per ciascun familiare, con l’indicazione di come vengono trattati i debiti comuni.

7. Relazione dell’OCC. L’OCC allega una relazione che illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza di ciascun debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e l’attendibilità della documentazione, i costi presunti della procedura (art. 68, comma 2). Deve anche indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio, con un parametro legato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare (art. 68, comma 3). La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28576/2025) ha ribadito che la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità: senza una relazione completa su ciascun familiare, la domanda non supera il primo filtro.

8. Decreto del giudice e misure protettive. Nel piano del consumatore, se la domanda è ammissibile, il giudice dispone la pubblicazione e l’OCC comunica ai creditori entro 30 giorni. Su istanza dei debitori il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70, comma 4). Nel concordato minore il decreto di apertura assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per aderire o contestare (art. 78, comma 2).

9. Osservazioni, voto e relazione finale dell’OCC. Nel piano del consumatore i creditori hanno 20 giorni per le osservazioni; l’OCC, entro i 10 giorni successivi, riferisce al giudice e propone eventuali modifiche. Nel concordato minore si vota: va ricordato che, secondo l’art. 79, comma 2, non votano il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado. Se un familiare è creditore di un altro (tipico il prestito del padre al figlio), quel credito non pesa sulla maggioranza.

10. Omologazione e impugnazione. Il giudice verifica ammissibilità e fattibilità, risolve le contestazioni e omologa con sentenza. La Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026, ha chiarito, proprio in una vicenda che coinvolgeva gli artt. 66 e 70 CCII, che il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, deve avere la forma della sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Chi riceve un diniego di omologa in una procedura familiare non deve trattarlo come un decreto qualsiasi: il mezzo di impugnazione è il reclamo dell’art. 51, e sbagliare strumento significa perdere il rimedio.

11. Esecuzione separata per masse. Dopo l’omologa, ciascun debitore esegue la propria parte del piano. L’OCC vigila e ogni sei mesi riferisce al giudice (art. 71, comma 1). Nel caso della liquidazione controllata, il liquidatore forma lo stato passivo, rendiconta e ripartisce tenendo distinte le posizioni: è ciò che ha disposto il Tribunale di Udine con la sentenza n. 86/2025 del 23 dicembre 2025, nominando un unico liquidatore per due coniugi conviventi.

Dove si sbaglia più spesso

Gli errori ricorrenti, in termini operativi, sono quattro.

Il primo è includere un familiare che non è sovraindebitato, solo perché convive o perché ha qualche reddito da mettere a disposizione. Il suo contributo, se c’è, va qualificato come apporto di un terzo, non come partecipazione alla procedura.

Il secondo è mescolare le masse: proporre di pagare i creditori personali di un coniuge con lo stipendio dell’altro, senza qualificare quella somma come apporto volontario di finanza esterna. L’art. 66, comma 3, non lo consente come regola di riparto.

Il terzo è trascurare la qualifica di non consumatore di un familiare (l’ex titolare di partita IVA con debiti residui dell’attività, il socio illimitatamente responsabile per debiti sociali), presentando un piano del consumatore che la legge esclude.

Il quarto è ignorare i crediti tra familiari: vanno indicati, ma non votano nel concordato minore e saranno guardati con attenzione dal giudice e dall’OCC.

Quando la procedura familiare conviene e quando no

La diagnosi va fatta prima di scegliere la forma della domanda. La procedura familiare è in genere preferibile in quattro situazioni:
– quando esistono debiti cointestati o garanzie incrociate (mutuo sulla casa, finanziamenti firmati da entrambi, fideiussioni tra familiari), perché solo un progetto unitario li tratta in modo coerente per tutti gli obbligati;
– quando la casa familiare è il bene da proteggere e il mutuo è intestato a più persone: l’art. 67, comma 5, opera anche nel progetto unitario in cui figura un non consumatore;
– quando i familiari hanno lo stesso bisogno (tutti un piano, oppure tutti una liquidazione), così da evitare l’obiezione che il ricorso congiunto riguardi procedure diverse;
– quando uno dei familiari è incapiente e da solo non potrebbe accedere alla liquidazione controllata, mentre un altro ha attivo liquidabile.

È invece sconsigliabile, o va valutata con cautela, quando un familiare presenta profili di colpa grave nell’indebitamento che rischiano di trascinare l’intero progetto; quando le soluzioni necessarie sono diverse (un coniuge può pagare con un piano, l’altro deve liquidare); quando i familiari hanno interessi contrapposti, come avviene spesso tra coniugi in fase di separazione; quando un familiare è creditore rilevante degli altri e il suo credito può essere contestato dai creditori estranei. In questi casi le domande separate, coordinate dal giudice ai sensi del comma 4, offrono maggiore flessibilità senza perdere del tutto l’unità di trattazione.

Va precisato, infine, che la scelta tra domanda unica e domande coordinate va fatta bene fin dall’inizio: una volta dichiarata inammissibile la domanda congiunta, in sede di reclamo il piano non si modifica, e occorre ripartire con un nuovo ricorso. Per questo la valutazione iniziale pesa più di qualunque correzione successiva.

Due esempi di calcolo applicati a nuclei familiari

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non riproducono casi reali e servono solo a mostrare come lavorano le regole dell’art. 66.

Esempio 1 – Piano del consumatore familiare di due coniugi conviventi

Dati di partenza. Nucleo di tre persone: due coniugi conviventi e un figlio minore. Il coniuge A è dipendente con 1.870 euro netti mensili; il coniuge B lavora part-time con 780 euro netti mensili. Entrambi sono consumatori e sovraindebitati.

Debiti comuni: mutuo cointestato sulla casa di abitazione con rata di 612 euro, in regola con i pagamenti; finanziamento auto cointestato con residuo di 9.460 euro.
Debiti personali di A: carte revolving per 14.215 euro e cessione del quinto con residuo di 18.940 euro.
Debiti personali di B: prestito personale per 11.385 euro.

Sviluppo. Il reddito complessivo è di 2.650 euro. Dedotta la rata del mutuo, che il piano mantiene ai sensi dell’art. 67, comma 5, e una quota per il mantenimento del nucleo stimata in 1.380 euro, residuano 658 euro mensili. Il piano dura 60 mesi. A mette a disposizione 520 euro al mese (31.200 euro totali), B 138 euro (8.280 euro totali).

Per rispettare le masse distinte, il debito auto cointestato viene imputato per metà a ciascuna massa (4.730 euro). Il risultato:
– massa di A: 14.215 + 18.940 + 4.730 = 37.885 euro di chirografi; risorse 31.200 euro; soddisfazione pari a circa l’82,35%;
– massa di B: 11.385 + 4.730 = 16.115 euro di chirografi; risorse 8.280 euro; soddisfazione pari a circa il 51,38%.

Il creditore dell’auto riceve complessivamente circa 3.895 euro dalla massa di A e 2.430 euro dalla massa di B, quindi circa il 66,9% del suo credito.

Verifica dell’OCC sul merito creditizio. Per il nucleo di tre persone, l’OCC applica il parametro dell’art. 68, comma 3: assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, dato provvisorio INPS) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE per tre componenti (2,04 secondo l’allegato al D.P.C.M. 159/2013, da verificare), pari a 14.486,28 euro annui, circa 1.207 euro al mese. Questo importo indica la soglia minima del dignitoso tenore di vita con cui confrontare le scelte del finanziatore.

Calendario. Domanda depositata lunedì 2 novembre 2026; decreto di ammissibilità lunedì 16 novembre 2026. L’OCC deve comunicare ai creditori entro 30 giorni, quindi entro mercoledì 16 dicembre 2026, e lo fa lunedì 23 novembre. Il termine di 20 giorni per le osservazioni cadrebbe domenica 13 dicembre e slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Entro i 10 giorni successivi, quindi entro giovedì 24 dicembre 2026, l’OCC riferisce al giudice.

Esito. La soddisfazione diversa tra le due masse non è un difetto: è la conseguenza diretta del comma 3. Un piano che avesse proposto un’unica percentuale per tutti i creditori del nucleo avrebbe mescolato i patrimoni.

Esempio 2 – Liquidazione controllata familiare con un familiare incapiente

Dati di partenza. Padre ex artigiano con debiti residui dell’attività, quindi non consumatore, e figlia convivente che ha garantito un finanziamento per la stessa attività: il sovraindebitamento ha origine comune. Nessuno dei due può sostenere un piano.

Attivo liquidabile del padre: quota di un immobile non abitativo e un furgone, stimati in totale 38.740 euro.
Attivo della figlia: 4.215 euro tra conto corrente e un’auto usata. La figlia ha un reddito vicino alla soglia dell’art. 283, comma 2, e preso da sola sarebbe un debitore incapiente.

Sviluppo. L’art. 66, comma 1, consente di proporre la liquidazione controllata anche se uno dei debitori si trova nelle condizioni dell’art. 283, purché per almeno uno l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo (art. 268, comma 3). Qui l’attestazione riguarda il padre.

Il compenso dell’OCC, ipotizzato in 5.380,40 euro, si ripartisce in proporzione all’attivo (art. 66, comma 5). L’attivo totale è di 42.955 euro:
– quota del padre: 38.740 / 42.955 = 90,19%, pari a circa 4.852,44 euro;
– quota della figlia: 4.215 / 42.955 = 9,81%, pari a circa 527,96 euro.

Esito. Il liquidatore forma due stati passivi. Il ricavato dell’immobile del padre serve ai creditori del padre e al creditore comune garantito dalla figlia; non serve ai creditori personali della figlia, se ve ne sono. Sul punto va ricordato che, secondo la Cassazione (Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025), il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati: se l’immobile del padre è ipotecato, la quota di compenso a suo carico si soddisfa su altro attivo.

Situazioni fuori dalla regola generale

Familiari non conviventi con origine comune

È il caso dei fratelli che hanno garantito la stessa società di famiglia, o dei genitori che hanno firmato come fideiussori il mutuo del figlio che vive altrove. La convivenza manca, ma l’origine comune è sufficiente. Il Tribunale di Pisa (5 gennaio 2024) ha ammesso un ricorso congiunto di sette familiari non conviventi proprio su questa base, aprendo procedure distinte per ciascuno con un unico liquidatore. Il nodo pratico, in questi casi, è la competenza territoriale: domande unitarie di debitori residenti in circondari diversi richiedono una motivazione specifica.

Debitori con procedure diverse

Che cosa succede se un coniuge può sostenere un piano e l’altro no? Su questo la giurisprudenza di merito non è uniforme. Il Tribunale di Bari (6 dicembre 2023), secondo quanto riportato da Brocardi, ha ritenuto il ricorso congiunto ammissibile solo se i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura. L’indicazione è coerente con la lettera del comma 1, che parla di un’unica domanda di accesso a “una” delle procedure. Ne deriva che, quando le soluzioni divergono, la via più prudente è presentare domande distinte e chiedere al giudice il coordinamento previsto dal comma 4.

Liquidazione controllata familiare

Sotto la legge 3/2012 e nei primi anni del CCII si è discusso se il ricorso congiunto fosse ammesso anche per la procedura liquidatoria. Secondo la ricostruzione riportata da Brocardi, il Tribunale di Lucca (27 febbraio 2024) e il Tribunale di Rimini (21 aprile 2022) lo limitavano alle procedure negoziali, mentre il Tribunale di Verona (6 ottobre 2022) e il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) lo ammettevano anche per la liquidazione controllata, nello stesso senso del Tribunale di Forlì (20 ottobre 2022) richiamato dalla sentenza pisana. Il testo vigente del comma 1, che disciplina espressamente la domanda di apertura della liquidazione controllata familiare con debitori incapienti, depone oggi nel senso dell’ammissibilità.

Familiare socio di società di persone

Il correttivo ha precisato che il socio di una società di persone resta consumatore per i debiti contratti in tale qualità. Il familiare socio può quindi entrare in un piano del consumatore per i debiti personali. Se invece risponde dei debiti sociali come socio illimitatamente responsabile, per quei debiti non è consumatore, e l’art. 66 esclude la sezione II.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, affronta questi casi partendo dalla qualifica di ciascun familiare e dalla mappa delle masse separate, prima ancora di scegliere lo strumento.

Familiari creditori

Il prestito del genitore al figlio, il finanziamento tra fratelli, il credito della moglie per somme anticipate: sono crediti reali che vanno indicati. Nel concordato minore non votano (art. 79, comma 2). In tutte le procedure l’OCC e il giudice ne verificano l’effettività, perché un credito familiare gonfiato altera il riparto a danno dei creditori estranei.

Domande frequenti sulle procedure familiari

Io e mio marito abbiamo debiti diversi: possiamo fare un’unica domanda?
Sì, se siete conviventi oppure se i debiti hanno un’origine comune, e se entrambi siete sovraindebitati. La domanda unica non fonde i debiti: ciascuno conserva il proprio elenco creditori e il proprio attivo, e i creditori personali di uno non vengono pagati con i beni dell’altro. I debiti cointestati vanno trattati in modo esplicito nel progetto, indicando come pesano su ciascuna massa. Se uno dei due non è consumatore, lo strumento negoziale non è il piano del consumatore ma il concordato minore.

Il convivente non sposato può entrare nella procedura familiare?
Sì. L’art. 66, comma 2, include espressamente i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, oltre al coniuge, alle parti dell’unione civile, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo. Per i conviventi di fatto il requisito della convivenza coincide di solito con la qualifica stessa, ma va documentato. Restano invece fuori l’ex coniuge divorziato e le persone legate solo da amicizia o rapporti economici.

Se mio padre ha un’impresa e io sono dipendente, possiamo fare la procedura insieme?
Possibile, se il sovraindebitamento ha origine comune (ad esempio garanzie prestate per l’impresa) o se convivete. Quando uno dei debitori non è consumatore, però, l’art. 66 esclude la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo l’art. 67, comma 5. Le strade restano il concordato minore, che richiede la prosecuzione dell’attività o un apporto apprezzabile di risorse esterne, oppure la liquidazione controllata.

Quanto costa all’OCC una procedura familiare e chi paga?
Il compenso dell’OCC è liquidato secondo il D.M. 202/2014 ed è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66, comma 5). Chi ha più beni paga una quota maggiore. Il risparmio rispetto a due procedure separate deriva dall’unicità dell’organismo e della relazione, ma l’importo dipende dalla complessità del caso e va chiesto all’OCC in fase di incarico. A questo si aggiungono le spese di giustizia previste dalla legge.

Se uno di noi non ha niente da offrire, può comunque entrare in liquidazione controllata?
Sì, a una condizione. Il comma 1 consente la domanda familiare di liquidazione controllata anche quando uno o più familiari si trovano nelle condizioni del debitore incapiente dell’art. 283, purché per almeno uno di essi l’OCC attesti che è possibile acquisire attivo da distribuire. Se nessuno ha attivo, la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, che si concede una sola volta e va chiesta individualmente.

Il tribunale ha negato l’omologa del nostro piano familiare: entro quando e come si impugna?
Secondo la Cassazione (Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026), il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore, anche di rigetto, ha forma di sentenza e si impugna con reclamo alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento ed è perentorio: va verificato subito sul testo dell’art. 51, perché la sua scadenza rende il diniego definitivo.

Il quadro giurisprudenziale sulle procedure familiari

La giurisprudenza sull’art. 66 è composta in prevalenza da provvedimenti di merito, con un primo intervento della Cassazione sul regime processuale. I riferimenti che seguono sono tratti da fonti consultate (Brocardi, testi integrali pubblicati sui siti dei tribunali, rassegne). Le date sono quelle riportate dalle fonti; dove manca il numero, la fonte non lo indicava.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9 aprile 2026. Principio: nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche in forma familiare, la decisione sull’omologazione, positiva o negativa, va resa con sentenza, impugnabile con reclamo alla Corte d’appello ex art. 51 CCII, competente anche sul diniego. Rilevanza: individua il mezzo di impugnazione corretto dopo il correttivo.

2. Trib. Pisa, sentenza del 5 gennaio 2024 (R.G. P.U. 26/2023). Principio: l’origine comune del sovraindebitamento basta anche senza convivenza; la natura diversa dei ricorrenti non compromette l’unitarietà del progetto; le masse restano distinte e si aprono procedure separate con unico liquidatore. Rilevanza: è la pronuncia più articolata sui requisiti dell’art. 66 nella liquidazione controllata.

3. Trib. Udine, sentenza n. 86/2025 del 23 dicembre 2025. Principio: apertura di un’unica liquidazione controllata per due coniugi conviventi, con un solo liquidatore che forma il passivo, rendiconta e ripartisce tenendo separate le posizioni; l’attivo di ciascuno serve ai creditori personali e a quelli comuni, non ai creditori personali dell’altro. Rilevanza: traduce in regole operative il comma 3.

4. Trib. Bari, 6 dicembre 2023. Principio (come riportato da Brocardi): il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono l’accesso alla stessa procedura. Rilevanza: orienta la scelta tra domanda unica e domande coordinate.

5. Trib. Lucca, 27 febbraio 2024. Principio (come riportato da Brocardi): il ricorso congiunto è riservato alle procedure negoziali, piano del consumatore e concordato minore, con esclusione della liquidazione controllata. Rilevanza: documenta l’orientamento restrittivo anteriore al testo vigente.

6. Trib. Rimini, 21 aprile 2022. Principio (come riportato da Brocardi): stessa linea restrittiva sulla liquidazione familiare. Rilevanza: conferma che il contrasto era diffuso.

7. Trib. Verona, 6 ottobre 2022. Principio: l’art. 66 si applica anche alla liquidazione controllata. Rilevanza: orientamento favorevole, poi richiamato dalla sentenza pisana.

8. Trib. Pesaro, 12 febbraio 2024. Principio (come riportato da Brocardi): ammette il ricorso congiunto anche per la liquidazione controllata. Rilevanza: allinea un altro tribunale all’orientamento estensivo.

9. Trib. Forlì, 20 ottobre 2022. Principio (come richiamato dalla sentenza pisana): conforme a Verona sull’applicabilità dell’art. 66 alla liquidazione controllata. Rilevanza: completa il quadro favorevole.

10. Trib. Verona, 12 maggio 2021 (pubblicata il 24 giugno 2021). Principio (come richiamato dalla sentenza pisana): affronta la competenza nella liquidazione familiare di debitori residenti in circondari diversi. Rilevanza: precedente utile quando il nucleo è disperso sul territorio.

11. Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018. Principio (come riportato in un contributo del 2020): sotto la legge 3/2012 era rituale un piano del consumatore presentato da due coniugi, purché distinguesse la posizione debitoria di ciascuno. Rilevanza: mostra che la separazione delle posizioni era richiesta prima ancora della codificazione.

12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Principio: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: in una domanda familiare la relazione deve coprire ogni debitore.

13. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Principio: il compenso del gestore è prededucibile ma non si soddisfa sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: incide sul riparto del compenso tra familiari previsto dal comma 5.

14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Principio: per l’accesso alla liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: pesa nella scelta tra piano familiare e liquidazione familiare, quando la condotta di un familiare è discutibile.

Cosa può fare lo Studio Monardo per una famiglia sovraindebitata

Lo Studio lavora sulla procedura familiare con un metodo preciso, che parte dalla diagnosi e arriva, se serve, fino all’impugnazione. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Ricostruiamo la mappa del nucleo: per ogni familiare elenchiamo debiti personali, debiti comuni, garanzie, beni e redditi, e verifichiamo chi è effettivamente sovraindebitato.
  2. Verifichiamo i requisiti dell’art. 66: grado di parentela o affinità, convivenza documentata oppure origine comune del debito, assenza delle condizioni ostative dell’art. 69 per ciascuno.
  3. Qualifichiamo ogni debitore come consumatore o non consumatore, alla luce dell’art. 2, comma 1, lettera e), CCII come riformulato dal correttivo, e ne traiamo la scelta tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata.
  4. Decidiamo tra domanda unica e domande coordinate, valutando l’orientamento del tribunale competente e il rischio di inammissibilità quando i familiari hanno bisogno di procedure diverse.
  5. Costruiamo il progetto unitario a masse separate, con elenchi creditori, attivi e riparti distinti, e una regola trasparente per i debiti cointestati.
  6. Dialoghiamo con l’OCC sulla relazione, sul parametro del merito creditizio del nucleo familiare e sulla ripartizione del compenso in proporzione all’attivo.
  7. Chiediamo le misure protettive per bloccare pignoramenti e cessioni che mettono a rischio il piano, indicando per ciascun familiare le esecuzioni pendenti.
  8. Gestiamo il mutuo sulla casa familiare valutando l’applicazione dell’art. 67, comma 5, anche quando nel nucleo c’è un non consumatore.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo contro l’inammissibilità, reclamo ex art. 51 CCII contro il diniego di omologa, fino al ricorso per cassazione.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano o della liquidazione, controllando che riparti e rendiconti rispettino la separazione delle masse.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le procedure familiari conta soprattutto la qualifica di Gestore della crisi: conoscere come l’OCC valuta documentazione, merito creditizio e fattibilità consente di costruire un progetto unitario che regga al controllo dell’organismo prima ancora che a quello del giudice. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea anche nei reclami. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, bilanci e carichi fiscali di ciascun familiare, gli avvocati impostano domanda, misure protettive e impugnazioni.

In conclusione

La procedura familiare dell’art. 66 CCII consente a coniugi, conviventi, parenti e affini di affrontare il sovraindebitamento con un’unica domanda e un progetto unitario, a condizione che siano conviventi o che i debiti abbiano un’origine comune. Le masse restano distinte, il compenso dell’OCC si ripartisce in proporzione all’attivo, e la presenza di un non consumatore sposta la soluzione negoziale verso il concordato minore. Il testo vigente contempla anche la liquidazione controllata familiare con debitori incapienti, mentre la Cassazione ha chiarito che sull’omologa del piano si decide con sentenza, reclamabile ex art. 51.

Lo Studio Monardo segue queste procedure perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: lavora cioè con gli stessi criteri con cui l’organismo valuta una domanda familiare. Quando nel nucleo c’è un’impresa, la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di leggere anche la parte imprenditoriale del debito.

📩 Prima di presentare una domanda congiunta, fai verificare la posizione di ogni familiare: contatta lo Studio con i riferimenti che trovi in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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