Quando si parla del correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, quasi tutti i commenti guardano la riforma dal lato del debitore: cosa ottiene, quali porte gli si aprono, quali requisiti gli vengono chiesti. È una lettura utile, ma incompleta. Una procedura di sovraindebitamento è una partita a più giocatori, e chi ha davanti una banca, una finanziaria, un condominio o un cessionario di crediti sa bene che ogni modifica di legge cambia prima di tutto le mosse disponibili alla controparte. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 e in vigore dal 28 settembre 2024, ha ritoccato in profondità la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), la liquidazione controllata chiesta dal creditore (art. 268) e le due esdebitazioni più frequenti per le persone fisiche (artt. 282 e 283). Ogni ritocco ha spostato qualche casella sulla scacchiera.
Questo articolo ribalta la prospettiva. Invece di elencare le novità in ordine di articolo, ricostruisce le mosse che un creditore razionale farà contro un consumatore che chiede di ristrutturare i propri debiti dopo il correttivo, e per ciascuna mostra i limiti che la legge gli impone e la contromossa che il debitore può giocare. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: è il principio che regge tutto ciò che segue.
Lo Studio Monardo lavora proprio su questo terreno per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il percorso che la domanda del consumatore compie davanti all’Organismo di composizione della crisi e davanti al giudice. È da quel punto di osservazione, il tavolo dove si leggono le osservazioni dei creditori e si scrivono le relazioni, che si capisce come le banche e le finanziarie hanno riadattato le loro strategie al testo corretto.
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Chi hai di fronte: i creditori del consumatore dopo il correttivo
Il consumatore sovraindebitato raramente ha un solo creditore. Il quadro tipico mette insieme una banca con un mutuo ipotecario sulla casa, una o due finanziarie con prestiti personali, una società che ha concesso un finanziamento con cessione del quinto, qualche carta revolving, talvolta un cessionario che ha acquistato in blocco crediti deteriorati. Ognuno di questi soggetti è un attore economico razionale, e la sua condotta si capisce solo guardando la sua convenienza.
La banca con ipoteca ragiona sul valore della garanzia. Il suo interesse è recuperare il massimo possibile nel minor tempo, ma un’esecuzione immobiliare costa, dura anni e spesso si chiude con aggiudicazioni al ribasso. Dal suo punto di vista, conviene trattare quando la prosecuzione regolare del mutuo le garantisce un flusso certo; conviene aggredire quando il debitore è già in arretrato e la garanzia copre bene il credito.
La finanziaria chirografaria vive di grandi numeri. Gestisce migliaia di posizioni, ha uffici di recupero standardizzati e valuta ogni pratica sul rapporto tra costo della lite e incasso atteso. È il creditore più esposto alla falcidia, perché senza garanzie in caso di liquidazione rischia di prendere poco o nulla. Per questo è anche quello che più spesso presenta osservazioni sulla convenienza, sulla meritevolezza del debitore e sulla completezza della documentazione.
Il cessionario di crediti deteriorati ha comprato il credito a una frazione del valore nominale. La sua convenienza è particolare: anche un incasso del 20-30% del nominale può rappresentare un buon rendimento rispetto al prezzo pagato. È spesso il creditore più disponibile a un accordo rapido, ma anche il più aggressivo quando ritiene di poter ottenere di più con un pignoramento presso terzi sullo stipendio.
Il finanziatore con cessione del quinto ha un vantaggio operativo: incassa direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Ogni mese che passa senza interferenze è denaro che entra. Il suo obiettivo è che la trattenuta continui il più a lungo possibile, e la sua mossa naturale è contestare qualunque piano che la riduca.
Che cosa ha cambiato il correttivo in questa mappa di interessi? Tre cose, sostanzialmente. Primo, ha reso più rigido il calendario della procedura: termini scanditi per la comunicazione ai creditori, per le osservazioni, per la relazione dell’OCC, per il reclamo. Un creditore che non presidia i termini perde occasioni che prima poteva recuperare. Secondo, ha ridisegnato le misure protettive e la revoca dell’omologazione, legando la revoca a presupposti tipici e a un termine finale preciso. Terzo, ha spostato gli equilibri nella liquidazione controllata e nell’esdebitazione, con l’attestazione dell’OCC che può bloccare la liquidazione chiesta da un creditore contro una persona fisica priva di attivo e con il periodo di osservazione triennale nell’esdebitazione dell’incapiente.
C’è poi un dato di contesto che il creditore conosce benissimo: la legge gli chiede di fare la sua parte anche sul piano della correttezza nella concessione del credito. L’art. 69, comma 2, CCII impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. E l’art. 68, comma 3, obbliga l’OCC a indicare nella relazione se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio, parametrato al reddito disponibile e a una soglia legata all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE.
Questo significa che ogni finanziaria, prima di muoversi, fa un calcolo: quanto rischio di essere esposta come finanziatore imprudente se contesto il piano? Quanto mi costa una lite rispetto all’incasso che il piano mi offre? La risposta a queste domande è la chiave di lettura di tutto quello che segue. Il creditore non attacca per principio: attacca quando l’attacco gli rende più della trattativa. Capire in quale punto della procedura questo calcolo si rovescia è ciò che permette al consumatore di giocare d’anticipo.
Prima mossa: giocare sulla data, tra vecchia e nuova disciplina
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, davanti a una procedura avviata a cavallo del correttivo, è scegliere la versione della legge che gli conviene. Se il ricorso del consumatore è stato depositato prima del 28 settembre 2024, il creditore può sostenere che certe novità favorevoli al debitore non si applicano; se invece la nuova disciplina gli offre uno strumento più efficace (per esempio un termine più netto per far valere un vizio, o una regola più rigida sulla documentazione), può pretendere che si applichi anche alla procedura già avviata. È una mossa tutta giocata sul diritto intertemporale.
I dati di partenza sono certi. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 28 settembre 2024, come riportato nel commento di prima lettura di Marco Bomben pubblicato il 30 settembre 2024. La disciplina transitoria è contenuta nell’art. 56 del decreto, e il suo comma 4, secondo la ricostruzione dell’Avv. Monica Mandico (diritto.it, 22 gennaio 2025), estende le disposizioni correttive anche alle procedure pendenti, intendendo per pendenti quelle non ancora definite con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene sollevare la questione intertemporale quando la procedura è ancora fluida e il giudice non ha preso posizione. Un’eccezione di questo tipo costa poco: basta una memoria o un passaggio nelle osservazioni all’OCC. Se va a segno, può imporre al debitore di rifare atti, integrare documenti, rinnovare comunicazioni, con il risultato di allungare i tempi. E il tempo, per un creditore con un pignoramento in corso o con una trattenuta in busta paga, è denaro.
Il creditore preferisce invece non giocare questa carta quando la procedura è ormai matura, perché un’eccezione tardiva rischia di apparire dilatoria e di indebolire la sua credibilità davanti al giudice nel momento in cui dovrà contestare la convenienza.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge è intervenuta proprio per chiudere questo spazio. La formulazione originaria dell’art. 56, comma 4 lasciava il dubbio che domande e trattative impostate sotto la vecchia disciplina dovessero essere adeguate ai nuovi requisiti. Il d.l. 29 novembre 2024, n. 178 (il cosiddetto decreto giustizia), con il suo art. 8, ha fornito un’interpretazione autentica: l’applicazione delle nuove norme alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del correttivo. Gli atti già compiuti restano validi.
Il Tribunale di Cremona, nella sentenza di omologa n. 12/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025 (decisa il 30 dicembre 2024), su un piano del consumatore depositato il 30 maggio 2024, ha richiamato proprio questa norma di interpretazione autentica e la relazione ministeriale, secondo cui lo scopo è evitare che il passaggio di disciplina allunghi i tempi di soluzione della crisi. Lo stesso giudice ha però tracciato una distinzione importante: le norme processuali o che regolano il funzionamento dello strumento si applicano anche alle procedure pendenti; le norme che incidono sullo status, come la definizione di consumatore dell’art. 2, lett. e), non operano retroattivamente a danno di chi aveva già acquisito una posizione sotto la disciplina previgente. Il creditore non può usare il correttivo per imporre al debitore di ricominciare da capo una procedura impostata correttamente sotto il testo precedente.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa non consiste nel subire la discussione, ma nel prevenirla: già nella domanda o nelle prime memorie conviene dichiarare espressamente la data di deposito, il regime che si ritiene applicabile e la ragione per cui gli atti già compiuti restano validi ai sensi dell’art. 8 del d.l. 178/2024. Così l’eventuale eccezione del creditore arriva su un terreno già presidiato.
Se la procedura è nata prima del 28 settembre 2024 e il ricorrente ha debiti misti (in parte da consumo, in parte da un’attività professionale cessata), la distinzione tra norme di funzionamento e norme di status diventa la leva principale: il Tribunale di Cremona ha ammesso al piano un ricorrente proprio in questa situazione, valorizzando il fatto che il ricorso fosse anteriore alla novella. Se invece la domanda è nuova, il consumatore deve impostarla interamente sul testo corretto, e la contromossa consiste nel non lasciare al creditore alcun requisito formale da contestare: elenco completo, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, redditi, entrate familiari.
Un dettaglio che il creditore spesso sfrutta: le norme del correttivo non sono tutte uguali. Alcune toccano la sostanza della proposta (per esempio la moratoria sui crediti privilegiati), altre il procedimento (termini, comunicazioni, reclami). Nelle procedure pendenti conviene chiedersi, norma per norma, se si tratta di una regola sul funzionamento dello strumento o di una regola che incide sull’accesso. È un lavoro di precisione, ma è proprio quello che impedisce al creditore di scegliere a piacimento la versione della legge più comoda.
Le pronunce che ti proteggono
Il riferimento più diretto è la già citata sentenza del Tribunale di Cremona n. 12/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, che ha applicato l’interpretazione autentica dell’art. 56, comma 4, e ha escluso la necessità di rinnovare le comunicazioni ai creditori dopo le modifiche al piano che non ne peggioravano la posizione. Sul piano normativo, il presidio è l’art. 8 del d.l. 178/2024. Sul tema delicato dei debiti promiscui e dell’accesso agli strumenti di sovraindebitamento, la dottrina richiama Cass. n. 22699 del 26 luglio 2023, mentre sulla qualificazione come consumatore del fideiussore che agisce per fini estranei all’impresa garantita viene ricordata Cass. n. 742/2020: precedenti che il creditore conosce e che il debitore deve saper maneggiare quando la qualifica di consumatore viene messa in discussione.
Seconda mossa: tenere vive le esecuzioni mentre il piano è all’esame
La mossa
Il creditore che ha già un pignoramento in corso, sullo stipendio, sul conto o sull’immobile, ha un interesse evidente: andare avanti finché può. Ogni assegnazione di somme pignorate, ogni udienza di vendita che si celebra prima che il giudice della ristrutturazione intervenga, è un vantaggio che difficilmente gli verrà tolto. Allo stesso modo, il creditore che non ha ancora agito può essere tentato di accelerare: notificare un precetto, iscrivere un’ipoteca giudiziale, avviare un pignoramento presso terzi nelle settimane in cui sa che il consumatore sta preparando la domanda con l’OCC.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene correre quando ritiene che il piano offrirà ai chirografari una percentuale bassa: un pignoramento dello stipendio che ha già prodotto qualche mese di accantonamenti vale più di una promessa di pagamento parziale diluita nel tempo. Conviene invece rallentare quando il creditore teme che un’aggressione dell’ultimo minuto venga letta come atto in pregiudizio del concorso, o quando i costi della procedura esecutiva (anticipazioni, compensi del custode e del delegato, perizie) superano il beneficio atteso.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché il correttivo ha ridisegnato il rapporto tra procedura di ristrutturazione ed esecuzioni individuali. Secondo l’art. 70, comma 4, CCII, con lo stesso decreto con cui dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e adottare altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto per il debitore di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione.
Il creditore conserva una via d’uscita, ma stretta: l’art. 70, comma 5 prevede che le misure protettive siano revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode, con decreto del giudice, sentite le parti anche per iscritto. Senza atti in frode, la revoca delle misure protettive non è una scorciatoia a disposizione del creditore insoddisfatto. E se l’omologa viene negata, l’art. 70, comma 10, stabilisce che il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive: il creditore, quindi, ha interesse a far fallire l’omologa più che a combattere le misure in sé.
C’è un secondo limite, di tipo patrimoniale. L’art. 68, comma 5, prevede che il deposito della domanda sospenda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Per il chirografario, ogni mese di attesa non fa più crescere il credito ai fini del concorso.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Le misure protettive non scattano da sole: vanno chieste. La contromossa chiave è presentare l’istanza di misure protettive insieme alla domanda, indicando una per una le procedure esecutive pendenti e spiegando perché ciascuna pregiudica la fattibilità del piano. Un’istanza generica rischia di ottenere una tutela parziale; un’istanza che dimostra, per esempio, che il pignoramento dello stipendio sottrae proprio le somme destinate alle rate del piano mette il giudice nella condizione di provvedere in modo mirato.
Il calendario conta. Tra il primo contatto con l’OCC e il decreto del giudice passano settimane, talvolta mesi. In quel periodo il creditore può ancora agire. Per questo è utile coordinare i tempi: completare la documentazione prima che il creditore abbia il tempo di aggravare la posizione, e valutare, nelle esecuzioni già pendenti, gli strumenti difensivi propri del processo esecutivo (opposizioni, istanze al giudice dell’esecuzione) in attesa del decreto. Va anche ricordato che il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione vale per il debitore: un consumatore che, nelle more, vende un bene o contrae nuovi debiti offre al creditore esattamente l’argomento di frode che serve per chiedere la revoca delle misure.
Le pronunce che ti proteggono
Nella sentenza di omologa del Tribunale di Cremona n. 12/2025 il giudice ha confermato, con l’omologazione, la sospensione delle esecuzioni e il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, comprensivo del divieto di iscrivere nuove ipoteche, affidando al gestore nominato dall’OCC la vigilanza sull’adempimento. È un esempio concreto di come il presidio delle misure accompagni il piano fino alla sua esecuzione e non si esaurisca nella fase iniziale.
Terza mossa: contestare documenti, meritevolezza e completezza della domanda
La mossa
Ricevuta la comunicazione dell’OCC, il creditore ha una finestra precisa per far sentire la propria voce. Secondo l’art. 70, comma 1, l’OCC comunica ai creditori proposta e piano entro trenta giorni dal decreto; secondo il comma 2, il creditore indica all’OCC un indirizzo PEC; secondo il comma 3, entro venti giorni dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni all’OCC via PEC. È in queste osservazioni che si concentra la mossa più frequente: attaccare la domanda sul piano documentale e soggettivo.
Gli argomenti tipici sono tre. Il primo riguarda gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, che l’art. 67, comma 2, lett. c), nella formulazione ritoccata dal correttivo, impone di indicare nella domanda: il creditore cerca vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale, intestazioni a familiari, e se ne trova una non dichiarata la usa per sostenere che la documentazione è incompleta o, peggio, che il debitore ha agito in frode. Il secondo riguarda le condizioni soggettive ostative dell’art. 69, comma 1: esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o già concessa due volte, oppure sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode. Il terzo riguarda la relazione dell’OCC prevista dall’art. 68, comma 2: cause dell’indebitamento, diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, ragioni dell’incapacità di adempiere, completezza e attendibilità della documentazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene puntare sulla colpa grave del debitore quando il proprio comportamento nella concessione del credito è irreprensibile. Una finanziaria che ha verificato il reddito, consultato le banche dati e concesso un importo proporzionato può permettersi di dire che il consumatore si è indebitato in modo imprudente. Una finanziaria che ha erogato il quinto prestito a un pensionato già sovraesposto preferisce invece non toccare il tema, perché sa che la discussione sulla diligenza del debitore porta con sé quella sulla diligenza del finanziatore.
Le osservazioni hanno anche una funzione tattica: preparano il terreno per l’eventuale contestazione in sede di omologa e per l’impugnazione della sentenza. Un creditore che non ha osservato nulla nei venti giorni avrà più difficoltà a spiegare dopo perché il piano lo danneggia.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone una disciplina rigorosa dei tempi e dei mezzi. Le osservazioni vanno presentate all’OCC, via PEC, entro venti giorni dalla comunicazione: non al giudice, non in forma libera, non oltre il termine. E il comportamento del creditore viene a sua volta esaminato: secondo l’art. 68, comma 3, l’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita; a questo fine è considerata idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al nucleo familiare. Con l’assegno sociale 2026 fissato in via provvisoria a 546,24 euro mensili, pari a 7.101,12 euro annui su tredici mensilità, il calcolo diventa molto concreto.
La conseguenza più rilevante è quella dell’art. 69, comma 2: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. L’attacco sulla meritevolezza del debitore è quindi un’arma a doppio taglio: se apre la discussione sulla responsabilità nella formazione del debito, rischia di chiudere al creditore stesso la porta della contestazione più efficace.
Il creditore che lamenta la mancanza di documenti trova poi un altro argine nell’art. 70, comma 1: il giudice può concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni. Un’incompletezza sanabile non coincide con l’inammissibilità, e il decreto che dichiara inammissibile la domanda è comunque reclamabile entro trenta giorni dalla comunicazione, con la precisazione che in sede di reclamo piano e proposta non possono essere modificati.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa più efficace contro le osservazioni documentali è svuotarle prima che arrivino, costruendo una domanda in cui ogni atto degli ultimi cinque anni sia dichiarato e spiegato. Una vendita dell’auto per pagare rate arretrate, un trasferimento di denaro a un figlio per spese universitarie, una rinuncia a un’eredità: se compaiono nella domanda con la loro motivazione e con i documenti a supporto, perdono gran parte della loro forza polemica.
Sul terreno della meritevolezza la contromossa è duplice. Da un lato occorre ricostruire con l’OCC la storia del debito: quando è nato, perché, quali eventi (perdita del lavoro, malattia, separazione, riduzione del reddito) hanno reso impossibile il rimborso. Dall’altro occorre mettere a disposizione dell’OCC tutti gli elementi per valutare il merito creditizio di ciascun finanziatore: buste paga e cedolini al momento delle erogazioni, contratti, piani di ammortamento, impegni già esistenti. Più la relazione sarà precisa nel dire se e quando il finanziatore ha ignorato i segnali di sovraesposizione, più sarà difficile per quel creditore contestare la convenienza.
Qui entra in gioco la competenza specifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sapere come l’Organismo legge le osservazioni dei creditori e come struttura la relazione permette di preparare la domanda in modo che le obiezioni prevedibili trovino già risposta nei documenti.
Infine, conviene prepararsi alla replica. Secondo l’art. 70, comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. Quel passaggio “sentito il debitore” è lo spazio in cui il consumatore può rispondere punto per punto alle osservazioni e, se serve, accettare modifiche mirate che tolgono al creditore l’argomento principale.
Le pronunce che ti proteggono
Sul rapporto tra verifica del merito creditizio e contestazione della convenienza si è pronunciata Cass. Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024, in una vicenda ancora regolata dalla L. 3/2012: la linea che lega la condotta del finanziatore al suo diritto di opporsi al piano attraversa il passaggio dalla vecchia legge al Codice ed è oggi scolpita nell’art. 69, comma 2. Nella sentenza di Cremona n. 12/2025, inoltre, il giudice ha verificato espressamente l’assenza delle cause ostative dell’art. 69 e l’insussistenza di colpa grave o dolo nella formazione del sovraindebitamento, mostrando come l’esame della meritevolezza resti centrale anche nel testo corretto.
Quarta mossa: difendere la garanzia e contestare la convenienza del piano
La mossa
Il creditore garantito, cioè la banca con ipoteca, il titolare di un privilegio o il creditore pignoratizio, gioca una partita diversa da quella del chirografario. La sua mossa tipica è pretendere che il piano gli riconosca il pagamento integrale e immediato, oppure, se il piano prevede una falcidia, contestarne la convenienza davanti al giudice sostenendo che dalla vendita del bene ricaverebbe di più. Il finanziatore con cessione del quinto, dal canto suo, sostiene che la trattenuta in corso sia intoccabile, perché il credito sarebbe già stato “pagato” con la cessione delle quote future di stipendio o pensione.
Nella fase di omologa la mossa si formalizza: il creditore contesta la convenienza della proposta e chiede al giudice di non omologare. È la contestazione più pesante, perché se accolta fa cadere il piano e, con esso, le misure protettive.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene contestare quando il valore di realizzo della garanzia è alto e i tempi di vendita prevedibili: in quel caso il piano gli appare come una rinuncia ingiustificata. Conviene invece accettare quando il bene è difficile da vendere, quando sopra di lui ci sono altri creditori con prelazione di grado anteriore, o quando la perizia di stima lascia intravedere un’aggiudicazione molto inferiore al credito. La banca che detiene un mutuo sulla prima casa, in particolare, valuta con attenzione la proposta di proseguire il rimborso alle scadenze originarie: un flusso regolare di rate vale spesso più di un’asta.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone parametri oggettivi. Secondo l’art. 67, comma 4, nella formulazione risultante dal correttivo, i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con il riconoscimento degli interessi legali. La garanzia, quindi, protegge il creditore fino al valore di liquidazione, non oltre. La parte di credito che eccede quel valore viene trattata come chirografaria.
Secondo l’art. 67, comma 3, il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e da prestiti su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. La tesi della cessione del quinto come credito intangibile non ha dunque base nel testo vigente.
Per il mutuo sulla casa, l’art. 67, comma 5, consente al piano di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. La banca non può pretendere la risoluzione del mutuo e la vendita della casa quando ricorrono queste condizioni.
Sulla convenienza, il criterio è fissato dall’art. 70, comma 7: se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice omologa comunque il piano se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il confronto non è tra il piano e il pagamento integrale, ma tra il piano e ciò che il creditore otterrebbe da una liquidazione. E, come si è visto, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento non può nemmeno proporre la contestazione (art. 69, comma 2).
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire il piano attorno al confronto con l’alternativa liquidatoria, credito per credito, e farlo attestare dall’OCC in modo analitico. Per ogni creditore garantito occorre indicare il valore di mercato del bene, i costi di una vendita forzata, i tempi prevedibili, i creditori che lo precedono; per ogni chirografario, la percentuale che otterrebbe in liquidazione considerando i beni esclusi dall’attivo (come quelli dell’art. 268, comma 4). Se la tabella di confronto è solida, la contestazione della convenienza diventa per il creditore una spesa senza prospettiva.
Sulla moratoria, la contromossa è usarla in modo misurato. Due anni dall’omologazione sono un limite massimo, non un obiettivo: un piano che paga il privilegiato in diciotto mesi con gli interessi legali è più difficile da attaccare di uno che spinge ogni pagamento all’ultimo giorno utile. Sulla cessione del quinto, conviene chiedere esplicitamente nel piano la falcidia del residuo e, se la trattenuta assorbe le risorse destinate agli altri creditori, chiedere al giudice le misure necessarie a conservare l’integrità del patrimonio.
Per la prima casa, la contromossa consiste nel verificare per tempo la regolarità dei pagamenti alla data della domanda e, se ci sono arretrati, nel chiedere l’autorizzazione al pagamento del debito scaduto per capitale e interessi. Arrivare alla domanda con il mutuo in regola, o con un piano credibile per sanare l’arretrato, toglie alla banca la sua mossa più forte.
Le pronunce che ti proteggono
Sulla moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, si è pronunciata Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026: un intervento di legittimità recente sulla norma ritoccata dal correttivo, che va letto con attenzione da chi costruisce il calendario dei pagamenti ai creditori privilegiati. Nella sentenza del Tribunale di Cremona n. 12/2025 il giudice ha imposto che il debito privilegiato falcidiato verso l’agente della riscossione fosse pagato entro due anni, portando il piano a 24 rate con una soddisfazione stimata intorno al 27%, ha ritenuto la falcidia più conveniente per quel creditore rispetto alle alternative e ha autorizzato la prosecuzione del mutuo fondiario secondo il piano di ammortamento originario, con il pagamento del residuo, per salvaguardare l’abitazione. Lo stesso provvedimento ha richiesto al ricorrente di non contrarre nuovo debito per sanare il pregresso, un’indicazione che serve anche a togliere ai creditori futuri argomenti di contestazione.
Quinta mossa: impugnare l’omologa, poi sorvegliare l’esecuzione per chiederne la revoca
La mossa
Il piano è stato omologato. Il creditore che ha perso la partita sulla convenienza ha ancora due mosse a disposizione. La prima è impugnare la sentenza di omologazione. La seconda, più insidiosa e spesso giocata a distanza di mesi, è sorvegliare l’esecuzione del piano in attesa di un passo falso del debitore: un pagamento saltato, un bene non dichiarato che emerge, un atto dispositivo non previsto. A quel punto il creditore chiede la revoca dell’omologazione e, subito dopo, la liquidazione controllata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’impugnazione conviene quando ritiene che il giudice abbia sbagliato i conti dell’alternativa liquidatoria o abbia ignorato una sua osservazione documentata. Costa tempo e denaro, e per questo viene usata soprattutto dai creditori con crediti importanti. La sorveglianza dell’esecuzione, invece, costa poco: basta monitorare i pagamenti e le relazioni dell’OCC. È la mossa preferita dal creditore paziente, che sa che un piano di cinque o sette anni attraversa inevitabilmente momenti difficili. Il creditore preferisce non chiedere la revoca quando il piano, pur con qualche ritardo, sta pagando: una revoca lo riporta a una liquidazione dagli esiti incerti e azzera un flusso di incassi già avviato.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché il correttivo ha ridefinito con precisione i tempi e i presupposti. Secondo l’art. 70, comma 8, la sentenza di omologazione è comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni, ed è impugnabile ai sensi dell’art. 51: il creditore deve quindi rispettare termini e forme del reclamo previsti da quella norma, senza poter riaprire la discussione a piacimento.
Durante l’esecuzione, l’art. 71 affida all’OCC un ruolo di vigilanza attiva: il debitore compie gli atti necessari, l’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice; ogni sei mesi riferisce per iscritto sullo stato dell’esecuzione. Le vendite previste dal piano avvengono con procedure competitive, sulla base di stime condivise con l’OCC e con adeguata pubblicità. Secondo l’art. 71, comma 3, i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori: un argomento che il creditore utilizza, ma che allo stesso tempo protegge il patrimonio destinato al piano da iniziative estemporanee.
Se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, l’art. 71, comma 5, non porta subito alla revoca: il giudice indica gli atti necessari e assegna un termine per compierli, anche prorogabile, e solo se le prescrizioni non sono adempiute revoca l’omologazione. È una tappa intermedia che il creditore non può saltare.
Quanto alla revoca vera e propria, secondo l’art. 72, comma 1, il giudice revoca l’omologazione, d’ufficio o su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, se il debitore con dolo o colpa grave ha aumentato o diminuito il passivo, sottratto, occultato o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, simulato attività inesistenti o commesso altri atti diretti a frodare i creditori. Il comma 2 estende la revoca all’inadempimento degli obblighi del piano e al piano divenuto inattuabile che non è possibile modificare. Ma due paletti chiudono la partita: la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dal deposito della relazione finale (comma 4), e la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (comma 6). Il tribunale decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (comma 5). Il vecchio comma 3 è stato abrogato dal correttivo.
Dopo la revoca, l’art. 73 consente al tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, di aprire la liquidazione controllata se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269; se la revoca dipende da frode o inadempimento, l’istanza può venire anche dal pubblico ministero; e il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione prima di procedere ai sensi dell’art. 270.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa contro l’impugnazione è la stessa costruita nelle fasi precedenti: una sentenza che poggia su una relazione dell’OCC analitica e su una tabella di confronto con la liquidazione è difficile da ribaltare. Contro la sorveglianza dell’esecuzione, la contromossa è trasparenza preventiva: comunicare all’OCC ogni difficoltà prima che diventi inadempimento, documentare le cause di eventuali ritardi, chiedere tempestivamente l’intervento del giudice previsto dall’art. 71, comma 1, per risolvere le difficoltà di esecuzione.
Se il creditore arriva comunque a chiedere la revoca, la difesa si gioca sui presupposti. L’inadempimento contestato è davvero imputabile al debitore? Il piano è davvero inattuabile o è modificabile, considerato che l’art. 72, comma 2, richiede che non sia possibile modificarlo? La domanda è stata proposta entro sei mesi dal deposito della relazione finale? Ogni requisito della revoca è un onere che grava su chi la chiede, e ogni requisito mancante è una contromossa disponibile. Se la liquidazione controllata diventa inevitabile, il termine per integrare la documentazione previsto dall’art. 73, comma 3, consente al debitore di presentarsi con un quadro aggiornato e di chiedere che siano esclusi dall’attivo i beni e le somme che la legge sottrae alla liquidazione.
Le pronunce che ti proteggono
Su questa fase specifica, la revoca dell’omologa nel testo corretto, non abbiamo individuato nelle fonti consultate pronunce di legittimità con estremi completi da riportare; il presidio, oggi, è soprattutto testuale: termine semestrale, tappa intermedia dell’art. 71, comma 5, tutela dei terzi di buona fede. Resta utile il richiamo alla sentenza di Cremona n. 12/2025, che ha affidato al gestore nominato dall’OCC la vigilanza sull’adempimento, cioè proprio il soggetto attraverso cui passano le informazioni su cui il creditore costruisce l’eventuale istanza di revoca.
Sesta mossa: chiedere la liquidazione controllata e vigilare sull’esdebitazione
La mossa
C’è infine il creditore che non aspetta il piano del consumatore: lo anticipa. Secondo l’art. 268, comma 2, se il debitore è in stato di insolvenza la domanda di liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore, pure in pendenza di procedure esecutive individuali; la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Il creditore che sceglie questa strada punta a ottenere la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore sotto il controllo del tribunale, con un liquidatore che può anche esercitare azioni giudiziarie per recuperare attivo.
Quando la liquidazione è aperta, la partita si sposta sull’esdebitazione. Il creditore sa che, per le persone fisiche, l’art. 282, comma 1, prevede un’esdebitazione che opera di diritto con il decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione. La sua mossa, a quel punto, è opporsi: presentare osservazioni sostenendo che mancano le condizioni dell’art. 280, che il debitore ha riportato condanne definitive per i reati dell’art. 344, o che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nell’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), la mossa è diversa: attendere e verificare se, nei tre anni successivi al decreto, sopravvengono utilità rilevanti che consentano di tornare all’attacco.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la liquidazione controllata chiesta dal creditore conviene quando il debitore ha beni aggredibili, crediti da recuperare, atti impugnabili. È uno strumento concorsuale: il creditore istante non si assicura una corsia preferenziale, ma ottiene la liquidazione ordinata del patrimonio e la possibilità di azioni recuperatorie. Preferisce non farla quando il debitore è una persona fisica senza patrimonio: in quel caso spenderebbe per aprire una procedura che non distribuirà nulla e che, anzi, accelererebbe l’esdebitazione del debitore.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo netto, perché il correttivo ha inserito nell’art. 268, comma 3, un filtro decisivo. Se il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure mediante azioni giudiziarie. Il debitore deve eccepirlo entro la prima udienza, con i documenti indicati dall’art. 283, comma 3; se l’attestazione non è ancora redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni. Simmetricamente, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo.
Anche l’attivo aggredibile ha confini fissati dalla legge: secondo l’art. 268, comma 4, non entrano nella liquidazione i crediti impignorabili dell’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e i guadagni dell’attività del debitore nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili per legge.
Sull’esdebitazione di diritto, i paletti procedurali sono precisi. L’esdebitazione è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni; il decreto è comunicato ai creditori e al debitore, che entro trenta giorni possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124. Secondo l’art. 282, comma 2-bis, l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Il creditore che lascia scadere i quindici giorni per le osservazioni ha perso la sua occasione principale di opporsi.
Sull’esdebitazione dell’incapiente, la novità più netta del correttivo riguarda il tempo. Secondo l’art. 283, comma 1, il debitore persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, salvo l’obbligo di pagamento se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità rilevanti. Il periodo di osservazione è stato ridotto: molte guide divulgative riportano ancora il vecchio quadriennio, ma nel testo vigente è triennale. I finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerati utilità. Quanto alla soglia minima di soddisfacimento collegata alle utilità sopravvenute, le fonti non concordano: il riferimento va verificato sul testo vigente del comma 9, e non è prudente darlo per certo.
Il presupposto dell’incapienza ha anche una misura oggettiva: secondo l’art. 283, comma 2, ricorre quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Per i tre anni successivi l’OCC vigila sulla tempestività della dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute (che il decreto impone a pena di revoca) e verifica eventuali utilità; solo se le riscontra, con autorizzazione del giudice, ne informa i creditori, che a quel punto possono avviare azioni esecutive e cautelari (art. 283, commi 7 e 9).
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Contro l’istanza di liquidazione del creditore, la contromossa è chiedere subito all’OCC l’attestazione di assenza di attivo e sollevare l’eccezione entro la prima udienza: arrivare all’udienza senza aver attivato l’OCC significa rinunciare al filtro più efficace che la legge oggi offre alla persona fisica. Se l’attestazione richiede tempo, va chiesto il termine fino a sessanta giorni.
Se invece la liquidazione è già aperta, la contromossa è presidiare il calendario dell’esdebitazione: verificare la maturazione del triennio, preparare l’istanza con la documentazione sulle condizioni dell’art. 280, rispondere puntualmente alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni. Nell’esdebitazione dell’incapiente, infine, la contromossa è la disciplina: presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, perché la sua omissione è la porta più semplice per il creditore che vuole la revoca.
C’è anche una contromossa di scelta strategica. Il consumatore che ha un reddito modesto ma stabile può trovarsi davanti al bivio tra un piano di ristrutturazione e l’esdebitazione dell’incapiente. La seconda chiude i conti più rapidamente e con compensi dell’OCC ridotti della metà (art. 283, comma 6), ma si può ottenere una sola volta e lascia per tre anni la porta aperta alle utilità sopravvenute. Il primo richiede un impegno di pagamento, ma consente di conservare beni, come la casa con il mutuo in regola. Il calcolo va fatto prima che sia il creditore a scegliere il terreno di gioco chiedendo la liquidazione.
Le pronunce che ti proteggono
Nelle fonti esaminate per questo articolo non abbiamo individuato pronunce di legittimità con estremi completi sul nuovo art. 268, comma 3, né sul periodo triennale dell’art. 283: sono norme relativamente giovani nel testo corretto, e la giurisprudenza su di esse è in formazione. Il presidio, anche qui, è il dato testuale: il filtro dell’attestazione dell’OCC, il termine massimo di sessanta giorni, i quindici giorni per le osservazioni, il reclamo nei trenta giorni, i tre anni di osservazione. È una ragione in più per non affidarsi a guide non aggiornate.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come le regole del correttivo cambiano la convenienza del creditore. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 – Le osservazioni che arrivano su un terreno già presidiato. Debito complessivo di 63.870 €: mutuo sulla prima casa con residuo di 48.210 € e rate pagate regolarmente, prestito personale di 9.340 € con una finanziaria che ha in corso un pignoramento presso terzi sullo stipendio, finanziamento con cessione del quinto con residuo di 6.320 €. Il giudice dichiara ammissibile la domanda con decreto di lunedì 9 novembre 2026 e, su istanza del debitore, sospende il pignoramento presso terzi perché sottrae le somme destinate alle rate del piano. L’OCC deve comunicare proposta e piano entro trenta giorni, cioè entro mercoledì 9 dicembre 2026: lo fa venerdì 4 dicembre. Il termine di venti giorni per le osservazioni scade giovedì 24 dicembre 2026. La finanziaria osserva che il debitore ha donato 4.150 € al figlio due anni prima della domanda. Ma la donazione è già indicata tra gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, con la documentazione delle spese universitarie che giustificavano l’aiuto. L’OCC deve riferire al giudice entro dieci giorni dalla scadenza del termine: il decimo giorno cade domenica 3 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio. Nella relazione l’OCC rileva inoltre che il prestito era stato erogato quando la cessione del quinto assorbiva già una quota rilevante del reddito. A questo punto, per la finanziaria, la convenienza di contestare la convenienza in sede di omologa si riduce drasticamente: rischia di vedersi applicare l’art. 69, comma 2, e di perdere la legittimazione all’opposizione. La strada più razionale diventa accettare la percentuale offerta.
Simulazione 2 – La moratoria come argine al creditore privilegiato. Credito privilegiato di 14.760 €. L’OCC attesta che in caso di liquidazione quel creditore otterrebbe 9.180 €. Il piano offre 9.450 €, cioè più dell’alternativa liquidatoria, pagati in 24 rate mensili da 393,75 € a partire dall’omologa, oltre agli interessi al tasso legale vigente per la durata della moratoria; la parte residua di 5.310 € viene trattata come chirografaria. Il creditore contesta la convenienza, ma il confronto previsto dall’art. 70, comma 7, è tra 9.450 € e 9.180 €, non tra 9.450 € e 14.760 €. Il margine per un’opposizione efficace è sottile, e il creditore deve valutare se il costo di un’impugnazione ex art. 51 valga la differenza.
Simulazione 3 – Il creditore che chiede la liquidazione di un consumatore senza attivo. Un cessionario di crediti deteriorati deposita domanda di liquidazione controllata contro una persona fisica con debiti scaduti e non pagati per 71.420 €, sopra la soglia di 50.000 €. La prima udienza è fissata per lunedì 18 gennaio 2027. Il debitore, che ha attivato l’OCC appena ricevuto il ricorso, solleva in udienza l’eccezione dell’art. 268, comma 3, ma l’attestazione non è ancora pronta: il giudice concede il termine massimo di sessanta giorni, che scade venerdì 19 marzo 2027. L’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo, considerato che lo stipendio è in gran parte escluso dall’attivo per il mantenimento della famiglia e che non vi sono beni né azioni recuperatorie praticabili. La liquidazione non si apre. Per il cessionario, l’iniziativa si è trasformata in un costo senza ritorno, e la trattativa su un saldo e stralcio torna a essere la sua opzione più razionale.
Variante sull’esdebitazione dell’incapiente. Nucleo di due persone, reddito annuo netto di 15.940 €. La soglia dell’art. 283, comma 2, con l’assegno sociale 2026 provvisorio di 7.101,12 € annui, è pari a 7.101,12 × 1,5 = 10.651,68 €, moltiplicato per il parametro ISEE di un nucleo di due componenti (1,57): 16.723,14 €. Il reddito è sotto soglia. Il decreto di esdebitazione è emesso giovedì 12 novembre 2026; i trenta giorni per il reclamo scadono sabato 12 dicembre e slittano a lunedì 14 dicembre 2026. Il decreto fissa la dichiarazione annuale sulle utilità entro il 30 novembre di ogni anno (martedì 30 novembre 2027, giovedì 30 novembre 2028, venerdì 30 novembre 2029), e il triennio di osservazione si chiude lunedì 12 novembre 2029. Il creditore che spera in un’eredità o in un aumento di reddito del debitore deve aspettare che l’OCC la riscontri e che il giudice autorizzi l’informativa: non può agire in autonomia.
Variante sull’esdebitazione di diritto. Liquidazione controllata aperta martedì 2 febbraio 2027. I tre anni maturano sabato 2 febbraio 2030: l’istanza di esdebitazione si deposita utilmente da lunedì 4 febbraio 2030, e dalla comunicazione del liquidatore decorrono i quindici giorni per le osservazioni dei creditori.
Quando all’avversario conviene trattare
Il correttivo ha reso più prevedibile il calendario della procedura, e la prevedibilità ha una conseguenza che pochi colgono: il creditore razionale sa in anticipo in quali momenti la sua posizione negoziale peggiora, e quei momenti sono le finestre in cui è più disposto a chiudere un accordo.
Il primo momento è subito prima del decreto di ammissibilità. Finché le misure protettive non sono state concesse, il creditore con un pignoramento in corso ha in mano una leva concreta. Ma sa anche che quella leva può essere sospesa da un giorno all’altro. Se il consumatore si presenta con una domanda completa, già depositata o pronta per esserlo, e con un’istanza di misure protettive ben motivata, il creditore può preferire un accordo bilaterale che gli garantisca un incasso certo, piuttosto che vedere congelata l’esecuzione e trattato il suo credito nel concorso.
Il secondo momento è dopo la relazione dell’OCC sul merito creditizio. Quando la relazione indica che il finanziatore non ha valutato correttamente il reddito disponibile del debitore, il creditore sa che una contestazione della convenienza rischia di essere preclusa dall’art. 69, comma 2. In quel momento la sua convenienza si sposta: meglio aderire a un piano che riconosce una percentuale, o negoziare un miglioramento marginale, che affrontare un giudizio in cui la sua condotta verrebbe esaminata.
Il terzo momento è l’udienza sulla liquidazione controllata chiesta dal creditore contro una persona fisica senza attivo. Una volta sollevata l’eccezione dell’art. 268, comma 3, e attivato l’OCC, il creditore istante vede la prospettiva di un rigetto. Un saldo e stralcio che gli riconosca una somma, anche contenuta, magari reperita con l’aiuto di un familiare, diventa per lui preferibile a nessun incasso.
Il quarto momento è durante l’esecuzione del piano, quando il debitore attraversa una difficoltà temporanea. Il creditore potrebbe tentare la strada della revoca; ma sa che l’art. 71, comma 5, impone una tappa intermedia, che il piano potrebbe essere modificabile e che la revoca lo riporterebbe a una liquidazione incerta. Se il debitore propone tempestivamente, tramite l’OCC, una soluzione alla difficoltà, il creditore che sta già incassando ha tutto l’interesse a non interrompere il flusso.
Il quinto momento riguarda i creditori garantiti sulla prima casa. Quando il debitore è in regola con il mutuo, o chiede l’autorizzazione a sanare l’arretrato, la banca sa che il piano può prevedere la prosecuzione del rimborso alle scadenze originarie. Per lei la trattativa non riguarda il “se”, ma il “come”: eventuale rinegoziazione, tempi di recupero dell’arretrato, coordinamento con gli altri creditori. È un tavolo che conviene aprire presto.
In tutti questi momenti vale una regola: la trattativa funziona quando il creditore percepisce che l’alternativa è peggiore. Proporre un accordo prima di aver costruito l’alternativa (la domanda completa, l’istanza di misure, la relazione dell’OCC, l’attestazione di assenza di attivo) significa trattare da posizione debole. Proporlo dopo significa trattare da giocatore informato.
C’è anche un aspetto di contabilità della controparte che spesso sfugge. Le banche e le società di gestione dei crediti deteriorati ragionano per portafogli e per scadenze di bilancio: un incasso certo nel trimestre ha un valore diverso da un incasso incerto tra tre anni. Conoscere questa logica aiuta a scegliere non solo il momento della proposta, ma anche la sua forma: un pagamento immediato di importo minore, o un piano di rientro breve, può risultare più appetibile di una percentuale più alta diluita nel tempo. La percentuale offerta, in ogni caso, va confrontata con l’alternativa liquidatoria: un accordo che dà al creditore meno di quanto otterrebbe in liquidazione è difficile da ottenere, uno che gli dà poco più è spesso il punto di incontro.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le mosse del creditore descritte in questo articolo, il vincolo normativo che le limita, la contromossa del consumatore e la finestra temporale in cui giocarla. È uno strumento di orientamento: i termini indicati sono quelli del testo vigente come ricostruito sopra, e vanno sempre verificati sul caso concreto, sulle date effettive delle comunicazioni e sui provvedimenti del giudice.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Invocare il regime più comodo tra vecchia e nuova disciplina | Art. 56, c. 4, D.Lgs. 136/2024 e art. 8 d.l. 178/2024: gli atti anteriori al 28/9/2024 non vanno rinnovati | Dichiarare in domanda data di deposito e regime applicabile; distinguere norme di funzionamento e di status | Dalla domanda alle prime memorie |
| Proseguire o avviare esecuzioni durante l’esame del piano | Art. 70, c. 4: sospensione e divieto di azioni esecutive e cautelari su istanza; revoca solo per atti in frode (c. 5) | Istanza di misure protettive mirata, insieme alla domanda | Con il deposito della domanda |
| Contestare documenti e meritevolezza | Art. 70, c. 3: osservazioni all’OCC via PEC entro 20 giorni; art. 68, c. 3 e art. 69, c. 2 sul merito creditizio | Domanda completa sugli atti degli ultimi cinque anni; dati per la valutazione del merito creditizio | Prima del deposito e nei 10 giorni dell’art. 70, c. 6 |
| Pretendere il pagamento integrale del credito garantito | Art. 67, c. 4: soddisfazione non inferiore alla liquidazione, moratoria fino a 2 anni con interessi legali | Tabella di confronto con l’alternativa liquidatoria attestata dall’OCC | In fase di redazione del piano |
| Contestare la convenienza in omologa | Art. 70, c. 7: omologa se il credito è soddisfatto non meno che in liquidazione; art. 69, c. 2 | Relazione analitica dell’OCC; confronto credito per credito | Fino alla decisione sull’omologa |
| Impugnare l’omologa | Art. 70, c. 8: sentenza impugnabile ai sensi dell’art. 51 | Difendere la tenuta della motivazione e dei conti | Termini dell’art. 51 |
| Chiedere la revoca dell’omologa | Art. 71, c. 5 (termine per adempiere); art. 72, c. 4: non oltre 6 mesi dalla relazione finale; tutela dei terzi di buona fede | Segnalare per tempo le difficoltà all’OCC; contestare i presupposti | Per tutta l’esecuzione e fino a 6 mesi dalla relazione finale |
| Chiedere la liquidazione controllata di una persona fisica | Art. 268, c. 2-3: soglia di 50.000 €; filtro dell’attestazione OCC di assenza di attivo | Eccezione entro la prima udienza; termine fino a 60 giorni per l’attestazione | Entro la prima udienza |
| Opporsi all’esdebitazione di diritto | Art. 282: osservazioni entro 15 giorni; reclamo entro 30 giorni | Istanza documentata sulle condizioni dell’art. 280 | Dalla maturazione dei tre anni o dalla chiusura |
| Attendere utilità sopravvenute dell’incapiente | Art. 283, c. 1 e 9: tre anni; azioni solo dopo informativa autorizzata dal giudice | Dichiarazione annuale puntuale; documentare che i finanziamenti non sono utilità | Per i tre anni successivi al decreto |
Le domande di chi è sotto attacco
“La banca può continuare il pignoramento dello stipendio mentre il giudice esamina il mio piano?”
Sì, finché il giudice non provvede sulle misure protettive. Le misure dell’art. 70, comma 4, non sono automatiche: vanno chieste dal debitore e vengono disposte con il decreto che dichiara ammissibile la domanda. Per questo l’istanza va presentata insieme alla domanda e deve spiegare perché quel pignoramento pregiudica la fattibilità del piano.
“Il mio piano è stato depositato prima del 28 settembre 2024: devo rifare qualcosa?”
In linea generale no. L’art. 8 del d.l. 178/2024, interpretando l’art. 56, comma 4, del correttivo, ha chiarito che l’applicazione delle nuove norme alle procedure pendenti non richiede di rinnovare, modificare o integrare gli atti già compiuti. Il Tribunale di Cremona (sent. n. 12/2025) ha precisato inoltre che le norme sullo status, come la definizione di consumatore, non si applicano retroattivamente.
“La finanziaria che mi ha concesso il quinto prestito può opporsi alla convenienza del piano?”
Non se ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o se ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB. È l’art. 69, comma 2. Per questo la relazione dell’OCC sul merito creditizio (art. 68, comma 3) è un passaggio decisivo: deve poggiare su documenti precisi.
“Il creditore può chiedere la mia liquidazione anche se non ho niente?”
Può chiederla, ma se sei una persona fisica la liquidazione non si apre quando l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo. L’eccezione va sollevata entro la prima udienza; se l’attestazione non è pronta, il giudice concede fino a sessanta giorni (art. 268, comma 3). La soglia minima di debiti scaduti e non pagati è di 50.000 euro.
“Dopo l’esdebitazione da incapiente, per quanto tempo i creditori possono tornare a cercarmi?”
Per tre anni dal decreto, non più quattro. Il correttivo ha ridotto il periodo di osservazione dell’art. 283. In quel periodo devi presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute nel termine fissato dal decreto, e i creditori possono agire solo se l’OCC riscontra utilità rilevanti e il giudice ne autorizza l’informativa. I finanziamenti non contano come utilità.
“Se salto qualche rata del piano omologato, il creditore ottiene subito la revoca?”
No. Se il piano non è eseguito correttamente, il giudice indica prima gli atti necessari e un termine per compierli (art. 71, comma 5); la revoca per inadempimento o inattuabilità richiede che il piano non sia modificabile (art. 72, comma 2), e la domanda non può essere proposta oltre sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72, comma 4).
I paletti fissati dai giudici
Una premessa di metodo, necessaria per correttezza verso il lettore. La giurisprudenza sul testo del CCII come modificato dal correttivo è ancora in formazione, e in questo articolo riportiamo solo pronunce i cui estremi abbiamo potuto verificare nelle fonti consultate. Preferiamo un elenco più breve e affidabile a un elenco lungo con riferimenti non controllati. Accanto alle pronunce, indichiamo i presidi normativi che, per ciascuna mossa del creditore, funzionano oggi come paletti certi.
Contro la mossa sul diritto intertemporale
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Tribunale di Cremona, sentenza n. 12/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025 (decisa il 30 dicembre 2024). Principio: le norme del correttivo che regolano il funzionamento della procedura si applicano anche ai piani pendenti, senza necessità di rinnovare gli atti già compiuti; le norme che incidono sullo status del ricorrente, come la definizione di consumatore, non operano retroattivamente. Il giudice ha inoltre escluso una nuova comunicazione ai creditori dopo modifiche del piano che non ne peggioravano la posizione. Rilevanza: è il riferimento diretto per chi ha una procedura nata prima del 28 settembre 2024 e si vede contestare il regime applicabile.
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Presidio normativo: art. 8 del d.l. 29 novembre 2024, n. 178. Interpretazione autentica dell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024: l’applicazione delle nuove disposizioni alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti anteriori. Rilevanza: toglie al creditore l’argomento del “ricominciare da capo”.
Contro la mossa sulla qualifica di consumatore
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Cass. n. 22699 del 26 luglio 2023. Richiamata in dottrina in tema di debiti promiscui e accesso agli strumenti di composizione. Rilevanza: quando il debitore ha debiti in parte personali e in parte legati a un’attività, il creditore può contestare l’accesso alla ristrutturazione del consumatore; questo precedente è uno dei riferimenti da esaminare per impostare la difesa.
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Cass. n. 742/2020. Il fideiussore che si è obbligato per fini estranei all’attività dell’impresa garantita può essere considerato consumatore. Rilevanza: il creditore che sostiene che la garanzia prestata per la società di un familiare escluda la qualifica di consumatore trova in questo precedente un limite; la definizione dell’art. 2, lett. e), CCII, precisata dal correttivo, include anche il socio che agisce per fini estranei all’attività.
Contro la mossa sulla convenienza e sul merito creditizio
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Cass. Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Pronuncia in un procedimento ancora regolato dalla L. 3/2012, sul rapporto tra verifica del merito creditizio e contestazione della convenienza. Rilevanza: la regola per cui il finanziatore che ha concesso credito senza la dovuta prudenza vede limitata la propria possibilità di opporsi è oggi nell’art. 69, comma 2, CCII; il precedente aiuta a leggerla in continuità.
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Presidio normativo: artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, CCII. L’OCC deve indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio rispetto al reddito disponibile, con il parametro minimo dell’assegno sociale moltiplicato per la scala ISEE; il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento non può contestare la convenienza in sede di omologa. Rilevanza: è il paletto che più spesso cambia la convenienza della finanziaria.
Contro la mossa sul credito garantito
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Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Pronuncia di legittimità sulla moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII. Rilevanza: è un riferimento recente sulla norma ritoccata dal correttivo, da considerare ogni volta che il piano dilaziona il pagamento dei creditori privilegiati, ipotecari o pignoratizi.
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Tribunale di Cremona, sentenza n. 12/2025 (già citata), sul trattamento dei privilegiati e del mutuo. Il giudice ha ricondotto il pagamento del privilegiato falcidiato entro i due anni, ha valutato la falcidia più conveniente per quel creditore rispetto alle alternative e ha consentito la prosecuzione del mutuo fondiario secondo l’ammortamento originario per salvaguardare la casa di abitazione. Rilevanza: mostra in concreto come i commi 4 e 5 dell’art. 67 si traducono in un calendario di pagamenti omologabile.
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Presidio normativo: art. 67, comma 3, CCII. La falcidia e la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione sono espressamente ammesse. Rilevanza: neutralizza la tesi dell’intangibilità della trattenuta.
Contro la mossa sulla revoca dell’omologa
- Presidio normativo: artt. 71, comma 5, e 72, commi 2, 4 e 6, CCII. Prima della revoca per esecuzione non corretta il giudice assegna un termine per gli atti necessari; la revoca per inadempimento o inattuabilità richiede che il piano non sia modificabile; la domanda non può essere proposta oltre sei mesi dal deposito della relazione finale; i diritti dei terzi di buona fede restano salvi. Rilevanza: delimita nel tempo e nei presupposti l’arma più insidiosa del creditore paziente.
Contro la mossa sulla liquidazione e sull’esdebitazione
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Presidio normativo: art. 268, comma 3, CCII. Liquidazione chiesta dal creditore contro una persona fisica: non si apre se l’OCC attesta l’impossibilità di acquisire attivo, con eccezione entro la prima udienza e termine massimo di sessanta giorni per l’attestazione. Rilevanza: rende antieconomica l’istanza contro il consumatore privo di patrimonio.
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Presidio normativo: artt. 282 e 283 CCII. Esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura, con osservazioni dei creditori entro quindici giorni e reclamo entro trenta; esdebitazione dell’incapiente con periodo di osservazione di tre anni dal decreto e azioni dei creditori solo dopo l’informativa autorizzata dal giudice. Rilevanza: fissa la durata massima della “coda” del rischio per il debitore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, con un metodo che parte sempre dalla stessa domanda: che cosa conviene, adesso, al tuo creditore? Ecco gli strumenti concreti con cui lavoriamo.
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Ricostruiamo le mosse già fatte dal creditore. Esaminiamo precetti, pignoramenti, ipoteche giudiziali, cessioni del credito e comunicazioni ricevute, per capire in quale fase della partita ti trovi e quali scadenze sono già in corso.
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Verifichiamo il regime applicabile alla tua procedura. Se la domanda è nata prima del 28 settembre 2024, distinguiamo le norme del correttivo che si applicano subito da quelle che incidono sullo status, alla luce dell’art. 56, comma 4, e dell’art. 8 del d.l. 178/2024.
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Costruiamo una domanda che non lascia scoperti i fianchi. Raccogliamo e ordiniamo la documentazione dell’art. 67, comma 2, con particolare attenzione agli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, spiegando ciascuno prima che lo faccia il creditore.
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Prepariamo l’istanza di misure protettive. Indichiamo una per una le esecuzioni pendenti e motiviamo perché ciascuna pregiudica la fattibilità del piano, chiedendo al giudice sospensione e divieto di nuove azioni ai sensi dell’art. 70, comma 4.
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Mettiamo a disposizione dell’OCC i dati sul merito creditizio. Ricostruiamo per ogni finanziamento il reddito disponibile al momento dell’erogazione e gli impegni già esistenti, così che la relazione dell’art. 68, comma 3, possa dire con precisione se il finanziatore ha agito con prudenza.
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Redigiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria. Credito per credito, con valori di mercato, costi e tempi di una vendita forzata, per rendere solida l’omologa ai sensi dell’art. 70, comma 7, e calibrare la moratoria dell’art. 67, comma 4.
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Presidiamo le scadenze che il creditore deve rispettare. Teniamo il calendario dei trenta giorni per la comunicazione, dei venti per le osservazioni, dei dieci per la relazione dell’OCC, dei termini di reclamo e dei sei mesi per la revoca.
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Rispondiamo alle osservazioni dei creditori. Prepariamo le repliche da far valere quando l’OCC sente il debitore ai sensi dell’art. 70, comma 6, e valutiamo eventuali modifiche mirate del piano.
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Difendiamo il consumatore dall’istanza di liquidazione controllata. Attiviamo subito l’OCC per l’attestazione dell’art. 268, comma 3, e prepariamo l’eccezione da sollevare entro la prima udienza.
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Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta. Individuiamo le finestre descritte in questo articolo e proponiamo accordi, saldi e stralcio o piani di rientro quando l’alternativa per il creditore è diventata peggiore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita di sovraindebitamento pesano soprattutto due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo, i suoi tempi e il modo in cui valuta documenti, meritevolezza e merito creditizio: è lì che si decide gran parte dell’esito. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: se il creditore impugna l’omologa, chiede la revoca o porta la questione davanti alla Corte di Cassazione, è lo stesso difensore, con la stessa linea, a seguire ogni passaggio.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato: il confronto con l’alternativa liquidatoria, la sostenibilità delle rate, la verifica del reddito disponibile sono calcoli prima ancora che argomenti giuridici. Non promettiamo risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più solida che il tuo caso consente.
Chiusura
Il correttivo D.Lgs. 136/2024 non ha regalato nulla né al consumatore né ai creditori: ha cambiato le regole del gioco, rendendo più netti i termini, più precisi i presupposti della revoca, più selettivo l’accesso alla liquidazione controllata contro le persone fisiche e più breve, tre anni, la coda dell’esdebitazione dell’incapiente. Chi conosce queste regole può prevedere le mosse della banca o della finanziaria e anticiparle. Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa partita: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il percorso della ristrutturazione dei debiti del consumatore; come avvocato cassazionista può seguire il caso, con la stessa linea, fino all’ultimo grado di giudizio, se il creditore decide di portarlo lì.
📩 Non lasciare al creditore la prossima mossa: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.
