Tutto comincia, quasi sempre, con una lettera indirizzata a due persone. La banca o la finanziaria scrive al debitore principale e, nella stessa busta o in una raccomandata gemella, scrive anche al coniuge che anni prima aveva firmato una fideiussione, oppure che compare come cointestatario del finanziamento. Da quel giorno la coppia vive dentro un calendario che non ha scelto: termini per pagare, termini per opporsi, termini per chiedere protezione al tribunale. La domanda che arriva allo studio è sempre la stessa, formulata in mille modi diversi: se uno dei due chiede la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il debito garantito dall’altro entra nel piano? E il coniuge che ha firmato resta esposto per intero?
La risposta breve è questa: il debito del debitore principale entra nel suo piano, ma la garanzia prestata dal coniuge non scompare per effetto di quel piano; per liberare davvero la coppia, occorre decidere in tempo se il coniuge garante debba a sua volta presentare una propria domanda o se convenga una procedura familiare unica ai sensi dell’art. 66 del Codice della crisi. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. In questa ricostruzione seguiamo la sequenza dei fatti come si presenta davvero: la lettera di richiesta (giorno 0), la radiografia dei debiti di coppia (entro 15 giorni), la verifica del regime patrimoniale e della comunione legale (fino al giorno 30), il bivio tra due domande separate e una domanda familiare (fino al giorno 45), il lavoro con l’Organismo di composizione della crisi (fino al giorno 120 circa), il deposito, il decreto, le osservazioni dei creditori, la sentenza e infine gli anni di esecuzione del piano.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il terreno delle competenze certificate dell’Avvocato: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè la figura che dentro la procedura costruisce e verifica i piani dei consumatori e delle famiglie. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, indispensabile quando il debito nasce da finanziamenti e fideiussioni bancarie da esaminare clausola per clausola.
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La mappa temporale delle scelte della coppia
Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Il calendario che segue non è un formulario: è la sequenza in cui, nella pratica, si presentano le decisioni che la coppia deve prendere. Alcuni termini sono fissati dalla legge e non si spostano; altri dipendono dalla velocità con cui la coppia raccoglie i documenti e dalla risposta dell’OCC e del tribunale. Distinguere gli uni dagli altri è il primo passo per non perdere le finestre utili.
Va chiarito anche un punto di metodo. La ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha un “termine di presentazione” che scade: si può chiedere finché si è sovraindebitati e si hanno i requisiti. Ma il tempo lavora comunque contro chi aspetta, perché nel frattempo il creditore ottiene titoli esecutivi, notifica precetti, pignora lo stipendio del coniuge garante o l’immobile in comunione. Ogni mese perso è un mese in cui il patrimonio familiare si restringe e le alternative si chiudono.
| Tappa | Momento | Evento | Termine o durata | Dove se ne parla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Richiesta di pagamento al debitore e al coniuge garante o coobbligato | Termine assegnato dalla lettera (spesso 15 giorni) | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-15 | Radiografia dei debiti: propri, garantiti, cointestati | Organizzativo, non legale | Entro 15 giorni |
| 3 | Giorni 15-30 | Verifica di comunione legale, separazione, fondo patrimoniale | Organizzativo | Giorni 15-30 |
| 4 | Giorni 30-45 | Bivio: due domande separate o procedura familiare (art. 66 CCII) | Organizzativo | Giorni 30-45 |
| 5 | Giorni 45-120 | Incarico all’OCC, documenti dell’art. 67 c. 2, attestazioni | Variabile, di regola alcuni mesi | Giorni 45-120 |
| 6 | Giorno del deposito | Ricorso al tribunale con istanza di misure protettive | Data scelta dalla coppia | Il giorno del deposito |
| 7 | Dal decreto in poi | Pubblicazione; comunicazione OCC entro 30 giorni; integrazioni fino a 15 giorni; osservazioni entro 20 giorni; relazione OCC entro 10 giorni; reclamo contro l’inammissibilità entro 30 giorni | Termini di legge (art. 70 CCII) | Dal decreto ai quaranta giorni successivi |
| 8 | Udienza e decisione | Omologa con sentenza o diniego | Pubblicazione della sentenza entro 2 giorni | L’udienza e la sentenza |
| 9 | Dopo l’omologa | Esecuzione del piano; sorte della garanzia e del regresso | Anni, secondo il piano | Dopo l’omologa |
Giorno 0: la richiesta di pagamento arriva a entrambi i coniugi
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il finanziamento è in sofferenza da qualche mese, le rate non pagate si sono accumulate e la banca ha deciso di chiudere la partita. Di solito arrivano due comunicazioni: la prima dichiara la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto e chiede al debitore principale il pagamento dell’intero residuo; la seconda è rivolta al coniuge che ha prestato fideiussione, o che ha firmato il contratto come coobbligato, e gli chiede la stessa somma. Non si tratta di un errore né di un eccesso di zelo: per il creditore il coniuge garante è un secondo patrimonio da cui pretendere il pagamento, e spesso è quello più solido, perché ha uno stipendio regolare o una quota della casa.
In questa fase la coppia scopre, spesso per la prima volta, che la firma apposta anni prima “per fare un favore” o “perché la banca lo chiedeva” ha creato un’obbligazione personale piena. Il coniuge non è un semplice testimone del debito dell’altro: è un debitore a sua volta.
La norma
La fideiussione è disciplinata dal codice civile (artt. 1936 e seguenti): il fideiussore si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui. Di regola risponde in solido con il debitore principale, salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, clausola che nei moduli bancari è quasi sempre esclusa. Il coobbligato, invece, non garantisce un debito altrui: è parte del contratto e deve la prestazione insieme all’altro coniuge, in solido. La differenza sembra sottile ma pesa sull’intera timeline, perché cambia la natura del debito che ciascun coniuge porterà nella propria eventuale procedura.
Sul versante del sovraindebitamento, il riferimento è l’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti dal contenuto libero, che può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti.
I termini che si attivano
Il termine indicato nella lettera (quindici giorni, trenta, a volte otto) non è un termine processuale: è il tempo che il creditore si dà prima di passare alle vie legali. Scaduto quel termine, il creditore può chiedere un decreto ingiuntivo contro entrambi i coniugi. Da quel momento i termini diventano processuali e rigidi: l’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta entro 40 giorni dalla notifica, e l’atto di precetto concede 10 giorni prima che si possa procedere al pignoramento. Quando i calcoli coinvolgono il mese di agosto, per i giudizi ordinari opera la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Al giorno 0 la coppia ha ancora tutte le strade aperte. È la finestra in cui si può scegliere la procedura senza l’assillo di un pignoramento già in corso. Concretamente, si può:
- rispondere per iscritto chiedendo copia del contratto, del piano di ammortamento, dell’atto di fideiussione e dell’estratto conto, che servono sia per valutare eventuali contestazioni bancarie sia per l’OCC;
- evitare di firmare nuovi impegni, piani di rientro o riconoscimenti di debito proposti al telefono: un riconoscimento sottoscritto oggi può complicare domani la valutazione del piano;
- non vendere né donare beni ai figli o ai genitori “per metterli al sicuro”: l’art. 67, comma 2, lettera c), impone di indicare gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti, e un atto del genere finirebbe sotto la lente dell’OCC e del giudice;
- fissare subito un primo esame della posizione complessiva della coppia.
Nessuna opzione è ancora preclusa. È proprio questo il punto: quasi tutto ciò che si perde, si perde nelle settimane successive per inerzia.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è che il coniuge garante pensi di non dover fare nulla, perché “il debito è dell’altro”. Così la lettera viene archiviata, il debitore principale tenta da solo una trattativa con la banca e il garante si accorge del problema solo quando gli viene notificato il pignoramento del quinto dello stipendio. Il secondo errore, speculare, è pagare in fretta qualche rata con i risparmi del garante: denaro che esce dal patrimonio familiare senza alcuna garanzia di chiudere la posizione e che, più avanti, avrebbe potuto essere messo a disposizione di un piano omologato.
Quanto dura realmente
Tra la lettera di decadenza e il ricorso per decreto ingiuntivo passano, nella pratica, da qualche settimana a qualche mese, a seconda del creditore e del passaggio della pratica a una società di recupero. È un intervallo che non è scritto da nessuna parte e che non va dato per scontato: alcune banche depositano il ricorso pochi giorni dopo la scadenza del termine indicato nella lettera.
Entro 15 giorni: la radiografia dei debiti di coppia
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che non ha nulla di giudiziario ma decide tutto il resto: la ricostruzione, debito per debito, di chi deve cosa e a che titolo. Una coppia sovraindebitata raramente ha un solo debito. Di solito ci sono un mutuo cointestato, uno o due prestiti personali intestati a uno solo, una carta revolving, magari un finanziamento con cessione del quinto, e poi la fideiussione: quella prestata dal coniuge per il prestito dell’altro, oppure quella che uno dei due ha firmato per la società di famiglia o per un’attività artigiana.
Il lavoro di questi primi quindici giorni consiste nel compilare tre colonne: debiti propri del coniuge A, debiti propri del coniuge B, debiti comuni o solidali. La fideiussione si colloca in modo particolare: per il debitore principale è un debito proprio; per il garante è anch’esso un debito proprio, ma accessorio e condizionato all’inadempimento dell’altro.
La norma
La domanda di ristrutturazione, secondo l’art. 67, comma 2, deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; dalla consistenza e composizione del patrimonio; dagli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni; dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dall’indicazione di stipendi, pensioni e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento della famiglia. Quest’ultimo elemento è decisivo nel tema che ci occupa: anche quando a presentare la domanda è uno solo dei coniugi, le entrate dell’altro entrano nella fotografia, perché incidono su quanto il richiedente può destinare ai creditori.
Il codice civile, a sua volta, distingue tra debiti personali di ciascun coniuge e obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, che nel regime di comunione legale gravano sui beni comuni (art. 186 c.c.). Questa distinzione non coincide con quella tra debito proprio e debito garantito, e va fatta separatamente.
I termini che si attivano
In questa fase non scattano termini di legge legati alla procedura di sovraindebitamento. Corrono però, in parallelo, i termini del creditore. Se nel frattempo è stato notificato un decreto ingiuntivo, i 40 giorni per l’opposizione decorrono dalla notifica a ciascun coniuge, e possono avere date diverse se le notifiche sono avvenute in giorni diversi. Va annotata ogni data di ricezione, una per una.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra per capire se il debito garantito dal coniuge “entra” e in quale procedura. Le risposte cambiano a seconda della colonna in cui il debito si trova:
- il debito di cui il coniuge A è debitore principale entra nel piano di A, con il creditore indicato nell’elenco dell’art. 67, comma 2, lettera a);
- la fideiussione prestata da B per quel debito non viene cancellata dal piano di A: il creditore, di regola, conserva i propri diritti verso il garante; se B vuole ristrutturare anche la propria esposizione, deve essere a sua volta parte di una procedura;
- il debito cointestato (mutuo, prestito firmato da entrambi) è debito proprio di ciascuno per l’intero e va indicato in entrambe le posizioni;
- i debiti propri di B che non riguardano A restano estranei al piano di A.
Il debitore può inoltre cominciare a raccogliere i documenti: contratti, atti di garanzia, ultime tre dichiarazioni dei redditi di entrambi, buste paga, visure catastali e ipotecarie, estratti dei conti.
Le quattro posizioni possibili del coniuge rispetto al debito
Al termine della radiografia, ogni debito della coppia dovrebbe essere collocato in una delle quattro posizioni che seguono. È la tabella da cui dipende l’intera timeline successiva, perché ciascuna posizione porta a una scelta diversa al bivio dei giorni 30-45.
| Posizione del coniuge | Natura del suo obbligo | Il debito entra nel piano dell’altro coniuge? | Che cosa serve per proteggere anche lui |
|---|---|---|---|
| Fideiussore per un debito di consumo dell’altro | Obbligo proprio, accessorio, di regola solidale | Sì, come debito del debitore principale | Una propria domanda o la procedura familiare |
| Fideiussore per i debiti dell’impresa dell’altro | Obbligo proprio; qualifica di consumatore da verificare | Dipende dalla procedura del debitore principale | Verifica della qualifica (Cass. n. 29746/2025); eventuale concordato minore o liquidazione controllata |
| Coobbligato o cointestatario | Debito proprio per l’intero, in solido | Sì, per la quota di chi presenta la domanda | Il debito va indicato in entrambe le posizioni |
| Terzo che ha concesso ipoteca su un proprio bene | Nessun debito personale, ma il bene risponde | Il creditore resta garantito sul bene | Valutazione del bene nell’alternativa liquidatoria |
Il terzo datore di ipoteca merita una nota a parte. È il caso, frequente, del coniuge che ha concesso ipoteca sulla propria quota della casa per garantire il finanziamento dell’altro, senza firmare alcuna fideiussione. Non è debitore, ma il suo bene risponde del debito. In una procedura che riguardi solo il debitore principale, il creditore ipotecario conserva il diritto di agire sul bene del terzo; in una procedura familiare, quel bene entra nella massa del coniuge proprietario e va valutato nel confronto con la liquidazione. Anche qui, la scelta va fatta prima del deposito, non dopo.
C’è infine un aspetto pratico che riguarda tutte e quattro le posizioni: le date. Per ogni debito andrebbe annotata la data di sottoscrizione del contratto e della garanzia, la data della prima rata insoluta, la data della decadenza dal termine, la data di eventuali atti giudiziari. Queste date servono all’OCC per ricostruire le cause del sovraindebitamento e servono al difensore per calcolare i termini processuali ancora aperti. Una garanzia firmata quando il debitore principale era già in difficoltà evidente, per esempio, pone domande diverse rispetto a una garanzia firmata anni prima, in una situazione familiare serena.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è dimenticare garanzie risalenti nel tempo. Una fideiussione omnibus firmata dieci anni prima per un’attività poi chiusa può essere ancora efficace e può riemergere a procedura avviata, con un creditore non indicato nell’elenco. Il secondo errore è considerare “debito della famiglia” ciò che in realtà è un debito d’impresa di uno dei coniugi: la qualificazione incide sulla possibilità stessa di usare la ristrutturazione del consumatore, come vedremo nella tappa del bivio.
Quanto dura realmente
Con una coppia collaborativa e documenti ordinati, la radiografia richiede una o due settimane. Se mancano i contratti e occorre chiederli alle banche, o se si deve ricostruire una vecchia fideiussione, i tempi si allungano anche a un mese o più, perché gli istituti non rispondono sempre con rapidità alle richieste di copia della documentazione.
Dal giorno 15 al giorno 30: comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale
Cosa succede
Siamo al giorno 15. La mappa dei debiti è pronta; ora bisogna sovrapporle la mappa dei beni. Ed è qui che il regime patrimoniale della coppia cambia la partita. Due coniugi in comunione legale, che hanno acquistato la casa dopo il matrimonio, sono contitolari di un bene che il creditore di uno solo dei due può comunque cercare di aggredire. Due coniugi in separazione dei beni hanno patrimoni distinti, ma condividono spesso la casa in comproprietà ordinaria. E poi ci sono i coniugi che, in passato, hanno costituito un fondo patrimoniale, convinti di aver messo la casa al riparo.
La norma
Nella comunione legale, i beni acquistati durante il matrimonio appartengono a entrambi i coniugi. I creditori personali di uno dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione in via sussidiaria, nei limiti stabiliti dal codice civile (art. 189 c.c.), mentre le obbligazioni contratte da entrambi o nell’interesse della famiglia gravano sui beni comuni (art. 186 c.c.). Nella prassi delle esecuzioni, l’immobile in comunione può essere sottoposto a pignoramento anche per i debiti di uno solo dei coniugi, con le tutele che la legge riconosce all’altro.
Nel sovraindebitamento, l’art. 67, comma 2, lettera b) chiede di indicare la consistenza e la composizione del patrimonio. Per un coniuge in comunione legale, quel patrimonio comprende i diritti sui beni comuni; per un coniuge in separazione, comprende la quota di comproprietà. Il fondo patrimoniale, infine, non protegge da tutto: e nella costruzione di un piano può diventare oggetto di scelte espresse. In un caso deciso dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 22 maggio 2025, i coniugi debitori avevano previsto nel piano la rinuncia di entrambi all’effetto segregativo del fondo, proprio per rendere i beni disponibili alla soluzione concordata.
I termini che si attivano
Anche in questa fase non ci sono termini di legge della procedura. Ma se il creditore ha già un titolo e ha notificato il precetto, dal decimo giorno dalla notifica del precetto può procedere al pignoramento, e un pignoramento immobiliare sulla casa in comunione è uno degli eventi che più restringono la libertà di scelta. Da qui l’importanza di arrivare al deposito della domanda, con l’istanza di misure protettive, prima che l’esecuzione arrivi alle fasi avanzate.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui decidere che cosa la coppia mette nel piano e che cosa intende conservare. Le opzioni concrete:
- se la casa è gravata da mutuo ipotecario cointestato e il mutuo è in regola, si può impostare il piano in modo da continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale, come consente l’art. 67, comma 5, alle condizioni previste (essere in regola alla data della domanda o essere autorizzati dal giudice a pagare lo scaduto);
- se i debiti principali sono chirografari (prestiti personali, carte, fideiussioni) e la casa ha un valore residuo, si deve misurare quanto i creditori otterrebbero in una liquidazione, perché il piano non può dare ai creditori privilegiati meno di quanto ricaverebbero dalla vendita (art. 67, comma 4);
- se esiste un fondo patrimoniale, va valutato se e come inserirlo nel piano, tenendo conto che gli atti compiuti negli ultimi cinque anni vanno dichiarati;
- se i coniugi sono separati di fatto o stanno per separarsi, occorre capire se ricorrono ancora i presupposti della procedura familiare (convivenza oppure origine comune del sovraindebitamento).
Quando a chiedere la procedura è uno solo dei coniugi in comunione
Una situazione merita attenzione particolare: la coppia in comunione legale in cui uno solo dei due è sovraindebitato e presenta la domanda. In questo caso il patrimonio del richiedente comprende i diritti sui beni comuni, ma l’altro coniuge non è parte della procedura e i suoi diritti sui beni comuni restano. Il piano, quindi, non può disporre dei beni della comunione come se fossero del solo richiedente: deve tenere conto della posizione dell’altro coniuge, che in molti casi è chiamato a esprimere il proprio consenso a determinate soluzioni o a contribuire con finanza propria.
Il contributo del coniuge non richiedente è uno strumento frequente. Il coniuge che ha un reddito stabile e non è sovraindebitato può impegnarsi a versare una somma mensile a favore del piano dell’altro, come apporto esterno. Questo apporto aumenta la percentuale offerta ai creditori e rafforza la convenienza del piano. Ma ha un costo nascosto se il coniuge che contribuisce è anche garante: versando per il piano dell’altro, non si libera della propria fideiussione, a meno che l’accordo con il creditore lo preveda espressamente. Ecco perché, quando il coniuge contribuente è anche garante, la procedura familiare è spesso la soluzione più lineare: il suo contributo e la sua esposizione vengono regolati nello stesso procedimento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è la cessione “difensiva” della quota della casa all’altro coniuge o ai figli, fatta in fretta appena arrivano le lettere. Un atto del genere, compiuto a ridosso della crisi, si presta a essere letto come un tentativo di sottrarre beni ai creditori. Nella ristrutturazione del consumatore questo pesa sulle condizioni di accesso: l’art. 69 esclude il consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e un atto dispositivo sospetto è precisamente il genere di circostanza su cui creditori e giudice si concentreranno.
Quanto dura realmente
Il tempo necessario dipende soprattutto dalle verifiche immobiliari: visure, certificati, stima del valore. Una perizia di stima può richiedere un paio di settimane; nei casi più semplici basta un’analisi di mercato documentata. Complessivamente, tra il giorno 15 e il giorno 30 la coppia dovrebbe avere chiaro il quadro dei beni e dei vincoli.
Dal giorno 30 al giorno 45: il bivio tra due domande separate e una procedura familiare
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la scelta più importante dell’intera timeline. Siamo al giorno 30 e la coppia ha davanti tre strade. La prima: presenta la domanda solo il debitore principale, e il coniuge garante resta fuori, esposto alle azioni del creditore. La seconda: presentano due domande distinte, ciascuna con il proprio piano, magari in momenti diversi. La terza: presentano un’unica domanda familiare, come consente l’art. 66 del Codice della crisi.
La norma
L’art. 66 è la norma centrale di questa tappa. Stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il secondo comma chiarisce chi è “famiglia”: oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016. Il terzo comma fissa la regola che più spesso sorprende le coppie: le masse attive e passive rimangono distinte. Il quarto comma prevede che, se sono presentate più domande riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotti i provvedimenti necessari per coordinarle, e attribuisce la competenza al giudice adito per primo. Il quinto comma dispone che il compenso dovuto all’OCC sia ripartito tra i familiari in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
C’è poi un passaggio del primo comma che incide sul tema del coniuge garante d’impresa: se uno dei debitori non è un consumatore, alla procedura familiare non si applica la sezione dedicata alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo quanto previsto dall’art. 67, comma 5. In altre parole, se uno dei due coniugi ha debiti d’impresa, la domanda unica si sposta sul terreno del concordato minore o della liquidazione controllata. Il primo comma prevede inoltre che la liquidazione controllata possa essere chiesta anche quando uno o più dei familiari siano incapienti, purché per almeno uno ricorrano i presupposti indicati dalla legge.
I termini che si attivano
La scelta non è soggetta a un termine di legge, ma la regola di competenza dell’art. 66, comma 4, ha un effetto temporale preciso: se i coniugi presentano domande separate in tempi diversi, la competenza appartiene al giudice adito per primo. Una prima domanda depositata in fretta da uno dei due, senza coordinamento, condiziona quindi anche la seconda.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra decisiva: la domanda unica è lo strumento che consente di portare davanti allo stesso giudice, nello stesso momento, sia il debito del coniuge principale sia l’esposizione del coniuge garante. Le valutazioni da fare sono queste:
- presupposti dell’art. 66: i coniugi conviventi li hanno di regola; i coniugi separati possono ancora averli se il sovraindebitamento ha un’origine comune, per esempio debiti contratti insieme per l’acquisto della casa o per le esigenze della famiglia;
- qualifica di consumatore del garante: se il coniuge ha garantito un prestito personale dell’altro, la sua fideiussione è normalmente estranea a qualunque attività professionale; se ha garantito i debiti della società del coniuge, la questione si complica. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha chiarito che il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce un’impresa, ma perde la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionale all’attività d’impresa, cioè quando il garante ha un interesse diretto o indiretto alla vita economica della società; l’accertamento è sostanziale, guarda alla genesi del debito e agli indici di collegamento (qualità di socio, ruoli amministrativi, rinnovo delle garanzie) e l’onere della prova grava sul debitore;
- masse distinte: la domanda unica non fonde i patrimoni; ogni coniuge risponde con i propri beni verso i propri creditori, e il piano deve indicare per ciascuno attivo, passivo e percentuali di soddisfazione;
- crisi mista: se uno dei coniugi è ex imprenditore, la soluzione unica passa per il concordato minore; il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 22 maggio 2025, ha ritenuto ammissibile la proposta congiunta di due coniugi in separazione dei beni, valorizzando la causa comune dei debiti sorti in costanza di vincolo familiare e ritenendo prevalente l’art. 66.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è credere che la procedura familiare sia una scorciatoia per “mettere in comune” i debiti e dividerli a metà. Non è così: le masse restano separate e il piano deve rispettare per ciascun coniuge le regole sulla convenienza e sulle prelazioni. L’errore opposto è presentare la domanda solo per il debitore principale, nella convinzione che l’omologa liberi automaticamente anche il coniuge garante: il risultato è un piano omologato per uno e un pignoramento in arrivo per l’altro.
Quanto dura realmente
La scelta in sé richiede poche riunioni, ma deve poggiare su dati completi. Se la qualifica di consumatore del garante è dubbia, conviene dedicare a questa analisi il tempo necessario, anche una o due settimane in più: una domanda impostata come ristrutturazione del consumatore e dichiarata inammissibile per difetto della qualifica costa molti più mesi di un’analisi preliminare accurata.
Dal giorno 45 al giorno 120: l’incarico all’OCC e la costruzione del piano
Cosa succede
Da questo momento in poi la coppia non è più sola. Con l’istanza all’Organismo di composizione della crisi, l’OCC nomina un gestore che esamina la documentazione, verifica i debiti, interroga le banche dati, controlla la coerenza tra redditi dichiarati e tenore di vita, e infine redige la relazione che accompagnerà la domanda. Nel caso della procedura familiare, il gestore lavora su due posizioni distinte ma collegate e deve dare conto, per ciascuna, delle cause del sovraindebitamento, della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni e della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
È in questa fase che la questione del debito garantito diventa tecnica. Il gestore deve chiedersi: il creditore che ha la fideiussione del coniuge B, quanto otterrebbe da A e da B in una liquidazione? Se il piano prevede per lui una percentuale complessiva inferiore, la proposta rischia la contestazione di convenienza. Se invece la somma di quanto destinato dai due piani supera l’alternativa liquidatoria, il piano familiare regge anche di fronte a un’opposizione.
La norma
Oltre all’art. 66 e all’art. 67, entra in gioco l’art. 69, che fissa le condizioni soggettive ostative: non può accedere alla ristrutturazione chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato due volte dell’esdebitazione, né chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nella procedura familiare la verifica riguarda ciascun coniuge: la colpa grave dell’uno non si trasmette automaticamente all’altro, e il coniuge che ha firmato una garanzia per solidarietà familiare può trovarsi in una posizione molto diversa dal debitore principale.
L’art. 69, comma 2, aggiunge una regola che pesa nelle coppie: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Una banca che ha concesso credito senza una seria valutazione della capacità di rimborso, contando sulla firma del coniuge come unica copertura, si espone a questa preclusione.
I termini che si attivano
Non ci sono termini legali per la relazione dell’OCC prima del deposito, ma ci sono scadenze pratiche: i documenti devono essere aggiornati al momento del deposito, le dichiarazioni dei redditi devono coprire gli ultimi tre anni, l’elenco dei creditori deve riportare le somme aggiornate. Una relazione basata su dati vecchi di sei mesi va rifatta in parte.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui si decide il contenuto del piano: durata, percentuali, trattamento del mutuo, destino della cessione del quinto, eventuale moratoria per i privilegiati. In questa fase la coppia può:
- chiedere che il piano preveda la falcidia e la ristrutturazione dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, come consente l’art. 67, comma 3: per molte coppie è proprio la cessione del quinto di uno dei due a rendere insostenibile il bilancio familiare;
- prevedere per i creditori con privilegio, pegno o ipoteca un pagamento non integrale, purché non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione, e una moratoria fino a due anni dall’omologazione con gli interessi legali (art. 67, comma 4); la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, si è occupata proprio della moratoria biennale prevista da questa disposizione;
- calibrare la durata del piano: la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge n. 3 del 2012 ha ammesso piani di lunga durata, anche oltre i cinque o sette anni, rimettendo la valutazione di convenienza ai creditori (Cass. ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019, in un caso di dilazione di quasi dodici anni);
- coordinare i due piani in modo che il creditore comune, garantito dal coniuge, riceva da entrambe le masse una soddisfazione complessiva che regga il confronto con la liquidazione.
È qui che pesano le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: nel piano della coppia il debito garantito va esaminato due volte, dal lato di chi lo deve e dal lato di chi lo ha garantito.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è sottovalutare il contributo del coniuge non richiedente. Se solo A presenta la domanda, l’art. 67, comma 2, lettera e), impone comunque di indicare le entrate del nucleo familiare: lo stipendio di B entra nella valutazione di quanto serve al mantenimento della famiglia e di quanto A può destinare ai creditori. Una coppia che “nasconde” lo stipendio del coniuge per far apparire più grave la crisi ottiene l’effetto opposto: la relazione dell’OCC rileverà l’incongruenza, e il giudice ne terrà conto.
Un secondo errore è non dichiarare all’OCC il rapporto di garanzia: il creditore lo farà valere comunque, e un piano che ignora l’esposizione del garante appare incompleto.
Quanto dura realmente
I tempi dipendono dall’organizzazione dell’OCC e dalla reattività della coppia. Nella pratica, dalla nomina del gestore al deposito della domanda passano di regola da due a quattro mesi; nelle procedure familiari, che richiedono il doppio dei controlli, i tempi tendono ad allungarsi. Il calendario di questa tappa, indicato come “giorni 45-120”, è una media prudente, non un termine.
Il giorno del deposito: il ricorso e la richiesta di protezione
Cosa succede
Siamo al giorno del deposito. La relazione dell’OCC è pronta, il piano è scritto, gli allegati sono completi. Il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore decide in composizione monocratica (art. 67, comma 6). Nella procedura familiare il ricorso è unico, ma contiene due posizioni: per ciascun coniuge l’elenco dei creditori, il patrimonio, le entrate, la proposta. Insieme al ricorso, quasi sempre, si deposita l’istanza di misure protettive.
È il momento in cui la coppia smette di subire il calendario dei creditori e comincia, finalmente, a dettarne uno proprio.
La norma
L’art. 70, comma 4, consente al giudice, su istanza del debitore e con lo stesso decreto con cui dichiara ammissibile la domanda, di sospendere le procedure esecutive individuali che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, di vietare l’avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e di adottare altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione. L’art. 70, comma 5, prevede che queste misure siano revocabili, su istanza dei creditori o d’ufficio, quando emergono atti in frode, con decreto del giudice sentite le parti, anche per iscritto.
Per il tema del coniuge garante, questo è un passaggio cruciale. Le misure protettive tutelano il patrimonio del consumatore che ha chiesto la procedura. Se a presentare la domanda è solo il debitore principale, il creditore resta libero, in linea di principio, di agire contro il coniuge garante, che non è parte della procedura. Se invece la domanda è familiare e include entrambi, l’istanza può riguardare entrambi i patrimoni.
I termini che si attivano
Il deposito non fa partire, di per sé, un termine a carico della coppia; fa partire l’attesa del decreto. Ma è utile sapere che il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 70, comma 1). Un ricorso incompleto non viene respinto subito, ma quel termine, se concesso, va rispettato rigorosamente.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è l’istanza di misure protettive: va chiesta con il ricorso e va motivata in relazione alle esecuzioni effettivamente in corso o minacciate. In concreto la coppia può:
- indicare le procedure esecutive pendenti (pignoramento del quinto, pignoramento immobiliare sulla casa in comunione) e spiegare perché la loro prosecuzione comprometterebbe il piano;
- chiedere il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, se il creditore ha già un titolo e minaccia di agire;
- nella procedura familiare, estendere l’istanza al patrimonio del coniuge garante, che è parte della domanda.
Dopo il deposito, la coppia deve astenersi da atti di straordinaria amministrazione non autorizzati: una vendita, un nuovo finanziamento, una donazione compiuti in questa fase esporrebbero il piano alla revoca delle misure e a contestazioni di frode.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare senza istanza di misure protettive, pensando che “tanto il giudice decide presto”. Nel frattempo l’asta dell’immobile prosegue o il pignoramento dello stipendio continua a trattenere il quinto, e le somme accantonate dal terzo pignorato non sono più disponibili per il piano. L’errore opposto è chiedere misure generiche, senza indicare le procedure da sospendere: il giudice, che deve valutare il pregiudizio per la fattibilità del piano, ha bisogno di elementi concreti.
Quanto dura realmente
Tra deposito e decreto passano, nei tribunali italiani, tempi molto variabili: in alcuni uffici bastano due o tre settimane, in altri servono uno o due mesi, soprattutto se il giudice chiede integrazioni. Il termine di quindici giorni per le integrazioni, quando assegnato, si aggiunge a questo intervallo.
Dal decreto ai quaranta giorni successivi: pubblicazione, comunicazioni, osservazioni
Cosa succede
Sono passati, nel nostro calendario tipo, circa quattro mesi dalla prima lettera. Il giudice ha esaminato la domanda e l’ha ritenuta ammissibile. Il decreto dispone la pubblicazione della proposta e del piano nell’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia e, se richieste, concede le misure protettive. Da questo momento i creditori, compreso quello garantito dalla fideiussione del coniuge, entrano formalmente in scena: ricevono la comunicazione dall’OCC, indicano un indirizzo di posta elettronica certificata, possono presentare osservazioni.
La norma
La sequenza è scandita dall’art. 70. Il comma 1 prevede che l’OCC comunichi proposta e piano a tutti i creditori entro trenta giorni dal decreto; lo stesso comma prevede che il decreto di inammissibilità sia reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione, e che in sede di reclamo piano e proposta non possano essere modificati. Il comma 2 impone al creditore, ricevuta la comunicazione, di indicare all’OCC un indirizzo PEC. Il comma 3 dà a ogni creditore venti giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni all’OCC via PEC. Il comma 6 assegna all’OCC dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni per riferire al giudice, sentito il debitore, e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie.
I termini che si attivano
Questa è la tappa più densa di termini di legge, e conviene metterli in fila:
- comunicazione dell’OCC ai creditori: entro 30 giorni dal decreto di ammissibilità;
- osservazioni dei creditori: entro 20 giorni dalla comunicazione;
- relazione dell’OCC al giudice: entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni;
- reclamo contro il decreto di inammissibilità: entro 30 giorni dalla comunicazione, senza possibilità di modificare piano e proposta in sede di reclamo.
Quando la scadenza cade di sabato o di domenica, la prassi è far slittare il termine al primo giorno lavorativo successivo; per i termini di questa procedura, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto va verificata caso per caso con il difensore, perché nei procedimenti concorsuali non sempre opera come nei giudizi ordinari.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la risposta alle osservazioni: il debitore viene sentito dall’OCC prima della relazione finale e può accettare modifiche al piano. Concretamente:
- se il creditore garantito dalla fideiussione del coniuge contesta la convenienza, si può dimostrare, con i numeri, che la somma di quanto riceve dai due piani della procedura familiare supera ciò che otterrebbe dalla liquidazione dei due patrimoni;
- se il creditore contesta la meritevolezza, si può documentare che il sovraindebitamento non è frutto di colpa grave, malafede o frode, ma di eventi come la perdita del lavoro, una malattia, una separazione, il fallimento dell’attività garantita;
- se il creditore è una banca che non ha verificato il merito creditizio e ha concesso il prestito facendo leva solo sulla garanzia del coniuge, si può eccepire la preclusione dell’art. 69, comma 2;
- se la domanda è stata dichiarata inammissibile, resta aperta la finestra del reclamo nei 30 giorni, ma senza poter cambiare il piano: per questo, spesso, è più utile ripresentare una domanda corretta che reclamare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non rispondere alle osservazioni, lasciando che sia l’OCC a gestirle da solo. Il gestore deve riferire al giudice “sentito il debitore”: se il debitore non fornisce i dati che smentiscono le obiezioni del creditore, la relazione finale ne risentirà. Un altro errore è contraddire nel confronto con l’OCC quanto dichiarato nel ricorso, per esempio sulle entrate del coniuge non richiedente.
Quanto dura realmente
Sommando i termini, tra il decreto e la relazione finale dell’OCC passano, nel migliore dei casi, circa sessanta giorni: trenta per la comunicazione, venti per le osservazioni, dieci per la relazione. Nella pratica l’OCC comunica spesso prima dei trenta giorni, e l’intero segmento può chiudersi in sei-sette settimane.
L’udienza e la sentenza: omologa o diniego
Cosa succede
Siamo alla resa dei conti. Il giudice ha la relazione finale dell’OCC, le osservazioni dei creditori, le eventuali modifiche al piano. Verifica l’ammissibilità e la fattibilità, risolve ogni contestazione e decide. Se omologa, lo fa con sentenza e dichiara chiusa la procedura; se il piano lo richiede, dispone la trascrizione della sentenza a cura dell’OCC. Se nega l’omologazione, dichiara l’inefficacia delle misure protettive.
La norma
L’art. 70, comma 7, è la regola chiave: il giudice, verificate ammissibilità e fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, omologa con sentenza; se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. È il meccanismo che consente di superare l’opposizione di una banca quando i numeri dimostrano che il piano le dà almeno quanto una vendita forzata. L’art. 70, comma 8, prevede che la sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni e che sia impugnabile ai sensi dell’art. 51. L’art. 70, comma 10, stabilisce che, in caso di diniego, il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive.
Sulla natura del piano la Cassazione ha più volte insistito. Con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, pronunciata ancora in base alla legge n. 3 del 2012, ha ribadito la natura negoziale del piano del consumatore e ha ammesso un pagamento ultrannuale dei privilegiati purché essi possano esprimersi sulla convenienza. In precedenza, con la pronuncia n. 17391 del 20 agosto 2020, aveva chiarito che la dilazione dei crediti privilegiati incide sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica, cassando il decreto che aveva negato l’omologa per una dilazione quinquennale di un credito ipotecario.
I termini che si attivano
Con la sentenza si attivano i termini di impugnazione previsti dall’art. 51, che decorrono dalla comunicazione o notificazione secondo le regole di quella norma: è una finestra perentoria, che va calcolata con il difensore il giorno stesso in cui la sentenza viene comunicata. La pubblicazione della sentenza avviene entro due giorni.
Cosa può fare il debitore ora
Se il piano è omologato, la finestra è quella dell’esecuzione: da questo momento il piano vincola i creditori e il debitore deve rispettarne ogni scadenza. Se il piano è respinto, le opzioni sono:
- impugnare la sentenza nei termini dell’art. 51, se il diniego è fondato su un errore di valutazione;
- valutare una nuova domanda corretta, in particolare se il diniego dipende da difetti del piano rimediabili (percentuali, durata, trattamento dei privilegiati);
- valutare la liquidazione controllata, eventualmente familiare ai sensi dell’art. 66.
Sulla conversione dopo il diniego, sotto la legge n. 3 del 2012 la Cassazione aveva escluso che la negata omologazione del piano del consumatore consentisse la conversione in liquidazione del patrimonio (Cass. ord. n. 28013 del 26 settembre 2022): un precedente che invita a valutare in anticipo, e non dopo il diniego, quale procedura sia davvero adatta alla coppia.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare l’omologa del piano di un solo coniuge come una liberazione della famiglia. La sentenza riguarda la posizione di chi ha presentato la domanda. Il coniuge garante che non era parte della procedura riceve, il giorno dopo l’omologa, la stessa lettera che aveva ricevuto al giorno 0.
Quanto dura realmente
Tra la relazione finale dell’OCC e la sentenza passano, in media, da qualche settimana a qualche mese. Complessivamente, dal deposito all’omologa, molte procedure si chiudono nell’arco di sei-dodici mesi; le procedure familiari con contestazioni dei creditori tendono a collocarsi nella parte alta di questa forbice.
Dopo l’omologa: gli anni del piano e la sorte della garanzia del coniuge
Cosa succede
Da questo momento in poi la timeline si misura in anni. Il piano prevede pagamenti periodici, spesso mensili, per tutta la sua durata. L’OCC vigila sull’esecuzione. I creditori ricevono le percentuali concordate. E il debito garantito dal coniuge vive una seconda vita, che dipende interamente dalla scelta fatta al bivio dei giorni 30-45.
La norma
Se a presentare la domanda è stato solo il debitore principale, la regola generale del diritto concorsuale è che i creditori conservano i propri diritti nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore: la falcidia ottenuta da uno non si estende automaticamente all’altro. Il creditore può quindi rivolgersi al coniuge garante per la parte non soddisfatta dal piano. Il coniuge che paga acquisisce, a sua volta, un diritto di regresso verso il debitore principale, che però dovrà fare i conti con il piano omologato.
Se invece la domanda è stata familiare e comprendeva anche il coniuge garante, la sua esposizione verso quel creditore è regolata dal suo piano: il creditore riceve da lui la percentuale stabilita nella sua massa, distinta da quella del debitore principale.
I termini che si attivano
In questa tappa i termini sono quelli del piano: scadenze delle rate, eventuali moratorie, date di pagamento dei privilegiati. Il mancato rispetto può esporre il piano a iniziative dei creditori. Ogni scadenza del piano va trattata come un termine perentorio.
Cosa può fare il debitore ora
Se il coniuge garante è rimasto fuori dalla procedura, questa è l’ultima finestra per decidere se proteggerlo con una propria domanda. Le opzioni:
- il coniuge garante, se è consumatore e sovraindebitato, può presentare una propria domanda di ristrutturazione; la competenza, in base all’art. 66, comma 4, sarà del giudice adito per primo, cioè quello che ha già trattato la procedura del coniuge;
- se il garante non è sovraindebitato e ha un patrimonio sufficiente, può valutare un accordo transattivo con il creditore per la quota residua, tenendo conto del regresso;
- se il garante è ex imprenditore o socio della società garantita, deve verificare se può qualificarsi come consumatore alla luce della sentenza della Cassazione n. 29746 del 2025, oppure se la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata.
Il regresso del coniuge che paga: una partita da chiudere per tempo
C’è un passaggio che le coppie scoprono spesso troppo tardi. Il coniuge garante che, dopo l’omologa del piano dell’altro, paga la banca per la parte residua diventa creditore del coniuge debitore principale per quanto ha versato. In astratto è un diritto pieno; in concreto, si scontra con il piano già omologato, che regola i debiti del debitore principale nati prima della domanda. Il risultato è paradossale: la famiglia paga due volte, una con le rate del piano e una con il pagamento del garante, e il diritto di regresso, dentro la stessa casa e lo stesso bilancio, ha un valore quasi solo teorico.
Per questo la timeline delle scelte della coppia deve chiudere la questione prima, non dopo. Se il garante non è sovraindebitato, si può trattare con il creditore una liberazione del garante a fronte di un pagamento concordato, da inserire nelle trattative che accompagnano il piano. Se il garante è sovraindebitato, la procedura familiare consente di regolare nello stesso procedimento sia il debito principale sia la garanzia, evitando che la stessa obbligazione venga pagata su due fronti senza coordinamento. In entrambi i casi, il momento giusto per decidere è prima del deposito della domanda del debitore principale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è che il debitore principale, ormai protetto dal piano, si disinteressi della posizione del coniuge. In una famiglia, però, un pignoramento sullo stipendio del garante incide sullo stesso bilancio che deve sostenere le rate del piano omologato: la crisi del garante può far saltare il piano del debitore principale.
Quanto dura realmente
La durata del piano è quella stabilita dal piano stesso: tipicamente da tre a sette anni, talvolta di più, come confermato dalla giurisprudenza che ha ammesso dilazioni significative quando i creditori ne valutano la convenienza. Il diritto di regresso del garante e la sua esposizione residua, invece, seguono i termini di prescrizione ordinari e possono riemergere anche a distanza di anni.
La stessa coppia, due calendari a confronto
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per le scelte compiute nelle finestre utili.
Situazione di partenza comune. Coniuge A: prestito personale residuo di 31.840 €, carta revolving di 6.215 €, finanziamento con cessione del quinto di 18.760 €. Coniuge B: fideiussione sul prestito personale di A (31.840 €), cointestazione del mutuo sulla casa in comunione legale (residuo 87.300 €, in regola con le rate). Coppia convivente, due figli. Il 19 ottobre 2026 (lunedì) la banca del prestito personale dichiara la decadenza dal beneficio del termine e chiede il pagamento di 31.840 € sia ad A sia a B.
Calendario A: la coppia che agisce nelle finestre giuste
- Lunedì 19 ottobre 2026 – giorno 0. Lettere di decadenza ad A e B.
- Mercoledì 21 ottobre 2026 – giorno 2. Primo esame della posizione; richiesta scritta alle banche di copia dei contratti e della fideiussione.
- Lunedì 2 novembre 2026 – giorno 14. Radiografia completata: tre colonne di debiti, la fideiussione di B qualificata come garanzia di un debito di consumo del coniuge. Scelta: procedura familiare ai sensi dell’art. 66, per convivenza e origine comune del sovraindebitamento. Istanza congiunta all’OCC.
- Lunedì 16 novembre 2026 – giorno 28. Nomina del gestore.
- Venerdì 15 gennaio 2027. Relazione dell’OCC completa, con due masse distinte e il prospetto di convenienza per il creditore comune.
- Lunedì 25 gennaio 2027. Deposito del ricorso familiare con istanza di misure protettive. Nel frattempo la banca aveva notificato un decreto ingiuntivo il 18 dicembre 2026 (venerdì): la coppia, consigliata, ha valutato con il difensore le eventuali contestazioni nel termine di 40 giorni, che scadeva mercoledì 27 gennaio 2027.
- Lunedì 8 febbraio 2027. Decreto di ammissibilità, pubblicazione e misure protettive estese a entrambi i patrimoni.
- Lunedì 15 febbraio 2027. Comunicazione dell’OCC ai creditori (entro il termine dei 30 giorni, che sarebbe scaduto mercoledì 10 marzo 2027).
- Domenica 7 marzo 2027 → lunedì 8 marzo 2027. Scadenza del termine di 20 giorni per le osservazioni, slittata al primo giorno lavorativo.
- Giovedì 18 marzo 2027. Relazione finale dell’OCC, entro 10 giorni.
- Martedì 20 aprile 2027. Sentenza di omologa; pubblicazione entro giovedì 22 aprile 2027.
Esito: il piano prevede per il creditore del prestito personale il 38% dalla massa di A e un ulteriore apporto dalla massa di B, per un totale superiore a quanto otterrebbe dalla vendita forzata della quota della casa, gravata dal mutuo. Il mutuo cointestato continua a essere pagato regolarmente. La cessione del quinto di A viene ristrutturata. B non subisce pignoramenti.
Calendario B: la coppia che lascia correre
- Lunedì 19 ottobre 2026 – giorno 0. Lettere di decadenza ad A e B. B archivia la lettera ritenendo il debito “di A”.
- Venerdì 18 dicembre 2026. Notifica del decreto ingiuntivo a entrambi.
- Mercoledì 27 gennaio 2027. Scadenza dei 40 giorni per l’opposizione, nessuna iniziativa.
- Lunedì 1° marzo 2027. Notifica del precetto.
- Giovedì 11 marzo 2027. Decorrono i 10 giorni del precetto.
- Lunedì 22 marzo 2027. Pignoramento presso il datore di lavoro di B; contestualmente, la banca valuta l’aggressione della casa in comunione.
- Lunedì 12 aprile 2027. A si rivolge da solo a un OCC, con una domanda individuale.
- Lunedì 24 maggio 2027. Nomina del gestore; la relazione richiede tempo perché i documenti vanno raccolti da zero.
- Mercoledì 30 giugno 2027. Deposito della domanda individuale di A.
- Mercoledì 14 luglio 2027. Decreto di ammissibilità per A, con misure protettive sul patrimonio di A. Il pignoramento sullo stipendio di B prosegue, perché B non è parte della procedura.
Esito: a metà luglio 2027 la coppia ha perso circa nove mesi rispetto al calendario A. A è protetto, B no. Lo stipendio di B è già stato trattenuto per quattro mensilità, somme che non saranno più disponibili per il piano familiare. Se B vorrà presentare una propria domanda, la competenza sarà del giudice adito per primo da A, e la procedura di B partirà con mesi di ritardo.
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Lettere di decadenza | Lettere di decadenza |
| 02/11/2026 | Istanza congiunta all’OCC | Nessuna azione |
| 18/12/2026 | Decreto ingiuntivo, valutato | Decreto ingiuntivo ignorato |
| 25/01/2027 | Deposito del ricorso familiare | Nessuna azione |
| 08/02/2027 | Decreto e misure protettive per A e B | Nessuna azione |
| 22/03/2027 | Procedura in corso | Pignoramento dello stipendio di B |
| 20/04/2027 | Sentenza di omologa | A si è appena rivolto all’OCC |
| 14/07/2027 | Piano in esecuzione | Decreto solo per A; B esposto |
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La procedura di sovraindebitamento non vive nel vuoto. Corre in parallelo ad altri binari, e ciascuno modifica i tempi della coppia.
Il binario dell’opposizione al decreto ingiuntivo
Se il decreto ingiuntivo viene notificato mentre la coppia lavora con l’OCC, il primo binario è quello dell’opposizione. Il termine di 40 giorni dalla notifica è perentorio e non si sospende per il solo fatto di aver avviato la procedura di sovraindebitamento. Un’opposizione fondata su vizi concreti del contratto o della fideiussione (per esempio clausole contestabili, importi non dovuti) può ridurre il debito che entrerà nel piano. L’opposizione non blocca la procedura e la procedura non blocca l’opposizione: i due binari corrono insieme, e il difensore deve coordinarli.
Il binario dell’esecuzione già avviata
Se il pignoramento è già in corso, il secondo binario è quello delle misure protettive. Con il decreto di ammissibilità il giudice può sospendere le procedure esecutive che pregiudicherebbero la fattibilità del piano (art. 70, comma 4). Da quel giorno, l’esecuzione resta ferma fino alla conclusione del procedimento. Se l’omologa viene negata, le misure perdono efficacia (art. 70, comma 10) e l’esecuzione riparte. Per questo il momento del deposito, rispetto alla fase dell’esecuzione, è decisivo: depositare quando l’asta è già fissata riduce il margine.
Il binario dell’accordo con il creditore
Il terzo binario è la trattativa diretta. Una transazione a saldo e stralcio con la banca, che liberi insieme debitore principale e garante, può essere una soluzione migliore di qualsiasi procedura, se la coppia ha risorse per pagarla. Ma la trattativa va condotta con attenzione: un pagamento parziale fatto senza accordo scritto di liberazione del garante non libera nessuno, e le somme versate escono dal patrimonio che avrebbe potuto sostenere il piano. La trattativa può proseguire anche dopo il deposito della domanda e, spesso, il creditore diventa più disponibile proprio quando vede che la procedura è stata avviata.
Il binario della crisi mista e del concordato minore
Se uno dei coniugi è imprenditore, o lo è stato, e la fideiussione riguarda la sua impresa, la timeline cambia binario. L’art. 66, comma 1, esclude in questo caso l’applicazione delle regole della ristrutturazione del consumatore alla procedura familiare, salvo l’art. 67, comma 5. La strada diventa il concordato minore, che ha regole proprie: tra queste, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che la Cassazione, Sez. I, ha ribadito con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025. E c’è un limite ulteriore: con la pronuncia n. 20141 del 16 giugno 2026, la Cassazione, Sez. I, ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Il merito si è mosso talvolta su linee più aperte: il Tribunale di Piacenza, con la sentenza del 22 maggio 2025, ha ammesso al concordato minore un ex imprenditore insieme al coniuge, valutando la natura oggettiva delle obbligazioni. Nella pratica, la coppia con un coniuge ex imprenditore deve verificare con grande attenzione quale sia la procedura percorribile prima di depositare.
Il binario dell’eredità
C’è infine un binario meno frequente ma significativo: il coniuge che eredita i debiti dell’altro, o di un genitore, e accetta con beneficio d’inventario. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025, si è occupata della posizione dell’erede con beneficio d’inventario nel sovraindebitamento. Il punto temporale è che l’accettazione beneficiata, e i suoi termini, vanno coordinati con l’avvio della procedura: una scelta sbagliata sull’eredità può allargare la massa passiva che entra nel piano.
Le cinque finestre critiche della coppia
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La settimana successiva al giorno 0. È il momento in cui entrambi i coniugi, non solo il debitore principale, devono prendere sul serio la lettera. Ogni giorno speso a ignorarla è un giorno sottratto alla preparazione della domanda.
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I 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. È l’unica occasione per contestare nel merito l’importo preteso e la validità della fideiussione. Scaduto il termine, il decreto diventa definitivo e il debito entra nel piano così come è stato liquidato dal creditore.
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Il bivio tra domanda individuale e domanda familiare. È la finestra che determina se il debito garantito dal coniuge resterà fuori dalla protezione o entrerà nel perimetro della procedura. Decidere dopo il deposito della prima domanda significa accettare la competenza del giudice adito per primo e un calendario sfalsato.
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Il deposito del ricorso con l’istanza di misure protettive. È il momento in cui la coppia ferma le esecuzioni. Depositare prima che il pignoramento arrivi alle fasi avanzate cambia l’esito; depositare dopo l’aggiudicazione dell’immobile in comunione cambia ben poco.
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I 20 giorni delle osservazioni e i 10 giorni della relazione OCC. È la finestra in cui il debitore viene sentito e può rispondere alle obiezioni del creditore garantito, accettare modifiche e rafforzare il piano prima che il giudice decida.
Le domande sul tempo
Mio marito ha già depositato la domanda tre mesi fa: posso ancora entrare io, che sono la sua garante?
Sì, ma non nella stessa domanda già depositata. Si può presentare una propria domanda, e l’art. 66, comma 4, attribuisce la competenza al giudice adito per primo, che adotterà i provvedimenti necessari al coordinamento. Il vantaggio della domanda unica sin dall’inizio, però, è perduto: la vostra procedura partirà con mesi di ritardo e nel frattempo il creditore può agire contro di voi, perché le misure protettive concesse a vostro marito riguardano il suo patrimonio.
Il piano di mia moglie è stato omologato: dopo quanto tempo la banca può chiedere a me il residuo?
In linea di principio subito. L’omologa del piano del debitore principale non libera automaticamente il fideiussore che non era parte della procedura. La banca può agire contro il garante per la parte non soddisfatta, nei limiti della garanzia e dei termini di prescrizione. Se il garante è sovraindebitato, deve valutare senza aspettare una propria domanda.
Ci siamo separati da sei mesi: possiamo ancora fare una procedura familiare?
L’art. 66 richiede che i familiari siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Se i debiti sono stati contratti insieme durante il matrimonio, per la casa o per le esigenze della famiglia, l’origine comune può sussistere anche dopo la fine della convivenza. Occorre però verificare i documenti: la separazione, l’eventuale assegnazione della casa e gli accordi sul mantenimento incidono sulla costruzione dei due piani.
Quanto dura in tutto, dalla lettera della banca alla sentenza?
Nel calendario di una coppia che agisce nelle finestre giuste, dalla lettera alla sentenza possono passare circa sei mesi; più spesso, tra raccolta documenti, lavoro dell’OCC e tempi del tribunale, si arriva a nove-dodici mesi. A questo si aggiunge la durata del piano, che di regola si misura in anni.
Se la domanda viene dichiarata inammissibile, quanto tempo ho per reagire?
Il decreto di inammissibilità è reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione, ma in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati. Se l’inammissibilità dipende da un difetto del piano, spesso conviene correggere il piano e ripresentare la domanda, valutando con il difensore quale delle due strade sia più rapida.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Riportiamo i riferimenti giurisprudenziali utili, ordinati secondo le tappe della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati e vanno letti nel contesto delle singole decisioni; alcune pronunce sono state rese in base alla legge n. 3 del 2012, ma restano indicative per la ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dal Codice della crisi.
Tappa “bivio” – qualifica di consumatore del garante
- Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il fideiussore persona fisica non è professionista solo perché garantisce un’impresa, ma perde la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionale all’attività d’impresa; l’accertamento è sostanziale e l’onere della prova grava sul debitore. Rilevanza: è il criterio decisivo per stabilire se il coniuge che ha garantito i debiti della società dell’altro possa usare la ristrutturazione del consumatore.
Tappa “bivio” – procedura familiare e crisi mista
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Tribunale di Piacenza, sentenza del 22 maggio 2025. Ha ammesso la proposta congiunta di due coniugi in separazione dei beni, valorizzando la causa comune dei debiti sorti in costanza di matrimonio e ritenendo prevalente l’art. 66; ha valutato in senso oggettivo la natura delle obbligazioni, ammettendo al concordato minore l’ex imprenditore. Rilevanza: mostra come la procedura familiare possa funzionare anche in separazione dei beni e in presenza di debiti d’impresa.
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Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026. Ha ritenuto inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: limite da verificare quando il coniuge garante o il coniuge debitore è un ex imprenditore individuale.
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Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025. Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: se la procedura familiare si sposta sul concordato minore per la presenza di un coniuge non consumatore, il piano deve rispettare la graduazione dei crediti.
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Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025. Si è occupata della posizione dell’erede con beneficio d’inventario nel sovraindebitamento. Rilevanza: utile quando il coniuge eredita debiti familiari che vanno coordinati con la procedura.
Tappa “costruzione del piano” – contenuto e durata
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026. Ha esaminato la moratoria biennale per i creditori privilegiati prevista dall’art. 67, comma 4. Rilevanza: incide sulla scelta di come trattare il mutuo ipotecario cointestato o altri crediti privilegiati della coppia.
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Cass. civ., ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019. In assenza di un termine massimo di legge, è omologabile un piano con dilazione significativa, anche di quasi dodici anni, rimettendo la valutazione di convenienza ai creditori. Rilevanza: consente di calibrare la durata dei piani della coppia sulle loro reali capacità.
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Cass. civ., n. 17834 del 3 luglio 2019. Ammessa la dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati, con equiparazione ai chirografari per la parte non soddisfatta ai fini del voto. Rilevanza: chiarisce come trattare i privilegiati nei piani di lunga durata.
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Cass. civ., ordinanza n. 34105 del 19 dicembre 2019. Il giudice non può imporre al debitore, a pena di inammissibilità, un deposito preventivo per le spese; può però disporre acconti sul compenso dell’organismo, valutando beni e redditi. Rilevanza: tema rilevante nella procedura familiare, in cui il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo (art. 66, comma 5).
Tappa “osservazioni e omologa” – convenienza
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Cass. civ., ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024. Il piano del consumatore ha natura negoziale e può prevedere un pagamento oltre l’anno dei privilegiati, purché essi possano esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: fondamento delle risposte alle osservazioni del creditore garantito.
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Cass. civ., n. 17391 del 20 agosto 2020. La dilazione dei crediti privilegiati incide sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica; cassato il decreto che aveva negato l’omologa per una dilazione quinquennale di un credito ipotecario. Rilevanza: argomento utile quando il creditore ipotecario sulla casa in comunione si oppone.
Tappa “dopo la decisione” – impugnazioni e conversione
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Cass. civ., ordinanza n. 28013 del 26 settembre 2022. Sotto la legge n. 3 del 2012, la conversione in liquidazione non era ammessa dopo il diniego di omologazione del piano del consumatore; la fattibilità giuridica è sindacabile in Cassazione solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Rilevanza: ricorda di scegliere in anticipo la procedura più adatta alla coppia.
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Cass. civ., n. 10095 del 10 aprile 2019. Il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost. Rilevanza: conferma che la difesa della coppia può proseguire fino al giudizio di legittimità.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui la coppia si trova. Se siete al giorno 0, lavoriamo sulla prevenzione; se siete oltre il decreto ingiuntivo, lavoriamo sulle misure protettive; se il piano di uno dei due è già omologato, lavoriamo sulla posizione del coniuge rimasto fuori.
- Esaminiamo le lettere di decadenza e l’atto di fideiussione ricevuti da entrambi i coniugi, verificando la data di firma, l’importo garantito, la clausola sul beneficio di escussione e la natura del debito garantito.
- Ricostruiamo la mappa dei debiti di coppia in tre colonne (propri di A, propri di B, solidali o garantiti), con le date di notifica di ogni atto ricevuto.
- Verifichiamo il regime patrimoniale: comunione legale, separazione, fondo patrimoniale, comproprietà della casa, e valutiamo con i commercialisti dello staff l’impatto sui due patrimoni.
- Analizziamo la qualifica di consumatore del coniuge garante, raccogliendo gli elementi che dimostrino l’estraneità della garanzia all’attività d’impresa, alla luce della giurisprudenza più recente.
- Impostiamo la scelta tra domanda individuale e procedura familiare ai sensi dell’art. 66, verificandone i presupposti (convivenza o origine comune) e le conseguenze sulla competenza.
- Seguiamo il lavoro con l’OCC, preparando la documentazione richiesta dall’art. 67, comma 2, per entrambi i coniugi.
- Costruiamo il piano con il prospetto di convenienza per il creditore comune e il trattamento di mutuo, cessione del quinto e privilegiati.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive indicando le procedure esecutive da sospendere sui patrimoni di entrambi i coniugi.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei termini dell’art. 70, anche eccependo la preclusione dell’art. 69, comma 2, quando il creditore non ha verificato il merito creditizio.
- Valutiamo le impugnazioni contro i provvedimenti di inammissibilità o di diniego, nei termini di legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: è la figura che conosce dall’interno come si costruisce un piano di ristrutturazione, come si leggono le relazioni dell’organismo e come si coordinano due masse distinte in una procedura familiare. La qualifica di Esperto Negoziatore torna utile quando uno dei coniugi ha un’impresa ancora attiva e la crisi familiare si intreccia con quella aziendale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di consegne nelle fasi più delicate. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso caso, dalla ricostruzione dei rapporti bancari alla stima del patrimonio familiare.
Chiusura
La coppia che riceve una richiesta di pagamento rivolta a entrambi ha davanti un calendario che corre comunque, che lo si guardi o no. Il debito garantito dal coniuge entra nel piano del debitore principale, ma la garanzia non si estingue da sola: per proteggere davvero la famiglia occorre decidere nelle settimane giuste se il coniuge garante debba avere una propria domanda o se convenga una procedura familiare unica. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue queste situazioni perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff in diritto bancario: le competenze necessarie per leggere insieme la fideiussione, il regime patrimoniale della coppia e il piano davanti al tribunale.
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