Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci arrivano più spesso su un numero piccolo ma decisivo: il parametro della scala di equivalenza ISEE che l’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) usa per stabilire se una persona sovraindebitata è “incapiente”, cioè se non ha nulla da offrire ai creditori e può quindi ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare.
Il contesto normativo, in breve. L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, privo di qualunque utilità da offrire ai creditori, di accedere all’esdebitazione una sola volta nella vita. Il comma 2, riscritto dal D.Lgs. 136/2024, precisa che il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto serve per mantenere il debitore e la sua famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza del D.P.C.M. 159/2013. Quel parametro cambia a seconda di quante persone compongono il nucleo: da 1,00 per chi vive da solo a 2,85 per una famiglia di cinque. Tra il “sì” e il “no” del giudice, a volte, ci sono poche centinaia di euro, e la differenza la fa proprio il numero che si mette nella moltiplicazione.
Perché ne parliamo noi. L’esdebitazione dell’incapiente passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige la relazione e verifica il calcolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce e come si controlla la verifica del comma 2, compreso il conteggio del nucleo familiare che è il cuore di questa guida.
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Che cos’è esattamente questa “scala di equivalenza” e cosa c’entra con i miei debiti?
È un coefficiente che serve a confrontare famiglie di dimensioni diverse, e l’art. 283 lo prende in prestito dall’ISEE per misurare quanto reddito ti serve per vivere.
Nasce nel mondo delle prestazioni sociali. Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è il regolamento dell’ISEE: all’art. 1 definisce la scala di equivalenza come quella contenuta nell’Allegato 1, e all’art. 2 spiega che l’ISEE si ottiene dividendo l’ISE (la situazione economica complessiva) per il parametro corrispondente alla composizione del nucleo. L’idea è semplice: una famiglia di quattro persone non ha bisogno di quattro volte il reddito di un single, perché casa, bollette e auto si condividono. Per questo il parametro non cresce di un punto per ogni persona, ma di meno.
Nel sovraindebitamento il parametro fa un lavoro diverso. Non serve a calcolare un ISEE, ma a fissare un tetto: moltiplicando l’assegno sociale aumentato della metà per il parametro del tuo nucleo si ottiene una cifra annua. Se il tuo reddito, depurato delle spese indicate dalla norma, non la supera, il legislatore considera che tu non abbia nulla di “rilevante” da dare ai creditori.
Il collegamento con i debiti è quindi diretto. Il comma 1 dell’art. 283 richiede che il debitore non possa offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura; il comma 2 trasforma questo concetto, altrimenti vago, in un confronto numerico. È la ragione per cui i tribunali, nei decreti che concedono il beneficio, scrivono espressamente di aver verificato che il reddito è sotto la soglia del comma 2: lo fanno, ad esempio, il Tribunale di Alessandria nel decreto dell’11 febbraio 2026 e il Tribunale di Milano nel decreto del 23 febbraio 2026, di cui parleremo più avanti.
C’è anche un secondo uso, meno noto. Lo stesso schema (assegno sociale per parametro ISEE, ma senza l’aumento della metà) compare nell’art. 68, comma 3, CCII, dove l’OCC deve dire se la banca, nel concederti il prestito, ha valutato il tuo merito creditizio lasciandoti un reddito sufficiente per un dignitoso tenore di vita. L’art. 283, comma 5, richiama la stessa verifica per l’incapiente, usando come misura quella del comma 2.
Quali sono i numeri esatti? Quanto vale il parametro per la mia famiglia?
I parametri base sono cinque, fissati dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013, e oltre i cinque componenti si aggiungono 0,35 punti per ogni persona in più.
Li abbiamo riportati dal testo dell’Allegato 1, che rinvia alla nozione di nucleo dell’art. 3 dello stesso decreto. Accanto al parametro trovi la soglia annua dell’art. 283, comma 2, calcolata con l’assegno sociale 2025 (7.002,97 euro annui, importo definitivo) e con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, importo provvisorio indicato dall’Allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), entrambi aumentati della metà.
| Componenti del nucleo | Parametro (All. 1 D.P.C.M. 159/2013) | Soglia annua con assegno 2025 (10.504,46 x parametro) | Soglia annua con assegno 2026 (10.651,68 x parametro) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.504,46 € | 10.651,68 € |
| 2 | 1,57 | 16.491,99 € | 16.723,14 € |
| 3 | 2,04 | 21.429,09 € | 21.729,43 € |
| 4 | 2,46 | 25.840,96 € | 26.203,13 € |
| 5 | 2,85 | 29.937,70 € | 30.357,29 € |
| 6 | 3,20 (2,85 + 0,35) | 33.614,26 € | 34.085,38 € |
| 7 | 3,55 (3,20 + 0,35) | 37.290,82 € | 37.813,46 € |
Due avvertenze pratiche. La prima: l’importo 2026 dell’assegno sociale è provvisorio e l’INPS lo conguaglia; quale anno usare dipende dal momento in cui si deposita la domanda e dalla prassi dell’OCC e del tribunale. Il Tribunale di Como, nel decreto del 28 ottobre 2025, ha usato l’assegno 2024 (534,41 euro al mese per 13 mensilità); il Tribunale di Alessandria, nel decreto dell’11 febbraio 2026, quello del 2025. La seconda: la soglia di 25.840,96 euro per quattro persone non è un’ipotesi di scuola. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23 febbraio 2026, ha preso come valore soglia proprio 25.840,95 euro annui per un nucleo di quattro persone, cioè l’assegno 2025 aumentato della metà moltiplicato per 2,46 (la differenza di un centesimo è solo un arrotondamento).
Se la tua famiglia ha caratteristiche particolari (tre o più figli, figli piccoli, un familiare con disabilità, un componente in struttura residenziale) il discorso si complica: le maggiorazioni esistono, ma la loro applicazione all’esdebitazione è un’altra domanda, ed è la prossima.
Le maggiorazioni per figli piccoli, famiglie numerose o disabilità valgono anche per l’esdebitazione?
Nel D.P.C.M. esistono e sono precise; se valgano anche per l’art. 283, comma 2, nessuna norma lo dice espressamente e nessun decreto che abbiamo letto lo ha deciso.
Prima i dati certi. L’Allegato 1 prevede, oltre al parametro base:
- lettera a): +0,2 per i nuclei con tre figli, +0,35 con quattro figli, +0,5 con almeno cinque figli;
- lettera b): +0,2 per i nuclei con figli minorenni, che sale a +0,3 se c’è almeno un figlio sotto i tre anni compiuti, ma solo se entrambi i genitori, o l’unico presente, hanno lavorato o svolto attività d’impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- lettera c): la maggiorazione della lettera b) si applica anche al nucleo composto solo da un genitore non lavoratore e da figli minorenni (con una regola particolare sul genitore non convivente che ha riconosciuto i figli);
- componente in struttura: se nel nucleo c’è una persona ricoverata in ambiente residenziale a ciclo continuativo o in convivenza anagrafica, che non costituisce nucleo a sé, quella persona aumenta il parametro calcolato senza di lei di 1.
A questo si aggiunge la disabilità: l’art. 2-sexies del D.L. 42/2016, convertito dalla L. 89/2016, nelle more della modifica del regolamento, ha sostituito le vecchie franchigie con una maggiorazione di 0,5 del parametro per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Ora il punto dubbio. L’art. 283, comma 2, parla di “un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare”. La lettera della norma guarda al numero delle persone, non alle loro caratteristiche: una lettura stretta porta a usare solo la colonna base. Una lettura più ampia osserva che la norma richiama “la scala di equivalenza” del D.P.C.M., e la scala, nell’Allegato 1, comprende anche le maggiorazioni (“sono inoltre applicate”). Il documento di un referente OCC pubblicato dall’Ordine dei commercialisti di Brescia (luglio 2023, sul testo allora vigente) riporta per intero le maggiorazioni tra gli elementi del calcolo, ma nell’esempio numerico usa il solo 2,46.
Il consiglio prudente è calcolare sempre con il parametro base e presentare la maggiorazione come argomento aggiuntivo, documentato, mai come unico appiglio.
Devo presentare la DSU o avere un ISEE valido per chiedere l’esdebitazione?
No, la legge non lo chiede: l’art. 283 usa la scala di equivalenza come unità di misura, non l’indicatore ISEE.
Lo si vede leggendo il comma 3, che elenca i documenti da allegare alla domanda: l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Di DSU o attestazione ISEE non c’è traccia. Nessuno dei decreti che abbiamo esaminato (Como, Rovereto, Alessandria, Milano) menziona un ISEE tra gli atti depositati.
Il motivo è logico. L’ISEE mette insieme redditi e patrimoni di tutto il nucleo e li divide per il parametro; l’art. 283 fa un’operazione diversa: prende il reddito, toglie le spese, e lo confronta con una soglia costruita con il parametro. Del D.P.C.M. serve soltanto la tabella dell’Allegato 1, non il meccanismo di calcolo dell’indicatore.
Questo non significa che la DSU sia inutile. Può essere un documento di supporto in tre casi:
- quando il nucleo è “complicato” (coniuge con residenza diversa, figlio maggiorenne fuori casa ma a carico, componente in struttura) e si vuole mostrare come lo ricostruisce l’INPS secondo l’art. 3 del D.P.C.M.;
- quando si vuole sostenere l’applicazione di una maggiorazione, ad esempio la disabilità, che nell’attestazione ISEE risulta già certificata;
- quando il debitore percepisce prestazioni legate all’ISEE (assegno unico, assegno di inclusione) e l’OCC deve comunque ricostruire le entrate del nucleo.
Il documento che invece i professionisti dell’OCC richiedono sempre, e che la nota dei commercialisti di Brescia indica espressamente come fonte per contare i componenti, è il certificato di stato di famiglia. Torneremo su questo punto quando parleremo di nucleo anagrafico e nucleo effettivo, perché è lì che nascono le contestazioni.
Come si fa il calcolo, passo per passo?
Si parte dall’assegno sociale annuo, lo si aumenta della metà, lo si moltiplica per il parametro e si confronta il risultato con il reddito annuo depurato delle voci previste dal comma 2.
Vediamo le operazioni in ordine.
Primo passo: l’assegno sociale annuo. È l’importo mensile moltiplicato per tredici mensilità. Per il 2026 l’importo provvisorio è 546,24 euro al mese, cioè 7.101,12 euro l’anno; per il 2025 l’importo definitivo è 7.002,97 euro.
Secondo passo: l’aumento della metà. Si moltiplica per 1,5. Nel 2026 si arriva a 10.651,68 euro; nel 2025 a 10.504,46 euro. Attenzione a non confondere questa formula con quella dell’art. 68, comma 3, dove l’aumento della metà non c’è.
Terzo passo: il parametro. Si contano i componenti del nucleo (vedremo tra poco come) e si applica il valore della tabella: 1,00, 1,57, 2,04, 2,46, 2,85, più 0,35 per ogni persona oltre la quinta. Il risultato è la soglia annua.
Quarto passo: il reddito da confrontare. Si prende il reddito annuo del debitore e si sottraggono le spese di produzione del reddito (ne parliamo in una risposta dedicata). Qui si apre la questione più delicata, che affrontiamo nella sezione sulla domanda che nessuno fa: secondo il testo vigente del comma 2, come riportato nel decreto del Tribunale di Alessandria, dal reddito si deducono anche “quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia”, e solo il residuo va confrontato con la soglia.
Quinto passo: la prognosi. Il confronto si fa sul presente ma anche sul futuro. Il Tribunale di Alessandria ha precisato che l’incapienza deve esistere nella situazione attuale e in quella futura, secondo una prognosi prospettica, e ha valutato che una pensione richiesta dal debitore, anche se concessa, non avrebbe cambiato il quadro. Il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15 dicembre 2025, ha ritenuto improbabile un rilevante aumento futuro dei redditi.
Il calcolo lo prepara l’OCC e lo verifica il giudice: nel decreto milanese il valore soglia è indicato “come da conteggi del Gestore”, segno che il tribunale si appoggia alla relazione ma ne controlla la coerenza.
Un’ultima annotazione: la soglia si calcola su base annua, come dice la norma. Confrontare mensilità diverse (dodici per le spese, tredici o quattordici per lo stipendio) è un errore frequente che sposta il risultato di diverse centinaia di euro.
Chi conto nella mia famiglia: quelli dello stato di famiglia o quelli che mantengo davvero?
La risposta più solida è: il nucleo come lo definisce l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, che parte dallo stato di famiglia ma lo corregge in alcuni casi precisi.
Il comma 2 dell’art. 283 rinvia al parametro “corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza” del D.P.C.M. L’Allegato 1, a sua volta, dice che i parametri si riferiscono al nucleo “come definito ai sensi dell’articolo 3” del decreto. La catena di rinvii porta quindi alla nozione ISEE di nucleo, e non a una nozione libera di “persone che mantengo”.
Cosa dice l’art. 3, in sintesi:
- il nucleo è formato dai componenti della famiglia anagrafica alla data di riferimento (comma 1);
- i coniugi con residenza diversa fanno comunque parte dello stesso nucleo (comma 2), salvo i casi tassativi del comma 3 (separazione giudiziale o omologata, provvedimenti temporanei del giudice, allontanamento, domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili, abbandono accertato);
- il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui convive (comma 4);
- il figlio maggiorenne non convivente, non coniugato, senza figli e fiscalmente a carico dei genitori, rientra nel loro nucleo (comma 5);
- chi vive in convivenza anagrafica (ad esempio una struttura) forma nucleo a sé, salvo il caso del coniuge (comma 6).
C’è però una seconda lettura, che non va ignorata. Il comma 2 parla anche di “quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia”: c’è chi sostiene che la famiglia rilevante sia quella effettivamente mantenuta, anche se non coincide con quella anagrafica. Nei decreti che abbiamo letto, le due nozioni coincidevano: a Milano il nucleo era composto dalla debitrice, dal marito e dai figli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti; ad Alessandria dal debitore e dall’anziana madre convivente; a Como dal debitore, dalla compagna convivente e da una figlia minorenne. In nessuno di questi casi il giudice ha dovuto scegliere tra le due nozioni.
Quando nucleo anagrafico e famiglia reale non coincidono, il rischio di contestazione è concreto: in quel caso la relazione dell’OCC deve spiegare il perché del numero scelto, con documenti, e conviene mostrare l’esito del calcolo con entrambe le ipotesi.
Quali documenti servono per dimostrare il nucleo, il reddito e le spese?
Servono i documenti dell’art. 283, comma 3, più tutto ciò che rende verificabile ogni addendo del calcolo del comma 2.
Il comma 3 è il minimo legale: elenco dei creditori con importi e PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicazione di stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo familiare. Quest’ultima voce è importante: anche se la soglia si confronta con il reddito del debitore, il giudice vuole sapere quanto entra in casa. Ad Alessandria il tribunale ha dato atto che la madre convivente percepiva una pensione di circa 2.200 euro al mese e che il debitore, con circa 300 euro di pensione di invalidità, risultava a suo carico.
Per il nucleo:
- certificato di stato di famiglia aggiornato;
- per il coniuge con residenza diversa, documenti sulla separazione o sui provvedimenti del giudice (o, se non ci sono, la prova della situazione reale);
- per il figlio maggiorenne fuori casa, la prova che è fiscalmente a carico (dichiarazione dei redditi con i familiari a carico);
- per le eventuali maggiorazioni, verbali di invalidità, certificati di nascita dei figli piccoli, prova dei sei mesi di lavoro dei genitori.
Per il reddito: buste paga, CU, cedolini della pensione, provvedimenti di NASpI o di altre indennità. A Milano il reddito considerato era un’indennità di disoccupazione di circa 837 euro al mese; a Como circa 1.000 euro netti mensili di disoccupazione.
Per le spese: contratto di locazione o rate del mutuo, utenze, spese mediche, scolastiche, di trasporto. Il decreto di Alessandria richiama il canone di 400 euro mensili e le spese correnti familiari per 2.200 euro al mese; quello di Milano spese di mantenimento per 1.508 euro mensili, definite costi essenziali e non comprimibili.
Il Tribunale di Alessandria ha anche disposto che le dichiarazioni annuali successive siano accompagnate dall’estratto conto dello strumento bancario o postale usato per entrate e spese: un’indicazione utile già in fase di domanda, perché il conto corrente è il documento che rende credibili tutti gli altri.
Chi controlla il calcolo e cosa succede dopo il deposito?
Il calcolo lo attesta l’OCC nella relazione, lo verifica il giudice nel decreto, e poi viene ricontrollato ogni anno per tre anni.
La domanda si presenta tramite l’OCC al giudice competente (art. 283, comma 3). Alla domanda è allegata la relazione dell’OCC prevista dal comma 4, che riguarda le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti impugnati dai creditori e la completezza e attendibilità della documentazione. In questa relazione il gestore espone anche il calcolo del comma 2: a Milano il giudice ha richiamato espressamente “i conteggi del Gestore”; ad Alessandria il tribunale ha dato atto che “il ricorrente e l’OCC hanno confermato” che il reddito era sotto la soglia.
Ecco i passaggi principali in una tabella.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Avvio | Conferimento dell’incarico al gestore dell’OCC | Nessun termine di legge | OCC |
| Istruttoria | Raccolta dei documenti del comma 3 e ricostruzione del nucleo | Nessun termine di legge | OCC |
| Relazione | Relazione particolareggiata del comma 4, con il calcolo del comma 2 | Prima del deposito | OCC |
| Domanda | Ricorso con allegati, presentato tramite l’OCC | Nessun termine di legge | Tribunale competente (art. 27, c. 2) |
| Decisione | Decreto che concede o nega l’esdebitazione (comma 7) | Dopo eventuale udienza o integrazioni | Giudice designato |
| Comunicazione | Notizia del decreto ai creditori e al debitore | Fissato dal giudice (es. 15 giorni nei decreti di Rovereto e Como) | OCC |
| Reclamo | Reclamo contro il decreto | 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 (comma 8) | Tribunale |
| Triennio | Dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute | Scadenze indicate nel decreto, a pena di revoca | OCC, che riferisce al giudice |
| Vigilanza | Verifica delle utilità e informativa ai creditori, previa autorizzazione | Tre anni dal decreto (comma 9) | OCC e giudice |
Due precisazioni sui termini. Il reclamo è di 30 giorni per espressa previsione del comma 8, anche se l’art. 124 in generale prevede termini più brevi. E la sospensione feriale dei termini, che negli altri processi civili va dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti del Codice della crisi, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1, CCII).
Il decreto fissa date precise per le dichiarazioni annuali e il mancato rispetto può costare la revoca del beneficio: Milano ha indicato il 23 febbraio di ciascuno dei tre anni successivi; Alessandria il mese di maggio; Rovereto il 15 dicembre; Como il 15 gennaio.
Cosa sono le “spese di produzione del reddito” e come si tolgono?
Sono i costi che sostieni per poter guadagnare quel reddito, e si sottraggono prima del confronto con la soglia.
Il comma 2 parla di reddito “su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito”. Per un lavoratore dipendente la voce più tipica è il trasporto verso il luogo di lavoro: il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15 dicembre 2025, ha dato rilievo al fatto che il debitore usasse l’unica auto di proprietà per il tragitto quotidiano tra due comuni per raggiungere il lavoro. Altri esempi possono essere i costi di formazione obbligatoria, l’abbigliamento da lavoro non fornito dal datore, le spese per la cura dei figli piccoli rese necessarie dall’orario di lavoro. Per un professionista o un lavoratore autonomo il concetto si avvicina ai costi deducibili dell’attività.
Due errori da evitare. Il primo è sottrarre due volte la stessa voce: se il carburante per andare al lavoro è già tra le spese di produzione, non va inserito anche tra le spese di mantenimento. Il secondo è sottrarre voci non documentate: il gestore dell’OCC deve attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione (comma 4, lettera d) e una spesa senza prova indebolisce l’intera relazione.
Un’osservazione sul reddito di partenza. La norma non dice se si debba partire dal lordo o dal netto; nella pratica dei decreti letti si ragiona sul netto effettivamente percepito: a Rovereto il giudice ha indicato un netto annuo di 20.864,66 euro, pari a circa 1.605 euro mensili medi; a Milano un reddito mensile di circa 837 euro; a Como circa 1.000 euro netti al mese.
Ogni euro di spesa di produzione documentata abbassa il reddito da confrontare con la soglia: per chi si trova a ridosso del limite, è spesso la voce che decide.
Ho un figlio che non vive con me: posso contarlo nel nucleo?
Dipende dall’età e dalla sua posizione fiscale: il figlio maggiorenne a carico sì, il figlio minorenne che vive con l’altro genitore, in linea di principio, no.
Partiamo dal figlio maggiorenne fuori casa, ad esempio lo studente universitario in un’altra città. L’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013 lo considera parte del nucleo dei genitori se ricorrono tre condizioni insieme: non è coniugato, non ha figli ed è fiscalmente a carico dei genitori ai fini IRPEF. Se i genitori hanno nuclei distinti e il figlio è a carico di entrambi, può scegliere a quale nucleo appartenere. Se queste condizioni ci sono, contarlo è coerente con la scala ISEE richiamata dall’art. 283, e il parametro sale di conseguenza (ad esempio da 1,57 a 2,04 per una coppia). Va documentato con la dichiarazione dei redditi da cui risulta il carico fiscale.
Diverso è il figlio minorenne che vive con l’altro genitore. L’art. 3, comma 4, lo colloca nel nucleo del genitore con cui convive. Per il genitore che non convive e versa il mantenimento, quindi, il figlio non aumenta il parametro. Esiste una regola particolare (art. 7 del D.P.C.M.) che in certi casi attrae il genitore non convivente nel nucleo del figlio, ma riguarda le prestazioni per i minorenni e viene esclusa, tra l’altro, quando un provvedimento del giudice ha fissato un assegno periodico di mantenimento: è proprio la situazione tipica del genitore separato.
Questo non significa che il mantenimento del figlio sparisca dal calcolo. Il comma 2 dell’art. 283 consente di dedurre “quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia”, e il figlio è famiglia anche se non convive. Il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15 dicembre 2025, ha concesso l’esdebitazione a un lavoratore dipendente il cui reddito era giudicato appena sufficiente al mantenimento proprio e alla contribuzione al mantenimento del figlio minore: il contributo è stato considerato tra le uscite necessarie, senza che il decreto indichi un parametro maggiorato.
La strada più sicura è non “gonfiare” il nucleo, ma inserire l’assegno di mantenimento tra le spese, documentato dal provvedimento del giudice e dalle ricevute dei pagamenti. Nella simulazione più avanti vedremo quanto cambia il risultato con le due impostazioni.
Sono separato: la mia ex moglie e i figli rientrano nel calcolo?
L’ex coniuge no, se la separazione è formalizzata; i figli seguono le regole della risposta precedente.
L’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013 indica in modo tassativo i casi in cui i coniugi formano nuclei distinti: separazione giudiziale o omologata, provvedimenti temporanei e urgenti del giudice, ordine di allontanamento dalla residenza familiare, presentazione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, abbandono accertato. In questi casi l’ex coniuge non entra nel tuo nucleo, e dunque non aumenta il tuo parametro.
Il punto delicato è la separazione di fatto. Se vi siete lasciati ma non c’è alcun provvedimento, per la regola ISEE siete ancora un unico nucleo anche con residenze diverse (art. 3, comma 2). Nel calcolo dell’art. 283 questo produce un effetto curioso: il parametro sale (da 1,00 a 1,57, ad esempio), ma il giudice si chiederà anche se il coniuge che vive altrove contribuisce alle spese o ha redditi propri. La relazione dell’OCC deve affrontare la questione apertamente.
Un esempio dai decreti letti. Il Tribunale di Como, nel decreto del 28 ottobre 2025, ha esaminato la posizione di un debitore separato dal 2017, che aveva avuto tre figli nel precedente matrimonio. Il nucleo considerato era quello attuale: la compagna convivente e una figlia minorenne. La separazione aveva aggravato i debiti (fino alla vendita forzata della casa), ma il nucleo rilevante per il calcolo era quello della vita presente, non quello di origine. Lo stesso decreto, va detto per completezza, ripete la formula del testo previgente (“quattro anni” e “10 per cento”) per le utilità sopravvenute, mentre il testo attuale prevede tre anni.
Quanto ai debiti verso l’ex coniuge (assegni arretrati), il tema è diverso dal parametro ma va considerato: l’art. 278, comma 7, lettera a), esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Se questa esclusione valga anche per l’incapiente è una questione aperta, di cui parliamo nel blocco sulle paure: in via prudenziale, quei debiti vanno considerati a rischio.
Separazione formalizzata significa nuclei distinti; separazione solo di fatto significa, per la regola ISEE, nucleo unico: prima di depositare conviene sapere in quale situazione ci si trova, carte alla mano.
Mio marito vive in un’altra città per lavoro ma non siamo separati: va contato lo stesso?
Secondo la regola ISEE sì, perché i coniugi con residenza diversa restano nello stesso nucleo; ma nel calcolo dell’art. 283 contano anche i suoi redditi e il suo contributo alle spese.
L’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 è chiaro: i coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo, e il coniuge “fuori sede” viene attratto nel nucleo della residenza familiare, scelta di comune accordo o, in mancanza, secondo criteri sussidiari; la regola vale anche per il coniuge iscritto all’AIRE perché vive all’estero. Se si applica fedelmente il rinvio dell’art. 283 alla scala ISEE, il marito non convivente va contato nel nucleo, e il parametro sale.
C’è però il rovescio della medaglia. Il comma 3, lettera d), dell’art. 283 chiede di indicare le entrate del debitore e del nucleo familiare. Se il marito lavora e mantiene due case, il giudice vorrà sapere quanto guadagna, quanto contribuisce alle spese comuni e se la moglie debitrice ha davvero bisogno della parte del proprio reddito che dichiara di destinare al mantenimento. Contare una persona in più nel parametro senza considerarne il reddito è una scelta che il giudice può contestare.
Il rischio opposto è non contarlo. Una relazione che indica un nucleo di una sola persona, quando lo stato civile e la dichiarazione dei redditi mostrano un coniuge, crea un’incoerenza che mette in dubbio l’attendibilità di tutta la documentazione, cioè proprio uno dei punti che l’OCC deve attestare.
Come lavoriamo su queste situazioni lo dice la formazione dell’Avvocato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, sa che il nucleo dichiarato deve reggere al confronto con ogni documento allegato, e per questo lo ricostruisce prima di qualunque calcolo.
In pratica, il marito non separato si indica, si documentano i suoi redditi e il suo contributo, e si mostra il calcolo sia con il parametro di due persone sia con quello di una, spiegando perché quello scelto rispecchia la realtà. Nessun decreto tra quelli letti ha affrontato espressamente il caso: è uno spazio in cui la qualità della relazione conta più di qualunque formula.
Siamo indebitati entrambi: possiamo fare una sola domanda con un unico parametro?
No, secondo il Tribunale di Milano: la procedura familiare dell’art. 66 CCII non si applica all’esdebitazione dell’incapiente, e ciascun coniuge ha il suo procedimento.
Il caso è frequente: marito e moglie con debiti comuni, una sola casa, gli stessi figli. Viene spontaneo pensare a una domanda congiunta. Il Codice della crisi, all’art. 66, prevede infatti procedure familiari per i membri della stessa famiglia conviventi, ma riguardano gli strumenti di regolazione del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).
Nel procedimento deciso dal Tribunale di Milano con il decreto del 23 febbraio 2026, il ricorso era stato presentato da entrambi i coniugi. Il giudice, con un provvedimento del 12 dicembre 2025 richiamato nel decreto, ha ritenuto che l’art. 66 CCII non trovi applicazione all’esdebitazione del debitore incapiente e ha disposto la separazione dei procedimenti. Il decreto finale riguarda la posizione del marito, con un nucleo di quattro persone (i due coniugi e due figli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti) e la soglia di 25.840,95 euro.
Che cosa significa per il parametro? Che ciascun coniuge, nella propria domanda, usa il parametro dell’intero nucleo in cui vive, non una “quota” di esso. Ma significa anche che i due calcoli devono essere coerenti tra loro: se lo stesso stipendio del marito è indicato come reddito nella sua domanda e come contributo alle spese familiari in quella della moglie, le due relazioni devono raccontare la stessa realtà, con gli stessi numeri.
Un dettaglio del decreto milanese merita attenzione: il debitore era stato socio accomandatario di una s.a.s. inattiva dal 2010 ma mai cancellata. Il giudice ha chiesto la prova che la società fosse “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII, per escludere che il socio potesse essere soggetto a liquidazione giudiziale. Prima del parametro, insomma, viene la verifica che l’istituto sia accessibile.
Se supero la soglia anche di poco, perdo tutto?
Non necessariamente: il superamento del comma 2 chiude una porta, non tutte.
Bisogna essere onesti: il comma 2 è un criterio di presunzione. Dice che l’incapienza “ricorre anche quando” il reddito sta sotto la soglia. Chi sta sotto ha un argomento molto forte; chi sta sopra deve dimostrare l’incapienza per altra via, cioè che quel reddito eccedente non è comunque un’utilità da offrire ai creditori, ed è una strada molto più stretta, perché il giudice valuta con rigore. Il Tribunale di Taranto, in una pronuncia del 28 febbraio 2024 richiamata dal Tribunale di Alessandria, ha definito questa esdebitazione un’ipotesi eccezionale, da vagliare con estremo rigore, perché sacrifica integralmente i creditori.
Prima di arrendersi, però, conviene ricontrollare i conti. Le voci che più spesso spostano il risultato sono:
- le spese di produzione del reddito non conteggiate (trasporto, attrezzatura, cura dei figli in orario di lavoro);
- il nucleo: un figlio maggiorenne a carico fuori casa che non è stato contato;
- le maggiorazioni dell’Allegato 1 e la disabilità, come argomento aggiuntivo;
- l’anno dell’assegno sociale, che aumenta ogni anno;
- l’impostazione del confronto (ne parliamo nella domanda che nessuno fa).
E se il reddito resta comunque sopra la soglia? La legge offre altri strumenti: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) o la liquidazione controllata, che dopo tre anni dall’apertura può portare all’esdebitazione di diritto per le persone fisiche (art. 282 CCII). Il Tribunale di Alessandria lo ha ricordato in modo esplicito, distinguendo l’incapiente dalla liquidazione controllata, oggi ammessa anche in presenza di soli flussi di reddito. Sono percorsi in cui una parte del reddito va ai creditori, ma la liberazione finale resta raggiungibile.
E se nei tre anni successivi la mia famiglia cambia?
Cambia anche il termine di confronto: il parametro va ricalcolato ogni anno sulla composizione reale del nucleo.
Il beneficio dell’art. 283 non è “chiuso” con il decreto. Per tre anni il debitore deve presentare la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca, e l’OCC vigila e verifica (commi 7 e 9). Il comma 1, nel testo riportato dal Tribunale di Alessandria, parla di utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2: in altre parole, le sopravvenienze si misurano anch’esse con la soglia costruita sul parametro.
Ne derivano effetti molto concreti:
- se un figlio compie 18 anni, il numero dei componenti non cambia, ma possono venire meno le maggiorazioni per i minorenni, se erano state fatte valere;
- se un figlio va a vivere da solo e non è più a carico, esce dal nucleo e il parametro scende (da 2,46 a 2,04, ad esempio): a parità di reddito, il margine si riduce di oltre 4.400 euro con l’assegno 2026;
- se nasce un figlio o un genitore anziano viene a vivere con te, il parametro sale e il margine aumenta;
- se il coniuge trova lavoro, il suo reddito entra tra le entrate del nucleo da dichiarare.
I finanziamenti non sono mai utilità (comma 1, ultimo periodo): un prestito ricevuto nel triennio non fa scattare il recupero. Una crescita stabile del reddito, invece, sì, se supera il margine. Il decreto milanese impone all’OCC di descrivere ogni anno le verifiche compiute sulle sopravvenienze “ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2”. In questo controllo, il ricalcolo del parametro è indispensabile.
Il nostro consiglio è segnalare ogni variazione del nucleo nella dichiarazione annuale, anche quando sembra irrilevante: il silenzio, non il cambiamento, è ciò che espone alla revoca.
Ho un pignoramento dello stipendio in corso: stare sotto la soglia mi mette al sicuro?
Non automaticamente: c’è giurisprudenza che vede nel quinto pignorato un’utilità concreta per il creditore, e la Cassazione non ha smentito quella lettura.
È uno dei temi più delicati. Sembrerebbe ovvio che, se il reddito è sotto la soglia, il pignoramento in corso non conti. Ma la Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore contro il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, aveva revocato l’esdebitazione concessa in primo grado. Secondo la ricostruzione pubblicata da iusletter (27 maggio 2026), il tribunale aveva osservato che il pignoramento aggrediva una quota di reddito che poteva essere messa a disposizione dei creditori, e il ricorrente non si era confrontato con questa ragione della decisione, cioè con il fatto che il quinto versato al creditore procedente era un’utilità concreta. Il ricorrente richiamava il parametro del comma 2, ma non è bastato.
Che cosa insegna questa vicenda? Che il calcolo del comma 2 va affiancato da una spiegazione della realtà: se il quinto viene trattenuto da anni e la famiglia vive comunque, il giudice può chiedersi se quel quinto sia davvero indispensabile al mantenimento. La risposta va data con i numeri delle spese, non solo con la moltiplicazione.
Quando invece il beneficio viene concesso, i decreti letti dispongono espressamente la cessazione dei vincoli, dei pignoramenti e delle trattenute a favore dei creditori per i debiti anteriori (Alessandria e Como). Il quinto torna nella disponibilità del debitore, e questo dato deve essere coerente con la prognosi: se il reddito “liberato” porta il debitore sopra la soglia, il problema si ripresenta nel triennio.
Va aggiunto che sulla possibilità stessa di ricorrere in Cassazione contro questi decreti esiste un contrasto: l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha ritenuto non ricorribile un decreto di rigetto ex art. 283, mentre l’ordinanza n. 13228/2026 è indicata in senso contrario.
E i debiti per il mantenimento dei figli o le multe spariscono anche loro?
Su questo la risposta onesta è: non è sicuro, e conviene considerarli a rischio.
L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione, alla lettera a), gli obblighi di mantenimento e alimentari e, alla lettera b), i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il problema è che l’art. 278 sta nelle disposizioni generali sull’esdebitazione e parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nella liquidazione giudiziale o controllata”, mentre l’incapiente non passa per alcuna liquidazione e l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni.
Le letture sono due. Per la prima le esclusioni si applicano anche all’incapiente: il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15 dicembre 2025, ha escluso dall’esdebitazione i debiti da responsabilità extracontrattuale e quelli da sanzioni penali e amministrative. Per la seconda non si applicano, perché la norma presuppone una liquidazione; in dottrina c’è chi ritiene che le esclusioni “parrebbero non operare”. Nessuna pronuncia di legittimità ha chiuso la questione.
Che c’entra il parametro? Molto, nel caso del genitore separato: se l’assegno di mantenimento corrente è dedotto tra le spese del comma 2 (come visto prima), gli arretrati di mantenimento potrebbero comunque restare esigibili. Contare sulla loro cancellazione è un rischio; pianificare il loro pagamento con il reddito che resta è una scelta prudente. Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23 febbraio 2026, ha inoltre ricordato che l’esdebitazione riguarda solo i debiti maturati prima del ricorso: le sanzioni sopravvenute restano fuori.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, costruite sull’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro, aumentato della metà: 10.651,68 euro). Non sono casi reali: servono a vedere come si muove il risultato cambiando il parametro e l’impostazione del confronto.
Simulazione 1 – Famiglia di quattro persone con un figlio sotto i tre anni.
Dati: debitore lavoratore dipendente con reddito netto annuo di 27.415,30 euro; coniuge che lavora part-time da più di sei mesi nell’anno di riferimento; figli di 9 e 2 anni conviventi. Spese di produzione del reddito documentate (abbonamento e carburante per il lavoro): 1.180 euro. Domanda depositata lunedì 9 novembre 2026.
- Reddito al netto delle spese di produzione: 27.415,30 − 1.180 = 26.235,30 euro.
- Soglia con parametro base 2,46: 10.651,68 × 2,46 = 26.203,13 euro. Il reddito supera la soglia di 32,17 euro.
- Soglia con la maggiorazione della lettera b) dell’Allegato 1 (figlio sotto i tre anni ed entrambi i genitori al lavoro per almeno sei mesi: +0,3, parametro 2,76): 10.651,68 × 2,76 = 29.398,64 euro. Il reddito resta sotto di 3.163,34 euro.
- Se si segue l’impostazione dei decreti di Alessandria e Milano, che deducono anche le spese di mantenimento documentate (ipotesi: 1.940 euro al mese, 23.280 euro l’anno), il residuo è 26.235,30 − 23.280 = 2.955,30 euro, sotto qualsiasi soglia.
Esito: con la sola lettura “parametro base, nessuna deduzione delle spese di mantenimento”, per 32 euro la domanda sarebbe fuori soglia; con la maggiorazione o con l’impostazione dei decreti, rientra. Proprio perché la maggiorazione non è pacifica, la relazione dovrebbe reggersi sulla deduzione documentata delle spese e usare la maggiorazione solo come argomento in più. Se il decreto fosse comunicato ai creditori mercoledì 9 dicembre 2026, il termine di 30 giorni per il reclamo scadrebbe venerdì 8 gennaio 2027.
Simulazione 2 – Padre separato che vive da solo e versa il mantenimento.
Dati: separazione omologata; figlio di 11 anni convivente con la madre; assegno di mantenimento di 350 euro al mese (4.200 euro l’anno). Reddito netto: 1.325,92 euro per 13 mensilità, cioè 17.236,96 euro. Spese di produzione: 640 euro. Spese personali documentate (affitto di un monolocale, utenze, vitto): 980 euro al mese, cioè 11.760 euro.
- Reddito al netto delle spese di produzione: 16.596,96 euro.
- Nucleo secondo l’art. 3 del D.P.C.M.: una persona, parametro 1,00, soglia 10.651,68 euro. Senza altre deduzioni, il reddito supera la soglia di 5.945,28 euro.
- Deducendo solo l’assegno di mantenimento: 12.396,96 euro, ancora sopra di 1.745,28 euro.
- Contando il figlio nel nucleo (parametro 1,57, soglia 16.723,14 euro) il reddito sarebbe sotto di 126,18 euro, ma è un’impostazione contraria all’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. e facilmente contestabile.
- Impostazione dei decreti: 16.596,96 − 11.760 − 4.200 = 636,96 euro, ampiamente sotto la soglia di una persona.
Esito: la stessa persona risulta capiente o incapiente a seconda dell’impostazione. La via più solida non è “aggiungere” il figlio al nucleo, ma documentare le spese effettive e l’assegno, come ha fatto in sostanza il Tribunale di Rovereto. Resta il nodo degli eventuali arretrati di mantenimento, da considerare a rischio di esclusione.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il parametro serve a misurare quanto mi occorre per vivere, oppure è il tetto di ciò che posso tenere dopo aver già pagato quello che mi occorre per vivere?”
Sembra una sottigliezza, ed è invece la questione che decide la maggior parte dei casi di confine.
Nel testo originario dell’art. 283, comma 2, come riportato nella nota pubblicata dall’Ordine dei commercialisti di Brescia nel luglio 2023, la soglia era costruita come misura del mantenimento: la valutazione si faceva sul reddito annuo dedotte le spese di produzione e “quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato” per il parametro. In quella logica, la soglia è ciò che spetta al debitore per vivere: quello che la supera è utilità per i creditori. È l’impostazione dell’esempio di quella nota (reddito di 23.400 euro contro una soglia di 24.141,85 euro per quattro persone, con l’assegno 2023).
Il testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, come lo riporta il Tribunale di Alessandria, dice altro: il presupposto ricorre quando il reddito, su base annua e dedotte le spese di produzione e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore alla soglia. Letto alla lettera, prima si tolgono le spese reali di mantenimento e poi il residuo si confronta con la soglia. È un’impostazione molto più favorevole al debitore, e i decreti che abbiamo letto la seguono nella sostanza: Alessandria ha verificato che il reddito annuo, “dedotte le spese di mantenimento”, fosse inferiore alla soglia; Milano ha detratto dal reddito le spese di mantenimento di 1.508 euro mensili e ha poi richiamato il valore soglia di 25.840,95 euro; Rovereto ha confrontato il parametro con il reddito “al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorrente al mantenimento”.
Perché nessuno lo chiede? Perché molti calcolatori in circolazione, e molti articoli, sono ancora fermi alla formulazione del 2023. Chi usa quella logica oggi rischia di autoescludersi pensando di superare la soglia, quando invece, con il testo vigente, rientrerebbe ampiamente.
Ma c’è il rovescio. Se le spese di mantenimento si deducono per intero, diventano esse il terreno della verifica. Un giudice che vede spese gonfiate, o non documentate, può ritenere che parte del reddito sia un’utilità sottratta ai creditori: è, in fondo, la logica della vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13228/2026 sul quinto pignorato. Più l’impostazione è favorevole, più la prova delle spese deve essere rigorosa. Prima di affidarsi a qualunque formula, verifica con chi ti assiste su quale testo è costruito il calcolo.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i provvedimenti che abbiamo letto per questa guida, con il principio riformulato e il motivo per cui conta per il tema del parametro. Per i decreti di merito riportiamo tribunale, data e numero di ruolo, senza dati delle persone coinvolte.
1. Tribunale di Milano, Sezione II civile, decreto del 23 febbraio 2026, R.G. 32/2025 (procedure concorsuali, esdebitazione incapiente).
Principio: è incapiente il debitore il cui reddito (un’indennità di disoccupazione di circa 837 euro mensili), dedotte le spese di mantenimento documentate, resta sotto il valore soglia di 25.840,95 euro annui calcolato dal gestore per un nucleo di quattro persone; la procedura familiare dell’art. 66 CCII non si applica all’art. 283, e i procedimenti dei coniugi vanno separati.
Rilevanza: è l’applicazione concreta del parametro 2,46 per quattro componenti con l’assegno sociale 2025, e chiarisce che i coniugi non possono unire le domande.
2. Tribunale di Alessandria, decreto dell’11 febbraio 2026, procedura n. 6/2025 R.G.
Principio: l’incapienza va intesa come assenza di utilità distribuibili, anche quando il debitore ha entrate che però servono al mantenimento; deve esistere oggi e in prospettiva; nel caso esaminato il reddito, dedotte le spese di mantenimento, era sotto la soglia del comma 2 calcolata con l’assegno 2025, per un nucleo composto dal debitore e dalla madre convivente.
Rilevanza: riporta il testo vigente del comma 2 e mostra l’impostazione “deduco le spese, poi confronto con la soglia”; considera nel nucleo un familiare convivente titolare di propria pensione.
3. Tribunale di Rovereto, decreto del 15 dicembre 2025, R.G. 1/2025.
Principio: è incapiente il lavoratore con circa 20.865 euro netti annui, appena sufficienti al proprio mantenimento e al contributo per il figlio minore, se il raffronto con il parametro del comma 2, al netto delle spese di produzione e di mantenimento, lo conferma; la meritevolezza va vista nel momento genetico dei debiti e nella condotta successiva; esclusi dall’esdebitazione i debiti da illecito extracontrattuale e le sanzioni.
Rilevanza: considera il mantenimento di un figlio non convivente tra le uscite e applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278, comma 7.
4. Tribunale di Como, decreto del 28 ottobre 2025, R.G. EDI 5/2025.
Principio: il reddito di circa 1.000 euro netti mensili è inferiore alla soglia del comma 2 calcolata con l’assegno sociale 2024 (534,41 euro per 13 mensilità) per un nucleo composto dal debitore, dalla compagna convivente e da una figlia minorenne; il beneficio comporta la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute.
Rilevanza: conta nel nucleo la convivente di fatto e non la famiglia del precedente matrimonio; usa però ancora la formula previgente “quattro anni e 10 per cento” per le sopravvenienze.
5. Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026.
Principio: è inammissibile il ricorso che non si confronta con la ragione della decisione impugnata, nel caso il rilievo che il pignoramento del quinto in corso produceva un’utilità concreta per il creditore; il richiamo al parametro del comma 2 non basta.
Rilevanza: il calcolo della soglia non mette al riparo da una valutazione concreta delle utilità.
6. Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025.
Principio: in un caso di rigetto della domanda ex art. 283 il decreto è stato ritenuto non ricorribile per cassazione; la Corte osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione.
Rilevanza: segna il contrasto con l’ordinanza n. 13228/2026 sulla ricorribilità e alimenta il dubbio sulle esclusioni dell’art. 278 per l’incapiente.
7. Tribunale di Taranto, Sezione II, 28 febbraio 2024 (richiamato dal Tribunale di Alessandria).
Principio: l’esdebitazione dell’incapiente non ha natura concorsuale, incide sulla responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. ed è un’ipotesi eccezionale da vagliare con estremo rigore.
Rilevanza: spiega perché anche un calcolo di soglia corretto viene controllato a fondo.
8. Tribunale di Avellino, 9 gennaio 2025 (richiamato dal Tribunale di Alessandria).
Principio: il semplice eccesso di debiti, anche fiscali, non esclude la meritevolezza; contano le cause, come perdita del lavoro, separazione e lutti familiari.
Rilevanza: la soglia del comma 2 è solo metà della domanda; l’altra metà è la meritevolezza.
9. Tribunale di Milano, 23 dicembre 2024 (richiamato dal Tribunale di Alessandria).
Principio: un indebitamento in prevalenza erariale, anche elevato, non impedisce l’esdebitazione se causato da eventi gravi e imprevedibili.
Rilevanza: completa il quadro sui debiti fiscali, frequenti tra gli incapienti.
10. Tribunale di Verona, 7 settembre 2023, e Tribunale di Ivrea, 1° agosto 2023 (richiamati dal Tribunale di Alessandria come orientamento restrittivo).
Principio: un rilevante debito fiscale può escludere la meritevolezza, perché viola il dovere di concorrere alle spese pubbliche.
Rilevanza: segnala il rischio opposto, che nessun parametro può compensare.
Un’avvertenza finale: nessuno di questi provvedimenti decide in modo esplicito se le maggiorazioni dell’Allegato 1 (figli, disabilità) entrino nel parametro del comma 2. Su quel punto, al momento, ci sono solo argomenti, non precedenti che abbiamo potuto leggere.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando una persona ci chiede se il parametro della scala di equivalenza le consente di accedere all’esdebitazione dell’incapiente.
- Ricostruiamo il nucleo secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, confrontando stato di famiglia, stato civile, provvedimenti di separazione e familiari a carico nelle dichiarazioni dei redditi.
- Calcoliamo la soglia con il parametro base dell’Allegato 1 e con l’assegno sociale dell’anno corretto, verificando ogni arrotondamento.
- Valutiamo se far valere le maggiorazioni (figli, figli sotto i tre anni, disabilità, componente in struttura) e, se le usiamo, le presentiamo come argomento aggiuntivo, documentato e mai unico.
- Raccogliamo e ordiniamo le prove delle spese di produzione del reddito e di mantenimento, con estratti conto, contratti e ricevute.
- Prepariamo il calcolo con le diverse impostazioni (parametro come misura del mantenimento oppure come tetto del residuo), così che il giudice veda l’esito in ogni lettura.
- Verifichiamo i presupposti che vengono prima del parametro: assenza di precedenti esdebitazioni, non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (anche per l’ex socio di società di persone), meritevolezza.
- Analizziamo pignoramenti e cessioni del quinto in corso per spiegare in relazione perché quelle somme non sono un’utilità per i creditori.
- Segnaliamo i debiti a rischio di esclusione (mantenimento, illeciti extracontrattuali, sanzioni) e costruiamo una strategia per affrontarli.
- Se il reddito supera la soglia, confrontiamo le alternative: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o liquidazione controllata con esdebitazione dopo tre anni.
- Seguiamo il triennio successivo, ricalcolando il parametro a ogni cambio del nucleo e preparando le dichiarazioni annuali nei termini del decreto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi: chi opera all’interno degli Organismi di Composizione della Crisi conosce i criteri con cui la relazione del comma 4 viene costruita e le verifiche che il giudice compie sul calcolo del comma 2, e può preparare la documentazione in modo che superi quel controllo, senza promesse ma con metodo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: con lo stesso difensore e la stessa linea, anche nel reclamo dei 30 giorni e nel contrasto ancora aperto sulla ricorribilità dei decreti dell’art. 283.
Nello staff lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sui presupposti giuridici e sulla meritevolezza, i secondi sulla ricostruzione dei redditi, delle spese di produzione e dei flussi del conto corrente. Sullo stesso fascicolo, con un solo calcolo condiviso.
In sintesi
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Il primo: il parametro conta, e molto. È fissato dall’Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013 (1,00, 1,57, 2,04, 2,46, 2,85, più 0,35 per ogni ulteriore componente) e, moltiplicato per l’assegno sociale aumentato della metà, decide se il reddito è “rilevante” per i creditori. Il Tribunale di Milano ha usato 2,46 per quattro persone.
Il secondo: il numero dei componenti si ricostruisce con le regole ISEE, non a sensazione. Figlio maggiorenne a carico fuori casa: dentro. Figlio minorenne che vive con l’altro genitore: fuori, ma il mantenimento si documenta tra le spese. Coniuge separato legalmente: fuori; coniuge solo lontano: dentro, con i suoi redditi. Le maggiorazioni sono un argomento possibile, non una certezza, e la DSU non è richiesta.
Il terzo: conta come si imposta il confronto. Il testo vigente, come applicato dai decreti letti, deduce prima le spese reali di mantenimento; per questo le spese vanno provate con rigore.
Ci occupiamo di questa materia perché l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: la verifica del comma 2 è il lavoro che l’Organismo svolge prima del giudice, e lo conosciamo dall’interno. Il coordinamento con i commercialisti dello staff ci permette di ricostruire redditi e spese con la stessa precisione richiesta dalla relazione.
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