Le Cartelle Esattoriali Vengono Cancellate Con La Liquidazione Controllata?

Le cartelle esattoriali non spariscono il giorno in cui si apre la liquidazione controllata: si fermano, entrano nel concorso con gli altri debiti e, alla fine, la parte rimasta insoddisfatta può diventare inesigibile grazie all’esdebitazione. Ma tra l’apertura e la liberazione definitiva c’è un percorso in cui chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sbaglia spesso, e a volte sbaglia caro.

L’esperienza insegna che la domanda “le cartelle vengono cancellate?” nasconde quasi sempre un equivoco. Molti immaginano un colpo di spugna immediato; altri, al contrario, sono convinti che il Fisco resti fuori dalla procedura e continui a pretendere tutto. Nessuna delle due idee è corretta. La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024) coinvolge anche i crediti iscritti a ruolo: l’Agente della riscossione deve presentare la sua domanda al liquidatore come ogni altro creditore, viene collocato secondo i privilegi che la legge gli riconosce, non può più pignorare i beni compresi nella procedura e, a chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura, subisce l’effetto dell’esdebitazione sulla parte non pagata, con alcune eccezioni precise.

Il punto che sfugge quasi sempre è che il risultato finale dipende da come ci si comporta lungo la strada. Gli errori che vediamo ripetersi sono soprattutto sei:

  1. Continuare a pagare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (rate, dilazioni, rottamazione) dopo l’apertura della procedura.
  2. Presentare la domanda senza aver controllato l’estratto di ruolo e la situazione debitoria completa.
  3. Credere che l’esdebitazione cancelli ogni cartella, comprese multe e sanzioni autonome.
  4. Lasciare che i pignoramenti presso terzi in corso continuino a funzionare su stipendio, pensione o conto.
  5. Dimenticare fermi amministrativi e ipoteche esattoriali, convinti che cadano da soli.
  6. Ignorare le nuove cartelle notificate dopo l’apertura, senza distinguere i debiti anteriori da quelli successivi.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la liquidazione controllata con debiti tributari sta all’incrocio di due materie: la procedura di sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e la riscossione tributaria, che lo Studio presidia attraverso lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. Leggere un estratto di ruolo, distinguere un’imposta da una sanzione e capire quale privilegio spetta a ciascuna voce sono attività che richiedono entrambe le competenze contemporaneamente.

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Errore n. 1 – Continuare a pagare l’Agente della riscossione dopo l’apertura

L’errore

La sentenza di apertura della liquidazione controllata è stata pubblicata da qualche settimana. Il debitore aveva in corso una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure un piano di definizione agevolata, e per paura di “decadere” continua a versare le rate puntualmente, magari attingendo dalla parte di stipendio che il giudice gli ha lasciato per vivere. Pensa di fare la cosa giusta: in fondo è un debito, e pagarlo sembra un gesto di correttezza.

Perché è un errore

Con l’apertura della liquidazione controllata il patrimonio del debitore, salvo ciò che la legge esclude (art. 268, comma 4, CCII: crediti impignorabili, la parte di stipendio o pensione necessaria al mantenimento nei limiti fissati dal giudice, i beni del fondo patrimoniale salvo l’art. 170 c.c., le cose non pignorabili), viene destinato al soddisfacimento di tutti i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il principio che regge la procedura è la parità di trattamento tra creditori dello stesso grado. L’art. 270, comma 5, CCII rinvia, tra le altre, alle regole degli artt. 143, 150 e 151 dettate per la liquidazione giudiziale: in particolare, dall’apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, e ogni credito deve essere accertato nelle forme del concorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in altre parole, non ha più titolo per ricevere pagamenti “fuori” dalla procedura per i debiti anteriori: il suo credito sarà accertato nello stato passivo e soddisfatto con i riparti del liquidatore.

Un pagamento effettuato con denaro che appartiene alla procedura (per esempio la quota di stipendio eccedente il mantenimento, che il liquidatore deve acquisire) sottrae risorse agli altri creditori e altera la graduatoria. Un pagamento effettuato con la quota che resta al debitore non è, in sé, vietato, ma è quasi sempre un pagamento inutile: quel debito, se resterà insoddisfatto, sarà travolto dall’esdebitazione, salvo le eccezioni di cui parleremo.

Le conseguenze

Le conseguenze sono di due tipi. La prima è economica: il debitore spende somme che gli servivano per vivere su un debito che, in tutto o in parte, sarebbe diventato inesigibile. La seconda è procedurale: se le somme provengono da beni o redditi acquisiti alla liquidazione, il liquidatore può chiederne la restituzione all’ente che le ha ricevute e, nei casi peggiori, il comportamento del debitore viene letto come un atto in contrasto con gli obblighi di collaborazione. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 31/2025 del 16 gennaio 2025 (pubblicata il 21 gennaio 2025) di apertura di una liquidazione controllata, ha espressamente stabilito che dalla data della sentenza devono cessare tutte le trattenute dovute a pignoramenti o cessioni precedenti e che le somme indicate dal liquidatore vanno versate sul conto della procedura: un ordine che non lascia spazio a pagamenti paralleli. Pagare l’Agente della riscossione con denaro della procedura significa creare un credito di restituzione verso l’ente e una possibile contestazione sulla collaborazione del debitore, proprio nel momento in cui si costruisce la strada verso l’esdebitazione.

C’è poi il caso della rottamazione. Chi aveva aderito a una definizione agevolata e smette di pagare dopo l’apertura vedrà, di regola, la decadenza dal beneficio. Ma la decadenza, in un contesto concorsuale, ha un peso diverso da quello che avrebbe fuori: il credito dell’Agente sarà comunque insinuato e trattato secondo il suo grado, e la parte non soddisfatta seguirà la sorte dell’esdebitazione. Continuare a pagare per “salvare” la rottamazione, sottraendo risorse al mantenimento familiare o, peggio, alla massa, è una scelta che va fatta solo dopo un calcolo preciso, mai per istinto.

Cosa fare invece

Il giorno stesso in cui si ha notizia della sentenza di apertura, occorre sospendere qualunque pagamento spontaneo verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti anteriori, revocare gli addebiti automatici delle rate (domiciliazioni bancarie, RID, pagamenti programmati) e comunicare al liquidatore l’elenco completo delle dilazioni e delle definizioni agevolate in corso. La regola operativa è semplice: per i debiti anteriori all’apertura, da quel momento si parla con l’Agente della riscossione soltanto attraverso il liquidatore e lo stato passivo. Se il debitore ritiene che proseguire una definizione agevolata possa essere vantaggioso (per esempio perché il debito residuo è minimo e la procedura si chiuderà a breve), la decisione va presa con il liquidatore e, se necessario, sottoposta al giudice delegato, documentando da quale fonte provengono le somme.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il deposito della domanda di liquidazione sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268, comma 5, CCII). Ora, gran parte dei crediti erariali gode di privilegio: per quelle voci gli interessi continuano a correre, nei limiti fissati dal codice civile. Questo significa che, sui debiti fiscali privilegiati, ogni mese di procedura incide sull’importo finale che il liquidatore dovrà riconoscere, ed è un motivo in più per non disperdere risorse in pagamenti individuali che non rispettano la graduatoria: ogni euro deve andare dove la legge lo colloca, non dove la paura spinge a mandarlo.

Errore n. 2 – Presentare la domanda senza controllare l’estratto di ruolo

L’errore

Il debitore conosce “a memoria” i suoi debiti con il Fisco: ricorda due o tre cartelle importanti, l’IRPEF di qualche anno fa, l’IVA della vecchia partita IVA chiusa. Consegna all’OCC una lista ricostruita a mente e qualche cartella trovata in un cassetto. Non scarica la situazione debitoria aggiornata dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non verifica se il Comune riscuote con un proprio concessionario o con ingiunzioni fiscali, non controlla le contravvenzioni stradali iscritte a ruolo.

Perché è un errore

La liquidazione controllata è una procedura che vive sulla completezza delle informazioni. La relazione dell’OCC, che accompagna la domanda e deve valutare completezza e attendibilità della documentazione, è un requisito di ammissibilità: lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 28576/2025 della Prima Sezione. Se l’elenco dei creditori è lacunoso, la relazione nasce zoppa. Inoltre, l’apertura della liquidazione su domanda del debitore persona fisica richiede che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire (art. 268, comma 3, CCII): un’attestazione costruita su un passivo sottostimato rischia di essere smentita dai numeri reali appena i creditori presentano le loro domande.

C’è anche una ragione legata all’esdebitazione. L’art. 278, comma 2, CCII stabilisce che, per i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Tradotto: il creditore dimenticato non viene cancellato del tutto, ma conserva il diritto a ricevere quella percentuale. E se il creditore dimenticato è un ente con un privilegio di grado alto, la percentuale può essere tutt’altro che trascurabile.

Le conseguenze

L’estratto di ruolo, o meglio il prospetto della situazione debitoria che l’Agenzia rilascia, contiene informazioni che nessuna memoria può sostituire: numero di ogni cartella, ente creditore, anno di riferimento, natura della somma (imposta, sanzione, interessi, oneri di riscossione), eventuali sgravi, rateazioni e definizioni agevolate in corso o decadute. Senza quel documento, il debitore non può sapere quali somme sono tributi esdebitabili e quali sono sanzioni autonome che resteranno in piedi, né quale privilegio l’Agente rivendicherà.

Un esempio concreto viene dalla prassi: in un progetto di stato passivo di una liquidazione controllata del Tribunale di Genova del 2025, il credito dell’Agente della riscossione di circa 14.800 euro è stato ammesso suddiviso in sei voci privilegiate di gradi diversi (richiamando gli artt. 2752, 2758 e 2749 c.c. e i numeri 7, 18 e 20 dell’art. 2778 c.c.) per circa 5.500 euro, mentre il resto, oltre 9.300 euro, è stato collocato in chirografo. Nello stesso progetto, una domanda del Comune per contravvenzioni è stata ritenuta irrituale perché inviata a un indirizzo diverso dalla PEC indicata, e piccole voci (spese di notifica, un’imposta già pagata) sono state escluse. Questo mostra quanto la composizione del debito fiscale sia articolata e quanto conti saperla leggere prima, non dopo. Chi presenta la domanda senza estratto di ruolo arriva allo stato passivo senza strumenti per controllare ciò che l’Agente chiede, e rischia di vedersi riconoscere privilegi su voci che andrebbero contestate.

Cosa fare invece

Prima di depositare la domanda, scaricare dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione la situazione debitoria completa e aggiornata; richiedere, se necessario, copia delle cartelle e delle relate di notifica; verificare presso il Comune di residenza (e quelli di residenza precedente) se esistono ingiunzioni o avvisi gestiti da altri soggetti; consultare il cassetto fiscale per gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo; controllare INPS e casse professionali per i contributi. L’elenco dei creditori deve nascere dai documenti degli enti, non dai ricordi del debitore. Una volta raccolti i dati, è utile una tabella che separi, per ogni cartella, tributo, sanzioni, interessi e oneri: sarà la base per verificare la domanda di insinuazione dell’Agente e per prevedere cosa resterà dopo l’esdebitazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Dal 2021 l’estratto di ruolo non è più autonomamente impugnabile, salvo i casi specifici previsti dalla legge in cui il contribuente dimostri un pregiudizio concreto (l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973 elenca, tra gli altri, il pregiudizio nella partecipazione a una procedura di appalto o nei rapporti con la pubblica amministrazione). Molti ne deducono che l’estratto sia inutile. È vero il contrario: nella liquidazione controllata l’estratto non serve per fare causa, ma per fare i conti. Ed è lo strumento con cui il liquidatore e il debitore possono individuare cartelle prescritte, mai notificate o già sgravate, da segnalare in sede di osservazioni al progetto di stato passivo (art. 273 CCII: quindici giorni per le osservazioni).

C’è infine un aspetto che riguarda direttamente i privilegi. Il credito dell’Agente della riscossione non è un blocco unico: ogni partita del ruolo porta con sé la causa di prelazione dell’ente per cui si riscuote. Le imposte dirette, l’IVA e i tributi locali godono di privilegi generali o speciali previsti dal codice civile (in particolare dall’art. 2752 c.c.), con un ordine di grado fissato dall’art. 2778 c.c.; gli interessi seguono il credito principale nei limiti dell’art. 2749 c.c.; altre voci, come parte degli oneri e delle spese, possono finire in chirografo. Nel progetto genovese ricordato sopra, quasi due terzi del credito dell’Agente erano chirografari: un dato che, in una procedura con poco attivo, cambia radicalmente quanto l’Agente incasserà e quanto resterà da esdebitare. Verificare la collocazione di ogni voce non è un esercizio teorico: un privilegio riconosciuto per errore a una sanzione o a un onere sottrae denaro ai creditori di grado inferiore, e per il debitore significa una procedura che soddisfa meno debiti di quanti potrebbe. Il momento per farlo è uno solo: le osservazioni al progetto di stato passivo. Dopo, salvo il reclamo nei termini brevi, la collocazione si consolida.

Un’ultima avvertenza, spesso trascurata. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è l’unico soggetto che può vantare crediti tributari: l’Agenzia delle Entrate, con i propri avvisi esecutivi non ancora affidati alla riscossione, può presentare domanda direttamente, come è accaduto nello stesso progetto di stato passivo, dove la Direzione provinciale si è insinuata autonomamente per imposte, sanzioni e interessi in via privilegiata. Chi controlla solo l’estratto di ruolo e non il cassetto fiscale rischia di non vedere questa seconda fila di creditori, che arriva al concorso per una strada diversa ma con gli stessi effetti.

Errore n. 3 – Credere che l’esdebitazione cancelli ogni cartella

L’errore

Il debitore ha ottenuto l’apertura della liquidazione e sa che dopo tre anni potrà chiedere l’esdebitazione. Si convince che, a quel punto, tutto ciò che è iscritto a ruolo sparirà: IRPEF, IVA, bollo auto, ma anche le multe stradali accumulate, la sanzione amministrativa dell’Ispettorato del lavoro, la pena pecuniaria di un vecchio decreto penale. Smette di occuparsene, convinto che il problema si chiuderà da solo.

Perché è un errore

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione controllata (art. 278, comma 1, CCII). Per le persone fisiche opera di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ma deve essere dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro quindici giorni (art. 282, comma 1, CCII). Opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280, se il debitore non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344 e se non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2).

I debiti tributari, in sé, sono esdebitabili: nel CCII non c’è una regola che sottragga imposte e tasse all’effetto liberatorio. Ma l’art. 278, comma 7, CCII esclude espressamente due categorie: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Si noti: nel testo vigente il comma 7 contiene solo le lettere a) e b); non esiste una lettera c) dedicata ai debiti fiscali, e chi la cita sta probabilmente confondendo il testo con altre discipline o con versioni superate.

Le conseguenze

La distinzione decisiva è tra sanzione accessoria e sanzione autonoma. La sanzione tributaria irrogata per l’omesso versamento dell’IRPEF è accessoria a quel tributo: se il tributo viene esdebitato, cade anche la sanzione collegata. La multa per eccesso di velocità iscritta a ruolo dal Comune, invece, non accede a nessun debito: è una sanzione amministrativa pecuniaria autonoma, e resta esigibile dopo l’esdebitazione. Lo stesso vale per le pene pecuniarie (multe e ammende) derivanti da condanne penali e per le sanzioni amministrative non tributarie che non siano collegate a un debito principale estinto.

La conseguenza più grave è scoprire, a esdebitazione ottenuta, che una parte rilevante delle cartelle continua a essere perfettamente riscuotibile, con l’Agente che riprende le azioni esecutive su redditi e beni futuri. Chi aveva quindici cartelle di multe stradali, per esempio, si ritroverà esattamente con quelle quindici cartelle, maggiorate degli accessori.

Ci sono poi altri limiti. L’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6): se il debito fiscale era solidale con un ex socio o con un coobbligato, l’Agente potrà rivolgersi a lui. E non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282, comma 2-bis).

Cosa fare invece

Fin dalla preparazione della domanda, classificare ogni cartella in tre gruppi: tributi e relative sanzioni accessorie (esdebitabili); sanzioni amministrative autonome e pene pecuniarie (non esdebitabili); somme di dubbia natura da approfondire. Per le voci non esdebitabili serve un piano separato: verificare la prescrizione, contestare i vizi di notifica, valutare se pagarle o rateizzarle con la quota di reddito lasciata al debitore, senza illudersi che la procedura le assorba. Chi è nella liquidazione da tempo può comunque fare questa verifica oggi, con l’estratto di ruolo e l’aiuto del liquidatore.

Sul piano procedurale, va ricordato che il decreto sull’esdebitazione è reclamabile entro trenta giorni (art. 282, comma 3, CCII); sulla successiva ricorribilità per cassazione la giurisprudenza di legittimità non è uniforme, come segnalano l’ordinanza della Prima Sezione n. 30108 del 14 novembre 2025 e la pronuncia n. 13228 del 7 maggio 2026, che hanno dato soluzioni divergenti. È un motivo in più per curare la fase del reclamo, senza contare su un terzo grado che potrebbe non essere disponibile.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sanzione “accessoria a debiti estinti” non coincide sempre con quella scritta sulla stessa cartella. Una cartella può contenere sia tributi sia sanzioni per violazioni formali (per esempio l’omessa presentazione di una dichiarazione con imposta zero): in quel caso la sanzione non accede a nessun tributo esdebitato e, secondo una lettura rigorosa del comma 7, rischia di restare in piedi. Per questo la classificazione va fatta per singola partita del ruolo, non per cartella. E per chi aveva un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, attenzione al diritto transitorio: la Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 14835 del 3 giugno 2025, ha chiarito che all’istanza di esdebitazione presentata dopo quella data da un soggetto fallito prima si applica la legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non richiama le procedure di esdebitazione.

Errore n. 4 – Lasciare che i pignoramenti presso terzi continuino a funzionare

L’errore

Da mesi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trattiene un quinto dello stipendio direttamente presso il datore di lavoro, con l’ordine di pagamento previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Si apre la liquidazione controllata, ma nessuno avvisa l’ufficio paghe. Il datore continua a trattenere e a versare all’Agente per tre, quattro, cinque mesi. Lo stesso accade con il conto corrente su cui la banca ha accantonato le somme.

Perché è un errore

Il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione è un’esecuzione forzata a tutti gli effetti, anche se si svolge fuori dal tribunale. La Cassazione, con la sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017, ha descritto l’ordine dell’art. 72-bis come un procedimento interamente stragiudiziale, che si completa con il pagamento del terzo, e ha ricondotto l’opposizione del debitore all’opposizione agli atti esecutivi (artt. 617 e 618 c.p.c.); in precedenza la sentenza n. 21258 del 20 ottobre 2016 aveva affermato che a quell’opposizione si applica l’art. 617, comma 2, con il passaggio obbligato alla fase di merito. Più di recente il Tribunale di Monza, con l’ordinanza n. 6038 del 10 dicembre 2024, ha confermato che il vincolo di custodia della banca si estende anche alle somme accreditate dopo la notifica e fino al pagamento.

Proprio perché è un’esecuzione, il pignoramento presso terzi cade sotto il divieto dell’art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5: dall’apertura della liquidazione nessuna azione esecutiva individuale può essere proseguita sui beni compresi nella procedura. E la quota di stipendio eccedente il mantenimento è, per l’appunto, un bene acquisito alla liquidazione.

Le conseguenze

Il Tribunale di Milano, nella già citata sentenza n. 31/2025, ha affermato che dalla data di apertura il pignoramento presso terzi è inopponibile alla procedura, in applicazione della parità di trattamento dei creditori, e che vi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo al creditore procedente dopo l’ordinanza di assegnazione, che resta soggetto al concorso. La stessa sentenza richiama la Cassazione n. 19947 del 10 agosto 2017, secondo cui l’assegnazione del credito pignorato opera come una cessione pro solvendo, che estingue il debito solo con l’effettivo pagamento: finché il terzo non ha pagato, il creditore assegnatario non è ancora soddisfatto e il credito ricade nella procedura.

Ogni trattenuta versata all’Agente dopo l’apertura è un pagamento che il liquidatore dovrà recuperare, con tempi e attività che rallentano la procedura e sottraggono risorse ai riparti. Per il debitore, poi, c’è un danno diretto: se il datore trattiene sia la quota per il pignoramento sia la quota da versare alla procedura, lo stipendio effettivamente disponibile scende sotto la soglia che il giudice ha considerato necessaria per il mantenimento.

Cosa fare invece

Appena pubblicata la sentenza, il debitore deve consegnare al liquidatore l’elenco di tutti i terzi pignorati (datore di lavoro, ente pensionistico, banche, eventuali conduttori che pagano canoni) con copia degli atti di pignoramento. Il liquidatore comunica senza ritardo ai terzi l’apertura della procedura, la cessazione di ogni trattenuta per pignoramenti o cessioni precedenti e l’importo da versare sul conto della procedura: è esattamente lo schema indicato dal Tribunale di Milano. Il debitore non deve aspettare che il liquidatore scopra da solo il pignoramento: deve segnalarlo lui, e verificare sulla prima busta paga utile che la trattenuta verso l’Agente sia cessata.

In questa fase lo Studio Monardo, grazie all’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, ricostruisce con il liquidatore la mappa dei pignoramenti in corso e prepara le comunicazioni ai terzi, perché nessuna trattenuta sfugga al concorso.

Se invece le trattenute sono proseguite, occorre quantificarle mese per mese dalla data della sentenza e chiedere al liquidatore di attivarsi per il recupero presso l’Agente, documentando le date dei pagamenti del terzo.

Il dettaglio che pochi conoscono

La sentenza di apertura del Tribunale di Milano estende l’ordine di cessazione anche alle cessioni del quinto, richiamando l’orientamento di legittimità (Cass. n. 551 del 17 gennaio 2012 e n. 17590 del 31 maggio 2005) secondo cui la cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura concorsuale finché il credito non è sorto, perché fino a quel momento il contratto ha efficacia solo obbligatoria. Il dettaglio interessa chi ha sia un pignoramento dell’Agente sia una cessione del quinto: con l’apertura si fermano entrambi, e il datore di lavoro deve ricevere istruzioni chiare su entrambe le trattenute, altrimenti rischia di sospenderne una sola.

Errore n. 5 – Dimenticare fermi amministrativi e ipoteche esattoriali

L’errore

Il debitore ha un’auto con fermo amministrativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e una casa, o una quota di casa, con ipoteca esattoriale iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973. Pensa che con la liquidazione controllata, o al più tardi con l’esdebitazione, quei vincoli si dissolvano automaticamente. Non chiede nulla a nessuno e, anni dopo, scopre di non poter vendere l’auto né rifinanziare l’immobile.

Perché è un errore

Fermo e ipoteca sono misure che la riscossione utilizza a garanzia del credito. Con l’apertura della procedura, l’Agente non può più compiere nuove azioni cautelari o esecutive individuali sui beni compresi nella liquidazione (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5). Ma il vincolo già iscritto nei registri non si cancella da sé: serve un provvedimento o un atto dell’ente che lo rimuova.

Per i beni che il liquidatore vende, la regola è che la vendita avviene nell’ambito della procedura e, una volta incassato il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli: l’ipoteca esattoriale, come ogni altra garanzia, si trasferisce sul ricavato, e l’Agente partecipa alla distribuzione secondo il grado che gli spetta. Per i beni che il liquidatore decide di non liquidare (un’auto di modesto valore, indispensabile per andare al lavoro, che non varrebbe la pena di vendere), le cose sono diverse.

Le conseguenze

Un caso recente lo chiarisce. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 87/2026, secondo quanto riportato dalla rassegna specialistica del 7 aprile 2026, ha affermato che se il veicolo è stato escluso dalla liquidazione per scelta del liquidatore, il giudice delegato non può ordinare la cancellazione del fermo amministrativo: il bene resta fuori dalla procedura e il vincolo resta dov’è. Il debitore che conta sulla cancellazione “di procedura” per un bene che la procedura non vende rischia di tenersi il fermo fino a quando non lo farà rimuovere per altra via.

Sull’ipoteca va tenuto presente un altro aspetto: le spese della procedura e il compenso del gestore incidono in modo diverso sul ricavato dei beni ipotecati. La Cassazione, con la pronuncia della Prima Sezione n. 6865 del 14 marzo 2025, ha affermato che il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Per il debitore questo significa che, se l’Agente ha un’ipoteca sulla casa, la quota del prezzo destinata al creditore ipotecario non viene erosa da quel compenso: un dato che incide sul calcolo di quanto resterà del debito fiscale dopo la vendita.

Cosa fare invece

Per ogni bene vincolato, chiarire subito con il liquidatore se rientra nel programma di liquidazione o se sarà escluso. Se il bene viene venduto, verificare che il decreto di trasferimento o il provvedimento del giudice ordini la cancellazione del fermo o dell’ipoteca. Se il bene viene escluso, programmare la strada per la rimozione del vincolo: dopo il decreto di esdebitazione, il credito garantito dal fermo diventa inesigibile per la parte esdebitata e si può chiedere all’Agente la cancellazione, allegando il decreto; in caso di rifiuto o di silenzio, si valuta l’impugnazione davanti al giudice competente. Il vincolo si rimuove con un atto preciso, chiesto nel momento giusto: non c’è automatismo che lavori al posto del debitore.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il fermo amministrativo su un veicolo strumentale all’attività lavorativa ha una disciplina particolare nella riscossione: il debitore può dimostrare entro un termine che il bene è strumentale all’attività d’impresa o professionale e ottenere che il fermo non venga iscritto. Nella liquidazione controllata questo profilo si intreccia con l’art. 268, comma 4, CCII, che esclude dalla procedura le cose non pignorabili per legge. Prima di accettare che l’auto resti fuori dalla procedura con il fermo addosso, vale la pena verificare se ricorrono le condizioni per sostenere la strumentalità e, quindi, impostare fin da subito la richiesta di rimozione del vincolo.

Errore n. 6 – Ignorare le nuove cartelle notificate dopo l’apertura

L’errore

Sei mesi dopo l’apertura della liquidazione, arriva una cartella. Riguarda l’IRPEF di un anno precedente alla domanda, oppure una TARI vecchia di qualche anno. Il debitore la mette da parte pensando che “tanto ormai c’è la procedura”. Oppure, all’opposto, si spaventa e la paga. In un altro caso la cartella riguarda imposte maturate dopo l’apertura, sui redditi dell’anno in corso, e il debitore la tratta come le altre, convinto che sarà esdebitata.

Perché è un errore

Occorre distinguere. I debiti con causa anteriore all’apertura sono crediti concorsuali: l’ente può farli valere solo nella procedura, presentando la domanda al liquidatore. Il termine per le domande dei creditori è fissato nella sentenza di apertura e non può superare novanta giorni (art. 270, comma 2, lett. d, CCII); la domanda presentata oltre quel termine segue le regole delle domande tardive. La notifica di una cartella per un debito anteriore non apre una nuova possibilità di riscossione individuale: le azioni esecutive sui beni compresi nella procedura restano vietate (art. 150 CCII). Ma la cartella è comunque un atto con effetti propri: se contiene vizi o pretese infondate (tributo non dovuto, decadenza dell’ente, prescrizione), il termine per impugnarla davanti al giudice tributario, sessanta giorni dalla notifica, corre come sempre, e lasciarlo scadere può consolidare la pretesa che poi sarà insinuata al passivo.

I debiti sorti dopo l’apertura, invece, non sono concorsuali: non partecipano ai riparti e non vengono toccati dall’esdebitazione, che riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione (art. 278, comma 1). Le imposte sui redditi prodotti durante la procedura, il bollo auto degli anni successivi, la TARI della casa in cui il debitore continua a vivere restano debiti ordinari, da pagare normalmente.

Le conseguenze

Chi ignora la cartella per un debito anteriore perde la possibilità di contestarne il merito nel termine e si ritrova, nello stato passivo, un credito che avrebbe potuto essere ridotto o eliminato. Chi la paga spontaneamente commette l’errore n. 1. Chi confonde i debiti successivi con quelli anteriori si espone a nuove azioni esecutive, perché per i crediti estranei al concorso la tutela della procedura è molto più limitata. L’errore più costoso è accumulare, durante i tre anni della procedura, nuovi debiti fiscali correnti che nessuna esdebitazione potrà cancellare: si esce dalla liquidazione con un passivo nuovo.

Cosa fare invece

Per ogni cartella che arriva dopo l’apertura, la prima domanda è: a quale periodo si riferisce il debito? Se è anteriore all’apertura, la cartella va trasmessa subito al liquidatore, che verificherà se l’Agente ha presentato o presenterà la domanda di ammissione, e va esaminata nel merito per decidere se impugnarla entro sessanta giorni. Se è posteriore, va pagata o rateizzata con le risorse lasciate al debitore, perché non è coperta dalla procedura. Ogni cartella notificata durante la liquidazione va “datata” prima di essere archiviata: è la data della causa del debito, non quella della notifica, a decidere il suo destino.

Lo stesso vale per la rottamazione: se un provvedimento di legge riapre i termini di una definizione agevolata durante la procedura, la scelta di aderire per debiti anteriori non può essere fatta dal debitore da solo, perché implicherebbe pagamenti individuali fuori dal concorso. Va valutata con il liquidatore, verificando le regole specifiche di ciascuna definizione, che cambiano da una legge all’altra.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il divieto dell’art. 150 riguarda i beni compresi nella procedura. La dottrina che commenta la norma, sul modello dell’art. 51 della vecchia legge fallimentare, osserva che l’improcedibilità non si estende ai beni esclusi dalla liquidazione, nei limiti in cui siano pignorabili. Nella liquidazione controllata del sovraindebitato i beni esclusi sono soprattutto la quota di reddito necessaria al mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b): una quota che il giudice ha fissato proprio perché serve a vivere, e che difficilmente può essere aggredita senza contraddire quel provvedimento. Ma per i creditori successivi all’apertura, e per altri beni esclusi, la questione resta aperta: è uno dei motivi per cui non si deve mai dare per scontato che “durante la procedura nessuno può toccarmi”.

Quanto costa sbagliare: tre simulazioni con le cartelle

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici ma non riferite a casi reali. Servono a rendere visibile, in euro, la differenza tra il comportamento corretto e l’errore. Le percentuali di soddisfacimento dei creditori sono ipotetiche: in ogni procedura dipendono dall’attivo effettivamente realizzato.

Simulazione 1 – La rottamazione pagata dopo l’apertura

Ipotesi: debito residuo verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di 23.740 €, oggetto di definizione agevolata con rate da 1.312 €. Sentenza di apertura della liquidazione controllata pubblicata lunedì 19 ottobre 2026. Il giudice ha lasciato al debitore 1.560 € al mese per il mantenimento della famiglia; la quota eccedente va al liquidatore.

  • Comportamento corretto: il debitore sospende le rate, segnala la definizione agevolata al liquidatore e attende. L’Agente presenta la domanda entro il termine fissato in sentenza: novanta giorni porterebbero a domenica 17 gennaio 2027, quindi il termine utile slitta a lunedì 18 gennaio 2027. Il credito viene ammesso, in parte privilegiato e in parte chirografario. Se ai chirografari, alla fine, va il 6% e ai privilegiati del grado dell’Agente il 30%, l’Agente riceve la sua quota dai riparti e la parte rimasta insoddisfatta diventa inesigibile con l’esdebitazione, che può essere dichiarata decorsi tre anni dall’apertura (venerdì 19 ottobre 2029).
  • Errore: il debitore paga tre rate dopo l’apertura, attingendo dai 1.560 € lasciati alla famiglia: 3 × 1.312 = 3.936 € usciti dal bilancio familiare per un debito che, per la parte non coperta dai riparti, sarebbe stato comunque cancellato. Se poi quelle rate fossero state pagate con somme spettanti alla procedura (per esempio con un rimborso fiscale o una quota di stipendio da versare al liquidatore), il liquidatore dovrebbe attivarsi per recuperarle dall’Agente, con ritardo nei riparti per tutti.

Differenza netta per la famiglia: 3.936 € spesi senza alcun vantaggio, a fronte di un debito destinato a essere esdebitato per la parte residua.

Simulazione 2 – Il pignoramento dello stipendio che nessuno ferma

Ipotesi: stipendio netto di 1.870 €, pignoramento presso il datore di lavoro dell’Agente della riscossione con ordine dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Per stipendi fino a 2.500 € la riscossione trattiene un decimo: 187 € al mese. Sentenza di apertura pubblicata lunedì 2 novembre 2026; l’OCC ha indicato in 310 € al mese la quota eccedente il mantenimento da versare alla procedura.

  • Comportamento corretto: il debitore consegna subito al liquidatore copia dell’ordine di pagamento; il liquidatore comunica al datore di lavoro l’apertura e la cessazione delle trattenute per l’Agente. Da novembre il cedolino mostra una sola trattenuta, 310 € a favore della procedura, e al debitore restano 1.560 €.
  • Errore: nessuno avvisa il datore di lavoro, che continua a trattenere i 187 € per l’Agente nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio e, da dicembre, inizia anche a versare i 310 € alla procedura. Risultato: per tre mesi il debitore riceve 1.870 − 187 − 310 = 1.373 €, cioè 187 € in meno del minimo fissato per la famiglia; l’Agente incassa 4 × 187 = 748 € fuori dal concorso, che il liquidatore dovrà recuperare.

Il danno non è solo il denaro trattenuto: è il tempo per recuperarlo e la tensione sul bilancio familiare proprio nei mesi in cui la procedura dovrebbe garantire stabilità.

Simulazione 3 – L’estratto di ruolo non controllato

Ipotesi: il debitore indica all’OCC debiti fiscali per 31.460 € verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricostruiti a memoria. Non controlla la situazione presso il Comune, che riscuote con un proprio soggetto incaricato: ci sono altri 4.870 €, di cui 2.940 € di TARI degli anni precedenti e 1.930 € di contravvenzioni stradali. Il Comune non riceve la comunicazione della procedura e non presenta domanda.

  • TARI: è un tributo, quindi esdebitabile. Ma il Comune non ha partecipato al concorso: secondo l’art. 278, comma 2, CCII l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Se ai crediti di quel grado è andato il 35%, il Comune conserva il diritto a 2.940 × 35% = 1.029 €, che potrà richiedere dopo la chiusura.
  • Contravvenzioni stradali: sono sanzioni amministrative pecuniarie autonome, escluse dall’esdebitazione dall’art. 278, comma 7, lett. b). Restano dovuti tutti i 1.930 €, maggiorati degli accessori maturati.

Totale che riemerge dopo l’esdebitazione: circa 2.959 €, che il debitore credeva cancellati. Con un controllo preventivo, avrebbe potuto far partecipare il Comune al concorso, verificare la prescrizione delle multe più vecchie e programmare il pagamento di quelle certamente dovute, invece di ritrovarsele davanti a procedura chiusa.

La mappa degli errori: dove si sbaglia e cosa si può recuperare

È qui che molti compromettono la propria posizione: non nel momento della domanda, ma nei mesi successivi, quando la procedura sembra “andare avanti da sola”. La tabella riassume i sei errori, il momento in cui si commettono, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare. La colonna del rimedio indica se, in generale, l’errore è recuperabile del tutto, solo in parte o non più: la risposta concreta dipende sempre dai documenti del caso.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Pagare l’AdER dopo l’apertura Nei primi mesi di procedura, per abitudine o paura della decadenza Denaro sottratto alla famiglia o alla massa; possibile restituzione Parziale: recupero tramite liquidatore se pagato con somme della procedura; nessun recupero se pagato volontariamente con la quota libera
Non controllare l’estratto di ruolo Prima della domanda Elenco creditori incompleto, privilegi non verificati, creditori esclusi dal concorso Parziale: osservazioni al progetto di stato passivo entro 15 giorni; integrazione dell’elenco finché la procedura è aperta
Credere che l’esdebitazione cancelli tutto Durante tutta la procedura Sanzioni autonome e multe ancora esigibili dopo la chiusura Sì, se si agisce prima: verifica di prescrizione e notifiche, piano di pagamento separato
Lasciar correre i pignoramenti presso terzi Subito dopo l’apertura Trattenute versate fuori concorso, reddito familiare sotto la soglia Sì: comunicazione ai terzi e recupero delle somme tramite liquidatore
Ignorare fermi e ipoteche Alla definizione del programma di liquidazione e dopo l’esdebitazione Vincoli che restano sui beni esclusi dalla procedura Sì: cancellazione nella vendita o richiesta all’ente dopo l’esdebitazione
Ignorare le nuove cartelle Durante la procedura Pretese non contestate nei 60 giorni; debiti correnti non esdebitabili Parziale: impugnazione solo se il termine non è scaduto; i debiti successivi vanno comunque pagati

La checklist prima di agire: dodici verifiche sulle cartelle

Questa lista può essere salvata e usata come promemoria, sia da chi sta preparando la domanda sia da chi è già dentro la procedura. Ogni voce è un’azione concreta, da spuntare solo quando è stata fatta davvero.

  • [ ] Scaricare la situazione debitoria completa dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’elenco di tutte le cartelle, gli avvisi e le definizioni agevolate.
  • [ ] Verificare gli altri soggetti della riscossione: Comune attuale e Comuni di residenza precedenti, Regione per il bollo auto, eventuali concessionari locali e ingiunzioni fiscali.
  • [ ] Controllare il cassetto fiscale per avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità non ancora iscritti a ruolo.
  • [ ] Separare per ogni partita tributo, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, annotando se la sanzione è accessoria a un tributo o autonoma.
  • [ ] Marcare le voci non esdebitabili: contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative autonome, pene pecuniarie, debiti per mantenimento.
  • [ ] Verificare date di notifica e prescrizione delle cartelle più vecchie, chiedendo copia delle relate quando mancano.
  • [ ] Elencare tutti i terzi pignorati (datore di lavoro, ente pensionistico, banche, conduttori) con copia degli atti, da consegnare al liquidatore.
  • [ ] Revocare addebiti automatici e domiciliazioni delle rate verso l’Agente il giorno in cui si ha notizia della sentenza di apertura.
  • [ ] Censire fermi e ipoteche con visura al PRA e ipotecaria, e chiedere al liquidatore se ciascun bene rientra nel programma di liquidazione.
  • [ ] Controllare il progetto di stato passivo appena comunicato e preparare eventuali osservazioni entro quindici giorni.
  • [ ] Datare ogni nuova cartella ricevuta dopo l’apertura: anteriore o posteriore? Trasmetterla al liquidatore e decidere entro sessanta giorni se impugnarla.
  • [ ] Annotare la data dei tre anni dall’apertura e preparare per tempo l’istanza di esdebitazione, con l’elenco delle cartelle che resteranno fuori.

Il valore di questa checklist sta nel fatto che ogni voce corrisponde a un errore visto nelle pagine precedenti. Chi la completa prima di depositare la domanda arriva allo stato passivo con il controllo pieno del proprio debito fiscale; chi la completa a procedura aperta può ancora correggere buona parte delle situazioni. L’unica cosa da evitare è rimandare: alcune verifiche, come le osservazioni al progetto di stato passivo o l’impugnazione di una cartella, hanno termini brevi che non aspettano.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi si riconosce in uno degli errori descritti non deve concludere che la procedura sia compromessa. Nella maggior parte dei casi c’è ancora margine, purché si intervenga con ordine. Vediamo quando e come.

Hai pagato l’Agente della riscossione dopo l’apertura? Bisogna anzitutto capire con quali risorse. Se le somme provenivano da beni o redditi acquisiti alla procedura, la via d’uscita è segnalare subito i pagamenti al liquidatore, con le ricevute, perché possa chiederne la restituzione all’Agente e reintegrare la massa: farlo spontaneamente dimostra collaborazione, ed è il contrario dell’immagine che il pagamento poteva suggerire. Se le somme provenivano dalla quota lasciata al debitore, il denaro difficilmente tornerà indietro, ma l’importante è fermarsi ora e non proseguire. In entrambi i casi conviene verificare con il liquidatore come quei pagamenti incidono sulla domanda di insinuazione dell’Agente, che dovrà tenerne conto.

Hai presentato la domanda con un elenco di creditori incompleto? Finché la procedura è aperta, l’elenco può essere integrato: il debitore segnala al liquidatore i creditori omessi, il liquidatore li informa e questi possono presentare domanda, anche tardiva, secondo le regole della procedura. Far entrare nel concorso un creditore dimenticato è quasi sempre conveniente per il debitore, perché la parte non soddisfatta del suo credito verrà poi esdebitata per intero, anziché sopravvivere per la quota che l’art. 278, comma 2, gli riserverebbe. Se il progetto di stato passivo non è ancora esecutivo, si possono presentare osservazioni nei quindici giorni previsti dall’art. 273 CCII; contro il provvedimento sullo stato passivo, il reclamo dell’art. 133 va proposto entro otto giorni, e poi resta il ricorso per cassazione entro trenta.

Hai lasciato correre i pignoramenti presso terzi? È uno degli errori più recuperabili. Le trattenute versate all’Agente dopo l’apertura sono inopponibili alla procedura: il liquidatore può chiederne la restituzione. La via d’uscita è ricostruire, cedolino per cedolino o estratto per estratto, le somme pagate dopo la data della sentenza e consegnare il prospetto al liquidatore. Contemporaneamente, si fa cessare la trattenuta con una comunicazione formale al terzo.

Hai scoperto tardi che multe e sanzioni autonome non saranno esdebitate? La preclusione qui non dipende dalla procedura, ma dalla natura del debito: non c’è un rimedio che trasformi una sanzione autonoma in un debito esdebitabile. Si può però lavorare sul debito stesso. Prescrizione, vizi di notifica, decadenze dell’ente sono difese che restano utilizzabili alle condizioni ordinarie, e una rateizzazione delle somme davvero dovute, sostenibile con il reddito lasciato al debitore, evita che si riapra una spirale di pignoramenti dopo la chiusura.

Il fermo o l’ipoteca sono ancora lì dopo l’esdebitazione? Il decreto di esdebitazione è il documento chiave. Con esso si chiede all’Agente la cancellazione del vincolo relativo ai crediti esdebitati; se l’ente non risponde o rifiuta, si valuta l’azione davanti al giudice competente. Il tempo qui non gioca contro: il diritto a ottenere la cancellazione di un vincolo che garantisce un credito inesigibile non scade nel giro di pochi giorni, ma ogni mese di inerzia è un mese in cui il bene resta bloccato.

Hai ignorato una cartella notificata dopo l’apertura? Se sono passati meno di sessanta giorni dalla notifica, si è ancora in tempo per impugnarla nel merito. Se il termine è scaduto, la pretesa sul merito del tributo si è consolidata, ma restano due spazi: verificare che il debito sia anteriore all’apertura e quindi soggetto al concorso e all’esdebitazione; e controllare, nella domanda di ammissione dell’Agente, che importi e privilegi siano corretti. La preclusione diventa davvero definitiva quando il termine di impugnazione è decorso e lo stato passivo è diventato esecutivo senza osservazioni: da quel momento il credito, così come ammesso, non si discute più nella procedura.

In tutti questi casi vale una regola di metodo: prima di qualunque iniziativa, mettere per iscritto la sequenza dei fatti con le date (apertura, notifiche, pagamenti, trattenute, comunicazioni del liquidatore). È quella cronologia, e non l’impressione generale di aver sbagliato, a dire se si è ancora nei termini e quale rimedio resta concretamente disponibile.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho continuato a pagare la rottamazione per due mesi dopo la sentenza: rischio di perdere l’esdebitazione?”
Non automaticamente. L’esdebitazione è esclusa per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o per chi non rispetta le condizioni dell’art. 280 CCII, tra cui la collaborazione con gli organi della procedura. Un pagamento fatto per paura, segnalato subito al liquidatore e interrotto, è una situazione molto diversa da un pagamento nascosto o ripetuto. Il punto è emergere e correggere, non tacere.

“Ho debiti con il Fisco per IVA non versata: posso entrare lo stesso in liquidazione controllata?”
Sì. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025, ha chiarito che per accedere alla liquidazione controllata non serve il requisito della meritevolezza. La valutazione sulla condotta del debitore torna in gioco al momento dell’esdebitazione, dove l’art. 282, comma 2, esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: per questo la storia dei debiti fiscali va spiegata bene fin dalla relazione dell’OCC.

“Mi è arrivata una cartella per un’IRPEF di prima della procedura: devo pagarla?”
No, se il debito è davvero anteriore all’apertura: va trasmessa al liquidatore e il credito sarà trattato nel concorso. Ma va letta subito, perché se contiene errori il termine per impugnarla, sessanta giorni dalla notifica, corre comunque.

“Il datore di lavoro continua a trattenermi per l’Agenzia: ho perso quei soldi?”
In linea generale no. Le trattenute versate dopo l’apertura sono inopponibili alla procedura e il liquidatore può chiederne la restituzione. Serve però agire in fretta: comunicazione al datore e prospetto delle somme versate dopo la sentenza.

“La mia auto ha un fermo e il liquidatore non la vende: resterà bloccata per sempre?”
No, ma non si sblocca da sola. Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 87/2026, ha escluso che il giudice delegato possa cancellare il fermo su un veicolo che la procedura non liquida. La strada è chiedere la cancellazione all’Agente dopo l’esdebitazione, per la parte di credito esdebitata.

“Ho dimenticato di indicare le multe del Comune: le perdo dall’esdebitazione?”
Le multe stradali non sarebbero state esdebitate comunque, perché sono sanzioni amministrative autonome. Ma indicarle serve lo stesso: permette di verificarne la prescrizione e di programmarne il pagamento, invece di subirle a procedura chiusa.

Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi ha sbagliato

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questo articolo. I principi sono riformulati in parole nostre; per ciascuna si indica che cosa insegna rispetto agli errori descritti. Alcune riguardano la riscossione in generale e servono a capire la natura degli atti dell’Agente; altre riguardano direttamente la liquidazione controllata e l’esdebitazione.

1. Tribunale di Milano, sentenza n. 31/2025 del 16 gennaio 2025 (pubblicata il 21 gennaio 2025). Con l’apertura della liquidazione controllata devono cessare le trattenute per pignoramenti e cessioni precedenti; il pignoramento presso terzi diventa inopponibile alla procedura, compreso il pagamento eseguito dal terzo dopo l’assegnazione. Cosa insegna sull’errore n. 4: chi lascia proseguire le trattenute si ritrova con somme da recuperare, perché la procedura non riconosce quei pagamenti.

2. Cassazione, n. 19947 del 10 agosto 2017. L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato equivale a una cessione pro solvendo: il debito si estingue solo con l’effettivo pagamento del terzo. Rilevanza: finché il terzo non ha pagato, il creditore assegnatario non ha ancora incassato e il credito ricade nel concorso; è il fondamento della regola applicata dal Tribunale di Milano.

3. Cassazione, n. 551 del 17 gennaio 2012 e n. 17590 del 31 maggio 2005. La cessione di crediti futuri non è opponibile alla procedura concorsuale finché il credito non è sorto. Rilevanza: insieme al pignoramento dell’Agente, anche la cessione del quinto si ferma con l’apertura; chi non avvisa il datore di lavoro su entrambe le trattenute rischia che ne venga sospesa una sola.

4. Cassazione, sentenza n. 26830 del 14 novembre 2017. Il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 è una procedura interamente stragiudiziale, che si conclude con il pagamento del terzo; l’opposizione del debitore segue lo schema dell’opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: è un’esecuzione a tutti gli effetti, quindi rientra nel divieto di proseguire azioni esecutive individuali dopo l’apertura.

5. Cassazione, n. 21258 del 20 ottobre 2016. All’opposizione contro il pignoramento dell’Agente si applicano l’art. 617, comma 2, e l’art. 618 c.p.c., con il necessario passaggio alla fase di merito. Rilevanza: chi intende contestare un pignoramento anteriore all’apertura deve rispettare i tempi e le forme dell’opposizione agli atti, che non si sostituiscono con una semplice lamentela al liquidatore.

6. Tribunale di Monza, ordinanza n. 6038 del 10 dicembre 2024. Il vincolo di custodia della banca pignorata si estende alle somme accreditate dopo la notifica e fino al pagamento. Rilevanza: chi non segnala il pignoramento del conto rischia che anche gli accrediti successivi, compresi quelli destinati alla procedura o al mantenimento, restino bloccati.

7. Tribunale di Lecce, ordinanza del 22 maggio 2019. L’ordine diretto dell’art. 72-bis è un’alternativa al pignoramento ordinario; se il terzo non rende la dichiarazione, l’atto perde efficacia decorsi sessanta giorni. Rilevanza: aiuta a capire quali pignoramenti dell’Agente erano davvero attivi al momento dell’apertura e quali erano già divenuti inefficaci.

8. Tribunale di Torino, sentenza n. 87/2026. Se il veicolo è stato escluso dalla liquidazione per scelta del liquidatore, il giudice delegato non può ordinarne la cancellazione del fermo amministrativo. Cosa insegna sull’errore n. 5: il vincolo su un bene non liquidato non cade con la procedura e va rimosso per altra via.

9. Cassazione, Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025. Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per chi ha un’ipoteca esattoriale sulla casa, incide sul calcolo di quanto l’Agente incasserà dalla vendita e, quindi, di quanto del debito resterà da esdebitare.

10. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Cosa insegna sull’errore n. 2: una relazione costruita su un passivo fiscale incompleto indebolisce la domanda fin dall’inizio.

11. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza. Rilevanza: chi ha debiti fiscali anche importanti non è escluso dall’accesso; la condotta viene valutata al momento dell’esdebitazione.

12. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025. All’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data si applica la legge fallimentare. Rilevanza: chi ha un vecchio fallimento alle spalle con debiti erariali deve verificare quale disciplina regola la sua liberazione, prima di dare per scontati gli effetti del CCII.

13. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, e Cassazione n. 13228 del 7 maggio 2026. Le due pronunce hanno dato risposte divergenti sulla ricorribilità per cassazione dei decreti in materia di esdebitazione. Rilevanza: chi riceve un decreto che esclude o limita l’esdebitazione delle cartelle deve concentrare le proprie difese nel reclamo entro trenta giorni, senza fare affidamento su un ulteriore grado.

Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha cartelle nella liquidazione controllata

Il lavoro dello Studio segue un doppio binario: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare se e come si può rimediare. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo il debito fiscale completo: scarichiamo e leggiamo la situazione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, verifichiamo Comuni, Regione e altri soggetti della riscossione e consolidiamo tutto in un unico prospetto.
  2. Classifichiamo ogni partita del ruolo distinguendo tributi, sanzioni accessorie, sanzioni autonome, interessi e oneri, per prevedere cosa sarà esdebitato e cosa no.
  3. Verifichiamo notifiche e prescrizione delle cartelle più vecchie, confrontando le relate e i periodi trascorsi, per individuare pretese che non dovrebbero entrare nel passivo.
  4. Controlliamo la domanda di insinuazione dell’Agente e il progetto di stato passivo, verificando gradi di privilegio e importi, e predisponiamo le osservazioni entro i quindici giorni previsti.
  5. Mappiamo i pignoramenti presso terzi in corso e prepariamo, in coordinamento con il liquidatore, le comunicazioni a datori di lavoro, enti pensionistici e banche.
  6. Quantifichiamo le trattenute versate dopo l’apertura e forniamo al liquidatore il prospetto per il recupero.
  7. Esaminiamo fermi e ipoteche esattoriali su ogni bene, chiarendo se rientrano nel programma di liquidazione e impostando la strada per la cancellazione.
  8. Valutiamo le cartelle notificate durante la procedura, distinguendo debiti anteriori e successivi e decidendo nei sessanta giorni se proporre ricorso davanti al giudice tributario.
  9. Prepariamo l’istanza di esdebitazione allo scadere dei tre anni, documentando le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di cause ostative.
  10. Quando il termine è scaduto, verifichiamo se esistono ancora spazi di reclamo, di domanda di cancellazione dei vincoli o di contestazione delle pretese residue.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione significa continuità: quando un errore commesso lungo la procedura deve essere riparato con un reclamo sullo stato passivo, un reclamo contro il decreto di esdebitazione o un ricorso per cassazione, la strategia resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni. Accanto a questo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di leggere la procedura dal punto di vista di chi la gestisce, e di anticipare le domande che il liquidatore e il giudice porranno sui debiti fiscali.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, è decisivo proprio sulle cartelle: il commercialista ricostruisce i tributi e i periodi d’imposta, l’avvocato valuta notifiche, prescrizione, privilegi e rimedi. Nessuna promessa di risultato: un impegno preciso ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il singolo caso.

In chiusura

Le cartelle esattoriali, dunque, non vengono “cancellate” il giorno dell’apertura: vengono fermate, accertate nel concorso e, per la parte non pagata, rese inesigibili dall’esdebitazione, con l’eccezione delle sanzioni autonome, delle pene pecuniarie e degli altri debiti esclusi dall’art. 278, comma 7. Tra questi due momenti ci sono decisioni che solo il debitore può prendere bene: smettere di pagare fuori procedura, fermare i pignoramenti, censire i vincoli, leggere ogni nuova cartella.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché richiede contemporaneamente la conoscenza interna della procedura di sovraindebitamento, che deriva dall’iscrizione dell’Avv. Monardo negli elenchi dei Gestori della crisi del Ministero della Giustizia e dal ruolo di fiduciario di un OCC, e la competenza tributaria dello staff multidisciplinare che l’Avvocato coordina. A queste si aggiunge l’abilitazione di cassazionista, che garantisce la continuità della difesa quando un errore va corretto nei gradi successivi.

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