Come Si Convincono I Creditori A Votare Il Concordato Minore?

Chi prepara un concordato minore scopre presto che la parte più delicata non è scrivere il piano, ma farlo approvare. Il giudice non può omologare una proposta che non ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge, salvo i casi limitati in cui il codice gli consente di superare il dissenso di alcuni creditori. Per questo la domanda che riceviamo più spesso, da artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori, è sempre la stessa, anche se formulata in cento modi diversi: “come faccio a far dire sì alla banca, al fornitore, all’Agenzia delle Entrate?”.

Abbiamo raccolto qui le domande vere, quelle che ci vengono poste al primo colloquio o al telefono, con risposte complete e senza giri di parole. Il contesto normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nella versione vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo del D.Lgs. 136/2024. Il concordato minore è disciplinato dagli artt. 74-83 CCII: l’art. 78 regola il procedimento e il termine per il voto, l’art. 79 fissa le maggioranze e il silenzio-assenso, l’art. 80 disciplina l’omologazione, compreso il cosiddetto cram down fiscale e contributivo. Tutto il voto passa attraverso l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi.

Lo Studio Monardo lavora su questo terreno ogni giorno per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo comunica la proposta, raccoglie le adesioni e riferisce al giudice. In più, essendo Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, è abituato a condurre trattative con banche e creditori istituzionali, che è esattamente il lavoro che serve per costruire un consenso legittimo.

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Ma i creditori devono proprio votare? Non decide il giudice?

Sì, devono votare: il concordato minore è un accordo, e senza il consenso della maggioranza dei crediti il giudice, di regola, non può omologarlo.

È la differenza principale rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), dove i creditori possono presentare osservazioni ma non votano, e decide il giudice valutando ammissibilità, fattibilità e, se qualcuno contesta, la convenienza. Il concordato minore, invece, è riservato a chi non è consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e gli altri debitori non soggetti alla liquidazione giudiziale (art. 74 c.1, che rinvia all’art. 2 c.1 lett. c CCII). Per loro la legge ha scelto il modello del voto, perché la proposta tocca interessi commerciali e il mercato deve potersi esprimere.

Il percorso è questo. Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, deposita la domanda. Se il giudice la ritiene ammissibile, con decreto apre la procedura e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori (art. 78 c.1). Nello stesso decreto assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC, via PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione e le eventuali contestazioni (art. 78 c.2 lett. c). Scaduto il termine, l’OCC tira le somme e riferisce. Il giudice, verificati ammissibilità, fattibilità e raggiungimento della maggioranza, omologa con sentenza se non ci sono contestazioni (art. 80 c.1).

Il giudice, quindi, non “decide al posto” dei creditori. Però ha un ruolo di controllo forte: verifica che la maggioranza sia stata raggiunta correttamente, che non abbiano votato soggetti esclusi, che il piano sia fattibile. E in due casi può andare oltre il voto: quando un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3, prima parte); quando l’adesione del Fisco o degli enti previdenziali è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione, il giudice può omologare anche senza la loro adesione (art. 80 c.3, seconda parte).

Il voto resta il cuore della procedura, e “convincere” i creditori significa una cosa sola: metterli nelle condizioni di capire che il sì conviene a loro. Tutto il resto di questa guida spiega come farlo in modo lecito.

Quanti voti servono per far passare il concordato minore?

Serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto, non la maggioranza delle persone e non la maggioranza di chi risponde.

L’art. 79 c.1 CCII lo dice con chiarezza: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si conta in euro, non a teste. Se i crediti con diritto di voto ammontano a 200.000 euro, servono adesioni (espresse o presunte, come vedremo) per più di 100.000 euro.

Ci sono due correttivi importanti.

Il primo: quando un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. È una regola pensata per evitare che il creditore dominante decida da solo per tutti, e vale anche al contrario: quando il creditore principale è d’accordo, bisogna comunque verificare che, tra chi ha votato, la maggioranza numerica sia favorevole.

Il secondo: se la proposta divide i creditori in classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Con tre classi, servono la maggioranza complessiva dei crediti e il consenso maggioritario in almeno due classi.

C’è poi la questione dei creditori privilegiati. L’art. 79 c.1 equipara ai chirografari, per la parte residua, i privilegiati che il piano soddisfa solo in parte: votano cioè per la quota che non viene pagata. Per i privilegiati pagati per intero la regola generale è che non partecipano al voto, perché non subiscono sacrifici; la loro posizione concreta va comunque verificata nella singola proposta, alla luce del rinvio alle norme del concordato preventivo previsto dall’art. 74 c.4, che opera solo in quanto compatibile.

Da tutto questo discende una conseguenza strategica che pochi considerano: prima di parlare con qualsiasi creditore bisogna costruire la “mappa del voto”, cioè un prospetto con ogni creditore, l’importo con cui vota, la classe di appartenenza e il peso percentuale. Solo così si capisce chi è determinante e chi no, e si evita di concentrare tutti gli sforzi su un creditore che, da solo, non sposta nulla.

Chi non risponde, conta come sì o come no?

Conta come sì. È il silenzio-assenso dell’art. 79 c.3 CCII, ed è uno degli strumenti più importanti, ma anche più fraintesi, del concordato minore.

La norma prevede che, in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa. In pratica, chi non manda la PEC entro il termine fissato dal giudice viene contato tra i favorevoli.

Attenzione però a tre dettagli.

Il primo è la formula “nei termini in cui gli è stata trasmessa”. Il consenso presunto si forma sulla proposta che il creditore ha effettivamente ricevuto. Se la comunicazione dell’OCC è incompleta, inviata a un indirizzo sbagliato, o se la proposta viene poi cambiata in modo sostanziale, quel silenzio rischia di non valere nulla. Per questo la correttezza delle comunicazioni è una questione di sopravvivenza del voto, non di forma.

Il secondo è che il silenzio-assenso non è una scorciatoia per “aggirare” i creditori. Il creditore che tace ha scelto di non opporsi, ma resta un soggetto informato: la proposta gli è stata notificata, ha avuto il tempo di leggerla, poteva dire no. Ecco perché è sbagliato pensare “meglio che non capiscano, così tacciono”. Una proposta chiara, con un confronto onesto con la liquidazione, ottiene più silenzi favorevoli di una proposta opaca, che invece spinge l’ufficio legale della banca a votare no per prudenza.

Il terzo riguarda i creditori pubblici. Nel concordato preventivo il correttivo del 2024 ha rafforzato l’esigenza di un’adesione espressa delle amministrazioni fiscali e previdenziali per certi meccanismi di approvazione, e la Cassazione, con un’ordinanza interlocutoria del 2026 di cui parliamo più avanti, ha ragionato proprio su questo punto. Nel concordato minore, invece, l’art. 79 c.3 non distingue tra creditori privati e pubblici: il silenzio vale consenso per tutti. Non per questo conviene contare sul silenzio del Fisco senza averci mai parlato, come spieghiamo nella risposta dedicata.

Chi è escluso dal voto?

Più persone di quante si immagini. L’art. 79 c.2 CCII elenca i soggetti che non votano e non sono computati né nella maggioranza né nel totale dei crediti:

  • il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore;
  • i parenti e gli affini fino al quarto grado;
  • le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo;
  • i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda;
  • i creditori in conflitto d’interessi.

Questa lista è il primo argine contro le strategie scorrette. Non si può “fabbricare” la maggioranza facendo comprare un credito a un amico o a una società vicina poco prima del deposito: il cessionario recente non vota. Non si può contare sul credito del fratello che ha prestato denaro: il parente non vota. E soprattutto non si può comprare un sì con un vantaggio nascosto, perché il creditore che riceve un trattamento particolare fuori dalla proposta si mette in conflitto d’interessi, e il suo voto può essere escluso dal computo.

Il dato pratico è che la mappa del voto va costruita al netto degli esclusi: tolti i crediti dei familiari e delle società collegate, la base di calcolo si restringe e la maggioranza va ricalcolata.


Da dove si comincia per convincere davvero un creditore?

Dal confronto con la liquidazione. È l’unico argomento che un creditore professionale, una banca o un ufficio pubblico, prende sul serio.

Chi riceve una proposta di concordato minore si pone una sola domanda: “se dico no, cosa ottengo?”. Se il concordato non viene approvato, il giudice dichiara inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5). In liquidazione si vendono i beni, si pagano le spese di procedura e il compenso del liquidatore, si rispettano le prelazioni, e ai chirografari arriva quello che resta. Spesso è pochissimo.

La proposta, quindi, deve contenere un prospetto comparativo leggibile: quanto prenderebbe ciascun creditore (o ciascuna classe) in liquidazione, e quanto prende con il concordato. Non un’affermazione generica (“la proposta è più conveniente”), ma numeri: valore di realizzo stimato dei beni, tempi presumibili delle vendite, costi della procedura liquidatoria, ordine delle prelazioni, percentuale finale.

Per i crediti privilegiati il confronto non è solo un argomento commerciale, è un limite di legge: l’art. 75 c.2 CCII consente di pagarli non integralmente solo in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC. Il creditore ipotecario, in altre parole, sa già che non potrà ricevere meno di quanto gli darebbe la vendita del bene: la proposta deve mostrargli che riceverà almeno quello, e possibilmente in tempi più certi.

Tre accorgimenti rendono il confronto credibile.

  1. Stime prudenti, non ottimistiche. Un perito che gonfia il valore di realizzo in liquidazione sembra rendere il concordato meno attraente, ma è il contrario: un valore irrealistico verrà contestato. Le stime devono essere quelle che l’OCC è disposto ad attestare.
  2. Tempi realistici della liquidazione. In liquidazione il creditore aspetta la vendita, il riparto, le eventuali azioni del liquidatore. Questo tempo ha un costo, e va detto.
  3. Il valore aggiunto del concordato spiegato bene. Se il concordato consente di proseguire l’attività (art. 74 c.1), il creditore riceve flussi che in liquidazione non esisterebbero: i redditi futuri dell’impresa o della professione. Se c’è finanza esterna (art. 74 c.2), quelle risorse in liquidazione non arriverebbero.

Su questo punto è utile anche una pronuncia di merito sul concordato preventivo, il Tribunale di Brindisi del 23 giugno 2025, che ha respinto l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate osservando, tra l’altro, che l’opponente non aveva contestato la maggiore convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Quando il confronto con la liquidazione è solido, anche il creditore che vota contro fa fatica a sostenere che il piano lo danneggi.

Conviene offrire di più in tanti anni o meno ma subito?

Dipende da chi è il creditore, e la risposta onesta è che non esiste una formula valida per tutti.

Il tempo di pagamento è la seconda leva della trattativa, e spesso pesa quanto la percentuale. Un fornitore che ha bisogno di liquidità può preferire il 18% pagato in un’unica soluzione entro pochi mesi dall’omologa al 30% diluito in cinque anni. Una banca, che ragiona sul valore attuale del credito e sui costi di gestione della posizione deteriorata, spesso fa lo stesso calcolo. Un ente pubblico, invece, tende a guardare soprattutto la percentuale complessiva e la certezza del pagamento.

La legge lascia ampia libertà: l’art. 74 c.3 CCII stabilisce che la proposta ha contenuto libero, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. “In qualsiasi forma” significa che si possono combinare soluzioni diverse: una parte subito, una parte rateizzata; pagamento in denaro per alcuni, cessione di beni per altri.

Tre indicazioni pratiche.

  • Le rate devono essere sostenibili per davvero. Il giudice verifica la fattibilità, e un piano che regge solo se tutto va bene è un piano fragile. Se poi il piano non viene eseguito, l’omologazione può essere revocata (art. 82 c.2 CCII) con il rischio di finire in liquidazione controllata.
  • Più il piano è lungo, più serve spiegare da dove arrivano i soldi. Un piano di sette anni basato sui redditi futuri di un professionista deve indicare i redditi storici, le prospettive, le spese di mantenimento della famiglia (art. 75 c.1 lett. e).
  • Il pagamento dei privilegiati ha regole proprie. Per i mutui la legge prevede ipotesi specifiche di rimborso alle scadenze convenute: per il mutuo ipotecario sull’abitazione principale del debitore persona fisica (art. 75 c.2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024) e, in continuità, per il mutuo garantito da beni strumentali (art. 75 c.3), alle condizioni previste dalle norme.

In sostanza: una proposta che offre a ciascun creditore la combinazione di tempo e percentuale più adatta al suo modo di ragionare ottiene più adesioni di una proposta “uguale per tutti”. Questo porta direttamente alle classi, di cui parliamo tra poco.

Un familiare o un socio può mettere dei soldi? Serve davvero?

Sì, può farlo, e in molti casi è l’elemento che sposta il voto. In alcuni casi, anzi, è indispensabile.

L’art. 74 c.2 CCII prevede che, fuori dai casi di prosecuzione dell’attività, il concordato minore possa essere proposto solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Chi ha chiuso l’attività e propone un concordato minore, quindi, deve portare finanza esterna. La legge non fissa una percentuale minima: si parla di aumento “apprezzabile”, che il giudice valuta caso per caso.

Ma anche quando la finanza esterna non è obbligatoria, perché l’attività prosegue, resta l’argomento più persuasivo che esista. Il motivo è semplice: in liquidazione quelle somme non ci sarebbero. Un genitore, un coniuge, un socio, un terzo che mette 12.000 euro sul piatto a condizione che il concordato venga omologato sta offrendo ai creditori qualcosa che il “no” farebbe sparire.

Perché l’apporto convinca, deve essere:

  1. Certo: una dichiarazione d’impegno firmata, con importo, tempi e condizioni, meglio se accompagnata dalla prova della disponibilità (estratto conto, deposito vincolato).
  2. Condizionato all’omologa: il terzo paga solo se il concordato va a buon fine, e lo dice per iscritto.
  3. Trasparente: la provenienza delle somme deve essere chiara, e l’apporto deve essere distribuito secondo la proposta, non a favore di un singolo creditore “amico”.

Sul punto c’è un’avvertenza tecnica importante. La Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, ha richiamato un proprio precedente, Cass. n. 9373/2012, sul tema dell’apporto di terzi e del divieto di alterare la graduazione dei privilegi, e ha ragionato sulla distribuzione della finanza esterna nel concordato preventivo prima e dopo il correttivo del 2024. La finanza esterna è uno strumento potente, ma va distribuita secondo regole che il piano deve rispettare, e la Cassazione n. 28574/2025 ha ribadito che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.

Oltre al denaro, il terzo può offrire garanzie: una fideiussione sull’esecuzione del piano, un’ipoteca su un suo immobile a garanzia delle rate, un pegno. Per il creditore che teme di vedere il piano saltare dopo due anni, una garanzia vale spesso più di un punto percentuale in più. Anche il Tribunale di Brindisi, nella pronuncia già citata, ha valutato positivamente garanzie reali offerte a presidio delle somme da recuperare, con un valore stimato pari a circa il doppio del debito.

Posso dividere i creditori in gruppi e trattarli diversamente?

Sì, e in un caso è obbligatorio: la formazione delle classi è prevista dall’art. 74 c.3 CCII come facoltativa in generale, ma obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Le classi servono a raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei, e a offrire a ciascun gruppo un trattamento adatto. Esempi tipici:

  • i fornitori strategici, senza i quali l’attività non prosegue;
  • le banche e le società finanziarie;
  • i creditori che hanno una garanzia di un terzo (per esempio il mutuo garantito dalla fideiussione del padre), per i quali la classe è obbligatoria;
  • i creditori pubblici, Erario ed enti previdenziali;
  • i piccoli creditori, per i quali può essere prevista una percentuale più alta o un pagamento più rapido.

Dal punto di vista del consenso, le classi hanno un effetto doppio. Da una parte permettono di “parlare la lingua” di ciascun creditore: al fornitore si offre velocità, alla banca certezza e garanzie, al piccolo creditore una percentuale più alta perché il suo peso sul totale è minimo. Dall’altra, cambiano la regola di approvazione: con le classi serve la maggioranza dei crediti anche nel maggior numero di classi (art. 79 c.1).

Qui sta la tentazione da evitare. Costruire classi “artificiali” per creare a tavolino una maggioranza di classi favorevoli è una strategia che il giudice può smontare. Le classi devono avere un fondamento reale nella posizione giuridica e negli interessi economici; una classe composta da un solo piccolo creditore a cui si offre il 90%, creata solo per aggiungere una classe favorevole, è proprio il genere di costruzione che attira contestazioni.

Inoltre i trattamenti differenziati non possono travolgere l’ordine delle prelazioni: la già ricordata Cass. n. 28574/2025 sul rispetto delle prelazioni nel concordato minore e la giurisprudenza sulla ristrutturazione trasversale nel concordato preventivo (di cui diamo conto nella sezione dedicata ai giudici) mostrano quanto i tribunali siano attenti alla coerenza tra classi, priorità e convenienza.

Chi manda le comunicazioni ai creditori, io o l’OCC? E perché è così importante?

Le comunicazioni ufficiali le manda l’OCC, e questa non è una formalità: dalla loro correttezza dipende la validità del voto, compreso il silenzio-assenso.

Il decreto di apertura dispone che l’OCC comunichi la proposta e il decreto ai creditori (art. 78 c.1). Le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione arrivano all’OCC via PEC entro il termine assegnato dal giudice (art. 78 c.2 lett. c), e con la dichiarazione il creditore indica il proprio indirizzo PEC (art. 78 c.4). È l’OCC che verifica le adesioni, conta i silenzi, calcola le maggioranze e riferisce al giudice. Nei casi previsti dall’art. 78 c.2-bis, per esempio quando è disposta la sospensione generale delle esecuzioni e la nomina è necessaria, o su richiesta del debitore, il giudice nomina un commissario giudiziale che svolge le funzioni dell’OCC.

Che cosa significa, in concreto, per chi vuole ottenere il consenso?

  1. L’elenco dei creditori deve essere perfetto. L’art. 75 c.1 lett. c) richiede l’elenco di tutti i creditori con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale. Un creditore dimenticato, un indirizzo PEC sbagliato, un credito ceduto a un servicer di cui non si conosce la PEC: sono tutti punti in cui la comunicazione può fallire e il silenzio non valere.
  2. La proposta trasmessa deve essere completa e comprensibile. Il consenso presunto si forma “nei termini in cui gli è stata trasmessa”: se al creditore arriva solo un estratto, quel silenzio è debole.
  3. Il debitore può accompagnare, non sostituire. Nulla vieta al debitore e ai suoi consulenti di contattare i creditori per spiegare la proposta, rispondere a domande, fornire documenti. Ma la comunicazione formale e la raccolta dei voti restano all’OCC, e ogni contatto informale deve limitarsi a illustrare la proposta così come è stata depositata, senza aggiungere nulla.

Per orientarsi, ecco la sequenza dei passaggi con i relativi termini.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Preparazione Mappa del voto, confronto con la liquidazione, interlocuzioni preventive con banche e Fisco Prima del deposito (nessun termine di legge) Debitore, consulenti, OCC
Deposito Domanda con piano, relazione e documenti dell’art. 75 c.1 Quando la proposta è pronta Tribunale tramite l’OCC
Integrazioni Eventuali integrazioni richieste dal giudice Fino a 15 giorni (art. 78 c.1) Giudice
Apertura Decreto di apertura, pubblicità, eventuali misure protettive Con il decreto (art. 78 c.2) Giudice
Comunicazione Invio di proposta e decreto ai creditori Disposto dal decreto OCC
Voto Adesione o mancata adesione e contestazioni via PEC Termine non superiore a 30 giorni (art. 78 c.2 lett. c) OCC
Silenzio Chi non comunica nulla si considera aderente Alla scadenza del termine (art. 79 c.3) OCC
Omologazione Verifica di ammissibilità, fattibilità e maggioranza Dopo la relazione dell’OCC (art. 80) Giudice
Diniego Inefficacia delle misure protettive, eventuale liquidazione controllata su istanza del debitore Con il decreto di diniego (art. 80 c.5) Giudice
Reclamo Contro il decreto di diniego Secondo l’art. 50 CCII (art. 80 c.7) Corte d’appello

Il tempo vero per convincere i creditori non è il termine di trenta giorni: è il periodo che precede il deposito. Quando la proposta arriva via PEC, i giochi devono essere in buona parte già fatti.


E se la banca ha un’ipoteca sulla casa o sul capannone? Posso parlarle prima?

Sì, e anzi è il modo più serio di procedere. L’interlocuzione preventiva con la banca è legittima e spesso decisiva, purché resti trasparente e si traduca nella proposta depositata.

Le banche, e ancora di più i servicer che gestiscono crediti deteriorati, ragionano con procedure interne: un funzionario istruisce la pratica, un comitato delibera. Una proposta di concordato minore che arriva a sorpresa via PEC, con trenta giorni per decidere, rischia di finire in coda e di produrre un voto negativo “di default” o, nel migliore dei casi, un silenzio. Se invece la banca è stata coinvolta prima, ha già visto i numeri, ha posto le sue domande e ha ricevuto risposte, il voto arriva su una pratica già istruita.

Che cosa si può legittimamente discutere con la banca prima del deposito?

  • Il valore del bene ipotecato, sulla base della stima che l’OCC dovrà attestare (art. 75 c.2). Se la banca ha una perizia diversa, meglio saperlo prima.
  • Il trattamento del mutuo: falcidia nei limiti del valore di liquidazione, oppure, quando ne ricorrono le condizioni, rimborso alle scadenze convenute del mutuo sull’abitazione principale (art. 75 c.2-bis) o del mutuo su beni strumentali in continuità (art. 75 c.3).
  • I tempi: una moratoria, un pagamento anticipato della quota garantita, una vendita del bene con procedura competitiva.
  • Le garanzie aggiuntive offerte da terzi.
  • La posizione dei fideiussori: l’art. 79 c.5 stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salvo diversa previsione. Se la banca ha la fideiussione di un familiare, saprà di poterla ancora far valere, e questo incide sulla sua valutazione.

Il limite è uno solo, ma è assoluto: tutto ciò che viene concordato deve entrare nella proposta depositata e valere per tutti i creditori della stessa classe. Non può esistere un “accordo a latere” con la banca che le dia qualcosa che gli altri non sanno. Ne parliamo nel blocco sulle paure, perché è il punto dove molti sbagliano in buona fede.

C’è anche un aspetto difensivo. L’art. 80 c.4 CCII prevede che il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento non può contestare la convenienza della proposta. Se la banca ha concesso credito senza un’adeguata valutazione del merito creditizio, questo è un elemento che pesa nella trattativa e nell’eventuale giudizio di omologa. Non va usato come minaccia, ma come dato oggettivo da mettere sul tavolo.

E se il creditore più grosso è l’Agenzia delle Entrate o l’INPS?

È la situazione più frequente nelle piccole imprese e tra i professionisti, e merita una risposta articolata.

Primo: con il Fisco si può e si deve parlare prima. L’interlocuzione con gli uffici, per quanto più formale di quella con una banca, serve a ricostruire con esattezza l’esposizione tributaria (ruoli, avvisi, accertamenti pendenti), a evitare che il voto venga espresso su numeri diversi da quelli della proposta e a conoscere in anticipo le eventuali obiezioni. Nella pratica l’OCC acquisisce l’esposizione verso l’agente della riscossione e gli uffici fiscali; le modalità e i termini di questa acquisizione nel concordato minore vanno verificati sul testo vigente delle norme richiamate.

Secondo: nel concordato minore i debiti fiscali si possono falcidiare senza la procedura di transazione fiscale del concordato preventivo. La Cassazione, con la pronuncia n. 14555/2026, ha chiarito che il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e che quindi l’art. 88 CCII non si applica automaticamente: la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale.

Terzo: se il Fisco vota no, esiste il cram down. L’art. 80 c.3 CCII consente al giudice di omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79 c.1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, la proposta è conveniente per tali creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, ha applicato il cram down nel concordato minore di un professionista, ragionando anche sulla regola della priorità relativa.

Quarto: il silenzio del Fisco vale consenso, per l’art. 79 c.3. Ma contare solo su quello è una strategia fragile: se l’ufficio vota espressamente contro, l’unica strada resta il cram down, che richiede un confronto con la liquidazione impeccabile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, segue proprio questo punto di incontro tra procedura di sovraindebitamento e debito fiscale, dove l’avvocato e il commercialista devono lavorare sugli stessi numeri.

E se qualcuno ha firmato una fideiussione per me? Cambia qualcosa nel voto?

Cambia parecchio, sia sul piano tecnico sia su quello psicologico.

Sul piano tecnico, la regola è netta: la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74 c.3). Se la banca ha un mutuo garantito dalla fideiussione del padre o dall’ipoteca su un immobile della moglie, quella banca deve stare in una classe apposita. Non è una scelta strategica: è un obbligo, e una proposta che lo ignora rischia l’inammissibilità.

Sul piano del voto, il creditore garantito da un terzo ragiona in modo diverso dagli altri. Sa che, per l’art. 79 c.5, il concordato non pregiudica i suoi diritti verso fideiussori e coobbligati, salvo diversa previsione. Quindi può essere più disponibile a votare sì, perché la parte di credito non pagata dal debitore potrà chiederla al garante. Ma il garante, che spesso è un familiare, ha l’interesse opposto: vorrebbe che il concordato liberasse anche lui.

Qui la strategia legittima passa per un accordo trasparente:

  • il garante può partecipare al piano con un apporto proprio, che diventa finanza esterna;
  • la proposta può prevedere, con il consenso del creditore, una diversa regolazione della posizione del garante, proprio perché l’art. 79 c.5 fa salva la “diversa previsione”;
  • in alternativa, il garante può valutare un proprio percorso di sovraindebitamento, se ne ha i presupposti.

Va ricordato anche che il garante che è parente entro il quarto grado o coniuge del debitore, se è a sua volta creditore (per esempio per un prestito fatto al debitore), non vota (art. 79 c.2). Non può quindi “aiutare” la maggioranza con il proprio credito.

Il punto da ricordare è che la presenza di garanzie di terzi è un fattore di trattativa, non un ostacolo: un creditore garantito, a cui si spiega con chiarezza cosa conserva, è spesso tra i più facili da convincere.

Posso cambiare la proposta se un creditore mi dice che così non la vota?

Si può, ma il momento giusto è prima del deposito, e questo è il motivo per cui insistiamo tanto sull’interlocuzione preventiva.

Prima del deposito la proposta è un documento di lavoro: si può modificare quante volte serve, adattando percentuali, tempi, classi, garanzie in base alle risposte dei creditori principali. Ogni modifica va naturalmente rivalutata con l’OCC, che dovrà attestare la fattibilità e i valori.

Dopo il deposito le cose si complicano. Il giudice, prima di aprire la procedura, può concedere al debitore fino a quindici giorni per integrazioni (art. 78 c.1); se invece dichiara la domanda inammissibile, nel reclamo piano e proposta non possono essere modificati (sempre art. 78 c.1). Una volta che la proposta è stata comunicata ai creditori e il termine per il voto è in corso, una modifica sostanziale pone problemi seri: i creditori che hanno già votato si sono espressi su un testo diverso, e il silenzio-assenso, che si forma “nei termini in cui la proposta è stata trasmessa”, rischierebbe di non coprire la nuova versione. Ogni ipotesi di modifica in corso di procedura va quindi valutata caso per caso, con l’OCC e con grande prudenza, e in genere richiede una nuova comunicazione a tutti.

Due regole d’oro, allora:

  1. Testare la proposta prima. Le banche e gli uffici pubblici principali devono vedere i numeri prima del deposito, almeno nelle linee essenziali.
  2. Qualunque miglioramento deve valere per tutti. Se, per ottenere il sì di una banca, si alza la percentuale della sua classe, l’aumento vale per l’intera classe e va scritto nella proposta. Mai concedere a un singolo creditore, in privato, un miglioramento che resta fuori dal testo.

Posso promettere a un creditore qualcosa in più, a parte, per avere il suo sì?

No. È la risposta più importante di tutta questa guida, e va detta senza ambiguità: promettere vantaggi occulti a un creditore per ottenere il voto espone a conseguenze gravissime, sia civili sia penali.

Capita più spesso di quanto si pensi, quasi sempre in buona fede. Il fornitore dice: “voto sì se mi paghi il 100% fuori dal concordato, tanto lavoriamo ancora insieme”. Il creditore principale chiede una garanzia personale extra non prevista dalla proposta. Un parente si offre di pagare “in nero” un creditore per convincerlo. Sembrano scorciatoie innocue. Non lo sono.

Ecco cosa si rischia.

  • Il voto del creditore favorito diventa inutilizzabile. Chi riceve un vantaggio particolare fuori dalla proposta è in conflitto d’interessi, e per l’art. 79 c.2 il creditore in conflitto d’interessi non vota e non è computato. La maggioranza “comprata” può quindi sparire al momento della verifica.
  • L’omologazione può essere revocata. L’art. 82 c.1 CCII prevede la revoca, su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, quando il debitore ha commesso, con dolo o colpa grave, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Un accordo segreto che altera la parità di trattamento rientra con facilità in questa nozione. La domanda di revoca si può proporre fino a sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 82 c.3): il rischio, cioè, accompagna il debitore per tutta l’esecuzione del piano.
  • Si rischia il processo penale. L’art. 344 CCII punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave, varie condotte del debitore nelle procedure di sovraindebitamento: tra queste, aumentare o diminuire il passivo, sottrarre o occultare parte rilevante dell’attivo o simulare attività inesistenti per accedere alla procedura, effettuare durante la procedura pagamenti in violazione del concordato minore approvato, e non rispettare dolosamente i contenuti del concordato omologato.

Non esiste un modo “sicuro” di fare accordi nascosti con i creditori. L’unico modo lecito di dare di più a qualcuno è scriverlo nella proposta, motivarlo con classi fondate e sottoporlo al voto di tutti.

E se pago prima il fornitore che mi serve per continuare a lavorare?

Qui la risposta è più sfumata, ma il principio resta chiaro: un pagamento preferenziale fatto di nascosto o fuori dalle regole è un rischio, un pagamento previsto dal piano o autorizzato è uno strumento legittimo.

Chi prosegue l’attività ha bisogno dei fornitori, e i fornitori creditori per forniture passate possono rifiutarsi di continuare a lavorare se non vengono pagati. È un problema reale. Le soluzioni corrette sono tre.

  1. Prevedere nella proposta una classe dei fornitori strategici con un trattamento migliore, motivato dalla loro necessità per la continuità. Questo trattamento viene sottoposto al voto di tutti ed è trasparente.
  2. Pagare regolarmente le forniture nuove, quelle successive alla domanda, che rientrano nella gestione corrente dell’attività: è cosa diversa dal pagare i debiti vecchi.
  3. Chiedere al giudice l’autorizzazione per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. L’art. 78 c.5 CCII stabilisce che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Quello che non si può fare è saldare in silenzio il debito vecchio di un creditore per ottenerne il voto, o pagare durante la procedura in violazione del concordato approvato. Oltre all’inefficacia dell’atto, entrano in gioco la revoca dell’omologazione (art. 82) e le sanzioni dell’art. 344 c.1 CCII già descritte.

La linea di confine è la trasparenza verso l’OCC e verso il giudice. Se un pagamento non può essere spiegato apertamente nella relazione dell’OCC, quel pagamento non va fatto.

Se i creditori votano no, perdo tutto?

No, non automaticamente. Ma è giusto conoscere i rischi reali.

Se la maggioranza non viene raggiunta e non ricorrono i presupposti del cram down, il giudice non omologa. In quel caso, per l’art. 80 c.5 CCII, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata. La liquidazione, quindi, non scatta da sola per effetto del voto contrario: è il debitore a poterla chiedere. In caso di frode l’istanza può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero (art. 80 c.6). Il decreto di diniego è reclamabile (art. 80 c.7).

Che cosa significa in pratica?

  • Le misure protettive cadono: i creditori possono riprendere o iniziare le esecuzioni.
  • Si può valutare un’altra strada: una nuova proposta, costruita sulle ragioni del dissenso; la liquidazione controllata, che porta all’esdebitazione secondo le regole proprie di quella procedura; per alcuni debitori, altri strumenti.
  • Il reclamo è possibile, ma serve un vizio concreto nel diniego, non il semplice disaccordo con il voto.

La rassicurazione fondata è che un voto negativo non è la fine, e che una proposta respinta insegna molto su cosa i creditori vogliono. Il limite reale è che le esecuzioni possono ripartire subito, e il tempo per una nuova soluzione si riduce. Per questo il lavoro preventivo sul consenso non è un lusso: è ciò che riduce il rischio di trovarsi senza protezione.

Mi potete garantire che i creditori voteranno sì?

No, e diffidi di chiunque glielo garantisca.

Il voto è una decisione libera dei creditori, e nessun professionista può promettere come voteranno una banca, un servicer o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Chi promette il risultato, o peggio suggerisce “accordi” per assicurarlo, la sta esponendo ai rischi descritti sopra.

Quello che si può fare, invece, è molto:

  • costruire una proposta che regga il confronto con la liquidazione, numero per numero;
  • calibrare tempi, percentuali e classi sul modo di ragionare di ciascun creditore;
  • portare al tavolo finanza esterna e garanzie, quando ci sono;
  • parlare con banca e Fisco prima del deposito, per conoscere le obiezioni e rispondere;
  • curare con l’OCC comunicazioni ineccepibili, in modo che anche il silenzio-assenso sia solido;
  • preparare fin dall’inizio la strada del cram down per i creditori pubblici, se la loro adesione è determinante.

Sono impegni di mezzi, non di risultato. Ma sono esattamente i mezzi che fanno la differenza tra una proposta che arriva al voto sperando e una che arriva al voto preparata.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri ipotetici costruiti per mostrare come funzionano maggioranze, silenzio-assenso e cram down. Non sono casi reali: sono esercizi per capire il meccanismo.

Simulazione 1 – Artigiano che prosegue l’attività, nessun creditore dominante

Situazione di partenza: debiti complessivi ammessi al voto 187.430 euro, così ripartiti.

Creditore Credito con diritto di voto Peso sul totale
Banca (finanziamento chirografario) 64.210 € 34,3%
Fornitori (quattro posizioni) 41.880 € 22,3%
Erario (quota non soddisfatta, equiparata ai chirografari) 58.920 € 31,4%
INPS (quota non soddisfatta, equiparata ai chirografari) 22.420 € 12,0%
Totale 187.430 € 100%

Confronto con la liquidazione: furgone e attrezzature con valore di realizzo stimato di 14.600 euro, spese della procedura liquidatoria stimate in 4.900 euro, netto distribuibile 9.700 euro, pari a circa il 5,2% dei crediti.

Proposta: 60 rate mensili da 690 euro, ricavate dai redditi dell’attività che prosegue (41.400 euro), più un apporto del fratello di 9.000 euro, condizionato all’omologa, a titolo di finanza esterna. Totale 50.400 euro; dedotte le spese della procedura stimate in 6.500 euro, restano 43.900 euro, circa il 23,4% dei crediti.

Il giudice apre la procedura con decreto del 9 novembre 2026 (lunedì) e assegna termine fino al 9 dicembre 2026 (mercoledì) per le dichiarazioni.

  • La banca vota espressamente no.
  • I fornitori, contattati prima del deposito e informati del confronto con la liquidazione, aderiscono.
  • Erario e INPS non inviano nulla entro il 9 dicembre: per l’art. 79 c.3 si considerano aderenti.

Adesioni: 41.880 + 58.920 + 22.420 = 123.220 euro, pari al 65,7% dei crediti ammessi al voto. La maggioranza dei crediti è superata (soglia: oltre 93.715 euro). Nessun creditore detiene da solo la maggioranza, quindi non serve il conteggio per teste.

Variante: l’Erario, invece di tacere, vota espressamente no. Le adesioni scendono a 41.880 + 22.420 = 64.300 euro, circa il 34,3%: maggioranza non raggiunta. L’adesione dell’Erario è determinante (con il suo sì si arriverebbe a 123.220 euro). Se la relazione dell’OCC conferma che il 23,4% offerto è superiore al 5,2% della liquidazione, ricorrono gli elementi su cui il giudice può valutare il cram down dell’art. 80 c.3. La differenza tra i due scenari la fa la solidità del confronto con la liquidazione, non la speranza nel silenzio.

Simulazione 2 – Professionista con il Fisco creditore di maggioranza

Situazione di partenza: debiti ammessi al voto 96.740 euro.

  • Erario: 61.350 euro (63,4%), da solo detiene la maggioranza.
  • Banca: 21.800 euro.
  • Tre creditori minori: 6.120, 4.270 e 3.200 euro (totale 13.590 euro).

Decreto di apertura del 23 novembre 2026 (lunedì), termine per il voto fino al 23 dicembre 2026 (mercoledì). La proposta offre il 18% in 48 mesi contro un valore stimato di liquidazione del 4,1%.

Poiché un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti, l’art. 79 c.1 richiede anche la maggioranza per teste dei voti espressi.

  • Scenario A: l’Erario, con cui c’è stata un’interlocuzione preventiva, aderisce espressamente; la banca vota no; i tre creditori minori tacciono. In euro le adesioni (espresse più presunte) sono 61.350 + 13.590 = 74.940 euro, il 77,5%. Ma tra i voti espressi c’è un sì e c’è un no: secondo la lettura più rigorosa, che non conta i silenzi tra i “voti espressi”, la maggioranza per teste non è raggiunta.
  • Scenario B: uno dei creditori minori, informato con chiarezza della proposta, invia un’adesione espressa via PEC. I voti espressi diventano due sì contro un no: entrambe le maggioranze sono raggiunte.

La lezione è concreta: quando c’è un creditore dominante, il silenzio dei piccoli creditori può non bastare, e la loro adesione espressa diventa preziosa. Come vada letta la regola dei voti espressi in rapporto al silenzio-assenso è un punto che va verificato con attenzione nella singola procedura e con l’orientamento del tribunale competente.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il sì che ottengo oggi reggerà davanti al giudice e per tutta la durata del piano?”

Quasi tutti si concentrano sul giorno della scadenza del termine: quante PEC sono arrivate, quanti silenzi, si raggiunge la maggioranza? È comprensibile. Ma il consenso ha una vita più lunga del conteggio.

Al momento dell’omologa il giudice verifica che la maggioranza sia stata raggiunta correttamente: che non abbiano votato familiari, società collegate, cessionari recenti, creditori in conflitto d’interessi (art. 79 c.2). Un voto favorevole ottenuto con una promessa nascosta può essere escluso proprio in quella sede, e una maggioranza che sembrava solida può svanire.

Dopo l’omologa, il piano va eseguito. Se emergono atti in frode, la revoca dell’omologazione può essere chiesta da un creditore, dall’OCC, dal pubblico ministero o da qualsiasi interessato fino a sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 82 c.1 e c.3). Se il piano non viene eseguito integralmente o diventa inattuabile e non modificabile, la revoca può arrivare per questa via (art. 82 c.2). E la revoca, oltre a far cadere gli effetti del concordato, apre la strada alla conversione in liquidazione controllata prevista dall’art. 83.

C’è poi il profilo penale: l’art. 344 c.1 CCII punisce, tra l’altro, il debitore che durante la procedura effettua pagamenti in violazione del concordato minore approvato e quello che non rispetta dolosamente i contenuti del concordato omologato.

Che cosa significa per chi vuole convincere i creditori? Che un consenso ottenuto con promesse irrealistiche sui tempi, sulle percentuali o, peggio, con accordi nascosti, è un consenso che si ritorce contro il debitore. Un piano con rate troppo alte per strappare qualche voto in più è un piano che rischia di saltare al secondo anno. Una classe gonfiata per creare una maggioranza fittizia è una classe che può essere contestata in omologa.

Il consenso migliore è quello che regge tre esami: il conteggio dell’OCC, la verifica del giudice e la prova dell’esecuzione. Per questo, quando prepariamo una proposta, ragioniamo fin dall’inizio non solo su “come ottenere il sì”, ma su “come mantenerlo”.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali utili sul tema, con il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui interessa chi deve raccogliere il consenso. Alcuni riguardano direttamente il concordato minore, altri il concordato preventivo: questi ultimi contano perché l’art. 74 c.4 CCII rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, e i giudici del sovraindebitamento li tengono presenti.

1. Cass. n. 14555/2026.
Principio: nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente la proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo vale solo nei limiti della compatibilità e l’art. 88 CCII non si applica in modo automatico.
Rilevanza: la trattativa con il Fisco si gioca sul contenuto della proposta e sul confronto con la liquidazione, senza dover passare per il procedimento di transazione fiscale tipico del concordato preventivo.

2. Tribunale di Roma, sez. XIV, n. 753 del 22 settembre 2025.
Principio: in un concordato minore di un professionista il tribunale ha applicato il cram down nei confronti del Fisco, ragionando sulla regola della priorità relativa.
Rilevanza: conferma che, se il Fisco vota contro ma la sua adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, l’omologa resta possibile ai sensi dell’art. 80 c.3.

3. Cass. Sez. I n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: i trattamenti differenziati per ottenere il consenso di alcune classi non possono travolgere le cause legittime di prelazione; le classi si costruiscono dentro questo limite.

4. Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29 aprile 2026.
Principio: nella disciplina del piano del consumatore la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati non riduce il credito ma ne sospende il pagamento; nel biennio gli interessi continuano a maturare e il rimborso, anche rateale, deve iniziare alla scadenza della moratoria.
Rilevanza: pur riferita all’art. 67 c.4, aiuta a capire come i creditori garantiti valutano le proposte che giocano sui tempi: dilazionare non significa ridurre, e la proposta deve dirlo con trasparenza.

5. Cass. Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026.
Principio: in un concordato preventivo in continuità regolato dalla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, la Corte ha ritenuto preferibile escludere che l’omologa forzosa dei crediti fiscali e previdenziali si estenda alle approvazioni per ristrutturazione trasversale, osservando che il correttivo richiede un’adesione espressa delle amministrazioni e che la loro inerzia non si trasforma in adesione in quel meccanismo; sulla nozione di classe “interessata” ha rimesso una questione alla Corte di Giustizia UE.
Rilevanza: segna la distanza tra concordato preventivo e concordato minore. Nel concordato minore l’art. 79 c.3 prevede il silenzio-assenso senza distinzioni; ma la pronuncia mostra quanto i giudici siano rigorosi quando il consenso dei creditori pubblici viene “presunto”.

6. Cass. n. 9373/2012 (richiamata dall’ordinanza n. 15593/2026).
Principio: è richiamata sul tema dell’apporto di terzi e del divieto di alterare la graduazione dei privilegi.
Rilevanza: la finanza esterna è la leva più convincente per i creditori, ma la sua distribuzione deve essere coerente con le regole sulle prelazioni.

7. Cass. n. 22169/2024 e Cass. n. 22474/2024 (richiamate dall’ordinanza n. 15593/2026).
Principio: riguardano il cosiddetto surplus di continuità e il suo rapporto con il principio di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c.
Rilevanza: quando il concordato minore si regge sulla prosecuzione dell’attività, il valore generato dalla continuità è ciò che si offre ai creditori in più rispetto alla liquidazione; capire come lo trattano i giudici serve a presentarlo correttamente.

8. Tribunale di Brindisi, decreto del 23 giugno 2025 (P.U. n. 46/2023).
Principio: in un concordato preventivo in continuità il tribunale ha omologato con ristrutturazione trasversale e cram down fiscale, respingendo l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate anche perché l’opponente non aveva contestato la maggiore convenienza del piano rispetto alla liquidazione; ha inoltre ritenuto adeguate garanzie reali offerte a presidio di somme da recuperare.
Rilevanza: mostra il peso decisivo di un confronto con la liquidazione ben documentato e il valore delle garanzie come argomento di persuasione.

9. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2968 del 24 aprile 2024 (richiamata dal Tribunale di Brindisi).
Principio: è indicata come espressione di un orientamento diverso da quello di Brindisi sui presupposti della ristrutturazione trasversale e sulla classe di creditori “interessati”.
Rilevanza: sulle maggioranze per classi la giurisprudenza non è uniforme; anche nel concordato minore conviene costruire classi che reggano a letture diverse.

10. Tribunale di Napoli, sez. fallimentare, sentenza n. 254 del 14 novembre 2024 (richiamata dal Tribunale di Brindisi).
Principio: è citata in materia di ristrutturazione trasversale nel concordato preventivo.
Rilevanza: conferma che il tema del consenso “per classi” è al centro del dibattito giurisprudenziale recente, e che la composizione delle classi viene esaminata con attenzione.

11. Tribunale di Roma, sez. fallimentare, sentenza n. 677/2023 (richiamata dal Tribunale di Brindisi).
Principio: è citata nella stessa vicenda poi decisa dalla Corte d’Appello di Roma n. 2968/2024, sui presupposti della ristrutturazione trasversale.
Rilevanza: insieme alle precedenti, dimostra che una maggioranza costruita sulle classi viene esaminata in tutti i gradi di giudizio, e che il lavoro sulle classi deve essere solido fin dal primo deposito.

In sintesi, i giudici premiano le proposte che espongono con onestà il confronto con la liquidazione e costruiscono classi coerenti, e sono severi con le maggioranze “presunte” o costruite a tavolino.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo lavora sul consenso dei creditori in un concordato minore. Sono impegni di mezzi: il voto resta una scelta libera dei creditori.

  1. Costruiamo la mappa del voto: elenchiamo ogni creditore, il credito con diritto di voto, la classe, il peso percentuale, e togliamo dal calcolo i soggetti esclusi dall’art. 79 c.2.
  2. Redigiamo il confronto con la liquidazione insieme ai commercialisti dello staff, creditore per creditore e classe per classe, con stime che l’OCC possa attestare.
  3. Calibriamo tempi e percentuali sul modo di ragionare di ciascun tipo di creditore, verificando che le rate siano sostenibili e il piano fattibile.
  4. Strutturiamo la finanza esterna e le garanzie: predisponiamo gli impegni scritti dei terzi, condizionati all’omologa, e verifichiamo che la loro distribuzione rispetti le prelazioni.
  5. Progettiamo le classi in modo fondato, a partire da quella obbligatoria per i creditori garantiti da terzi, evitando costruzioni artificiali contestabili.
  6. Apriamo l’interlocuzione preventiva con banche e servicer, presentando i numeri prima del deposito e raccogliendo le obiezioni per tradurle, se fondate, nella proposta.
  7. Ricostruiamo l’esposizione fiscale e contributiva e prepariamo fin dall’inizio gli elementi per l’eventuale cram down dell’art. 80 c.3.
  8. Coordiniamo con l’OCC le comunicazioni: controlliamo elenco dei creditori, indirizzi PEC, completezza della proposta trasmessa, perché anche il silenzio-assenso sia solido.
  9. Verifichiamo ogni pagamento e ogni atto prima che venga compiuto, per evitare pagamenti preferenziali, atti non autorizzati e i rischi di revoca e penali.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e, se serve, il contenzioso su diniego, reclamo o revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno come l’Organismo verifica i documenti, comunica la proposta, raccoglie le adesioni e riferisce al giudice permette di preparare una proposta che arrivi al voto senza punti deboli formali. E l’esperienza di Esperto Negoziatore porta nel concordato minore il metodo della trattativa con i creditori professionali.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito la proposta è lo stesso che la difende in omologa, in reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché il consenso dei creditori si conquista con argomenti giuridici e numeri che tornano.


In chiusura

Tre messaggi emergono dalle risposte.

Primo: i creditori si convincono con il confronto con la liquidazione, esposto con numeri prudenti e verificabili, e con la combinazione di tempi, finanza esterna, garanzie e classi più adatta a ciascuno.

Secondo: il lavoro decisivo si fa prima del deposito, parlando con banca e Fisco, costruendo la mappa del voto e curando con l’OCC comunicazioni ineccepibili, perché il silenzio-assenso dell’art. 79 c.3 vale solo sulla proposta effettivamente trasmessa.

Terzo: vantaggi occulti e pagamenti preferenziali non sono scorciatoie: rendono inutilizzabile il voto, espongono alla revoca dell’omologazione e alle sanzioni dell’art. 344 CCII.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento che passa per l’OCC, e l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC; la trattativa con i creditori è inoltre il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, e la difesa nei gradi successivi quello dell’avvocato cassazionista.

📩 Prima di inviare la proposta ai creditori, fate verificare la vostra strategia di voto: trovate i contatti dello Studio Monardo al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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