Cosa Fare Se Arriva Una Cartella Per Un Debito Esdebitato?

Il tribunale le ha dato l’esdebitazione. Ha in mano il decreto, magari ha già tirato un sospiro di sollievo. Poi, qualche mese dopo, il postino o la PEC le consegnano una cartella di pagamento, un’intimazione, un avviso di addebito INPS o un accertamento esecutivo per un debito vecchio. È uno dei momenti in cui riceviamo più telefonate, e le domande sono quasi sempre le stesse. Le abbiamo raccolte qui, con risposte complete e nel linguaggio di chi le fa.

Il quadro, in poche righe. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) l’esdebitazione è la liberazione dai debiti e rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione controllata (art. 278, comma 1). Fisco, INPS ed enti locali sono creditori come gli altri: se il loro credito è anteriore e rientra nell’esdebitazione, non possono più riscuoterlo dal debitore. Il problema è che il sistema della riscossione non sempre “sa” del decreto. Gli uffici iscrivono ruoli, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) notifica atti, e tocca a lei far valere l’esdebitazione, nei modi giusti e nei termini giusti. Restano poi fuori dal beneficio alcune voci precise, come le multe e le sanzioni che non sono accessorie a un debito estinto (art. 278, comma 7).

Perché ce ne occupiamo noi. Questo tema sta a cavallo di due mondi: la procedura di sovraindebitamento, da cui nasce il decreto, e il contenzioso della riscossione, dove quel decreto va difeso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la procedura che ha prodotto l’esdebitazione. È anche avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: può seguire l’impugnazione dell’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria o al giudice ordinario, e poi nei gradi successivi.

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Ho ottenuto l’esdebitazione e mi arriva una cartella: è normale o qualcuno ha sbagliato?

È più frequente di quanto si pensi, e quasi sempre non significa che l’esdebitazione “non vale”. Significa che la macchina della riscossione è andata avanti per conto suo.

Le spiego come succede. Il credito del Fisco o dell’INPS nasce da un ufficio, l’ente impositore: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il Comune, la Regione. L’ente iscrive il credito a ruolo o forma un atto esecutivo; poi AdER (o un altro agente) lo notifica e lo riscuote. Il decreto di esdebitazione, invece, viene emesso dal tribunale e comunicato alle parti del procedimento, cioè ai creditori ammessi al passivo e al debitore (art. 282, comma 3, per la liquidazione controllata; art. 281, comma 4, per la liquidazione giudiziale). Non c’è un automatismo che faccia arrivare il decreto a ogni ufficio che gestisce le sue posizioni, né che cancelli da solo i carichi già affidati all’agente.

Ci sono poi casi in cui la cartella non è un errore, ma riguarda debiti che l’esdebitazione non copre: debiti sorti dopo l’apertura della procedura, multe stradali, sanzioni autonome, oppure debiti verso un creditore che non ha partecipato al concorso, per la parte che supera la percentuale pagata agli altri creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Per questo la prima cosa da fare non è arrabbiarsi né pagare: è leggere l’atto riga per riga e confrontarlo con il decreto.

Un punto va chiarito subito. L’esdebitazione non fa sparire il debito da sola dagli archivi: lo rende inesigibile, ed è lei a doverlo opporre a chi lo pretende. Se non reagisce entro i termini, l’atto può consolidarsi e la difesa diventa molto più difficile. Le risposte che seguono le spiegano come muoversi, passo per passo.


Quali debiti verso Fisco e INPS sono davvero cancellati, e quali no?

Dipende dalla natura di ogni singola voce dell’atto, non dall’ente che lo ha emesso. Una stessa cartella può contenere voci esdebitate e voci che restano dovute.

Partiamo da ciò che, di regola, rientra nell’esdebitazione, se il debito è anteriore all’apertura della procedura e il creditore era nel concorso:

  • imposte (IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, tributi locali come IMU e TARI);
  • contributi previdenziali (INPS gestione artigiani e commercianti, gestione separata, contributi per dipendenti);
  • interessi maturati su quei debiti;
  • sanzioni tributarie accessorie al tributo estinto. Il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b), esclude dall’esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti”: a contrario, quelle accessorie seguono il debito principale. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi pubblicata su Eutekne il 25 aprile 2026, senza numero), lo ha affermato espressamente in una liquidazione controllata: la sanzione tributaria legata al tributo viene meno quando si estingue l’obbligazione principale.

Restano invece fuori, per espressa previsione dell’art. 278, comma 7:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari;
  • i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale;
  • le sanzioni penali;
  • le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti: tipicamente le multe del codice della strada e le sanzioni che puniscono una violazione autonoma, non legata a un tributo che è stato esdebitato.
Voce che può trovare nell’atto Rientra nell’esdebitazione? Base
Imposta anteriore all’apertura, creditore nel concorso Sì art. 278, c. 1
Contributi INPS anteriori Sì art. 278, c. 1
Sanzione tributaria legata a quell’imposta Sì, se accessoria art. 278, c. 7 lett. b; Trib. Torino 9/4/2026
Sanzione amministrativa autonoma (es. multa stradale) No art. 278, c. 7 lett. b
Debito sorto dopo l’apertura della procedura No non è concorsuale
Credito di ente rimasto fuori dal concorso Solo per la parte eccedente la percentuale ai pari grado art. 278, c. 2
Compensi di riscossione e spese di notifica Seguono la sorte del carico da cui dipendono (da valutare voce per voce) —

Attenzione: la distinzione tra sanzione accessoria e sanzione autonoma è il punto su cui si giocano molte contestazioni. La pronuncia torinese è un decreto di merito noto solo da sintesi: è un precedente utile, non una regola consolidata. Nell’istanza conviene argomentare dal testo della norma, e citare il decreto come conferma.


Il Fisco non si era insinuato al passivo: l’esdebitazione vale lo stesso?

Sì, ma con un limite che molti scoprono troppo tardi. L’art. 278, comma 2, CCII dice che verso i creditori “per fatto o causa anteriori” che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Tradotto: se l’ente non ha presentato domanda di ammissione al passivo, non perde tutto. Può pretendere quanto avrebbe ricevuto se avesse partecipato, cioè la stessa percentuale pagata agli altri creditori del suo rango. Il resto è inesigibile. Se i creditori privilegiati di quel grado hanno ricevuto il 7%, l’ente rimasto fuori può chiedere il 7% del suo credito, non il 100%.

Questa regola è oggi sotto esame. I Tribunali di Verona e di Milano hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, anche alla luce della Direttiva UE 2019/1023. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026), ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi al passivo, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi, dunque, la regola del comma 2 è vigente e va applicata così com’è.

In pratica, quando arriva una cartella da un ente che non si era insinuato, va fatto un calcolo: quanto era il credito, qual è il grado del privilegio (i crediti tributari e contributivi hanno privilegi diversi a seconda della voce), quale percentuale hanno ricevuto i creditori di quel grado. Solo quella quota può essere ancora chiesta; tutto il resto si contesta. Se nel suo caso i creditori di pari grado non hanno ricevuto nulla, la quota residua pretendibile è zero.


Entro quando devo muovermi?

Subito, perché i termini variano a seconda dell’atto e alcuni sono brevi. Ecco quelli che contano di più:

  • cartella di pagamento, intimazione di pagamento, accertamento esecutivo per tributi: il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado va proposto entro 60 giorni dalla notifica. È il termine storico dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, oggi trasfuso nel Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), che si applica dal 1° gennaio 2026;
  • avviso di addebito INPS: l’opposizione nel merito della pretesa contributiva va proposta al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 del D.Lgs. 46/1999, come ricordato da Cass. lav. ord. 8791 del 2 aprile 2025);
  • opposizione agli atti esecutivi (vizi formali dell’atto di esecuzione, ad esempio di un pignoramento): 20 giorni (art. 617 c.p.c.);
  • opposizione all’esecuzione per fatti estintivi successivi alla notifica valida del titolo, come un’esdebitazione arrivata dopo la cartella: non ha un termine fisso a pena di decadenza, ma va proposta prima che l’esecuzione si chiuda e, nei fatti, prima che le somme pignorate vengano pagate;
  • dichiarazione di sospensione legale ad AdER (L. 228/2012): 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, se il suo caso rientra nelle ipotesi previste (ne parliamo più avanti).

Se il termine scade di sabato o di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per il ricorso tributario vale la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto; per l’opposizione all’avviso di addebito INPS, che è una controversia previdenziale davanti al giudice del lavoro, la sospensione feriale di regola non si applica, quindi non ci conti.

Un’avvertenza: l’istanza in autotutela non sospende i termini per impugnare. Molti mandano la PEC con il decreto, aspettano la risposta e intanto lasciano scadere i 60 giorni. Le due strade vanno percorse in parallelo.


Cosa devo controllare per primo nell’atto che ho ricevuto?

Cinque cose, in quest’ordine, con il decreto di esdebitazione accanto.

  1. Che tipo di atto è. Una cartella di pagamento, un’intimazione (che di solito richiama cartelle già notificate), un avviso di addebito INPS, un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, un preavviso di fermo o di ipoteca, un atto di pignoramento presso terzi. Da questo dipendono il termine e il giudice.

  2. A quali anni d’imposta o di contribuzione si riferiscono le voci. Nella cartella ogni ruolo indica il tributo, l’anno, l’ente. Il criterio che conta è se il debito nasce da un “fatto o causa” anteriore all’apertura della liquidazione. Un’IRPEF del 2019 in una liquidazione aperta nel 2022 è anteriore; un’IMU 2024 su un immobile rimasto al debitore dopo il 2022 no.

  3. Se ci sono anche cartelle notificate prima del decreto. L’intimazione spesso elenca cartelle notificate anni fa. Se quelle cartelle sono state notificate regolarmente prima dell’esdebitazione, il decreto è un fatto sopravvenuto, e questo cambia il giudice competente (lo vediamo più avanti).

  4. Quali voci sono imposte o contributi, quali sono sanzioni e di che tipo. Separi le sanzioni legate a un tributo (accessorie) da quelle autonome e dalle multe. Le prime seguono il tributo esdebitato; le seconde no.

  5. Se l’ente era nel passivo della procedura. Lo trova nello stato passivo, che il liquidatore o il curatore le ha comunicato o che si può chiedere. Se l’ente non c’era, si applica il calcolo dell’art. 278, comma 2.

Non scriva nulla e non paghi nulla prima di aver fatto questa mappa. Una rateizzazione chiesta in fretta, anche solo per prendere tempo, è un comportamento che l’ente può leggere come riconoscimento del debito, e complica la difesa.

Le serve anche una copia del decreto di esdebitazione. Per il consumatore e per il professionista, il decreto emesso nella liquidazione controllata viene pubblicato in un’apposita area del sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282, comma 1); per l’imprenditore è iscritto nel registro delle imprese. Le conviene comunque avere la copia rilasciata dalla cancelleria e, se è stato proposto reclamo, l’attestazione che il decreto non è stato impugnato o l’esito del reclamo. Il reclamo contro il decreto si propone entro 30 giorni (art. 282, comma 3; art. 281, comma 4) e, trattandosi di un procedimento disciplinato dal Codice, quel termine corre anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale.


Basta mandare il decreto all’Agenzia? Come si fa l’istanza in autotutela?

Mandarlo è indispensabile, ma da solo non basta: va mandato alle persone giuste, con una richiesta precisa, e senza fermare il calendario del ricorso.

L’istanza va indirizzata a due soggetti diversi, perché fanno cose diverse.

  • All’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, Regione): è l’unico che può annullare il ruolo o il credito, disporre lo sgravio, ritirare l’avviso o l’accertamento. Si chiede l’annullamento in autotutela delle partite esdebitate.
  • All’agente della riscossione (AdER o il concessionario locale): non può cancellare il credito, ma può sospendere le azioni esecutive, ricevere la comunicazione dello sgravio e, una volta ricevuto, cancellare fermi e ipoteche.

Cosa scrivere, concretamente:

  • i dati del debitore e il numero di ogni atto contestato (numero cartella, numero dell’avviso, identificativo dell’accertamento);
  • l’elenco delle partite che si ritengono esdebitate, con anno e tributo;
  • gli estremi del decreto di esdebitazione (tribunale, numero, data) e della procedura (numero di liquidazione, data di apertura);
  • la prova che il decreto non è stato reclamato o che il reclamo è stato respinto;
  • per le sanzioni: la spiegazione del perché sono accessorie a debiti estinti, con il richiamo all’art. 278, comma 7, lett. b);
  • se l’ente non era nel passivo, il calcolo della percentuale pagata ai creditori di pari grado;
  • la richiesta esplicita: annullamento o sgravio delle partite, sospensione delle procedure esecutive, cancellazione di fermi e ipoteche collegati.

Allegati: copia del decreto, copia dello stato passivo esecutivo, eventualmente il programma di liquidazione e il rendiconto finale, l’atto ricevuto.

Il canale migliore è la PEC, che le dà data certa. Molti uffici hanno anche moduli online; vanno bene, purché conservi la ricevuta.

Le due cose da ricordare: l’autotutela non interrompe e non sospende il termine per il ricorso; e un rifiuto, o il silenzio, non chiude la partita. Se a pochi giorni dalla scadenza non ha ricevuto lo sgravio, il ricorso va depositato comunque. Se lo sgravio arriva dopo, il giudizio si chiude per cessata materia del contendere. Al contrario, se il termine è scaduto, un rifiuto dell’autotutela è contestabile solo in casi limitati, e lei avrà perso la strada principale.

Un ultimo consiglio pratico. Molti debitori inviano la stessa PEC ogni volta che arriva un atto nuovo. Meglio fare una comunicazione completa e unica all’inizio, ad AdER e a ciascun ente, con l’elenco di tutte le posizioni anteriori, e poi richiamarla. Così ogni nuovo atto notificato dopo quella comunicazione dimostra che l’ufficio ha agito pur conoscendo il decreto, il che pesa anche sulle spese del giudizio.


Posso usare la sospensione legale della riscossione?

Solo se il suo caso rientra in una delle ipotesi previste dalla legge, e l’esdebitazione, da sola, non è tra quelle espressamente elencate.

La sospensione legale è disciplinata dall’art. 1, commi 537 e seguenti, della L. 228/2012. Funziona così: il debitore presenta all’agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o della prima azione cautelare o esecutiva, una dichiarazione con la documentazione che prova il motivo per cui il credito non è dovuto. L’agente sospende subito le attività, e nei 10 giorni successivi trasmette la dichiarazione all’ente creditore. L’ente deve rispondere, confermando la correttezza della documentazione (e allora dispone sgravio o sospensione) o segnalando che non è adeguata. Se trascorrono 220 giorni dalla presentazione senza risposta dell’ente, le partite sono annullate di diritto e l’agente è discaricato.

Le ipotesi ammesse, secondo il testo vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 159/2015 come riportato dalle fonti che abbiamo consultato, sono cinque:

  • prescrizione o decadenza del credito intervenute prima che il ruolo fosse reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
  • sospensione giudiziale, o sentenza di annullamento, in un giudizio al quale l’agente non ha partecipato;
  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, riconducibile a quel ruolo.

La Cassazione (Cass. trib. ord. 30841 del 2 dicembre 2024) ha chiarito che l’annullamento di diritto per silenzio dell’ente non opera quando i motivi della dichiarazione sono diversi da quelli elencati, né quando il credito è già oggetto di sospensione giudiziale o è sotto giudizio. In quella decisione la Corte ha anche dato rilievo alla risposta tardiva dell’ente.

Che cosa significa per lei? Una dichiarazione basata soltanto sul decreto di esdebitazione rischia di non produrre l’annullamento automatico dopo 220 giorni, perché l’esdebitazione non è una delle cause tipizzate. La sospensione legale diventa invece uno strumento utile quando, dopo il decreto, l’ente ha già disposto uno sgravio o una sospensione che AdER non ha recepito, oppure quando un giudice ha già sospeso o annullato la pretesa in un giudizio in cui l’agente non era parte.

Può comunque valere la pena presentarla insieme all’autotutela, perché obbliga l’agente a trasmettere la pratica all’ente e a sospendere le attività nel frattempo. Ma non è un sostituto del ricorso. Se ha ricevuto una cartella dopo l’esdebitazione, il ricorso entro 60 giorni resta la tutela principale.

Ricordi infine che la legge punisce chi presenta documenti falsi con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo, oltre alle responsabilità penali. Allegare un decreto autentico, e solo quello, è la regola.


Se l’ente non annulla, a quale giudice devo rivolgermi?

Dipende da due elementi: la natura del credito e il momento in cui l’atto è stato notificato rispetto all’esdebitazione. È la domanda su cui si sbaglia di più, perché un ricorso al giudice sbagliato può far perdere mesi o, peggio, i termini.

Il criterio di fondo lo ha messo in ordine la Cassazione tributaria con l’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (ord. n. 21642 del 28 luglio 2021 e n. 7822 del 14 aprile 2020). In sintesi:

  • fino alla notifica della cartella (o dell’intimazione, o dell’atto esecutivo se la cartella non è stata notificata validamente), le questioni che toccano la pretesa tributaria spettano al giudice tributario;
  • dopo la notifica valida della cartella, spettano al giudice ordinario le questioni di regolarità formale degli atti esecutivi e i fatti estintivi sopravvenuti;
  • il confine si traccia sulla base del vizio che lei fa valere, non sulla prova che la notifica sia davvero avvenuta.

La sentenza del 2024 non riguardava un’esdebitazione: riguardava un pignoramento presso terzi preceduto, secondo il contribuente, da cartelle mai notificate. Ma i criteri si applicano bene al nostro caso.

Ipotesi 1: la cartella (o l’accertamento esecutivo) le arriva DOPO il decreto di esdebitazione. L’esdebitazione è un fatto anteriore alla notifica dell’atto e incide sulla pretesa. Per i tributi si fa ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Lo stesso vale per l’intimazione che si riferisce a cartelle mai notificate o notificate dopo l’esdebitazione.

Ipotesi 2: la cartella le era stata notificata regolarmente PRIMA del decreto, e ora arriva un’intimazione o un pignoramento. Qui l’esdebitazione è un fatto estintivo successivo alla notifica del titolo. La strada è l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario (art. 615 c.p.c.), che si propone al tribunale se l’esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell’esecuzione se il pignoramento è già stato fatto.

Ipotesi 3: si tratta di contributi INPS. Le contestazioni sul merito della pretesa contributiva vanno al giudice del lavoro. Se l’avviso di addebito è notificato dopo il decreto, si propone opposizione entro 40 giorni. Se l’avviso era stato notificato prima e l’esdebitazione è arrivata dopo, si fa valere come fatto successivo con l’opposizione all’esecuzione. La Cassazione lavoro (ord. 8791 del 2 aprile 2025) ha ricordato che solo i fatti davvero successivi alla notifica dell’avviso consentono di uscire dal termine di 40 giorni; quelli anteriori vanno fatti valere entro quel termine.

Ipotesi 4: multe e sanzioni amministrative non tributarie. Restano fuori dall’esdebitazione se sono autonome; se invece contesta l’esecuzione per altri motivi, la competenza è del giudice ordinario.

Fase Atto ricevuto Termine Davanti a chi
Atto notificato dopo il decreto (tributi) Cartella, accertamento esecutivo, intimazione su cartelle non notificate prima 60 giorni Corte di giustizia tributaria di primo grado
Atto notificato dopo il decreto (contributi) Avviso di addebito INPS 40 giorni Giudice del lavoro
Cartella valida notificata prima del decreto, poi esecuzione Intimazione, pignoramento, fermo, ipoteca Nessun termine fisso, ma prima che l’esecuzione si chiuda Giudice ordinario (art. 615 c.p.c.); per i contributi, giudice del lavoro
Vizi formali dell’atto esecutivo Pignoramento presso terzi, atto di esecuzione 20 giorni Giudice dell’esecuzione (art. 617 c.p.c.)
In parallelo Istanza di autotutela all’ente e ad AdER Nessuno, ma non sospende i termini Ente impositore e agente della riscossione
In parallelo, se pertinente Dichiarazione di sospensione legale 60 giorni dal primo atto Agente della riscossione (L. 228/2012)

Il riparto ha zone grigie: spesso un’intimazione contiene sia cartelle notificate prima sia cartelle notificate dopo il decreto. In quei casi conviene a volte proporre due azioni coordinate, una per gruppo di cartelle. È una scelta tecnica che va fatta sugli atti, guardando le relate di notifica una per una.


Mi hanno pignorato il conto o lo stipendio con un ordine al datore di lavoro: cosa faccio?

Si muova nel giro di pochi giorni: il pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione è rapido, e le somme possono essere versate prima che lei arrivi dal giudice.

AdER può pignorare i crediti che lei vanta verso terzi (lo stipendio presso il datore di lavoro, il saldo presso la banca, i canoni presso l’inquilino) con la procedura semplificata dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. A differenza del pignoramento ordinario, non c’è un’udienza davanti al giudice per l’assegnazione: l’atto contiene l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione, entro termini brevi, le somme pignorate. Se nessuno interviene, il terzo paga e il denaro esce dalla sua disponibilità.

Cosa fare, in pratica:

  1. Verifichi su quali cartelle si fonda il pignoramento. L’atto le elenca. Se riguardano debiti esdebitati, ha in mano il motivo.
  2. Mandi subito una PEC ad AdER e all’ente, con il decreto, chiedendo la sospensione immediata e lo sgravio. Spesso una comunicazione chiara, documentata, sblocca la situazione prima del giudice. Ma non può contarci.
  3. Scelga l’azione giusta. Se le cartelle erano state notificate regolarmente prima del decreto, l’esdebitazione è un fatto sopravvenuto e si propone opposizione all’esecuzione al giudice ordinario (art. 615 c.p.c.), chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Se invece lei sostiene che le cartelle non le sono mai state notificate, o le sono state notificate dopo il decreto, il pignoramento è il primo atto con cui conosce la pretesa e, secondo la Cass. 22754/2024, la contestazione va portata al giudice tributario (per i tributi).
  4. Chieda la sospensione. In entrambe le sedi si può chiedere che l’esecuzione o l’efficacia dell’atto vengano sospese. È questo che impedisce al terzo di pagare.
  5. Informi il terzo (banca, datore di lavoro) dell’iniziativa giudiziaria e dell’eventuale provvedimento di sospensione, appena c’è.

Attenzione a un errore frequente: contestare il pignoramento solo per vizi formali, con l’opposizione agli atti esecutivi, quando il vero motivo è l’esdebitazione. Sono strumenti diversi, con termini diversi (20 giorni per i vizi formali). Nulla impedisce di proporre entrambe le contestazioni nello stesso atto, se ci sono i presupposti.

Resta valido, in ogni caso, il limite di pignorabilità dello stipendio e della pensione previsto dalla disciplina della riscossione: anche se il debito fosse dovuto, l’agente non può prendere tutto. Ma qui la questione è più radicale: se il debito è esdebitato, non può prendere nulla.

Se le somme sono già state versate ad AdER, non è detto che siano perse: si può chiedere la restituzione, ma è un percorso più lungo. Per questo la rapidità conta.


Ho un fermo sull’auto o un’ipoteca sulla casa iscritti prima dell’esdebitazione: si cancellano da soli?

No, quasi mai si cancellano da soli. Va chiesta la cancellazione, con il decreto in mano.

Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale sono misure cautelari iscritte da AdER per garantire la riscossione di cartelle non pagate. Se le cartelle riguardano debiti esdebitati, la misura perde la sua ragione d’essere. Ma l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico o nei registri immobiliari resta, finché qualcuno non la cancella.

Come si procede:

  • Chieda all’ente impositore lo sgravio delle cartelle sottostanti. Senza sgravio, AdER difficilmente cancella.
  • Chieda ad AdER la cancellazione del fermo o dell’ipoteca, allegando il decreto e, appena lo ha, il provvedimento di sgravio. L’agente procede alla cancellazione presso il registro.
  • Se il fermo o l’ipoteca riguardano anche cartelle non esdebitate (una multa, un debito posteriore), la misura resta per quelle. Si può chiedere la riduzione o, se il residuo è basso, valutare il pagamento solo di quella parte per liberare il bene.
  • Se AdER rifiuta o non risponde, si può agire in giudizio. La sede dipende dal tipo di credito sottostante: per i tributi, di regola, la Corte di giustizia tributaria; per altri crediti, il giudice ordinario. Anche qui, se le cartelle erano state notificate prima del decreto e il problema è solo l’esdebitazione sopravvenuta, si ragiona nei termini dell’opposizione all’esecuzione.

Due precisazioni. La prima: se durante la liquidazione il bene è stato venduto dal liquidatore, l’ipoteca esattoriale sull’immobile di regola è già stata cancellata con il decreto di trasferimento; il problema si pone per i beni rimasti al debitore o non liquidati. La seconda: i beni su cui il liquidatore ha rinunciato a procedere, perché la vendita era manifestamente non conveniente, possono essere aggrediti dai creditori in via esecutiva (art. 272, comma 2, che richiama l’art. 213, commi 2-4, “in quanto compatibile”). Se l’esdebitazione è intervenuta, però, i crediti anteriori sono comunque inesigibili, salvi i giudizi e le operazioni liquidatorie ancora in corso (art. 282, comma 2-bis).

Un’auto con fermo non può essere usata legalmente per circolare, e un’ipoteca blocca la vendita o il mutuo: chiedere la cancellazione presto è una questione di vita quotidiana, non solo di principio.


Vale anche per l’avviso di addebito INPS?

Sì: i contributi anteriori sono crediti concorsuali come gli altri, e rientrano nell’esdebitazione. Cambiano il giudice e i termini.

L’INPS non usa la cartella per i propri contributi: forma direttamente l’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo ed è poi affidato all’agente della riscossione. Se l’avviso le arriva dopo il decreto e riguarda contributi anteriori all’apertura della procedura, deve opporsi davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 del D.Lgs. 46/1999). Superato quel termine, l’avviso rischia di diventare definitivo.

La Cassazione lavoro, con l’ordinanza n. 8791 del 2 aprile 2025, ha deciso un caso in cui un ente aveva contestato un’intimazione sostenendo di avere diritto a riduzioni contributive mai riconosciute. La Corte ha respinto l’opposizione: quelle ragioni riguardavano fatti anteriori alla notifica dell’avviso, che non era stato impugnato nei 40 giorni. Non si potevano quindi recuperare con l’opposizione all’esecuzione, che serve per i fatti successivi. Il principio ha una doppia lettura per chi è esdebitato:

  • se l’avviso le è stato notificato dopo il decreto, l’esdebitazione è un fatto anteriore all’avviso: va fatta valere entro 40 giorni;
  • se l’avviso le era stato notificato prima del decreto, l’esdebitazione è un fatto successivo e si può far valere con l’opposizione all’esecuzione quando arriva l’intimazione o il pignoramento.

L’istanza in autotutela va mandata alla sede INPS competente, con il decreto. L’INPS può annullare l’avviso o comunicare lo sgravio all’agente.

Attenzione a due situazioni particolari. I contributi trattenuti ai dipendenti e non versati possono avere anche risvolti penali o sanzionatori: le sanzioni penali restano fuori dall’esdebitazione (art. 278, comma 7). Sul piano della meritevolezza, un caso di merito ha mostrato che anche un patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisce di per sé il beneficio, in assenza di condotte fraudolente (Trib. Rimini 5 maggio 2026, in regime di legge fallimentare, nota da sintesi). Ma questa è la fase precedente: quando il decreto c’è, il punto è solo far valere i suoi effetti sull’avviso.


Ero fallito con la vecchia legge, o in liquidazione del patrimonio con la legge 3/2012: cambia qualcosa?

Cambia la norma che regola la sua esdebitazione, non il modo di difenderla davanti alla riscossione.

La Cassazione (Cass. civ., sez. I, ord. 14835 del 3 giugno 2025) ha chiarito che, se il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2022, l’esdebitazione chiesta anche dopo quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria del Codice (art. 390) non menziona le procedure di esdebitazione. Lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012, la cui esdebitazione era disciplinata dall’art. 14-terdecies. Sempre la Cassazione, con l’ord. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che il debitore già fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, possa poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per gli stessi debiti.

Che conseguenze ha per una cartella? Due.

  • Il perimetro dei debiti esdebitati va letto alla luce della legge che ha regolato la sua procedura. Il decreto pronunciato secondo la legge fallimentare o la L. 3/2012 ha regole sue su quali debiti sono esclusi. Nell’istanza e nel ricorso bisogna citare la norma giusta: un richiamo all’art. 278 CCII per un’esdebitazione ex art. 142 l.fall. è un errore che l’ente sfrutterà.
  • Se l’esdebitazione non l’ha mai ottenuta, la cartella per debiti anteriori al fallimento non trova ostacolo nel Codice, e la strada dell’incapiente è chiusa per quei debiti, secondo la Cass. 30108/2025. La stessa decisione lascia però aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

C’è poi un precedente utile per chi aveva un piano omologato con la L. 3/2012. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 166/2023 (di cui la fonte non riporta la data), ha ritenuto priva di valore una cartella notificata a un’impresa con piano di composizione già omologato, perché comprendeva debiti anteriori all’omologa: per riscuoterli bisognava seguire le regole del piano, non l’iter ordinario. Non è un caso di esdebitazione in senso stretto, ma il principio è simile: dopo un provvedimento del giudice sulla crisi, il Fisco non può riscuotere come se nulla fosse.


La cartella è intestata anche a mio marito, al socio o a chi mi ha fatto da garante: anche loro sono liberati?

No, di regola no. L’esdebitazione libera il debitore, non chi garantiva o condivideva il debito con lui.

L’art. 278, comma 6, CCII lo dice in modo esplicito: restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Se una cartella IMU è intestata a lei e al coniuge comproprietario, l’esdebitazione la libera per la sua parte di obbligazione, ma l’ente potrà continuare a chiedere al coniuge quanto da lui dovuto. Se un socio aveva garantito un debito della società, il garante resta esposto.

Diverso è il caso della società esdebitata. Il comma 5 prevede che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (i soci di una SNC, gli accomandatari di una SAS). Se a lei, socio di SNC, arriva una cartella per l’IVA della società e la società ha ottenuto l’esdebitazione, il decreto vale anche per lei, come socio illimitatamente responsabile. Il comma 4 precisa che, per le società, i requisiti dell’esdebitazione vanno verificati anche in capo ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti.

Ci sono poi casi di responsabilità “propria” di chi rappresentava la società, che non derivano dalla sua posizione di socio ma da una norma tributaria specifica (ad esempio, la responsabilità dei liquidatori o degli amministratori in alcune ipotesi). Lì il discorso cambia, perché il debito non è più quello della società esdebitata ma un’obbligazione autonoma, con un suo titolo. Va esaminato atto per atto.

Nei casi in cui le posizioni si intrecciano, la difesa dell’esdebitato e quella del coobbligato possono richiedere strategie diverse: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina con lo staff tributario l’analisi di entrambe le posizioni, perché un argomento usato per uno non danneggi l’altro.

In pratica, quando la cartella ha più intestatari, l’impugnazione di chi è esdebitato deve chiedere l’annullamento limitatamente alla sua posizione. Il coobbligato dovrà valutare le sue difese, che possono essere diverse (prescrizione, vizi di notifica, quota di debito).


Se non faccio niente, il debito “rinasce”?

Il debito non rinasce, ma l’atto che non impugna può diventare definitivo, e allora far valere l’esdebitazione diventa molto più difficile.

Questo è il rischio vero, ed è giusto dirlo con chiarezza. Il sistema della riscossione è costruito su atti che, se non contestati nei termini, si consolidano. Una cartella notificata dopo il decreto e non impugnata entro 60 giorni rischia di diventare un titolo non più contestabile nel merito. La Cassazione lavoro, con l’ord. 8791/2025, ha applicato proprio questa logica a un avviso di addebito non impugnato nei 40 giorni: le ragioni anteriori alla notifica non si potevano più far valere dopo.

Ci sono argomenti per sostenere che l’esdebitazione, accertata da un tribunale con decreto definitivo, non possa essere superata da un atto amministrativo successivo non impugnato. Ma sono argomenti da giocare in giudizio, con esito incerto. La strada sicura è impugnare entro il termine, anche se nel frattempo ha mandato l’autotutela.

La buona notizia è che, se si muove nei tempi, ha in mano un argomento forte: un decreto del tribunale, con un oggetto preciso, che l’ente conosceva o poteva conoscere. Non si tratta di contestare una notifica o di sperare nella prescrizione; si tratta di far rispettare un provvedimento giudiziale.

Non ignori l’atto, non lo butti, non lo metta in un cassetto “tanto ho il decreto”: conservi la busta, la ricevuta della PEC, la relata, e si faccia dare un parere nei primi giorni.


Devo pagare intanto, per evitare guai?

No, se il debito è esdebitato non deve pagarlo, e pagare può complicarle la vita.

Capisco l’istinto: la paura del pignoramento, il desiderio di chiudere la faccenda. Ma ci sono tre ragioni per non farlo.

  • Il pagamento non si recupera facilmente. Se paga un debito inesigibile, ottenere la restituzione richiede un’azione apposita e tempi lunghi.
  • Una rateizzazione o un’adesione a una definizione agevolata possono essere lette come riconoscimento del debito. L’ente potrebbe sostenere che lei ha rinunciato a far valere l’esdebitazione per quelle partite.
  • Toglie forza alla difesa. Il giudice valuta anche il comportamento delle parti: chi paga e poi contesta appare meno convinto delle proprie ragioni.

Diverso il caso delle voci non esdebitate. Se nella stessa cartella ci sono una multa stradale e un’IMU successiva all’apertura della liquidazione, quelle restano dovute, e pagarle (o rateizzarle separatamente, se la procedura lo consente) può essere sensato, proprio per togliere all’ente ogni argomento e lasciare sul tavolo solo le partite esdebitate.

Le rassicurazioni sono fondate solo per i debiti davvero coperti dal decreto; per tutto il resto, i limiti sono reali e le conseguenze del mancato pagamento anche. Per questo la mappa delle voci, di cui abbiamo parlato all’inizio, viene prima di ogni decisione.


Ho paura di perdere quello che mi è rimasto dopo la liquidazione: cosa rischio davvero?

Sui debiti esdebitati, se si difende nei termini, il rischio è contenuto. Il pericolo nasce dall’inerzia e dalle voci che l’esdebitazione non copre.

Facciamo un quadro onesto. Dopo il decreto, quello che ha guadagnato o acquistato successivamente è suo, e i creditori anteriori non possono aggredirlo per debiti inesigibili. Un pignoramento dello stipendio o del conto per un’IRPEF anteriore esdebitata è contestabile, e il giudice può sospenderlo rapidamente.

I rischi reali sono tre:

  1. lasciar scadere i termini per impugnare un atto notificato dopo il decreto;
  2. trascurare le voci escluse: multe, sanzioni autonome, debiti posteriori all’apertura, mantenimento, risarcimenti da illecito. Su queste il creditore può agire, con i limiti di pignorabilità ordinari;
  3. trascurare il limite dell’art. 278, comma 2, se l’ente non si era insinuato: una piccola percentuale del credito può restare dovuta.

C’è poi un rischio che riguarda la fase precedente, e che a volte si ripresenta: se l’esdebitazione è stata reclamata da un creditore entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto, finché il reclamo non è deciso la situazione non è definitiva. In alcuni casi i creditori pubblici fanno leva sulla condotta tributaria del debitore: il Tribunale di Treviso (31 marzo 2026, nota da sintesi) ha negato l’esdebitazione ritenendo colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente. Se lei il decreto ce l’ha ed è definitivo, quella fase è superata.

Non perderà ciò che le è rimasto per un debito esdebitato, se reagisce come si deve. Può invece subire conseguenze per un debito che non era coperto, o per un atto lasciato senza risposta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati inventati ma realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi per vedere come si applicano le regole.

Simulazione 1: cartella mista notificata dopo il decreto

Situazione di partenza.
– Liquidazione controllata aperta il 14 giugno 2022.
– Decreto di esdebitazione del 3 marzo 2026, comunicato ai creditori, non reclamato nei 30 giorni.
– L’Agenzia delle Entrate era ammessa al passivo; il Comune no.
– Il 22 settembre 2026 arriva via PEC una cartella con queste voci:
– IRPEF 2020: 8.437,62 €;
– sanzione per omesso versamento di quell’IRPEF: 2.531,29 €;
– interessi: 612,40 €;
– TARI 2021 del Comune: 1.380,00 €;
– multa stradale del 2023: 187,50 €;
– IMU 2024 su un immobile rimasto al debitore: 1.046,00 €.

Analisi delle voci.
– IRPEF 2020, sanzione accessoria e interessi (totale 11.581,31 €): debito anteriore all’apertura, creditore nel concorso, sanzione legata al tributo. Esdebitati (art. 278, commi 1 e 7, lett. b; nello stesso senso Trib. Torino 9/4/2026).
– TARI 2021: debito anteriore, ma il Comune non si era insinuato. Si applica l’art. 278, comma 2. Ipotizziamo che i creditori di pari grado abbiano ricevuto il 6,4%. Il Comune può pretendere al massimo 88,32 €; i restanti 1.291,68 € sono inesigibili.
– Multa stradale 2023: sanzione amministrativa autonoma. Non esdebitata; e comunque è posteriore all’apertura.
– IMU 2024: debito sorto dopo l’apertura. Non esdebitato.

Sequenza delle mosse.
– 25 settembre 2026: PEC all’Agenzia delle Entrate, al Comune e ad AdER, con il decreto e lo stato passivo. Si chiede lo sgravio dell’IRPEF, della sanzione e degli interessi, e la riduzione della TARI a 88,32 €.
– Calcolo del termine per il ricorso: 22 settembre + 60 giorni = 21 novembre 2026, che è un sabato. Il termine slitta a lunedì 23 novembre 2026.
– Se entro metà novembre lo sgravio non arriva, si deposita il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso riguarda le partite esdebitate e la quota TARI eccedente; si chiede anche la sospensione dell’atto.
– Multa e IMU 2024 (1.233,50 € in tutto) si pagano o si rateizzano a parte. Così si toglie all’ente ogni argomento sul “comportamento” del contribuente.

Esito della simulazione. Su un atto di 12.814,81 €, la parte davvero dovuta è di circa 1.321,82 € (multa, IMU 2024 e quota TARI). Il resto si contesta con un argomento documentale forte.

Simulazione 2: avviso INPS notificato prima del decreto, poi pignoramento dello stipendio

Situazione di partenza.
– Avviso di addebito INPS per contributi 2019 (gestione commercianti): 11.274,18 €, notificato regolarmente il 2 novembre 2021 e non impugnato.
– Liquidazione controllata aperta nel 2022. L’INPS era ammesso al passivo e ha ricevuto un riparto parziale.
– Esdebitazione dichiarata con decreto del 20 gennaio 2026, definitivo.
– Il 12 ottobre 2026 AdER notifica al datore di lavoro e al debitore un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 sulla retribuzione, per il residuo dell’avviso.

Analisi.
– L’avviso era stato notificato validamente prima del decreto. Non si può più contestarlo nel merito per fatti anteriori: i 40 giorni sono scaduti da tempo (lo stesso principio applicato da Cass. lav. 8791/2025).
– L’esdebitazione però è un fatto estintivo successivo alla notifica dell’avviso. Secondo i criteri richiamati dalla Cass. trib. 22754/2024, i fatti sopravvenuti alla notifica valida del titolo si fanno valere davanti al giudice ordinario. Trattandosi di un credito contributivo, la sede è il giudice del lavoro, con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).

Sequenza delle mosse.
– 14 ottobre 2026: PEC ad AdER e alla sede INPS con il decreto, chiedendo la sospensione immediata del pignoramento e lo sgravio del residuo.
– Contemporaneamente si prepara l’opposizione all’esecuzione, con istanza di sospensione, perché il datore di lavoro non versi le quote.
– Se ci sono anche vizi formali del pignoramento (ad esempio nell’indicazione delle cartelle o dei limiti di pignorabilità), il termine dei 20 giorni dell’art. 617 c.p.c. scadrebbe il 1° novembre 2026, una domenica: slitta a lunedì 2 novembre 2026. Conviene proporre un unico atto che contenga entrambi i motivi entro quella data.

Variante. Supponiamo invece che l’avviso INPS sia notificato per la prima volta il 5 ottobre 2026, cioè dopo il decreto. In questo caso l’esdebitazione è anteriore all’avviso e va fatta valere con l’opposizione entro 40 giorni. Il termine cadrebbe il 14 novembre 2026, un sabato: slitta a lunedì 16 novembre 2026. Nessuna sospensione feriale da considerare, perché siamo fuori da agosto.

Esito della simulazione. Nel primo scenario, la difesa passa per l’opposizione all’esecuzione e la richiesta di sospensione, con la rapidità che serve per fermare le trattenute. Nel secondo, per l’opposizione all’avviso entro 40 giorni. Lo stesso decreto, due strade diverse: tutto dipende dalla data di notifica dell’atto rispetto al decreto.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Quel debito era davvero anteriore all’apertura della procedura, ed era davvero dentro il concorso?”

È la domanda che decide quasi tutto, e quasi nessuno se la pone, perché si dà per scontato che “esdebitazione” significhi “tutti i debiti fino al giorno del decreto”. Non è così.

L’esdebitazione libera dai crediti rimasti insoddisfatti nella procedura (art. 278, comma 1). Il punto di riferimento non è la data del decreto, ma l’apertura della liquidazione: i debiti sorti dopo, ad esempio le imposte sui redditi prodotti durante la procedura, l’IMU sugli immobili non liquidati, i contributi per un’attività ripresa, non sono crediti concorsuali e restano dovuti. Il criterio della legge è il “fatto o causa anteriori” (art. 278, comma 2): conta quando è nato il presupposto del debito, non quando l’ente lo ha accertato o iscritto a ruolo. Un accertamento notificato nel 2026 per un’IVA del 2019 riguarda un debito anteriore, anche se l’ufficio lo ha scoperto dopo.

Il secondo aspetto è il concorso. Se l’ente ha partecipato, l’esdebitazione opera per tutto ciò che non è stato soddisfatto. Se non ha partecipato, opera solo oltre la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2): una regola oggi contestata davanti alla Corte costituzionale, ma vigente. E qui il grado conta. I crediti tributari e contributivi non hanno tutti lo stesso privilegio: alcuni sono privilegiati generali di rango elevato, altri di rango più basso, le sanzioni sono spesso chirografarie. La percentuale “dei pari grado” va quindi calcolata voce per voce, con il riparto finale alla mano.

Il terzo aspetto è il tempo della procedura. Se l’esdebitazione è stata concessa decorsi tre anni dall’apertura, a procedura ancora aperta, la legge fa salvi i giudizi in corso e le operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis, e art. 281, commi 5 e 6). Se da quelle operazioni arriva denaro, i creditori concorsuali, Fisco compreso, possono soddisfarsi su quello. Non è una cartella “contro” il debitore: è il riparto che prosegue. Ma un atto di riscossione sul patrimonio nuovo del debitore resta contestabile.

Prima di scrivere una sola riga di istanza o di ricorso, ricostruisca la data di nascita di ogni debito e la sua posizione nello stato passivo. È un lavoro noioso, ma è quello che trasforma un “mi sembra ingiusto” in un motivo di ricorso che regge.


“Ma i giudici cosa dicono?”

È una domanda giusta. Va detta una cosa in premessa: nelle fonti che abbiamo esaminato non abbiamo trovato, con estremi certi, sentenze tributarie recenti che decidano proprio il caso di una cartella notificata dopo un decreto di esdebitazione del Codice della crisi. Preferiamo dirlo piuttosto che inventare. Ecco invece i provvedimenti verificati che costruiscono le singole tappe del ragionamento.

1. Cass. civ., sez. trib., ord. 22754 del 13 agosto 2024.
– Principio: fino alla notifica della cartella, o al primo atto esecutivo se la notifica manca o è nulla, le questioni sulla pretesa tributaria spettano al giudice tributario. Dopo una notifica valida, il giudice ordinario conosce dei vizi formali dell’esecuzione e dei fatti estintivi sopravvenuti. Il riparto dipende dal vizio dedotto, non dalla prova della notifica.
– Rilevanza: è la bussola per scegliere il giudice. L’esdebitazione anteriore alla cartella va alla Corte di giustizia tributaria; quella successiva a una cartella già notificata, al giudice ordinario. L’ordinanza non riguarda l’esdebitazione: ne applichiamo i criteri.

2. Cass. civ., sez. un., ord. 21642 del 28 luglio 2021 e ord. 7822 del 14 aprile 2020 (richiamate nella Cass. 22754/2024).
– Principio: è delle Sezioni Unite la formula che assegna al giudice tributario i fatti incidenti sulla pretesa fino alla notifica della cartella o dell’intimazione, e al giudice ordinario i fatti estintivi successivi alla notifica valida.
– Rilevanza: danno stabilità al criterio di riparto applicato al decreto di esdebitazione.

3. Cass. civ., sez. un., 13913 del 5 giugno 2017 (richiamata nella Cass. 22754/2024).
– Principio: l’opposizione contro un pignoramento basata sull’omessa o invalida notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario, perché il pignoramento è il primo atto con cui il contribuente conosce la pretesa.
– Rilevanza: serve nel caso del pignoramento presso terzi su cartelle che il debitore esdebitato non ha mai ricevuto.

4. Cass. civ., sez. trib., ord. 30841 del 2 dicembre 2024.
– Principio: l’annullamento di diritto dopo 220 giorni dalla dichiarazione di sospensione legale (L. 228/2012) non opera se i motivi sono diversi da quelli tipizzati dalla legge o se il credito è già sospeso o sotto giudizio; conta anche una risposta tardiva dell’ente.
– Rilevanza: spiega perché una dichiarazione fondata soltanto sull’esdebitazione non garantisce l’annullamento automatico.

5. Cass. civ., sez. lav., ord. 8791 del 2 aprile 2025.
– Principio: le contestazioni di merito sull’avviso di addebito basate su fatti anteriori alla notifica vanno proposte nel termine di 40 giorni (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Non si recuperano con l’opposizione all’esecuzione, che serve solo per fatti davvero successivi.
– Rilevanza: chiarisce che il momento della notifica dell’avviso rispetto al decreto decide la strada (40 giorni oppure opposizione all’esecuzione).

6. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (numero non disponibile; noto da sintesi Eutekne del 25/4/2026).
– Principio: nella liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
– Rilevanza: è l’appiglio diretto per contestare le sanzioni accessorie iscritte a ruolo dopo il decreto. Va usato con la cautela dovuta a un precedente di merito senza numero.

7. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 166/2023 (data non riportata dalla fonte; sintesi pmi.it del 3/2/2023).
– Principio: è priva di valore la cartella che, dopo l’omologa di un piano da sovraindebitamento della L. 3/2012, chiede debiti anteriori all’omologa, che vanno riscossi secondo le regole del piano.
– Rilevanza: è un precedente tributario per analogia: il giudice tributario annulla l’atto che ignora un provvedimento del giudice della crisi.

8. Cass. civ., sez. I, ord. 14835 del 3 giugno 2025 (letta in massima e nei passaggi riportati dalla Cass. 30108/2025).
– Principio: se il fallimento o la liquidazione del patrimonio sono anteriori al 15 luglio 2022, l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012, anche se chiesta dopo.
– Rilevanza: indica quale norma richiamare nell’istanza e nel ricorso contro la cartella.

9. Cass. civ., sez. I, ord. 30108 del 14 novembre 2025.
– Principio: il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’incapiente (art. 283 CCII) per gli stessi debiti; resta aperto il caso dei debiti successivi al fallimento.
– Rilevanza: chi non ha un decreto valido per quei debiti non può opporre l’esdebitazione alla cartella, né recuperarla per altra via.

10. Corte cost., ord. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026).
– Principio: la Corte ha restituito gli atti sulla questione di legittimità dell’art. 278, comma 2, CCII, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, parti del giudizio di esdebitazione. Le ordinanze sono state ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026 e la questione è di nuovo pendente.
– Rilevanza: oggi l’ente rimasto fuori dal concorso può ancora chiedere la quota pari alla percentuale dei creditori di pari grado; l’esito della questione potrebbe cambiare il quadro.

11. Cass. civ., sez. I, ord. 22074 del 31 luglio 2025, e ord. 11603 del 28 aprile 2026 (note da massima e sintesi).
– Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza; la condotta del debitore si valuta nella fase dell’esdebitazione.
– Rilevanza: se il decreto c’è, quel giudizio sulla condotta, compresa quella verso il Fisco, è già stato fatto dal tribunale: l’ente della riscossione non può rimetterlo in discussione con una cartella.

12. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (numero non disponibile; nota da sintesi).
– Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato considerato colpa grave, con rigetto dell’esdebitazione.
– Rilevanza: mostra perché è importante che il decreto sia definitivo. Un reclamo dei creditori pubblici nei 30 giorni può riaprire la questione della condotta fiscale, e finché pende la cartella non si contesta con la stessa forza.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa facciamo, passo per passo, quando arriva un atto di riscossione dopo l’esdebitazione.

  1. Leggiamo l’atto e il decreto riga per riga, separando imposte, contributi, interessi, sanzioni accessorie, sanzioni autonome e multe, e indicando per ciascuna voce se è esdebitata.
  2. Ricostruiamo la data di nascita di ogni debito rispetto all’apertura della liquidazione, consultando anni d’imposta, periodi contributivi e presupposti dell’accertamento.
  3. Verifichiamo nello stato passivo e nel riparto se l’ente era ammesso e, se non lo era, calcoliamo la percentuale dei creditori di pari grado ai sensi dell’art. 278, comma 2.
  4. Esaminiamo le relate di notifica delle cartelle e degli avvisi, per capire se l’esdebitazione è un fatto anteriore o successivo alla notifica: da qui la scelta tra Corte di giustizia tributaria, giudice ordinario e giudice del lavoro.
  5. Redigiamo e inviamo l’istanza in autotutela all’ente impositore e ad AdER via PEC, con il decreto, lo stato passivo e la richiesta di sgravio, sospensione e cancellazione delle misure cautelari.
  6. Valutiamo la dichiarazione di sospensione legale della L. 228/2012 nei casi in cui c’è già uno sgravio, una sospensione o una sentenza che l’agente non ha recepito, rispettando il termine di 60 giorni.
  7. Calcoliamo e annotiamo tutti i termini (60 giorni per il ricorso tributario, 40 per l’avviso INPS, 20 per l’opposizione agli atti esecutivi), con lo slittamento dei termini che cadono nel fine settimana.
  8. Prepariamo il ricorso o l’opposizione, con istanza di sospensione, e quando c’è un pignoramento presso terzi informiamo il terzo dei provvedimenti ottenuti.
  9. Chiediamo la cancellazione di fermi e ipoteche collegati alle partite esdebitate e, se la cancellazione non arriva, ne valutiamo l’impugnazione nella sede corretta.
  10. Seguiamo l’eventuale appello e il ricorso per cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno stato passivo, riparti e decreti di esdebitazione: sa dove trovare nei documenti della procedura la prova che serve contro la cartella. Come cassazionista, può portare la stessa difesa dal primo grado fino alla Corte di cassazione, senza cambi di avvocato e senza cambi di strategia.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono ruoli, anni d’imposta, gradi di privilegio e percentuali di riparto; gli avvocati trasformano quei numeri in istanze e ricorsi. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni voce, a rispettare ogni termine e a costruire una strategia coerente in tutti i gradi.


In chiusura

Tre messaggi da portare con sé.

Primo: l’esdebitazione rende inesigibili i debiti anteriori, ma non li cancella dagli archivi della riscossione. Tocca a lei farla valere, con il decreto in mano, voce per voce: imposte, contributi e sanzioni accessorie sì; multe, sanzioni autonome e debiti posteriori all’apertura no.

Secondo: l’autotutela va sempre fatta, ma non ferma il tempo. Il ricorso entro 60 giorni (40 per l’INPS) resta la tutela principale; la sospensione legale serve solo nei casi che la legge prevede.

Terzo: il giudice giusto dipende dalla data di notifica dell’atto rispetto al decreto. Atto notificato dopo il decreto: giudice tributario (o del lavoro per i contributi). Cartella notificata prima e poi esecuzione: opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario o del lavoro.

Su questo tema serve conoscere bene due cose: la procedura che ha prodotto il decreto e il contenzioso in cui va difeso. Per questo lo Studio Monardo se ne occupa in modo specifico. L’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. È anche cassazionista e coordina uno staff tributario nazionale, con cui segue la causa dalla Corte di giustizia tributaria alla Cassazione.

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