Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, se stai valutando la composizione negoziata della crisi d’impresa (o l’hai già avviata) e ti chiedi chi lo verrà a sapere: la banca, il fornitore principale, il cliente che vale il 40% del fatturato, i dipendenti, il concorrente della zona industriale accanto.
La risposta breve è questa: la composizione negoziata nasce riservata e resta riservata finché non sei tu a scegliere di renderla pubblica, chiedendo le misure protettive o portando un accordo davanti al tribunale. Ogni passaggio che la rende visibile ha una norma precisa, una data precisa e un effetto preciso. Se conosci in anticipo quei passaggi, puoi governarli invece di subirli.
La risposta lunga è il piano che trovi qui sotto. Ti mostra che cosa resta coperto (l’istanza senza misure, le trattative, i documenti caricati in piattaforma), che cosa finisce nel registro delle imprese e quindi in qualunque visura camerale (la richiesta di misure protettive, il numero di ruolo del procedimento di conferma, il decreto che fissa l’udienza, alcuni accordi e i loro esiti), come parlare con banche, fornitori, clienti e dipendenti senza innescare la corsa al recupero, e che cosa fare se un creditore decide di far girare la notizia.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, sa quali informazioni l’esperto deve tenere riservate e quali passaggi la legge rende pubblici. A questo si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che servono quando l’impresa è “minore” e lo sbocco delle trattative può essere un concordato minore o una liquidazione controllata, e la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità se la vicenda arriva in tribunale per la conferma delle misure o per un reclamo.
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Prima di muoverti: la diagnosi della tua riservatezza
Il primo passo è capire da quale punto del piano partire. Non tutti arrivano qui nella stessa situazione: c’è chi deve ancora decidere se presentare l’istanza, chi l’ha già presentata senza misure, chi ha un creditore che sta per pignorare e sa che dovrà chiedere protezione, chi ha già visto la propria istanza comparire nella visura camerale e ora deve contenere i danni. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1: hai già presentato l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica?
Se la risposta è no, sei nella posizione migliore: puoi ancora decidere se, quando e come chiedere le misure protettive, e puoi preparare in anticipo la comunicazione verso gli interlocutori chiave. Se la risposta è sì, verifica subito se nell’istanza hai spuntato la richiesta di misure protettive. È la differenza tra una procedura che oggi nessuno può vedere in visura e una procedura già iscritta nel registro delle imprese.
Domanda 2: c’è un creditore che ha già avviato, o sta per avviare, un’azione esecutiva o cautelare?
Un pignoramento presso la banca, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un sequestro conservativo, un’istanza di liquidazione giudiziale depositata. Se sì, la riservatezza “piena” ha un prezzo alto: senza misure protettive le trattative non fermano quel creditore. Come ha chiarito la Corte d’Appello di Firenze (Sez. II civ., 21 marzo 2023), la domanda di composizione negoziata non accompagnata dalla richiesta di misure protettive non impedisce la liquidazione giudiziale. Qui il piano ti porta direttamente alla mossa 3, dove pesi il costo della pubblicità contro il costo dell’esposizione.
Domanda 3: chi, tra i tuoi interlocutori, controlla abitualmente la tua visura camerale o le banche dati commerciali?
Le banche lo fanno di routine, spesso con sistemi automatici di monitoraggio. Molti fornitori strutturati e le società di assicurazione del credito commerciale fanno lo stesso. I grandi clienti lo fanno quando qualificano o rinnovano un fornitore. Se uno di questi soggetti è decisivo per la continuità della tua impresa, devi sapere che il giorno in cui l’istanza di misure protettive viene pubblicata, quel soggetto potrebbe saperlo prima che tu glielo dica. La mossa 5 e la mossa 6 servono proprio a questo: arrivare prima della visura.
Domanda 4: la notizia è già uscita?
Un dipendente ne ha parlato al bar, un fornitore ha telefonato agli altri fornitori, una banca ha comunicato una revoca facendo riferimento alla procedura, un concorrente usa la notizia con i tuoi clienti. Se sì, non ripartire da zero: vai alla mossa 8, che ti dice cosa fare nelle prime 48 ore e quali strumenti hai contro chi viola il dovere di riservatezza.
C’è poi una domanda preliminare che vale per tutti: la tua impresa è “sotto soglia”? Se nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se dura da meno) hai avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro, sei un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) CCII. In questo caso l’istanza segue l’art. 25-quater CCII: si presenta al segretario generale della camera di commercio della tua sede legale, che nomina l’esperto. Le regole sulla riservatezza e sulla pubblicità che vedrai nel piano valgono anche per te, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 16, 17 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), 18 e 19 “in quanto compatibili”. Le differenze le trovi segnalate mossa per mossa.
Tabella di orientamento: da quale mossa partire
| La tua situazione oggi | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non hai ancora presentato l’istanza | Mossa 1, poi tutte in ordine | Hai il massimo controllo: costruisci la riservatezza prima di esporti |
| Istanza presentata senza misure, nessuna azione in corso | Mossa 4 (documenti) e mossa 5 (banche) | La procedura è riservata: proteggila con regole sui documenti e con le banche |
| Istanza senza misure, creditore che minaccia pignoramento | Mossa 3 | Devi decidere in fretta se chiedere le misure, accettando la pubblicità |
| Misure già chieste, istanza pubblicata | Mossa 3 (calendario), poi mosse 5, 6, 7 | I termini dell’art. 19 corrono e i tuoi interlocutori possono già leggere la visura |
| Trattative vicine alla chiusura con un accordo | Mossa 2 | Devi sapere quali accordi diventano pubblici e quando |
| Impresa minore (sotto soglia) | Mossa 1 e riquadro della mossa 3 | La disciplina è richiamata “in quanto compatibile”: ci sono punti aperti |
| La notizia è già circolata | Mossa 8 | Contenimento, prova della diffusione, tutele contro chi ha violato la riservatezza |
| Hai dipendenti e più di 15 addetti | Mossa 7 prima di qualsiasi decisione sul personale | L’art. 4, comma 3 impone un’informativa scritta ai sindacati con termini stretti |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti riconosci in più righe, parti da quella con il numero di mossa più basso: le mosse iniziali costruiscono le basi su cui poggiano quelle successive.
Mossa 1 – Mappa con precisione ciò che resta riservato
Obiettivo della mossa: sapere, norma alla mano, quali informazioni sulla tua crisi non escono dal perimetro della procedura, così da non bruciarle tu stesso con comunicazioni inutili o premature.
Quando va fatta
Prima di presentare l’istanza sulla piattaforma telematica, e comunque prima di qualsiasi comunicazione esterna. Se hai già presentato l’istanza, falla adesso: ogni giorno in cui non sai cosa è riservato è un giorno in cui rischi di rivelarlo per errore.
Come si esegue
Il primo passo è separare tre livelli di informazione.
Livello 1: l’istanza di nomina dell’esperto senza misure protettive. La presenti tramite la piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII, compilando il modello e allegando i documenti dell’art. 17, comma 3 (bilanci degli ultimi tre esercizi se non già depositati, progetto di piano di risanamento con piano finanziario per i sei mesi successivi, elenco dei creditori con garanzie, dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, certificato dei debiti contributivi, estratto della Centrale dei rischi non anteriore di tre mesi). Se sei un’impresa minore, l’art. 25-quater, comma 2, richiama le lettere a), c), d), e), f), g) e h): il progetto di piano di risanamento della lettera b) non è tra i documenti richiesti per l’istanza.
Leggi con attenzione l’art. 17: nel testo vigente non c’è alcuna norma che imponga la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto in quanto tale. L’unico riferimento al registro è nel comma 8, e riguarda l’archiviazione: l’archiviazione viene iscritta nel registro delle imprese solo se in precedenza è stata pubblicata un’istanza di misure protettive e cautelari. Se le misure non le hai chieste, neppure la chiusura della procedura compare in visura. Ti segnaliamo per correttezza che il testo dell’art. 17 non usa la parola “riservata” per definire la procedura: la riservatezza deriva dalla combinazione tra l’assenza di pubblicità dell’istanza e i doveri imposti a tutti i partecipanti dagli artt. 4 e 16, che vedi subito sotto.
Livello 2: le trattative. Qui la riservatezza è un vero e proprio dovere giuridico, scritto in tre punti diversi del codice:
- l’art. 4, comma 4, CCII impone ai creditori e a ogni altro soggetto interessato di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa, e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da lui assunte e sulle informazioni acquisite;
- l’art. 16, comma 6, CCII ribadisce che tutte le parti coinvolte nelle trattative devono collaborare lealmente e in modo sollecito, rispettare la riservatezza e rispondere alle proposte in modo tempestivo e motivato;
- l’art. 16, comma 2, CCII impone all’esperto di operare con professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza, e il comma 3 aggiunge che l’esperto non può essere obbligato a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni (con l’eccezione del procedimento dell’art. 19, comma 4, dove il tribunale sente l’esperto, e con il richiamo alle garanzie del segreto professionale previste dal codice di procedura penale).
Tutto questo vale anche per l’impresa minore: l’art. 4 è una norma di principio collocata nel Titolo I del codice e si applica alla composizione negoziata in generale; l’art. 16 è espressamente richiamato dall’art. 25-quater, comma 5.
Livello 3: i documenti. I documenti che carichi in piattaforma sono destinati all’esperto e, quando l’esperto lo ritiene utile per le trattative, alle parti interessate. Il codice non prevede un diritto generalizzato dei creditori di consultare il fascicolo della composizione negoziata. Chi riceve un documento durante le trattative lo riceve in quanto parte delle trattative, e quindi sotto il dovere di riservatezza dell’art. 4, comma 4. La conseguenza pratica è che la riservatezza dei documenti dipende molto da come li fai circolare: la mossa 4 è dedicata interamente a questo.
La base giuridica
Artt. 4, commi 1 e 4; 16, commi 2, 3, 4 e 6; 17, commi 1, 3 e 8 CCII, nel testo vigente aggiornato al 12 agosto 2026 (versione consultata su Brocardi). Per l’impresa minore, art. 25-quater, commi 2 e 5. Ti segnaliamo un dettaglio che ha un peso pratico: l’art. 16, comma 4, impone a te, imprenditore, di rappresentare la tua situazione all’esperto, ai creditori e alle altre parti in modo completo e trasparente. La riservatezza protegge le tue informazioni verso l’esterno, non ti autorizza a nasconderle all’interno delle trattative. Chi pensa di usare la procedura per selezionare cosa dire all’esperto confonde due piani opposti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico di questa mossa è l’autogol: l’imprenditore che, per tranquillizzare un fornitore, gli scrive una e-mail dicendo “abbiamo avviato la composizione negoziata, stai tranquillo”, con allegato il piano finanziario. Quell’e-mail non è coperta da alcun vincolo particolare se il fornitore non è ancora coinvolto nelle trattative, e può essere inoltrata a chiunque. Se ti è già successo, la contromossa è chiedere all’esperto di convocare quel fornitore come parte interessata: da quel momento il suo dovere di riservatezza diventa un obbligo di legge, e le informazioni che riceverà in seguito saranno coperte.
Il secondo imprevisto è la confusione tra la composizione negoziata e gli altri strumenti. Se hai già depositato, o depositi durante le trattative, una domanda di concordato preventivo, di omologazione di accordi di ristrutturazione o, per l’impresa minore, di concordato minore, quella domanda segue le regole di pubblicità proprie del procedimento giudiziale. La riservatezza della composizione negoziata non si “trasferisce” sul procedimento che si apre in tribunale.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa 2, assicurati che:
1. hai scritto, su un foglio, l’elenco di chi oggi è a conoscenza della crisi (soci, amministratori, consulenti, eventuali creditori già contattati) e per ciascuno sai se è vincolato dalla riservatezza della procedura o solo da rapporti di fiducia;
2. sai se la tua istanza contiene o conterrà la richiesta di misure protettive;
3. hai verificato se la tua impresa rientra nelle soglie dell’impresa minore e, quindi, se presenterai l’istanza al segretario generale della camera di commercio secondo l’art. 25-quater.
Mossa 2 – Mappa con altrettanta precisione ciò che diventa pubblico
Obiettivo della mossa: conoscere in anticipo ogni “finestra” attraverso cui la composizione negoziata diventa visibile all’esterno, per sapere in quale giorno la tua visura camerale cambierà e che cosa ci sarà scritto.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 1, prima di qualunque decisione sulle misure protettive. Va ripetuta quando le trattative si avvicinano a un accordo, perché alcuni esiti delle trattative hanno una pubblicità propria.
Come si esegue
Costruisci la tua “mappa della pubblicità” con questi sei punti di contatto con il registro delle imprese e con il tribunale.
Finestra 1: la pubblicazione dell’istanza di misure protettive (art. 18, comma 1, CCII). Puoi chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con un’istanza successiva. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. È questa la porta principale da cui la procedura esce dalla riservatezza. Ed è una porta che non puoi aprire a metà: la pubblicazione è la condizione stessa degli effetti protettivi. Già sotto il regime del D.L. 118/2021, il Tribunale di Brescia (2 dicembre 2021) aveva chiarito che le misure producono effetti solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese sia dell’istanza sia dell’accettazione dell’esperto. Il testo vigente dell’art. 18, comma 3, conferma che il divieto di acquisire prelazioni non concordate e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari decorre “dal giorno della pubblicazione”.
Finestra 2: il numero di ruolo del procedimento di conferma (art. 19, comma 1). Entro il giorno successivo alla pubblicazione devi depositare il ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza devi chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il registro, quindi, non dice soltanto che hai chiesto protezione: dice anche che c’è un procedimento pendente davanti a un tribunale.
Finestra 3: il decreto che fissa l’udienza (art. 19, comma 3). Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso. Entro il giorno successivo il cancelliere trasmette il decreto per estratto al registro delle imprese, che lo iscrive entro il giorno seguente. L’estratto indica il debitore, l’esperto e la data dell’udienza. Ricorso e decreto vanno poi notificati, anche all’esperto, e il tribunale può prescrivere ulteriori forme di notifica e di conoscenza del procedimento.
Finestra 4: l’ordinanza sulle misure cautelari (art. 19, comma 7). Se chiedi anche provvedimenti cautelari, l’ordinanza del tribunale viene comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo.
Finestra 5: l’archiviazione (art. 17, comma 8). Al termine dell’incarico l’esperto redige la relazione finale, la inserisce in piattaforma, la comunica a te e alle parti e, se ci sono misure protettive o cautelari, al giudice. Poi comunica al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione. L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese solo se era stata pubblicata un’istanza di misure protettive e cautelari. In altre parole, chi ha scelto la piena riservatezza non lascia traccia neppure in uscita; chi ha chiesto le misure lascia una traccia anche della chiusura.
Finestra 6: gli accordi e gli strumenti che passano dal tribunale. Qui la mappa si complica, perché dipende dall’esito che scegli. Per l’impresa sopra soglia gli esiti sono quelli dell’art. 23 CCII; per l’impresa minore quelli dell’art. 25-quater, commi 3 e 4. In sintesi:
- il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità, la convenzione con il contenuto dell’art. 62 e l’accordo sottoscritto anche dall’esperto (che per l’impresa minore produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5) sono strumenti negoziali: il testo dell’art. 25-quater, comma 3, che abbiamo letto non ne prevede la pubblicazione nel registro. Sono documenti che però potrai dover esibire in futuro, per esempio per far valere gli effetti protettivi rispetto alle azioni revocatorie: conservali con data certa;
- l’accordo di transazione fiscale raggiunto nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5) produce effetti dal deposito presso il tribunale, dove il giudice verifica con decreto la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza (Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025). Dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 147/2026, la proposta può essere rivolta anche agli enti territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni): significa più interlocutori pubblici al tavolo e quindi un perimetro di soggetti informati più ampio;
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito della proposta;
- per l’impresa minore, la domanda di concordato minore (art. 74) e la liquidazione controllata (art. 268), e per l’impresa sopra soglia gli accordi di ristrutturazione da omologare o il concordato preventivo, sono procedimenti giudiziali con la loro pubblicità.
Per riassumere la mappa in una frase: finché resti dentro la piattaforma e il tavolo delle trattative, la procedura è riservata; ogni volta che entri in un tribunale o chiedi una protezione verso tutti, lasci un segno nel registro delle imprese.
La base giuridica
Artt. 17, comma 8; 18, commi 1 e 3; 19, commi 1, 3 e 7; 23, comma 2-bis; 25-quater, commi 3, 4 e 5; 25-sexies, comma 2 CCII (testi vigenti aggiornati al 12 agosto 2026). Sul D.Lgs. 147/2026 (decreto del 7 agosto 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), ti segnaliamo che le fonti che abbiamo consultato lo indicano come modificativo dell’art. 23, comma 2-bis e di altre norme sulla transazione fiscale; le pagine degli artt. 4, 16, 17, 18 e 19 che abbiamo letto non lo menzionano tra le fonti di modifica.
Se qualcosa va storto
L’errore tipico è credere che “visura” significhi “solo addetti ai lavori”. La visura camerale è ottenibile da chiunque. E molti operatori economici non la scaricano a mano: ricevono avvisi automatici quando cambia qualcosa nella posizione di un cliente o di un fornitore. Pianifica come se la notizia della pubblicazione arrivasse a banche e fornitori strutturati nello stesso giorno in cui avviene.
Il secondo errore è pensare di poter “ritirare” la pubblicità. Se il ricorso per la conferma non viene depositato nel termine, le misure perdono efficacia; se non chiedi l’iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni, l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal registro (art. 19, comma 1). Ma chi ha già letto la visura non dimentica, e molti sistemi conservano lo storico. La cancellazione non è uno strumento di riservatezza: è una sanzione per chi non ha rispettato i termini.
Check di completamento
- Hai scritto, per ognuna delle sei finestre, se la tua strategia prevede di aprirla e in quale settimana, almeno indicativamente.
- Sai quale esito delle trattative stai perseguendo e se quell’esito passa dal tribunale.
- Sai chi, tra i tuoi interlocutori, riceve avvisi automatici sulle variazioni della tua visura.
Mossa 3 – Decidi se chiedere le misure protettive e, se sì, governa il calendario
Obiettivo della mossa: scegliere consapevolmente tra riservatezza e protezione, e se scegli la protezione, rispettare al giorno i termini che la tengono in vita, senza pubblicità inutile.
Quando va fatta
La decisione va presa prima di presentare l’istanza, perché le misure si possono chiedere con l’istanza stessa. Ma l’art. 18, comma 1, ti consente di chiederle anche con un’istanza successiva: se parti riservato, puoi chiedere protezione più avanti, quando un creditore si muove. Da quel momento in poi i termini sono strettissimi:
- ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto;
- richiesta di iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni dalla pubblicazione;
- decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso (è un termine per il tribunale: se il giudice non fissa l’udienza nel termine, gli effetti protettivi cessano, ma la domanda può essere riproposta);
- durata delle misure da 30 a 120 giorni, stabilita dal tribunale con ordinanza, prorogabile fino a una durata complessiva di 240 giorni.
Un avvertimento sul calendario: se la pubblicazione cade in estate, non contare sulla sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) per guadagnare tempo. L’art. 9, comma 1, del Codice della crisi esclude la sospensione feriale per i procedimenti che disciplina: i termini dell’art. 19 corrono anche in agosto, quindi tratta ogni scadenza come se agosto non esistesse.
Come si esegue
Il primo passo è fare la “prova del pignoramento”. Chiediti: se domani mattina un creditore notifica un pignoramento sul mio conto corrente principale, l’impresa sopravvive alle trattative? Se la risposta è no, la riservatezza piena è un lusso che non puoi permetterti. Ricorda il principio affermato dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2023: senza misure protettive, la composizione negoziata non ti ripara neppure dalla liquidazione giudiziale. E con le misure, invece, il divieto di pronunciare la sentenza di liquidazione dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione (art. 18, comma 4; nello stesso senso Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025).
Il secondo passo è dimensionare le misure. L’art. 18, comma 1, ti consente di chiedere misure che riguardano tutti i creditori, oppure solo determinate iniziative, determinati creditori o categorie di creditori. Il Tribunale di Roma (19 marzo 2025) ha sottolineato proprio questa possibilità di selezione: le misure protettive possono essere selettive, e la selettività non è di per sé un motivo per ricorrere ad altri strumenti. Attenzione però a un punto che spesso sfugge: anche se chiedi misure solo verso tre creditori, ciò che viene pubblicato è l’istanza di misure protettive. La selezione riduce l’impatto delle misure sui rapporti commerciali (i creditori non toccati continuano a operare normalmente), non elimina la pubblicità. È una nostra lettura del rapporto tra comma 1 e pubblicazione: discutila con il tuo legale caso per caso.
Il terzo passo è preparare il ricorso prima della pubblicazione. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo: non c’è tempo per scriverlo dopo. Con il ricorso, secondo l’art. 19, comma 2, depositi bilanci (o dichiarazioni fiscali), situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, elenco dei creditori con l’indicazione dei primi dieci per ammontare e dei loro indirizzi PEC, progetto di piano di risanamento con piano finanziario per i sei mesi successivi e prospetto delle iniziative, autocertificazione sulla risanabilità, accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC. Nota il punto che riguarda la riservatezza: l’elenco dei creditori e il piano finanziario entrano nel fascicolo di un procedimento giudiziale, e i creditori incisi dalle misure vengono chiamati in udienza.
Il quarto passo è gestire le notifiche. Il ricorso e il decreto vanno notificati all’esperto e, secondo la giurisprudenza formatasi nei primi anni di applicazione, ai creditori che hanno agito o sono intervenuti, esclusi i lavoratori (Trib. Roma, 24 dicembre 2021, che ha anche indicato la sequenza PEC, poi e-mail ordinaria, poi forme del codice di procedura civile). Il Tribunale di Bergamo (19 gennaio 2022) ha esteso il contraddittorio a tutti i soggetti le cui sfere giuridiche possono essere incise, e il Tribunale di Milano (24 febbraio 2022) ha dichiarato inammissibile l’istanza di conferma per omessa notifica ai creditori interessati. Tradotto nel tuo piano di riservatezza: la conferma in tribunale allarga per forza il cerchio delle persone informate, e non puoi restringerlo omettendo notifiche, perché perderesti la protezione.
Il quinto passo è presidiare l’udienza. Il tribunale sente le parti e l’esperto, che esprime un parere sulla funzionalità delle misure. Già nel 2022 il Tribunale di Avellino (27 gennaio 2022) ammetteva che il giudice potesse chiedere all’esperto, con il decreto di fissazione, una relazione sui presupposti e sulle prospettive di risanamento. È il punto in cui le valutazioni dell’esperto, normalmente coperte dall’art. 16, comma 3, entrano nel processo: l’eccezione al divieto di testimonianza dell’esperto riguarda proprio il procedimento dell’art. 19, comma 4.
Riquadro per l’impresa minore
Se sei sotto soglia, l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 18 e 19 “in quanto compatibili”. Il punto delicato è questo: l’istanza dell’impresa minore non richiede il progetto di piano di risanamento (art. 17, comma 3, lett. b, non richiamato), mentre il ricorso per la conferma delle misure, secondo l’art. 19, comma 2, lett. d), richiede il progetto di piano con il piano finanziario semestrale. Alcuni commentatori segnalano un problema di compatibilità. La nostra indicazione prudente è: se pensi di chiedere le misure, prepara comunque il progetto di piano e il piano finanziario a sei mesi, anche se l’istanza non li richiede. Non abbiamo trovato pronunce specifiche sulle misure protettive per le imprese sotto soglia.
La base giuridica
Artt. 18, commi 1, 3 e 4; 19, commi 1-6 CCII; 25-quater, comma 5 CCII. Sulla rigidità dei termini, il Tribunale di Trani (21 marzo 2022), sotto la disciplina allora vigente (che prevedeva trenta giorni), aveva collegato al mancato deposito del numero di ruolo l’inammissibilità e l’inefficacia della protezione; oggi l’art. 19, comma 1, prevede venti giorni e la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza. In Cassazione, Cass. civ., Sez. I, n. 241 del 5 gennaio 2026 (sentenza) ha ricordato che il reclamo contro il diniego di conferma delle misure segue il termine di quindici giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c., e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025 ha escluso che il debitore abbia un diritto pieno al rinvio dell’udienza in materia di revoca delle misure.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave è il ricorso depositato in ritardo, anche di un solo giorno. In quel caso il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure con decreto motivato senza fissare udienza (art. 19, comma 3), e la domanda può essere riproposta. Ma la pubblicità è già avvenuta. Il piano B è: rivaluta subito se ripresentare la domanda (con un iter completo: il Tribunale di Trani, 5 settembre 2022, ha ritenuto che la riproposizione richieda di rifare l’intero percorso amministrativo e giurisdizionale) e, nel frattempo, attiva le mosse 5, 6 e 7 per spiegare agli interlocutori chiave la situazione prima che la leggano altrove.
Check di completamento
- Hai deciso, per iscritto, se chiedere le misure subito, più tardi o mai, e verso chi.
- Se le chiedi, il ricorso è pronto prima della pubblicazione e hai annotato in agenda la data di pubblicazione, il giorno successivo (deposito) e il ventesimo giorno (numero di ruolo).
- Hai l’elenco dei primi dieci creditori con indirizzi PEC verificati.
Mossa 4 – Blinda documenti e informazioni prima che circolino
Obiettivo della mossa: fare in modo che ogni documento che esce dall’impresa durante la composizione negoziata circoli soltanto verso chi è vincolato alla riservatezza, e che tu possa dimostrare chi l’ha ricevuto e quando.
Quando va fatta
Dal giorno in cui accetti di condividere informazioni con l’esperto, cioè di fatto subito dopo la sua accettazione (che deve arrivare entro due giorni lavorativi dalla nomina, secondo l’art. 17, comma 4), e prima del primo incontro con le parti interessate.
Come si esegue
Il primo passo è classificare i documenti. Dividili in tre gruppi:
– documenti per l’esperto: tutti, nessuno escluso. L’art. 16, comma 4, ti impone completezza e trasparenza, e l’esperto può verificare le informazioni anche avvalendosi di collaboratori, tra cui un revisore legale (art. 16, comma 2);
– documenti per le parti interessate: solo quelli necessari alla trattativa con quella parte. La banca ha bisogno del piano finanziario e della Centrale dei rischi; il fornitore strategico ha bisogno della proposta di pagamento che lo riguarda, non dell’elenco completo dei creditori;
– documenti per il tribunale: solo quelli richiesti dall’art. 19, comma 2, se chiedi le misure.
Il secondo passo è far passare le informazioni attraverso l’esperto, quando possibile. Le informazioni che le parti acquisiscono nelle trattative sono coperte dall’art. 4, comma 4, e dall’art. 16, comma 6. Convocare le parti tramite l’esperto, e trasmettere i documenti nell’ambito degli incontri organizzati da lui, rende più facile dimostrare in seguito che quel soggetto ha ricevuto quel documento in qualità di parte delle trattative.
Il terzo passo è scrivere sulla prima pagina di ogni documento che è riservato. Il dovere di riservatezza nasce dalla legge, non dalla dicitura. Ma una dicitura chiara (“Documento riservato, trasmesso nell’ambito della composizione negoziata ai sensi degli artt. 4, comma 4, e 16, comma 6, CCII”) elimina ogni discussione futura sulla consapevolezza del destinatario. Per i dipendenti e i sindacati la dicitura è ancora più importante: l’art. 4, comma 3, prevede la riservatezza sulle informazioni che il datore di lavoro qualifica espressamente come tali nel legittimo interesse dell’impresa. Se non qualifichi l’informazione come riservata, nella consultazione sindacale la riservatezza non scatta.
Il quarto passo è tracciare. Usa una data room con accessi nominativi o, almeno, invii via PEC con un registro (data, destinatario, documento, versione). Numera le versioni dei documenti e personalizzale se necessario (per esempio, un piano finanziario inviato a una banca e uno inviato a un’altra, con differenze minime ma riconoscibili). Se un giorno un documento comparirà dove non dovrebbe, saprai da dove è uscito.
Il quinto passo, opzionale ma utile, è un impegno di riservatezza scritto con i consulenti esterni dei creditori (advisor delle banche, periti, legali). La legge vincola le parti; un impegno scritto rende esplicito il vincolo anche per chi assiste le parti.
La base giuridica
Artt. 4, commi 3 e 4; 16, commi 2, 3, 4 e 6; 17, comma 4 CCII. Sul piano dei doveri reciproci, il Tribunale di Milano (10 febbraio 2025) ha affermato che il dovere di correttezza dell’art. 4 vale anche per i soci e i garanti, il cui impegno deve essere coerente con il risanamento: un’indicazione utile per estendere la “catena della riservatezza” anche a chi, senza essere creditore, partecipa al piano.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: un creditore chiede “tutto”, minacciando altrimenti di non partecipare. La risposta corretta non è il rifiuto netto, che contrasta con il dovere di trasparenza, ma il rinvio all’esperto: chiedi all’esperto di valutare quali informazioni sono necessarie per quella trattativa e di trasmetterle lui, nel suo ruolo di terzo. Se il creditore insiste per avere dati che riguardano altri creditori, puoi motivare il diniego con il fatto che quei dati riguardano rapporti con terzi non necessari alla sua posizione.
Secondo imprevisto: un documento è già stato inviato fuori dal perimetro (un fornitore non convocato, un potenziale investitore senza impegno). Il piano B è proporre a quel soggetto di entrare formalmente nelle trattative come parte interessata (l’art. 16, comma 6, e l’art. 4, comma 4, vincolano “ogni altro soggetto interessato”), o almeno chiedergli un impegno scritto di riservatezza.
Check di completamento
- Ogni documento ha una classificazione (esperto / parti / tribunale) e una dicitura di riservatezza.
- Hai un registro degli invii o una data room tracciata.
- Per i sindacati, le informazioni riservate sono qualificate espressamente come tali.
Mossa 5 – Parla con le banche prima che leggano la visura
Obiettivo della mossa: evitare che le banche reagiscano alla notizia della composizione negoziata con revoche, sospensioni o peggioramenti di classificazione, sfruttando le tutele che il codice ti riconosce e arrivando tu per primo con un’informazione ordinata.
Quando va fatta
Se non chiedi le misure, la banca non vede nulla in visura: la parte riservata ti lascia il tempo di scegliere il momento del confronto, di solito al primo incontro convocato dall’esperto. Se chiedi le misure, il colloquio con le banche principali va fatto nei giorni immediatamente precedenti la pubblicazione, o al massimo il giorno stesso: non lasciare che lo scoprano da un avviso automatico.
Come si esegue
Il primo passo è sapere cosa la banca non può fare. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né di una diversa classificazione del credito. Eventuali sospensioni o revoche vanno comunicate indicando le ragioni specifiche. Il Tribunale di Verona (22 gennaio 2024) ha ribadito che revoca o sospensione degli affidamenti legate all’accesso alla composizione richiedono un giustificato motivo comunicato per iscritto.
Se chiedi le misure, entra in gioco anche l’art. 18, comma 5: dalla pubblicazione, banche e intermediari non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Possono però sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle misure, e restano salve le sospensioni e revoche imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dalla conferma delle misure le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, salvo che dimostrino che dipende dalla disciplina di vigilanza.
Il secondo passo è preparare il “pacchetto banca”. Contiene: lettera di presentazione firmata da te, che spiega che hai avviato la composizione negoziata (o che la avvierai) e che l’esperto convocherà la banca; estratto della Centrale dei rischi; piano finanziario a sei mesi; indicazione di cosa chiedi alla banca (mantenimento delle linee, moratoria, rimodulazione) e di cosa offri. Ogni pagina con la dicitura di riservatezza della mossa 4.
Il terzo passo è il colloquio. Chiedi un incontro con il gestore e, se l’esposizione è significativa, con l’ufficio crediti o la funzione che segue le posizioni in difficoltà. Ricorda alla banca, senza toni aggressivi, che la legge le impone una partecipazione attiva e motivata e che le eventuali sospensioni vanno motivate per iscritto. Chiedi che ogni decisione sulle linee di credito ti venga comunicata per iscritto, così da poterla portare all’esperto e, se necessario, al tribunale.
Il quarto passo è coinvolgere l’esperto. Le banche sono abituate a dialogare con l’esperto: la sua presenza riduce la tentazione di reazioni automatiche. L’esperto è terzo: non è il tuo consulente, ma la sua convocazione formale vincola la banca alla riservatezza e alla collaborazione.
In questa fase si vede quanto conti avere al tuo fianco chi conosce la procedura da entrambi i lati del tavolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, prepara con i commercialisti dello Studio il pacchetto per le banche e segue il confronto sulle linee di credito.
La base giuridica
Artt. 16, comma 5; 18, commi 5 e 5-bis CCII. Per l’impresa minore entrambi gli articoli sono richiamati dall’art. 25-quater, comma 5. Nella prassi dei primi anni, alcuni tribunali hanno anche ammesso misure mirate sui rapporti bancari quando erano funzionali alle trattative: è una strada da valutare caso per caso, perché altre pronunce più recenti (Trib. Verona, 11 dicembre 2025, riportata nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia) escludono, salvo casi eccezionali, che il giudice possa ordinare la prosecuzione dei finanziamenti.
Se qualcosa va storto
La banca comunica una sospensione delle linee subito dopo la pubblicazione. Prima di procedere, assicurati che la comunicazione sia scritta e motivata: se manca la motivazione specifica, contesta per iscritto richiamando l’art. 16, comma 5, e informa l’esperto. Se hai chiesto le misure, ricorda che dopo la conferma la sospensione non può essere mantenuta (art. 18, comma 5-bis): fai presente alla banca la data dell’udienza di conferma e, una volta ottenuta la conferma, chiedi il ripristino. Se la banca resta ferma, valuta con il tuo legale la richiesta di provvedimenti al tribunale.
Secondo imprevisto: la banca cambia la classificazione della posizione e la segnala in Centrale dei rischi. Chiedi per iscritto le ragioni specifiche. L’accesso alla composizione da solo non giustifica una diversa classificazione; se le ragioni addotte sono altre, valuta se sono fondate.
Check di completamento
- Ogni banca con esposizione rilevante ha ricevuto il pacchetto prima della pubblicazione (o prima del primo incontro, se resti riservato).
- Hai chiesto per iscritto che ogni decisione sulle linee di credito ti sia comunicata con le ragioni specifiche.
- Hai in agenda la data dell’udienza di conferma e un promemoria per chiedere il ripristino delle linee dopo la conferma.
Mossa 6 – Fornitori e clienti: messaggi diversi per relazioni diverse
Obiettivo della mossa: mantenere le forniture e gli ordini durante le trattative, comunicando a ciascun interlocutore commerciale soltanto ciò che gli serve, nel momento in cui gli serve.
Quando va fatta
Se resti riservato, la comunicazione ai fornitori e ai clienti è una tua scelta strategica: puoi non dire nulla a chi viene pagato regolarmente e coinvolgere solo i fornitori con cui devi negoziare. Se chiedi le misure, i fornitori più strutturati e i clienti che monitorano i propri fornitori possono saperlo dal registro delle imprese: prepara i messaggi prima della pubblicazione e inviali entro le prime 24-48 ore.
Come si esegue
Il primo passo è dividere fornitori e clienti in quattro gruppi.
| Gruppo | Chi è | Cosa comunicare | Quando |
|---|---|---|---|
| A – Fornitori strategici con crediti scaduti | Chi devi coinvolgere nelle trattative (materie prime insostituibili, subfornitori chiave) | Convocazione tramite l’esperto, proposta sul pregresso, garanzia di pagamento del corrente | Al primo incontro delle trattative |
| B – Fornitori regolarmente pagati | Chi non ha crediti scaduti significativi | Nulla, se sei riservato; se la notizia è pubblica, messaggio breve di continuità | Solo se necessario |
| C – Clienti principali | Chi pesa molto sul fatturato o ha contratti di durata | Messaggio di continuità operativa, senza dati finanziari | Prima della pubblicazione, se chiedi le misure |
| D – Clienti con cui hai contratti pubblici o qualificazioni | Committenti che verificano periodicamente la posizione del fornitore | Comunicazione formale, verificando gli obblighi contrattuali di informazione | Valuta con il legale i tempi |
Il secondo passo è pagare il corrente, e dirlo. Le misure protettive, quando ci sono, non inibiscono i pagamenti (art. 18, comma 3): puoi e, in genere, devi continuare a pagare le forniture correnti. E il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha escluso che si possa inibire ai creditori l’uso dei rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. Il messaggio verso i fornitori del gruppo A e del gruppo B è quindi semplice: il pregresso è oggetto di trattativa, il corrente si paga alle scadenze.
Il terzo passo è scrivere messaggi brevi e verificabili. Per un fornitore del gruppo B o per un cliente del gruppo C, il messaggio tipo dice: che l’impresa ha avviato un percorso di composizione negoziata previsto dal Codice della crisi, con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio; che l’attività prosegue regolarmente; che gli ordini e le consegne sono garantiti; che il referente per ogni domanda è una persona indicata per nome. Niente numeri sul debito, niente nomi di altri creditori, niente previsioni sul risultato delle trattative.
Il quarto passo è proteggere i contratti pendenti. Nella disciplina richiamata dalla giurisprudenza dei primi anni, alcuni effetti sui contratti pendenti, come il divieto di rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, sono stati ritenuti operanti automaticamente dalla pubblicazione delle misure (Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023). Nel testo vigente dell’art. 18, comma 5, come letto nella versione consultata, il divieto è riferito espressamente a banche, intermediari, mandatari e cessionari dei crediti: per i fornitori non bancari verifica con il tuo legale come si atteggia oggi la tutela, e se un fornitore strategico minaccia di sospendere le consegne per il pregresso, valuta la richiesta di misure mirate o di provvedimenti cautelari che lo riguardino.
Il quinto passo è il canale unico. Indica una sola persona in azienda autorizzata a rispondere a fornitori e clienti sulla procedura. Tutti gli altri (commerciali, magazzino, amministrazione) rispondono con una frase concordata: “per queste informazioni ti metto in contatto con…”. La riservatezza si perde quasi sempre per il commento informale di chi non sa cosa può dire.
La base giuridica
Artt. 4, comma 4; 16, comma 6; 18, commi 3 e 5 CCII. I fornitori che partecipano alle trattative sono “parti” e sono vincolati alla riservatezza; quelli che non partecipano non lo sono per legge, e per questo non devono ricevere dati che non sono destinati a circolare.
Se qualcosa va storto
Il fornitore principale, letta la visura, chiede il pagamento anticipato di ogni fornitura. Il piano B: dimostragli con il piano finanziario a sei mesi che il corrente è coperto, proponi un pagamento alla consegna invece che anticipato, e chiedi all’esperto di convocarlo. Se si tratta di un fornitore insostituibile e la richiesta rende impossibile la continuità, discuti con il legale l’opportunità di una misura mirata.
Il cliente più importante, dopo la notizia, sospende gli ordini “in attesa di chiarimenti”. Il piano B: incontro di persona, con il messaggio di continuità e, se serve, con la disponibilità dell’esperto a confermare che le trattative sono in corso (senza rivelare dati). Non mandare mai al cliente il piano di risanamento per convincerlo: rischi di farlo circolare fuori dal perimetro.
Check di completamento
- Ogni fornitore e cliente rilevante è assegnato a un gruppo, con messaggio e tempistica.
- Il piano finanziario garantisce il pagamento del corrente per almeno sei mesi.
- In azienda c’è un solo referente per le domande sulla procedura, e tutti conoscono la frase di rinvio.
Mossa 7 – Dipendenti e sindacati: informare senza allarmare, nei termini di legge
Obiettivo della mossa: rispettare gli obblighi di informazione e consultazione verso i lavoratori, usare correttamente la riservatezza prevista dall’art. 4, comma 3, e tenere le persone in azienda durante le trattative.
Quando va fatta
Se hai più di quindici dipendenti, l’obbligo scatta ogni volta che, durante le trattative o nella predisposizione del piano, assumi determinazioni rilevanti che incidono su più lavoratori, anche solo sull’organizzazione del lavoro o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni. Se hai quindici dipendenti o meno, l’obbligo dell’art. 4, comma 3, non si applica, ma la comunicazione interna resta una mossa decisiva.
Come si esegue
Il primo passo è verificare l’ambito. L’art. 4, comma 3, si applica se la legge o i contratti collettivi (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 25/2007) non prevedono procedure diverse e riguarda i datori di lavoro con più di quindici dipendenti.
Il secondo passo è l’informativa scritta. Comunichi per iscritto, anche via PEC, ai soggetti sindacali indicati dall’art. 47, comma 1, della L. 428/1990, le determinazioni rilevanti. Qualifica espressamente come riservate le informazioni che lo sono nel legittimo interesse dell’impresa: è la qualificazione del datore di lavoro a far scattare l’obbligo di riservatezza in capo ai sindacati.
Il terzo passo è rispettare il calendario. I sindacati possono chiedere un incontro entro tre giorni dalla ricezione dell’informativa; la consultazione deve iniziare entro cinque giorni dalla richiesta e, salvo diverso accordo, si considera esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. Nella composizione negoziata si redige un sintetico rapporto sottoscritto da te e dall’esperto (il codice lo collega alla determinazione del compenso dell’esperto, art. 25-ter, comma 5).
Il quarto passo è la comunicazione interna generale. Indipendentemente dai sindacati, i dipendenti vengono a sapere della crisi. Meglio che lo sappiano da te, con un messaggio semplice: l’impresa ha avviato un percorso previsto dalla legge per riorganizzare i debiti, con un esperto indipendente; gli stipendi e i contributi sono la priorità del piano; nessuna decisione sul personale è presa senza le procedure di legge. Non promettere ciò che non sai di poter mantenere: se il piano prevede riduzioni di personale, le promesse generiche si trasformano in sfiducia.
Il quinto passo è sapere cosa le misure non coprono. L’art. 18, comma 1, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Un dipendente con stipendi arretrati può agire anche se hai le misure. Il massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia riporta App. Potenza, 27 dicembre 2022, secondo cui il divieto di dichiarare il fallimento operava anche quando l’istanza era proposta da un lavoratore: ma questo riguarda la liquidazione giudiziale, non le azioni individuali di recupero. Il pagamento regolare delle retribuzioni è la miglior forma di riservatezza verso i dipendenti.
La base giuridica
Art. 4, comma 3, CCII; art. 47, comma 1, L. 428/1990; art. 18, comma 1, CCII. Per l’impresa minore la soglia dei quindici dipendenti è superata di rado, ma quando lo è l’art. 4 si applica perché è una norma generale del codice.
Se qualcosa va storto
Un rappresentante sindacale diffonde informazioni che avevi qualificato come riservate. Il piano B: documenta la qualificazione (l’informativa scritta con la dicitura), chiedi per iscritto il rispetto dell’obbligo e informa l’esperto. Se la diffusione ha prodotto un danno concreto (un cliente che ha sospeso gli ordini, una banca che ha reagito), passa alla mossa 8.
Un dipendente chiave si dimette temendo il peggio. Il piano B: incontro diretto, spiegando il percorso e i tempi; se è un ruolo essenziale per il piano, valuta con l’esperto e con i consulenti misure di fidelizzazione compatibili con le risorse del piano.
Check di completamento
- Sai se superi i quindici dipendenti e quali sindacati vanno informati.
- L’informativa scritta qualifica come riservate le informazioni che devono restarlo.
- Hai annotato i termini di 3, 5 e 10 giorni per ogni informativa inviata.
Mossa 8 – Se un creditore diffonde la notizia: contenere, provare, reagire
Obiettivo della mossa: limitare il danno della diffusione nelle prime 48 ore, raccogliere la prova di chi ha parlato e attivare gli strumenti che la legge mette a disposizione contro chi viola il dovere di riservatezza.
Quando va fatta
Appena hai notizia della diffusione. Le prime 48 ore contano più di tutte le settimane successive, perché è in quelle ore che le banche e i fornitori decidono se reagire.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere tra notizia pubblica e notizia riservata. Se hai chiesto le misure protettive, il fatto che tu abbia chiesto le misure è un dato del registro delle imprese: chi lo riferisce non viola alcun segreto, perché riferisce un dato pubblico. La violazione della riservatezza riguarda ciò che va oltre: il contenuto delle trattative, le proposte, i dati del piano, le informazioni sui singoli creditori, le iniziative programmate. Se invece non hai chiesto le misure, anche la notizia che sei in composizione negoziata è un’informazione acquisita nelle trattative, coperta dall’art. 4, comma 4, e dall’art. 16, comma 6, quando proviene da una parte delle trattative.
Il secondo passo è contenere. Usa i messaggi preparati nelle mosse 5, 6 e 7 e anticipa le domande: chiama le banche principali, i fornitori strategici e i clienti principali. Il messaggio è sempre lo stesso: percorso previsto dalla legge, esperto indipendente, continuità operativa, pagamento del corrente. Se la notizia diffusa contiene dati falsi, correggili con fatti verificabili, senza polemiche.
Il terzo passo è raccogliere la prova. Conserva le e-mail, i messaggi, le testimonianze di chi ha ricevuto la notizia (data, ora, contenuto, provenienza). Se usi la tracciatura della mossa 4, confronta la versione del documento circolato con il registro degli invii. Più la prova è precisa, più sono concrete le tue opzioni.
Il quarto passo è informare l’esperto. L’esperto gestisce le trattative, è tenuto alla riservatezza e conosce il comportamento delle parti. Una violazione grave da parte di un creditore è un elemento che incide sulla correttezza delle trattative. Chiedi all’esperto di richiamare formalmente il creditore al rispetto degli artt. 4, comma 4, e 16, comma 6.
Il quinto passo è valutare le tutele. Il codice della crisi stabilisce il dovere di riservatezza ma non prevede una sanzione specifica per la sua violazione. Non abbiamo trovato pronunce pubblicate che abbiano deciso un caso di violazione della riservatezza nella composizione negoziata. Le strade che il tuo legale valuterà sono quindi quelle dei principi generali dell’ordinamento:
– la diffida scritta al creditore, con richiesta di cessare la diffusione e con riserva di agire per i danni;
– l’azione di risarcimento, se la violazione del dovere di riservatezza e di buona fede (art. 4, commi 1 e 4) ha causato un danno concreto e dimostrabile (ordini persi, linee revocate, maggiori costi): andranno provati la condotta, il danno e il nesso;
– i rimedi d’urgenza per far cessare una diffusione in corso, quando ne ricorrono i presupposti;
– se il creditore è un concorrente che usa la notizia con i tuoi clienti, le tutele contro gli atti di concorrenza sleale; se diffonde notizie false o denigratorie, anche le tutele contro la diffamazione;
– se la diffusione mira a far saltare il tavolo, la richiesta di misure protettive o cautelari mirate nei confronti di quel creditore, se le azioni che minaccia mettono a rischio le trattative.
Ti segnaliamo che queste tutele derivano da norme generali che non abbiamo esaminato in questo approfondimento con riferimento a casi di composizione negoziata: la loro praticabilità va valutata dal tuo legale sul caso concreto.
Il sesto passo è non reagire con ritorsioni. Escludere il creditore dalle trattative o sospendergli i pagamenti correnti per vendetta ti mette in contrasto con gli stessi doveri di correttezza dell’art. 4 e, se hai le misure, può esporti a una richiesta di revoca: l’art. 19, comma 6, consente al giudice di revocare o abbreviare le misure, anche su istanza dei creditori o su segnalazione dell’esperto, quando non sono più funzionali al buon esito delle trattative o sono sproporzionate.
I contenuti minimi del richiamo e della diffida
Se arrivi al richiamo formale o alla diffida, non improvvisare il testo. Prima di procedere, assicurati che lo scritto contenga almeno questi elementi:
– l’indicazione che il destinatario partecipa (o ha partecipato) alle trattative della composizione negoziata, con il riferimento alla convocazione dell’esperto o agli incontri a cui ha preso parte;
– la descrizione precisa dell’informazione diffusa, distinguendo ciò che risulta dal registro delle imprese (se hai chiesto le misure) da ciò che è stato appreso solo nelle trattative;
– il richiamo agli artt. 4, comma 4, e 16, comma 6, CCII, che impongono alle parti di rispettare la riservatezza sulla situazione del debitore, sulle sue iniziative e sulle informazioni acquisite;
– la richiesta di cessare immediatamente ogni ulteriore diffusione e di indicare a chi l’informazione è stata comunicata;
– la riserva di agire per il risarcimento dei danni e di segnalare la condotta all’esperto;
– la copia per conoscenza all’esperto, perché la condotta delle parti è un elemento che l’esperto valuta nel condurre le trattative.
Evita i toni minacciosi e le accuse generiche: lo scritto potrebbe finire nel fascicolo di un procedimento, e deve dimostrare che tu hai mantenuto la correttezza che chiedi agli altri. La forza di una diffida sta nella precisione dei fatti, non nell’aggettivo più duro.
C’è poi un aspetto di tempo. Il richiamo formale, se arriva entro pochi giorni dalla diffusione, serve soprattutto a fermare la catena; se arriva settimane dopo, serve quasi soltanto a costruire la prova per un’eventuale azione. Per questo il richiamo va preparato insieme al contenimento del secondo passo, non dopo.
La base giuridica
Artt. 4, commi 1 e 4; 16, commi 2, 3 e 6; 19, comma 6 CCII. Per l’impresa minore, art. 25-quater, comma 5. Sulla rilevanza del dovere di correttezza esteso oltre i soli creditori, Trib. Milano, 10 febbraio 2025.
Se qualcosa va storto
La notizia finisce su un giornale locale o sui social. Il piano B: una sola dichiarazione, breve, che conferma il percorso previsto dalla legge e la continuità dell’attività, senza dati; nessuna intervista; nessun commento sulle trattative. Valuta con il legale se il contenuto pubblicato contiene informazioni coperte da riservatezza, così da poter risalire alla fonte.
Una banca, informata dal creditore, anticipa una revoca. Il piano B: torna alla mossa 5, contesta per iscritto la mancanza delle ragioni specifiche e, se hai le misure, richiama l’art. 18, comma 5.
Check di completamento
- Hai separato ciò che è pubblico (eventuale istanza di misure) da ciò che è riservato (contenuto delle trattative).
- Hai raccolto e conservato la prova della diffusione.
- L’esperto è informato e il creditore ha ricevuto un richiamo formale.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sul testo vigente degli artt. 17, 18, 19 e 4 CCII: non descrivono casi reali. Le date sono calcolate sul calendario di fine 2026 e nessuna scadenza cade di sabato o di domenica.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera con 23 dipendenti, debiti complessivi per 1.384.600 euro, di cui 612.300 verso tre banche, 186.420 verso un fornitore strategico di materia prima, 241.750 verso altri 38 fornitori, il resto verso Erario ed enti previdenziali. L’istanza di nomina dell’esperto viene presentata sulla piattaforma lunedì 19 ottobre 2026; l’esperto accetta mercoledì 21 ottobre 2026, entro i due giorni lavorativi dell’art. 17, comma 4.
Simulazione 1 – Percorso interamente riservato. L’istanza non contiene la richiesta di misure. Nessun creditore ha azioni in corso. Nel registro delle imprese non compare nulla. L’esperto convoca le tre banche e il fornitore strategico, che diventano parti delle trattative e sono vincolati alla riservatezza (artt. 4, comma 4, e 16, comma 6). Gli altri 38 fornitori vengono pagati regolarmente e non ricevono alcuna comunicazione. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, cioè fino a lunedì 19 aprile 2027, prorogabile per non più di altri 180 giorni (art. 17, comma 7). Se le parti concludono un contratto o un accordo di natura negoziale, la visura resta pulita anche all’uscita: l’archiviazione non viene iscritta perché non era stata pubblicata un’istanza di misure (art. 17, comma 8). Esito: massima riservatezza, ma nessuna protezione se un creditore decide di agire.
Simulazione 2 – Misure chieste con l’istanza, banche avvisate prima. L’istanza contiene la richiesta di misure verso tutti i creditori. L’imprenditore incontra le tre banche martedì 20 e mercoledì 21 ottobre con il “pacchetto banca” della mossa 5. L’istanza è pubblicata con l’accettazione dell’esperto giovedì 22 ottobre 2026. Il ricorso al tribunale va depositato entro venerdì 23 ottobre 2026 (giorno successivo, art. 19, comma 1). Il tribunale deve fissare l’udienza entro dieci giorni dal deposito, cioè entro lunedì 2 novembre 2026; il decreto viene trasmesso per estratto al registro. La richiesta di iscrizione del numero di ruolo va fatta entro venti giorni dalla pubblicazione, cioè entro mercoledì 11 novembre 2026. Dal 22 ottobre nessun creditore può avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari (art. 18, comma 3) e le banche non possono revocare le linee per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, pur potendo sospendere i contratti pendenti fino alla conferma (art. 18, comma 5). Esito: protezione piena, pubblicità in visura, ma le banche lo hanno saputo dall’imprenditore e non da un avviso automatico.
Simulazione 3 – Misure chieste dopo, sotto la pressione di un creditore. Si parte dalla simulazione 1. A fine ottobre il fornitore strategico (186.420 euro) notifica un atto di precetto. L’imprenditore presenta un’istanza successiva di misure, pubblicata mercoledì 4 novembre 2026. Il ricorso va depositato entro giovedì 5 novembre 2026; il numero di ruolo va iscritto entro martedì 24 novembre 2026. Variante A: il ricorso è depositato il 5 novembre, la protezione regge, il precetto non può sfociare in un pignoramento. Variante B: il ricorso è depositato venerdì 6 novembre, con un giorno di ritardo; il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza fissare udienza (art. 19, comma 3), la pubblicazione però è già avvenuta e il creditore può procedere. Esito: chi rispetta il giorno successivo ottiene la protezione; chi lo manca ha la pubblicità senza la protezione, cioè il peggiore dei due mondi.
Simulazione 4 – Consultazione sindacale. Con 23 dipendenti si superano i quindici dell’art. 4, comma 3. Il piano prevede una riorganizzazione dei turni. L’informativa scritta, con le informazioni qualificate come riservate, viene ricevuta dai sindacati lunedì 16 novembre 2026. I sindacati possono chiedere l’incontro entro tre giorni, cioè entro giovedì 19 novembre; se lo chiedono quel giorno, la consultazione deve iniziare entro cinque giorni, cioè entro martedì 24 novembre; salvo diverso accordo, la consultazione si considera esaurita decorsi dieci giorni dall’inizio, cioè venerdì 4 dicembre 2026. Variante: l’informativa non qualifica come riservati i dati sul piano; un rappresentante li diffonde. Esito: senza la qualificazione espressa, sostenere che c’era un obbligo di riservatezza diventa molto più difficile.
Il piano in una pagina
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Il principio è che la composizione negoziata è riservata per impostazione e diventa pubblica per scelta: la scelta di chiedere le misure protettive, di andare in tribunale per la conferma, di concludere esiti che richiedono il deposito o l’omologazione. Ogni scelta va fatta con un calendario alla mano e con i messaggi già pronti.
Prima della pubblicazione: classifica documenti e interlocutori, prepara il ricorso, avvisa le banche. Dal giorno della pubblicazione: deposito del ricorso entro il giorno successivo, numero di ruolo entro venti giorni, messaggi a fornitori e clienti entro 48 ore. Durante le trattative: tutto passa dall’esperto, ogni documento è tracciato e marcato come riservato, il corrente si paga. Se la notizia esce: contenere, provare, informare l’esperto, valutare le tutele senza ritorsioni.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1 – Mappa del riservato | Sapere cosa non esce dal perimetro | Prima dell’istanza | Riveli tu stesso informazioni protette |
| 2 – Mappa del pubblico | Conoscere le sei finestre di pubblicità | Prima dell’istanza; di nuovo prima dell’accordo | La visura cambia senza che tu lo sappia |
| 3 – Decisione e calendario delle misure | Bilanciare riservatezza e protezione | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; numero di ruolo entro 20 giorni | Pubblicità senza protezione; cancellazione dell’iscrizione |
| 4 – Blindatura dei documenti | Far circolare i dati solo nel perimetro vincolato | Dall’accettazione dell’esperto (entro 2 giorni lavorativi dalla nomina) | Documenti fuori controllo, nessuna prova di chi li ha diffusi |
| 5 – Banche | Prevenire revoche e sospensioni | Prima della pubblicazione o del primo incontro | Revoche automatiche, nuove classificazioni |
| 6 – Fornitori e clienti | Mantenere forniture e ordini | Entro 48 ore dalla pubblicazione | Richieste di pagamento anticipato, ordini sospesi |
| 7 – Dipendenti e sindacati | Informare nei termini, con riservatezza qualificata | 3, 5 e 10 giorni per ogni informativa (oltre 15 dipendenti) | Violazione degli obblighi di consultazione, fughe di notizie |
| 8 – Fuga di notizie | Contenere il danno e reagire | Entro 48 ore dalla notizia | Effetto domino su banche e fornitori |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti e il piano B per ciascuno.
Scenario A – Il creditore accelera mentre sei in modalità riservata. Stai trattando senza misure. Un creditore deposita un ricorso per la liquidazione giudiziale o avvia un pignoramento presso terzi sui tuoi conti. Il piano B è valutare subito l’istanza successiva di misure (art. 18, comma 1), con il ricorso già pronto per il deposito entro il giorno successivo alla pubblicazione. Ricorda che senza misure le trattative non ti proteggono neppure dalla liquidazione giudiziale (App. Firenze, 21 marzo 2023), mentre con le misure il divieto dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione (Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025). Valuta anche se limitare le misure a quel creditore o a una categoria, consapevole che la pubblicazione dell’istanza ci sarà comunque. In parallelo, attiva le mosse 5 e 6: la pubblicazione arriverà in pochi giorni.
Scenario B – Hai mancato un termine. Il ricorso è stato depositato in ritardo, oppure non hai chiesto l’iscrizione del numero di ruolo nei venti giorni. Nel primo caso il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure (art. 19, comma 3); nel secondo l’iscrizione dell’istanza viene cancellata dal registro (art. 19, comma 1). In entrambi i casi la domanda può essere riproposta, ma non ripartire alla cieca: la giurisprudenza dei primi anni ha richiesto, per la riproposizione, di rifare l’iter completo (Trib. Trani, 5 settembre 2022) e di dimostrare l’avvio di interlocuzioni concrete con i creditori (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 7 novembre 2024). Il piano B è: verifica con l’esperto se le trattative hanno prospettive tali da giustificare una seconda esposizione pubblica, e nel frattempo comunica a banche e fornitori che il percorso prosegue. Se la revoca o il diniego delle misure arriva dal tribunale, ricorda che il reclamo ha termini brevi (quindici giorni secondo l’art. 669-terdecies c.p.c., come ricordato da Cass. n. 241/2026) e che il debitore non ha un diritto pieno a ottenere rinvii (Cass. ord. n. 3634/2025).
Scenario C – Un documento chiave non si trova o non è aggiornato. Manca l’estratto della Centrale dei rischi, il certificato dei debiti contributivi non è arrivato, la situazione patrimoniale è vecchia di più di sessanta giorni. Per l’istanza, l’art. 17, comma 3-bis, ti consente di inserire, per i certificati fiscali e contributivi non ancora rilasciati, una dichiarazione sostitutiva che attesta di averli richiesti almeno dieci giorni prima. Per il ricorso dell’art. 19, invece, la situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni è richiesta dal comma 2 e, se la documentazione è carente, già dal 2021 alcuni tribunali assegnano un termine per integrarla (Trib. Milano, 28 dicembre 2021). Il piano B: non rinviare la richiesta delle misure se c’è urgenza, deposita il ricorso con ciò che hai, segnala le lacune e chiedi un termine. Sotto il profilo della riservatezza, non chiedere i documenti mancanti con richieste che spiegano il motivo a terzi non vincolati.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso chiedere le misure protettive senza che la banca lo sappia?
No, se la banca consulta il registro delle imprese. L’istanza di misure è pubblicata con l’accettazione dell’esperto (art. 18, comma 1). Quello che puoi fare è arrivare prima della visura con la mossa 5.
Se chiedo le misure solo verso un creditore, la pubblicazione riguarda solo lui?
Le misure possono essere limitate a determinati creditori o iniziative (art. 18, comma 1; art. 19, comma 4), ma ciò che viene pubblicato è l’istanza di misure. La selezione limita gli effetti, non la visibilità.
Posso fare la mossa 6 (fornitori) prima della mossa 5 (banche)?
Puoi, se un fornitore strategico è più urgente di qualsiasi banca. Ma ricorda che le banche sono spesso le prime a ricevere avvisi automatici: se chiedi le misure, non lasciarle per ultime.
L’esperto può raccontare ai creditori ciò che gli ho detto?
L’esperto opera con riservatezza (art. 16, comma 2) e condivide con le parti le informazioni necessarie alle trattative. Non può essere obbligato a testimoniare su ciò che ha appreso, salvo il procedimento davanti al tribunale per le misure (art. 16, comma 3, con il richiamo all’art. 19, comma 4). Concorda con lui, all’inizio, quali informazioni intende condividere con chi.
Alla fine, se la procedura non va a buon fine, resta traccia in visura?
Solo se avevi pubblicato un’istanza di misure: in quel caso l’archiviazione viene iscritta (art. 17, comma 8). Se non le avevi chieste, l’archiviazione non viene iscritta.
Sono un’impresa minore: valgono le stesse regole?
Sì, perché l’art. 25-quater, comma 5, richiama gli artt. 16, 17 (inclusi i commi 7 e 8), 18 e 19 “in quanto compatibili”. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio della sede legale, che nomina l’esperto. Se pensi di chiedere le misure, prepara comunque un progetto di piano e il piano finanziario a sei mesi, perché il ricorso dell’art. 19 li richiede.
Posso chiedere all’esperto di non convocare un certo creditore, per evitare che lo sappia?
Puoi discuterne con l’esperto, che decide chi incontrare in funzione delle prospettive di risanamento (art. 17, comma 5). Ma se quel creditore è decisivo per la soluzione, tenerlo fuori significa trattare senza di lui, e un accordo che non lo coinvolge non lo vincola. Valuta piuttosto di convocarlo più tardi, quando il quadro con gli altri creditori è definito, e di condividere con lui solo ciò che riguarda la sua posizione.
Se rinuncio alla procedura dopo poche settimane, la riservatezza è salva?
Se non hai chiesto le misure, l’archiviazione non viene iscritta nel registro (art. 17, comma 8) e i doveri di riservatezza delle parti restano riferiti alle informazioni acquisite nelle trattative. Tieni conto però che, dopo l’archiviazione, non puoi presentare una nuova istanza prima di un anno; se l’archiviazione è chiesta da te entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine è ridotto a quattro mesi, una sola volta (art. 17, comma 9). Rinunciare per “proteggere la riservatezza” può quindi costarti la possibilità di ripartire a breve.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Una premessa di trasparenza. Non abbiamo trovato pronunce pubblicate che decidano specificamente sulla violazione della riservatezza nella composizione negoziata: la giurisprudenza disponibile riguarda soprattutto le misure protettive, la loro pubblicità e il procedimento di conferma. Molte pronunce di merito sono del 2021-2023, sono state rese in parte sotto il D.L. 118/2021 e sono note attraverso le massime, spesso senza numero. Le riportiamo con gli estremi indicati dalle fonti consultate (massimario 2026 della Camera di commercio di Prato-Pistoia; massimario Brocardi; saggio di Montanari su judicium.it, aprile 2026), riformulando i principi con parole nostre.
A sostegno delle mosse 2 e 3 (pubblicità e protezione)
- Trib. Brescia, 2 dicembre 2021. Le misure producono effetti solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Rilevanza: la pubblicità non è un effetto collaterale, è la condizione della protezione.
- App. Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023. La domanda di composizione negoziata senza richiesta di misure non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: misura il prezzo della riservatezza piena.
- Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Il divieto di aprire la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non per un periodo fisso. Rilevanza: chiarisce cosa ottieni in cambio della pubblicità.
- Trib. Roma, 19 marzo 2025 (dal saggio di Montanari). Le misure protettive possono essere selettive, e la selettività non giustifica di per sé il ricorso alle misure cautelari. Rilevanza: puoi calibrare gli effetti, non la visibilità.
- Trib. Brescia, 7 gennaio 2026 (dal saggio di Montanari). Una misura cautelare che replica il contenuto tipico delle misure protettive è a sua volta protettiva, anche se limitata a singoli creditori. Rilevanza: non si aggirano i limiti e la disciplina delle misure protettive cambiandone il nome.
A sostegno della mossa 3 (procedimento di conferma)
- Trib. Trani, 21 marzo 2022. Sotto la disciplina allora vigente, il mancato deposito del numero di ruolo nel termine comportava inammissibilità e inefficacia della protezione. Rilevanza: i termini dell’art. 19 non perdonano.
- Trib. Roma, 24 dicembre 2021. Ricorso e decreto vanno notificati all’esperto e ai creditori che hanno agito o sono intervenuti, esclusi i lavoratori, con una sequenza di modalità che parte dalla PEC. Rilevanza: la conferma allarga il cerchio degli informati.
- Trib. Bergamo, 19 gennaio 2022. Il contraddittorio deve includere tutti i soggetti le cui posizioni possono essere incise dalle misure. Rilevanza: chi subisce la misura deve sapere della procedura.
- Trib. Milano, 24 febbraio 2022. L’omessa notifica ai creditori interessati rende inammissibile l’istanza di conferma. Rilevanza: non puoi “proteggere la riservatezza” omettendo notifiche.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5 gennaio 2026. La riserva assunta dal tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di reclamare il diniego di conferma delle misure, ma il reclamo segue il termine di quindici giorni richiamato dall’art. 669-terdecies c.p.c., che nel caso deciso era già scaduto. Rilevanza: anche la fase di impugnazione ha tempi stretti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio della trattazione nel procedimento sulla revoca delle misure, se non indica un pregiudizio concreto alla difesa. Rilevanza: presentati all’udienza pronto.
A sostegno delle mosse 5 e 6 (banche, fornitori, contratti)
- Trib. Verona, 22 gennaio 2024. La revoca o sospensione degli affidamenti legata all’accesso alla composizione richiede un giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: fonda la contestazione verso la banca.
- Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Il giudice non può, salvo casi eccezionali, ordinare la prosecuzione dei finanziamenti o impedire lo scioglimento dei contratti. Rilevanza: con le banche conta più la trattativa preparata che il provvedimento giudiziale.
- Trib. Milano, 19 giugno 2025. Non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. Rilevanza: con i fornitori, il corrente va pagato.
- Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. Alcuni effetti sui contratti pendenti operano automaticamente con le misure. Rilevanza: è il fondamento del messaggio di continuità verso i fornitori, da verificare sul testo vigente.
A sostegno delle mosse 4 e 8 (correttezza e riservatezza)
- Trib. Milano, 10 febbraio 2025. Il dovere di correttezza dell’art. 4 CCII si estende anche a soci e garanti, il cui impegno deve essere coerente con il risanamento. Rilevanza: il perimetro dei doveri non è limitato ai soli creditori.
- Trib. Avellino, 27 gennaio 2022. Il giudice può chiedere all’esperto una relazione sui presupposti e sulle prospettive di risanamento. Rilevanza: nel procedimento sulle misure le valutazioni dell’esperto entrano nel fascicolo, in linea con l’eccezione dell’art. 16, comma 3.
A sostegno della mossa 2 (accordi depositati)
- Trib. Milano, decreto 21 maggio 2025. Sull’accordo di transazione fiscale raggiunto nella composizione negoziata il tribunale verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la sua convenienza. Rilevanza: è un accordo che produce effetti dal deposito in tribunale, quindi esce dal perimetro riservato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gestire la riservatezza nella composizione negoziata non è un esercizio di comunicazione: è una sequenza di decisioni giuridiche con scadenze al giorno. Ecco cosa fa concretamente lo Studio, mossa per mossa.
- Verifichiamo la tua posizione di partenza: soglie dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d), azioni esecutive o cautelari in corso, ricorsi pendenti, esposizione verso banche e fornitori strategici, e ti diciamo da quale mossa del piano partire.
- Costruiamo la mappa del riservato e del pubblico per il tuo caso: quali finestre di pubblicità la tua strategia aprirà, in quali giorni, con quale contenuto in visura.
- Valutiamo con te se chiedere le misure protettive, quando e verso chi, mettendo a confronto il rischio di esposizione verso i creditori e l’effetto della pubblicazione nel registro delle imprese.
- Prepariamo il ricorso per la conferma delle misure prima della pubblicazione, con tutti i documenti dell’art. 19, comma 2, e gestiamo il calendario: deposito entro il giorno successivo, iscrizione del numero di ruolo entro venti giorni, notifiche ai creditori e all’esperto.
- Classifichiamo e marchiamo i documenti destinati all’esperto, alle parti e al tribunale, e impostiamo con te il registro degli invii o la data room tracciata.
- Redigiamo il pacchetto per le banche insieme ai commercialisti dello Studio (piano finanziario, Centrale dei rischi, richieste e offerte) e seguiamo il confronto sulle linee di credito, contestando per iscritto le sospensioni prive di ragioni specifiche.
- Scriviamo i messaggi per fornitori e clienti, distinti per gruppo, e definiamo il canale unico di comunicazione interno.
- Impostiamo l’informativa ai sindacati secondo l’art. 4, comma 3, con la qualificazione espressa delle informazioni riservate, e controlliamo i termini di tre, cinque e dieci giorni.
- Gestiamo la fuga di notizie: raccolta della prova, richiamo formale tramite l’esperto, diffida, valutazione delle tutele risarcitorie e d’urgenza.
- Ti assistiamo negli sbocchi delle trattative: accordi negoziali, transazione fiscale da depositare, concordato semplificato e, per l’impresa minore, concordato minore o liquidazione controllata, spiegandoti in anticipo che cosa diventerà pubblico con ciascuno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno come l’esperto conduce le trattative, quali informazioni condivide con le parti e come i doveri di riservatezza degli artt. 4 e 16 operano nella pratica degli incontri. Per l’impresa minore, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consente di valutare fin dall’inizio gli sbocchi alternativi previsti dall’art. 25-quater, comma 4.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano di riservatezza è lo stesso che segue l’udienza di conferma delle misure, l’eventuale reclamo e, se serve, il giudizio di legittimità, con la stessa linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano finanziario e le scelte giuridiche sulla pubblicità nascono dallo stesso tavolo, non da due consulenti che non si parlano.
Chiusura
La domanda del titolo ha una risposta precisa: la composizione negoziata resta riservata finché resti nella piattaforma e al tavolo delle trattative, e diventa pubblica quando chiedi le misure protettive, quando vai in tribunale per la conferma e quando scegli esiti che passano dal deposito o dall’omologazione. Tra questi due poli c’è uno spazio ampio di scelte, e ognuna ha una data.
Il principio guida è questo: la riservatezza non si difende dopo, si progetta prima. Ogni informazione che fai circolare nel perimetro giusto resta tua; ogni termine che rispetti trasforma la pubblicità in protezione; ogni termine che manchi ti lascia la pubblicità senza la protezione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce le regole di riservatezza della composizione negoziata dal lato di chi conduce le trattative; perché è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, competenze decisive quando l’impresa è minore e gli sbocchi sono il concordato minore o la liquidazione controllata; e perché, da cassazionista, può seguire senza cambi di difensore ogni fase giudiziale delle misure protettive.
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