Le Misure Protettive Bloccano I Pignoramenti Durante La Composizione Negoziata?

Chi guida un’impresa in difficoltà e sente parlare di composizione negoziata della crisi di solito si fa una domanda sola: se chiedo le misure protettive, il pignoramento sul conto si ferma? E l’asta del capannone? La risposta breve è “sì, ma non come molti immaginano”. L’art. 18 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dal giorno della pubblicazione dell’istanza. Detta così, sembra una porta blindata. Nella pratica, però, la porta ha cardini, spiragli e serrature che la legge non descrive. Sono stati i tribunali a stabilire che cosa accade alle somme già bloccate presso la banca, se un creditore ipotecario può essere escluso, se l’ordinanza di assegnazione già emessa resta in piedi, se i termini di prescrizione si fermano davvero.

Su questo tema, più che in altri, conta ciò che dicono i giudici più della lettera della legge. La composizione negoziata è uno strumento giovane, nato con il D.L. 118/2021 e poi trasferito nel CCII, ritoccato più volte fino al correttivo del D.Lgs. 136/2024. La Corte di cassazione, almeno per quanto emerge dalle fonti consultate per questo approfondimento, non si è ancora pronunciata in modo specifico sul rapporto tra art. 18 ed esecuzioni individuali. Il diritto vivente è fatto di decreti di merito, raccolti nei massimari e nelle rassegne. Questa analisi ti consegna le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per la tua impresa e per i tuoi beni.

Perché ne scrive proprio lo Studio Monardo? Perché la composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto indipendente, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, dalla piattaforma telematica alla conferma delle misure davanti al tribunale. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che permette di seguire i contenziosi sull’esecuzione che nascono intorno alle misure protettive fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il quadro normativo in breve: cosa dice l’art. 18 CCII

Prima di entrare nelle decisioni, serve sapere su quale testo i giudici hanno lavorato. L’art. 18 CCII, nella versione vigente (aggiornata dal D.Lgs. 136/2024, che ne ha modificato i commi 1, 3 e 5 e ha introdotto il comma 5-bis), si articola in pochi passaggi essenziali.

Comma 1 – la richiesta. L’imprenditore può chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con un’istanza successiva. Le misure possono riguardare tutti i creditori, ma anche soltanto alcune iniziative, alcuni creditori o alcune categorie di creditori. Sono esclusi per legge i diritti di credito dei lavoratori. L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto.

Comma 2 – la trasparenza. L’imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sulle misure esecutive o cautelari già in corso nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi pendenti.

Comma 3 – il cuore della protezione. Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Le prescrizioni restano sospese. La norma precisa anche che non sono inibiti i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare fornitori e creditori, e non è obbligata a sospendere i versamenti.

Comma 4 – il divieto di liquidazione giudiziale. Fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale revochi le misure.

Commi 5 e 5-bis – le banche. Banche e intermediari finanziari non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto della richiesta di misure; possono sospendere l’adempimento solo fino alla conferma. Dopo la conferma non possono mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo dimostrare che dipende da esigenze di vigilanza prudenziale.

Accanto all’art. 18 opera l’art. 19 CCII, che disciplina il procedimento davanti al tribunale: l’imprenditore deve chiedere, entro un termine molto breve, la conferma delle misure; il giudice le conferma, le modifica o le revoca, fissandone la durata, entro un tetto massimo complessivo che la dottrina indica in 240 giorni. Lo stesso art. 19 consente di chiedere anche misure cautelari su misura, che non sono automatiche e vanno motivate.

Un’avvertenza che i giudici hanno ribadito spesso: le misure protettive non sono una misura “in sé”. Producono effetti solo se vengono chieste, pubblicate e poi confermate nei tempi. Senza richiesta, la sola apertura della composizione negoziata non ferma nulla.

E se l’impresa è “sotto soglia”? Il rinvio “in quanto compatibili”

C’è poi un capitolo che riguarda migliaia di piccoli imprenditori: l’impresa minore, cioè quella che, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se più breve), presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII).

Per queste imprese c’è l’art. 25-quater CCII. Il comma 1 consente all’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, di chiedere la nomina dell’esperto quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Il comma 2 prevede che l’istanza vada presentata al segretario generale della camera di commercio della sede legale, con i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h): manca quindi la lettera b), cioè il progetto di piano di risanamento. Il comma 5 rinvia alle regole generali, compresi gli artt. 18 e 19, “in quanto compatibili”.

Quell’inciso cambia la lettura di tutta la giurisprudenza che vedremo. Le pronunce sulle misure protettive riguardano quasi sempre imprese sopra soglia: per l’impresa minore valgono solo nella misura in cui sono compatibili con la sua procedura. Tre esempi concreti di possibile attrito:

  • il divieto di sentenza di liquidazione giudiziale (art. 18, comma 4) non ha senso per un’impresa che alla liquidazione giudiziale non è soggetta; resta da capire se e come possa operare rispetto alla liquidazione controllata chiesta da un creditore, e su questo punto nelle fonti consultate non si trovano pronunce;
  • la conferma delle misure richiede, secondo l’impostazione generale, una valutazione prospettica del risanamento; ma l’impresa minore non è obbligata a depositare il progetto di piano, e alcuni commentatori (EC News) segnalano un problema di compatibilità con la documentazione finanziaria di breve periodo richiesta per la conferma;
  • il comma 1 dell’art. 25-quater parla solo di squilibrio che rende “probabile” crisi o insolvenza, mentre la disciplina generale dell’art. 12 si estende anche alla crisi e all’insolvenza in atto: se l’impresa minore già insolvente possa accedere è una questione aperta, che incide a monte sulla possibilità stessa di ottenere protezione.

Nelle fonti consultate non risultano pronunce sulle misure protettive chieste da imprese sotto soglia. Quello che segue va quindi applicato all’impresa minore con prudenza, un principio alla volta.

L’orientamento consolidato: la protezione sospende, non cancella

Se c’è un punto su cui i tribunali convergono, è questo: le misure protettive congelano l’esecuzione nello stato in cui si trova, ma non la cancellano e non restituiscono ciò che il creditore ha già vincolato. È il punto di partenza di ogni ragionamento sui pignoramenti.

Trib. Milano, 26 gennaio 2022: il vincolo sulle somme resta

La vicenda è tipica: un’impresa con un pignoramento presso terzi sui conti correnti chiede le misure protettive. Il Tribunale di Milano, nel decreto riportato da diritto.it (articolo di Mandico e Capaldo del 9 settembre 2025), ha chiarito che la sospensione del pignoramento presso terzi lascia intatto il vincolo: le somme restano indisponibili presso il terzo, sia quelle già accantonate sia quelle che sopraggiungono, fino alla cessazione della misura. La sospensione opera in automatico, ma non retroagisce.

Il principio, calato nella pratica, significa che la banca non può consegnare le somme al creditore, ma non può neppure restituirle a te. Il conto resta “fotografato” al momento del pignoramento, e il vincolo può estendersi anche alle somme che affluiscono dopo, se la dichiarazione del terzo le ricomprende. Se speravi di tornare a usare quella liquidità grazie alle misure protettive, devi saperlo in anticipo: la protezione ti difende dal colpo successivo, non ripara quello già subito.

Trib. Padova, 20 luglio 2022: il terzo resta custode, l’esperto non è un curatore

Il Tribunale di Padova ha affrontato un profilo diverso: chi gestisce le somme bloccate durante le trattative? La misura protettiva non libera le somme già vincolate; gli obblighi di custodia del terzo pignorato restano, e l’esperto non può disporre di quel denaro perché non è equiparabile a un commissario giudiziale o a un curatore. La sospensione impedisce soltanto che l’esecuzione arrivi alla decisione finale sulla destinazione delle somme.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione, non aspettarti che l’esperto “sblocchi” il conto per pagare stipendi o fornitori. L’esperto facilita le trattative, non amministra il tuo patrimonio. Le somme ferme presso la banca diventano, semmai, una leva negoziale: possono essere destinate, d’accordo con il creditore procedente, a una transazione o al piano. Ma serve un accordo, non un provvedimento dell’esperto.

Trib. Arezzo, 9 agosto 2024: l’esecuzione va in “quiescenza”

L’orientamento si è consolidato nel senso indicato dal Tribunale di Arezzo: l’improseguibilità prodotta dalle misure protettive equivale a una quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione. La procedura non va avanti, ma neppure si estingue.

Calato nella pratica, il principio ha due facce. Quella buona: durante la protezione il giudice dell’esecuzione non può fissare la vendita, non può assegnare le somme, non può compiere atti che portino a soddisfare il creditore. Quella da non dimenticare: se le trattative falliscono e le misure cessano, il creditore riprende l’esecuzione dal punto in cui era rimasta, senza dover ricominciare. I mesi di protezione sono un tempo prezioso, non un azzeramento.

Trib. Milano, 5 agosto 2022: chi decide se l’esecuzione viola le misure

C’è poi una questione di competenza che pesa moltissimo nella pratica. Il Tribunale di Milano, nella massima raccolta dal massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (5ª edizione, maggio 2026), ha affermato che le contestazioni sull’avvio o sulla prosecuzione di un’esecuzione in violazione delle misure spettano al giudice dell’esecuzione: il provvedimento emesso nel procedimento di conferma non ha di per sé efficacia dentro il processo esecutivo.

Il principio, calato nella pratica, significa che ottenere la conferma delle misure non basta: bisogna depositarla nel fascicolo dell’esecuzione e, se il creditore procede ugualmente, sollevare la questione davanti al giudice dell’esecuzione, con gli strumenti propri del processo esecutivo. Il decreto di conferma è il titolo della tua difesa, ma la difesa si combatte nel fascicolo del pignoramento.

Trib. Brescia, 2 dicembre 2021: da quando scatta la protezione

Ultimo tassello del quadro stabile: il momento iniziale. Per il Tribunale di Brescia le misure producono effetti dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese, coerentemente con il testo dell’art. 18, comma 3. Tutto ciò che il creditore compie prima di quel giorno resta valido; tutto ciò che compie dopo, se rientra nel perimetro delle misure, è precluso.

Per te significa che il giorno della pubblicazione è una data da segnare, documentare e comunicare subito ai giudici delle esecuzioni pendenti: è quella la linea di confine tra atti esecutivi efficaci e atti inibiti.

Prima questione aperta: cosa succede alle somme già pignorate e all’assegnazione?

La questione

“Ho un pignoramento sul conto e uno presso un cliente che mi deve 60.000 euro. Se ottengo le misure protettive, quelle somme tornano a me? E se il giudice ha già emesso l’ordinanza di assegnazione, il creditore incassa lo stesso?” È la domanda che quasi ogni imprenditore pone al primo incontro, ed è anche quella su cui le risposte sono più delicate.

Cosa hanno deciso i giudici

La linea prevalente è netta sul primo profilo. Oltre a Trib. Milano 26 gennaio 2022 e Trib. Padova 20 luglio 2022 già visti, il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, ha escluso che il giudice possa ordinare ai terzi pignorati di liberare i conti e di ripristinare le somme già vincolate: la sospensione dell’esecuzione opera ex nunc, secondo lo schema dell’art. 626 c.p.c., e non travolge gli effetti già prodotti dal pignoramento. Chi chiedeva, in via cautelare, la “restituzione” della liquidità bloccata si è visto rispondere che questo risultato va oltre ciò che la tutela può dare.

Sul secondo profilo, l’ordinanza di assegnazione già emessa, la situazione è meno lineare. Nella lettura tradizionale, una volta pronunciata l’assegnazione il processo esecutivo presso terzi si è concluso: il creditore diventa titolare del diritto di riscuotere dal terzo, e non c’è più una “esecuzione da proseguire” che la misura possa bloccare. Questa impostazione si accorda con l’efficacia solo pro futuro affermata dai tribunali di Milano e Padova. Nei commenti professionali pubblicati nel 2026 si fa però strada la tesi opposta: l’assegnazione darebbe al creditore solo una legittimazione all’incasso, senza una perdita definitiva del patrimonio del debitore, e le misure dovrebbero poterne sospendere gli effetti, con accantonamento delle somme su un conto vincolato, per evitare soddisfazioni individuali in contrasto con il risanamento. Si tratta, allo stato, di una posizione minoritaria che non trova ancora un orientamento consolidato.

Per completezza va ricordato un dato di confronto. Nelle procedure di sovraindebitamento del consumatore, l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di sospendere le procedure esecutive che possono pregiudicare la fattibilità del piano e di adottare altre misure idonee a conservare il patrimonio. Il Tribunale di Benevento, decreto 10 luglio 2026 (proc. n. 87-1/2026 R.G.V.G.), su quella base ha sospeso un’esecuzione immobiliare e l’efficacia di un’ordinanza di assegnazione sullo stipendio, ordinando al datore di lavoro di interrompere i prelievi. È un regime diverso, con un giudice che pronuncia misure a contenuto specifico: non va trasferito automaticamente alla composizione negoziata, dove l’effetto è legale e il controllo del tribunale arriva dopo.

Se c’è contrasto

Il contrasto riguarda solo l’assegnazione già pronunciata. Sulle somme pignorate ma non ancora assegnate non c’è contrasto: restano vincolate e nessuno può disporne. L’assunzione prudenziale è considerare l’assegnazione già emessa come fuori dalla portata dell’art. 18, e trattare la tesi estensiva come un argomento da spendere, non come un risultato su cui pianificare la cassa.

Cosa significa per te

Il tempo è tutto. Se il pignoramento presso terzi è stato notificato ma l’udienza per l’assegnazione non si è ancora tenuta, la pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure prima di quell’udienza è ciò che impedisce al creditore di incassare. Pochi giorni di ritardo possono fare la differenza tra somme congelate (e negoziabili) e somme perse a favore di un singolo creditore. Le somme congelate, del resto, non sono denaro perduto: restano nel patrimonio e possono diventare la base di un accordo con il creditore procedente, che spesso preferisce una soluzione concordata e certa a un’esecuzione sospesa per mesi.

C’è un secondo aspetto: le somme vincolate pesano sulla continuità aziendale, perché la liquidità bloccata non può essere usata. Chi chiede le misure deve quindi costruire il piano finanziario delle trattative sapendo che quelle somme non saranno disponibili, salvo accordo. Proprio qui serve un professionista che conosca la composizione negoziata dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e può quindi coordinare la richiesta delle misure con la difesa nei singoli fascicoli esecutivi.

Seconda questione aperta: misure per tutti o solo per alcuni creditori? E chi resta fuori?

La questione

“Ho dieci creditori, ma solo due mi hanno pignorato. Devo chiedere le misure contro tutti? Posso escludere la banca con cui sto già trattando? E i dipendenti, che mi hanno notificato decreti ingiuntivi per gli stipendi arretrati, possono procedere?” Qui entrano in gioco le misure selettive, i crediti esclusi e la tutela dei rapporti in corso.

Cosa hanno deciso i giudici

Il dibattito sulla portata soggettiva delle misure è stato acceso nei primi mesi di applicazione. Il Tribunale di Roma, 3 febbraio 2022, ha ritenuto inammissibile una richiesta generica “erga omnes”: i creditori destinatari vanno individuati dal ricorrente. Nella stessa linea il Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022, secondo cui le misure possono riguardare solo creditori specificamente individuati. Il Tribunale di Milano, 24 febbraio 2022, ha precisato che le misure devono riguardare i creditori in grado di avviare iniziative lesive del patrimonio.

L’orientamento prevalente si è però assestato su una posizione più aperta. Il Tribunale di Padova (25 febbraio 2022 e 3 giugno 2022), il Tribunale di Bergamo (5 aprile 2022) e il Tribunale di Salerno (10 maggio 2022) hanno ammesso misure rivolte a tutti i creditori, purché funzionali alle trattative e senza pregiudizi sproporzionati. Il Tribunale di Torino, 17 ottobre 2023, ha affermato che spetta all’imprenditore scegliere l’estensione soggettiva della protezione, mentre lo stesso Tribunale di Torino, 23 febbraio 2022, ha ritenuto possibile escludere dalle misure una singola procedura esecutiva. Il Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022, ha ammesso una conferma selettiva, limitata ai pignoramenti sui conti correnti che bloccavano l’operatività dell’impresa. Il Tribunale di Catania, 14 giugno 2022, ha richiesto una motivazione adeguata della scelta selettiva, precisando che la sospensione dei pagamenti verso enti pubblici non è una misura protettiva.

Il D.Lgs. 136/2024 ha recepito questo assetto: oggi il comma 1 dell’art. 18 prevede espressamente che le misure possano riguardare tutti i creditori oppure soltanto determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori.

Sui crediti esclusi, la legge è chiara per i lavoratori: i loro diritti di credito restano fuori dalle misure protettive. Ma attenzione a non confondere il piano esecutivo con quello concorsuale. La Corte d’appello di Potenza, 27 dicembre 2022, ha affermato che il divieto di dichiarare il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale) opera anche se l’istanza è proposta da un lavoratore. Il lavoratore può quindi agire esecutivamente, ma non può ottenere l’apertura della procedura liquidatoria finché le misure sono in vigore.

Infine la tutela del contesto operativo. Il Tribunale di Asti, 3 marzo 2022, ha ammesso l’inibitoria dello sfratto, anche se il locatore era un soggetto terzo, perché l’immobile era la sede dell’attività. Sul fronte bancario, il Tribunale di Monza, 10 dicembre 2025 (R.G. n. 7003/2025), ha tracciato un confine: le misure cautelari, a differenza delle protettive, sono selettive e richiedono un piano coerente, ma non possono riscrivere il contenuto dei contratti; la sospensione delle rate di mutuo è materia di trattativa con le banche, non di imposizione giudiziale. La domanda, rivolta a destinatari generici, è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata per mancanza di un pericolo attuale.

Se c’è contrasto

Il contrasto delle prime pronunce sulla protezione “per tutti” è oggi superato dal testo del comma 1. Resta un margine di valutazione sulla proporzionalità: il giudice può confermare le misure solo verso alcuni creditori o limitarne la durata per singole categorie, come ha fatto il Tribunale di Bologna, 23 settembre 2025. L’assunzione prudenziale è chiedere misure mirate e motivate, indicando per ciascun creditore o procedura perché la sua iniziativa minaccia le trattative, invece di affidarsi a una richiesta generale non argomentata.

Cosa significa per te

Una richiesta selettiva ben motivata resiste meglio alla verifica del giudice e lascia aperte le relazioni con i creditori che non stanno aggredendo il patrimonio. Se hai una banca disposta a trattare, escluderla dalle misure può essere un segnale di buona fede. Se invece un fornitore ha appena iniziato un pignoramento sui conti, la protezione va chiesta proprio contro quella iniziativa. Per i dipendenti, sappi che potranno proseguire le esecuzioni individuali: conviene inserirli nella pianificazione di cassa del periodo di trattativa, perché le loro azioni non si fermano.

Terza questione aperta: ipoteche, prelazioni, prescrizione e decadenze

La questione

“Un creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo e minaccia di iscrivere ipoteca giudiziale sul capannone. Può farlo durante le trattative? E se ha già iscritto ipoteca poco prima, posso farla cancellare? E i termini di prescrizione dei miei crediti verso clienti, e dei crediti dei creditori verso di me, che fine fanno?”

Cosa hanno deciso i giudici

Sul divieto di nuove prelazioni la risposta è automatica. Il Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023, ha affermato che dal giorno della pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, senza bisogno di un provvedimento ad hoc. È un effetto che discende direttamente dalla legge, oggi dall’art. 18, comma 3.

Diverso è il destino delle garanzie iscritte prima. Il Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022, ha respinto la domanda di accertare l’inefficacia di un’ipoteca giudiziale, escludendo anche un’applicazione analogica dell’art. 168 della vecchia legge fallimentare, che nel concordato preventivo rendeva inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori. E il Tribunale di Milano, 4 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta cautelare di ordinare la cancellazione di un’ipoteca: la cancellazione è un effetto irreversibile, incompatibile con la natura provvisoria della tutela cautelare.

Sulla prescrizione la legge è esplicita: dal giorno della pubblicazione le prescrizioni restano sospese. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce che abbiano chiarito due punti pratici: se la sospensione operi solo verso i creditori interessati dalle misure (quando sono selettive) e come si coordini con le decadenze processuali dei creditori. Sulla durata, invece, ci sono indicazioni utili. Il Tribunale di Brescia, 5 agosto 2022, e il Tribunale di Torino, 22 agosto 2022, hanno escluso che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) si applichi alla durata delle misure protettive: i giorni di agosto si contano. Il Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025, ha precisato che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, e non per un periodo fisso di 120 giorni.

Se c’è contrasto

Sulle ipoteche non c’è contrasto: nessun automatismo di inefficacia per quelle iscritte prima della pubblicazione. Sulla prescrizione il contrasto non è emerso perché mancano pronunce. L’assunzione prudenziale, per il creditore, è non contare sulla sospensione della prescrizione se non è certo di rientrare tra i destinatari delle misure; per il debitore, è non contare sulla maturazione di prescrizioni durante le trattative. Quanto alle decadenze, il testo e la loro sorte vanno verificati caso per caso sul fascicolo, perché nelle fonti consultate non esiste una lettura giurisprudenziale consolidata.

Cosa significa per te

Se un creditore ha in mano un decreto ingiuntivo e non ha ancora iscritto ipoteca, la pubblicazione tempestiva dell’istanza con richiesta di misure gli impedisce di farlo senza il tuo consenso. Se l’ipoteca è già iscritta, la composizione negoziata non la cancella: diventa materia di trattativa, magari in cambio di un pagamento parziale o di una riduzione della garanzia. Sul fronte dell’esecuzione immobiliare, l’art. 18 blocca la prosecuzione dell’esecuzione (niente vendita, niente aggiudicazione dopo la pubblicazione), ma lascia in piedi il pignoramento trascritto e l’ipoteca: tornano operativi se le trattative falliscono.

La pronuncia più recente e rilevante: Trib. Milano, 4 luglio 2025

Tra le decisioni raccolte nel massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia, quella del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025 è la più utile per chi ha pignoramenti in corso, perché affronta in un solo provvedimento i tre nodi che interessano di più: somme pignorate, ipoteche e confini della tutela cautelare.

Il contesto. L’impresa, già protetta, chiedeva al tribunale di andare oltre la semplice sospensione: ordinare ai terzi pignorati di liberare i conti e ripristinare la disponibilità delle somme, e disporre la cancellazione di un’ipoteca. L’idea era semplice: se le esecuzioni non possono proseguire, che senso ha tenere vincolata la liquidità che serve per la continuità?

La motivazione, in linguaggio piano. Il tribunale ha risposto che la sospensione, anche quando è prodotta dalle misure protettive, funziona come la sospensione ordinaria del processo esecutivo: blocca gli atti futuri, ma non cancella quelli già compiuti. Il pignoramento ha già prodotto il suo effetto tipico, cioè il vincolo sulle somme. Ordinare al terzo di rimetterle a disposizione del debitore significherebbe eliminare quell’effetto, cosa che la sospensione non può fare. Quanto all’ipoteca, la cancellazione è un risultato definitivo: una volta cancellata, la garanzia non torna. Una misura cautelare, che per natura è provvisoria e serve a conservare la situazione in attesa dell’esito, non può produrre un effetto irreversibile.

Cosa cambia rispetto a prima. Nei primi anni c’era chi leggeva le misure protettive come uno “scudo totale”, capace di restituire all’impresa il controllo dell’intero patrimonio. La decisione milanese, in linea con le pronunce di Padova (20 luglio 2022) e Milano (26 gennaio 2022), chiude questa strada in modo esplicito. La protezione serve a conservare la situazione, non a migliorarla a danno dei creditori che hanno già agito. Questo sposta il baricentro sulla tempestività: chi aspetta che il pignoramento abbia già bloccato i conti prima di attivarsi ottiene una protezione meno utile.

Il dibattito che si apre. La decisione si colloca nel filone, molto vivo tra il 2024 e il 2026, sul rapporto tra misure protettive e misure cautelari. Il saggio di Massimo Montanari pubblicato su Judicium il 18 aprile 2026 censisce oltre venti decreti di merito sul tema, tra cui Trib. Milano 22 novembre 2023 (le cautele non possono avere un contenuto sovrapponibile alle protettive per eludere il termine massimo), Trib. Padova 9 dicembre 2024 (cautelari ammesse anche dopo la scadenza delle protettive per conservarne gli effetti) e, più di recente, Trib. Torino 7 novembre 2025, Trib. Vicenza 2 gennaio 2026 e Trib. Brescia 7 gennaio 2026. Lo stesso saggio ricorda che il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, aveva sottoposto la questione alla Cassazione con rinvio pregiudiziale, dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza: la parola della Suprema Corte, quindi, ancora manca. Nel frattempo il Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ammesso misure cautelari oltre i 240 giorni, fino a dodici mesi complessivi, se non ledono la posizione dei creditori.

Per te, la lezione è doppia: chiedi le misure presto e, se servono tutele specifiche (per esempio contro un singolo creditore particolarmente aggressivo), costruisci una domanda cautelare mirata, con prove del pericolo concreto, senza chiedere al giudice effetti che non può dare.

I principi applicati ai casi reali

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia. Non descrivono casi seguiti dallo Studio: servono a vedere come i principi giurisprudenziali si traducono in date e numeri.

Ipotesi 1 – Pignoramento presso terzi sul conto e presso un cliente

Situazione: un’impresa di installazioni ha un debito di 47.316,40 € verso un fornitore. Il fornitore notifica giovedì 12 febbraio 2026 un pignoramento presso terzi alla banca e a un cliente dell’impresa; l’udienza è fissata per giovedì 9 aprile 2026. La banca dichiara un saldo vincolato di 21.842,15 €; il cliente dichiara di dovere 18.900,00 € per fatture in scadenza.

Sviluppo: l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive, insieme all’accettazione dell’esperto, viene pubblicata nel registro delle imprese martedì 3 marzo 2026, e l’imprenditore chiede subito la conferma.

Esito alla luce delle pronunce viste: dal 3 marzo il fornitore non può proseguire l’esecuzione (art. 18, comma 3; Trib. Brescia 2 dicembre 2021 sul momento iniziale). All’udienza del 9 aprile il giudice dell’esecuzione, informato della pubblicazione e del decreto di conferma, non può assegnare le somme: la procedura entra in quiescenza (Trib. Arezzo 9 agosto 2024). Però i 21.842,15 € restano vincolati presso la banca, e i 18.900,00 € dovuti dal cliente restano vincolati presso di lui fino alla cessazione delle misure (Trib. Milano 26 gennaio 2022; Trib. Milano 4 luglio 2025). Se la pubblicazione fosse avvenuta dopo il 9 aprile, a ordinanza di assegnazione già emessa, il fornitore avrebbe potuto riscuotere, salvo la tesi estensiva minoritaria. Conclusione pratica: un mese di anticipo ha conservato 40.742,15 € nel patrimonio dell’impresa, utilizzabili come base per una transazione.

Ipotesi 2 – Esecuzione immobiliare e ipoteca giudiziale

Situazione: una società di trasporti ha un capannone gravato da ipoteca volontaria della banca. La banca ha avviato un’esecuzione immobiliare; la vendita è fissata per martedì 21 aprile 2026. Un secondo creditore, con decreto ingiuntivo esecutivo per 63.208,77 €, prepara l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sviluppo: la pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure verso entrambi i creditori avviene lunedì 30 marzo 2026. Il secondo creditore presenta la nota di iscrizione giovedì 2 aprile 2026.

Esito: dal 30 marzo la banca non può proseguire l’esecuzione; il giudice dell’esecuzione, informato, non può procedere alla vendita del 21 aprile (Trib. Milano 5 agosto 2022 sul ruolo del giudice dell’esecuzione). Il pignoramento trascritto e l’ipoteca volontaria restano però validi. Il secondo creditore, dal 30 marzo, non può acquisire una prelazione non concordata (Trib. Ivrea 17 febbraio 2023): l’iscrizione del 2 aprile è in contrasto con il divieto dell’art. 18, comma 3, e la sua sorte andrà fatta valere nelle sedi competenti. Se invece l’ipoteca fosse stata iscritta il 27 marzo, prima della pubblicazione, nessuna inefficacia automatica (Trib. Bergamo 24 febbraio 2022) né cancellazione cautelare (Trib. Milano 4 luglio 2025): sarebbe diventata oggetto di trattativa.

Ipotesi 3 – Misure selettive, prescrizione e impresa minore

Situazione: una ditta individuale artigiana con attivo di 214.000 €, ricavi di 176.500 € e debiti per 338.900 € negli ultimi tre esercizi (quindi impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) presenta l’istanza al segretario generale della camera di commercio ai sensi dell’art. 25-quater, chiedendo misure solo verso un fornitore che ha pignorato il conto e verso una società di leasing. La pubblicazione avviene lunedì 2 marzo 2026. Un altro fornitore, non destinatario delle misure, ha un credito il cui termine di prescrizione scadrebbe venerdì 15 maggio 2026.

Sviluppo: le misure cessano venerdì 28 agosto 2026 con la chiusura delle trattative, dopo 178 giorni, cioè entro il tetto complessivo; i giorni di agosto si contano perché la sospensione feriale non si applica alla durata delle misure (Trib. Brescia 5 agosto 2022; Trib. Torino 22 agosto 2022).

Esito: per i due creditori destinatari, l’esecuzione è sospesa. Per il fornitore escluso, il nodo è la prescrizione: se si ritiene che la sospensione operi verso tutti, al 2 marzo mancavano 73 giorni alla scadenza, che riprenderebbero a decorrere dal 28 agosto, con nuova scadenza lunedì 9 novembre 2026; se si ritiene che operi solo verso i creditori interessati dalle misure, il termine sarebbe scaduto il 15 maggio. In assenza di pronunce, il fornitore prudente interrompe la prescrizione con un atto formale prima del 15 maggio. Sul versante dell’impresa minore, il ragionamento sulle misure vale solo se compatibile: il tribunale valuterà la conferma senza un progetto di piano, e il divieto di liquidazione giudiziale non ha qui un oggetto, perché la ditta vi è comunque sottratta.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Due avvertenze di metodo. La prima: si tratta quasi esclusivamente di decreti di merito, molti dei quali raccolti nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia (5ª edizione, maggio 2026) e privi di numero di ruolo nelle fonti; li citiamo con tribunale e data, come vengono riportati. La seconda: nelle fonti consultate non compaiono pronunce di Cassazione specifiche sull’art. 18 CCII in rapporto alle esecuzioni individuali; il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi del 2024 è stato dichiarato inammissibile. Sono escluse dalla tabella le decisioni che nelle fonti risultano datate in giorni festivi e prive di numero, per le quali non è stato possibile verificare gli estremi. Le pronunce del 2022 sono ancora riferite in parte al D.L. 118/2021: i principi sono stati richiamati perché il testo vigente dell’art. 18 li ha in larga parte recepiti.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Trib. Brescia, 2/12/2021 Momento iniziale Effetti dalla pubblicazione congiunta di istanza e accettazione La data di pubblicazione traccia il confine
Trib. Milano, 17/1/2022 Conferma selettiva Ammessa per pignoramenti sui conti che bloccano l’operatività Protezione mirata sui conti
Trib. Milano, 26/1/2022 Pignoramento presso terzi Il vincolo sulle somme resta, anche su quelle successive Niente “sblocco” del conto
Trib. Roma, 3/2/2022 Destinatari Richiesta generica erga omnes inammissibile Individuare i creditori
Trib. Torino, 23/2/2022 Selettività Si può escludere una singola esecuzione Misure su misura
Trib. Bergamo, 24/2/2022 Destinatari e ipoteca Solo creditori individuati; nessuna inefficacia dell’ipoteca giudiziale anteriore Le ipoteche anteriori restano
Trib. Milano, 24/2/2022 Destinatari Misure verso chi può ledere il patrimonio Motivare la scelta
Trib. Padova, 25/2/2022 e 3/6/2022; Trib. Bergamo, 5/4/2022; Trib. Salerno, 10/5/2022 Misure per tutti Ammesse se funzionali e proporzionate Erga omnes possibile
Trib. Asti, 3/3/2022 Sfratto Inibitoria dello sfratto della sede operativa Tutela della continuità
Trib. Catania, 14/6/2022 Selettività Serve motivazione; sospendere pagamenti pubblici non è misura protettiva Limiti dell’istituto
Trib. Padova, 20/7/2022 Somme vincolate Il terzo resta custode, l’esperto non dispone Accordo, non provvedimento
Trib. Milano, 5/8/2022 Competenza Le violazioni si fanno valere davanti al giudice dell’esecuzione Depositare il decreto nel fascicolo
Trib. Brescia, 5/8/2022; Trib. Torino, 22/8/2022 Durata Niente sospensione feriale sulla durata Agosto si conta
App. Potenza, 27/12/2022 Crediti dei lavoratori Divieto di fallimento anche su istanza del lavoratore Esecuzione sì, procedura liquidatoria no
Trib. Ivrea, 17/2/2023 Prelazioni Divieto automatico di prelazioni non concordate Blocca nuove ipoteche
App. Firenze, 21/3/2023 Presupposto Senza richiesta di misure nessun blocco della liquidazione giudiziale Le misure vanno chieste
Trib. Torino, 17/10/2023 Estensione La scelta dei destinatari spetta all’imprenditore Strategia del debitore
Trib. Milano, 22/11/2023 Cautelari Non sovrapponibili alle protettive Niente elusione del termine
Trib. Arezzo, 9/8/2024 Natura della sospensione L’esecuzione entra in quiescenza, non si estingue Si riprende dal punto lasciato
Trib. Padova, 9/12/2024 Cautelari Ammesse dopo la scadenza delle protettive Conservare gli effetti
Trib. Milano, 4/7/2025 Somme e ipoteche Sospensione ex nunc; niente cancellazione cautelare di ipoteca Agire presto
Trib. Bologna, 23/9/2025 Durata per categorie Il giudice può limitare nel tempo la protezione Proporzionalità
Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 Durata del divieto Fino alla fine delle trattative, non 120 giorni fissi Divieto di liquidazione giudiziale
Trib. Lanciano, 17/10/2025 Cautelari Possibili fino a 12 mesi complessivi Tutela prolungata
Trib. Monza, 10/12/2025 (R.G. 7003/2025) Banche Il giudice non può imporre la sospensione dei mutui Trattare con le banche
Trib. Benevento, 10/7/2026 (proc. 87-1/2026 R.G.V.G.) Confronto: consumatore Sospese esecuzione immobiliare e assegnazione ex art. 70 c. 4 Regime diverso, non trasferibile

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni si possono estrarre alcuni principi pratici, validi per l’impresa sopra soglia e da applicare con cautela, “in quanto compatibili”, all’impresa minore.

  • Le misure protettive vanno chieste espressamente e pubblicate: senza richiesta, la composizione negoziata non ferma né i pignoramenti né la liquidazione giudiziale.
  • Il giorno della pubblicazione di istanza e accettazione dell’esperto è la linea di confine: gli atti esecutivi successivi sono preclusi, quelli anteriori restano.
  • La sospensione opera ex nunc: le somme già pignorate restano vincolate presso il terzo e non tornano nella disponibilità dell’impresa.
  • L’esecuzione sospesa non si estingue: se le trattative falliscono, riprende dal punto in cui si era fermata.
  • Il decreto di conferma va portato nel fascicolo dell’esecuzione: è davanti al giudice dell’esecuzione che si contesta la prosecuzione illegittima.
  • Prima dell’ordinanza di assegnazione la protezione impedisce l’incasso; dopo, l’orientamento prevalente la considera fuori portata.
  • Le misure possono essere generali o selettive, ma vanno motivate creditore per creditore in termini di funzionalità e proporzionalità.
  • I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure, ma neppure i lavoratori possono ottenere la liquidazione giudiziale durante la protezione.
  • Dalla pubblicazione nessun creditore può iscrivere nuove ipoteche non concordate; le ipoteche già iscritte restano e diventano materia di trattativa.
  • La prescrizione è sospesa dalla legge, ma la sua estensione rispetto ai creditori esclusi da misure selettive non è chiarita: i creditori prudenti la interrompono comunque.
  • La sospensione feriale non allunga la durata delle misure: i giorni di agosto si contano.
  • Le misure cautelari possono integrare la protezione, ma non possono riscrivere i contratti né produrre effetti irreversibili.
  • Per l’impresa minore ogni principio va verificato alla luce dell’art. 25-quater: istanza senza progetto di piano, rinvio agli artt. 18 e 19 solo “in quanto compatibili”, nessuna pronuncia specifica.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ottengo le misure protettive, la banca mi restituisce i soldi pignorati sul conto?
No. Secondo Trib. Milano 4 luglio 2025, Trib. Milano 26 gennaio 2022 e Trib. Padova 20 luglio 2022, la sospensione non libera le somme già vincolate: restano presso la banca, che ne è custode. Possono essere sbloccate solo con un accordo con il creditore procedente o alla fine della procedura esecutiva.

L’asta del mio immobile già fissata si ferma?
Se la pubblicazione dell’istanza con misure che riguardano il creditore procedente avviene prima della vendita, l’esecuzione non può proseguire e la vendita non può tenersi. Ma serve un passaggio attivo: informare il giudice dell’esecuzione e depositare il decreto di conferma, perché è lui a decidere se l’esecuzione viola le misure (Trib. Milano 5 agosto 2022). Il pignoramento resta trascritto e l’esecuzione riparte se le trattative falliscono (Trib. Arezzo 9 agosto 2024).

Posso escludere dalle misure la banca con cui sto trattando bene?
Sì. Il comma 1 dell’art. 18 vigente ammette misure verso singoli creditori o categorie, e già Trib. Torino 17 ottobre 2023 e Trib. Torino 23 febbraio 2022 riconoscevano all’imprenditore questa scelta. Una protezione mirata, ben motivata, è spesso più solida di una richiesta indistinta (Trib. Catania 14 giugno 2022).

Un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale una settimana prima che chiedessi le misure: posso farla cancellare?
Non con la composizione negoziata. Trib. Bergamo 24 febbraio 2022 ha escluso l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale anteriore, e Trib. Milano 4 luglio 2025 ha negato la cancellazione in via cautelare. L’ipoteca diventa oggetto di trattativa. Se invece l’iscrizione avviene dopo la pubblicazione, contrasta con il divieto di acquisire prelazioni non concordate (Trib. Ivrea 17 febbraio 2023).

Ho un’impresa sotto soglia: valgono le stesse regole?
Solo in parte. L’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”, e le pronunce viste riguardano imprese sopra soglia. Il blocco delle esecuzioni e il divieto di nuove prelazioni sono, in linea di principio, compatibili; il divieto di liquidazione giudiziale non ha oggetto, e la conferma delle misure senza progetto di piano è un terreno ancora inesplorato dai giudici.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli orientamenti analizzati hanno valore solo se vengono applicati al fascicolo concreto, con le date giuste e gli atti giusti. Ecco cosa facciamo, concretamente, quando un’impresa con pignoramenti in corso valuta la composizione negoziata.

  1. Ricostruiamo la mappa delle esecuzioni pendenti: per ogni pignoramento presso terzi, immobiliare o mobiliare annotiamo data di notifica, udienze, stato (prima o dopo l’assegnazione, prima o dopo la vendita) e importi vincolati, per sapere che cosa la protezione può ancora salvare.
  2. Calcoliamo la finestra utile: confrontiamo le date delle udienze di assegnazione e delle vendite con i tempi di pubblicazione dell’istanza, perché la protezione tardiva vale molto meno.
  3. Selezioniamo i destinatari delle misure: individuiamo creditori, iniziative e categorie contro cui chiedere la protezione e quelli da escludere, motivando funzionalità e proporzionalità secondo gli orientamenti dei tribunali.
  4. Prepariamo la dichiarazione sulle misure esecutive e cautelari da inserire nella piattaforma telematica ai sensi dell’art. 18, comma 2, verificando che sia completa e coerente con gli atti dei fascicoli.
  5. Curiamo il ricorso per la conferma entro il termine dell’art. 19 e gli adempimenti verso esperto e creditori, perché un vizio di notifica o un deposito tardivo può far cadere la protezione.
  6. Depositiamo il decreto nei fascicoli esecutivi e, se un creditore prosegue, solleviamo la questione davanti al giudice dell’esecuzione con gli strumenti del processo esecutivo.
  7. Verifichiamo le ipoteche e le prelazioni: controlliamo le date delle iscrizioni rispetto alla pubblicazione e contestiamo le prelazioni acquisite in violazione del divieto.
  8. Valutiamo misure cautelari mirate quando la protezione tipica non basta, costruendo la prova del pericolo concreto e chiedendo solo ciò che il giudice può dare.
  9. Analizziamo la posizione dell’impresa minore: verifichiamo le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, e la compatibilità delle misure con la procedura dell’art. 25-quater, pianificando l’alternativa (concordato minore, liquidazione controllata) se le trattative non vanno a buon fine.
  10. Impugniamo e difendiamo i provvedimenti sulle misure e sulle esecuzioni nei gradi successivi, mantenendo la stessa linea dall’istanza iniziale fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista è la leva decisiva su questo tema: gli orientamenti visti sono quasi tutti di merito, e la loro tenuta si gioca nei reclami e, quando si aprirà la strada, davanti alla Suprema Corte. Lo stesso difensore che imposta la richiesta delle misure può seguire il contenzioso esecutivo fino all’ultimo grado, con una strategia unica e senza passaggi di consegne. La qualifica di Esperto Negoziatore, a sua volta, consente di leggere la procedura con gli occhi di chi la conduce, mentre l’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario OCC è preziosa quando l’impresa è sotto soglia e la composizione negoziata deve dialogare con il concordato minore o la liquidazione controllata.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati gestiscono esecuzioni, ricorsi e impugnazioni, i commercialisti costruiscono il piano finanziario delle trattative e verificano la sostenibilità della continuità con le somme che restano vincolate.

Chiusura

La risposta alla domanda del titolo, alla luce della giurisprudenza, è questa: le misure protettive bloccano i pignoramenti, ma solo da quel giorno in avanti, solo verso i creditori interessati e solo se vengono chieste, pubblicate e confermate nei tempi. Non restituiscono le somme già vincolate, non cancellano le ipoteche anteriori, non fermano i crediti dei lavoratori e, per l’impresa minore, valgono nei limiti della compatibilità. Chi conosce questi confini li usa a proprio vantaggio; chi li ignora rischia di arrivare tardi.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con competenze precise e verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce la composizione negoziata dall’interno, ed è avvocato cassazionista, quindi può difendere nel processo esecutivo e fino all’ultimo grado gli effetti delle misure. Per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di coordinare la composizione con gli strumenti del sovraindebitamento.

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