L’auto Viene Venduta Nella Liquidazione Controllata?

Il giorno in cui il tribunale pubblica la sentenza che apre la liquidazione controllata, l’automobile del debitore è ancora parcheggiata sotto casa. Le chiavi sono nella solita tasca, il libretto nel cassetto del cruscotto, l’assicurazione è pagata fino a fine anno. Eppure, da quel momento, quella macchina non appartiene più soltanto alla vita quotidiana di chi la guida: entra in un calendario che non decide lui. C’è un termine per consegnarla, uno per trascrivere la sentenza al Pubblico Registro Automobilistico, uno per l’inventario, uno per il programma di liquidazione, uno per la vendita e, alla fine, quello dei tre anni che porta all’esdebitazione. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Con l’auto questo principio vale più che per qualunque altro bene, perché un veicolo perde valore ogni mese, costa ogni mese e spesso serve ogni giorno.

La risposta breve alla domanda del titolo è: di regola sì, l’auto entra nella liquidazione e può essere venduta, perché non è un bene impignorabile. Ma tra la regola e la realtà ci sono almeno cinque varianti che cambiano tutto: l’auto di proprietà piena, quella in leasing, quella comprata con un finanziamento e con riserva di proprietà, quella gravata da fermo amministrativo, quella che vale così poco da non meritare un’asta. E ci sono due domande che i debitori pongono sempre: posso continuare a usarla? Può comprarla mio fratello, mia moglie, mio padre?

Questa inchiesta ricostruisce la sorte dell’auto tappa per tappa: la sentenza di apertura (giorno 0), la consegna o l’autorizzazione all’uso (entro 7 giorni), la notifica ai creditori e ai terzi che vantano diritti sul veicolo (entro 30 giorni), le domande di restituzione di leasing e venditori con riserva (entro il termine fissato, non oltre 90 giorni), l’inventario e il programma con la scelta tra vendere e rinunciare (entro 90 giorni), la vendita e il possibile acquisto da parte di un familiare, la cancellazione dei vincoli, fino all’esdebitazione dopo tre anni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione, attesta l’attivo e spesso viene confermato liquidatore. Sapere come un gestore valuta un veicolo, come ne stima il realizzo e come motiva una rinuncia permette di preparare la domanda in modo che la decisione sull’auto sia presa con dati, non per inerzia.

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La mappa temporale: dove si trova l’auto, giorno per giorno

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. La liquidazione controllata è disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), nel testo vigente dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024. Non esiste una norma dedicata all’automobile: la sua sorte si ricostruisce combinando la sentenza di apertura (art. 270), le regole sull’inventario e sul programma (art. 272), quelle sui contratti pendenti (art. 270, comma 6), le domande dei terzi (art. 270, comma 2, lettera d) e i poteri del giudice delegato sulla vendita e sulle cancellazioni, che il Codice disciplina per la liquidazione giudiziale e che si applicano in quanto compatibili.

Il calendario corre su tre binari contemporanei. Il primo è quello della procedura: sentenza, notifiche, inventario, programma, stato passivo, vendite, riparti. Il secondo è quello dei terzi che hanno diritti sull’auto: la società di leasing, il venditore con riserva di proprietà, l’agente della riscossione che ha iscritto un fermo. Il terzo è quello del debitore: uso del veicolo, costi, richieste al giudice, offerta di un familiare.

La tabella che segue fissa le tappe, i termini e il rinvio alla sezione dove ciascuna viene sviluppata.

Tappa Quando Cosa succede all’auto Norma Sezione
1 Giorno 0 Sentenza di apertura: ordine di consegna o autorizzazione all’uso, ordine di trascrizione art. 270, c. 2, lett. e) e g) CCII Giorno 0
2 Entro 7 giorni Deposito documenti; consegna di chiavi, libretto e veicolo, salvo uso autorizzato art. 270, c. 2, lett. c) ed e) Entro 7 giorni
3 Entro 30 giorni Il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori, notifica la sentenza, trascrive al PRA artt. 270, c. 4 e 272, c. 1 Entro 30 giorni
4 Entro il termine fissato (max 90 giorni) Leasing e riserva di proprietà: domande di restituzione o rivendicazione; scelta del liquidatore sul contratto art. 270, c. 2, lett. d) e c. 6 Dal giorno 1 al 90
5 Entro 90 giorni Inventario, stima, programma: vendere o rinunciare art. 272, c. 2 Entro 90 giorni
6 Dal giorno 90 in poi Lavoro, disabilità, ragioni familiari: proroghe dell’uso e richieste al giudice art. 270, c. 2, lett. e); art. 268, c. 4 Lavoro e disabilità
7 Dopo 4-9 mesi Vendita competitiva; offerta del familiare art. 272, c. 2 La vendita
8 Dopo la vendita Prezzo incassato, decreto di cancellazione dei vincoli, nodo del fermo, riparto art. 217, c. 2 in quanto compatibile Dopo la vendita
9 Tre anni dall’apertura Esdebitazione; auto non venduta e auto acquistata durante la procedura artt. 272, c. 3 e 3-bis; 282 Tre anni

Una precisazione di metodo: i termini dell’art. 272 sono termini per il liquidatore, non per il debitore. Ma è proprio su quei termini che il debitore può inserirsi con osservazioni, documenti e istanze. Chi aspetta che sia il liquidatore a chiamarlo arriva spesso quando la decisione sull’auto è già scritta nel programma.

Prima del giorno 0: quello che si decide sull’auto mentre si prepara il ricorso

La storia dell’auto, in realtà, comincia prima della sentenza. Comincia nei mesi in cui il debitore, con l’OCC, prepara la domanda di apertura.

Cosa succede

Il debitore persona fisica che chiede la propria liquidazione controllata deposita un ricorso al tribunale competente con la relazione dell’Organismo di composizione della crisi. Nel testo vigente dell’art. 268, comma 3, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. L’auto, in molte domande, è uno dei pochi beni elencati nella consistenza del patrimonio. Il suo valore può essere decisivo per l’attestazione dell’attivo, oppure irrilevante se accanto c’è uno stipendio con una quota disponibile.

La norma

L’art. 268, comma 1, CCII consente al debitore in stato di sovraindebitamento di chiedere con ricorso l’apertura della liquidazione controllata dei suoi beni. Il comma 4 elenca ciò che non entra nella liquidazione: i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; i crediti alimentari e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.; le cose non pignorabili per legge. L’auto non compare in questo elenco come categoria. Potrà rientrarvi solo se, nel caso concreto, la si possa qualificare come cosa non pignorabile per legge: un’ipotesi che i tribunali, come vedremo, tendono a escludere.

Per entrare in liquidazione controllata non serve dimostrare la meritevolezza: lo ha chiarito la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. La relazione dell’OCC, invece, è un requisito di ammissibilità della domanda, come afferma la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Per l’auto questo significa una cosa precisa: ciò che l’OCC scrive del veicolo nella relazione (valore, gravami, uso, utilità per il lavoro) diventa la base su cui il tribunale costruirà la sentenza.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini perentori a carico del debitore sull’auto. Ci sono però due scadenze di fatto. La prima è quella della documentazione: libretto, certificato di proprietà digitale, contratto di leasing o di finanziamento, eventuale comunicazione di fermo, polizza assicurativa. La seconda è quella delle scelte che non si possono fare dopo: vendere l’auto alla vigilia del ricorso, intestarla a un parente, “parcheggiarla” altrove. Gli atti di straordinaria amministrazione degli anni precedenti vengono esaminati dall’OCC, e una cessione sospetta dell’auto può diventare oggetto di azioni del liquidatore. Il momento giusto per decidere cosa fare dell’auto è prima del ricorso, con l’OCC, alla luce del sole: dopo, ogni mossa passa dal liquidatore e dal giudice.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è la relazione dell’OCC. È qui che il debitore può far constare:

  • il valore realistico del veicolo, con una stima documentata (quotazione dell’usato, chilometraggio, stato d’uso, eventuali danni);
  • l’esistenza di gravami: leasing, riserva di proprietà, fermo amministrativo;
  • l’uso concreto dell’auto: tragitto casa-lavoro senza alternative di trasporto pubblico, attività lavorativa che lo richiede, accompagnamento di un familiare con disabilità;
  • la disponibilità di un familiare a presentare un’offerta di acquisto quando l’auto verrà messa in vendita.

Quello che il debitore non può fare è chiedere che l’auto “resti fuori” dalla liquidazione per semplice volontà. La liquidazione ha carattere generale: tutti i beni vi entrano, salvo le esclusioni di legge.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è tacere il valore dell’auto, oppure indicarlo in modo generico. Il Tribunale di Terni, sentenza n. 42/2025, pubblicata il 17 dicembre 2025, ha rifiutato di autorizzare il liquidatore a rinunciare alla liquidazione di un’utilitaria proprio perché né il debitore né l’OCC ne avevano indicato il valore: senza quel dato, la manifesta non convenienza della vendita non era dimostrata. Una riga mancante nella relazione ha spostato la decisione di tre mesi e l’ha rimessa nelle mani del liquidatore.

Quanto dura realmente

La preparazione della domanda con l’OCC richiede in media alcuni mesi, a seconda della completezza dei documenti e del carico dell’Organismo. Per l’auto il tempo di lavoro vero è breve: raccogliere i documenti e fare una stima seria richiede pochi giorni. Il problema è che spesso lo si fa all’ultimo, quando la relazione è quasi chiusa.

Giorno 0: la sentenza di apertura e le tre righe che riguardano l’auto

Siamo al giorno 0. Il tribunale, verificati i presupposti degli articoli 268 e 269, apre la liquidazione controllata con sentenza. Da questo momento in poi l’auto è un bene della procedura.

Cosa succede

La sentenza contiene quasi sempre tre disposizioni che toccano il veicolo, anche quando non lo nominano. La prima è l’ordine di consegna o rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. La seconda è l’eventuale autorizzazione al debitore a utilizzare alcuni beni. La terza è l’ordine di trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati: l’auto è un bene mobile registrato, e quindi la sentenza va trascritta al PRA.

Le sentenze di merito degli ultimi anni mostrano come questa parte del dispositivo venga scritta in modi molto diversi. Il Tribunale di Velletri, sentenza n. 92/2025, pubblicata il 2 ottobre 2025, ha affermato che l’auto non è un bene impignorabile e che quindi dovrà essere necessariamente liquidata, perché la liquidazione ha carattere generale e i limiti dell’art. 268, comma 4, non coprono questo bene. Nello stesso provvedimento, però, ha autorizzato il debitore a usare il veicolo, di modesto valore, fino a quando la consegna diventerà necessaria ai fini della liquidazione, rimettendo al liquidatore la valutazione di convenienza sulla base del presumibile valore di realizzo. Ha inoltre ordinato la trascrizione della sentenza proprio per la presenza di beni mobili registrati.

Il Tribunale di Terni, sentenza n. 42/2025, ha invece autorizzato l’uso per un periodo definito, 90 giorni dalla pubblicazione, per gravi ragioni familiari: l’auto serviva ad accompagnare ogni giorno un figlio minore con disabilità. Entro lo stesso termine il liquidatore doveva decidere se rinunciare alla liquidazione del veicolo o procedere alla vendita competitiva.

La norma

L’art. 270, comma 2, CCII stabilisce il contenuto della sentenza. Per l’auto rilevano: la lettera b), con la nomina del liquidatore (che, se la domanda è del debitore, può essere l’OCC confermato); la lettera c), con l’ordine al debitore di depositare entro sette giorni la documentazione; la lettera d), con il termine non superiore a novanta giorni assegnato ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori per le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo; la lettera e), con l’ordine di consegna o rilascio dei beni, salvo che il giudice non autorizzi il debitore a utilizzare alcuni di essi per gravi e specifiche ragioni, provvedimento che costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo l’art. 216, comma 2; la lettera g), con l’ordine di trascrizione per i beni immobili o mobili registrati.

Il comma 5 dello stesso articolo richiama, in quanto compatibili, gli articoli 142 e 143 (beni del debitore e rapporti processuali) e gli articoli 150 e 151 (divieto di azioni esecutive individuali e concorso dei creditori).

I termini che si attivano

Dalla sentenza partono, in sequenza:

  • 7 giorni per il deposito della documentazione da parte del debitore (art. 270, comma 2, lettera c);
  • il termine fissato in sentenza, non superiore a 90 giorni, per le domande dei terzi e dei creditori, a pena di inammissibilità (lettera d);
  • 30 giorni per il liquidatore, dalla comunicazione della sentenza, per aggiornare l’elenco dei creditori e notificare la sentenza (art. 272, comma 1);
  • 90 giorni dall’apertura per l’inventario e il programma di liquidazione (art. 272, comma 2).

Se la sentenza autorizza l’uso dell’auto per un periodo determinato, come a Terni, anche quel periodo diventa un termine da annotare: alla sua scadenza, senza una proroga, l’auto va consegnata.

Cosa può fare il debitore ora

Leggere il dispositivo il giorno stesso della pubblicazione è la prima mossa difensiva. Le domande da porsi sono tre: l’auto è soggetta all’ordine di consegna immediata? L’uso è autorizzato, e fino a quando? È indicato un termine entro il quale il liquidatore deve decidere tra vendita e rinuncia?

Se l’uso non è stato autorizzato ma esistono gravi e specifiche ragioni (lavoro senza alternative, assistenza a un familiare, disabilità), il debitore può rivolgersi al giudice con un’istanza motivata e documentata. Il testo della lettera e) parla di autorizzazione all’utilizzo “per gravi e specifiche ragioni”: non basta la comodità, serve una ragione concreta, provata e collegata all’uso dell’auto.

Precluso, invece, è disporre del veicolo: venderlo, darlo in permuta, prestarlo stabilmente a terzi. Dopo l’apertura, gli atti del debitore sui beni della procedura sono inefficaci verso i creditori, secondo la disciplina richiamata dall’art. 270, comma 5.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che l’autorizzazione all’uso equivalga a un’esclusione dell’auto dalla liquidazione. Non è così. La sentenza di Velletri lo dice con chiarezza: l’auto può essere usata, ma resta destinata alla liquidazione, salvo diversa valutazione del liquidatore. Chi continua a guidare pensando che “la macchina me l’hanno lasciata” rischia di ricevere, mesi dopo, la richiesta di consegna senza averla prevista.

Quanto dura realmente

La sentenza viene di solito pubblicata pochi giorni dopo la camera di consiglio: a Terni la camera di consiglio si era tenuta il 10 dicembre 2025 e la sentenza è stata pubblicata il 17 dicembre 2025. A Velletri il provvedimento datato 9 settembre 2025 è stato pubblicato il 2 ottobre 2025. Tra la decisione e la pubblicazione possono quindi passare da una a tre settimane, e il debitore deve tenere conto che i termini decorrono dalla pubblicazione o dalla comunicazione, a seconda di quanto indicato nel dispositivo.

Entro 7 giorni: documenti, chiavi e la consegna che non si può ignorare

Sono passati sette giorni dalla sentenza. Il calendario ora corre sul debitore.

Cosa succede

Entro sette giorni il debitore deve depositare la documentazione indicata dalla sentenza: per il consumatore, in sostanza, l’elenco dei creditori e quanto richiesto dal giudice; per chi ha svolto attività d’impresa, anche bilanci e scritture contabili e fiscali. Per l’auto, nella pratica, il liquidatore chiede: copia del documento unico o del certificato di proprietà, libretto, polizza assicurativa, contratto di leasing o finanziamento, eventuali comunicazioni di fermo amministrativo, verbali di contravvenzioni non pagate, informazioni su chilometraggio e stato del veicolo.

Se la sentenza non ha autorizzato l’uso, il debitore deve anche consegnare il veicolo, con le chiavi e i documenti, secondo le modalità indicate dal liquidatore. Spesso il veicolo viene affidato a un istituto di vendite giudiziarie o custodito in un luogo indicato dalla procedura.

La norma

L’art. 270, comma 2, lettera c), fissa il termine di sette giorni per il deposito dei documenti. La lettera e) rende l’ordine di consegna un titolo esecutivo, che il liquidatore mette in esecuzione secondo l’art. 216, comma 2. Questo significa che il liquidatore non deve chiedere un nuovo provvedimento per farsi consegnare l’auto: la sentenza basta.

I termini che si attivano

Il termine di sette giorni per il deposito della documentazione va rispettato: non è un’indicazione di cortesia. Il ritardo non fa decadere il debitore dalla procedura in modo automatico, ma pesa sull’immagine della sua condotta, che tornerà in gioco al momento dell’esdebitazione: l’art. 282, comma 2, la subordina alle condizioni dell’art. 280 CCII.

Sulla sospensione feriale: il periodo di sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto. Ma molti termini della procedura concorsuale non sono termini processuali in senso stretto, oppure sono sottratti alla sospensione: il debitore non deve contare su agosto per guadagnare tempo sulla consegna dell’auto o sul deposito dei documenti. In caso di dubbio, il termine va trattato come se corresse anche in agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra per chiedere, o rafforzare, l’autorizzazione all’uso. Se la sentenza ha ordinato la consegna immediata, il debitore che ha ragioni gravi e specifiche deve muoversi subito, prima che l’ordine venga eseguito: un’istanza al giudice delegato, sentito il liquidatore, con documenti (contratto di lavoro e orari, distanza dal luogo di lavoro e assenza di mezzi pubblici, certificazioni sanitarie del familiare, verbale di invalidità).

Se l’uso è autorizzato, il debitore deve concordare con il liquidatore le condizioni: chi paga l’assicurazione e la tassa automobilistica, come si documenta lo stato del veicolo, entro quali limiti chilometrici si usa l’auto, come si gestiscono eventuali sinistri. Non esiste una regola generale scritta per queste voci: le decide il giudice o le concorda il liquidatore. In pratica, chi usa il veicolo ne sostiene i costi di gestione, perché la procedura non ha interesse a pagare per un bene che non utilizza.

Se l’auto è in leasing o con riserva di proprietà, il debitore deve consegnare subito al liquidatore il contratto: sarà decisivo per la tappa successiva.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è non consegnare e non chiedere nulla. Chi tiene l’auto senza autorizzazione si espone all’esecuzione forzata dell’ordine di consegna e, soprattutto, compromette la propria immagine di debitore collaborativo. Un secondo errore, più sottile, è lasciare scadere l’assicurazione su un’auto della procedura che continua a usare: un sinistro senza copertura crea un debito nuovo, posteriore all’apertura, che non sarà travolto dall’esdebitazione.

Quanto dura realmente

La consegna, quando è disposta, avviene in genere entro alcune settimane dalla sentenza, a seconda dell’organizzazione del liquidatore. Molti liquidatori preferiscono non far ritirare subito un’utilitaria di scarso valore: custodirla costa, e se il veicolo verrà poi rinunciato quel costo sarebbe stato inutile. Per questo, nei casi di auto modesta, l’autorizzazione all’uso fino alla decisione sul programma è frequente, ma non è un diritto del debitore.

Entro 30 giorni: notifiche, PRA e il momento in cui i terzi si accorgono della procedura

Sono passati trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella in cui la notizia esce dal tribunale e raggiunge chiunque abbia un interesse sull’auto.

Cosa succede

Il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori e notifica la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Per l’auto questo significa che vengono raggiunti: la società di leasing, se il veicolo è in leasing; la finanziaria o il venditore, se c’è un finanziamento con riserva di proprietà; l’agente della riscossione, se è iscritto un fermo amministrativo; eventuali altri creditori che avessero avviato un pignoramento sul veicolo.

Contemporaneamente il liquidatore cura la trascrizione della sentenza al PRA, come ordinato dalla lettera g) del comma 2. Dalla trascrizione, chiunque consulti il registro sa che l’auto appartiene a un patrimonio in liquidazione.

La norma

L’art. 272, comma 1, CCII stabilisce che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza ai sensi dell’art. 270, comma 4. Lo stesso comma prevede che il termine dell’art. 270, comma 2, lettera d), possa essere prorogato di trenta giorni. L’art. 270, comma 4, affida al liquidatore gli adempimenti di pubblicità e trascrizione e dispone la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Gli articoli 150 e 151, richiamati dall’art. 270, comma 5, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura. Se un creditore aveva pignorato l’auto prima dell’apertura, l’esecuzione individuale si arresta e il bene confluisce nella liquidazione concorsuale.

I termini che si attivano

Per il liquidatore: 30 giorni per la notifica. Per i terzi: il termine non superiore a 90 giorni fissato in sentenza per presentare la domanda di restituzione o rivendicazione, a pena di inammissibilità, eventualmente prorogato di 30 giorni. Per il debitore: nessun termine perentorio, ma una data da conoscere, quella di scadenza del termine dei terzi, perché fino ad allora non sa con certezza chi si farà avanti sull’auto.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore deve segnalare al liquidatore ogni terzo con diritti sull’auto che non risulti dall’elenco. Una società di leasing non indicata, un fermo dimenticato, una finanziaria che ha ceduto il credito a un altro soggetto: ogni omissione allunga i tempi e rischia di far emergere pretese tardive al momento della vendita.

Il debitore può anche verificare, con una visura PRA, che la sentenza sia stata effettivamente trascritta e che non risultino formalità sconosciute. È un controllo semplice che evita sorprese quando un compratore, magari un familiare, chiederà conto dei vincoli.

Se il debitore riceve dalla società di leasing o dalla finanziaria richieste di pagamento delle rate successive all’apertura, deve trasmetterle al liquidatore senza pagare di propria iniziativa: i pagamenti eseguiti dopo l’apertura a favore dei creditori concorsuali sono inefficaci, come ricorda anche il Tribunale di Cremona, sentenza n. 47/2025, pubblicata il 14 luglio 2025, che ha precisato inoltre che trattenute e pignoramenti in corso devono cessare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è continuare a pagare la rata del finanziamento o del leasing “per non perdere la macchina”, con denaro che dopo l’apertura rientra nel patrimonio della procedura, salva la parte di reddito lasciata al debitore per il mantenimento. Un pagamento fatto da solo, senza autorizzazione, non salva l’auto e crea un problema: è inefficace verso i creditori e può essere contestato.

Quanto dura realmente

Le notifiche avvengono di solito via PEC e si completano entro il mese. La trascrizione al PRA richiede tempi tecnici brevi, ma dipende dall’organizzazione del liquidatore. Il Tribunale di Cremona, n. 47/2025, ad esempio, ha ordinato al liquidatore di trascrivere il provvedimento sui beni mobili registrati entro quindici giorni.

Dal giorno 1 al giorno 90: leasing, riserva di proprietà e la scelta sul contratto

Il calendario ora corre su un binario parallelo: quello dei terzi che sostengono che l’auto, in tutto o in parte, non è del debitore. È la fase in cui si decide se l’auto entra davvero nell’attivo o se torna a chi ne è proprietario.

Cosa succede

Bisogna distinguere tre situazioni, perché la sorte dell’auto cambia radicalmente.

Auto in leasing. Nel leasing il proprietario del veicolo è la società concedente; il debitore è utilizzatore. L’auto non è del debitore e quindi, in linea di principio, non può essere venduta dalla procedura come bene proprio. Ciò che entra nella liquidazione è la posizione contrattuale del debitore: il diritto di usare il veicolo e, alla fine, di riscattarlo pagando il prezzo di opzione. Se il contratto è ancora in corso all’apertura, si applica la regola generale sui rapporti pendenti.

Auto con finanziamento e riserva di proprietà. Se l’acquisto è stato fatto con una vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore diventa proprietario solo con il pagamento dell’ultima rata. Fino ad allora il venditore, o chi è subentrato nella sua posizione, può far valere il proprio diritto sul veicolo, purché la riserva sia opponibile ai terzi secondo le regole proprie dei beni mobili registrati. Se invece il finanziamento è un prestito personale finalizzato senza riserva, l’auto è del debitore e la finanziaria è un creditore come gli altri, chirografario salvo diverse garanzie.

Auto di proprietà piena. Nessun terzo può chiederne la restituzione: l’auto entra nell’attivo, salva la valutazione di convenienza.

La norma

L’art. 270, comma 2, lettera d), CCII assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso del debitore un termine, non superiore a novanta giorni, per trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione o rivendicazione, a pena di inammissibilità, secondo le regole dell’art. 201.

L’art. 270, comma 6, disciplina i rapporti pendenti: se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento dell’apertura, la sua esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare o di sciogliersi. Se subentra, assume gli obblighi dalla data del subentro e i crediti maturati durante la procedura sono prededucibili. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di scioglimento, il contraente può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.

Un esempio di come i tribunali usano il comma 6 si trova nel Tribunale di Cremona, n. 47/2025: in quel caso si trattava della locazione commerciale dell’attività del debitore, e il tribunale ha disposto il recesso immediato con preavviso di sei mesi, consentendo intanto l’uso dei beni aziendali fino alla vendita. Il ragionamento è trasferibile all’auto: il liquidatore valuta se proseguire un contratto conviene alla massa dei creditori, e lo fa sentendo il debitore.

I termini che si attivano

  • Termine fissato in sentenza, al massimo 90 giorni, per la domanda di restituzione o rivendicazione della società di leasing o del venditore con riserva: se scade senza domanda, la pretesa sul bene è inammissibile nella procedura.
  • Termine non superiore a 60 giorni, assegnato dal giudice delegato su istanza del contraente che mette in mora il liquidatore: decorso inutilmente, il contratto di leasing si intende sciolto.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra decisiva per l’auto in leasing. Il liquidatore deve sentire il debitore prima di scegliere tra subentro e scioglimento. Il debitore può quindi presentare al liquidatore elementi concreti:

  • quante rate mancano e qual è il prezzo di riscatto;
  • il valore di mercato del veicolo, per capire se dopo il riscatto la vendita lascerebbe un margine per i creditori;
  • la disponibilità di un familiare a farsi carico del riscatto o dell’acquisto, così da evitare costi alla procedura.

Se il valore del veicolo supera di molto il residuo da pagare, il subentro e il successivo riscatto possono convenire ai creditori. Se il residuo è alto e l’auto vale poco, lo scioglimento è la soluzione più probabile: l’auto torna alla società di leasing, che farà valere nel passivo il suo credito.

Per l’auto con riserva di proprietà, il debitore deve verificare se la riserva è stata trascritta e se è opponibile: è un punto tecnico da controllare sui documenti del PRA e sul contratto, non a memoria.

Il punto da ricordare è uno: chi vuole tenere un’auto in leasing deve dirlo e documentarlo prima che il liquidatore decida, non dopo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è restituire spontaneamente l’auto alla società di leasing, d’accordo con il concessionario, senza passare dal liquidatore. Il contratto, dopo l’apertura, è sospeso e la scelta spetta alla procedura: un accordo privato può essere inefficace e far perdere un eventuale valore di riscatto che sarebbe spettato ai creditori. Un secondo errore è non segnalare al liquidatore che il contratto di finanziamento contiene una riserva di proprietà, facendo apparire come bene libero un’auto su cui un terzo ha un diritto.

Quanto dura realmente

La decisione sul contratto pendente può arrivare in poche settimane, se il contraente mette in mora il liquidatore, oppure slittare fino all’approvazione del programma. In pratica, per un’auto in leasing con molte rate residue, la scelta tende a maturare entro il terzo mese dall’apertura.

Entro 90 giorni: inventario, stima e programma. Vendere o rinunciare?

Siamo al giorno 90. È la tappa che decide davvero la sorte dell’auto, e anche la più controversa.

Cosa succede

Entro novanta giorni dall’apertura il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma che indica i tempi e le modalità della liquidazione. Nel programma, l’auto può avere tre destini: essere venduta con una procedura competitiva; essere rinunciata, perché la vendita appare manifestamente non conveniente; restare in uso al debitore fino a una certa data, con vendita successiva.

La valutazione di antieconomicità non è un concetto astratto. Si fa con numeri: valore di realizzo stimato, costi di ritiro, custodia, pubblicità, eventuale perizia, passaggio di proprietà, tempo di giacenza. Un’utilitaria di dodici anni che vale poche centinaia di euro può costare alla procedura più di quanto renda.

La norma

L’art. 272, comma 2, CCII prevede che il liquidatore, entro novanta giorni dall’apertura, completi l’inventario, rediga un programma con tempi e modalità della liquidazione e lo depositi; si applica, in quanto compatibile, l’art. 213, commi da 2 a 4; il giudice delegato approva il programma. Il comma 3 impone che il programma assicuri la ragionevole durata della procedura.

Il richiamo all’art. 213 è il cuore del problema. Quella norma, dettata per la liquidazione giudiziale, consente di non acquisire all’attivo o di abbandonare singoli beni quando la loro liquidazione non è conveniente. Il comma 2 dell’art. 272 è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.

Prima del correttivo, una parte della giurisprudenza aveva escluso questa facoltà nella liquidazione controllata. Il Tribunale di Lecce, sentenza del 30 novembre 2023, aprendo una liquidazione controllata, aveva ritenuto inapplicabile l’art. 213, comma 2, CCII: il liquidatore non poteva scegliere di non acquisire beni all’attivo. Dopo il correttivo, la prassi si è orientata diversamente. Il Tribunale di Torino, sentenza n. 87/2026, come riportato in un commento del 7 aprile 2026, ha affermato che l’esclusione del veicolo dalla liquidazione è decisa dal liquidatore, e che se il veicolo non viene liquidato il fermo amministrativo che lo grava non può essere cancellato dal giudice delegato. Il Tribunale di Terni, n. 42/2025, ha affidato al liquidatore la scelta tra rinuncia e vendita competitiva entro 90 giorni, dopo aver negato una rinuncia anticipata non sorretta da alcuna indicazione di valore. Il Tribunale di Velletri, n. 92/2025, ha rimesso al liquidatore la valutazione di convenienza in base al presumibile valore di realizzo.

Il quadro, quindi, è questo: la regola è la liquidazione; l’eccezione è la rinuncia per manifesta non convenienza; a valutarla è il liquidatore, nel programma che il giudice delegato approva.

I termini che si attivano

  • 90 giorni dall’apertura per inventario e programma: termine a carico del liquidatore.
  • Approvazione del programma da parte del giudice delegato: non c’è un termine fisso, ma in genere segue di alcune settimane il deposito.
  • Se il debitore era autorizzato all’uso fino alla decisione del liquidatore (come a Terni), la data del programma diventa anche la data in cui l’uso può cessare.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è quella delle settimane che precedono il deposito del programma. È il momento per far arrivare al liquidatore tutti gli elementi utili alla stima: perizie o quotazioni dell’usato, foto, preventivi di riparazione, costo di custodia, costo del passaggio di proprietà. Se il veicolo ha un valore che giustifica la vendita, è anche il momento per far emergere un’offerta seria di un familiare o di un terzo, così che il programma possa prevedere una vendita rapida.

Su questo punto, una precisazione che vale per tutti i casi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il modo in cui un gestore costruisce la valutazione di convenienza e può preparare per il liquidatore una documentazione che risponde esattamente alle domande che il programma deve risolvere.

Se il programma prevede la vendita di un’auto che il debitore considera di valore irrisorio, il debitore può presentare osservazioni al liquidatore e al giudice delegato prima dell’approvazione. Se il programma prevede la rinuncia, il debitore deve sapere che cosa accade dopo: l’auto resta nella sua disponibilità, ma con gli eventuali vincoli che la gravavano, fermo amministrativo compreso.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dare per scontata la rinuncia “perché la macchina è vecchia”. La manifesta non convenienza va dimostrata con numeri. Un’auto di dieci anni con pochi chilometri, ben tenuta, può avere sul mercato dell’usato un valore che giustifica la vendita. Il secondo errore, opposto, è chiedere la rinuncia senza aver considerato il fermo: un’auto rinunciata con il fermo ancora iscritto non può circolare legittimamente se il fermo lo impedisce, e il giudice delegato, secondo il Tribunale di Torino, non può cancellarlo se il veicolo non viene liquidato.

Quanto dura realmente

Il termine di 90 giorni è spesso rispettato per l’inventario, mentre il programma può slittare di qualche settimana, soprattutto se ci sono contratti pendenti o beni di valutazione complessa. Per l’auto la decisione è di solito tra le prime a essere presa, perché il veicolo si svaluta e la procedura ha interesse a non lasciarlo fermo.

Dal giorno 90 in poi: auto necessaria per lavorare o per un familiare con disabilità. Decide il giudice?

Sono passati tre mesi dalla sentenza. Il programma è stato depositato, e per molti debitori arriva qui la domanda che avevano rimandato: se l’auto mi serve per lavorare, o per accompagnare un figlio disabile, posso tenerla?

Cosa succede

Bisogna separare due piani che i debitori tendono a confondere: l’uso dell’auto e l’esclusione dell’auto dalla liquidazione.

L’uso è previsto dalla legge. Il giudice può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni per gravi e specifiche ragioni. Il lavoro senza alternative di trasporto, la cura di un familiare con disabilità, la necessità di raggiungere strutture sanitarie sono ragioni che i tribunali prendono in considerazione. Il Tribunale di Terni le ha ritenute sufficienti per autorizzare l’uso per 90 giorni, valorizzando le gravi ragioni familiari legate all’accompagnamento quotidiano di un figlio minore con disabilità e l’impossibilità del compagno di aiutare con costanza per i propri impegni di lavoro.

L’esclusione è un’altra cosa. Significa che l’auto non entra affatto nell’attivo. L’art. 268, comma 4, esclude dalla liquidazione le cose non pignorabili per legge, ma un’automobile, in sé, non è un bene impignorabile: lo ha detto in modo netto il Tribunale di Velletri, n. 92/2025. Nessuna delle pronunce esaminate per questa inchiesta ha escluso un’auto dalla liquidazione soltanto perché utile al lavoro o necessaria per una persona con disabilità. Nei casi in cui l’auto non viene venduta, la strada percorsa è un’altra: la rinuncia del liquidatore per manifesta non convenienza, oppure la vendita a un familiare che poi la lascia in uso al debitore.

La norma

Le norme da combinare sono tre. L’art. 270, comma 2, lettera e), CCII, per l’autorizzazione all’uso. L’art. 268, comma 4, lettera d), per le cose non pignorabili per legge. L’art. 272, comma 2, con il richiamo all’art. 213 in quanto compatibile, per la rinuncia ai beni la cui liquidazione non conviene.

Resta aperto un tema che la giurisprudenza di merito non ha ancora definito in modo uniforme: se un veicolo indispensabile all’attività professionale del debitore possa godere dei limiti di pignorabilità che il codice di procedura civile prevede per gli strumenti di lavoro. Le sentenze esaminate in questa sede non lo affermano. Chi intende sostenere questa tesi deve costruirla sul caso concreto e sulle norme processuali, con un’istanza documentata, sapendo che l’orientamento prevalente tratta l’auto come bene liquidabile.

I termini che si attivano

Se l’uso è autorizzato a tempo, la scadenza dell’autorizzazione è il termine da presidiare: prima che arrivi, il debitore che ha ancora gravi ragioni deve chiederne la proroga, con documenti aggiornati. Se l’uso è autorizzato “fino alla vendita” o “fino a quando la consegna diventerà necessaria”, come a Velletri, il termine coincide con la richiesta del liquidatore, che può arrivare con breve preavviso.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra è doppia: chiedere al giudice l’uso prolungato e, insieme, offrire al liquidatore una soluzione che renda inutile la vendita all’asta. In concreto:

  • istanza di autorizzazione o proroga dell’uso, con certificazioni (verbale di invalidità, certificati medici, attestazioni di frequenza di terapie o scuole, contratto di lavoro con sede e orari, assenza di mezzi pubblici compatibili);
  • documentazione sul valore, per sostenere la non convenienza della vendita se l’auto vale poco;
  • offerta di acquisto di un familiare, se l’auto ha un valore apprezzabile: il prezzo entra nell’attivo, i creditori sono soddisfatti nella misura del valore, il familiare diventa proprietario e può lasciarne l’uso al debitore.

Una nota sui veicoli adattati per persone con disabilità: gli adattamenti tecnici, le agevolazioni fiscali eventualmente ottenute e i vincoli collegati all’acquisto agevolato vanno segnalati al liquidatore. Incidono sul valore di realizzo e possono rendere più complessa la vendita a terzi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere l’esclusione dell’auto invocando genericamente il lavoro. Un’istanza che dice “l’auto mi serve per lavorare” senza spiegare perché, senza orari, senza distanze, senza alternative escluse, viene respinta o accolta solo per un periodo breve. L’altro errore è non distinguere l’auto del debitore da quella del familiare con disabilità: se il veicolo è intestato al familiare, non è un bene del debitore e non entra nella liquidazione, ma serve dimostrarlo.

Quanto dura realmente

Le autorizzazioni all’uso concesse in sentenza vanno da periodi brevi (90 giorni a Terni) a durate aperte, legate alla vendita. Le proroghe vengono decise dal giudice delegato in tempi di settimane. Nella pratica, un’auto di modesto valore usata per ragioni gravi rimane spesso al debitore fino alla rinuncia o alla vendita al familiare, senza mai essere ritirata.

Dopo 4-9 mesi: la vendita, l’offerta del familiare e il riscatto

Il calendario ora corre verso la vendita. Se il programma ha previsto la liquidazione dell’auto, il liquidatore la mette in vendita con le modalità approvate dal giudice delegato.

Cosa succede

La vendita di un’auto nella liquidazione controllata segue di regola una procedura competitiva: avviso pubblicato, termine per le offerte, eventuale gara, aggiudicazione al miglior offerente. Il liquidatore può avvalersi di un istituto di vendite giudiziarie o di soggetti specializzati. Il prezzo base si fonda sulla stima.

È in questa fase che si inserisce la soluzione più frequente quando il debitore vuole “salvare” l’auto: l’acquisto da parte di un familiare. Non è un riscatto in senso tecnico, perché il familiare non ha un diritto di prelazione: è un acquisto come quello di qualunque altro offerente, al prezzo di mercato, con le stesse regole di trasparenza. Il Tribunale di Cremona, n. 47/2025, nella ricostruzione del patrimonio della debitrice, dà atto di una quota di autovettura destinata a essere ceduta al marito comproprietario: un esempio di come il coniuge contitolare sia l’acquirente naturale della quota di un veicolo, che sul mercato sarebbe difficilmente vendibile.

La norma

L’art. 272, comma 2, CCII rimette al programma di liquidazione, approvato dal giudice delegato, i tempi e le modalità della vendita. Per i casi non disciplinati dal capo dedicato alla liquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, rinvia, in quanto compatibili, ad altre parti del Codice. L’art. 217, comma 1, CCII, dettato per la liquidazione giudiziale, consente al giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi e di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulta notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo; se il prezzo è inferiore a quello indicato nell’avviso di non oltre un quarto, può impedirlo solo se ci sono concreti elementi che un nuovo esperimento porti con elevata probabilità a quel prezzo. La sua applicazione nella liquidazione controllata passa dal filtro della compatibilità.

Il programma deve inoltre assicurare la ragionevole durata (art. 272, comma 3): una vendita che si trascina per anni, su un bene che si svaluta, non risponde a questo criterio.

I termini che si attivano

I termini della vendita sono quelli fissati nell’avviso: la data entro cui depositare l’offerta è perentoria per chi vuole partecipare, familiare compreso. Dopo l’aggiudicazione c’è il termine per il saldo del prezzo. Se l’istanza per impedire il perfezionamento della vendita si basa sulle regole dell’art. 217, comma 1, il termine indicato da quella norma è di dieci giorni dal deposito della documentazione della vendita: va verificato nel programma e nell’avviso se e come il giudice delegato lo abbia reso applicabile.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è prima dell’avviso, non dopo. Il debitore che ha un familiare interessato deve farlo sapere al liquidatore quando il programma è in preparazione: un’offerta irrevocabile, accompagnata da una cauzione, può portare il liquidatore a prevedere una vendita competitiva su quella base, con la possibilità per altri di presentare offerte migliori. In questo modo la procedura risparmia tempo e costi, i creditori ricevono il valore del veicolo e l’auto resta in famiglia.

Il debitore non può acquistare l’auto per sé con fondi della procedura, né può far risultare un prezzo di comodo. Il familiare deve pagare con mezzi propri, tracciabili, e il prezzo deve essere coerente con la stima.

Se il familiare è comproprietario, come nel caso di Cremona, la sua posizione è ancora più forte: per la quota del debitore, il comproprietario è spesso l’unico acquirente realistico.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è presentare l’offerta del familiare all’ultimo minuto, dopo che l’auto è già stata ritirata e messa all’asta: a quel punto i costi di ritiro e custodia si sono già prodotti e la base d’asta è fissata. Un secondo errore è proporre un prezzo simbolico “perché tanto la macchina vale poco”: il liquidatore deve tutelare i creditori e non può accettare un prezzo che non corrisponde al valore.

Quanto dura realmente

Dall’approvazione del programma alla vendita di un’auto passano di regola da uno a quattro mesi, se il veicolo è libero da vincoli. I tempi si allungano se ci sono fermi, contratti pendenti da definire o se il primo tentativo va deserto. Con un’offerta di un familiare già depositata, la vendita può concludersi in poche settimane.

Dopo la vendita: il prezzo, la cancellazione dei vincoli e il nodo del fermo amministrativo

Il veicolo è stato venduto. Da questo momento in poi l’attenzione si sposta sul prezzo e sui gravami che il compratore pretende di vedere cancellati.

Cosa succede

Il prezzo entra nella liquidazione e sarà distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, dopo il pagamento delle spese di procedura. Il compratore, intanto, ha bisogno di un’auto libera: senza fermi, senza trascrizioni di pignoramenti, senza altre formalità pregiudizievoli al PRA.

Per i beni iscritti in pubblici registri, la regola della liquidazione giudiziale è chiara: eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Nella liquidazione controllata questa regola si applica in quanto compatibile.

La norma

L’art. 217, comma 2, CCII prevede il decreto di cancellazione dei vincoli per i beni immobili e per gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo. Il fermo amministrativo dei veicoli, che l’agente della riscossione iscrive al PRA come misura a garanzia dei crediti affidati in riscossione, rientra tra i vincoli di cui il compratore chiede la cancellazione.

Il punto delicato è quello affrontato dal Tribunale di Torino, n. 87/2026, nella lettura del commento del 7 aprile 2026: se il veicolo non viene liquidato perché il liquidatore lo esclude, il giudice delegato non può cancellare il fermo. La cancellazione è conseguenza della vendita concorsuale; senza vendita, il fermo resta. Questo ha un effetto pratico enorme sulla scelta tra rinuncia e vendita al familiare: se l’auto è gravata da fermo e il debitore vuole continuare a usarla in modo legittimo, la vendita competitiva, anche a un familiare, può essere la sola strada per liberarla dal vincolo.

I termini che si attivano

  • Saldo del prezzo entro il termine indicato nell’avviso di vendita: condizione per il decreto di cancellazione.
  • Decreto di cancellazione: non c’è un termine fisso per il giudice delegato, ma viene emesso di regola dopo l’istanza del liquidatore successiva al saldo.
  • Riparto: i tempi dipendono dallo stato passivo e dalla presenza di altri beni da liquidare.

Lo stato passivo, nel frattempo, segue il suo calendario: secondo l’art. 273 CCII, sul progetto di stato passivo si possono presentare osservazioni entro 15 giorni, e il reclamo contro le decisioni segue le regole richiamate dalla norma. Anche la società di leasing, la finanziaria o l’agente della riscossione che hanno chiesto di essere ammessi al passivo per crediti legati all’auto passano da qui.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore deve verificare, insieme al liquidatore, che il decreto di cancellazione comprenda tutte le formalità presenti al PRA. Una visura aggiornata è il documento di controllo. Se il compratore è un familiare, questo passaggio è quello che gli consente di circolare e assicurare l’auto senza sorprese.

Se l’auto non è stata venduta ma rinunciata, il debitore deve sapere che il fermo resta e che la sua sorte dipenderà dall’esdebitazione e dalla posizione del credito garantito. È una situazione da valutare con attenzione prima, non dopo, la rinuncia.

Sul riparto, il debitore non ha un ruolo attivo, ma può segnalare al liquidatore errori evidenti nella collocazione dei crediti legati all’auto, ad esempio crediti di leasing già soddisfatti con la restituzione del bene.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è dare per scontato che, chiusa la vendita, il fermo sparisca da solo. Senza decreto del giudice delegato e senza il successivo adempimento al PRA, la formalità resta iscritta. Un altro errore frequente è credere che la rinuncia del liquidatore “liberi” l’auto: la libera dalla procedura, non dai vincoli.

Quanto dura realmente

Tra il saldo del prezzo e il decreto di cancellazione passano in genere alcune settimane. L’esecuzione al PRA richiede poi tempi tecnici brevi. Il riparto del prezzo di un’auto, se è l’unico bene, può avvenire anche con un riparto parziale nei mesi successivi; se ci sono altri beni o redditi da acquisire, il prezzo resta sul conto della procedura fino ai riparti successivi.

Tre anni dall’apertura: esdebitazione, auto non venduta e auto comprata durante la procedura

Sono passati tre anni dalla sentenza. È l’ultima tappa, e quella che i debitori aspettano.

Cosa succede

Per le persone fisiche, l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera di diritto a seguito del decreto di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi, che possono presentare osservazioni entro 15 giorni.

Per l’auto, questa tappa pone due domande. La prima: che ne è dell’auto rinunciata o rimasta in uso al debitore? La seconda: che ne è dell’auto comprata dal debitore durante la procedura?

La norma

L’art. 282, comma 1, CCII disciplina l’esdebitazione di diritto delle persone fisiche. Il comma 2 la subordina alle condizioni dell’art. 280 e all’assenza di condanne definitive per i reati indicati dall’art. 344, oltre che all’assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento. Il comma 2-bis precisa che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione. Il comma 3 prevede il reclamo entro 30 giorni secondo l’art. 124.

L’art. 272, comma 3, impone che il programma assicuri la ragionevole durata e prevede che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma e, in ogni caso, sino a tre anni dall’apertura; può chiudersi prima, su richiesta del liquidatore, se non è possibile acquisire altro attivo da distribuire. Il comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la liquidazione comprende anche i beni che il debitore acquista fino all’esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione.

L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione, tra l’altro, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: le multe stradali, in particolare, vanno valutate caso per caso.

Sulla ricorribilità in cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, la Suprema Corte ha espresso posizioni non coincidenti: la Cass. civ., ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 e la Cass. civ. n. 13228 del 7 maggio 2026 sono state lette come espressione di un contrasto sul punto. Per il debitore la conseguenza pratica è una: il reclamo entro 30 giorni resta il rimedio da presidiare.

I termini che si attivano

  • Tre anni dall’apertura: maturazione dell’esdebitazione di diritto, se ricorrono le condizioni.
  • 15 giorni per le osservazioni dei creditori dalla comunicazione dell’istanza.
  • 30 giorni per il reclamo contro il decreto, per creditori e debitore.

Se la data dei tre anni cade di sabato o domenica, l’istanza si deposita il primo giorno lavorativo successivo: ad esempio, per una procedura aperta martedì 10 novembre 2026, il triennio matura sabato 10 novembre 2029 e l’istanza si può depositare lunedì 12 novembre 2029.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra di questa fase è l’istanza di esdebitazione, da preparare prima della scadenza dei tre anni. Per l’auto il debitore deve:

  • verificare che l’auto rinunciata sia descritta come tale negli atti della procedura, con le relative formalità;
  • valutare con il liquidatore la sorte di un’auto acquistata durante la procedura: per il comma 3-bis dell’art. 272 entra nella liquidazione, dedotte le passività sostenute per l’acquisto e la conservazione. Chi compra un’auto nuova a rate durante la procedura deve sapere che quel bene non resta automaticamente fuori;
  • controllare la posizione del fermo, se l’auto non è stata venduta: l’esdebitazione rende inesigibili i crediti insoddisfatti, ma la cancellazione della formalità non è un effetto automatico al PRA e va gestita con l’ente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è comprare un’auto nel terzo anno della procedura, magari con un nuovo finanziamento, pensando che ormai la liquidazione sia finita. Il comma 3-bis la fa rientrare nel patrimonio liquidabile fino all’esdebitazione. Un secondo errore è non presentare l’istanza, aspettando che sia il liquidatore a segnalare: l’iniziativa del debitore accelera i tempi.

Quanto dura realmente

Il decreto di esdebitazione arriva in genere alcune settimane o pochi mesi dopo l’istanza, a seconda del carico del tribunale. Molte procedure non si chiudono prima dei tre anni perché il patrimonio di liquidazione comprende la quota di reddito eccedente il mantenimento, che viene acquisita mese per mese. L’auto, in questa prospettiva, è quasi sempre una partita che si chiude nel primo anno; l’esdebitazione arriva comunque al terzo.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stessa procedura, stessa auto, due debitori diversi.

Dati comuni: debitore lavoratore dipendente, debiti chirografari per 61.840 euro, auto utilitaria immatricolata nel 2015 con 148.300 km, valore di mercato stimato tra 2.150 e 2.600 euro, fermo amministrativo iscritto per un credito affidato in riscossione di 3.917 euro. Il debitore usa l’auto per raggiungere il luogo di lavoro, a 34 km da casa, con turni che iniziano alle 6:00, non coperti dal trasporto pubblico. Ricorso depositato lunedì 19 ottobre 2026, sentenza di apertura pubblicata martedì 10 novembre 2026.

Data Debitore A (agisce alle finestre giuste) Debitore B (lascia correre)
Lun 19/10/2026 Ricorso con relazione OCC che indica valore dell’auto (quotazione allegata), fermo, uso per lavoro con orari e distanza Ricorso: l’auto è indicata solo per targa, senza valore né uso
Mar 10/11/2026 Sentenza: uso autorizzato fino alla decisione del programma, per gravi ragioni documentate Sentenza: ordine di consegna dei beni, nessuna autorizzazione all’uso
Mar 17/11/2026 Entro 7 giorni: deposito documenti, polizza, visura PRA, offerta irrevocabile del fratello per 2.380 euro con cauzione Deposita parte dei documenti; continua a usare l’auto senza autorizzazione
Mer 25/11/2026 Il liquidatore trascrive la sentenza al PRA Il liquidatore trascrive la sentenza al PRA
Mer 09/12/2026 Nessun evento: l’auto resta in uso Il liquidatore chiede la consegna in esecuzione dell’ordine della sentenza
Gio 10/12/2026 Notifica della sentenza ai creditori, agente della riscossione compreso Notifica della sentenza ai creditori
Lun 11/01/2027 Osservazioni al liquidatore: vendita competitiva sulla base dell’offerta del fratello, per liberare l’auto dal fermo L’auto è custodita da un istituto di vendite; costi di ritiro e custodia a carico della procedura
Lun 08/02/2027 Programma depositato entro 90 giorni: vendita competitiva con base 2.380 euro Programma: vendita all’asta, base fissata sulla stima
Lun 22/02/2027 Approvazione del programma Approvazione del programma
Lun 08/03/2027 Avviso di vendita, termine offerte venerdì 26/03/2027 Avviso di vendita, primo esperimento
Ven 26/03/2027 Nessuna offerta migliore: aggiudicazione al fratello Asta deserta
Lun 12/04/2027 Saldo del prezzo Secondo esperimento a prezzo ribassato
Lun 10/05/2027 Decreto di cancellazione dei vincoli, fermo compreso; l’auto, intestata al fratello, resta in uso al debitore Aggiudicazione a un terzo per un prezzo inferiore; il debitore è rimasto senza auto da dicembre
Lun 14/06/2027 Prezzo acquisito, al netto delle spese, per i riparti Prezzo acquisito, ridotto dai costi di custodia e dai ribassi
Lun 12/11/2029 Istanza di esdebitazione (il triennio è maturato sabato 10/11/2029) Istanza di esdebitazione: il liquidatore segnala la mancata collaborazione iniziale sull’auto

Cosa insegna il confronto. Il debitore A ha usato tre finestre: la relazione dell’OCC, i 7 giorni dopo la sentenza, le settimane prima del programma. Ha ottenuto l’uso continuativo, ha evitato i costi di ritiro e custodia, ha portato nella procedura un prezzo vicino al valore di mercato e, con la vendita competitiva, ha ottenuto la cancellazione del fermo: un risultato che la rinuncia non gli avrebbe dato, perché secondo il Tribunale di Torino il giudice delegato non cancella il fermo su un veicolo non liquidato.

Il debitore B ha perso l’auto a dicembre, ha visto il valore ridursi con i costi di custodia e il ribasso, e arriva all’esdebitazione con un elemento negativo nella valutazione della sua collaborazione. La differenza non dipende dalla fortuna, ma dal calendario.

Variante del debitore A con auto in leasing: residuo di 14 rate da 289 euro e prezzo di riscatto di 1.120 euro, valore di mercato 9.870 euro. Il liquidatore, sentito il debitore, valuta il subentro: pagando rate residue e riscatto, pari a 5.166 euro, la procedura acquisisce un bene che vale 9.870 euro. Il margine per i creditori, al netto delle spese, giustifica il subentro. Se il valore fosse stato di 4.300 euro, lo scioglimento sarebbe stato la scelta logica, con restituzione del veicolo alla concedente.

I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore cambia strada

La liquidazione controllata non è l’unico calendario possibile. Se il debitore attiva un altro strumento, la sorte dell’auto cambia.

Binario 1: ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con il piano del consumatore (art. 67 CCII) il debitore non perde i propri beni per effetto automatico della procedura: il piano ha contenuto libero e indica tempi e modalità per superare la crisi. L’auto può restare al debitore se il piano lo prevede e se l’alternativa liquidatoria non darebbe ai creditori di più. Il piano può prevedere il rimborso dei finanziamenti, anche falcidiandoli, e i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione, come attestato dall’OCC (art. 67, comma 4). Con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 70, comma 4). Il calendario è diverso: osservazioni dei creditori entro 20 giorni dalla comunicazione, relazione dell’OCC entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine, omologazione con sentenza. L’auto non viene venduta, ma il valore che avrebbe in liquidazione pesa sulla valutazione di convenienza.

Binario 2: concordato minore. Per il professionista o l’imprenditore minore che usa l’auto nell’attività, il concordato minore (art. 74 CCII) consente di proseguire l’attività. Il veicolo strumentale può restare nell’impresa. Se l’auto è finanziata con un mutuo garantito da beni strumentali, l’art. 75, comma 3, consente, nella continuità, il rimborso alle scadenze convenute alle condizioni previste. Il calendario passa per il voto: termine non superiore a 30 giorni per le dichiarazioni di adesione dei creditori, con silenzio-assenso. Se l’omologazione viene negata, su istanza del debitore si apre la liquidazione controllata (art. 80, comma 5): la timeline dell’auto riparte dal giorno 0 di questo articolo.

Binario 3: liquidazione chiesta dal creditore. Se è un creditore a chiedere la liquidazione controllata di una persona fisica, il debitore può eccepire, entro la prima udienza, che non è possibile acquisire attivo da distribuire, con l’attestazione dell’OCC (art. 268, comma 3). Se l’unico bene è un’auto di modesto valore e il reddito non lascia margini, quell’eccezione può impedire l’apertura. La prima udienza ha un peso perentorio, come ricorda la Cass. civ., Sez. I, n. 13912/2026: chi arriva oltre quella soglia con le proprie difese rischia di non poterle più far valere. Se l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni.

Binario 4: esdebitazione dell’incapiente. Il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori può chiedere l’esdebitazione senza liquidazione (art. 283 CCII), una sola volta. Se possiede un’auto, la domanda si complica: un veicolo con un valore apprezzabile è un’utilità. Un’auto di valore irrisorio, invece, non esclude di per sé la condizione di incapienza, ma va descritta e stimata con precisione dall’OCC. Il calendario è breve (domanda, decreto, reclamo entro 30 giorni), ma per tre anni l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute.

Il binario va scelto prima del ricorso, perché ciascuno porta a una sorte diversa del veicolo. Chi apre la liquidazione controllata e poi scopre che un piano avrebbe salvato l’auto ha perso la finestra.

Le 5 finestre critiche

Cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito per l’auto.

  1. La relazione dell’OCC, prima del ricorso: valore, gravami, uso e offerta di un familiare devono risultare per iscritto. Senza un valore indicato, il tribunale non può valutare la rinuncia, come insegna il caso di Terni.

  2. La lettura della sentenza il giorno stesso della pubblicazione: consegna o uso autorizzato, e fino a quando. È lo spartiacque tra continuare a guidare e dover consegnare le chiavi.

  3. I 7 giorni successivi alla sentenza: documenti completi e, se servono, istanza motivata per l’uso. È la finestra in cui l’esecuzione dell’ordine di consegna può ancora essere evitata con un provvedimento del giudice.

  4. Le settimane prima del programma (entro 90 giorni): stima, osservazioni, offerta irrevocabile. Qui si decide tra vendita, rinuncia e vendita al familiare; per l’auto in leasing, qui il liquidatore sceglie tra subentro e scioglimento, sentito il debitore.

  5. La scadenza dei tre anni: istanza di esdebitazione preparata in anticipo e nessun nuovo acquisto di auto a rate nel frattempo. Il comma 3-bis dell’art. 272 ricorda che anche ciò che si compra fino all’esdebitazione entra nella liquidazione.

Le domande sul tempo

Posso ancora chiedere di usare l’auto se la sentenza è stata pubblicata da due settimane e non lo prevede?
Sì, finché l’ordine di consegna non è stato eseguito, il debitore può presentare un’istanza al giudice per gravi e specifiche ragioni. Più tempo passa, più l’istanza deve spiegare perché arriva tardi. Dopo la consegna, ottenere la restituzione dell’auto in uso è più difficile.

Quanto tempo ha la società di leasing per riprendersi l’auto?
Deve presentare la domanda di restituzione nel termine fissato in sentenza, non superiore a 90 giorni, eventualmente prorogato di 30. Se il contratto è pendente, può mettere in mora il liquidatore: il giudice delegato fissa un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Se sono passati sei mesi e l’auto non è stata ancora venduta, posso considerarla esclusa?
No. L’auto è esclusa solo se il programma o un provvedimento successivo prevede la rinuncia. Il silenzio non equivale a rinuncia. Conviene chiedere al liquidatore quale sia lo stato della decisione.

Quanto dura in tutto la vicenda dell’auto?
Per un veicolo libero da vincoli, dalla sentenza alla vendita passano di regola da quattro a nove mesi. Con leasing, fermo o aste deserte i tempi si allungano. L’esdebitazione, invece, matura al terzo anno dall’apertura, a prescindere da quando è stata venduta l’auto.

Posso comprare un’auto nuova il secondo anno della procedura?
Si può, ma l’auto acquistata fino all’esdebitazione entra nella liquidazione, dedotte le passività per l’acquisto e la conservazione (art. 272, comma 3-bis). Prima di farlo va informato il liquidatore, e va valutato con lui se e come il bene sarà trattato.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si collegano. I principi sono riformulati e riportati per la parte pertinente alla sorte dell’auto.

Tappa preliminare: l’ingresso nella procedura

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per accedere alla liquidazione controllata non è richiesto il requisito della meritevolezza. Rilevanza: il debitore che ha un’auto e debiti non deve temere che la valutazione della sua condotta passata gli impedisca di entrare nella procedura; la meritevolezza tornerà in gioco solo con l’esdebitazione.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: è il documento in cui valore, gravami e uso dell’auto devono essere descritti; una relazione lacunosa si riflette sull’intera timeline.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 13912/2026. La prima udienza segna un limite perentorio per le difese da proporre. Rilevanza: quando la liquidazione è chiesta da un creditore, l’eccezione di assenza di attivo (anche se l’unico bene è un’auto di scarso valore) va sollevata entro quella soglia.

Giorno 0: la sentenza di apertura

  1. Trib. Velletri, sent. n. 92/2025, pubblicata il 2 ottobre 2025. L’auto non è un bene impignorabile e, poiché la liquidazione ha carattere generale e l’art. 268, comma 4, non la esclude, deve essere liquidata; il debitore può usarla fino a quando la consegna diventi necessaria e la convenienza della vendita è valutata dal liquidatore in base al presumibile realizzo. Rilevanza: è la pronuncia che risponde più direttamente alla domanda del titolo.

  2. Trib. Terni, sent. n. 42/2025, pubblicata il 17 dicembre 2025. L’uso dell’auto può essere autorizzato per un periodo determinato (90 giorni) per gravi ragioni familiari, come l’accompagnamento quotidiano di un figlio minore con disabilità; la rinuncia alla liquidazione non può essere autorizzata se il valore del veicolo non è indicato, e la scelta tra rinuncia e vendita competitiva spetta al liquidatore entro lo stesso termine. Rilevanza: distingue l’uso, concesso, dall’esclusione, negata in assenza di dati.

Entro 30 giorni e dal giorno 1 al 90: trascrizione, pagamenti, rapporti pendenti

  1. Trib. Cremona, sent. n. 47/2025, pubblicata il 14 luglio 2025. Il liquidatore deve trascrivere il provvedimento sui beni mobili registrati entro quindici giorni; i pagamenti successivi all’apertura a favore dei creditori concorsuali sono inefficaci e trattenute e pignoramenti in corso cessano; i rapporti pendenti sono gestiti dal liquidatore ai sensi dell’art. 270, comma 6, con la possibilità di consentire l’uso dei beni fino alla vendita. Rilevanza: chiarisce perché il debitore non deve pagare da solo le rate di leasing o finanziamento dopo l’apertura e mostra come il tribunale possa bilanciare uso del bene e interesse dei creditori.

Entro 90 giorni: inventario, programma e rinuncia

  1. Trib. Lecce, sentenza del 30 novembre 2023. Nella liquidazione controllata non si applica la facoltà dell’art. 213, comma 2, CCII di non acquisire all’attivo beni la cui liquidazione non conviene. Rilevanza: rappresenta l’orientamento anteriore al correttivo del D.Lgs. 136/2024, che ha modificato l’art. 272, comma 2; oggi il testo vigente richiama l’art. 213, commi da 2 a 4, in quanto compatibile.

  2. Trib. Torino, sent. n. 87/2026 (commentata il 7 aprile 2026). L’esclusione del veicolo dalla liquidazione è decisa dal liquidatore; se il veicolo non viene liquidato, il giudice delegato non può cancellare il fermo amministrativo. Rilevanza: collega la rinuncia alla sorte del fermo e spiega perché, con un’auto gravata, la vendita competitiva può essere preferibile alla rinuncia.

Dopo 4-9 mesi: la vendita e il familiare

  1. Trib. Cremona, sent. n. 47/2025 (già citata al n. 6), per la parte in cui dà atto della quota di autovettura destinata a essere ceduta al coniuge comproprietario. Rilevanza: il familiare contitolare è l’acquirente naturale della quota di un veicolo, altrimenti difficilmente collocabile sul mercato.

Dopo la vendita: cancellazione dei vincoli

  1. Trib. Torino, sent. n. 87/2026 (già citata al n. 8), letta in combinazione con l’art. 217, comma 2, CCII: la cancellazione dei vincoli sui beni iscritti in pubblici registri è un effetto della vendita con prezzo integralmente riscosso. Rilevanza: senza vendita concorsuale non c’è decreto di cancellazione.

Tre anni: l’esdebitazione

  1. Cass. civ., ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Pronuncia sulla ricorribilità in cassazione dei decreti in materia di esdebitazione, letta dai commentatori come uno dei poli di un contrasto interno alla Corte. Rilevanza: il debitore che vede negata l’esdebitazione deve concentrarsi sul reclamo entro 30 giorni.

  2. Cass. civ. n. 13228 del 7 maggio 2026. Interviene sullo stesso tema della ricorribilità dei decreti di esdebitazione, con una posizione non coincidente con la precedente secondo le rassegne. Rilevanza: conferma che, nell’ultima tappa della timeline, i rimedi vanno scelti con prudenza e nei termini.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se il ricorso non è ancora depositato, lavoriamo sulla relazione; se la sentenza è già pubblicata, lavoriamo sui termini che stanno correndo; se sei vicino alla vendita o ai tre anni, presidiamo gli ultimi passaggi.

  1. Prima del ricorso, ricostruiamo la posizione dell’auto: proprietà piena, leasing, finanziamento con o senza riserva di proprietà, fermo amministrativo, verificando contratti e visura PRA.
  2. Prepariamo con l’OCC la stima documentata del veicolo, raccogliendo quotazioni, stato d’uso e costi prevedibili di ritiro, custodia e vendita, perché la valutazione di convenienza poggi su numeri.
  3. Valutiamo il binario giusto prima del giorno 0: liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore o esdebitazione dell’incapiente, confrontando la sorte dell’auto in ciascuno.
  4. Il giorno della sentenza analizziamo il dispositivo e ti indichiamo per iscritto le date da rispettare: deposito dei documenti entro 7 giorni, durata dell’uso autorizzato, termine per le domande dei terzi.
  5. Redigiamo l’istanza di autorizzazione o di proroga dell’uso per gravi e specifiche ragioni di lavoro, di salute o familiari, con la documentazione che il giudice si aspetta di vedere.
  6. Per l’auto in leasing predisponiamo le osservazioni al liquidatore sul subentro o sullo scioglimento, con il calcolo di rate residue, riscatto e valore di mercato.
  7. Strutturiamo l’offerta irrevocabile del familiare, con cauzione e prezzo coerente con la stima, da presentare prima che il programma fissi le modalità di vendita.
  8. Verifichiamo che il decreto di cancellazione comprenda tutti i vincoli risultanti al PRA, fermo amministrativo compreso, e seguiamo l’esecuzione delle formalità.
  9. Prepariamo l’istanza di esdebitazione in anticipo sulla scadenza dei tre anni e, se il decreto è sfavorevole, valutiamo il reclamo nei 30 giorni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un articolo sulla sorte dell’auto nella liquidazione controllata, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: sono le competenze di chi redige le relazioni, attesta l’attivo e spesso svolge le funzioni di liquidatore. Questo consente di anticipare le domande che il liquidatore si porrà sul veicolo e di rispondere con i documenti giusti, al momento giusto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda è lo stesso difensore che, se necessario, seguirà reclami e impugnazioni, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del leasing e della riserva di proprietà, la stima del veicolo e i crediti affidati in riscossione collegati al fermo vengono esaminati insieme.

Chiusura

L’auto, nella liquidazione controllata, non si salva con un’idea ma con una data. La relazione dell’OCC, la sentenza, i 7 giorni, i 90 giorni del programma, l’avviso di vendita, i tre anni: ogni tappa ha una finestra che si apre e si chiude. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata. Chi conosce il calendario può ottenere l’uso del veicolo, una rinuncia motivata, una vendita al familiare che libera l’auto dal fermo; chi lo subisce consegna le chiavi senza aver chiesto nulla.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: il lavoro sull’auto nella liquidazione controllata è esattamente il lavoro di stima, attestazione e programmazione che quelle competenze presuppongono. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta, se serve, fino all’ultimo grado.

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