Chi guida una vetreria in difficoltà conosce bene la domanda che toglie il sonno: se spengo il forno, ho ancora un’azienda da salvare o ho appena firmato la sua liquidazione? Un forno fusorio a ciclo continuo non è una macchina che si accende e si spegne con un interruttore. Fermarlo significa esporsi a danni al refrattario, a costi di riaccensione rilevanti, a settimane senza produzione. Tenerlo acceso significa continuare a bruciare gas che magari non si riesce più a pagare. E intorno a questa scelta tecnica si muovono gli altri giocatori della partita: il fornitore di gas, le banche, i dipendenti e i sindacati, l’autorità che ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale, i creditori che dovranno votare il piano, i concorrenti che potrebbero voler rilevare lo stabilimento.
Questa guida, aggiornata a ottobre 2026 sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024, ribalta la prospettiva consueta. Non ti spiega soltanto cosa dice la legge: ti mostra come ragionano le controparti e quali mosse faranno, nell’ordine in cui di solito le fanno. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Una sospensione dell’attività preparata, motivata e inserita nel piano è cosa ben diversa da un forno che si spegne perché il fornitore ha chiuso la valvola.
Perché questo tema è materia nostra? Perché il concordato preventivo in continuità di una vetreria è, prima di tutto, una questione di gestione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura abilitata proprio a sedere al tavolo tra impresa in difficoltà, fornitori strategici, banche e lavoratori per cercare una soluzione che preservi il valore aziendale. A questa competenza si aggiungono l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire le impugnazioni su ammissione e omologazione fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti, indispensabile quando la sorte del concordato dipende dai numeri del piano tanto quanto dalle norme.
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Chi hai di fronte: gli attori razionali della crisi di una vetreria
La prima regola per giocare bene è smettere di pensare ai creditori come a un blocco unico e ostile. Ognuno di loro è un attore economico che fa i suoi conti, e i conti cambiano a seconda della fase. La convenienza di ciascuna controparte è la chiave di lettura di tutta la partita.
Il fornitore di gas: il creditore che può fermarti in un giorno
Per una vetreria il gas naturale è il fattore produttivo decisivo: incide in modo determinante sul costo industriale e non è sostituibile nel breve periodo. Il fornitore lo sa. Dal suo punto di vista, un cliente energivoro insolvente è un rischio che cresce ogni giorno: ogni metro cubo erogato e non pagato è un credito che, se l’impresa finisce in procedura, rischia di essere soddisfatto in percentuale. Il suo istinto è quindi ridurre l’esposizione: chiedere garanzie, accorciare i termini di pagamento, minacciare la sospensione o il recesso. Ma il fornitore ha anche un interesse opposto: una vetreria che resta in vita è un cliente che continua a consumare volumi importanti. Se il piano è credibile e i consumi correnti vengono pagati, perdere quel cliente non gli conviene.
Le banche: tra esposizione storica e nuova finanza
Le banche hanno in genere l’esposizione più rilevante, spesso in parte garantita da ipoteche sullo stabilimento e da pegni o privilegi sugli impianti. Ragionano in termini di recupero atteso: confrontano quanto otterrebbero da una liquidazione (impianti specialistici venduti a pezzi, capannone industriale in un mercato ristretto) con quanto otterrebbero da un’impresa che continua a produrre. Un forno spento e raffreddato male abbassa drasticamente il valore di realizzo; un’azienda in esercizio, o pronta a ripartire, vale di più. È qui che si gioca la loro disponibilità a votare a favore o a finanziare.
I lavoratori e i sindacati
Per i dipendenti la sospensione del forno significa riduzione o perdita del lavoro. Sono creditori privilegiati per le retribuzioni arretrate e, al tempo stesso, una risorsa senza la quale l’azienda non riparte: il know-how di una vetreria non si ricostruisce in pochi mesi. Il loro interesse coincide in larga parte con quello della continuità, ma diventa conflittuale se la sospensione viene gestita senza informazione e senza ammortizzatori.
L’autorità competente per l’AIA e il sistema ETS
Una vetreria di dimensioni industriali opera di norma in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III-bis) ed è spesso compresa nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS). Queste non sono controparti “creditorie” in senso stretto, ma condizionano la partita: l’autorizzazione è un presupposto per produrre, le quote sono un valore e un obbligo. Un’interruzione non comunicata o una cessione dell’azienda senza volturare i titoli possono trasformarsi in un ostacolo alla ripresa.
I creditori chirografari, i concorrenti e il commissario giudiziale
I fornitori di materie prime, di refrattari, di imballaggi, i trasportatori: sono i creditori che più spesso subiscono la falcidia e che votano in base a un confronto semplice, cioè quanto prendono con il piano rispetto a quanto prenderebbero in una liquidazione giudiziale. Accanto a loro ci sono i concorrenti, che possono vedere nella crisi un’occasione per rilevare impianti e quote di mercato. E c’è il commissario giudiziale, che non è un avversario ma un controllore: le sue relazioni orientano il voto e il giudizio del tribunale.
Con questa mappa in mente, vediamo le mosse nell’ordine in cui arrivano.
Prima mossa: il fornitore di gas minaccia il distacco o pretende il pagamento dell’arretrato
La mossa
La prima cosa che il fornitore farà, appena i ritardi di pagamento si accumulano, è irrigidire il rapporto: solleciti, costituzione in mora, richiesta di fideiussione o deposito cauzionale, preavviso di sospensione della fornitura o di risoluzione del contratto per inadempimento. Nella prassi del mercato libero del gas per clienti non domestici, l’interruzione per morosità passa attraverso le procedure previste dalla regolazione di settore e dal contratto; il fornitore può anche recedere e lasciare il cliente al servizio di ultima istanza o di default, con condizioni economiche normalmente meno favorevoli.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene stringere i tempi prima che l’impresa depositi una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Sa infatti che, dopo il deposito, il suo margine di manovra si riduce. Preferisce invece non arrivare al distacco quando i consumi correnti sono pagati con regolarità e il cliente ha un piano credibile: perdere un cliente con volumi da vetreria è una perdita commerciale anche per lui.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone vincoli precisi. L’art. 94-bis CCII, introdotto con il recepimento della Direttiva UE 2019/1023, stabilisce due regole.
La prima: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di concordato, dell’apertura della procedura o della concessione di misure protettive o cautelari. I patti contrari, comprese le classiche clausole che fanno scattare la risoluzione per l’avvio di una procedura concorsuale, sono inefficaci.
La seconda, ancora più rilevante per una vetreria: i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, né risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. E la norma qualifica come essenziali i contratti necessari alla continuazione della gestione corrente, inclusi quelli relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Difficile immaginare un esempio più calzante della fornitura di gas a un forno fusorio.
Una regola analoga è prevista dall’art. 18, comma 5, CCII per la composizione negoziata: anche lì, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori.
Attenzione però a non leggere queste norme come una licenza a non pagare. Il blocco riguarda l’arretrato anteriore, non i consumi successivi: il gas erogato durante la procedura va pagato, e il relativo credito, se sorto in occasione o in funzione della procedura, gode in linea di principio della prededuzione (art. 6 CCII). Se l’impresa smette di pagare anche le forniture correnti, la protezione si indebolisce e il fornitore torna ad avere argomenti seri.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare la domanda e chiedere le misure protettive prima che il fornitore completi la procedura di distacco, documentando nel ricorso che il contratto di gas è essenziale. Con una domanda di accesso anche “con riserva” (art. 44 CCII) e la richiesta di misure protettive (artt. 54 e 55 CCII), il quadro cambia: il fornitore non può più usare l’arretrato come leva per chiudere la valvola.
In parallelo, nel concordato in continuità, l’art. 100 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. È una carta da giocare con misura: pagare una parte dell’arretrato al fornitore di gas può valere più di qualunque contenzioso, se mette in sicurezza la fornitura.
C’è poi l’altra faccia della medaglia: se il piano prevede una fermata programmata del forno, il contratto di gas con impegni minimi di prelievo (clausole take or pay) può diventare un peso. In quel caso l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti la cui prosecuzione non sia coerente con il piano, con un indennizzo per la controparte equivalente al risarcimento del danno per mancato adempimento, soddisfatto come credito anteriore. Lo stesso strumento che ti protegge dal distacco ti permette, se serve, di liberarti degli obblighi di prelievo durante la fermata.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che il divieto di azioni esecutive e cautelari durante il concordato non impedisce al creditore di agire in giudizio per far accertare la risoluzione di un contratto, ma che la sentenza ottenuta non potrà essere portata a esecuzione coattiva in pendenza della procedura (Cass. civ., sez. I, n. 24609/2026). È la conferma che le iniziative del contraente in bonis possono proseguire sul piano dichiarativo, ma non trasformarsi in un’aggressione al patrimonio che serve al piano.
Seconda mossa: le banche congelano i fidi e si preparano a contestare la continuità
La mossa
La seconda mossa tipica arriva dal sistema bancario. Davanti a un bilancio in perdita e a un costo energetico fuori controllo, le banche riducono o revocano gli affidamenti, smettono di anticipare fatture, chiedono rientri. Quando poi scoprono che il piano prevede uno spegnimento del forno, la loro domanda è semplice: se l’impresa smette di produrre, di quale continuità stiamo parlando?
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene contestare la qualificazione del concordato come “in continuità” perché il regime cambia molto. Nel concordato liquidatorio l’art. 84, comma 4, CCII richiede che le risorse esterne incrementino di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e che i chirografari siano soddisfatti almeno nella misura del 20%. Nel concordato in continuità, invece, il piano gode di regole più flessibili nella distribuzione del valore e la soglia del 20% non opera. Se riesce a dimostrare che lo spegnimento equivale a una cessazione, la banca alza l’asticella e acquisisce peso negoziale.
Preferisce non farlo quando i numeri del piano mostrano che la continuità le restituisce più della liquidazione: in quel caso combattere la qualificazione è autolesionista.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe. L’art. 84, comma 2, CCII prevede che la continuità possa essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda, oppure indiretta, quando la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività sono affidate a un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento, affitto (anche stipulato prima della domanda, purché in funzione di essa) o di qualunque altro titolo. La legge stessa contempla la ripresa dell’attività: una fermata temporanea non è, di per sé, incompatibile con la continuità. Ciò che conta è che il piano dimostri come e quando l’azienda tornerà a produrre, e con quali risorse.
Il comma 1 dello stesso articolo ricorda poi che la continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. È un criterio interpretativo che pesa nella valutazione di un piano industriale con fermata programmata.
Sul piano del controllo giudiziale, la Cassazione ha chiarito che il tribunale, già in sede di ammissione del concordato in continuità, verifica la legalità sostanziale del piano, compresa la corretta determinazione del valore di liquidazione: in un concordato in continuità indiretta fondato sull’offerta d’acquisto di un terzo, non si può escludere il valore di quell’offerta dal valore di liquidazione sostituendolo con una stima atomistica più bassa (Cass. civ., sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, con enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c.). Il principio taglia in due direzioni: protegge i creditori da piani che “sgonfiano” artificiosamente l’alternativa liquidatoria, ma obbliga anche il debitore a rappresentare in modo veritiero il valore dell’azienda con il forno spento.
La tua contromossa
La contromossa chiave è trasformare la fermata da fatto subìto a scelta industriale documentata. In concreto, il piano deve indicare:
- la ragione tecnica della fermata (rifacimento del forno a fine campagna, sostituzione del refrattario, riconversione a una tecnologia meno energivora, attesa di una finestra di prezzo del gas sostenibile);
- la modalità (mantenimento in temperatura a regime ridotto oppure spegnimento completo con raffreddamento controllato), con i relativi costi;
- la data prevista di riaccensione e le fonti che la finanziano;
- l’effetto sul valore dell’azienda nei due scenari: azienda con forno conservato e pronto a ripartire, azienda con impianto danneggiato.
Se l’imprenditore non è in grado di sostenere direttamente la fermata e la ripartenza, la strada dell’affitto d’azienda ponte a un soggetto terzo, che gestisce lo stabilimento o ne cura la ripresa, rientra espressamente nella continuità indiretta. In questo modo le banche si trovano davanti non a una promessa, ma a un’azienda in mani solvibili.
Sul fronte dei finanziamenti, gli artt. 99 e 101 CCII consentono di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche in funzione della domanda o in esecuzione del concordato: è la leva per finanziare la riaccensione senza dipendere dai fidi revocati.
Le pronunce che ti proteggono
Accanto alla già ricordata Cass. n. 22960/2026, va segnalata la pronuncia con cui la Cassazione ha affermato che, nel concordato in continuità, l’omologazione è possibile anche senza il voto favorevole della maggioranza delle classi, se la proposta è approvata da almeno una classe qualificata secondo l’art. 112, comma 2, lett. d), CCII (Cass. n. 7663/2026, 30 marzo 2026). Il dissenso della classe bancaria, da solo, non basta a bloccare un piano in continuità ben costruito.
Terza mossa: il creditore deposita (o coltiva) il ricorso per liquidazione giudiziale
La mossa
Quando le trattative si incagliano, il creditore più esposto o più impaziente può depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Spesso lo fa proprio nel momento in cui viene a sapere che il forno sta per essere spento, contando sul fatto che il tribunale veda nella fermata un sintomo di insolvenza irreversibile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché costringe il debitore a scoprire le carte e a muoversi in fretta. Il ricorso è anche uno strumento di pressione: molti debitori, davanti al rischio liquidazione, accettano condizioni peggiori pur di ottenere la rinuncia. Il creditore preferisce non farlo quando sa che la liquidazione gli restituirebbe meno del concordato, oppure quando teme che la reazione del debitore sia rapida e ben organizzata.
I suoi limiti
Il codice regola il coordinamento tra i due procedimenti e dà priorità agli strumenti di regolazione della crisi, a condizione che il debitore li attivi tempestivamente. Ma qui il limite è a doppio taglio: la Cassazione ha precisato che, se il debitore non chiede l’accesso a uno strumento alternativo entro la prima udienza fissata sull’istanza di liquidazione giudiziale presentata dal creditore, decade da tale facoltà, e a nulla rileva che l’udienza sia stata poi rinviata (Cass. civ., sez. I, n. 19789/2026). Il tempo, in questa fase, gioca contro chi aspetta.
Per i procedimenti più risalenti vale invece la disciplina transitoria: un ricorso di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 continua a essere regolato dalla legge fallimentare anche rispetto alla successiva domanda di concordato, con trattazione unitaria (Cass. civ., sez. I, n. 22772/2026). È un dettaglio che, per le vetrerie con contenziosi aperti da anni, può cambiare le regole applicabili.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non arrivare mai alla prima udienza senza aver depositato la domanda di accesso, anche nella forma con riserva, accompagnata dalla richiesta di misure protettive. Nel ricorso va spiegato perché la fermata del forno non è l’anticamera della chiusura ma una fase del piano.
Qui entra in gioco l’esperienza nella gestione negoziata della crisi. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno la logica con cui fornitori strategici, banche e lavoratori valutano la sostenibilità di un piano di risanamento: è da questa conoscenza che si costruisce un ricorso capace di neutralizzare l’istanza del creditore.
Se l’impresa non è ancora in stato di insolvenza conclamata, può essere più efficace aprire la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII): le misure protettive dell’art. 18 operano anche lì, compreso il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento dell’arretrato, e la presenza dell’esperto facilita la trattativa con il fornitore di gas e con le banche.
Va ricordato anche l’art. 4, comma 3, CCII: i datori di lavoro con più di quindici dipendenti devono informare i soggetti sindacali delle decisioni rilevanti, anche in relazione all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e avviare la consultazione. Una fermata del forno comunicata male ai lavoratori offre al creditore un argomento in più sull’assenza di un vero progetto industriale.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce n. 19789/2026 e n. 22772/2026 della prima sezione civile sono, in questa fase, più un avvertimento che uno scudo: dicono quando il debitore perde il diritto di scegliere la propria strada. Leggerle al contrario significa trasformarle in una regola di condotta: muoversi prima, e non dopo, la prima udienza.
Quarta mossa: il distacco dei lavoratori, gli ammortizzatori e la pressione sulle autorizzazioni
La mossa
Durante la fermata, una parte del personale resta senza lavoro effettivo. Il creditore che vuole dimostrare l’impossibilità della continuità punterà proprio su questo: dipendenti a zero ore, retribuzioni arretrate, rischio di dimissioni dei tecnici chiave, AIA non rispettata per le parti di impianto ferme o modificate. Talvolta è la stessa controparte, o un concorrente interessato, a sollecitare controlli o a segnalare irregolarità.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché un’azienda senza maestranze e senza autorizzazioni valide vale poco, e un’azienda che vale poco è più facile da liquidare o da acquistare a prezzo di saldo. Preferisce non farlo quando l’impresa ha già messo in sicurezza il personale con gli ammortizzatori disponibili e i titoli autorizzativi con le comunicazioni dovute: in quel caso l’argomento si sgonfia.
I suoi limiti
I rapporti di lavoro subordinato non possono essere sciolti con lo strumento dei contratti pendenti: l’art. 97 CCII esclude espressamente i rapporti di lavoro subordinato dal meccanismo di sospensione e scioglimento, che restano regolati dalla disciplina giuslavoristica. Per le sospensioni temporanee dell’attività, il sistema degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. 148/2015) prevede la cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali tipiche, tra cui la riorganizzazione aziendale e la crisi aziendale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Le specifiche causali e i periodi utilizzabili dipendono dalla disciplina in vigore al momento della domanda e dalle proroghe annuali di alcune misure speciali: vanno verificati con esattezza caso per caso.
Se l’azienda viene affittata o ceduta, si applicano le regole sul trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c. e art. 47 L. 428/1990), che il codice della crisi coordina con le esigenze della procedura (art. 191 CCII per la liquidazione giudiziale e, più in generale, le norme sulla tutela occupazionale nella circolazione dell’azienda in crisi).
Quanto all’AIA, la titolarità dell’autorizzazione segue il gestore dell’impianto e ogni variazione del gestore va comunicata all’autorità competente secondo le regole del D.Lgs. 152/2006; anche le modifiche dell’esercizio, compresa una fermata prolungata o un rifacimento del forno con caratteristiche diverse, possono richiedere comunicazioni o aggiornamenti.
La tua contromossa
La contromossa chiave è mettere in sicurezza persone e titoli prima che la controparte li usi come argomento. In concreto:
- programmare la fermata con l’esame congiunto sindacale e la domanda di ammortizzatore coerente con il piano;
- individuare il nucleo di tecnici indispensabili alla ripartenza e mantenerli attivi nelle attività di conservazione dell’impianto (sorveglianza del forno in temperatura, manutenzione, preparazione del rifacimento);
- inviare all’autorità competente le comunicazioni richieste per la fermata o per l’eventuale cambio di gestore in caso di affitto ponte;
- coordinare con il soggetto affittuario la volturazione dei titoli e il subentro nei rapporti di lavoro.
Le pronunce che ti proteggono
Su questo specifico punto (ammortizzatori e AIA nella fermata di un forno in concordato) le nostre ricerche non hanno individuato pronunce di legittimità recenti direttamente sovrapponibili. Il quadro si ricava dalle norme. È un’area in cui la prova documentale preparata in anticipo vale più di qualunque precedente.
Quinta mossa: le quote ETS, il valore dell’azienda e le offerte concorrenti
La mossa
C’è una mossa più sofisticata, che arriva da chi guarda all’azienda come a un insieme di asset da rilevare. Un concorrente, o un investitore, presenta un’offerta concorrente per l’azienda o per il ramo produttivo; oppure i creditori contestano che il piano abbia sottostimato il valore di alcuni beni, come le quote di emissione o l’assegnazione gratuita prevista per l’impianto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene approfittare del momento in cui il forno è fermo: l’azienda appare più debole e il prezzo più basso. Le procedure competitive previste dal codice (artt. 91 e seguenti CCII) consentono a terzi di presentare offerte migliorative quando il piano contempla il trasferimento a un soggetto già individuato, anche tramite affitto. Il concorrente preferisce non farlo quando l’azienda è già affittata a un soggetto solido e il piano assicura una ripartenza a breve: il margine di “affare” si riduce.
I suoi limiti
La procedura competitiva ha regole di pubblicità e di parità di trattamento: le offerte devono essere confrontabili e migliorative. Nessun offerente può acquisire l’azienda fuori da quelle regole, e il valore dell’offerta, una volta emerso, entra nel calcolo del valore di liquidazione secondo il principio fissato da Cass. n. 22960/2026.
Sul piano ETS, la disciplina europea (Direttiva 2003/87/CE e successive modifiche, attuata in Italia con il D.Lgs. 47/2020) prevede che il livello di attività dell’impianto incida sull’assegnazione gratuita: variazioni significative della produzione, e a maggior ragione la cessazione dell’attività, comportano l’adeguamento delle quote assegnate secondo le regole del regolamento UE sulle variazioni del livello di attività. Restano poi gli obblighi di comunicazione delle emissioni e di restituzione delle quote. Un piano che non tiene conto di questi meccanismi rischia di sopravvalutare o sottovalutare un elemento patrimoniale che, per un’impresa energivora, può essere rilevante.
La tua contromossa
La contromossa chiave è inserire nel piano una valutazione dell’azienda che consideri espressamente lo scenario “forno conservato” e gli effetti della fermata su autorizzazioni e quote. Se c’è già un affittuario o un acquirente, il piano deve gestire la procedura competitiva in modo ordinato, e non subirla. Se le quote assegnate o detenute hanno un valore, quel valore va rappresentato nel piano, e la sua destinazione (copertura degli obblighi futuri, cessione, trasferimento con l’azienda) va spiegata.
Le pronunce che ti proteggono
Il principio della legalità sostanziale del valore di liquidazione (Cass. n. 22960/2026) è, qui, la pronuncia di riferimento: impedisce sia al debitore sia ai creditori di manipolare il confronto tra continuità e liquidazione.
Sesta mossa: dopo l’omologazione, il creditore aspetta l’errore
La mossa
L’omologazione non chiude la partita. Il creditore insoddisfatto può attendere il primo inadempimento del piano per chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII), oppure cercare di ottenere, per altre vie, più della percentuale concordataria. Se la riaccensione del forno slitta, se i flussi attesi non arrivano, se il piano viene rinegoziato in modo informale, ogni passaggio può diventare un appiglio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché la risoluzione riapre i giochi e, in caso di insolvenza successiva, lo riporta all’intero credito residuo nella liquidazione giudiziale. Preferisce non farlo quando l’esecuzione del piano procede regolarmente: una risoluzione che porta a una liquidazione di un’azienda in esercizio gli restituirebbe meno.
I suoi limiti
La giurisprudenza ha posto paletti chiari:
- il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata: può ottenere l’accertamento del credito in sede ordinaria, ma dopo l’omologazione quella sentenza non gli consente di pretendere in via esecutiva un importo maggiore di quello previsto dal concordato (Cass. civ., sez. I, n. 23075/2026);
- il creditore dissenziente può proporre reclamo contro il decreto di omologazione solo se ha formalizzato la propria opposizione con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione (Cass. civ., sez. I, n. 19788/2026);
- dopo l’omologazione, la proposta concordataria non può più essere modificata (Cass. civ., sez. I, n. 22229/2026): vincolo che lega il creditore, ma anche il debitore.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire fin dall’inizio un piano con margini di sicurezza sui tempi di riaccensione del forno, perché dopo l’omologazione non si potrà correggere la proposta. Se durante l’esecuzione serve rinegoziare singoli rapporti, ad esempio con il fornitore di gas o con una banca, bisogna farlo con accordi chiari e documentati: la Cassazione ha riconosciuto che il credito nato da un accordo di riscadenziamento concluso durante l’esecuzione di un concordato omologato può essere insinuato nel successivo fallimento (Cass. civ., sez. I, n. 20959/2026). È un’indicazione preziosa per il creditore che concede nuovo credito, e dunque un argomento per convincerlo a concederlo.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce n. 23075/2026, n. 19788/2026 e n. 22229/2026 definiscono il perimetro dentro cui il creditore può muoversi dopo l’omologa. Chi conosce questi confini sa quando la minaccia della controparte è concreta e quando è soltanto pressione.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come cambia la convenienza delle controparti a seconda delle mosse del debitore. Non descrivono casi reali e non sostituiscono la valutazione del singolo caso.
Simulazione 1: il preavviso di distacco del gas
Dati di partenza. Vetreria con un forno per vetro cavo, 96 dipendenti, arretrato verso il fornitore di gas di 1.284.600 €, consumi mensili correnti fatturati per circa 412.300 €. Il 3 marzo il fornitore invia un preavviso: in mancanza di pagamento integrale dell’arretrato, sospenderà la fornitura decorsi i termini contrattuali e regolatori.
Mossa del creditore. Il fornitore conta sul fatto che l’impresa, pur di non vedere il forno raffreddarsi, trovi in qualche modo la liquidità per pagare, magari a danno di altri creditori.
Contromossa. Il 12 marzo l’impresa deposita domanda di concordato con riserva e chiede le misure protettive, documentando l’essenzialità della fornitura. Da quel momento, per il fornitore interessato dalle misure, l’arretrato non è più una causa sufficiente per rifiutare l’adempimento o risolvere il contratto (art. 94-bis, comma 2, CCII). L’impresa continua a pagare i consumi correnti, che maturano in prededuzione.
Esito. La convenienza del fornitore si sposta: il distacco non è più praticabile per l’arretrato, mentre il cliente continua a pagare 412.300 € al mese. Diventa razionale per lui negoziare il trattamento dell’arretrato nel piano, ad esempio in una classe di fornitori strategici con una percentuale più alta della media, eventualmente con un pagamento parziale autorizzato ai sensi dell’art. 100 CCII. Se invece l’impresa avesse atteso oltre la data utile, il distacco avrebbe imposto lo spegnimento non programmato del forno, con danni all’impianto e un valore di liquidazione drasticamente più basso.
Simulazione 2: fermata programmata contro spegnimento subìto
Dati di partenza. Lo stesso forno è a fine campagna e richiederebbe comunque un rifacimento. Debiti complessivi per 18.740.000 €, di cui 6.215.000 € verso banche con ipoteca sullo stabilimento. Il perito dell’impresa stima il valore dell’azienda in esercizio, con forno rifatto, in 11.930.000 €; il valore di realizzo atomistico con impianto danneggiato da uno spegnimento non controllato in 4.870.000 €.
Mossa del creditore. Le banche sostengono che la fermata di otto mesi per il rifacimento rende il concordato liquidatorio e che, quindi, debbano operare le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII.
Contromossa. Il piano prevede un affitto ponte a un operatore del settore, che finanzia il rifacimento, gestisce la fermata con raffreddamento controllato e si impegna alla riaccensione entro una data definita, con riassunzione del personale. L’operatore ha anche formulato un’offerta d’acquisto dell’azienda a 9.460.000 € al termine dell’affitto.
Esito. Il piano è qualificabile come continuità indiretta (art. 84, comma 2, CCII), perché prevede la ripresa dell’attività in capo a un soggetto diverso. Il valore di liquidazione non può essere determinato ignorando l’offerta del terzo (Cass. n. 22960/2026): il confronto per le banche non è più tra il piano e 4.870.000 €, ma tra il piano e un valore che tiene conto dei 9.460.000 € offerti. Se la classe bancaria vota contro, l’omologazione resta comunque possibile in presenza delle condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, compresa l’approvazione di almeno una classe qualificata (Cass. n. 7663/2026). Per le banche, la convenienza a votare a favore cresce, perché il loro realizzo dipende dalla continuità.
Simulazione 3: il forno fermo e i contratti take or pay
Dati di partenza. Il contratto di fornitura gas prevede un impegno di prelievo minimo annuo pari all’80% del volume contrattuale, con penale per il prelievo mancato. Durante la fermata di otto mesi i consumi crollano al livello minimo necessario per la conservazione dell’impianto, e la penale potenziale è stimata in 731.400 €.
Mossa del creditore. Il fornitore conta di far valere la penale, che maturerebbe durante la procedura e potrebbe pretendere di essere pagata in prededuzione.
Contromossa. Il debitore chiede al tribunale, ai sensi dell’art. 97 CCII, l’autorizzazione a sospendere il contratto per la parte relativa agli impegni di prelievo, o a scioglierlo e stipularne uno nuovo calibrato sul periodo di fermata. L’indennizzo eventualmente dovuto al fornitore viene trattato come credito anteriore.
Esito. Il peso economico della fermata si riduce in modo significativo. Per il fornitore, a quel punto, la soluzione razionale è rinegoziare un contratto flessibile per il periodo di conservazione e per la ripartenza, invece di difendere una penale che il tribunale potrebbe neutralizzare.
Quando all’avversario conviene trattare
Questa è la parte della partita che pochi raccontano: il creditore non è sempre ugualmente disposto a trattare. Ci sono finestre precise in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo, e saperle riconoscere è più utile di qualunque azione giudiziale.
Subito dopo il deposito della domanda e la concessione delle misure protettive
È il primo momento di massima apertura. Il fornitore di gas, che fino al giorno prima minacciava il distacco, si trova con un contratto che non può più risolvere per l’arretrato e con un cliente che continua a pagare i consumi. Le banche non possono più avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio protetto. Per molti creditori, la protezione trasforma la minaccia in negoziazione. È il momento di proporre classi, percentuali, tempi di pagamento.
Quando emerge un’offerta di un terzo
Un’offerta di affitto o di acquisto da parte di un operatore solido cambia la valutazione di tutti. Le banche vedono un valore di realizzo concreto, i lavoratori una prospettiva di riassunzione, i fornitori un cliente futuro. Dal punto di vista del creditore razionale, un’offerta concreta vale più di una stima peritale. È anche il momento in cui il fornitore di gas può essere coinvolto in un accordo che lo leghi al nuovo gestore.
Prima del voto
Nelle settimane che precedono il voto ogni creditore fa i conti finali: quanto prende con il piano, quanto con la liquidazione giudiziale, in quanto tempo. Il creditore che sa di poter essere “trascinato” da una classe favorevole ha interesse a negoziare ora, non dopo. È la fase in cui si possono definire trattamenti differenziati per i fornitori strategici, nel rispetto delle regole di formazione delle classi.
Nel corso della fermata, se il piano è rispettato
Quando il forno è fermo ma i lavori di rifacimento procedono secondo cronoprogramma e i pagamenti correnti sono regolari, la controparte che aveva puntato sull’errore vede ridursi le sue chance. È il momento in cui accordi di riscadenziamento o nuova finanza diventano più facili, anche perché la Cassazione ha riconosciuto la tutela dei crediti nati da accordi conclusi durante l’esecuzione (Cass. n. 20959/2026).
Quando il creditore ha un interesse commerciale futuro
Il fornitore di refrattari, di materie prime, di gas, il trasportatore: tutti hanno interesse a mantenere il cliente. Un accordo che preveda una percentuale migliore in cambio della prosecuzione del rapporto commerciale è spesso la soluzione più razionale per entrambe le parti.
Cosa offrire a ciascuna controparte: la grammatica dell’accordo
Sapere quando il creditore è disposto a trattare serve a poco se non si sa cosa mettergli sul tavolo. Ogni controparte di una vetreria ha una sua “valuta” negoziale.
Al fornitore di gas interessano tre cose: la certezza del pagamento dei consumi futuri, una percentuale accettabile sull’arretrato, la prospettiva di mantenere il cliente dopo la ripartenza. Le leve sono la classe dei fornitori strategici con un trattamento coerente con la loro funzione, l’eventuale pagamento parziale autorizzato ai sensi dell’art. 100 CCII, un nuovo contratto con profilo di prelievo flessibile per il periodo di conservazione dell’impianto, garanzie sui consumi correnti commisurate al rischio reale. Dal suo punto di vista, un cliente che paga i consumi e ha un piano omologato vale più di un credito chirografario in una liquidazione.
Alle banche interessa il confronto tra recupero atteso con il piano e recupero atteso con la liquidazione, e la tenuta delle garanzie reali. Le leve sono la nuova finanza prededucibile autorizzata ai sensi degli artt. 99 e 101 CCII (che la banca stessa può erogare, con un rango di favore), il mantenimento delle ipoteche sullo stabilimento fino alla vendita o al riscatto da parte dell’affittuario, un calendario dei rimborsi coerente con i flussi della ripartenza. Ciò che sposta davvero il voto bancario è la credibilità dei numeri: un piano che mostra il valore dell’azienda con il forno conservato e pronto a ripartire, e non soltanto la promessa della continuità.
Ai lavoratori e ai sindacati interessano il mantenimento dei posti, il pagamento delle retribuzioni arretrate, la copertura reddituale durante la fermata. Le leve sono l’ammortizzatore sociale coerente con la causale della sospensione, l’impegno dell’affittuario o dell’acquirente alla riassunzione, la rotazione del personale nelle attività di conservazione del forno, il trattamento dei crediti di lavoro nel rispetto del loro privilegio. Un accordo sindacale firmato prima della fermata è un documento che pesa sia davanti al tribunale sia davanti ai creditori.
Ai fornitori di refrattari e ai manutentori interessa il lavoro del rifacimento. Sono creditori chirografari per l’arretrato, ma anche i soggetti che dovranno eseguire la ricostruzione del forno. Le leve sono il pagamento integrale delle nuove prestazioni in prededuzione e un trattamento dell’arretrato che li tenga dentro il progetto.
All’affittuario o all’acquirente interessa entrare nell’azienda senza ereditarne i debiti e con titoli autorizzativi in ordine. Le leve sono un contratto di affitto con chiara ripartizione degli oneri ambientali, una opzione o un impegno di acquisto con prezzo determinato o determinabile, la gestione ordinata della procedura competitiva, la volturazione dell’AIA e la definizione della posizione ETS.
Mantenere in temperatura o spegnere: la scelta tecnica letta con gli occhi del creditore
La domanda del titolo ha una risposta giuridica, ma prima ancora una risposta industriale. Nella prassi del settore vetrario si distinguono, a grandi linee, due modalità di fermata: il mantenimento in temperatura, che conserva il forno a un regime ridotto, senza produzione o con produzione minima, consumando comunque gas; e lo spegnimento con raffreddamento controllato, che azzera i consumi ma espone il refrattario a sollecitazioni termiche e, di regola, si giustifica soprattutto quando il forno è comunque a fine campagna e va rifatto. Le valutazioni tecniche e i costi variano molto da impianto a impianto e vanno stimati da un tecnico del settore: qui interessa leggerle con gli occhi delle controparti.
| Fattore | Mantenimento in temperatura | Spegnimento controllato |
|---|---|---|
| Consumo di gas durante la fermata | Ridotto ma costante: il contratto di fornitura resta essenziale | Molto basso: il contratto può essere sospeso o rinegoziato (art. 97 CCII) |
| Rischio per il refrattario | Contenuto se il regime è ben gestito | Più elevato, accettabile se è già previsto il rifacimento |
| Tempi di ripartenza | Brevi | Lunghi: riscaldamento graduale e, spesso, ricostruzione |
| Effetto sul valore dell’azienda | Conserva l’impianto pronto all’uso: argomento forte per la continuità | Dipende dalla presenza di un finanziamento del rifacimento e di un soggetto che lo esegua |
| Lettura delle banche | Continuità più credibile, ma fabbisogno di cassa per il gas | Minore fabbisogno immediato, ma rischio maggiore sul valore se la ripartenza non è finanziata |
| Lettura del fornitore di gas | Cliente che continua a consumare e pagare | Cliente che si ferma: interesse a un nuovo contratto per la ripartenza |
| Lettura dei lavoratori | Mantiene attiva una parte del personale | Fermata più ampia, maggiore ricorso agli ammortizzatori |
| Profilo autorizzativo | Esercizio a regime ridotto da verificare con l’AIA | Fermata e rifacimento da comunicare; possibili aggiornamenti se cambiano le caratteristiche |
| Profilo ETS | Emissioni ridotte ma presenti; incidenza sul livello di attività | Riduzione marcata del livello di attività con effetti sull’assegnazione gratuita |
La scelta tra le due modalità non è solo tecnica: è la prima mossa strategica del debitore, perché determina quali contratti diventano essenziali, quanta nuova finanza serve e quale scenario di valore entra nel confronto con la liquidazione. Un piano che sceglie lo spegnimento senza aver finanziato il rifacimento consegna alle banche l’argomento della non continuità; un piano che sceglie il mantenimento senza aver messo in sicurezza la fornitura di gas consegna al fornitore il potere di decidere al posto dell’impresa.
Composizione negoziata o concordato subito: chi decide il campo di gioco
C’è una scelta che precede tutte le altre: dove giocare la partita. La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) è un percorso stragiudiziale, con un esperto indipendente, adatto all’impresa che è in crisi o in squilibrio ma conserva prospettive concrete di risanamento. Consente di chiedere misure protettive, e l’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti dalla risoluzione per il solo arretrato. Il concordato preventivo in continuità è invece una procedura giudiziale, con commissario, voto per classi e omologazione, che permette di imporre il piano anche ai creditori dissenzienti alle condizioni dell’art. 112 CCII.
Dal punto di vista delle controparti, la differenza è rilevante. In composizione negoziata il fornitore di gas e le banche sanno di non poter essere vincolati contro la loro volontà, e quindi trattano su un piano di maggiore parità: è il terreno ideale quando l’obiettivo è un accordo con pochi creditori strategici. Nel concordato sanno invece che il loro voto contrario può essere superato, e la loro convenienza a trattare cresce prima del voto. Scegliere il campo di gioco significa scegliere quanto potere negoziale lasciare all’avversario. Per una vetreria con un problema concentrato sul costo energetico e su un paio di banche, la composizione negoziata può essere la prima mossa; per un’impresa con un indebitamento diffuso e creditori frammentati, il concordato offre strumenti più incisivi. Le due strade non si escludono: la composizione negoziata può sfociare, se l’accordo non arriva, in uno strumento giudiziale.
Gli errori che rimettono la partita in mano all’avversario
Infine, alcune condotte del debitore restituiscono alle controparti le carte che la legge aveva tolto loro:
- smettere di pagare i consumi correnti di gas dopo il deposito della domanda, perdendo il fondamento della protezione dei contratti essenziali;
- pagare selettivamente un creditore senza autorizzazione, alterando la parità di trattamento ed esponendo il piano e gli amministratori;
- spegnere il forno senza comunicazioni a lavoratori, sindacati e autorità, offrendo l’argomento della cessazione di fatto;
- sottovalutare il valore di liquidazione per far apparire più conveniente il piano, contro il principio di Cass. n. 22960/2026;
- depositare la domanda dopo la prima udienza sull’istanza di liquidazione giudiziale, perdendo la facoltà di scegliere lo strumento (Cass. n. 19789/2026);
- affittare l’azienda senza regolare AIA, ETS e personale, consegnando all’affittuario un’azienda che non può ripartire.
Ognuno di questi errori ha la stessa conseguenza: rimette la decisione su quando e come spegnere il forno nelle mani di qualcun altro.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse principali, il vincolo giuridico che le limita, la contromossa e la finestra utile. È una mappa di lavoro: ogni riga va verificata sui fatti del caso concreto.
| Mossa della controparte | Vincolo che la limita | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Preavviso di distacco del gas per l’arretrato | Art. 94-bis CCII (contratti essenziali, misure protettive); art. 18, c. 5, CCII in composizione negoziata | Domanda con riserva + misure protettive; prova dell’essenzialità; pagamento regolare dei consumi correnti | Prima che il distacco diventi operativo |
| Risoluzione del contratto per apertura della procedura (clausola ipso facto) | Art. 94-bis, c. 1, CCII: inefficacia dei patti contrari | Eccepire l’inefficacia; proseguire il rapporto | Dal deposito della domanda |
| Penali take or pay durante la fermata | Art. 97 CCII: sospensione o scioglimento autorizzati, indennizzo come credito anteriore | Istanza di sospensione/scioglimento coerente con il piano | Con la domanda o durante la procedura |
| Revoca fidi e contestazione della continuità | Art. 84, c. 2, CCII: continuità anche indiretta e con ripresa dell’attività | Piano con fermata programmata, affitto ponte, nuova finanza prededucibile (artt. 99 e 101 CCII) | Prima del deposito del piano definitivo |
| Ricorso per liquidazione giudiziale | Coordinamento tra procedimenti; decadenza se l’accesso non è chiesto entro la prima udienza (Cass. n. 19789/2026) | Domanda di accesso prima della prima udienza | Entro la prima udienza fissata |
| Pressione su lavoratori e AIA | Art. 97 CCII non si applica ai rapporti di lavoro; art. 4, c. 3, CCII; D.Lgs. 148/2015; D.Lgs. 152/2006 | Esame congiunto, ammortizzatori, comunicazioni all’autorità, volturazione in caso di affitto | Prima della fermata |
| Offerte concorrenti e contestazione del valore | Artt. 91 ss. CCII; valore di liquidazione da determinare in modo sostanziale (Cass. n. 22960/2026) | Valutazione nello scenario “forno conservato”, gestione ordinata della competizione | Prima dell’ammissione e del voto |
| Voto contrario della classe bancaria | Art. 112, c. 2, CCII: omologa con almeno una classe qualificata (Cass. n. 7663/2026) | Formazione delle classi e trattamento coerente con le regole di priorità | Prima del voto |
| Reclamo contro l’omologa | Necessaria opposizione con memoria almeno 10 giorni prima dell’udienza (Cass. n. 19788/2026) | Verifica della legittimazione del reclamante | Dopo l’omologa |
| Pretesa di importi superiori alla falcidia | Vincolo della percentuale concordataria (Cass. n. 23075/2026) | Opposizione all’esecuzione per il maggior importo | Durante l’esecuzione del piano |
| Attesa dell’inadempimento per chiedere la risoluzione | Art. 119 CCII; immodificabilità della proposta omologata (Cass. n. 22229/2026) | Piano con margini sui tempi di riaccensione; accordi di esecuzione documentati | Per tutta la durata del piano |
Le domande di chi ha il forno acceso e i creditori alla porta
Se spengo il forno durante il concordato, perdo automaticamente la continuità?
No, se la fermata è temporanea e inserita in un piano che ne spiega ragioni, tempi e modalità di ripresa. L’art. 84, comma 2, CCII prevede espressamente la continuità indiretta anche nella forma della ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore. Il punto critico è la prova: il piano deve dimostrare che l’azienda tornerà a produrre e con quali risorse. Uno spegnimento definitivo, senza prospettiva di ripresa, sposta invece il concordato verso la forma liquidatoria, con le soglie dell’art. 84, comma 4.
Il fornitore di gas può staccarmi la fornitura dopo che ho depositato la domanda?
Non per il solo fatto del deposito, né, se sei protetto dalle misure protettive, per il solo mancato pagamento dell’arretrato. L’art. 94-bis CCII lo vieta per i contratti essenziali, e la fornitura di gas a un forno fusorio ne è l’esempio tipico. Ma devi pagare regolarmente i consumi successivi: la protezione non copre i nuovi inadempimenti.
Posso pagare il fornitore di gas per l’arretrato e non gli altri creditori?
Solo con l’autorizzazione del tribunale e alle condizioni dell’art. 100 CCII. Nel concordato in continuità, il pagamento di crediti anteriori per beni o servizi è ammesso se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Un pagamento “di nascosto” espone invece a gravi conseguenze, perché altera la parità di trattamento.
Cosa succede ai miei dipendenti durante la fermata?
I rapporti di lavoro proseguono e non possono essere sciolti con lo strumento dei contratti pendenti. Per la sospensione si valutano gli ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. 148/2015, con la procedura di esame congiunto sindacale. Se l’azienda viene affittata o ceduta, si applicano le regole sul trasferimento d’azienda. L’informazione ai sindacati prevista dall’art. 4, comma 3, CCII va rispettata per le imprese con più di quindici dipendenti.
Con un affitto ponte, l’AIA e le quote ETS passano all’affittuario?
Non automaticamente: servono comunicazioni e adempimenti verso le autorità competenti. La variazione del gestore dell’impianto va comunicata secondo il D.Lgs. 152/2006, e la posizione nel sistema ETS va gestita secondo le regole del D.Lgs. 47/2020 e della disciplina europea. Il contratto di affitto deve regolare con precisione chi risponde degli obblighi ambientali e di restituzione delle quote durante l’affitto.
Se la riaccensione slitta, posso modificare il piano dopo l’omologa?
No: dopo l’omologazione la proposta non può più essere modificata (Cass. n. 22229/2026). Per questo il cronoprogramma della fermata deve contenere margini realistici, e i rapporti con i creditori strategici durante l’esecuzione vanno gestiti con accordi documentati, che la giurisprudenza tutela (Cass. n. 20959/2026).
I paletti fissati dai giudici
Di seguito il riepilogo delle pronunce citate, tutte della Corte di Cassazione, prima sezione civile, organizzate secondo la mossa della controparte che ciascuna limita o regola. I principi sono riformulati in parole nostre. Gli estremi indicati sono quelli emersi dalle fonti consultate e vanno sempre riscontrati sul testo integrale prima di essere utilizzati in un atto.
Paletti sulle azioni contro i contratti in corso
Cass. civ., sez. I, n. 24609/2026 (18 agosto 2026). Nel concordato preventivo il divieto di azioni esecutive e cautelari non impedisce al contraente di proporre un’azione di accertamento, come la domanda di risoluzione del contratto con restituzione di somme; la sentenza favorevole, però, non può essere eseguita coattivamente in pendenza della procedura. Rilevanza: il fornitore o il contraente che agisce in giudizio durante la fermata del forno può ottenere al più una pronuncia dichiarativa, senza aggredire i beni destinati al piano.
Paletti sulla qualificazione e sul valore dell’azienda
Cass. civ., sez. I, ord. n. 22960/2026 (pubblicata il 9 luglio 2026). In sede di ammissione del concordato in continuità, il tribunale verifica la legalità sostanziale anche della determinazione del valore di liquidazione; nella continuità indiretta fondata sull’offerta di un terzo non è consentito escludere il valore dell’offerta sostituendolo con una stima atomistica inferiore. Il principio è stato enunciato nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.). Rilevanza: è la pronuncia centrale per una vetreria che affitta o cede l’azienda durante la fermata, perché fissa il metro con cui creditori e tribunale confrontano piano e liquidazione.
Cass. civ., sez. I, n. 23641/2026 (21 luglio 2026). Nel concordato liquidatorio l’intero patrimonio è destinato all’adempimento, le spese di procedura vanno pagate con le risorse disponibili e ai creditori va distribuito ciò che residua. Rilevanza: mostra perché lo spegnimento definitivo, che sposta il piano verso la liquidazione, riduce le somme effettivamente distribuibili e rende la continuità più conveniente per tutti.
Paletti sul voto e sull’omologazione
Cass. n. 7663/2026 (30 marzo 2026). Nel concordato in continuità l’omologazione può essere pronunciata anche senza il voto favorevole della maggioranza delle classi, se la proposta è approvata da almeno una classe avente i requisiti dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII. Rilevanza: il dissenso di una classe forte, come quella bancaria, non è di per sé un veto sul piano con fermata programmata.
Cass. civ., sez. I, n. 19788/2026 (14 giugno 2026). Il creditore dissenziente è legittimato a proporre reclamo contro l’omologazione solo se ha depositato memoria di opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione. Rilevanza: limita la possibilità di contestare tardivamente il piano dopo averlo lasciato passare.
Paletti sul ricorso per liquidazione giudiziale
Cass. civ., sez. I, n. 19789/2026 (14 giugno 2026). Se il debitore non chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi entro la prima udienza fissata sull’istanza di liquidazione giudiziale del creditore, decade da tale facoltà, anche se l’udienza viene poi rinviata. Rilevanza: impone alla vetreria di muoversi prima che il creditore chiuda la finestra.
Cass. civ., sez. I, n. 22772/2026 (6 luglio 2026). Il ricorso di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 continua a essere regolato dalla legge fallimentare anche per la successiva domanda di concordato, trattata unitariamente. Rilevanza: per le imprese con istanze pendenti da prima dell’entrata in vigore del codice, determina quale disciplina governa la partita.
Paletti nella fase di esecuzione
Cass. civ., sez. I, n. 23075/2026 (12 luglio 2026). Dopo l’omologazione il creditore resta vincolato alla percentuale concordataria: può far accertare il proprio credito in sede ordinaria, ma non può pretendere in via esecutiva un importo superiore. Rilevanza: neutralizza la strategia del creditore che, durante o dopo la riaccensione, prova a recuperare il credito per intero.
Cass. civ., sez. I, n. 22229/2026 (29 giugno 2026). Dopo l’omologazione, nel concordato in continuità diretta, la proposta non può più essere modificata. Rilevanza: vincola entrambe le parti e impone di costruire il cronoprogramma della fermata con prudenza fin dall’inizio.
Cass. civ., sez. I, n. 20959/2026 (20 giugno 2026). Il credito nato da un accordo di riscadenziamento concluso durante l’esecuzione di un concordato omologato può essere insinuato nel successivo fallimento. Rilevanza: offre al fornitore o alla banca che concede nuove dilazioni durante la ripartenza una tutela concreta, e quindi un incentivo ad accordarle.
Una nota di metodo
Su alcuni temi specifici di questo articolo, come gli ammortizzatori sociali durante la fermata di un forno, la sorte dell’AIA o delle quote ETS nell’affitto d’azienda in concordato, non sono emerse dalle nostre ricerche pronunce di legittimità recenti direttamente pertinenti. In questi casi l’articolo si fonda sulle norme vigenti, e la valutazione va fatta sul singolo impianto, sui suoi titoli e sui suoi contratti.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua vetreria
Giochiamo la partita al tuo fianco: analizziamo le mosse già fatte dalle controparti, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa dei creditori e delle loro leve: esaminiamo contratti di fornitura gas, affidamenti bancari, garanzie, posizioni dei lavoratori e titoli autorizzativi, individuando chi può fermarti e con quale atto.
- Verifichiamo i preavvisi di distacco e le diffide del fornitore di gas, confrontandoli con il contratto, con la regolazione di settore e con le tutele degli artt. 18, comma 5, e 94-bis CCII.
- Prepariamo la domanda di accesso, anche con riserva, e l’istanza di misure protettive, documentando l’essenzialità della fornitura energetica e la tempistica rispetto a eventuali ricorsi per liquidazione giudiziale.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano industriale della fermata: scenario di mantenimento in temperatura, scenario di spegnimento controllato, costi di conservazione e di riaccensione, data di ripartenza e fonti di finanziamento.
- Strutturiamo l’eventuale affitto d’azienda ponte in funzione della continuità indiretta, regolando nel contratto gestione del forno, subentro nei rapporti di lavoro, volturazione dell’AIA e posizione ETS.
- Predisponiamo le istanze ai sensi degli artt. 97 e 100 CCII: sospensione o scioglimento dei contratti con impegni di prelievo non sostenibili durante la fermata, autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per forniture essenziali.
- Verifichiamo la determinazione del valore di liquidazione alla luce del principio di Cass. n. 22960/2026, perché il confronto tra continuità e liquidazione sia rappresentato in modo corretto.
- Curiamo la formazione delle classi e la strategia di voto, valutando le condizioni dell’art. 112 CCII e il trattamento dei fornitori strategici.
- Seguiamo la fase sindacale: informazione e consultazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, CCII ed esame congiunto per gli ammortizzatori.
- Presidiamo l’esecuzione del piano, documentando gli accordi di riscadenziamento e contrastando pretese esecutive superiori alla percentuale concordataria.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una vetreria in crisi pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il D.L. 118/2021 ha pensato proprio per accompagnare la trattativa tra l’impresa e i suoi creditori, e che permette di leggere dall’interno la logica con cui fornitori strategici, banche e lavoratori valutano un percorso di risanamento. Accanto a essa, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: lo stesso difensore e la stessa linea, dal ricorso per l’ammissione al reclamo contro l’omologa e, se necessario, al ricorso in Cassazione.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, legge la crisi su entrambi i piani: quello giuridico delle norme e delle procedure, e quello economico dei flussi di cassa, del costo energetico, del valore dell’azienda con il forno acceso o spento. La convenienza di ogni creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, ed è su quella convenienza che si costruisce la trattativa. Il nostro impegno è di mezzi, non di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia, senza promettere esiti che dipendono anche dalle scelte del tribunale e dei creditori.
Il forno, il tempo e le regole del gioco
Nella crisi di una vetreria non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il forno si può fermare senza perdere l’azienda, a condizione che la fermata sia una mossa del tuo piano e non una conseguenza delle mosse altrui: protezione della fornitura di gas prima del distacco, domanda di accesso prima della prima udienza, piano industriale che documenti la ripresa, lavoratori e autorizzazioni messi in sicurezza, valore dell’azienda rappresentato in modo corretto.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché la gestione della crisi d’impresa è il cuore della qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 posseduta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; perché l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di difendere la stessa strategia fino all’ultimo grado; e perché il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti permette di tenere insieme diritto e numeri, che in un concordato in continuità non si possono separare.
📩 Prima che sia la controparte a decidere quando spegnere il tuo forno, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.
