Debiti Per Dazi Doganali E Accise: Si Possono Ridurre Nel Concordato Preventivo?

Chi arriva al concordato preventivo con un debito verso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa quasi sempre la stessa domanda: “Questo debito si può tagliare come gli altri?”. Non esiste una risposta valida per tutti: dipende da che cosa devi, a che titolo lo devi e in quale posizione ti trovi nella catena doganale. Un dazio all’importazione, l’IVA riscossa in dogana e un’accisa sui carburanti finiscono tutti nella stessa “colonna” del bilancio alla voce debiti tributari, ma nel concordato si comportano in modo molto diverso.

Qualche esempio lampo. Per l’importatore che deve 187.430 € di dazi, la riduzione si scontra con il fatto che quei dazi sono risorse proprie dell’Unione europea, e la strada realistica è spesso il pagamento integrale, magari dilazionato. Per la stessa impresa, l’IVA all’importazione di 412.870 € segue invece le regole dell’IVA, che la Corte di giustizia ha ammesso a pagamento parziale nelle procedure concorsuali. Per il depositario di prodotti energetici con 96.140 € di accise arretrate il discorso cambia ancora: l’accisa è un tributo nazionale, entra nella transazione fiscale, ma porta con sé garanzie e profili penali che pesano sul piano. Lo spedizioniere che ha operato come rappresentante indiretto, infine, scopre di essere debitore in proprio di dazi che riteneva “del cliente”.

In questa guida trovi, dopo le regole comuni, una sezione dedicata a ciascuno di questi profili:

  • l’impresa importatrice con debiti per dazi;
  • l’impresa soggetta ad accise (depositi fiscali, distributori, produttori di alcolici, consumatori di energia);
  • lo spedizioniere e il rappresentante doganale indiretto;
  • i garanti e i fideiussori dell’obbligazione doganale;
  • la piccola impresa “sotto soglia”, che non accede al concordato preventivo ma al concordato minore.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il debito doganale nel concordato sta all’incrocio esatto di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: da un lato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora sugli strumenti di regolazione della crisi e sul dialogo con i creditori pubblici; dall’altro coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la sede in cui si analizza la natura del singolo tributo, dazio o accisa che sia. Senza entrambe le chiavi, il piano rischia di prevedere tagli che l’Agenzia non può accettare o che il tribunale non può imporre.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso

La parte comune va spiegata una volta sola, qui. Ogni profilo, più avanti, rimanda a queste basi.

Il quadro normativo vigente a ottobre 2026

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”) è in vigore dal 15 luglio 2022 ed è stato più volte corretto: dal D.Lgs. 83/2022, che lo ha adeguato alla direttiva Insolvency, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), che ha riscritto in particolare il comma 1 dell’art. 88, e da ultimo dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto 2026, che è intervenuto di nuovo sull’art. 88 (tra l’altro estendendo la disciplina ai tributi di regioni ed enti locali).

Il cuore della questione è l’art. 88 CCII, che disciplina il “trattamento dei crediti tributari e contributivi” nel concordato preventivo, cioè quella che nella prassi si continua a chiamare transazione fiscale. In sintesi:

  • comma 1: con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, e dei contributi; la proposta deve garantire un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale; se il credito è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori di grado inferiore; se è chirografario, non può ricevere un trattamento deteriore rispetto agli altri chirografari;
  • comma 2: un professionista indipendente attesta la convenienza (concordato liquidatorio) o il trattamento non deteriore (concordato in continuità) rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • commi 3 e 4: il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria, quando il suo voto è determinante e la proposta supera il test di convenienza (liquidatorio) o del trattamento non deteriore (continuità) — il cosiddetto cram down fiscale;
  • comma 5: la proposta va depositata presso gli uffici competenti, che devono liquidare i tributi e trasmettere al commissario giudiziale le certificazioni del debito;
  • comma 6: disciplina chi esprime il voto per ciascun ente, con regole specifiche per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il punto di partenza è quindi chiaro: l’art. 88 si applica anche ai tributi amministrati dalle Dogane. La domanda vera è un’altra: tutti quei tributi possono essere davvero ridotti, o alcuni incontrano un limite esterno al Codice?

Il limite che viene da Bruxelles: le risorse proprie dell’Unione

I dazi doganali non sono un’entrata dello Stato italiano. Sono risorse proprie tradizionali dell’Unione europea: la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 li elenca tra le entrate del bilancio europeo, e lo Stato membro che li riscuote ne trattiene solo una quota (il 25%) a titolo di spese di riscossione. Il resto va messo a disposizione della Commissione secondo il Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, che stabilisce anche quando lo Stato è liberato dall’obbligo di versare a Bruxelles importi che non è riuscito a riscuotere: in sostanza, solo se la mancata riscossione non gli è imputabile.

Questo meccanismo spiega la cautela dell’Agenzia. Se l’Agenzia accetta di ridurre un dazio con un voto favorevole, rischia che quella rinuncia sia considerata una scelta dello Stato e che la quota non riscossa resti comunque dovuta all’Unione, a carico del bilancio nazionale. La vecchia legge fallimentare lo diceva espressamente: l’art. 182-ter, nella formulazione originaria, escludeva dalla transazione fiscale “i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”. La riscrittura del 2016 (legge 232/2016) ha eliminato quell’esclusione e il testo dell’art. 88 CCII non la ripete. Lo stesso CCII, però, la reintroduce espressamente in un altro strumento: l’art. 23, comma 2-bis, inserito dal D.Lgs. 136/2024 per la transazione fiscale nella composizione negoziata, stabilisce che la proposta non può riguardare i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione.

Il risultato è un quadro a due velocità:

Strumento Testo della norma sui tributi UE Conseguenza pratica per i dazi
Composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis CCII) Esclusione espressa delle risorse proprie UE Dazi fuori dalla transazione: vanno pagati per intero
Concordato preventivo (art. 88 CCII) Nessuna esclusione espressa Riduzione non vietata dal Codice, ma condizionata dal diritto UE e dalla prassi prudente dell’Agenzia
Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) Nessuna esclusione espressa Stesse incertezze del concordato
Concordato minore (artt. 74 ss. CCII) Art. 88 non applicabile Falcidia possibile in astratto, limite UE invariato

Nel concordato preventivo la falcidia del dazio non è vietata da una norma espressa, ma è il punto più fragile dell’intero piano. È su questo terreno che si gioca la differenza fra un piano credibile e uno destinato a un parere negativo.

Perché l’IVA all’importazione e le accise seguono altre regole

Con la sentenza Degano Trasporti (Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14) i giudici europei hanno chiarito che il pagamento parziale dell’IVA in un concordato non viola il diritto dell’Unione, purché un esperto indipendente attesti che l’erario non otterrebbe di più dalla liquidazione e la procedura sia sottoposta al controllo del giudice. Da lì la legge italiana ha superato il vecchio divieto di falcidia dell’IVA. L’IVA all’importazione, pur riscossa dalla dogana con le regole dei dazi (art. 70 del D.P.R. 633/1972), resta un’IVA: segue questo principio, non quello dei dazi. La Cassazione (ord. 21 agosto 2023, n. 24899) ha infatti escluso che l’IVA all’importazione faccia parte dell’obbligazione doganale in senso proprio disciplinata dal Codice doganale dell’Unione.

Le accise, invece, sono tributi nazionali. La struttura è armonizzata a livello europeo (direttiva (UE) 2020/262), ma il gettito spetta allo Stato e la disciplina interna è il Testo unico accise (D.Lgs. 504/1995). Non sono risorse proprie: rientrano quindi pienamente nel perimetro dell’art. 88.

Come funziona davvero il test di convenienza

Tutta la partita sui debiti doganali si gioca su un confronto: quanto incasserebbe l’Agenzia se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale, e quanto le offre invece il piano. Il confronto non si fa “a sensazione”: lo costruisce un professionista indipendente, l’attestatore, che deve stimare il valore realizzabile dei beni, i costi della procedura liquidatoria, i tempi di realizzo e l’ordine di distribuzione tra i creditori.

Nella pratica, l’attestazione deve rispondere a tre domande:

  1. Quale grado di privilegio ha ciascun credito dell’Agenzia? Dazi, IVA all’importazione, accise, sanzioni e interessi possono avere collocazioni diverse nella graduatoria: non tutti gli importi certificati sono privilegiati allo stesso modo, e le sanzioni hanno di regola una collocazione deteriore rispetto al tributo.
  2. Su quali beni si soddisferebbe l’Agenzia? Contano le garanzie specifiche (cauzioni, fideiussioni), i privilegi speciali sulle merci e i beni del patrimonio generale.
  3. Con quali tempi? Una liquidazione che restituisce il 35% fra sei anni vale, attualizzata, molto meno di un piano che paga il 30% in tre anni. Il fattore tempo è spesso l’argomento più convincente a favore del concordato.

Il test di convenienza è un confronto di numeri, e i numeri devono essere scritti nell’attestazione in modo verificabile: il tribunale, in caso di cram down, non si accontenta di affermazioni generiche, ma controlla il percorso logico seguito dall’attestatore.

I tempi del sub-procedimento con le Dogane

L’art. 88, comma 5, CCII impone di depositare copia della proposta e della documentazione presso gli uffici competenti contestualmente al deposito presso il tribunale. Gli uffici devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica degli atti di accertamento ancora da notificare, e trasmettere al commissario giudiziale la certificazione del debito. Per l’Agenzia delle dogane questo significa ricostruire in tempi brevi le posizioni di dazi, IVA all’importazione e accise, comprese quelle che derivano da controlli ancora in corso.

Per il debitore il messaggio è chiaro: il sub-procedimento fa emergere tutto ciò che l’Agenzia ritiene dovuto, anche ciò che non era ancora stato contestato. Un piano costruito senza una previa ricognizione completa rischia di trovarsi, al momento del voto, con un debito certificato molto superiore a quello stimato. È la ragione per cui la ricostruzione preventiva della posizione doganale non è una formalità, ma la prima mossa di qualunque profilo.

Il voto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è espresso dall’ufficio individuato dall’art. 88, comma 6, secondo le regole specifiche previste per i tributi da essa amministrati; la formulazione del comma è stata toccata anche dal D.Lgs. 147/2026. Al di là dell’ufficio competente, ciò che conta è che il voto arrivi su una proposta già “leggibile”: suddivisa per tipologia di tributo, con l’indicazione del trattamento riservato a ciascuno e con l’attestazione allegata.

Le regole procedurali che valgono per ciascun profilo

Indipendentemente da chi sei, alcune regole valgono sempre:

  1. Classi obbligatorie. Se il piano non paga integralmente i crediti fiscali, per questi va formata una classe apposita (art. 85 CCII).
  2. Certificazione del debito. L’Agenzia, ricevuta la proposta, deve liquidare i tributi e certificare il debito: è il documento che fotografa dazi, accise, IVA, sanzioni e interessi davvero dovuti.
  3. Misure protettive. Dalla pubblicazione della domanda con richiesta di misure protettive (art. 54 CCII) i creditori, Agenzia compresa, non possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
  4. Voto e cram down. Il voto contrario dell’Agenzia non chiude la partita: il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che la “mancata adesione” che consente l’omologazione forzosa comprende anche il dissenso espresso.
  5. Controllo del giudice. Il tribunale verifica la convenienza della proposta, non la “meritevolezza” del debitore (Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723).

Fin qui le basi. Ora guardiamo come cambiano le cose a seconda della tua posizione.

Se sei un’impresa importatrice con debiti per dazi

La tua situazione

Importi merci da Paesi extra-UE: componenti, materie prime, prodotti finiti. Hai ricevuto un avviso di rettifica dell’accertamento dopo una revisione (valore in dogana sottostimato, classificazione doganale della merce contestata, origine preferenziale negata) oppure hai accumulato dilazioni non pagate. Ora il debito con le Dogane, sommato a quello con banche e fornitori, ti porta a valutare il concordato. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la parte più consistente del tuo debito doganale, il dazio, non appartiene allo Stato italiano.

Cosa cambia per te

L’obbligazione doganale nasce con l’immissione in libera pratica (art. 77 del Regolamento (UE) n. 952/2013, Codice doganale dell’Unione, “CDU”). L’importo è notificato al debitore (art. 102 CDU) e il CDU prevede un regime proprio di estinzione, rimborso e sgravio (artt. 116 ss.) e di agevolazioni di pagamento (art. 112). Il CDU non contiene una regola che consenta di “tagliare” il dazio perché il debitore è in crisi.

Nel concordato questo produce tre conseguenze concrete:

  • Il dazio va inserito nel piano e certificato dall’Agenzia, come ogni altro tributo. Ignorarlo o sottostimarlo è uno degli errori più gravi.
  • Proporre la falcidia del dazio non è vietato dall’art. 88, ma è altamente esposto: l’Agenzia tende a negare l’adesione richiamando il vincolo delle risorse proprie, e la possibilità per il tribunale di imporre la riduzione con il cram down non è stata ancora chiarita dalla Cassazione con riferimento specifico ai dazi.
  • La dilazione è il terreno più solido: un piano che paga integralmente i dazi, eventualmente nei tempi consentiti, e concentra la falcidia su sanzioni, interessi, IVA e crediti chirografari ha molte più probabilità di superare voto e omologazione.

La regola più importante per te: costruisci il piano partendo dall’ipotesi che il dazio vada pagato per intero, e usa ogni euro di risparmio sulle altre voci.

I numeri

Prendiamo un’importatrice con questo debito certificato dalle Dogane:

Voce Importo
Dazi 187.430 €
IVA all’importazione 412.870 €
Sanzioni amministrative 41.260 €
Interessi 18.915 €
Totale 660.475 €

Ipotesi dimostrativa: nella liquidazione giudiziale, secondo l’attestatore, i crediti dell’Agenzia sarebbero soddisfatti al 31%. Un piano “aggressivo” che offre il 40% su tutto (264.190 €) sembra conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ma taglia anche il dazio da 187.430 € a 74.972 €. Un piano “prudente” paga invece il dazio al 100% (187.430 €), l’IVA al 40% (165.148 €), sanzioni e interessi al 31%, cioè la soglia liquidatoria (12.791 € + 5.864 €): totale 371.233 €. Costa 107.043 € in più, ma rimuove l’obiezione principale dell’Agenzia e lascia al tribunale una valutazione di convenienza “pulita” sul resto.

Il nodo del cram down sui dazi: le due letture possibili

Che cosa succede se il piano propone comunque una riduzione del dazio e l’Agenzia vota contro? Il testo dell’art. 88, commi 3 e 4, non distingue tra tributi nazionali e risorse proprie: consente l’omologazione forzosa se il voto dell’amministrazione è determinante e la proposta supera il test di convenienza o di trattamento non deteriore. Su questa base si fronteggiano due letture.

La prima lettura, più favorevole al debitore, osserva che il legislatore ha eliminato dal 2016 l’esclusione espressa delle risorse proprie e non l’ha ripetuta nell’art. 88, mentre l’ha reintrodotta espressamente nell’art. 23, comma 2-bis, per la composizione negoziata. Se il legislatore avesse voluto escludere i dazi anche dal concordato, l’avrebbe detto: il silenzio dell’art. 88 sarebbe quindi una scelta. Inoltre, la logica della Degano Trasporti (una falcidia accompagnata da attestazione indipendente e controllo del giudice non equivale a una rinuncia dello Stato) potrebbe estendersi anche alle altre risorse proprie, perché il tribunale non “rinuncia” al credito, ma prende atto che la liquidazione darebbe di meno.

La seconda lettura, più prudente, osserva che i dazi sono interamente disciplinati dal diritto dell’Unione, che il CDU contiene un catalogo chiuso delle cause di estinzione dell’obbligazione doganale e che il regime del Regolamento 609/2014 rende lo Stato responsabile verso il bilancio europeo degli importi non riscossi per cause a esso imputabili. In questa prospettiva, il giudice nazionale dovrebbe interpretare l’art. 88 in modo conforme al diritto UE ed evitare di imporre riduzioni dei dazi oltre quanto il diritto europeo consente. La scelta del legislatore di escludere espressamente le risorse proprie nella composizione negoziata, inoltre, potrebbe essere letta come segnale di un principio generale, non come un’eccezione.

A ottobre 2026 non risulta una pronuncia di legittimità che abbia risolto questo contrasto con specifico riferimento ai dazi nel concordato preventivo. Per chi è nella tua posizione, impostare il piano su una lettura non ancora consolidata significa scommettere l’intera procedura su una questione aperta. Per questo la strategia prudente (dazio integrale, eventualmente dilazionato) resta la via maestra, mentre la proposta di falcidia del dazio va valutata solo se la differenza economica è tale da rendere il piano altrimenti impraticabile, e accompagnata da un’attestazione particolarmente solida.

Le dilazioni del dazio: cosa si può ottenere

Rinunciare alla falcidia del dazio non significa rinunciare a ogni vantaggio. Il piano può prevedere un pagamento dilazionato, compatibile con i flussi dell’impresa in continuità, e far partire i pagamenti dopo l’omologazione. Inoltre, le sanzioni amministrative collegate al dazio non sono risorse proprie dell’Unione: sono entrate nazionali e possono essere ridotte secondo le regole generali. Lo stesso vale, in linea di principio, per gli interessi nazionali di mora, mentre gli interessi compensativi e di mora disciplinati dal CDU seguono la sorte del dazio a cui accedono: la qualificazione di ciascuna voce va verificata sulla certificazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il dissenso dell’Agenzia sul dazio faccia saltare l’intero concordato, perché la classe dei crediti fiscali è spesso decisiva per le maggioranze. Altri rischi tipici:

  • accertamenti ancora aperti: la revisione dell’accertamento può arrivare entro tre anni dalla nascita dell’obbligazione (art. 103 CDU), salvo il termine più lungo quando il fatto costituisce reato; un debito che emerge dopo il deposito altera i conti del piano;
  • profili penali: le violazioni più gravi possono integrare fattispecie di contrabbando, oggi disciplinate dalle disposizioni nazionali complementari al CDU (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141); il concordato non le estingue;
  • garanzie già escusse: se l’Agenzia ha in mano una fideiussione, potrà escuterla e il garante entrerà nel concordato per surroga o regresso.

Le mosse giuste

  1. Ottieni subito un estratto completo delle posizioni con le Dogane, distinguendo dazio, IVA, sanzioni, interessi e accertamenti non definitivi.
  2. Verifica la fondatezza degli avvisi ancora impugnabili: un dazio annullato in giudizio è un dazio che non devi pagare, nemmeno per intero. La Cassazione (ord. 17 marzo 2020, n. 7346) ha riconosciuto che l’annullamento in primo grado incide sulla riscuotibilità della pretesa doganale.
  3. Separa nel piano il dazio dalle altre voci e prevedi per esso, come scelta prudenziale, il pagamento integrale o una dilazione sostenibile.
  4. Concentra la falcidia su IVA, sanzioni e interessi, documentando la convenienza con l’attestazione.
  5. Apri il dialogo con l’ufficio delle Dogane prima del deposito, presentando la proposta come rispettosa del vincolo europeo.

Su questo profilo pesa in modo particolare la qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che riguarda la costruzione di piani sostenibili e il confronto con i creditori pubblici, Agenzia delle dogane compresa.

Giurisprudenza dedicata

Il principio europeo di riferimento è quello della sentenza Degano Trasporti (C-546/14), che ammette la falcidia dell’IVA proprio perché accompagnata da un’attestazione indipendente e da un controllo giurisdizionale. Che lo stesso ragionamento si possa estendere ai dazi è dubbio, perché il regime delle risorse proprie tradizionali è più rigido. Sul versante del giudizio di omologazione, Cass. 10723/2026 conferma che il giudice valuta la convenienza e non le condotte pregresse del debitore: un’apertura importante per l’importatore che ha accumulato debiti doganali per difficoltà finanziarie.

Se sei un’impresa soggetta ad accise

La tua situazione

Gestisci un deposito fiscale di prodotti energetici, distribuisci carburanti, produci o commercializzi alcolici, o sei un grande consumatore di energia elettrica o gas naturale tenuto a versare l’accisa. Le accise si pagano con scadenze ravvicinate, spesso mensili, su volumi elevati: bastano pochi mesi di tensione finanziaria per accumulare un arretrato a sei cifre. Per chi è nella tua posizione, la buona notizia è che l’accisa non è una risorsa propria dell’Unione: il limite europeo che pesa sui dazi qui non opera.

Cosa cambia per te

L’accisa è un tributo nazionale amministrato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Rientra quindi pienamente nell’art. 88 CCII: il piano può prevederne il pagamento parziale o dilazionato, nel rispetto delle regole generali (convenienza rispetto alla liquidazione, rispetto dell’ordine dei privilegi, classe dedicata, attestazione).

Ci sono però tre particolarità che non trovi negli altri profili:

  • Le garanzie. Il depositario autorizzato presta una cauzione a garanzia dell’imposta (art. 5 TUA) e il credito per accisa gode di forme di prelazione specifiche. Nella liquidazione giudiziale l’Agenzia si soddisferebbe in buona parte sulla garanzia: questo alza la soglia di convenienza che il piano deve superare.
  • L’autorizzazione. La permanenza del deposito fiscale o della licenza dipende dalla regolarità dei versamenti e dalle garanzie. Nel concordato in continuità perdere l’autorizzazione significa perdere l’azienda.
  • Il profilo penale. Il mancato pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo e le irregolarità contabili possono assumere rilievo penale; la transazione fiscale non incide su questo piano.

La regola più importante per te: l’accisa si può ridurre nel concordato, ma la soglia di convenienza va calcolata tenendo conto della garanzia che l’Agenzia escuterebbe comunque.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: un depositario di prodotti energetici ha un debito per accise di 96.140 €, oltre a 14.421 € di sanzioni e 4.287 € di interessi. La cauzione prestata è di 38.500 €. Nella liquidazione l’Agenzia incasserebbe la cauzione (38.500 €) più un riparto stimato del 12% sul residuo privilegiato (57.640 € × 12% = 6.917 €): in totale 45.417 €, circa il 47% del capitale.

Un piano che offre il 35% delle accise (33.649 €) non supera il test: è inferiore a ciò che l’Agenzia otterrebbe comunque. Un piano che offre il 52% delle accise (49.993 €), dilazionato in 36 mesi, con sanzioni e interessi al 15% (2.163 € + 643 €), arriva a 52.799 € complessivi e supera la soglia di 45.417 €. Il test non si fa sulle percentuali astratte, ma sul confronto con ciò che l’ente incasserebbe davvero nella liquidazione, garanzie comprese.

Accise su energia elettrica e gas: il consumatore che paga direttamente

Una categoria spesso trascurata è quella delle imprese che non producono né distribuiscono prodotti energetici, ma che, per la quantità di energia consumata o per il modo in cui si approvvigionano, sono tenute a versare direttamente l’accisa su energia elettrica o gas naturale. Per loro l’arretrato nasce di solito da una sottovalutazione degli acconti mensili o da conguagli annuali elevati.

Anche qui l’accisa è un tributo nazionale e rientra nell’art. 88. La differenza rispetto al depositario è che di regola mancano cauzioni significative: la soglia di convenienza è quindi più bassa, perché nella liquidazione l’Agenzia si soddisferebbe solo sul patrimonio generale, con il grado di privilegio che le spetta. Per questo profilo la riduzione dell’accisa nel concordato è spesso più agevole che per il depositario autorizzato.

Resta un’attenzione: le addizionali e le componenti di prelievo collegate alla bolletta non sono tutte tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane. Nel piano occorre distinguere con cura le voci, per non includere nella transazione fiscale importi che appartengono ad altri creditori (fornitore di energia, enti locali) e che seguono regole diverse.

Accise su alcolici e tabacchi: la filiera e le garanzie

Nei settori degli alcolici e dei tabacchi la filiera è più articolata: produttori, depositari, destinatari registrati, rivenditori. L’accisa diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo, e chi la deve versare dipende dalla posizione che si occupa nella catena. Prima di predisporre il piano bisogna dunque individuare con esattezza il soggetto obbligato per ciascuna partita: un errore di imputazione può far comparire nel piano debiti che appartengono a un altro operatore, o farne sparire di propri. Le garanzie prestate per i trasferimenti in sospensione d’imposta vanno inoltre censite, perché anche esse alzano la soglia di convenienza.

I rischi specifici

Il rischio principale è la revoca o sospensione dell’autorizzazione durante la procedura, che toglie al piano di continuità la sua base. Altri rischi:

  • la sovrapposizione di accise e IVA sui medesimi prodotti, con certificazioni che vanno lette insieme;
  • la possibile responsabilità di altri soggetti nella filiera (trasportatori, destinatari registrati) per le stesse somme;
  • l’incidenza dei procedimenti penali sulla credibilità del piano agli occhi dei creditori.

Le mosse giuste

  1. Mappa le garanzie in essere: importo, scadenza, garante, possibilità di escussione.
  2. Calcola con precisione la soglia liquidatoria, includendo l’incasso sulla cauzione.
  3. Valuta un piano in continuità se l’autorizzazione è il vero valore dell’impresa, e chiedi misure protettive tempestive.
  4. Proponi una percentuale sull’accisa superiore alla soglia, con una dilazione compatibile con i flussi.
  5. Coordina il fronte penale con quello concorsuale, perché tempi e contenuti del piano possono avere riflessi anche lì.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27782 ha riconosciuto che l’omologazione forzosa è possibile anche dopo un rigetto espresso dell’amministrazione, non solo in caso di silenzio: per chi ha accise arretrate il voto contrario dell’Agenzia non è un muro invalicabile, se la proposta supera il test di convenienza. Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723 aggiunge che il tribunale non può negare l’omologa per le pregresse inadempienze fiscali, valutando solo la convenienza.

Se sei uno spedizioniere o un rappresentante doganale indiretto

La tua situazione

Fai sdoganamenti per conto dei tuoi clienti. Quando operi come rappresentante indiretto, cioè in nome proprio e per conto altrui, firmi le dichiarazioni a tuo nome. Un giorno arriva un avviso di rettifica per merci di un cliente che nel frattempo è fallito o irreperibile, oppure un insieme di avvisi che sommati superano la tua capacità di pagamento. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: per il diritto doganale, nella rappresentanza indiretta il debitore sei anche tu.

Cosa cambia per te

Il CDU stabilisce che il dichiarante è il debitore dell’obbligazione doganale e che, in caso di rappresentanza indiretta, è debitore anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione (art. 77, par. 3). Quando più persone sono debitrici dello stesso importo, sono tenute in solido (art. 84 CDU). Nella rappresentanza diretta, invece, di norma il rappresentante non è debitore, salvo specifici casi di responsabilità.

Per il tuo concordato questo significa:

  • Il debito doganale del cliente diventa tuo debito concorsuale, con la stessa natura: i dazi restano risorse proprie UE e incontrano lo stesso limite visto per l’importatore.
  • Hai un diritto di regresso verso il cliente, che nel tuo piano è un credito da valutare realisticamente: spesso vale poco, se il cliente è insolvente.
  • Le garanzie globali che hai prestato per operare (le fideiussioni che coprono più operazioni) possono essere escusse dall’Agenzia per debiti di più clienti.

La regola più importante per te: nel piano devi esporre il debito doganale per intero, anche quando economicamente “appartiene” al cliente, e valutare con prudenza il regresso.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: uno spedizioniere ha tre avvisi di rettifica per operazioni in rappresentanza indiretta: 54.380 € (cliente A, in liquidazione giudiziale), 27.915 € (cliente B, solvibile), 13.640 € (cliente C, irreperibile). Totale dazi: 95.935 €, più IVA all’importazione per 211.057 €.

Il piano deve: esporre l’intero importo (306.992 €); valutare il regresso verso B al 100% (27.915 € dazi + quota IVA), verso A solo per la percentuale presumibile di riparto, verso C a zero. Con la logica prudente vista per l’importatore, i dazi andrebbero pagati per intero (95.935 €), mentre l’IVA all’importazione può essere falcidiata nei limiti della convenienza. Se il recupero da B viene attivato subito, la liquidità che entra copre il 29% dei dazi da pagare.

Garanzia globale e autorizzazioni: il patrimonio “invisibile” dello spedizioniere

Per lo spedizioniere il vero patrimonio dell’impresa non è solo nei beni a bilancio: sono le autorizzazioni doganali, l’eventuale status di operatore economico autorizzato, la possibilità di utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o l’esonero dalla garanzia. Queste posizioni dipendono dalla solvibilità finanziaria e dall’affidabilità dell’operatore, che l’Agenzia valuta anche alla luce dell’apertura di una procedura concorsuale.

Per chi è nella tua posizione, il piano in continuità deve dimostrare non solo che i creditori saranno pagati, ma anche che l’impresa resterà un interlocutore affidabile per le Dogane. In concreto: prevedere il ripristino o il mantenimento delle garanzie necessarie, documentare procedure interne di controllo sulle dichiarazioni, mostrare che il problema che ha generato gli avvisi (ad esempio dati di valore o di origine forniti dai clienti senza verifica) è stato risolto. Un piano che salva i conti ma perde le autorizzazioni salva un’impresa che non può più lavorare.

C’è poi un aspetto contrattuale: i mandati con i clienti possono contenere clausole di manleva o di rivalsa che rafforzano il diritto di regresso. Vanno letti uno per uno, perché un regresso contrattualmente garantito da un cliente solvibile è un attivo vero, che migliora il piano e la sua attestazione.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare il numero delle posizioni scoperte: gli avvisi relativi a operazioni degli ultimi tre anni possono arrivare anche dopo il deposito della domanda. Altri rischi:

  • l’escussione della garanzia globale, che sposta il debito sul garante (spesso una banca o un’assicurazione) che poi si insinua nel concordato;
  • la perdita dell’autorizzazione o dello status di operatore economico autorizzato, se rilevante per l’attività;
  • contestazioni sulla natura della rappresentanza (diretta o indiretta) nei singoli mandati.

Le mosse giuste

  1. Verifica, operazione per operazione, se agivi in rappresentanza diretta o indiretta: nella diretta potresti non essere debitore.
  2. Censisci tutte le operazioni degli ultimi tre anni a rischio rettifica e prevedi nel piano un fondo rischi.
  3. Attiva subito il regresso verso i clienti solvibili.
  4. Coordina il piano con il garante della garanzia globale, che è un creditore chiave.
  5. Impugna gli avvisi infondati: ogni annullamento riduce il fabbisogno del piano.

Giurisprudenza dedicata

Sul riparto di giurisdizione, Cass., Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504 ha chiarito che le controversie sul comportamento dell’amministrazione in relazione alla transazione fiscale spettano al giudice della crisi, non al giudice tributario: per lo spedizioniere significa che il dissenso dell’Agenzia sulla proposta si discute davanti al tribunale del concordato, mentre la fondatezza dei singoli avvisi resta materia del giudice tributario.

Se sei un garante o un fideiussore dell’obbligazione doganale

La tua situazione

Hai firmato una fideiussione a favore dell’Agenzia delle dogane per consentire a un’impresa, magari la società di famiglia o un cliente importante, di ottenere il pagamento differito dei dazi, la gestione di un deposito fiscale o una garanzia globale. Oppure sei la banca o la compagnia assicurativa che ha rilasciato quella garanzia. L’impresa garantita è entrata in concordato e ti chiedi: la riduzione del debito vale anche per me? Per chi è nella tua posizione la risposta, quasi sempre, è no: il concordato del debitore principale non libera il garante.

Cosa cambia per te

L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che, salvo patto contrario, i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. L’Agenzia può quindi escutere la garanzia per l’intero importo garantito, anche se nel concordato ha ricevuto solo una percentuale.

Il CDU, a sua volta, disciplina in modo dettagliato le garanzie per l’obbligazione doganale (artt. 89 ss.): la garanzia può essere obbligatoria (per esempio per il pagamento differito o per i regimi speciali) o facoltativa, individuale o globale. Il garante che paga si surroga nei diritti dell’Agenzia e può agire in regresso verso il debitore: ma quel regresso, se il debitore è in concordato, diventa un credito concorsuale che riceve la percentuale prevista dal piano.

La regola più importante per te: la falcidia ottenuta dall’impresa nel concordato si scarica su di te, fino al limite dell’importo garantito.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: hai garantito la società Alfa per 120.000 € a copertura del pagamento differito dei dazi. Alfa entra in concordato con un debito per dazi di 143.760 €. Il piano propone il pagamento integrale dei dazi in 48 mesi.

  • Se il piano viene rispettato, l’Agenzia incasserà tutto da Alfa e la garanzia resterà dormiente fino all’estinzione.
  • Se il piano proponesse invece il 60% dei dazi (86.256 €) e fosse omologato, l’Agenzia potrebbe chiederti la differenza fino al massimale: 57.504 €. Pagata quella somma, avresti verso Alfa un credito di regresso chirografario, soddisfatto ad esempio al 18%: 10.351 €. Perdita netta: 47.153 €.

Ecco perché, paradossalmente, il garante ha interesse a che il piano preveda il pagamento integrale dei dazi: è la strada prudente anche per l’impresa, come abbiamo visto.

Se il garante è una banca o un’assicurazione

Quando la garanzia è stata rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, la prospettiva cambia. L’istituto, escussa la garanzia, diventa creditore dell’impresa in concordato per l’importo pagato, ma di regola ha anche una controgaranzia: pegni, fideiussioni dei soci, depositi vincolati. Per l’istituto la mossa decisiva è attivare tempestivamente le controgaranzie e insinuarsi correttamente nel concordato, valutando il voto nella propria classe.

Per l’impresa debitrice, a sua volta, la posizione del garante professionale è un elemento da considerare nella costruzione delle classi: il credito di regresso dell’istituto è chirografario salvo garanzie proprie, e un istituto che deve votare su una falcidia che lo danneggia doppiamente (perché ha già pagato l’Agenzia) è un creditore difficile da convincere. Un piano che paga integralmente i dazi elimina anche questo fronte di conflitto.

Il socio garante: quando il problema diventa personale

Se il garante è un socio o un amministratore, il rischio supera i confini dell’impresa e tocca la famiglia: casa, conto corrente, quinto dello stipendio o della pensione. Il socio garante non è “consumatore” rispetto ai debiti dell’impresa garantita, e questo incide sugli strumenti accessibili. La valutazione va fatta subito, in parallelo con il piano della società: lasciare che l’Agenzia escuta la garanzia dopo l’omologa, senza aver previsto nulla per il garante, è un errore che si paga due volte.

I rischi specifici

Il rischio principale è l’escussione immediata della garanzia, anche durante la procedura: le misure protettive tutelano il patrimonio del debitore, non quello del garante. Altri rischi:

  • la clausola “a prima richiesta” che impedisce di sollevare eccezioni prima del pagamento;
  • il cumulo con altre garanzie personali (fideiussioni bancarie) prestate per la stessa impresa;
  • il rischio di dover a tua volta accedere a una procedura di sovraindebitamento, se sei una persona fisica e l’importo garantito supera le tue capacità.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo esatto della garanzia e verifica massimale, durata, clausole di escussione.
  2. Partecipa attivamente alla fase di formazione del piano: il garante non vota sul credito dell’Agenzia, ma può incidere sulle scelte dell’impresa.
  3. Spingi per un piano che paghi integralmente i dazi, magari dilazionati: è l’interesse tuo e anche del debitore.
  4. Se sei una persona fisica, valuta per tempo gli strumenti di sovraindebitamento per la tua esposizione personale.
  5. Insinuati per il regresso non appena paghi, per non perdere il diritto al riparto.

Giurisprudenza dedicata

Il principio dell’art. 117 CCII riproduce quello della legge fallimentare, consolidato in giurisprudenza: la limitazione della responsabilità del debitore concordatario non si estende ai garanti. Sul versante del controllo, Cass., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817 ha richiesto al tribunale di verificare in concreto gli accordi con gli altri creditori: un’indicazione utile al garante che voglia capire quanto sia solido il piano su cui fa affidamento.

Se sei una piccola impresa sotto soglia (concordato minore)

La tua situazione

Sei un piccolo importatore, un artigiano che lavora materie prime extra-UE, un piccolo distributore di carburanti o un produttore artigianale di birra con accise arretrate. I tuoi numeri non superano le soglie dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €, nei tre esercizi precedenti). La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il concordato preventivo non è disponibile, e lo strumento è il concordato minore.

Cosa cambia per te

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) ha regole proprie. Il punto decisivo, per i debiti doganali, è stato chiarito dalla Cassazione: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari non richiede il procedimento di transazione fiscale dell’art. 88, che è incompatibile con questa procedura (Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555). Il trattamento dei tributi si propone direttamente nel piano, con la verifica di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e il voto dei creditori.

Il limite europeo sui dazi, però, non sparisce: la natura di risorsa propria UE è una caratteristica del tributo, non della procedura. Valgono quindi le stesse cautele viste per l’importatore. Per IVA all’importazione e accise valgono invece le regole generali di falcidiabilità.

La regola più importante per te: hai una procedura più snella, ma il dazio resta il punto fragile anche nel concordato minore.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: un piccolo birrificio ha accise arretrate per 23.480 €, sanzioni per 3.522 € e un debito verso fornitori e banca per 118.700 €. Nella liquidazione controllata i creditori otterrebbero circa il 14%. Un piano di concordato minore in continuità che offre il 30% delle accise (7.044 €) in 24 rate mensili da 293,50 €, e il 22% ai chirografari, supera il test di convenienza. Non avendo dazi, il birrificio non incontra il limite europeo.

Se invece fosse un piccolo importatore con 18.930 € di dazi e 41.646 € di IVA all’importazione, la scelta prudente sarebbe di pagare i dazi per intero (18.930 € in 36 rate da 525,83 €) e falcidiare l’IVA.

Il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi

Nel concordato minore il debitore è assistito dall’Organismo di composizione della crisi (OCC), che tramite il gestore nominato redige una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata. Per i debiti doganali, questa relazione deve affrontare le stesse questioni viste per il concordato preventivo: la natura di ciascun tributo, le garanzie, la sorte del dazio. Il gestore deve poter leggere una ricostruzione già ordinata dei debiti doganali, non una somma indistinta di “debiti con le Dogane”.

Anche nel concordato minore i creditori votano: il piano è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il creditore pubblico che non vota si considera, secondo le regole della procedura, nel computo previsto dalla legge; il giudice, in caso di contestazione sulla convenienza, può comunque omologare se ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Anche qui il dazio resta il punto in cui l’opposizione dell’Agenzia è più probabile e più fondata.

La ditta individuale: il patrimonio personale nel piano

Se sei un imprenditore individuale, i tuoi beni personali e quelli dell’impresa coincidono. Il piano di concordato minore deve quindi tener conto anche della casa, dei risparmi e dei redditi familiari che servono al mantenimento. Le accise o i dazi arretrati non colpiscono “la ditta”: colpiscono te. La scelta tra continuità e liquidazione controllata va fatta guardando a entrambe le dimensioni.

I rischi specifici

Il rischio principale è la scelta della procedura sbagliata: depositare un concordato preventivo quando si è sotto soglia porta all’inammissibilità. Altri rischi:

  • il calcolo errato delle soglie, specie quando ci sono debiti tributari non ancora accertati;
  • la mancata considerazione della responsabilità personale del titolare nella ditta individuale;
  • l’assenza di una vera continuità, se la licenza fiscale viene sospesa.

Le mosse giuste

  1. Verifica con precisione le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi.
  2. Rivolgiti all’OCC competente per il deposito del concordato minore.
  3. Separa nel piano dazi, IVA all’importazione e accise, applicando a ciascuno la logica corretta.
  4. Proteggi la licenza o l’autorizzazione se è la base della continuità.
  5. Prevedi rate sostenibili, perché la risoluzione per inadempimento è sempre in agguato.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. 14555/2026, rileva il principio europeo della Degano Trasporti: anche nelle procedure “minori” la falcidia dell’IVA è compatibile con il diritto dell’Unione, purché vi siano verifica di convenienza e controllo del giudice.

Tre debiti doganali, tre piani diversi

Le simulazioni che seguono applicano lo stesso problema (un debito verso le Dogane dentro una crisi d’impresa) a tre profili diversi. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione 1 — L’importatrice di componenti elettronici

Dati di partenza: debito certificato dalle Dogane di 287.640 €, così composto: dazi 63.280 €, IVA all’importazione 197.315 €, sanzioni 19.770 €, interessi 7.275 €. Altri debiti: banche 412.900 €, fornitori 226.450 €. Valore di liquidazione stimato per l’Agenzia: 27%.

Sviluppo: il piano in continuità prevede:
– dazi al 100% in 36 rate mensili: 63.280 € ÷ 36 = 1.757,78 € al mese;
– IVA all’importazione al 38%: 74.980 €;
– sanzioni e interessi al 27%: 5.338 € + 1.964 € = 7.302 €.

Totale all’Agenzia: 145.562 €, pari al 50,6% del debito, contro il 27% della liquidazione (77.663 €).

Esito: la proposta supera ampiamente il test di convenienza e non tocca il dazio. Se l’Agenzia vota contro, il tribunale può valutare il cram down su una proposta che rispetta il vincolo europeo.

Simulazione 2 — Il depositario di prodotti energetici

Dati di partenza: accise non versate per 184.370 €, sanzioni 27.656 €, interessi 8.112 €. Cauzione prestata 72.000 €. Valore di liquidazione per l’Agenzia: cauzione + 9% sul residuo (112.370 € × 9% = 10.113 €) = 82.113 €, cioè il 44,5% delle accise.

Sviluppo: il piano offre il 50% delle accise (92.185 €) e il 10% di sanzioni e interessi (2.766 € + 811 €). Totale 95.762 €, superiore a 82.113 €. Pagamento in 30 rate mensili da 3.192 €, a partire dall’omologa.

Esito: la proposta è conveniente. Nessun limite europeo, perché l’accisa è tributo nazionale. Il nodo resta la permanenza dell’autorizzazione al deposito: senza di essa il piano di continuità non sta in piedi.

Simulazione 3 — Lo spedizioniere in rappresentanza indiretta

Dati di partenza: avvisi di rettifica per dazi per 71.845 € e IVA all’importazione per 158.059 €, relativi a operazioni di tre clienti. Garanzia globale prestata da una banca per 50.000 €. Regresso realisticamente recuperabile: 19.400 €.

Sviluppo: l’Agenzia escute la garanzia (50.000 €), che copre parte dei dazi. Residuo dazi a carico dello spedizioniere: 21.845 €. La banca si insinua per regresso per 50.000 €. Il piano prevede: dazi residui al 100% (21.845 €); IVA al 35% (55.321 €); banca garante al 20% come chirografaria (10.000 €).

Esito: lo spedizioniere preserva l’operatività e rispetta il vincolo sui dazi; la falcidia si concentra su IVA e chirografari. Senza censimento preventivo delle operazioni a rischio, però, un nuovo avviso dopo l’omologa potrebbe compromettere l’esecuzione.

Importatrice Depositario Spedizioniere
Debito verso Dogane 287.640 € 220.138 € 229.904 €
Pagato all’Agenzia nel piano 145.562 € 95.762 € 127.166 € (garanzia inclusa)
Dazio 100% non presente 100%
Tributo più falcidiato IVA importazione accisa IVA importazione

Quando appartieni a più profili insieme

Molte imprese non rientrano in un solo profilo. Le regole si sommano, e vanno combinate con attenzione.

L’importatore che è anche depositario

Pensa a un’impresa che importa prodotti energetici da Paesi terzi e li custodisce in un deposito fiscale. Deve dazi (risorsa propria UE), IVA all’importazione (falcidiabile in base alla Degano Trasporti) e accise (tributo nazionale, con garanzia). In un solo piano convivono tre logiche: il dazio va trattato con la massima prudenza, l’IVA può essere ridotta con attestazione, l’accisa va ridotta tenendo conto della cauzione. Non commettere l’errore di applicare una percentuale unica a tutto il debito doganale: è la scelta che più spesso provoca il voto contrario dell’Agenzia.

L’imprenditore individuale garante della propria società

Sei socio e amministratore di una società importatrice e hai firmato personalmente la garanzia per il pagamento differito dei dazi. La società entra in concordato; la tua garanzia resta in piedi (art. 117 CCII). Se l’Agenzia ti escute, il tuo debito personale diventa un problema di sovraindebitamento. La strategia corretta coordina i due piani: quello della società, che dovrebbe pagare integralmente i dazi proprio per non scaricarli sul garante, e quello personale, se necessario attraverso gli strumenti previsti per le persone fisiche (ristrutturazione dei debiti del consumatore non è sempre accessibile al garante di debiti d’impresa: la qualifica va verificata caso per caso).

Lo spedizioniere che importa anche in proprio

Alcuni spedizionieri acquistano merci in proprio oltre a sdoganarle per i clienti. In questo caso, nel piano convivono debiti doganali propri (da importatore) e debiti in rappresentanza indiretta (con regresso verso i clienti). Vanno tenuti distinti, perché il regresso è un attivo del piano solo per i secondi.

La piccola impresa che supera le soglie in corso d’opera

Se un avviso di rettifica fa superare la soglia dei 500.000 € di debiti, l’impresa può perdere i requisiti dell’impresa minore e trovarsi fuori dal concordato minore. Le soglie vanno verificate con riferimento ai tre esercizi antecedenti e la valutazione va fatta prima di scegliere la procedura, includendo i debiti doganali potenziali.

Il rappresentante diretto che scopre di essere responsabile

Anche nella rappresentanza diretta il rappresentante può essere chiamato a rispondere quando ha fornito informazioni che sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, essere false (art. 77, par. 3, secondo periodo, CDU). In questo caso lo spedizioniere “diretto” si trova nella posizione del rappresentante indiretto, con la stessa necessità di esporre il debito nel piano.

L’impresa in gruppo: importatrice e società commerciale collegate

Accade spesso che una società del gruppo importi e un’altra commercializzi. Il debito doganale resta in capo all’importatrice, ma il valore (clienti, marchi, magazzino) può essere nella società commerciale. Il CCII consente il concordato di gruppo, con piano unitario o piani collegati (artt. 284 ss.). In questo caso la prudenza sul dazio deve essere coerente in tutti i piani: non avrebbe senso pagare integralmente i dazi in una società e lasciare senza risorse quella che li deve, scaricando poi sui garanti la differenza. L’attestazione deve dare conto dei flussi infragruppo e della loro funzione nel soddisfacimento dell’Agenzia.

Il confronto tra profili, in una sola tabella

La tabella mette a confronto, in sintesi, i cinque profili esaminati. Le soglie e i riferimenti sono quelli vigenti a ottobre 2026.

Aspetto Importatore Soggetto ad accise Spedizioniere indiretto Garante Impresa minore
Procedura Concordato preventivo Concordato preventivo Concordato preventivo Nessuna (resta obbligato) Concordato minore
Tributo principale Dazio (risorsa UE) Accisa (nazionale) Dazio + IVA importazione Importo garantito Variabile
Norma chiave Art. 88 CCII + Reg. 609/2014 Art. 88 CCII + TUA Artt. 77 e 84 CDU Art. 117 CCII Artt. 74 ss. CCII
Riduzione del dazio Molto rischiosa Non pertinente Molto rischiosa Non lo libera Molto rischiosa
Riduzione IVA importazione Possibile con attestazione Possibile Possibile — Possibile
Riduzione accisa — Possibile, sopra la soglia garanzia — — Possibile
Transazione fiscale art. 88 Sì Sì Sì No No (Cass. 14555/2026)
Rischio principale Voto contrario sul dazio Perdita autorizzazione Avvisi tardivi Escussione Procedura sbagliata

Le domande che valgono per tutti

Posso proporre la transazione fiscale con le Dogane nella composizione negoziata invece che nel concordato?

Sì, l’art. 23, comma 2-bis, CCII ammette una proposta di accordo transattivo anche nella composizione negoziata, ma la norma esclude espressamente i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione. I dazi, quindi, restano fuori. L’IVA all’importazione e le accise possono essere oggetto dell’accordo, nel rispetto delle condizioni previste.

Cosa succede se l’Agenzia mi notifica un nuovo avviso dopo il deposito?

Il credito, se riferito a operazioni anteriori al deposito, è concorsuale e partecipa al concordato. Ma se emerge dopo il voto o dopo l’omologa, il piano può non reggere più. Per questo la mappatura completa delle operazioni a rischio è una mossa preventiva indispensabile.

Le misure protettive bloccano anche il fermo amministrativo o le azioni delle Dogane?

Le misure protettive dell’art. 54 CCII impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni con cui esercita l’impresa. Valgono anche per l’Agenzia, ma non incidono sui procedimenti di accertamento né sui procedimenti penali.

Le sanzioni doganali si possono ridurre più dei tributi?

Le sanzioni amministrative seguono, nel piano, la sorte dei crediti cui accedono quanto a privilegio, ma non hanno il vincolo europeo del dazio: sono di norma l’area in cui la falcidia è più sostenibile. Le sanzioni penali, ovviamente, restano fuori dal concordato.

Se il concordato viene risolto, cosa succede al debito doganale ridotto?

In caso di risoluzione o annullamento, i creditori riacquistano il diritto all’intero credito originario, al netto di quanto già pagato. Per l’Agenzia ciò significa poter tornare a pretendere dazi, accise e IVA nella misura originaria.

Il concordato in continuità e quello liquidatorio trattano i debiti doganali allo stesso modo?

No. Nel concordato liquidatorio il test è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 3); nel concordato in continuità il parametro è il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione (art. 88, comma 4). Nella continuità, inoltre, il valore da distribuire comprende anche i flussi futuri dell’impresa, e i criteri di distribuzione tra le classi seguono le regole proprie di quella procedura. Per chi ha debiti doganali la continuità ha un vantaggio pratico evidente: consente di pagare il dazio integralmente ma nel tempo, usando i ricavi futuri.

Posso pagare le Dogane durante la procedura per mantenere le autorizzazioni?

I pagamenti di debiti anteriori durante la procedura sono in linea di principio vietati, salvo autorizzazione del tribunale nei casi previsti (ad esempio quando si tratta di prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività e il pagamento è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, secondo l’art. 100 CCII). I tributi correnti, maturati dopo il deposito, vanno invece pagati regolarmente: un nuovo arretrato di accise durante il concordato è uno dei segnali che più facilmente portano a una revoca. La regola pratica è semplice: il passato si regola nel piano, il presente si paga alle scadenze.

La giurisprudenza, profilo per profilo

I provvedimenti che seguono sono stati verificati nelle fonti consultate alla data di pubblicazione. I principi sono riformulati in parole nostre, non riportati come massime.

Per l’importatore

  1. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti): il pagamento parziale dell’IVA in un concordato non viola il diritto dell’Unione, se un esperto indipendente attesta che l’erario non otterrebbe di più dalla liquidazione e se c’è un controllo giurisdizionale. Rilevanza: è la base per la falcidia dell’IVA all’importazione; non si estende automaticamente ai dazi.
  2. Cass., ord. 21 agosto 2023, n. 24899: l’IVA all’importazione non fa parte dell’obbligazione doganale in senso stretto disciplinata dal Codice doganale dell’Unione. Rilevanza: conferma che IVA all’importazione e dazio vanno trattati separatamente nel piano.
  3. Cass., ord. 17 marzo 2020, n. 7346: l’annullamento in primo grado dell’atto impositivo doganale incide sulla possibilità di riscuotere la pretesa, anche prima del giudicato. Rilevanza: impugnare gli avvisi infondati riduce il fabbisogno del piano.
  4. Corte cost., sent. n. 225 del 2014: la transigibilità del credito IVA costituisce una disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità della pretesa tributaria. Rilevanza: aiuta a capire perché le deroghe ai limiti di falcidia vanno lette in senso restrittivo, a maggior ragione per i dazi.
  5. Corte cost., sent. 3 luglio 2025, n. 93: secondo le fonti consultate, la Corte ha valorizzato la diversa natura di IVA all’importazione e dazi, escludendo che il legislatore possa alterare in modo sproporzionato la natura del tributo. Rilevanza: rafforza la necessità di trattamenti distinti nel piano.

Per il soggetto ad accise e per tutti i profili che affrontano il cram down

  1. Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27782: l’omologazione forzosa è possibile anche quando l’amministrazione ha espresso un rigetto, non solo nel caso di silenzio. Rilevanza: il voto contrario dell’Agenzia sulle accise non chiude la strada al concordato.
  2. Cass., Sez. I, ord. 22 aprile 2026, n. 10723: nel concordato liquidatorio con cram down fiscale, il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non può negare l’omologa sulla base di un giudizio di meritevolezza legato alle condotte fiscali pregresse. Rilevanza: decisiva per chi ha accumulato debiti doganali per difficoltà finanziarie.
  3. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954: anche un accordo di ristrutturazione basato sulla sola transazione con il fisco resta soggetto al vaglio del giudice. Rilevanza: i piani “solo fiscali” non sono una scorciatoia.

Per lo spedizioniere e per le questioni di giurisdizione

  1. Cass., Sezioni Unite, ord. 25 marzo 2021, n. 8504: le controversie sul comportamento dell’amministrazione in relazione alla proposta di transazione fiscale spettano al giudice della crisi e non al giudice tributario. Rilevanza: il dissenso delle Dogane sulla proposta si discute davanti al tribunale del concordato.

Per il garante

  1. Cass., Sez. I, 13 gennaio 2026, n. 2817: il tribunale deve verificare in modo effettivo gli accordi con gli altri creditori, non a campione. Rilevanza: il garante può valutare la solidità del piano su cui fa affidamento, sapendo che il giudice deve controllarlo davvero.

Per l’impresa minore

  1. Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, il cui procedimento è incompatibile con quella procedura. Rilevanza: la piccola impresa con debiti doganali propone il trattamento direttamente nel piano.
  2. Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025: secondo le fonti consultate, le modifiche all’art. 88 introdotte dal correttivo-ter non si applicano alle proposte già pendenti alla sua entrata in vigore. Rilevanza: per tutti i profili, il regime applicabile dipende dalla data di deposito della proposta; la questione va verificata anche per le procedure pendenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Ogni profilo ha bisogno di strumenti diversi. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la posizione completa con le Dogane: richiediamo estratti e certificazioni, separando dazi, IVA all’importazione, accise, sanzioni e interessi.
  2. Per gli importatori, classifichiamo ogni voce secondo la sua natura (risorsa propria UE o tributo nazionale) e impostiamo il piano sul trattamento prudente del dazio.
  3. Esaminiamo gli avvisi di rettifica ancora impugnabili e verifichiamo valore, classificazione e origine per valutare il ricorso.
  4. Per i soggetti ad accise, calcoliamo la soglia di convenienza includendo cauzioni e garanzie che l’Agenzia escuterebbe nella liquidazione.
  5. Per gli spedizionieri, verifichiamo mandato per mandato se la rappresentanza era diretta o indiretta e quantifichiamo il regresso recuperabile.
  6. Per i garanti, analizziamo il testo della garanzia e impostiamo la strategia per contenere l’esposizione personale.
  7. Per le imprese minori, verifichiamo le soglie dell’art. 2 CCII e scegliamo la procedura corretta.
  8. Predisponiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e curiamo il deposito presso gli uffici competenti.
  9. Gestiamo il dialogo con l’Agenzia prima e durante la fase di voto.
  10. Assistiamo il cliente nel giudizio di omologazione, anche nella richiesta di cram down, e nelle eventuali impugnazioni fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per l’impresa con debiti doganali, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: è la competenza che riguarda il dialogo con i creditori, Agenzia delle dogane compresa, e la costruzione di un piano di risanamento sostenibile. Per il garante persona fisica e per l’impresa minore entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, fino alla Cassazione. E sul caso lavora uno staff di avvocati e commercialisti insieme: i primi sul piano processuale e concorsuale, i secondi sui numeri del piano e sulla natura dei tributi.

Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

Il debito con le Dogane non è un unico blocco. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è costruire il piano secondo le TUE regole: dazio prudente per l’importatore, soglia di garanzia per chi paga accise, regresso per lo spedizioniere, esposizione personale per il garante, procedura giusta per l’impresa minore.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché unisce le due competenze certificate che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda gli strumenti di regolazione della crisi e il dialogo con i creditori pubblici, e il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, dove si analizza la natura di dazi, accise e IVA. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo con te la strategia più coerente.

📩 Prima che l’Agenzia escuta le garanzie o notifichi nuovi avvisi, mettiti in contatto con lo studio: i nostri recapiti sono riportati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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